scheda tecnica
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DESCRIZIONE POLIZZA DESTINATARI BENEFICIARI PRESTAZIONI DECORRENZA DURATA DEL CONTRATTO SCHEDA TECNICA La copertura assicurativa è prestata per il rischio di morte e di invalidità totale e permanente, mediante il ricorso alla forma di “ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE E PER IL CASO DI INVALIDITA’ TOTALE E PERMANENTE A CAPITALE DECRESCENTE” o per il solo rischio di morte mediante il ricorso alla forma di “ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE DECRESCENTE”. Si tratta di un’assicurazione collettiva che opera esclusivamente in applicazione dell’apposita convenzione che la Contraente stipula con la Società. La presente assicurazione è definita di “puro rischio” in quanto le prestazioni della Società sono legate esclusivamente al verificarsi dell’evento indicato nel contratto quale il decesso dell’Assicurato o l’invalidità totale e permanente dello stesso di grado pari o superiore al 66%. Pertanto, qualora durante il periodo di copertura non si verifichi il decesso dell’Assicurato o lo stato di invalidità, la copertura si estingue e i relativi premi già pagati restano acquisiti dalla Società. Il prodotto può essere sottoscritto esclusivamente dai clienti titolari di un rapporto passivo (mutuo chirografario, credito al consumo, …) in essere con la Contraente e specificato dalla convenzione. La Contraente agisce in nome e per conto dei singoli Richiedenti, pertanto il pagamento dei premi è a carico degli stessi. In caso di morte: i beneficiari designati dal Richiedente. In caso di invalidità totale e permanente: il Richiedente. a) Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato In caso di decesso dell’Assicurato la Società corrisponde ai beneficiari un importo pari al capitale assicurato in essere alla data del decesso. Poiché la presente prestazione è alternativa a quella descritta al successivo punto b), la copertura decade e pertanto non ha più efficacia nel momento in cui la Società corrisponde una prestazione in seguito al verificarsi dello stato di invalidità totale e permanente dell’Assicurato. b) Prestazione in caso di invalidità totale e permanente dell’Assicurato In caso di invalidità totale e permanente per infortunio o per malattia dell’Assicurato accertata dalla Società, la stessa corrisponde al Richiedente medesimo un importo pari al capitale assicurato in essere alla data del verificarsi dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia che ha determinato l’invalidità. Al pagamento della presente prestazione da parte della Società, la copertura decade e pertanto nulla è più dovuto in caso di decesso dell’Assicurato. In caso, invece, di decesso dell’Assicurato che intervenga prima del riconoscimento dell’invalidità da parte della Società, lo stesso equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità. Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il premio di perfezionamento, alle ore 24.00 della data di conclusione del contratto indicata nella scheda di adesione (data di decorrenza iniziale). Nel caso in cui il pagamento del premio venga effettuato tramite addebito automatico sul conto corrente, la copertura risulterà in ogni caso operante anche nei giorni che intercorrono tra la data di decorrenza e l’effettivo pagamento del premio, sempreché l’effettivo pagamento del premio risulti verificato (addebito automatico andato a buon fine) e fermi restando i periodi di carenza indicati alla successiva Sezione “OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA E PERIODO DI CARENZA”. Pari al periodo previsto per l’estinzione del finanziamento. La copertura si rinnova tacitamente ogni anno alla data indicata nella scheda di adesione mediante pagamento del premio. La copertura viene prestata in riferimento a contratti di finanziamento aventi durata massima pari a 10 anni. Data ultimo aggiornamento: 11/2016 Pagina 1 di 6 LIMITI ASSUNTIVI In ingresso Possono aderire alla presente assicurazione quali Assicurati le persone fisiche che abbiano un’età contrattuale: • compresa tra 18 e 60 anni per la copertura caso morte e invalidità totale e permanente; • compresa tra 61 e 74 anni per la sola copertura caso morte. In uscita La copertura assicurativa sarà prestata dalla Società fino all’età contrattuale massima dell’Assicurato di: • 65 anni per la copertura invalidità totale