Regolam ento per l`applicazione delle sanzioni am m inistrative

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Regolam ento per l`applicazione delle sanzioni am m inistrative
Raccolta
degli statuti e regolamenti
in vigore
nel Comune di Arezzo
Approvato con deliberazione CC n. 389 del 21.12.1998
Modificato con deliberazione CC n. 57 del 10.3.2003
COMUNE DI AREZZO
Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie
e dell’accertamento con adesione del contribuente
INDICE
Parte I – Disposizioni in materia di sanzioni tributarie
Titolo I – Principi generali
Art. 1 - Riferimenti normativi
Art. 2 - Limiti generali al potere discrezionale
Art. 3 - Manifesta sproporzione
Art. 4 - Gravità della violazione
Art. 5 - Elemento psicologico della violazione
Art. 6 - Condizioni per l’applicabilità delle circostanze esimenti
Titolo II – Criteri applicativi
Art. 7 - Criteri per la graduazione della sanzione
Art. 8 - Procedimento di calcolo per la determinazione della sanzione
Art. 9 - Concorso di violazioni e violazioni continuate
Art. 10 - Recidiva
Art. 11 - Ravvedimento operoso
Titolo III – Aspetti procedurali
Art. 12 - Irrogazione della sanzione
Art. 13 - Riscossione della sanzione
Parte II – Disposizioni in materia di accertamento con adesione del contribuente
Titolo I – Principi generali
Art. 14 - Accertamento con adesione
Art. 15 - Ambito di applicazione
Titolo II – Aspetti procedurali
Art. 16 - Competenza degli uffici
Art. 17 - Avvio del procedimento ad iniziativa dell’ufficio
Art. 18 - Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente
Art. 19 - Atto di accertamento con adesione
Titolo III – Disposizioni finali
Art. 20 - Effetti dell’adesione
Art. 21 - Riduzione delle sanzioni
Art. 22 - Norma finale
PARTE I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI TRIBUTARIE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Riferimenti normativi
1. Il presente atto viene emanato nell’esercizio della potestà regolamentare di cui
all’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n° 446 e dell’art. 50 della L. 449/97, allo scopo di
consentire la corretta ed imparziale gestione dei poteri sanzionatori in materia di tributi
locali di competenza dell’Ente, in ordine all’individuazione dei “criteri di riferimento” per
l’applicazione delle “Sanzioni amministrative tributarie” e dell’Istituto dell’accertamento
con adesione del contribuente, come previsto dal D. Lgs. 19.06.1997, n° 218 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
Limiti generali al potere discrezionale
1. Nell’ambito dei limiti minimi e massimi, stabiliti dalla vigente normativa
sanzionatoria in materia di tributi locali, il Funzionario d’imposta applica la sanzione
prevista in base ai “criteri di riferimento” codificati nel presente regolamento.
2. Nell’aumentare la sanzione non si possono comunque oltrepassare i limiti della
“manifesta sproporzione” fra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione
medesima. In tal caso si rende applicabile il comma 4 dell’art. 7 del D. Lgs. 472/97.
Art. 3
Manifesta sproporzione
1. Ai fini del comma 2 del precedente articolo si verifica “manifesta sproporzione” fra
tributo dovuto e sanzione applicata, allorquando concorrano eccezionali circostanze che
portano a determinare una sanzione complessivamente superiore al triplo del tributo cui la
violazione stessa si riferisce. In tal caso la sanzione è comunque ridotta al limite massimo
del triplo del tributo dovuto.
2. La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione nella fattispecie
del “concorso di violazioni e delle violazioni continuate”, come disciplinata dall’art. 12 del
citato D. Lgs. 472/97, per il qual caso si verifica “manifesta sproporzione” laddove la
sanzione irrogata, a seguito dell’applicazione del “cumulo giuridico” sia superiore a quella
risultante dal “cumulo materiale” delle sanzioni previste per le singole violazioni.
