STATUTO AREA SERVICE S.R.L.

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STATUTO AREA SERVICE S.R.L.
STATUTO
AREA SERVICE S.R.L.
Forma giuridica: SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: DOMICELLA AV VIA G.ANISIO 47
Codice fiscale: 02383580640
Numero Rea: AV - 154275
Impresa in fase di aggiornamento
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Indice
Parte 1 - Protocollo del 19-02-2009 - Statuto completo ............................................................................. 2
Statuto aggiornato al 19-02-2009
AREA SERVICE S.R.L.
Codice fiscale: 02383580640
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Parte 1 - Protocollo del 19-02-2009 - Statuto completo
Repertorio n.80772
Raccolta n.10354
Atto di trasformazione di società in accomandita semplice in
società a responsabilità limitata
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilanove il giorno ventinove del mese di gennaio
(29 -1 -2009) alle ore dodici e minuti venti
In Nola nella mia abitazione in via Pompeo Fellecchia n.6.
Innanzi a me avv.Giuseppe Lallo,notaio in Marigliano,iscritto
presso il Collegio notarile dei distretti riuniti di Napoli
Torre Annunziata e Nola,sono comparsi:
- Graziano Carmela,nata ad Avellino il 24 agosto 1970,codice
fiscale GRZ CML 70M64 A509O
- Ambrosino Pietro,nato a Domicella il 10 novembre 1960,codice fiscale MBR PTR 60S10 D331L
entrambi residenti in Domicella alla via Giano Anisio n.47.
I costituiti della identità personale dei quali io notaio sono certo,dichiarano di essere cittadini italiani e premettono:
- sono soci della società in accomandita semplice denominata:
"AREA SERVICE s.a.s. di Ambrosino Pietro", con sede in Domicella (AV) alla via G. Anisio n.47, capitale sociale di euro
5.000,00
nel
(euro
Registro
cinquemila/00)
delle
(R.E.A.n.154275)
Imprese
interamente
di
Avellino
versato,
al
iscritta
n.02383580640
ed ha il seguente numero di codice fiscale
02383580640.
Detto capitale sociale é stato assunto, sottoscritto e versa-
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to dai soci Graziano Carmela e Ambrosino Pietro per una quota
di
euro
2.500,00
(euro duemilacinquecento/00)
ciascuno
pari
al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.
- E' intendimento dei costituiti trasformare la medesima in
società a responsabilità limitata.
In relazione
cietaria,
alla suindicata
di trasformazione
so-
i soci hanno affidato ai sensi e per gli effetti
dell'art.2500
dei
esigenza
conti,
ter cod. civ. al dott.Muto Clemente, revisore
l'incarico
di predisporre
la relazione
di stima
redatta a norma dell'articolo 2465 cod. civ. - con relazione giurata in data odierna il dott. Muto Clemente, da essi designato come innanzi detto ha valutato il patrimonio
SERVICE
della
s.a.s.
detta
società
in
accomandita
semplice
"AREA
di Ambrosino Pietro" in euro 11.047,12 (euro
undicimilaquarantasette
e centesimi dodici) al netto di ogni
passività, così come si evince dalla medesima che si allega
al presente atto sotto la lettera "A", unitamente al verbale
di giuramento innanzi al Giudice di Pace di Nola in detta data in calce alla medesima, omessane la lettura per espressa e
concorde dispensa fattami dalle parti.
Tanto premesso, i costituiti, nella loro qualità di soci della predetta società, all'unanimità, deliberano di trasformare
la
società
in accomandita
semplice
"AREA SERVICE
s.a.s.
di
Ambrosino Pietro" in società a responsabilità limitata sotto
la denominazione sociale: "AREA SERVICE S.r.l.".
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Art.2) La società
sarà regolata
dai patti e condizioni che
regolano la vita della società a responsabilità limitata.
Art.3) Il capitale sociale,tenuto conto che la allegata relazione di stima attribuisce alla società alla data odierna un
valore del patrimonio netto di euro 11.047,12 (euro undicimilaquarantasette
e centesimi dodici) viene all'unanimità
sato in euro 11.000,00 (euro undicimila/00)
serva straordinaria
fis-
imputando a ri-
il residuo in euro 47,12 (euro quaranta-
sette e centesimi dodici).
