Barbarino

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Barbarino
Legge regionale 6/2010: requisiti per la corretta
gestione degli animali esotici
Gandolfo Barbarino
Regione Piemonte – Assessorato Tutela Salute e Sanità
Settore Prevenzione Veterinaria
Torino 17 novembre 2011 – Via Bologna, 148 –
Istituto Zoopprofilattico Sperimentale del
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
(art. 1) Principi e Finalità l.r. 6/2010 e R.A.
Debito informativo rispetto alla
collettività, sulle caratteristiche, le
necessità e lo stato di conservazione
delle varie specie
TUTELARE IL BENESSERE DEGLI ANIMALI ESOTICI
PRESENTI A VARIO TITOLO SUL TERRITORIO
REGIONALE GARANTENDO LORO LE MIGLIORI
CONDIZIONI DI VITA COMPATIBILMENTE CON LO
STATO DI CATTIVITA’ PRESSO:
- parchi faunistici
- mostre e spettacoli itineranti
- esercizi commerciali
- allevamenti
- singoli detentori
(art. 2) Definizioni l.r 6/2010 e R.A.
Ara giacinto
Animali esotici:
specie animali facenti parte della fauna selvatica esotica, delle
quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o
temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio
nazionale
mammiferi: (tutte le specie)
uccelli : tutte le specie comprese nell’allegato A del reg.
338/97: tutte le specie del genere Ara ; tutte le specie
appartenenti ai rapaci
rettili : tutte le specie
(art. 2) Definizioni l.r 6/2010 e R.A.
10
–
Amazona
ochrocephala
ochrocephala
DETENZIONE di Animali esotici:
Possesso di animali esotici non a fini di riproduzione,
allevamento o commercio
(art. 2) Definizioni l.r 6/2010 e R.A.
Testudo marginata
ALLEVAMENTO di Animali esotici:
Il possesso o anche la detenzione di una sola coppia riproduttrice
per la procreazione di prole mantenuta in condizioni stabili e
continuative nel tempo presso apposite strutture
(art. 2) Definizioni l.r 6/2010 e R.A.
13 – Cacatua sulfurea
COMMERCIO di Animali esotici:
Ogni forma di transazione commerciale a fini di lucro presso
impianti appositamente autorizzati
(art. 3) l.r. 6/2010 e R.A.
Riconoscimento delle specie esotiche
Per le esigenze di identificazione, la Commissione Regionale,
nel rispetto della normativa comunitaria e statale, stabilisce
modalità e criteri per il riconoscimento delle specie esotiche
Legge 150 del 7 febbraio 1992 modificata con legge 59 del 13 febbraio 1993
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle
specie animali e vegetali in via di estinzione
Articolo 8-bis
1. Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nell'Allegato A, Appendici I e Il, nonché
nell'Allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e modificazioni, devono essere
denunciate entro dieci giorni dall'evento al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ~ Direzione generale per l'economia montana e
foreste - Servizio certificazione CITES, il quale ha facoltà di verificare presso il denunciante l'esistenza dei genitori e si può avvalere
di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. Per tali esemplari, il predetto servizio rilascerà
al denunciante un certificato conforme all'art. 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 del Consiglio del 28 novembre 1983.
1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione
amministrativa del pagamento di, una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.
In fase di elaborazione:
- MANUALE DELLE PROCEDURE PER ADEMPIMENTI CITES –
In collaborazione con il C.F.S. – Coordinamento Regionale del Piemonte
Analisi genetiche e identificazione A.E.
Prelievo di sangue in
Tyto Alba (barbagianni)
per analisi genetiche
Verifica numero di
identificazione
Analisi genetiche
Prelievo ematico per test genetici
Reinserimento microchip
Soggetto (ara ambigua) dichiarato identificato con microchip ma privo dello stesso all’esame radiologico,
Confezionamento campioni
Lettura infruttuosa microchip
Soggetto (ara ambigua) con microchip presente all’esame radiologico, ma non leggibile anche con più
rilevatori
Difficoltà di identificazione soggetti
giovani di testudo Hermanni
Soggetto adulto Testudo Marginata
Analisi genetiche
(allevamento prov. Torino)
Prelievo ematico con cartina assorbente:
Soggetto giovane T. Hermanni
Prelievo di cellule epiteliali dal cavo orale:
T. Marginata
Confezionamento campioni
Lettura microchip
ELENCO REGIONALE ANIMALI ESOTICI
SCHEDA SEGNALETICA
Specie
Amazona
leucocephala
Nome
volgare
Famiglia
Ordine
Classe
Amazzone di
Cuba o dalla Psittacidae Psittaciformes Aves
testa bianca
CITES Animali
Allegato pericolosi
Autorizz
regionale
(LR)
6/2010
A
NOTE Immagini
sì
AMAZONA leucocephala
AMAZZONE di cuba (5)
1. Amazona leucocephala leucocephala (Amazzone di cuba)
Grandezza : 32 cm
Età : può raggiungere i 50 anni.
Colorazione : piumaggio generale verde, fronte bianca, guance e gola rosso, iride scura.
Distribuzione: Cuba orientale e centrale.
Appendice/CITES : 1
Dimorfismo sessuale : inesistente.
Carattere : affettuoso e addomesticabile. E' un pappagallo abbastanza rumoroso. Bisogna
fornire regolarmente legno da scorticare. E' spesso aggressivo verso altre specie.
Alimentazione : semi misti o estruso, semi germogliati, frutti delle conifere, frutta, verdure
(particolarmente carota, mela, agrumi) bacca di sambuco, vegetali, pastoncino all'uovo e
supplementi di minerali durante allevamento. In natura si ciba anche di fiori, germogli di
piante e bacche.
