Pene e misure in Svizzera - Sistema ed esecuzione per adulti e

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Pene e misure in Svizzera - Sistema ed esecuzione per adulti e
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto penale
Settore Esecuzione delle pene e delle misure
Febbraio 2010
Pene e misure in Svizzera
Sistema ed esecuzione per adulti e giovani:
una panoramica
Pene e misure in Svizzera
Indice
Esecuzione delle pene e delle misure per adulti in Svizzera.................................3
I.
1.
2.
3.
4.
Basi legali...................................................................................................................... 3
Osservazioni generali..................................................................................................... 3
Obblighi e competenze dei Cantoni ............................................................................... 3
Obblighi e competenze della Confederazione................................................................ 3
Concordati sull’esecuzione delle pene e delle misure.................................................... 4
II.
1.
2.
3.
Sanzioni: pene e misure .............................................................................................. 4
Osservazioni generali..................................................................................................... 4
Pene ............................................................................................................................... 4
Misure............................................................................................................................. 5
III.
1.
2.
Penitenziari e istituti .................................................................................................... 8
Osservazioni generali..................................................................................................... 8
Penitenziari..................................................................................................................... 8
IV.
1.
2.
3.
Principi generali dell’esecuzione delle pene e delle misure .................................... 9
Osservazioni generali..................................................................................................... 9
Principi generali.............................................................................................................. 9
Mezzi che garantiscono l’applicazione dei principi generali ......................................... 10
Esecuzione delle pene e delle misure per giovani in Svizzera............................12
I.
Principio e campo d’applicazione............................................................................. 12
II.
Autorità competenti ................................................................................................... 12
III.
1.
2.
Sanzioni: misure protettive e pene ........................................................................... 13
Misure protettive........................................................................................................... 13
Pene ............................................................................................................................. 13
Documentazione sull’esecuzione delle pene e delle misure in Svizzera............15
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Pene e misure in Svizzera
Esecuzione delle pene e delle misure per adulti in Svizzera
I.
Basi legali
1.
Osservazioni generali
Secondo l’articolo 123 della Costituzione federale (Cost.), la legislazione in materia di diritto
penale compete alla Confederazione, mentre l’esecuzione delle pene e delle misure spetta ai
Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.
La Svizzera dispone di un diritto penale uniforme dal 1942. Il Codice penale svizzero (CP)
contiene disposizioni-quadro per l’esecuzione delle pene e delle misure. Il legislatore svizzero ha rinunciato a emanare una legge in materia.
Dopo oltre vent’anni di procedura, il Codice penale riveduto è stato adottato nel 2002 ed è
entrato in vigore il 1° gennaio 2007.
2.
Obblighi e competenze dei Cantoni
Il principio risultante dall’articolo 123 capoverso 2 Cost., secondo cui l’esecuzione delle pene
e delle misure compete ai Cantoni, comporta due conseguenze: in primo luogo, spetta ai
Cantoni eseguire le sentenze emanate dai loro tribunali. In secondo luogo, essi sono tenuti a
costruire e gestire gli istituti di esecuzione delle pene e possono concludere accordi per la
costruzione comune, l’esercizio e il co-utilizzo (concordato sull’esecuzione delle pene e delle
misure). Il Codice penale contiene tre disposizioni che riguardano esplicitamente tali compiti
dei Cantoni (art. 372 cpv. 1, art. 377, art. 378 CP).
3.
Obblighi e competenze della Confederazione
Secondo gli articoli 49 capoverso 2 Cost. e 186 capoverso 4 Cost., il Consiglio federale deve
vigilare sul rispetto delle norme federali e delle disposizioni concordatarie.
Fondandosi sull’articolo 123 capoversi 1 e 3 Cost., la Confederazione può legiferare e svolgere un ruolo attivo nell’ambito dell’esecuzione delle pene e delle misure, ad esempio accordando sussidi per la costruzione di istituti di detenzione per adulti, giovani adulti, bambini e
adolescenti o concedendo sussidi d’esercizio agli istituti destinati alle tre ultime categorie
d’età. La Confederazione può anche sostenere progetti pilota in tale ambito (Legge federale
sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure;
RS 341).
Nel 2009 sono stati erogati 17 milioni di franchi per la costruzione, la trasformazione o
l’ampliamento di istituti d’esecuzione delle pene e delle misure e 20 milioni di franchi per nuovi sussidi. La Confederazione ha contribuito con 1 milione di franchi a progetti pilota nel
settore degli adulti e ha versato sussidi d’esercizio per complessivamente 73 milioni di franchi a 170 istituti.
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Pene e misure in Svizzera
4.
