o Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del
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o Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del
(la funzione di gestione) Le Convenzioni Urbanistiche (a contenuto conformativo / a carattere progettuale/operativo) Convenzioni di lottizzazione piano (proposta privati) obblighi (standard urbanistici) adozione (Consiglio Comunale) convenzione (contratto) durata decennale NATURA DI PIANO ATTUATIVO o Obblighi dei privati Cessione gratuita di areee Realizzazione opere urbanizzazione primaria Realizzazione parziale o.u. secondaria (in parte) DPR n. 380/’01 –T.U. Ed. Art. 16 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire (…) 7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. 7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni. (2) 8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. Problema concorrenza o cfr. art. 32 cod. cont. pubb. (organismi diritto pubblico) o Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 (5.278.000):(…) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire puo' prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalita' previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza; FAQ A propisto di rispetto dei principi sull’azione amministrativa La procedura finalizzata all'aggiudicazione di un appalto di servizi, anche per gli appalti di servizi sotto soglia (come nella vicenda in cui il compenso per il servizio di consulenza ed assistenza legale è di euro 20.000 annui), è soggetta, in fase di individuazione del contraente privato, a regole comunitarie quali la trasparenza, la non discriminazione e la pubblicità delle procedure. In maniera costante la giurisprudenza amministrativa ha sul punto reiteratamente chiarito che l'affidamento deve essere necessariamente proceduto anche da una adeguata pubblicità dell'avviso contenente i criteri di valutazione e che esso deve scaturire da una valutazione comparativa dei “curricula” presentati dai candidati, il cui iter logico deve essere palesato per il tramite della motivazione del provvedimento conclusivo (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 04 maggio 2007, n. 330, in Il merito 2007, 7-8 87, nota ATTANASIO) E’ POSSIBILE LO SCOMPUTO DELLE OPERE DI URB. SECONDARIA? Il contributo può essere scomputato nei casi in cui, ricorrendone i presupposti e le condizioni, le opere di urbanizzazione siano realizzate dal titolare della concessione edilizia (art. 11, comma 1, l. 28 gennaio 1977 n. 10). Inoltre, ben può ammettersi anche la scomputabilità del valore corrispondente alle opere di urbanizzazione primaria dall'importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria, attesa la comune natura giuridica degli oneri di cui trattasi, non ravvisandosi ragioni ostative alla compensazione tra obbligazioni intercorrenti tra i medesimi soggetti e nascenti dal medesimo rapporto convenzionale: difatti lo scomputo, totale o parziale, della quota di contributo dovuta in caso di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione deve essere effettuato senza distinzione tra opere di urbanizzazione primaria e secondaria, atteso che la mancata distinzione nella sede legislativa specifica (art. 11 l. 28 gennaio 1977 n. 10) delle due categorie di opere vieta all'interprete di introdurre una siffatta distinzione (tar Toscana, Firenze, 3181/2004) Cosa si intende per opere di urbanizzazione ai fini della determinazione della soglia comunitaria? Il carattere oneroso della prestazione deve ritenersi sussistere in qualunque caso in cui, a fronte di una prestazione, vi sia il riconoscimento di un corrispettivo che può essere, a titolo esemplificativo, in denaro, ovvero nel riconoscimento del diritto di sfruttamento dell’opera (concessione) o ancora mediante la cessione in proprietà o in godimento di beni. In altri termini, il vantaggio economico in cui consiste la causa del negozio non deve obbligatoriamente essere limitato ad una corresponsione in denaro, ma ben può consistere in un riconoscimento di diritti suscettibili di valutazione economica. Ne consegue, quindi, che le convenzioni urbanistiche mediante le quali i privati si obbligano a realizzare opere pubbliche presentano elementi e natura tali da essere riconducibili, sul piano tassonomico, allo stesso genus dei piani di lottizzazione, ancorché si configurino come tipi differenti di piani attuativi (i cosiddetti programmi complessi). Ciò in quanto, come sopra riferito, la realizzazione di opere da parte del privato avviene comunque sulla base di accordi convenzionali conclusi dallo stesso con l’amministrazione per il raggiungimento di un proprio interesse patrimoniale, che è la causa del negozio giuridico in base al quale il privato stesso assume su di sé l’obbligo di realizzare le opere di cui trattasi. Alla luce di quanto sopra, pertanto, si può ritenere che le fattispecie in esame siano da ricondurre alla categoria dell’appalto pubblico di lavori", da ciò derivando, come necessario corollario, che esse debbano essere affidate secondo procedure ad evidenza pubblica nel rispetto del diritto comunitario e nazionale vigente (AVCP det. 2 aprile 2008 n. 4). N.B. Carattere estensivo della nozione, fondata sull’onerosità? Rapporti fra i proprietari in relazione alle obbligazioni con la PA Solidarietà per le obbligazioni fra proprietari Termini per l’esecuzione Garanzie Adempimento in forma specifica; sostituzione; fidejussione o obblighi del comune facere esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cc? modificazione ? N.B. DISTINGUERE: - disponibilità del potere di pianificazione (no) - disponibilità del contenuto discrezionale del potere, ove la PA rimanga libera di valutare se esercitarlo (si) => nelle convenzioni di lottizzazione la PA non si obbliga ad assentire il progetto, ma semplicemente a concedere il provvedimento di autorizzazione con il contenuto concordato ove ritenga di esercitare favorevolmente il relativo potere => se sussiste necessità di variazione del piano a seguito della convenzione, la PA rimane libera di verificare la sussistenza di ragioni di pubblico interesse sopravvenuto rispetto alla lottizzazione e che comportino Non è possibile domandare l'adempimento coattivo ex art. 2932 c.c. ad un Comune che rifiuti di rilasciare il permesso di costruire, mentre ciò è possibile nei confronti della parte pubblica o privata, la quale ometta di cedere le aree o di eseguire le altre prestazioni previste dalla convenzione urbanistica, le quali non differiscono in tal senso da quelle previste da un comune contratto di diritto civile, poiché contrariamente la convenzione urbanistica verrebbe svuotata di ogni valore giuridico (TAR Lombardia, Brescia, 1530/2006). E’ dovuto il risarcimento del danno se dopo la convenzione di lottizzazione la PA modifica la condizione di edificabilità dei suoli che ne formano oggetto? La variante di uno strumento urbanistico primario, che imprime una nuova destinazione ad aree già urbanisticamente classificate per effetto della strumentazione urbanistica previgente, necessita di apposita motivazione soltanto se le classificazioni preesistenti siano assistite da specifiche aspettative, in capo ai rispettivi titolari, che risultino fondate su atti di contenuto concreto, nel senso che deve trattarsi di scelte che incidano su particolari situazioni di affidamento, come quelle derivanti da un piano di lottizzazione approvato, da un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia o dalla reiterazione di un vincolo scaduto. (CdS 4150/2013) E’ obbligo della PA procedere ad accordi di lottizzazione conforme al piano generale? In tema di responsabilità della p.a. per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica, l'approvazione di un piano di lottizzazione, pur se conforme al piano regolatore generale o al programma di fabbricazione, non è atto dovuto, in quanto costituisce sempre espressione di un potere discrezionale dell'autorità amministrativa, chiamata a valutare l'opportunità di dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale, essendovi tra questo e gli strumenti attuativi un rapporto di necessaria compatibilità, ma non di coincidenza, per cui questi ultimi possono essere modulati in considerazione delle esigenze dinamiche che si manifestano in certe condizioni di tempo e di luogo; ne discende che l'interessato, al fine di ottenere il risarcimento del danno, deve provare che la p.a., pur essendo il piano di lottizzazione conforme al vigente strumento urbanistico, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ne ha negato l'approvazione, violando le regole d'imparzialità, correttezza e buona fede, e che il comportamento colposo della medesima p.a. ha causato la lesione del bene della vita, costituito, nella specie, dallo "ius aedificandi" (Cass. 18980/2011) La cessione gratuita di aree per le convenzioni di lottizzazione costituisce un contenuto necessario o accidentale dell’accordo? Alla stregua dell'art. 28 comma 5, l. n. 1150 del 1942, nel testo modificato dall'art. 8, l. n. 765 del 1967, la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione costituisce contenuto necessario della convenzione, potendo le parti contrattare solamente i tempi per il perfezionamento della cessione. Di conseguenza, trattandosi di norma imperativa, ove le parti non abbiano stabilito un termine certo per la cessione, la relativa prestazione è da ritenersi immediatamente esigibile ex art. 1183, comma 1, c.c. e sussiste l'obbligo del comune di acquisire gratuitamente la proprietà delle stesse. T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 13 marzo 2006, n. 1249 Cons. P. e altro c. Com. S. Mauro Torinese Foro amm. TAR 2006, 3 865 (SOLO MASSIMA) Gli oneri previsti a carico del privato nelle convenzioni di lottizzazione devono avere valore pari agli oneri di urbanizzazione ? Nel sistema risultante dal combinato disposto dell'art. 28 comma 4 n. 1), l. 17 agosto 1942 n. 1150 e dagli art. 3 e 5, l. 28 gennaio 1977 n. 10, non è rinvenibile un principio che dia titolo al soggetto che ha stipulato una convenzione urbanistica con il Comune di non corrispondere al medesimo (in denaro, in aree cedute o in opere di urbanizzazione realizzate) beni di valore complessivamente superiore a quanto dovuto per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 10, l. n. 10 del 1977 e, conseguentemente, in virtù della convenzione, il privato è obbligato ad eseguire puntualmente tutte le prestazioni ivi assunte, a nulla rilevando che in queste possano eccedere originariamente o successivamente gli oneri di urbanizzazione. le convenzioni hanno infatti lo scopo di precisare gli obblighi che il privato si assume unilateralmente, in adempimento di un precetto di legge ed in conformità agli strumenti urbanistici, senza che si instauri alcun vincolo di sinallagmaticità. T.A.R. Lombardia Brescia, 25 luglio 2005, n. 784 Soc. Summa costruz. c. Com. Brescia Foro amm. TAR 2005, 7/8 2279 (s.m.) (s.m.) Riv. giur. edilizia 2005, 6 2098 (SOLO MASSIMA) Le opere da realizzare quali oneri relativi ad una lottizzazione vincolano solo il proprietario del suolo sul quale ricadono ? L'assunzione, da parte del proprietario di un terreno oggetto di lottizzazione, degli oneri relativi all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, all'atto della stipulazione della convenzione che deve precedere il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, dà luogo ad un'obbligazione "propter rem", la quale si riferisce all'intera area lottizzata e incide su ciascuno dei lotti, indipendentemente dalla circostanza che su di essi insistano le opere cui si riferiscono le somme da corrispondere al Comune, gravando quindi sia sul proprietario del terreno che abbia stipulato la convenzione di lottizzazione, sia su coloro che abbiano chiesto il rilascio della concessione edilizia nell'ambito della lottizzazione, sia infine sugli aventi causa da tali soggetti. Cassazione civile , sez. I, 22 dicembre 2005, n. 28492 Soc. Immob. Pfc c. Schiaretti e altro , in Giust. civ. Mass. 2005, 12 D&G - Dir. e giust. 