Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale per l’Attività Ispettiva Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro All’INPS Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa All’INAIL Direzione Centrale Rischi Oggetto: collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto di cui agli artt. 61 e ss. D.Lgs. n. 276/2003. Attività di vigilanza. Indicazioni operative. All’ENPALS Direzione Generale – Servizio contributi e vigilanza All’INPGI Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza All’IPSEMA Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza All’ENASARCO Unità Organizzativa Vigilanza e Coordinamento Sedi LORO SEDI e p.c. Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alla Provincia Autonoma di Trento Alla Regione Siciliana Assessorato Lavoro e Previdenza sociale Ispettorato Regionale del Lavoro Con le presenti linee guida il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, congiuntamente all’INPS e all’INAIL, valutate le problematiche che emergono in sede ispettiva in ordine alla valutazione della natura autonoma o subordinata di alcune prestazioni di lavoro, intende fornire indicazioni utili per un corretto ed efficace accertamento da parte degli organi di vigilanza, con specifico riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui agli artt. 61 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003. Si sottolinea anzitutto che la finalità della presente circolare non è quella di voler procedere ad una completa ed articolata attività di qualificazione giuridica dell’istituto della collaborazione coordinata e continuativa a progetto – peraltro già illustrata dalla circolare n. 1 dell’8 gennaio 2004 – ma unicamente quella di dettare indicazioni di carattere strettamente operativo rivolte al solo personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Istituti previdenziali al fine uniformare il più possibile il criterio di valutazione da adottare nella lettura del fenomeno in esame. A tal riguardo si ritiene utile evidenziare alcune attività di verifica che il personale ispettivo deve necessariamente porre in essere ai fini della valutazione circa la genuinità delle fattispecie contrattuali di collaborazione coordinata e continuativa a progetto. Ciascuna di tali verifiche, peraltro, con riferimento ad ogni singola attività lavorativa assume un diverso rilievo; sarà cura delle Scriventi indicare quali verifiche possano considerarsi determinanti con riferimento ai diversi rapporti di lavoro presi in esame. Collaborazioni coordinate e continuative e certificazione dei contratti di lavoro Si segnala, in primo luogo, la recente introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto della certificazione dei contratti di lavoro la cui finalità principale è quella di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro. Perciò, considerata la natura volontaria della certificazione e la qualificata attività di assistenza e consulenza fornita dalle sedi a ciò abilitate dalle norme di legge, si invitano gli organi ispettivi a concentrare in questa fase la loro attenzione esclusivamente sui contratti che non siano già stati oggetto di certificazione, e dunque di verifica, ad opera di una delle sedi indicate dall’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modiche e integrazioni. In ogni caso, qualora in sede ispettiva si operasse la ricostruzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata, disconoscendo le risultanze di una precedente certificazione, si segnala l’esigenza di acquisire una assoluta certezza di prova, dovendosi agire con gli strumenti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, restando impedita ogni azione immediatamente sanzionatoria, sia riguardo alle eventuali violazioni amministrative, sia con riguardo ai recuperi previdenziali, fatti salvi, in quest’ultimo caso, i provvedimenti cautelari. Oggetto del contratto e modalità a progetto Ai sensi dell’articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003 le collaborazioni coordinate e continuative devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente. Come già precisato nella circolare n. 1 dell’8 gennaio 2004, il progetto, il programma o fase di esso, così determinati, diventano parte del contratto di lavoro e devono essere specificati per iscritto e individuati nel loro contenuto caratterizzante. La finalità di tale disposizione è quella di delimitare l’utilizzo del lavoro coordinato e continuativo a quelle sole prestazioni che siano genuinamente autonome perchè definite in funzione di un risultato predeterminato che le caratterizza e ne delimita l’ambito di svolgimento. Un risultato che le parti definiscono pertanto in tutti i suoi elementi qualificanti al momento della stipulazione del contratto e che il committente, a differenza del datore di lavoro subordinato, non può successivamente variare in modo unilaterale. In considerazione di ciò, e alla luce di un costante insegnamento della Corte di Cassazione, ogni attività