La copertura assicurativa di seguito descritta, di

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La copertura assicurativa di seguito descritta, di
DOCUMENTO PREDISPOSTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 35/2010 ART.30 COMMA 8
La copertura assicurativa di seguito descritta, di cui si riportano le principali condizioni, sono prestate dalla
Compagnia di assicurazione Assimoco S.p.A. in seguito alla stipula di polizza convenzione con la Banca di
Concamarise al fine di tutelare i soggetti assicurati nel caso siano ritenuti civilmente responsabili per danni
materia inerenti a fatti della vita privata.
Ogni Assicurato può inoltre richiedere\accedere a quelle che sono le condizioni integrali della convenzione
di cui sopra: consultando il sito internet della BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE
– Società Cooperativa
SOGGETTI ASSICURATI
Sono da considerarsi soggetti assicurati tutti i titolari del conto corrente “FAMILY SMALL” o “FAMILY
MEDIUM” nonché i loro familiari conviventi ed il convivente “more uxorio”.
DECORRENZA E DURATA PER IL SINGOLO ASSICURATO
La copertura assicurativa per il singolo Assicurato avrà decorrenza dalle ore 24 del giorno di adesione al c\c
“FAMILY SMALL” o “FAMILY MEDIUM”. In ogni caso non potrà essere precedente alla data di effetto della
polizza convenzione e la scadenza non potrà essere posteriore.
RISCHIO ASSICURATO
La presente assicurazione è stipulata dalla Contraente a favore degli Assicurati, per quanto questi, i loro
familiari conviventi ed i conviventi “more uxorio” siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale,
interessi e spese), quale civilmente responsabili, ai sensi di Legge, per danni involontariamente cagionati a
terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale
verificatosi in relazione ai fatti della vita privata, esclusi i rischi inerenti ad attività professionali.
L’assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge
12\06\1984 n° 222.
La garanzia comprende, tra l’altro, i seguenti rischi:
a) pratica di sport comuni, escluse le attività professionali e le competizioni di carattere agonistico;
b) proprietà, possesso, uso e guida di cavalli ed altri animali da sella, ad uso personale (escluso commercio
e l’affidamento e/o uso a terzi);
c) proprietà o possesso di animali domestici e da cortile, con applicazione, su ogni sinistro cagionato da
cani;
d) proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili - esclusa la caccia nonché del fucile subacqueo, purché regolarmente denunciati ove prescritto;
e) proprietà e/o conduzione del fabbricato o porzione - e relativi impianti fissi - costituente la dimora
abituale dell’Assicurato;
f) proprietà e/o uso di arredamento domestico nonché apparecchi elettrodomestici in genere e
radiotelevisivi, con relative apparecchiature di antenna, di utensili per giardinaggio, bricolage,
modellismo;
g) proprietà, possesso, uso e guida di velocipedi, windsurf, imbarcazioni a vela o a remi senza motore
ausiliario di non oltre 6,50 m. di lunghezza, monopattini a rotelle, carrozzine e veicoli a braccia, tricicli e
vetture senza motore per bambini con esclusione dei danni alle persone trasportate su detti mezzi;
h) lavori di ordinaria manutenzione, eseguiti in economia nei locali e relative pertinenze, adibiti ad
abitazione dell’Assicurato, esclusi i danni subiti da coloro che partecipano ai lavori;
i)
somministrazione di cibi, bevande e simili consumati in casa dell’Assicurato (sia nella dimora abituale
che in quella di villeggiatura);
l) pratica del campeggio.
La garanzia comprende inoltre:
m) i rischi derivanti dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato o porzione - e relativi impianti fissi
occupato dall’assicurato ad uso dimora saltuaria;
n) i danni arrecati a terzi dagli addetti ai servizi domestici per i fatti inerenti lo svolgimento delle loro
mansioni;
o) l’azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria derivante dalla circolazione
di veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori - di cui l’assicurato debba
rispondere - all’insaputa dell’Assicurato stesso , per le somme che dette Imprese abbiano dovuto
pagare a terzi per l’inopponibilità di eccezioni previste dall’art.18 della Legge 24 dicembre 1969 n.990 e
successivi emendamenti;
p) i danni da spargimento d’acqua dovuti a negligenza, imperizia e disattenzione dell’assicurato oppure a
guasti e rotture di elettrodomestici e relative tubazioni mobili;
q) i danni causati da fatto proprio dei figli minori o dalle persone soggette alla tutela degli assicurati,
mentre sono affidati a terzi o a familiari non conviventi, comprese le lesioni fisiche ed i danni a cose
provocati a questi ultimi, ferme le esclusioni dell’art 16 (si veda fascicolo informativo completo);
r) l’azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria di veicoli a motore, in
conseguenza di fatti accidentali provocati dagli assicurati nella loro qualità di trasportati su detti veicoli.
Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purchè in regola, al momento del sinistro, con gli
obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale
civilmente responsabile:
A) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e dell’art. 13 del Decreto Legislativo 23
febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori
parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs ed addetti alle attività per le quali è
prestata l’assicurazione;
B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30
giugno 1965 n° 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n° 38 cagionati ai prestatori di lavoro di
cui al precedente punto A) per morte e lesioni personali da infortuni dalle quali sia derivata invalidità
permanente no inferiore al 5%.
Il massimale assicurato è di € 750.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario alla quale è stata assegnata la
polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza,(art.1913 C.C.)
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto
dell'indennizzo, (art. 1915 C.C.). Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di
lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto luogo l’inchiesta pretorile a
norma della legge infortuni.