All.2 Norme Tecniche di Attuazione

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All.2 Norme Tecniche di Attuazione
CITTA’ di MARTINSICURO
Provincia di Teramo
VARIANTE DI ADEGUAMENTO E
COMPLETAMENTO DEL PIANO
DEMANIALE MARITTIMO COMUNALE
PDMC
N
O R M E
T E C N I C H E
D I
A T T U A Z I O N E
I Progettisti
Dott. Arch. Vincenzo Acciarri
Dott. Arch. Mariano Moroni
Martinsicuro, Maggio 2013
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VARIANTE AL PDMC DEL COMUNE DI MARTINSICURO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
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INDICE
Art.1. - Elementi costitutivi del Piano Demaniale Marittimo Comunale .. 4
Art.2. - Ambito di applicazione .. 5
Art.3. - Riferimenti legislativi e normativi .. 5
Art.4. - Criteri generali di attuazione .. 6
Art.5. - Ambiti di intervento .. 6
Art.6. - Norme generali .. 7
6.1. - Facile rimozione - requisiti .. 10
6.2. - Superficie Coperta - definizione .. 11
6.3. - Corpo edilizio fisso - definizione .. 11
6.4. - Impianti ed attrezzature stagionali - definizione .. 11
6.5. - Altri parametri .. 12
a. - Altezze .. 12
b. - Distanze .. 12
c. - Percorsi e pavimentazioni .. 13
d. - Recinzioni , barriere frangivento , altri elementi di finitura .. 13
e. - Sistemazioni a verde .. 13
f. - I materiali .. 13
g. - Gli ombreggi .. 13
h. - Nuclei attrezzati, cabine, magazzini e ufficio .. 14
i. - Piscine .. 14
l. - Piano colore, modalità ammesse .. 14
m. - Segnaletica ..14
n. - Illuminazione ..15
Art.7. - Destinazione d'uso dell'arenile ..15
7.1. - Nuove concessioni per stabilimenti balneari ..15
Art.7. 7.2. - Concessioni esistenti per stabilimenti balneari ..16
Art.8. 7.3.- Concessioni esistenti per ombreggio e servizi ..17
Art.9. - Manufatti ed attività (stabilimenti,chioschi ristoro) esistenti o autorizzati sulle
aree ex private divenute demaniali
7.4. - Concessioni su aree ex private ..18
Art.10. - Attività balneari esistenti ..19
Art.12. 7.5.- Nuove concessioni comunali per ombreggio convenzionato e servizi ..19
Art.13. 7.6. - Spiagge libere ..20
Art.14. 7.7. - Concessioni per alaggio e sosta imbarcazioni da diporto ..21
Art.15. - Concessioni comunali per alaggio e sosta imbarcazioni ..21
Art.16. 7.8.- Area portuale Approdo pescherecci ..22
Art.17. - Trabocchi e Bilance ..22
Art.19. 7.9. - Biotopi costieri ..22
Art.20. 7.10. - Area verde attrezzata ..23
Art.21. - Aree di parcheggio ..23
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VARIANTE AL PDMC DEL COMUNE DI MARTINSICURO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
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Art.22. 7.11. - Ambiti di rispetto fluviale ..23
Art.23. 7.12. - Nuova Concessione esistente per l’associazionismo di valore sociale
Onlus operanti nel settore della disabilità ..23
7.13. - Nuove concessioni per l'imprenditoria giovanile ..23
7.14. - Watersport ..24
7.15. - Arenile non demaniale ..24
7.16. - Ampliamento concessioni demaniali ..24
7.17. - Chioschetti bar ..24
7.18. - Chioschi edicola ..24
7.19. - Concessioni demaniali marittime Comunali per mercatini e
manifestazioni pubbliche ..25
Art.8. - Attività per il gioco, lo sport e il tempo libero ..25
Art.9. - Barriere architettoniche ..26
Art.10. - Essenze arboree ..26
Art.11. - Indicazioni per la gestione eco-compatibile dell’arenile e degli stabilimenti
balneari ..26
11.1. - Prevenzione dell’inquinamento ..26
11.2. - Gestione dei rifiuti e raccolta differenziata ..26
11.3. - Emissione di suoni e rumori ..27
11.4. - Emissioni in atmosfera ..27
11.5. - Consumo di risorse ..27
11.6. - Difesa del “Fratino” e del suo habitat ..28
11.7. - Campagne informative ..29
Art 12. - Norma Finale ..29
Nota:
Le soppressioni sono evidenziate con carattere barrato su fondo grigio.
Le modifiche ed integrazioni sono evidenziate con carattere grassetto.
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VARIANTE AL PDMC DEL COMUNE DI MARTINSICURO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
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Art. 1.
Elementi costitutivi del Piano Demaniale Marittimo Comunale
Gli elaborati e gli elementi costitutivi del presente Piano PDMC Vigente sono i seguenti:
Tav. 1: Relazione illustrativa e preventivo sommario di spesa;
Tav. 2: Norme Tecniche di attuazione;
Tav. 3: Stralcio P.R.G.;
Tav. 4: Cartografia SID;
Tav. 5: Tabulati e dati anagrafici concessionari;
Tav. 6: Rilievo della linea di costa aggiornato all’estate 2004 ed indicazione delle aree a rischio
erosione;
Tav. 7: Rilievo delle immissioni interessanti le zone di balneazione, individuazione delle aree inibite alla
balneazione;
Tav. 8: Schema dei sottoservizi e delle reti tecnologiche esistenti;
Tav. 9: Stato Attuale – Inquadramento generale e documentazione fotografica;
Tav. 10: Progetto - Inquadramento generale;
Tav. 11: Progetto - Villa Rosa Sud;
Tav. 12: Progetto - Villa Rosa Centro;
Tav. 13: Progetto - Villa Rosa Nord;
Tav. 14: Progetto - Martinsicuro Sud;
Tav. 15: Progetto - Martinsicuro Nord;
Tav. 16: Sezioni e profili;
Tav. 17: Previsioni progettuali: tipologia di stabilimento balneare;
Tav. 18: Previsioni progettuali: dispositivi tecnologici per l’utilizzo di fonti rinnovabili;
Tav. 19: Schema di Bando per la concessione delle aree demaniali;
Tav. 20: Modulistica SID (Modelli D1, D2 e D3);
Tav.21 Piano Guida per le aree verdi attrezzate ad Ovest del Lungomare.
Elaborati ed elementi costitutivi della Variante di adeguamento e completamento del PDMC:
All. 1: Relazione illustrativa e preventivo sommario di spesa;
All. 2: Norme Tecniche di Attuazione;
All. 3: Elenco Concessioni;
All. 4: Schema di Bando per la concessione delle aree demaniali;
Tav.1: Stralcio P.R.G.;
Tav.2: Rilievo della linea di costa aggiornato all’estate 2010 e indicazione delle aree a rischio
erosione;
Tav. 3: Rilievo delle immissioni interessanti le zone di balneazione, individuazione delle aree inibite
alla balneazione;
Tav. 4: Schema dei sottoservizi e delle reti tecnologiche esistenti;
Tav. 5: Stato Attuale/PDMC Vigente – Inquadramento Generale (approvato con Delibera di C.C.
n°23 del 15/05/2008);
Tav. 6a, 6b, 6c, 6d, 6e : Documentazione fotografica (Base planimetrica derivante dalla
sovrapposizione del rilievo con il PDMC Vigente);
Tav. 7: Stato Attuale/PDMC Vigente – Sintesi dell’uso tipologico dell’arenile e sue potenzialità;
Tav. 8a, 8b, 8c: Rilievo dello stato attuale con linea di costa aggiornata al 2012;
Tav. 9: Planimetria Generale Intervento;
Tav. 10: Intervento – Villa Rosa Sud;
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tav. 11: Intervento – Villa Rosa Centro;
Tav. 12: Intervento – Villa Rosa Nord;
Tav. 13: Intervento – Martinsicuro Sud;
Tav. 14: Intervento – Martinsicuro Nord;
Tav. 15: Intervento – Sintesi d’uso dell’arenile e dati quantitativi;
Art. 2.
Ambito di applicazione
Il presente piano si sviluppa lungo la fascia costiera, delimitata a Nord dal Fiume Tronto ed a Sud dal
Torrente Vibrata. A seguito del Decreto n. 10/2006 emesso dal Ministero dei Trasporti – Capitaneria di
Porto di Pescara e della ridelimitazione del confine demaniale marittimo, estese aree di proprietà privata
sono state incluse nelle previsioni del presente PDMC.
La particolare bellezza paesaggistica ed ambientale del litorale di Martinsicuro, impreziosita dalla
presenza di un patrimonio floristico raro, in particolare identificato in quei tratti di arenili Demaniali
denominati Biotopi Costieri, ha imposto comporta la dovuta tutela di questi ambienti, per permettere alla
ai fini della conservazione e valorizzazione della vegetazione spontanea residua che potrà espandersi,
nella auspicata previsione di fare dell’intero tratto costiero un vero e proprio parco marino, in sintonia con
l’istituendo “Parco Marino del Piceno”, previsto dalla Legge Quadro per le aree protette n. 394/91, art. 36
lettera t.
È stata posta molta attenzione nel mantenere i più ampi fronti di spiaggia libera, al fine di lasciare
inalterati e nel contempo valorizzare questi tratti di spiaggia, dotandoli di attrezzature e strutture minime
per la balneazione pubblica.
Conformemente al PDM regionale e tenendo conto delle condizioni insediative locali, il PDMC dovrà:
armonizzare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile, incentivando la riqualificazione
ambientale delle aree demaniali marittime;
regolamentare le diverse attività connesse alla fruizione delle aree demaniali, integrandole e
rendendole complementari;
costituire un quadro di riferimento finalizzato all’armonizzazione delle azioni dei soggetti
pubblici e privati;
individuare i servizi minimi per consentire un innalzamento qualitativo dell’offerta turistica;
salvaguardare e regolamentare il grande valore ambientale costituito dalle spiagge libere e dai
biotopi costieri.
Art. 3.
Riferimenti legislativi e normativi
Il PDMC, pur avendo una attuazione autonoma, riferisce i propri indirizzi applicativi alle norme
sovraordinate, di seguito elencate:
RIF. EUROPEI:
- Carta Europea del Litorale
- Convenzione Europea del Paesaggio
- Programma Registrazione Europea EMAS 2007-2011
RIF. NAZIONALI:
- Codice della Navigazione R.D. n° 327 del 30.3.1942 e del Regolamento di
esecuzione DPR 15.02.1952 n° 328
- D.lvo n° 42/04 (ex 1497/39 e 490/99)
- Legge 394/91 sui parchi: istituzione del Parco Marino del Piceno
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Legge 124/94 Ratifica esecuzione convenzione biodiversità Rio de Janeiro
(5.12.1992)
- D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.02.2004 –
Istituzione della nuova modulistica S.I.D.
- D.M. n.10/2006
RIF. REGIONALI:
- Piano Regionale Paesistico
- Piano Demaniale Marittimo Regionale
- L.R. n. 45/79 Protezione flora dunale delle spiagge
- L.R. n. 50/93 sulla tutela della fauna minore e della biodiversità
RIF. PROVINCIALI:
- Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Teramo
RIF. COMUNALI:
- Piano Regolatore Generale del Comune di Martinsicuro
- Statuto comunale
- Delibera di C.C. n. 48 del 18.5.1992 Alleanza per il Clima
ALTRI RIF. NORMATIVI:
- Ordinanza sicurezza balneare annuale del Min. Infrastrutture e Trasporti –
Uff. Circondariale Marittimo di Giulianova.
- Ordinanza balneare annuale della Giunta Regionale d’Abruzzo – Direzione
Turismo ed attività sportive - Demanio Marittimo.
Art. 4.
Criteri generali di attuazione
Ai sensi dell’art. 7 del vigente PDM della Regione Abruzzo, il PDMC costituisce Piano Particolareggiato
di Iniziativa Pubblica, con procedure di formazione ed approvazione definite dagli artt. 20-21 della L.R.