Allevamento : voliera ampia e con rete metallica robusta. Realizzato abbastanza
regolarmente anche se con difficoltà. L'allevamento inizia ad aprile, occasionalmente prima
se alloggiati all'interno. Le uova deposte sono da 3 a 4. L'incubazione dura 28 gg e il periodo
di svezzamento 8-10 settimane. Il nido deve essere robusto, misure ca. 28x28x60 cm con
foro d'entrata 8 cm di diametro. Il nido va posizionato in un posto protetto e riparato dalla
luce. Durante la riproduzione può essere aggressivo.
Stato attuale : abbastanza raro, da una ventina d'anni è protetto.
Facilità di reperimento in commercio : difficile.
ELENCO REGIONALE ANIMALI ESOTICI
SCHEDA SEGNALETICA
Specie
Ara
ararauna
Nome
volgare
Famiglia
Ordine
Classe
Ara
Psittacidae Psittaciformes Aves
ararauna
CITES Allegato
Animali
pericolosi
B
Autorizz
regionale NOTE Immagini
(LR 6/2010)
sì
ara ararauna
ara ararauna
Grandezza : 87 cm
Età : può raggiungere i 80 anni.
Colorazione : fronte e corona verdi, gola nera, guance nude bianche e orlate da piccole piume
nere, becco nero e iride gialla. Dorso blu, parti inferiori gialle.
Appendice/CITES : 2
Dimorfismo sessuale : inesistente. I giovani hanno la coda più corta e l'iride marrone scura.
Diffusione : Vive nelle foreste tropicali e nei boschi di palma che si sviluppano lungo il corso del
fiume in un areale vasto nel territorio del Sud America (Panama, Colombia, Ecuador, Perù,
Venezuela, ...).
Carattere : L'Ararauna è il classico pappagallo da "circo". Vivace e a volte rumoroso,
specialmente nella mattina presto e la sera tarda. Si addomestica con facilità. Molto curioso,
adora rosicchiare i rami e ceppi d'albero. Può convivere con altri grandi pappagalli. Adora fare
il bagno o farsi spruzzare. E' in grado di compiere esercizi di destrezza e precisione, ed
apprende con facilità.
Alimentazione : in generale semi, noci, frutta, semi germinati, verdura e vegetali vari.
Allevamento : l'allevamento inizia in aprile; il pappagallo tende ad essere nervoso ed
aggressivo quindi bisogna essere prudenti. Vengono deposte da 1-3 uova, occasionalmente 4.
Spesso non sono tutte fertili. L'incubazione dura da 25-27 giorni e il periodo di svezzamento
dei piccoli è di 12 settimane ma dovrebbero avere la possibilità di rimanere per un periodo
maggiore con i genitori. Il nido deve avere dimensioni di almeno 55 x 70 x 100 cm ca. con
diametro di foro d'entrata di 22 centimetri.
Stato attuale : E' ancora comune, ma tendenzialmente in declino a causa della cattura per il
commercio, ma soprattutto a causa della distruzione della foresta tropicale.
Facilità di reperimento in commercio : facile.
ELENCO REGIONALE ANIMALI ESOTICI
SCHEDA SEGNALETICA
Specie
Bradypus
variegatus
Nome
volgare
Famiglia
Ordine
Classe
Bradipo
Bradypodidae Xenarthra Mammalia
variegato
CITES Allegato
B
Animali
pericolosi
Autorizz
regionale
NOTE Immagini
(LR
6/2010)
sì
Diffusione:
Verde=B. variegatus
Blu=B. tridactylus
Rosso=B. torquatus
bradipi (Genere Bradypus), dal greco βραδύς, "lento" e πο? ς "piede", sono piccoli e lentissim
mammiferi che vivono nelle foreste dell'America del Sud
ELENCO REGIONALE ANIMALI ESOTICI
SCHEDA SEGNALETICA
Specie
Nome
volgare
Famiglia
Ordine
Classe
Tartaruga
Geochelone
dagli speroni Testudinidae Testudines Reptilia
sulcata
africana
CITES Allegato
Autorizz
Animali
regionale (LR NOTE Immagini
pericolosi
6/2010)
B
sì
CLASSIFICAZIONE
Area di distribuzione
Ordine
Sottordine
SuperFamiglia
Famiglia
SottoFamiglia
Genere
Specie
TESTUDINES
CRYPTODIRA
TESTUDINOIDEA
TESTUDINIDAE
TESTUDININAE
GEOCHELONE
SULCATA
STATUS GIURIDICO
E’ inclusa in Appendice II CITES della Convenzione di Washington.
DISTRIBUZIONE
Geochelone sulcata vive nelle steppe aride dell’Africa centrale in una
striscia di terra che va dall’Etiopia al Senegal passando per il Sudan,
Ciad, Niger, Mali e Mauritiana.
HABITAT
Vive in boscaglie di acacia e nelle zone desertiche con escursioni
termiche e scarsissima acqua.
CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI
E’ attiva il mattino e la sera; scava delle cavità lunghe anche 3 metri
dove si ripara dal caldo intenso del giorno e dal freddo della notte.
Sono animali territoriali che non convivono con altre specie e spesso i
maschi non accettano neanche la femmina al di fuori del periodo
dell’accoppiamento.
