Variante R.E. artt. 26-47-62-63

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Variante R.E. artt. 26-47-62-63
COMUNE DI MONTIGNOSO
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNALE
Variante artt. 26 – 47 – 62 – 63
Progettisti:
Arch. Stefano Francesconi
Geom. Giovanni Antonio Del Freo
Testo Eliminato = Evidenziato in giallo e barrato doppio
Testo Aggiunto = Grassetto corsivo
Luglio 2014
Testo approvato nella seduta del C.C. ____ luglio 2014 con deliberazione n. ____
MODIFICA ad alcuni ARTICOLI del REGOLAMENTO EDILIZIO Comunale.
L'Amministrazione Comunale a seguito di richieste pervenute da parte di cittadini, circa la
necessità di modificare ed integrare alcuni articoli del presente regolamento edilizio al fine di chiarire
meglio l’applicazione della norma per gli interventi riguardanti in particolare:
1. installazione di manufatti precari ed arredi da giardino nelle aree pertinenziali degli edifici
esistenti;
2. possibilità di incrementare il bonus, già previsto dal regolamento edilizio, in termini di
superficie utile lorda SUL per i cittadini che si rendono autonomi circa la produzione di
energia elettrica attraverso l’utilizzo di sistemi fotovoltaici;
3. parti degli edifici che concorrono al calcolo della SUL;
4. migliore utilizzo dei sottotetti dei fabbricati mediante la possibilità di realizzare tramezzature
interne;
5. migliore utilizzo dei locali interrati o seminterrati dei fabbricati mediante la possibilità di
realizzare tramezzature interne.
L’ufficio pianificazione a seguito delle indicazioni e volontà date dall’amministrazione propone le
modifiche di seguito riportate.
TESTO VIGENTE
1.
2.
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3.
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4.
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a)
ART. 26
SUPERFICIE UTILE LORDA (S.U.L.)
Per superficie utile lorda si intende la somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori terra
delimitati dal perimetro esterno delle murature, e delle superfici lorde degli eventuali locali abitabili,
parzialmente o totalmente interrati.
Sono comprese nel calcolo della S.U.L.:
Negli edifici pluripiano la superficie dei locali nel sottotetto di altezza media superiore a ml 2,00
misurata dal pavimento all’intradosso del solaio di copertura; nel caso di orditura complessa, il
riferimento è costituito dall’orditura secondaria;
Negli edifici, o parti degli stessi, con un solo piano fuori terra la superficie dei locali nel sottotetto
per la sola porzione avente altezza superiore a ml 2,00, misurata dal pavimento all’intradosso del
solaio di copertura; nel caso di orditura complessa, il riferimento è costituito dall’orditura
secondaria;
la superficie dei locali sottotetto di coperture piane o a falde aventi inclinazione variabile in modo
discontinuo;
la superficie dei locali accessori o di servizio posti entro terra o controterra, computata in
proporzione diretta alla loro emergenza dal piano di campagna o, a seconda dei casi, dal piano di
riferimento, ove il volume della parte fuori terra ecceda il terzo del volume complessivo dei locali;
il 50% delle logge, dei porticati e delle zone a pilotis di uso privato dei fabbricati a destinazione
industriale-artigianale.