18/83, come modificata dalla L.R. 70/95.
Per tutto quanto non normato dalle presenti NTA, si fa riferimento alle prescrizioni del vigente PDM
della Regione Abruzzo.
Il presente strumento urbanistico, durante il periodo di validità, potrà essere aggiornato o adeguato per
eventuali rinnovate esigenze generali o al sopraggiungere di nuove disposizioni di Legge, sia nazionali sia
regionali in materia e in particolare per l’eventuale modifica della linea di costa, a causa dell’erosione
costiera e dell’innalzamento del livello del mare.
Art. 5.
Ambiti di intervento
Le presenti norme trovano applicazione nella fascia di arenile così contraddistinta:
Nuove concessioni per stabilimenti balneari;
Concessioni esistenti per stabilimenti balneari ;
Concessioni esistenti per ombreggio e servizi ;
Manufatti (stabilimenti, chioschi ristoro) esistenti o autorizzati ;
Concessioni su aree ex private;
Attività balneari esistenti;
Spiagge Nuove concessioni comunali per ombreggio convenzionato e servizi ;
Spiagge libere;
Concessioni per alaggio e sosta imbarcazioni da diporto;
Nuove concessioni per alaggio e sosta imbarcazioni da diporto su aree ex private.
Concessioni comunali per alaggio e sosta imbarcazioni;
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VARIANTE AL PDMC DEL COMUNE DI MARTINSICURO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Biotopi costieri;
Concessione esistente per l’associazionismo di valore sociale Onlus operanti nel settore della disabilità;
Nuove concessioni per l’imprenditoria giovanile;
Water sport;
Ampliamento concessioni demaniali;
Chioschetti bar;
Chioschi edicola;
Concessioni demaniali marittime Comunali per mercatini e manifestazioni pubbliche;
Ambiti di Indirizzo:
Area portuale Approdo pescherecci;
trabocchi e bilance;
area verde attrezzata;
aree di parcheggio;
ambiti di rispetto fluviale;
arenile non demaniale.
Art. 6.
Norme generali
1.
La gestione degli stabilimenti balneari è consentita mediante l’uso di strutture “fisse” o “mobili”;
per strutture ”mobili” si intendono quelle che vengono effettivamente rimosse alla fine della
stagione balneare, mentre per strutture “fisse” si intendono quelle che non vengono rimosse alla
fine della stagione balneare, fermo restando che dovranno essere comunque rimovibili/amovibili.
I criteri secondo i quali sono classificati i manufatti “di facile rimozione” ed i manufatti “di
difficile rimozione” sono quelli indicati nelle linee di indirizzo all’applicazione della L.R. n. 42
del 04.12.2006, redatte dalla Regione Abruzzo - Servizio Demanio Marittimo in data 07.12.2006,
Prot. 5053. Fatte salve le strutture esistenti di difficile rimozione, le strutture dei nuovi
stabilimenti balneari dovranno essere costituite da manufatti di facile rimozione: opere
amovibili e attrezzature mobili.
2. Il piano di calpestio dei manufatti, al fine di contenere l’espansione dell’onda massima di
tempesta, dovrà essere staccato dal piano dell’arenile di almeno un metro. Qualora il dislivello
esistente fra l’arenile e la passeggiata comunale sia maggiore di un metro, il piano di calpestio
non potrà comunque essere posto ad una quota superiore a quella della passeggiata comunale
(marciapiede del lungomare esistente). In ogni caso dovranno essere staccati di almeno 1,50
mt lineari rispetto alla quota l.m.m. (livello medio mare) misurata in riferimento ai caposaldi
IGM95, sistema di riferimento WGS84.
3. La tipologia dei manufatti da costruire sulle spiagge deve essere in grado di consentire il rapido
smontaggio ed il recupero dei componenti.
4. Tutte le strutture devono essere rimovibili, inteso che tale caratteristica costruttiva riguarda
l’interezza strutturale dei manufatti, compresi gli ancoraggi al suolo.
5. Gli stabilimenti balneari esistenti e legittimamente realizzati alla data di adozione del presente
PDMC, potranno conservare le superfici e le destinazioni d’uso autorizzate. In caso di parziale o
totale demolizione e ricostruzione, ferma restante la facoltà di conservare le superfici e le
destinazioni d’uso, gli stabilimenti dovranno essere ricostruiti in adeguamento a tutte le altre
disposizioni contenute nel PDMC (barriera visiva, altezza, coperture, materiali, caratteristiche
costruttive, ecc.). Qualora l’adeguamento alle nuove norme non consenta il mantenimento delle
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------superfici preesistenti autorizzate, potrà essere concessa deroga, esclusivamente per quanto
riguarda l’entità della barriera visiva, e della distanza dal limite Est della carreggiata stradale del
Lungomare e dalla battigia. In ogni caso non dovranno comunque essere superate l’entità della
barriera visiva e le distanze preesistenti autorizzate.
6. Gli stabilimenti esistenti dovranno essere adeguati per tipologia, carattere compositivo, materiali,
colori e configurazioni alle prescrizioni del presente PDMC, entro 8 (otto) anni dalla sua
approvazione.
7. Gli stabilimenti balneari avranno un solo livello fuori terra e potranno essere realizzati sia con
copertura a doppia falda o padiglione, sia con copertura piana. qualora venga utilizzata a
solarium. Per le caratteristiche dei chioschi ristoro realizzabili nelle concessioni esistenti per
ombreggi e servizi si rimanda alla norma di riferimento.
8. La barriera visiva costituita da ogni manufatto che abbia altezza superiore a mt 1,50 da terra, non
potrà avere ampiezza maggiore del 25% del fronte concesso. Per gli stabilimenti balneari è
consentita un’altezza massima pari a mt. 4,50, comprese le eventuali strutture di protezione per
l’utilizzazione a solarium del piano di copertura, considerando come quota di riferimento il
piano di calpestio interno dello stabilimento.
9. Tutte le attrezzature ed i servizi minimi riservati alla balneazione (cabine, spogliatoi, docce,
servizi igienici etc.) debbono essere posti separatamente dal manufatto principale adibito a
“stabilimento balneare”. o a “chiosco ristoro”.
10. Le coperture degli stabilimenti balneari potranno essere utilizzate a solarium o per attività
turistiche e ricreative, senza l’installazione di ulteriori opere fisse, escluse quelle atte a garantire
la sicurezza dei frequentatori. I parapetti dei solarium avranno un’altezza di mt. 1,10, dovranno
essere realizzati in legno, acciaio zincato o acciaio inox e verniciati di bianco, dovranno essere
trasparenti e non occupati da insegne o altri impianti.
11. Gli stabilimenti balneari, come anche qualsiasi altro tipo di attrezzatura con previsione di
fruibilità diretta e indiretta, debbono garantire la “visitabilità” degli spazi ai sensi del D.Min.
LL.PP. 14.06.89 n. 236 di attuazione della legge 09.01.89 n° 13 e s.m.i., Circolare Marina
Mercantile n. 295/1990, Legge N. 104/1992, nonché l’effettivo accesso al mare da parte di
coloro che abbiano ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale in forma permanente o
temporanea. Per le concessioni esistenti è fatto obbligo di adeguamento al presente comma entro
un anno dall’approvazione del presente strumento di pianificazione.
12. La distanza minima dei nuovi manufatti (stabilimenti balneari, chiosco ristoro, cabine etc) e di
quelli risultanti da trasformazioni di manufatti esistenti è fissata in ml. 12,00 dal limite Est della
carreggiata stradale del Lungomare. La distanza minima dalla linea di battigia è fissata in ml
30,00.
13. La posa di ombrelloni, in qualsiasi zona compresa nel PDMC, non potrà avvenire a meno di ml
5,00 dalla battigia.
14. I concessionari hanno l’obbligo della pulizia giornaliera dell’area demaniale a disposizione a
proprie spese e dello smaltimento dei rifiuti solidi, una volta differenziati, tramite ditta
specializzata e abilitata; la pulizia e la tenuta in efficienza di tutti gli impianti e servizi dovrà
essere garantita nell’intero arco dell’anno; in caso di rilevata carenza saranno adottati i
provvedimenti sanzionatori previsti dalle vigenti norme; sono inoltre tenuti all’obbligo della
pulizia del corridoio posto fra le concessioni e della spiaggia libera confinante, per una larghezza
minima di fronte pari a 15 ml sia a Nord che a Sud, oltre alla raccolta e lo smaltimento delle
alghe nello specchio d’acqua antistante la concessione, per una profondità minima di 10 ml.
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VARIANTE AL PDMC DEL COMUNE DI MARTINSICURO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Qualora si prevedano nell’ambito delle concessioni spazi attrezzati per il gioco all’aperto, le
superfici da occupare dagli eventuali camminamenti di servizio, come anche le superfici da
coprire con i vari attrezzi, dovranno trovare capienza nella superficie pavimentata ammissibile.
16. I concessionari dovranno destinare a verde un’area di ampiezza minima pari a mt. 5,00 e
lunghezza pari al fronte in concessione, posta sul lato Ovest e parallela al lungomare, sino alla
futura sistemazione del lungomare, in previsione della realizzazione di una nuova pista ciclabile.
È fatto obbligo ai concessionari di piantumare essenze arbustive ed arboree non ad alto fusto
nonché di provvedere alla pulizia ed alla manutenzione di tali aree.
17. In nessun caso è ammessa la scissione dell’area demaniale concessa per la creazione di altre
concessioni, fatto salvo quanto disposto dall’art. 45 bis del Codice della Navigazione, così come
modificato dalla L. 88/2001.
18. Tutti i giochi e le torrette di osservazione ricadenti nelle spiagge libere o nelle concessioni,
debbono essere rimossi entro e non oltre il 15 Ottobre di ogni anno.
E’ vietata la recinzione, anche in minima parte, delle aree in concessione, fatte salve le
protezioni ammesse dalle Ordinanze balneari annuali della Giunta Regionale d’Abruzzo –
Direzione Turismo ed attività sportive Demanio Marittimo; dette protezioni dovranno in ogni
caso essere sottoposte alla preventiva autorizzazione doganale.
Entro un anno dall’approvazione del presente strumento urbanistico è fatto obbligo a tutti i
concessionari di rimuovere le recinzioni perimetrali esistenti.
19. E’ fatto obbligo per ogni stabilimento balneare di installare due paline portabandiera realizzate in
acciaio inossidabile o altro materiale resistente alla salsedine.
20. Le insegne di esercizio, comunque posizionate all’interno delle concessioni demaniali, dovranno
essere illuminate in maniera indiretta; sono espressamente vietate le insegne retroilluminate al
neon.
21. I concessionari potranno richiedere ai competenti uffici Comunali autorizzazione per la posa di
una bacheca bi-facciale, delle dimensioni massime di ml. 1,00 x 1,50, riportante da un lato
comunicazioni istituzionali quali le ordinanze balneari, dall’altro eventuali comunicazioni
commerciali dell’esercizio balneare. E’ fatto divieto di utilizzo delle bacheche, delle cabine e
delle strutture balneari in genere come supporto per comunicazioni pubblicitarie diverse dalle
insegne di esercizio.
22. Per le concessioni ad ombreggio e servizi ed ombreggio convenzionato, per gli stabilimenti
balneari in caso di ristrutturazione, o demolizione e ricostruzione nei termini temporali stabiliti
dal precedente comma 6, è obbligatorio predisporre un impianto di produzione di acqua calda
sanitaria con il sistema solare termico, con facoltà di installare un impianto di produzione di
energia elettrica tramite sistema e fotovoltaico; per le attività balneari di nuova formazione sarà
obbligatorio l’impiego del fotovoltaico nella misura minima dettata dalle norme vigenti in
materia di contenimento dei consumi energetici. I relativi impianti dovranno essere posizionati
nei punti meno visibili, al fine di contenerne l’impatto percettivo. Al fine di ottenere un
risparmio della risorsa idrica, sarà inoltre obbligatorio il recupero delle acque meteoriche tramite
un sistema duale.
