Leggi di più - Associazione Tyrrhenum

Transcript

Leggi di più - Associazione Tyrrhenum
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE TYRRHENUM
Art. 1 Con il presente atto si costituisce l’Associazione Culturale Tyrrhenum (cultura, sport
spettacolo turismo) con sede in Pomezia (RM). Essa potrà costituire sedi secondarie su tutto il
territorio nazionale e la sua durata è indeterminata.
Art. 2 L’Ass. è indipendente, a carattere nazionale e non ha fini di lucro. Le cariche sono gratuite.
Art. 3 L’Ass. si propone di intervenire nell’ambito sociale, per ricostruire i legami comunitari e
solidaristici che sono andati disperdendosi nella società moderna di fronte all’emergere di quegli
interessi materiali che hanno contribuito all’affermazione di fenomeni d’impersonalità,
individualismo, egoismo, indifferenza. L’Associazione si propone, inoltre, di sensibilizzare
l’opinione pubblica sui problemi sociali, urbanistici, archeologici, culturali e architettonici che
affliggono il territorio. Si prefigge di propagandare la propria attività, di creare gruppi di studio,
seminari, riunioni, assemblee, mostre, manifestazioni, ecc.; di fare uso di mezzi di comunicazione
di proprietà dell’Associazione o di terzi, di operare nel campo della salvaguardia del patrimonio
naturale, architettonico, archeologico, artistico, di attuare, anche direttamente, iniziative culturali e
turistiche, sociali e ricreative. È altresì, scopo dell’Associazione, la promozione e lo sviluppo dello
sport in generale, con particolare attenzione ai giovani, nonché lo svolgimento di ogni attività
complementare atta ad incrementare l’educazione fisica e morale per diffondere lo spirito sportivo,
specialmente dilettantistico. Per rendere più efficace la propria azione, l’Associazione può
deliberare l’adesione ad organizzazioni o federazioni che abbiano analoghe finalità. Potrà
compiere, senza limitazione alcuna, ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o
immobiliare, che il Consiglio Direttivo riterrà utile per il conseguimento dello scopo sociale, creare
club privati, birrerie, pub, circoli musicali ed artistici col fine d’intrattenimento gastronomico e di
ritrovo senza alcuno scopo di lucro, se non quello di rientrare nelle spese di gestione.
Art. 4 Può iscriversi chiunque accetti il presente statuto e versi la quota annuale d’iscrizione
stabilita dal Consiglio Direttivo. La domanda d’ammissione va accettata dal C. D. medesimo. Il C.
D. provvederà a convocare l’Assemblea dei soci almeno una volta l’anno per la relazione del
Presidente, l’approvazione del programma di attività, la formulazione di proposte, la elezione del
C. D. alla scadenza, nonché, per l’approvazione del bilancio consuntivo. La qualità di iscritto si
perde nel caso di: 1) decesso, 2) dimissioni, 3) esclusione. Il provvedimento di esclusione, emanato
dal C. D. (con voto non inferiore a 2/3 dei suoi membri) può essere adottato per indisciplina,
indegnità, inosservanza delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci o del C. D., e per morosità.
Art. 5 Il C. D. è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 12 membri eletti triennalmente
dall’Assemblea dei soci. L’Assemblea degli iscritti triennalmente ed a maggioranza elegge il
Presidente. Il C. D. da attuazione alle deliberazioni, prende le iniziative necessarie allo sviluppo
dell’Associazione ed alla realizzazione dei suoi programmi. È investito da più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Provvede alla redazione di
un “Regolamento interno” per il funzionamento dell’Ass., che sarà vincolante per tutti i soci. Il
Collegio dei Senes, composto da tre membri effettivi e da un numero variabile di supplenti,
vengono eletti ogni tre anni, svolge funzioni di controllo delle attività in coerenza con lo statuto,
revisione dei conti e giudica eventuali contenziosi tra soci e C. D.
Art. 6 Il Presidente rappresenta legalmente l’Ass., a lui spettano la firma e le responsabilità
dell’attuazione dei programmi associativi. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il
Vice-Presidente lo giustifica e/o lo sostituisce, ciò vale anche in caso di sue dimissioni.
Art. 7 Il patrimonio dell’Ass. è costituito dalle quote associative, dai proventi di attività ed
iniziative e da ogni altro contributo o donazione mobile o immobile. In caso di scioglimento, il
patrimonio sarà devoluto in beneficenza o gratuitamente ad Enti o Istituzioni affini, designate
dall’ultima Assemblea dei soci.
Art. 8 Per quanto non previsto si rinvia al Codice Civile ed alle normative vigenti.