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REGOLAMENTO D'IGIENE
PEL
COMUNE DI MILANO
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REGOLAMENTO D'IGIENE
PEL
C01"1UNE DI MILANO
clelihe1·nto clall'On. Consi!]liO comunale nelle sedute 21, ?5, ?ti, 2ì, 28 gi11gho;
2 luglio e fJ clicem.bre 190 l -
o pproralo cl"ll' /ll.'"" sifJiiDI' 1'1·e(clto della,
Proz:incia con clecrelo :!:J dicembre WOJ ..Y. 2400G Div. Il I Jf. P. e pubblicato addì 19 gennafo 1902, come da m.:tiso .Y. f02.)2G-l098f
Rip. I V, fissante, a termini dell'cu·t. .WO, l'anclrlla in 'tigo1·c pel giorno
?O aprile 1902.
MILANO
STABILIM~IPOGRAFICO ENRICO REGOIA~I
Wa della Signora N. 15
1902.
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EX LIBRIS COMM.ANTONIO PAROLARI
DONO 1960
3
Ncllfl tor1wla 3 luglio 1fì00 la (}itoita Mtt1iicipale 1wt.se,-i/al'ft oll'uno-
Consigliu ermwnale il J>rogello di Rcgolon1ento cl'lgienr, con 1ll'•'post" ni Rf?lazione in duta 19 magyio 1[)00, confr.11M.le la genesi ed z criteri
infornMtori dcl l rogctlo stesso: il quale renicu deferito rtll'csan1c di apposita Commissi1111e Consiglico·c, co111posta dei s1[1no1·i.· a111-. f,tu'f;i ./Jc/lo ['1J/'111,
doli. An[Jelo /?ifippetti, an;. f?etlcrir:o (;ombi1il, />roj'. ru·r. f,tti!fl ,limno.
prof'. <lott. f_,vigi ,\lf/11[;it1grdli, ing. Luigi llfflz;;occhi, 111•0;: <loti. i'it'/ro JJan::cri, Angelo Piazza, ing. Francesco Pag110, p1·0/'. iny. Cesiu·e Saldini,
TITOLO I.
1·evole
1
dott.•fri!Jrrto 'l'ibaldi, sotto lrt Presiden-::a
dell'Asse.~so1·c
desto l'icoz::i.
'l'alc Gommissione
Progllto modi{ira:.irmi, chi>, accet-
appf)r/a1v1 a quel
trtte dalla Oilmta, i·enfrano r/rz
per l'Igiene
W..'l' .
Assistenza medica e vigilanza sanitaria
CAPO I.
.llo-
Disposizioni generali.
Art. 1.
q1testa, in 1e1i rolla Relazione della f'oinmzs-
sione stcssrt, snttopostc all'approra=ione dell'onor. Consiglio com1rnalc, dal
·
·
·
quale, in base a 1·c/atn:a
c.11scuss101w
si·olt ast· neli e sed i 1 te 21 , ~9 5 , ..•)o • -')"'' ,
28 giugno e 2 luglio 1901, i·1111il:a liren:;iato il testo riel Rcgolm11cn10 d'lgù•nc.
A questo l'onor. l'onszglio prorinciale di .._<.,'anzlt'i rwoponcrri alcune
'l:arianti, sulle quali pronunciat·asi il Consiglio romzmale rulla serbtta O di-
f,a tukla (kll:~ sanitù pubblica uel Comune spetta. al 8in1lnco, il <111nlo, nel1\•,,t>rcizio 1h•lw sue attrilmzioni in materia sanitaria, si n1lo dcli' Ufficio cli igicuo
e s.111it:1.
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l'>>S; nrt. 1)1) n. 3 IA:Jg
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1:
2.lo
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pro~.nebb
cembre 1001 approvando la Relazione, in data 25 novembre 1001, della (hirntrt
Art. 2.
in proposito; e in esito a ciò l' Ili.mo signor Prefetto, ron decreto ::!.? dtcemlJrc JUf} /, f1pru·orava definitivo 11lente il pres1•nte tl.'sto del Ht'[!Olamento
d'Igiene; il tutto (t sansi e per gli e(/'ctti deft'm·t. (j0 della Ll'{JfJC scltlilarirt
22 uiccm!Jre 1888 e dell'ort. 187"' llel reft1t11·v Heynl11ml•nto di esecrtzionc i,i
duta .'/ /i•bùl'aio ![10 I.
Tutti i i>ervizi 11111mcipali <11 vigilanr.a igieuica e r-auilaria 1;0110, sotto In <li1101uk·mm. del Si1Hlnr.o o clcll'As8es~ore a ciò <lC'lt>gato, <·sercitati tlal .\frclic-o-r.:1po
uffiC'tnlo sanitario, per mozzo del pPrsonale <h-11' Ufficio d'igi1•1w o R:lllit:\ e <ll'i
h1boratori, che 110 fanno parte, i;alvo il cnucorso degli altri Ullid 1111111icipali tlit ridticdi·rai RCCO!Hlo 111 rispettfro competenze.
A • 3 o 12 1.cjt'go s;ir t.>•i.o; nrl. S Heg' ';i.meato sanlbrfo 3 foLLrn,, 1001
Art. 3.
Il )Ieclico-capo, oltre nllo nttribuzioui che, nella qunlit:\ di Uffici.110 sanitario,
gli spettano a tùrmini 1lello vi~cnti lcg~:
a) 'igiln all'npplicaziouc elci pre~entc Hegolamcnto o di tutto )1) Ordinanw
emauat-0 dal Sinllnco in mnteria di sanità o fl'igiene;
b) <lirigo e son·egli., le condotte me lico-chirnrJicho cd o:-itetriclw, il ser,·izio di
J>rofllassi dello m 'lnttio infottiYe1 11 sen·izio 1lt polizia mortuurin, il Ror,•izio \'etorinario od in genero tutti i servizi riguarclanti l'igicuc e In snnitù;
e) vigila sui Laboratori 111u11icipali di chimi1•a e tli batti•riologiu;
<7) sopmi11to11de nl personale dei 1icn·izi i-kssi;
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1 \ èkrinari clinrni~ti n•rra11110 a~sunti e potra11110 cssern liocnzinti a seconda
•lellc mn~~iori o miuorì csi~enze 1lel sen-izio.
r:opèra. lode\'olmentc prestata come medic·o aggiunto. almeno per 1111 himmio,
e 1·01111' vefrrinario 1liurnista costituirà. titolo di preferenza, a parit:\ cli t•nnilizioni
con altri aspiranti, nei concorsi pl.'r la nomina a posti <li 11w1lico o \Cterinario
~ trct t Ì\' i.
e) riferisce al Si111laot>, o, per e,;so; nll'.A.sse.<;-.ore 1lolegato, su tutto qnant<>
riguar•la l'i~icne o la sanitù pubblica nel Comune, e propone i provverli111euti
<'.ho crode opportuni nei singoli casi;
j) promuove dal Sirulaco la 1lennncia all'.\.ntoriti\ giucliziaria 1lelle coutra\·venzioni alla legge o ai regolamenti sanitari;
y) pre.".lentn o~ni anno all'_\.utorità. comunale 1111 resoconto :;ullc con11izioni
i~denichc e snnitarie della cittù, compresa quindi la statistica cle1110~ralfoa o Ja n·hlzione sui risultati 1ld servizi municipali cli igiene e di assistenza mc1lil'a.
CAPO II.
Art. 13 I egge -.•ni1arla.
Assistenza medica, chirurgica, ostetrica ai poveri
Art. 4.
e soccorsi d'urgenza.
L' IJfticio ili igiene si compone di quattro sezioni:
J 0 una :-;Pziouo medica, alla, quale spettano: l'csereizio clcll'ospcclalo d' i:>ola-
Art. 6.
mento ilei contagiosi in l>c-rgauo; la profilassi 1lt•llo malattie i111'cttin1 n ct111tagios1·;
il f'Cl'Vizio ili va1·cinazio11e; la polizia mortuaria; la vi~dlam:a ilcllo scuole tloi croniei
~ d1•.;;li e,..po:1ti; lo vi<>ite :-unitario ai concorreuti ai i•o'>ti ili impiPg-ati mtwicipnli cd ni
richiedenti lu loro riforma o colloranwnto a ripo.-;o: la visita a tlomicilio ilel per<:onnle
municipale 1•ho :-i <lichiar'.t ammalato; le visite ai pompieri cil alle guardie 1faziarfo
nccnsermato; la, stnti:-1.icn 1mnitmia eil iu genero tutto qupllc mnn ·ioni 1Pi11dole mt'ùico-igfonicn che ve1d;;sero n quc,;ta :sezione as,.egnato dal )Iodico-capo;
~ 0 una sezhmo 11ei sen·izi di ispezione e per i I..nhoratorii ('himico e miC"rogrnlico, alla quale spetta la vi~ilanzn i~icuica deg-li nli111euti, dello bcvmule, <legli
og~otti 1l'11so pe1-s1rnalo o 1lo111cstico: 011 altrimenti intere~santi l'igiene;
3° 1111n sezione v1•tori11arin 1 alla quale è deputata la vi1,'Ìln11zn zooi.ìtrica:
'•" nua .sezione di ingci,'lleria sa11itaria. alla quale Rpetla la vigila11zn sullu
comlizioni igienicho <lt.:I snolo o 1lcll'ahitato in g('tlt'rale, e 1'pccinl1111"11te sull'nbitahili t:'l 1lcllc case, opilki e iscuole.
Al sen·izio il i a~sistenz:i. meclieo, chirurgie~•: ostotrieagratuita pei po\'eri pr0\'\'C1lc
il Comune, col t·onc•orso delle nitre istituzioni a cil1 clestiuate, a termi11i clcll'art. H
-<l('lla Legge sanitaria -22 cliecmbre 1383 e clell'<n-t. 175 11. 5 della Lc~go <·ommrnle e
,provinciale.
Art. 7.
Jla11110 diritto all'assistenza sanitaria gratuita:
•I l i lHl\"t!ri nati o 1limomnti nel Uomunc;
hl i po\'cri re~i1h•11ti nel Oomuue;
1•) i po\·Pri non rcsi1le11ti nd Comune1 ai quali il Sin11aco c0111·c11a, per ragioni
:ricunoscinto lti~ittimc, l'a8~istenzn. sanitaria {,'1'at11ita; e nei 1·asi 11'11rge11za anche
t1t111za ta lo 1:11ncHssiono.
l>t!i pm·Pri, cli cui alle lettore tt) e b), h~ Giunta fnr:\ co111pilaro 1111 lllenl'o a111111all1 dn rila~winrsi ai 111c1lici conclotti e ;1,lle lt•Yatrici co11u111ali a norma. 1lcll'art. :i4 ciel
Hcgula1111•11t11 generale sanitario :~ fohhraio lDOL Ogni :umo l'el<'nco saril. rÌ\ e1l11to l'
le \':trin1.it111i i11tro1loth•\'i n•rranno comnnieatl~ ai s:mitari intcrc!!sati.
Art. 5.
Il
ptw~1malu
ndiletto ai i-;1·n·izi di cui all'articolo pnwccfrntc., Ri 1•11111110111·, per lo-
~·
e 3s; cli mcdki-l'hirnrg-J1i, thimici, l.>atter10!11gi, YetN·innri u vigili sa11i1ari. c<l ~ \ll'r numero. gra1lo e l'tipeurli ordinato ;-;econtlo l'orgn11i1•11 mrncs."o al pre!>CH to Hcgolnmento (.Alll'g. Jt): per Ja i;ezione 4• di un i11g-og11erc e cli duo nssistt>nti,
1lell' rftìcio 'l'ecnico municipale, che saranuo il'n11110 iu am10 rli!'lticeat i clnlla (; i1mtn
nd esclusivo servizio ili tnlo :-;ezione.
11 modico-direttore iloll'O~po1lale •lei eo11tadosi in Dcrgauo, il vcterm.1rio
direttore tlel )1acellu, i medici aggiunti (•tl i \'eterinari dinrui:sti, secondo l'organico
predotto, snrauno nominati per titoli; tutto l'altro personale '\'Orr:\ 110111inato per
titoli e per es:unc, giusta l'art. 5 ilei Regolamento degli impiegati ciel Comuno. e
per gli addetti al L.'lhomtorio, a norma aucho dell'art. 41 del ncgolnmcnto generale
sanitario :1 fobbrniu 1901.
L'ufficio ili medico aggiunto è temporaneo cd a\'r:\ fa 1lurntu cli 1lue unni. l'otrnnuo i metlici ag~iunti el!serc confermati in scn-izio di biennio iu ùieuuio.
..;c•zioni 1•
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Art. 8.
A ~li fL\ enti ,1 iri tl• • itll'a,.si~tenzn sanitaria grat nita, a sensi elei l'art ic•olo pre1·e<ll'n t 1!, Ycrri\. rilasciata, a mezzo 1lc.:;li uffici ili ma111ln111ento, 1111:1 schc•lll portnnte lo
iwlÌt'azioni che
~amn110
alPnopo prescritte.
Ilena s1·httila 11011 \'crr:\ rilasciata a coloro l'l1e 11011 1ir•be11t i1111 i 1·1•rtitìcat i ili
\'act'Ìnazione pei comp11111:nti dalla famiglia i quali 11011 abhin1111 co111pi11to .~li otto
anni, o cli rirnl't:inaziuno J!l!r tutti gli altri.
1,a s1·he1la 1·1111forisc'1l il diritto alla snla assistt~nm s;111it:1ria ~ratuitu e 11011
alla su111111 in istraziono gratn i ta cl e i medicinali.
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Art. 9.
<'ù1111111ale. La Giuuta. per ra;;ioui ili -.;ernzio. potrà apportnrc ,·nriazioni nella circo,.;erizione delle condotte scuzn perii alterarne il numero.
J,.1 Giunta 11011 potrà tra,;locarc i medici eia uua ad nltm eo11dot1a dcl Oomuue
se non .-.:opra p.1rcrc tlel .;\[e<lieo--capo: suffragato da appo,.;ita Commi' io11e.
li servizio tl'a~sii::tcuz.1 "anitaria è clisimpè~nato da, medici cffotth·i e supplenti u
tl.1 lcn1 tric•i.
La uomma ò fatta ùal Consi~·liu comunale, c1ietro co11c•>rSo per titoli o per
f•:same 1 ~l'coudo le mo1lalità fbsatc nelrartit•olo seg11e11te.
Art. 13.
li per.-:ormle cid mocli1·i-cou1lotti, etrctti\"i 11 s11pplt•11ti, 1i 1lelle h•rntriei, i\ pt·r
11m11cro e i-.tip1m1li, orcli11ato sl'1'0111lo la taùella a1111e:o;sa al pr1•se11fo Jt1•g«>h1111ento
(Allegato /;).
Art. 10.
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:l)'lpil'a11ti a rne1lico·,:0111lotto 1lebbo110 avere:
l;'ordi11n1111·11to sanitario portMo 1lalh~ talwlla prni111lic·ata a111h'ù. in vig·oro per
lo <'t1111lot te, 1·11i ora provvede l'lstitnto ili :-;. Corona, entro un anno 1lnll'apprnva·
zinnt.' 1lt!i relalld :l<'t'onli 1·oll'lstitnto sh'sso, e pllr !e 1:on1lotte, 1·11i gi;\ prone1lo il
C:o11111m·, entro il tcrmi110 stahilito 1lall'art. 300.
il diplo111a di laurea in 111eùiciua, chimrgil• ed os1ct1·ìc:ia, 1:011s<'g·uito in
una !Jniwraitù elci Hoguo;
<1)
b) In cittwliuanrn italiana;
<') 11na eostitnzione lhiea robusta, constnt~ita clall"Ullìc·io ol'igic110 10(·11!1·;
1111 'ct:\ non s11periorc ai ~5 anni.
E-,~i 1lonu11110 iuoltrt) presentare attestati di :-ervbdo lrnlernlmeute 11restnto in
11u J•nbùlirn ospod11Je oppurn in una <·0111lotta per nn te1upo non 111i11oro tli a1111i
quattro.
J,'e,.a1110 con:,teri\ di tre prove:
il)
Art. 14.