23. Tra le diverse concessioni demaniali dovrà essere lasciato uno spazio di almeno 5 ml. per il
libero accesso al mare; sono fatte salve le situazioni e le concessioni esistenti, per le quali dovrà
comunque essere garantito un corridoio di libero transito a carico di entrambi i confinanti per
2,50 ml. ciascuno.
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VARIANTE AL PDMC DEL COMUNE DI MARTINSICURO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24. Nei tratti di arenile a scarsa profondità o interessati dal fenomeno erosivo, ove le concessioni non
sono sufficienti a riequilibrare le superfici demaniali detenute e per le quali viene corrisposto il
canone demaniale, il fronte può essere portato fino a ml. 100 per il solo periodo di durata del
fenomeno, e previa acquisizione dell’assenso preliminare del competente Servizio Regionale. In
ogni caso la superficie complessiva della concessione ampliata a seguito dell'autorizzazione per
compensazione non deve superare la superficie originariamente concessa .
25. In conformità all’art. 12, comma 4 del PDMR, tutti gli interessati alla realizzazioni di manufatti
sull’area demaniale devono produrre una perizia tecnica che dimostri che gli stessi non vengono
ad essere interessati dal battente dell’onda di mareggiata, nella configurazione della spiaggia più
sfavorevole ed in presenza dei dati meteo marini più sfavorevoli.
Materiali e tecniche costruttive:
Tutte le strutture dovranno essere rimovibili, compresi gli ancoraggi al suolo e la struttura fondale.
In particolare:
Le strutture di fondazione saranno realizzate con plinti o pali prefabbricati ed in c.c.a.,
da porre a secco sotto il piano dell’arenile, collegati tramite piastre metalliche o altre
tecnologie, con esclusione di getti di calcestruzzo in situ. Le parti visibili delle strutture
di base saranno realizzate con pali di legno o acciaio inox collegati tramite piastre
metalliche bullonate alla struttura fondale
Le strutture portanti in elevazione saranno realizzate in legno o acciaio, mentre i pannelli
di tamponamento saranno in legno o cristallo; in quest’ultimo caso, l’ombreggio sarà
ottenuto tramite frangisole o tende “alla veneziana”, rigorosamente in legno.
Non sono ammessi sporti di gronda eccedenti l’ampiezza di cm 80.
Il colore delle strutture portanti, delle cornici e delle eventuali modanature, saranno
rigorosamente il bianco o l’avorio, mentre la tamponatura e gli altri elementi potranno
essere ocra, celeste, azzurro, verde chiaro.
Tutti i corpi edilizi, manufatti, impianti ed attrezzature collocabili sull’arenile debbono presentare i
caratteri della precarietà, cioè essere di facile rimozione.
6.1. - Facile rimozione - requisiti
Fondazioni a plinti prefabbricati;
Strutture in elevazione appoggiate alle fondazioni con soluzione di continuità, cioè
connessione tramite semplice appoggio, cerniera, imbullonamento e/o inchiodatura,
incastro;
Strutture in elevazione composte da elementi componibili collegati con imbullonamento e/o
inchiodatura, incastro, sigillatura e/o saldatura facilmente amovibile;
Operazioni di montaggio e smontaggio dei singoli elementi con facili e rapide operazioni
evitando il ricorso ad apparecchi meccanici a percussione per frantumazione e taglio;
Rimozione di tutti i componenti con semplici operazioni di sollevamento e trasporto con
mezzi e veicoli di uso corrente;
La mancanza di uno solo dei precedenti requisiti costituisce - non facile rimozione - e
quindi impedimento alla collocazione sull’arenile.
Debite asseverazioni, rese ai sensi dell’art.76 del T.U. approvato con D.P.R. n.445 del 2000, da parte
del progettista e del direttore dei lavori dovranno certificare, obbligatoriamente, pena la non agibilità
delle strutture e loro rimozione, che trattasi di strutture completamente amovibili, fondazioni comprese.
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VARIANTE AL PDMC DEL COMUNE DI MARTINSICURO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
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6.2. - Superficie Coperta – definizione
Si definisce - superficie coperta - l’area individuata dalla proiezione sull’arenile del filo esterno dei
corpi edilizi, manufatti e strutture e delle loro coperture fisse, se aggettanti più di mt. 1,50,
inferiormente praticabili, chiuse o chiudibili fuori orario di esercizio su almeno due lati, ovvero sul
50% del perimetro o della circonferenza, se di forma poligonale o curvilinea; in essa è compresa
anche l’eventuale vano tecnico o della scala esterna di accesso alla terrazza panoramica;
• La - superficie coperta - non comprende l’ingombro della scala di accesso alla terrazza
panoramica purchè realizzata in struttura aperta;
• La - superficie coperta - si misura al netto di copertura avvolgibili o retraibili prive di telaio
fisso esterno al perimetro sopraddetto;
La - superficie coperta - dei corpi edilizi, manufatti ed impianti – fissi - esistenti è costituita dall’area
individuata dalla proiezione sull’arenile del filo esterno delle pareti perimetrali dei corpi edilizi, con
esclusione di pergolati, gazebi, tende ed altre strutture similari per ombreggiamento;
Tutti i corpi edilizi, manufatti, impianti ed attrezzature collocabili sull’arenile possono essere –fissi
- o – stagionali -.
6.3. - Corpo edilizio fisso - definizione
•
•
•
Si definisce corpo edilizio , manufatto, impianto od attrezzatura , fisso/a quando viene
collocato/a sull’arenile per tutta la durata dell’anno solare;
La posa di nuovo corpo edilizio, manufatto od impianto avente le caratteristiche per
essere considerato fisso è soggetto a titolo abilitativo e qualora l’area interessata sia
sottoposta a vincolo, ad autorizzazione ambientale o del caso;
I corpi edilizi, manufatti, impianti od attrezzature a carattere fisso (eccetto i servizi e le
attrezzature per i diversamente abili) costituiscono superficie coperta e quindi
collocabili nella quantità massima prevista dalle presenti NTA;
6.4. Impianti ed attrezzature stagionali - definizione
Si definisce impianto od attrezzatura stagionale il materiale di arredo che viene collocato
sull’arenile per la sola durata della stagione balneare secondo le date fissate dall’Ordinanza
Balneare. Detto materiale di arredo può riguardare anche strutture in elevazione leggere da
destinarsi a giochi e/o ombreggio, che non comportino la necessità di allaccio ai sotto servizi, basate
su appoggi puntuali superficiali, di facile e rapida rimozione.
1. Il materiale stagionale non costituisce superficie coperta;
2. La posa in opera del nuovo materiale stagionale è soggetto ad autorizzazione
preventiva da parte degli organi competenti e per ogni grado di vincolo esistente;
3. La reiterazione annuale dei medesimi materiali stagionali nella medesima posizione,
non è soggetta a rilascio di nuove autorizzazioni riguardanti vincoli ambientali od
altro per tutto il periodo di validità dell’autorizzazione rilasciata per la prima
installazione .
4. Il collocamento di materiale stagionale comporta a fine stagione lo smontaggio e la
rimozione dall’arenile di tutto quanto collocato.
Per il dimensionamento degli standard dei servizi di spiaggia, dovranno essere
garantiti i seguenti parametri:
• 1 servizio igienico uomo, 1 servizio igienico donna e 1 servizio igienico per soggetti diversamente
abili;
• 1 cabina spogliatoio ogni 80 posti ombrellone;
• 1 cabina attrezzata ad interventi di primo soccorso;
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VARIANTE AL PDMC DEL COMUNE DI MARTINSICURO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• 1 doccia ogni 50 posti ombrelloni possibilmente installate a gruppi di quattro.
Tutte le attrezzature ed i servizi minimi riservati alla balneazione (cabine, spogliatoi, docce, servizi
igienici etc.) dovranno essere ricompresi nell'ingombro massimo del manufatto principale.
Il percorso parallelo al mare dovrà avere una larghezza minima di ml. 2,00 mentre quelli
perpendicolari al mare di ml. 1,50.
6.5. – Altri parametri
a. – Altezze
- le altezze dei corpi edilizi, dei manufatti e della strutture vengono calcolati ai sensi del vigente
PRG del Comune di Martinsicuro, facendo riferimento, come quota inferiore, al piano di calpestio
del pavimento dei corpi edilizi costituenti superficie coperta, ovvero alle quote medie superficiali
delle sabbie perimetrali per gli altri manufatti e/o strutture.
Sull’arenile sono ammesse le seguenti altezze massime:
- L’altezza massima dei volumi da realizzare non potrà superare i mt 4,50 comprese le eventuali
balaustre di protezione e le strutture di copertura, considerando come quota di riferimento il piano
di calpestio interno dello stabilimento.
- mt. 6,00: recinzioni di sicurezza per impianti sportivi in occasione di manifestazioni temporanee;
- mt. 4,50: portale segnaletico dello stabilimento balneare;
- mt. 4,00: corpi edilizi destinati ad attività di movimento e/o con permanenza di più persone,
pubblici esercizi, recinzioni degli impianti sportivi;
- mt. 3,00: pergolati, gazebi;
deposito e custodia oggetti, ufficio di gestione e depositi, se non accorpati a corpi edilizi ove è
ammessa una maggiore altezza;
– L’altezza massima di eventuali manufatti, strutture ed impianti – atipici - e/o di tipo – stagionale , ovvero connessi a manifestazioni temporanee, vengono valutate in sede di rilascio di
provvedimento abilitativo, tenendo conto del contesto e dell’eventuale interferenza con le adiacenti
attività concessionate.
- Il piano di calpestio dei manufatti, al fine di contenere l’espansione dell’onda massima di
tempesta, dovrà essere staccato dal piano dell’arenile di almeno un metro. Qualora il dislivello
esistente fra l’arenile e la passeggiata comunale sia maggiore di un metro, il piano di calpestio non
potrà comunque essere posto ad una quota superiore a quella della passeggiata comunale. In ogni
caso, il piano di calpestio dei manufatti, al fine di contenere l’espansione dell’onda massima di
tempesta, dovrà essere staccato dal piano dell’arenile rispetto alla quota livello medio mare (l.m.m.)
di almeno mt.1,50 misurata in riferimento al caposaldo IGM95.
b. - Distanze
1 – nell’ambito delle concessioni la distanza minima dei nuovi manufatti dal limite della passeggiata
del lungomare non potrà essere inferiore a mt 5,00;
2 – A seguito dei recenti fenomeni erosivi, nei tratti di arenile di scarsa profondità che interessano
le concessioni dalla n.8 alla n.16 (Villa Rosa sud) e dalla concessione n.59 alla n.66 (Martinsicuro
nord) è consentito, in deroga al punto 1, arretrare e collocare i servizi di spiaggia sino al limite della
passeggiata. Tale disposizione temporanea cesserà con il riformarsi dell’arenile sino alla profondità
di almeno ml. 40,00, con contestuale ricollocazione dei manufatti a non meno di mt. 5,00 dalla
passeggiata del lungomare. A causa dell’imprevedibile fenomeno dell’erosione, l’applicazione della
presente norma è estesa a tutte le concessioni che nel tempo dovessero trovarsi nelle condizioni di
scarsa profondità dell’arenile.
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VARIANTE AL PDMC DEL COMUNE DI MARTINSICURO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 – è vietato, durante la stagione balneare, occupare con qualsiasi impianto o attrezzatura non
finalizzata al salvataggio, la fascia di 5 metri dalla battigia, che deve essere lasciata in ogni caso
sgombera per assicurare il più rapido soccorso ai bagnanti.
c. - Percorsi e Pavimentazioni
1 - La percentuale massima di Sup. pavimentata per passerelle e piazzole anche rialzate non potrà
superare il 20% dell’area concessa con Sup. massima di mq. 150,00.