Sono esclusi dal calcolo della S.U.L.:
le logge, i porticati e le zone a pilotis di uso pubblico, da assoggettare, preliminarmente all’inizio
dei lavori, a stipula di apposita Convenzione o Atto unilaterale d’obbligo da trascrivere a cura e
spese del soggetto operatore, che ne stabilisca la pubblica destinazione e ne impedisca qualsiasi
diversa destinazione;
le logge, i porticati e le zone a pilotis di uso privato, fino a ad un massimo di mq 30 per ciascuna
unità immobiliare residenziale; l’eccedenza è computata al 50%;
le logge, i porticati e le zone a pilotis di uso privato dei fabbricati a destinazione commerciale,
direzionale e turistico-ricettiva fino ad un massimo non superiore al 10% della SUL di progetto;
l’eccedenza è computata al 50%;
i balconi con sporgenza non superiore a ml 2,00 e le terrazze;
i vani scala e i vani ascensore, le cui dimensioni siano limitate ai minimi funzionali o normativi
richiesti;
i rimessaggi, le autorimesse e i posti macchina al coperto nella misura minima prescritta dalla
legislazione vigente e comunque fino ad un massimo di mq 24 per ogni unità immobiliare, altezza
massima interna ed esterna non oltre ml. 2,40 e costituiti da unico locale;
i locali dei volumi tecnici;
Nel caso di edifici realizzati secondo i criteri della bioedilizia e del risparmio energetico sono
esclusi dal calcolo della S.U.L.:
il maggior spessore nei muri perimetrali rispetto a centimetri trenta, fino ad un massimo di ulteriori
centimetri venticinque, a condizione che il maggior spessore contribuisca al miglioramento dei
livelli di coibentazione termo-acustica o di inerzia termica, da documentarsi da parte di
professionista abilitato, in una relazione allegata, così come disposto dall’art. 8, comma 3, del DPR
26/8/93, n° 412 e dall’art. 28 della L. 9/1/91, n° 10;
Un incremento non superiore al 5% della S.U.L., per gli edifici che si rendano autonomi per la
produzione di energia elettrica attraverso l’utilizzo di sistemi fotovoltaici. L’autonomia rispetto alla
rete elettrica nazionale dovrà essere attestata da tecnico abilitato;
La realizzazione del sistema solare passivo denominato “serra solare” nella misura massima del
10% della superficie utile lorda, esclusivamente per la residenza, alle seguenti condizioni:
che in una relazione tecnica allegata, a firma di professionista abilitato, sia determinata, tenuto conto
dell’irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento, la misura del guadagno energetico
perseguito, cioè la differenza fra l’energia dispersa in assenza della serra (Qo) e quella dispersa in
presenza della serra (Q), dovendo risultare che Qo – Q/Qo sia uguale o superiore al 25% (i calcoli,
sia per l’energia dispersa che per l’irraggiamento solare, devono essere sviluppati secondo le norme
UNI 10344 e 10349, così come disposto dall’art. 8, comma 3, del DPR 26/8/93, n° 412);
b) che le superfici di tamponamento e di copertura della serra siano integralmente trasparenti, ad
esclusione della sola struttura;
c) che siano previsti un’adeguata apribilità e sistemi mobili di ombreggiamento per evitare il
surriscaldamento estivo;
d) che la serra non sia dotata di alcun impianto di riscaldamento, e sia termicamente isolabile
dall’edificio servito.
TESTO VARIATO
1.
ART. 26
SUPERFICIE UTILE LORDA (S.U.L.)
Per superficie utile lorda si intende la somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori terra
delimitati dal perimetro esterno delle murature, e delle superfici lorde degli eventuali locali abitabili,
parzialmente o totalmente interrati.
2.
Sono comprese nel calcolo della S.U.L.:
−
Negli edifici pluripiano o parti di essi la superficie dei locali nel sottotetto di altezza media
superiore a ml 2,00 misurata dal pavimento all’intradosso del solaio di copertura; nel caso di
orditura complessa, il riferimento è costituito dall’orditura secondaria;
Negli edifici, o parti degli stessi, con un solo piano fuori terra la superficie dei locali nel sottotetto
per la sola porzione avente altezza superiore a ml 2,00, misurata dal pavimento all’intradosso del
solaio di copertura; nel caso di orditura complessa, il riferimento è costituito dall’orditura
secondaria;
la superficie dei locali sottotetto di coperture piane o a falde aventi inclinazione variabile in modo
discontinuo;
la superficie dei locali accessori o di servizio posti entro terra o controterra, computata in
proporzione diretta alla loro emergenza dal piano di campagna o, a seconda dei casi, dal piano di
riferimento, ove il volume della parte fuori terra ecceda il terzo del volume complessivo dei locali;
il 50% delle logge, dei porticati e delle zone a pilotis di uso privato dei fabbricati a destinazione
industriale-artigianale.
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−
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3.
