testo su normativa rev1 - Sportello Rumore Ambientale

Transcript

testo su normativa rev1 - Sportello Rumore Ambientale
PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Servizio Energia
Ufficio Energia e Rumore
NOTE SULLA NORMATIVA IN MATERIA
DI ACUSTICA AMBIENTALE
PARTE 1: APPLICAZIONE DELLE NORME
IN AMBITO COMUNALE
2011
Note sulla normativa in materia di acustica ambientale – Parte 1
Dott. Alessandro Conte
Dott. Michele Balzano
Provincia di Genova – Dir. Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti – Serv. Energia – Uff. Energia e Rumore
Provincia di Genova, marzo 2011
Per informazioni:
Provincia di Genova, Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti – L.go Cattanei, 3 Genova 16147
tel. 010 54 99 1; fax 010 54 99 821; e-mail: [email protected]
Il presente testo è disponibile sul sito www.sportellorumoreambientale.it
1
Sommario
Richiami di normativa generale in materia acustica ................................................................................................... 3
Principali adempimenti e competenze delle Pubbliche Amministrazioni ............................................................... 5
Adempimenti di soggetti privati nei confronti del Comune...................................................................................... 6
La figura del tecnico competente ................................................................................................................................... 6
La pianificazione acustica del Comune ........................................................................................................................ 7
La classificazione acustica - “strumenti” di redazione ........................................................................................... 8
Il piano di risanamento acustico ................................................................................................................................ 9
Il regolamento acustico comunale ........................................................................................................................... 11
Un caso particolare: il rumore stradale ....................................................................................................................... 14
Controlli e sanzioni amministrative ........................................................................................................................... 17
I controlli ..................................................................................................................................................................... 17
Le sanzioni ................................................................................................................................................................. 19
Alcune novità introdotte dal D. Lgs 194/2005........................................................................................................... 20
Appendice: Principale legislazione per il rumore ambientale ................................................................................. 23
Avvertenza
Nel presente fascicolo si riportano alcuni richiami generali sulla normativa in materia acustica
(con particolare riferimento alla Liguria per quanto riguarda la normativa regionale): il contenuto
non è certamente esaustivo e va inteso ed utilizzato come promemoria introduttivo ai temi
trattati.
2
Richiami di normativa generale in materia acustica
La legislazione italiana sul rumore ha avuto uno sviluppo relativamente recente (anni ‘90) ed è
tuttora in via di evoluzione e di sistemazione.
Fino all’anno 1991 la normativa si restringeva al codice penale (art. 659: schiamazzi e rumori
molesti) e al codice civile (art. 844: immissione di rumore da un fondo privato in un altro); il TULS
(art. 66), inoltre, demandava ai Sindaci la regolamentazione degli orari delle attività lavorative
rumorose.
Dal 1991, quindi, la situazione normativa si è rapidamente evoluta: di quell’anno, infatti, sono il D.
Lgs 277/91 sull’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro e, più attinente alle finalità di
questa esposizione, il D.P.C.M. 01.03.91 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell’ambiente esterno), al momento in gran parte sostituito dalla successiva Legge Quadro
e relativi regolamenti e disposizioni attuative, che ebbe soprattutto il merito di introdurre alcuni
concetti fra cui la zonizzazione acustica con i relativi limiti assoluti per l’ambiente esterno ed il
criterio del limite differenziale per il rumore negli ambienti abitativi.
Successivamente al D.P.C.M. 01.03.91 è iniziato un processo normativo anche a livello regionale,
che in Liguria produsse la L.R. 31/1994 (Indirizzi per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento
acustico) seguita il 16.06.95 dalle relative Prescrizioni Tecniche di attuazione; successivamente la
L.R. 31/1994 è stata abrogata e sostituita dalla L.R. 12/1998, che recepisce i contenuti della Legge
Quadro n. 447/1995 a livello locale e costituisce tuttora il perno della normativa regionale della
Liguria in materia di inquinamento acustico.
Tornando al quadro normativo nazionale, come già accennato il 26.10.1995 è stata promulgata la L.
n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) che si pone come il testo legislativo essenziale di
riferimento sull’argomento, e che troverà completa efficacia con l’emanazione dei previsti decreti
di attuazione e l’adeguamento delle normative regionali; fra i decreti già emanati ricordiamo i
seguenti, di più frequente applicazione:
− D.M. 11.12.1996 Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo,
− D.P.C.M. 18.09.1997 Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento
danzante,
− D.P.C.M. 14.11.1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore,
− D.P.C.M. 5.12.1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici,
− D.M. 16.3.1998 Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico,
− D.P.C.M. 31.03.1998 Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio
dell’attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), e dell’art. 2, commi
6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”,
− D.P.R. n. 459 18.11.1998 Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26
ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario,
− D.M. 29.11.2000 Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi
pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e
abbattimento del rumore,
− D.P.R. 142 30.03.2004 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico
derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
La L. 447/1995 individua e attribuisce le competenze in materia di inquinamento acustico fra le
diverse Pubbliche Amministrazioni (P.A.) e, oltre a precisare concetti già acquisiti dalla normativa
precedente, introduce o approfondisce importanti definizioni (ad esempio definisce cosa è
l’inquinamento acustico e la tipologia dei valori di riferimento), definisce la figura del tecnico
competente individuandone le competenze, stabilisce un sistema di controlli e sanzioni, prevede
un insieme di atti normativi (decreti ministeriali, leggi regionali e regolamenti locali) in grado di
affrontare razionalmente la materia dell’inquinamento acustico nell’insieme delle sue articolazioni
giuridiche ed operative sul territorio.
3
In data 19.08.2005 con D. Lgs 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e
alla gestione del rumore ambientale) sono state recepite all’interno della normativa nazionale le
indicazioni comunitarie. Tale recepimento non annulla ma integra la normativa nazionale.
Il 20.03.1998 è stata promulgata dalla Regione Liguria la nuova L.R. 12/1998 che abroga e
sostituisce la precedente L.R. 31/1994, inserendosi nelle indicazioni poste dalla L. 447/1995. La
L.R. 12/1998, fra l’altro, precisa i diversi adempimenti delle P.A. (Regione, Provincia e Comune) e
dei soggetti privati, ripartisce le competenze fra le diverse P.A. e introduce un sistema di sanzioni.
Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche e i regolamenti previsti dalla L.R. 12/1998, ricordiamo
in particolare le deliberazioni della Giunta Regionale che forniscono i criteri e gli indirizzi
relativamente alla redazione dei regolamenti comunali ed alla disciplina di valutazione di impatto
e clima acustico: d.G.R. 2510/1998 Definizione degli indirizzi per la predisposizione di regolamenti
comunali in materia di attività temporanee di cui all’art. 2, comma 2, lettera l), l.r. 12/1998 (Disposizioni in
materia di inquinamento acustico), d.G.R. 534/1999 Criteri per la redazione della documentazione di
impatto acustico e di clima acustico ai sensi dell’art. 2, comma 2, l.r. 20.3.1998, n.12.
In relazione ai criteri relativi alla redazione di zonizzazione e piano di risanamento acustico, sono
attualmente in vigore le relative indicazioni contenute nelle prescrizioni tecniche (d.G.R. 1585 del
23.12.1999) alla L.R. 12/1998.
Nella figura seguente si sintetizza graficamente lo schema normativo attualmente in vigore,
determinato dalla legislazione nazionale (L. 447/1995 e decreti attuativi), dal recepimento della
normativa Comunitaria (D. Lgs 194/2005) e dalla normativa regionale (limitatamente al caso della
Regione Liguria).
