4. La responsabilità del vettore ferroviario di merci

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4. La responsabilità del vettore ferroviario di merci
Il trasporto ferroviario
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4. La responsabilità del vettore ferroviario di merci
Devesi sottolineare, in via di premessa, come l’impianto del regime di responsabilità vettoriale, soggetto a limitazione risarcitoria, sia rimasto nel tempo
sostanzialmente inalterato, prescindendo dalla natura giuridica pubblica o privata (rectius formalmente privatizzata) del vettore ferroviario stesso.
Si deve premettere che nessun risarcimento è dovuto dal vettore per i danni
che derivino al mittente dalla mancata o ritardata fornitura dei carri per l’esecuzione del contratto di trasporto, salvi i casi di dolo o colpa grave (art. 42 C.G.T.).
Per il resto, le previgenti Condizioni Generali di Vendita affermavano che il
vettore è responsabile per l’esecuzione del trasporto e risponde, dal momento
della conclusione del contratto (e non già, dunque, da quello della presa in
consegna del carico, secondo lo schema tipico della responsabilità ex recepito) 49 fino alla riconsegna della merce, del danno per avaria o perdita totale o
parziale della merce stessa, a meno che non provi che l’avaria o la perdita siano
state causate: a) da fatto od omissione del mittente o del destinatario; b) dalla
natura o dai vizi della merce; c) dalla mancanza o dallo stato difettoso dell’imballaggio; d) da caso fortuito, o comunque da cause a lui non imputabili; e) dall’adempimento delle operazioni e formalità doganali (art. 36, parr. 1-2 C.G.V.).
Nel regime recentemente entrato in vigore (art. 43.1 C.G.T.), la modificazione più significativa è che l’ambito temporale della responsabilità è stato ricondotto alla sfera tradizionale del receptum: si fa riferimento, infatti, al momento della ricezione della merce e a quello della riconsegna al destinatario
(ovvero la messa del carro, o dei carri, a disposizione del destinatario, salvi gli
oneri doganali: art. 29 C.G.T.) 50.
Il vettore continua, anche nel nuovo regime (art. 43.2 C.G.T.), ad essere in
ogni caso esonerato dalla responsabilità quando, «in relazione ai particolari rischi connessi ai mezzi ed alle condizioni del trasporto ferroviario», la perdita o
l’avaria dipendano da una o più cause specificamente indicate: a) trasporto effettuato in carro scoperto o scoperto con copertoni; b) carico difettoso o comunque non conforme a quanto disposto dalle Condizioni generali; c) trasporto di merce sotto scorta, limitatamente ai rischi che la scorta aveva lo scopo di evitare; d) mancanza o stato difettoso dell’imballaggio, ovvero altra inosservanza delle Istruzioni da parte del mittente, incluse quelle relative al carico;
e) operazioni e formalità doganali; f) indicazione incompleta, inesatta od irregolare di merci escluse dal trasporto (nella nuova previsione dell’art. 4.1
C.G.T.: merci che, per dimensioni, peso od altra causa, non si prestano ad es-
49
Cfr., in tema, anche D. BOCCHESE, Cenni sulla responsabilità ex recepito delle Ferrovie dello Stato nelle spedizioni a carro, in Dir. trasporti, 1994, p. 157 ss.
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I casi di esonero ordinario del vettore dalla responsabilità sono ridotti, nella versione vigente delle Condizioni, alla prova degli elementi di cui alle citate lett. a), b) e d), ovvero fatto od
omissione del mittente o del destinatario, natura o vizi della merce, caso fortuito o comunque
cause a lui non imputabili.
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sere trasportate per deficienza di impianti o di veicoli adatti; merci il cui trasporto è vietato per disposizioni di legge o misure di ordine pubblico; merci
pericolose secondo l’apposito Regolamento; feretri e resti umani; animali) 51.
Una rilevante peculiarità della disciplina del trasporto ferroviario continua
ad essere, pertanto, la presenza di casi di inversione dell’onere della prova e irresponsabilità iuris tantum, relativi ad una serie predeterminata di trasporti caratterizzati dalla specialità del carico, o dalle modalità di esecuzione del contratto, anche se, per quanto detto, resta impregiudicato il diritto dell’avente titolo di provare che il danno non sia stato causato, in tutto o in parte, da uno o
più dei suddetti rischi «particolari» (art. 36, par. 3 C.G.V. ed ora art. 43.2, ultimo periodo, C.G.T.).