umana suscettibile di valutazione economica può essere resa tanto in forma autonoma che subordinata mentre assumono elemento decisivo le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro e cioè la presenza dell’elemento della subordinazione ovvero della autonomia posto che il lavoro a progetto con configura una nuova tipologia contrattuale ma una mera modalità di esecuzione delle collaborazioni coordinate e continuative di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile. Forma scritta del contratto Il personale ispettivo dovrà preliminarmente verificare che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto sia formalizzato per iscritto. La forma scritta, seppur richiesta ai soli fini della prova, assume infatti valore indiziario, ancorché non decisivo, per l’individuazione del progetto, del programma di lavoro o fase di esso atteso che, in assenza di forma scritta, non sarà agevole per le parti, e segnatamente per il committente, dimostrare la riconducibilità della prestazione alla fattispecie contrattuale in argomento. Indici di valutazione Con riferimento al progetto, programma di lavoro o fase di esso il personale ispettivo deve verificarne anzitutto la specificità, tenendo presente che lo stesso non può totalmente coincidere con l’attività principale o accessoria dell’impresa e non può ad essa sovrapporsi ma, come già sottolineato dalla circolare n. 1/2004, potrà essere soltanto ad essa funzionalmente correlato. Ciò comporta quindi che il progetto non può limitarsi a descrivere il mero svolgimento della normale attività produttiva né l’attività del collaboratore può limitarsi alla semplice elencazione del contenuto tipico delle mansioni ad esso affidate. La collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, inoltre, non dovrà apparire strutturata su formulari standardizzati, in quanto la riconduzione delle collaborazioni ad un progetto specifico non tollera la mera compilazione di un “formulario” predisposto in via generale ed astratta, ma esige una precisa “individualizzazione” dei contenuti caratterizzanti del progetto in capo al singolo collaboratore. Del collaboratore, peraltro, il contratto deve tenere espressamente conto sia con riguardo al bagaglio formativo dallo stesso acquisito, sia con riferimento alle capacità professionali e personali. Vanno verificate le modalità di inserimento del collaboratore nel contesto aziendale del committente. L’inserimento organico non infatti può, di per sé solo, essere ritenuto elemento decisivo per la natura subordinata del rapporto di lavoro. Piuttosto, occorre valutare, in sede di indagini ispettive, la tipologia e le modalità in cui si esplica l’inserimento nell’organizzazione aziendale, soprattutto con riguardo alle forme del coordinamento, che devono essere espressamente individuate nell’accordo contrattuale a norma dell’articolo 62 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Va verificato attentamente il contenuto della prestazione, atteso che una prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata è difficilmente compatibile con una attività di carattere progettuale, suscettibile di una valutazione in termini di risultato tipica della collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto. Il personale ispettivo, pertanto, dovrà acquisire dichiarazioni puntuali e dettagliate – non soltanto dal collaboratore, ma soprattutto da quanti, dipendenti o altri collaboratori, lavorano con lui – circa le effettive attività in concreto svolte e le modalità operative con le quali le stesse sono svolte. Si dovrà accertare che il collaboratore non sia utilizzato per una molteplicità di generiche prestazioni estranee al progetto, programma di lavoro o fase di esso dedotto in contratto e che la sua attività pertanto non si risolva in una mera prestazione di energie lavorative messe a disposizione del committente. Va verificato se al collaboratore, fermo restando il collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente, residui una autonomia di scelta sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione. In particolare, gli organismi di vigilanza dovranno accertare che l’esecuzione delle prestazioni lavorative non avvenga con assoggettamento ad uno specifico e serrato controllo sull’attività svolta, esercitato dal committente, direttamente o per interposta persona. Inoltre, perché la collaborazione sia genuinamente attivata nella modalità a progetto è necessario che risulti del tutto assente qualsiasi manifestazione di un potere disciplinare attuato, anche in forma sanzionatoria, dallo stesso committente. Va verificato che il compenso sia legato, in qualche modo, al risultato enucleato nel progetto, programma di lavoro o fase di esso e non esclusivamente legato al tempo della prestazione; con la conseguenza che il compenso può essere ridotto o addirittura escluso nel caso in cui il risultato non sia stato conseguito. Dovranno pertanto essere attentamente esaminati i criteri per la determinazione del