( 1g11i 111.-.1lh:o-collllotto 1lon"O'L as-.;idua111011tc vigilaro ,..;nllo 1•0111lizioui igieuid1e
della sua 1•01111otta, •) riferir11e ili Yolta in ,·ulb1 atrGilkiale ~auitario. Egli tionà
::;-ior11al111ente trasmettere all'Ufficio centrale la 1listiuta, soprn nppo.-:ito mrnlulo,
1lelle ,·i!•itt• fatte.
<1) tliaguosi 11i 1111 ca:so ili 111cdici11a al letto 1lcJl'au11ualat-0;
b) tliagnosi di uu ca;;;o di chirurgia al letto 1lcll'a11u11alato;
e) risposta scritta n<l uu tema <li ostetricia.
I.a Oo1nmi,.sio11t1 C:>:uninatriet.', verr:ì 11omiuata Yolta per Yoltn ilulla Gnmt:\
e 0::;1rà co111pvsta cli 1·i11quo )re111hri. cnmpreso in q111·sti l'Ufficiale sa11ilurio.
Art. 15.
11 Go1111111n provrc1le ai servizi sanitari 1l'ur.~e11za .<;ia ila 1ml111 sia i11 co111·orso
t•on nitri istituti :wenti twopo 11;.;-uale od affine.
Appo!lit~1 rcg-olanwnto <lisciplineL'iÌ, le norme per tali 1·wnizi o
rapporti c·ogli
altri istituti c•]lp vi 1·011corra110.
Art. 11.
Le prime nomino sara11110 sempre ili mc1lico st1pplP11tc. J 111ecli<:i ::!11pple11t
nrranno poi 111·0111ossi c:ffotth·i per auzianit<Ì ili l'rnrvizio.
1 mcdic:i supplcnt i cho 11m1 accettassero la 1tomi11a a llll'1lic:i effot I id si ritt•rra11110 1li111 ission:fri.
CAPO TI!.
Laboratorio municipale di chimica e di batteriologia.
11 111cdico iì nominato pt:I' 1111 m11rn: e potr;\ esserò ri1•111tf1•r1nato d'a111111 i11 :111111)
fino nJ tcrlllinc ilei triennio di pr<H"a.
'l'rn,cor.~o
1·tl il meclico
tnlo periodo la nomina clel me<lil'o acquist11 carattort· ili stabilità.
potn\ cssoro licenziato, se nou per lo:!ittimi mofh·i.
11011
Ari. 14 l.egge uniti.ria.
t
I
Art. 12.
Pcl ;;l'r\·izio it·us;-;istenza medico chirurgica e<l o~totr1en gratuita, il territMio 1h•I
,Co1 •11111c è <lh·ic:w in 1111 1lato numero tli compartimenti, costituiti a ft1r111a ili 111mclotta,
ad ognuno dd 1111ali i• ri~pettivan1ente a-.;se~nat-0 1111 111edi1•0-diirurgo ocl nua Je,·ntricf•.
11 nnnu•ru o la cirt:o~cri7.iollu dell<• condot10 ,-;nrn111111 approvali eia! ('onsig-lio
l
I
i
Art. 16.
1l I.aùoratorio munidp.•lt: per la ,·i:;ilanz1t i,gic11ico-;;anitaria, ~ •livi.:io in 1lue
:-czioni: l:~ cltimica e la mc1Uco-micrografiC<t: cia-.;i·una sotto In 1lirezim10 ili un capo
di l.11.iorotorio. La i'eziouo e/timica ò i111•;1ricnta dello anaJi;;i chimicho dello clerrote
nlimentari, dello bc,·an11o e di tutti gli altri ~eneri (l'uso 11ersonale e domestico in
c1ur111t•1 interussano la :la11itù pubhlica. La :-;ezio1w i1~r1ic11-microtfl'a}i<;a è inenricata
olegli esa111i rni1•roi!copici e hatrnriolog-id <lelle sostanze alirucnfnri, 1ldlo hC\'audo o
ilc1Jo nc•qm~ potabili ; tlelln rice1·ca di germi i11fottiv1 in sostanze e prodotti 111or1Josi
ili q11alsinsi altra analisi a scopo •li Yig-ilauza i;.;i1!llic•n (' rii tutola sauitarin.
t'
A rl. l l<egola111en10 1pccla!e pei labor111or1 H. JJ. 6
lu~lio
1•00.
9
8
Art. 17.
Ai ser\'izi d'ispezione, di cui al n. 2° dell'art. 4, proce<leri\ l' l'.'fficiale sanitario
direttamente od a mezzo tli impiegati s1.eciali dell'Ufficio d'igiene designati col nome
di ,·igili sanitari, i quali debbono a,·ere dato prorn di possedere le cognizioni praticùo
necessarie per tali sen·izi.
Il Medic~po pot11\ valersi, pei Aer\•izi preiletti, anche dei Delegat.i e vioe-DeJt,gati mandamentali.
Le analisi a richiesta dei privati saranno però permesse solo quando siasi dal
l\ledico proviuoiale constatato che il Laboratorio dis(lOnga all'uopo di locali e personale sufficienti. Quelle domandate dalle Autorità o da privati d'altri Comuni
tlo\"ranno essere autorizzate dal Sindaco.
Per tutte queste analisi, non richieste tl' ufficio, il Oomuno pen:·<'pir•' una tassa
8e0011tlo le norme stabilite nell'apposita tariffa (Alleg. OJ.
ea&l.
Ari.
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R~g.
geu.; art. S Reg. sp. 1iei I.:.b. e Istruz. anoeese.
Art. 21.
htruzloni ann91se al R. Il. 6 luglio 1890; :irt. i:l Regol. s:initario.
Art. 18.
Il personale tl' i11pezio11e igieni~~nitaria tlovr1\:
a) su richiesta tlell' Ufficiale sanitario, compiere ispezioni sanitarie 1mlle coudi:r.ioni del 1molo l i dell'ahit.ato; fare ispezioni sulle be\'aude, sugli alimenti e sugli
oggetti cli uso ptirsonale e clomestico, sia nelle fabbriche, nei depositi, negli spacci
ecl esercizi 1mhblici o loro di1»endenze e sui mercati, sia in transito 1:iel territoriv
del Comune sopra ,·eit·oli o in qualsiasi altro moclo di trasporto;
b) ,·igilare sull'esatta osservanza clelle leggi e dei regolamenti sanitari, e
delle norme contenute ud presente Hegolamento, in quanto riguarda il ser,·izio
speciale cui è addetto.
Il periwnale cl'ispezione tm.<;mettcrì' ogni giorno all'Ufficiale sanitario il rencliconto delle iMpezioni eseguite.
An. 7 e S
l11ru1. ano~'•
Chi richiede un e.~une clen~ presentare a.li' Ufllcio cl' igit•ne, a1whe c·ol tramitt>
degli uftlci ma.rulnmentali, un campione della sostanza tla esaminare.
Deve inoltre i111licare nome, condizione e clornicilio clel prei;entatore, no1whè nome ecl
indirizzo clel ti•hbricatore o del mercante o della l>ersona tlu. cui proviene il campiouc.
I campioni delle diverse sostanze da esaminare dtwono essere pre!!t•ntati colle
uorme <• nelle 'tnantitl\ che saranno stahilite dall'Ufficio cl'igien<'.
Ari. l!.°'> l•troi. anneaso.
Art. 22.
li personale t·be compie le ispezioni igienico-sanitarie 1le\"e esseru munito tli
t~sseru
cli riconosciment.o rilasciata dal Sindaco.
_\Ile ispezioni 1mtl<lett.e si potrà 1>rocedere in ogni tempo, e chi ,.i procede !(ar-.\
assistito cla un funzionario municipale, come segretario.
Art. 73 Heg. g.o. aaoil.; ari. Il blruz. annesse.
al H. Il. 6 luglio 1800.
Art. 23.
Art. 19.
I capi ilei J,ahomtol"i clovranno, i;ia direttaulllnte, sia a nwzzo ilei perit.i 11.tldetti
alla riSJHlttirn Hezionc, clietro richiesta <lell'Autorità comunale, oppure del l\leclicocapo, Ufficiale sanitario:
a) compiere le ispezioni Rauitaric per le c1uali è nectissarin la competenzn di
un tt•cn ico;
b) eseguire le perizie richietlenti esami chimici, fisici, mlcr0800pici o batteriollCOpici sulle sostanze alimentari, sugli oggetti d'uso personale o domestico, o altri·
menti interessanti l'igiene, rilasciando le relative relazioni;
e) inclicare i pro\ \·edimenti tla prendersi in rapporto alle constatazioni fatt4',
ed en~ntualmeute anche la destinazione da darsi alle sostanze t.1 agli oggetti ritenuti impuri, altemti o falsificati, e giacenti sotto seque11tro.
0
ArL 311 Ht'g. l{eu. 1anlt ; ari. 7 H..g. •p. l..ab.; art. I hiruz. anna•se.
A termini 1l1•lPart. ì4 clel Hegolamento generale sanitario :l ft.1hbraio rno1, fJUIUHlO
si:avi moth·o ili cont.rav\·enzione per vendita. illecita di sostanze o per vendita tli
sostanze noci rn 1•lla. salute, si rediger1\ Ycrbale sott:.oscritto nuche clnl segretario e
<lal o~mt,r1wnmtore, e qualora questi si rifiuti cli firmart1 7 ne Marà fatti\ menzione nel
'\'erhale, indicanclo i moti\'i eh' egli acltlucesse.
Lt1 sostanze e gli oggetti 1»er cui si procede a contmvvenzione sar1uino, quando
1wcessario, sottopm;ti a Keqllt'Stro mediante chiusura e suggellamento, c·olla firma
anche clel segn.,tario, l'he redige il ''erbate, e tlell'eseroonte, e se questi rifiuta di
firmare, ne san\ fatta menzione nel \'erbate, coll'indicazione tlei motiYi a1ltlotti.
<'opia ciel ,·erbale sarà rilasciata all'intere.~<&ato, ove la richieda.
80 le MOstanze sequestrate sono putrefatte o soggette a putrefazione o t•omunque
1ieric·olo~e nlla pubblica salute. san\ promosso d'ur<~nza l'ordine del Sindaco per la
distruzion~, a sensi dell'art. 151 della Legge comunale e 11r0Yinr.iale.
Ari
;~ H~g.
geu, sanitario.
Art. 20.
Art. 24.
Oltre le analisi richieste d'Ufficio: i capi di lahoratorio tlonanno eseguire 'Jnelle
richieste clai prirnti cittadini, ah~t.anti nel Comune, eempre nel campo della \'igilanza
igienico-sanitaria, e qnelle imposte da clis(lOsizioni di legge generale e nei limiti di
I"' KOl!t1Lnze Kos11t1ttate noch·e saranno sottoposte a sequestro prov,·isorio. L' Ufficiale sauitario potrà promuo\'ere dall' Autorit,.o\ t•.omunale t.ntti i pronc1lime11ti neees-
10
11
Q\"(~
E;ari nel impc1lire ,~he lo so tauz.-• .-<o,;petmte noci\·c e sottopo~o a sequPst:ro pro\·,·11'0rio siano trafugate o .,;merciatc.
il ln•>:;o 11ichillrato di prOn.!nieum tlellri. 111or1;e f.1:--,:;e fuori cl"l Oomtme, l'Cffi··iale s.rnitario ne far1ì. rapporto al .)Ce1lico prù\'incialc porchè pro\·ochi dalle C'0111petcnti Autorit..-\ quei pro,·,·cdirue11ti che sono Yoluti 1lall:~ lGggo o dai regolamenti
:-:mitari iu simili casi.
Dello sostanze che <lon1110 es;;cro sottoposte ad analisi sarnnno J>relevati tro
1•,unpio11i 1 ciascuno elci quali ,·crr~\ chiuso e suggellat-0. llu i:ampioue i;ur:\ eon. cgnato
}/ispeziono u :rapporto preiudicati •lonauuo farsi prima elio sia 1·01111111ieato alla
pcrs111m iutercssutn ocl all'Autorit:ù gittdiziaria il risultato «lull'aunlisi.
al proprietario per sua gnranzirt. 8e questi rifiuta tale campione, se ne terrù nota
a ,·erbnle.
.Arl. 17, lS e lii ls1ruz. annesse.
'f.J fatta focolt;\ al propri1~tario, ,·en1litorc n tletontoro, tli apporre i suoi sug-~elli
o la sua firma sui rnmpioni prelentti.
Art. 27.
Xci \'crhalo rc«latto i:;i intlicher;\ il pn~zzo :~ cui è mossa i11 n1J11lita la 111crc·o
sospett~t, e l'i111licazione colla quale
è offerta al puhhli1••>: il 1101110 n tlo111icilio tiella
e la. data i11 c~ni l'n rico\'nla.
Il n1rhalc 1l<w'cs*:ro firmato dal fuuziouario mttuicipalc c:h1i pro1·e1lo al ::-eq ll«!St rn,
1lal .-...grctal'io e 1lal 111·oprielm·io, Yernlitore o clete1tfore clclhL 11wrce; in «'•tso <li riliuto
st fori\ 111e11zio11ti in \·11rbale e 1lel rifiuto e delle ragioni i:oll11 quali \'1~11:,.:·a g-ini;t iflc<tto.
Il verl>ale c«l i campioni JH'tllovati vnranno trasmessi nll'Uflido d'igi1mo, il qunlo
invicr:\ uno ilei 11èt li campioni al Lahuratoriu per l'anali:-,i e trattcrr.\ l'altro a tli~1m­
•litta ila etti
...\ tf•r111ini tlell'art. 7!'i 1lel l~egolamento g-cm•rnle sa11it.ario :l fì•hhraiu lUOl, l'M:guita
c~sa c\·entttalrneute proviene,
l'a11alisi, I' Utlic:ialn l'ianitariu, con 111oth·at.~ conclu!5io1w, ri1111'tto i rb11lt;tli 1loll1i 01wraiio11i al ~incla<"o per la clennncia. all'Autorità gituliziaria, cpmnclo i·da\'i luogo a
cd in 1·aso 111•gativo pcrchè ne cli:t notizia ali' i11tcrnssa111.
1·ontra,·v1:nziom~;
<i11a111lo, in si~gnito a tlicliiarazione tlcl coutr;t\ \·entorc, siasi proect111to 11ei 1110tli
0
imlit'ati nl•ll'arti«:olo pr~ce1ltrnte.
e sin.si riseontratn pre.-;so il provn•11itoro 1111a mort•o
nclnlti'rata od insalnhre. 1ldla stcss:i nattua di qnolla prima sequestrata, ~i l'Sc~nid
sizio110 tlcll'.Anturitò girnliziaria fino a prucedum completa.
il relatfro ~c<1nc.stro o si trasmetteranno i clocumcnti relativi ai 1l11e proec1li1uenti al
por l.L coutcmp()ranea loro 1lt:11nncia all'Antoritù giwlizinrin.
Per t.1le rice,·i111ento ccl in,·io l'Ufficio <l"igie11.. ilO\"n\ teucre bpPPinlc rc~1strazionc.
~in11tteo
,\rt. 21 htroz. anncst<'.
Ari, 75 Reg. geo. s:iou.; 11r1 12, 13 o U hlnlz. annesse.
Art. 28.
Art. 25.
li Sindaco, .su parern 1lclr Uflieialc :-;:rnit.ario, potr:\ or1li1i:1ro la clistruzione 1lt11lo
:-c•stanzo ,..equ•"·trate e di1·hiaratc clan· Uftìdo cl"i.:..dl•no alt-Orate, fhlsilì1·atti o 1:0111111111110
insaluliri, oppure pon·à. permettere l'utilizzazione tli t>,;s1• JH'Ì mo1li elle sar:m110
all'uopo i111lit·ati •lai 1·~1pi di laboratorio.
Le relazioni del J,~iJ1oratorio •lcrnno intlicaro i rbultati di tutti gli cs:w1i c•l
nu.1li~i qualitativo o quantitative, 11011 esduso quin<li la 11:\tnra o il gr:11lt11lc·ll'n•lul-
t1iraziouo o 1lcll'nltcrazionc. Spetta ali" Ufficialt1 sanitnrio pru1111nl'iai·di i11 1111•rito alla
11ocuitì1.
