o Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del

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o Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del
(la funzione di gestione)
Le Convenzioni Urbanistiche
(a contenuto conformativo / a carattere progettuale/operativo)
Convenzioni di lottizzazione






piano (proposta privati)
obblighi (standard urbanistici)
adozione (Consiglio Comunale)
convenzione (contratto)
durata decennale
NATURA DI PIANO ATTUATIVO
o Obblighi dei privati
 Cessione gratuita di areee
 Realizzazione opere urbanizzazione primaria
 Realizzazione parziale o.u. secondaria (in parte)
 DPR n. 380/’01 –T.U. Ed. Art. 16 - Contributo per il rilascio del
permesso di costruire (…) 7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono
relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di
parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia
elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7
rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di
telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base
dei criteri definiti dalle regioni. (2)
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti
interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché
strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di
quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi,
impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e
attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono
ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo
smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani,
speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

Problema concorrenza
o cfr. art. 32 cod. cont. pubb. (organismi diritto pubblico)
o Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le
norme del presente titolo, nonché quelle della parte
I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti
contratti, di importo pari o superiore alle soglie di
cui all'articolo 28 (5.278.000):(…) lavori pubblici da
realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di
permesso di costruire, che assumono in via diretta
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a
scomputo totale o parziale del contributo previsto
per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16,
comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28,
comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
L'amministrazione che rilascia il permesso di
costruire puo' prevedere che, in relazione alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente
diritto a richiedere il permesso di costruire presenti
all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del
permesso di costruire, un progetto preliminare delle
opere da eseguire, con l'indicazione del tempo
massimo in cui devono essere completate, allegando
lo schema del relativo contratto di appalto.
L'amministrazione, sulla base del progetto
preliminare, indice una gara con le modalita'
previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto,
previa acquisizione del progetto definitivo in sede di
offerta, sono la progettazione esecutiva e le
esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica
distintamente il corrispettivo richiesto per la
progettazione definitiva ed esecutiva, per
l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;
FAQ
A propisto di rispetto dei principi sull’azione amministrativa
La procedura finalizzata all'aggiudicazione di un appalto di servizi, anche per gli
appalti di servizi sotto soglia (come nella vicenda in cui il compenso per il servizio di
consulenza ed assistenza legale è di euro 20.000 annui), è soggetta, in fase di
individuazione del contraente privato, a regole comunitarie quali la trasparenza, la
non discriminazione e la pubblicità delle procedure. In maniera costante la
giurisprudenza amministrativa ha sul punto reiteratamente chiarito che
l'affidamento deve essere necessariamente proceduto anche da una adeguata
pubblicità dell'avviso contenente i criteri di valutazione e che esso deve scaturire da
una valutazione comparativa dei “curricula” presentati dai candidati, il cui iter logico
deve essere palesato per il tramite della motivazione del provvedimento conclusivo
(T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 04 maggio 2007, n. 330, in Il merito 2007, 7-8 87,
nota ATTANASIO)
E’ POSSIBILE LO SCOMPUTO DELLE OPERE DI URB. SECONDARIA?
Il contributo può essere scomputato nei casi in cui, ricorrendone i presupposti e le
condizioni, le opere di urbanizzazione siano realizzate dal titolare della concessione
edilizia (art. 11, comma 1, l. 28 gennaio 1977 n. 10). Inoltre, ben può ammettersi
anche la scomputabilità del valore corrispondente alle opere di urbanizzazione
primaria dall'importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria, attesa la
comune natura giuridica degli oneri di cui trattasi, non ravvisandosi ragioni ostative
alla compensazione tra obbligazioni intercorrenti tra i medesimi soggetti e nascenti
dal medesimo rapporto convenzionale: difatti lo scomputo, totale o parziale, della
quota di contributo dovuta in caso di realizzazione diretta delle opere di
urbanizzazione deve essere effettuato senza distinzione tra opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, atteso che la mancata distinzione nella sede legislativa
specifica (art. 11 l. 28 gennaio 1977 n. 10) delle due categorie di opere vieta
all'interprete di introdurre una siffatta distinzione (tar Toscana, Firenze, 3181/2004)
Cosa si intende per opere di urbanizzazione ai fini della determinazione della soglia
comunitaria?
Il carattere oneroso della prestazione deve ritenersi sussistere in qualunque caso in
cui, a fronte di una prestazione, vi sia il riconoscimento di un corrispettivo che può
essere, a titolo esemplificativo, in denaro, ovvero nel riconoscimento del diritto di
sfruttamento dell’opera (concessione) o ancora mediante la cessione in proprietà o
in godimento di beni. In altri termini, il vantaggio economico in cui consiste la causa
del negozio non deve obbligatoriamente essere limitato ad una corresponsione in
denaro, ma ben può consistere in un riconoscimento di diritti suscettibili di
valutazione economica. Ne consegue, quindi, che le convenzioni urbanistiche
mediante le quali i privati si obbligano a realizzare opere pubbliche presentano
elementi e natura tali da essere riconducibili, sul piano tassonomico, allo stesso
genus dei piani di lottizzazione, ancorché si configurino come tipi differenti di piani
attuativi (i cosiddetti programmi complessi). Ciò in quanto, come sopra riferito, la
realizzazione di opere da parte del privato avviene comunque sulla base di accordi
convenzionali conclusi dallo stesso con l’amministrazione per il raggiungimento di un
proprio interesse patrimoniale, che è la causa del negozio giuridico in base al quale il
privato stesso assume su di sé l’obbligo di realizzare le opere di cui trattasi. Alla luce
di quanto sopra, pertanto, si può ritenere che le fattispecie in esame siano da
ricondurre alla categoria dell’appalto pubblico di lavori", da ciò derivando, come
necessario corollario, che esse debbano essere affidate secondo procedure ad
evidenza pubblica nel rispetto del diritto comunitario e nazionale vigente (AVCP det.