e permanente; • 75 anni per la copertura caso morte. La copertura si intende data al momento della sottoscrizione della Scheda di Adesione, senza visita medica e a condizione che l’Assicurato sia in grado di sottoscrivere l’apposito questionario. Se dalle risposte fornite in detto questionario non si rilevano fattori di rischio, la polizza può essere stipulata senza visita medica. In caso contrario, l’emissione avviene previa sottoscrizione di una Proposta di assicurazione corredata della documentazione medica richiesta che sarà oggetto di valutazione da parte della Società. La Società avrà la facoltà di rifiutare o di accettare, anche a condizioni particolari, quelle coperture per le quali la stessa valuti un aggravamento del rischio, in funzione delle dichiarazioni rese dall’Assicurando. La Società provvederà quindi a comunicare al Richiedente/Assicurato l’accettazione o il rifiuto della Proposta e la conseguente conclusione o meno del contratto. Per la copertura caso morte e invalidità totale e permanente derivante da malattia è previsto un periodo di Carenza di 30 giorni a partire dalla data di effetto della copertura. OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA E PERIODI DI CARENZA Per Carenza si intende il periodo iniziale di assicurazione durante il quale i rischi di morte e di invalidità totale e permanente sono coperti solo nel caso di morte o invalidità causata da Infortunio. In caso di operatività della carenza la Società corrisponderà, in luogo del Capitale Assicurato, il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso o dell’insorgenza della malattia che ha determinato l’invalidità. È previsto altresì un periodo di carenza di sette anni a partire dalla data di effetto della copertura per la garanzia relativa al decesso e all’invalidità totale e permanente dovuti ad infezione da H.I.V. (AIDS e patologie ad essa collegate). Sono esclusi dalla garanzia di morte e di invalidità totale e permanente i casi dipendenti dalle cause indicate alle sezioni “ESCLUSIONI PER IL CASO DI MORTE” ed “ESCLUSIONI PER IL CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE”. In presenza di altre coperture assicurative caso morte già in essere con Assimoco Vita, qualora il capitale complessivamente sotto rischio per il singolo Assicurato risultasse superiore a 150.000,00 Euro, la copertura assicurativa sarà prestata solo previa presentazione degli accertamenti sanitari richiesti dalla Società. Data ultimo aggiornamento: 11/2016 Pagina 2 di 6 In fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione, il Richiedente fissa l’importo del Capitale Assicurato, che deve essere pari all’importo del finanziamento sottostante, comprensivo delle spese accessorie. Potranno essere ammessi in copertura finanziamenti di importo erogato compreso tra 5.000,00 e 65.000,00 Euro e con durata compresa tra 12 e 120 mesi. Il capitale minimo assicurabile è pertanto pari a 5.000,00 Euro. Il capitale massimo assicurabile è invece pari a 65.000, 00 Euro. In caso di finanziamenti cointestati a persone fisiche dove si assicurano due persone al 50% o in caso di Richiedente impresa individuale o Ente dove si assicurano due persone al 50% l’importo massimo di Capitale Assicurato per ogni Assicurato è pari a 32.500,00 Euro. Il Capitale Assicurato fissato in polizza riferito alle garanzie morte e invalidità totale e permanente sarà il medesimo. CAPITALE ASSICURATO Il Capitale Assicurato Iniziale viene preso a riferimento per la determinazione della prestazione di capitale, calcolata per tutta la durata del finanziamento in base ad un piano di decrescenza a rate annuali costanti. Il capitale assicurato decresce ad ogni rinnovo annuale. La relativa riduzione viene determinata prendendo a riferimento il capitale inizialmente assicurato diviso per la durata del finanziamento espressa in anni o frazioni di anno. Pertanto, il capitale assicurato ad ogni rinnovo annuale è pari al capitale assicurato nel periodo annuale precedente diminuito dell’importo di decrescenza sopra descritto. Qualora tra la data di decorrenza e il primo rinnovo di polizza utile intercorra un periodo inferiore ad un anno, il predetto importo di decrescenza sarà riproporzionato, limitatamente al primo rinnovo, in base al periodo trascorso. Il Capitale Assicurato, ricalcolato ad ogni ricorrenza annuale di polizza, resta costante per l’intero anno assicurativo. In caso di richiesta di adeguamento da parte del Richiedente in diminuzione (es. estinzione parziale del finanziamento), nel rispetto dei limiti sopraindicati, si procederà ad una sostituzione di contratto. Data ultimo aggiornamento: 11/2016 Pagina 3 di 6 Le coperture assicurative offerte dal presente contratto vengono prestate dietro pagamento in via anticipata di un premio che viene calcolato alla decorrenza della copertura e ricalcolato ad ogni successivo rinnovo annuale, in funzione dell’età contrattuale dell’Assicurato e della somma assicurata a quell’epoca, mediante adozione dei tassi relativi alla tariffa, previsti contrattualmente. Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio ottenuti riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della copertura. Al premio si aggiungono le spese di emissione/amministrazione pari a 10,00 Euro. Dalla data della denuncia alla Direzione della Società dello stato di invalidità totale e permanente, il Richiedente sospende il pagamento del premio relativo alla propria posizione, mentre la Società si impegna a mantenere in vigore le garanzie prestate. PREMIO USCITE Se l'invalidità è riconosciuta dalla Società o dal Collegio Arbitrale, l'obbligo al pagamento del premio cessa definitivamente; invece, se l'invalidità non viene riconosciuta, il Richiedente è tenuto a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di denuncia dell'invalidità aumentati degli interessi di reintegro valuta. Ogni anno, a partire dal primo giorno del mese di ricorrenza annuale della Convenzione, la Società avrà la facoltà di modificare i tassi di premio. Tale modifica verrà applicata nel caso in cui i dati attuariali alla base del calcolo del premio dell’assicurazione subiscano una variazione significativa, come di seguito indicato, con facoltà di recesso da parte della Contraente e dei singoli Richiedenti. Nel caso in cui l’applicazione dei nuovi dati attuariali determini una variazione media dei nuovi tassi, rispetto a quelli in essere, compresa in un range tra il –10% ed il +10%, si assumeranno i tassi di premio dell’esercizio precedente. Nel caso di variazione media esterna a tale range, si adotteranno, invece, come nuovi tassi di premio quelli risultanti dal nuovo calcolo. In caso di uscita in corso d'anno non dipendente da morte o invalidità totale e permanente dell'Assicurato, la Contraente ne dà tempestiva comunicazione alla Società. In tal caso, la copertura viene annullata dalla Società e cessa, pertanto, di operare. La Società provvede al rimborso della parte di premio relativa al rischio non goduto, al netto delle spese di emissione/amministrazione. La parte di premio rimborsata è pari alla somma: del premio di rischio riproporzionato in funzione della frazione di anno mancante alla scadenza della copertura annuale; dei caricamenti in proporzione alla frazione di anno mancante alla scadenza della copertura annuale. Data ultimo aggiornamento: 11/2016 Pagina 4 di 6 COSTI GRAVANTI SUL PREMIO: Sul premio, al netto delle spese di emissione/amministrazione risulta un costo pari al 39,00% del premio stesso. COSTI ESCLUSIONI PER IL CASO DI MORTE SPESE DI EMISSIONE/AMMINISTRAZIONE È previsto un costo fisso pari a 10,00 Euro da aggiungere all’importo che si ottiene moltiplicando il Capitale Assicurato per il tasso di premio. ALTRI COSTI In tutti i casi in cui l’assunzione del rischio comporti l’effettuazione di visite mediche o accertamenti a carattere sanitario, gli stessi potranno essere effettuati presso medici o strutture prescelte dall’Assicurato, con costo a suo carico. E’escluso dalla garanzia il decesso causato da: a) dolo della Contraente, del Richiedente o dell’Assicurato; b) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; c) partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta della Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; d) professione pericolosa, svolta dall’Assicurato, in qualità di: cavatore, pirotecnico, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l'uso di esplosivi), fabbricante o utilizzatore di esplosivi, gas e materie velenose, palombaro, sommergibilista, guardiafili, acrobata, controfigura e/o cascatore, domatore e/o addestratore di belve, pilota/membro di equipaggio di aereo charter, di aereo privato, di aereo cargo, di elicottero, di elicottero per soccorso e/o antincendio; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore; f) incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; g) attività sportiva pericolosa, svolta dall’Assicurato, come: alpinismo (oltre il 3° grado), scalate su ghiaccio, sci alpino fuori pista, bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), immersioni subacquee con autorespiratore, speleologia, salti dal trampolino con sci o idroscì, parasailing, gare di automobilismo e/o motociclismo, volo con ultraleggeri, aliante (volo a vela), aerostato (dirigibile, pallone libero, pallone ancorato) parapendio, deltaplano, paradiving, paracadutismo, rafting; h) suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione; i) immunodeficienza acquisita (AIDS) o patologie ad essa collegate, se avvengono nei primi sette anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione; j) infortuni e/o malattie insorti, diagnosticati o curati in qualsiasi momento precedente la data di sottoscrizione della Scheda di Adesione, se non dichiarati in fase di sottoscrizione del contratto e opportunamente valutati dalla Società; k) stato di ubriachezza nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e sostanze psicotrope e simili. In questi casi la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso. Data ultimo aggiornamento: 11/2016 Pagina 5 di 6 ESCLUSIONI PER IL CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE Sono esclusi dalla garanzia di invalidità totale e permanente i casi dipendenti da: a) dolo della Contraente, del Richiedente o dell’Assicurato; b) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; c) partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta della Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; d) professione pericolosa, svolta dall’Assicurato, in qualità di: cavatore, pirotecnico, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l'uso di esplosivi), fabbricante o utilizzatore di esplosivi, gas e materie velenose, palombaro, sommergibilista, guardiafili, acrobata, controfigura e/o cascatore, domatore e/o addestratore di belve, pilota/membro di equipaggio di aereo charter, di aereo privato, di aereo cargo, di elicottero, di elicottero per soccorso e/o antincendio; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore; f) incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; g) attività sportiva pericolosa, svolta dall’Assicurato, come: alpinismo (oltre il 3° grado), scalate su ghiaccio, sci alpino fuori pista, bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), immersioni subacquee con autorespiratore, speleologia, salti dal trampolino con sci o idroscì, parasailing, gare di automobilismo e/o motociclismo, volo con ultraleggeri, aliante (volo a vela), aerostato (dirigibile, pallone libero, pallone ancorato) parapendio, deltaplano, paradiving, paracadutismo, rafting; h) tentativo infruttuoso di suicidio, ancorché posto in atto nei primi due anni, che in qualsiasi momento della durata della copertura abbia provocato alla persona assicurata lesioni psico-fisiche permanenti; i) immunodeficienza acquisita (AIDS) o patologie ad essa collegate, se avvengono nei primi sette anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione; j) infortuni e/o malattie insorti, diagnosticati o curati in qualsiasi momento precedente la data di sottoscrizione della Scheda di Adesione, se non dichiarati in fase di sottoscrizione del contratto e opportunamente valutati dalla Società; k) stato di ubriachezza nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e sostanze psicotrope e simili. In questi casi la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del sinistro. SINISTRO CHE COLPISCA PIÙ TESTE L'assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari a 6 volte il capitale medio assicurato. Detto importo andrà suddiviso in relazione al numero di teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati. REGIME FISCALE I premi corrisposti sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni. Il premio versato annualmente è detraibile dalle imposte sul reddito dell’Assicurato alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla Legge. in base alla vigente normativa fiscale, in caso di Richiedente persona fisica coincidente con l’Assicurato, le somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo, disponibile nel sito www.assimoco.ite presso l’intermediario che colloca il prodotto. Data ultimo aggiornamento: 11/2016 Pagina 6 di 6