Ar\ 'H HCf!. i:on. s:rn,; 11r1, :12 lstrnz. nnncsse.
li risultato cli tutti gli esallli 11 analisi eseguite •lai IJahoratori tln\'11 •lni capi di
q m·i!1 i p3,;11rn t ras11111sso pro11tame11 to a.11'Ulliciale san it~irio, il quale In ri 11101.tcr;\ a eli i
A rt. 29.
ti i :ragione, dopo a.n:rlo 11rnn i I o clol suo \'il)to, e coll' ag-g-i unta cii q 111:110 ossen·azioui
(')le 1·re1l«·rù opportunt'.
U.\ 11torit1'1 11111ni«·ipalc or1li11criì. la pubblicaziono «IPÌ nomi elci fithhri1•a11ti o <l1ji
n~11clifori c·h1• risnltasf!1•ro per se11te11za passata in 1·nsa g-i11di1·ata 1·011tra\"\'t'1ttori all1~
clisp11,;ìzio11i spc>t:iuli per l'ii.dcne 1kgli alimenti 1 dello htwa111lo o 111':.:li oggetti 11'11so
II 1'.011trav,·011toro a\-r:t 1liritto «li ottenere 1lall'A11toritù m1111icipale1 u prnpri1,
spese, il certific.it•> ilei risultati clcll'1·s:t111t\ coll'it111icazio1111 arwhc elci 111Ptrulo 11':111nlisi.
l"'r1'oualo o cl11111c,;ti1·0: quanto però ai ,·enclitori, nt>I solo caso siano n~ci1livi.
Arl. 3;l hlrlll'. 11nne1&e.
Ari. 23 l•lruz.
Art. 26.
Art. 30.
0\'e 1lnll'ispezio11e o tlnll'auali,;i •li campioni :--o....petti qnn.l,.,iansi, risulti il fatto
d'una alt<"raziono o d'una atlultèraziu11t:. coute pure
~nnesse.
110!
Al personnlo a1l1lctto ai ,;crvizi •l'ispeziorw, 1•omc pure a 1111cllo a1ldetto ni I,,ahoratori di \'i.~rilnnzu i;.!'ieni1•0-:>:mitriria, è viotatv:
a) •li applicarsi dircttnmcnfo 011 indirettnmento. por proprio 011 nltrui ('()lit•,,
caso tli de111111cic cli ve111lita
O COllltlJll!lle llQ1·h·i, I" (it111·inle sa11itnrio pr111•e1ln:\, 11
far:\ proc1~dcro irn111(}clintamc11té al prclcY:1tnc11to tlei campioui 1lalla fahhrica. 1lnl
di Jlrorlotti alt.era ti, fal3ifleati,
mngazzino o 1lnllo spaccio, •la c·ui il riven1litore di1~hiaro tli :i.vero acquii;tato la m11rc...
L"Uilkiale sanitario potrà escgnire 1l<•tto preJe,·anH'11to i11 11ual1111q110 localitla. pmc:J1è
nel t~rritorio dc~l C'omnne, non C'it·lnso l~ st~tzioni fcrroviari<•1 i vagoni e q11nl11nq110
altro nwzzo •li t:rnsport<i.
n
j,
<)lml;;ia..;i 1·011111wr1•iu ocl in1l11strin sog~etti a tulo vigilam:a;
h) tli
l's•~gnini. per c·11nto proprio
e nell'iutcn..:::so di terzi, Sllggi e perizie rifo-
1·entisi nllu vigilanza s:lll itaria loro atlidata;
1.•) di c•om1111kam ntl 1\,;tnmei i r1s11ltati o le m1ll'IU'lio11i 1lcllo loro nperazin11i.
Ari 1r. Hcjl'. •p. pc1 l:tbornt<>rl H. Il O lo11lio 1~90.
12
CAPO IV
Vigilanza zooiatrie&. -
Macello pubblico.
Art. 31.
I..a ,·igihmza zooiatrica è esercitata dal personale ''eterinario munici1>ale alla
di1~n1lenza dell'Ufficiale sanitario.
A rt. 82.
Il personale veterinario municipale ha sede, in parte, nel Macello pubblico; iu
parte, pr&>KO l'Ufficio d'igiene.
L'assegnazione all'una od all'altra sede ed ogni relativo cambiamento spettano
all' Autoritl\ municipale.
Il personale veterinario, con sede al liacello, deve specialmente visitare gli animali in arrh·o allo Scalo bestiame, al Mercato, nonchè curare siano oaservate, nelle
località predette, tutte le norm~ di legge, qnelle 1lel presente Regolamento e quelle
altre che fossero emanate dal Sindaco.
Il personale veterinario, con selle nell'Ufficio d'igiene, deve specialmente:
a) vigilare sulle condizioni sanitarie del bestiame nel Oomune; controJ,lare, iiel
bestiame introdotto ~• nmlrume, i relath·i oortificati di origine; denunciare prontamente ogni malattia all'Ufficia.le sanitario per gli 01>portuni provvedimenti: e ciò
anche agli elfetti degli art. 329 e 331;
b) registrare e ' 'erificare tutte le denoncie di malattie infettive degli ani10aU,
pef\·enute al Sindaco od all'Ufficiale sanitario, a norma dell'art. 325, e curare l'ese(!UZione delle norme prescritte dalla legge e dal presente Regolamento nonoh~ di
quelle che fossero emanate clal Sindaco onrle arrostare la dift'usione delle malattie
~tesse;
e) accertare, in baRe 1• clenuucia d'ufficio, od a notizia altrimenti pervenuta,
la causa di morte, uccillentale o per malattia, degli animali;
,z) esercitare un'atth·a sorveglianza sull'igiene di tutte le scuderie, vaccherie
e stalle, anche di sosta, nel territorio del Comune, suggerendo gli opportuni prov,·edimenti, e cou speciale riguar<lo alle condizioni cli salute degli animali 1lestinati
alla produzione del latte;
~) \•isitare le mandre e gregge ili passaggio sul territorio comunale.
ane tanzioni amministrative, i servizi sanitari nello stabilimento, curando dello stesso
il buon ordine; di informare l'Uftleiale sanitario, colla più scrupolosa sollecitudine,
giomalmente, e piò volte al giorno, o,·e oooorra, su tutto l'andamento sanitario del
ser\'izio e ani provvedimenti presi nei casi d'urgenza.
Il direttore del :Macello redigerà aunualmente un rapporto sull'andamento ilei
servizii, sullo stato sanitario del bestiame, sui provvedimenti adottati durante l'anno
e su quanto possa ritenere opportuno in proposito, ed anche per l'incremento c1l
il miglioramento tielle razze, e tal rapporto trasmetterà all'Ufficiale sanitario l>l'r
la sua relazione al Sindaco.
Il veterinario cht' dovrà supplire il direttore san\ designato d'anno in anno
tlalla Giunta nmnicipale.
Art. 84.
I proprietari d'animali, il direttore della Scuola Veterinaria, i com:mdanti dd
reggimenti di stanzi' nel Comune, tutti i veterinari, o chiunque altro ne 1~hltia cognizione, sono obbligati di denunciare immediatamente all'Ufficiale sanitario tutti i
casi di morw che si verificano negli animali bovini, equini, suini etl o,•ini. pt'r
malattio o per cause oocitlentali.
!.'Ufficio d'igiene <larà le (lisposizioui opportune pel trasporto dell'animale morto,
il quale non potrà essere rimosso dal luogo ove la morte :wYcnne, s:\h·e le esigemw
di Yiaùilit1\.
Gli :minaali morti potranno essere sottoposti, solo nella scuola ili \'eterinaria o
nelle inferm~rie llei regginu·uti, acl autopsia o a1l altre operazioni, sotto la responsabilità dei rispettivi direttori.
Ari. l o 2 Reg. per '" dichiarutiono del be~tiamo morlO S febbraio 1800.
Art. 85.
I proprietari che iLtteuùono introdurre mamlrE\1 gregge :e1l in genere gruppi di
animali nel territorio comunale, ed i proprietari degli stabili dove avranno ricovero,
devono notificare 1letto inbrresso o ricovero al delegato ùel compotento lll1uulume11to,
il quale a sua volta ne remlerìì. avvert.ito l'Ufficiale sauit"rio, l>erchè pron•eda alh'
prescritta visita.
CAPO V.
Vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie ed afftni.
Art. 38.
'Art 36.
Il llacello pubblico ha un direttore, incarioat.o: di oesen•are e tli far osser''are le norme di legge e regolamentari, cli cui al a.eoondo capo,·erao dell'art. 32; cli
distribuire le mansioni al personale sanitario ecl amministratirn avente sede nel
llacello, curanclone la disciplina; di cliaimpegnare egli pure, compatibilmente colle
A norma degli art. 22 e 23 della Legge sanitaria 22 dicembre 1888, i medici,
chirurghi, i veterinari, le levatrici, i farmacisti e i dentisti, che intendono esercitare nel Comune la loro professione, devono far registrare il diploma nell'Uftlcio
d' igiem·, 11011 piì1 tardi ili un mese clal .!!forno in cni hau110 preso reshfouza 111•1
( 'omuno.
Gli anzitlcth sauitari, nuche se intendono esercitare tc•111por:111ea111ente la loro
profe:;:sione noi Oomuuc, come pure quelli nhe P:'Crcitano pre:-so i l'Oli 8trnnit•ri.
<lm·ono :ul ogni richiesta tloll' .\utoritù comunale i1re:-.e11taro i titoli rnlnti dalla lcg~o
per )a ]oro n uili tnzione.
TITOI--10 II.
~ell'lJtlil'iO 1l'igiene si terr;\ un reg'btro speciale colle lìrruP tll•Ì singoli ~·mi­
t.1ri ostéusibile al p11l>uli1•0 rul ogni rid1ic:->ta.
lgiene delle abitazioni e del terreno
Art. 37.
C.-\PO VI.
~ proibita 1'01·cnpazio11l· clullo \'Ìe, 11iazze o tli qmi!siasi altro i;pazio p11hl11ico
prr osognirn oporazioni relath·e all'arte sal11tan•, o pPr \"P1tcl1•n• so.-.ta11if.1• 111cdi1·a11w11t ose otl a 11111111zi:t111 1·omo 1ali, siano t>sse '1 i uso i 11 f Pruo 011 1•:;t ('r1t11.
Disposizioni generali.
Art. 40.
Art. 38.
.A termini clell'nrt. 80 ilei l~egolamcufo ~e11ernln sanitario :l fl>11braio 1001, tutti
i farnmcisti, flnt:mtoc:hè 11011 sar:ì :stabilito in Connmo un Elervizio farurnr(•ut ieo 1101tnruo, donn11110 presblro i loro Sl'.'rdzi nnC'lw tli uotfo ad ogni <'liiamatu.
La Giunta municipale iiotn), J>re\'ii gli nccorcli cllo sarnnno dol naso, dividerP
il Comune in zono o tlo.stinnro una <lclle farmacie esistenti in ogni zoun n 1lisi11111('gnnro il servizio 11ottnrno. Il titolare cli detta farmaeia donà unifor11111rsi alle istru7.ioni c:lte saranno im}lartite <lai Siudaco per la regolnritl1 di tuie sC'rYizio.
Art. 39.
Al tit•)IO li tanto della l..eggc 22 1licembrc l&'\8 qum11o 1h•I rc1n1ivo Hc•golo11w111~·
R fl'hl1raio 1001 fiouo indi<'ate Io norme per l'c.smdzio 1lcll.. f:n111aci1., 1wr la fahhri-
•·azimH.l e• clctc11zio110 dci 111e11il'i11ali, per la \'t>1t<lita ili ('f;Si a11t"l1c dn parfo 11ei dro·
ghicri, 11or ln stesa 11 fipcflizi1111e dello rkllltc, 11cr la lìd1hri1·az1011e, dnt1•nzio11e e' 1•1111ita dci 'i;ll'ui; 1·011111 pure le normo per aprire o 111a11to11cro in c.,cr1•izio, nPl l'olll1111e,
ospeclal i1 h;tit 111 i di 1·ma metlii·o-eltirnrgica o ili assistenza osf1)f ri1·a, siahil i1111·11t i
halnnari, illrotorapi1·i o termici.
~011 s:ir:\ c·ouct•s.-;o tli intraprendere nuova 1·ostr11zione ml amplia1111•11ti 11i t•11itì1·1
••Silltl'\nti, se• non quando risultino ac1·ertatc rispettiwunento tutt-0 le 1•on1liziom le
•Jt1i11i rnlgano a ~arnntire la ~nlubrit;\ <lclla pro~cttata f;tl.>brit~n, 1lolle li1111trofo o del
sottosnolo secondo Il'\ pn•scrizioni portato dal prc:;;ente l~egolamento, 1~011 z.;p1•cialc
riguardo nl rc•golaro spai·ico dPllo acque meteoriche e di rifiuto.
Ar
~" S o {17 Hog
on oanit.; ·rt.
"i htruz.001
i
1 ra:il ~
...,
ISllG
II
~o
auolJ el
1 10.
Art. 41.
.\lii effetti 1lell'a1·cl'rta111c11to, di cui al prccedc11k artioulo, si pre:suuh•r:\ all'Aut-0rita comuualc tlomatHla <·orrcdata di c1i:'egui iu doppio originule, indif'auti Ot,'1ti occornb1lc clcml'nto per stahiliro <.'llll le opere progottntc sinuo ll-Onfonni, oltrechì.1 nlle
prescrizioni <lei Jt1·golamr1nto cc1ilizio in vigore, auche allo pn•scrizirmi <lei pr('Srnto
Ucg·ola1111•11tu 1l'igie11n. La stessa 1loman11a dovu quiruli co11to11rrH fllll'hO notizie 1m
tutto c·iì> t•lre rigmtrtla i pozzi o la 1listrih11ziouo 1lell'a1·11m1 1•0111lol In, le lntri110 1• i
pozzi neri, 1·11 il sistem;t d'allonta11amento ili tutti i rifiati tlo111c1_;ti1·i: ddlu 111atorie
uurnou•lo 1• cl<~llo twq1m pluviali, :;e<;oudo k rclnt.ivo 11or111c d1JI pre1:w11to H1•gola111e11tn.
VAutorit.i't comuunlo eo111so11tir:\ l'cse1•11zi11ne 1lelle opere di cui 11cll'art. •:O, Sl'11tit1J il pnrero <lr:lht Oom111i;;.s10110 igie11ico-c>11ilizin, 1lclla 1111nle for:\ J>arttJ il l\11•<licocnpo, Fflll'inlo i;n11itario eorn111rnlo. 01l 1111 suo <l<>ll·.~ato.
A•!, M o 3 h1ruz. M n. Id, Id.
Art. 42.
Qnamlo trattii;i di ricostruzione o d1 riforma di edifici esislènti, potrà il Si111laco,
r;ontita lu Commis ione igienico-odihzia. appron1re progetti 11i fabbric.1 1 che ra1>prescu ti no m itleuti cd i mportm1 ti 1111glioric i~1cni1•1re, ancorcht• iu t'SSi 11011 i:;i:rno sfato
ossen·ate rigorosameuto tutte le prei<crizioni del JHX'.->ente Hogolm11c11to, dallo quali
poro In Oo1111111ssionc ed il Siudnco <lonmmu .scostar:si il mcuo possibile.
I
tG
17
C.\PO YIJ.
piit elcrnto 1lcllo. facciata dell'etlificio, comprenclenrlo, Pioi\ nella mi~urn il <'ornioione
di
~rorula
e l'attic-0.
Fondamenta degli edifici.
Potrà JH•rò il Sin<laeo, sentita la Cornmissiouc i,!?icnico-edilizia, penncttere il
nia~gfor i-;opralzo tlcterminato fln 11arti puramente ornamentali clro non abbraccino
tutta la fronte clf'll'edificio.
Art. 43.
Quando 1111 edificio sia eretto in an~olo fra vie o spn.zi puhblici cli larg-hezza
diversa, oppuro sorga a cavaliorc della. di>isione fra <lne tronchi ùi ,·in contigui e
c1i <litTerento Jarghc?.za, Ja fronte potn\ s;oltare od internarsi nella via piìt stretta
Sn11 ÌI permc~,;o ili co~trniro uuod eùind in un terreno 1•ho ahhia sr.rvito anteccdontc111e11tc 1·01110 deposito d'immouclczze, ùi letame o di altro 11111terinlt• in~alubre.
il quale al1bia. potuto inc111i11are il suolo, ge non clopo cli anirn 1·0111plctatncute riruosso
i;;iffattc materie 1rociw, almeno ad un metro dal piano Ilei f Prro110 dn·ost:u1h·, e· risanato il sottosuolo c·11rrisponcl1~nle. a gi111lizio clell'~\11torit.:ì 111nnicipal11.
