SCHEDA-LICENZE-PUBBLICA-SICUREZZA

Transcript

SCHEDA-LICENZE-PUBBLICA-SICUREZZA
LICENZE DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO
Di cosa si tratta.
Al fine di poter organizzare e svolgere attività di pubblico spettacolo e trattenimento (concerti
musicali – serate di discoteca – sfilate di moda,esibizioni canore, sfilate di carri allegorici,
trattenimenti danzanti, piano bar, ecc) è necessario preventivamente munirsi di apposita licenza che
viene rilasciata, previa verifica delle condizioni e requisiti richiesti per le singole manifestazioni
dall’Amministrazione Comunale (riferimento normativo artt. 68 e 69 TULPS approvato con
R.D. 18 giugno 1931 n° 773).
Il rilascio della licenza è subordinato, con limitate eccezioni che verranno di seguito esaminate, alla
verifica delle condizioni di stabilità e di sicurezza dei locali, delle strutture e dei luoghi in cui
si svolgano le attività medesime, anche di carattere temporaneo (riferimento normativo art. 80
TULPS e artt. 141 – 141 bis e 142 Reg. Esecuzione T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940,
n° 635.
Le modalità di verifica delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali, luoghi e attrezzature
destinati ad attività di pubblico spettacolo e trattenimento variano a seconda delle attrezzature
impiegate ed al numero di persone presenti, ed è riservata alla competenza delle Commissioni
Comunali o Provinciali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
Competenze delle Commissioni Comunali e provinciali.
La Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha competenza per:
cinematografi, teatri o spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori, altri locali ed
impianti con capienza superiore a 5000 spettatori, parchi di divertimento con attrezzature che
comportano sollecitazioni fisiche superiori ai livelli previsti.
La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha competenza residuale
in tutti gli altri casi.
Modalità di accertamento dei requisiti di solidità e sicurezza da parte delle Commissioni.
L’accertamento dei requisiti di solidità e sicurezza (agibilità ex art. 80 TULPS) dei locali, luoghi ed
attrezzature destinati ad attività di pubblico spettacolo e trattenimento, avviene mediante l’esame
progetto e dalla successiva verifica in loco ad opera ultimata delle condizioni di agibilità da parte
delle Commissioni.
Nelle ipotesi in cui il locale o l’impianto abbia una capienza complessiva pari od inferiore a
200 persone, superata la fase di esame progetto da parte della Commissione Comunale o
Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, la successiva fase di verifica in loco, ad
opera realizzata, delle condizioni di agibilità sarà eseguita da un professionista iscritto all’Albo
degli ingegneri o all’albo degli architetti o all’albo dei geometri o all’albo dei periti industriali.
Si prescinde dalle formalità di esame progetto e verifica in loco delle condizioni di agibilità per gli
allestimenti temporanei per i quali la commissione Comunale o Provinciale di vigilanza sui locali
di pubblico spettacolo abbia già concesso l’agibilità in data non anteriore a 2 anni a condizione che
il richiedente ed il tecnico incaricato presentino idonea certificazione, conforme ai modelli
predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale, alla quale devono essere allegate tutte le certificazioni
di idoneità previste dalla normativa vigente, attestante che l’allestimento della manifestazione, ivi
compresi i luoghi di svolgimento, è in tutto identico a quello degli anni precedenti.
Si prescinde dall’accertamento dei requisiti di agibilità da parte della Commissione Comunale o
Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per spettacoli o trattenimenti in luoghi
all’aperto utilizzati occasionalmente ed esclusi da campo di applicazione del D.M. 19\06\1996, in
quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico anche con uso di palchi o
pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate in
aree non accessibili al pubblico.
Per tali manifestazioni è fatto comunque obbligo di produrre, congiuntamente all’istanza di licenza
per pubblico spettacolo o trattenimento, una relazione di un professionista iscritto all’albo degli
ingegneri, architetti, geometri, periti industriali al settore Lavori Pubblici del Comune di
Roccastrada che potrà sottoporre all’esame della C.C.V.L.P.S. la preventiva verifica della
sussistenza dei requisiti di agibilità dei luoghi in cui la manifestazione è prevista.
ATTIVITA’ SOGGETTE A SCIA.
Alcune delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento non vengono assoggettate al preventivo
rilascio della licenza di pubblica sicurezza ma ad una Segnalazione certificata di Inizio di Attività
(SCIA).
La SCIA è prevista per attività minori per le quali non debba farsi luogo al preventivo
accertamento delle condizioni di agibilità da parte delle Commissioni Comunali o Provinciali di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (art. 80 TULPS) e deve essere presentata entro le ore 9
del giorno in cui è prevista la correlata manifestazione negli appositi moduli predisposti dall’Amm.
Comunale comprensiva di tutte le certificazioni e documentazione da allegare. Qualora la
manifestazione sia prevista in giornata festiva la SCIA dovrà essere presentata al Competente
ufficio comunale entro le ore 9 del primo giorno lavorativo precedente.
A titolo non esaustivo sono soggette a SCIA le seguenti attività:
 Spettacoli itineranti di suonatori, saltimbanchi, danzatori e simili, di comparse riproducenti
epoche storiche, tenuti all’aperto, in piazze, vie, centri storici o luoghi similari, purché non
sia fatto uso di strutture complementari per il pubblico;
 Sfilate di carri allegorici qualora le relative sfilate non si svolgano in luoghi (all’aperto o al
chiuso) attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti econ
strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.;
 Piano bar-Karaoke-gare di briscola-dama-scacchi ed attività similari tenute all’esterno dei
pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande autorizzati ai sensi della L.R.T.
07\02\2005, n° 28, e dagli stessi organizzati.
Non sono, viceversa, soggette a SCIA i pubblici spettacoli e trattenimenti per i quali è previstala
presentazione, congiuntamente all’istanza di licenza, di una relazione a firma di un tecnico abilitato
per la valutazione da parte dei competenti Uffici Comunali di un eventuale intervento della
C.C.V.L.P.S. (manifestazioni in luoghi all’aperto anche con l’uso di palchi e pedane per artisti e di
attrezzature elettroniche comprese quelle di amplificazione sonora prive di specifiche attrezzature
per lo stazionamento del pubblico).
ATTIVITA’ NON SOGGETTE A LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA (ARTT. 68 e 69
TULPS) ED A SCIA (art. 19 legge 241\90).
Non sono soggette né a licenza di pubblica sicurezza (ex att. 68 e 69 TULPS), né a SCIA (ex art. 19
legge 241\90) le seguenti attività:
 Rappresentazioni teatrali e cinematografiche sia all’interno di locali a ciò destinati che
temporanee e all’aperto. Per dette manifestazioni devono essere osservate le disposizioni in
premessa descritte circa “le modalità di accertamento dei requisiti di solidità e sicurezza
da parte delle commissioni”dei luoghi o dei locali in cui sono previste (licenza di
agibilità);
 Piano bar-karaoke-gare di briscola-dama-scacchi ed attività similari tenute all’interno dei
locali di somministrazione di alimenti e bevande autorizzati ai sensi della LRT 07\02\2005
n° 28 ed aree esterne di pertinenza destinate permanentemente a tale attività (di
somministrazione di alimenti e bevande). La destinazione di area di pertinenza
permanentemente a servizio dell’attività di somministrazione deve risultare dalle planimetrie
e documentazione correlata giacente agli atti d’ufficio a corredo della autorizzazione, SCIA
commerciale o SCIA sanitaria.
Dette attività saranno, comunque, soggette al rispetto della normativa vigente in materia di
inquinamento acustico.