corrispettivo, i quali risulteranno evidenziati dalle parti nel contratto (è un obbligo che l’articolo 62 del decreto legislativo n. 276 del 2003 prescrive tassativamente) e, quindi, verificati in concreto, secondo le effettive circostanze dell’attività lavorativa investigata. Dovrà valutarsi con attenzione l’eventuale clausola di esclusiva, vale a dire la sussistenza di una ipotesi di “monocommittenza” in capo al collaboratore: in effetti, tale situazione andrà considerata tanto più indiziaria di una non genuina fattispecie di collaborazione nella modalità a progetto, quanto più se ne sia trascurato il valore economico e contrattuale, anche con riferimento al compenso pattuito ed effettivamente corrisposto. Particolare cura merita anche l’indagine relativa alla proroga e al rinnovo del contratto di collaborazione nella modalità a progetto, soprattutto nel dover tener conto della legittimità di una proroga nel caso in cui il risultato pattuito non sia stato raggiunto nel termine fissato, così pure del rinnovo sulla base di un progetto nuovo o affine: al contrario, la proroga ingiustificata e il rinnovo per un progetto identico al precedente costituiscono elementi indiziari particolarmente incisivi. Infine, il personale ispettivo dovrà puntualmente verificare il rispetto delle normative previdenziali ed assistenziali in materia, tanto con riguardo agli adempimenti a carico del collaboratore (domanda di iscrizione alla gestione separata Inps) quanto con riferimento agli obblighi documentali a cura del committente (tempestiva ed esatta registrazione sul libro di matricola, invio della denuncia nominativa all’Inail, ex art. 14 del decreto legislativo n. 38 del 2000 ovvero ex articolo 12 del DPR n. 1124 del 1965, a seconda che si tratti di nuova o vecchia posizione assicurativa). L’indagine sulla effettiva consapevolezza da parte del collaboratore dei trattamenti previdenziali previsti per la collaborazione nella modalità a progetto può rappresentare un utile elemento di valutazione e riscontro. Collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto e specifiche attività Con riferimento agli indici di valutazione sopra indicati, si ritiene utile fornire indicazioni sulla utilizzabilità degli stessi in specifiche ipotesi che ricorrono frequentemente durante l’attività ispettiva e che presentano alcuni profili di problematicità. Call center Alla luce dei principi sopraesposti gli organi di vigilanza, al fine di valutare la corretta utilizzazione del lavoro a progetto nella realtà dei call center gestiti nei locali aziendali dovranno verificare se: l’operatore telefonico assuma l’obbligo di realizzare il risultato entro un termine prestabilito e con possibilità di autodeterminare il ritmo di lavoro; il lavoro a progetto sia connesso ad una specifica e singola “campagna” e la sua durata coincida con la durata della commessa; ai fini della individuazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso sia specificato: a) il committente finale cui è riconducibile la campagna (con riferimento ai call center che offrono servizi in outsourcing la campagna di riferimento sarà dunque quella commissionata da terzi all’impresa stessa); b) la durata della singola campagna, rispetto alla quale il contratto di lavoro a progetto non può mai avere una durata superiore; c) il tipo di attività richiesta al collaboratore nell’ambito di tale campagna (promozione, vendita, sondaggi, ecc.). Attività out bound Nelle attività out bound il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare l’utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente (ad es. telemarketing e promozione). In tali casi il personale ispettivo è dunque tenuto a verificare se: il collaboratore possa previamente determinare la quantità di prestazione da eseguire; il collaboratore non sia soggetto ad alcun vincolo di orario e, di conseguenza, possa decidere, nell’ambito delle forme di coordinamento concordate: a) se eseguire la prestazione ed in quali giorni; b) a che ora iniziare ed a che ora terminare la prestazione giornaliera; c) se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera. ciascuna postazione di lavoro sia attrezzata con appositi dispositivi che consentano al collaboratore di interrompere in qualsiasi momento il flusso dei contatti telefonici; ciò al fine di garantire al collaboratore la possibilità di autodeterminare il ritmo di lavoro. Si fa in ogni caso presente che costituiscono forme di coordinamento compatibili con la collaborazione coordinata e continuativa a progetto: la previsione concordata di fasce orarie nell’ambito delle quali il collaboratore deve poter agire con l’autonomia sopra specificata. Le fasce orarie individuate per iscritto nel contratto non possono essere unilateralmente modificate dal committente; la previsione concordata di un numero predeterminato di giornate di informazione finalizzate all’aggiornamento del collaboratore. La collocazione di tali giornate di informazione deve essere