2 aprile 2008 n. 4).
N.B. Carattere estensivo della nozione, fondata sull’onerosità?
Rapporti fra i proprietari in relazione alle obbligazioni con la PA



Solidarietà per le obbligazioni fra proprietari
Termini per l’esecuzione
Garanzie
 Adempimento in forma specifica; sostituzione; fidejussione
o obblighi del comune
 facere
 esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cc?
 modificazione ?
N.B. DISTINGUERE:
- disponibilità del potere di pianificazione (no)
- disponibilità del contenuto discrezionale del potere, ove la PA rimanga libera di valutare se
esercitarlo (si)
=> nelle convenzioni di lottizzazione la PA non si obbliga ad assentire il progetto, ma
semplicemente a concedere il provvedimento di autorizzazione con il contenuto concordato ove
ritenga di esercitare favorevolmente il relativo potere
=> se sussiste necessità di variazione del piano a seguito della convenzione, la PA rimane libera di
verificare la sussistenza di ragioni di pubblico interesse sopravvenuto rispetto alla lottizzazione e
che comportino
 Non è possibile domandare l'adempimento coattivo ex art. 2932 c.c. ad un Comune che
rifiuti di rilasciare il permesso di costruire, mentre ciò è possibile nei confronti della parte
pubblica o privata, la quale ometta di cedere le aree o di eseguire le altre prestazioni
previste dalla convenzione urbanistica, le quali non differiscono in tal senso da quelle
previste da un comune contratto di diritto civile, poiché contrariamente la convenzione
urbanistica verrebbe svuotata di ogni valore giuridico (TAR Lombardia, Brescia,
1530/2006).
E’ dovuto il risarcimento del danno se dopo la convenzione di lottizzazione la PA modifica la
condizione di edificabilità dei suoli che ne formano oggetto?
 La variante di uno strumento urbanistico primario, che imprime una nuova destinazione ad
aree già urbanisticamente classificate per effetto della strumentazione urbanistica
previgente, necessita di apposita motivazione soltanto se le classificazioni preesistenti
siano assistite da specifiche aspettative, in capo ai rispettivi titolari, che risultino fondate su
atti di contenuto concreto, nel senso che deve trattarsi di scelte che incidano su particolari
situazioni di affidamento, come quelle derivanti da un piano di lottizzazione approvato, da
un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia o dalla reiterazione di un
vincolo scaduto. (CdS 4150/2013)
E’ obbligo della PA procedere ad accordi di lottizzazione conforme al piano generale?
 In tema di responsabilità della p.a. per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica,
l'approvazione di un piano di lottizzazione, pur se conforme al piano regolatore generale o
al programma di fabbricazione, non è atto dovuto, in quanto costituisce sempre
espressione di un potere discrezionale dell'autorità amministrativa, chiamata a valutare
l'opportunità di dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale,
essendovi tra questo e gli strumenti attuativi un rapporto di necessaria compatibilità, ma
non di coincidenza, per cui questi ultimi possono essere modulati in considerazione delle
esigenze dinamiche che si manifestano in certe condizioni di tempo e di luogo; ne discende
che l'interessato, al fine di ottenere il risarcimento del danno, deve provare che la p.a., pur
essendo il piano di lottizzazione conforme al vigente strumento urbanistico, nell'esercizio
del suo potere discrezionale, ne ha negato l'approvazione, violando le regole d'imparzialità,
correttezza e buona fede, e che il comportamento colposo della medesima p.a. ha causato
la lesione del bene della vita, costituito, nella specie, dallo "ius aedificandi" (Cass.
18980/2011)
La cessione gratuita di aree per le convenzioni di lottizzazione costituisce un
contenuto necessario o accidentale dell’accordo?
Alla stregua dell'art. 28 comma 5, l. n. 1150 del 1942, nel testo modificato dall'art. 8, l. n. 765 del
1967, la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione costituisce
contenuto necessario della convenzione, potendo le parti contrattare solamente i tempi per il
perfezionamento della cessione. Di conseguenza, trattandosi di norma imperativa, ove le parti non
abbiano stabilito un termine certo per la cessione, la relativa prestazione è da ritenersi
immediatamente esigibile ex art. 1183, comma 1, c.c. e sussiste l'obbligo del comune di acquisire
gratuitamente la proprietà delle stesse.
T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 13 marzo 2006, n. 1249
Cons. P. e altro c. Com. S. Mauro Torinese
Foro amm. TAR 2006, 3 865 (SOLO MASSIMA)
Gli oneri previsti a carico del privato nelle convenzioni di lottizzazione devono
avere valore pari agli oneri di urbanizzazione ?
Nel sistema risultante dal combinato disposto dell'art. 28 comma 4 n. 1), l. 17 agosto 1942 n. 1150
e dagli art. 3 e 5, l. 28 gennaio 1977 n. 10, non è rinvenibile un principio che dia titolo al soggetto
che ha stipulato una convenzione urbanistica con il Comune di non corrispondere al medesimo (in
denaro, in aree cedute o in opere di urbanizzazione realizzate) beni di valore complessivamente
superiore a quanto dovuto per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 10, l.
n. 10 del 1977 e, conseguentemente, in virtù della convenzione, il privato è obbligato ad eseguire
puntualmente tutte le prestazioni ivi assunte, a nulla rilevando che in queste possano eccedere
originariamente o successivamente gli oneri di urbanizzazione. le convenzioni hanno infatti lo
scopo di precisare gli obblighi che il privato si assume unilateralmente, in adempimento di un
precetto di legge ed in conformità agli strumenti urbanistici, senza che si instauri alcun vincolo di
sinallagmaticità.