CARATTERISTICHE FISICHE
Geochelone sulcata è la tartaruga più grande del continente africano e
una tra le più grandi tartarughe terrestri del mondo. Ha un carapace
lungo fino a 80-85 cm e può pesare fino a 100 Kg. In questa specie il
maschio è più grande della femmina, questa può pesare fino a 50-70 Kg
con un carapace lungo 60-70 cm.
Il carapace è di colore giallo-bruno con i bordi degli scuti di colore più
scuro; questi hanno degli anelli di crescita che diventano più marcati
con l’età. La pelle di color ocra, è molto spessa.
Il piastrone è di color avorio e posteriormente termina con due
protuberanze evidenti. Gli arti hanno robuste scaglie e le zampe
posteriori sono provviste di speroni.
ELENCO REGIONALE ANIMALI ESOTICI
SCHEDA SEGNALETICA
Specie
Nome
volgare
Famiglia Ordine Classe
CITES Allegato
Physignathus
cocincinus
Drago
d'acqua
Agamidae Sauria Reptilia
no
Animali
pericolosi
Autorizz
regionale NOTE Immagini
(LR 6/2010)
sì
Nome comune
Drago d'acqua Cinese
Famiglia
Agamidae
Distribuzione
Dal'India all'Arcipelago Indonesiano fino al Nord della Austria
Habitat
Foreste più o meno dense, sempre però in prossimità di corsi d'acqua
dove si tuffa subito se disturbato
Taglia
cm 80, occasionalmente cm 100
Alimentazione
Si nutre principalmente di grilli, cavallette, farfalle, ragni, larve varie,
anfibi, pesci, rettili, piccoli roditori e nidiacei ma gradisce anche frutta
dolce e polposa
Terrario
Umido tropicale arboreo
Temperatura
Giorno 28-30°C, notte 24-26°C
Curiosario
Scava un tunnel sotto una pianta e vi depone le uova 8-12 uova che
schiuderanno dopo 80-110 giorni di incubazione.
I piccoli alla nascita misurano circa 15-16 cm.
Supplementi
Complessi polivitaminici, calcio E nei periodi prolungati senza
esposizione diretta al sole, vitamina D3
Congeneri
P. Lesueurii
ELENCO REGIONALE ANIMALI ESOTICI
SCHEDA SEGNALETICA
Specie
Lampropeltis
triangulum
sinaloae
Nome
volgare
Famiglia
Ordine Classe
Colubridae Serpentes Reptilia
Lampropeltis triangulum
Falso Corallo
Famiglia: Colubridae
Introdizione : I Lampropeltis fanno parte di uno dei generi di serpenti più popolari in
cattività. Il genere Lampropeltis è endemico dell'america del nord e del sud,del quale molte
specie sono diffuse negli stati uniti. Le specie di questo genere sono popolari tra gli erpetofili
per la loro robustezza, la facilità di allevamento e le loro stupende e variabilissime livree
,che ad inganno dei predatori,risultano molto simili a quelle dei serpenti corallo (genere
micrurus). Questa scheda riguarda l'allevamento di base del genere lampropeltis, e
comunque consigliabile informarsi riguardo le esigenze delle singole specie.
Terrario : Le dimensioni contenute dei Lampropeltis fanno si che sia possibile scegliere
molti formati di terrari/fauna box è comunque consigliabile alloggiare esemplari baby in box
piuttosto contenuti,in modo da rendere più facile l'avvistamento della preda;i box tuttavia
devono essere abbastanza spaziosi da rendere possibile una escursione termica da un estremo
del terrario all'altro.
Esiste una varietà di materiali da utilizzare come substrato.per prima cosa dovrebbero essere
evitati i trucioli di pino o cedro,poiché il forte odore che emanano irrita l'apparato
respiratorio,e inoltre c'è sempre il rischio di costipazione dovuto all'ingestione durante i pasti
di trucioli. I pezzetti di corteccia sterilizzati sono una buona scelta,sono esteticamente
gradevoli e relativamente facili da pulire,inoltre permettono al serpente di interrarsi. Un
substrato non attraente ma molto funzionale rimane i fogli di giornale,che diventano
assolutamente indispensabili durante il periodo di quarantena.
È importante fornire ai serpenti dei rifugi dove nascondersi, in modo che si possano sentire
al sicuri nel loro terrario. I rifugi possono essere delle vaschette di plastica capovolte e forate
da un lato,scatole delle scarpe,se poi optiamo per l'estetica allora possiamo costruire caverne,
tunnel ecc. utilizzando materiali raccolti in natura e sterilizzati in forno ad una temperatura
di 120°per circa 30 minuti. Indispensabile una vaschetta per l'acqua, abbastanza grande da
permettere al serpente di immergersi completamente, che comunque deve riuscire ad uscirne
agevolmente.
Riscaldamento e Illuminazione : Il fattore chiave per il mantenimento dei
Lampropeltis (e di tutti gli altri rettili) in cattività è quello di fornire condizioni climatiche
corrette. I serpenti sono ectotermi, cioè non sono in grado di modificare la propria
temperatura corporea. Per permettere ai serpenti di scegliere la temperatura corporea
adeguata è necessario creare una differenza di temperatura da un lato del terrario all'altro. La
temperatura ambientale ideale varia con le diverse specie di lampropeltis, tutta via una
temperatura che si adatta a tutte le esigenze dovrebbe andare da un minimo di 22° nel punto
CITES Allegato
no
Animali
pericolosi
Autorizz
regionale
NOTE Immagini
(LR
6/2010)
sì
più freddo, ad un massimo di 31° nel punto più caldo. Nel caso si utilizzi un terrario si può
utilizzare un cavetto riscaldante posizionato all'interno, il cavetto deve coprire diciamo il 25% della
base, e tutto un lato, attenzione a schermare bene il cavetto onde evitare scottature al serpente. Nel
caso di un fauna box il cavetto può essere posizionato con lo stesso sistema, però all'esterno.