2 - La barriera visiva, costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l’altezza di
ml 1,50 da terra, non può superare il 25% del fronte concesso.
3 - Sono escluse dal computo delle superfici coperte e pavimentate le opere atte ad assicurare
l’abbattimento delle barriere architettoniche, quali rampe e passerelle di accesso.
Le passerelle e le parti pavimentate dovranno avere larghezza minima pari a mt 2,00 per le parti
fronteggianti i servizi e mt 1,50 per le passerelle di accesso all’area di ombreggio.
Le passerelle dovranno essere realizzate con formelle in legno, pvc o cemento poste a secco.
d. - Recinzioni – Barriere frangivento – Altri elementi di finitura
Non è ammesso alcun tipo di recinzione degli stabilimenti balneari che costituisca impedimento al
libero transito, ad eccezione di quanto previsto dall'Ordinanza Balneare Regionale e dalla
normativa Regionale.
e. – Sistemazioni a verde
Le aree di pertinenza degli stabilimenti balneari, ad ovest, prospicienti la viabilità
pedonale/ciclabile e laterali nord/sud, a ridosso dei tre lati del manufatto principale, potranno avere
sistemazione a prato e con piantumazione di essenze arboree quali:
pittosporum, tamerici, cespugli e fiori a carattere stagionale. Il prato la cui sistemazione non potrà
sopravanzare il filo fronte mare del manufatto principale al netto di tettoie e ombreggiamenti,
potrà essere realizzato con il riporto di terreno vegetale di sottofondo nel limite max di cm 20
previa posa di telo tessuto non tessuto. Nell’area da sistemare a verde è altresì consentita la
piantumazione di essenze arboree (palmizi) di alto fusto nel numero max di 6 unità per ogni
concessione. Le eventuali bordure, siepi e cespugli non potranno superare l’altezza di cm 80. E’
vietato il sistematico riporto di terreno vegetale, pertanto le essenze arboree dovranno essere poste
a dimora in vaso, con eventuale modesta integrazione di terreno vegetale per la messa a dimora e
garanzia di attecchimento, specie per i palmizi di alto fusto. Le aree a prato sono escluse dal calcolo
della superficie coperta per le sistemazioni esterne.
f. - I materiali
I materiali che verranno impiegati per la realizzazione delle cabine, dei componenti d’arredo e delle
strutture in genere, dovranno essere compatibili con l’ambiente nel quale saranno inserite, tenendo
conto della degradabilità nel tempo, dell’aspetto formale, cromatico e dell’idonea resistenza agli atti
vandalici.
I materiali da prediligere sono il calcestruzzo alleggerito e colorato, trattato con vernici
antidegrado, oppure il legno trattato in autoclave o lamellare, il PVC, l’alluminio o l’acciaio
zincato.
E’ vietato l’uso di amianto e di materiali contenenti amianto.
g. - Gli ombreggi
Potranno essere installate tende da ombra o similari in alternativa all’ombrellone tradizionale.
Nel progetto esecutivo di settore dovranno essere indicate le diverse tipologie di sosta all’ombra:
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VARIANTE AL PDMC DEL COMUNE DI MARTINSICURO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ombrelloni ordinari di diametro mt 1,30/1,50; di tipo “hawaiano” o di altro genere aventi diametro
o lato max ammissibile pari a mt 6,00 con altezza max alla cuspide mt 3,50; le tende parasole a
sbraccio e le tende ombreggianti.
Le tende ombreggianti, intese come modeste strutture mobili, dovranno essere semplicemente
poggiate o infisse al suolo, con sostegni strutturali in legno o metallo della sezione massima di cm
8x8, coperte solo da “cielino” telato ombreggiante, senza elementi di chiusura laterale in modo da
non precludere la vista del mare. Le strutture ombreggianti di H max mt 2,50 non potranno
superare il 10% dell’area in concessione.
Non costituiscono barriera visiva i sistemi di ombreggiamento quali: ombrelloni, tende
ombreggianti, tende parasole a sbraccio e altri elementi aggettanti che non sporgano oltre mt 1,50.
Le tese di copertura degli ombrelloni potranno essere sia di tela che di materiali naturali quali
cannucciati.
h. - Nuclei attrezzati, cabine, magazzini e ufficio
Le cabine e i servizi igienici accessibili anche ai portatori di handicap dovranno essere dimensionate
sulla base dei requisiti previsti dalla Legge 13/89.
I colori da usare dovranno essere scelti con tonalità coordinate a quelle del corpo edilizio
principale.
Si precisa che le cabine, i servizi igienici sono elementi di arredo e quindi costituiscono volume o
superficie coperta essendo d'obbligo contenere tali elementi all'interno della sagoma del manufatto
principale;
i. - Piscine
Nell’ambito delle concessioni per stabilimenti balneari e per ombreggi e servizi è possibile installare
piscine da incasso, a secco, con profondità della vasca non superiore a mt.1,00. Lo specchio
d’acqua non potrà superare la superficie coperta di mq 40,00 e dovrà collocarsi entro la linea di
massimo avanzamento verso mare dello stabilimento. Le piscine potranno utilizzare l’acqua di
mare. Ai concessionari è riconosciuta ogni responsabilità derivante dall’uso delle piscine
assumendo tutte le precauzioni necessarie ad evitare nocumento agli utilizzatori.
l. - Piano Colore, modalità ammesse
– Colore bianco per le strutture portanti a rilievo, per le cornici e le modanature, mentre per gli
sfondi delle riquadrature e dei tamponamenti si indicano a scelta i seguenti colori da applicarsi
singolarmente per ogni intervento combinatorio: ocra, celeste, grigio chiaro, azzurro, verde chiaro;
–Tinta unica per l’intero stabilimento con applicazione delle seguenti colorazioni:
bianco, grigio chiaro, sabbia.
– Per gli stabilimenti realizzati esclusivamente in legno, oltre alle applicazioni di cui ai punti che
precedono, sono consentite le seguenti colorazioni impregnanti: noce, rovere, ciliegio, legno
sbiancato (la tinta scelta dovrà applicarsi uniformemente agli esterni dell’intero stabilimento.
Le strutture di copertura dovranno essere in legno o acciaio, con pacchetti di isolamento e
coibentazione, il manto di copertura in coppi di terracotta , in onduline di alluminio preverniciato o
lastre gregate o pvc nei colori : verde scuro, testa di moro, rame ossidato.
m. - Segnaletica
La segnaletica verticale dovrà essere posta all’ingresso degli stabilimenti balneari in prossimità
dell’accesso al mare e lungo il percorso a monte della zona per la sosta all’ombra.
Essa dovrà indicare i nomi dei vari stabilimenti balneari e dei chioschi.
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VARIANTE AL PDMC DEL COMUNE DI MARTINSICURO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dovranno inoltre essere chiaramente indicate le zone di spiaggia libera, i servizi puntuali all’arenile
(pronto soccorso, wc, ecc.) e gli eventuali divieti.
E’ vietato l’utilizzo di segnaletica orizzontale.
Dovrà essere prevista, in posizione ben visibile in prossimità dell’accesso principale, almeno una
bacheca per l’affissione di avvisi, ordinanze ecc., nella quale è vietata l’affissione di ogni materiale
pubblicitario.
I concessionari potranno richiedere ai competenti uffici Comunali autorizzazione per la posa di una
bacheca bi-facciale, delle dimensioni massime di ml. 1,00 x 1,50, riportante da un lato
comunicazioni istituzionali quali le ordinanze balneari, dall’altro eventuali comunicazioni
commerciali dell’esercizio balneare. E’ fatto divieto di utilizzo delle bacheche, delle cabine e delle
strutture balneari in genere come supporto per comunicazioni pubblicitarie diverse dalle insegne di
esercizio.
In corrispondenza dell’ingresso pedonale ( ovvero nel punto di intersezione con la passeggiata del
lungomare) di ogni stabilimento balneare o concessione, bisognerà installare un cartello recante il
numero progressivo di riferimento appartenente alla concessione stessa da desumere dalle Tavole
del PDMC;
detto cartello, da realizzarsi in legno di colore azzurro con numero impresso di colore bianco,
dovrà avere la tabella di dimensione cm 60x60 che unita al picchetto di sostegno non dovrà
superare l’altezza complessiva di mt 1,60.
n. - Illuminazione
In ottemperanza alla L.R. n.12 del 3 Marzo 2005 “Misure urgenti per il contenimento
dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico” il Comune di Martinsicuro dovrà
adeguare il proprio Regolamento Urbanistico Edilizio alle disposizioni della stessa legge e
predisporre un abaco specifico per l’intera zona dell’arenile ricompresa nel PDMC, indicando le
tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti ammessi, il tutto in armonia con la
predisposizione dello specifico strumento di programmazione dell’illuminazione pubblica in sede di
adozione della Variante al PRG.
La scelta degli elementi illuminanti dovrà essere il più possibile uniformata a tutto l’arenile.
Le distanze reciproche tra i vari elementi illuminanti dovranno essere definite sulla base di un
progetto illuminotecnico.
Tale progetto, nelle zone del Biotopo, dovrà unire le esigenze turistiche e di sicurezza con la
naturalità dei luoghi stessi.
L’illuminazione su tutto l’arenile dovrà comunque essere progettata in modo da evitare sempre
fenomeni di abbagliamento, disturbo o “confusione“ per la navigazione in mare.
Le insegne di esercizio, comunque posizionate all’interno delle concessioni demaniali, dovranno
essere illuminate in maniera indiretta; sono vietate le insegne retroilluminate al neon.
Art. 7.
Destinazione d’uso dell’Arenile
Le destinazioni d’uso identificano le "zone" dell’arenile incluse nel P.D.M.C. Le diverse campiture
assegnate alle destinazioni d’uso nelle tavole di P iano distinguono le funzioni nelle diverse aree
dell’arenile che sono elencate e definite di seguito:
7.1. - Nuove concessioni per stabilimenti balneari
Le aree di proprietà demaniale soggette a nuove concessioni per stabilimenti balneari potranno
essere provviste di strutture fisse e mobili, in conformità a quanto previsto dalle presenti norme.
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VARIANTE AL PDMC DEL COMUNE DI MARTINSICURO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parametri Edilizi
La percentuale massima di superficie copribile con volumi e tettoie, escluse le tende
ombreggianti e gli aggetti perimetrali sino a mt 2,00 max, è del 20% dell’area in
Concessione, con una superficie coperta massima di mq 220,00150,00, di cui max il 70 50%
con volumi chiusi.
La percentuale massima di sup. pavimentata per passerelle e piazzole anche rialzate non
potrà superare il 20% dell’area concessa con sup. massima di mq. 220,00150,00.
Il piano di calpestio dei manufatti, al fine di contenere l’espansione dell’onda massima di
tempesta, dovrà essere staccato dal piano dell’arenile di almeno un metro.
Qualora il dislivello esistente fra l’arenile e la passeggiata comunale sia maggiore di un
metro, il piano di calpestio non potrà comunque essere posto ad una quota superiore a
quella della passeggiata comunale.
La barriera visiva, costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l’altezza
di ml 1,50 da terra, non può superare il 25% del fronte concesso.
L’altezza massima dei volumi realizzati non potrà superare i mt 4,50 comprese le eventuali
balaustre di protezione e le strutture di copertura, considerando come quota di riferimento
il piano di calpestio interno dello stabilimento.
Sono escluse dal computo delle superfici coperte e pavimentate le opere atte ad assicurare
l’abbattimento delle barriere architettoniche, quali rampe e passerelle di accesso.
