Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale

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Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale
Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2014-2016
(LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N.190)
Data
ESTENSORE: AVV. SILVIA CUMINO
Approvata dal Direttore Generale dell’ASP di Cosenza: Dr. Gianfranco SCARPELLI
PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
INDICE
3-6
II. OGGETTO E FINALITA’
7-8
III- CONCETTO DI CORRUZIONE9
IV. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, SUOI 10-11
I. PREMESSA NORMATIVA
COMPITI ANCHE IN VESTE DI RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA V. OBBLIGHI DI PUBBLICITA’, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DELLE 12
INFORMAZIONI VI . IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUOI 13-14
CONTENUTIVII.
GESTIONE DEL RISCHIO, INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO ED 15
INDIVIDUAZIONE
DELLE
ATTIVITA’
CON
ELEVATO
RISCHIO
DI
CORRUZIONE –
VIII- IL CRONOPROGRAMMA DELLE COMPETENZE/ADEMPIMENTI – 16
IX-. FORMAZIONE E PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DA
INVIARE A PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE ED IN MATERIA DI TRASPARENZA- 17-20
X. INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ DEGLI INCARICHI PRESSO LA
P.A.- 21-22
XI. –SVOLGIMENTO DI INCARICHI D’UFFICIO-ATTIVITA’ ED INCARICHI
EXTRAISTITUZIONALI- 23
XII. –ROTAZIONE DEGLI INCARICHI E ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTI
DI INTERESSE- 24-26
XIII. –CODICE DI COMPORTAMENTO- 27
XIV. COLLEGAMENTO TRA PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO – 28-29
XV. –COLLEGAMENTO TRA PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E REGOLAMENTI DISCIPLINARI -30
XVI.-COLLEGAMENTO TRA PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE, PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E PIANO
DELLA PERFORMANCE -31
XVII- MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
DEI PROCEDIMENTI -32
XVIII. MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L’AMMINISTRAZIONE E I
SOGGETTI CON I QUALI HA RAPPORTI AVENTI RILEVANZA ECONOMICA-33
XIX –AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL PIANO -33
XX –TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI ILLECITI, IL
C.D. WHISTLEBLOWER O VEDETTA CIVICA -34-35
XXI- COMPITI DEI DIPENDENTI IN GENERALE E DEI DIRIGENTI. REGIME
DI RESPONSABILITA’ IN IPOTESI DI VIOLAZIONE DEL PIANO DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE -36-37
ALLEGATO N.1
Criteri per l’individuazione delle attività a più alto rischio di corruzione 38-42
ALLEGATO N.2
D.P.R. n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” 43-52
ALLEGATO N.3
CODICE DI COMPORTAMENTO DELL’ ASP DI COSENZA
( recepito con Deliberazione del Direttore Generale n. 3374 del 16 dicembre 2013)
53-63
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
I. PREMESSA NORMATIVA
L’ASP di Cosenza, in ossequio a quanto disposto dalla Legge n. 190/2012, dalla circolare n. 1 del
25.1.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento funzione Pubblica, del D.lgs. n.
39/013, del D.Lgs n. 33/013,delle delibere CIVIT n. 46/013, n.57/013, n.58/013, n.72/013 di
approvazione del PNA, adotta il presente piano individuando:
1) Le aree a rischio corruttivo
2) Gli interventi volti a scongiurare il rischio corruttivo
Con la legge n. 190/2012 , avente ad oggetto “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione”, il legislatore italiano ha attuato la
Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’assemblea
Generale dell’O.N.U. il 31.10.2003 e ratificata con legge n. 116/09.
La legge n. 190/012 introduce numerosi strumenti per la prevenzione della corruzione , individuando
tra i soggetti istituzionalmente preposti ad adottare le iniziative volte a scongiurare il fenomeno della
corruzione nella P.A.:
1)il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire le linee guida per la predisposizione del
Piano nazionale Anticorruzione;
2)Il Dipartimento della Funzione Pubblica, che è promotore delle strategie di prevenzione e
predispone il PNA;
3) la CIVIT, che è l’Autorità nazionale anticorruzione cui competono funzioni di raccordo con altre
Autorità , di vigilanza e di controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle
pubbliche Amministrazioni e sul rispetto della normativa in materia di trasparenza. Alla CIVIT spetta,
inoltre, approvare il PNA;
4)Gli Organi di indirizzo politico delle pubbliche amministrazioni, cui compete la nomina del
responsabile della Prevenzione della corruzione , nonché l’approvazione del Piano triennale della
corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione
Pubblica;
5)Il Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione, cui compete la predisposizione
del piano triennale di prevenzione della corruzione.
La circolare n. 1/013 del Dipartimento della funzione pubblica contiene precisazioni in ordine alle
competenze affidate dalla legge n. 190/012 ai vari soggetti istituzionali e alle modalità di individuazione
del Responsabile della prevenzione della corruzione.
Il D.Lgs. n. 39/2013 prevede “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
Pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49-50 della L.
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190/012”. Con tale decreto s’intende restringere la normativa vigente in materia di attribuzione di
incarichi dirigenziali e di responsabilità di vertice nella pubblica amministrazione e di incompatibilità tra
i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che
possano porsi in conflitto con l’esercizio imparziale con le funzioni pubbliche affidate.
Il D.Lgs n. 33/2013 prevede “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione
dell’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”. Nel dispositivo di legge viene definita l’adozione
del piano triennale per l’integrità e la trasparenza come sezione del Piano di prevenzione della
corruzione che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obbiettivi
collegati con il piano della performance.
Delibera CIVIT n. 46/013 in tema di efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi nelle Pubbliche amministrazioni e engli enti privati in controllo pubblico
di cui al D.Lgs. n. 39/013, prevede l’immediata applicazione della nuova disciplina, con l’effetto che gli
incarichi e le cariche disciplinate dal D.Lgs n. 39/013 comportano l’espletamento di funzioni e poteri
che si protraggono nel tempo e trattandosi di un rapporto di durata, dunque, il fatto che l’origine
dell’incarico si situa in un momento anteriore non può giustificare il perdurare nel tempo di una
situazione di contrasto con la norma, seppure sopravvenuta a causa del mutamento della normativa.
Delibera CIVIT n. 57/013 in tema di applicabilità del D.Lgs. n. 39/013 ai Comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti o forme associative tra Comuni della medesima regione aventi la medesima
popolazione, prevede che le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
presso le Pubbliche amministrazioni e presso gli Enti di diritto privato in controllo pubblico trovano
applicazione soltanto ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o forme associative tra
Comuni della medesima regione aventi la medesima popolazione.
Delibera CIVIT n. 58/013 in tema di parere sull’interpretazione e sull’applicazione del D.Lgs n. 39/013
nel settore sanitario, prevede l’applicabilità delle disposizioni sulla inconferibilità ed incompatibilità
anche al personale dirigenziale diverso dagli organi di vertice, per i quali il legislatore ha dedicato
espressamente gli artt. 5-8-10-14 del D.Lgs n. 39/013 che sono appunto rivolti al Direttore Generale, al
direttore amministrativo ed al Direttore Generale. La Civit con la presente delibera ha inteso estendere
le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità anche ai:
1) Direttori di Distretto,
2) Direttori di Dipartimento;
3) Direttori di Presidio;
4) Direttori di strutture complesse;
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5) Direttori di strutture semplici non inserite nell’ambito di strutture complesse , che siano dotate,
sia pure in misura minore, di una significativa autonomia gestionale e amministrativa.
Delibera CIVIT n.72/013 contenente l’approvazione del Piano Nazionale anticorruzione (PNA). Il
PNA è stato elaborato sulla base delle direttive contenute nelle linee di indirizzo del Comitato
interministeriale e contiene obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia della
prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle Amministrazioni Pubbliche per
l’attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione. Ciascuna amministrazione dovrà adottare e comunicare al Dipartimento il proprio piano
triennale di Prevenzione, che di regola include anche il Programma triennale per la Trasparenza e
l’Integrità, entro il 31 gennaio 2014.
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
II. OGGETTO E FINALITA’
L’ASP di Cosenza, in attuazione della Legge n. 190/2012, entro il 31 gennaio del 2014 adotta con
proprio formale atto deliberativo il piano triennale di prevenzione della corruzione, che verrà
aggiornato annullamento o comunque ogniqualvolta intervengano rilevanti mutamenti organizzativi
dell’Amministrazione.
La finalità del Piano di Prevenzione della Corruzione è quello di individuare le aree a maggior rischio
corruttivo, a valutare il diverso grado di esposizione a rischio e, quindi, di adottare, oltre a quelle già in
essere, le misure necessarie prevenire e contrastare la corruzione e l’illegalità.
Ai sensi dell’art. 7 della L. 190/012 viene prevista la figura del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione cui spettano i seguenti i compiti:

elaborare della proposta del piano della prevenzione;

definire delle procedure appropriate per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità;

proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti
dell’organizzazione;

verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici
preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi
reati di corruzione;

individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità.
In ottemperanza a quanto statuito dall’art. 7 della Legge n. 190/012 ed in attuazione dell’incarico
attribuito all’Avv. Cumino con la deliberazione n. 2555/013, viene proposto il seguente Piano che
prevede:
1) meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni idonee
a prevenire il rischio di
corruzione per le attività oggetto di valutazione di rischio di corruzione;
2) obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione
circa il funzionamento e l’osservanza del piano con particolare riguardo alle attività valutate
maggiormente a rischio di corruzione, con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza
degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture ;
3) monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti;
4) monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti ;
5) monitoraggio dei rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione e erogazione
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando relazioni di parentela o
affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e
dipendenti dell’amministrazione;
6) individuazione degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;
7) attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013.
Il PTPC, riepilogando, anche in ossequio a quanto statuito dal Piano Nazionale Anticorruzione , deve
presentare al suo interno per una sua adeguata articolazione:

Soggetti coinvolti nella prevenzione con i relativi compiti e le responsabilità: Responsabile della
Prevenzione della Corruzione, Dirigenti, dipendenti che operano nelle aree a rischio;

Aree di rischio: frutto della valutazione del rischio, tenendo conto anche delle aree di rischio
obbligatorio ( art. 1 comma 16 Legge n. 190/012);

Misure obbligatorie ed ulteriori: sono indicate le misure previste obbligatoriamente dalla Legge
n. 190/012 , dalle altre prescrizione di legge e dal P.N.A., e quelle ulteriori ossia facoltative, con
tempistica e collegamento con l’ambito “ soggetti” in relazione all’imputazione di compiti e di
responsabilità;

Tempi e modalità di riassetto: sono indicati i tempi e le modalità di valutazione e di controllo
dell’efficacia del P.T.P.C.8 paiano triennale prevenzione corruzione) adottato e gli interventi di
implementazione e miglioramento del suo contenuto;