Un'altra scelta è una semplice lampadina riscaldante spot (per intenderci quelle che emettono una
luce concentrata) posizionata ad una estremità del terrario in modo che punti orizzontalmente.
Questo però è possibile solo con terrari di adeguate dimensioni, nel caso si usi la lampadina è
importante soprattutto l'altezza a cui viene attaccata,per evitare che il serpente si bruci sotto di essa
o addirittura riesca ad arrampicarvisi, per evitare questo inconveniente è consigliabile schermare la
lampadina con della rete metallica.
Il wattaggio della lampadina o del cavetto possono essere scelti facendo delle prove con dei
termometri, uno nel punto caldo e uno in quello freddo, comunque ci accorgeremo magari di una
temperatura troppo alta nel caso il serpente stia la maggior parte del tempo nel punto più freddo, o
nella vasca dell'acqua, e viceversa di una troppo bassa nel caso il serpente stia prevalentemente
sotto la lampadina o sopra il cavetto.
Per quanto riguarda l'illuminazione è necessario fornirla artificialmente solo nel caso in cui quella
naturale sia scarsa . La luce necessaria può essere fornita mediante un neon, non necessariamente
uno specifico per rettili. Le ore di luce variano da 12 al giorno, nei mesi caldi, a 10 al giorno, nei
mesi freddi.
Umidità : Un altro importante fattore è l'umidità. La maggior parte dei Lampropeltis è a suo agio
con una umidità che varia dal 40 al 60%. Un'aumento dell'umidità presente nel terrario diventa
importante al momento della muta. Un serpente prossimo alla muta assume una colorazione meno
brillante, gli occhi si opacizzano, a questo punto è possibile nebulizzare all'interno del terrario con
un nebulizzatore da fiorista. Mute incomplete sono segno di umidità troppo bassa. E possibile oltre
alla normale nebulizzazione, fornire una cosiddetta "cassetta di umidità", un rifugio costituito da un
vaso rovesciato, una scatola di pastica ecc. con un foro praticato su di un lato, all'interno si metterà
del muschio umido, o anche carta assorbente inumidita.
Ricordarsi comunque di fornire sempre una vaschetta di acqua grande tanto da far immergere
completamente il serpente.
Alimentazione : Per gli esemplari giovani una dieta a base di pinkie (topolini neonati ancora
senza pelo) è l'ideale, generalmente 1-2 pinkie a settimana sono sufficienti. Man mano che il
serpente cresce crescerà anche la preda.una regola pratica generale è quella di fornire al serpente
prede grandi circa quanto il diametro della parte più grande del serpente (testa esclusa). I serpenti
del genere lampropeltis in particolare, sono soliti mangiare altri ofidi, infatti in natura i serpenti a
sonagli sono una parte significativa della loro dieta! E' quindi sconsigliabile alloggiare più di un
esemplare per terrario.
Finchè la preda è di piccole dimensioni può essere somministrata viva, ma se si tratta di un topo
abbastanza grande conviene somministrata scongelata, appena uccisa o perlomeno stordita.
Nel caso la preda sia somministrata viva è assolutamente necessario assistere quantomeno
all'uccisione della preda.
Occasionalmente un serpente può rifiutare di alimentarsi. Il rifiuto di alimentari può essere causato
da una molteplicità di fattori quali: condizioni ambientali errate, muta, gravidanza, malattia
(parassiti interni ecc.)
Se un serpente rifiuta di alimentarsi per più di 4 settimane, le condizioni climatiche sono adeguate
(rifugio compreso), non è in muta e non è stato accoppiato, allora è il caso di ipotizzare un
malessere. Alcuni serpenti rifiutano di alimentarsi d'inverno, anche se le condizioni ambientali sono
ottimali, questo è dovuto al loro istinto di brumare.
La maggior parte dei lampropeltis segue un periodo di brumazione durante l'inverno. Prima di
iniziare la brumazione bisogna assicurarsi che lo stomaco sia vuoto, per questo si lascerà il serpente
(artt. 4 e 5) – l.r. 6/2010 e R.A.
TUTTA LA MODULISTICA VIENE
PREDISPOSTA DAL COMPETENTE SETTORE
REGIONALE E MESSA IN RETE (SITO R.P.)
Elefante indiano
A)
DOMANDA AL SINDACO DEL COMUNE SEDE DI DETENZIONE
ENTRO 8 GIORNI DALL’ACQUISIZIONE O DALLA NASCITA IN
CATTIVITA’ PER IL TRAMITE DEL COMPETENTE SERVIZIO
VETERINARIO ASL (60 gg di tempo per il rilascio);
B)
PRESENTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI
IDENTIFICAZIONE E DI LEGITTIMA PROVENIENZA (certificati
CITES, fatture di acquisto, dichiarazioni di cessione, certificati o
denunce di nascita in cattività, ecc)
C)
IDONEITA’ ALLA DETENZIONE VALUTATA DAL MEDICO
VETERINARIO DELL’ASL COMPETENTE PER LA SEDE DI
DETENZIONE (verifica delle condizioni strutturali di detenzione e delle
conoscenze per il corretto mantenimento in stato di cattività delle specie
esotiche)
Detenzione di
Animali esotici:
Inserimento detentori in
anagrafe regionale
ARVET
a cura del SV-ASL
Rispetto dei requisiti previsti nel regolamento di attuazione
della legge 6/2010 - ALLEGATO A
(artt. 6-7) l.r. 6/2010 e R.A.