Concordati sull’esecuzione delle pene e delle misure
Per applicare la normativa federale sugli istituti da prevedere per ogni categoria di detenuti a
seconda dell’età, del sesso e del tipo di reato commesso, ogni Cantone dovrebbe costruire e
gestire un gran numero di istituti. Nemmeno i Cantoni più grandi potrebbero permetterselo.
Per questo motivo, tra il 1956 e il 1963 i Cantoni hanno concluso tre concordati regionali. Tali
convenzioni intercantonali sono state istituite per colmare le lacune esistenti tra la legislazione federale e le disposizioni cantonali e per uniformare il diritto per mezzo di direttive e di
raccomandazioni.
Le normative concordatarie riguardano sostanzialmente gli ambiti seguenti:
 l’utilizzo comune dei penitenziari e degli istituti e il disciplinamento delle spese;
 l’allestimento di direttive tese a uniformare l’esecuzione delle pene e delle misure, in particolare in materia di retribuzione, congedi e forme speciali d’esecuzione.
II.
Sanzioni: pene e misure
1.
Osservazioni generali
Il Codice penale svizzero contempla due grandi categorie di sanzioni: le pene e le misure.
2.
Pene
Il Codice penale svizzero sanziona i crimini e i delitti con una pena detentiva, una pena pecuniaria o il lavoro di pubblica utilità. Ognuna di queste tre pene può essere irrogata, per un
periodo determinato, con la condizionale o con la condizionale parziale. In tal caso, se supera il periodo di prova, il condannato non deve scontare la sanzione o la parte sospesa della
sanzione inflitta. In caso di insuccesso, la condizionale può essere revocata.
Le contravvenzioni sono punite con una multa o con il lavoro di pubblica utilità.
2.1 Pena detentiva
La pena detentiva sopprime o limita la libertà individuale di movimento.
Secondo gli articoli 40 segg. CP, di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi, mentre la durata massima è di 20 anni. La pena detentiva può essere inflitta a vita se la
legge lo prevede espressamente. Il giudice può irrogare una pena detentiva inferiore a sei
mesi da scontare se le condizioni per la sospensione condizionale non sono adempiute. Può
anche sospendere l’esecuzione di pene detentive inferiori a 24 mesi e sospendere parzialmente l’esecuzione di pene detentive superiori a un anno e inferiori a tre anni.
2.1.1 Esecuzione della semiprigionia
La semiprigionia è una forma speciale d’esecuzione delle pene detentive che alterna periodi
di incarcerazione a periodi di libertà. È generalmente imposta per pene fino a un anno. Durante l’esecuzione della pena, il condannato prosegue la sua attività professionale o la sua
formazione all’esterno dell’istituto, pur trascorrendovi il tempo di riposo e il tempo libero
(art. 77b e 79 CP).
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Pene e misure in Svizzera
2.1.2 Esecuzione per giorni
Anche questa forma d’esecuzione, che si fonda sull’articolo 79 CP, privilegia il condannato
permettendogli di scontare durante i fine settimana o le vacanze le pene detentive fino a
quattro settimane.
2.2
Pena pecuniaria
I nuovi articoli 34 segg. CP, al posto delle pene detentive di breve durata, prevedono sanzioni non privative della libertà: la pena pecuniaria e il lavoro di pubblica utilità.
La pena pecuniaria è irrogata dal giudice in alternativa a una pena detentiva fino a sei mesi.
Può anche essere inflitta al posto di una pena detentiva di 6-12 mesi. Il giudice commisura il
numero delle aliquote giornaliere alla colpa dell’autore e fissa l’importo in funzione della situazione personale ed economica dell’autore (al massimo 3'000 franchi per aliquota giornaliera).
2.3
Lavoro di pubblica utilità
Il giudice può ordinare il lavoro di pubblica utilità al posto di una pena detentiva fino a sei
mesi o di una pena pecuniaria. Tuttavia, l’autore deve acconsentire a tale sanzione e impegnarsi a prestare il lavoro di pubblica utilità a favore di istituzioni sociali, opere di interesse
pubblico o persone bisognose. Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un
giorno di pena detentiva o a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria.
2.4
Multa e lavoro di pubblica utilità in caso di contravvenzioni
Le contravvenzioni sono reati passibili di una multa fino a 10'000 franchi. Con il consenso
dell’autore, il giudice può ordinare, al posto della multa, un lavoro di pubblica utilità di una
durata massima di tre mesi.
3.
Misure
Il Codice penale svizzero prevede le misure terapeutiche, l’internamento e le altre misure.
La misura si distingue dalla pena in quanto la sua durata non dipende dalla colpa dall’autore,
ma dallo scopo perseguito dalla misura. Di principio, la sua esecuzione deve promettere successo e durare tanto quanto necessario per scongiurare un rischio di recidiva (art. 56 CP).