P.T.T.I.: ( piano triennale della trasparenza e integrità sia nella sua forma autonoma che nella
forma di sezione del P.T.P.C.) deve essere delineato coordinando gli adempimenti relativi agli
obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs n. 33/013 con le aree a rischio , in modo da
capitalizzare gli adempimenti posti in essere dall’amministrazione;

Coordinamento con il ciclo della performance: gli adempimenti, i compiti e le responsabilità
inseriti nel P.T.P.C. devono essere inseriti nell’ambito del c.d. ciclo delle performances.
Il P.T.P.C. dovrà essere adottato entro il prossimo 31 gennaio e sarà trasmesso esclusivamente in
via telematica secondo le istruzioni che saranno pubblicate
sul sito del Dipartimento della
Funzione Pubblica ( www.funzionepubblica.it), sezione anticorruzione.
L’adozione del P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti saranno adeguatamente pubblicizzati dall’ASP di
Cosenza sul sito web nella sezione anticorruzione.
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
III- CONCETTO DI CORRUZIONEIl concetto di corruzione ha, nell’ambito di questo piano, una portata piuttosto ampia . Esso è
comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa , si riscontri l’abuso da
parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Le situazioni rilevanti sono, oltre a quelle penalmente rilevanti quali le situazioni disciplinate negli artt.
318-319 e 319 ter del c.p. ,ma anche tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale,
venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle
funzioni attribuite , ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione
abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
IV. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, SUOI COMPITI
ANCHE IN VESTE DI RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA Ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 190/2012 il Direttore Generale dell’ASP di Cosenza, Dr. Gianfranco
Scarpelli, ha individuato e nominato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione con
deliberazione n. 2555 del 13/08/2013 l’Avv. Silvia Cumino, già Responsabile della S.O.S. Affari legali
dell’ex ASL n. 3 di Rossano. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione viene coadiuvato da un
gruppo di lavoro, individuato e nominato con deliberazione del predetto Direttore Generale n. 2616 del
11 ottobre 2013, costituito dai Dottori Antonio Caccuri, Debora D’Acunzo, Saverio Porchia e Carolina
Tassone.
Tra i compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione rientrano:

Predisposizione del P.T.P.C.;

Invio del P.T.P.C. in via telematica al dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione
Calabria ;

Individuazione, su proposta dei dirigenti competenti, del personale, che opera nei settori a
rischio, da inserire in percorsi di formazione sui temi della legalità e dell’etica ;

Vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Piano, proponendo modifiche in caso di
accertamento di significative violazioni delle prescrizioni ovvero
qualora intervengano
mutamenti nell’organizzazione dell’Azienda;

Verificazione, d’intesa col dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi nei
servizi in cui maggiormente è elevato il rischio di fenomeni corruttivi;

Redazione di una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, in base alle
comunicazioni
che i Dirigenti delle strutture complesse faranno ogni anno, entro il 30
novembre, sulle misure adottate e sui risultati realizzati in esecuzione del piano. Detta relazione
sarà pubblicata sul sito aziendale ed inviata contestualmente all’Organismo Indipendente di
valutazione (OIV).
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in veste anche di Responsabile della Trasparenza,
deve:

Provvedere all’aggiornamento del P.T.T.I., al cui interno devono essere previste anche
specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza;

Controllare l’adempimento da parte dell’Amministrazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa , assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle
informazioni pubblicate;

Segnalare all’organo di indirizzo politico, all’OIV, all’Autorità Nazionale anticorruzione e, nei
casi più gravi, all’U.P.D. i casi di mancato o di ritardato adempimento degli obblighi di
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di
responsabilità;

Controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico.
Secondo la Civit “i compiti attribuiti al responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate
necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo
in vigilando ma anche in eligendo”.
Il Responsabile risponde in caso di mancata predisposizione del Piano e della sua corretta
attuazione, In caso di commissione di un reato di corruzione con sentenza passata in giudicato
all’interno dell’Azienda, il Responsabile risponde anche sul piano disciplinare , salvo che provi di
aver predisposto il Piano di prevenzione e di aver vigilato sul funzionamento e l’osservanza dello
stesso. Ai sensi dell’art. 46 è esclusa la responsabilità del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione ove l’inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile.
L’attività del Responsabile è svolta con il supporto del Gruppo di Lavoro appositamente costituito,
i cui componenti assumono la qualità di Referenti, ai sensi della Circolare del Dipartimento della
Funzione Pubblica n. 1 del 25.01.2013, ognuno per l’area territoriale di riferimento:
Dr. Antonio Caccuri: Jonio
Dr.ssa Debora D’Acunzo: Tirreno
Dr. Saverio Porchia: Area urbana Cosenza – Rende
Dr.ssa Carla Tassone: Esaro – Pollino;
e per le articolazioni organizzative e le materie che saranno successivamente individuate dal
Responsabile. I Referenti costituiranno il punto di riferimento territoriale dell’Ufficio della
Trasparenza e Prevenzione della Corruzione e costante interfaccia per le articolazioni organizzative
assegnate per ogni supporto consulenziale e informativo. Attraverso il gruppo dei referenti si
procederà al costante monitoraggio degli adempimenti previsti nei Piani della Trasparenza e
Prevenzione della Corruzione ed alla rilevazione delle criticità e situazioni di rischio sulla quali
intervenire tempestivamente al fine di prevenzione del fenomeno corruttivo, oltre che di rilevazione
immediata di casi di abuso. L’attività dei referenti sarà coordinata dal Responsabile, attraverso
incontri quindicinali di programmazione e verifica. I referenti procederanno alla elaborazione di
report mensili sulla propria attività, in particolare sul monitoraggio degli adempimenti previsti dai
Piani sulla Trasparenza e Prevenzione della Corruzione e sull’applicazione della normativa
nell’ambito della propria area di riferimento. I referenti segnaleranno comunque, immediatamente,
situazioni
di
criticità
e
rischio
al
Responsabile,
attraverso
la
mail
[email protected], che valuterà le modalità di intervento.
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
V.
OBBLIGHI
DI
PUBBLICITA’,
TRASPARENZA
E
DIFFUSIONE
DELLE
INFORMAZIONI Dal combinato disposto della Legge n. 190/012 art. 1 commi da 15 a 36 e del D.Lgs n. 150/09, la
trasparenza dell’azione amministrativa è assurta a livello essenziale delle prestazioni concernenti i
diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117 comma 2 lett. M) della Costituzione, con l’effetto che deve
essere assicurata la pubblicazione, nei siti web delle Amministrazioni Pubbliche, delle informazioni e
dei dati relative ai procedimenti amministrativi, pur nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto
di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 1 comma 16 della legge n. 190/012 l’ASP di Cosenza assicurerà, come livello
essenziale di trasparenza, la pubblicazione dei seguenti procedimenti:

Autorizzazione o concessione;

Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché
attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera.
L’ASP di Cosenza dovrà, inoltre, in attuazione anche degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti
nel D.Lgs n. 33/013, provvedere alla pubblicazione, sul proprio sito web nella sezione denominata
“Amministrazione Trasparente”, di tutte le informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività della
medesima, ASP, con l’intento di favorire forme di controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Gli adempimenti degli obblighi previsti dal D.Lgs n. 33/013 saranno curati dall’Avv. Silvia Cumino
che , oltre ad essere stata individuata quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione con la
deliberazione n. 2555/013, è stata individuata anche come Responsabile della Trasparenza con
deliberazione n. 2615/013.
I casi di mancato, ritardato o imparziale adempimento degli obblighi di pubblicazione saranno segnalati
dal responsabile della Trasparenza all’OIV, all’autorità nazionale anticorruzione e, per le inadempienze
più gravi, all’ufficio di disciplina.
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
VI . Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e i suoi contenuti
Il piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è previsto dall’art. 1 comma 5 della Legge n.
190/2012, esso costituisce lo strumento attraverso cui la P.A. descrive un processo, articolato in
fasi, che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo.
A tal proposito la CIVIT ha precisato che:
“Il
P.T.P.C. quindi è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure
da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per
l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi. Il P.T.P.C. non è un documento di studio o di indagine, ma uno
strumento per l’individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva
applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione”.
E ancora:“il
P.T.P.C. deve identificare le loro
caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione”.
Con la predisposizione del P.T.P.C. l’amministrazione è tenuta ad attivare azioni ponderate e
coerenti tra loro capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti, da qui la
necessaria valutazione delle aree a rischio e la necessità di adottare un sistema di gestione del rischio
medesimo. Nel P.T.P.C. sono, quindi, individuate le aree a rischio che , ai sensi dell’art. 16 della
legge n. 190/012, si riferiscono a:

Autorizzazione o concessione;

Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento
alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché
attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera.
Le finalità che persegue il P.T.P.C. sono quelle di definire:
a) le procedure atte a selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare nei settori a rischio
corruttivo;
b) le procedure volte a garantire gli obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della
Prevenzione della corruzione chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano;
c) il monitoraggioi dei rispetto dei termini , previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei
procedimenti;
d) il monitoraggio dei rapporti tra l’Azienda e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di
qualunque genere;
e) Obblighi in materia di trasparenza;
f) Gli adempimenti correlati al D.Lgs n. 39/013.
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
Il piano viene pubblicato sul sito web aziendale nella sezione “Anticorruzione “ e copia del medesimo,
a scopo di presa d’atto, viene consegnata, a cura dei Dirigenti, ai dipendenti al momento
dell’assunzione.
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
VII.
GESTIONE DEL RISCHIO, INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO ED
INDIVIDUAZIONE
DELLE
ATTIVITA’
CON
ELEVATO
RISCHIO
DI
CORRUZIONE –
Per gestione del rischio s’intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto
controllo l’amministrazione con riferimento al rischio. L’intero processo di gestione del rischio
richiede la partecipazione e l’attivazione di meccanismi di consultazione, con il coinvolgimento dei
dirigenti per le rispettive aree di competenza. Da qui la necessità di individuare le seguenti fasi:

Mappatura dei processi attuati dall’Amministrazione;

Valutazione del rischio per ciascun processo;