Art.7. 7.2. - Concessioni esistenti per stabilimenti balneari
Le aree di proprietà demaniali nelle quali sussistono ricadono concessioni esistenti potranno essere
provviste di strutture fisse e mobili, in conformità a quanto previsto dalle presenti norme. Qualora l’entità
delle strutture esistenti e legittimamente realizzate sia superiore ai parametri massimi stabiliti dal
P.D.M.C., sarà possibile conservare la consistenza edilizia in caso di manutenzione ordinaria,
straordinaria e risanamento edilizio. Inoltre, in caso di ristrutturazione mediante demolizione e
ricostruzione globale dell’esistente che con diversa disposizione planivolumetrica delle strutture, gli
interventi dovranno essere rese conformi alle tipologie, materiali, altezze, colorazioni dettate dalle norme
e dagli elaborati grafici del PDMC, nonché ai parametri dimensionali, fatto salvo il ricorso alle deroghe
previste al comma 5 6 dell’art. 6.
Parametri Edilizi
La percentuale massima di superficie coperta con volumi e tettoie, comprese escluse le tende
ombreggianti, è del 20% dell’area in Concessione, con una superficie coperta massima di mq
220,00150,00, di cui massimo il 70 50% con volumi chiusi e la restante parte con strutture
che non potranno essere chiuse in alcun lato con elementi fissi o mobili.
La percentuale massima di sup. pavimentata per passerelle e piazzole non potrà superare il
20% dell’area concessa con sup. massima di mq 220,00 150,00.
Il piano di calpestio dei manufatti, al fine di contenere l’espansione dell’onda massima di
tempesta, dovrà essere staccato dal piano dell’arenile di almeno un metro. Qualora il
dislivello esistente fra l’arenile e la passeggiata comunale sia maggiore di un metro, il piano
di calpestio non potrà comunque essere posto ad una quota superiore a quella della
passeggiata comunale. In ogni caso dovranno essere staccati di almeno 1,50 mt lineari
rispetto alla quota l.m.m. (livello medio mare) misurata in riferimento ai caposaldi IGM95,
sistema di riferimento WGS84.
La barriera visiva, costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l’altezza di
mt 1,50 da terra, non può superare il 25% del fronte concesso.
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VARIANTE AL PDMC DEL COMUNE DI MARTINSICURO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’altezza massima dei volumi realizzati non potrà superare i mt 4,50 comprese le eventuali
strutture di protezione e copertura, considerando come quota di riferimento il piano di
calpestio interno dello stabilimento.
Sono escluse dal computo delle sup. coperte e delle superfici per pavimentazioni, le opere
atte ad assicurare l’abbattimento delle barriere architettoniche, compresi i regolamentari
servizi igienici e le passerelle di accesso ai servizi nella dimensione massima di mq. 40 fra
superfici coperte e scoperte.
Volumi e superfici esistenti sono fatti salvi.
Art.8. 7.3. - Concessioni esistenti per ombreggio e servizi
Le concessioni esistenti per ombreggio e servizi sono assoggettate al rispetto dei parametri edilizi di
cui al punto 7.2, al fine di armonizzare le azioni sul territorio e integrare quelle aree demaniali
marittime eterogenee, comunque già adibite all’esercizio delle attività di balneazione e perseguire la
qualità degli impianti balneari, la loro innovazione anche nell’ambito della sostenibilità ambientale
attraverso l’adozione di fonti energetiche alternative, con ricadute rilevanti sulla più generale
riqualificazione dell’offerta turistica. Sono escluse dal computo delle superfici coperte e
pavimentate le opere atte ad assicurare l’abbattimento delle barriere architettoniche, quali rampe e
passerelle di accesso.
Destinazioni d’uso consentite:
1.Attrezzature ed impianti per la balneazione:
•
docce nella misura massima di due, ognuna avente n° 4 doccioni;
•
servizi igienici in numero di due, distinti fra uomini e donne;
•
un servizio igienico per portatori di handicap (misura massima interna netta di mt 2,00
x 1,80);
•
una cabina da destinare a ripostiglio per attrezzature leggere e/o locale tecnico, avente
le stesse dimensioni delle cabine per portatori di handicap;
•
n° 6 cabine spogliatoio, di cui una da destinarsi a pronto soccorso;
•
le superfici coperte di detti servizi non dovranno comunque superare il 5% dell’area in
concessione, con un massimo di 40 mq di superficie coperta; la superficie da destinare a
passerella e superficie pavimentata esterna ai servizi non potrà superare il 10% della
superficie della Concessione con un massimo di mq 80;
•
le cabine dovranno avere copertura a doppia falda; l’altezza massima interna misurata al
colmo non dovrà superare i 2,60 ml, mentre l’altezza media interna non dovrà superare i
2,40 ml; le passerelle e le parti pavimentate dovranno avere larghezza massima pari a
mt 1,50 per le parti fronteggianti i servizi e mt 0,90 per le passerelle di accesso all’area
di ombreggio;
•
la pavimentazione degli stabilimenti balneari, delle passerelle e delle piazzole dovrà
essere di legno, conformemente a quanto indicato dalla tavola tipologica allegata al
Piano;
•
le cabine saranno tinteggiate secondo i colori indicati dalle presenti norme per gli
stabilimenti balneari.
17
VARIANTE AL PDMC DEL COMUNE DI MARTINSICURO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•
Al fine di consentire una qualificazione dell’offerta di servizi sulla spiaggia, è
consentita la collocazione di una struttura da destinare a chiosco ristoro., con i segfuenti
parametri edilizi:
-
La percentuale massima di superficie coperta con volumi e tettoie, comprese le tende
ombreggianti, è del 20% dell’area in concessione, con una superficie coperta massima
di mq. 110, di cui massimo il 70% con volumi chiusi e la restante parte con strutture
che non potranno essere chiuse in alcun lato con elementi fissi o mobili.
-
Il piano di calpestio dei manufatti, al fine di contenere l’espansione dell’onda massima
di tempesta, dovrà essere staccato dal piano dell’arenile di almeno un metro. Qualora il
dislivello esistente fra l’arenile e la passeggiata comunale sia maggiore di un metro, il
piano di calpestio non potrà comunque essere posto ad una quota superiore a quello
della passeggiata comunale. In ogni caso dovranno essere staccati di almeno 1,50 mt
lineari rispetto alla quota l.m.m. (livello medio mare) misurata in riferimento ai
caposaldi IGM 95, sistema di riferimento WGS84.
-
La barriera visiva, costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino
l’altezza di 1,50 mt da terra, non può superare il 25% del fronte concesso.
-
L’altezza media interna dei chioschi ristoro non potrà superare i mt. 3,00. La struttura
dovrà essere esclusivamente di legno verniciato con i colori stabiliti dalle presenti
norme, mentre il manto di copertura potrà essere realizzato con materiali naturali
vegetali ovvero con tegole di laterizio. La distanza minima dei chioschi ristoro di cui al
presente articolo, dalla battigia e dal limite Est della carreggiata stradale del
lungomare, è quella fissata al precedente art. 6 comma 12. Allorché con tali distanze
risulti impossibile realizzare il chiosco ristoro secondo i parametri sopra definiti, è
consentita deroga alle distanze minime, con i seguenti limiti: ml. 15 dalla battigia e ml.
10 dal limite Est della carreggiata stradale del lungomare.”
Art.9.Manufatti ed attività (stabilimenti,chioschi ristoro) esistenti o autorizzati sulle
aree ex private divenute demaniali 7.4. - Concessioni su aree ex-private
Le aree divenute di proprietà demaniale a seguito del Decreto n. 10/2006 emesso dal Ministero dei
Trasporti – Capitaneria di Porto di Pescara sulle quali sussistono manufatti esistenti o autorizzati (con
l’avvenuto rilascio di Permesso di Costruire, nulla-osta paesaggistico ed ogni altra autorizzazione prevista
dalle normative vigenti), potranno essere provviste di strutture fisse e mobili, inoltre fruire dei benefici
di cui all’art. 9, “Ampliamento del Demanio Marittimo”, PDM Regionale, con particolare
riferimento al comma 3. Qualora l’entità delle strutture esistenti , legittimamente realizzate, sia
superiore ai parametri massimi stabiliti per i chioschi ristoro di cui all'art. 8 7.1., sarà possibile conservare
la consistenza edilizia in caso di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento edilizio.
L’area di pertinenza dei manufatti di cui al presente articolo sarà pari alle superfici coperte e pavimentate
previste negli elaborati di progetto approvati; inoltre si concede un’estensione dell’area di pertinenza con
le forme e consistenze specificate nelle Tavole di Piano. verso Nord, verso Est e verso Sud per 7,00
ml., mentre si concede verso Ovest l’estensione fino al confine dell’area verde posta sul lungomare, per
l’intero fronte concesso; sulle aree concesse in ampliamento sarà vietato apporre strutture fisse o mobili,
ad eccezione di sedie, tavoli ed ombrelloni a servizio dell’attività autorizzata.
Qualora le superfici pavimentate suddette siano separate dal lungomare da un tratto di spiaggia libera o a
diversa destinazione, l’accesso alla concessione sarà garantito da una passerella realizzata secondo i
materiali e prescrizioni del presente PDMC, di ampiezza massima pari a 1,50 ml., realizzata
perpendicolarmente al lungomare.
18
VARIANTE AL PDMC DEL COMUNE DI MARTINSICURO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sempre al fine di armonizzare le azioni sul territorio e integrare quelle aree divenute recentemente
demaniali, ove già insistono attività e/o manufatti regolarmente autorizzati, queste vengono incluse
e riconfigurate nell’ambito della individuazione di nuove concessioni per stabilimenti balneari. Tale
inclusione prevede l’integrazione circostante dell’arenile sino alla battigia per evitare la
localizzazione di doppie attività negli stessi tratti di arenile e quindi scongiurare danni ambientali
rilevanti. Tali aree in ampliamento saranno assentibili in favore degli ex proprietari privati frontisti
già titolari di concessione demaniale marittima e potranno essere concesse a seguito di istanza di
concessione demaniale marittima suppletiva, presentata dal titolare della concessione demaniale
marittima oggetto di ampliamento; sulle aree oggetto di ampliamento non vi potranno essere
realizzate strutture o manufatti.
La suddetta disposizione anche per incentivare la riqualificazione ambientale delle aree demaniali
disomogenee, armonizzando gli interventi sul territorio per uno sviluppo sostenibile e per innovare
e diversificare l’offerta turistica.
Per gli interventi si applicano gli stessi parametri specificati nell’articolo 7.1 che precede.
Qualora l’entità delle strutture esistenti legittimamente realizzate sia superiore ai parametri
massimi stabiliti, sarà possibile conservare la consistenza edilizia sia in caso di manutenzione
ordinaria e straordinaria che di ristrutturazione.
Sono escluse dal computo delle superfici coperte e pavimentate le opere atte ad assicurare
l’abbattimento delle barriere architettoniche, quali rampe e passerelle di accesso.
Art.10.Attività balneari esistenti
Le aree divenute demaniali a seguito del Decreto n. 10/2006, emesso dal Ministero dei Trasporti –
Capitaneria di porto di Pescara sulle quali sussistono attività balneari esistenti da almeno 10 anni alla data
di adozione della presente Variante al PDMC, potranno essere provviste di strutture fisse e mobili, in
conformità a quanto previsto dal PDMC per gli stabilimenti balneari esistenti. I parametri edilizi saranno
quelli previsti dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione per gli stabilimenti balneari esistenti.
Art. 12. 7.5. - Nuove concessioni comunali per ombreggio convenzionato e servizi
Le aree ad ombreggio e servizi sono essenzialmente destinate al soggiorno e al riposo degli utenti; in
esse sono pertanto ammesse solo attrezzature di carattere stagionale finalizzate a detto scopo:
sedie a sdraio, poltroncine, lettini, strutture per ombreggio quali gazebo in legno con caratteristiche
di amovibilità aventi superficie non superiore al 5% dell'area, ubicati ad almeno ml. 3.00 dal
confine con altro stabilimento con esclusione di recinzioni, siepi o successione continua di oggetti o
attrezzature assimilabili a recinzione .
Le aree demaniali marittime destinate ad ombreggio e servizi dovranno essere dotate dei soli servizi
di cui all'art. 6.4 delle presenti norme.
