Estratto del Verbale di Seduta

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Estratto del Verbale di Seduta
Estratto del Verbale di Seduta
COMUNE DI
REGGIO EMILIA
I.D. n. 185
in data 09-09-2005
P.G. n. 17587
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA
L'anno duemilacinque addì 09-nove- del mese di settembre
alle
ore 17:00
nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Alla Votazione del seguente oggetto:
ADEGUAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
PREVISTE NELL'ORDINAMENTO COMUNALE A QUANTO PREVISTO
DALL'ART.7 BIS DEL D.LGS.267/2000 E DALL'ART.51 DEL
D.LGS.213/1998.
erano presenti i seguenti Consiglieri:
DELRIO Graziano
SCARPINO Salvatore
OLIVO Antonio
SALSI Laura in Bini
CORRADINI Franco
VECCHI Luca
MONTANARI Valeria
D'ANDREA Ernesto
RINALDI Carla
PRATI Gianni
ANCESCHI Alessandro
RINALDI Nando
CORSI Romano
BEDOGNI Giuliano
FANTINI Marco
BALLARINI Ivano
SALSI Roberto
LA SALA Giovanni Battista
PRANDI Marco
COLOSIMO Francesco G.
FORNACIARI Marco
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
No
No
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
GRILLONE Innocenza
RIVA Matteo
DOLCI Loredana
VENA Donato
FERRIGNO Alberto
SASSI Matteo
DONELLI Paola
POLI Mario
GIAMPAOLI Vanda
MARZIANI Marco
MALATO Emiliano
GRASSI Prospero
BALDI Carlo
CORRADINI Achille
DE LUCIA Carmine
EBOLI Marco
LOMBARDINI Tommaso
RIZZO Antonio
MONDUCCI Mario
FOSSA Gabriele
Consiglieri presenti: 27
Presiede: SALSI Laura in Bini
Segretario Generale: REBUTTATO DOMENICO
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
I.D. n. 185
IN DATA 09.09.2005
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-
l’art. 106 del R.D. 3.3.1934 n. 383 “Testo unico della legge comunale e provinciale”
recitava testualmente “Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle
disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa fino a
lire 1.000.000. Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze del
Sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti. Il verbale di accertamento deve
espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente
contestata al contravventore”;
-
tale articolo di legge è stato abrogato dall’art. 274 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali”, creando così un vuoto normativo
relativo alla potestà sanzionatoria degli Enti locali in materia di violazioni delle
disposizioni di regolamenti od ordinanze comunali;
-
con l’art. 16 della L.16.1.2003 n. 3 è stato introdotto l’art. 7 bis “Sanzioni
amministrative” al suddetto D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, successivamente integrato con
dall’art. 1 quater del D.L. 31.3.2003 n. 50 nel testo modificato dalla legge di
conversione, colmando così il vuoto normativo suddetto;
-
il suddetto art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 recita testualmente:
“1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei
regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
25 euro a 500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle
ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di
disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali –
Direzione centrale delle autonomie Prot. n. 15900/288/l bis/ L. 142/l1 del 14.3.2003 con la
quale si sostiene che:
-
le norme regolamentari emanate prima dell’entrata in vigore della L. 3/2003 che
prevedevano sanzioni pecuniarie comprese tra i 25 e i 500 Euro devono considerarsi
tuttora vigenti;
2
-
per le norme regolamentari emanate prima dell’entrata in vigore della L. 3/2003 che
prevedono una sanzione pecuniaria inferiore al minimo di € 25 o superiore al massimo
di € 500, si rende necessario procedere all’adeguamento della fonte regolamentare alla
disposizione di legge;
-
nelle more, in considerazione del principio di gerarchia che disciplina i rapporti tra la
fonte legislativa e quella secondaria, si ritiene che l’art. 16 della L. 3/2003 operi
direttamente la modifica delle norme regolamentari, riconducendo il minimo o il
massimo edittale, eventualmente eccedenti dai limiti ora previsti dalla norma, alla
misura edittale;
Considerato, inoltre che:
-
diversi regolamenti ed ordinanze sono stati approvati od emanate prima del 1°
Gennaio 2002, data di entrata in vigore dell’Euro, per cui riportano ancora la sanzione
in Lire;
-
l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 24.6.1998 n. 213 “Disposizioni per l’introduzione dell’Euro
nell’ordinamento nazionale, a norma dell’art. 1 della L. 17 dicembre 1997, n. 433
stabilisce che: “A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o
amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro
secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato”
-
con circolare n. 106/e del 21/12/2001 l’Agenzia delle Entrate forniva alcuni chiarimenti
su una serie di problematiche inerenti l’entrata in vigore dell’Euro chiarendo, per
quanto concerne le sanzioni, che: “In applicazione dell'articolo 51, comma 3, del d.lgs.