Rumore ambientale: principale impianto normativo
DM 16.03.1998
(misure)
nazionale
DPR 142/2004
(strade)
DPCM 14.11.1997
(limiti)
L. 447/1995
(Legge Quadro)
D.M. 29.11.2000
+ altri decreti
attuativi
… e regionale
D. Lgs 194/2005
recepimento CE
(ris. Infrast.)
L.R. 12/1998
Regolamenti
attuativi
(dGR e DD)
4
Principali adempimenti e competenze delle Pubbliche
Amministrazioni in Liguria
In quanto segue si elencano concisamente le principali competenze di Regione, Province e Comuni
con particolare riferimento alla Liguria per quanto riguarda la normativa regionale.
Riferimenti normativi:
•
L. 447/1995
•
L.R. (Liguria) 12/1998
Regione: definizione con legge regionale di criteri tecnici per zonizzazioni e piani di risanamento,
criteri di priorità degli interventi di risanamento, piano triennale di bonifica acustica, banca dati
regionale del rumore, ordinanze contingibili ed urgenti nell’ambito delle proprie competenze,
definizione degli indirizzi per la predisposizione dei regolamenti comunali, definizione dei criteri
per la redazione della documentazione di impatto acustico, riconoscimento della figura del tecnico
competente in acustica ambientale, definizione di criteri e condizioni per l’individuazione di
valori di livelli di rumore inferiori rispetto a quelli determinati ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a)
della L. 447/1995.
Provincia: approvazione della classificazione acustica (detta anche zonizzazione acustica) adottata
e trasmessa dai Comuni, approvazione del piano di risanamento acustico adottato e trasmesso dai
Comuni, realizzazione e gestione della banca dati rumore su base territoriale provinciale,
esecuzione di campagne di monitoraggio fonometrico, trasmissione a Regione e Comuni dei dati
censiti, realizzazione e gestione del sistema di monitoraggio sul territorio provinciale, ricorso
temporaneo ad ordinanze contingibili ed urgenti nell’ambito delle proprie competenze, funzioni
di controllo e vigilanza in ambito sovracomunale.
Comune: realizzazione della classificazione acustica comunale (zonizzazione) e del piano di
risanamento, coordinamento degli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati con la
classificazione acustica, aggiornamento del regolamento comunale di igiene e sanità o PS,
controllo delle valutazioni di impatto o clima acustico all’atto delle richieste per l’autorizzazione
edilizia e inizio di nuova attività produttiva, ordinanze contingibili ed urgenti nell’ambito delle
proprie competenze, approvazione dei piani di risanamento delle imprese, controllo delle
emissioni sonore dei veicoli (nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada),
autorizzazione a svolgere attività rumorose temporanee o all’aperto, controllo del rumore del
traffico, assegnazione di valori limite della rumorosità ambientale più restrittivi (nell’ambito di
quanto previsto dalla Regione) di quelli stabiliti dalla normativa nazionale per aree di particolare
pregio, relazione biennale sullo stato acustico del territorio comunale (per i Comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti), esercizio delle funzioni amministrative di controllo di cui
all’art. 14 comma 2 della L. 447/1995.
5
Adempimenti di soggetti privati nei confronti del Comune
In quanto segue si elencano concisamente i principali adempimenti da parte dei soggetti privati
nei confronti delle Amministrazioni Comunali, con particolare riferimento alla Liguria per quanto
riguarda la normativa regionale.
• Richiesta di autorizzazione a svolgere attività rumorose temporanee o all’aperto (ad esempio
teatri tenda, circhi, cantieri edili, spettacoli sportivi e musicali, etc.)
• Valutazione di impatto acustico da fornire contestualmente alla domanda di rilascio della
concessione edilizia, del provvedimento comunale di abilitazione all’uso, della licenza e
dell’autorizzazione all’esercizio di attività produttive. Questa valutazione è obbligatoria nei
casi in cui l’opera per la quale si effettua la domanda riguardi: nuovi impianti e
infrastrutture per attività produttive, sportive, ricreative e servizi commerciali
polifunzionali.
• Su richiesta del Comune una valutazione di impatto acustico nel caso di progetti riguardanti
le seguenti opere: aeroporti, avioporti, eliporti, strade (di tipo A, B, C, D, E e F), discoteche,
circoli privati e pubblici esercizi ospitanti macchinari o attività rumorose, impianti sportivi e
ricreativi, ferrovie od altri sistemi di trasporto su rotaia.
• Valutazione di clima acustico per progetti riguardanti la costruzione di: scuole e asili nido,
ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici (urbani ed extraurbani) e nuovi
insediamenti residenziali (se prossimi alle opere di cui al punto precedente).
• Piano di risanamento delle imprese, da presentare, se il caso, entro 7 mesi dall’avvenuta
zonizzazione del territorio comunale.
La figura del tecnico competente
La L. 447/1995 definisce il tecnico competente come la figura professionale abilitata a:
− effettuare le misurazioni,
− verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme,
− redigere i piani di risanamento acustico,
− svolgere le relative attività di controllo.
La stessa legge introduce anche i requisiti per il riconoscimento di tale figura professionale, atto
amministrativo che viene demandato alle Regioni.
La L.R. (Liguria) 12/1998 prescrive, inoltre, che tutta la documentazione tecnica relativa ad atti
connessi alla legge stessa sia redatta e sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale.
6
La pianificazione acustica del Comune
Riferimenti di base:
• L. 447/1995 - Legge quadro sull’inquinamento acustico
• D.P.C.M. 14.11.1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
e a livello regionale (Liguria):
• L.R. 12/1998 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico
• D.G.R. 1585/1999 - Definizione dei criteri per la classificazione acustica e per la
predisposizione e adozione dei piani comunali di risanamento acustico - soppressione
articoli 17 e 18 delle disposizioni approvate con DGR 1977 del 16.06.95
Il cardine della legislazione italiana sull’inquinamento acustico è costituito dalla Legge Quadro
447/1995, che pone le fondamenta per affrontare il problema dell’inquinamento sonoro in modo
non più estemporaneo ed episodico, ma pianificatorio. Dal punto di vista regionale, la Regione
Liguria ha legiferato emanando la L.R. 12/1998 che, fra l’altro, nella definizione delle competenze
degli Enti Locali individua nella Provincia l’ente deputato alla approvazione delle classificazioni
acustiche (zonizzazioni) e dei piani di risanamento acustico comunali, anche al fine di
armonizzare la classificazione acustica del territorio su scala più ampia di quella comunale.
La classificazione acustica ed il piano di risanamento costituiscono i due momenti fondamentali
della pianificazione acustica a livello comunale, dove la prima stabilisce i limiti alla rumorosità che
debbono essere rispettati sul territorio ed il secondo individua le aree da bonificare ed i relativi
interventi. Più in dettaglio, la classificazione acustica è uno strumento che deve coordinarsi ed
integrarsi agli strumenti urbanistici vigenti o in via di definizione (PRG e PUC), essa costituisce
una sorta di piano regolatore del rumore che lega le diverse attività presenti su una data porzione
omogenea di territorio a definiti limiti alla rumorosità. La classificazione acustica quindi non è un
mero atto tecnico, ma per le sue implicazioni si configura come atto politico ed amministrativo.
Dal successivo confronto fra i valori limite attribuiti alle diverse porzioni di territorio, stabiliti
dalla classificazione acustica, e la rumorosità effettivamente presente discende l’eventuale
necessità di un piano di risanamento: in esso dovranno essere individuati sorgenti del rumore,
entità dei superi, soggetti responsabili ed interventi da effettuarsi.