IL P.D.M.C. individua ambiti territoriali dell'arenile per i quali il Comune si riserva la facoltà di lasciarle
alla libera e gratuita fruizione ovvero di assegnarli a terzi per il servizio di ombreggio.
La decisione di ricorrere all'affidamento a terzi dovrà aver luogo mediante attivazione di procedura
negoziata con preinformazione, previa predisposizione di apposita convenzione con cui vengono fissati la
durata della stessa, le strutture minime da installare, il corrispettivo da corrispondere e gli obblighi di
ripristino.
Dette aree potranno essere assegnate alle attività turistiche ricomprese geograficamente nel territorio
comunale perimetrato a nord dal fiume Tronto, ad est dal Lungomare, a sud dal torrente Vibrata e ad
ovest da via Roma-via Piave (con esclusione del tratto di via Roma ricompreso tra incrocio via Roma- via
Piave e la SS16); sono considerate comprese le strutture confinanti ad ovest con il predetto limite.
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VARIANTE AL PDMC DEL COMUNE DI MARTINSICURO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il criterio di priorità per l’assegnazione ed il convenzionamento sarà la vicinanza geografica delle
strutture turistiche in relazione all’area in oggetto.
La fruizione degli spazi è destinata all'ombreggio dei clienti delle strutture turistiche: alberghi, pensioni,
campeggi e villaggi turistici che ne sono sprovvisti, nella misura di 16 mq per ogni camera o bungalow
regolarmente autorizzati. Per ogni camping è stabilita in ogni caso la superficie minima di arenile pari a
mq. 400, indipendentemente dall’esistenza di bungalow.
Art. 13. 7.6. - Spiagge libere
Sono definite spiagge libere quei tratti di litorale non in concessione riservati alla libera e gratuita
fruizione . Sono dislocati su vari tratti di litorale., costituendo il 62% dell’estensione del fronte di arenile
ed il 45 % delle superfici di proprietà demaniale, avendo escluso i tratti di arenile occupati dal biotopo
marino costiero, dalle aree destinate a concessioni comunali per ombreggio convenzionato e dei corridoi
di accesso al mare.
In tali aree dovranno essere realizzati dall’Ente pubblico locale i servizi minimi: servizi igienici, docce,
torrette, passerelle per l’accessibilità ai disabili.
E’ vietato apporre sulle spiagge libere bacheche o altri manufatti a scopi pubblicitari, ad esclusione delle
bacheche che il Comune di Martinsicuro potrà predisporre per comunicazioni istituzionali.
Dovrà inoltre essere garantita la manutenzione e pulizia dell’arenile, conservando l'andamento
superficiale della sabbia originato dagli elementi meteorici, salvo interventi di ripristino
conseguenti ad eventi eccezionali.
Inoltre, dovranno essere sottoposti a tutela e conservazione i tratti di spiaggia di pregio naturale
(zone dunali, foci dei fiumi) e/o di dimora di specie di animali selvatici protetti segnalate da
Associazioni Ambientaliste.
Sono fatti salvi diversi accordi stipulati con i concessionari di aree demaniali vicine.
Nei periodi estivi dovrà essere garantito il servizio di sorveglianza e di sicurezza dei bagnanti.
I servizi minimi potranno essere realizzati con strutture fisse nel rispetto dei seguenti parametri:
• Superficie coperta delle strutture: 5% dell’area destinata a spiaggia libera con un massimo di
40,00 25,00 mq;
• Altezza massima delle strutture mt 2,60, con altezza media mt. 2,40.
• Superficie pavimentata complessiva non superiore al 1510% delle aree destinate a spiagge libere
con un max di 100,00 80,00 mq.
• Dotazione minima dei servizi igienici: n.1 wc disabili; n.1 wc uomini; n.1 wc donne.
I servizi minimi di pulizia e salvamento delle spiagge libere saranno affidati a cooperative giovanili,
cooperative sociali o società imprenditoriali o ditte individuali, tramite apposito bando pubblico.
In tali aree potrà essere ammessa la posa di elementi e strutture mobili così come previsto dall’art. 12
comma 13 del PDM regionale.
Tali strutture potranno essere posizionate esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento delle
manifestazioni previste.
Le spiagge libere dovranno essere rese accessibili ai soggetti con ridotte capacità motorie, tramite
passerelle di larghezza pari a cm. 90, posizionate perpendicolarmente alla linea di costa, secondo il
minimo percorso per l’accesso al mare.
Le aree di cui al presente articolo potranno ospitare, temporaneamente e con modalità previste dai
competenti uffici comunali, colonie marine del Comune di Martinsicuro e dei comuni limitrofi,
conformemente all’art. 5 comma 19 del PDMR. Occasionalmente, in alcune aree contraddistinte da
apposito simbolo nel Piano, l’Amministrazione Comunale potrà svolgere attività sportive e per il
tempo libero, con l’installazione di attrezzature strettamente necessarie a carattere provvisorio e
temporanee. Sempre nell’ambito di aree da individuare, a carattere temporaneo e con opere
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VARIANTE AL PDMC DEL COMUNE DI MARTINSICURO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------provvisorie, potranno essere concesse autorizzazioni per giostre e giochi ambulanti, con esclusione
di circhi e altre grandi strutture.
Art. 14. 7.7. - Concessioni per Alaggio e sosta imbarcazioni da diporto
Riguarda le imbarcazioni legate al turismo di piccolo tonnellaggio.
Detti ambiti individuati nelle tavole di piano come Concessioni esistenti o di nuova formazione, sono
destinati all’alaggio e sosta di piccole imbarcazioni da diporto. potranno essere dotati di appositi
scivoli di ampiezza necessaria, realizzati con strutture mobili.
Gli specchi d’acqua antistanti dovranno essere dotati di idoneo corridoio di lancio., realizzato con le
modalità previste dalle Ordinanze Balneari emesse dall’Uff. Circ. Marittimo di Giulianova.
È consentita la realizzazione di una struttura coperta per ricovero e riparo, per spogliatoio e wc, avente
superficie coperta massima di mq 60,00 100,00, ed un’altezza media interna non superiore a mt. 2,70. La
massima superficie chiusa con strutture fisse potrà essere pari al 50% della superficie coperta, mentre le
restanti superfici coperte dovranno essere completamente aperte sull’intero perimetro. La struttura, a
servizio dei possessori di imbarcazioni all’interno della concessione, dovrà essere gestita da specifico
circolo nautico la cui finalità dovrà essere senza scopo di lucro e dovrà essere realizzata
esclusivamente di in legno verniciato con i colori stabiliti dalle presenti norme, mentre il manto di
copertura dovrà essere realizzato con materiali naturali : vegetali coppi in terracotta di colore chiaro. Il
manufatto che fungerà anche da punto ristoro dovrà essere fruito esclusivamente dai propri
associati. Sono escluse dal computo delle superfici coperte e pavimentate le opere atte ad assicurare
l’abbattimento delle barriere architettoniche, quali rampe e passerelle di accesso.
Qualora l’entità delle strutture esistenti, legittimamente realizzate, sia superiore ai parametri
massimi stabiliti dal P.D.M.C., sarà possibile conservare la consistenza edilizia in caso di
manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento edilizio. Inoltre, in caso di ristrutturazione
mediante demolizione e ricostruzione globale dell’esistente, gli interventi dovranno essere conformi
alle tipologie, materiali, altezze, colorazioni dettate dalle norme e dagli elaborati grafici del PDMC,
nonché ai parametri dimensionali.
Se previsto nello statuto di gestione dell’attività e se compatibile , in termini di sicurezza, con le
attività di deposito, varo ed alaggio delle imbarcazioni da diporto, sarà possibile creare ombreggi
con attrezzature balneari a favore dei soci nei limiti del 20% dell’area in concessione.
Le nuove concessioni per alaggio e sosta imbarcazioni verranno assegnate a seguito di apposito
bando pubblico
Art. 15.
Concessioni comunali per alaggio e sosta imbarcazioni
Il PDMC individua ambiti territoriali dell’arenile per i quali il Comune si riserva la facoltà di lasciarle
alla libera e gratuita fruizione ovvero di assegnarli a terzi per il servizio di alaggio e sosta di imbarcazioni
da diporto o per la piccola pesca.
Detti ambiti potranno essere dotati di appositi scivoli di ampiezza necessaria, realizzati con strutture
mobili.
Gli specchi d’acqua antistanti dovranno essere dotate di idoneo corridoio di lancio, realizzato con le
modalità previste dalle Ordinanze Balneari emesse dall’Uff. Circ. Marittimo di Giulianova.
La decisione di ricorrere all’affidamento a terzi dovrà aver luogo mediante attivazione di procedura
negoziata con preinformazione, previa predisposizione di apposita convenzione con cui vengono fissati la
durata della stessa, le strutture minime da installare, il corrispettivo da corrispondere e gli obblighi di
ripristino.
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VARIANTE AL PDMC DEL COMUNE DI MARTINSICURO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sarà oggetto di uno specifico regolamento la individuazione dei criteri di priorità per l’assegnazione delle
aree disponibili.
Le norme ed i parametri insediativi previsti sono quelli relativi all’art. 14 delle presenti NTA.
Art. 16.Area portuale 7.8. - Approdo Pescherecci
Il presente PDMC prevede il potenziamento delle strutture dedicate alla pesca ed al turismo della nautica
da diporto.
In particolare, l’area portuale situata alla foce del Fiume Tronto sarà riqualificata stralcia la zona per
Approdo Pescherecci , rinviando ad un successivo e specifico attraverso un progetto unitario le future
previsioni.
Tale progetto, attraverso iniziative pubbliche o miste pubblico-private, si prevede potrà prevedere
l’attuazione dei seguenti interventi:
ampliamento e riqualificazione delle strutture di banchinaggio, con la separazione funzionale fra
spazi dedicati alla piccola pesca ed alla nautica da diporto.
Riqualificazione dell'area adiacente al Lungomare, con la realizzazione di strutture capaci di
soddisfare le esigenze dal punto di vista turistico ed associativo.
Il progetto unitario darà indicazioni sui requisiti dimensionali delle opere previste, sui parametri
urbanistici e normativi di riferimento, nonché sul metodo ed i criteri per l’eventuale assegnazione delle
aree in caso di procedura negoziata pubblico-privata.
Art. 17.
Trabocchi e Bilance
Il piano stabilisce il recupero e la valorizzazione estetica e paesaggistica della zone destinata ai trabocchi
e 0bilance a Nord dell’area portuale, concedendo la possibilità di realizzazione e gestione dei manufatti, a
seguito di apposito regolamento.
Art.19. 7.9. - Biotopi costieri
Si tratta di due tre aree individuate negli elaborati grafici, poste una a Nord del fosso Giardino, l’altra le
altre a Villa Rosa Sud, caratterizzate da un ambiente dunale con la presenza di vegetazione spontanea
psammofila e alofita.
La tutela della vegetazione dunale e di tutto l’ecosistema costiero è attuata dal PDMC per l’interesse che
tali ambienti rivestono dal punto di vista didattico educativo, sociale, economico e naturalistico.
La gestione naturalistica e didattica dei “Biotopi costieri” verrà affidata tramite convenzione ai sensi del
D. Lgs. 22.1.2004 n. 42 e comunque delle disposizioni vigenti in materia di tutela e cura del patrimonio
paesaggistico e ambientale, con apposito piano di gestione.
La spiaggia antistante gli ambienti dunali viene classificata “Spiaggia libera” fruibile turisticamente, priva
di qualsiasi struttura fissa e mobile. L’accesso al mare è consentito solo attraverso percorsi segnalati.
Detti percorsi dovranno essere costituiti da passerelle in legno, sollevate dal suolo almeno cm 20,
della larghezza di mt 1,50, idonei alla fruizione di soggetti diversamente abili. I biotopi dovranno
essere protetti con apposita recinzione di altezza mt 1,20, costituita da paletti in legno
semplicemente infissi al suolo e rete in acciaio inox. Per i suddetti scopi educativi e didattici si potrà
installare nel corridoio tra i biotopi e la passeggiata idoneo box in legno della superficie coperta
massima di mq 10 e Hmax mt 2,70. Le fasce di arenile ricomprese tra la battigia e il limite dei
biotopi sono assimilate a spiaggia libera.