Allegati alla domanda:
- planimetria allevamento
- descrizione strutture di
detenzione A.E.
- attestato idoneità (art 9
l.r. 6/2010)
Allevamento di
A.E. non a fini
commerciali
Inserimento allevatori in
anagrafe regionale
ARVET
a cura del SV-ASL
Amazona Leucocephala
A)
DOMANDA AL SINDACO DEL COMUNE SEDE ALLEVAMENTO
ENTRO 8 GIORNI DALL’ACQUISIZIONE O DALLA NASCITA IN
CATTIVITA’ PER IL TRAMITE DEL COMPETENTE SERVIZIO
VETERINARIO ASL (60 gg di tempo per il rilascio);
B)
PRESENTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI
IDENTIFICAZIONE E DI LEGITTIMA PROVENIENZA (certificati
CITES, fatture di acquisto, dichiarazioni di cessione, certificati o
denunce di nascita in cattività, ecc)
C)
VERIFICA IDONEITA’ CONDIZIONI DI ALLEVAMENTO
VALUTATA DAL MEDICO VETERINARIO DELL’ASL
COMPETENTE PER TERRITORIO (verifica delle condizioni strutturali
di detenzione e delle conoscenze per il corretto mantenimento in stato di
cattività delle specie esotiche)
Requisiti descritti nel regolamento di attuazione della legge
6/2010 - ALLEGATO A
(artt. 6 - 7) l.r. 6/2010 e R.A.
Allegati alla domanda:
- planimetria allevamento
- descrizione strutture di
detenzione A.E.
- attestato idoneità (art 9
l.r. 6/2010)
Allevamento di
A.E. a fini
commerciali
Inserimento allevatori in
anagrafe regionale
ARVET
a cura del SV-ASL
Obbligo di indicazione nella domanda dei centri o
allevamenti convenzionati in grado di accogliere
gli animali in caso di cessata attività
Tyto alba
A)
DOMANDA AL SUAP DEL COMUNE SEDE ALLEVAMENTO
ENTRO 8 GIORNI DALL’ACQUISIZIONE O DALLA NASCITA IN
CATTIVITA’ CHE LA INOLTRA ALLA COMMISSIONE
REGIONALE PER IL RILASCIO DEL PREVENTIVO NULLAOSTA (120 gg di tempo per il rilascio);
B)
PRESENTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI
IDENTIFICAZIONE E DI LEGITTIMA PROVENIENZA (certificati
CITES, fatture di acquisto, dichiarazioni di cessione, certificati o
denunce di nascita in cattività, ecc)
C)
VERIFICA IDONEITA’ CONDIZIONI DI ALLEVAMENTO DA
PARTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE.
D)
TRASMISSIONE PARERE AL SUAP PER RILASCIO
AUTORIZZAZIONE (comunicazione anche all’ASL per vigilanza)
Requisiti descritti nel regolamento di attuazione della legge
6/2010 - ALLEGATO A
(artt. 6 - 7) l.r. 6/2010 e R.A.
Allegati alla domanda:
- planimetria esercizio
commerciale
- descrizione strutture di
detenzione A.E.
- attestato idoneità (art 9
l.r. 6/2010)
D.P.R. n. 160
del 30.09.2010
bubo bubo
A)
DOMANDA AL SUAP DEL COMUNE SEDE DELL’ESERCIZIO
COMMERCIALE CHE LA INOLTRA ALLA COMMISSIONE
REGIONALE PER IL RILASCIO DEL PREVENTIVO NULLAOSTA (120 gg di tempo per il rilascio);
B)
PRESENTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI
IDENTIFICAZIONE E DI LEGITTIMA PROVENIENZA DEGLI
ANIMALI ESOTICI (certificati CITES, fatture di acquisto, ecc)
C)
VERIFICA IDONEITA’ CONDIZIONI DI VENDITA DA PARTE
DELLA COMMISSIONE REGIONALE.
D)
TRASMISSIONE PARERE AL SUAP PER RILASCIO
AUTORIZZAZIONE (comunicazione anche all’ASL per vigilanza)
Commercio di
Animali esotici
Inserimento commercianti
in anagrafe regionale
ARVET
a cura del SV-ASL
Requisiti descritti nel regolamento di attuazione della legge
6/2010 - ALLEGATO A
scimpanzè
Legge regionale 18 febbraio 2010 n. 6
“Norme sulla detenzione, l’allevamento ed il
commercio di animali esotici ed istituzione del
Garante per i diritti degli animali”
140
120
100
80
60
40
20
0
2008
2009
2010
Autor. Detenzione
76
105
119
Autor. Allevamento
12
2
0
Autor. Commercio
15
15
6
Obblighi di registrazione per commercianti ed allevatori
(art. 8) l.r. 6/2010 e R.A.
Possibile utilizzo del registro CITES (D.M. 8.1.2002)
per la registrazione delle specie esotiche in allegato A e
B della Convenzione di Washington
registro di carico
e scarico
IL MODELLO DI REGISTRO E’ DISPOSTO
DALLA STRUTTURA REGIONALE
COMPETENTE CON APPOSITO ATTO
DETERMINATIVO
A)
VIDIMATO DAL SERVIZIO VETERINARIO
B)
REGISTRAZIONI ENTRO 24 ORE PER OGNI TRANSAZIONE
COMMERCIALE O VARIAZIONE NUMERICA
C)
REGISTRO COMPOSTO DA FOGLI O PAGINE
PROGRESSIVAMENTE NUMERATE
D)
POSSIBILE UTILIZZO DI REGISTRI INFORMATICI A MODULO
CONTINUO VIDIMATI DAL SERVIZIO VETERINARIO CON
OBBLIGO DI STAMPA E AGGIORNAMENTO ENTRO LE 24 ORE
E)
VERIFICA CON CADENZA ALMENO TRIMESTRALE DELLA
CORRETTA TENUTA DEI REGISTRI DA PARTE DEL
COMPETENTE SERVIZIO VETERINARIO ASL
Corsi di formazione per commercianti ed allevatori
(art. 9) l.r. 6/2010 e R.A.