T.A.R. Lombardia Brescia, 25 luglio 2005, n. 784
Soc. Summa costruz. c. Com. Brescia
Foro amm. TAR 2005, 7/8 2279 (s.m.) (s.m.)
Riv. giur. edilizia 2005, 6 2098 (SOLO MASSIMA)
Le opere da realizzare quali oneri relativi ad una lottizzazione vincolano solo il
proprietario del suolo sul quale ricadono ?
L'assunzione, da parte del proprietario di un terreno oggetto di lottizzazione, degli oneri relativi
all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, all'atto della stipulazione della
convenzione che deve precedere il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, dà luogo ad
un'obbligazione "propter rem", la quale si riferisce all'intera area lottizzata e incide su ciascuno dei
lotti, indipendentemente dalla circostanza che su di essi insistano le opere cui si riferiscono le
somme da corrispondere al Comune, gravando quindi sia sul proprietario del terreno che abbia
stipulato la convenzione di lottizzazione, sia su coloro che abbiano chiesto il rilascio della
concessione edilizia nell'ambito della lottizzazione, sia infine sugli aventi causa da tali soggetti.
Cassazione civile , sez. I, 22 dicembre 2005, n. 28492
Soc. Immob. Pfc c. Schiaretti e altro , in Giust. civ. Mass. 2005, 12
D&G - Dir. e giust. 2006, 10 40
Il G.O. ha giurisdizione per le convenzioni di lottizzazione ?
La convenzione che regola una lottizzazione è un accordo (art. 28 legge urbanistica) sostitutivo di
un piano particolareggiato, e quindi strumento attuativo di piano regolatore. Le controversie in
tema di formazione, conclusione ed esecuzione di accordi sostitutivi di provvedimenti
amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del g.a. a norma dell'art. 11 comma 5 l. 7
agosto 1990 n. 241.
Consiglio Stato , sez. V, 10 maggio 2005, n. 2337
Soc. M.F. c. Com. S. Giuliano Milanese
Foro amm. CDS 2005, 5 1463 (s.m.) (s.m.)
I piani di lottizzazione devono essere notificati ai privati interessati ?
I piani di lottizzazione sono qualificati come strumenti alternativi ai piani particolareggiati ordinari
in quanto assolvono alle stesse funzioni attuative di questi ma se ne differenziano per il fatto che
procedono da un'iniziativa dei proprietari interessati e che vengono perfezionati mediante un atto
negoziale o in mancanza di un'adesione consensuale mediante la specifica soluzione alternativa
prevista dall'art. 28 l. n. 1150 del 1942; essi vanno individualmente notificati ai proprietari delle
aree in essi comprese ai fini della decorrenza del termine per l'impugnativa, mentre per quanto
concerne i terzi, il termine decadenziale di impugnativa decorre dalla data di pubblicazione sul Bur.
T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 02 febbraio 2005, n. 197
A.P. c. Com. Traona
Foro amm. TAR 2005, 2 331 (s.m.) (s.m.)
Cosa accade se una convenzione di lottizzazione è solo parzialmente attuata ?
Le lottizzazioni convenzionate non possono avere l'efficacia di condizionare a tempo
indeterminato la pianificazione urbanistica futura, quindi va individuato un termine di durata
massima della convenzione di lottizzazione pari a 10 anni, mutuando il termine di cui all'art 16, l. u.
concernente i piani particolareggiati; per cui in caso di parziale attuazione del piano di
lottizzazione (fattispecie non espressamente disciplinata dall'art. 28, l. n. 1150 del 1942) deve
trovare attuazione per analogia il richiamato art. 17, con la conseguenza che per la parte in cui il
piano di lottizzazione non è stato attuato, lo stesso decade alla scadenza del termine.
T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 27 gennaio 2004, n. 72
S.O. c. Com. Augusta
Foro amm. TAR 2004, 265 (s.m.)
In conseguenza del particolare rilievo conferito dall'art. 28 l. 17 agosto 1942 n. 1150, come
modificato dall'art. 8 l. 6 agosto 1967 n. 765, anche ai piani di lottizzazione, strumenti urbanistici
specifici preordinati e normalmente alternativi rispetto ai piani particolareggiati, va applicato in via
analogica il termine massimo di validità decennale entro il quale devono essere attuati previsto
per questi ultimi. Decorso tale periodo, deve essere dichiarata l'inefficacia della parte non attuata,
salvi gli allineamenti e le prescrizioni di zona nel rispetto sia dell'interesse pubblico per
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione che dell'edificazione dei lotti; pertanto, è illegittimo il
provvedimento di diniego di concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato in presenza di
un vincolo contenuto in un piano di lottizzazione ormai scaduto, quando l'Amministrazione ometta
di considerare la compatibilità dell'intervento edilizio con i parametri del regolamento edilizio, cui
occorre far riferimento in caso di mancanza di validità del piano di lottizzazione.
T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 19 gennaio 2005, n. 39
R.F. e altro c. Com. Marzi
Foro amm. TAR 2005, 1 244 (s.m.) (s.m.)
L’amministrazione conserva il potere di modificare unilateralmente le convenzioni
di lottizzazione ?
I diritti soggettivi del privato, derivanti da convenzione di lottizzazione stipulata con il comune,
possono essere da quest'ultimo affievoliti, nell'esercizio dei suoi poteri pubblicistici in tema di
regolamentazione del territorio, mediante approvazione di nuovo piano regolatore o di variante di
esso (ancorché sia in corso l'"iter" di approvazione da parte dell'autorità tutoria). Pertanto, ove il
comune sospenda l'efficacia della convenzione, in via meramente preparatoria rispetto alla
preannunciata adozione di un futuro diverso strumento urbanistico, si deve ritenere che la relativa
delibera non è idonea, per carenza di potere, a produrre detto affievolimento, e si deve
conseguentemente riconoscere la tutelabilità di quelle posizioni soggettive davanti al giudice
ordinario, anche con azione risarcitoria.
Cassazione civile , sez. un., 04 ottobre 1990, n. 9792
Comune Roma c. Società La Stella
Giust. civ. Mass. 1990, fasc.10
La convenzione di lottizzazione non può essere modificata unilateralmente dall'amministrazione in
quanto, ai sensi dell'art. 28 l. n. 1150 del 1942 e dell'art. 7 l. 28 gennaio 1977 n. 10, le convenzioni
urbanistiche stipulate tra i privati e l'amministrazione determinano la natura contrattuale del
rapporto con esse regolato, con conseguente valore vincolante per entrambe le parti dei relativi
effetti; pertanto è escluso che la p.a. conservi il potere autoritativo di modificare autonomamente
il termine di efficacia delle convenzioni stesse.
T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 29 settembre 2004, n. 2718
Ssoc. S. e altro c. Com. S. Gregorio
Foro amm. TAR 2004, 2734 (s.m.)
La posizione del proprietario, traducibile nell'interesse alla conservazione della qualità edificatoria
del suolo conseguita per effetto di una lottizzazione convenzionata, costituisce un interesse
legittimo oppositivo, la cui lesione, determinata dalla successiva adozione di un piano regolatore
che non tenga conto di essa, senza darne specifica e puntuale motivazione, costituisce di per sè
danno ingiusto risarcibile, non richiedendosi ulteriormente nè prognosi sulla effettiva realizzabilità
dello "ius aedificandi", nè riscontri basati sulla successiva esplicazione dell'attività amministrativa.
Cassazione civile , sez. I, 10 gennaio 2003, n. 157
Vitali c. Com. Fiesole
Giust. civ. Mass. 2003, 44
Dir. & Formazione 2003, 401
Dir. & Formazione 2003, 888 nota CINTIOLI
D&G - Dir. e giust. 2003, 6 38 nota ABBAMONTE
Resp. civ. e prev. 2003, 735 nota ROLANDO
Riv. giur. edilizia 2003, I, 315
Riv. giur. edilizia 2003, I, 316
Foro amm. CDS 2003, 32, 479 nota SIRACUSANO
Danno e resp. 2003, 477 nota CONTI
Foro it. 2003, I, 78 nota FRACCHIA
Riv. corte conti 2003, 1 317
In assenza del consenso di tutti i proprietari è possibile concludere a maggioranza
una convenzione di lottizzazione ?
Ai sensi dell'art. 28 l. n. 1150 del 1942, come modificato dall'art. 8 l. n. 765 del 1967, presupposto
indispensabile per l'adozione dei piani di lottizzazione è la partecipazione ed il consenso di tutti i
proprietari dell'area omogenea interessata.
T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 20 novembre 2002, n. 7338
Di Nardo e altro c. Com. Riardo
Foro amm. TAR 2002, 3729 (s.m.)
In mancanza dell'adesione al piano di lottizzazione c.d. consensuale da parte di tutti i proprietari
dell'area all'uopo perimetrata dal Piano Regolatore Generale l'Amministrazione comunale, in
presenza di ragioni di pubblico interesse a sostegno della effettiva opportunità di attuare le
previsioni del Prg, deve attenersi alla specifica soluzione alternativa prevista dall'art. 28 l. 17
agosto 1942 n. 1150, ovvero adottare un piano particolareggiato di iniziativa pubblica
comprensivo di tutte le aree all'interno di quella specifica zona territoriale omogenea.
T.A.R. Marche Ancona, 03 marzo 2004, n. 84
L.L. e altro c. Com. Osimo e altro
Foro amm. TAR 2004, 690 (s.m.)
Il piano di lottizzazione può derogare al PSC ?
Il piano di lottizzazione, in base all'art. 28 l. 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall'art. 8 l. 6
agosto 1967 n. 765, assume la valenza di piano urbanistico di attuazione e di piano esecutivo di
urbanizzazione, e non può porsi in contrasto col piano urbanistico di primo livello. Inoltre,
svolgendo una funzione di raccordo col preesistente aggregato abitativo, è subordinato alle scelte
discrezionali del programma pluriennale di attuazione, quale mezzo di graduazione nel tempo
della trasformazione del territorio, con la conseguenza che l'interesse protetto è quello di
garantire che tale sviluppo si verifichi in piena aderenza al programmato assetto urbanistico.
Consiglio Stato , sez. IV, 02 marzo 2004, n. 957
Soc. B.Q. c. Com. Cerignola
Foro amm. CDS 2004, 1729 nota LONGO
Contra: cfr. art. 30 L.U. Regione Calabria
 lottizzazione d’ufficio
o nei comuni privi di piano particolareggiato
 il reato di lottizzazione abusiva
Articolo 28 l. u. (1150/’42)
Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione di cui
all'articolo 34 della presente legge è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio
(1).
(…)
L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del
proprietario, che preveda:
1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di
urbanizzazione primaria, precisate dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la
cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al
successivo n. 2;
2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e
di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle
opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in
proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere
di cui al precedente paragrafo;
4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione (2)
(3).
La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge (2).
Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della
contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi (2).
Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate sulla base di
deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al
2 dicembre 1966 (2).
Il termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario è stabilito in
dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia stato previsto
un termine diverso (2).
(…)
Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano regolatore generale
anche se non si è provveduto alla formazione del piano particolareggiato di esecuzione, il sindaco
ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare
entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono,
provvede alla compilazione d'ufficio (2).
Il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l'Autorità comunale abbia ritenuto
di apportare è notificato per mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili con
invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino. Ove manchi tale accettazione, il
podestà ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità alle richieste degli interessati
o di procedere alla espropriazione delle aree.
(1) Comma così sostituito dall'articolo 8, della legge 6 agosto 1967, n. 765. I primi undici commi
così sostituiscono gli originari primo e secondo.
(2) Comma aggiunto dall'articolo 8, della legge 6 agosto 1967, n. 765 che ha sostituito gli originari
primo e secondo comma con gli attuali primi undici commi.
(3) Vedi l’articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Vedi anche le disposizioni
transitorie di cui all’articolo 253 del medesimo d.lgs. n.163/2006, così come modificato
dall’articolo 1-octies del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, conv., con modif., in legge 12 luglio 2006, n.
228.
ARTICOLO N.23 L.U.
Comparti edificatori.
Indipendentemente dalla facoltà prevista dall'articolo precedente (nb modifica confini) il Comune
può procedere, in sede di approvazione del piano regolatore particolareggiato o successivamente
nei modi che saranno stabiliti nel regolamento ma sempre entro il termine di durata del piano
stesso, alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili, comprendendo aree inedificate e
costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni.
Formato il comparto, il podestà deve invitare i proprietari a dichiarare entro un termine fissato
nell'atto di notifica se intendano procedere da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in
consorzio alla edificazione dell'area e alle trasformazioni degli immobili in esso compresi secondo
le dette prescrizioni.
A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile
catastale, i tre quarti del valore dell'intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la
piena disponibilità del comparto mediante la espropriazione delle aree e costruzioni dei
proprietari non aderenti.
Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica il Comune procederà
all'espropriazione del comparto.
Per l'assegnazione di esso, con l'obbligo di provvedere ai lavori di edificazione o di trasformazione
a norma del piano particolareggiato, il Comune indirà una gara fra i proprietari espropriati sulla
base di un prezzo corrispondente alla indennità di espropriazione aumentata da una somma
corrispondente all'aumento di valore derivante dall'approvazione del piano regolatore.
In caso di diserzione della gara, il Comune potrà procedere all'assegnazione mediante gara aperta
a tutti od anche, previa la prescritta autorizzazione, mediante vendita a trattativa privata, a prezzo
non inferiore a quello posto a base della gara fra i proprietari espropriati. (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 58, comma 1, numero 62), del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327,
limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione, con la decorrenza prevista
dall’articolo 59 del D.P.R. 327/2001 medesimo, come modificato dall’articolo 5, comma 1,
della legge 1° agosto 2002, n. 166.
 convenzioni in materia di parcheggi (l. 122/’89)
o durata della cessione del diritto di superficie
o dimensionamento opera
o tempi - modalità di verifica - sanzioni
(l. 122/’89)
a ) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta
anni;
b ) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua
realizzazione;
c ) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la
esecuzione dei lavori;
d ) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonchè le sanzioni previste per gli
eventuali inadempimenti.
5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente
dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono
nulli.
6. Le opere e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 4, nonchè gli acquisti di immobili
destinati a parcheggi, effettuati da enti o imprese di assicurazione sono equiparati, ai fini della
copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 ed 86 della legge 22 ottobre
1986, n. 742.
 Ulteriori convenzioni edilizie
o per gli oneri di urbanizzazione
o prezzi di vendita o locazione calmierati
LA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA E FUNZIONALE
L.U.=> PRG/PPE
LR Cal. 19/02 => PSC/REU/PAU
Art. 24 l. r. Calabria 19/’02 (l.u.)
(…) 3. I P.A.U. definiscono di norma:
a) l'inquadramento nello strumento urbanistico generale dell'area assoggettata a
P.A.U.;
b) le aree e gli edifici da sottoporre a vincoli di salvaguardia;
c) i vincoli di protezione delle infrastrutture e delle attrezzature di carattere
speciale;
d) le aree da destinare agli insediamenti suddivise eventualmente in isolati, lo
schema planivolumetrico degli edifici esistenti e di quelli da realizzare con le relative
tipologie edilizie e le destinazioni d'uso;
e) l'eventuale esistenza di manufatti destinati a demolizione ovvero soggetti a
restauro, a risanamento conservativo od a ristrutturazione edilizia;
f) le aree per le attrezzature d'interesse pubblico ed i beni da assoggettare a speciali
vincoli e/o servitù;
g) la rete viaria e le sue relazioni con la viabilità urbana nonché gli spazi pedonali, di
sosta e di parcheggio ed i principali dati plano-altimetrici;
h) il rilievo delle reti idrica, fognante, del gas, elettrica e telefonica esistenti e la
previsione di massima di quelle da realizzare;
i) l'individuazione delle unità minime d'intervento nonché le prescrizioni per quelle
destinate alla ristrutturazione urbanistica;
j) le norme tecniche di esecuzione e le eventuali prescrizioni speciali;
k) la previsione di massima dei costi di realizzazione del piano;
l) comparto edificatorio;
m) gli ambiti sottoposti al recupero degli insediamenti abusivi, qualora non previsti
con altri atti.