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VARIANTE AL PDMC DEL COMUNE DI MARTINSICURO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 20. 7.10. - Area verde attrezzata
E' localizzata in un ambito posto ad Ovest del Lungomare e a Sud di via F. Filzi e già in concessione al
Comune. Tale area sarà soggetta da parte del Comune di Martinsicuro ad un progetto specifico di
riqualificazione ambientale, con la previsione di un parco pubblico attrezzato, nuove piantumazioni e la
localizzazione di attrezzature ludico sportive a basso impatto ambientale, quali percorsi pedonali, percorsi
vita con attrezzi ginnici, attrezzature per lo spettacolo all’aperto, chioschi bar, chioschi per informazioni
turistiche, secondo il Piano Guida allegato al presente PDMC.
Art. 21. Aree di parcheggio
Sono individuate due zone, ubicate in prossimità del lungomare, una antistante lo Chalet Lidian ed una
antistante lo Chalet Riccardo, da destinare ad aree di parcheggio.
Art.22. 7.11. - Ambiti di rispetto fluviale
In dette aree, poste alla foce del Torrente Vibrata e del Fiume Tronto, compatibilmente con le prescrizioni
dettate dal P.A.I. della Regione Abruzzo e dell’Autorità Interregionale del Bacino del Tronto, nonché
dall’art. 5 del vigente P.T.P. della Provincia di Teramo, limitatamente ai tratti di interesse del presente
Piano, benché escluse dalla zona demaniale marittima, sono previsti indicati solo interventi di
riqualificazione ambientale e turistica attraverso l’individuazione di percorsi pedonali e ciclabili, oltre
alla valorizzazione delle specie arboree e floristiche autoctone, prevedendone il potenziamento ed il
ripristino.
Tali aree destinate a verde pubblico sono utilizzabili, oltre che per la sede di tali percorsi, per sistemazioni
a verde attrezzato con piccole aree di sosta pedonale, oltre ad eventuali opere di difesa dell'abitato
dall'ingressione fluviale.
Art.23. 7.12. - Nuova Concessione esistente per l’associazionismo di valore sociale
Onlus operanti nel settore della disabilità
E’ Nell’area individuata, un’area sulla quale si prevede il rilascio di una nuova la concessione demaniale,
senza rilevanza economica, assegnata a mezzo di bando pubblico, è destinata a favore di associazioni
Onlus di promozione sociale, anche Onlus, operanti nei settori della utilità sociale disabilità, civile,
culturale e di ricerca etica e spirituale, senza finalità di lucro, compatibili con le finalità di
inserimento sociale ed occupazionale di soggetti diversamente abili, nonché per la fruizione da parte degli
stessi di tutti i servizi connessi alla balneazione.
La selezione avverrà tramite criteri prestabiliti, con apposito bando pubblico.
I parametri edilizi saranno quelli previsti dall’art.7.1. delle presenti Norme Tecniche di Attuazione per
gli stabilimenti balneari esistenti. di nuova concessione.
7.13. - Nuove concessioni per l’imprenditoria giovanile
Sono individuate aree sulle quali si prevede il rilascio di nuove concessioni demaniali a favore dei
giovani imprenditori. (Rif. : L.95/95; L.236/93; L.144/99, e successive disposizioni e integrazioni)
La selezione dovrà avvenire tramite criteri prestabiliti, con apposito bando pubblico.
I parametri edilizi saranno quelli previsti dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione per gli
stabilimenti balneari di nuova concessione
Nello specchio acqueo antistante, le attività ludico-motorie acquatiche potranno avvalersi di giochi
gonfiabili di modesta dimensione (h max mt 5,50), nel rispetto delle specifiche disposizioni regionali
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VARIANTE AL PDMC DEL COMUNE DI MARTINSICURO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------in materia. Ai concessionari è riconosciuta ogni responsabilità derivante dagli eventi del gioco
assumendo tutte le precauzioni necessarie ad evitare nocumento ai bagnanti.
7.14. – Watersport
Sono ammessi nel tratto di arenile appositamente individuato dal piano e nello specchio acqueo
antistante i seguenti sport acquatici: surf, windsurf e kitesurf. Le attività sportive dovranno essere
praticate con l’adozione di tutte le cautele necessarie per non costituire pericolo all’incolumità delle
persone o recare disturbo ai bagnanti. Le attrezzature di ogni genere quali: tavole, vele, mute,
caschetti, trapezi, giubbotti salvagente, etc., dovranno essere custodite in apposite rastrelliere o
cabine. Sono ammessi i seguenti manufatti: cabine wc, cabine spogliatoi, cabine per rimessaggio
attrezzature, tende ombreggianti e passerelle. La superficie coperta ammissibile, escluse le tende
ombreggianti e le passerelle, non potrà eccedere mq 50. Le tende ombreggianti potranno essere
realizzate con le caratteristiche specificate nell’art.6.5 lettera g, unica eccezione l’altezza che qui si
eleva a mt 2,70. Le passerelle potranno essere realizzate con formelle in legno o cemento. E’ vietata
la posa di ombrelloni di qualsiasi genere. Per lo svolgimento di tale attività si dovrà prevedere
apposito bando pubblico di assegnazione. Ai concessionari è riconosciuta ogni responsabilità
derivante dall’esercizio delle suddette attività sportive , assumendo tutte le precauzioni necessarie
ad evitare nocumento a cose e persone.
7.15. - Arenile non demaniale
Riguarda tratti di arenile, anche edificati, esclusi dalla perimetrazione demaniale.
Sempre al fine di armonizzare le azioni sul territorio costiero e integrare le aree dell’arenile
comunque connesse con la pianificazione generale del PDMC e suscettibili di omogenea
trasformazione , l’Amministrazione Comunale, anche per diversificare l’offerta turistica e per
innovare e riqualificare la qualità ambientale, potrà per questi ambiti dell’arenile predisporre una
specifica norma attuativa con annessi parametri di intervento da varare attraverso provvedimenti
del Consiglio Comunale. I suddetti parametri normativi non potranno comunque eccedere per
qualità e quantità quelli previsti dal presente PDMC.
7.16. - Ampliamento concessioni demaniali
Sono individuate aree demaniali marittime sia nelle immediate adiacenze della passeggiata del
Lungomare che nell’ambito dell’ampiezza dell’arenile, le quali potranno essere assentite in
ampliamento alle aree demaniali marittime in concessione agli stabilimenti balneari . Tali aree in
ampliamento , come nell’intera area demaniale, non potranno essere destinate a parcheggio.
7.17. – Chioschetti bar
Sono ammessi semplici punti ristoro ( chioschetti bar), che individuati in prossimità delle rotonde
con apposita simbologia nelle tavole di Piano, contribuiscono ad elevare l’offerta dei servizi di base
del lungomare . I manufatti non potranno eccedere la superfice coperta di mq.35,00 e non superare
l’altezza di mt.3,00. Le finiture esterne dei manufatti nel rispetto del piano colore, lettera “i” del
punto 6.5 che precede. Le nuove concessioni per chioschetti bar verranno assegnate a seguito di
apposito bando pubblico.
7.18. – Chioschi edicola
I chioschi edicola, individuati con apposita campitura nelle tavole di Piano, forniscono un servizio
insostituibile nel campo dell’informazione . Nel caso di specie, le edicole per giornali,
contribuiscono alla qualità del turismo legato alla balneazione. Alcune tipologie di edicole negli
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VARIANTE AL PDMC DEL COMUNE DI MARTINSICURO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ultimi anni sempre più hanno allargato le loro tabelle merceologiche per fornire maggiori servizi ai
clienti ma anche per renderle più confortevoli.
La concessione per chiosco edicola con varia ed estesa tabella merceologica, la cui superficie è
individuata nelle tavole del Piano con apposita campitura, potrà ampliare il manufatto chiuso sino
a coprire il 40% della superficie destinata.
Tutti i manufatti non potranno superare l’altezza di mt.3,00 e le finiture esterne dovranno
rispettare il piano colore , lettera “i” del punto 6.5 che precede.
7.19. – Concessioni demaniali Comunali per mercatini e manifestazioni pubbliche
Tali aree in concessione al Comune di Martinsicuro comprendono un insieme di spazi posti in
prossimità dell’arenile appartenenti al lungomare identificato come viabilità a vario livello
(pedonale, ciclabile e veicolare). Le concessioni demaniali consentiranno al Comune di occupare tali
aree per mercatini estivi e manifestazioni pubbliche di varia natura, con finalità sia di supporto e
integrazione all’offerta turistica che per lo svago e il tempo libero dell’intera cittadinanza.
Art.8
Attività per il gioco, lo sport e il tempo libero
All’interno di ogni progetto di settore potranno essere individuate delle aree riservate alla
creazione di attività tematiche funzionali alla balneazione quali:
• campi regolamentari per beach-volley o beach-basket delimitati da reti di protezioni e senza
sottofondo impermeabilizzato;
• area fitness, senza sottofondo impermeabilizzato;
• area attrezzata e delimitata con recinzione avente un’altezza massima di 90 cm. rispetto al piano
dell’arenile, dedicata ai bambini con servizio baby-sitter ed animazione, giochi gonfiabili e tappeti
elastici;
• area salute con percorsi vita, percorsi tattili, ecc. senza sottofondo impermeabilizzato;
• area cultura per lettura, ascolto musica, piccole rappresentazioni, piccole conferenze a tema, ecc.
senza sottofondo impermeabilizzato;
• area tecnologica (internet, playstation, ecc.) senza sottofondo impermeabilizzato.
• attività ludico-motorie; i concessionari possono utilizzare parte dello specchio acqueo antistante la
propria concessione per la effettuazione di giochi e attività ludico-motorie (tipo acqua – gym )
esclusivamente per il tempo occorrente allo svolgimento delle attività che devono essere aperte a tutti
gratuitamente. Sono escluse le attività che potrebbero rappresentare un pericolo per i bagnanti. Per lo
svolgimento di attività che prevedano l’utilizzo di apparecchiature radio elettriche e impianti di
diffusione sonora è fatto obbligo di moderare il volume in modo da non arrecare disturbo all’utenza
balneare, e di posizionare tutti gli strumenti a non meno di cinque metri dalla battigia, nel rispetto
delle vigenti norme di sicurezza; i concessionari sono tenuti ad assicurare assistenza continua e sono
responsabili di ogni eventuale danno a persone e cose derivanti dallo svolgimento delle suddette
attività.
A beneficio delle predette aree è consentita la posa in opera di due gazebo o tensostrutture aventi
una superficie non superiore a ml. 5,00 x 5,00 ciascuno collocati su un’unica linea perpendicolare o
parallela alla battigia e altezza interna massima di ml. 3,00.
Tutte le strutture necessarie ad allestire le predette aree tematiche devono essere precarie ed
amovibili in quanto devono essere rimosse al termine di ciascuna stagione estiva.
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VARIANTE AL PDMC DEL COMUNE DI MARTINSICURO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art.9
Barriere architettoniche
Al fine di assicurare la fruibilità del bene arenile anche ai diversamente abili, si impone il
superamento delle barriere architettoniche presenti nei percorsi di collegamento, negli spazi e
servizi dell’arenile.
La realizzazione degli accessi al mare dovrà avvenire attraverso idonee rampe di collegamento.
Per quanto riguarda le attrezzature poste in arenile, i progetti esecutivi di settore dovranno
rispettare oltre alle indicazioni degli schemi progettuali tipo, anche i seguenti standards minimi, per
la fruizione dei portatori di handicap:
• per ogni settore o stabilimento balneare, almeno un servizio igienico ed una cabina idonei;
• almeno un percorso verticale ogni 150 ml.