La misura è una sanzione che il giudice irroga, di regola, in aggiunta a una pena, ma può
anche essere disposta a titolo individuale. Il giudice deve fondarsi su una perizia per ordinare
una misura terapeutica o l’internamento.
Secondo l’articolo 62d CP, l’autorità competente deve esaminare almeno una volta all’anno
l’opportunità di revocare una misura e di ordinare un’eventuale liberazione condizionale. Nei
casi gravi, deve inoltre disporre della perizia di un esperto indipendente e del parere di una
commissione composta di rappresentanti delle autorità di procedimento penale, delle autorità
d’esecuzione nonché della psichiatria. Il periodo di prova in caso di liberazione condizionale
varia da uno a cinque anni a seconda del tipo di misura.
L’articolo 90 CP prevede che il collocato non può essere ininterrottamente separato dagli altri
collocati salvo eccezioni. Partecipa all’allestimento del suo piano d’esecuzione. Inoltre, il collocato abile al lavoro è tenuto a lavorare. Dopo un certo tempo, la misura prevista può essere eseguita in forma di lavoro e alloggio esterni.
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3.1
Misure terapeutiche
3.1.1 Trattamento di turbe psichiche (art. 59 CP)
Due condizioni cumulative permettono di pronunciare una tale misura. L’autore deve aver
commesso un crimine o un delitto riconducibile alla sua turba psichica e il trattamento deve
far sperare che l’autore non commetta nuovi reati riconducibili alla sua turba.
Di regola, la misura è eseguita in un istituto psichiatrico appropriato o in un istituto per l’esecuzione delle misure. Se sussiste il pericolo che l’autore si dia alla fuga o commetta nuovi
reati, il trattamento si svolge in un istituto chiuso.
Il Codice penale fissa un limite massimo di cinque anni per il trattamento stazionario di turbe
psichiche. Se le condizioni per una liberazione non sono adempiute, il giudice può prorogare
tale periodo, di volta in volta di cinque anni al massimo (se necessario, a vita).
L’autore è liberato condizionalmente dall’esecuzione della misura non appena il suo stato
consente di metterlo alla prova in libertà. Il periodo di prova è di uno a cinque anni e può
essere prorogato tanto quanto necessario. In caso di insuccesso del periodo di prova, il giudice può sopprimere la misura terapeutica e disporre una nuova misura.
3.1.2 Trattamento delle tossicodipendenze (art. 60 CP)
La misura è tesa a limitare il rischio di recidiva di un autore tossicomane o altrimenti affetto
da dipendenza che ha commesso un crimine o un delitto riconducibile al suo stato. Inoltre il
trattamento deve permettere di evitare che l’autore commetta nuovi reati riconducibili al suo
stato di dipendenza.
Il trattamento si svolge in un istituto specializzato o, se necessario, in una clinica psichiatrica.
La privazione della libertà derivante dal trattamento stazionario non supera di regola i tre
anni. Il giudice può ordinare, una sola volta, che la misura sia prorogata di un anno. La privazione della libertà risultante dalla misura non deve eccedere complessivamente sei anni in
caso di proroga e di ripristino dopo la liberazione.
L’autore è liberato condizionalmente dall’esecuzione della misura non appena il suo stato
consente di metterlo alla prova in libertà. Il periodo di prova è di uno a tre anni e può essere
prorogato fino a tre anni. In caso di insuccesso del periodo di prova, il giudice può sopprimere la misura terapeutica e disporre una nuova misura.
3.1.3 Misure per i giovani adulti (art. 61 CP)
La misura si propone di punire giovani adulti di 18-25 anni con una sanzione adeguata alla
loro età. Tali misure sono destinate ad autori che, dal punto di vista biologico, non sottostanno più al diritto penale minorile, ma che hanno ancora esigenze assistenziali comparabili.
Tutti gli istituti per giovani adulti applicano principi socio-educativi e terapeutici riconosciuti. In
particolare, il collocamento deve permettere di acquisire una formazione o un perfezionamento professionale.
L’autore deve aver commesso un crimine o un delitto riconducibile allo sviluppo alterato della
sua personalità e la misura deve far sperare che l’autore non commetta nuovi reati riconducibili a tali turbe.
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Da notare che i criminali violenti e pericolosi non sono ammessi in un istituto per giovani adulti. Tali istituti devono essere separati dagli altri penitenziari previsti dal Codice penale.
L’autore è liberato condizionalmente dall’esecuzione della misura non appena il suo stato
consente di metterlo alla prova in libertà. Il periodo di prova è di uno a tre anni e può essere
prorogato fino a tre anni. In caso di insuccesso del periodo di prova, il giudice può sopprimere la misura terapeutica e disporre una nuova misura. La misura deve comunque essere
soppressa al più tardi quando il collocato compie i 30 anni.