OBBLIGO PER COMMERCIANTI E
ALLEVATORI GIA’ AUTORIZZATI, DI
CONSEGUIRE L’ATTESTATO DI IDONEITA’
ENTRO 6 MESI DALL’APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO (ART 23 – L.R.6/2010)
ORANIZZATI DALLA C.R./CRANES
TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
PUBBLICATI SUL SITO DELLA
REGIONE PIEMONTE E DEL CRANES
CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATI A FORNIRE CONOSCENZE
INERENTI:
Obbligo per
commercianti
e allevatori di
frequentare, ai
fini del rilascio
delle previste
autorizzazioni:
Pubblicazione dell’elenco degli
allevatori e dei commercianti abilitati
sul sito ufficiale della Regione Piemonte
- Le principali nozioni di zoologia, etologa ed igiene
indispensabili per un corretto rapporto uomo/A.E.;
- Le principali norme e disposizioni in materia di benessere
animale.
ED A VALUTARE, LE CAPACITA’ DEI PARTECIPANTI A
SVOLGERE IN MODO CORRETTO L’ATTIVITA’ DI ALLEVAMENTO O
COMMERCIO:
superamento esami finali
RILASCIO ATTESTATO DI IDONEITA’
OBBLIGHI PER I PARCHI FAUNISTICI
(art. 10) l.r. 6/2010 e R.A.
leopardo
N.B.
PER I PARCHI FAUNISTICI NON E’ PREVISTO IL
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE REGIONALE IN
QUANTO GIA’ ASSOGGETTATI AGLI OBBLIGHI
DEFINITI DAL D.Lgs 21 MARZO 2005 N. 73
POSSIBILITA’ PER LA COMMISSIONE REGIONALE
DI IMPORRE PIANI DI GESTIONE VOLTI AL
CONTENIMENTO DELLE NASCITE IN CATTIVITA’
(ANIMALI CLASSIFICATI PERICOLOSI)
PRESENTAZIONE ALLA COMMISSIONE REGIONALE DI
APPOSITA RELAZIONE CONTENENTE:
ENTRO IL
30 MARZO
DI OGNI ANNO
- numero e specie di animali ospitati;
- acquisti o cessioni di A.E. (con destinazioni o provenienze);
- nascite e morti di animali ospitati (comunicati entro 8 gg al S.V.);
- standard riferiti alle strutture di detenzione degli animali;
- modalità di assolvimento degli interventi veterinari specialistici
PRINCIPALI STRUTTURE DI RICOVERO ANIMALI
SELVATICI PRESENTI IN PIEMONTE
1) Villa Pallavicino,
Verbania
2) Parco faunistico La
Torbiera, Agrate Conturbia
3) Zoosafari, Pombia
4) L’oasi degli animali, S.
Sebastiano Po
5) ZOOM, Cumiana
6) Parco ornitologico
Martinat, S. Pietro Vallemina
7) Centro Cicogne e Anatidi,
Racconigi
8) Bernezzo
9) Zoosafari, Murazzano
Decreto Legislativo n. 73 del 21 marzo 2005
(G.U. n. 100 del 2 maggio 2005)
FINALITA’:
1) potenziare il ruolo dei giardini zoologici nella
conservazione della biodiversità, allo scopo di
proteggere la fauna selvatica
CONVENZIONE DI RIO DE JANEIRO, 1992
= Convenzione sulla diversità biologica,
ratificata con Legge n. 124 del 14/02/1994
2) Istituire un REGISTRO nazionale dei
giardini zoologici
REQUISITI MINIMI:
-partecipare a ricerche scientifiche
per la conservazione delle specie;
- partecipare a programmi di formazione nelle tecniche
di conservazione delle specie , e scambiare informazioni
con altre strutture;
- promuovere ed attuare programmi di educazione e
sensibilizzazione del pubblico e della scuola;
- rinnovare il pool genetico delle popolazioni animali
custodite attraverso piani di scambi e prestiti;
CIRCHI, MOSTRE e SPETTACOLI VIAGGIANTI
(art. 11) l.r. 6/2010 e R.A.
Panthera tigris
CONDIZIONI PER
LA CONCESSIONE
DELLE AUTORIZZAZIONI
DA PARTE DEI
COMUNI
A)
PREVENTIVO NULLA-OSTA DEL S.V. ASL;
B)
PRESENTAZIONE RICHIESTA CON
ALMENO 15 gg DI ANTICIPO DA PARTE DEL
TITOLARE/L.R.;
C)
RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI
NELL’ALLEGATO B DEL REGOLAMENTO
RECUPERO DI ANIMALI ESOTICI
(art. 12) l.r. 6/2010 e R.A.