Art. 'J hlrnzionl '.\lmi,ter· ~ i 20 g1•1gno 1~00 S'Ll'Igicoo •lcl 11101 0 ,,.1 nb1ta to.
Art. 44.
Se il 1c·rr11110 clO\ o s1 cl1•\'0 l'll:-.truirc· un c1lifi1·io è ahitualmcnh~ 11111iclo1 ml (' .... posto
all"i n\·asiono 1h•llo nc·q no pci mo,·i1111.mti dell'acqua soli crr::rnea, ~i clc,·o 1111111 ire il
terre1111 cli suOìdente drena~~io, o pron•1•dcrc ciiv1}r;o;ru11t•11t~ perd1ò l'acqua n11n f.'ntri
uci Joeali sotterranei o terreni. f;; fatto ohbligo <li adottnre pro,·ve1li111011ti vnlc•rnli
~111 impcclir(I che l'mniùitù :-al~n dalle fo111lazioni ai muri sona:-tantì li n<l tmpe1liro
le iufiltmzioni rii acqua nl'i lo1:ali terreni atn·aver,..o i muri di fo111lazione eil il 11nv1rncnto ilei 101·a1i ~t1•s:-i .
CAPO
nIJ.
Altezza delle case; numero ed altezza dei piani. Cortili e chiostrini,
strade e suolo pubblico.
coll'altozzu. <·orrhipo111lm1tc a quella della via pili larga, però con cst~nsione limitata
ad un mossi11111 di metri 15, e cii> qnau<lo non si voglia m•scgnaro all'intera fronte
sYilnppata. l'altoir.a •111ica di cong-naglio che risulterà ùivirlr.ndo la snperflcie complessiv:\ <lcllo fronti, mlcolato collo altezze regolamentari, per lo SYilnppo lineare
dello fronti Messe.
Chi fahhri<·a in armtrato nlJa, linea stradale, fanto a pinno <li strada. cl1e nei
piani superiori <lell'e<lilìcio, doni\. di regola mantenere la faC'ciata parallela, a cle~ta
linea. So l'arretramento ragg-iungo almeno la profomlit:\ <li metri 3, pel computo
rlell'alt-Ozza della fronte arretrata, sarà. aggiunta alla lar):{hezza <lolla via la larghezza
11ella zona lascinta libera.
Art. 39 Mod. htnll. Mìn. 20 g iugno IS~.
Art. 46.
'Fermo restando lo <lisposi7.ioni relatirn all'altezm interna ilei ]orali, il numero
elci piani dolio caso potr:\ nl massimo essere di
2 por le case ùe!Faltezzn. di metri 8 o JlÌÌl
3
'1>
»
~
12 »
4
»
»
» 15 »
5
'1>
»
» 19 a 23
compresi sc111pr1• il pia110 torrc110, gli ammezzati o lo soflìtto ahifahili.
Art. 45.
L'altezza dèllo t·ast•, tanto l'iti1mmtc che di 11110\·:~ r·ustruziune, Ìl cletcn11i11ata.
in rdazio111; alh• Jargh1·zza clelle \'ic e spazi 1111hhli1·i n•rso <:ni pro~pdtano, n 11011
tlen• csscrn maggiorn cl1•i limiti st·gne11ti:
.
Per le \'io largli1) tì110 a metri ì
altezza 111assi111a metri 10
»
» oltre i metri 7 e fino a metri 14 ~·
»
» H
))
))
))
»
»
oltre i
» 14 e fino a
18 ))
18
))
'I>
»
2~~
» oltre i
18
»
"
Per largl1ezzn dello vie o tronchi tli vie si :rihcnc quella ris11ltnr1to tlnll'clenco
ufrll'ialo 1lopositato negli uf'tlci del Oomuue.
r;allczza della fronte 1.li uua casa :-i mi1>ttTn <lal pinno 11i spiccato, 1·orri. poudcute nlla quota piir alta del marcia11h•clc :::;tradnlt> l'l1e ln fronfrggia fino nl punto
Art. 41) M0<l, lstrn. , ~!in , iii, iJ.
Art. 47.
Vnn'n. ilei <·ortili non clu\'C essere inferiore alla quinta parto 1lella somma tlollo
suporfìci cll'lln parPti eh(' li ri1:i11go110.
Qunuclo però la tìgnra di un cortile si scosta:;se per molto da qnelJa 11i un poligono
regolare, l'_\11t-0rit:.\ m1111icipalo potr.\ stabilirt1 quelle speciali pros(:rizioni cito v::ùgauo a sotld isfore in equa misura alle csi~<·nze dl'll'igione.
Uarc:i <lei cortili s' in tondo netta da quella ùelle proiezioni orizzontali dei ballat.oi o di quaJc;i,isi altra sporgenza sotto gronda eccedente il Yontosimo cloll'aroa
totnlo dei cortili stessi.
Non san\ permPssa la chiusnm dei ballatoi tollerati in quosto articolo.
Noi l'Ortili cop<'rti l'altezza delle pareti si misurerà tlal Jirnllo <lei pa,imcntò
tlel cortile o non dnl livello dolio. copertura.
Quando sopra. u110 o piìi lati ili un cortile ha diritto di fnbùrimro il proprie!
18
tnrio coutìnante, nel computo dell'area ch>l cortile si ritcrrn11110 dotti bti c>ome i11tem111t\11W fhbhricati all'altezza. metlia. tli metri 18. e se ,.i sono fabbricati cli alteua
111a,!!~ioro si Yaluter.\ nel computo l'altezm utTt•tth·a. Pel lato poi poi <1mlle e1>iste:;st'
scn·itit nltfo~ wm fo/lentU .stipttlata fr.• gli interessati cui 1•mu·or:o;o tlcl <Jumunt•, si
riterrà, pc! computo, il limit~ dell'alt.ezz;1 portato tlalla conn·nzione ;o;1lmprcd1è 11eru
tale altezza non sia inferiore alla effettin\ <li <letto lato.
<!na111lo in arrc~trato rispetto a<l 11110 o piìt lati ili nn <'.Ortilt•, tm1to nel caso
1·0111•rcto che nell'ipotesi di cui al precedente 1·apon•rso, csista110 muri che 1mperi110
in altezza quclh• <ll'i lati stt~ssi, il computo del cortìfo, 1·11110 normi• e per ~li efft•tti
elci pn•scnto articolo, donà, effettuarsi tanto co11si1lum111lolo a s?-1 c:ho immaginan<lolo
esteso fino contro eia.senno dei eletti mnri di nrng-giorn alttizza,.
Qualora. rngliansi costruire cortili sul confìno cli propric1:\ prirn1e, di area inforioro a qnolhi prescritta nel presente articolo, i11tc1u1lt1rulo cli profìt,tare clol cortile
o :-;pailio scoperto dl•l coutìuante a cornplomeuto cloll' at·t~<L sfoi'ìsa, il permesso
potr:~ m;sere :wcorclato nel solo caso vcng-a conclmm fra i confinanti a loro spese,
1·0! concurRo clcll'.Antorit;\ comtmale, apposita analo~" c~o11\'l'1tzio110 1lchitanwnto
trascrittn.
IJa cli visione cli tlue cortili comuni, nel caso Yl'llg'a st ip11latn tale conYenzione:
potr.ì. es~ere costituita cla mm <·anccllata o da un sernplkc muro Ili dnta cli altezza
non ... upcriore ai metri 4. Queste pareti <li separaziono verra11110 (•011:-;i1lorate come
111111 esistenti; epperò 1111 cortile dh·iso in cluo o piìt parti 1tl'l moclo anzicletto verrà
c•onsiclna to come ro:-;t itncute un 'area oola.
Il :molo dci cortili lle,·e es~ere sistemato in modo cln permettere il pronto ~colo
clclle acque, e p:wirncntato almeno in :wciottolato.
Art. 50.
}::-cl11sirn111c11te per la cliretta illuminazione e YClltilazionc ùelJt> latrine O dei
~orricloi cli 11isimpeg1111, potr:ì :~mmettersi la costruzione cli chiostrini o l'an~11i c•oll"area (} c·oi l:•ti 11011 iufcriori a quelli risultanti eia Ila i-<•gnente tabolla:
---
,_
-
Altezza media del cavedio
Area
-
Pino a
l>a metri 1~
,.
18
metri 12
18
. in piìi
,.
mq. 6
lato mlni;-;;--~
8
metri 2.,. 2,50
,. 10
:1-
,.
.,.
L' i111lic:azio11e ciel lato minimo è unicamente riferihile ai ravmlì di forma ret1a11golarc.
Por altro fornw si anunotterauno anche lati di climcnsioni minori qna,ndo però
la laq,:hezz:i m<'1lia Ilei c:1.\'(•11io uon risulti inferiore alle misuro prescritte pei lati
minimi, o l'enmtnale minore 11istauza. fra le pareti sia, l'Otnpcusata da maggiore
.ampiezza clal 1·ave1lio o <fa altre fa.rnrevoli eircostanze a .g imlizio tiella Commissione
i~icnico t•cl i Ii:da.
1J'aroa elci cavc11ì s'iutcude netta cla quella clclle proiezioni orizzontali clei ballatoi o cli qualsiasi altra sporgenza, compre.;;a a11che }a, gronch 1wr la parte ec·ce'4lc•11tc 0 120 cli sporto.
3j
.Per la misura ilei t\l\\'Ccli saranno applic>ahili le disposizioni cloll'nrt:. 47 relative
cortili.
Art. 47 e ('3 Mod. btruz• .Min. id. Id.
Ari. 89 Reg. gen 3 febbraio 1001; nn. .U, -"' e 46 htruz Mio 20 giugn 15'l6.
Art. 51.
48.
Qnalnnquo spazio libero, aucl1e ad uso <li gi:mlino, qt111111lo d abbiano ncce~­
sario prospetto loc•ali di abitazione, :-;arù, equipamto ai cortili 1111r quanto rign:mla
lo cl ispoHizioui dcl presente Hegolamento relath·c all'arca, 1rnr1·hi· non si apr;t da un
lato sopra. Ja, pubhlka via, ritenuto però el1e la profouclit:\ 11011 <'1·rc1fa l'ampiezza.
clel lato Ktcsso.,
I c•andi 1lo\'ra11110 css<'re arce~~ihili al piano <li pavimento, «·ho s:m\ cli materia
i111p1•r111cahilc n 1111111ito cli regolari canali ùi sc•olo, in modo che Yi i;i possano age-
Yoh111•ntc Hi\portare le ~co\•ig-lie, ed a,,-ere lihl.'m comunicazione, 11ell:i loro parte
inferiore, con altri RJtazi aperti, oppure coi sotterranei della cni;n, medinnte condotto
.cli nl111c110 mq. 0,20 cli s<'zioue.
Pei cavl'd i Hara nno am111N1se solamente le coperture n. vetri qunuclo l'arca libera
.lcll'apcrt11ra, in giro alla tettoia, alla. sommitù cfol cn.Yeclio, equivalga. o superi quella,
rPgola111e11tare ilei c1we1lio stc~so.
Art. 49.
Art. 52.
La 1•011cc:-sione ili 1·oprire con im·etriata
cortile per ch•'llinnzione a magazzino, 11ffi<·io, Jahoratorio. otl esercizi Jllthblici, ,;ene clafa i;olt:111to <1111111110 l'area clel
c·ortile 111i;.11ra 50 mq. o piìt.
11 locale mpcrto tlove c>ssere fornito cli mm lanterna nv<'nte nlnwuo un:ampiez1.a
el,rttale nl terzo dell'area coperta e un'altena cli metri 0/10 Ropm la c·opcrtnra.
f;; \' it•tato ;';tahiliro coperture a vetri nei cort.ili al cli sopra ili quelle pratic.'lte
per acroarn ccl illnmin:ue ambienti deMinati :vl abitazioni, a cucine ed n latrine.
Art. 49 o (;2 l struz. lllan. id. id
1111
~ proibito cli ~ettare, span1lere o accumulare, anche momentnncamcntl'. letame
o il1111101111izie cli qunl~insi ~enere (rimo111latnre, a~que spon·he1 spurghi cleÙe case:
hottc:;:ho e talle, materie Ili rifiuto cli scavi o 1lcmolizioni ccc.) :-;ulle str:ule o piazze,
hlli cortili e l;U quabinsi altra area cli terreno scoperto nella t•ittà, pubblico o pri'·nto, co111c nuche nei fossi o <'~'lnali municipali.
'l'utti questi materiali dovranno essere proutament-0 portati fuori clall'abitato
nd lno~hi o dc11ositi Riabiliti ocl ammessi (laWAutorità comunalt'.
Art. DI Heg. gen. mit.; art. 112·113 rs1ruz.. id. id.
~o
21
Art. 53.
_ù proibito <li scnotcre
0
battere clalle finestre e i::ui pinncrottoli delle scal&
tappoti soppa<lanci, stuoie ccl effetti lettcrecci.
Qu~sta. operazione s:uà permessa solo sngli nppositi hah:oncini e sulle ~rr~zz~
copertura, ed in cli fotto ùi essi, anche uei cortili, o clo,·e utancasscro quc.,.t1,ult1m1,
clalle finestre. I/opeuzione stessa, qunnùo ese6nita nei cortili o clnlle finc.;;tr<', dovn\
J>er lo soflìtto può essere tollerata. uu'ampiczzn. ili luce dolio rìuestro uguale nd
Q.lmouo 1/ 1:. della ~npcrficio clol p::wimcuro, con uu minimo cli mq. 1.50
Poi eomputo clclla superficie di cliretta illnmiuazione e1l noreaziono, non sarà
tenut(I couto dolla parre ùolh finestr,i al cli sotto dclii 60 cm., misurata a partire
<lnl suolo del locali!.
,u
Art.
Jatruz. M o. Id, Id.
Art. 58.
farsi non dopo le 8 tl'estate e le 10 <l'irworno.
Allo scopo snllcletto gli e<lifìcì cli nuova costruzione o rifabbricati 1lonann<>
c.c~sero pron·!st i o cli balconcini speci:\li o ili terrazze cli copertura.
~
],e portinol'io sono consi<lcratc come locali di ahitazione, o qui1111i so~~ett<-' allo
CAPO IX.
1>n1scrizio11i rulati,·o cld presente Hegolamcnto.
'l'nt ti i l<><mli gi:\ esistenti o dostin:iti all'abitazione diurna o noti 111·iu\ dci portinai, 1lona11no, ta.11to 1101 easo abbhtno un'altezza. minoro <li metri 2,f>O, 11nanto nel
<:11;o 11011 nhhiano, a gind izio del Sintlaco, sentito l'UITicialo i;anit.ario, snflìcicnto IU<'.e
Ccl aria, in r;tgiono clclle persono che \'i aùitano, ricluri>i possibilmente 1\i conCormifl'~
alle prescrizioni prei111licatc pei locali d'abitazione; e1l in caso 1liverso di couformitl~
allo norme a tlarsi sec1onclo lo presrrizioui 1loll'art. ·'t2: e cii> nel tcr111i11c non maggiore cli due nt1ni dall'attuazione dl.'l presento Hegolamento.
Locali cli abitazione e loro annessi.
Art. 59.
Art. 55.
I pavimenti elci locali di ahitazio11e ae,·0110 prei;ontare una SU}>erficfo unitn:
,·alo a •lire senza fessuro ed a ~iunti òcn ('Onnessi o ~igillati. Anche lo .:;offitte ed
i solai morti clo\'ran110 c:-.scro p:n·imeutati.
. Art. 54.
0
IJO ~pazzamonto ilei locali pubblici, Ilei cortili, clelle straile, dovr;\ !{CJUin'C essere
fatto pre\·ia. hagnalnfa dcl suolo, in mo1lo cla impmlire il soll<'\';m;i clclla polvere.
I muri tl'amhito delle ca.se 1lovranuo nvcrc spossorc tale, n soconda <lel materialo impiegato e dcl siRtema cli <'.Ostruzione, cln proteggere sufficientemente i locali
Art. 60.
dullc w1rinzioni atmosferiche esterno.
Art. 56.