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−
Sono esclusi dal calcolo della S.U.L.:
le logge, i porticati e le zone a pilotis di uso pubblico, da assoggettare, preliminarmente all’inizio
dei lavori, a stipula di apposita Convenzione o Atto unilaterale d’obbligo da trascrivere a cura e
spese del soggetto operatore, che ne stabilisca la pubblica destinazione e ne impedisca qualsiasi
diversa destinazione;
le logge, i porticati e le zone a pilotis di uso privato, fino a ad un massimo di mq 30 per ciascuna
unità immobiliare residenziale; l’eccedenza è computata al 50%;
le logge, i porticati e le zone a pilotis di uso privato dei fabbricati a destinazione commerciale,
direzionale e turistico-ricettiva fino ad un massimo non superiore al 10% della SUL di progetto;
l’eccedenza è computata al 50%;
i balconi con sporgenza non superiore a ml 2,00 e le terrazze;
i vani scala e i vani ascensore, le cui dimensioni siano limitate ai minimi funzionali o normativi
richiesti;
i rimessaggi, le autorimesse e i posti macchina al coperto nella misura minima prescritta dalla
legislazione vigente e comunque fino ad un massimo di mq 24 per ogni unità immobiliare, altezza
massima interna ed esterna non oltre ml. 2,40 e costituiti da unico locale;
−
nella civile abitazione i locali dei volumi tecnici fuori terra fino ad un’altezza media di 2,40
ml ed aventi una SUL massima fino a mq. 4,00;
Nel caso di edifici realizzati secondo i criteri della bioedilizia e del risparmio energetico sono
esclusi dal calcolo della S.U.L.:
− il maggior spessore nei muri perimetrali rispetto a centimetri trenta, fino ad un massimo di ulteriori
centimetri venticinque, a condizione che il maggior spessore contribuisca al miglioramento dei
livelli di coibentazione termo-acustica o di inerzia termica, da documentarsi da parte di
professionista abilitato, in una relazione allegata, così come disposto dall’art. 8, comma 3, del DPR
26/8/93, n° 412 e dall’art. 28 della L. 9/1/91, n°10;
− Un incremento non superiore al 5% 10% della S.U.L., per gli edifici che si rendano autonomi per
la produzione di energia elettrica attraverso l’utilizzo di sistemi fotovoltaici. L’autonomia rispetto
alla rete elettrica nazionale dovrà essere attestata da tecnico abilitato;
− La realizzazione del sistema solare passivo denominato “serra solare” nella misura massima del
10% della superficie utile lorda, esclusivamente per la residenza, alle seguenti condizioni:
a) che in una relazione tecnica allegata, a firma di professionista abilitato, sia determinata, tenuto
conto dell’irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento, la misura del guadagno
energetico perseguito, cioè la differenza fra l’energia dispersa in assenza della serra (Qo) e quella
dispersa in presenza della serra (Q), dovendo risultare che Qo – Q/Qo sia uguale o superiore al
25% (i calcoli, sia per l’energia dispersa che per l’irraggiamento solare, devono essere sviluppati
secondo le norme UNI 10344 e 10349, così come disposto dall’art. 8, comma 3, del DPR 26/8/93,
n° 412);
b) che le superfici di tamponamento e di copertura della serra siano integralmente trasparenti, ad
esclusione della sola struttura;
c) che siano previsti un’adeguata apribilità e sistemi mobili di ombreggiamento per evitare il
surriscaldamento estivo;
d) che la serra non sia dotata di alcun impianto di riscaldamento, e sia termicamente isolabile
dall’edificio servito.
4.
TESTO VIGENTE
ART. 47
OPERE E PARCHEGGI DI PERTINENZA DEI FABBRICATI
1.
−
−
−
I proprietari di immobili possono realizzare nelle aree pertinenziali al fabbricato:
nel sottosuolo di esse, nel sottosuolo dei fabbricati ovvero nei locali siti al piano terreno, parcheggi
da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari;
autorimesse pertinenziali, esclusivamente per i fabbricati destinati alla civile abitazione, una per
ogni unità immobiliare;
campi da tennis e piscine, esclusivamente per i fabbricati di civile abitazione o ad uso ricettivo, nei
giardini e negli spazi aperti;
2.
Le piscine sono consentite con le seguenti prescrizioni:
−
per gli stabilimenti balneari si fa riferimento al Piano Particolareggiato dell’Arenile;
−
dovranno mantenere il miglior rapporto con l'andamento del terreno, in nessun punto il bordo
superiore della piscina dovrà discostarsi di oltre 50 cm dalla quota originaria del terreno;
−
se poste in area extraurbana, dovranno rispettare gli allineamenti del tessuto agrario: muri a retta,
alberature, filari e sistemazioni in genere. Eventuali schermature e piantumazioni dovranno
utilizzare specie tipiche della zona, o comunque paesaggisticamente compatibili.
3.
Per quanto attiene alle zone agricole, le piscine costituiscono pertinenza al fabbricato principale,
che viene attestata anche da atto unilaterale d’obbligo che dovrà stabilire di non alienare
separatamente la piscina dall’unità immobiliare cui è servito, quando:
−
si trovano a distanza dal fabbricato non superiore a ml. 20,00;
−
hanno la superficie dello specchio d’acqua non superiore al 50% della SUL di progetto o esistente e
comunque non superiore a mq. 150.
TESTO VARIATO
ART. 47
OPERE, PARCHEGGI E MANUFATTI DI PERTINENZA DEI FABBRICATI
1.