Trattamento del rischio.
La mappatura consiste nell’individuazione del contesto in cui deve essere sviluppata la
valutazione del rischio. La valutazione del rischio deve essere fatta per ciascun processo o fase
di processo mappato, individuando i rischi , la probabilità del loro verificarsi e la ponderazione
dello stesso rischio raffrontandolo con altri rischi al fine di valutare la priorità e l’urgenza del
trattamento.
Relativamente ai criteri utilizzati per l’individuazione delle attività a più alto rischio ed alle aree a
rischio si rinvia all’allegato 1 del presente. Piano.
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
VIII- IL CRONOPROGRAMMA DELLE COMPETENZE/ADEMPIMENTI –
Lo schema del cronoprogramma è il seguente:
SOGGETTI
COMPETENZE/ADEMPIMENTI TERMINI
Responsabile della Prevenzione
Predisposizione del piano triennale per la
della corruzione
prevenzione della corruzione con
Entro il 31 gennaio di ogni anno
aggiornamento annuale
Direttore Generale
Adozione del piano triennale per la prevenzione
Entro il 31 gennaio di ogni anno
della corruzione con aggiornamento annuale
Responsabile della Prevenzione
Pubblicazione del Piano e dei suoi
della corruzione
aggiornamenti sul sito web aziendale e
Entro il 31 gennaio di ogni anno
trasmissione del Piano al Dipartimento della
Funzione Pubblica e alla regione
Responsabile della Prevenzione
Divulgazione del Piano alle articolazioni
della corruzione
aziendali
Responsabile della Prevenzione
Definizione delle procedure per selezionare e
della corruzione e Direttori di
formare i dipendenti operanti nei settori esposti
U.O.C.
alla corruzione
Direttori di U.O.C.
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione
Entro 15 gg dalla sua adozione
Entro il 31 gennaio di ogni anno
Entro il 30 ottobre di ogni anno
della corruzione delle relazioni sulle procedure
utilizzate e i controlli di legittimità attivati e
sulle proposte di eventuali nuovi interventi
organizzativi per migliorare la prassi ai fini della
prevenzione delle pratiche corruttive
Direttori di U.O.C.
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione
Entro il 30 novembre di ogni anno
della corruzione delle relazioni sul monitoraggio
dei rapporti con i soggetti con i quali
intercorrono rapporti a rilevanza economia
Responsabile della Prevenzione
Relazione annuale di attuazione del Piano e
della corruzione
trasmissione al Direttore Generale e all’OIV;
Entro il 15 dicembre di ogni anno
contestuale pubblicazione sul sito web aziendale
Responsabile della Prevenzione
Rotazione nei settori esposti alla corruzione,
Con decorrenza da gennaio 2014
della corruzione d’intesa con i
previa definizione delle procedure di rotazione
ove ricorrano le condizioni per tale
Dirigenti competenti
dei dipendenti che curano i procedimenti
rotazione
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
IX-.
FORMAZIONE E PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DA
INVIARE A PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE ED IN MATERIA DI TRASPARENZAAi sensi dell’art. 1 commi 5-8-10-11 della Legge n. 190/2012 il piano della prevenzione della
corruzione deve prevedere la predisposizione di un programma formativo sui temi dell’etica e della
legalità di livello generale per i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al
rischio della corruzione. Una formazione specifica deve essere prevista per il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e per i Dirigenti e funzionari delle aree a rischio.
La formazione prevede l’approfondimento delle discipline in materia di responsabilità dei procedimenti
amministrativi , delle norme penali relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione , agli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte dell’Amministrazione.
Il Piano ha cadenza annuale e prevede la partecipazione obbligatoria del personale selezionato.
Il Piano Nazionale Anticorruzione,
ha poi stabilito che
le pubbliche amministrazioni debbono
programmare adeguati percorsi di formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli:
-
livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle
competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità
(approccio valoriale);
-
livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai
componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a
rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la
prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto
nell’amministrazione.
La formazione dovrà consentire di raggiungere i seguenti obiettivi:
a)consapevolezza: la discrezionalità è esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza e le
decisioni sono assunte “con cognizione di causa”; ciò comporta la riduzione del rischio che l’azione
illecita sia compiuta inconsapevolmente;
b)conoscenza e condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte
dei vari soggetti che a vario titolo operano nell’ambito del processo di prevenzione;
c)creazione di una base minima di conoscenza, che rappresenta l’indispensabile presupposto per la
rotazione del personale;
d)creazione di competenze specifiche necessarie per il dipendente per svolgere la nuova funzione da
esercitare a seguito della rotazione;
e) creazione di competenze specifiche per lo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio
di corruzione;
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
f) diffusione di “buone pratiche amministrative”, anche interne all’amministrazione;
g)diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell’esercizio della funzione
amministrativa, nella consapevolezza che i dirigenti e dipendenti dispongono di una ridotta disponibilità
di tempo da dedicare all’approfondimento;
h) evitare l’insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione delle norme;
i) diffondere valori etici, mediante l’insegnamento di principi di comportamento eticamente e
giuridicamente adeguati.
Al fine di elaborare i percorsi formativi specifici da inserire nel Piano di prevenzione della Corruzione, il
Responsabile ha richiesto alla Direzione Generale, con nota 205385 del 03.10.2013 di destinare un
budget di € 10.000,00 (diecimila/00) per attività formative da realizzarsi nell’anno 2014 in sede ed
eventi formativi organizzati fuori sede. Tale budget, ritenuto congruo in relazione ai vincoli di spesa ed
al budget complessivo annuale assegnato dalla Regione Calabria per la formazione, è stato accordato.
Al fine di ottimizzare tale budget, comunque, nella realizzazione delle iniziative di formazione, si
seguiranno le indicazioni, pienamente condivise, del Piano Nazionale Anticorruzione relativamente
“all’importante contributo che può essere dato dagli operatori interni all’amministrazione, inseriti come
docenti nell’ambito di percorsi di aggiornamento e formativi in house” prevedendo anche la formazione
specialistica esternalizzata del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Gruppo di Lavoro
dei referenti, con successivo trasferimento della formazione “a cascata”. Oltre alla realizzazione delle
specifiche iniziative di formazione previste in questo Piano di Prevenzione, che risultano prioritarie e
indispensabili per avviare con successo un percorso di conoscenza, sensibilizzazione e costruzione del
sistema di Prevenzione, si raccomandano gli Uffici formazione a tener conto, nella programmazione e
gestione di iniziative di formazione dai contenuti generali e coerenti, degli obiettivi del Piano di
Prevenzione della Corruzione, in modo da assumere nella programmazione Aziendale, in modo
trasversale, le finalità istituzionali del sistema di prevenzione della corruzione. Relativamente alla prima
annualità 2014 l’attività formativa sarà finalizzata a creare e consolidare il sistema di prevenzione,
l’obiettivo prioritario sarà quindi quello di fare conoscere la normativa generale, i Piani e documenti
aziendali, il sistema di prevenzione della corruzione e le procedure di monitoraggio e verifica. La
formazione sarà estesa alla normativa generale, i Piani e documenti aziendali, agli adempimenti, alle
procedure di monitoraggio e verifica relative alla Trasparenza. Tale formazione sarà accompagnata da
momenti di verifica e confronto sulle buone prassi amministrative e alla diffusione di valori etici.
Le iniziative di formazione saranno inserite nel Piano formativo aziendale 2014 e, dove possibile,
saranno accreditate in Educazione Continua in Medicina (ECM). Il piano formativo relativo alle
annualità successive (2015 e 2016), elaborato sulla base dell’efficacia delle iniziative di formazione già
intraprese, rilevata anche dalla soddisfazione dei partecipanti, espressa attraverso la compilazione di
specifici questionari, somministrati a conclusione delle attività formative, sarà presentato entro il 15
ottobre, in modo da essere inserito nel Piano Formativo Aziendale relativo all’anno successivo.
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
PROGRAMMA FORMATIVO 2014
CONTENUTI
DESTINATARI
EDIZIONI MODALITA’
Codice di Comportamento
Tutti i dipendenti
10
In house
Codice Disciplinare
Il Piano di Prevenzione della Dirigenti responsabili Unità 6
Corruzione dell’ASP di Cosenza
In house
operative. Titolari posizioni
organizzative.
Responsabili
dei procedimenti.
Il Piano della Trasparenza dell’ASP Dirigenti responsabili Unità 6
di Cosenza
In house
operative. Titolari posizioni
organizzative.
Responsabili
dei procedimenti.
La
buona
repertorio
amministrazione: Dirigenti responsabili Unità 3
di
buone
In house
prassi operative. Titolari posizioni
amministrative interne ed esterne.
organizzative.
Responsabili
dei procedimenti.
Etica e principi di comportamento Tutti i dipendenti
eticamente
e
adeguati
nell’amministrazione
6
giuridicamente
In house
Focus Group
pubblica.
Aggiornamenti
in
materia
di Responsabile
della
prevenzione della corruzione e Trasparenza e Prevenzione
trasparenza
della Corruzione. Gruppo di
Esternalizzata
(con priorità per quelle
programmate con/dalla
Scuola
Nazionale
lavoro/Referenti.
dell’Amministrazione -
Responsabile OIV.
SNA)
Dirigenti e funzionari addetti
alle aree di rischio
Risk management
Responsabile
della
Trasparenza e Prevenzione
della Corruzione. Gruppo di
lavoro/Referenti.
Esternalizzata
(con priorità per quelle
programmate con/dalla
Scuola
Nazionale
dell’Amministrazione SNA)
Tutoring in affiancamento
Nuovi assunti e dipendenti
inseriti
in
nuovi
In house
settori
lavorativi
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
Oltre all’attività formativa strutturata in offerta di Corsi residenziali o realizzata da soggetti esterni, si
procederà ad una intensa azione preventiva informativa e di diffusione delle norme giuridiche e di
comportamento per amministrare in modo efficace ed efficiente, attivando in particolare un sezione di
VETRINA sul sito aziendale nella quale riportare selezioni ragionate di:
-
orientamenti
giurisprudenziali
sui
vari
aspetti
dell’esercizio
dell’azione
amministrativa e documentazione di riferimento;
-
FAQ sui vari aspetti dell’esercizio dell’azione amministrativa.
Il piano formativo dovrà essere attuato entro il 30 novembre di ogni anno.
Le procedure per la selezione del personale saranno predisposte, relativamente ad ogni iniziativa di
formazione, con apposito atto del Responsabile in accordo con i Dirigenti dei servizi interessati,
assicurando la partecipazione prioritaria dei dipendenti operanti nelle aree di maggiore rischio, la
coerenza formativa, la rotazione fra le diverse unità di personale, le pari opportunità.
Al fine di monitorare la partecipazione alle attività di formazione del personale, il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione costituirà un ELENCO del personale che ha svolto le attività di
formazione, che verrà costantemente aggiornato e pubblicato sul sito internet in una apposita sezione.
Il Piano ha cadenza annuale e prevede la partecipazione obbligatoria del personale
selezionato.
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
X. INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ DEGLI INCARICHI PRESSO LA P.A.Il D.Lgs. n. 39/013 ha disciplinato particolari ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi
dirigenziali e assimilati al fine di evitare che :
1) lo svolgimento di certe attività/funzioni possa agevolare la precostituzione di situazioni
favorevoli per essere, successivamente, destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi,
può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera
illecita ;
2) il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l’azione imparziale della P.A.
costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di favori;
3) in caso di condanna penale, anche se non ancora definitiva, la pericolosità del soggetto
consiglia in via precauzionale di evitare l’affidamento di incarichi dirigenziali che comportano
responsabilità su aree a rischio corruzione.
Per inconferibilità s’intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi
amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali interni o esterni a coloro che:
a) abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del
Codice Penale anche con sentenza non passata in giudicato;
b) abbiano svolto incarichi o riscoperto cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
P.A.;
c) siano stati componenti di organi di indirizzo politico.
Per incompatibilità s’intende l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena
di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell’incarico e lo svolgimento
di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. che conferisce l’incarico.
Va precisato, in base a quanto previsto dal P.N.A., che mentre la situazione di inconferibilità non può
essere sanata, la situazione di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia da parte
dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra loro.
Il Responsabile della Prevenzione della corruzione , ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs n. 39/013, contesta
all’interessato l’esistenza o l’insorgenza della situazione di inconferibilità ed incompatibilità dell’incarico
e segnala agli Enti preposti i casi di possibile violazione. Nell’ipotesi in cui si tratti di una situazione di
incompatibilità per come è previsto dal P.N.A., il Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve
effettuare una contestazione all’interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso
contrario, la legge prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o
subordinato ( art. 19 D-Lgs n. 39/013).
In base a quanto previsto dalla delibera della CIVIT n. 58/013 , in tema di “ parere sull’interpretazione e
sull’applicazione del D.Lgs n. 39/013 nel settore sanitario”, le norme si applicano a:

Direttori di Distretto;
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE

Direttori di Dipartimento e di Presidio Ospedaliero;

Direttori di U.O.C.;

Direttori di U.O.S.D. e U.O.S., ove vengano ravvisate dal Responsabile della Prevenzione della
Corruzione elementi di affinità con le UU.OO. su richiamate.
In base a quanto stabilito dalla Conferenza unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 24.7.2013
restano ferme eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Piano in tema di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in attuazione del presente Piano, è tenuto a
richiedere ad ogni Dirigente ed ogni dipendente incaricato, un’autodichiarazione di assenze di cause di
inconferibilità ed incompatibilità.
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
XI.
–SVOLGIMENTO
DI
INCARICHI
D’UFFICIO-ATTIVITA’
ED
INCARICHI
EXTRAISTITUZIONALIIl legislatore con la Legge n. 190/012 è intervenuto a modificare l’art. 53 del D.Lgs n. 165/01 in materia
di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici, al fine di evitare che il cumulo in capo ad
un medesimo Dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall’Amministrazione, possa comportare il
rischio di un’eccessiva concentrazione di poteri in capo ad un unico soggetto e, quindi, il rischio che
l’attività amministrativa possa messere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà
del Dirigente stesso. Lo svolgimento di incarichi da parte del Dirigente e del funzionario incaricato,
soprattutto se extra-istituzionali, può realizzare situazione di conflitto di interesse e compromettere il
buon andamento dell’attività amministrativa.
A tal fine, onde evitare rischi corruttivi l’art. 53 comma 5 e 7 D.Lgs n. 165/01, come modificato dalla
legge n. 190/012, testualmente prevede : “
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica
diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono
disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della
pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale
delle funzioni attribuite al dipendente.”
“7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi…..In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e
ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato,
a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del
dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.
A tali fini l’ASP di Cosenza predisporrà con successivo atto apposita regolamentazione in materia di
conferimento di incarichi extra-istituzionali.
E STENSORE AVV . S ILVIA C UMINO
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
XII. –ROTAZIONE DEGLI INCARICHI E ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTI DI
INTERESSELa rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta uno degli
strumenti più importanti per prevenire la corruzione. A tal proposito , nelle aree aziendali a maggiore
rischio di corruzione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione concorda con i Responsabili
di tali articolazioni aziendali la rotazione dei dipendenti addetti ai procedimenti e ai controlli,
compatibilmente con le risorse disponibili e con la competenza richiesta da detti procedimenti e
controlli. Il P.N.A., in tema di rotazione degli incarichi, prevede che le Pubbliche amministrazioni
adottino criteri per un’effettiva rotazione che coinvolga, non solo di Dirigenti, ma anche i Responsabili
del procedimento nelle aree a più elevato rischio di corruzione. In particolare, per i dirigenti la rotazione
può operare solo alla scadenza dell'incarico, applicando comunque l'articolo 19 del dlgs 165/2001 in
tema di conferimento degli incarichi.
Circa la rotazione degli incarichi nelle ipotesi di sospensione di cui all’art. 4, legge n. 97 del 2001 del
dipendente dal servizio a seguito di condanna non definitiva, qualora la dotazione organica non
consenta di operare la rotazione” la CIVIT ha espresso l’avviso secondo cui, nelle ipotesi di
sospensione del dipendente dal servizio a seguito di condanna non definitiva, qualora la dotazione
organica non consenta di operare la rotazione degli incarichi dei dirigenti, l’amministrazione procederà
ad affidare l’incarico ad un funzionario o, in subordine, si avvarrà di soggetto esterno
all’amministrazione stessa.
La Civit, inoltre, ha ulteriormente precisato che: “in caso di notizia formale di avvio di procedimento
penale a carico di un dipendente (ad esempio perché l’amministrazione ha avuto conoscenza di
un’informazione di garanzia o è stato pronunciato un ordine di esibizione ex art. 256 c.p.p. o una
perquisizione o sequestro) e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva,
ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, l’Amministrazione:
- per il personale dirigenziale procede con atto motivato alla revoca dell’incarico in essere ed il
passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, comma 1, lett. l quater, e dell’art.
55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001;
- per il personale non dirigenziale procede all’assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato art. 16,
comma 1, lett. l quater;
- per le categorie di personale di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 applica le misure cautelari
previste nell’ambito di ciascun ordinamento e, salvo disposizioni speciali, l’art. 3 della l. n. 97 del 2001;
l’applicazione della misura va valutata anche se l’effetto indiretto della rotazione comporta un
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
temporaneo rallentamento dell’attività ordinaria dovuto al tempo necessario per acquisire la diversa
professionalità”.
Le procedure di rotazione saranno avviate nel corso del prossimo anno 2014, ove ricorrano le
condizioni.
L’art. 1 comma 41 della legge n. 190/012, che ha introdotto l’art. 6 bis alla legge n. 241/90, in tema di “
conflitto di interesse”, stabilisce che: “Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti edoprocedimentali e il provvedimento
finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche
potenziale”.
La lettura di tale norma va correlata con l’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 in tema di
codice di
comportamento nella parte in cui che prevede:” Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o
regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio,informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i
rapporti,diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o
abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il
coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbia no interessi in attività o
decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o
svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi
personali, del coniuge,di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di
qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche,
sindacali o dei superiori gerarchici”.
La segnalazione del conflitto va indirizzata al Dirigente, che esaminata le circostanze, valuta se
effettivamente ricorra una condizione di conflitto di interesse, in tal caso risponde per iscritto al
dipendente e lo solleva dall’incarico o motiva le ragioni per cui il dipendente continui ad espletare
l’incarico .Nel caso in cui il dipendente dovrà essere sollevato dall’incarico che sarà affidato dal
Dirigente ad altro dipendente o, in mancanza di dipendenti professionalmente idonei, sarà avocato dallo
stesso dirigente. Qualora il conflitto di interesse riguarderà il Dirigente sarà il Responsabile della
Prevenzione della corruzione che segnalerà il conflitto al Direttore generale e all’OIV.
Va precisato, ancora, che secondo la Civit “L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e
internazionale nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra
amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali
improntate a collusione”.
Tuttavia, la rotazione dei dirigenti e del personale presenta non indifferenti profili di delicatezza e
complessità, dal momento che si pone in chiaro conflitto con l’altrettanto importante principio di
continuità dell’azione amministrativa, che implica la valorizzazione della professionalità acquisita dai
E STENSORE AVV . S ILVIA C UMINO
25
PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
dipendenti in certi ambiti e settori di attività. La Civit, però, ricorda che lo strumento della rotazione
non deve essere visto come una misura da applicare acriticamente ed in modo generalizzato a tutte le
posizioni lavorative. Infatti, detta misura di prevenzione del rischio di corruzione impone alcuni
passaggi preliminari, quali l’identificazione, in via preventiva, degli uffici e servizi che svolgono attività
nelle aree a più elevato rischio di corruzione, nell’ambito dei quali la rotazione degli incarichi deve
essere utilizzata come strumento tipico anti corruzione. Ovviamente, anche in settori non identificati a
priori è possibile avvalersene ricorrendone i presupposti, ma come “misura” operativa e da
programmare col piano triennale va connessa all’identificazione delle aree a maggior rischio.
Occorre, poi, individuare in via preventiva anche le modalità di attuazione della rotazione in modo da
contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il buon andamento
dell’amministrazione.
L’ASP di Cosenza predisporrà con successivo atto apposita regolamentazione in materia di rotazione
degli incarichi.
E STENSORE AVV . S ILVIA C UMINO
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
XIII. –CODICE DI COMPORTAMENTOCon il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 è stato introdotto il “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Il codice di comportamento, previsto dall’art. 54 D.Lgs n. 165/01, così come modificato dall’art. 1
comma 44 della legge n. 190/012, costituisce lo strumento di prevenzione fondamentale della
corruzione, in quanto le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il
comportamento dei dipendenti.
La CIVIT, ora ANAC, con la delibera n. 75 del 24 ottobre 2013
ha previsto che ciascuna
Amministrazione Pubblica debba dotarsi di un proprio codice di comportamento che tenga conto, non
solo del Regolamento contenuto nel D.P.R. n. 62/2013 su citato, per il cui contenuto si rinvia
all’allegato 2, ma anche dei regolamenti disciplinari già esistenti.
Col presente Piano si recepisce il Codice di Comportamento, predisposto per la dirigenza e per il
comparto, dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e pubblicato nel sito web aziendale sia
nella sezione anticorruzione che nella sezione amministrazione trasparente.
Il regolamento di cui al D.P.R. n.62/2013 ed il codice di Comportamento dell’ASP di Cosenza,
all’interno del presente Piano, sono contenuti negli allegati n. 3 e n. 4.
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
XIV. COLLEGAMENTO TRA PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO –
Sulla base di quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione, il codice di comportamento, che
ciascuna P.A. deve adottare tenendo conto del D.P.R. n.62/013, rappresenta uno degli strumenti
essenziali del piano triennale di prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione, che deve
essere adottato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo su proposta del Responsabile per la
prevenzione della corruzione, il quale ha un ruolo centrale ai fini della predisposizione, diffusione della
conoscenza e monitoraggio del codice di comportamento. Per quanto attiene alla predisposizione del
codice, la CIVIT ( ora A.N.A.C. autorità nazionale anticorruzione)ha ritenuto nella delibera n. 75/2013
in tema di “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54,
comma 5, d.lgs. n. 165/2001)” che il Responsabile si debba avvalere della collaborazione dell’Ufficio
per i procedimenti disciplinari (UPD), che deve essere costituito obbligatoriamente presso ciascuna
amministrazione, per l’esercizio delle funzioni previste dall’art. 55 bis e dell’art. 15, comma 3, del codice
generale. A questi stessi soggetti compete anche, al momento della predisposizione del codice, la
definizione di alcuni profili applicativi sul piano sanzionatorio .