Art. 4
Gravità della violazione
1. Nel determinare l’entità della sanzione amministrativa tributaria si ha riguardo alla
gravità della violazione commessa, desunta dagli elementi che seguono:
a) “condotta dell’agente”, precedente alla constatazione della violazione ovvero alla
comunicazione di inizio procedimento nei suoi confronti, in relazione agli adempimenti
tributari alla cui violazione è connessa l’applicazione della sanzione;
b) “opera da lui svolta”, spontaneamente ed efficacemente, per eliminare od attenuare
le conseguenze dannose della violazione, in relazione a quanto al precedente punto a);
c) sua “personalità”, desunta anche da precedenti violazioni di tributi di competenza
del Comune;
d) sue “condizioni economiche e sociali” , desunte dai dati in possesso dell’Ente o che
l’Ente sia comunque titolato a richiedere ad altre Amministrazioni, quando si ritenga che,
in relazione a tali condizioni, l’applicazione della sanzione nella misura massima sia
inefficace ovvero che la misura comminata sia comunque eccessivamente onerosa.
Art. 5
Elemento psicologico della violazione
1. In materia di “comportamento doloso o colposo” dell’agente, nonché di
graduazione della “colpa”, si richiama - in quanto compatibile e non diversamente previsto
dall’art. 5 del D. Lgs. 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni - il disposto
dell’art. 43 del vigente Codice Penale.
2. Non integra la fattispecie della “colpa grave” l’inadempimento “occasionale” agli
obblighi di versamento del tributo. L’occasionalità è riferita a violazioni non collegate da
continuazione temporale e/o logica rispetto ai fatti ovvero ai comportamenti posti in essere
dal soggetto, purché il soggetto non sia incorso, nei tre anni precedenti, nella medesima
violazione ovvero in violazioni della stessa indole, riferite ai tributi di competenza del
Comune.
3. Non si considerano altresì colpose le violazioni conseguenti a valutazioni
estimative di cui all’art. 6, 1° comma, ultimo periodo del D. Lgs. 472/97, come modificato
dal D. Lgs. 5.6.1998, n° 203, nei limiti ivi indicati.
Art. 6
Condizioni per l’applicabilità delle circostanze esimenti
1. E’ esclusa la presenza di “obbiettive condizioni di incertezza in ordine alla portata
ed all’ambito applicativo della norma violata”, di cui all’art. 6, comma 2 del D. Lgs.
472/97, allorquando la formulazione letterale della norma sia chiara ovvero quando sulla
norma medesima si sia comunque formato un prevalente orientamento giurisprudenziale o
amministrativo al quale il contribuente possa conformare la propria condotta.
2. Nel valutare la sussistenza dell’esimente dell’“ignoranza inevitabile” della norma
violata, di cui al comma 4 del citato art. 6 del D. Lgs. 472/97, si avrà riguardo congiuntamente - sia all’elemento oggettivo - rappresentato dall’assolvimento, da parte
dell’autore della violazione, del suo dovere di informazione con la diligenza connessa alla
propria conoscenza ed esperienza - che all’elemento soggettivo, costituito dalle qualità
personali e professionali dell’autore della violazione, in relazione alla conoscibilità e
comprensibilità della norma.
3. Nel valutare la sussistenza dell’esimente della “forza maggiore”, quale causa della
violazione della norma tributaria, si fa riferimento alla presenza di una o più circostanze non dipendenti in modo diretto ed immediato dalla volontà o dalla potestà del soggetto
agente - che impediscono, in modo assoluto, l’adempimento totale o parziale
dell’obbligazione tributaria, nei termini e con le modalità prescritte dalla norma di specie.
4. Non danno luogo a violazioni punibili le rilevazioni contabili e le valutazioni
eseguite nel rispetto dei principi e dei criteri di cui agli articoli dal 2423 al 2426 del Codice
Civile.