PAU
 Funzione:
o attuativa
 Modifica piani generali
o possibile condizionatamente
 GIUNTA:
o elaborazione + approvazione
 CONSIGLIO:
o adozione + osservazioni
L.U. R. Calabria – Art. 32
Strumenti di pianificazione negoziata
1. Sono strumenti di negoziazione della pianificazione territoriale ed urbanistica:
a) i programmi integrati di intervento, di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio
1992, n. 179;
b) i programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n.
398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493;
c) i programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2 della legge 17 febbraio
1992, n. 179;
d) i programmi di recupero degli insediamenti abusivi ai sensi dell'articolo 29, legge
28 febbraio 1985, n. 47;
e) i comparti edificatori;
f) i programmi speciali d'area.
2. L'utilizzazione degli strumenti di cui al precedente comma deve comunque essere
ricondotta alle norme della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale
comprese nella presente legge, alla disciplina statale vigente in materia in quanto
applicabile e non modificata dalle norme dei successivi articoli.
3. Gli strumenti di pianificazione negoziata hanno la valenza di piani di attuazione di
iniziativa pubblica anche se proposti dai proprietari delle aree riuniti in Consorzio
Ma cfr.
DISCIPLINA DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO
 LS 457/78
 Non rientra nella pianificazione negoziata secondo la l.r. Cal. 19/2002
 Molti gli strumenti che ne assorbono le funzioni
 non c’è una previsione rivolta esclusivamente alla ristrutturazione urbanistica (art. 3 T.U.E.)
 piani di recupero di iniziativa pubblica
o la decisione sulla perimetrazione è sempre di competenza pubblica
 piani di recupero ad iniziativa privata (art. 30 l. 457/’78)
o come per i comparti, con maggioranza pari a ¾ del valore degli immobili
o approvazione (consiglio comunale)
o convenzione (come per i piani di lottizzazione)
o espropriazione
o pubblicazione come per i piani particolareggiati
PINT (cfr. l 179/92, art. 16)
 Funzione:
o Riorganizzazione parti della città
 Pluralità di funzioni
 Pluralità di operatori
o Residenziale min. 35%
 Proposta
o Soggetti pubblici
o Soggetti privati
 Modifica piani generali
o possibile condizionatamente
 CONSIGLIO
o approvazione
 GIUNTA
o Osservazioni + approvazione definitiva
Programma Recupero Urbano
 Funzione:
o prevalentemente al recupero, non soltanto edilizio, del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica attuativa
o previsioni compensative o premiali per interventi edilizia privata
complementare con destinazione a case-parcheggio
 Modifica piani generali
o possibile (nuovi interventi compensativi o premiali)
 CONSIGLIO:
o approvazione + osservazioni
Art. 27 - Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente.
I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove,
per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed
urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla
ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono
comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da
destinare ad attrezzature.
Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale
ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne sono
dotati, con deliberazione del consiglio comunale sottoposta al controllo di cui all'articolo
59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o
successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli
immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è
subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo articolo 28.
Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non
compresi in questo si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le
previsioni degli strumenti urbanistici generali.
Art. 28 - Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente.
(…)
I piani di recupero sono attuati:
a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle cooperative edilizie di cui
siano soci, dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie cui i proprietari o i
soci abbiano conferito il mandato all'esecuzione delle opere, dai condominii o loro
consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonché dagli IACP o loro consorzi, da
imprese di costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi e da cooperative o
loro consorzi;
b) dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite convenzioni con i soggetti
di cui alla lettera a) nei seguenti casi:
1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del
patrimonio edilizio esistente nonché, limitatamente agli interventi di rilevante interesse
pubblico, con interventi diretti;
2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;
3) per gli interventi da attuare mediante cessione volontaria, espropriazione od
occupazione temporanea, previa diffida nei confronti dei proprietari delle unità minime
di intervento, in caso di inerzia dei medesimi, o in sostituzione dei medesimi nell'ipotesi
di interventi assistiti da contributo. La diffida può essere effettuata anche prima della
decorrenza del termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale il
piano di recupero sia stato eventualmente incluso (1).
I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere all'esecuzione delle opere
previste dal piano di recupero, anche mediante occupazione temporanea, con diritto di
rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spese sostenute.
I comuni possono affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria ai proprietari singoli o riuniti in consorzio che eseguono gli interventi previsti
dal piano di recupero.
(1) L'attuale comma quinto così sostituisce gli originari commi quinto, sesto e settimo per
effetto dell'art. 13, l. 17 febbraio 1992, n. 179.
Art. 30 - Piani di recupero di iniziativa dei privati.
I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in
base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati,
possono presentare proposte di piani di recupero.
In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli
interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari
possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti
almeno la metà del valore dell'edificio (1).
La proposta di piano è adottata con deliberazione del consiglio comunale unitamente
alla convenzione (…)
I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo che la deliberazione
del consiglio comunale, con la quale vengono decise le opposizioni, ha riportato il visto
di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
(1) Comma aggiunto dall'art. 15, l. 17 febbraio 1992, n. 179.
