La check-list in farmacia, seconda parte: gli aspetti burocratici

Transcript

La check-list in farmacia, seconda parte: gli aspetti burocratici
ORDINE DEI FARMACISTI DI PESARO & URBINO
“GLI ADEMPIMENTI DEL
FARMACISTA, OGGI“
QUANDO FARMACIA FA RIMA
CON … BUROCRAZIA
Pesaro, 31 maggio 2011
Antonio Astuti
AGENDA
Sistema
HACCP
Salute e Sicurezza sul lavoro
Privacy
LEGGE N.102 DEL 03.08.2009
La legge affida al Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare la gestione della
filiera dei rifiuti tossici e pericolosi istituendo il
SISTRI, Sistema di Controllo della
Tracciabilità dei Rifiuti, con l’obiettivo di
permettere l’informatizzazione della filiera dei
rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti
urbani della Regione Campania,
Campania, concepito per
dare la maggiore trasparenza possibile alla
movimentazione dei rifiuti speciali stessi
Da
un sistema cartaceo basato
su tre documenti (Formulario di
identificazione dei rifiuti,
Registro di carico e scarico e
Modello Unico di Dichiarazione
ambientale, MUD) si passa ad
una soluzione tecnologica
avanzata per semplificare le
procedure e gestirle in tempo
reale
IL FUNZIONAMENTO DEL SISTRI
Il Ministero accredita le “Officine” autorizzate
che devono essere iscritte all’Albo della
Gestione Aziendale
La farmacia, fra le imprese obbligate ad
iscriversi al SISTRI, si rivolge all’Officina che
crea uno “spazio” virtuale, cioè una posizione
telematica propria della farmacia
Dall’1 giugno, in occasione dell’invio dei rifiuti
la farmacia deve collegarsi, deve collegarsi alla
sua posizione telematica tramite la chiavetta
USB utilizzando l’apposito software
MAGGIORI INFORMAZIONI
www.sistri.it
Oppure
Congresso
“Sistri, tra semplificazione burocratica e
complessità tecnologica”
Milano, 23.06.2011, organizzazione GSISR
(Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche)
Info: 02/23951356 – www.gsisr.it
SISTEMA HACCP
HACCP:
Hazard Analysis Critical Control Point
(Analisi del pericolo e controllo del punto
critico)
Adottato nel 1993 dalla FAO e
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,
(WHO) nell'ambito della XX Sessione della
Commissione congiunta FAOFAO-WHO del
Codex Alimentarius
SISTEMA HACCP
E’ divenuto obbligatorio con il decreto
legislativo 155/97 in attuazione delle direttive
CEE e UE concernenti l’igiene dei prodotti
alimentari in farmacia
Si tratta di un semplice “manuale di
autocontrollo” in cui viene annotato qualunque
evento si verifichi nella struttura, in grado di
influenzare direttamente o indirettamente la
salubrità degli alimenti
SISTEMA HACCP
E’ uno strumento d’abituale e costante utilizzo
per migliorare il servizio ai clienti, e per
collaborare attivamente con il NAS o con l’ASL
in sede di verifica dell’attività
Il Sistema HACCP
consiste nell’applicazione
pratica di 7 principi base
SISTEMA HACCP: I 7 PUNTI CARDINE
Identificare i pericoli potenziali e valutare tutte le
misure di prevenzione
Determinare l’operatività per ridurne l’incidenza
Determinare i limiti critici da rispettare
Determinare i metodi di controllo
Determinare le eventuali azioni correttive
Determinare le prove di verifica
Determinare e redigere con attenzione la
documentazione inerente a tutte le procedure
LEGGE 81 2008: LA SICUREZZA
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Legge 626/1994: si tratta del primo decreto
vero e proprio in tema di Sicurezza sui luoghi di
lavoro
D.L.vo n. 81/2008 “Testo
“Testo unico in materia di
Salute e Sicurezza nei luoghi si lavoro”:
lavoro”:
sostituisce la 626, integrandone i contenuti
con alcune direttive UE e delineando così un
nuovo assetto nell’ambito della prevenzione dei
rischi
PER APPROFONDIRE
www.ego--gw.it/public/about
www.ego
gw.it/public/about/VIR
about/VIR/VIR-0558A0558A-09.pdf
Versione integrale del Testo Unico Decreto
Legislativo 09.04.2008 n. 81 in materia di Salute
e Sicurezza nei luoghi di lavoro”
364 pagine
(Sanzioni pag. 130130-131)
IL “FOCUS” DELLA SICUREZZA
Per la prima volta è stato stabilito un quadro
unitario di norme che pongono l’attenzione sulla
PREVENZIONE,
PREVENZIONE, mettendo al centro di questo
aspetto i lavoratori stessi: in pratica, chi presta la
sua opera all’interno della farmacia diventa un
