JANUS CAPITAL FUNDS PLC 1 North Wall Quay
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JANUS CAPITAL FUNDS PLC 1 North Wall Quay Dublino 1 Irlanda ________________________________________________________________ Data: 30 maggio 2014 Il presente documento è importante e richiede la Sua attenzione immediata. In caso di dubbi sulle azioni da intraprendere, si rivolga al suo consulente per gli investimenti o altro consulente professionista. Laddove abbia venduto o trasferito tutte le Azioni di Janus Capital Funds Plc (la "Società") e qualsiasi comparto della stessa in suo possesso, la preghiamo di inoltrare il presente documento all'acquirente o al cessionario, o all'agente di borsa, alla banca o ad altro agente per mezzo del quale è stata effettuata la vendita o il trasferimento, per la trasmissione immediata all'acquirente o al cessionario. Salvo diversamente indicato nella presente, tutti i termini con la lettera maiuscola utilizzati avranno lo stesso significato attribuito loro nell'ultimo prospetto della Società (il "Prospetto informativo"). Una copia del Prospetto informativo è disponibile su richiesta presso l'Agente amministrativo durante i normali orari di ufficio. La presente comunicazione non è stata sottoposta all'approvazione della Banca Centrale d'Irlanda (la "Banca Centrale"). Gentile Azionista, OGGETTO: 1. Approvazione delle modifiche proposte all'Atto Costitutivo e Statuto PREMESSA La Società è autorizzata dalla Banca Centrale come società di investimento di tipo aperto a capitale variabile ed e costituita, secondo il diritto irlandese, nella forma giuridica di public limited company conformemente alle Leggi sulle società emanate dal 1963 al 2013 (le "Leggi sulle società") e al Regolamento della Comunità europea del 2011 (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) e successive modifiche (il "Regolamento sugli OICVM"). La Società è costituita come un fondo multicomparto con passività separate tra i comparti (ciascuno un "Comparto"). La presente comunicazione intende illustrare e richiedere la sua approvazione in merito a talune proposte di modifica dell'Atto Costitutivo e Statuto della Società nel corso della prossima assemblea generale annuale della Società ("AGA"). 2. MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETÀ Le principali modifiche saranno effettuate secondo le seguenti modalità: 2.1 Rettifica di diluizione Si propone che lo Statuto sia modificato per conferire alla Società la flessibilità, qualora lo desiderasse, di imporre un meccanismo di rettifica della diluizione in determinate circostanze. Ad esempio, la Società potrà prevedere l'imposizione di una rettifica di diluizione in un giorno in cui vi siano numerosi rimborsi o sottoscrizioni in entrata o in uscita da un Comparto. In tali circostanze, laddove non si proceda a una rettifica di diluizione, il prezzo di esecuzione delle sottoscrizioni o dei rimborsi non ____________________________________________________________________________________________________ Amministratori: Augustus Cheh (Stati Uniti); Dennis Mullen (Stati Uniti); Carl O’Sullivan; Peter Sandys; Hans Vogel (Germania) Un fondo d'investimento composto da comparti con responsabilità giuridica separata. N. registrazione 296610; Indirizzo registrato: come sopra rifletterebbe i costi di negoziazione negli investimenti sottostanti di quel Comparto in fase di accettazione dei suddetti consistenti flussi in entrata o in uscita, ivi inclusi eventuali spread di negoziazione, commissioni e imposte di cessione. Tali costi potrebbero influire significativamente (in senso negativo) sugli interessi degli Azionisti esistenti del Comparto. Al fine di evitare la suddetta diluizione degli interessi degli Azionisti esistenti, sarà possibile applicare una rettifica di diluizione al Valore Patrimoniale Netto per Azione aumentando o diminuendo il Valore Patrimoniale Netto per Azione in caso di ampi flussi in entrata o in uscita dal Comparto. La modifica proposta consentirebbe agli Amministratori, a loro discrezione, di rettificare il Valore Patrimoniale Netto per Azione di un Comparto, al fine di ridurre l'impatto degli oneri di transazione e degli spread di negoziazione sull'interesse degli Azionisti in un Comparto. La prassi di effettuare tali rettifiche è comunemente definita "swing pricing" e intende allocare gli oneri di transazione e/o gli spread di negoziazione agli Azionisti le cui sottoscrizioni o i cui rimborsi impongono al Comparto di acquistare o vendere investimenti. Laddove viene effettuata, la rettifica di diluizione incrementerà il Valore Patrimoniale Netto per Azione di un Comparto che riceve sottoscrizioni nette e ridurrà il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto che riceve rimborsi netti. Gli Amministratori propongono l'introduzione di questa modifica al fine di conferire alla Società maggiore flessibilità. Qualora questa modifica fosse approvata, e la Società stabilisse di implementare le rettifiche di diluizione per qualsiasi Comparto, la medesima dovrà preventivamente aggiornare il Prospetto informativo. L'applicazione di una rettifica di diluizione sarà inoltre preventivamente notificata al Depositario e agli Azionisti interessati. 2.2 Mercati regolamentati Un "Mercato regolamentato" è attualmente definito nello Statuto come qualsiasi borsa valori o mercato regolamentato che sia conforme ai criteri elencati nell'Articolo 15 dello Statuto. Si propone di semplificare questa definizione disponendo che un "Mercato regolamentato" sia qualsiasi borsa valori o mercato regolamentato conforme ai criteri normativi previsti dalla Banca Centrale (ossia, regolamentato, che operi regolarmente, riconosciuto e aperto al pubblico) elencati nell'Articolo 15 dello Statuto. 2.3 Elenco di governi, enti locali e organismi Si propone di aggiornare l'elenco di governi, enti locali e organismi nei quali, subordinatamente all'autorizzazione della Banca Centrale e alle condizioni e ai limiti esposti nel Regolamento sugli OICVM, la Società può investire fino al 100% del patrimonio di ciascun Comparto al fine di riflettere le modifiche apportate dalla Banca Centrale al modello contenente le restrizioni all’investimento relative agli OICVM. Tale elenco è riportato nelle modifiche descritte nell'Allegato A alla presente comunicazione. 