Detto capitale é diviso in quote ai sensi dell'articolo 2474
codice civile
e risulta interamente versato ed esistente in
relazione alla stima come sopra effettuata ai sensi dell'articolo 2465 codice civile e spetta ai soci - in conformità a
quanto da essi concordemente
convenuto - nelle seguenti ri-
spettive misure corrispondenti
al valore della loro parteci-
pazione nel capitale sociale della società trasformata e precisamente:
-
a
Graziano
Carmela
per una quota di euro 5.500,00
(euro
cinquemilacinquecento/00) -
a
Ambrosino
Pietro per una quota di euro 5.500,00
(euro
cinquemilacinquecento/00).
- All'unanimità
viene nominato
Amministratore
Unico a tempo
indeterminato il costituito Ambrosino Pietro, il quale accetta la carica, dichiarando di essere in possesso dei requisiti
di legge e di onorabilità.
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Le parti convengono ed approvano espressamente che la società
resti regolata dalle norme statutarie che seguono:
"Art.1)
E' costituita
una società
a responsabilità
limitata
sotto la denominazione sociale:
"AREA SERVICE S.r.l.".
Art.2) La società svolge le seguenti attività:
- la gestione di aree di servizio e la prestazione dei relativi servizi ed assistenza meccanica;
-
la
gestione
di
bar,
caffetteria,
gelateria,
pasticceria,
tavola calda, ristorante, rosticceria, pizzeria, paninoteca e
pub;
- la preparazione e la somministrazione
al pubblico di pro-
dotti dolciari e di alimenti in genere, nonchè di bevande di
ogni tipo comprese quelle alcoliche ed analcoliche;
- la gestione di ricevitorie, Totocalcio, Enalotto, Tris, Totip, nonchè di altri giochi e concorsi a premi;
- la riparazione di autoveicoli e veicoli di ogni tipo nuovi
e usati; l'attività di autolavaggio;
- l'esercizio di officina meccanica per la riparazione e trasformazione di motori, di officina di elettrauto e di autocarrozzeria.
Essa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari e commerciali, ivi comprese la stipula di contratti di leasing passivo,l'assunzione
di
ipoteche
e
di finanziamenti,
di
di mutui e la prestazione
fidejussioni,di
ordinaria
e straordinaria
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amministrazione,che
si rendessero
utili o necessarie per il
raggiungimento dello scopo sociale.
Art.3) La sede sociale
cietà potrà istituire
é fissata in Domicella (AV). La soe sopprimere
sedi amministrative,
fi-
liali, succursali e depositi in Italia ed all'Estero.
Art.4) Il capitale sociale é fissato in euro 11.000,00 (euro
undicimila/00)
ed
è diviso
in quote ai sensi dell'art.2463
cod.civ..
Art.5) La durata della società é fissata fino al 31 dicembre
2050. L'esercizio
sociale si chiude il trentuno dicembre di
ogni anno di durata della società.
Art.6)
Le
quote sociali
sono nominative
e trasferibili
per
atto tra vivi e per successione mortis causa. Nei trasferimenti per atto tra vivi i soci hanno diritto di prelazione
nello acquisto delle stesse in proporzione alle quote possedute con diritto di accrescimento in caso di rinuncia di uno
o più soci. Il socio che intende vendere a terzi in tutto o
in parte la propria quota dovrà darne comunicazione agli altri
soci
con
lettera
raccomandata
con
ricevuta
di
ritorno
nella quale dovranno essere indicate le generalità del cessionario e le condizioni della cessione ed in particolare il
prezzo e le modalità di pagamento. Questi potranno rendersi
acquirenti
della
quota offerta
in proporzione
a quella ri-
spettivamente posseduta nonchè delle quote per le quali uno o
più soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione. En-
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tro trenta giorni da detta comunicazione,pertanto,i
vranno
comunicare,a
di ritorno,se
mezzo lettera
raccomandata
soci do-
con ricevuta
intendono acquistare le quote di spettanza ed
eventuali quote che si rendessero disponibili per il mancato
esercizio della prelazione da parte di uno o più soci.In mancanza
di
tale comunicazione
nel termine
indicato,i
soci si
considerano rinunciatari e pertanto le quote offerte in vendita
sono
liberamente
trasferibili.
Il
patto
di prelazione
non si applica in caso di cessione delle quote ai soci, a parenti entro il primo grado e/o al coniuge dei medesimi.
Art.7) E' consentito al socio il recesso in conformità e con
le modalità di cui all'art.2473 cod.civ..