RIURB (programma di riqualificazione urbana)
 Funzione:
o promuovere il recupero edilizio di ambiti della città appositamente
identificati e delimitati, fruendo di finanziamenti pubblici e
dell'eventuale concorso di risorse finanziarie private
o AREE strategicamente importanti per l'assetto urbano complessivo
 Proposta
o Soggetti pubblici (comuni)
o adozione da parte del consiglio comunale del documento sulle aree
urbane di crisi
 Modifica piani generali
o possibile
 CONSIGLIO:
o Documento preliminare
 ACCORDO DI PROGRAMMA
o Osservazioni + ADOZIONE
 GIUNTA REGIONALE:
o elaborazione + approvazione
PRA (cfr. pure artt. 29 e 30 l. 47/85)
 Funzione:
o reinserimento nel contesto urbano di parti della città, attraverso
interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica ed ambientale,
o realizzati senza aumento di volumetria, ad eccezione dei volumi edilizi
da destinare a servizi
o possibili trasferimenti di volumetria e permute di aree
 Proposta
o Soggetti pubblici (comuni): la perimetrazione delle aree deve essere
contenuta nel PSC
 Modifica piani generali
o possibile
 CONSIGLIO:
o PSC
 ACCORDO DI PROGRAMMA
o Osservazioni + ADOZIONE
 GIUNTA REGIONALE:
o Quote di finanziamenti
 attuazione:
o anche in concessione a soggetti idonei
 finanziamento:
 oneri urbanizzazione + sanzioni urbanistiche
Convenzioni per gli insediamenti produttivi (art. 27 l. 865/’71)
o
o
o
o
o
concessione o cessione
contenuti anche oltre l’aspetto urbanistico
anche oltre o diversamente dalle zone D
accordo sostitutivo per l’espropriazione?
Modalità per consorzi (fra comuni) di sviluppo industriale
Art. 27.
I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione
approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da
destinare a insediamenti produttivi.
Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a
insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione
vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione,
insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la
durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale.
Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data
del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del
consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in
quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive
modificazioni.
Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate
dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di
espropriazione per pubblica utilità.
Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di
carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in
proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime. Tra più istanze
concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a
partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE (1).
La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti
e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato,
in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a
novantanove anni.
Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà
dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene
stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri
posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza.
Convenzioni per l’edilizia residenziale pubblica (art. 35 l. 865/’71)
o
o
o
esproprio obbligatorio
assegnazione (concessione/cessione)
convenzione (anche con imprese) => canoni, utilizzo, corrispettivo e rinnovo dir. sup.
Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi
dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio
indisponibile del comune o del consorzio.
Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione
di case di tipo economico o popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.
La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti
e servizi pubblici è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non
inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99.
L'istanza per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al presidente del
consorzio. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti
pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da
cooperative edilizie a proprietà indivisa.
La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio.
Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi,
per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra
l'ente concedente ed il richiedente.
La convenzione deve prevedere:
a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento,
determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti
dal dodicesimo comma (1);
b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o
del consorzio, ovvero qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del
concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da
eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità
per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;
c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;
d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;
e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione,
nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia
consentita;
f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti
nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale osservanza comporti la
decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;
g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della
concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto
originario.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della
concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del
quinto comma del presente articolo.
I comuni per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario ed i
loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti, delle imprese di
costruzione e loro consorzi e delle cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono
alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni, condizioni
particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle
opere di urbanizzazione (2) (3).
Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e
popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute
in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi, a imprese di costruzione e loro
consorzi e ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente
legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per
l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata (2) (4).
I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a) , e i
prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura
delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese
in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi
della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere
superiore al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume e il loro
versamento può essere dilazionato in un massimo di quindici annualità, di importo
costante o crescente, a un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti
lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato). Accertata dalla Banca d'Italia
per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al
settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse
in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di
realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai
sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni (2) (5).
Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il
consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve
prevedere (6):
a) gli elementi progettati degli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla
loro costruzione;
b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;
c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;
d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta
la risoluzione dell'atto di cessione.
I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera f) dell'ottavo comma,
nonché i casi di cui alla lettera d) del precedente comma dovranno essere
preventivamente deliberati dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio e
dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni.
(Omissis) (7).
(Omissis) (7).
(Omissis) (7).
(Omissis) (7).
(Omissis) (7).
Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggio
economico o popolare abbia ottenuto la proprietà dell'area e dell'alloggio su di essa
costruito, non può ottenere altro alloggio in proprietà dalle amministrazioni o dagli enti
indicati nella presente legge o comunque costruiti con il contributo o con il concorso
dello Stato a norma dell'art. 17 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2.
Qualora per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato, in qualunque
forma concesso, per altro titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni, può
essere attribuita l'agevolazione per il recupero stesso soltanto se, alla data di
concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione siano già esauriti (8)
(9) (10).
ARTICOLO N.37
Interventi di bonifica urbanistica-edilizia
1. I Comuni, singoli e associati, predispongono piano di rottamazione e recupero delle opere,
manufatti ed edifici, già oggetto di condono o, comunque realizzati con modalità, materiali, carenze
di impianti, assenza o assoluta carenza di opere di urbanizzazione o di smaltimento e/o trattamento
delle acque di risulta e dei rifiuti, tali da determinare, in un quadro di interesse pubblico generale, la
necessità di ripristino e bonifica dei siti territoriali interessati.
2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su parere della
Commissione consiliare competente, predispone le linee guida ed il regolamento attuativo dei "piani
di rottamazione".
ARTICOLO N.37 bis
Programmi di bonifica urbanistica - edilizia attraverso il recupero o la delocalizzazione delle
volumetrie[128].
1. I Comuni, anche su proposta di operatori privati, possono individuare edifici, anche con
destinazione non residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria
edilizia, da riqualificare in quanto contrastanti per dimensione, tipologia o localizzazione, con il
contesto paesaggistico, urbanistico e architettonico circostante nonché con le misure di salvaguardia
per la riduzione del rischio idrogeologico. A tal fine i comuni approvano programmi di recupero che
prevedono il rifacimento delle relative volumetrie mediante interventi di demolizione e
ricostruzione nella stessa area o, qualora concordato fra entrambe le parti interessate (Comune e
proprietario), in aree diverse, purché dotate di opere di urbanizzazioni primarie e di servizi a rete
essenziali, individuate anche attraverso meccanismi perequativi[129].