Detti servizi e percorsi devono essere muniti di apposita segnaletica ben visibile e di facile
interpretazione
Art.10
Essenze arboree
L’Amministrazione Comunale promuoverà la previsione di programmi di arredo del verde con
l’obiettivo di qualificare l’immagine del litorale, in particolare attraverso l’utilizzo di essenze
tipiche del territorio costiero ricompreso nel Piano.
Per le aree significative, quali la pineta, la piantumazione e la scelta delle essenze dovrà avvenire in
accordo con il Sevizio Forestale Regionale.
Art.11
Indicazioni per la gestione Eco-Compatibile dell’arenile e degli stabilimenti balneari
Il Comune di Martinsicuro ha conseguito la certificazione EMAS per il proprio sistema di gestione
ambientale e l’arenile costituisce sicuramente una zona di marcata rilevanza del territorio. La
salvaguardia e la
valorizzazione di questo ambito costituiscono interessi prioritari per
l’Amministrazione Comunale.
Considerato che la gestione dei servizi è affidata a concessionari esterni o fornitori, ai quali è
demandato necessariamente anche il mantenimento ed il miglioramento della qualità ambientale
della spiaggia, vengono proposti idonei criteri per la gestione dell’arenile, al fine di perseguire uno
sviluppo sostenibile del turismo che da un lato consenta di preservare l’ecosistema nel rispetto
dell’ambiente e dall’altro permetta ai gestori degli stabilimenti di realizzare consistenti risparmi di
spesa.
11.1. - Prevenzione dell’inquinamento
Ferma restando la necessità di commisurare le azioni di miglioramento alle proprie reali capacità
economico finanziarie, devono essere adottati i materiali, i prodotti e le opzioni tecnologiche più
idonee al fine di evitare, ridurre o tenere sotto controllo l’inquinamento, ossia gli impatti
negativi sull’ambiente derivanti dalle attività gestite.
11.2. - Gestione dei rifiuti e raccolta differenziata
Deve essere necessariamente effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati
agli urbani in tutte le aree di competenza.
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VARIANTE AL PDMC DEL COMUNE DI MARTINSICURO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allo scopo suddetto, devono essere messi a disposizione dei turisti appropriati contenitori distinti
per tipologia di rifiuti, identificabili con chiarezza anche da persone che non conoscono la lingua
italiana.
I rifiuti devono essere conferiti al gestore del servizio di raccolta secondo le modalità da questo
stabilite in accordo al vigente Regolamento Comunale per la raccolta e gestione dei rifiuti.
Nel rispetto delle Direttive Regionali, l’impegno a mantenere pulite le aree del demanio
marittimo, non si esaurisce temporalmente nell’ambito della sola stagione estiva, ma è necessario
garantire la pulizia delle spiagge durante l’intero arco dell’anno. A tal fine gli Enti interessati, le
Autorità marittime e i concessionari le aree marittime, debbono programmare e coordinare le
iniziative e le attività necessarie.
Le spiagge marittime sono aree soggette spesso all’accumulo di materiali derivanti da particolari
fenomeni naturali (es. alghe, posidonie, ..etc.), che richiedono la loro rimozione/raccolta e successivo
avvio allo smaltimento/recupero in impianti autorizzati. L’influenza del fenomeno delle alghe è
negativa sulle attività turistico-balneari, (in quanto sottraggono spazi sull’arenile e favoriscono la
produzione di odori sgradevoli dovuti a fenomeni di putrefazione delle alghe).
I costi per gli interventi da attuare per la rimozione/raccolta dovranno gravare in quota parte sia
sull’amministrazione comunale che sulle concessioni demaniali in base ai ml di fronte mare di
competenza, ovvero, come quantizzato dal Piano:
per ml 2.903 ( 49,90 %) attribuiti alle spiagge libere
per ml 2.915 (50,10%) alle concessioni demaniali.
I dettagli dei costi e degli interventi di rimozione/raccolta dovranno essere
specificati
dall’Amministrazione Comunale con apposita delibera di Giunta.
11.3. - Emissione di suoni e rumori
Tutte le emissioni di suoni e rumori generate da attrezzature, apparati, impianti ed automezzi
devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile, con particolare riferimento al Piano
di Classificazione Acustica.
Qualora tali emissioni siano subordinate al rilascio di specifiche autorizzazioni, tali documenti
devono essere mantenuti aggiornati e corretti.
Le emissioni di suoni e rumori, ancorché autorizzate, devono essere opportunamente ridotte negli
orari stabiliti dall’Amministrazione Comunale attraverso il Regolamento di Polizia Urbana o altro
provvedimento normativo. In particolare le attività particolarmente rumorose, quali la pulizia
dell’arenile con mezzi meccanici, le manutenzioni, ecc., non devono essere svolte in orari che
possano arrecare disturbo alla quiete pubblica.
11.4. - Emissioni in atmosfera
Tutti gli impianti che generano emissioni in atmosfera, e per i quali la normativa lo richieda,
devono essere opportunamente autorizzati dall’organo competente e devono rispettare i limiti
imposti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni autorizzatorie.
Tutte le attrezzature, gli apparati e gli automezzi a motore in uso che generino emissioni in
atmosfera, devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile, ovvero rispettare i limiti
di emissione in atmosfera definiti dal costruttore.
11.5. - Consumo di risorse
Tale obiettivo può essere raggiunto non solo abbattendo i consumi ma anche e soprattutto cercando
di sfruttare al massimo l’energia solare.
Gli strumenti con cui conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:
27
VARIANTE AL PDMC DEL COMUNE DI MARTINSICURO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per riscaldare l’acqua destinata ai servizi igienici ed
alle docce;
2. installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella
fornita dalla rete;
3. contenere i consumi attraverso l’uso di tecnologie appropriate (temporizzatori, dispositivi
elettrici a basso consumo, riduttori di flusso idrico, ecc.), sia attraverso l’adozione di
comportamenti adeguati (spegnere luci non indispensabili, usare lavastoviglie a pieno carico, ecc.)
11.6. - Difesa del “Fratino” e del suo habitat
Da anni le Associazioni Ambientaliste seguono e studiano con interesse lungo la costa abruzzese la
presenza del “Fratino” (rara specie di uccello) incluso il tratto di costa del Comune di Martinsicuro.
Per contribuire alla conservazione di questa specie ( tutelata a livello comunitario, Direttiva 409/79
CEE “uccelli”..) si dispongono le seguenti misure di tutela in aderenza allo studio della VAS:
1. Vietare l’accesso alle aree dunali e alla battigia ai mezzi motorizzati;
2. Nelle operazioni di livellamento ed allestimento delle aree in concessione e delle spiagge
libere comunali devono essere salvaguardate le zone segnalate da Associazioni di difesa
dell’Ambiente per consentire la schiusa delle uova del “Fratino”.
3. Prima di procedere alla pulizia meccanica delle spiagge effettuare comunque, nella
stagione propizia, una ricognizione degli arenili al fine di individuare e localizzare la
presenza dei nidi di “Fratino”.
4. Interruzione immediata dei lavori di livellamento meccanico delle spiagge in caso di
segnalazione di coppie di “fratino” da parte delle Associazioni Ambientaliste.
5. Divieto di pulizia meccanica di tutte le spiagge in presenza dei nidi di “Fratino”, sino a
stagione riproduttiva avanzata, posticipando i lavori di pulizia degli arenili a dopo la
schiusa.
6. Prevedere misure per coniugare l’attività economica dei Balneatori e dei Pescatori con le
esigenze della fauna, attivando forme di tutela dei singoli nidi da parte dei Balneatori e dei
Pescatori, permettendo soluzioni che prevedano anche la costruzione di coperture per
tutelare i nidi dai predatori, previa comunicazione all’Ufficio del Demanio Comunale, e
fornendo essi di cartelli e recinzioni (Kit salvafratino)(1). Il materiale utilizzato dovrà essere
rimosso alla fine della stagione riproduttiva, anche per una sua riutilizzazione.
(1)
A tal proposito nel testo “La protezione dei nidi di Fratino in Abruzzo : dagli aspetti giuridici e amministrativi
all’esperienza di campo per costruire un kit-salvafratino”- di A. De Sanctis, A. De Ascentiis, A. Felizzi, S.
Taglioli – sono indicate le modalità di costruzione di tali ripari mediante il posizionamento attorno al nido di
un primo recinto quadrato (lato di 4-5 metri) di corda con 4 pali e cartelli di attenzione e di un
parallelepipedo in rete di ferro plastificata delle dimensioni cm 60x50x30h posizionato sul nido, con una
piccola apertura davanti.
7. Lancio di marchi di riconoscimento specifici, quale ad esempio il “Lido Fratino Friendly”.
8. Al fine di garantire un buon tasso d’involo del “Fratino” e di lasciare aree utili alla sua
alimentazione e al rifugio dopo la schiusa, è necessario che tratti di spiaggia consistenti non
siano troppo perturbati. Pertanto in aree in cui la spiaggia è densamente utilizzata, per i
primi anni la protezione con barriere fisiche leggere potrà essere temporanea (ad esempio
fino alla fine di maggio) e potrà interessare anche solo la parte retrostante della spiaggia a
ridosso dei lungomare per una fascia di ml.15 di larghezza. All’inizio, per evitare problemi
di accettazione con gli operatori turistici, si potranno recintare aree di alcune centinaia di
mq delle spiagge libere comunali, fasce parallele alle foci dei fossi che non fanno parte di
concesioni balneari; aree attorno alle rimesse delle barche da piccola pesca e tratti di
spiaggia delle concessioni degli alberghi, che solitamente sono le ultime ad essere pulite con
mezzi meccanici in quanto il flusso turistico inizia solo a giugno. In questo modo si
favorirà, oltre alla nidificazione del “Fratino”, anche la vegetazione dunale, con la
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VARIANTE AL PDMC DEL COMUNE DI MARTINSICURO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sopravvivenza per più tempo delle piante dunali annue che vengono spesso distrutte
completamente con la pulizia meccanica delle spiagge già agli inizi di aprile e con
l’insediamento progressivo di piante dunali perenni.
9. Protezione dei lembi di vegetazione dunale posti al di fuori dei biotopi mediante barriere
fisiche leggere costituite da paletti e corda a recinzione dell’intero ambito dunale.
10. Pulizia delle dune dai rifiuti a mano e non con mezzi meccanici.
11. Individuazione di percorsi obbligati per l’attraversamento pedonale delle dune mediante il
posizionamento di barriere fisiche leggere costituite da paletti e corda e/o passerelle
rimovibili, preferibilmente in legno.
11.7. - Campagne informative
Dovranno essere attuate delle azione di informazione e di sensibilizzazione rivolte ai turisti e a tutti
i fruitori dei servizi offerti sull’arenile mediante la creazione di info-point ove reperire i dati sulla
qualità delle acque di balneazione nonché informazioni sulle condizioni meteorologiche della zona,
sulla presenza di pollini, sull’irraggiamento solare e sui consigli per l’esposizione al sole così da
indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l’ambiente che per la
proprie salute.
Tali info-point inoltre potranno informare sugli impegni in campo ambientale del Comune di
Martinsicuro e sensibilizzare sulla necessità di adottare comportamenti rispettosi dell’ambiente (ad
esempio: raccolta differenziata dei rifiuti, risparmio di acqua, elettricità, ecc.)
L’educazione ambientale potrà avvenire mediante l’introduzione di percorsi “vita sostenibile” con
giochi didattici che aiutino a capire l’importanza delle risorse naturali. L’azione di sensibilizzazione
potrà avvalersi anche della fonica attraverso l’installazione di idoneo impianto di diffusione sonora.
Art.12
Norma finale
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme tecniche si rimanda alle N.T.A. e al
Regolamento Edilizio del PRG vigente e al Piano Demaniale Marittimo Regionale comprese le
successive disposizioni in materia.
Per l’effettiva posizione del confine demaniale si fa riferimento alle schede SID approvate con
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.10 del 30.10.2006.
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