3.1.4 Trattamento ambulatoriale (art. 63 – 63b)
Il trattamento ambulatoriale non dipende dal tipo di reato commesso. Affinché la misura sia
adeguata, l’autore deve essere motivato a sottoporsi al trattamento. Il giudice può ordinare la
misura ambulatoriale con o senza sospensione dell’esecuzione della pena detentiva. In questo ultimo caso, la misura ambulatoriale è eseguita in un istituto d’esecuzione delle pene. Se
il giudice sospende la pena, il condannato può rimanere nel suo luogo di residenza abituale.
Di norma una misura ambulatoriale è revocata o prorogata secondo gli stessi principi applicabili alle misure stazionarie.
Circa la metà delle misure ambulatoriali riguardano tossicomani. In oltre i ¾ dei casi l’esecuzione della pena detentiva viene sospesa.
3.2
Internamento (art. 64 – 64b CP)
L’internamento è sostanzialmente una misura di sicurezza finalizzata a proteggere la collettività da criminali recidivi. La misura d’internamento permette una privazione della libertà a
tempo indeterminato, al fine di neutralizzare l’autore del reato. Sebbene tale misura si proponga di escludere il condannato dalla società, il principio della reintegrazione, valido per
tutte le pene detentive, si applica anche in questo caso. L’autore ha il diritto di scontare la
sua pena in condizioni di vita quanto più ordinarie.
Due condizioni cumulative sono necessarie per pronunciare una misura d’internamento. In
primo luogo, il reato deve essere grave, come ad esempio un assassinio o una presa
d’ostaggio, e il suo autore deve aver voluto pregiudicare l’integrità altrui. La seconda condizione riguarda la prognosi legale dell’autore, se si teme che possa commettere nuovi reati di
questo genere.
L’internamento può essere ordinato non soltanto nell’ambito della procedura ordinaria, ma
anche a posteriori se nuovi fatti permettono di stabilire che sono adempiute le condizioni
menzionate (art. 65 cpv. 2 CP).
A differenza delle misure terapeutiche, la pena detentiva va scontata sempre prima dell’internamento, eseguito in un penitenziario chiuso o in un istituto di esecuzione delle pene.
In linea di principio, la misura d’internamento è eseguita a vita. Il condannato è tuttavia oggetto di un esame regolare teso a valutare se può beneficiare di una liberazione condizionale
o di un trattamento terapeutico stazionario.
L’internamento è revocato disponendo la liberazione condizionale non appena appare probabile che l’autore si comporterà correttamente in libertà. Il periodo di prova da due a cinque
anni può essere prorogato.
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Pene e misure in Svizzera
Dopo che il Popolo svizzero ha accolto l’iniziativa in favore dell’internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia (art. 123a Cost.), il
Codice penale ha dovuto precisare gli articoli 64 segg. per rendere possibile l’internamento a
vita.
L’internamento ordinario e l’internamento a vita si distinguono per le condizioni su cui si fonda la liberazione condizionale, e non per la durata dell’esecuzione della misura.
3.3
Altre misure (art. 66 segg. CP)
In aggiunta a una pena, a una misura terapeutica o all’internamento, il giudice può ordinare
l’interdizione dell’esercizio di una professione, il divieto di condurre, la pubblicazione della
sentenza, la confisca di oggetti pericolosi o di valori patrimoniali, il risarcimento e l’assegnamento al danneggiato. Il giudice può disporre anche la cauzione preventiva, che non costituisce né una pena né una misura.
III.
Penitenziari e istituti
1.
Osservazioni generali
La Svizzera dispone di 115 istituti per l’esecuzione delle pene e delle misure di diritto penale.
La maggior parte è destinata unicamente alla detenzione preventiva, alla semiprigionia e
all’esecuzione di pene di breve durata. Le pene di lunga durata e le misure sono eseguite in
una trentina di istituti di medie-grandi dimensioni. La maggioranza dei penitenziari e degli
istituti offre meno di 100 posti. Solo quattro di essi possono accogliere più di 200 detenuti.
Secondo la statistica penitenziaria 1 nel 2009 la Svizzera contava 6'048 detenuti (alla data di
riferimento, ossia il 02.09.2009). Nel 31 per cento dei casi non si trattava di condannati
(1'888 persone in detenzione preventiva, 411 in detenzione in vista d’espulsione o
d’estradizione). Solo il 6,1 per cento erano donne.
2.