.Xon pmisono costruirsi loca.li ad uso di n.hitniio~10, os~i~ di111o~a 1~cr:nan.e~te e~
'lbitu·ilo clinru:i 0 uotturmt cli persone, fatta ecccz10nc pm locnh d1 stah1hmentl
'. I nstrn~
• · l'1 :i tcr11
· · (lel i>re"er1 te Jte«ohmcnto se non in quanto misurino in pianta
1111
1 1111
"
., •
,
almono lll<J. 8 ciel ahhiano uua cubatura 11011 inferiore a mc. 2T>.
In nessun locale ili ahita;douc, anche per lo caso proesit5tN1ti nl presente Hegolamonto, potr:\ dal I' .A ntoritù comnun lo essi' re tolll'rMa la ùimora ~1cr1.n:_mc11to nhih'.ale
cliurna 0 nottnrn:~ Ili nu numero di pcrsono sproporzionati>, n g111chz10 tloll Ufficiale
1
l!: proihito per la costruzione dei muri fuori terra o dl'i 111111·1 dci sotterrauci
~1hitnbili l'uso di laterizi pr1J\"cnie11ti lla demolizioni e, per gli interri, l'uso di rnn:tm·inli inquinati o <·0111uru1uo malsani.
Ari. G7 lstruz. Min. iJ. J•I,
Art. 61.
:o\ei locali ili ahitaziouo sono proibiti gli impalcati a 111czz·aria, an1'11c parziali.
.<Juaudo i locali che 110 risultano iaon sochlisfacciano allo co111lizioni ciel presente
l{egol:amen to.
sanitario, nllo coudizioui ili capacib\ e cli aercm:iouo clt•ll'nmhicute.
Art. 00. Mod. buua. Mio. lgteno suolo ed alli\:!.to.
Art. 57.
Ogni localo cl'abitnzione 1l evo avere a1men O una finestra c110 si aprn direttamen te a li' esterno.
L:i superficie di diretta illuminazione ccl aeroaziono dello lìue.c;tre deve raggiungere almeno '/10 cli c1uella plauimet:ric.'l del locale a cui scr'ìc.
Art. 62.
L'altezza iutcrna. cloi locali di un eclificio a f)Ualnr111uo uso clc."ti11Mo, non 11orn
es. oro minore ili metri 4 per i piani terreni: e cli metri 3 per gli nitri pioni, misurata <lai p:wimento al limito inferiore dei soffitti, compresi in questi i trn\'icelli, i
plafoni, od a moti\ :-netta clello Yolte.
L'nltozza 11rn1lia interm\ tlei solai sottotetto, destinati ad ahitazione, non potr:~
~ssore minoro ili motri 2,SO, tollerata. solamente in gronda l'altozza cli metri 2,00. I
:?3
22
detti solai tl1n-r:umo essere plafonati, o in piano o n seconde~ clell'inclinazione del
tetto, ed il tetto corrispondente donà. a\·ere, secondo il genere della copertura, un
piano <~ntinno ili tavelle o di tavole: in moclo che si formi, tra il platòne e la
copertura, una cassa !l'aria, delFaltezza 11i ahnono metri 0 720. Detti solai don·~nuo
inoltro sod1lisfare allo con1lizioni di area, cnb;'l.tura e superllde illuminante, ili cui
negli arti1•oli 5G e 57.
Oli abbaini delle case già esistenti i quali sieno 1lestinati atl abitazione, donanno,
orn vogliausi mantenere a tale 1lestinazione, ridun1i, entro lluu anni 1lall'attuazione
ciel 1n·1•sc11tti l~egulamento, di conformitù allo prescrizioni stahilit~ in questo articolo
poi solai sottotetto destinati acl <ibitazione, salvo fossero clichiamti lli~l Sinclaco, sentito l'Ulliciale sanitario, in spech\li condizioni fitvorcvoli ili cubil'ili\ o ili aereazione.
'l'ntti ~li abl>:~ini dello case già esistenti '1ovmnno inoltre, nello stesso perio<lo
cli tc111po, esser muniti <li una cassa <l'aria t'm il tc't.to e1I il i;otlìtto. In difetto tlei
requisiti prcin<licati detti abbaini potmnno scn·irn solamente a magazzino, deposito
ml altro uso che non i>ia di abitazione.
Ari. G3 llll"JZ. Mm. Id. hl.
e) p:wimonto o muri protetti efficacemente contro l'nmiclità 1lol suolo rnctliante
materiale imperuw.ahilo;
d) supcrfi1•ie di diretta illuminazione e1l acreaziono come pei locali cli ahitazionc.
Ari. 5S o GO btrur. Mm l<I. id.
Art. 66.
Tutti i locali, a qualsiasi specie cli fabbricato appartengano, 1lcrn110 rico\'cre
ahbmulanto arii~ e 1111:0 1lirettamento llalle stra1le o cbi cortili o 1lai c·;~vcclì, a1l
ccceziouo cloi hrevi tratti <li corricloi necessari al <lisimpt'g-no ilei l1>1'ali 111c1lc:si111i.
Anche i vani ili s1·ala <llwono essere bene illuminati ccl ant'cati, e1l :wero lo pareti
rivestito ili m:•terialo <li facile ripulitura fino a metri 1,riO iii clisopra <lei pia11erottoli ll 1legli :-;ealini.
•
Art. 67.
e
B assol11tamo11tH
proibito ili immettere nelle grou11aie accpte lor1le o ili lavatura
clomestic:i, provenienti (lai cessi, bagni, acquai, t>cc.
Art. 63.
Quaudo trattasi 11olla costruzione ili ambienti terrcHi, m·i1ltmtc111ente 11011
tle:stiuati ad abitazione. quali hagni, an(liti, latrine, edicole, rimesso e simili. per cui
possa 11imostrarsi l'opportunità <li speciale couccssione7 il ~induco potrà apprornre
ancbe ilei progetti, uei quali l'altezza sia inferiore ai metri 4.
Si ammottcn\ pure un'altezza interna inferiore a metri 4, 11011 mai perv minore
cli metri 3 750 pei locali terreni, anche 11"uùitazionc, rialzati snl marciapiede stra1lale7
o sul suolo 1·ircostrmte1 11mm<lo la somnm 1lella milmra. ciel sopralzo e 11tu•lln 1lell'altozza netta interna !lui locali ra:;~iu11ga almeno i metri ~.~O.
Art. 64.
'l'11tti i locali terreni clestiu;tti acl ahitazwne cle\'0110 essere l':mtinat,i o cou vespai 1l'alti•zrn non minore a. metri O/iO; ccl il loro p:L\'i111c11to mm 1Je,·e in \'cruu
caso essoro iufol'ioro al punto piìt alto 1ld piano slr:ululo o 111}! 1·ortile, Yerso cui
A~I
&I (p:irz1almente) ls1rw. Mm_ id, 1'1.
Art. 68.
Ogni fobhric:ito dl•Stinato n1I abitazione 11ern :wore un 11umer1l conveniente di
latrino, opportunamente 1·01locate, e predsameuto una por ogni appartamento di
oltre 5 locali o por ogni G camere., quando questo siano ntlittato a1l una ad una, ocl
a piccoli gruppi. Inoltre i h)cali 1\estinati n. tlormitori per piìt persone ocl a labom·
tori. eorn·itti, mlucallllnti, l1wande, C<'\!., :wrn11110 almeno una latrirm per ogni \'enticin11110 pi:rsonr., separata IH!r gli uomini e per IP 1lon110. fJe latrine 1le,·ono cssl•ro
sempt•c tenute rigorosanwntc pulite, e <lllelle in co111n11e lo saranno sotto r.~ responsahil i t:\ ilo! propriotario 1lcllo stabile.
Dnrant-0 la c~o!ltrnziono cli e1lifici il costrnttoro ocl il proprit•tario tlovrn proncdere ne I mm 1·m1n111 illn te Jll'OV\"isoria latrina per gli opera i.
.\rt. i;o ::.1 .. I. l•tniz. M111. !ti. i•l.
prospettano.
Art. 65.
Art. 69.
Non pu(1 essere adoperato, anche nelle c.LSo gh\ esistènt i, por abitazione permnncuto alcun lo<'nlo che, in tutto o in parte 1lella sua altozza, sia sotterraneo.
Jiuso <lei sotterranei per cncinc, locali di servizio e simili snr:\ concesso quanclo
fili a111ùit'11ti di latrina (le,·0110 avere le dimensioni planinwtriche di almeno
mq. 1,50 col latD minimo cli almeno metri 0,90, sah·o si tratti cli tipi spc1•iali. a
giudizio (lt'll'lJOìcialo sanitario.
si abbiano lo ~e1,'1.Jenti condizioni:
a) Sl'arieo regc>lamentare dollc acque residue in collettori c:he npn possano
li pavimento o il rinIBtimento clelle pareti <lolle latrine, almeno fino all'altezza
di metri 1,50, tlornno l)Sserc fatti con materiale impernu•abilu o fucile a lanmd. Le
pareti ilivisorie 1lello latrine con altri locali 11011 devono avero mao s pessore inli.•riore a metri 1<>,,
Ari .o )lod. b1ru1. Mio Id. id.
dar luogo a rigurgito;
b) altezzR. netta minima del localo di metri 4, ili cui
111111
oltre tlue terzi
sotto terra;
)
o'
Art. 70.
I.IO latrino devono ricevere aria e lnce 1lirettamonto tlall' cstorno d~lla casa a
mozzo ili fiuest.ro o lucernarii 1lelh superficie tli ahneuo mq. 0,50, quanto volto ciò
sia necessario per l'igiouo dei locali, e non 1lovono mai comunicare dirottamente colle
cucine, o con altro stanze cl'al>itazione.
Negli stabilimenti irullistriali e nelle seno le le latrino, q ttantlo uon siano isolat-0,
donau110 avere nu'antilatriua bene ilhuniuata o ventilata..l'oi tletti stabilimeuti sar:\
suftlciento uua l:\trirm per ogni 40 opemi, st1parata por g-li uomini e por lo tlorme.
Arl. 'l'O o 71 MoJ. hlrur, Mln. Id. id,
Art. 71.
'l'utti i vasi tli lt\triua, compresi ~li orinatoi, 1lernno os..;or~1 1n·ov\·isti <li chiusura
illraulica permanente riconoscinta allatta <lall'""\ ntorit:\ municipale. I ,·asi cli latrin~•
e gli uriuatoi n~llo caSll che scaric~10 uclla. foguatnra. st.rmlalc saranno tlotati tlclla
quantità cl'ac<1ua che, a giudizio tlell'Autorit:\ cumuualo, si reputon\ 11e1·-0ssaria per
le condizioni speciali <lelln loro giacitura in relaziono alla fognatura stessa.
Arl 72 htr. Mln id 1d i:-:r epanto r.;;uuda la dupo•iz.ono .icl •,nterrunore idrn Ileo,
Art. 72.
piani in parto interrati, so non è possibile il loro scarico nolln fognatura. l'traùale
od in altro modo regolare.
rt. 75.
Ogni singolo focolare, camino, :>tufH, o cucina anche a gnz, sia uclle caso di
abitazione, che neg-li e:>orcizi e stabilimenti puùl>lici, ili 1111ovn. costruzione, elevo
cs~oro fornito di 11111\ Jiropria. osclnsiva ~ola clu camino costruito. con tubi ili terra
cotta, o sotto forma. ili cann:• murale impcrrneahik·, fatta in modo che sci ne pos~a
praticare la 1>11lit11rit mocc~a.nic;l, senza far pc1·co1·rl•rc I:• gola dallo :spazzacamino.
Devono poi le canno <l:i camino essl•re prolungato per a.lnrnno l metrn l'Opra. il tetto
e t(\r111i11ato da, l'llmaioli soli1li e solitlament~~ assicurati. Si clon:ì. inoltro pt'O\"\'c<lere
J>Cn:hò ogni gol:i da ca.mino ahuhi nei solai :sotto tetto una bol'chctt:\ ili ispt•zione
c pulitura. 1n casi Rpcciali imtmnno permettersi c;tmini cli Jamiém.
ArL 77 l1Lruz. :\!in icl Id.
Art. 76.
'i:; \·ietat,o di conservare o di porre in opera camini, stufo e c11ci110, non c~cluse
quelle a gaz, cho non sicno munite ili npposite canne per la eliminazione dci prodotti gn.zosi clclh~ combustione fuori della cn,a.
A r. 711 hlrur, ;\lln. Id. 1d.
Le coudotturo tlestinate a raccogliere gli .-..carichi dolio latriue, acquai, bagni,
e gli scoli domestici in genere, de,·ono essere co.<>truito r·ou materiale ricouo:wiuto
im1)ermoaùilc ed innttaccaùilll dallo materie di rifiuto e1l rn-cre giuuti ermct ici.
Le condotture iuultrc dovono essere collocato in modo tla potersi fucilmonte
ispeziounrc, csisorn proluugntc sempn~ in egual di::uuetro fin :sopra ai rotti delle
case o lasciate a ùocca complotn.meutQ liliora in alto. J,a loro uhii·aziorro o sopra
clO\'aziono 1lc\'Ono essere tali 11<~ c\·itare es;ilazioui verso i luoghi aùitaf.i. Dove man-
cano le fogno stiwlali 11er lo scarko delle materio lunlc, lo conclo1 tmc do\·ouo u:;sc1·e
immosso iu ,·asche impermcauili, e cinest.c 1levo110 regolarmento csscro vuotate per
cura dcl proprilll:tt'io.
Ari 7J htrui. Min. id. j,l.
Art. 77.
Lo emme lh1gli immontlozzai 1lon·anuo os~ore a p.1roto lisein., a1l angoli arrotou<lati o possibilmorrto a seziono circolare, per gcttan·i lo .:;pazzaturo od altre immondizie. L' irumor11h~zz.1io 1lev' es.sere .situato al piano termrro o in 1111elìo tlollo
cantino, ctl cssoro tli rc~ol:L costrutto collo stesse 11ormo i111licaf•i poi letamai. ('~ctli
!trti1·olo 81 ).
La canna pot· lo inunoutlizie dev'essere prolungata in alto fin sopra il fotto, e
munita tli cappello. I.:~ dtimrnra <lolle hoccllo tli g-ottito nei val'i piani doni\ esser
di tnotallo, a perfetta tenuta.
ArL. 76 htruz. '.\lln. 1J. i•l
Art. 73.
Art. 78.
Oli urinatoi esistenti o cla porsi nell'interno 1lelle case, so 11011 poi;sc>no scaricare nella caunlizzazione generale clella <•asa che immetto nolla fogna pubhlica,
potruuno scn.ric.irc in fogne mobili, 011 in cisterne oostrutte collo norme pre....critto
J>ei pozzi neri.
J..o scarico 1legli uriuatoi 1le\·e in ogni modo esso1·0 prov\·isto di sifone, ~iusta
il dis11osto dell'articolo 71.
Art. 74.
t \ i!.'t:iw cli c1111s ·n·:ue
o tli collocar!! latrine 1• nriii:itoi n1•llo cantini' o nei
Quautlo
~ia dimostrat:-~ l'assoluta. impossihilit:\ di munire la
ca!',L 11i in11non1lez-
zaiv, le spa~zaturo 1levouo c.-;sere e"portato o~ni giorno ltello oro e colle uormo pre·
scritto dal presento Regolamcuto.
Art. 79.
I~o sc111lcrio o lo stalle <lenmo e:;:scre proforil>ilmcnto tt•nute separnte dai loc.'l.li
di aòitaziono.
Lo scnilerio 1i 111 stnlle, nello M'>CJ i~hitate, non 1lo\'0110 111ai in-cm comuuicazioni
26
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interne coi locali abitati; devono avere impermeabile il pavimento, il soffitto e i
muri divisori 11i esse (lai detti locali, avere 11100 e<l aria (liretta dall'"8terno, ed
essere prO\·viste di a1latta fognatura e di canne di ventilazione, lla prolungarsi tino
oltre i l tetto.
Iie rastrelliere, le mangiatoie, gli abbe\·eratoi devono essere fatti con materiale
facile ad essere la,·ato e disinfettato.
L'altezza 1lelle scmlerie e 1lelle stalle, dal pavimento al sot'tltto, non tlcv·essere
minore ili metri 4.
Quando le materie contenute nell'immondezzaio sieno in stato di putrefazione
ed esalino gaz puzzolenti, si dovrà alla spazzatura, da effettuarsi sollecitamente, far
precedere l'aggiunta di sostanze disinfettanti e deodoranti.