Art.8) Per occorrenze finanziarie della società l'organo amministrativo potrà richiedere somme ai soci,nel rispetto delle vigenti disposizioni,sulle
si.Eventuali finanziamenti
posita delibera
quali non matureranno interes-
onerosi dovranno risultare da ap-
assembleare
che ne determinerà le condizio-
ni.E ciò in conformità a quanto disposto dagli articoli 43 e
95 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 sue modifiche e integrazioni,nei limiti e nei modi previsti dalle norme vigenti in
materia ed in particolare con le modalità e limitazioni previste
dalla
Credito
ed
delibera
il
del
Risparmio
Comitato
del
3
Interministeriale
marzo
1994,pubblicata
per il
sulla
G.U. n.58 dell'11 marzo 1994.E' fatto salvo in ogni caso il
disposto dell'art. 2467 cod.civ..
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Art.9) Ai sensi dell'art.2479 bis c.c. l'Assemblea è convocata
dall'Organo
Amministrativo,anche
in
luogo
diverso
dalla
sede sociale purchè in Italia, a mezzo fax o e-mail confermati,
ovvero
con lettera
raccomandata
spedita
ai soci almeno
otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza nel domicilio risultante
dal libro dei soci. Nella comunicazione
di
avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Peraltro, anche
in
mancanza
delle
formalità
suddette,l'Assemblea
si
reputa
regolarmente costituita e può validamente deliberare quando è
rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista l'organo
amministrativo.
Art.10)
all'anno
L'Assemblea
entro
il
deve
essere
termine
di
convocata
centoventi
almeno
giorni
una volta
di cui al-
l'art.2478 bis del cod.civ. ovvero in quello di centoottanta
giorni nelle ipotesi previste dalla citata norma.
Inoltre è convocata per le deliberazioni di sua competenza e
le deliberazioni
sono validamente assunte con le maggioranze
previste dall'art.2479 bis cod.civ..
La
convocazione
dell'Assemblea
senza ritardo,quando
deve,altresì,essere
fatta,
ne sia inoltrata la richiesta ai sensi
dell'art.2479 cod.civ..
Art.11) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore
dal Coamministratore
Unico o
più anziano o dal Presidente del Consi-
glio di Amministrazione
e le relative deliberazioni dell'As-
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semblea sono constatate mediante processo verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario o dal Notaio nelle ipotesi previste dalla legge.
Art.12)
co,da
La società è amministrata da un Amministratore
due
congiunti
coamministratori
ovvero
con
firma
da un Consiglio
e
poteri
Uni-
disgiunti
di Amministrazione
o
formato
da tre membri. All'atto della nomina l'assemblea opta tra le
possibilità
previste.
L'Organo
amministrativo
comunque
pre-
scelto, potrà essere composto anche da non soci e durerà in
carica a tempo indeterminato o determinato a scelta dell'assemblea dei soci al momento della nomina. Esso è rieleggibile.
Art.13)
Il
Consiglio
membri il Presidente
di
Amministrazione
e nomina
elegge
un Segretario
tra
i
suoi
che può essere
scelto al di fuori del Consiglio medesimo.
Art.14) L'organo amministrativo compie tutti gli atti di amministrazione
ordinaria
dell'attività
sociale
attribuiti
e
straordinaria
fatta eccezione
per
lo
soltanto
svolgimento
per i poteri
dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea
in via
esclusiva. E così in via esemplificativa l'Amministratore unico o i due coamministratori,che hanno la firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio disgiuntamente o congiuntamente
ovvero il Consiglio di Ammini-
strazione potranno partecipare a gare, appalti, licitazioni,
sottoscrivere
i
relativi
contratti
tutte le conseguenti obbligazioni,
e
capitolati,
assumendo
firmare contratti di rap-
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presentanza
e di commissione,
stipulare
contratti bancari e
compiere qualsiasi operazione bancaria di apertura di credito, di anticipazione
e di sconto, di conto corrente; aprire
ed estinguere conti correnti bancari e postali,trarre assegni
su di essi, effettuare versamenti e prelievi anche allo scoperto
nei
limiti
degli
affidamenti
concessi;
emettere
pa-
gherò, spiccare tratte ed accettarle o rifiutarle; girare, esigere,
scontare
e negoziare
tratte,
pagherò
cambiari,asse-
gni; promuovere qualunque azione; stipulare contratti di assicurazione,di
somministrazione,di
forniture in genere;firma-
re contratti per fitto di locali e per noleggio di attrezzature
e
macchinari,riscuotere
e
quietanzare
qualunque
som-
ma,presso amministrazioni private e pubbliche e presso privati con esonero per dette amministrazioni
e privati da qual-
siasi responsabilità; nominare procuratori ad negotia per determinati
ziare
atti;nominare
operai
ed
direttori
impiegati;
tecnici,assumere
nominare
avvocati,
e
licen-
acquistare,
vendere,permutare, alienare beni mobili o immobili,conferirli
in altre società costituite o costituende;transigere
di arbitri,anche amichevoli compositori;autorizzare
a mezzo
e compie-
re qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico
e presso ogni altro Ufficio,pubblico e privato;definire ogni
rapporto
con
le
Amministrazioni
dello
Stato;più
in genera-
le,fare quanto altro riterrà necessario o utile per l'espletamento della attività sociale,essendo
la elencazione di cui
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innanzi meramente esemplificativa come sopra detto.