Le redazioni della classificazione acustica e del piano di risanamento, atti competenza comunale,
sono pertanto azioni dal significato eminentemente pianificatorio della realtà territoriale e, in
quanto tali, si inseriscono a pieno titolo in una più articolata pianificazione comprendente anche
altri strumenti quali, ad esempio, il PUC ed il PUT (in particolare, è previsto che la classificazione
acustica sia coordinata con il PRG, se esistente, o concorra alla formazione del PUC tramite il
piano di sostenibilità ambientale, di cui la classificazione acustica deve ritenersi parte integrante).
Le scale di pianificazione proprie delle classificazioni acustiche e dei piani di risanamento
comprendono sia il livello locale di dettaglio sia diversi livelli a macroscala, ciò per l’oggettivo
inserimento di ciascun territorio comunale in una area più ampia comprendente territori di altri
comuni con esso interagenti (innanzi tutto i comuni limitrofi ma non solo: come esempio si pensi
a realtà strettamente correlate quali molti territori di vallata, o ancora le problematiche, di tipo
anche sovracomunale, connesse alle vie di comunicazione).
Anche in virtù delle considerazioni che precedono, dunque, la legislazione vigente affida alla
Provincia, quale Ente di area vasta, la competenza sulle approvazioni delle singole classificazioni
acustiche e piani di risanamento comunali. Competenza specifica che risulta coerente con la
caratterizzazione dell’Ente Provincia come delineato già nella L. 142/1990 e quindi confermato nei
più recenti D. Lgs 112/1998 e L.R. 18/1999, che ne sottolineano la natura di Ente deputato alla
7
pianificazione, alla programmazione ed al coordinamento, al suo proprio livello di scala, di quanto
proposto ed individuato a livello comunale.
La classificazione acustica - “strumenti” di redazione
La normativa vigente (D.P.C.M. 14.11.1997) definisce 6 classi distinte, a ciascuna delle quali
spettano diversi limiti assoluti di rumore (e distintamente per i periodi diurno e notturno), in base
alle quali viene realizzata la classificazione acustica del territorio comunale. Tali definizioni sono
riportate in tabella 1, i relativi valori limite assoluti di immissione sono riportati in tabella 2.
La classificazione acustica viene quindi resa come elaborato cartografico (su Carta Tecnica
Regionale) individuando la classe delle aree in base al colore (v. tabella 1).
La L.R. 12/1998 sottolinea che la classificazione acustica è adottata nel rispetto dell’assetto del
territorio e prevede zone acustiche omogenee all’interno delle singole zone urbanistiche. La D.G.R.
1585/1999 oltre ad indicare i criteri generali da seguire per la classificazione acustica del
territorio, contiene indicazioni specifiche per diversi casi particolari quali, ad esempio, vie di
comunicazione, aree portuali, aree estrattive, territorio di campagna, complessi e/o edifici
scolastici inseriti in contesti con consistenti attività, etc.
Tabella 1: classificazione del territorio comunale
Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV
Classe V
Classe VI
aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la
quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree
ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree
residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici,
etc.
aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa
classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale,
con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali
ed assenza di attività industriali e artigianali
aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da
traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di
popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza
di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate
da attività che impiegano macchine operatrici
aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane
interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con
elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività
artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee
ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie
aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate
da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni
aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree
esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti
abitativi
Valori limite assoluti di immissione
Classe
Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV
Classe V
Classe VI
Tempi di riferimento
diurno (06 - 22)
notturno (22 - 06)
50
40
55
45
60
50
65
55
70
60
70
70
8
In genere, per la redazione della classificazione acustica i principali parametri da considerare sono:
densità di popolazione; presenza di attività commerciali, uffici, attività industriali e attività
artigianali; traffico veicolare; impianti e attrezzature di pubblica utilità.
Tali parametri possono essere analizzati, a scelta del tecnico che redige la classificazione, per via
sia qualitativa sia quantitativa (punteggi), onde definire le informazioni di base per l’attribuzione
delle classi acustiche alle diverse porzioni di territorio, fermo restando che alcune tipologie di
“attività” implicano automaticamente l’inclusione di una certa zona in una determinata classe
acustica.
Quali supporti per la redazione della classificazione acustica, inoltre, il Comune può avvalersi di
strumenti tecnici quali: strumenti urbanistici generali vigenti nel Comune, mappa delle vie di
traffico, mappa della dislocazione delle aree industriali e commerciali, mappa della densità
abitativa.
Va sottolineato che la normativa vigente lascia la più ampia libertà circa il metodo da seguire per
realizzare la classificazione acustica anche per fare di essa uno strumento flessibile per le diverse
realtà territoriali; l’unico imprescindibile vincolo alla realizzazione della classificazione acustica è
il sostanziale rispetto, nell’attribuzione delle classi alle porzioni di territorio, delle sei definizioni
qualitative di cui alla tabella 1.
Il piano di risanamento acustico
Il piano di risanamento comunale ha l’obiettivo principale di individuare le situazioni
caratterizzate da rumorosità persistenti che eccedono determinati valori limite (di cui si dirà più
precisamente nel seguito). Va sottolineato che i rumori di tipo estemporaneo, e a maggior ragione
di tipo occasionale, per loro natura ben difficilmente rientrano fra le situazioni da considerare nei
piani di risanamento. Oggetti tipici di questi piani sono invece costituiti da sorgenti di rumore
oltre che di significativa entità di durata non limitata sia da un punto di vista prettamente
temporale del fenomeno sia nel senso della ripetitività del fenomeno in un arco temporale più
ampio.
Nel caso di aree urbanizzate solitamente le principali sorgenti di rumore, che possano in linea
generale interessare un piano di risanamento, sono da ricondursi al traffico veicolare e ferroviario
e ad attività di tipo industriale od artigianale.
Per quanto riguarda il traffico veicolare, inoltre, va precisato che la rumorosità dipende, in modo
non banale, dal flusso e dalla velocità veicolari, dal tipo di veicoli, dal tipo di manto stradale e
relative condizioni, dalla pendenza, dal fatto che si tratti di traffico in area urbana o extraurbana,
dallo stile di guida, etc.
Il piano di risanamento acustico comunale è un atto successivo alla classificazione acustica
(zonizzazione) e, diversamente da quest’ultima che va comunque adottata, è uno strumento
comunale la cui adozione deve avvenire qualora ve ne sia la necessità.
Secondo quanto disposto dalla L. 447/1995 il piano di risanamento comunale viene adottato dal
Comune qualora sussista una delle condizioni seguenti:
• vi siano porzioni di territorio comunale o siti particolari in cui sono superati i valori di
attenzione;
• nelle parti urbanizzate la classificazione in zone acustiche abbia dato luogo, per precedenti
sviluppi urbanistici, a zone classificate in modo che i relativi limiti assoluti di immissione
differiscano per più di 5 dBA;
• pur non verificandosi nessuna delle due situazioni precedenti, il Comune voglia ugualmente
adottare un piano di risanamento con l’obiettivo di raggiungere valori di rumorosità rientranti
nei valori di qualità.
9
I valori di attenzione, definiti nella L. 447/1995 art. 2, sono stabiliti nel D.P.C.M. 14.11.1997 nel
modo seguente: (1) sull’intero periodo di riferimento (diurno e notturno) il valore di attenzione è
uguale al limite proprio della classe acustica della zona considerata; (2) sul periodo di un’ora il
valore di attenzione è uguale al limite proprio della classe acustica della zona considerata
aumentato di 10 dBA (nella fascia oraria diurna) o di 5 dBA (nella fascia oraria notturna).
I valori di qualità, anch’essi definiti nella L. 447/1995 art. 2 e stabiliti nel D.P.C.M. 14.11.1997,
sono pari ai limiti propri delle diverse classi acustiche diminuiti di 3 dBA.
