normativo - Siamo Nati per Camminare

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normativo - Siamo Nati per Camminare
Abbiamo chiesto all’Ufficio Educazione Stradale della Polizia Locale di Milano di
rispondere ad alcune domande su come il CODICE della STRADA (CdS) e il REGOLAMENTO
di POLIZIA URBANA (RPU) regolamentano l’uso dei mezzi con cui Siamo nati per
camminare invita i bambini a raggiungere la propria scuola.
A PIEDI
Da che età i bambini possono camminare da soli per la strada?
Art. 78 del Regolamento Polizia Urbana:
In luogo pubblico i fanciulli di età inferiore agli anni 6, devono sempre essere
accompagnati ed accuditi.
Inoltre non esiste nel codice della strada una norma che stabilisca quando un bambino
possa circolare da solo come pedone o in bicicletta. La sola indicazione dei requisiti di
età è quella dell’art. 115.
È consentito che le macchine parcheggino in modo tale da essere obbligate a
manovrare sul marciapiede per entrare e uscire dal parcheggio (aiuole, viali alberati
e non solo)?
Laddove la sosta è consentita o “tollerata” per cronica carenza di posti auto, il veicolo
che fa manovra per immettersi nel flusso veicolare deve dare la precedenza ai soggetti
titolati a circolare sul marciapiede.
Cosa può fare un pedone il cui percorso è ostruito da una macchina parcheggiata sul
marciapiede?
La persona che trova il marciapiede ostruito da un veicolo parcheggiato in sosta
irregolare può richiedere l’intervento di un agente di Polizia Locale per il rilievo
dell’infrazione e l’eventuale rimozione del veicolo. La Centrale Operativa che coordina
gli interventi delle auto della Polizia L. risponde allo 020208.
IN BICI
Fino a che età i bambini possono viaggiare in bicicletta sul marciapiede?
La risposta non sta nell’età del bimbo ma nelle dimensioni della bicicletta, cita infatti
l’ART. 190 - CdS
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore,
con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate
ai pedoni , secondo le modalita' stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli
articolo 6 e 7.
Art. 46 RPU
I veicoli per uso di bambini o di invalidi devono presentare caratteristiche costruttive
tali da non determinare il superamento dei limiti sotto indicati:
a) lunghezza massima 1,10 m;
b) larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali,
ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la
larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m;
c) altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo può
raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore
massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremità anteriore del veicolo;
d) sedile monoposto;
Un genitore in bicicletta che accompagna il proprio bambino anch'esso in bicicletta
può stare sul marciapiede o deve viaggiare sulla sede stradale?
No, non può circolare sul marciapiede in bicicletta perchè quest’ultimo è la parte della
strada destinata ai pedoni, fatte salve le deroghe espressamente indicate dallo stesso
codice della strada, peraltro già ricordate (biciclette per bambini o veicoli ad uso
invalidi).
IN MONOPATTINO, SKATEBOARD E PATTINI A ROTELLE
Come è regolamentato l'uso di questi veicoli sui marciapiedi della città?
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata
sulla carreggiata delle strade.
9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive
non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri
acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
Quindi con questi mezzi ai bambini dove è consentito circolare?
Ai sensi del Codice della Strada, non potendo circolare sul marciapiede né sulla
carreggiata, possono essere utilizzati solo sulle piste, nei parchi e nei luoghi appositi.
Di seguito gli articoli di riferimento - Regolamento della Polizia Urbana e Codice della
Strada :
REGOLAMENTO DELLA POLIZIA URBANA
Art. 78 del Regolamento Polizia Urbana:
In luogo pubblico i fanciulli di età inferiore agli anni 6, devono sempre essere
accompagnati ed accuditi.
Art. 50. Velocipedi
1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione
esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle
persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a
pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico …
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di
altezza.
Art.68.
Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei
velocipedi (1)
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera
pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
art. 223 regolam. comma 5 : il suono emesso dal campanello deve essere di intensità
tale da poter essere percepito ad almeno 30 metri di distanza
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di
luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri
gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti
e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.
casi previsti dall'art. 152, comma 1.: da mezz’ora dopo il tramonto e mezz’ora prima del
suo sorgere
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai
velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le
caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi
a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee
attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
Art. 225 RPU. Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto dei
bambini sui velocipedi.
1. L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del codice, al trasporto su
un velocipede di un bambino fino ad otto anni di età, è costituita da un apposito
seggiolino composto da: sedile con schienale, braccioli, sistema di fissaggio al
velocipede e sistema di sicurezza del bambino. I braccioli possono essere omessi nel caso
di seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio in posizione posteriore al conducente,
per il trasporto di bambini di età superiore ai quattro anni.
2. Il seggiolino è realizzato e predisposto per l'installazione in modo che, anche durante
il trasporto del bambino, non siano superati i limiti dimensionali fissati per i velocipedi
dall'articolo 50 del codice, non sia ostacolata la visuale del conducente e non siano
limitate la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso.
3. Il sistema di sicurezza del bambino è costituito da bretelle o cintura di contenimento
e da una struttura di protezione dei piedi del bambino. Tale struttura di protezione può
far parte del seggiolino od essere elemento separato dallo stesso, nel qual caso è
montata direttamente sul velocipede; in ogni caso deve essere idonea ad impedire il
contatto dei piedi con le parti in movimento.