soggetto attivo in argomento di Sicurezza,
partecipando all’eliminazione dei rischi con il
concorso di tutti
Ognuno dei lavoratori della farmacia deve
prendere coscienza dei possibili rischi,
adottando comportamenti tesi ad evitare
incidenti e quindi ogni lavoratore è tenuto a
conoscere tutti gli accorgimenti
antinfortunistici preventivi
La farmacia è tenuta ad elaborare tramite il
responsabile ed il rappresentante per la
sicurezza dei lavoratori un documento in grado
di valutare i rischi per la sicurezza e per la
salute dei lavoratori
IL DOCUMENTO DEVE CONTENERE:
Le misure di prevenzione e protezione antincendio
Il piano di evacuazione dei locali
Le misure per un primo soccorso
Le misure di prevenzione e protezione dal rischio
elettrico
Il monitoraggio del corretto utilizzo e manutenzione delle
attrezzature di lavoro, terminali compresi
Il corretto svolgimento della movimentazione dei carichi
La protezione ed il corretto utilizzo di sostanze e
preparati pericolosi
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Designazione preventiva dei lavoratori incaricati
all’osservanza di tutte le norme per la sicurezza
Determinazione di tutti gli strumenti di controllo
Elaborazione del documento di valutazione dei rischi
Adozione di tutte le misure antincendio e per
l’evacuazione
Aggiornamento di tutte le variabili che concorrono al
rispetto della sicurezza
Adempiere a tutti gli obblighi di formazione, informazione
ed addestramento richiesti dal D. Lgs.
Lgs. 81/2008
FORMAZIONE
Se è il datore di lavoro a svolgere i compiti propri
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
deve frequentare corsi accreditati di minimo 16
ore e massimo 48 ore, adeguati al luogo lavoro e
alle attività lavorative
Se viene designato un lavoratore, la durata
minima del corso è di 32 ore, di cui 12 sui rischi
specifici in azienda, da effettuarsi durante l’orario
di lavoro e senza oneri economici
Inoltre sono da svolgere corsi specifici su Misure
Antincendio e Primo Soccorso
LEGGE 196/2003: LA PRIVACY
LA PRIVACY IN FARMACIA
La Privacy in farmacia è regolamentata dal
Decreto Legislativo n. 196/
196/2003 in vigore dal
30 giugno 2005.
2005.
Le misure di sicurezza si differenziano in base
alla tipologia di dati trattati e agli strumenti
utilizzati.
utilizzati.
Esse devono essere adempiute dal Titolare del
Trattamento dei Dati Personali o dal
Responsabile da esso nominato
I DATI SOTTOPOSTI A PRIVACY
Dati personali = qualunque informazione relativa
a persona fisica, giuridica, ente o associazione
identificati e identificabili mediante un’altra
informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale
Dati sensibili = sono i dati personali idonei a
rivelare l’origine razziale, etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni o organizzazioni, nonché i dati utili a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
UN ARGOMENTO DI GRANDE ATTUALITA’
Proprio oggi, su FARMACISTAONLINE è uscito un
articolo che riassume, per voce diretta del
Garante della Privacy Francesco Pizzetti,
Pizzetti, gli
adempimenti a carico della farmacia
Sono scaricabili sul sito
www.garanteprivacy.it
Nell’opuscolo
“Dalla parte del paziente: le domande più
frequenti”
Segnalare la distanza di cortesia (tramite una riga
gialla)
Rendere nota l’informativa sul trattamento dei
dati (può essere data una tantum o per voce
oppure può essere affissa in un punto visibile con
l’indicazione del Titolare del Trattamento o del
Responsabile incaricato e le finalità, oltre alle
istruzioni per recedere)
Rispettare la riservatezza anche nella consegna
del risultato di analisi e referti (distanza di
cortesia e consegna a terzi solo con delega)
VADEMECUM “LA PRIVACY IN FARMACIA”
Inviato da FEDERFARMA a tutte le farmacie
associate all’inizio del mese di maggio
Diviso in 7 sezioni, completo delle sanzioni e
comprensivo di tutti gli allegati utili al compito
delegato al Titolare del Trattamento o del
Responsabile incaricato
DISPENSAZIONE DEI FARMACI
Ricette SSN:
SSN: il medico su richiesta del paziente
deve apporre un tagliando di carta a ricoprire lo
spazio ove si trovano le sue generalità (il
farmacista se lo ritiene necessario può rimuovere