Falco di cherrug
DETENZIONE
ALLEVAMENTO
COMMERCIO IN
CONDIZIONI
INIDONEE
ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE;
CONDIZIONI GIUDICATE INIDONEE DAGLI OPERATORI
ADDETTI ALLA VIGILANZA;
IN CONDIZIONI DIVERSE RISPETTO A QUELLE PREVISTE
O AUTORIZZATE;
REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE RILASCIATA E, PREVIO PARERE
DELLA COMMISSIONE REGIONALE, SEQUESTRO CAUTELATIVO
DEGLI ANIMALI, NONCHE’ IL LORO TRASFERIMENTO IN ALTRA
SEDE RITENUTA IDONEA
COMMISSIONE REGIONALE
(art. 14) l.r. 6/2010 e R.A.
ISTITUITA PRESSO ASSESSORATO REGIONALE
TUTELA DELLA SALUTE E SANITA’
NOMINATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA
3 ANNI
POSSIBILITA’ PER LA COMMISSIONE DI
AVVALERSI DI UN ESPERTO ESTERNO PER IL
RILASCIO DEI PARERI DI COMPETENZA
(ALLEVAMENTO – COMMERCIO)
A)
RESPONSABILE DEL SETTORE REGIONALE
PREVENZIONE VETERINARIA O SUO DELEGATO;
B)
UN ESPERTO IN ZOOLOGIA ED ETOLOGIA
INDIVIDUATO DALLE ASSOCIAZIONI
NATURALISTICHE PIU’ RAPPRESENTATIVE NEL
TERRITORIO REGIONALE;
C)
UN RAPPRESENTANTE DELLE ASSOCIAZIONI
ANIMALISTE;
D)
UN ESPERTO IN MATERIA DI VIGILANZA
SULL’APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
INTERNAZIONALE SUL COMMERCIO DI ANIMALI
ESOTICI IN VIA DI ESTINZIONE (C.F.S.).
COMPOSIZIONE
IL RAPPRESENTANTE DELLE ASSOCIAZIONI NATURALISTICHE ED ANIMALISTE E’ INDICATO CONCORDEMENTE
DALLE STESSE ENTRO 2 MESI DALLA RICHIESTA. IN CASO CONTRARIO LA PROPOSTA DI NOMINA VIENE
INDICATA DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE ANIMALI ESOTICI.
COMMISSIONE REGIONALE
(art. 15) l.r. 6/2010 e R.A.
COMPITI E FUNZIONI
OBBLIGO DI RIUNIRSI
ALMENO OGNI 3 MESI
A)
PUO’ DISPORRE ULTERIORI ACCERTAMENTI
ISTRUTTORI SUI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI INERENTI LA DETENZIONE,
L’ALLEVAMENTO ED IL COMMERCIO DI A.E.
(NORV);
B)
PUO’, IN ACCORDO CON IL C.R.AN.ES., STABILIRE
PROCEDURE ED INTERVENTI RITENUTI
NECESSATI PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE
SPECIE ESOTICHE
C)
PUO’ DEFINIRE ULTERIORI MODALITA’
ORGANIZZATIVE E DI FUNZIONAMENTO INTERNO
CON PROPRIO REGOLAMENTO
CENTRO DI REFERENZA REGIONALE ANIMALI
ESOTICI – C.R.AN.ES.
(art. 16) l.r. 6/2010 e R.A.
OBIETTIVI – FUNZIONI e MODELLO
ORGANIZZATIVO STABILITI DALLA GIUNTA
REGIONALE CON IL REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 6/2010
ISTITUITO PRESSO L’ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL
PIEMONTE, LIGURIA e VALLE D’AOSTA
FORNIRE UN SUPPORTO
TECNICO-SCIENTIFICO
QUALIFICATO ALLA
COMMISSIONE REGIONALE A.E.
A)
Assicura, anche attraverso l’impiego e lo sviluppo di
metodiche biotecnologiche, la corretta gestione della
riserva genetica di specie esotiche a maggior interesse
presenti in Piemonte (identificazione; determinazione del
sesso in specie prive di D.S., tecniche di prelievo non
invasive, studio di parametri di valutazione del B.A.,
tecniche innovative per la diagnosi di malattia)
B)
Collabora, in accordo con la Commissione, alle iniziative
di formazione in materia di animali esotici;
C)
Promuove progetti di ricerca anche in tema di
compatibilità del mantenimento in ambiente protetto degli
animali esotici;
CENTRO DI REFERENZA REGIONALE ANIMALI
ESOTICI – C.R.AN.ES.
(art. 16) l.r. 6/2010 e R.A.
EVENTUALI ULTERIORI MODALITA’
ORGANIZZATIVE DEL CENTRO SONO
ADOTTATE DALL’I.Z.S. DI CONCERTO CON
LE STRUTTURE REGIONALI COMPETENTI,
SULLA BASE DI NUOVE ESIGENZE DI
SVILUPPO DEI COMPITI ASSEGNATI
Barbagianni (tyto alba)
IL RESPONSABILE DEL CENTRO E’
INDIVIDUATO DALL’I.Z.S
ALL’INTERNO DEL PROPRIO
PERSONALE IN ACCORDO CON LA
COMMISSIONE A.E.
COMPITI DEL
RESPONSABILE DEL
CENTRO
A)
PROMUOVE INIZIATIVE E PROGETTI DA
SOTTOPORRE ALL’APPROVAZIONE REGIONALE;
B)
COLLABORA CON LE DIVERSE STRUTTURE
ORGANIZZATIVE DELL’I.Z.S. AL FINE DI
SVILUPPARE IN MODO INTEGRATO ED
ECONOMICAMENTE SOSTENIBILE LE ATTIVITA’
DI COMPETENZA DEL CENTRO;
C)
MANTIENE STRETTI RAPPORTI CON LA
COMMISSIONE FINALIZZATI ANCHE ALLA
DEFINIZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI DI
INTERVENTO NEL SETTORE.