5. L’onere della prova è comunque sempre a carico di colui che invoca le esimenti.
TITOLO II
CRITERI APPLICATIVI
Art. 7
Criteri per la graduazione della sanzione
1. Allorquando la Legge, nel determinare l’entità delle sanzioni amministrative in
materia di tributi locali di competenza del Comune, ne preveda la comminatoria entro un
limite minimo e massimo, si terrà conto dei criteri di seguito riportati:
a) la “gravità della violazione” è desunta sia dall’“elemento oggettivo” - rappresentato
dal rapporto fra l’entità quantitativa del tributo evaso o parzialmente evaso e quello
complessivamente dovuto per ciascun periodo d’imposta - sia da quello “soggettivo”
inerente la valutazione degli aspetti di cui al precedente articolo 4, comma 1;
b) nel determinare la “gravità della violazione” sulla scorta dell’”elemento oggettivo”
di cui alla precedente lettera a), si applicherà al minimo della sanzione prevista per la
singola fattispecie, un incremento stabilito nelle misure che seguono:
- incremento sino ad 1/5, se il rapporto di cui alla lettera a) non supera il 30%;
- incremento da 1/5 alla metà, se il rapporto di cui alla lettera a) supera il 30% e sino al
50%;
- incremento dalla metà all’intero, se il rapporto di cui alla lettera a) supera il 50%;
c) nel determinare la “gravità della violazione” sulla scorta dell’”elemento soggettivo”
di cui alla precedente lettera a), si applicherà al minimo della sanzione prevista per la
singola fattispecie, un incremento stabilito nelle misure che seguono:
incremento sino al 10% se nella condotta dell’agente, precedente alla
constatazione della violazione ovvero alla comunicazione di inizio procedimento nei
suoi confronti, sono ravvisabili ipotesi di dolo o di colpa grave;
incremento sino al 10% se non sussistono comportamenti spontanei del
contribuente, anche successivi alla contestazione della violazione e/o alla
comunicazione d’inizio procedimento, volti a ridurre le conseguenze dannose della
violazione;
decremento sino al 10%, in relazione a particolari condizioni economiche e
sociali del contribuente tali da rendere eccessivamente onerosa la misura della sanzione
applicabile;
nell’ipotesi di concorso fra le fattispecie di cui ai punti b) e c), si procederà alla
sommatoria dei singoli incrementi e decrementi.
2. Qualora le violazioni commessa siano «non suscettibili» di incidere sulla
determinazione del tributo (violazioni di carattere formale), nel determinarne l’entità fra
minimo e massimo, ci si atterrà ai criteri di seguito riportati:
a) applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla Legge nel caso di
errori e/o incompletezze dei documenti di versamento, di cui all’art. 15 del D. Lgs. 471/97,
tali da non pregiudicare le operazioni di liquidazione e/o di accertamento dell’imposta;
b) applicazione della sanzione in misura intermedia, tra i limiti minimo e massimo
previsti dalla Legge, in ipotesi di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di
restituzione di questionari ovvero di loro mancata o infedele compilazione ed in genere per
ogni inadempimento connesso a richieste legittimamente formulate dal competente Ufficio
dell’Ente, nell’esercizio dei poteri istruttori conferiti dalle vigenti disposizioni, tali da
determinare un aggravamento nel procedimento d’accertamento da parte dell’Ufficio.
Art. 8
Procedimento di calcolo per la determinazione della sanzione
1. Il procedimento di calcolo per la determinazione della sanzione, tenuto conto di
quanto al precedente art. 7, comma 1, avverrà secondo il seguente iter:
a) la base di partenza è costituita dal minimo edittale previsto per le singole
violazioni dalla normativa di specie, salvo quanto previsto al comma 2, lettera b) del
precedente art. 7;
b) su tale base si computano gli incrementi previsti in relazione alle lettere a),
b) e c) del comma 1 del precedete articolo;
c) sulla sanzione così ottenuta si calcola poi l’ulteriore incremento previsto per
l’ipotesi della “recidiva” di cui al successivo art. 10;
d) la sanzione così determinata viene presa a base per l’eventuale calcolo
dell’aumento conseguente al “concorso di violazioni” ovvero alla “continuazione”, a
mente del successivo art. 9.
2. Nelle fattispecie di cui all’art. 7, comma 2, lettera b), la graduazione della sanzione
è motivata in ragione dell’opportunità di individuare un “rafforzamento” della misura
punitiva in caso di violazione del “dovere di collaborazione” da parte del contribuente
ovvero in ragione del maggior gravame arrecato dalla violazione all’espletamento delle
operazioni di controllo, da parte dell’Ente impositore.
3. Qualora la violazione tributaria attenga a tale fattispecie, la sanzione applicabile è
pari al 50% del massimo e comunque non inferiore al minimo edittale previsto dalle
singole normative di specie.
4. In ogni caso - e fatte salve le ipotesi di “ravvedimento operoso”, di “definizione
agevolata”, di “adesione all’accertamento”, nonché quanto previsto al comma 4 dell’art. 7
del D. Lgs. 472/97 - la sanzione applicata non potrà scendere, al disotto dei minimi edittali
previsti dalle singole normative di specie.