Penitenziari
Secondo il Codice penale svizzero, i Cantoni devono mettere a disposizione due tipi di istituti
penitenziari: quelli chiusi e quelli aperti (art. 76 CP). Il diritto federale non esige tuttavia che
questi due tipi di istituti siano gestiti indipendentemente l’uno dall’altro. Un penitenziario chiuso può disporre di un reparto aperto, un istituto aperto di un reparto chiuso. Per contro, gli
istituti terapeutici devono essere separati dai penitenziari (art. 58 cpv. 2 CP).
I Cantoni possono costruire o gestire in comune dei penitenziari. Inoltre, possono autorizzare
istituti privati a eseguire misure terapeutiche nonché pene sotto forma di semiprigionia o di
lavoro esterno (art. 379 CP).
Se lo desiderano, i Cantoni possono inoltre gestire reparti per speciali categorie di detenuti
quali le donne, le persone di determinate classi d’età, quelle che devono scontare pene di
assai lunga o assai breve durata o i condannati che necessitano di cure particolari (art. 377
cpv. 2 CP). Da notare che esiste una rigida separazione tra detenuti di sesso maschile e
femminile, sebbene nessun disposizione legale lo preveda espressamente.
1
Ufficio federale di statistica, Statistiche sulla privazione della libertà, 2009.
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Pene e misure in Svizzera
2.1 Penitenziari chiusi
Il collocamento in un penitenziario chiuso o nel reparto chiuso di un istituto aperto presuppone un pericolo di fuga o il timore che il condannato commetta nuovi reati. Il criterio determinante è dunque il grado di sicurezza cui va sottoposto il detenuto. I penitenziari chiusi devono predisporre accorgimenti architettonici, tecnici, organizzativi e personali per garantire che
i detenuti non possano sottrarsi all’esecuzione della pena evadendo o commettendo nuovi
reati.
2.2 Penitenziari aperti
Se non vi è il rischio che evada o commetta nuovi reati, il detenuto è collocato in un penitenziario aperto. Qui sono sufficienti semplici misure dissuasive contro le evasioni e altre procedure che garantiscano un controllo delle presenze.
IV.
Principi generali dell’esecuzione delle pene e delle misure
1.
Osservazioni generali
Il Codice penale sancisce due principi costituzionali: il rispetto della dignità umana e il libero
esercizio dei diritti da parte del detenuto, i cui diritti possono essere limitati soltanto nella misura richiesta dalla privazione della libertà e dalla convivenza nell’istituto (art. 74 CP).
Inoltre, il Codice penale formula altri principi generali per l’esecuzione delle pene e delle misure (art. 75 cpv. 1 CP): la prevenzione della recidiva dopo la fine dell’esecuzione, la normalizzazione, la lotta contro le conseguenze nocive della privazione della libertà, l’obbligo di
assistenza necessaria e la prevenzione della recidiva durante la privazione della libertà.
Nessuno di questi principi è prioritario rispetto agli altri.
2.
Principi generali
Prevenzione della recidiva ad esecuzione terminata
2.1
Per limitare in modo duraturo i rischi di recidiva è indispensabile che i detenuti, scontata la
pena, dispongano di effettive competenze sociali, che permettano loro di vivere senza commettere nuovi reati. Pertanto, l’esecuzione delle pene e delle misure deve sviluppare tale
capacità, intervenendo sulla personalità e sul comportamento del detenuto.
Inoltre, l’esecuzione delle pene e delle misure è retta da disposizioni tese a stabilizzare il
futuro ambiente sociale del detenuto liberato (partner, famiglia, altri contatti sociali).
2.2
Normalizzazione delle condizioni di detenzione
La normalizzazione della vita carceraria può essere considerata un principio riconosciuto
della politica d’esecuzione. Per normalizzazione si intende l’adeguamento della vita carceraria alle condizioni esterne, in particolare sottoponendo i condannati a situazioni conformi alla
realtà. La vita quotidiana in carcere deve dunque servire ad apprendere il comportamento
sociale in vista della liberazione.
2.3
Lotta contro le conseguenze nocive della privazione della libertà
Il principio tiene conto dei limiti imposti a una normalizzazione delle condizioni di detenzione,
dal momento che non è mai possibile riprodurre il mondo esterno tale e quale in un peniten9/15
Pene e misure in Svizzera
ziario. Occorre fare il possibile affinché il detenuto non sia isolato dal mondo esterno, in particolare favorendo i contatti sociali che potrebbero essere d’aiuto al detenuto.
2.4
Obbligo di assistenza necessaria
Le autorità d’esecuzione sono tenute a mettere a disposizione del detenuto un’offerta equivalente a quella di cui potrebbe beneficiare all’esterno. L’assistenza necessaria comprende
le cure mediche e l’aiuto sociale, religioso, economico e giuridico.