Indubbiamente, accedendo almeno per il trasporto di merci ad una connotazione negoziale del regime delle Condizioni vigenti per il trasporto ferroviario
effettuato da un soggetto privatizzato, questo regime dei rischi, mutatis mutandis, c.d. «eccettuati», rischi cioè connessi ai mezzi ed alle condizioni del trasporto ferroviario e che costituiscono di per sé cause di esonero dalla responsabilità (incidendo sulla ripartizione degli oneri probatori tra vettore e avente diritto, nel senso che una volta che il vettore abbia provato che il danno si è verificato in relazione ad uno di tali rischi non si rende necessaria la prova della non
imputabilità, salva, come visto, la possibilità per l’avente diritto al carico di dimostrare che il danno non è riconducibile ad uno degli eventi descritti) risulta
indubbiamente anacronistico e concretizzante un privilegio ingiustificato per il
vettore, per di più in un assetto ormai effettivamente liberalizzato 52.
A fronte di merci caricate su mezzi che non rendano completamente visibile il carico, il mittente è responsabile del mancato rispetto delle norme previste
dalle Condizioni generali e dei danni alle merci stesse ed ai mezzi di trasporto
derivanti da tali inosservanze, a meno che non dimostri che ciò sia dipeso da
fatto od omissione del vettore (già art. 36, par. 4 C.G.V.; ora art. 43.3 C.G.T.).
È importante notare che dette disposizioni si applicano anche alle spedizioni di
merci caricate in container, casse mobili o semirimorchi (art. 43.4 C.G.T.).
Il vettore risponde della sola parte del calo naturale connesso al trasporto
che ecceda le normali percentuali di calo di cui alle Istruzioni (già art. 37
C.G.V.; ora art. 44.1 C.G.T.).
Il vettore, su richiesta dell’avente diritto od anche di propria iniziativa, deve procedere in stazione, all’atto della riconsegna, o al domicilio del destinatario, all’accertamento dell’eventuale danno derivante da avaria o perdita della
merce, redigendo apposito verbale.
Se la perdita o l’avaria esistono, e siano imputabili al vettore, le spese di accertamento gravano sul vettore stesso (art. 45.3 C.G.T.).
51
Da notare, dunque, che rispetto al previgente regime i difetti di imballaggio e le formalità
doganali sono passati nel novero dei rischi particolari e che il trasporto di animali è direttamente escluso, e non più meramente ricompreso tra i rischi particolari.
52
Cfr. già D. BOCCHESE, Cenni sulla responsabilità, cit., p. 461.
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Con riferimento alla responsabilità per ritardo nella resa, il vettore, pur in
assenza di perdita ed avaria della merce, è tenuto oggi al risarcimento dei danni subiti dal mittente, ma solo se sussiste colpa grave e comunque (in deroga alle regole sulla liquidazione del danno previste nel codice civile) nei limiti di un
quinto del danno stesso per ogni giorno di ritardo. In ogni caso il risarcimento
del danno non può superare l’ammontare del corrispettivo e, cumulato a quello per avaria, non può superare il risarcimento dovuto per perdita totale della
merce (art. 48 C.G.T.) 53.
In caso di perdita totale o parziale della merce trasportata, il vettore risponde nei limiti del valore dimostrato dall’avente diritto, sino ad un massimo di € 18,08 per kg lordo di merce mancante, fatta salva l’eventuale dichiarazione di valore da parte del mittente (art. 41, par. 1 C.G.V.; ora art.
46.1 C.G.T.).
In caso di avaria della merce oggetto del trasporto, il vettore risponde del
deprezzamento subito dalla merce trasportata ma senza che si possa superare
l’indennità (così definita) dovuta in caso di perdita.
In caso di perdita, il vettore rimborsa, per intero o proporzionalmente, il
corrispettivo del trasporto pagato, esclusa l’imposta.
Il valore delle merci si desume dalla regolare fattura o, in mancanza, dai
prezzi desunti dalle mercuriali del luogo di partenza, o ancora in base a quanto indicato dal codice civile (art. 46.3 C.G.T.).
Se la perdita o l’avaria sono stati causati da dolo o colpa grave del vettore,
l’avente diritto può pretendere di essere risarcito, ai sensi degli artt. 1223 e
1225 c.c., dei danni che provi di avere subito, fino alla concorrenza del doppio
delle indennità massime previste, a seconda dei casi, nelle Condizioni generali
(art. 49 C.G.T.).
In questo, come in altri casi, le Condizioni sono sottoposte necessariamente alle garanzie di cui agli artt. 1341, commi 1 e 2, c.c., con la necessità, dunque,
di approvare specificatamente per iscritto dette clausole vessatorie 54.