2.4 Obiettivi d'investimento Si propone inoltre di modificare lo Statuto al fine di chiarire che la dichiarazione contenuta nell'Articolo 15(d) dello Statuto, ossia che la Società investirà esclusivamente in titoli e strumenti derivati quotati o negoziati in una borsa valori o in un mercato (ivi inclusi i mercati dei derivati) che soddisfi i criteri normativi della Banca Centrale e che sia elencato nel Prospetto informativo, non si applica agli investimenti consentiti in quote di organismi d'investimento collettivo di tipo aperto. 2.5 Riacquisto e annullamento di Azioni ai fini dell'adempimento di una passività fiscale Si propone che lo Statuto venga modificato al fine di chiarire che l'autorità generale della Società di decidere il riacquisto e l'annullamento di Azioni ai fini dell'adempimento di una passività fiscale includa qualsiasi circostanza in cui insorge una passività fiscale in relazione alla detenzione di Azioni da parte di un Azionista. Tale modifica offrirà alla Società la flessibilità necessaria al fine di recepire le modifiche fiscali che influiscono sulla Società. 2.6 Modifiche delle disposizioni relative alle sospensioni temporanee Si propone di conferire alla Società più flessibilità modificando lo Statuto in modo tale che la Società possa sospendere temporaneamente il calcolo del Valore Patrimoniale Netto della Società, nonché la vendita o il riacquisto di Azioni, al verificarsi di un evento che causi la messa in liquidazione della Società o di un Comparto. Si propone inoltre di modificare lo Statuto al fine di disporre che la Società possa sospendere temporaneamente il calcolo del Valore Patrimoniale Netto della Società e la vendita o il riacquisto di Azioni in qualsiasi periodo in cui, per qualsivoglia motivo, i prezzi di qualsiasi investimento del comparto non possono essere ragionevolmente, tempestivamente o accuratamente calcolati dalla Società, piuttosto che dall'Agente amministrativo. 2.7 Modifiche delle disposizioni relative alle valutazioni Si propone di aggiornare generalmente l'Articolo 13(b) dello Statuto per conferire alla Società più flessibilità nella valutazione delle attività dei Comparti e al fine di ampliare la gamma di entità che la Società potrà nominare, previa approvazione del Depositario, quali soggetti competenti ai fini della valutazione di taluni titoli. Innanzitutto, si propone di rimuovere qualsiasi riferimento alla valutazione delle attività in relazione alla "chiusura delle contrattazioni delle sedute ordinarie della Borsa valori di New York nel Giorno di negoziazione di riferimento" in modo che la società abbia la facoltà di consentire orari di calcolo diversi per i Comparti. Si propone che il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascun comparto venga valutato in ogni Giorno di negoziazione all'ora specificata nel Prospetto informativo. Si propone altresì di aggiornare l’Articolo 13(d) in materia di disposizioni relative alle valutazioni per i comparti del mercato monetario al fine di riflettere gli attuali requisiti della Banca Centrale (secondo quanto descritto dettagliatamente nelle modifiche riportate nell'Allegato A alla presente comunicazione). 2.8 Investimenti in quote di altri organismi d'investimento collettivo Si propone di modificare lo Statuto al fine di disporre che gli investimenti effettuati da un Comparto in quote di altri organismi d'investimento collettivo non possano superare, in aggregato, il 10% delle attività di quel Comparto, salvo diversamente disposto nel Prospetto informativo. Questa proposta di modifica intende garantire che i Comparti generalmente si qualifichino come attività idonee per l'investimento da parte di altri OICVM ai sensi del Regolamento sugli OICVM in quanto, ai sensi dell’Articolo 50(1)(e)(iv) della Direttiva OICVM IV (Direttiva 2009/65/CE), gli OICVM possono investire esclusivamente in azioni di un altro organismo d’investimento collettivo in cui non oltre il 10% delle attività del suddetto altro organismo d’investimento collettivo può, ai sensi delle relative norme o del relativo atto costitutivo, essere investito complessivamente in azioni di altri organismi d’investimento collettivo. 2.9 Eliminazione delle disposizioni in relazione allo svolgimento dell'Assemblea generale annuale entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario Si propone che lo Statuto venga modificato al fine di rimuovere il requisito secondo cui ogni assemblea generale annuale si dovrà tenere entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario. Tuttavia, ai sensi della Sezione 131(1) della Legge sulle società del 1963 e secondo quanto riportato all’interno dell’Articolo 16(b) dello Statuto, non potranno trascorrere più di 15 mesi tra un'assemblea generale annuale della Società e quella successiva. Gli Amministratori propongono l'introduzione di questa modifica per conferire alla Società più flessibilità in relazione alla convocazione delle assemblee generali annuali. 2.10 Modifica dei requisiti di quorum Si propone che lo Statuto venga modificato al fine di chiarire che, nel caso in cui vi sia un solo Azionista in un Comparto o in una classe, il quorum alle assemblee generali di tale Comparto o classe sarà di un Azionista presente di persona o per delega all'assemblea. 2.11 Facoltà di distribuire elettronicamente le comunicazioni agli Azionisti e disposizione relativa a un sistema elettronico di delega Si propone di modificare lo Statuto della Società al fine di conferire alla Società la facoltà di distribuire in formato elettronico tramite mezzi elettronici qualsiasi comunicazione, altro documento o certificato che la medesima è tenuta a inviare a un Azionista, a condizione che l'Azionista a cui vengono inviati tali comunicazioni o altri documenti abbia acconsentito alla fornitura di tali comunicazioni o documenti in formato elettronico tramite mezzi elettronici. Si propone di conferire alla Società la flessibilità di introdurre un sistema mediante il quale gli Azionisti potranno utilizzare mezzi elettronici per nominare un delegato a votare per loro conto nel corso delle assemblee generali. L'introduzione di tale sistema sarà a discrezione della Società. 2.12 Altre modifiche di carattere generale Si propone altresì che l'Atto Costitutivo e lo Statuto siano modificati al fine di aggiornare le citazioni legislative delle Leggi sulle Società e del Regolamento sugli OICVM. 3. AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA CHIAMATA A DISCUTERE E DELIBERARE SULLE MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO E STATUTO In allegato troverà l'avviso di convocazione dell'AGA che si terrà presso gli uffici di Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublino 1, Irlanda in data 30 giugno 2014 alle ore 14:00 (ora di Dublino). In sede di AGA, gli Azionisti saranno chiamati a discutere e deliberare, in parte ordinaria, sui punti illustrati nell'avviso di convocazione. Gli Azionisti saranno altresì chiamati a discutere, in parte straordinaria, sulle proposte di modifiche all’Atto Costitutivo e Statuto. Le modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto richiedono l'approvazione degli Azionisti mediante Delibera straordinaria. Questo significa che almeno il 75% degli Azionisti presenti e votanti di persona o per delega all'AGA devono votare a favore di ciascuna delibera. L'elenco delle delibere straordinarie da approvare è riportato nell'avviso di convocazione dell'AGA. Le condizioni esatte delle principali modifiche proposte per l’Atto Costitutivo e lo Statuto sono riportate nell'Allegato A alla presente comunicazione e saranno disponibili per la consultazione presso gli uffici di Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublino 1, Irlanda nonché presso il Rappresentante per Hong Kong all’indirizzo di seguito riportato a partire dalla data di spedizione della presente lettera sino alla chiusura della giornata lavorativa del Giorno lavorativo in Irlanda precedente all'AGA. Tali informazioni saranno altresì consultabili presso la sede dell'Assemblea generale annuale per almeno 15 minuti prima dell'inizio dell'assemblea e nel corso della stessa. Subordinatamente all'approvazione degli Azionisti in sede di AGA, le modifiche all'Atto Costitutivo e Statuto entreranno in vigore alla data dell'assemblea. La conferma delle avvenute modifiche avverrà tramite annuncio disponibile sul sito web di JCIL all'indirizzo www.janusinternational.com e sarà inoltre comunicata alla Borsa irlandese all'indirizzo www.ise.ie. 4. MODULI DI DELEGA Si prega di compilare il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione dell'AGA qui accluso e di restituirlo, conformemente alle istruzioni ivi riportate, facendolo pervenire a Citibank Europe plc il prima possibile e comunque entro e non oltre 48 ore prima dell'orario d'inizio dell'AGA. Resta inteso che la compilazione e l'invio del modulo di delega non precludono all'Azionista la facoltà di partecipare e votare di persona all'AGA. 5. RIMBORSO DI AZIONI Gli Azionisti che non intendono continuare a investire nella Società in seguito all'adozione delle modifiche all'Atto Costitutivo e Statuto (previa approvazione delle rispettive delibere) avranno la possibilità di richiedere il rimborso delle proprie Azioni in qualsiasi Giorno lavorativo precedente alla data dell'AGA mediante le normali procedure di rimborso e alle condizioni riportate nel Prospetto informativo. Per qualsiasi quesito in merito agli argomenti trattati nel presente documento, può contattarci all'indirizzo sopra indicato o, in alternativa, può rivolgersi al suo consulente finanziario. Gli azionisti di Hong Kong potranno inoltre contattare il Rappresentante della Società a Hong Kong, Janus Capital Asia Limited presso 2507-11, ICBC Tower, Citibank Plaza, 3 Garden Road, Central, Hong Kong, o al numero (852) 3121 7000. Ritenendo che le modifiche dell'Atto Costitutivo e Statuto qui proposte siano complessivamente vantaggiose per gli Azionisti, gli Amministratori della Società raccomandano di votare a favore delle stesse. Cordiali saluti, In nome e per conto di Janus Capital Funds plc ALLEGATO A PRINCIPALI MODIFICHE DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ 1. Rettifica di diluizione Nuova definizione di "Rettifica di diluizione" nell'Articolo 1(a): "Rettifica di diluizione" indica una rettifica apportata al Valore Patrimoniale Netto per azione di un comparto, che viene apportata al fine di ridurre gli effetti sugli interessi dei Soci di un comparto dei costi di negoziazione negli investimenti sottostanti di quel comparto, ivi inclusi eventuali spread di negoziazione, commissioni e imposte di cessione. Inserimento del nuovo Articolo 12(b): (b) 2. Laddove gli Amministratori così stabiliscano, nelle circostanze descritte più dettagliatamente nel Prospetto informativo, potranno applicare una Rettifica di diluizione. L'applicazione di una Rettifica di diluizione può ridurre il prezzo di riacquisto oppure incrementare il prezzo di sottoscrizione delle azioni in un comparto. Laddove venga effettuata, la Rettifica di diluizione incrementerà il Valore Patrimoniale Netto per azione di un comparto che riceve sottoscrizioni nette e ridurrà il Valore Patrimoniale Netto per azione di un comparto che riceve rimborsi netti. La Rettifica di diluizione per ciascun comparto sarà calcolata in relazione ai costi stimati di negoziazione negli investimenti sottostanti di quel comparto, ivi inclusi eventuali spread di negoziazione, commissioni e imposte di cessione. Il prezzo di ciascuna classe di azioni di un comparto sarà calcolato separatamente, ma qualsiasi Rettifica di diluizione influenzerà allo stesso modo il prezzo delle azioni di ciascuna classe di un comparto. L'importo di qualsiasi Rettifica di diluizione sarà rivisto di volta in volta dalla Società. Mercati regolamentati Modifica della definizione di "Mercato regolamentato" nell'Articolo 1(a): "Mercato regolamentato" indica qualsiasi borsa valori o mercato regolamentato dell’Unione europea o una borsa valori o mercato regolamentato indicati che sia conforme ai criteri elencati nell'Articolo 15 ivi incluso. 3. Elenco di governi, enti locali e organismi Modifiche all'Articolo 15(c): (c) Subordinatamente all'autorizzazione della Banca Centrale e alle condizioni e ai limiti esposti nel Regolamento, la Società può investire fino al 100 percento del patrimonio di ciascun comparto in valori mobiliari e in strumenti del mercato monetario, emessi o garantiti dall’Unione europea o da uno stato membro dell'Unione Europea o emessi o garantiti dal governo o dagli enti locali di tale stato membro o emessi o garantiti da stati non membri o da organismi pubblici internazionali di cui fanno parte uno o più stati membri oppure emessi o garantiti dai governi degli Stati Uniti, della Svizzera, della Norvegia, del Canada, del Giappone, dell'Australia e della Nuova Zelanda o emessi o garantiti da uno o più dei seguenti: governi appartenenti all'OCSE o dalla Banca Mondiale (a condizione che le emissioni siano di livello investment grade), Governo del Brasile (a condizione che le emissioni siano di livello investment grade), Governo dell'India (a condizione che le emissioni siano di livello investment grade), Governo di Singapore, Banca europea per gli investimenti, Banca Centrale Europea, Euratom, Banca di sviluppo inter-americana, Banca per lo sviluppo dei paesi asiatici, Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, International Finance Corporation, Fondo Monetario Internazionale, Euratom, Banca per lo sviluppo dei paesi asiatici, Banca Centrale Europea, Consiglio d'Europa, Eurofima, African Development Bank, Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (la Banca mondiale), Banca di sviluppo inter-americana, Unione Europea, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Straight A Funding LLC, Tennessee Valley Authority e Export-Import Bank ed emissioni garantite dalla buona fede e dalla reputazione del Governo degli Stati Uniti o altro governo, ente locale o ente indicati nel Prospetto. 4. Obiettivi d'investimento Modifiche all'Articolo 15(d): (d) 5. Ad eccezione degli investimenti consentiti in titoli non quotati o in quote di organismi d'investimento collettivo di tipo aperto, la Società e i suoi comparti potranno investire esclusivamente in titoli e strumenti derivati quotati o negoziati su borse valori o mercati (inclusi i mercati dei derivati) conformi ai criteri normativi (ossia regolamentati, che operano regolarmente, riconosciuti e aperti al pubblico) e che siano indicati nel Prospetto informativo. Riacquisto e annullamento di Azioni ai fini dell'adempimento di una passività fiscale Modifiche all'Articolo 10(j): (j) 6. Nel caso in cui la Società sia tenuta, ai sensi delle leggi, dei regolamenti, delle direttive o delle linee guida applicabili o ai sensi degli accordi stipulati con qualsivoglia autorità fiscale,, a dedurre, trattenere o contabilizzare un'imposta sulle cessioni diazioni detenute da un Socio (all'atto di un riacquisto di azioni, di un trasferimento di azioni o altro) o all'atto del pagamento di una distribuzione a un Socio (sotto forma di contanti o altro), o in qualsivoglia altra circostanza in cui insorga un’imposizione fiscale in relazione alla partecipazione in azioni di un Socio, gli Amministratori, agendo in buona fede e in modo ragionevole, gli Amministratori avranno il diritto di disporre il riacquisto e l'annullamento del numero di azioni di tale Socio sufficienti, al netto della deduzione di qualsiasi onere di riacquisto, ad adempiere a tale passività fiscale e gli Amministratori possono rifiutarsi di registrare un cessionario in qualità di Socio fino al momento in cui avranno ricevuto da tale cessionario le dichiarazioni in relazione a residenza o status secondo quanto richiesto dagli Amministratori. Il Depositario si assicurerà che i proventi del riacquisto vengano detenuti ai fini dell'adempimento di qualsiasi passività fiscale applicabile, come summenzionato. Modifiche delle disposizioni relative alle sospensioni temporanee Modifiche all'Articolo 12(b): (bc) La Società, in qualsiasi momento, può, ma non è tenuta a, sospendere temporaneamente il calcolo del Valore Patrimoniale Netto delle azioni di qualsiasi comparto e la vendita e il riacquisto di tali azioni, nei casi seguenti: (i) qualsiasi periodo (diverso dalle chiusure ordinarie per festività o nel fine settimana) di chiusura di qualsiasi mercato che rappresenta il mercato principale per una porzione considerevole degli investimenti del comparto o in cui le negoziazioni su tale mercato siano limitate o sospese; 7. (ii) qualsiasi periodo in cui la cessione di investimenti che costituiscono una porzione considerevole delle attività del comparto non sia praticamente attuabile; (iii) qualsiasi periodo in cui, per qualsiasi motivo, i prezzi di qualsivoglia investimento del comparto non possono essere ragionevolmente, tempestivamente o accuratamente calcolati da un Amministratoredalla Società; (iv) qualsiasi periodo in cui la rimessa di fondi che saranno, o possono essere, coinvolti nel realizzo o nel pagamento di investimenti del comparto non possa, a parere degli Amministratori, essere effettuata ai normali tassi di cambio; (v) qualsiasi periodo in cui i proventi della vendita o del riacquisto delle Azioni non possono essere trasmessi al o dal conto del comparto; (vi) qualsiasi periodo in cui la Società stia valutando l'eventualità di una fusione in relazione alla Società, a un comparto o a una classe di azioni dove, secondo gli Amministratori, tale sospensione sia giustificata a fronte degli interessi dei Soci; (vii) al verificarsi di un evento che determini la messa in liquidazione della Società o di qualunque comparto; (viii) qualsiasi altro periodo in cui, a parere degli Amministratori, le circostanze richiedono tale sospensione e questa sia giustificata in relazione agli interessi dei Soci. Modifiche delle disposizioni relative alle valutazioni Modifiche all'Articolo 13: 13. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ (a) Il Valore Patrimoniale Netto della Società sarà calcolato conformemente alle disposizioni del presente Articolo. (b) Il Valore Patrimoniale Netto per azione di ciascun comparto sarà valutato in ogni Giorno di negoziazione in riferimento agli ultimi prezzi disponibili quotati alla chiusura delle contrattazioni delle sedute ordinarie della Borsa valori di New Yorkall'ora specificata nel Prospetto informativo. Qualsiasi passività della Società che non sia attribuibile ad alcun comparto verrà allocata pro rata fra tutti i comparti. (i) Le attività quotate o negoziate su un Mercato regolamentato o sui mercati over-the-counter (diversi dai mercati di cui ai seguenti punti (v) e (vi)) per le quali siano prontamente disponibili quotazioni di mercato saranno valutate in base all'ultimo prezzo di negoziazione quotato alla chiusura delle contrattazioni delle sedute ordinarie della Borsa valori di New York o nel relativo Giorno di negoziazione o, se indisponibile oppure nell'opinione dell’Amministratoredella Società non rappresentativo del valore equo di mercato, all'ultima quotazione di mercato intermedia (ossia il prezzo intermedio tra gli ultimi prezzi di acquisto e di offerta) sulla borsa valori principale nel mercato di tale investimento alla chiusura delle contrattazioni delle sedute ordinarie della Borsa valori di New York o nel relativo Giorno di negoziazione, fermo restando che il valore dell'investimento quotato su un Mercato regolamentato ma acquistato o negoziato a premio o a sconto al di fuori della relativa borsa valori o su un mercato over-the-counter verrà valutato tenendo conto del livello di premio o di sconto alla data della valutazione dell'investimento. Il Depositario deve assicurarsi che l'adozione di tale procedura sia giustificabile nel contesto della determinazione del probabile valore di realizzo del titolo. Se gli ultimi prezzi disponibili per determinate attività, a parere dell’Amministratoredella Società, non riflettono il valore equo di tali attività, o qualora il prezzoi prezzi non siano rappresentativio o siano indisponibilei, il valore sarà calcoaltostimato responsabilmente e in buona fede dall’Amministratore(ovveroda un soggetto competente) nominato dagli Amministratori o da un suo delegato debitamente nominato e autorizzato a tal fine dal Depositario in consultazione con il Consulente per gli investimenti sulla base del valore probabile di realizzo di tali attività alla chiusura delle contrattazioni delle sedute ordinarie della Borsa valori di New York o nel relativo Giorno di negoziazione. (ii) Se le attività sono quotate o negoziate su più Mercati regolamentati, verrà utilizzato l'ultimo prezzo di negoziazione quotato o l'ultima quotazione intermedia di mercato del Mercato regolamentato che secondo l’Amministratorela Società rappresenta il mercato principale per tali attività. Nel nel caso in cui qualsiasi investimento nel Giorno di negoziazione in questione non sia quotato o negoziato su alcun Mercato regolamentato, tale titolo sarà valutato in base al valore probabile di realizzo stabilito responsabilmente e in buona fede dall’Amministratore (approvato dal Depositario quale soggetto competente a tale scopo) in consultazione con il Consulente per gli investimenti. Tale probabile valore di realizzazione sarà determinato: (1) utilizzando il prezzo di acquisto iniziale; (2) laddove vi siano state negoziazioni successive con volumi significativi; utilizzando l’ultimo prezzo negoziato a condizione che l’Amministratore in consultazione con il Consulente per gli investimenti ritenga tali negoziazioni eque; (3) laddove l’Amministratore in consultazione con il Consulente per gli investimenti ritenga che l’investimento abbia subito una diminuzione di valore, utilizzando il prezzo di acquisto iniziale che sarà scontato per riflettere tale diminuzione; o (4) laddove l’Amministratore, in consultazione con il Consulente per gli investimenti, ritenda che una quotazione media di un broker sia affidabile, utilizzando tale quotazione media o, ove non disponibile, un prezzo di domanda. In alternativa, l’Amministratore, in consultazione con il Consulente per gli investimenti, potrà utilizzare tale probabile valore di realizzazione stimato con cautela e in buona fede secondo quanto raccomandato da un professionista competente nominato dall’Amministratore o dal Consulente per gli investimenti e autorizzato a tale scopo dal da un soggetto competente nominato dagli Amministratori o da un suo delegato debitamente nominato e autorizzato a tal fine dal Depositario. In virtù della natura di tali titoli non quotati e delle difficoltà di ottenere una valutazione da altre fonti, tale (iii) professionista competente potrà essere correlato al Consulente per gli investimenti. (iv) La liquidità e le altre attività equiparate saranno valutate al rispettivo valore nominale unitamente, se del caso, alla chiusura delle contrattazioni delle sedute ordinarie della Borsa valori di New York o nel relativo Giorno di negoziazioneagli interessi maturati. (v) Le quote o le azioni di organismi di investimento collettivo saranno valutate all'ultimo valore patrimoniale netto disponibile o, se quotate o negoziate su un Mercato regolamentato, all'ultimo prezzo di negoziazione quotato oppure in base alla quotazione intermedia (o, se non disponibile, alla quotazione di acquisto) o, se non disponibili o non rappresentativi, all'ultimo valore patrimoniale netto disponibile ritenuto rilevante per l'organismo di investimento collettivo. (vi) Gli strumenti derivati negoziati in borsa saranno valutati alla chiusura delle contrattazioni delle sedute ordinarie della Borsa valori di New York o nel relativo Giorno di negoziazioneal prezzo di regolamento di tali strumenti su tale mercato. Gli strumenti derivati negoziati over-the-counter saranno valutati giornalmente utilizzando la valutazione della controparte o una valutazione alternativa, quale una valutazione calcolata dalla Società o da un fornitore di prezzi indipendente nominato dagli Amministratori o da un suo delegato debitamente nominato e autorizzato a tal fine dal Depositario. Ove sia utilizzata la valutazione della controparte, tale valutazione deve essere approvata o verificata da un'entità esterna che sia autorizzata a tal fine dal Depositario con frequenza almeno settimanale. Ove sia utilizzata una valutazione alternativa, tale valutazione sarà sottoposta mensilmente a una riconciliazione con la valutazione fornita dalla controparte di tale strumento. I contratti di cambio a termine saranno valutati con riferimento al prezzo a cui potrebbe essere stipulato alla chiusura delle attività nel Girono di negoziazioneun nuovo contratto a termine delle medesime dimensioni e di pari scadenza. (vii) Qualsiasi valore espresso in valute diverse dai dollari statunitensi (relativo a un investimento o a contanti) e qualsiasi prestito contratto in valute diverse dai dollari statunitensi saranno convertiti in dollari statunitensi al tasso di cambio (ufficiale o meno) che l’Amministratorela Società ritiene appropriato in quelle circostanze. Qualora fosse impossibile o scorretto effettuare la valutazione di un investimento specifico conformemente alle regole di valutazione definite ai precedenti paragrafi da (i) a (vii) o qualora tale valutazione non fosse rappresentativa del valore equo di mercato di un titolo, l’Amministratorela Società ha facoltà di utilizzare i principi di valutazione generalmente riconosciuti al fine di ottenere una valutazione adeguata di tale strumento specifico, a condizione che tale metodo di valutazione sia stato approvato dal Depositario. (c) Gli Amministratori, con l'approvazione del Depositario, possono rettificare il Valore Patrimoniale Netto per azione durante il calcolo dei prezzi di realizzo di qualsiasi comparto, al fine di riflettere il valore degli investimenti di tale comparto presupponendo che siano stati valutati utilizzando il prezzo di acquisto più elevato sul mercato in questione nel momento rilevante. Gli Amministratori intendono esercitare tale discrezionalità solo nell'intento di preservare il valore delle partecipazioni dei Soci rimanenti in caso di riacquisti netti di azioni di entità considerevole oppure ricorrenti nel comparto in questione. (d) Fermo restando che l'intenzione di procedere in tal modo sia stata indicata nel Prospetto informativo, le attività di un comparto possono essere valutate utilizzando il metodo di valutazione del costo ammortizzato, secondo cui gli Investimenti della Societàdi un comparto sono valutati in base ai loro costi di acquisizione e in seguito presupponendo un adeguato per unammortamento del premio di apprezzamento delloalla scadenza di qualsiasi sconto o premio, a condizione che la valutazione sia conforme ai requisiti della Banca Centrale. Nel caso di comparti che investono esclusivamente in titoli di breve termine (comparti del mercato monetario), il metodo di valutazione del costo ammortizzato sarà applicato solo in relazione ai titoli con una data di ridefinizione del tasso d’interesse pari o inferiore a dodici mesi. Altri fondi potranno applicare il metodo del costo ammortizzato a titoli con una scadenza residua che soddisfano i criteri seguenti: • al momento dell'emissione hanno una scadenza massima di 397 giorni; • hanno una scadenza residua massima di 397 giorni; • sono sottoposti a periodiche rettifiche del rendimento in linea con le condizioni del mercato monetario almeno ogni 397 giorni; e/o • il loro profilo di rischio, inclusi i rischi di credito e del tasso di interesse, corrisponde a quello di strumenti finanziari che hanno una scadenza massima di 397 giorni o che sono soggetti a una rettifica del rendimento almeno ogni 397 giorni. La scadenza media ponderata del comparto non superiore a sei mesideve superare 60 giorni. L'Agente amministrativo revisionerà ogni settimana effettuerà con cadenza settimanale una revisione delle discrepanze tra il valore di mercato delle attivitàe il valore determinato dal metodo di valutazione delcosto ammortizzato Se in qualsivoglia momento, tuttavia, il valore di mercato delle attività di qualsivoglia fundo derivi per oltre lo 0,5% dal relativo valore determinato sulla base del costo ammortizzato, il prezzo del suddetto tiolo sarà riesaminato. Laddove la deviazione sia superiore allo 0,3% l’Agente amministrativo riesaminerà le discrepanze in ogni Giorno lavorativo fino a che la deviazione non sarà inferiore allo 0,3%.degli strumenti del mercato monetario. La Società dovrà predisporre procedure di inoltro ai livelli superiori al fine di garantire che: • le discrepanze significative tra il valore di mercato e il valore del costo ammortizzato di uno strumento del mercato monetario verranno portate all'attenzione del Consulente per gli investimenti; • le discrepanze superiori a 0,1% tra il valore di mercato e il valore del costo ammortizzato del portafoglio verranno portate all'attenzione degli Amministratori e del Consulente per gli investimenti; • le discrepanze superiori a 0,2% tra il valore di mercato e il valore del costo ammortizzato del portafoglio verranno portate all'attenzione degli Amministratori e del Depositario; • se vengono rilevate discrepanze superiori a 0,3% tra il valore di mercato e il valore del costo ammortizzato del portafoglio dovrà essere effettuata una revisione giornaliera. Gli Amministratori informeranno la Banca Centrale, indicando l'azione, se del caso, che verrà intrapresa al fine di ridurre tale diluizione; e le revisioni settimanali e qualsiasi attuazione delle procedure di inoltro ai livelli superiori verranno chiaramente documentate. Gli Amministratori monitoreranno l'utilizzo del metodo di valutazione del costo ammortizzato al fine di garantire che tale metodo continui a essere nel migliore interesse degli Azionistidei Soci e a fornire una valutazione equa degli Investimenti del comparto. In taluni periodi è possibile che il valore dichiarato di uno strumento, determinato mediate il metodo di valutazione del costo ammortizzato, sia superiore o inferiore al prezzo che il comparto percepirebbe se lo strumento fosse venduto e l'accuratezza del metodo di valutazione