2.5
Prevenzione della recidiva durante la privazione della libertà
Il principio tiene conto del problema che i detenuti rappresentano per la sicurezza interna del
penitenziario. La collettività, il personale e i codetenuti vanno protetti adeguatamente.
3.
Mezzi che garantiscono l’applicazione dei principi generali
I principali mezzi a disposizione per garantire l’applicazione dei principi menzionati, e in particolare per prevenire il rischio di recidiva, sono passati in rassegna qui di seguito.
3.1
Piano d’esecuzione
Il Codice penale obbliga i Cantoni a prevedere, nei loro regolamenti penitenziari, l’allestimento, d’intesa con il detenuto, di un piano individuale d’esecuzione della pena. Il piano contiene indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e di perfezionamento, sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione
alla vita in libertà (art. 75 cpv. 3 CP).
3.2
Lavoro e alloggio esterni
Se rispetta il piano d’esecuzione, il condannato può beneficiare di agevolazioni quali il lavoro
e l’alloggio esterni (regime progressivo; art. 77a CP).
Di norma, scontata metà della pena, il detenuto per il quale non sussista rischio di evasione
o di nuovi reati può lavorare fuori del penitenziario pur trascorrendo le ore di tempo libero e
di riposo nell’istituto.
Se il detenuto si comporta correttamente lavorando all’esterno, l’esecuzione prosegue sotto
forma di alloggio e lavoro esterni.
3.3
Liberazione condizionale e assistenza riabilitativa
Scontati i due terzi della pena, ma almeno tre mesi, il detenuto può in pratica essere liberato
condizionalmente se il suo comportamento durante la detenzione lo giustifica e non vi è il
rischio che commetta nuovi crimini o delitti (art. 86 cpv. 1 CP). Quest’ultima fase dell’esecuzione prevede un periodo di prova da uno a cinque anni, durante il quale l’esecuzione della
pena può essere ripristinata in caso di cattiva condotta.
Per tale periodo è di norma ordinata un’assistenza riabilitativa (art. 87 cpv. 2 CP), tesa a impedire agli assistiti di commettere nuovi reati e a favorire la loro integrazione sociale (art. 93
cpv. 1 CP). Attualmente in quasi tutti i Cantoni l’assistenza riabilitativa è affidata a servizi
sociali specializzati delle autorità penali. L’assistenza riabilitativa offre in primo luogo prestazioni rientranti nell’ambito della vita quotidiana, quali la ricerca di un alloggio e di un lavoro
nonché la stabilizzazione della situazione finanziaria.
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Pene e misure in Svizzera
3.4
Lavoro e retribuzione
Data la fondamentale importanza del lavoro per l’integrazione sociale, in Svizzera l’attività
professionale costituisce uno dei pilastri dell’esecuzione delle pene. Il Codice penale obbliga
il detenuto a lavorare. Il lavoro deve adattarsi quanto possibile alle sue capacità, alla sua
formazione e alle sue inclinazioni (art. 81 cpv. 1 CP).
Per tale motivo, tutti gli istituti adibiti all’esecuzione di pene di lunga durata dispongono in
genere di laboratori moderni, che permettono in particolare di svolgere un apprendistato o un
pretirocinio. Ai laboratori competono anche i lavori di manutenzione dell’istituto. La maggior
parte dei grandi penitenziari è inoltre dotata di un’azienda agricola e spesso anche orticola.
Altri hanno allestito programmi speciali per detenuti dalle capacità di rendimento limitate.
Secondo l’articolo 83 CP, il detenuto riceve una retribuzione conforme alle sue prestazioni,
che non corrisponde tuttavia a uno stipendio di mercato. L’articolo 380 CP prevede infatti che
il condannato partecipi alle spese d’esecuzione compensandole con il lavoro prestato. Inoltre, durante la detenzione dispone soltanto di una parte dei suoi guadagni. L’altra parte costituisce un fondo di riserva di cui potrà disporre dopo la liberazione.
3.5
Formazione
Secondo l’articolo 82 CP, il detenuto deve poter acquisire, nella misura del possibile, una
formazione e un perfezionamento corrispondenti alle sue capacità. Tale opzione è tuttavia
raramente sfruttata, anche se i grandi penitenziari offrono la possibilità di effettuare un apprendistato o un pretirocinio. Lo stesso vale per la formazione continua, che non risulta particolarmente richiesta.