In caso di sorgenti di rumore oggetto di risanamento che rivestono interesse sovracomunale, la
redazione dei piani di risanamento dovrà essere concertata fra i Comuni in questione.
Il piano di risanamento comunale deve essere necessariamente redatto da un tecnico competente
in acustica, come stabilito dalla L. 447/1995 (art. 2 comma 6) e quindi dalla L.R. 12/1998.
Una volta adottato dal Comune, il piano di risanamento deve essere inviato all’Amministrazione
Provinciale per la sua approvazione, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa (L.R.
12/1998).
Nel seguito sono schematicamente riassunti i contenuti che saranno solitamente presenti, a meno
di motivi contrari, nelle relazioni illustrative dei piani di risanamento:
• L’individuazione delle aree da risanare distinguendo i casi di: (1) supero dei valori di
attenzione, (2) contatto fra zone acustiche (definite nella zonizzazione acustica
comunale) che differiscano fra loro per più di 5 dB, (3) progetto per il conseguimento di
valori di qualità.
• Per ciascuna area da risanare l’individuazione di: (1) entità del supero (eventuale) del
valore di attenzione, (2) tipologia, caratteristiche (durata temporale, contenuto spettrale,
etc.) ed entità del rumore, (3) elenco delle sorgenti fisse e mobili e valutazione
dell’impatto di ciascuna di esse sul rumore ambientale, (4) stima della popolazione
interessata dagli interventi di risanamento, (5) numero degli interventi di risanamento
previsti, (6) stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari per l’insieme degli
interventi previsti, (7) indicazione della priorità delle modalità e dei tempi
dell’intervento.
• Per ciascun intervento di risanamento di competenza del Comune: (1) descrizione
dell’intervento dal punto di vista tecnico e sua giustificazione comprendente anche la
stima della prevista riduzione di rumorosità, (2) stima degli oneri finanziari, dei mezzi
necessari e dei tempi per l’intervento.
• Per ciascun intervento di risanamento di competenza di altri soggetti diversi dal
Comune: (1) individuazione dei soggetti cui compete l’intervento, (2) copia del piano di
risanamento eventualmente predisposto e trasmesso al Comune dai soggetti competenti,
(3) descrizione dell’intervento dal punto di vista tecnico e sua giustificazione
comprendente anche la stima della prevista riduzione di rumorosità, (4) stima degli
oneri finanziari, dei mezzi necessari e dei tempi per l’intervento.
• Specificazione di eventuali ricorsi a misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela
dell’ambiente e della salute pubblica.
• Relativamente ai rilievi fonometrici: le misure utilizzate devono essere eseguite con le
modalità e la strumentazione previste dalla normativa vigente; ogni singola misura deve
essere corredata da tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente.
10
Il regolamento acustico comunale
Fonti:
• L. 447/1995 Art. 8 ⇒ valutazione di impatto acustico e valutazione di clima acustico
Art. 9 ⇒ ordinanze contingibili e urgenti
e a livello regionale (Liguria):
• L.R. 12/1998 Artt. 12, 13 e 14 ⇒ regolamentazione delle attività temporanee e all’aperto
• d.G.R. 2510/1998 ⇒ indirizzi per la predisposizione di regolamenti comunali per le attività
temporanee e all’aperto
• d.G.R. 534/1999 ⇒ criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e di
clima acustico
L’applicazione concreta della normativa in campo acustico da parte del Comune prevede, oltre gli
aspetti pianificatori (classificazione acustica e piani di risanamento) e di mero controllo, anche
l’adozione di procedure comunali per la regolamentazione di determinate attività. Nella materia
suddetta, gli adempimenti che coinvolgono l’Amministrazione comunale, come individuato dalla
vigente normativa nazionale e regionale, riguardano innanzi tutto: l’aggiornamento del
regolamento comunale di igiene e sanità o PS, il controllo delle valutazioni di impatto o clima
acustico all’atto delle richieste per l’autorizzazione edilizia e inizio di nuova attività produttiva, le
ordinanze contingibili ed urgenti nell’ambito delle proprie competenze, l’autorizzazione a
svolgere attività rumorose temporanee o all’aperto
Schematicamente, si possono perciò individuare quattro ambiti principali di azione:
nuove attività / modifiche di attività esistenti (produttive, commerciali ed assimilabili, etc.)
⇒ obbligatorietà di presentazione, da parte del proponente, di valutazione di impatto
acustico che il Comune deve valutare in sede autorizzativa;
nuovi ospedali (ed assimilabili), scuole e residenze (nei casi previsti) ⇒ obbligatorietà di
presentazione, da parte del proponente, di valutazione di clima acustico che il Comune deve
valutare in sede autorizzativa;
nuove opere o modifica di opere quali infrastrutture di trasporto, impianti sportivi e
ricreativi, etc. ⇒ facoltà, riservata al Comune, di richiedere al proponente una valutazione
di impatto acustico da valutare in sede autorizzativa;
attività temporanee ed all’aperto (ad es. cantieri, lavori occasionali, igiene urbana,
manifestazioni, etc.) ⇒ obbligatorietà di richiesta di autorizzazione (salvo casi particolari) da
parte del proponente e regolamentazione delle suddette attività, a livello di Regolamento
comunale con definizione di modalità e limiti, prevedendo anche deroghe e semplificazioni.
In tabella 1 si riporta con maggior dettaglio la casistica su individuata.
La regolamentazione delle attività rumorose temporanee ed all’aperto, coerentemente con quanto
previsto a livello normativo, si espleta in primo luogo tramite l’adozione di idoneo Regolamento
Comunale. A tal fine, la Regione Liguria ha fornito indicazioni utili sia con la stessa L.R. 12/1998
(Disposizioni in materia di inquinamento acustico) sia con la D.G.R. 2510/1998 (Definizione degli
indirizzi per la predisposizione di regolamenti comunali in materia di attività temporanee di cui all’art. 2,
comma 2, lettera l), l.r. 12/1998 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico)). La normativa
regionale prescrive che, in generale, qualunque attività rumorosa1 temporanea deve essere
autorizzata. D’altronde, la stessa normativa sottolinea la possibilità di individuare, a livello di
1
Viene definita attività rumorosa temporanea “qualsiasi attività costituita da lavori, manifestazioni o spettacoli, che si
svolga in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività attività rumorosa che,
per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori,
misurati come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, ad 1 metro di distanza dalla sorgente,
superiori a 80 dBA”.
11
Regolamento, le situazioni che (per estemporaneità o breve durata o limitata emissione acustica o,
ancora, particolare semplicità dell’attività stessa) possono ricadere in ambiti di procedure
semplificate o, addirittura, possono essere esentate da obbligo di autorizzazione.
Ambito
Documentazione
Riferimenti
Nuovi impianti e infrastrutture
per attività produttive,
sportive, ricreative e servizi
commerciali polifunzionali
Valutazione di impatto acustico da
fornire contestualmente alla domanda
di rilascio della concessione edilizia,
del provvedimento comunale di
abilitazione all’uso, della licenza e
dell’autorizzazione all’esercizio di
attività produttive. Questa valutazione
è obbligatoria.
L. 447/95 Art. 8
commi 4, 5 e 6
Costruzione di: scuole e asili
nido, ospedali, case di cura e di
riposo, parchi pubblici (urbani
ed extraurbani) e nuovi
insediamenti residenziali
L. R. 12/98 Art. 3
comma 3
D.G.R. 534/99 Tit.
1e2
Valutazione di clima acustico per i L. 447/95 Art. 8
progetti riguardanti la costruzione di commi 3 e 5
tali opere. La valutazione di clima
acustico è obbligatoria*
L. R. 12/98 Art. 3
comma 3
D.G.R. 534/99 Tit.