del costo ammortizzato può essere influenzata da variazioni dei tassi di interesse e dell'affidabilità creditizia degli emittenti degli investimenti del Ccomparto. I titoli a cedola fissa dovranno presentare una scadenza di 15 mesi o meno laddove debba essere adottato tale metodo. Tale metodo può essere applicato ai titoli a tasso variabile che (i) gli Amministratori ritengano possano avere un valore prossimo alla relativa valutazione del costo ammortizzato; (ii) presentino un intervallo di ridefinizione della cedola/del tasso di interesse annuale o meno; e (iii) presentino una scadenza residua pari o inferiore a 2 anni. Nel caso di altri comparti, gli strumenti del mercato monetario possono essere valutati in base all'ammortamento, a condizione che tali strumenti del mercato monetario abbiano una scadenza residua non superiore a tre mesi e non presentino alcuna sensibilità specifica ai parametri di mercato, incluso il rischio di credito. (e) Gli Amministratori avranno la facoltà di adottare un metodo alternativo per valutare qualsiasi attività specifica, qualora ritengano che il metodo di valutazione riportato nel presente documento non fornisca una valutazione equa di tale attività; tale metodo alternativo di valutazione dovrà essere preventivamente approvato dal Depositario. (f) Nel calcolare il Valore Patrimoniale Netto delle attività: (i) ogni azione assegnata dalla Società sarà ritenuta in circolazione e si riterrà che le attività includano non solo i contanti e i beni detenuti presso il Depositario, ma anche l'importo dei contanti o beni che verranno percepiti in relazione alle azioni assegnate; (ii) laddove siano stati concordati un acquisto o una vendita di Investimenti ma tale acquisto o vendita non siano stati conclusi, tali Investimenti saranno inclusi o esclusi e il controvalore lordo dell'acquisto o netto della vendita saranno esclusi o inclusi, secondo i casi, come se tale acquisto o vendita fossero stati debitamente conclusi; (iii) laddove il Depositario abbia ricevuto comunicazione in merito a un riacquisto di azioni ma tale annullamento non sia stato completato, le Azioni da annullare saranno ritenute non in circolazione e il valore delle attività sarà diminuito dell'importo dovuto a un AzionistaSocio all'atto di tale annullamento; (iv) laddove qualsiasi importo in una valuta debba essere convertito in un'altra valuta, gli Amministratori possono effettuare tale conversione utilizzando i tassi che stabiliranno al momento rilevante, salvo diversamente previsto nel presente documento; (g) 8. (v) dalle attività verrà dedotto l'importo totale di qualsiasi passività effettiva o stimata, debitamente dovuta, ivi inclusi prestiti in essere (se esistenti) ma escluse le passività considerate al precedente sottoparagrafo (ii) e qualsiasi passività fiscale stimata e l'importo relativo a spese contingenti o previste che l'Agente amministrativo considera eque e ragionevoli tenendo conto delle disposizioni del Prospetto informativo e dello Statuto della Società; (vi) dal valore di qualsiasi Investimento in relazione al quale sia stata scritta un'opzione call, verrà dedotto il valore di tale opzione, calcolato con riferimento al prezzo di offerta di mercato disponibile più basso quotato su un mercato regolamentato o, qualora tale prezzo non sia disponibile, un prezzo certificato da un intermediario o altro soggetto approvato dal Depositario o il prezzo che gli Amministratori considerano, in tali circostanze, ragionevole e che sia approvato dal Depositario; (vii) alle attività verrà aggiunta una somma rappresentativa di qualsiasi interesse o dividendo maturato ma non percepito e una somma rappresentativa delle spese non ammortizzate; (viii) alle attività verrà aggiunto l'importo (eventuale) disponibile per la distribuzione in relazione all'ultimo Periodo contabile precedente ma in relazione al quale non sia stata dichiarata alcuna distribuzione; (ix) dalle attività verrà dedotto l'importo totale (effettivo o stimato dagli Amministratori) di qualsiasi altra passività debitamente dovuta, ivi incluso l'interesse maturato sugli eventuali prestiti contratti; (x) il valore delle attività verrà arrotondato per eccesso o per difetto, come appropriato, al numero con due cifre decimali più vicino; (xi) qualora il verificarsi di circostanze straordinarie rendesse tale valutazione inattuabile o inadeguata, la Società può, con il consenso del Depositario, prudentemente e in buona fede, seguire, fino alla cessazione di tali circostanze, altri principi di valutazione generalmente riconosciuti, approvati dal Depositario in relazione ad attività specifiche, al fine di ottenere una valutazione equa delle attività della Società; (xii) il Valore Patrimoniale Netto per azione verrà arrotondato per eccesso o per difetto, come appropriato, al numero con quatto cifre decimali più vicino oppure secondo quanto disposto nel Prospetto informativo; Fermi restando i poteri generali di delegare le funzioni certificati nel presente documento, gli Amministratori possono delegare qualsiasi loro funzione in relazione al calcolo del Valore Patrimoniale Netto all'Agente amministrativo, a un Comitato degli Amministratori o a qualsiasi altro soggetto debitamente autorizzato. In assenza di comportamento doloso o errore palese, qualsiasi decisione presa dagli Amministratori o da qualsiasi comitato degli Amministratori o dall'Agente amministrativo o da qualsiasi soggetto debitamente autorizzato per conto della Società nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto, sarà definitiva e vincolante per la Società, nonché per i Soci presenti, passati e futuri. Investimenti in quote di altri organismi d'investimento collettivo Modifiche all'Articolo 15(h): (h) 9. La Società o un comparto possono investire in organismi d'investimento collettivo ferme restando le condizioni e i limiti descritti nel Regolamento e di volta in volta stabiliti dalla Banca Centrale. Gli investimenti effettuati dalla Società in relazione a un comparto in quote di altri organismi d'investimento collettivo non possono superare, in