Estratto del Verbale di Seduta
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Estratto del Verbale di Seduta COMUNE DI REGGIO EMILIA I.D. n. 185 in data 09-09-2005 P.G. n. 17587 DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA L'anno duemilacinque addì 09-nove- del mese di settembre alle ore 17:00 nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla Votazione del seguente oggetto: ADEGUAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE NELL'ORDINAMENTO COMUNALE A QUANTO PREVISTO DALL'ART.7 BIS DEL D.LGS.267/2000 E DALL'ART.51 DEL D.LGS.213/1998. erano presenti i seguenti Consiglieri: DELRIO Graziano SCARPINO Salvatore OLIVO Antonio SALSI Laura in Bini CORRADINI Franco VECCHI Luca MONTANARI Valeria D'ANDREA Ernesto RINALDI Carla PRATI Gianni ANCESCHI Alessandro RINALDI Nando CORSI Romano BEDOGNI Giuliano FANTINI Marco BALLARINI Ivano SALSI Roberto LA SALA Giovanni Battista PRANDI Marco COLOSIMO Francesco G. FORNACIARI Marco No Sì Sì Sì Sì No Sì Sì No Sì Sì No No No Sì Sì Sì No Sì Sì No GRILLONE Innocenza RIVA Matteo DOLCI Loredana VENA Donato FERRIGNO Alberto SASSI Matteo DONELLI Paola POLI Mario GIAMPAOLI Vanda MARZIANI Marco MALATO Emiliano GRASSI Prospero BALDI Carlo CORRADINI Achille DE LUCIA Carmine EBOLI Marco LOMBARDINI Tommaso RIZZO Antonio MONDUCCI Mario FOSSA Gabriele Consiglieri presenti: 27 Presiede: SALSI Laura in Bini Segretario Generale: REBUTTATO DOMENICO No Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì No No Sì Sì Sì No Sì Sì Sì Sì No No I.D. n. 185 IN DATA 09.09.2005 IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che: - l’art. 106 del R.D. 3.3.1934 n. 383 “Testo unico della legge comunale e provinciale” recitava testualmente “Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa fino a lire 1.000.000. Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze del Sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti. Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore”; - tale articolo di legge è stato abrogato dall’art. 274 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali”, creando così un vuoto normativo relativo alla potestà sanzionatoria degli Enti locali in materia di violazioni delle disposizioni di regolamenti od ordinanze comunali; - con l’art. 16 della L.16.1.2003 n. 3 è stato introdotto l’art. 7 bis “Sanzioni amministrative” al suddetto D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, successivamente integrato con dall’art. 1 quater del D.L. 31.3.2003 n. 50 nel testo modificato dalla legge di conversione, colmando così il vuoto normativo suddetto; - il suddetto art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 recita testualmente: “1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.” Vista la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale delle autonomie Prot. n. 15900/288/l bis/ L. 142/l1 del 14.3.2003 con la quale si sostiene che: - le norme regolamentari emanate prima dell’entrata in vigore della L. 3/2003 che prevedevano sanzioni pecuniarie comprese tra i 25 e i 500 Euro devono considerarsi tuttora vigenti; 2 - per le norme regolamentari emanate prima dell’entrata in vigore della L. 3/2003 che prevedono una sanzione pecuniaria inferiore al minimo di € 25 o superiore al massimo di € 500, si rende necessario procedere all’adeguamento della fonte regolamentare alla disposizione di legge; - nelle more, in considerazione del principio di gerarchia che disciplina i rapporti tra la fonte legislativa e quella secondaria, si ritiene che l’art. 16 della L. 3/2003 operi direttamente la modifica delle norme regolamentari, riconducendo il minimo o il massimo edittale, eventualmente eccedenti dai limiti ora previsti dalla norma, alla misura edittale; Considerato, inoltre che: - diversi regolamenti ed ordinanze sono stati approvati od emanate prima del 1° Gennaio 2002, data di entrata in vigore dell’Euro, per cui riportano ancora la sanzione in Lire; - l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 24.6.1998 n. 213 “Disposizioni per l’introduzione dell’Euro nell’ordinamento nazionale, a norma dell’art. 1 della L. 17 dicembre 1997, n. 433 stabilisce che: “A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato” - con circolare n. 106/e del 21/12/2001 l’Agenzia delle Entrate forniva alcuni chiarimenti su una serie di problematiche inerenti l’entrata in vigore dell’Euro chiarendo, per quanto concerne le sanzioni, che: “In applicazione dell'articolo 51, comma 3, del d.lgs. 213 del 1998, le sanzioni espresse in lire nell'ordinamento (c.d. sanzioni in misura fissa) sono convertite in euro con il sistema del troncamento [eliminazione delle cifre decimali] (…) Quando, invece, la misura della sanzione è espressa in percentuale, si applicano le regole ordinarie dell'arrotondamento al centesimo di Euro”. - con delibera G.C. n. 22315 /283 del 17.10.2001 venivano approvati gli “Indirizzi di linea guida della Giunta comunale per l’adeguamento Euro nella fase definitiva” con le quali, per quanto riguardava le sanzioni si stabiliva che: “Si applicano le regole di conversione matematica, con le regole di arrotondamento previste per legge. Dal 1/1/2002, nell’addebito delle sanzioni in misura fissa, si applica il troncamento, senza arrotondamenti, all’unità di euro, previsto dalla normativa. 