I SERVIZI SOCIALI IN FRANCIA
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I SERVIZI SOCIALI IN FRANCIA
I SERVIZI SOCIALI IN FRANCIA Jean-Pierre Laborde Professeur à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV Membre du Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale (UMR Université-CNRS n° 5114) Président honoraire de l’Université INTRODUZIONE 1 • Così come la nozione di servizio pubblico, la nozione di servizi sociali è difficile da definire con precisione in Francia, nella misura in cui essa può designare sia gli attori che prestano tale servizi sia le attività che corrispondono a tali servizi. • La difficoltà è incrementata a causa della differenza con il diritto europeo, che si preoccupa soprattutto delle attività. INTRODUZIONE 2 Un’ulteriore difficoltà deriva dal fatto che, in Francia, si possono tuttora distinguere una concezione (relativamente) stretta e una concezione (più) larga di servizi sociali, concezione larga che è senza dubbio rafforzata dal confronto con il diritto dell’Unione europea. INTRODUZIONE 3 Nell’ambito della concezione (relativamente) stretta che è senza dubbio la concezione dominante, i servizi sociali possono essere così definiti: « Tutti i servizi che sono erogati da organismi pubblici o privati, a titolo principale o accessorio, che esercitano un’attività a favore dell’individuo, della famiglia o delle collettività, mediante l’intervento di assistenti o ausiliari del servizio sociale » INTRODUZIONE 4 In realtà, tale definitione può già sembrare assai larga e, d’altro canto, essa lo è in certa misura. Pur tuttavia, essa limita i servizi sociali al settore che in Francia è chiamato l’aiuto sociale e l’azione sociale, e cioè a ciò che è non contributivo e finanziato mediate tassazione, in altri termini a tutto ciò che è assistenziale. E dunque, essa lascia da parte il contributivo e l’assicurativo. INTRODUZIONE 5 In una concezione più ampia, la questione dei servizi sociali può inglobare anche altri elementi di ciò che viene chiamato in Francia protezione sociale e specialmente la sicurezza sociale [n.d.t. quella che in italiano si chiama, più propriamente, previdenza sociale], l’indennità di disoccupazione e la protezione sociale complementare. INTRODUZIONE 6 In linea di massima di natura contributiva, la previdenza sociale assicura i lavoratori e le loro famiglie contro i rischi e gli oneri socialmente rilevanti nell’ambito di 3 settori, la malattia, la vecchiaia e la famiglia. La sua organizzazione amministrativa è relativamente autonoma dallo Stato. INTRODUZIONE 7 La protezione sociale complementare, egualmente e ancor più strettamente di natura contributiva, si aggiunge alla protezione di base garantita dalla previdenza sociale, a fronte di una contribuzione complementare a favore di organismi specifici. Essa può essere organizzata a livello di impresa, di settore o a livello interprofessionale. INTRODUZIONE 8 Quanto all’indennità di disoccupazione, essa è in parte di natura assicurativa – l’assicurazione contro la disoccupazione – in parte di natura assistenziale – il regime di solidarietà per la disoccupazione. INTRODUZIONE 9 A fronte della diversità di ciò che si può intendere per servizi sociali in Francia, è dunque opportuno configurare rapidamente i servizi sociali in Francia (I) prima di procedere a un confronto dei servizi sociali francesi con il diritto dell’Unione europea (II), e specialmente con la nozione di SSIG. PARTE PRIMA CONFIGURAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI • Come abbiamo visto, la definizione di servizi sociali nel diritto francese è assai delicata. • Nessun criterio è perfettamente convincente, specialmente a fronte delle categorie del diritto dell’Unione europea. • Criterio della struttura ? • Criterio della natura dell’attività ? L’ambito dei servizi sociali è particolarmente ampio: • Formazione • Educazione • Tempo libero • Alloggi sociali g1 • Amministrazione di sostegno Diapositiva 13 g1 da verificare giuri; 11/02/2013 Senza dimenticare il settore particolare ma altresì destinato a uno sviluppo particolarmente importante dei servizi alla persona. g2 Diapositiva 14 g2 da verificare giuri; 11/02/2013 Per quanto concerne le collettività territoriali, il dipartimento gioca un ruolo particolarmente importante, che non sminuisce tuttavia il ruolo dei Comuni. • Da circa trent’anni, « il dipartimento è stato promosso al rango d’attore centrale in materia d’aiuto e d’azione sociale » • Esso ha una grande libertà di organizzazione dei suoi servizi sociali ma deve rispettare degli obblighi: • Deve organizzare e fare funzionare un servizio dipartimentale di azione sociale e un servizio dipartimentale di protezione della maternità e dell’infanzia. • Per quanto riguarda i Comuni, essi hanno avuto per lungo tempo un ruolo dominante in materia d’assistenza e restano degli attori di peso, specialmente nella lotta contro la povertà, e un ruolo importante hanno i centri comunali d’azione sociale. • Si noti che la legge di riforma delle collettività territoriali del 16 dicembre 2012 ha rafforzato l’integrazione tra comuni e introdotto la « metropolizzazione ». Nell’ambito della concezione più ampia dei servizi sociali, è necessario ricordare le politiche d’azione