concordata nel corso di svolgimento della prestazione e non unilateralmente imposta dal committente; la previsione concordata della presenza di un assistente di sala la cui attività può consistere nel fornire assistenza tecnica al collaboratore; la previsione concordata di un determinato sistema operativo utile per l’esecuzione della prestazione. In ogni caso va evidentemente esclusa sia la possibilità di un esercizio di un potere direttivo da parte del committente che l’esercizio del potere di variare unilateralmente le condizioni contrattuali originariamente convenute. Attività in bound Nelle attività in bound (servizi di customer care e di assistenza tecnica all’utenza) l’operatore non gestisce, come nel caso dell’out bound, la propria attività né può in alcun modo pianificarla, giacché la stessa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell’utenza. L’operatore si limita a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psicofisiche per un dato periodo di tempo, pertanto la prestazione non potrà ritenersi compatibile con la collaborazione coordinata e continuativa, ma andrà più verosimilmente ricondotta nell’ambito della subordinazione. Ne consegue che il personale ispettivo, qualora verifichi che l’attività lavorativa come descritta è disciplinata da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, si attiverà per l’adozione dei conseguenti provvedimenti di carattere sanzionatorio e contributivo. Scuole private paritarie, parificate e legalmente riconosciute È noto che all’interno delle attività didattiche degli istituti privati paritari, parificati e legalmente riconosciuti è possibile distinguere una attività ordinaria, c.d. curriculare, stabilita da programmi ministeriali (si pensi alla materie come italiano, storia, matematica, scienze ecc.), da una attività c.d. extra curriculare. Quest’ultima è caratterizzata da progetti o da programmi complementari finalizzati ad ampliare e/o a meglio qualificare l’offerta formativa per la platea scolastica (si pensi a quei progetti indirizzati a favorire ed ampliare i percorsi formativi mirati alla conoscenza dell’informatica, delle lingue straniere, all’orientamento professionale, all’inserimento nel mondo del lavoro, alle attività di laboratorio, alla educazione stradale, alle attività creative e di supporto in genere). In considerazione di quanto specificato, appare verosimile che un progetto, un programma di lavoro o una fase di esso possano essere correttamente individuati esclusivamente nell’ambito di quelle attività extra curriculari innanzi descritte, purché siano in ogni caso idonei a configurare un risultato, determinato nei suoi contenuti qualificanti, che l’insegnante si impegna a conseguire entro un termine prestabilito, non necessariamente coincidente con la durata dell’anno scolastico e con possibilità di autodeterminare i tempi di lavoro. Ciò premesso il personale ispettivo sarà tenuto a verificare che: il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto sottoscritto tra la scuola privata e l’insegnante non sia riferito alle attività c.d. curriculari; nell’ambito del progetto o programma o fase di esso, all’insegnante non sia richiesta una attività diversa da quella specificata nel contratto; il collaboratore a progetto, cui è affidato l’incarico di insegnare una determinata materia, possa determinare, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, pur nell’ambito delle forme di coordinamento concordate, in quali giorni e in quali ore eseguire l’attività d’insegnamento. Le fasce orarie individuate per iscritto nel contratto non possono essere unilateralmente modificate dall’amministrazione della scuola privata; il compenso sia adeguato alla professionalità ed al risultato e non rappresenti mero corrispettivo commisurato su base temporale alle energie lavorative messe a disposizione del committente. Va sottolineato infine che, per quanto attiene alla c.d. “autonomia” che caratterizza l’attività di docenza (di elevato contenuto professionale), la stessa non può semplicemente essere riferita alla autodeterminazione dei contenuti oggetto di insegnamento ma, al contrario, deve potersi esplicitare, come già accennato, nelle modalità complessive di effettuazione della attività lavorativa. Commercio e pubblici esercizi L’attività di vigilanza nel settore del commercio e dei pubblici esercizi ha di frequente messo in evidenza l’utilizzo di collaborazioni coordinate e continuative a progetto con riferimento a talune figure professionali sulle quali si nutrono forti perplessità circa l’inquadramento delle stesse nell’ambito di un rapporto di natura autonoma. È il caso, ad esempio, dei commessi di vendita e dei camerieri addetti ai tavoli e in genere del personale addetto all’attività di somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti rispetto ai quali appare difficile configurare una collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, in considerazione della mancanza di alcuni requisiti essenziali che denotano la tipica attività progettuale. Del resto, lo stesso legislatore, nel venire in contro alle esigenze di flessibilità delle imprese del settore ha recentemente introdotto tipologie di lavoro dipendente maggiormente coerenti con le istanze di tutela del prestatore di lavoro, come il lavoro intermittente, il lavoro a coppia e, più recentemente ancora, il lavoro occasionale di tipo accessorio nell’ambito della impresa familiare ai sensi dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modifiche e integrazioni. In tali ambiti il personale ispettivo nello svolgimento dell’attività di indagine dovrà verificare, anche mediante accurati rilievi istruttori di fonte testimoniale, se: l’attività posta normalmente in essere coincida con il mero svolgimento dell’ordinaria “attività produttiva” cosicché, senza l’apporto di tale collaborazione, il committente/datore di lavoro non sia in grado di perseguire i propri fini; sussista l’esercizio del potere controllo in capo al committente/datore di lavoro rilevabile, in particolare, dall’obbligo di giustificare le assenze da parte del collaboratore; la prestazione lavorativa si articoli in prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate e quindi difficilmente suscettibili di una valutazione in termini di risultato; nello svolgimento della prestazione il collaboratore non possa determinare con margini di autonomia le modalità temporali della prestazione e sia invece vincolato all’osservanza di tempi di lavoro fissati dal committente/datore di lavoro. Ove siano rinvenibili tali modalità di svolgimento della prestazione, appare difficile per il committente poter fondatamente sostenere la riconducibilità di tale attività nell’ambito della fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto. Si ricorda da ultimo che non appare determinante in sede di indagine una particolare attenzione all’individuazione delle specifiche modalità di esercizio del potere direttivo del committente/datore di lavoro consistente nell’impartire precise, puntuali e ripetute indicazioni sullo svolgimento della prestazione in quanto la stessa, per il fatto di essere normalmente caratterizzata da mansioni di contenuto elementare ripetitivo e predeterminato, non necessita di particolari istruzioni operative da fornire di volta in volta da parte del committente stesso. Attività di cura e assistenza alla persona e attività parasanitarie La vigilanza nel settore delle case di cura e delle strutture sanitarie private ha evidenziato il frequente utilizzo di collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto con particolare riferimento alle attività di cura e assistenza alla persona e alle attività parasanitarie. Si ricorda anzitutto che, in questo come in altri settori, non è richiesta, ai sensi dell’art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003, l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso per le professioni intellettuali per le quali è prevista “l’iscrizione in appositi albi professionali” (ad es. attività infermieristiche); sarà pertanto opportuno concentrare prioritariamente l’attività di vigilanza con riferimento alle figure professionali che invece rientrano nel campo di applicazione del Capo I del D.Lgs. n. 276/2003. Con riferimento pertanto a tali attività è dunque necessario che il personale ispettivo verifichi: che il collaboratore a progetto, cui è affidato l’incarico, sia libero di determinare la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione; che il progetto o programma di lavoro non coincida con l’ordinaria attività del committente ma sia distinguibile dalla stessa di tal che, senza la collaborazione, residui una autonoma struttura organizzativa in grado di perseguire i propri fini a prescindere dall’apporto del collaboratore. Peraltro, la dimostrazione da parte del committente/datore di lavoro circa la genuinità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, come già argomentato, sarà più difficile con riferimento alle attività elementari, ripetitive e predeterminate, rispetto alle quali il personale ispettivo, verificando le ulteriori modalità della prestazione che caratterizzano concretamente il rapporto di collaborazione, adotterà i provvedimenti conseguenti. Studi professionali Anche nell’ambito degli studi professionali non è infrequente il ricorso ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con riferimento, in particolare, al personale di segreteria. In tali casi, il personale ispettivo, nel valutare il corretto utilizzo di tale tipologia contrattuale, dovrà verificare se: l’attività posta normalmente in essere sia indispensabile per la gestione dello studio professionale; sussista l’esercizio del potere di controllo in capo al committente/datore di lavoro individuabile, ad esempio, nell’obbligo di giustificare le assenze da parte del collaboratore; la prestazione lavorativa si articoli in prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate e quindi difficilmente suscettibili di una valutazione in termini di risultato; nello svolgimento della prestazione il collaboratore non possa determinare con margini di autonomia le modalità temporali della prestazione. Ove siano rinvenibili tali modalità di svolgimento della prestazione, appare difficile ritenere compatibile tale attività con la fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa a progetto e pertanto il personale ispettivo provvederà a ricondurre il rapporto nell’ambito della subordinazione e ad adottare i conseguenti provvedimenti di carattere sanzionatorio e contributivo. In tale settore, più che in ogni altro, va anche posta una particolare attenzione alla verifica circa la piena corrispondenza tra le attività di fatto svolte dal collaboratore, desumibili da indagini documentali e dalle dichiarazioni dei soggetti presenti sul luogo di lavoro e le attività dedotte nel progetto. Come già evidenziato con riferimento alla attività di commercio e pubblici esercizi, si ricorda da ultimo che non appare determinante una particolare attenzione in sede di indagine sul potere datoriale di impartire precise, puntuali e ripetute indicazioni sulle modalità di svolgimento della prestazione qualora la stessa sia caratterizzata da mansioni di contenuto modesto e ripetitivo e quindi non necessiti di specifiche e reiterate istruzioni operative. Personale di volo Anche nel settore delle compagnie aeree si è riscontrato, di recente, l’utilizzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto con riferimento al personale di volo (piloti, hostess, steward, tecnici di volo). Come già in precedenza sottolineato, l’art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che il progetto o programma di lavoro deve essere gestito ed eseguito in autonomia dal collaboratore in funzione del risultato, indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Ne deriva che il personale di volo potrebbe essere considerato effettivamente inquadrato con contratto di collaborazione alla condizione essenziale che lo stesso possa effettivamente determinare, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa. In tali casi, pertanto, il personale ispettivo dovrà verificare se: il personale di volo sia tenuto a degli orari predeterminati (turnazioni, riposi, ferie ecc.); la prestazione segua la disciplina dettata dalla circolare dell’11 febbraio 2002 dell’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) – che regolamenta esclusivamente l’attività del personale inquadrato nell’area della subordinazione – secondo la quale: a) l’impiego dei piloti deve essere subordinato all’inserimento degli stessi nell’organico dell’esercente; b) non può essere consentito l’inserimento in organico degli stessi piloti presso più esercenti di trasporto aereo; c) i piloti provenienti da altro operatore, prima dell’impiego, siano oggetto “di un corso di conversione e relativo controllo”; l’armatore sia tenuto all’aggiornamento periodico tecnico-professionale del personale di volo e della relativa documentazione. Qualora ricorrano gli elementi indicati, relativi alle modalità di svolgimento della prestazione, del personale di volo, l’organo di vigilanza dovrà ricondurre nell’ambito della subordinazione i rapporti di cui sopra, adottando i conseguenti provvedimenti. Altre attività Fermo restando quanto sopra, appare anche opportuno delineare, sulla base dei più recenti pronunciamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità, alcune particolari attività lavorative che non sembrano adattarsi, per le tipiche modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, con lo schema causale tipico della collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto. L’elencazione che segue, a titolo meramente esemplificativo, è dunque finalizzata a sollecitare una maggiore attenzione nei confronti di tali attività che, per le modalità concrete di esecuzione, potrebbero manifestare profili di, incompatibilità con la tipologia contrattuale in esame, almeno là dove non siamo inquadrabili in un ambito progettuale tendente ad un risultato predeterminato ed identificabile conseguito mediante una prestazione resa in piena autonomia e sulla base di un mero coordinamento con il committente: - addetti alle agenzie ippiche; - addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; - addetti alle pulizia; - autisti e autotrasportatori; - babysitter e badanti; - baristi; - braccianti agricoli; - dattilografi; - estetiste; - facchini; - fisioterapisti; - istruttori di autoscuola; - letturisti di contatori; - manutentori; - muratori; - parrucchiere; - pony express. Nel ribadire la natura meramente esemplificativa di tale elencazione, evidentemente non si può escludere che, in considerazione delle concrete modalità di effettuazione delle relative prestazioni, anche le attività indicate possano essere inquadrabili nell’ambito di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto là dove non si rilevi l’elemento essenziale della autonomia nella esecuzione del contratto.