Art. 83.
Art. 80.
Anche pei locali di abitazioue e1l annessi esistenti all'attuazione ilei preseute
ltegolamento, dovri\ ottemperarsi, entro due anni dalla i•ttuazione stessa, allo prescrizioui delli suindicati articoli 72 e 77, dell'art. 79 in quanto prl\scrive che le
scuderie e le stall<"' nelle case abitate nou devono avere comunicazione coi locali
d'abitazione, e dell'art. 80.
Le rimesse che non scn·ono soltanto al semplioo 1leposito ili vetture e nicoli,
ma anche alh• pulizia tli questi, devono essero prov,·iste di scoli per le acqno di
CAPO X.
Art. 71, 75 e 133 MoJ. htruz.
;\J in.
iii. id.
lavatura.
Lo scarieo 1logli scoli liquidi pro.nienti dalle scuderie e tlalle rimesse de\'e essere prov,·isto di sifone o d'altra chiusura idraulica permanente.
Fognatura doiystica.
Art. 84.
Art. 81.
Si potr•\ concedere l'u~o di fosse per il letame: come deposito provvisorio dello
stallatico, a 1•0111lizione:
a) che la fossa <lui lotame sia costrutta con fondo e 11areti impermeabili, di
muratura o gettata tiella grossezza per la prima di metri O/tO e per hl seconda di
metri 0,201 etl abbia una capacità non superiore a mc. 2,50, quando 1lebbano sen·ire
fino a 10 cavalli, ed oltre tale numero mc. 0,250 in più per ogni cavallo;
b) che, quando la fosst• è costrutta nei cortili, sia contornata da uu orlo di
pietm sporgente non meno ili 3 centimetri tlal suolo, e sia coperta con imposta
metnllit•!L lt 1Jn"jl-tfa cldll!IW'll;
o) che Bi;• pron·e1luta di 1111 tnl>o esahLtorc tlul 1liamet1·0 ti i almeno 15 ceut.
sporgente 1bl tetto in modo chu le es;ilazioni non arrochino 1hu1110 agli abitanti
delle case circostanti.
In 11umca11z1• di 1letta f..,ssa il leta1uu tlon1\ essere esportato 1lirettamenw e
ogni giorno fuori 1lell'abit11to.
Art. 82.
I trasporti di letame o d'ogui altra matcrfa soggetta atl eu11mare esalazioni
incomode e no<"ive 1le,·0110, nell'interno rlell'abitato, effettuarsi dalle 24 alle G dal
1° aJlrile al 30 settembre, e 1lalle 2't alle 8 negli altri mesi, m~diante oorri costrutti
in modo che sia impossibile ogni sperdimento.
I.in vuotatura degli immondezzai nell"int.!rno dell'abitato si eseguirà dalle prime
ore <li notte all"alba, o le materie estratte si <lovranuo portare fuori dell'abitato
entro carri chiusi, o non i1iì1 tardi delle ore 9 uci mesi di ottobre, novembre. dicembre, gennaio e febhraio, e 1lelle ore i negli altri mesi.
Chi vuol fabbricare, o modillcare sostanzialmcuw uua casa, uno 11tahilimcnto, o
qualsiatSi altro edificio, tle,-e accompagnare il progetto rolath·o con quello ili fognatura ùel 1ilburlf'ato e spazi annessi. :Yel caso che il fal>bricato pos&'\ approfittaru tli
un canale ili fogm•turt\ 1 tutte le acque piovane, i residui 1lell' irulustria, purl'hè 11011
sieuo tali da nuocere al materi.,le delle corulotture, le ac<1uo clomesticho ili rifiuto
e le materia fecali 1lo\'nmno essere convogliate nella fogna.
~fol caso poi che all'c1,oca. della costruzione del fal>bricato, la cu111l0Uu stradale
non potesse riceniro i Tesillui delle industrie e fo acuue tli rifiuto nonchè le materie
focali, <1ueste e quelli andranno raccolti tmtro pozzi ;venti i seguenti requisiti:
1° saranno perfetta.mente isolati <lai suolo e dallo pareti del tiottorranco in
modo che sia palese ogni loro filtrazione e possa sollecitamentu essere ri1mrata;
2° tmranno costrutti con materiale atto ad al'lsicuraro dalla filtraziono e pos1>ibilmeute posti in localitù coll\·eniente al loro futuro alhw~iament.o alla fogna Mtradale,
etl internamente intonacati con buon cemento, se eseguiti in muratura;
3u Ja i11t.crcap011it1e fra il pozzo nero ed il sotterraneo 1loniì. avero la larghezza ili almeno metri O GO·
'
' essere costruito di buona muratura, tli almeno m. 0,40
4° il sotterraneo 1lonà
cli spesi;iore o di gettata ili cemento idraulico: arnre il pa\•imeuto pure ili gettata ili
cemento ili metri 0,10 tli s1)essora, e tanto le pareti che il 11a\·ime11to rivestito cl' iutionaco impermeabile;
5° le bocche di accesso al pozzo nero ed al sotterraneo, che lo racchimle
dovranno avere il 1liametro di metri 0,60; o se rettangolari, il lato miuimo di m.
e le aperture di nur. 0135 al minimo;
6° dett.e bocche \"errauno coperte con chim;iui di metallo o pietra posti a perfetta chiusura su telai infissi sopra buona armatnra: i chiusini saranno muniti di
anelli od opportuni apparecchi per essere facilment.e rimol"lsi
.
o,w;
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";• Ciascun pozzo nero dovrà es:sere munito, oltrechè tfolla canna di eaduta degli
scariclii lorcli, <li un tubo tli \'eutilazioue, o<l isolatore, del diamot ro di metri 0,1~,
che s'innalzi fino sopra al rotto tlclle case circostanti;
s• il fon•lo ilei pozzi neri tlo\'l';\ essere costrnt:to in forma di bacino 1•011Ca\'o e
tutti gli angoli interni saranno tolti rnediautc arrotou1lamenw ili metri O/?.J <li mg~io;
:l' lo lioceho di e:->trazioue 11onan110 essere aperte nei cortili, cavc1li c<l anditi
<li passa~~io: e disposte in moùo che lo i;purgo possa farsi sc•nz.a ~ho _le tuhazioni
.ahhiano ad t'Sscre sotteso attr<wer~o n. locali chiusi dc:stiuati nel nh1tu1.1onc, botteg<l
A rt. 8 9.
Il meto<lo ili s1mr~o ile! pozzi neri, attnalrncnte permesso, è quello pratic•ato
mediante botti mutnlliche. nello quali l'fa stata pre\'iarnento rilrofatta l'aria.
.Altri metodi ili spurgo non potr-.\nno attuarsi che provia apprornziono 1lell'Autorit:\ comunnlo, e :-;otto l'o::;scrnrnxa cli tutte quelle prescri?.ioni che l'.Antorit:\ f;tes ·a
riputcn\ ner.cis~ruic .
I/ orario per lo :o1p11rgo ilei poui neri sar;\ fls-;ato <lalla Giunta 11111nicipal1•: la
quale 1loni1 disporre \'cng-:\ fatto preferibilmente nelle oro notturne.
o magazzino.
Qna1ulo la stra1lci ahbi~• solo i colatori laterali scoperti por lo :wque pioYaue
potrf~ cssnrn eoni·t•ssa iu Yia prcearia, fino a qirnn<lo sia sii;tcmata la fo;,:-natuni 1lclla
,·ia, };~ immissione ud 1·olatori stessi ùellc sole ac·quo pluYiali 1lol al>hricato e dei
o(!ot'lili, s1.1111prcchè queste possano <trrinin·i opport1111amcnt1.1 incamLla . :.
L"O ilisposi:r.ioni soprain<lic:Lte ai n. ~, 5 1 G, 7 e 8 1mran110 appli1·abili anello ai
I pozr.i neri 1111~i-;i-;i fnori d'uso per qualunque moti\·o dovranno cssore arcnratamente \'notati e clisi11fctta.ti.
11oz.zi 11C'ri Jll'cc:.istenti al preseu te Regolamento .
Art. SS Hcg. cen. sanltu10.
I pozr.i ucri 11110\·i e quelli riparati non potranno essere adopernti senza previo
perme.-;so clell'Autorit:\ comunale.
•
Art. 85.
1.e doma udo per co;;truzioue di iiozzi neri, nuche forma 11ti parto 1lel pro~etto di
foguntur,1, dovranno sempre essere corredate 1lai rclath"i tipi i11 pianta ml in seziono
con ogni opportuno dettaglio 11imostrati\"O.
A rt. 90.
Art. 9 1.
'l'ntto lo normo in<licatc por lo spurgo dei pozzi neri si intendono este::.e alla
Yuotatnrn tlolle ci~tornu, per gli :-;coli 1lomestici, etl alle pozzetto dei pubblici e prì,·ati orinatoi.
A rt. 86.
Art. 92.
ogni npparocl'liio in comunica;done colla co111lott.'\ ili foguatura 1lella casa. deve
a\'1'rù
1111
sifone iutorruttoro.
Art. 87.
Gli :ipp•tl'ec<'hi cli fogna mobile devono essere cost.itn i ti <la recipienti a pcrfotfa ttinnta.
<:li ambienti, nei quali \'engouo applicate le fogno 11111hili, <l1·vo110 essere muniti
,.,, ,.
.. ,·ere i'l •.~mulo tt le 11arcti i111pcr1111•ahili, una ampiexz.a ha<l .i can U:L n\n 1·11111· 1.·1.,.,,
stante a contcncro <lne hotti c1l a permettere I:• mano\-ra dcl ricambio, cd uu
aeccsso comodo.
l'ei tuhi di caduta si o:-serrnrauno le :-;tesse norme stabilito per 11uelli cli immissione noi puzzi uori. coli' a:;~iuuta però di una ,·alrnla in11nt1diata111e11tc al disopra
della fogna, ila ehimlersi durante il cambio llclle botti.
.
Por ogni tubo ili cadnta :-;i a\'l'~nuo almeno llne botti, or11lc poterne l'ffettuare Il
ricaml1io all'epoca 1lèlle \"notatnre perio1liche.
Art. 88.
~
1·,
·
· (i·l case t i·1 1·ar ,·11otarc i 11oui neri o ili far traratto ohhligo at· propr1ctan
eportare le fo:;ne mobili prima che siauo completamente pit;'ni.
Le materio estratte elai pozzi neri o tla.llo fogne moh!li non potranno utilizzarsi
in luogl1i clistanti meno <li 100 metri dall'aggregato urbano.
1'i: viotaii() ili adoperare materie fecali per la concimazione <lcllo ort1glio nel territorio elci Uomune,
Souu proihiti i depositi di materie fct'ali nel territorio 1lel piano regolatore
della citi:\.
Art. 93.
Tutto il materialo occorribile tanto pt.>r il tr.1sporto 1l'ogni materia fetente,
quanto per lo spnrgo ilei po1.zi neri, 11o\T:Ì. e:;scrc pre::;entato al <'.ollamlo etl alla
vi1>ita degli incaricati dull'.A11torità comuuale, in epoche e n<l int-Ormlli da stabilirsi
dall'.Autoriù\ stessa.
I
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30
CAPO Xl.
Abitazioni collettive e stabilimenti pubblici
(teatri, scuole, locande, bagni, ecc.).
Art. 94.
I convitti, ~li ospizi, l<• C<\H'rme, i com·enti cd in ~encrc tntti gli l'clifici destinati alla con,·h·cnza continua. di molte persone, clo,·ranno :L\'Cro tnt.te le rontlizioni
richieste tlul presente Regolamento par le case adibite ad abitazione.
Avranno inoltre:
a) 1lor111itori tali llhe il YOlume <l'arh\ assegnato a1l ogni !etio non i>ia minore
di mc. 30 per gli 1ululti e 20 per i ragazzi e che il loro ambiente i>ia opportuna.mente
''cnt ilato;
b) locali a.ppositi ad uso cli infermeria, canwre cli iHoh1111ento per gli ammal:~ti
•·ont:igiosi e l>a~ni proporzionatamente alla collcttivitù dcll' iHtitnto.
Art. 95.
!ft) MJllolc puhhli"11e e pri,·ate <lornno soclclistlm.1 a tutte le conclizioni stahilite
per le 1·a~e cli abitazione.
Nelle nnlè sc,olastichc, comprese quelle degli asili infantili:
a) la ::;uperfldo cllll pa,·imento lle'e essere cli almm10 1 11111. o la cnhaturfL 11ou
minore~
di r, 1111'. per ogni sr.olaro;
1>) l'altezzi~ 11011 1le-çe essere inferiore a metri 4:
r.) Il\ lu11~hezza non elevo eccedere i metri 10, eccetto elio per le anle cli
'lisegno, laboratorio e Hitnili;
tl) lo paroti <le\."ono preferibilmente essere cli rolor ~rigio, Re11m lappezzerie e
n1l an~oli arrotonclati, piì't rivestite fiuo a metri 2 cll\1 snolo c·on u:atoriale di facile
ripulitura. Dove si~wi pericolo d'umidità, le pareti saranno rives1ilo ili tavolato o
cli ma1<>rialo itlrofugo fiuo a conveniente altezza dal plwimonto in modo da impedire
lo 1wilnppo clell'umiclità stess:i nei locali;
ll) il pn.\"inu!nto 'leve essere d'asfalto, di l:wa metallic·a, tli renrnnto, cli legno
o di altt'o materiale che non dia facilmente polvere;
f) lo n11lo Ait11ate a piano terreno devono essere c·antinat<' e1l :w1•re il padmento i;opraeltwato clal 1molo rircostante.
J,o ~<molo, oltre le latrine preseritto dall'art. GS: de,·0110 av"•re orinatoi, l:watoi
o locali pn mio cli bagno a docdn, e tutto <:iò s110ìcie11temc11t<~ e1l in ra~ioue cld numero 1legli scolari.
Art. 96.
Nelle nnle clelle scuole pubbliche e prirnto la. ventilazione don) essere sufficiente
ad ambiente chiuRo.
~nelle
li ri1'calda111c11to 1lelle scuole deve essere fatt-0 in mrnlo da inlrotlurre nelle
clns'-i aria pr<.!:i l 1lal ili fuori, e pron·ellendo in IMri tcmpt> al rit~;Lmhio 1loll'aria
couw
~opra.
Ln temp<'ratura <ldlc aulo, nella stagiono fredùa, de,·e essere non inferiore a 12• O
e non Mlpcriore a l::i.
l'el riscalclamento dello scuole devono essere esclusi tutti qtll'gli apparecchi uoi
(111nli l'aria po~sa trornrsi in contatto con pareti metalliche rorenti o possa trm·arsi
i11r1ninata clai proclotti dl\lla comùustioue.
Art. 97.
Xon ·si pt>ssono ;iprire scuole, com·itti, asili, Cllucanclati 011 altri locali destina.ti
alla "011\'ivomm ancho temporane;i cli molte persone, senza <lamt• in·viso, almeno 1•)
giorni pri1111i, al Sinclaco, il quale permetterà l'a.pertnrn clopo clic l'Uffici:\le tiauitario :wr;\ a.ccertat.o che furono aclempite tutte le concli;,,ioni volnto clal presente
Rcgolanwn to, isah·o, p<'r le l"CUOle, anche l'osserntnza. dell'art.
generale sanitario 3 fobùraio 1001.
ns
dd lleg-oln.mento
Art. 98.
Iu11ipentl1•11t-Omento 1blle pre;:;crizioni della. le~~c cli puhhlic."\ sic•ure1.za ,·igente
al ri.~narclu. l'hi1111c1ue i11tcnda assumere l'e:-;ercizio cli alhcrghi, di clonnitori, di
atlittalutti o simili, tleve chiederuo il permesso al ::>iuclaco, il qualo le> concoiler;\
·"Oltanlo clopo \'isit:~ llcll'Uflicio <l'igiene municipale, che acc·crti l:• !Ulubrit:\ <lei
locali, la loro !!mpitlZZ;\ in r.tpporto al numero clello persone cla, allo;~iare, e l'esii-tcnza tlcllo altre con1lizio11i volnte ùal presente Rogolanwnto.
Art. 99.