4. Il sistema di fissaggio previsto deve garantire l'ancoraggio del seggiolino al velocipede
impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale. Per i seggiolini per i quali si
prevede il montaggio in posizione anteriore, tra il manubrio ed il conducente, e che sono
idonei al trasporto di bambini la cui massa non è superiore a 15 kg, sono ammessi sistemi
di fissaggio sia al telaio, sia al piantone, sia al manubrio. In quest'ultimo caso, l'interasse
tra gli agganci al manubrio non è superiore a 10 cm. Per i seggiolini per i quali si prevede
il montaggio in posizione posteriore, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio sia ad
un accessorio portapacchi. In tal caso, nelle istruzioni per il montaggio ed indicazioni
d'uso del seggiolino di cui al comma 5, è evidenziata chiaramente la portata minima del
portapacchi, necessaria per garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza.
5. Ciascun seggiolino è munito di istruzioni illustrate per il montaggio e di indicazioni per
l'uso atte a garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza. Unitamente a
tali indicazioni sono riportati gli articoli 68, comma 5, e 182, comma 5, del codice,
nonché gli articoli 225 e 377, comma 5. Alle suddette istruzioni ed indicazioni è allegata
una dichiarazione che attesti la rispondenza del seggiolino alle caratteristiche fissate dal
presente articolo. Tale dichiarazione è sottoscritta, sotto la propria responsabilità, dal
produttore oppure da chi provvede alla commercializzazione con proprio marchio,
oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunità
europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attività commerciale.
6. Sul seggiolino sono impressi in modo visibile, anche dopo il montaggio dello stesso,
l'anno di produzione ed il nome del produttore, ovvero di chi provvede alla sua
commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da
paesi che non fanno parte della Comunità europea, da chi lo abbia importato
nell'esercizio della propria attività commerciale.
7. Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del velocipede,
compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non
deve essere superiore a 75 cm e l'altezza massima, compreso il carico, non deve essere
superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 kg. Per la
circolazione notturna il rimorchio è equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva
posteriore e laterale previsti per i velocipedi all'articolo 224…
CODICE della STRADA
Art.143
Posizione dei veicoli sulla carreggiata
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del
margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile
al margine destro della carreggiata. …
Art.144
Circolazione dei veicoli per file parallele.
1. La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad almeno due corsie
per ogni senso di marcia, quando la densità del traffico è tale che i veicoli occupano
tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una
velocità condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli
agenti del traffico la autorizzano. È ammessa, altresì, lungo il tronco stradale adducente
a una intersezione controllata da segnali luminosi o manuali; in tal caso, al segnale di
via libera, essa deve continuare anche nell'area di manovra dell'intersezione stessa.
2. Nella circolazione per file parallele è consentito ai conducenti di veicoli, esclusi i
veicoli non a motore ed i ciclomotori, di non mantenersi presso il margine della
carreggiata, pur rimanendo in ogni caso nella corsia prescelta.
3. Il passaggio da una corsia all'altra è consentito, previa la necessaria segnalazione,
soltanto quando si debba raggiungere la prima corsia di destra per svoltare a destra, o
l'ultima corsia di sinistra per svoltare a sinistra, ovvero per effettuare una riduzione di
velocità o una volontaria sospensione della marcia al margine della carreggiata, quando
ciò non sia vietato. I conducenti che si trovano nella prima corsia di destra possono,
inoltre, spostarsi da detta corsia quando devono superare un veicolo senza motore o
comunque assai lento, sempre previa la necessaria segnalazione…………….
Art.182.
Circolazione dei velocipedi. (1)
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della
circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo
che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio
almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere
liberamente davanti a se', ai due lati e compiere con la massima liberta', prontezza e
facilita' le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti e' vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme,
condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della
circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai
pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia
appositamente costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente maggiorenne
il trasporto di un bambino fino a otto anni di eta', opportunamente assicurato con le
attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone
oltre al conducente devono essere condotti, se a piu' di due ruote simmetriche, solo da
quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare piu' di quattro persone adulte
compresi i conducenti; e' consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini
fino a dieci anni di eta'.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il
divieto per particolari categorie di essi, con le modalita' stabilite nel regolamento.
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il
tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che
circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle
retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al comma 4-ter dell'articolo 162.
(2)……………………………
Art. 377 (art. 182 CdS)
Circolazione dei velocipedi.
1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi
scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i
veicoli che seguono.
2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in
generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo
il veicolo a mano.
3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra
di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare.
4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno,
qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o
mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati,
ma solamente condotti a mano.
5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età è effettuato unicamente con le
attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non
ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di
manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle
caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate:
a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di
bambini fino a 15 kg di massa;
b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino
ad otto anni di età.
Prima del montaggio della attrezzatura è necessario procedere ad una verifica della
solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso.
6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'articolo 3 del
codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla
circolazione dei veicoli.
7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico
veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le
manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.
Art.190.
Comportamento dei pedoni.
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi
per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti,
devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in
modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i
pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle
carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia
dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo
il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla
carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto
obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti
pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano
più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la
carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare
situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato
attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora
esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è,
altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli
attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di
attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli
autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore,
con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate
ai pedoni , secondo le modalita' stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli
articolo 6 e 7. (1)
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata
sulla carreggiata delle strade.
9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive
non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri
acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 94. (2)
Art.191.
Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni
1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono
fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresi' dare
la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad
attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i
conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un
attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il
divieto
per
i
pedoni
di
cui
all'articolo
190,
comma
4.
( 1)
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al
pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di
raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità
motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o
munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, (2) o comunque altrimenti
riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque
prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o
maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla
situazione di fatto.