3 Si ritiene di applicare anche alle sanzioni calcolate in misura percentuale, per estensione del principio di “favor rei” applicato per le sanzioni a importo fisso, il criterio del troncamento, senza arrotondamenti, all’unità di euro, per parità di trattamento”. Ritenuto pertanto di procedere all’adeguamento dell’ordinamento normativo comunale emanato prima dell’entrata in vigore della L. 3/2003 e dell’entrata in vigore dell’Euro stabilendo quanto segue: 1. le violazioni alle norme dei Regolamenti vigenti e delle Ordinanze che saranno emanate e che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, sono sanzionate ai sensi dell’art.7 - bis del D.Lgs. n. 267/2000, (così come introdotto dall’articolo 16 della Legge n°3 del 16/1/2003 successivamente integrato con dall’art. 1 quater del D.L. 31.3.2003 n. 50 nel testo modificato dalla legge di conversione), e con l’osservanza delle disposizioni contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 689/1981, con gli importi specificati negli stessi Regolamenti od Ordinanze; 2. di convertire gli importi riportati per le singole violazioni ai Regolamenti vigenti da lire in Euro, con il sistema del troncamento (eliminazione delle cifre decimali) per le sanzioni il cui importo convertito sia compreso tra un minimo di 25 Euro ed un massimo di 500 Euro; 3. di determinare nella misura da 25 Euro a 500 Euro la sanzione per violazione dei Regolamenti vigenti nei casi in cui la stessa, convertita con il sistema di cui sopra, risultasse inferiore al minimo o superiore al massimo stabilito dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000; Dato atto che le presenti disposizione hanno valore regolamentare ai sensi dell’art. . 42, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 267/2000; Visto l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000; Visto il parere favorevole, allegato alla presente proposta di provvedimento, di regolarità tecnica, espresso dal Direttore dell’Area Affari generali, Relazioni esterne e Risorse ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 18/08/2000 n° 267; 4 con: PRESENTI: ASTENUTI: VOTANTI: FAVOREVOLI: CONTRARI: N. N. N. N. N. 27 4 Eboli, Lombardini, Rizzo (A.N.); 23 22 1 Poli (U.D.C.); Grassi (U.D.C.); DELIBERA di adeguare l’ordinamento normativo comunale emanato prima dell’entrata in vigore della L. 3/2003 e dell’entrata in vigore dell’Euro stabilendo quanto segue: 1. le violazioni alle norme dei Regolamenti vigenti e delle Ordinanze che saranno emanate e che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, sono sanzionate ai sensi dell’art.7 - bis del D.Lgs. 267/2000, (così come introdotto dall’articolo 16 della Legge n°3 del 16/1/2003 successivamente integrato con dall’art. 1 quater del D.L. 31.3.2003 n. 50 nel testo modificato dalla legge di conversione), e con l’osservanza delle disposizioni contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 689/1981, con gli importi specificati negli stessi Regolamenti od Ordinanze; 2. di convertire gli importi riportati per le singole violazioni ai Regolamenti vigenti da lire in Euro, con il sistema del troncamento (eliminazione delle cifre decimali) per le sanzioni il cui importo convertito sia compreso tra un minimo di 25 Euro ed un massimo di 500 Euro; 3. di determinare nella misura da 25 Euro a 500 Euro la sanzione per violazione dei Regolamenti vigenti nei casi in cui la stessa, convertita con il sistema di cui sopra, risultasse inferiore al minimo o superiore al massimo stabilito dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. 5 Letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio il giorno 16/09/2005 e che vi resterà sino al 01/10/2005, a norma dell’art. 124, del D.Lgs. n.267/2000. Dalla Residenza Municipale, lì 16/09/2005 IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 è divenuta esecutiva, in seguito alla pubblicazione all’albo Pretorio di questo Comune, in data 27/09/2005. Reggio Emilia, lì IL SEGRETARIO GENERALE