Nelle case clestina.to acl uso a.lherghi o dormitori, oltre a.Ilo conclizioni genera.li
di pulizia e cli M•tluhrit1\, che vi dornno essc1·e srrupolosameuto mantenute, il volume cl'ari<i as~egnat:i a cinscnn letto non sar;\ minore cli mc. 2ii1 li IJOr ogni 15 letti
vi don;\ essere almeno una latrina.
Art. 100.
I t-Oatl'i e gli altri luoghi clcstinati a pubblici spcttru·oli o <lhertimcuti o a
riu11io11i n11111eroso devono csNcre bene aereati, se occ·orrc atlC'l10 l"Oll apparct'Chi cli
ve:utilazioue, e 11ron·isti, proporzionatamente ulfa loro ampien.a, cli uu 1111111ero
:-.ufficicntc cli porte <l'entmtR ccl uscita, apnmtisi clall'iuterno Ycrso l'esterno.
Siffatti luog-hi e in genere tutti i locali dvve p11ò Yeriflrm~.;j uotc\'Olc aflluenm
d1 per:-;onc (llaffè, birrarie, osterie, ccc.): saranno eziauclio pron·isti cli orina1oi e cli
lntri11t· in quantitt\ l'nflìciente, post.e i!l luogo appartato e ubicato in modo• <la avere
aria e lnC"o clirctta a suflìcienza.
I teatri :;arauno altresì soggetti alle norme dcl Hegolameuto prefettizio.
\
32
Art. 101.
I>ci conYitti, ospizi e ~li altri locali in1lic:ati nell'art. !H. giìt e1:>i,;tcnti nll'attnaziono ilol pres('lntc r.c,;olamento: si cloHiì. pron·edoro alla loro snffic•ieute wntilaziouo 0 non Yi si potrà tenere un mnncro di persone elio fos~e, a, gintlizio dell'Ufficinle sanitario, sproporzionato alle comlir.ioni 11i capacità e ili ncrenzione clegli
amhicnt.i.
;\t~llc scuole, nelle case a<l uso alberghi o dormitori, gi:\ esistenti all'att.unzion~
ilei prNwnto Uegolamcmto, il numero degli scolari o delle persone che, n~I~ ell'ctt~
ilell'uso, Yi :-an\ permesso, yerriì determin!\to in ragione 1lllll<L cubatura elci locah
rispettivi, RCl-{1temlo all'uopo i criteri indi<'ati nella lettcm a) 1lell'art. !);j e nell'art. 09.
33
\~
Art. 105.
f.; fatto 1liviuto di cntraro uelle piscine, nello va::;c:he da nuoto 011 in qualsiasi
altro ba:;uo collcttho (bagui turclli e russi) a. i1er:so110 1iresentauti :,egni di malattie
catanec.
I.e pii;cino e le vas1·J1e da nuoto devono essere munite:
a) ili spogliatoi, i quali, oltre ad avere pareti, pavimento e mobilio f:H'ilmente
lavabili, dovranno essere tenuti c·ostantemeute puliti;
b) di locali per il bagno o la doccia di pulizia. delle persone che dovono
entrare nelle pis<"inc o nella vasca da nuoto.
J>er 1l<1tte srnolo sarà inoltre applicabile il diRposto cl!'ll'art. !JG.
Pt!i locali incliC'ati nell'art. 100, già esistcuti all'attnar.iono 1lcl presente Regolamento, si ilovmnno, 1111 tro clne anni clell'attuar.io1111 slt~s~a, mu1gniro h1 riformo nel-
CAPO XII.
Stabilimenti industriali.
l'articolo n11:1h•si1110 i111licate.
Art. 106.
Art. 102.
Gli stahilirncnti ùainoarì e.l itlroterapici, oltre alln norme-che · 11otranno es::;ere
imposre tlalla compotonto Autorit:\, a termini 1lol1'art. :19, dovono:
a) nella loro co,;truzionr, risponilere allo ei-;i~on7.n ddl'cllilit:\ ecl abitabilit:.\r
a norma delle clLo:;po~izioui del pr<'-~ente Uc~olamcuto;
L) far uso di acqua dichiarata saluhre <foll'lJfficio mu11icipalo cl'igicuo;
e) nvoro i camerini con Tasche da bagno hon ,·cntilnti c1l illumi11ati;. 1lell1• sn-.
porfido cli almeno 7 mq. e tlelb cnbattml di 18 mc. almeno, i:ol pav11nc11to .1h
makrialo impcrn1t'abile e liscio; le pareti intonaf'<lt-O con rin•stirncnto i111pc:rmcab1lo
<I Jisc:io por l'al~·zzn ili 2 metri almeno; gli Rpi~oli Ja1omli o inferiori arrotondati.
J°';; proihi to l'uso ilclic ntsche di legno o di altro wateriale assorlwnte.
Art. 103.
f'i: ohbligatoria 11ogli stabilime11ti ha.lll(mri e1l itlrotorapic:i h• tlisinfcziono 1lelle
biancherie e dolio coperte cli lana us<ito nei h1g11i1 1ln pratic;lrsi in 1111 apparecchio
a vapore cl'acqua. È obbli~atorio ancho di rivostirn In vascn, dnmnto il bagno, cC111
un lenzuolo ili ùucato o <1isinfettato come soprn.
Art. 104.
}Je piscine e le , ascl1c <la nuoto cl<wouo essere int<'mmneut-0 rh·cstite di mnnuo,
cli cemout<\ cli mattonelle smaltate, o di \'CtTI', senza. angoli acuti. In osso deve
conservarsi un attivo ricamuio di acqua.
Lo pi!icino e lo vasche da. nuoto devono essere frequentmnonto ripulito.
Sono sogg11tti nllc spec•iali 1lisposizioni di questo Capo, per quanto rìspettin1meutc vi trovano riferimcutu, rimpianto e rc:;orcizio di qualunque irnlustri:l nonchè
elci laùorntori in ge1111 rl', pel 1·111 normale funzio11auw11to, tm1to col snssiclio ili mac:·
d1inc, che 111ecliantll semplic-o lavoro manuale. si trovino si111ultancamo11to o coute111pora11camcmte a la\'oraru pii1 pt·rsoue fuori 1h-lla loro abitazio11e.
Art. 00 I..eggo
1:11111.;
nrL SII, 03 e 97
R~gol.
relatho.
Art. 107.
I locali dcstiuati atl uso <li laboratorio o di stahilimento industriale, oltro a1!
awre lo condizioni generali ili saluhritit stabilite dal present.o Hcgoltuuonto pci locali
1l'11hitazio11e, C('t:cziouo fi\tta per gli stabilimenti iudnstriali cli cpm11to è proscritto ncl11\
prima partn clell'art. li1, 1lovranno:
a) arnrc il paYinwnto o lo J>areti mantennti costanteuw11to in il'lato ili pulizia,
e 1·iò on~ 11011 osti la natura 1kll'inclnstria;
li) n Ycrc ahnl' 110 1O Jll('. cli spazio per ciascun;~ 1wr~n11:L clm vi sta a la \'o rare;
e) avcro atti\·at~1 una suffieiente ventilazione anclw ad a111hionk <·hinsn;
d) essere iU11111i11ati, in m0tlo ehe tutti i lavoranti po!".-;ano atlt>tulero al loro
lavoro senza sforzo delrorgnno visi\·u;
e) essere pro\'Visti di llt''J.lH\ pura: in quantità sutlkicnfo e in coudizioni
tali d:' PSdu1lere o~ni pericolo Ili toutaminazioni 11cr parte dci prrnlotti o rìfiuti cldl'opificio, o per altra t·un:;a 11ual11uque;
f) 111~i lo<.'ali ili J,t\'oro doYe si hn :;viluppo ili polveri o di puzzolenti
osalnzioui, lo r;pazio minimo calcolato per cias1;nu lavor.mtc sarà tli 15 mc., u
l'aria \'i dovrà es ere upportuuamcute rinnovata. mcclinnte attiv11 Ycntilnziono artitlcinfo;
3
85
g) quando poi lo sviluppo di materiale l>Ulverulent.o fosae molt.o notevole, o
fossevi emanazione di gaz deleteri, si dovrà altresl provvedere all'aspirazione rapida
delle polveri o dei gaz mediante appositi apparecchi, oppure impedire il sollevament.o del mat:eriale pulverulento mantenendolo costantemente umido, e dove non sia
J)()88ibile applicare tali provvedimenti, si dovrà mettere a (lisposizione degli operai,
apposito apparecchio da applicarsi al naso e alla bocca, destinato a filtrare l'aria di
respimzione.
Art. 108.
Non Rari\ ammessa eccezione alcuna alle (lii~posizioni generali rillettenti l'altezza
la cubatura e la superficie di diretta ilhuniuaziono degli ambienti, se non per locali
cl'nso affatto speciale, che escluda nel modo più assoluto ed evidente la permanenza
anche temporanea di persone, oppure quando ciò sia richiesto da necessità imprescin-.
d ibili dell'industria e nei limiti di tali necessi~\ (ad es., camere d'ossidazione, refrigeranti, fotografiche, essiccatoi, soppalchi a servizio di macchine e simili).
Art. 109.
Gli stahilimenti industriali, con uu contingente normale cli oltre W operai, devono essere pro\'Visti cli un locale apposito sepan'to dai locali di lavoro, destinato
alla refezione ~iorualiera. In detto locale si potranno conservare i cibi destinati alla
refezione ed anche eventualmente riscaldarli .
Anno~o a questo locale si troven\ un lavabo con un numero sufficiente di catinelle e pr1wvh1to anche di sapoae pel lavamento delle mani e ilei viso degli operai.
Art. 110.
Jn quegli Rtahilimenti e laboratori do\·e si Ja,·omno materiali nocivi alla salute
flar:\ proihito agli operai di portar cibi o bevande, e di mangiare o bere nei locali
cli lavoro, e 8arà. loro dato moclo cli hlvarsi mani e viso, prima tli mangiare, nel
lavo.bo at tigno al locale apposito de~tinato alla rofezi1)ne, di cni dett.i csercizii
dcnmo essere provvisti.
Tali Mercizii saranno anche provvisti cli appositi spogliatoi, separati dai locali
di lavoro o clh·isi in doppio riparto. In detti spogliatoi gli operai riporranno i loro
abiti ecl uno speciale ahito eia lavoro, ila indossare, questo, prima cli entrare nei locali
di lavoro. Inoltre gli operai, prima cli uscire dallo stabilimento o dal laboratorio
dovranno lav.udi mani e ,·iso, uisa111lo anche liquidi (lisinfettanti, ove sia necessario.
Art. 111.
Per quegli operai che la,·orauo in stabilimenti, labor.,tori o riparti di essi, dove
si sviluppino esalazioni nociV'O o sgraùe,·oli, poh·cri, fuliggine, o clo,·e io qualunque
altro modo siano soggetti :\d iusndicia.rsi, si don~ pron·cdero, negli stabilimenti o
laboratori at.eaai, anche ad un servizio giornaliero di doccie in numero proporzionato
a quello del suindicati operai.
Art. 112.
Presso tutti gli stabilimenti industria.li e laboratori, nei quali gli operai vanno
aoggetti a pericoli d'infortuni, di asfissia, di avvelenamento acuto, ecc., devono essere
scrupolosamente applicati tutti i mezzi e prese tutte le misure, di cui la scienza e
l'esperienza hanno dimostrato l'opportunità, per proteggere la salute cli chi lavora.
Negli stabilimenti industriali dovrà inoltre trovarsi un locale apposito con tutto
il necessario pei primi soccorsi d'urgenza.
I.e istruzioni sui Jlrimi soccorsi d'urgenza. saranno stampate ed affisse nei locali
di lavoro.
A rt. 1 13.
Spetta al Sindaco di vigilare, per mezzo dell'Ufficiale sanitario, sulla durata e
-distribuzione degli orari ordinari negli stabilimenti industriali e laboratori, in
quanto può avere rapporto collo stato di salute degli operai che vi sono addetti,
non che di curare l'osservanza. d'ogni disposizione di legge sul larnro, specialmente
.au quello delle donne e dei fanciulli.
Art. 114.
Gli stabilimenti industriali e laboratori esistenti all':•ttuazione del presente Regolamento dovranno, iu un termine non maggiore di due anni dall'attuazione medesima,
uniformarsi alle disposizioni degli art. 107, 1101 111 e 112.
Per ciò ohe riguarda. la. disposizione dell'art. lO!J il 8indaco, ove sia constatata
l'assoluta impossibiliti\ d'applicarlo integralmente, conce(ler1\ dilazioni e temperamenti opportuni, soostnmlosi per altro il meno possibile d1l quanto prescritto nell'articolo stesso.
Anche prima. dello spirare del termine sue<:itato, potn\ il Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario, prescrivere interinalmente innomzioni intese a migliorare le cou1lizioni igieniche dei locali di lavoro, nooehè proporzionare nei medesimi il numero
degli operai alle condizioni di capacit.'\ ed aereazione (lell'ambiente, procurando
all'uopo di scostarsi il meno possibile dai criteri indicati alle lettere b) ed/) dell'art. 107.
'
36
3ì
CAPO XIII.
Art. 120.
Costruzione e abitabilità. delle case rurali e dei loro a nnessi.
~cll'intNno 1lella casa ogni focolare deYo a\·erc uu'app11sita canna per il fnmo
che si prolunghi almeno 1 metro sopra. il tetto e termini con un fumaiuolo, e 1len
t!SSCrl' munito, cwcorrernlo, cli cappa.
Art. 115.
Saranno soggette alle prescrizioni ili questo Capo esclu:sivamentc le costruzioni
,\ r l. ll!:i hlruz. ;Ilio, id. Id ,
alle !JUali :-;ia riconoseiuto il <.>arattero di rurale, o cho si trovino all'infuori tlei
limiti dl'I piano regolatore vigente all'epoca. clclla costruzione.
Art. 811
Il
117 Hcgol. gen. unii.; art. Il t l•truzioni )!in.
Art. 116.
Il terreno su tui c·ostruire una ram rurale clc\''essere nscintto, e <1nando sia
nceessario, il sottmmolo della easa. dere essere munito di buon 1lrenaggio, in mo1lo
1·hc il pavimento elci locali destinati ad abitazione e quello 1lclh~ stallo ' si trovi al
Art. 121.
Ogni <'asa rumlc clon a,·ore 1111 sufficiente 11nmero cli latrino o Ili acqmti.
Le latrine dcrnno avere le canne <li i;carico impermeabili, Oi'Roro provvisle
,li mm f\uest.m suflìcieutomente ampi<~ che si apra all'aperto o non essere in comu·
11imzioue cliretta nè coll:L cucinn. nè colle camere da lotto.
Art.
l~d
htruz.
~!io.
id. id,
Art. 122.
1lisopm 1lel livello massimo cui possa g-iun~crc l'a('(111a llel sotto:-.11010.
Il pavimento don:\ e:-;sere impcrn1eahile.
l.<1 s1·arico 1follc ac1p1e tlomestiche lle,·e e:-;serc fatto con tubi ben 1·onne.-.si, im-
Art. 116 latrUz. lllm. id. Id .
permeabili o coll'interposizione <li nu sifone, o Ili altra. chini'llll'a equin\lcnte: per
(!\'ilare qualsiasi esalazione.
Art. 117.
Il ,p iauo •li 1•0:-.truzione delle case rurali de\··essere elc\·ato almeno cli metri
Art. 123 mod. lstruz. Mut. id. id.
o,;i0
sul piano c:ircostnutc clella campagna, e cli metri 1 alnwno Hlll lin-llo pii1 alto a cui
pos:::ano giungere i corsi 1l'acqua, a1lia<'enti alh~ 1·asa.
Art. 117 e 118 lstruz. :!11111. !J, Id .
Art. 118.
l 1•ortili, le aie, gli orti, o i giardini~ annessi allo l'aso rurali, 1h!vono esser~
pron·isti ili 1wolo s11flicic11te, in moclo da evitare i111pal111laurnnti in prossim1t\ 1lclla
casa. In 0~11i casa rurale tlcrn provvc1lorsi <·on mozzi opportuni al regolare allontnnamcnto ilP!h~ :u·qne meteoriche clallc Yil'ina11ze 1lclla casa.
Art. 123.