2. Per incentivare gli interventi previsti nel comma 1, il programma di recupero e delocalizzazione
può prevedere, come misura premiale, il riconoscimento di una volumetria supplementare nel limite
massimo del trenta per cento di quella preesistente o riconosciuta dallo strumento urbanistico
comunale vigente, purché sussistano le seguenti condizioni:
a) l'edificio da demolire o riqualificare deve essere collocato all'interno delle zone o degli ambiti
territoriali elencati nel comma 4 del presente articolo. La demolizione non deve interessare gli
immobili elencati al camma 5 del presente articolo per cui è prevista solo la riqualificazione;
b) l'interessato si impegna, previa stipula di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione
dell'edificio e, ove concordato, al ripristino ambientale delle aree di sedime e di pertinenza
dell'edificio demolito, con cessione ove il Comune lo ritenga opportuno;
c) con la convenzione deve essere costituito sulle medesime aree, ove prevista la delocalizzazione,
un vincolo di inedificabilità assoluta che, a cura e spese dell'interessato deve essere registrato e
trascritto nei registri immobiliari;
d) la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, deve avvenire precedentemente alla demolizione, se
l'edificio ha destinazione d'uso prevalente residenziale o diverso purché sussista la necessità di
continuità d'uso, e al ripristino ambientale di cui alla lettera b), in area o aree, ubicate al di fuori
delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 4 che devono essere puntualmente indicate
nella convenzione stipulata tra il Comune e l'interessato;
e) la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, può avvenire in aree diverse purché dotate di opere
di urbanizzazione primarie e di servizi a rete essenziali;
f) la destinazione d'uso dell'immobile ricostruito deve essere omogenea a quella dell'edificio
demolito. Sono consentiti interventi di sostituzione edilizia con ampliamento della volumetria
esistente in conformità al comma 3) dell'articolo 8, anche con cambiamento di destinazione d'uso,
che prevedono la realizzazione di una quota non inferiore al settanta per cento destinata ad edilizia
residenziale sociale;
g) la ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di cui all' articolo 5, comma 5, lettere a),
b), c) e d) . Gli interventi devono essere realizzati da una impresa con iscrizione anche alla Cassa
edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità, ai
sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 380/2000 , dell'intervento realizzato[130].
3. Nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, il limite massimo della misura premiale è
elevato al trentacinque per cento della volumetria preesistente o prevista dallo strumento urbanistico
comunale vigente se l'intervento di demolizione o di ricostruzione è contemplato in un programma
integrato di rigenerazione urbana di cui agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36, L.R. n. 19/2002 (legge
urbanistica) o nell'ambito di appositi "piani di rottamazione" previsti nell'articolo 37, L.R. n.
19/2002 (legge urbanistica), o, ancora, nell'ipotesi di interventi che interessano immobili con
destinazione residenziale, se gli edifici ricostruiti sono destinati, per una quota pari al venti per
cento minimo della loro volumetria, a edilizia residenziale sociale.
3 bis). Per gli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo nel rispetto dei requisiti e delle
procedure di cui al comma 2 del medesimo articolo, il limite massimo della misura premiale è
elevato al 50 per cento della volumetria preesistente o prevista dallo strumento urbanistico
comunale vigente se l'intervento di demolizione e ricostruzione o delocalizzazione, è finalizzato alla
costruzione di edifici destinati, per una quota non inferiore al 70 per cento della loro volumetria, a
edilizia residenziale sociale[131].
4. Le misure premiali previste nei commi 2 e 3 possono essere previste nei casi in cui l'edificio da
demolire sia collocato:
a) in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42;
b) nelle zone A delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394
(Legge quadro sulle aree protette) e delle aree protette regionali;
c) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide
d'importanza internazionale (Ramsar 2 febbraio 1971, resa esecutiva dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448);
d) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e ad elevata o molto elevata pericolosità
geomorfotogica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino previsti nel D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale) o dagli studi geologici allegati agli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica e nelle aree ricadenti tra quelle inserite nel "Piano Generale
per la Difesa del Suolo" (o.p.c.m. 3741/2009) e come tali oggetto di proposta di riclassificazione a
rischio elevato o molto elevato[132].
e) nelle aree sottoposte a vincoli idrogeologici ai sensi della normativa statale vigente;
f) nelle aree ad elevata valenza naturalistica ambientale e culturale.
5. La demolizione non può riguardare comunque immobili:
a) ubicati all'interno delle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2, D.M. 1444/1968 o ad
esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del
territorio comunali;
b) definiti di valore storico, culturale e architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli
strumenti urbanistici generali;
c) di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.
6. Il riconoscimento delle misure premiali previste nei commi 2 e 3 non comporta l'approvazione di
variante agli strumenti urbanistici generali vigenti.
7. Se non sono soddisfatte tutte le condizioni previste nel comma 2, gli interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici in area o aree diverse da quella originaria, possono essere autorizzati dal
Comune, eventualmente con la previsione di misure premiali, solo previa approvazione di variante
agli strumenti urbanistici generali.
[128] Articolo inserito dall'articolo 9 della L.R. n. 21 dell' 11 agosto 2010.
[129] Comma sostituito dall'articolo 9 della L.R. n. 7 del 10 febbraio 2012.
[130] Comma sostituito dall'articolo 9 della L.R. n. 7 del 10 febbraio 2012.
[131] Comma aggiunto dall'articolo 9 della L.R. n. 7 del 10 febbraio 2012.
[132] Lettera sostituita dall'articolo 9 della L.R. n. 7 del 10 febbraio 2012.