Nell’ambito delle funzioni indicate dal citato art. 15, il Responsabile deve verificare annualmente il
livello di attuazione del codice, rilevando, ad esempio, il numero e il tipo delle violazioni accertate e
sanzionate delle regole del codice, in quali aree dell’amministrazione si concentra il più alto tasso di
violazioni. Il Responsabile, inoltre, provvedendo alla comunicazione di tali dati ricavati dal
monitoraggio all’Autorità nazionale anticorruzione, assicura che gli stessi siano considerati in sede di
aggiornamento sia del piano triennale di prevenzione della corruzione, sia del codice, ne dà pubblicità
sul sito istituzionale, utilizza tali dati al fine della formulazione di eventuali interventi volti a correggere i
fattori che hanno contributo a determinare le cattive condotte. Tra i generali poteri di segnalazione del
Responsabile rientra, altresì, in relazione alle violazioni accertate e sanzionate, il potere di attivare, in
raccordo con l’UPD ( Ufficio Procedimenti disciplinari), le autorità giudiziarie competenti per i profili
di responsabilità contabile, amministrativa, civile e penale.
L’OIV è chiamato ad emettere parere obbligatorio nell’ambito della procedura di adozione del codice.
A tal riguardo, l’OIV deve garantire e verificare che i dati relativi alle violazioni del codice di
comportamento accertate e sanzionate, al pari di altri illeciti disciplinari, siano considerati ai fini della
misurazione e valutazione della performance, con le relative conseguenze sul piano dell’attribuzione
della premialità. All’organo di indirizzo politico-amministrativo, infine, spetta l’adozione del codice di
comportamento, al termine della procedura aperta prevista dalla legge.
Con tale ultima espressione si vuole intendere che l’adozione dei codici, nonché il loro aggiornamento
periodico, dovrà avvenire con il coinvolgimento degli stakeholder.
E STENSORE AVV . S ILVIA C UMINO
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
Il controllo sull’attuazione e sul rispetto dei codici è, innanzi tutto, assicurato dai dirigenti responsabili
di ciascuna struttura. Per quanto attiene al controllo sul rispetto dei codici di comportamento da parte
dei dirigenti, nonché alla mancata vigilanza da parte di questi ultimi sull’attuazione e sul rispetto dei
codici presso le strutture di cui sono titolari, esso è svolto dal soggetto sovraordinato che attribuisce gli
obiettivi ai fini della misurazione e valutazione della performance, con la conseguente incidenza sulla
determinazione ed erogazione della retribuzione di risultato.
L’OIV assicura il coordinamento tra i contenuti del codice e il sistema di misurazione e valutazione
della performance nel senso della rilevanza del rispetto del codice ai fini della valutazione dei risultati
conseguiti dal dipendente o dall’ufficio. L’individuazione nel piano triennale per la prevenzione della
corruzione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione può essere considerato,
per certi versi, preliminare alla specificazione, proprio con riferimento a tali uffici e alla loro tipologia, di
una serie di obblighi di comportamento in sede di adozione del codice di comportamento, realizzando
in tal modo un opportuno collegamento con le altre misure di prevenzione della corruzione previste dal
piano medesimo.
E STENSORE AVV . S ILVIA C UMINO
29
PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
XV. –COLLEGAMENTO TRA PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E REGOLAMENTI DISCIPLINARI Il Piano della Prevenzione della Corruzione dell’ASP di Cosenza recepisce dinamicamente i codici
disciplinari aziendali. Incombe sui Dirigenti Responsabili di ciascuna struttura l’obbligo di vigilare
sull’applicazione dei codici .
E STENSORE AVV . S ILVIA C UMINO
30
PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
XVI.-COLLEGAMENTO TRA PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE, PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E PIANO DELLA
PERFORMANCE Il Piano della Prevenzione della Corruzione deve essere coordinato col Piano della Trasparenza , che
assume il rilievo di una specifica sezione del primo, e deve necessariamente recepire le previsioni del
piano della performance, al fine di assicurare che l’organizzazione aziendale sia effettivamente
trasparente.
E STENSORE AVV . S ILVIA C UMINO
.
31
PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
XVII- MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI
PROCEDIMENTI I Responsabili delle articolazioni aziendali definiscono i termini per la conclusione dei procedimenti di
competenza in un apposito prospetto, che provvederanno ad inviare al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione. I Responsabili delle articolazioni aziendali, inoltre, trimestralmente effettueranno il
monitoraggio del rispetto dei termini dei procedimenti, trasmettendo apposito report sui risultati al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
Nel report dovranno essere riportati i dati relativi al numero di procedimenti conclusi nei tempi, i dati
dei procedimenti conclusi con ritardo con esplicitazione delle motivazioni di tale ritardo e gli
adempimenti correttivi adottati.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione vigilerà sull’effettiva realizzazione da parte dei
responsabili delle articolazioni aziendali del monitoraggio trimestrale, che sarà pubblicato sul sito web
aziendale.
E STENSORE AVV . S ILVIA C UMINO
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
XVIII. MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L’AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI
CON I QUALI HA RAPPORTI AVENTI RILEVANZA ECONOMICAI Responsabili delle articolazioni aziendali provvedono al monitoraggio dei rapporti tra l’ASP di
Cosenza ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere , anche
verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione, attraverso appositi
moduli da somministrare ai dipendenti, agli utenti, ai collaborato esterni e ai fornitori.
In caso di conflitto scatterà l’obbligo di astensione ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90.
I dati relativi a tale monitoraggio saranno trasmessi al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
periodicamente entro il 30 ottobre di ogni anno.
XIX –AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL PIANO Il presente Piano verrà adeguato alle indicazioni che saranno fornite dal Dipartimento della Funzione
Pubblica e dalla CIVIT.
E STENSORE AVV . S ILVIA C UMINO
33
PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
XX –TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI ILLECITI, IL C.D.
WHISTLEBLOWER O VEDETTA CIVICA La disciplina a tutela whistleblower o Vedetta Civica è contenuta nell’art. 54 bis del D.Lgs n. 165/01,
che prevede:
1. La tutela dell’anonimato;
2. il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower,
3. la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso, ad eccezione delle ipotesi
eccezionali di cui al comma 2 dell’art. 54 bis del D.Lgs. n.165/01 in caso di necessità di svelare
l’identità del denunciante
Il whistleblower o Vedetta Civica è colui che testimonia un illecito o un’irregolarità sul luogo di lavoro,
durante lo svolgimento delle proprie mansioni e decide di segnalarlo. Le segnalazioni degne di nota
sono quelle che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse pubblico.La
segnalazione, se sufficientemente qualificata, costituisce strumento preventivo. Sono ammesse anche le
segnalazioni riservate ( identità del segnalante conosciuta solo da chi riceve la segnalazione), mentre le
segnalazioni anonime saranno accettate solo se sufficientemente dettagliate e circostanziate.
Le segnalazioni possono essere fatte al diretto superiore o al responsabile della Corruzione, a questo
ultimo va rivolta anche la segnalazione dipendente che ritiene di aver subito delle discriminazioni per
il fatto di aver segnalato un illecito. In tale ultima ipotesi il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al
Dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione. Il Dirigente valuta
tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione
e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli
estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la
discriminazione. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può segnalare anche all’ufficio di
disciplina che valuterà la sussistenza per avviare il procedimento disciplinare
nei confronti del
dipendente che ha operato la discriminazione. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può
segnalare l’accaduto anche all’ area giuridica dell’ASP di Cosenza che, laddove ricorrano gli estremi,
potrà avviare azione di risarcimento danni per lesione dell’immagine della Pubblica Amministrazione.
In attuazione di quanto sancito dall’ 54 bis del D.Lgs n. 165/01 ed a tutela del dipendente pubblico che
segnala gli illeciti, nel sito aziendale sarà inserito un canale differenziato e riservato per ricevere le
segnalazioni mediante il seguente indirizzo di posta elettronica:
[email protected], che verrà gestito da un ristretto numero di persone costituito dal
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dal gruppo di lavoro individuato con deliberazione
del Direttore Generale dell’ASP di Cosenza n. 2616/013, assegnando ad ogni denunciante un codice
sostitutivo dei dati identificativi dello stesso ( custoditi sotto chiave presso la struttura
E STENSORE AVV . S ILVIA C UMINO
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
dell’anticorruzione) al fine di garantirne la riservatezza . Il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione ,solo in caso ricorrano le situazioni legali che rendono indispensabile disgelare l’identità del
denunciante, comunicherà in maniera riservata tale informazione. Una volta ricevuta la segnalazione, il
Responsabile della Prevenzione della Corruzione registrerà la denuncia con un numero progressivo
annuale e la trasmetterà ai soggetti interessati per le valutazioni e le determinazioni di merito, che
avranno cura di comunicare successivamente al Responsabile dell’anticorruzione. La denuncia deve
essere circostanziata e fare riferimento a fatti riscontrabili, nonché deve consentire l’individuazione
degli autori della condotta illecita. In mancanza di tali elementi il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione non potrà procedere, salvo che non reputi opportuno, comunque, inoltrare tale
segnalazione al Direttore Generale ed al Direttore della struttura in cui è stato segnalato verificarsi
l’illecito.
E STENSORE AVV . S ILVIA C UMINO
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
XXI- COMPITI DEI DIPENDENTI IN GENERALE E DEI DIRIGENTI. REGIME DI
RESPONSABILITA’ IN IPOTESI DI VIOLAZIONE DEL PIANO DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della legge n. 135/012 ai Dirigenti sono attribuite specifiche competenze in materia di
prevenzione della corruzione, per cui agli stessi vengono attribuiti poteri propositivi e di controllo,
nonché obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta per il contrasto della corruzione.
Al dipendente che segnala illeciti sarà accordata la tutela meglio specificata nel capitolo xx di questo
Piano.
Ai Dirigenti e ai funzionari incaricati nei settori in cui il rischio corruttivo è più elevato spettano
obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
A tal proposito spiega l’ANAC ( già CIVIT) : “Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per
il verificarsi di fenomeni corruttivi (art. 1, comma 12, l. n. 190) in capo al responsabile per la prevenzione, tutti i
dipendenti delle strutture coinvolte nell’attività amministrativa mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità
in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l’attività del i responsabile deve
essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti soggetti presenti nell’organizzazione dell’amministrazione”.
Fondamentale, in particolare, è il ruolo della dirigenza.
Secondo l’ANAC tutti i dirigenti per l’area di rispettiva competenza:

Svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell’autorità
giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del
1994; art. 331 c.p.p.);

Partecipano al processo di gestione del rischio;

Propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);

Assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;

Adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e
rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);

Osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012)”.
Inoltre, tutti i dipendenti dell’amministrazione partecipano al processo di gestione del rischio,
osservano le misure contenute nel P.T.P.C. , segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o
all’ufficio dei procedimenti disciplinari, segnalano casi di personale conflitto di interessi.
In tema di responsabilità per violazione degli obblighi di cui al Piano della Prevenzione della
Corruzione, per i dipendenti in generale, a norma dell’art. 1 comma 14 della legge n. 190/012, la
mancata osservanza delle disposizioni di tema di prevenzione della corruzione, trasfuse nel P.T.P.C.,
integra gli estremi dell’illecito disciplinare di cui all’art. 8 del Codice del Comportamento. Per quanto
concerne, in oltre, la posizione dei Dirigenti, la mancata o incompleta o ritardata pubblicazione delle
informazioni di cui al comma 31 comporta:
E STENSORE AVV . S ILVIA C UMINO
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE

Violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell’art. 1 comma 1 D.Lgs 198/09;

Valutazione come responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 165/01;

Sanzioni a carico dei responsabili del servizio che ritardino negli aggiornamenti dei contenuti
degli strumenti informatici.
Il presente Piano entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.
E STENSORE AVV . S ILVIA C UMINO
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
ALLEGATO N.1
Criteri per l’individuazione delle attività a più alto rischio di corruzione
Si definiscono , al fine di individuare le priorità di intervento relative alle attività ad elevato rischio di
intervento, le seguenti aree a rischio:
Rischio basso-scarso:

attività a bassa discrezionalità;

Specifica normativa;

Elevato grado di pubblicità degli atti prodecurali;

Valore economico del beneficio complessivo connesso all’attività inferiore in media ai € 1.000,00;

Potere decisionale sull’esito dell’attività in capo a più persone ;

Sussistenza di specifici meccanismi di verifica o controllo esterno;

Rotazione dei funzionari dedicati all’attività;

Monitoraggio e verifiche annuali
Rischio medio-accettabile:

Attività a media discrezionalità (regolamentazione aziendale o normativa di principio, ridotta
pubblicità);

Controlli ridotti;

Valore economico tra i € 1.000,00 e i €10.000,00 o, comunque, modesta gravità dell’evento che può
derivare dal fatto corruttivo;

Bassa rotazione dei funzionari dedicati;

Monitoraggio e verifica semestrale;

Definizione dei protocolli operativi o regolamenti;

Implementazione misure preventive
Rischio alto-elevato:

Attività ad alta discrezionalità;

Valore economico superiore a € 10.00,00 o, comunque, elevata gravità dell’evento che può derivare
dal fatto corruttivo;

Controlli ridotti;

Potere decisionale concentrato in capo a singole persone;

Rotazione dei funzionari dedicati solo in tempi molto lunghi;

Rischio di danni alla salute in caso di abusi;

Notevole casistica di recedenti storici di fatti corruttivi;

Monitoraggio e verifica semestrale;
E STENSORE AVV . S ILVIA C UMINO
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE

Definizione di protocolli operativi o regolamenti;