VIGILANZA
(art. 18) l.r. 6/2010 e R.A.
SONO FATTE SALVE TUTTE LE COMPETENZE
DI VIGILANZA ATTRIBUITE AL C.F.S.
13 – Cacatua sulfurea
ATTRIBUZIONE AI SERVIZI VETERINARI DELLE ASL
DEI COMPITI DI VIGILANZA SU DETENZIONE,
ALLEVAMENTO E COMMERCIO DI ANIMALI ESOTICI
SCOPI:
ASSICURARE IL CONTROLLO SULLA REGOLARE
APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGONALE
PROVVEDERE, NELL’AMBITO DEI CONTROLLI UFFICIALI PRESSO
ALLEVATORI E COMMERCIANTI DI A.E.,
A VERIFICARE LA CORRETTA TENUTA DEL REGISTRO DI
CARICO/SCARICO (VIDIMAZIONE)
VIGILANZA
(art. 18) l.r. 6/2010 e R.A.
VIGILANZA
(art. 18) l.r. 6/2010 e R.A.
TO1
TO3
TO4
TO5
VC
BI
NO
VCO
CN1
CN2
AT
AL
TOTALE
29
29
48
5
12
2
17
8
55
15
14
9
2
5
3
243
TO1
TO3
TO4
TO5
VC
BI
NO
VCO
CN1
CN2
AT
AL
1
1
1
1
13
8
1
1
1
1
30
59
5
15
79
6
24
135
1
1
16
2
46
11
99
1
7
40
3
2
250
174
249
42
3
3
2
2
2
43
1
TOTALE
9
SEGNALAZIONI DI
CESSIONE ANIMALI
ESOTICI
SEGNALAZIONI DI
MORTE ANIMALI
ESOTICI
SEGNALAZIONI
NASCITE IN
CATTIVITA'
ASL
2
3
1
1
PARCHI FAUNISTICI ZOO - ZOO SAFARI
PRESENTI
Tabella 3 - ANNO 2010
DENUNCE A.G.
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
ASL
IRREGOLARITA'
ACCERTATE
VERIFICHE
ISPETTIVE
Tabella 1 - ATTIVITA' DI VIGILANZA ANIMALI
ESOTICI- ANNO 2010
Tabella 2 - AUTORIZZAZIONI RILASCIATE PER ANIMALI ESOTICI - ANNO 2010
DETENZIONE
ASL
TO1
TO3
TO4
TO5
VC
BI
NO
VCO
CN1
CN2
AT
AL
TOTALE
Rilasciate
nell'anno
24
13
29
5
4
ALLEVAMENTO
Precedentemente
concesse
TOTALE
4
5
13
6
1
15
590
247
318
248
52
46
34
71
93
20
60
106
614
260
347
253
56
46
38
76
106
26
61
121
119
1.885
2.004
Rilasciate
nell'anno
COMMERCIO
Precedentemente
concesse
TOTALE
Rilasciate
nell'anno
Precedentemente
concesse
19
47
22
10
2
4
10
3
19
48
25
10
3
4
10
3
1
6
4
9
6
5
9
6
136
142
4
11
4
11
1
3
2
1
18
3
4
1
2
1
18
3
4
1
1
44
44
TOTALE
GARANTE PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI
(artt. 19 - 20) l.r. 6/2010 e R.A.
NOMINATO DAL CONSIGLIO REGIONALE TRA
ESPERTI DI RICONOSCIUTA COMPETENZA IN
MATERIA DI DITITTI DEGLI ANIMALI
A)
PREDISPORRE IL PIANO ORGANICO DEGLI
INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI
DEGLI ANIMALI ANCHE ATTRAVERSO INIZIATIVE
COMUNI DI INTERVENTO TRA LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI;
B)
RACCOGLIE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE AI
DD.AA;
C)
SEGNALA ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE
L’ESIGENZA DI INTERVENTI NORMATIVI A TUTELA
DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI;
D)
PREDISPONE LA RELAZIONE ANNUALE SULLE
ATTIVITA’ SVOLTE DA INVIARE AL C.R. ENTRO IL 30
APRILE DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI
RIFERIMENTO
Gufi reali (bubo bubo)
COMPITI
DURA IN CARICA
5 ANNI E NON PUO’ ESSERE
RICONFERMATO PER PIU’ DI
UNA VOLTA
IL GDA DISPONE DI PIENA AUTONOMIA E INDIPENDENZA NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE
PUO’ COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI CONCERNENTI IL MALTRATTAMENTO ANIMALE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
(art. 21) l.r. 6/2010 e R.A.
SANZIONI PECUNIARIE VARIABILI DA UN MINIMO DI
250 – 1500 EURO AD UN MASSIMO DI 1000 – 6000 EURO PER
VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE ;
SANZIONI PECUNIARIE DI 250 – 1500 EURO PER
VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA
LEGGE;
AUMENTO DI UN TERZO DELLE SANZIONI PREVISTE IN
CASO DI RECIDIVA;
S.A.P.
LE SOMME RISCOSSE A SEGUITO DELL’APPLICAZIONE DELLE
S.A.P. SONO INTROITATE NEL BILANCIO REGIONALE
GESTIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA DELLE
ASL PIEMONTESI AI SENSI DELLA L.R. 35/96
Grazie per l’attenzione!
Cacatua sulfurea
scimpanzè
Elefante indiano
Testudo marginata
falco sacro (falco di cherrug).