−
−
−
2.
−
I proprietari di immobili possono realizzare nelle aree pertinenziali al fabbricato:
nel sottosuolo di esse, nel sottosuolo dei fabbricati ovvero nei locali siti al piano terreno, parcheggi
da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari;
autorimesse pertinenziali, esclusivamente per i fabbricati destinati alla civile abitazione, una per
ogni unità immobiliare;
campi da tennis e piscine, esclusivamente per i fabbricati di civile abitazione o ad uso ricettivo, nei
giardini e negli spazi aperti;
opere di sistemazione delle aree scoperte di pertinenza degli edifici, finalizzati ad un
miglior godimento dell'immobile, eseguiti senza titolo edilizio (attività di edilizia libera) e
più precisamente:
Formazione o modifica di aree pavimentate scoperte, lastrici solari, aree a parcheggio e
simili;
− Realizzazione di piccoli forni/barbecue da giardino alle seguenti condizioni e prescrizioni:
− collocati nell’area di pertinenza e posti ad almeno a mt. 5,00 dai fabbricati
confinanti ed almeno a ml 1,50 dai confini di proprietà;
− potranno essere di tipo prefabbricato o realizzati in muratura ed avere una
superficie massima non superiore a mq 2,00 ed altezza complessiva di canna fumaria ml
1,90;
− Realizzazione di piccoli manufatti precari realizzati con strutture in legno verniciato,
semplicemente appoggiati a terra, per i quali sono consentite esclusivamente opere di
ancoraggio che non comportano alcuna modificazione dello stato dei luoghi, finalizzati al
ricovero delle attrezzature necessarie per la manutenzione del giardino, nel rispetto dei
seguenti parametri:
− superficie utile lorda mq 6,00;
− altezza in gronda ml 2,00
− distanza dai confini di proprietà ml 1,50;
− la copertura di tipo a capanna non potrà essere realizzata con materiali
incongrui quali lamiera, plastica, eternit.
− Realizzazione di gazebi da giardino in legno o in ferro aperti su tutti i lati e con la sola
copertura realizzata mediante teli di materiale plastico, con dimensioni massime:
− Superficie mq 25,00;
− altezza massima in gronda ml 2,20.
Nelle zone individuate dal R.U. come “A1” Centri storici, i manufatti di cui sopra, verranno
sottoposti al parere della Commissione Comunale per il Paesaggio.
3.
Le piscine sono consentite con le seguenti prescrizioni:
−
per gli stabilimenti balneari si fa riferimento al Piano Particolareggiato dell’Arenile;
−
dovranno mantenere il miglior rapporto con l'andamento del terreno, in nessun punto il bordo
superiore della piscina dovrà discostarsi di oltre 50 cm dalla quota originaria del terreno;
−
se poste in area extraurbana, dovranno rispettare gli allineamenti del tessuto agrario: muri a retta,
alberature, filari e sistemazioni in genere. Eventuali schermature e piantumazioni dovranno
utilizzare specie tipiche della zona, o comunque paesaggisticamente compatibili.
4.
Per quanto attiene alle zone agricole, le piscine costituiscono pertinenza al fabbricato principale,
che viene attestata anche da atto unilaterale d’obbligo che dovrà stabilire di non alienare
separatamente la piscina dall’unità immobiliare cui è servito, quando:
−
si trovano a distanza dal fabbricato non superiore a ml. 20,00;
−
hanno la superficie dello specchio d’acqua non superiore al 50% della SUL di progetto o esistente e
comunque non superiore a mq. 150.
TESTO VIGENTE
ART. 62
SOTTOTTETTI
1.
−
−
−
−
I sottotetti possono essere destinati ad abitazione a condizione che l'altezza media di ogni vano
abitabile sia uguale o superiore ai minimi prescritti al successivo art. 66 e ai requisiti igienicosanitari, con altezza libera in corrispondenza della imposta dei tetto sul lato della gronda non
inferiore a mt. 1,50. In caso diverso, gli ambienti sottotetto possono essere destinati soltanto ad
usi non di abitazione alle seguenti condizioni:
è ammessa la costituzione di locali sottotetto in numero massimo pari alle unità immobiliari
previste dal titolo edilizio; tali locali saranno utilizzabili esclusivamente a servizio delle unità
immobiliari e vincolati pertinenzialmente da atto unilaterale d'obbligo che dovrà stabilire
di non alienare separatamente il locale sottotetto dall'unità immobiliare cui è a servizio;
laddove l'accesso avvenga con scala interna all'unità immobiliare interessata può essere
omesso l'atto unilaterale d'obbligo;
non è ammessa la realizzazione di scale a servizio esclusivamente per l'accesso ai
locali sottotetto;
i locali sottotetto non possono essere tramezzati, ad eccezione delle pareti portanti.