Verifiche a campione,

Implementazione di misure preventive
SCHEMA DELLE AREE A RISCHIO
In base ai criteri utilizzati sono state individuate le aree di rischio come da schema che segue.
UU.OO.COINVOLTE
TIPI DI ATTIVITA’
GRADO DI RISCHIO
Gestione Risorse Economiche e Bilancio-ragioneria-pagamenti
e medio
finanziarie
incassi
Gestione Risorse Umane
Concorsi e procedure selettive, alto
progressioni di carriera, Affidamenti
incarichi, autorizzazioni incarichi e
attività a dipendenti
Gestione personale convenzionato
Affidamenti incarichi
medio
Gestione affari legali
Affidamento incarichi legali esterni, Alto
liquidazioni prestazioni
Gestione Affari Generali
Affidamento
incarichi
libero Alto
professionali, COVASI
Gestione
infrastrutture
tecnologie
e Gestione
patrimonio
aziendale, Alto
Appalti di lavori pubblici opere ,
manutenzioni e affini
Gestione biomedicali e sanitari
Appalti di servizi , manutenzioni e Alto
affini
Gestione
Forniture
servizi
logistica
e Procedure di acquisizione di beni e Alto
servizi, contratti di forniture, tenuta
cassa economale, tenuta magazzini
aziendali
Gestione
sistema
informatico- Obblighi
CED
di
aggiornamento
pubblicazione
dati,
e Alto
inventario
apparecchiature informatiche
Spedalità privata accreditata
Valutazione, verifiche e controlli
Alto
Formazione e aggiornamento
Procedure organizzazione corsi di Alto
formazione
Comunicazione e URP
Obblighi di informazione
Basso
CUP e gestione liste attesa
Coordinamento attività
Medio
NAVS
Coordinamento attività
Medio
Programmazione e controllo
Coordinamento e controllo attività
Medio
E STENSORE AVV . S ILVIA C UMINO
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
Ufficio Unico della Sicurezza
Coordinamento attività
Medio
Risk Management
Coordinamento attività
Medio
professionale Coordinamento attività
Medio
Percorsi diagnostici terapeutici e Coordinamento attività
Medio
Attività
libero
intramoenia (ALPI)
appropriatezza clinica
Gestione servizi amministrativi, Coordinamento attività
Basso
direzionali ed ospedalieri
Coordinamento attività distretti
Coordinamento attività
Basso
Coordinamento attività medicina Coordinamento attività
Medio
fisica e riabilitativa
Coordinamento per le professioni Coordinamento attività
Basso
infermieristiche-ostetrichetecniche (SITROAS)
Direzioni
spoke
Corigliano- Controllo attività
Medio
Rossano;
spoke Castrovillari;
spoke Paola-Cetraro;
direzione sanitaria P.O. di San
Giovanni in Fiore e P.O. di Acri
Assistenza
Farmaceutica Rimborsi per erogazione farmaci, Alto
territoriale ed ospedaliera
certificazioni,
ispezioni-
controlli,sussidi
Coordinamento Servizi sociali
Erogazione
di
sovvenzioni, Alto
contributi, sussidi e ausilii finanziari
Coordinamento
consultori Coordinamento attività
Medio
monitoraggio Coordinamento attività
Medio
familiari
Statistica
e
prestazioni distrettuali
Gestione specialistica accreditata
Coordinamento attività
Medio
Gestione integrata residenzialità Coordinamento attività
Medio
accreditata e non autosufficienza/
cronicità/ fragilità
Dipartimento della Prevenzione Ispezioni,
controlli
e
sanzioni Alto
(igiene e sanità pubblica, igiene conseguenti, atti autorizzatori e
degli
alimenti
Sicurezza
luoghi
e
nutrizione, concessori, valutazione dei rischi,
di
lavoro attività deliberativa e liquidazioni
(SPISAL),
medicina legale e necroscopica,
E STENSORE AVV . S ILVIA C UMINO
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
medicina
dello
sport,
epidemiologia,
veterinaria(sanità animale, igiene
degli
alimenti
allevamenti
e
igiene
e
degli
produzione
zootecnica)
Dipartimento di salute mentale
Valutazioni, inserimenti in strutture, Alto
(Centri di salute mentale e Servizi liquidazioni
psichiatrici di diagnosi e cura)
Dipartimento
delle Attività del SERT, assistenza e Medio
tossicodipendenze
(SERT)
– valutazione delle patologie delle
alcoologia
dipendenze
Pneumologia territoriale
Coordinamento attività
Medio
e Coordinamento attività
Medio
Rete terapia del dolore e cure Coordinamento attività
Medio
Riabilitazione
estensiva
ambulatoriale
palliative
Gestione
integrata
assistenza Coordinamento attività
Medio
penitenziaria
Distretto:
CAPT,
Jonio nord,
Controllo attività,
Jonio sud,
farmaceutica territoriale, Assistenza
Esaro-pollino,
specialistica convenzionata,
Valle Crati,
Assistenza
sanitaria
Tirreno,
Assistenza
protesica
integrata,
Cosenza-Savuto
Assistenza
domiciliare
integrata,
Assistenza
Alto
sanitarie
di
base,
delle
popolazioni migranti,
tutela famiglie donne e infanzia,
neuropsichiatria infantile
Cure primarie
Coordinamento attività
Medio
Neurologia territoriale e centro Coordinamento attività
Medio
sclerosi multipla
Medicina d’urgenza ,
assistenza
Alto
118,
pronto soccorso,
postazioni di emergenza territoriali
Oculistica – Centro glaucoma e Programmazione e controllo attività
E STENSORE AVV . S ILVIA C UMINO
medio
41
PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
malattie oftalmologiche
Lungodegenzaintensiva,
riabilitazione Programmazione e controllo attività
cardiorespiratoria
medio
e
neuromotoria
Broncopneumologia
Programmazione e controllo attività
medio
e Programmazione e controllo attività
Medio
Radiologia, TAC ed ecografia
Programmazione e controllo attività
Medio
Anatomia patologica
Programmazione e controllo attività
Medio
e Programmazione e controllo attività
Medio
Programmazione e controllo attività
medio
– Programmazione e controllo attività
Medio
Terapia
intensiva,
anestesia
rianimazione
Analisi
chimico-clinico
microbiologia
Servizio trasfusionale
Medicina
generale
gastroenterologia – endoscopia
digestiva
–
reumatologia
–
endocrinologia
Nefrologia- dialisi
Programmazione e controllo attività
Medio
Oncologia, screening oncologici e Programmazione e controllo attività
Medio
registro tumori
Cardiologia
e
UTIC
– Programmazione e controllo attività
Medio
Neurologia
Programmazione e controllo attività
Medio
Otorino e prevenzione sordità
Programmazione e controllo attività
Medio
Pediatria, neonatologia e nido
Programmazione e controllo attività
Medio
Chirurgia
Programmazione e controllo attività
Medio
Urologia – uro dinamica
Programmazione e controllo attività
Medio
Ortopedia
Programmazione e controllo attività
medio
Ostetricia e ginecologia- ecografia Programmazione e controllo attività
medio
Emodinamica
-
diagnosi
fisiopatologia
prenatale
–
riproduzione
–
ginecologia preventiva
E STENSORE AVV . S ILVIA C UMINO
42
PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
ALLEGATO N.2
D.P.R. n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”
Art. 1
1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà,
imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati
dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n.165 del
2001.
ART.2
1.Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro e' disciplinato
in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le
restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto
compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti
i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai
titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei
confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano
opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni
delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni
o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti
dal presente codice.
4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle
relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio
personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo
territorio.
Art. 3
1.Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando
la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione
E STENSORE AVV . S ILVIA C UMINO
amministrativa.
Il
43
PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge,perseguendo l'interesse pubblico senza
abusare della posizione o dei poteri di cui e' titolare.
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità,
obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità,
astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita
situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli
interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati
unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
4. Il dipendente esercita
i
propri
compiti
orientando
l'azione amministrativa alla massima
economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle
attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità
dei risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di
trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti
negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso,
nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo,convinzioni personali
o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età
e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre
pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in
qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 4
1. Il dipendente non chiede, ne' sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico
valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle
consuetudini internazionali.
In
ogni
caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto
costituisca reato,il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di
modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio
da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, ne' da soggetti nei
cui confronti e' o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie
dell'ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri,
da
un
proprio subordinato, direttamente o
indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre,
direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di
modico valore.
E STENSORE AVV . S ILVIA C UMINO
44
PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello
stesso dipendente cui siano
pervenuti,
sono
immediatamente
messi
a
disposizione
dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore
non
superiore,
in
via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di
sconto.
I
codici
di
comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche
fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla
tipologia delle mansioni.
6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano
avuto nel biennio precedente,un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti
all'ufficio di appartenenza.
7. Al fine di preservare
il
prestigio
e
l'imparzialità' dell'amministrazione, il responsabile
dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.
Art. 5
1. Nel rispetto della disciplina
vigente
del
diritto
di associazione, il dipendente comunica
tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad
associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di
interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attivita' dell'ufficio. Il presente comma non si
applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni,
ne' esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
Art. 6
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto
dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o
indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o
abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il
secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui
ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano
con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio,
limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in
situazioni di conflitto,anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi,
di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura,
anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche,
sindacali o dei superiori gerarchici.
Art. 7
E STENSORE AVV . S ILVIA C UMINO
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri,ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore,
curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
societa' o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in
ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile
dell'ufficio di appartenenza.
Art.8
1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In
particolare, il
dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della
corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo
restando l'obbligo di denuncia all'autorità' giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico
eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia
venuto a conoscenza.
Art.9
1. Il dipendente assicura l'adempimento
degli
obblighi
di trasparenza previsti in capo alle
pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando
la
massima
collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di
pubblicazione sul sito istituzionale.
2. La tracciabilità dei processi decisionali
adottati
dai dipendenti deve essere, in tutti i casi,
garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la
replicabilità.
Art.10
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle
loro funzioni, il dipendente non
sfrutta,
ne'
menziona
la
posizione
che
ricopre
nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro
comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art.11
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo
giustificato motivo, non ritarda ne' adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto
delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi
telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente
utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei
compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.
Art. 12
1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo
visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo
diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con
spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a
chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata
possibile. Qualora
non
sia competente per posizione rivestita o
per
materia,
indirizza
l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente,
fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al
comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la
responsabilità
od
il
coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta,
salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine
cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta
gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il
dipendente si astiene da
dichiarazioni
pubbliche
offensive
nei
confronti
dell'amministrazione.
3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al
pubblico cura il rispetto degli standard
di
qualità
e
di
quantità
fissati dall'amministrazione
anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del
servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle
modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
4. Il dipendente non assume impegni ne' anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui
inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od
operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e
regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi
anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti
secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai
regolamenti della propria amministrazione.
5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati
personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili
tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in
merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata
all'ufficio competente della medesima amministrazione.
Art. 13
1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si
applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai
soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione
delle autorità politiche, nonché ai funzionari
responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento
dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per
l'assolvimento dell'incarico.
3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni
azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione
pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che
esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con
l'ufficio che dovra' dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il
dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei
redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.
4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e
imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il
dirigente cura, altresì, che le risorse
assegnate
al
suo
ufficio siano utilizzate per finalità
esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili,il benessere organizzativo nella
struttura a cui e' preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i
collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e
all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e
di condizioni personali.
6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di
lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua
disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto
possibile, secondo criteri di rotazione.
7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui e' preposto con
imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
E STENSORE AVV . S ILVIA C UMINO
48
PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un
illecito, attiva e conclude, se competente, il
procedimento
disciplinare,
ovvero
segnala
tempestivamente l'illecito all'autorita' disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e
provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei
conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un
dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente
rilevata
la
sua
identità
nel
procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto
all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della
conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti
dell'amministrazione.
Art. 14
1. Nella conclusione di accordi e negozi e
nella
stipulazione
di contratti per
conto
dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a
mediazione di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, ne' per
facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si
applica
ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione
professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo
privato o ricevuto altre utilità nel biennio
precedente,
ad eccezione di quelli conclusi ai sensi
dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia
concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal
partecipare all'adozione delle decisioni
ed
alle attività relative all'esecuzione del contratto,
redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o
giuridiche private con le quali abbia concluso,
nel
biennio precedente, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per
iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente,questi informa per iscritto il dirigente
apicale responsabile della gestione del personale.
5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali
nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio
superiore gerarchico o funzionale.
Art. 15
1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto
sull'applicazione del presente Codice
legislativo
30 marzo 2001, n. 165, vigilano
e dei codici di comportamento adottati dalle singole
amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli
uffici etici e di disciplina.
2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si
avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici
eventualmente già istituiti.
3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano
alle
eventuali
previsioni contenute nei piani di prevenzione della
corruzione
adottati
dalle
amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio
procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto
legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione,
l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite
accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n.
165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza
dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai
sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul
sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei
risultati
del monitoraggio. Ai fini dello
svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in
raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.
4. Ai
fini
dell'attivazione
comportamento,
l'ufficio
del
procedimento
disciplinare
procedimenti disciplinari può
per violazione
chiedere
dei
all'Autorità
codici
di
nazionale
anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2,
lettera d), della legge n. 190 del 2012.
5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di
trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei
contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle
misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.
6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le
linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 16 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari
ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel
presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della
corruzione,
da'
luogo
anche
a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile
del
pubblico dipendente, essa e' fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento
disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della
determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la
violazione e' valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità
del pregiudizio, anche morale,
derivatone al decoro o al prestigio
appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle
previste
dalla
dell'amministrazione
legge,
di
dai regolamenti e dai
contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da
valutare
in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora
concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di
questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2,
primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si
applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4,comma 6, 6, comma 2, esclusi i
conflitti meramente potenziali, e 13,comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono
prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di
violazione del presente codice. 3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso
per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 4. Restano fermi gli ulteriori
obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da
norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
Art. 17
1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio
sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri
dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche
professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici
dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese
fornitrici di servizi
in
favore
dell'amministrazione.
L'amministrazione, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico,
consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di
comportamento.
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51
PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
2. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai
sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime
modalità previste dal comma 1 del presente articolo.
3. Il decreto del Ministro per la funzione
pubblica in data 28 novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, e' abrogato.
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
ALLEGATO N.3
CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA DIRIGENZA DELL’ ASP DI COSENZA
( recepito con Deliberazione del Direttore Generale n. 3374 del 16 dicembre 2013)
art. 1. Principi Generali.
1.Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e
conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione
amministrativa.
Il dipendente
svolge
i
propri
compiti
nel
rispetto
della
legge,perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui e'
titolare.
2. Il
dipendente
rispetta
altresì
i
principi
di
integrità, correttezza, buona fede,
proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di
indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio,
evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti
o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri
pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono
stati conferiti.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima
economicità , efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello
svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi,
che non pregiudichi la qualità dei risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena
parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che
abbiano effetti negativi sui destinatari
dell'azione
amministrativa
o
che comportino
discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche,
lingua, religione
o
credo,convinzioni personali o politiche, appartenenza a una
minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o
su altri diversi fattori.
6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con
le altre
pubbliche
amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione
delle
informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa
vigente.
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53
PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
Art. 2 Regali, Compensi e Altre Utilità
1. Il dipendente non chiede, ne' sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di
modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e
nell'ambito delle consuetudini internazionali.
In
ogni
caso, indipendentemente dalla
circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sè o per altri, regali
o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver
compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o
attività' inerenti all'ufficio, ne' da soggetti nei cui confronti e' o sta per essere chiamato a
svolgere o a esercitare attività' o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o
indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non
offre,direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo
quelli d'uso di modico valore.
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a
cura dello stesso dipendente cui siano
pervenuti,
sono
immediatamente
messi
a
disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle
di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto.
Sono escluse regalie ed altre utilità per i settori
a rischio alto, così come individuati
nell’allegato n. 1 del piano triennale della Prevenzione della Corruzione.
6. I regali e le altre utilità comunque ricevuti dal dipendente fuori dai casi consentiti dal
presente articolo, sono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per la
restituzione.
7. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o
abbiano avuto nel biennio precedente,un interesse economico significativo in decisioni o
attività' inerenti all'ufficio di appartenenza.
8. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile
dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
Art.3 Partecipazione ad Associazioni e Organizzazioni
1.Nel rispetto della disciplina vigente in materia di diritto di associazione, il dipendente
comunica tempestivamente, entro 10 giorni, al responsabile dell'ufficio di appartenenza la
propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro
carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi ( ad esempio attività esercitata nell’abito di
appalti…) possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma
non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od
organizzazioni, ne' esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando
svantaggi di carriera.
Art. 4 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente,
all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i
rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo
retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il
convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto
i
predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività
o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue
mansioni in situazioni di conflitto,anche potenziale, di interessi con interessi personali, del
coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può
riguardare interessi di qualsiasi
natura,
anche
non patrimoniali, come quelli derivanti
dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
Art. 5 Obbligo di Astensione
1. Il dipendente si astiene immediatamente dal partecipare all'adozione di decisioni o ad
attività che possano coinvolgere interessi propri,ovvero di suoi parenti, affini entro il
secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti
di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge
abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero
E STENSORE AVV . S ILVIA C UMINO
55
PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di
enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui
esistano gravi ragioni di convenienza.
Le ragioni dell’astensione devono essere comunicate entro 5 giorni al Responsabile dell’ufficio
di appartenenza, il quale deve controllare la comunicazione sull’astensione e le ragioni della
stessa e decidere in merito.
Ogni Responsabile di ufficio dovrà tenere un sistema di archiviazione dei casi di astensione.
Art. 6 Prevenzione della Corruzione
1. Il dipendente rispetta le misure necessarie
alla
prevenzione degli illeciti
nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel
piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile
della prevenzione della corruzione attraverso la segnalazione diretta a questo ultimo degli
illeciti di cui sia venuto a conoscenza e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità
giudiziaria, segnala al
proprio
superiore
gerarchico eventuali situazioni di
illecito
nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.
Il dipendente che segnala l’illecito deve essere tutelato così come previsto dall’art. 54 bis del
D.Lgs n. 165/01. La denuncia è sottratta al diritto di accesso, salvo ipotesi eccezionali del
comma 2 art, 54 bis del D.Lgs n. 165/01 in caso di necessità di svelare l’identità del
denunciante.
Art. 7 Trasparenza e Tracciabilità
1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo
alle pubbliche amministrazioni secondo le
disposizioni
normative
quanto stabilito nel Piano triennale della trasparenza e integrità,
vigenti e secondo
prestando
la
massima
collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di
pubblicazione sul sito istituzionale.
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i
casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni
momento la replicabilità.
Art. 8 Comportamento nei Rapporti Privati
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56
PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio
delle loro funzioni, il dipendente non
sfrutta,
né
menziona
la
posizione
che
ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun
altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
In particolare non utilizza a proprio o per altrui vantaggio beni mobili o immobili di proprietà
dell’ASP di Cosenza (es. vettura aziendale, scheda aziendale per carburante in uso alle vetture
aziendali, materiale di cancelleria).
Art. 9 Comportamento in Servizio
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente,
salvo giustificato motivo, non ritarda ne' adotta comportamenti tali da far ricadere su altri
dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. A tal
proposito grava sul Dirigente o Responsabile dell’ufficio l’equa ripartizione del carico di lavoro
sul personale allo steso sottoposto, provvedendo a rimuovere le eventuali deviazioni dovute
alla negligenza di alcuni dipendenti;
2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel
rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i
servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il
dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per
lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi
d'ufficio e sempre su autorizzazione del Dirigente/Responsabile.
Art. 10 Rapporti col Pubblico
1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in
modo visibile del badge od altro supporto identificativo
messo
a
disposizione
dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della
sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità.
2. Il dipendente, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di
posta elettronica, opera nella maniera più
completa e accurata possibile fornendo le
informazioni dovute agli utenti entro 48 ore dalla richiesta telefonica, per le richieste pervenute
per via telematica il termine è dilatata a 7 giorni lavorativi, mentre per quelle inoltrate per
corrispondenza il termine è di 15 giorni .
Detti termini non trovano applicazione laddove trattasi di comunicazioni che determinano
l’attivazione di procedimenti amministrativi. Si precisa che alle comunicazioni di posta
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
elettronica si deve rispondere generalmente con lo stesso mezzo, riportando tutti gli elementi
idonei ai fini dell’identificazione del responsabile e dell’esaustività della risposta. Nel caso in
cui il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per
materia, indirizza
l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione.
Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano
richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la
responsabilità o il coordinamento.
Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo
diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine
cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche.
Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.
3. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti
sindacali,
il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti
dell'amministrazione. Eventuali dichiarazioni pubbliche o esternazioni in qualità di
rappresentanti dell’Amministrazioni o di delegati del Direttore Generale dell’ASP, nell’ambito
di convegni o altro tipo di manifestazioni o anche su quotidiani, devono essere rilasciate
utilizzando un linguaggio chiaro, veritiero e tale da non creare equivoci o dubbi sul
comportamento dell’Azienda. Eventuali dichiarazioni che ledano l’immagine dell’Azienda
integrano gli estremi di un comportamento disciplinarmente perseguibile.
4. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce
servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati
dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi, che vengono predisposte nel
rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nelle delibere della CIVIT. I dipendenti
URP, degli sportelli e di altri uffici che operano a contatto con il pubblico devono, al fine di
assicurare la continuità del servizio e di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori,
fornire in maniera chiara ed esauriente le informazioni sulle modalità di prestazione del
servizio e sui livelli di qualità.
5. Il dipendente non assume impegni ne' anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o
altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative
ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle
disposizioni di legge e regolamentari
in
materia
di accesso, informando sempre
gli
interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico.
Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità
stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.
Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei
dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali,
informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non
sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni
interne,
che
la
stessa
venga
inoltrata
all'ufficio competente della medesima
amministrazione.
Art. 11 Disposizioni Particolari per i Dirigenti
1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente
articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso
conferimento dell'incarico,
persegue
spettanti in
base
all'atto
di
gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento
organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.
3. Il dirigente, prima
di assumere le sue
funzioni,
comunica
all'amministrazione le
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di
interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo
grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche
che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti
nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.
Periodicamente è fatto obbligo ad ogni dirigente comunicare l’eventuale
situazione di
conflitto di interessi in cui dovesse venire a trovarsi dopo l’assunzione delle funzioni.
Grava, inoltre, sul Dirigente l’obbligo del rispetto delle regole in materia di incompatibilità ,
cumulo di impieghi ed incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti anche al fine di evitare
pratiche non consentite di doppio lavoro.
Sul Dirigente grava, ancora, l’obbligo di tenere un comportamento equo per quanto riguarda la
ripartizione dei carichi di lavoro al fine di garantire il benessere organizzativo di cui all’art. 14
comma 5 del D.Lgs n. 150/09.
4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare
e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa.
5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo
nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i
collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione
delle informazioni, alla
formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle
differenze di genere, di età e di condizioni personali.
6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico
di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
a sua disposizione. Il dirigente affida compiti aggiuntivi in base alla professionalità e, per
quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui e' preposto
con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
8. Il dirigente intraprende con tempestività le
iniziative necessarie ove venga a
conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare,
ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la
propria
collaborazione
e
provvede
ad
inoltrare tempestiva denuncia all'autorità
giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso
in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge
affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel
procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero
quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce
la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di
fiducia nei confronti dell'amministrazione.
10.Il Dirigente, fermo restando il diritto di esprimere proprie valutazioni e diffondere notizie a
tutela dei diritti sindacali, ha l’obbligo di astenersi da dichiarazioni offensive nei confronti
dell’Amministrazione. Le dichiarazioni pubbliche, per conto dell’Azienda, andranno
preventivamente autorizzate dal Direttore Generale. Eventuali dichiarazioni che ledano
l’immagine dell’Azienda integrano gli estremi di un comportamento disciplinarmente
perseguibile.
Art.12 Contratti ed altri Atti Negoziali
1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per
conto
dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a
mediazione
di terzi, ne' corrisponde o promette ad
alcuno
utilità
a
titolo
di
intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere
all'attività di intermediazione professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di
appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato
contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli
conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione
concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con
imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni
ed
alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale
astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone
fisiche
o giuridiche private con le quali abbia concluso,
contratti di appalto, fornitura, servizio,
nel
biennio precedente,
finanziamento ed assicurazione, per
conto
dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente,questi informa per iscritto il
dirigente apicale responsabile della gestione del personale.
5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a
procedure
negoziali
o
nelle
quali
sia
parte l'amministrazione,
rimostranze
orali
scritte
sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente,
di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.
6. Per i settori a maggiore rischio di corruzione, individuati nel Piano triennale della
Prevenzione della Corruzione, sono previsti ulteriori obblighi di vigilanza in capo ai
Dirigenti/Responsabili preposti che risponderanno della mancata vigilanza sull’operato dei
subordinati e sulla mancata comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e agli UPD ( ufficio procedimenti disciplinari).
Art. 13 Vigilanza, Monitoraggio e Attività Formative
1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano
sull'applicazione del presente Codice
di comportamento adottati dall’ASP di Cosenza, i
dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici
e di disciplina.
2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l’ASP di
Cosenza si avvale dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito sia per il comparto che per la
dirigenza ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001
che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.
3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dagli uffici procedimenti disciplinari si
conformano alle previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottato
dall’ASP di Cosenza. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui
all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del
codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei
codici di comportamento, la
raccolta
delle
condotte illecite accertate e
sanzionate,
assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei
codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione,
ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165
pubblicazione sul
sito
istituzionale
e
della
del
2001,
la
comunicazione all'Autorità nazionale
anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei
risultati
del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente
articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della
prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.
4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione del presente codice
di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale
anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d),
della legge n. 190 del 2012.
5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia
di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena
conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento
annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti,nel rispetto
anche di quanto previsto nei Piani Triennali della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli
adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili .
Art. 14 Responsabilità Conseguente alla Violazione dei Doveri del Codice
1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti
contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni
contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di
prevenzione della
corruzione,
amministrativa o contabile
dà
luogo
anche
a responsabilità penale, civile,
del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità
disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di
gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della
determinazione
del
tipo
e dell'entità' della sanzione disciplinare
concretamente applicabile, la violazione e' valutata in ogni singolo caso con riguardo alla
gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o
al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle
previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. Le sanzioni più gravi,incluse
quelle espulsive, devono essere valutate nella loro interezza e sempre che ricorrino la non
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PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi
con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti
dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei
pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
Art. 15 Sanzioni: rinvio ai regolamenti disciplinari Area Dirigenza sanitariaprofessionale-tecnica ed amministrativa e Personale non dirigenziale.
Restano confermate le modalità e la tempistica relativa alla comminazione delle sanzioni
previste nei vigenti regolamenti disciplinari, contenuti nelle deliberazioni del Commissario
Straordinario dell’ASP di Cosenza n.5211 del 23.12.2010 e n. 4563 del 19/11/2010.
Art. 16. Norme finali in tema di responsabilità disciplinare
Al fine di monitorare e verificare l’applicazione delle norme contrattuali definite dal vigente
CCNL, le Aziende sono tenute ad inviare, con cadenza annuale, a ciascuna Regione un
rapporto informativo sui procedimenti disciplinari effettuati anche con riferimento ai risultati
degli stessi sia in termini di sanzioni erogate che di archiviazioni effettuate.
Art. 17. Pubblicità
Al presente Codice Disciplinare è data la massima pubblicità mediante la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Amministrazione. Tale forma di pubblicità sostituisce a tutti gli effetti l’
affissione ufficiale all’albo dell’azienda, nonché l’affissione nei luoghi accessibili a tutti i
dipendenti.
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