1e3
Progetti riguardanti: aeroporti, Facoltà lasciata al Comune di
avioporti, eliporti, strade (di richiedere al proponente la valutazione
tipo A, B, C, D, E e F), di impatto acustico dell’opera.
discoteche, circoli privati e
pubblici
esercizi
ospitanti
macchinari o attività rumorose,
impianti sportivi e ricreativi,
ferrovie od altri sistemi di
trasporto su rotaia
L. 447/95 Art. 8
commi 1 e 2
Attività rumorose temporanee
o all’aperto (ad esempio teatri
tenda, circhi, cantieri edili,
raccolta e spazzamento rifiuti,
spettacoli sportivi e musicali,
manifestazioni religiose e
politiche, sagre, etc.)
L. R. 12/98 Artt. 12
e 13, Art. 3 comma
3
Regolamentazione comunale delle
attività (modalità, orari, tipo di
macchinari, limiti alla rumorosità,
prescrizioni di vario genere). Salvo i
casi
derogati
dal
Regolamento,
obbligatorietà di richiesta, da parte del
proponente, di autorizzazione a
svolgere l’attività.
L. R. 12/98 Art. 3
comma 3
D.G.R. 534/99 Tit.
1 e 2.
D.G.R. 2510/98
* per la costruzione di edifici residenziali l’obbligatorietà è ristretta al caso in cui gli edifici debbano
sorgere in prossimità delle seguenti opere e/o infrastrutture: aeroporti, avioporti, eliporti, strade (di tipo
A, B, C, D, E e F), discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ospitanti macchinari o attività rumorose,
impianti sportivi e ricreativi, ferrovie od altri sistemi di trasporto su rotaia
Tabella 1
12
In tabella 2 si fornisce uno schema semplificato e conciso delle principali casistiche individuabili a
partire dalla normativa citata.
Caso
Spazzamento,
raccolta
compattamento rifiuti
Disciplina
e Rispetto dei limiti da classificazione acustica comunale con
possibilità di deroga se motivata
Attività sportive all’aperto
Rispetto dei limiti di classificazione acustica o, in deroga a
questi, rispetto di quanto stabilito nel regolamento comunale
(orari, modalità, limiti alla rumorosità, etc.) con possibilità di
deroga se motivata
Manifestazioni
in
luogo
pubblico e spettacoli a
carattere temporaneo in aree a
ciò
individuate
dalla
classificazione acustica
Rispetto dei limiti di classificazione acustica e di quanto
opportunamente stabilito nel regolamento comunale
relativamente ad orari e modalità (cautele da adottarsi), con
possibilità di deroga se motivata
Manifestazioni
in
luogo
pubblico e spettacoli a
carattere temporaneo al di
fuori di aree a ciò individuate
dalla classificazione acustica
Rispetto dei limiti di classificazione acustica o, in deroga a
questi, rispetto di quanto stabilito nel regolamento comunale
(orari, modalità, limiti alla rumorosità, etc.) con possibilità di
deroga se motivata
Attività di cantiere
Rispetto dei limiti di classificazione acustica o, in deroga a
questi, rispetto di quanto stabilito nel regolamento comunale
(orari, modalità, limiti alla rumorosità, etc.) con possibilità di
deroga se motivata
Attività di cantieri particolari Facoltà (per il Comune) di individuare i casi per i quali
(ad es. su linee, di limitata attuare procedure semplificate
durata, etc.)
Attività di natura occasionale Facoltà (per il Comune) di individuare i casi di esenzione
o di limitata durata
dall’obbligo di autorizzazione
Tabella 2
13
Un caso particolare: il rumore stradale
Il quadro normativo vigente per la rumorosità da infrastrutture di trasporto veicolare è formato
dai testi seguenti:
⇒
Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”: stabilisce i
principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo
dall'inquinamento acustico e rimanda a successivi provvedimenti e regolamenti attuativi
la definizione dei criteri di valutazione dell'inquinamento acustico stradale, delle fasce di
pertinenza e dei relativi valori sonori da rispettare, nonché dei criteri e modalità per gli
interventi di contenimento e bonifica.
⇒
D.P.C.M. 14 Novembre 1997 n°280 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore”.
⇒
D.M. 16 Marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico”.
⇒
D.M. 29 Novembre 2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti
gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli
interventi di contenimento e abbattimento del rumore”.
⇒
D.P.R. 142 del 30 Marzo 2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della
legge 26 ottobre 1995, n. 447”: fissa i limiti di immissione sonora per le infrastrutture
stradali, sia esistenti che di nuova realizzazione, in base alla tipologia della strada.
⇒
D. Lgs 19 agosto 2005 n.194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale”: stabilisce ulteriori adempimenti
per i gestori di strade percorse da più di 3.000.000 di veicoli/anno.
In attesa di disposizioni attuative del D. Lgs 194/2005 relativamente alla definizione dei valori
limite in termini dei due parametri Lden e Lnight, introdotti dallo stesso decreto, al momento i
valori limite di riferimento sono quelli stabiliti dal D.P.R. 142/2004 in termini di LeqD e LeqN.
Il D.P.R. 142/2004 si applica alle infrastrutture stradali secondo la seguente classificazione:
⇒ A (autostrade): strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da
spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, priva di intersezioni
a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo
l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e
contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine;
⇒ B (strade extraurbane principali): strada a carreggiate indipendenti o separate da
spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina
pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali
coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla
circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti
devono essere previsti opportuni spazi;
⇒ C (strade extraurbane secondarie): strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per
senso di marcia e banchine;
⇒ D (strade urbane di scorrimento): strada a carreggiate indipendenti o separate da
spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata
ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali
intersezioni a raso semaforizzate;
14
⇒ E (strade urbane di quartiere): strada ad unica carreggiata con almeno due corsie,
banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con
apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata;
⇒ F (strade locali): strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata non facente
parte degli altri tipi di strade.
Il decreto stabilisce, per ciascun tipo di strada e distinguendo fra strade già esistenti (alla data del
decreto stesso) e strade di nuova realizzazione, l’ampiezza (in metri) delle fasce di pertinenza
acustica e i relativi valori limite di immissione; questi ultimi devono essere verificati in
corrispondenza dei punti di maggiore esposizione e devono essere riferiti al solo rumore prodotto
dalle infrastrutture stradali, le operazioni fonometriche devono essere conformi a quanto disposto
dal D.M. 16.03.1998.
Nelle tabelle seguenti si riportano, rispettivamente per le strade esistenti e per le strade di nuova
costruzione, ampiezza delle fasce di pertinenza e valori limite di immissione acustica.
Nel caso di strade esistenti le fasce sono divise in due parti e si dovrà considerare una prima parte
più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B.
Nel caso di nuova infrastruttura in affiancamento ad una esistente la fascia di pertinenza acustica
si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.
Peraltro, non è in genere una questione banale individuare la fascia in cui ricade un determinato
punto, in quanto lo stesso D.P.R. 142/2004 precisa che le fasce di pertinenza vanno intese come
strisce di terreno, in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell’infrastruttura e a partire dal
confine stradale (cioè dal limite della proprietà o dalle fasce di esproprio o, in mancanza, dal ciglio
esterno o dal piede/ciglio della scarpata a seconda della morfologia).
Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti
Tipo di
strada
Sottotipi a fini
acustici*
fascia
(m)
Ca (carr. sep. e
C extraurb. IV CNR 1980)
secondaria
Cb (tutte le
altre)
D urb. di Da (carr. sep.)
scorrimento Db (altre)
E urb. quar.