Art. 9
Concorso di violazioni e violazioni continuate
1. La graduazione delle sanzioni previste per le fattispecie del concorso di violazioni e
della continuazione e disciplinate dall’art. 12 del D. Lgs. 472/97, come sostituito dall’art.
2, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 05.06.1998, n° 203, è stabilita dalle norme che seguono:
a) Qualora le disposizioni violate - ovvero le violazioni della medesima
disposizione - siano più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la
violazione più grave, incrementata del 100%.
b) Qualora le disposizioni violate - ovvero le violazioni della medesima
disposizione - siano in numero non superiore a due, si applica la sanzione che
dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, incrementata della metà.
c) Qualora le violazioni di cui ai commi precedenti rilevino ai fini di più tributi
di competenza del Comune si considera, quale sanzione base cui riferire l’aumento,
quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di un quinto.
d) Qualora le violazioni di cui ai commi precedenti afferiscano a più di due
periodi d’imposta consecutivi, la sanzione base cui riferire l’incremento è quella che
dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio.
2. La sanzione comminata non può in alcun caso essere superiore a quella risultante
dal cumulo materiale delle sanzioni previste per le singole violazioni.
3. Le ipotesi di continuazione e di concorso non si configurano qualora le violazioni
interessate siano comunque riferibili ad autori diversi. Per quanto non previsto si fa rinvio
all’art. 12 del D. Lgs. 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle circolari
ministeriali esplicative.
Art. 10
Recidiva
1. Qualora il contravventore sia incorso, nei tre anni precedenti l’irrogazione della
sanzione, nella fattispecie della “recidiva”, come contemplata dal comma 3 dell’art. 7 del
citato D. Lgs. 472/97, la sanzione - determinata ai sensi del precedente art. 7 - è
incrementata come segue:
- incremento pari ad 1/5, qualora le violazioni oggetto di recidiva siano in numero non
superiore a 2;
- incremento pari alla metà, qualora le violazioni oggetto di recidiva siano in numero
superiore a 2;
2. A tal fine per “violazione della stessa indole” si intende ogni violazione della stessa
disposizione e/o di disposizioni anche diverse, relative ai tributi di competenza dell’Ente,
purché presentino profili di sostanziale identità, quanto alla natura dei fatti che le
costituiscono e dei motivi che le determinano.
Art. 11
Ravvedimento operoso
1. In materia di “ravvedimento operoso” si applicano le sanzioni ridotte, come
previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In ipotesi di dichiarazione o denuncia presentata con ritardo superiore a 30 giorni, si
recepisce - per quanto applicabile - il principio di cui all’art. 2, comma 7, del D.P.R.
22.7.1998, n. 322.
TITOLO III
ASPETTI PROCEDURALI
Art. 12
Irrogazione della sanzione
1. Ai fini del procedimento di irrogazione della sanzione tributaria si applicherà il
meccanismo della “previa contestazione” degli addebiti al trasgressore, come previsto
dall’art. 16 del D. Lgs. 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in tutte le
fattispecie di violazioni che non incidono direttamente sulla determinazione del tributo
(violazioni di carattere formale). Il medesimo procedimento verrà adottato - salvo motivate
eccezioni - in tutti i casi in cui si intendano irrogare sanzioni per violazioni commesse con
dolo o colpa grave al trasgressore, laddove questi non coincida con il soggetto passivo del
tributo, nonché qualora si proceda alla contestazione di violazioni caratterizzate dal vincolo
della continuità, mente dei commi 2 e 5 dell’art. 12 del D. Lgs. 472/97 e successive
modificazioni.
2. Si riterrà invece applicabile il procedimento di “irrogazione immediata” - salvo
motivate eccezioni - come previsto dall’art. 17 del D. Lgs. 472/97 e successive
modificazioni ed integrazioni, in tutte le fattispecie di violazioni che incidono sulla
determinazione del tributo (violazioni di carattere sostanziale), comprese le sanzioni
relative agli omessi o tardivi versamenti, quando non riscosse mediante iscrizione a ruolo.
Art. 13
Riscossione della sanzione
1. Qualora il soggetto colpito da irrogazione di sanzione amministrativa tributaria
versi in condizioni economiche disagiate, come definite al successivo comma 2, Il
Funzionario d’imposta, su istanza formale dell’interessato da produrre entro 30 giorni dalla
notificazione dell’atto di contestazione ovvero del provvedimento di irrogazione sanzioni,
potrà disporre il pagamento della sanzione in rate mensili, nei termini e con l’osservanza
dei limiti di cui all’art. 24 del D. Lgs. 472/97.