Art.15)
L'amministratore
Unico,
i
due
coamministratori
con
firma e poteri disgiunti o congiunti, ovvero il Consiglio di
Amministrazione
in giudizio
rappresenta la Società di fronte ai terzi ed
con la facoltà
di promuovere
azioni ed istanze
giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione
ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.Per tutti gli
atti
relativi
l'Amministratore
Unico i due coamministratori
disgiuntamente o congiuntamente ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha firma libera.Parimenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà firma libera per
tutti gli atti consiliari.
Art.16) Il Consiglio di Amministrazione può delegare in parte
i propri poteri al Presidente e/o all'Amministratore Delegato,o ad altri suoi membri o a procuratori speciali, determinandone vincoli,attribuzioni
leghe,ferme
restando
e retribuzioni e limiti alle de-
le limitazioni
previste
dallo art.2381
c.c..
Art.17) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci sia nella sede
della
Società
sia altrove
ma comunque
nel territorio
dello
Stato Italiano tutte le volte che il Presidente lo giudichi
necessario
o quando
ne sia fatta domanda
scritta da almeno
due dei membri del Consiglio.La convocazione deve essere fat-
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ta a mezzo fax,e-mail confermati ovvero con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi almeno otto giorni
prima o,nei casi di assoluta urgenza,a mezzo di dispaccio telegrafico
o
di fax da inviarsi
almeno tre giorni
prima ai
Consiglieri.
Art.18) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione è richiesta la presenza ed il voto favorevole
della maggioranza dei componenti del Consiglio.
Art.19) Ai membri dell'Organo Amministrativo compete il rimborso
delle
altresì
spese
deliberare
occasionate
dalla
la corresponsione
carica;l'Assemblea
di un assegno
può
annuo a
titolo di emolumento.
Art.20) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Gli Amministratori provvederanno nei termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione
del bilancio.Gli utili netti dell'esercizio,dopo prelevato una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare
al
fondo
di
riserva
legale,fino
a
quando
questa
non abbia
raggiunto il quinto del capitale sociale,verranno divisi fra
i soci in proporzione del capitale da ciascuno di essi posseduto,salva diversa determinazione dell'assemblea.
Art.21) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società,l'Assemblea determinerà le
modalità
della liquidazione e nominerà uno o più liquidato-
ri,ferma la osservanza delle norme inderogabili di legge.
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Art.22) Per tutto quanto non previsto e regolato dal presente
atto costitutivo,si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
Art.23)
Le
spese
del
presente
atto
definite
in circa euro
millecinquecento/00 sono a carico della società.
Richiesto io notaio,ho ricevuto il presente atto del quale
ho dato lettura alle parti costituite che da me personalmente
interpellate lo hanno dichiarato del tutto conforme alla loro
volontà manifestatami ed approvato. Consta questo atto di tre
fogli scritti in parte a macchina in parte di mio pugno da me
notaio su undici facciate dei medesimi e fin qui della dodicesima e viene sottoscritto
dalle parti costituite
e da me
notaio nei modi di legge alle ore tredici e minuti venti .
Firmato:
Graziano Carmela
Ambrosino Pietro
notaio Giuseppe Lallo segue impronta del sigillo.
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO
AI SENSI DELL'ART.23 COMMA 5 DEL D.Leg.vo. 82/2005
BOLLO ASSOLTO MEDIANTE MUI
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