TESTO VARIATO
ART. 62
SOTTOTTETTI
1.
2.
I sottotetti possono essere destinati a locali di abitazione nel rispetto di quanto previsto dalla
L.R.T. n.5 del 08.02.2010 o dall'art. 20 del regolamento urbanistico vigente. a condizione
che l'altezza media di ogni vano abitabile sia uguale o superiore ai minimi prescritti al successivo
art. 66 e ai requisiti igienico-sanitari, con altezza libera in corrispondenza della imposta dei tetto
sul lato della gronda non inferiore a mt. 1,50.
In caso diverso, gli ambienti sottotetto possono essere destinati soltanto ad usi non di
abitazione alle seguenti condizioni:
−
−
−
−
è ammessa la costituzione di locali sottotetto in numero massimo pari alle unità immobiliari
previste dal titolo edilizio; tali locali saranno utilizzabili esclusivamente a servizio delle unità
immobiliari e vincolati pertinenzialmente da atto unilaterale d'obbligo che dovrà stabilire
di non alienare separatamente il locale sottotetto dall'unità immobiliare cui è a servizio;
laddove l'accesso avvenga con scala interna all'unità immobiliare interessata può essere
omesso l'atto unilaterale d'obbligo;
non è ammessa la realizzazione di scale a servizio esclusivamente per l'accesso ai
locali sottotetto.
i locali sottotetto non possono essere tramezzati, ad eccezione delle pareti portanti.
TESTO VIGENTE
ART. 63
LOCALI FUORI TERRA, INTERRATI E SEMINTERRATI
1.
In funzione della loro posizione rispetto al terreno circostante, i locali di abitazione si
distinguono in:
− locali fuori terra quelli il cui piano di calpestio risulti in ogni sua parte superiore alla quota
del terreno circostante a sistemazione avvenuta;
− locali interrati quelli che presentano l'intradosso del solaio di copertura a quota inferiore, in ogni
sua parte, alla quota del terreno circostante a sistemazione avvenuta;
− locali seminterrati tutti quelli che non rientrano nelle due categorie precedenti.
2. E' consentita la costruzione di locali interrati o seminterrati con altezza massima fuori terra di
mt. 1,00 (misurata da piano di campagna all'estradosso del solaio di calpestio).
3. I locali interrati e seminterrati possono essere estesi a tutta la superficie coperta dei fabbricato
sovrastante entro il perimetro massimo del piano terra, compreso portici e autorimesse se
realizzate in aderenza.
4. La tramezzatura dei locali interrati e seminterrati è ammessa solo nei seguenti casi:
− realizzazione di locali tecnici aventi dimensione massima pari al 5% della SUL, di progetto;
− garage;
− realizzazione di vani (cantine) a servizio di singole unità immobiliari nella quantità pari ad uno per
ogni unità immobiliare.
TESTO VARIATO
ART. 63
LOCALI FUORI TERRA, INTERRATI E SEMINTERRATI
In funzione della loro posizione rispetto al terreno circostante, i locali di abitazione si
distinguono in:
− locali fuori terra quelli il cui piano di calpestio risulti in ogni sua parte superiore alla quota
del terreno circostante a sistemazione avvenuta;
− locali interrati quelli che presentano l'intradosso del solaio di copertura a quota inferiore, in ogni
sua parte, alla quota del terreno circostante a sistemazione avvenuta;
− locali seminterrati tutti quelli che non rientrano nelle due categorie precedenti.
2. E' consentita la costruzione di locali interrati o seminterrati con altezza massima fuori terra di
mt. 1,00 (misurata da piano di campagna all'estradosso del solaio di calpestio).
3. I locali interrati e seminterrati possono essere estesi a tutta la superficie coperta dei fabbricato
sovrastante entro il perimetro massimo del piano terra, compreso portici e autorimesse se
1.
4.
−
−
−
realizzate in aderenza.
La tramezzatura dei locali interrati e seminterrati è ammessa solo nei seguenti casi:
realizzazione di locali tecnici aventi dimensione massima pari al 5% della SUL, di progetto;
garage;
realizzazione di vani (cantine) a servizio di singole unità immobiliari nella quantità pari ad uno per
ogni unità immobiliare.