2. Ai fini dell’applicazione della rateizzazione di cui al comma 1 gli indicatori delle
“condizioni economiche disagiate” verranno individuato, con separato atto, dall’Organo
competente.
3. Relativamente alle somme per le quali il pagamento è stato dilazionato sono dovuti
gli interessi nella misura prevista per il tributo cui la violazione si riferisce.
PARTE II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO
CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 14
Accertamento con adesione
1. Il Comune di Arezzo, nell’esercizio della propria potestà regolamentare in materia
di disciplina delle entrate, anche tributarie, introduce nel proprio ordinamento l’istituto
dell’“accertamento con adesione” sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19
giugno 1997 n. 218, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di
accertamento, anche attraverso la riduzione degli adempimenti da parte del contribuente,
tenuto conto del principio di collaborazione ed al fine di ridurre le ipotesi di contenzioso
per tutte le parti in causa.
Art. 15
Ambito di applicazione
1. L’istituto dell’accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per gli atti di
accertamento, siano essi “d’ufficio” che “in rettifica” e non si estende agli atti di mera
“liquidazione” dei tributi, conseguenti all’attività di controllo formale delle dichiarazioni,
ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/73 e succ. modificaz. ed integrazioni.
2. L’accertamento può essere definito anche con l’adesione di uno solo degli obbligati
al rapporto tributario.
3. Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di “materia
concordabile” e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo da parte
dell’Ufficio. Esulano, pertanto, dal campo applicativo dell’Istituto le questioni cosiddette
“di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è comunque
determinabile sulla base di elementi certi.
4. L’Ufficio, al fine dell’adesione all’accertamento, deve peraltro tener conto della
fondatezza degli elementi posti a base dell’atto, valutando attentamente il rapporto “costobeneficio” dell’operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un
eventuale procedimento contenzioso. L’Ufficio deve altresì procedere, in via di
“autotutela”, all’annullamento dell’atto di accertamento qualora rilevi, anche
successivamente all’adesione, l’infondatezza o l’illegittimità dell’accertamento medesimo.
TITOLO II
ASPETTI PROCEDURALI
Art. 16
Competenza degli uffici
1. Competente alla definizione è il “Funzionario d’imposta”, nominato ai sensi delle
vigenti disposizioni.
Art. 17
Avvio del procedimento ad iniziativa dell’ufficio
1. L’Ufficio competente, in presenza di situazioni che rendano opportuna
l’instaurazione di un contraddittorio con il contribuente al termine degli atti istruttori
relativi al procedimento di accertamento, ma prima della notifica dell’atto, invia al
contribuente un “invito a comparire”, da comunicare con lettera raccomandata o mediante
notifica, con l’indicazione dei seguenti elementi:
a) i riferimenti identificativi dell’atto e della fattispecie tributaria, della eventuale
denuncia o dichiarazione cui si fa riferimento, nonché il periodo/i d’imposta cui attiene
l’accertamento suscettibile di adesione;
b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione.
2. L’eventuale comunicazione d’inizio procedimento d’accertamento, le richieste di
chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari per
acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell’esercizio
dell’attività di liquidazione e accertamento, può richiedere ai contribuenti, non
costituiscono “invito a comparire”, ai sensi del precedente comma per l’eventuale
definizione dell’accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, a seguito dell’invito, non è
obbligatoria e la mancata risposta all’invito medesimo non è sanzionabile, così come
l’attivazione del procedimento da parte dell’Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell’Ufficio lascia aperta al
contribuente la possibilità di agire d’iniziativa - a mente del successivo articolo 18 qualora riscontri nello stesso aspetti che egli ritiene possano portare ad un
ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.
Art. 18
Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente
1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto
dall’invito di cui all’art. 17, comma 1 può formulare - anteriormente all’impugnazione
dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale - istanza di “accertamento con
adesione” in carta libera, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. L’impugnazione dell’avviso presso il competente Organo giurisdizionale comporta
rinuncia all’istanza di definizione.
3. La presentazione dell’istanza determina la sospensione, per un periodo di 90 giorni
dalla data di ricezione della stessa, sia dei termini previsti per l’impugnazione in sede
giurisdizionale sia di quelli previsti per il pagamento del tributo.
4. Nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione l’Ufficio, anche
telefonicamente o via telefax, formula l’“invito a comparire”. La mancata comparizione da
parte del contribuente, nel giorno e nel luogo indicato nell’invito, comporta rinuncia alla
definizione dell’accertamento con adesione.
Eventuali motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente, in ordine
alla data di comparizione indicata nell’invito, saranno prese in considerazione solo se
pervenute entro il giorno precedente non festivo, salve le eventuali cause di forza maggiore
debitamente documentate.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell’eventuale mancata
comparizione dell’interessato o dell’eventuale impossibilità documentata a comparire,
nonché dell’esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto processo verbale,
redatto e sottoscritto da parte del Funzionario d’imposta o di suo delegato.
Art. 19
Atto di accertamento con adesione
1. A seguito del contraddittorio, ove si addivenga ad esito positivo in ordine al concordato
con il contribuente, l’Ufficio redige in duplice esemplare “atto di accertamento con
adesione”, sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal
soggetto competente, a mente del precedente art. 16. Nell’atto di adesione vanno indicati
gli elementi e la motivazione su cui si fonda la definizione, anche con richiamo alla
documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni,
dovute in dipendenza della definizione medesima.
2. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto
di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell’atto
stesso.
3. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all’Ufficio la
quietanza dell’avvenuto pagamento. L’Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza,
rilascia al contribuente l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione di sua
competenza.
4. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e
successive modificazioni) l’Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo,
sanzione ed interessi) risultanti dall’atto di accertamento con adesione e la definizione si
considera così perfezionata.
5. Il contribuente che ha aderito all’accertamento può richiedere con apposita istanza o
con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale, con le modalità e nei limiti di rate
che saranno indicate con provvedimento dirigenziale, e comunque in un massimo di otto
rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano
51.645,69. L’importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.
Competente all’esame dell’istanza è l’Ufficio preposto all’accertamento e, qualora non
ricorrano gravi e motivate ragioni, l’istanza è accolta. Sugli importi delle rate successive
alla prima sono dovuti interessi moratori, ragguagliati al vigente tasso legale, calcolati dal
giorno successivo a quello di perfezionamento dell’atto di adesione e fino alla data di
scadenza di ciascuna rata.
6. L’Ufficio, qualora le somme rateizzate superino l’importo che sarà individuato ogni tre
anni con provvedimento del Direttore, può subordinare l’accoglimento dell’istanza di cui al
comma 5, alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria, ipotecaria, bancaria o
equipollente.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20
Effetti dell’adesione
1. Il perfezionamento dell’atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario
che ha formato oggetto del procedimento. L’accertamento definito con adesione non è
suscettibile di impugnazione, non è integrabile né modificabile da parte dell’Ufficio.
L’intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità di procedere ad “accertamenti
integrativi” qualora la definizione riguardi “atti parziali”, nonché nel caso di sopravvenuta
conoscenza di nuova materia imponibile, non nota alla data del precedente accertamento e
non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell’Ufficio
alla data medesima.
2. Qualora l’adesione sia conseguente alla notifica dell’avviso di accertamento, questo
perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
Art. 21
Riduzione delle sanzioni
1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo
all’accertamento si applicano nella misura di un quarto dei minimi edittali previsti.
2. Qualora le violazioni siano collegate al tributo liquidato con l’avviso di accertamento,
le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto - con il limite di cui all’art. 3, comma 2, del
D. Lgs. 5.6.1998, n. 203 - se il contribuente non propone ricorso avverso tale atto e non
formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la
proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta
riduzione. Di detta possibilità viene reso edotto il contribuente con apposita avvertenza in
calce agli avvisi di accertamento.
3. La “rinunzia all’impugnazione” di cui al precedente comma 2, comporta la definitività
dell’atto di accertamento, con conseguente acquiescenza del contribuente anche rispetto al
tributo o maggior tributo accertato, con gli effetti di cui all’art. 2, commi 3, 4 e 5, ultimo
periodo, del D. Lgs. 218/97.
Art. 22
Norma finale
1. Il presente Regolamento entra in vigore, a seguito dell’intervenuta esecutività, il primo
gennaio dell’anno successivo alla sua approvazione. E’ abrogata ogni altra norma
regolamentare con esso in contrasto.