Spese di notifica nei procedimenti di separazione e divorzio

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Spese di notifica nei procedimenti di separazione e divorzio
Spese di notifica nei procedimenti di separazione e divorzio – Esenzione della
parte privata
NOTA MINISTERO GIUSTIZIA - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e da
Servizi - DirEzione Generale del Personale e della Formazione- Ufficiavi, Prot. n. 6/754/03-1/SG del 26 maggio 2005, diretta
all'Ufficio di Presidenza del Tribunale di Lanciano.
In merito al quesito di riferimento si allegano due precedenti pronunce di quest'ufficio esaustive a fugare ogni dubbio
in materia.
NOTA MINISTERO GIUSTIZIA - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
Generale del Personale e della Formazione - Ufficio VI, Prot. n. 6/508/03-1 del 6 aprile 2005, diretta alla Corte d'Appello di
L'Aquila.
Con nota del 7 marzo 2005 proveniente dall’Unep di Ortona viene posto a quest'ufficio
il quesito se, per effetto della formulazione dell'alt. 32 del Testo Unico in materia di spese di
giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115), possa ancora essere ritenuto valido l'orientamento
ministeriale, contenuto nella nota n. 5/181/03-1/RG del 28 febbraio 2000, in favore
dell'esenzione della parte privata da ogni onere di spesa per notifica nei procedimenti di
separazione e divorzio.
Il dubbio manifestato dall'ufficiale giudiziario nascerebbe dalla considerazione che il
predetto articolo, riguardante le notificazioni a richiesta delle parti, pone a carico
dell'erario le spese di notifica nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile
1958 n. 319, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973 n. 533, e in quelli cui
si applica lo stesso articolo, senza alcun riferimento o cenno ai procedimenti di cui alla legge
6 marzo 1987 n. 74.
I n realtà, la lettera dell'ari. 32 del suddetto T.U., nella parte in cui dispone l'esenzione
dalle spese di notifica quando l'attività è a richiesta di parte, è identica a quella riportata nel
precedente art. 30, in tema di notificazioni a richiesta dell'ufficio, nella parte in cui
prevede l'esenzione dalla corresponsione di un'anticipazione forfetaria da parte dei privati in
favore dell'erario per le notifiche nel processo civile.
2002 del Dipartimento degli Affari di Giustizia e la nota ministeriale del 29 settembre
2003, indirizzata a tutti i Presidenti di Corte d'Appello, dell'Ufficio I della Direzione
Generale della Giustizia Civile presso il suddetto Dipartimento, disponendo che non
devono ritenersi soggetti all'onere di pagamento da parte dei privati, anche tutti quei
procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U., per i quali è
prevista l'esenzione da ogni tributo e spesa, citando a titolo esemplificativo proprio i
procedimenti di separazione e divorzio.
Pertanto, alla luce dei chiarimenti già contenuti nelle esposte fonti ministeriali, lo
scrivente ufficio ritiene che il Testo Unico sulle spese di giustizia non abbia modificato
l'assetto -normativo che regola la materia oggetto del quesito e, conseguentemente,
ribadisce il precedente orientamento già noto all'ufficiale giudiziario di Ortona,
espresso sulla base dei principi e delle motivazioni approfondite della giurisprudenza
costituzionale che hanno ispirato in alcune pronunce (Sent. n. 154/1999 e Sent. n. 176/1992)
un'interpretazione estensiva delle previsioni contenute nell'ari. 19 della legge n. 74/1987.
Vorrà codesta Presidenza provvedere a comunicare all'interessato il contenuto della
presente nota affinchè il predetto continui a seguire le indicazioni che si è
provveduto a confermare con la presente risposta a quesito.
Il Direttore dell'Ufficio
Renato Pacileo