2006, 10 40 Il G.O. ha giurisdizione per le convenzioni di lottizzazione ? La convenzione che regola una lottizzazione è un accordo (art. 28 legge urbanistica) sostitutivo di un piano particolareggiato, e quindi strumento attuativo di piano regolatore. Le controversie in tema di formazione, conclusione ed esecuzione di accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del g.a. a norma dell'art. 11 comma 5 l. 7 agosto 1990 n. 241. Consiglio Stato , sez. V, 10 maggio 2005, n. 2337 Soc. M.F. c. Com. S. Giuliano Milanese Foro amm. CDS 2005, 5 1463 (s.m.) (s.m.) I piani di lottizzazione devono essere notificati ai privati interessati ? I piani di lottizzazione sono qualificati come strumenti alternativi ai piani particolareggiati ordinari in quanto assolvono alle stesse funzioni attuative di questi ma se ne differenziano per il fatto che procedono da un'iniziativa dei proprietari interessati e che vengono perfezionati mediante un atto negoziale o in mancanza di un'adesione consensuale mediante la specifica soluzione alternativa prevista dall'art. 28 l. n. 1150 del 1942; essi vanno individualmente notificati ai proprietari delle aree in essi comprese ai fini della decorrenza del termine per l'impugnativa, mentre per quanto concerne i terzi, il termine decadenziale di impugnativa decorre dalla data di pubblicazione sul Bur. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 02 febbraio 2005, n. 197 A.P. c. Com. Traona Foro amm. TAR 2005, 2 331 (s.m.) (s.m.) Cosa accade se una convenzione di lottizzazione è solo parzialmente attuata ? Le lottizzazioni convenzionate non possono avere l'efficacia di condizionare a tempo indeterminato la pianificazione urbanistica futura, quindi va individuato un termine di durata massima della convenzione di lottizzazione pari a 10 anni, mutuando il termine di cui all'art 16, l. u. concernente i piani particolareggiati; per cui in caso di parziale attuazione del piano di lottizzazione (fattispecie non espressamente disciplinata dall'art. 28, l. n. 1150 del 1942) deve trovare attuazione per analogia il richiamato art. 17, con la conseguenza che per la parte in cui il piano di lottizzazione non è stato attuato, lo stesso decade alla scadenza del termine. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 27 gennaio 2004, n. 72 S.O. c. Com. Augusta Foro amm. TAR 2004, 265 (s.m.) In conseguenza del particolare rilievo conferito dall'art. 28 l. 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall'art. 8 l. 6 agosto 1967 n. 765, anche ai piani di lottizzazione, strumenti urbanistici specifici preordinati e normalmente alternativi rispetto ai piani particolareggiati, va applicato in via analogica il termine massimo di validità decennale entro il quale devono essere attuati previsto per questi ultimi. Decorso tale periodo, deve essere dichiarata l'inefficacia della parte non attuata, salvi gli allineamenti e le prescrizioni di zona nel rispetto sia dell'interesse pubblico per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione che dell'edificazione dei lotti; pertanto, è illegittimo il provvedimento di diniego di concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato in presenza di un vincolo contenuto in un piano di lottizzazione ormai scaduto, quando l'Amministrazione ometta di considerare la compatibilità dell'intervento edilizio con i parametri del regolamento edilizio, cui occorre far riferimento in caso di mancanza di validità del piano di lottizzazione. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 19 gennaio 2005, n. 39 R.F. e altro c. Com. Marzi Foro amm. TAR 2005, 1 244 (s.m.) (s.m.) L’amministrazione conserva il potere di modificare unilateralmente le convenzioni di lottizzazione ? I diritti soggettivi del privato, derivanti da convenzione di lottizzazione stipulata con il comune, possono essere da quest'ultimo affievoliti, nell'esercizio dei suoi poteri pubblicistici in tema di regolamentazione del territorio, mediante approvazione di nuovo piano regolatore o di variante di esso (ancorché sia in corso l'"iter" di approvazione da parte dell'autorità tutoria). Pertanto, ove il comune sospenda l'efficacia della convenzione, in via meramente preparatoria rispetto alla preannunciata adozione di un futuro diverso strumento urbanistico, si deve ritenere che la relativa delibera non è idonea, per carenza di potere, a produrre detto affievolimento, e si deve conseguentemente riconoscere la tutelabilità di quelle posizioni soggettive davanti al giudice ordinario, anche con azione risarcitoria. Cassazione civile , sez. un., 04 ottobre 1990, n. 9792 Comune Roma c. Società La Stella Giust. civ. Mass. 1990, fasc.10 La convenzione di lottizzazione non può essere modificata unilateralmente dall'amministrazione in quanto, ai sensi dell'art. 28 l. n. 1150 del 1942 e dell'art. 7 l. 28 gennaio 1977 n. 10, le convenzioni urbanistiche stipulate tra i privati e l'amministrazione determinano la natura contrattuale del rapporto con esse regolato, con conseguente valore vincolante per entrambe le parti dei relativi effetti; pertanto è escluso che la p.a. conservi il potere autoritativo di modificare autonomamente il termine di efficacia delle convenzioni stesse. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 29 settembre 2004, n. 2718 Ssoc. S. e altro c. Com. S. Gregorio Foro amm. TAR 2004, 2734 (s.m.) La posizione del proprietario, traducibile nell'interesse alla conservazione della qualità edificatoria del suolo conseguita per effetto di una lottizzazione convenzionata, costituisce un interesse legittimo oppositivo, la cui lesione, determinata dalla successiva adozione di un piano regolatore che non tenga conto di essa, senza darne specifica e puntuale motivazione, costituisce di per sè danno ingiusto risarcibile, non richiedendosi ulteriormente nè prognosi sulla effettiva realizzabilità dello "ius aedificandi", nè riscontri basati sulla successiva esplicazione dell'attività amministrativa. Cassazione civile , sez. I, 10 gennaio 2003, n. 157 Vitali c. Com. Fiesole Giust. civ. Mass. 2003, 44 Dir. & Formazione 2003, 401 Dir. & Formazione 2003, 888 nota CINTIOLI D&G - Dir. e giust. 2003, 6 38 nota ABBAMONTE Resp. civ. e prev. 2003, 735 nota ROLANDO Riv. giur. edilizia 2003, I, 315 Riv. giur. edilizia 2003, I, 316 Foro amm. CDS 2003, 32, 479 nota SIRACUSANO Danno e resp. 2003, 477 nota CONTI Foro it. 2003, I, 78 nota FRACCHIA Riv. corte conti 2003, 1 317 In assenza del consenso di tutti i proprietari è possibile concludere a maggioranza una convenzione di lottizzazione ? Ai sensi dell'art. 28 l. n. 1150 del 1942, come modificato dall'art. 8 l. n. 765 del 1967, presupposto indispensabile per l'adozione dei piani di lottizzazione è la partecipazione ed il consenso di tutti i proprietari dell'area omogenea interessata. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 20 novembre 2002, n. 7338 Di Nardo e altro c. Com. Riardo Foro amm. TAR 2002, 3729 (s.m.) In mancanza dell'adesione al piano di lottizzazione c.d. consensuale da parte di tutti i proprietari dell'area all'uopo perimetrata dal Piano Regolatore Generale l'Amministrazione comunale, in presenza di ragioni di pubblico interesse a sostegno della effettiva opportunità di attuare le previsioni del Prg, deve attenersi alla specifica soluzione alternativa prevista dall'art. 28 l. 17 agosto 1942 n. 1150, ovvero adottare un piano particolareggiato di iniziativa pubblica comprensivo di tutte le aree all'interno di quella specifica zona territoriale omogenea. T.A.R. Marche Ancona, 03 marzo 2004, n. 84 L.L. e altro c. Com. Osimo e altro Foro amm. TAR 2004, 690 (s.m.) Il piano di lottizzazione può derogare al PSC ? Il piano di lottizzazione, in base all'art. 28 l. 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall'art. 8 l. 6 agosto 1967 n. 765, assume la valenza di piano urbanistico di attuazione e di piano esecutivo di urbanizzazione, e non può porsi in contrasto col piano urbanistico di primo livello. Inoltre, svolgendo una funzione di raccordo col preesistente aggregato abitativo, è subordinato alle scelte discrezionali del programma pluriennale di attuazione, quale mezzo di graduazione nel tempo della trasformazione del territorio, con la conseguenza che l'interesse protetto è quello di garantire che tale sviluppo si verifichi in piena aderenza al programmato assetto urbanistico. Consiglio Stato , sez. IV, 02 marzo 2004, n. 957 Soc. B.Q. c. Com. Cerignola Foro amm. CDS 2004, 1729 nota LONGO Contra: cfr. art. 30 L.U. Regione Calabria lottizzazione d’ufficio o nei comuni privi di piano particolareggiato il reato di lottizzazione abusiva Articolo 28 l. u. (1150/’42) Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione di cui all'articolo 34 della presente legge è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio (1). (…) L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda: 1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2; 2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni; 3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo; 4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione (2) (3). La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge (2). Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi (2). Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966 (2). Il termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario è stabilito in dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia stato previsto un termine diverso (2). (…) Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano regolatore generale anche se non si è provveduto alla formazione del piano particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio (2). Il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l'Autorità comunale abbia ritenuto di apportare è notificato per mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino. Ove manchi tale accettazione, il podestà ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità alle richieste degli interessati o di procedere alla espropriazione delle aree. (1) Comma così sostituito dall'articolo 8, della legge 6 agosto 1967, n. 765. I primi undici commi così sostituiscono gli originari primo e secondo. (2) Comma aggiunto dall'articolo 8, della legge 6 agosto 1967, n. 765 che ha sostituito gli originari primo e secondo comma con gli attuali primi undici commi. (3) Vedi l’articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Vedi anche le disposizioni transitorie di cui all’articolo 253 del medesimo d.lgs. n.163/2006, così come modificato dall’articolo 1-octies del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, conv., con modif., in legge 12 luglio 2006, n. 228. ARTICOLO N.23 L.U. Comparti edificatori. Indipendentemente dalla facoltà prevista dall'articolo precedente (nb modifica confini) il Comune può procedere, in sede di approvazione del piano regolatore particolareggiato o successivamente nei modi che saranno stabiliti nel regolamento ma sempre entro il termine di durata del piano stesso, alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili, comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni. Formato il comparto, il podestà deve invitare i proprietari a dichiarare entro un termine fissato nell'atto di notifica se intendano procedere da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio alla edificazione dell'area e alle trasformazioni degli immobili in esso compresi secondo le dette prescrizioni. A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, i tre quarti del valore dell'intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante la espropriazione delle aree e costruzioni dei proprietari non aderenti. Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica il Comune procederà all'espropriazione del comparto. Per l'assegnazione di esso, con l'obbligo di provvedere ai lavori di edificazione o di trasformazione a norma del piano particolareggiato, il Comune indirà una gara fra i proprietari espropriati sulla base di un prezzo corrispondente alla indennità di espropriazione aumentata da una somma corrispondente all'aumento di valore derivante dall'approvazione del piano regolatore. In caso di diserzione della gara, il Comune potrà procedere all'assegnazione mediante gara aperta a tutti od anche, previa la prescritta autorizzazione, mediante vendita a trattativa privata, a prezzo non inferiore a quello posto a base della gara fra i proprietari espropriati. (1) (1) Articolo abrogato dall’articolo 58, comma 1, numero 62), del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione, con la decorrenza prevista dall’articolo 59 del D.P.R. 327/2001 medesimo, come modificato dall’articolo 5, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. convenzioni in materia di parcheggi (l. 122/’89) o durata della cessione del diritto di superficie o dimensionamento opera o tempi - modalità di verifica - sanzioni (l. 122/’89) a ) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni; b ) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione; c ) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori; d ) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonchè le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti. 5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli. 6. Le opere e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 4, nonchè gli acquisti di immobili destinati a parcheggi, effettuati da enti o imprese di assicurazione sono equiparati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 ed 86 della legge 22 ottobre 1986, n. 742. Ulteriori convenzioni edilizie o per gli oneri di urbanizzazione o prezzi di vendita o locazione calmierati LA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA E FUNZIONALE L.U.=> PRG/PPE LR Cal. 19/02 => PSC/REU/PAU Art. 24 l. r. Calabria 19/’02 (l.u.) (…) 3. I P.A.U. definiscono di norma: a) l'inquadramento nello strumento urbanistico generale dell'area assoggettata a P.A.U.; b) le aree e gli edifici da sottoporre a vincoli di salvaguardia; c) i vincoli di protezione delle infrastrutture e delle attrezzature di carattere speciale; d) le aree da destinare agli insediamenti suddivise eventualmente in isolati, lo schema planivolumetrico degli edifici esistenti e di quelli da realizzare con le relative tipologie edilizie e le destinazioni d'uso; e) l'eventuale esistenza di manufatti destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro, a risanamento conservativo od a ristrutturazione edilizia; f) le aree per le attrezzature d'interesse pubblico ed i beni da assoggettare a speciali vincoli e/o servitù; g) la rete viaria e le sue relazioni con la viabilità urbana nonché gli spazi pedonali, di sosta e di parcheggio ed i principali dati plano-altimetrici; h) il rilievo delle reti idrica, fognante, del gas, elettrica e telefonica esistenti e la previsione di massima di quelle da realizzare; i) l'individuazione delle unità minime d'intervento nonché le prescrizioni per quelle destinate alla ristrutturazione urbanistica; j) le norme tecniche di esecuzione e le eventuali prescrizioni speciali; k) la previsione di massima dei costi di realizzazione del piano; l) comparto edificatorio; m) gli ambiti sottoposti al recupero degli insediamenti abusivi, qualora non previsti con altri atti. PAU Funzione: o attuativa Modifica piani generali o possibile condizionatamente GIUNTA: o elaborazione + approvazione CONSIGLIO: o adozione + osservazioni L.U. R. Calabria – Art. 32 Strumenti di pianificazione negoziata 1. Sono strumenti di negoziazione della pianificazione territoriale ed urbanistica: a) i programmi integrati di intervento, di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179; b) i programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493; c) i programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179; d) i programmi di recupero degli insediamenti abusivi ai sensi dell'articolo 29, legge 28 febbraio 1985, n. 47; e) i comparti edificatori; f) i programmi speciali d'area. 2. L'utilizzazione degli strumenti di cui al precedente comma deve comunque essere ricondotta alle norme della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale comprese nella presente legge, alla disciplina statale vigente in materia in quanto applicabile e non modificata dalle norme dei successivi articoli. 