Per quanto non previsto dalle Condizioni Generali, del resto, trova applicazione quanto stabilito in materia dal codice civile. Assurge a ruolo determinante, in tal senso, anche l’art. 1680 c.c.
Secondo il regime aggiornato delle Regole Uniformi CIM allegate alla COTIF, di cui si sente in parte l’influsso sul regime nazionale appena descritto, il
vettore è responsabile della perdita, totale o parziale, e dell’avaria delle merci,
intervenute nel lasso di tempo intercorrente dal momento della consegna fino
alla riconsegna, così come del danno derivante da ritardo, qualunque sia l’infrastruttura utilizzata.
53
In precedenza, il regime di cui all’art. 40 delle C.G.V. era incentrato sulla previsione di una
mera indennità di ritardo, a cui, nondimeno, si applicavano le limitazioni sopra descritte. Non
era dunque previsto un vero e proprio obbligo del vettore di risarcire i danni in questione, seppur limitato ai soli casi di colpa grave.
54
In tema v. anche M. GRIGOLI, Profili del diritto dei trasporti, cit., p. 163.
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È stata considerata una responsabilità soggettiva e presunta, con inversione
dell’onere della prova 55.
Il vettore si libera dalla responsabilità se prova che il danno è derivato: da
colpa dell’avente diritto; da un ordine di questi; da vizio proprio della merce;
da circostanze e cause che il vettore non poteva evitare ed alle cui conseguenze
non poteva ovviare.
Anche nel trasporto internazionale, il vettore è esonerato da ogni responsabilità quando la perdita o l’avaria siano stati causati da «rischi particolari» inerenti al trasporto effettuato su vagone scoperto, da assenza o difetto di imballaggio per merci esposte per loro natura a perdita od avaria se non imballate o
imballate male, da operazioni di caricazione da parte del mittente o di scaricazione da parte del destinatario, da particolare natura della merce, da descrizione irregolare, inesatta o incompleta di merce esclusa dal trasporto od ammessavi a particolari condizioni, da trasporto di animali vivi, da trasporto da effettuare sotto scorta.
Il vettore, in tali ipotesi, dovrà indicare la circostanza particolare e provare
la sussistenza del nesso di causalità col danno, facendo specifico riferimento a
tutte le circostanze di fatto; all’avente diritto non rimarrà che tentare di dimostrare che il danno non abbia avuto origine, totalmente o parzialmente, da uno
di questi rischi «eccettuati».
La merce si considera perduta quando non sia stata consegnata al destinatario nei trenta giorni successivi al termine fissato per la riconsegna.
In caso di perdita totale o parziale della merce, il vettore è tenuto a pagare
una indennità pari al prezzo di borsa, o in mancanza al prezzo corrente sul
mercato, o ancora al valore usuale della merce nel giorno e luogo di consegna
per il trasporto. L’indennità è tuttavia limitata (17 DSP per kg di merce mancante: art. 40 n. 2 Regole CIM).
In caso di perdita di veicolo ferroviario, considerato come merce, o di unità
di trasporto intermodale, o di loro parti, l’indennità è limitata al valore usuale
dei medesimi nel giorno e luogo della perdita.
Al risarcimento di cui sopra vanno aggiunti la restituzione del prezzo di trasporto, i diritti doganali pagati e le altre somme pagate in occasione del trasporto stesso.
In caso di avaria, il vettore deve pagare un’indennità equivalente al deprezzamento della merce, il cui ammontare è calcolato analogamente a quella prevista per le ipotesi di perdita, ma che non può comunque superare quest’ultima.
Se un danno, compresa un’avaria, sia conseguenza del ritardo nella riconsegna, il vettore deve pagare un’indennità non eccedente il quadruplo del prezzo
di trasporto.
Il mittente ed il vettore possono convenire che il mittente dichiari nella lettera di vettura una valore della merce eccedente i limiti indicati, con l’effetto
che il valore dichiarato si sostituisce ai limiti.
55
W. D’ALESSIO, Diritto dei trasporti, cit., p. 334.
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Il vettore è responsabile degli atti compiuti dai suoi dipendenti e da altri
soggetti cui abbia fatto ricorso per l’esecuzione del trasporto, purché questi
agiscano nell’esercizio delle loro funzioni.
Ove il danno sia stato causato da un atto od omissione del vettore, con l’intento di provocare tale danno, od anche temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno si sarebbe verificato, il vettore decade dai limiti.