3.6
Relazioni con il mondo esterno (art. 84 CP)
Nell’ambito della prevenzione della recidiva, la Svizzera ritiene molto importante che i condannati mantengano legami con il mondo esterno. A tal fine sono garantiti l’accesso ai prodotti della stampa e la ricezione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché i contatti
personali (lettere, telefonate, visite). Vengono particolarmente incoraggiate le relazioni con la
famiglia e le persone più vicine. Lo scopo dell’esecuzione, il regolamento penitenziario e
motivi di sicurezza impongono tuttavia limiti a tali contatti.
a) Visite ai detenuti
Il Codice penale sancisce il diritto del detenuto a ricevere visite, in particolare di persone a lui
vicine (art. 84 cpv. 1 CP). Le condizioni sono precisate nei regolamenti penitenziari. In generale, il detenuto ha diritto a una visita di almeno un’ora ogni settimana. Nei grandi penitenziari, le visite sono in generale collettive e si svolgono in una grande sala, situazione che può
inibire lo scambio personale e intimo.
Le direzioni dei penitenziari cercano inoltre di integrare il mondo esterno e quello dell’istituto,
ad esempio organizzando incontri sportivi tra squadre di detenuti ed esterni o pièce teatrali
con la partecipazione di detenuti e attori professionisti.
b) Congedi
I congedi rappresentano lo strumento più efficace per mantenere le relazioni del detenuto
con il mondo esterno. L’articolo 84 capoverso 6 CP codifica tale principio senza tuttavia disciplinare in dettaglio la concessione dei congedi. Secondo tale disposizione, il detenuto ha
diritto a un congedo se il suo comportamento durante l’esecuzione non vi si oppone e se non
vi è il rischio che evada o commetta nuovi reati.
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Pene e misure in Svizzera
Il diritto cantonale disciplina spesso in modo sommario le condizioni per la concessione di
congedi (congedi relazionali o uscite nonché congedi speciali o permessi). Del resto sono
applicabili le direttive concordatarie. La decisione finale compete sempre all’autorità d’esecuzione delle pene. Di norma la concessione di congedi è prassi consueta nei penitenziari aperti, mentre negli istituti chiusi i congedi sono autorizzati soltanto nell’ambito di una pianificazione ben precisa.
Esecuzione delle pene e delle misure per giovani in Svizzera
La legge federale sul diritto penale minorile (DPMin), entrata in vigore il 1° gennaio 2007
unitamente al nuovo Codice penale, codifica gli sviluppi sociali registrati negli ultimi decenni
e continua a perseguire uno scopo anzitutto educativo.
I.
Principio e campo d’applicazione
Il perseguimento della criminalità giovanile deve favorire la protezione e l’educazione del
minore, prestando particolare intereresse alla sua cerchia personale e allo sviluppo della sua
personalità (art. 2 cpv. 1 DPMin). La giustizia minorile considera dunque il giovane delinquente come un essere il cui sviluppo non è ancora necessariamente concluso.
Il diritto penale minorile si applica chi ha commesso, tra i 10 e i 18 anni compiuti, un atto per
cui la legge commina una pena (art. 3 cpv. 1 DPMin). Tali limiti di età sono rigidi. Se diversi
reati commessi prima e dopo il raggiungimento della maggiore età sono giudicati contemporaneamente, si applica il diritto degli adulti, tranne nei casi in cui una procedura minorile era
già stata avviata in precedenza.
II.
Autorità competenti
Il diritto penale minorile menziona l’autorità competente, l’autorità di giudizio e l’autorità
d’esecuzione.
Tali autorità non sono necessariamente le stesse nei vari Cantoni, poiché le procedure cantonali sono differenti. Tuttavia, i modelli applicati sono essenzialmente due:
– il modello del giudice dei minorenni, diffuso essenzialmente nei Cantoni romandi, in cui
istruzione, giudizio ed esecuzione della sanzione competono a un solo giudice;
– il modello del procuratore dei minorenni, tipico dei Cantoni svizzero tedeschi, in cui il magistrato che istruisce ed esegue la sanzione non è lo stesso che giudica.
Prevista per il 2011, l’entrata in vigore della legge di diritto processuale penale minorile permetterà di unificare le diverse procedure cantonali finora applicate.
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Pene e misure in Svizzera
III.
Sanzioni: misure protettive e pene
Il diritto penale minorile prevede due tipi di sanzione: le misure protettive e le pene. Se il minore ha commesso un atto punibile agendo in modo colpevole, il giudice può infliggere una
pena a complemento di una misura protettiva (art. 11 cpv. 1 DPMin).
1.
Misure protettive
Il DPMin prevede quattro tipi di misure protettive, che rispondono alle diverse esigenze del
minore: la sorveglianza, il sostegno esterno, il trattamento ambulatoriale e il collocamento in
un istituto educativo. In tutti i casi, l’autorità competente può disporre una sostituzione della
misura.