sociale degli organismi di sicurezza sociale, locali, regionali e nazionali. CONFRONTO DEI SERVIZI SOCIALI FRANCESI CON IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Il confronto è reso difficile a causa del differente approccio filosofico o ideologico tra la visione francese tradizionale e la visione comunitaria, e anche a causa del carattere ancora molto incerto e indefinito della nozione europea di servizi sociali di interesse generale (SSIG), assai difficile da armonizzare con le categorie francesi. Per quanto riguarda gli organismi di aiuto sociale e d’azione sociale, gli stabilimenti sociali e medico-sociali che figurano nella lunga lista degli stabilimenti e servizi sociali e medicosociali dell’articolo L. 312-1 del Codice di azione sociale e delle famiglie sembrano poter restare al riparo della censura del diritto dell’Unione europea. • Al contrario, la « zona grigia » riguarda il settore dell’aiuto a domicilio, l’accompagnamento prescolare, l’assistenza all’infanzia e gli asili nido, e forse gli alloggi sociali. • In questa « zona », vi è il rischio di creare una concorrenza tra gli operatori, anche se ciò g3 implica che le famiglie e le persone bisognose ricevano solo un aiuto diretto ed economico. Diapositiva 22 g3 quitte à ce que giuri; 12/02/2013 Per quanto concerne i regimi di base o obbligatori di sicurezza sociale, la giurisprudenza comunitaria e la giurisprudenza francese concordano nel ritenere che non si tratta di imprese ai sensi degli articoli 85 e 86 del Trattato di Roma [105 e 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea] qualora tali regimi perseguano un obiettivo sociale e siano fondati sul principio di solidarità – CGUE, Poucet e Pistre, 17 febbraio 1993. • Del pari, la CGUE ha affermato che le direttive in materia di assicurazioni non si applicano agli organismi di sicurezza sociale – Garcia, 26 marzo 1996. • E, nello stesso senso, per il regime italiano di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, Cisal di Batistello Venanzio, 22 gennaio 2002, e per il regime tedesco, Kattner, 5 marzo 2009. Al contrario, la soluzione può essere differente se la copertura ha carattere facoltativo ed è organizzata secondo il principio della capitalizzazione – CGUE 16 novembre 1995, FFSA e altri, che applica il diritto comunitario della concorrenza a un regime pensionistico facoltativo basato sulla capitalizzazione (regime COREVA). Di conseguenza, una « zona grigia » sembra crearsi, in particolare mediante gli accordi collettivi di previdenza complementare e di settore, che potrebbe non sottrarsi più alle regole sulla libera prestazione di servizi – in questo senso CGUE, Commissione contro Germania, 15 luglio 2010. • Più in generale, se la concorrenza è il principio e le « attività esclusivamente sociali » l’eccezione, come bisogna interpretare tale eccezione? • Certo, queste attività rilevano ai fini della solidarietà e richiedono un controllo dello Stato, ma fino a che punto? • Di qui l’ « incertezza » e l’approccio « casistico »- M. Borgetto e R. Lafore, Droit de la sécurité sociale, Dalloz, 17° ed., n° 560, p. 417. • Non ci si stupirà dunque che il tentativo di caratterizzare le istituzioni di protezione sociale mediante la nozione di « servizi sociali di interesse generale » resti ancora assai oscuro. • Occorre inoltre rammaricarsi che la direttiva servizi del 2006 abbia incrementato l’incertezza. • Libro bianco sui servizi d’interesse generale, 2004. • Comunicazione della Commissione del 26 aprile 2006, che considera come servizi sociali: - i regimi legali di protezione obbligatoria e i regimi complementari - gli aiuti alla persona, nell’ambito di 4 categorie, quali: • l’assistenza ai cittadini confrontati a difficoltà personali o a momenti di crisi • le attività miranti a garantire che gli interessati possano essere completamente reinseriti nella società • le attività che favoriscono l’integrazione delle persone con esigenze a lungo termine a motivo di una disabilità o di un problema sanitario • gli alloggi popolari La Direttiva servizi del 12 dicembre 2006 sembra tuttavia essere ritornata a delle posizioni più restrittive, preferendo elencare le attività che derogano alla libera prestazione di servizi. Inoltre, essa integra i SSIG in una nozione ancora più ampia e indefinita, quella di « servizi d’interesse generale non economico ». Nella Risoluzione del Parlamento europeo del marzo 2007, si chiede alla Commissione di continuare la sua opera di precisazione delle condizioni di «applicazione di talune norme comunitarie ai servizi sociali ». Il Trattato di Lisbona pare incline a riconoscere una maggiore autonomia alle politiche specifiche degli Stati membri. Il diritto della protezione sociale potrebbe dunque, in una certa misura e secondo l’espressione di M. Borgetto e R. Lafore, « rinazionalizzarsi », « in mancanza di un forte consenso per definirlo a livello comunitario » - Droit de l’aide et de l’action sociales, Montchrestien, 8° ed., 2012 n° 58, p. 55 e 56. Dal canto loro, le autorità pubbliche francesi non sembrano, per il momento, assai propense a fornire una loro definizione di servizi sociali di interesse generale e sembrano preferire un ragionamento per « blocchi » piuttosto che per « nozioni ».