3. Gli strumenti di pianificazione negoziata hanno la valenza di piani di attuazione di iniziativa pubblica anche se proposti dai proprietari delle aree riuniti in Consorzio Ma cfr. DISCIPLINA DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO LS 457/78 Non rientra nella pianificazione negoziata secondo la l.r. Cal. 19/2002 Molti gli strumenti che ne assorbono le funzioni non c’è una previsione rivolta esclusivamente alla ristrutturazione urbanistica (art. 3 T.U.E.) piani di recupero di iniziativa pubblica o la decisione sulla perimetrazione è sempre di competenza pubblica piani di recupero ad iniziativa privata (art. 30 l. 457/’78) o come per i comparti, con maggioranza pari a ¾ del valore degli immobili o approvazione (consiglio comunale) o convenzione (come per i piani di lottizzazione) o espropriazione o pubblicazione come per i piani particolareggiati PINT (cfr. l 179/92, art. 16) Funzione: o Riorganizzazione parti della città Pluralità di funzioni Pluralità di operatori o Residenziale min. 35% Proposta o Soggetti pubblici o Soggetti privati Modifica piani generali o possibile condizionatamente CONSIGLIO o approvazione GIUNTA o Osservazioni + approvazione definitiva Programma Recupero Urbano Funzione: o prevalentemente al recupero, non soltanto edilizio, del patrimonio di edilizia residenziale pubblica attuativa o previsioni compensative o premiali per interventi edilizia privata complementare con destinazione a case-parcheggio Modifica piani generali o possibile (nuovi interventi compensativi o premiali) CONSIGLIO: o approvazione + osservazioni Art. 27 - Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente. I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature. Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale sottoposta al controllo di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo articolo 28. Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. Art. 28 - Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente. (…) I piani di recupero sono attuati: a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle cooperative edilizie di cui siano soci, dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie cui i proprietari o i soci abbiano conferito il mandato all'esecuzione delle opere, dai condominii o loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonché dagli IACP o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi e da cooperative o loro consorzi; b) dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite convenzioni con i soggetti di cui alla lettera a) nei seguenti casi: 1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente nonché, limitatamente agli interventi di rilevante interesse pubblico, con interventi diretti; 2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni; 3) per gli interventi da attuare mediante cessione volontaria, espropriazione od occupazione temporanea, previa diffida nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi, o in sostituzione dei medesimi nell'ipotesi di interventi assistiti da contributo. La diffida può essere effettuata anche prima della decorrenza del termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale il piano di recupero sia stato eventualmente incluso (1). I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere all'esecuzione delle opere previste dal piano di recupero, anche mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spese sostenute. I comuni possono affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai proprietari singoli o riuniti in consorzio che eseguono gli interventi previsti dal piano di recupero. (1) L'attuale comma quinto così sostituisce gli originari commi quinto, sesto e settimo per effetto dell'art. 13, l. 17 febbraio 1992, n. 179. Art. 30 - Piani di recupero di iniziativa dei privati. I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di piani di recupero. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio (1). La proposta di piano è adottata con deliberazione del consiglio comunale unitamente alla convenzione (…) I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo che la deliberazione del consiglio comunale, con la quale vengono decise le opposizioni, ha riportato il visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. (1) Comma aggiunto dall'art. 15, l. 17 febbraio 1992, n. 179. RIURB (programma di riqualificazione urbana) Funzione: o promuovere il recupero edilizio di ambiti della città appositamente identificati e delimitati, fruendo di finanziamenti pubblici e dell'eventuale concorso di risorse finanziarie private o AREE strategicamente importanti per l'assetto urbano complessivo Proposta o Soggetti pubblici (comuni) o adozione da parte del consiglio comunale del documento sulle aree urbane di crisi Modifica piani generali o possibile CONSIGLIO: o Documento preliminare ACCORDO DI PROGRAMMA o Osservazioni + ADOZIONE GIUNTA REGIONALE: o elaborazione + approvazione PRA (cfr. pure artt. 29 e 30 l. 47/85) Funzione: o reinserimento nel contesto urbano di parti della città, attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica ed ambientale, o realizzati senza aumento di volumetria, ad eccezione dei volumi edilizi da destinare a servizi o possibili trasferimenti di volumetria e permute di aree Proposta o Soggetti pubblici (comuni): la perimetrazione delle aree deve essere contenuta nel PSC Modifica piani generali o possibile CONSIGLIO: o PSC ACCORDO DI PROGRAMMA o Osservazioni + ADOZIONE GIUNTA REGIONALE: o Quote di finanziamenti attuazione: o anche in concessione a soggetti idonei finanziamento: oneri urbanizzazione + sanzioni urbanistiche Convenzioni per gli insediamenti produttivi (art. 27 l. 865/’71) o o o o o concessione o cessione contenuti anche oltre l’aspetto urbanistico anche oltre o diversamente dalle zone D accordo sostitutivo per l’espropriazione? Modalità per consorzi (fra comuni) di sviluppo industriale Art. 27. I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi. Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale. Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni. Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità. Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE (1). La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni. Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza. Convenzioni per l’edilizia residenziale pubblica (art. 35 l. 865/’71) o o o esproprio obbligatorio assegnazione (concessione/cessione) convenzione (anche con imprese) => canoni, utilizzo, corrispettivo e rinnovo dir. sup. Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio. Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico o popolare e dei relativi servizi urbani e sociali. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99. L'istanza per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprietà indivisa. La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente. La convenzione deve prevedere: a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma (1); b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi; c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare; d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione; e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita; f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale osservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie; g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario. Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente articolo. I comuni per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario ed i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti, delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione (2) (3). Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi, a imprese di costruzione e loro consorzi e ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata (2) (4). I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a) , e i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiore al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume e il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di quindici annualità, di importo costante o crescente, a un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato). Accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni (2) (5). Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere (6): a) gli elementi progettati degli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla loro costruzione; b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire; c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici; d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione. I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera f) dell'ottavo comma, nonché i casi di cui alla lettera d) del precedente comma dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni. (Omissis) (7). (Omissis) (7). (Omissis) (7). (Omissis) (7). (Omissis) (7). Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggio economico o popolare abbia ottenuto la proprietà dell'area e dell'alloggio su di essa costruito, non può ottenere altro alloggio in proprietà dalle amministrazioni o dagli enti indicati nella presente legge o comunque costruiti con il contributo o con il concorso dello Stato a norma dell'art. 17 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2. Qualora per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato, in qualunque forma concesso, per altro titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni, può essere attribuita l'agevolazione per il recupero stesso soltanto se, alla data di concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione siano già esauriti (8) (9) (10). ARTICOLO N.37 Interventi di bonifica urbanistica-edilizia 1. I Comuni, singoli e associati, predispongono piano di rottamazione e recupero delle opere, manufatti ed edifici, già oggetto di condono o, comunque realizzati con modalità, materiali, carenze di impianti, assenza o assoluta carenza di opere di urbanizzazione o di smaltimento e/o trattamento delle acque di risulta e dei rifiuti, tali da determinare, in un quadro di interesse pubblico generale, la necessità di ripristino e bonifica dei siti territoriali interessati. 2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su parere della Commissione consiliare competente, predispone le linee guida ed il regolamento attuativo dei "piani di rottamazione". ARTICOLO N.37 bis Programmi di bonifica urbanistica - edilizia attraverso il recupero o la delocalizzazione delle volumetrie[128]. 1. I Comuni, anche su proposta di operatori privati, possono individuare edifici, anche con destinazione non residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, da riqualificare in quanto contrastanti per dimensione, tipologia o localizzazione, con il contesto paesaggistico, urbanistico e architettonico circostante nonché con le misure di salvaguardia per la riduzione del rischio idrogeologico. A tal fine i comuni approvano programmi di recupero che prevedono il rifacimento delle relative volumetrie mediante interventi di demolizione e ricostruzione nella stessa area o, qualora concordato fra entrambe le parti interessate (Comune e proprietario), in aree diverse, purché dotate di opere di urbanizzazioni primarie e di servizi a rete essenziali, individuate anche attraverso meccanismi perequativi[129]. 