Le misure protettive cessano con il compimento del 22° anno d’età. La sorveglianza e il sostegno esterno non possono tuttavia essere prorogati oltre la maggiore età senza il consenso del giovane. In tutti i casi, l’autorità d’esecuzione deve esaminare annualmente se e
quando revocare la misura.
1.1 Sorveglianza e sostegno personale (art. 12 e 13 DPMin)
Tali misure permettono allo Stato di intervenire in seno alla famiglia (autorità parentale) per
controllare lo sviluppo, l’educazione e la formazione del minore. Il sostegno personale è concepito come una sorveglianza intensificata; è disposto nei casi in cui la semplice sorveglianza non è sufficiente. Tali misure hanno uno scopo anzitutto educativo e non terapeutico.
1.2
Trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMin)
La misura è riservata ai giovani delinquenti che soffrono di turbe psichiche, presentano uno
sviluppo alterato della loro personalità, sono tossicomani o affetti da altre dipendenze. È tesa
a prodigare cure al giovane, senza tuttavia sottoporlo a un controllo costante.
Il trattamento ambulatoriale può essere abbinato a una delle altre tre misure protettive.
1.3
Collocamento (art. 15 segg. DPMin)
Il collocamento è ordinato quando il minore deve essere seguito e controllato in permanenza.
La misura rappresenta una restrizione importante della libertà del giovane e può essere pronunciata soltanto se una perizia medica o psicologica ne ha constatato la necessità. Il minore può essere collocato in un istituto aperto o, se il trattamento e la protezione del minore o
della collettività lo esigono, in uno chiuso.
Durante l’esecuzione della misura, l’autorità d’esecuzione deve disciplinare le relazioni personali tra il minore e i suoi genitori o le persone a lui vicine. Inoltre, il giovane non può essere
sanzionato con l’isolamento di una durata superiore a sette giorni. Se il minore ha più di 17
anni, la misura può essere eseguita in un istituto per giovani adulti, conformemente
all’articolo 61 CP.
2.
Pene
Il diritto penale minorile prevede quattro tipi di pena: l’ammonizione, la prestazione personale, la multa e la privazione della libertà. Tali sanzioni sono inflitte soltanto se il minore ha agito in modo colpevole (art. 11 cpv. 1 DPMin). La possibilità di infliggere una pena sussiste
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Pene e misure in Svizzera
soltanto dall’entrata in vigore del DPMin. Prima il giudice poteva ordinare unicamente misure
protettive, indipendentemente dal fatto che il minore avesse agito in modo colpevole o meno.
Essendo di durata determinata, la pena cessa una volta eseguita. In tutti i casi, cessa al più
tardi al compimento dei 25 anni (prescrizione assoluta, art. 37 cpv. 2 DPMin).
Il giudice può rinunciare a irrogare una pena. In questo caso, l’articolo 21 DPMin elenca le
condizioni che permettono di prescindere dalla punizione.
2.1
Ammonizione (art. 22 DPMin)
È la pena più blanda. In quanto disapprovazione formale dell’atto commesso, l’ammonizione
intende permettere al giovane di rendersi conto della sua colpa.
2.2
Prestazione personale (art. 23 DPMin)
La prestazione personale è il corrispettivo del lavoro di pubblica utilità previsto dal diritto penale degli adulti. È una vera alternativa alla privazione della libertà e persegue uno scopo
non soltanto educativo, ma anche riparatore.
2.3
Multa (art. 24 DPMin)
Tale sanzione ha la peculiarità di essere destinata unicamente ai minori che hanno almeno
15 anni compiuti. Il suo carattere educativo è limitato rispetto alla prestazione personale.
2.4
Privazione della libertà (art. 25 segg. DPMin)
Tale pena deve essere considerata l’ultima ratio della giustizia minorile. È limitata ai giovani
di 15 anni compiuti. La durata massima di detenzione corrisponde a un anno per gli adolescenti di 15 anni e a quattro anni per i giovani di almeno 16 anni.
La privazione della libertà è eseguita in un istituto per minori, che assicuri a ogni giovane un
sostegno educativo atto a prepararne la reintegrazione sociale.
Le privazioni della libertà senza la condizionale inferiori o uguali a un anno possono essere
eseguite sotto forma di semiprigionia, quelle inferiori a un mese possono essere eseguite per
giorni o sotto forma di semiprigionia. Le privazioni della libertà inferiori o uguali a tre mesi
possono essere commutate in una prestazione personale.
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Pene e misure in Svizzera
Documentazione sull’esecuzione delle pene e delle misure
in Svizzera
www.ufg.admin.ch
 Informazioni generali
 Basi legali (leggi e ordinanze federali, trattati internazionali)
 Sussidi di costruzione
 Riconoscimento degli istituti d’educazione
 Altri documenti
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