5. La tutela dei diritti dei passeggeri ed il pacchetto del 23 ottobre 2007
Contestualmente all’avvio da parte dell’Autorità italiana garante della concorrenza e del mercato, che ha deliberato in proposito il 18 settembre 2007, di
un’istruttoria per abuso di posizione dominante nei confronti di FS s.p.a. e Rfi
s.p.a., le quali, con una strategia unitaria, cercherebbero di ostacolare o addirittura escludere le imprese ferroviarie concorrenti di Trenitalia divisione Cargo (controllata da FS) dal mercato della fornitura di servizi di trazione ferroviaria per il trasporto merci, il Parlamento europeo ha dato il via libera, in data 25 settembre 2007, al pacchetto di significative novità cui si faceva cenno in
fine al paragrafo 1.3.
Si tratta, in particolare, anzitutto della Direttiva 2007/58/CE, del 23 ottobre
2007 56, di modifica delle Direttive 91/440/CEE e 2001/14/CE, che conferma
la liberalizzazione delle tratte ferroviarie internazionali a partire dal 2010 e che
intende promuovere la concorrenza tra le imprese ferroviarie anche low cost,
consentendo anche, nell’ambito dello svolgimento del servizio di trasporto internazionale di passeggeri, il diritto delle imprese di operare il cabotaggio per
percorsi situati all’interno dello stesso Stato membro.
La direttiva prevede, altresì, che le imprese ferroviarie definiscano norme
regolamentari sulla qualità minima del servizio circa: informazioni e biglietti;
puntualità dei treni; principi generali in caso di perturbazioni del traffico, soppressione di treni, pulizia delle carrozze e delle stazioni.
Ma assai importante è anche il regolamento (CE) n. 1371/2007, di pari data 57, relativo ai diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
E’ un testo omnicomprensivo che stabilisce regole, tra ricognizione dell’esistente e novità (v. es. la disciplina in tema di ritardo), in materia di: informazioni che devono essere fornite dalle imprese ferroviarie; conclusione dei contratti di trasporto; emissione di biglietti e attuazione di un sistema telematico di
informazioni e prenotazioni per il trasporto ferroviario; responsabilità delle
imprese ferroviarie e loro obblighi di assicurazione nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli; obblighi delle imprese ferroviarie nei confronti dei passeggeri in caso di ritardo; protezione delle persone con disabilità e delle perso-
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57
Pubblicata nella G.U.U.E. del 3 dicembre 2007, n. L 315.
Pubblicato anche nella G.U.R.I. 2a serie speciale n. 5 del 17 gennaio 2008.
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ne a mobilità ridotta nel viaggio in treno e assistenza alle medesime; definizione e monitoraggio di norme di qualità del servizio; gestione dei rischi in materia di sicurezza personale dei passeggeri; trattamento dei reclami.
Il regolamento, che si applica a tutti i viaggi e servizi ferroviari in tutta la Comunità forniti da una o più imprese ferroviarie titolari di licenza ai sensi della
Direttiva 95/18/CE, salvo deroghe trasparenti e non discriminatorie per un periodo massimo di cinque anni, entrerà in vigore nel dicembre 2009 e riporta in
allegato le già sopra menzionate Regole uniformi CIV di cui alla Convenzione
COTIF del 9 maggio 1980, come modificata dal Protocollo del 3 giugno 1999,
alle quali vengono operati diversi rinvii in tema di responsabilità.
Per il resto, da segnalare le norme in materia di assicurazione di responsabilità (art. 9) e, soprattutto, in tema di rimborsi e indennizzi per il ritardo (artt.
16 e 17).
In particolare, il passeggero, fermo restando il diritto al trasporto e fatto salvo il rimborso del biglietto quando spetti, può chiedere all’impresa ferroviaria
un indennizzo in caso di ritardato arrivo al luogo di destinazione indicato sul
biglietto.
I “risarcimenti minimi” sono fissati come segue: 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo tra 60 e 119 minuti; 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.
Il pagamento deve avvenire entro un mese dalla presentazione della relativa
domanda e può essere effettuato mediante buoni e/o altri servizi o in denaro se
così chiede il passeggero. Non si ha diritto a “risarcimenti” se il passeggero è
informato del ritardo prima dell’acquisto del biglietto o se il ritardo nell’ora di
arrivo prevista proseguendo il viaggio su servizio diverso o in base a itinerario
alternativo rimane inferiore a 60 minuti.
I passeggeri devono essere comunque adeguatamente informati e se il ritardo è superiore a 60 minuti ricevono assistenza e generi di conforto (art. 18).