100 (A)
150 (B)
100 (A)
150 (B)
100 (A)
150 (B)
100 (A)
50 (B)
100
100
30
A
autostrada
B extraurb.
principale
F locale
30
Scuole**, ospedali,
case di cura e riposo
diurno
notturno
50
40
50
40
50
40
50
40
50
50
40
40
Altri recettori
diurno
70
65
70
65
70
65
70
65
70
65
notturno
60
55
60
55
60
55
60
55
60
55
limiti definiti dai Comuni conformemente alla
classificazione acustica e al D.P.C.M. 14.11.1997
tab. C allegata.
* secondo norme CNR 1980 e direttive PUT
** per le scuole vale solo il limite diurno
15
Limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione
Tipo di
strada
Sottotipi a fini
acustici*
fascia
(m)
Scuole**, ospedali,
case di cura e riposo
Altri recettori
diurno
notturno
diurno
notturno
A
autostrada
250
50
40
65
55
B extraurb.
principale
250
50
40
65
55
C1
250
50
40
65
55
C2
150
50
40
65
55
D urb. di
scorrimento
100
50
40
65
55
E urb. quar.
30
F locale
30
C extraurb.
secondaria
limiti definiti dai Comuni conformemente alla
classificazione acustica e al D.P.C.M. 14.11.1997
tab. C allegata.
* secondo DM 5.11.01 – Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade
** per le scuole vale solo il limite diurno
Dove i periodi di riferimento diurno e notturno corrispondono, in analogia al D.P.C.M. 14.11.1997,
alle fasce orarie 06÷22 e 22÷06 rispettivamente.
Al di fuori delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale
coerentemente con quanto stabilito dal D.P.C.M. 14.11.1997.
Qualora i valori limite (all’interno e/o all’esterno delle fasce di pertinenza) siano superati occorre
procedere alla realizzazione di un piano di risanamento acustico in conformità con quanto
stabilito all’art. 10 L. 447/95 e secondo le modalità definite dal D.M. 29.11.2000.
Il D.M. 29.11.2000 individua sia gli specifici adempimenti degli enti gestori delle infrastrutture in
relazione alla bonifica acustica di tali infrastrutture (con relative scadenze temporali) sia i
contenuti obbligatori dei piani di risanamento ed i criteri per la valutazione di una scala di priorità
fra i diversi interventi di risanamento che dovessero rendersi necessari, nonché alcune procedure
tecniche da adottarsi per la redazione dei piani stessi.
In via prioritaria l'attività pluriennale di risanamento dovrà essere attuata all'interno dell'intera
fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e,
per quanto riguarda tutti gli altri recettori, all'interno della fascia più vicina all'infrastruttura.
All’esterno della fascia più vicina all'infrastruttura, le rimanenti attività di risanamento dovranno
essere armonizzate con i piani di risanamento acustico comunali (art. 7 L. 447/95).
Nel caso in cui i valori limite non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a
valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere
ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti (che vanno
valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento):
a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
16
Controlli e sanzioni amministrative
I controlli
Le infrazioni vengono accertate e contestate dalla Provincia o dal Comune a seconda dei diversi
ambiti di competenza: concordemente con quanto disposto dall’art. 14 della L. 447/1995 (Controlli)
le amministrazioni provinciali esercitano funzioni di controllo e vigilanza solamente in ambiti
territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciali e negli
altri casi la competenza risulta del Comune.
Inoltre spettano al Comune il controllo delle emissioni sonore dei veicoli nel rispetto di quanto
stabilito dal Codice della Strada e le funzioni amministrative di controllo sull’osservanza (art. 14
comma 2 L. 447/1995): delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico da
traffico veicolare e sorgenti fisse, della disciplina riguardante la valutazione di impatto e clima
acustico (art. 8 L. 447/1995), dello svolgimento di attività all’aperto e/o temporanee.
Il Sindaco, infine, può emettere, in presenza di situazioni di grave inquinamento acustico
comportante pericoli per la salute pubblica, ordinanze contingibili ed urgenti nell’ambito delle
proprie competenze; va rilevato che per quanto riguarda i servizi pubblici essenziali la facoltà di
emettere ordinanze contingibili ed urgenti è riservata al Presidente del Consiglio dei Ministri (art.
9 L. 447/1995).
Per svolgere le attività di controllo e vigilanza nella materia acustica di competenza,
l’Amministrazione Comunale può procedere con proprio personale a ciò abilitato o ricorrendo
all’ARPA competente per territorio.
In ogni caso, è necessario che il tecnico che procede alla rilevazione delle misure sia a ciò abilitato;
tale abilitazione sussiste in generale qualora il tecnico sia inserito nell’albo regionale (di
qualunque regione italiana) dei “tecnici competenti in acustica ambientale”; nel caso particolare in
cui il tecnico sia un pubblico dipendente, inoltre, esso può essere equiparato a tecnico competente
(unicamente nello svolgimento di tali funzioni per conto del proprio ente di appartenenza) anche
se non è inserito nell’elenco di cui sopra purché fosse in servizio e si occupasse di acustica già alla
data di entrata in vigore della L. 447/1995 (ovvero anteriormente al 30 dicembre 1995).
Per quanto riguarda i rapporti fra Comune ed ARPAL, la L.R. 12/1998 stabilisce che i Comuni per
esercitare le funzioni amministrative di controllo di cui all’art. 14 comma 2 della L. 447/1995
possano utilizzare il supporto tecnico delle strutture dell’ARPAL. I rapporti convenzionali con
l’ARPAL sono da ricondurre a quanto previsto dalla normativa specifica sull’Agenzia.
In ogni caso, il personale incaricato dei controlli, munito di idoneo documento di riconoscimento
(art. 14 comma 3 L. 447/1995), può accedere agli impianti e, più in generale, alle sedi di attività
fonti di rumore e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari all’espletamento delle
proprie funzioni; la succitata Legge Quadro esplicita anche, a quest’ultimo proposito, che non può
essere opposto il segreto industriale.
17
Tipologia dei controlli fonometrici da effettuarsi
Vi sono, fondamentalmente, tre tipi differenti di controllo:
1. il controllo relativo al disturbo acustico (che si effettua all’interno delle abitazioni e che
prescinde dalla classificazione acustica del territorio comunale, altrimenti detta
zonizzazione);
2. il controllo del rispetto dei limiti definiti sul territorio dalla classificazione acustica (che si
effettua, perciò, in ambiente esterno);
3. il controllo del rispetto dei limiti stabiliti per lo svolgimento di particolari attività
temporanee e/o all’aperto (ad esempio: cantieri, spettacoli, etc.).
Nel primo caso (valutazione del disturbo acustico) il criterio fonometrico da adoperarsi, ai fini dei
successivi eventuali provvedimenti amministrativi, è il cosiddetto “criterio differenziale”. Tale
criterio si basa su due misure del rumore: una durante l’attività disturbante ed una in assenza di
tale attività, il parametro da considerare è la differenza fra i due livelli misurati; tale differenza
non può superare determinati valori, distinti per la fascia oraria diurna (ore 6÷22 e differenza da
non superare pari a 5 dBA) e notturna (ore 22÷6 e differenza da non superare pari a 3 dBA). Circa
le tecniche di misura si rimanda al D.P.C.M. 14.11.1997 ed al D.M. 16.03.1998, qui si precisa
comunque che il rumore è da ritenersi trascurabile (ovvero non sanzionabile) qualora il rumore
misurato: (1) a finestre aperte sia inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e 40 durante il
periodo notturno, (2) a finestre chiuse sia inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno e 25
durante il periodo notturno.