aggregato, il 10 percento delle attività di tale comparto, salvo diversamente disposto nel Prospetto informativo. Previa autorizzazione della Banca Centrale, la Società o un comparto possono investire in un organismo d'investimento collettivo ("organismo sottostante") gestito dalla medesima società di gestione o da qualsiasi altra società a cui la società di gestione sia collegata tramite gestione o controllo comune o tramite una partecipazione significativa, diretta o indiretta, fermo restando che la società di gestione o tale altra società non addebiteranno commissioni di sottoscrizione o di rimborso in relazione all'investimento della Società o di tale comparto nell'organismo sottostante. Eliminazione delle disposizioni in relazione allo svolgimento dell'Assemblea generale annuale entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario Modifiche all'Articolo 16(b): (b) 10. La Società terrà ogni anno un'assemblea generale che sarà da considerarsi come assemblea generale annuale, in aggiunta a qualsiasi altra assemblea tenuta nel corso del medesimo anno. Non più di quindici mesi potranno trascorrere tra la data di un'assemblea generale annuale della Società e la data dell'assemblea successiva, FERMO RESTANDO CHE la Società potrà tenere la prima assemblea generale annuale entro diciotto mesi dalla sua costituzione. Le assemblee generali annuali successive dovranno tenersi una volta in ogni anno entro sei mesi dal termine dell’esercizio finanziario della Società, come di volta in volta stabilito dagli Amministratori, all'ora e nel luogo in Irlanda deciso dagli Amministratori. Modifica dei requisiti di quorum Modifiche all'Articolo 18(b): (b) 11. In qualsiasi assemblea generale in cui non sia presente il quorum previsto non verrà discussa alcuna attività. Due Soci presenti di persona o per delega costituiranno il quorum per un'assemblea generale, fermo restando che, nel caso in cui in un comparto o in una classe sia presente un solo Socio, il relativo quorum sarà di un Socio presente di persona o per delega all'assemblea. Un rappresentante di una società autorizzato ai sensi dell'Articolo 19(m) a presenziare a qualsiasi assemblea della Società sarà considerato un Socio ai fini del calcolo del quorum. Facoltà di distribuire elettronicamente le comunicazioni agli Azionisti e disposizione relativa a un sistema elettronico di delega Modifiche all'Articolo 31: 31. COMUNICAZIONI (a) Qualsiasi comunicazione o documento da notificare o inviare a un Socio sarà ritenuto debitamente fornito se inviato per posta o consegnato all'indirizzo del Socio riportato nel Registro o, con il consenso del Socio, inviato in formato elettronico tramite mezzi elettronici e, nel caso di Soci congiunti, se inviato o consegnato al primo Socio nominato nel Registro o (eccetto nel caso di un avviso di convocazione di un'assemblea generale della Società) se il testo completo della comunicazione o dei documenti viene pubblicato in un quotidiano nazionale in Irlanda o in un'altra pubblicazione di volta in volta decisa dalla Società, in circolazione in qualsiasi paese in cui le azioni della Società vengono commercializzate, o qualora venga pubblicato un annuncio pubblicitario con l'indicazione del luogo in cui sono reperibili copie di tali comunicazioni o documenti. (b) Qualsiasi comunicazione o documento inviato per posta o consegnato all'indirizzo registrato di un Socio o, previo consenso del Socio, inviato al Socio in formato elettronico mediante mezzi elettronici, a prescindere che tale Socio sia deceduto o abbia dichiarato bancarotta e a prescindere che la Società o il Gestoreabbia ricevuto comunicazione del decesso o della bancarotta, sarà considerato come debitamente notificato o inviato e tale notifica sarà ritenuta un espletamento sufficiente di avviso alla ricezione da parte di tutti i soggetti interessati (sia congiuntamente sia succedenti) alle azioni in questione e tale comunicazione sarà considerata ricevuta dal Socio ventiquattro ore dopo l'orario dell'invio postale o dell'invio tramite mezzi elettronici. (c) Qualsiasi certificato o comunicazione o altro documento inviato per posta o consegnato all'indirizzo registrato del Socio nominato o spedito dalla Società o dal Gestore conformemente alle sue istruzioni o, con il consenso di un Socio, inviato al Socio in formato elettronico tramite mezzi elettronici, verrà inviato, consegnato o spedito a rischio di tale Socio e la relativa fornitura, notifica o consegna sarà ritenuta effettuata allo scadere di ventiquattro ore dopo che la busta che li conteneva è stata spedita o il certificato, la comunicazione o altro documento sono stati inviati in formato elettronico tramite mezzi elettronici. Al fine di comprovare l'espletamento della consegna, sarà sufficiente provare che tale busta era stata correttamente indirizzata, affrancata e spedita oppure, se inviata in formato elettronico tramite mezzi elettronici, che è stata inviata all'indirizzo corretto. (d) Qualsivoglia comunicazione che debba essere fornita, notificata o consegnata ai sensi del presente Statuto potrà essere inviata, previo consenso del Socio, per posta elettronica o altro mezzo di comunicazione elettronica approvato dagli Amministratori all’indirizzo del Socio notificato alla Società dal Socio stesso a tale scopo (o laddove tale indirizzo non sia stato notificato, all’ultimo indirizzo del Socio noto alla Società) e la trasmissione, o la consegna della stessa sarà da ritenersi efficace alla scadenza delle 12 ore successive all’invioLa Società può creare un sistema che consente ai Soci di utilizzare mezzi elettronici al fine di nominare un delegato ("Sistema elettronico di delega"). Ai sensi di qualsiasi Sistema elettronico di delega, un Socio che desideri nominare un delegato dovrà compilare un modulo elettronico di delega specifico che sarà firmato dal Socio utilizzando una firma elettronica o compilato mediante un'altra forma di autenticazione elettronica o password conformemente ai requisiti della Legge sul commercio elettronico del 2000 o di altre leggi o regolamenti applicabili.