il tagliando e poi riunirlo sottoscrivendo la sua
azione)
Ricette ripetibili:
ripetibili: il medico ha la facoltà di scrivere
le generalità del paziente, che se vuole può non
farle mettere. Il farmacista non ha l’obbligo di
controllarne o meno la presenza
RNR:: il medico ha l’obbligo di apporre su queste
RNR
ricette il codice fiscale del paziente quando il
paziente non voglia far comparire nome e
cognome. Il farmacista è tenuto a distruggere le
ricette non ripetibili “bianche” dopo 6 mesi di
conservazione dalla spedizione facendo sì che sia
escluso l’accesso a terzi ai dati in esse contenute
Ricette stupefacenti:
stupefacenti: devono essere conservate
separatamente da ogni altro documento che non
ne richieda l’utilizzo
DATI FISCALI DEL PAZIENTE
Il codice fiscale deve essere rilevato con la lettura
del codice a barre o con la lettura silente del
codice indicato in ricetta. Attenzione non si può in
nessun caso conservare un codice fiscale nella
memoria del software
Nell’emissione dello scontrino parlante (che non
può riportare il nome del farmaco bensì il numero
di classificazione autorizzazione all’immissione al
commercio, AIC) non è necessario acquisire il
consenso scritto del paziente ma è sufficiente
esporre un cartello di relativa informativa
CUP, PRENOTAZIONI E CONSEGNA REFERTI
-
-
-
In questo caso la farmacia è Responsabile e non Titolare
del Trattamento in quanto questo ruolo è svolto dall’ASL
La ASL deve quindi predisporre:
Un modello di informativa che la farmacia deve rendere
all’assistito nel quale è esplicitamente indicata la volontà
di ritirare il referto in farmacia
Un sistema che consenta la conservazione del consenso
per permetterne analoghe finalità anche nelle altre
farmacie (prenotazioni)
Un sistema che consenta alle farmacie di acquisire il
consenso per il ritiro di uno specifico ritiro (valido per una
sola operazione)
L’operatore incaricato dalla farmacia deve
consegnare il referto in busta chiusa all’assistito o
ad un terzo soggetto fornito di regolare delega
Le farmacie devono utilizzare postazioni dedicate
e prevedere distanze di rispetto della Privacy
Per l’effettuazione del servizio di autoanalisi le
farmacie devono utilizzare spazi dedicati e
separati dagli altri ambienti e rispettare tutte le
regole imposte dal D.L.vo n .196 del 30.06.2003
VIDEOSORVEGLIANZA
E’ obbligatorio apporre uno o più cartelli che
informino dell’accesso in una zona
videosorvegliata e si deve specificare se c’è o
meno registrazione delle immagini e se si è
collegati con le forze dell’ordine
Le immagini si possono conservare per 7 giorni
E’ vietata l’installazione di impianti atti a
sorvegliare il lavoro dei prestatori d’opera e per le
farmacie con meno di 15 addetti è necessario
richiedere l’autorizzazione alla Direzione
Provinciale del Lavoro, settore Ispezioni
CARTELLINI IDENTIFICATIVI
Anche
se il Garante ha affermato che
sarebbe necessario portare un cartellino
identificativo, di fronte alla sproporzione
dell’evidente violazione della Privacy può
essere sufficiente indicare un codice
identificativo, il solo nome o anche la
qualifica o ruolo professionale svolto
FIDELITY CARD
Il trattamento dei dati anagrafici non è lecito se le
stesse finalità perseguite dalle carte di
fidelizzazione “commerciali” potrebbero essere
raggiunte con dati anonimi
Se si vuole premiare la fedeltà ai possono
utilizzare solo i dati anagrafici dell’intestatario
della carta e i dati relativi al volume di spesa
globale senza il riferimento ai singoli prodotti
Non è lecito senza consenso effettuare una
profilazione della clientela utilizzando dati riferiti a
prodotti di carattere sanitario
Ogni altra finalità di trattamento, come quella
della profilazione della clientela (registrazione dei
prodotti acquistati per analisi delle abitudini e dei
consumi) richiede un consenso informato
specifico e distinto, documentato per iscritto dal
Titolare del Trattamento , che evidenzi la
possibilità di non voler essere profilato, di
recedere o di negare l’invio di materiale
pubblicitario
A PROPOSITO DI PRIVACY…
RIMEDI ALLA BUROCRAZIA
GIUSEPPE COMPAGNONI, FARMACISTA
PIETRO GARINEI, FARMACISTA
FEDERICO FERRO, FARMACISTA
FINALMENTE … THE END
E … grazie per la vostra
pazienza!!!