213 del 1998, le sanzioni espresse in lire nell'ordinamento (c.d. sanzioni in misura
fissa) sono convertite in euro con il sistema del troncamento [eliminazione delle cifre
decimali] (…) Quando, invece, la misura della sanzione è espressa in percentuale, si
applicano le regole ordinarie dell'arrotondamento al centesimo di Euro”.
-
con delibera G.C. n. 22315 /283 del 17.10.2001 venivano approvati gli “Indirizzi di
linea guida della Giunta comunale per l’adeguamento Euro nella fase definitiva” con le
quali, per quanto riguardava le sanzioni si stabiliva che:
“Si applicano le regole di conversione matematica, con le regole di
arrotondamento previste per legge.
Dal 1/1/2002, nell’addebito delle
sanzioni in misura fissa, si applica il
troncamento, senza arrotondamenti, all’unità di euro, previsto dalla normativa.
3
Si ritiene di applicare anche alle sanzioni calcolate in misura percentuale, per
estensione del principio di “favor rei” applicato per le sanzioni a importo fisso,
il criterio del troncamento, senza arrotondamenti, all’unità di euro, per parità di
trattamento”.
Ritenuto pertanto di procedere all’adeguamento dell’ordinamento normativo comunale
emanato prima dell’entrata in vigore della L. 3/2003 e dell’entrata in vigore dell’Euro
stabilendo quanto segue:
1. le violazioni alle norme dei Regolamenti vigenti e delle Ordinanze che saranno
emanate e che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, sono
sanzionate ai sensi dell’art.7 - bis del D.Lgs. n. 267/2000, (così come introdotto
dall’articolo 16 della Legge n°3 del 16/1/2003 successivamente integrato con dall’art. 1
quater del D.L. 31.3.2003 n. 50 nel testo modificato dalla legge di conversione), e con
l’osservanza delle disposizioni contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge
689/1981, con gli importi specificati negli stessi Regolamenti od Ordinanze;
2. di convertire gli importi riportati per le singole violazioni ai Regolamenti vigenti da lire in
Euro, con il sistema del troncamento (eliminazione delle cifre decimali) per le sanzioni il
cui importo convertito sia compreso tra un minimo di 25 Euro ed un massimo di 500
Euro;
3. di determinare nella misura da 25 Euro a 500 Euro la sanzione per violazione dei
Regolamenti vigenti nei casi in cui la stessa, convertita con il sistema di cui sopra,
risultasse
inferiore al minimo
o superiore al massimo
stabilito
dall’art. 7 bis
del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che le presenti disposizione hanno valore regolamentare ai sensi dell’art. . 42,
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole, allegato alla presente proposta di provvedimento, di regolarità
tecnica, espresso dal Direttore dell’Area Affari generali, Relazioni esterne e Risorse ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 18/08/2000 n° 267;
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con:
PRESENTI:
ASTENUTI:
VOTANTI:
FAVOREVOLI:
CONTRARI:
N.
N.
N.
N.
N.
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4 Eboli, Lombardini, Rizzo (A.N.);
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22
1 Poli (U.D.C.);
Grassi (U.D.C.);
DELIBERA
di adeguare l’ordinamento normativo comunale emanato prima dell’entrata in vigore della
L. 3/2003 e dell’entrata in vigore dell’Euro stabilendo quanto segue:
1. le violazioni alle norme dei Regolamenti vigenti e delle Ordinanze che saranno
emanate e che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, sono
sanzionate ai sensi dell’art.7 - bis del D.Lgs. 267/2000, (così come introdotto
dall’articolo 16 della Legge n°3 del 16/1/2003 successivamente integrato con dall’art. 1
quater del D.L. 31.3.2003 n. 50 nel testo modificato dalla legge di conversione), e con
l’osservanza delle disposizioni contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge
689/1981, con gli importi specificati negli stessi Regolamenti od Ordinanze;
2. di convertire gli importi riportati per le singole violazioni ai Regolamenti vigenti da lire in
Euro, con il sistema del troncamento (eliminazione delle cifre decimali) per le sanzioni il
cui importo convertito sia compreso tra un minimo di 25 Euro ed un massimo di 500
Euro;
3. di determinare nella misura da 25 Euro a 500 Euro la sanzione per violazione dei
Regolamenti vigenti nei casi in cui la stessa, convertita con il sistema di cui sopra,
risultasse inferiore al minimo o superiore al massimo stabilito dall’art. 7 bis del
D.Lgs. 267/2000.
5
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE ANZIANO
IL SEGRETARIO GENERALE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio il giorno
16/09/2005 e che vi resterà sino al 01/10/2005, a norma dell’art. 124, del D.Lgs. n.267/2000.
Dalla Residenza Municipale, lì 16/09/2005
IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO GENERALE
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 è divenuta esecutiva, in
seguito alla pubblicazione all’albo Pretorio di questo Comune, in data 27/09/2005.
Reggio Emilia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE