Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche nella
Transcript
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche nella
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche nella modalità a progetto La disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) è attualmente oggetto di riforma, a seguito dell’emanazione della Legge delega numero 30 del 14 febbraio 2003 (delega lavoro Legge "Biagi"), della Legge delega numero 80 del 7 aprile 2003 (riforma fiscale) e della delega previdenziale (approvata in data 27 febbraio 2003), per il riordino del trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti alla Gestione separata dell'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), cui sono tenuti i lavoratori parasubordinati come le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co). Con riferimento alla riforma del lavoro è stato approvato il Decreto Legislativo 276 del 10 settembre 2003, in vigore dal 24 ottobre 2003, contenente la disciplina per la concreta attuazione. Nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative Il Decreto Legislativo 276/2003 contiene la disciplina relativa al cosiddetto "lavoro a progetto" che "sostituisce" la tipologia lavorativa della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), e al lavoro occasionale. In particolare, ai sensi dell’articolo 61 del decreto i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici, oppure a programmi di lavoro o a fasi di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato. L’attività del collaboratore si deve svolgere nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell'attività lavorativa. Prestazioni occasionali Si qualificano come "occasionali" i rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000 euro, nel qual caso non rileva la durata del rapporto e si ricade comunque nell'ambito di applicazione delle disposizioni previste per le nuove collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co). Prestazioni di lavoro autonomo professionale Tra le prestazioni escluse dall’ambito di applicazione della disciplina prevista per i lavori a progetto, vi sono anche quelle di lavoro autonomo professionale, effettuate da soggetti che esercitano un’attività rientrante tra le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi (ad esempio: ingegneri, architetti, psicologi, etc.). Contratto di lavoro a progetto – Forma e contenuto Ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 276/2003, il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta, e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: la durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; il progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che è dedotto in contratto; il corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese. L’articolo 63 del Decreto in oggetto stabilisce che il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto; le forme di coordinamento del lavoratore a progetto da parte del committente sull’esecuzione della prestazione lavorativa, che, in ogni caso, non possono essere tali da pregiudicare l’autonomia del collaboratore nell’esecuzione dell’attività; Salvo siano stabiliti nel contratto accordi diversi tra le parti, il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività nei confronti di più committenti, anche contemporaneamente, purché l’attività sia svolta non in concorrenza con i committenti. Il contratto di lavoro a progetto si estingue al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto. È possibile, per il committente o il collaboratore, recedere anche prima della scadenza del termine stabilito, per giusta causa oppure secondo le diverse causali e modalità stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale. Normativa di riferimento Legge 342/2000 (Misure in materia fiscale) Legge 30/2003 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) DLgs 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30).