Licenze per aprire teatri, cinema o luoghi di pubblico spettacolo

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Licenze per aprire teatri, cinema o luoghi di pubblico spettacolo
Licenze per aprire teatri, cinema o luoghi di
pubblico spettacolo e organizzare spettacoli e
trattenimenti pubblici
DESCRIZIONE
Esistono due tipologie di licenze:
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per aprire teatri, cine ma o luoghi di pubblico s pettacolo (art. 80 del Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza T.U.L.P.S.) dove sono rilevanti gli aspetti strutturali dell'edificio e il rispetto della vigente normativa di sicurezza (impiantistica, antincendio, segnaletica
di sicurezza) e di igiene, nonché i requisiti soggettivi dell'imprenditore;
per dare corso a spettacoli, trattenimenti (artt. 68 e seguenti del T.U.L.P.S.), dove sono rilevanti le qualità imprenditoriali soggettive e l'eventuale influenza dello spettacolo sull'ordine, la sicurezza, la moralità pubblici.
Licenze agibilità locali di pubblico spettacolo
I locali di pubblico spettacolo sono locali aperti al pubblico, nel senso che è possibile accedervi solo
a determinate condizioni (acquisto biglietto, invito...). E' di competenza comunale il rilascio delle
licenze di agibilità dei seguenti locali di pubblico spettacolo, classificati come tali dal Decreto Ministeriali n. 19 del 1996:
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teatri;
cinematografi e cinema teatri;
sale da ballo e discoteche con arte varia.
L'art.80 del T.U.L.P.S. sancisce che non si può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di
un luogo di pubblico spettacolo senza aver prima fatto verificare da una Commissione tecnica
(Commissione Prov.le di Vigilanza), la solidità, la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di idonee vie
di esodo che consentano una pronta evacuazione in caso di incendio. A seguito dell'approvazione
del Decreto del Presidente della Repubblica 28-5-2001, sono state dettate misure di semplificazione
dei procedimenti relativi i locali di pubblico spettacolo. In particolare l'art. 4 del suddetto Decreto
del Presidente della Repubblica ha prescritto la verifica obbligatoria da parte della Commissione
Prov.le di Vigilanza per:
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progetti di nuovi teatri o di altri locali e impianti di pubblico spettacolo e intrattenimento o
di sostanziali modifiche a quelli esistenti;
locali cinematografici o teatrali con capienza superiore a 1300 spettatori e per gli altri locali
o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori.
Nei locali con capienza pari o inferiore a 200 spettatori, le verifiche e gli accertamenti sono sostituite da una relazione, a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo degli Ingegneri o Architetti, dei
Geometri o dei Periti Industriali. E' inoltre importante ricordare che i locali di spettacolo e di trattenimento che hanno una capienza superiore a 99 posti, devono ottenere il Certificato Prevenzione
Incendi (C.P.I.).
Licenze agibilità cinema e teatri
Per richiedere la licenza occorre presentare apposita domanda (in bollo).
Alla domanda va allegata almeno la seguente documentazione:
- verbale della Commissione Prov.le di Vigilanza sui locali di pubblico Spettacolo attestante il parere favorevole all'agibilità tecnica del locale (o relazione tecnico abilitato se il locale ha capienza pari
o inferiore a 200 posti);
- copia Certificato Prevenzione Incendi;
- autocertificazione relativa al possesso requisiti morali prescritti dalla legge. (Il Decreto legislativo
112/98 ha abrogato l'art. 68 T.U.L.P.S. nella parte relativa alla licenza per le rappresentazioni cinematografiche e teatrali).
La licenza non è soggetta a limiti temporali; in caso di sostituzione del titolare o di modifica dei
locali di grossa entità, è necessario richiedere il rilascio di nuova licenza.
CONTRIBUZIONE
n. 2 bolli da €. 14,62, uno da apporsi sulla richiesta e uno per il rilascio della licenza;
diritti.
Licenza agibilità discoteche e arte varia (art. 80 T.U.L.P.S.); Licenza pe r trattenimento (art.68
T.U.L.P.S.).
Per ottenere la licenza occorre presentare apposita domanda (in bollo).
Alla domanda va allegata almeno la seguente documentazione:
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verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico Spettacolo attestante il parere favorevole all'agibilità tecnica del locale (o relazione tecnico abilitato se il
locale ha capienza pari o inferiore a 200 posti);
copia Ce rtificato Prevenzione Incendi (per i locali con capienza superiore a 99 posti)
tre copie della relazione previsionale sull'impatto acustico di cui alla legge 447/95(legge
quadro sull'inquinamento acustico) firmata da tecnico iscritto all'albo regionale degli esperti
in acustica, sulla quale sarà richiesto parere all'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale);
per le licenze di arte varia occorre anche il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei
Ministri- Dipartimento dello Spettacolo;
Relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, specificando gli strumenti utilizzati
per la diffusione della musica e l'affluenza massima presunta;
l'autocertificazione del possesso requisiti morali prescritti dalla vigente normativa.
La licenza non è soggetta a limiti temporali; in caso di sostituzione del titolare o di modifica
dei locali di grossa entità, è necessario richiede re il rilascio di nuova licenza.
CONTRIBUZIONE
n. 2 bolli da €. 14,62, uno da apporsi sulla richiesta ed uno per il rilascio della licenza;
diritti.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS);
Regolamento di esecuzione TULPS;
Legge 447/95Legge sull´inquinamento acustico
Regola tecnica di prevenzione incendi
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Apertura di sala da ballo, night club, con somministrazione di alimenti e bevande
Alimenti e bevande: attività escluse dalla programmazione;
Ministero dell'Interno: Tabelle Antisbronza
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/sicurezza_stradale/0770_2008_09_22_decreto_tabelle_alcol.htm
l
Per ottenere l'autorizzazione di sala da ballo è necessario presentare apposita domanda compilata e
corredata almeno dai documenti sottoelencati.
La somministrazione di alimenti e bevande è riservata ai soli frequentatori del locale.
Per poter svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande, all'interno del locale, occorre
presentare (in bollo) apposita S.C.I.A. (Attività escluse dalla programmazione).
Documentazione
Per richiedere l’autorizzazione all’apertura di una sala da ballo è necessario produrre un’apposita
domanda in carta da bollo contenente perlomeno:
• generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita);
• residenza e nazionalità;
• codice fiscale;
• indicazione del tipo di esercizio;
• ubicazione precisa e superficie dei locali;
• relazione tecnica illustrativa dei locali, eseguita da un tecnico abilitato;
• planimetria dei locali vistata dal tecnico;
• certificato di destinazione d’uso e di abitabilità rilasciato dall’Ufficio Edilizia Privata (qualora
non autocertificato);
• certificato di agibilità ex art. 80 TULPS, a seguito dell'esito della Commissione di Vigilanza;
• certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco ovvero
dichiarazione di capienza inferiore ai cento posti;
• autocertificazione in materia antimafia.
Costo
Il rilascio di ciascuna autorizzazione è soggetto alla consegna di una marca da bollo (Euro 14,62) e
al versamento dei diritti.
Normativa
Articolo 68 e seguenti del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (TULPS) n. 773 del 18-6-1931
Regolamento di esecuzione n. 635 del 06-5-1940
Legge Regionale
Decreto Legislativo 59/2010
Legge Regionale