Le sorgenti di rumore assoggettate alla disciplina del criterio differenziale sono, in generale, quelle
connesse ad attività di tipo “economico”, più precisamente, la normativa esclude dall’applicazione
del criterio differenziale i seguenti casi di rumorosità prodotta da:
− infrastrutture stradali, ferroviarie aeroportuali e marittime (per le quali valgono
disposizioni definite - o da definirsi - in appositi decreti e regolamenti);
− attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e
professionali (ad esempio gli schiamazzi, gli strepiti, etc.);
− servizi ed impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune limitatamente al disturbo
provocato all’interno dello stesso (ad esempio: impianti termici, ascensori, etc.).
Va aggiunto, inoltre, che nel caso di impianti industriali a ciclo continuo esistenti anteriormente al
19.03.1997, come previsto dal DM 11.12.1996, il criterio differenziale è applicabile quando la
rumorosità all’esterno dell’edificio eccede i limiti assoluti di immissione (definiti dalla
classificazione acustica comunale).
Per quanto riguarda il controllo dei limiti al rumore in ambiente esterno, definiti dalla
classificazione acustica, il valore assoluto misurato, secondo quanto specificato dal D.M.
16.03.1998, va confrontato con i limiti relativi alla zona acustica di volta in volta considerata.
Analogamente a quest’ultimo caso procede la verifica del rispetto dei limiti imposti per le attività
temporanee ed all’aperto, ove il valore limite da considerarsi è quello definito dalla classificazione
acustica o dal regolamento comunale per tali tipi di attività o ancora, eventualmente, quello
stabilito dal Comune anche in deroga ai limiti vigenti.
18
Le sanzioni
Le sanzioni in materia di inquinamento acustico e disturbo da rumore sono individuati dalla
legislazione nazionale e regionale (art. 10 L. 447/1995 e art. 15 L.R. 12/1998) come sintetizzato in
tabella.
SANZIONI IN MATERIA ACUSTICA
INFRAZIONE
SANZIONE
Non ottemperanza a provvedimenti
dell’Autorità
da 1031,91 € a 10329,14 €
Supero dei limiti di emissione o di
immissione
Violazione delle disposizioni
emanate+ in attuazione della L.
447/95
Supero reiterato dei limiti di
emissione o di immissione
Mancata presentazione al Comune del
piano di risanamento delle imprese++
Supero dei limiti individuati nei
regolamenti comunali+++
+
++
+++
(da £ 2.000.000 a £ 20.000.000)
da 516,46 € a 5164,57 €
(da £ 1.000.000 a £ 10.000.000)
da 258,23 € a 10329,14 €
(da £ 500.000 a £ 20.000.000)
da 1031,91 € a 10329,14 €
(da £ 2.000.000 a £ 20.000.000)
da 516,46 € a 3098,74 €
(da £ 1.000.000 a £ 6.000.000)
da 258,23 € a 1549,37 €
(da £ 500.000 a £ 3.000.000)
NORMA DI RIFERIMENTO
L. 447/95 art. 10 c. 1
L. 447/1995 art. 10 c. 2
(come modificato da L.
426/98)
L.R. 12/1998 art. 15 c. 1 lett.
a) (Liguria)
L. 447/1995 art. 10 c. 3
L.R. 12/1998 art. 15 c. 1 lett.
b) (Liguria)
L.R. 12/1998 art. 15 c. 1 lett.
c) (Liguria)
L.R. 12/1998 art. 15 c. 1 lett.
d) (Liguria)
anche da Regione, Provincia e Comune
o mancato adeguamento ai limiti imposti dalla classificazione acustica
fatti naturalmente salvi i casi di deroghe autorizzate
Il 30% delle somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui ai primi tre casi riportati in
tabella sono trattenute dall’Ente comminante la sanzione, mentre il 70% è versato all’entrata del
bilancio dello Stato per essere devoluto ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento
comunali.
Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni sono destinate ad attività connesse al
contenimento ed alla riduzione dell’inquinamento acustico.
In deroga alle sanzioni sopra indicate, infine, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture (ad esempio le autostrade), nel caso di superamento dei
limiti hanno l’obbligo di predisporre e presentare al Comune piani di contenimento ed
abbattimento del rumore (L. 447/1995 art. 10 c. 5).
19
Alcune novità introdotte dal D. Lgs 194/2005
In quanto segue si evidenziano alcuni aspetti della normativa “europea” come recepita in Italia
con il D. Lgs 194/2005:
a) Definizione di tre nuove fasce orarie e introduzione di una nuova coppia di parametri:
anziché il Livello equivalente diurno e notturno (LeqD e LeqN) il decreto individua:
•
Lden, livello composto dei Leq su tre periodi: diurno (day) 7 ÷ 20, serale (evening) 20 ÷ 22
e notturno (night) 22 ÷ 6; così definito:
L den
•
1 
= 10 ⋅ Log 14 ⋅10
24 
Lday
10
+ 2 ⋅10
Levening + 5
10
+ 8 ⋅10
Lnight +10
10




Lnight, livello equivalente sul nuovo periodo notturno 22 ÷ 6.
a) Concetti di agglomerato urbano e assi di comunicazione (stradale, ferroviario, aeroportuale)
principali: la classificazione secondo questi schemi è quantitativa: popolazione e densità per
gli agglomerati urbani (in dettaglio, almeno 100.000 abitanti), volumi di traffico (3.000.000
veic/a, 30.000 conv/a, 50.000 mov/a) per le infrastrutture di trasporto.
b) Definizione della Mappatura Acustica (e della mappatura acustica strategica): non si tratta
soltanto, come spesso inteso nella pratica tecnica, di rappresentazioni tabellari e/o
cartografiche di valori di rumorosità ambientale misurata in campo o stimata
numericamente, bensì di complessi elaborati che correlano tali rappresentazioni: alla
popolazione esposta, alla struttura urbana e dei singoli edifici, alle distinte sorgenti di
emissioni. La mappatura “semplice” si distingue dalla mappatura “strategica” in quanto la
prima è relativa ad una sola infrastruttura (si tratta di una caratterizzazione acustica da
specifica sorgente) mentre la seconda riguarda tutto l’insieme di un agglomerato urbano.
c) Introduzione del Piano di Azione: si basano in parte sulle mappature e contengono la
pianificazione acustica in termini di individuazione di aree da salvaguardare ed aree da
bonificare con descrizione dei relativi interventi. Va aggiornato ogni cinque anni.
Il D. Lgs 194/2005 individua diverse elaborazioni che, insieme alla determinazione dei livelli
acustici, entrano a far parte della “mappatura acustica”:
−
Mappe che visualizzano i superamenti dei valori limite: per affrontare questo tema è
necessario attendere la ridefinizione, da parte dello Stato, dei valori limite alla rumorosità
ambientale in termini di Lden e Lnight.
−
Mappe di confronto della situazione esistente con possibili situazioni future: tali mappe
risultano realizzabili in presenza di progettazioni, almeno a livello di intenti, di possibili
alternative.
−
Programmi di contenimento del rumore attuati in passato e misure antirumore in atto.
−
Il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che occupano abitazioni
situate al di fuori degli agglomerati ed esposte: a intervalli di livelli di Lden (a 4 m di
altezza e sulla facciata più esposta) 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 (dBA) e ad intervalli di
Lnight (stesse condizioni) 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70 (dBA). Precisazione di quante
persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:
a) insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione;
b) una facciata silenziosa.
20
−
La superficie totale, in km2, esposta a livelli di Lden rispettivamente superiori a 55, 65 e 75
dB e, per ciascuna di queste zone, il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di
abitazioni e il numero totale stimato di persone, arrotondato al centinaio, presenti.
L’art. 8 del D. Lgs 194/2005 prevede l’informazione e consultazione del pubblico in relazione alla
mappatura acustica ed ai piani di azione; l’accessibilità deve essere realizzata in conformità alle
disposizioni del D. Lgs 39/1997 e successive modificazioni, anche avvalendosi delle tecnologie di
telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.
Relativamente ai piani d'azione, infine, l’Ente responsabile dovrà comunicare, mediante avviso
pubblico, le modalità con le quali il pubblico potrà consultare gli stessi piani; entro quarantacinque
giorni dalla predetta comunicazione chiunque potrà presentare osservazioni, pareri e memorie in
forma scritta dei quali i soggetti proponenti i piani tengono conto ai fini della elaborazione dei
piani stessi.
Per l'informazione ai cittadini il D. Lgs 194/2005 individua la necessità di informazioni
supplementari e particolareggiate, come:
a) una rappresentazione grafica;
b) mappe che visualizzano i superamenti dei valori limite;
c) mappe di confronto, in cui la situazione esistente è confrontata a svariate possibili
situazioni future;
d) mappe che visualizzano il valore di un descrittore acustico a un'altezza diversa da 4 m, ove
opportuno;
e) la descrizione delle strumentazioni e delle tecniche di misurazione impiegate per la sua
redazione, nonché la descrizione dei modelli di calcolo impiegati e della relativa
accuratezza.
Oltre a quanto sopra, infine, l’Ente responsabile dovrà disciplinare ulteriori modalità di
partecipazione del pubblico alla elaborazione dei piani d'azione.
Il D. Lgs 194/2005 definisce i contenuti minimi dei piani d'azione, che possono essere così
sintetizzati:
1. una descrizione degli assi stradali e delle altre sorgenti di rumore da prendere in
considerazione;
2. l'autorità competente;
3. il contesto giuridico;
4. qualsiasi valore limite in vigore;
5. una sintesi dei risultati della mappatura acustica;
6. una valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, l'individuazione dei
problemi e delle situazioni da migliorare;
7. un resoconto delle consultazioni pubbliche;
8. le misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione;
9. gli interventi pianificati dalle autorità competenti per i successivi cinque anni,
comprese le misure volte alla conservazione delle aree silenziose;
10. la strategia di lungo termine;
11. le informazioni di carattere finanziario, ove disponibili:
12. fondi stanziati, analisi costi- efficacia e costi-benefici;
13. stime in termini di riduzione del numero di persone esposte (fastidio, disturbi del
sonno o altro)
14. disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del piano d'azione.
Gli interventi pianificati dalle autorità nell'ambito delle proprie competenze possono
comprendere, ad esempio:
a) pianificazione del traffico;
b) pianificazione territoriale;
c) accorgimenti tecnici a livello delle sorgenti;
21
d) scelta di sorgenti più silenziose;
e) riduzione della trasmissione del suono;
f) misure di regolamentazione o misure economiche o incentivi.
Ai piani d'azione deve essere allegata una sintesi non tecnica di consultazione per il pubblico.
22
Appendice: Principale legislazione per il rumore ambientale
Rif.
L
DM
Num
447
DM
DM
DPCM
DM
DPR
496
DPCM
DPCM
DM
DPCM
DPR
459
DPCM
L
426
DPR
476
Titolo
Legge quadro sull’inquinamento acustico
Procedure antirumore e zone di rispetto negli
aeroporti
Criteri per la progettazione dei sistemi di
monitoraggio per il controllo dei livelli di
inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti
nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in
relazione al livello di inquinamento acustico
Applicazione del criterio differenziale per gli
impianti a ciclo produttivo continuo
Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei
luoghi di intrattenimento danzante
Metodologia di misura del rumore aeroportuale
Regolamento recante norme per la riduzione
dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili
civili
Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli
edifici
Tecniche di rilevamento e misurazione
dell’inquinamento acustico
Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri
generali per l’esercizio dell’attività di tecnico
competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lettera b), e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26
ottobre 1995, n. 447
Regolamento recante norme di esecuzione
dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in
materia di inquinamento acustico derivante da
traffico ferroviario
Proroga dei termini per l’acquisizione e
l’installazione delle apparecchiature di controllo e
registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante
e di pubblico spettacolo di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre
1997
Nuovi interventi in campo ambientale
Regolamento recante modificazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496,
concernente il divieto di voli notturni
data
26/10/1995
03/12/1999
Note
Legge Quadro
Min. Ambiente
20/05/1999
Min Ambiente e
Trasporti
11/12/1996
Min Ambiente e
Industria
18/09/1997
31/10/1997
Min Ambiente e
Trasporti
11/12/1997
14/11/1997
05/12/1997
16/03/1998
Min Ambiente,
Sanità, Lavori
Pubblici,
Trasporti e
Industria
31/03/1998
18/11/1998
19/12/1997
09/12/1998
modifica alcune
definizioni della L
447/1995 ed il
regime
sanzionatorio
introdotto dalla L
447/1995
09/11/1999
23
Rif.
DM
Num
DPR
304
DM
DLgs
262
D.P.R.
142
D. Lgs
13
D. Lgs
194
LR
dGR
12
2510
dGR
534
dGR
1585
dGR
238
DDRL
18
DDRL
2874
LR
18
Titolo
Criteri per la predisposizione, da parte delle società e
degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi
di contenimento e abbattimento del rumore
Regolamento recante disciplina delle emissioni
sonore prodotte nello svolgimento delle attività
motoristiche, a norma dell'articolo 11 della Legge 26
novembre 1995 n. 447
Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29
novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da
parte delle società e degli enti gestori dei servizi
pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture,
dei piani degli interventi di contenimento e
abbattimento del rumore.
Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente
l'emissione acustica ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico
veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26
ottobre 1995, n. 447
Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa
all'introduzione di restrizioni operative ai fini del
contenimento del rumore negli aeroporti comunitari
Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale
Disposizioni in materia di inquinamento acustico
Definizione degli indirizzi per la predisposizione di
regolamenti comunali in materia di attività
temporanee di cui all’art. 2, comma 2, lettera l), l.r.
12/1998 (Disposizioni in materia di inquinamento
acustico)
Criteri per la redazione della documentazione di
impatto acustico e di clima acustico ai sensi dell’art.
2, comma 2, l.r. 20.3.1998, n.12.
Definizione dei criteri per la classificazione acustica e
per la predisposizione e adozione dei piani comunali
di risanamento acustico - soppressione articoli 17 e 18
delle disposizioni approvate con DGR 1977 del
16.06.95
Modalità di presentazione delle domande di cui
all'art. 2 comma 7 della Legge Quadro
sull'inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995 per
svolgere attività di tecnico competente in acustica
ambientale e criteri per l'esame delle stesse
Approvazione schede di rilevamento
dell'inquinamento acustico. Soppressione allegato 3
alla D.G.R. n. 1977/95
Definizione del tracciato record per la trasmissione
dei dati acustici al sistema informativo regionale
Adeguamento delle discipline e conferimento delle
funzioni agli Enti Locali in materia di ambiente,
difesa del suolo ed energia
data
29/11/2000
Note
Min Ambiente
03/04/2001
23/11/2001
Min. Ambiente
04/09/2002
30/03/2004
17/01/2005
19/08/2005
20/03/1998
18/12/1998
28/05/1999
23/12/1999
09/02/1996
13/01/2000
Decreto
dirigenziale
14/12/1999
Decreto
dirigenziale
Accoglimento
D.Lgs 112/1998 e
rinvio a L.R.
12/1998
21/06/1999
24