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Agenzia per la Coesione Territoriale COMMISSIONE MISTA STATO REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER IL COORDINAMENTO SUL FUNZIONAMENTO GENERALE DEL SISTEMA NAZIONALE DI CONTROLLO DEI PROGRAMMI DELL’OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020 REGOLAMENTO INTERNO Art. 1 (Costituzione) Sulla base di quanto previsto dalla nota tecnica per l’Intesa “Governance nazionale dell’attuazione e gestione dei Programmi di cooperazione territoriale europea 2014-2020", approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 aprile 2016, la Commissione Mista Stato Regioni e Province Autonome per il coordinamento sul funzionamento generale del sistema nazionale di controllo dei Programmi dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 – di seguito denominata “Commissione” -, è stata costituita con i decreti del Direttore generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 139 del 6 giugno 2016 e n. 209 del 5 settembre 2016. La Commissione, la cui composizione è conforme ai decreti sopra citati, è presieduta dal dirigente pro tempore dell’Ufficio 7 “Centro di competenza sul coordinamento ed esecuzione controlli di I livello” dell’Area Programmi e Procedure dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall’amministrazione rappresentata. Possono partecipare alle riunioni della Commissione, su invito del Presidente, in qualità di esperti, altri rappresentanti delle Regioni e Province Autonome partecipanti ai Programmi, delle amministrazioni centrali e di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni. In tal caso l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai membri effettivi della Commissione Mista, con congruo anticipo. Rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili e dell’Istituto Nazionale Revisori Legali potranno inoltre essere chiamati a collaborare con la Commissione ai seguenti fini: a) definizione di azioni di raccordo con gli Ordini al fine di garantire omogeneità nelle attività di controllo; b) pianificazione di seminari e attività informative; c) supporto nella risoluzione di casistiche e problematiche specifiche. Art. 2 (Compiti) La Commissione ha un ruolo di coordinamento sul funzionamento del sistema nazionale di controllo. Tale ruolo si esplica nei seguenti compiti: 1. Trattare le questioni di carattere orizzontale riguardanti il funzionamento e la qualità del sistema: - approvazione di manualistica, modulistica e procedure necessarie al funzionamento del sistema, comprese le modalità attuative dell'attività dei controlli, coerentemente con quanto previsto dai programmi; - indicazioni per un eventuale aggiornamento della manualistica, a seguito di modifiche alle normative europee e nazionali o di nuove casistiche che si ritiene necessario disciplinare; - risoluzione di problematiche per casi specifici, anche con l'eventuale supporto di rappresentanti dell'Albo/Registro; - valutazione dell'opportunità ed indicazioni per l'organizzazione di incontri e/o seminari sul controllo di primo livello rivolti ai beneficiari; - valutazione dell'opportunità ed indicazioni per l'organizzazione di incontri e/o seminari rivolti ai controllori per garantire omogeneità di applicazione delle verifiche nel territorio nazionale. 2. Verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal controllore ed i requisiti richiesti in capo al controllore scelto dal beneficiario ed esprimere il proprio assenso/diniego per l'attribuzione del relativo incarico, dandone comunicazione al beneficiario stesso ed all'Autorità di Gestione del programma, tramite il rappresentante del programma. L'attività di verifica comprende altresì le scelte degli Enti pubblici di avvalersi di proprie strutture interne. 3. Assicurare la partecipazione di un rappresentante italiano agli incontri dei gruppi di lavoro sui controlli di primo livello istituiti nell'ambito dei singoli programmi. Art. 3 (Riunioni) La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno. Le riunioni si tengono presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale o in altra sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione. La Commissione si intende regolarmente riunita e le sue determinazioni validamente assunte se almeno sei dei membri sono presenti ai lavori, ivi compreso il Presidente o un suo delegato. Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni e riunioni informative o da gruppi di lavoro tecnico/tematici composti da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e regionali e delle province autonome. 2 Il Presidente, qualora ne ravvisi l’opportunità, può proporre riunioni della Commissione da tenere in videoconferenza. Art. 4 (Ordine del giorno) Il Presidente convoca e invia l'ordine del giorno delle riunioni almeno dieci giorni consecutivi prima della data della riunione. Eventuali ulteriori argomenti proposti per iscritto da uno o più membri della Commissione potranno essere inseriti, ove gli stessi pervengano alla Segreteria Tecnica della Commissione, di cui al successivo art. 9, almeno sette giorni consecutivi prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il Presidente può fare esaminare ai componenti della Commissione anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Il Presidente invia ai membri della Commissione i documenti necessari ai lavori, salvo eccezioni motivate, almeno cinque giorni consecutivi prima della riunione. Art. 5 (Deliberazioni) Le deliberazioni della Commissione sono assunte secondo la prassi del consenso. Art. 6 (Verbali) L’approvazione del verbale avviene con procedura scritta attivata entro 15 giorni lavorativi successivi alla data della riunione. Art. 7 (Consultazioni per iscritto) La procedura di consultazione scritta dei membri della Commissione è, di norma, utilizzata per la validazione dei controllori secondo le modalità indicate nella “Procedura per l’individuazione e la contrattualizzazione dei certificatori delle spese”. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati a tutti i membri della Commissione, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro, al massimo, dieci giorni lavorativi dalla data di trasmissione via posta elettronica. La relativa decisione sarà adottata, in assenza di obiezioni, decorso tale termine, secondo la procedura che sarà approvata dalla Commissione. 3 Art. 8 (Trasmissione della documentazione) La documentazione che, a norma del presente regolamento, deve essere inviata ai membri della Commissione o pervenire da questi alla Segreteria Tecnica della Commissione stessa, è trasmessa a mezzo posta elettronica. Per la condivisione dei documenti, fatta salva ogni possibile verifica tecnica, sarà inoltre attivata un’area riservata sul sito internet dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. A tal fine, è fatto carico a tutti i componenti della Commissione di comunicare alla Segreteria Tecnica, di cui al successivo art. 9, l’indirizzo di posta elettronica a cui inviare la documentazione. Art. 9 (Segreteria tecnica della Commissione) Per le attività connesse alla convocazione e preparazione delle riunioni, per la predisposizione della documentazione sottoposta all’esame della Commissione, e per tutti i compiti derivanti dall’attività della Commissione stessa, nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi della Commissione, è istituita la Segreteria tecnica della Commissione. Presso la Segreteria tecnica è altresì conservata la documentazione inerente alle attività della Commissione. 4