2. Per incentivare gli interventi previsti nel comma 1, il programma di recupero e delocalizzazione può prevedere, come misura premiale, il riconoscimento di una volumetria supplementare nel limite massimo del trenta per cento di quella preesistente o riconosciuta dallo strumento urbanistico comunale vigente, purché sussistano le seguenti condizioni: a) l'edificio da demolire o riqualificare deve essere collocato all'interno delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 4 del presente articolo. La demolizione non deve interessare gli immobili elencati al camma 5 del presente articolo per cui è prevista solo la riqualificazione; b) l'interessato si impegna, previa stipula di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell'edificio e, ove concordato, al ripristino ambientale delle aree di sedime e di pertinenza dell'edificio demolito, con cessione ove il Comune lo ritenga opportuno; c) con la convenzione deve essere costituito sulle medesime aree, ove prevista la delocalizzazione, un vincolo di inedificabilità assoluta che, a cura e spese dell'interessato deve essere registrato e trascritto nei registri immobiliari; d) la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, deve avvenire precedentemente alla demolizione, se l'edificio ha destinazione d'uso prevalente residenziale o diverso purché sussista la necessità di continuità d'uso, e al ripristino ambientale di cui alla lettera b), in area o aree, ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 4 che devono essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il Comune e l'interessato; e) la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, può avvenire in aree diverse purché dotate di opere di urbanizzazione primarie e di servizi a rete essenziali; f) la destinazione d'uso dell'immobile ricostruito deve essere omogenea a quella dell'edificio demolito. Sono consentiti interventi di sostituzione edilizia con ampliamento della volumetria esistente in conformità al comma 3) dell'articolo 8, anche con cambiamento di destinazione d'uso, che prevedono la realizzazione di una quota non inferiore al settanta per cento destinata ad edilizia residenziale sociale; g) la ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di cui all' articolo 5, comma 5, lettere a), b), c) e d) . Gli interventi devono essere realizzati da una impresa con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 380/2000 , dell'intervento realizzato[130]. 3. Nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, il limite massimo della misura premiale è elevato al trentacinque per cento della volumetria preesistente o prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente se l'intervento di demolizione o di ricostruzione è contemplato in un programma integrato di rigenerazione urbana di cui agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36, L.R. n. 19/2002 (legge urbanistica) o nell'ambito di appositi "piani di rottamazione" previsti nell'articolo 37, L.R. n. 19/2002 (legge urbanistica), o, ancora, nell'ipotesi di interventi che interessano immobili con destinazione residenziale, se gli edifici ricostruiti sono destinati, per una quota pari al venti per cento minimo della loro volumetria, a edilizia residenziale sociale. 3 bis). Per gli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo nel rispetto dei requisiti e delle procedure di cui al comma 2 del medesimo articolo, il limite massimo della misura premiale è elevato al 50 per cento della volumetria preesistente o prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente se l'intervento di demolizione e ricostruzione o delocalizzazione, è finalizzato alla costruzione di edifici destinati, per una quota non inferiore al 70 per cento della loro volumetria, a edilizia residenziale sociale[131]. 4. Le misure premiali previste nei commi 2 e 3 possono essere previste nei casi in cui l'edificio da demolire sia collocato: a) in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) nelle zone A delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e delle aree protette regionali; c) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale (Ramsar 2 febbraio 1971, resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448); d) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e ad elevata o molto elevata pericolosità geomorfotogica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino previsti nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dagli studi geologici allegati agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e nelle aree ricadenti tra quelle inserite nel "Piano Generale per la Difesa del Suolo" (o.p.c.m. 3741/2009) e come tali oggetto di proposta di riclassificazione a rischio elevato o molto elevato[132]. e) nelle aree sottoposte a vincoli idrogeologici ai sensi della normativa statale vigente; f) nelle aree ad elevata valenza naturalistica ambientale e culturale. 5. La demolizione non può riguardare comunque immobili: a) ubicati all'interno delle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2, D.M. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali; b) definiti di valore storico, culturale e architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali; c) di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m. 6. Il riconoscimento delle misure premiali previste nei commi 2 e 3 non comporta l'approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali vigenti. 7. Se non sono soddisfatte tutte le condizioni previste nel comma 2, gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici in area o aree diverse da quella originaria, possono essere autorizzati dal Comune, eventualmente con la previsione di misure premiali, solo previa approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali. [128] Articolo inserito dall'articolo 9 della L.R. n. 21 dell' 11 agosto 2010. [129] Comma sostituito dall'articolo 9 della L.R. n. 7 del 10 febbraio 2012. [130] Comma sostituito dall'articolo 9 della L.R. n. 7 del 10 febbraio 2012. [131] Comma aggiunto dall'articolo 9 della L.R. n. 7 del 10 febbraio 2012. [132] Lettera sostituita dall'articolo 9 della L.R. n. 7 del 10 febbraio 2012.