I pozzi neri clc,·ouo a\·cre un'altezza interna non minoro <li metri 2 1 essere
costrutti con pareti ,, fondo impermeabili, ili connmicnto spessore, a f'o111lo COtH':wo,
l'Oll angoli arroto111lat.i e colla bocca d'estrazione del 1liamctro cli metri O,GO, ritl'11P111losi, per. la \'uotatum, permesso anche 1'11so ilei trnogoli o 1lcllo secchie, <·011
<1uelle cautelo che verranno prescritte dal ~indaco.
Art. 124.
O~ni calia 1l'1•hitazio1w 1lcv'esserc pron·isfa tli acqua potahile saluhre a giudizio
dell'.Antoriti\ coiummlti.
Art. 117 lslrut, Min. id. id.
Art. 119.
I pozzi per 1'1M·qua potabile de\"'ono essere costrutti sccon1lo lo norme indicato
nell'art. 1 't8 ilei prcs1·11tc }{t•golameuto.
J>ci hwali ili ahitnzionc tanto <li 11uo,·n costruzione che prces ish'nt i nll'attua7.ione ciel presenti' n1•golame11to garanno rispettivamente applicate lo 11ii"posizioni
dell'art. 56.
l'ei lorali 11i 11110,·a <'ostruzione don:\ altreiù applkarsi l'art. 57.
J,-0 camere !l'abitazione ~itnato imme11iatamcnto sotto il tetto cle,·ono essere
soffittate.
Art . 121 la:r~z. :.1.0. 1d. icl.
Art. 125.
La stalle, gli oYili, i porcili, i pollai, se formano corpo colla casa d'abitazione.
non dc\·0110 esserti in conrnnicazione diretta cogli ambienti ahitati, ma esserne separati con muri di 1mfllc·icnte spessore e con soffitti impermeabili.
Art. Ili .Mo;.t. htruz. ~1111. id. !J,
3!)
38
CAPO XIV.
Art. 126.
T..e stalle clcvono cs~ere ampie, con altezza clal pavimento al :soffitto non minor&
cli 1111~tri 3 e snftìcient-0mente illuminate e n'ntilat.c, 01·correnclo, anche a mezzo di
cmniui cli ,·eutilazioue; de\'ono avere tm:i cnhatnr:\ cli alnwno 1 't UH'. p{~r ogni capo.
<li hl•stianw .!{rosso e 7 mc. per ogni capo cli lwstiamc minuto.
li p:~' i111t•11to clellc stalle dey'esserc di materiale impermt•ahilc e prov\'isto clegli
ist·olì mwt~ssari i quali clonanno immettere in pozzetti imperuH'abili. 11 pa\imentot
le parei i, il i;offitto, le rastrelliere e le mangi:\toic <lc\'0110 c•s:-;ore fa,tte in modo da
poter:-Ji facilmente pulire e tlisinfettare.
Xelle 1-;talle gh\ esistenti all'attuazione <lcl pr<'Hente lkgolanH•nto, alli effetti
dell 'm;o di e:-;se, il nnnu.'ro tlei capi cli hcst ia111e J><.'fllH'sso\· i, Aarà, dopo trascorsi
duo anni dalla attuazione predetta, determinato in ragiono clclla c11hatura <lc•lle sfalli}
111l'clc>si me, s<•g1w11<lo i criteri preindicati.
1';; Yictato cli utilizzare le stallt} come lo('ali <li climora pl'rm:uwute, fatta C!'cezione pt•r h• pt•rsone che Yi ~0110 acltlcttt• per rag-ioni cli scr\'izio.
Art. 13! htruz. ;\ho. IJ id.
Art. 127.
Le 1·1mcimai1~ nei cas1·inali <lon;rnno essere <•ostrnttc in muratura col fontlo <.\
le• pareti impermeahili e tenute lontane almeno .20 metri clallt! abitazioni l' dai pozzi
d':u·11ua potahilc·. munc1tclole cli pozzo pure imperrnrahilc pcir la rartolta th•i liquidi
scolanti.
Art. 128.
I nlll(·c:hi (li letame Ra.ranno permrssi sola1111•nte 111 a1wrta l':tmpag-n:i ccl a non.
meno cli riO metri 1hi qualsiasi abitazione e dai pozzi cl i a(·1111a potabile.
Art. 1:1;, ~IO<I htru1ioni ~!in. Id. id.
Art. 129.
Visita agli edifici in costruzione. - Permesso di abitabilità delle case
di nuova costruzione.
Art. 130.
Xcssnn fahhril'ato nuo,·o, o sostanzialmente mellificato, può essere OC<'llpato, o
rioernpa.to, totalmente o parzialmente, se uon dietro licenza. elci Sinclaco, 1lopo che
il fahhri<·i~to st1'$1'io l'lin stato Yisitato dagli incarica.ti dcl ~Innidpio, ri<•o1101·wiuto conforme al progetto apprO\ ato ell alle prescrizioni edilizie vigenti o dichiarato icloneo
ul'i riguardi 11ell' igil'ne <btll' t.: flìchile ~anitario.
Le ,·isito ll'ullicio allo fabbriche nnoni o riformate hanno lllO"'e <> in tre clistiuti
pcriocli C! i;e111pre 1lit•tro •lomanda. ùel proprietario.
J,a prima \'isita ven·à praticata quando ehi costruisce o rifornm HOl<ilanzialmcnte
1111a c·asa: o parte ili casa, ha ultimato la costruzione ilei muri grt•;,;-gi (in rustico),
elci tetto~ clcllc rnlt•! di e;mtinn: delle scale e clelle impakatme fra piano e piano.
.Xon potr.'1 applic·ar=-i J'inton:wo ai muri greggi :;e non clopo trascorsi clue mesi !blla.
prìma \'isita.
La .w1c011ri11 visita. a fal>hrfra pressoc·hi1 ultimata. quanclo t•ioì1 siano conclotte
1wrfcttamc11to a termine lo opere in civile: i pavimenti pmiati in malta1 le plafonature e gli intmrnci interni. Donanno inoltre essere completati:
l
«) I:\ posa in opem cli tutto imlistintamentc le <'Ondottc cli S<'ari<·o tlclla casa,
induso le pl11\'iali, ..,1 il loro alla<:ciamento alla. cornlotta stnulalt•;
h) i pozzi neri, quanclo non csisft) fogm\ nella stracl11.
'l'n1tc lo co111lotto .suddette dovranno essere lasciate sco1)('rfl: o fal'ilml•ntt~ scopribili in moclo clw possano essere ispeziouat-0 in ogni loro parte o possa provarsene
hi perfetta t{•11nta a11cl1e ai gaz.
La frl'::a visita avri'L luogo quantlo siano tra.scori-;i almeno 11m·c mcRi dalla prima
e 1ro d;~lla .scconcla per la const;itazione ùcl huon asciugamento dell'otlilìcio. All'tl.tto
clella, terza visita cle,·ono consta.tarsi iu opcrit, e corrisponcleuti allP prPScrizioni rC'golauwntari, t n1ti gli app:in•cchi cli latrina, laYauclino, ha.gni, le condotto tlol gas o
ch•IP aerpia pof:\hi le.
V~\ utoritù 1•0111unale potril. inoltre far ripctC're, tutto le volte cho lo crecter:\.
:Nc:llc! case rurali g-i<\ esistenti all'attuazione dcl presento Ht•golameuto, dovr;\.
entro il fl'rmi111• <li tre anui clalFattuazione istcssa, ottcmpc•rarsi alle prescrizi?ni
cle~li artit·oli 118, 11!1 ultimo alinea, 121, 12:~, 12.'t t• 12;-, <h•l Regolamento mu-
11c1·c~ssario, I;\
visit:\ clclJu
lanwuti municipali.
C:\S<l
in co:;truzione, per invigilare la osscn·1uiza. <lei rego-
Art. 3ll Mod. l.eggo ianltana; nr1. :>Il l!eJ:'. relativo; art. 137, 13.~ e lll'J Mod. htruz. Mio. 1J. 1-l
dcsimo.
Art. 131.
P ott<\ essere fatta ecc·t·zioiie, quanto ai termini! a. g-iudizio th•ll'A ntoriti\ comunale:
a) per h• t•ostrnzioui pre\'alcntcmente in le~no o metallo, e 1wr quello <ll•stinate uscl11l'i\'a111cuto a stabilimenti imlustriali;
b) <immclo i;i tratti tli altro tipo <li fabhricato il quale cs1·huh\ affatto l'uso di
aùitazio•w o <li sog-giorno prohmgato.
40
41
Art. 132.
Q11ar11lo 1lalla ,·isita dell'Ufficio <l'igiene 11011 risulti suflicientc il prosciugamento
11clFcdific:io: la dsita di abitabilitù, sarà. ripetnt~1, rlietro ric·hil•sta dcl proprietario,
1lopo 11011 111e110 cli un mese.
Art. 133.
Nel c:aso di esecuzione <li opere le quali non <'orrispornlano alle preHcrizioni dei
rc;.rola11w11 i i ccl ai progetti approva,ti, il Riuchu·o potr;'t or<l in are I' in1111c<lia.ta sospcni-ioue cloi hwori, c·on riHert•a di ulteriori pron·edimcnti.
dal (Jonsi:.d io snpcriore 11 i san i t\. la Giunta mrmidpale: a ri<'ldes ta ciel l'U llic·iale
sanitario, pro1·c1lt•ri~ alla l'lassific:azionc degli stabilimenti in1l11striali o 1h1 positi in
aUivih\ 1l'c'scr1·izio nel Comune, e determined: di caso in c·m;o, sentito l' Ullìcinlc
l'anitario, st~ quolli 1·0111presi 11clla prima classo siano imllic:i1•11tmuente bolati nelle
<·mnpagno e lontaui dallci ahitazioni, e se per gli altri siano adottato t~llltt!le sp1•ciali
m1eessarie acl t·\·itarc nocumento a l Yicinato.
IJ°a<·ccrtarncuto, fatto clalla Giunta municipale: della clas)ìo cui appartiene uno
1;tabili11wnto o <h•posito dcrn essere, a mezzo di agenti dcl Co1111111c, notifìc-ato nl
proprietario.
Oontro tale a1·1·crtamrnto è ammesso il ricorso cla. parte cli qualsiasi iuten•s!-iato
al P refotto, il quale clecicleri\, -;cntito il Consiglio s;~nitnrio pro\·inciall'·
~ i11 1ìwoWì elci Sindac:o Ili orclinare e faro escguirn lo sgomhro dl11le case che
Yl'llÌHsero abitati~ se11za. licenza, e di as:-;og-g-ettarc n, )lrOC'cclimc111o chi 1h\ facoltà cli
ahitare oll ahita. loc~ali c•ostrutti, o mo1litì1·ati ~~ M~nsi dell';trt. 1:!01 prima. che qnesti
i-il'llO stati clid1iarati abita.bili.
Art. 134.
li rifiuto 111·1 Si11<laco cl' autorizzare che una l'as:t cli 1111ov:i rostruzione,
011
in
parte rifatta, sia nbitata clonà essere. per mezzo ili a~enti m1111icipali: notificato
a!!li interessati.
Art. 137.
Ohiunqno intende aprire manifatture e fabbriche o istituire cl<'positi <·ompresi
nell' ch:n<·o sui ndi<·ato clellc inrlustrie insalnhri clon;\, 11. termino <ll'll' art. :!8 1lella.
L1•ggo sanitaria, <l:trll(.l iw\"iso al Prefetto: e la Giunta municipale, in i;cgnito a relatin• cornuuicazione, stabilirà: lffe,·ia ispezione cfoll' tJllii:ialc sanitario, a quale classe
li\ manilhttura, la fabbrica. cd il deposito appartengono: o se sono i;tat1.1 osserrntc
le disposizioni cll•Jrart. 38 precitato.
Art, lo:i Ile;;. i;eo, IAUltario
Co-; toro, sah·o il il ispo~to dell'art. 1 n. 5 cl ella Lilg-gc 1° mag-~io 1390, potranno~
entro il ter111i110 di 1111 uie:sc dalla. data clella 11otific~uiorw 1lcll'or1li11arum 1ld Sindaco:
rii•orrcrc al J'rci'cttu.
Art. 00 Hq;. SCII s:iolt.ir10.
CAPO XV.
Demolizioni degli edifici.
Art. 138.
A sensi 1h!l ;,. capon•rso 1lcll' art. :l8 della Leg~e sanitaria, Hpctta alla O i unta
municipale, sn t·onformc p:trt!re dell' U!liciale sanitario, pcr111ctt1•re <'he sia mantenuta
ncll' ahit~~to 1111' in<lnHtrh~ o manifattura iscritta alla, prima <·lasst•, qnanclo l' Uflìciafo
stesso ahhia aecnrtalo <'he, JH!r I' introcluzione cli nuovi meto1li o di Hpcl'iali cautelt•,
l'esercizio cli essa non nuoco alla salute clel Yicirrnto.
Ari. liii l<ujl. gl'" · annilnrio.
Art. 135.
Prima cli c1u:ilsiasi clemolizione si clou:'! proc1~ch•re allo !'i\ notarueuto e pulitura
ili t 11 t1 i i poui neri i smaltitoi, fognature partic•ol<tri e ca 1111liz1mzw11i i-;otterrauee,
oss.. rnrnclo lo norme incliea.te clal presente Hegolallll'ntc>.
J>nrautc la clt.:111olizione si <lonà evitare il p11h·crio con opportuni in:lllìameuti.
C.\PO XVI.
Art. 139.
.A
lllrmini <lt-ll'art. !J't cl1•l Rt•golamento generale :~ fchhra io rno1, Hpl'tta a lla
Cimata. mnnicipalt•, l'ioYra proposta 1lell' 1Ifficiale sanitario, ili orclinart! la chinsum
1lellc manil'atturc o fahh r it·hc o l'allontanauieuto clei <lPpositi, ~ah·i il tlisposto <lell'a rtkolo predtato, e nei l'~tsi cl' urgenza: le f:woltù attribuite al ~indaC'O clnll'art. 1;;1
• ll~lla Lc~ge Comunale.
Ind ustrie, fabbriche, dep ositi insalubri o m ol este.
Contro tale orcline l' in tl·rcssato potrà ricorrere nl'i mo11i u per gli ctfotti degli
a rt. U5 t• 00 del Rcg-olaml'n to :-;uindil-ato.
A r t. 13 6.
Art. 140.
_\ termini cMl'art. 38 della Legge sanitnrin e 1lcll'art. 10~ 1lel Ttegolamen to
g1•111!rale :l fohhrafo WOJ, e in lmsl~ all'elenco delle inclnstric insalubri, compilato
Xon i'1 pt'nnesim allen1r e o tenere he:;tie bo\'inc, m aiali, capre, pc1·oro ed altri
a nima l i lii s1weic consimili, se non negli edifici colonici posti in aperta <'ampagna .
43
li Sindal'O potr<'1 rilasciare speciale permesso per tenere pucht• t•apre: pecore,
vaccllll ocl asiuc lattifere, destinate alla Yaccinazionl', all'allattamN1to, a scopo terapt!utico o per mgioni Rcientifiche: dietro Yisita. delr Ufliciale i,;anitario, il quale accerti
che la. stalla è. nello con!lizioni igieniche Yolute dal Uc~olamento.
f.; \'ictJ1to di teuere case ùi cura zooiatrica, o stazioni cli allevamento o depositi
cli cani, gatti o l'Onigli 1 cavie, polli e d'altri animali, senz•~ il pcrmt'sso dcl Sindaco~
il quale potr;\ cotwcdcrlo dopo che l'Ufficiale :-;auitario avrà rifPrito <~he tali esercizi
ocl industrio o depositi possono funzionare nelle conclizioni volute dall'igiene e seuza
l"l'l'ar danno o moh•stia agli abitanti delle case Yiciue.
Art. 144.
Gli stabilimenti per la raref;1zione dell'aria nello botti cli spurgo elci pozzi
neri non sono permessi, se non in località <hstanti almeno :>O metri clallc strade
puhbliche o cla altre proprietà, e devono essere chiusi con dnt:\ cli mnro o ili legno.
Essi 11011 potranno funzionaro ehe con metodi previamente approvati dall'Utncio
d'igiene.
Art. 145.
Art. 141.
Nei luog-hi abitati, anche dove eisistono fihuHk cfa l'iela, Rono vietati gli ammassi
cli c·rhmlicli. Queste clovra.nno esRere trasportate fuori dcll'ahitiito, nel tempo e uelle
localitù ri1·01wscinti iclonei clall'.A.utorit:\ municipale.
<~ualora l'al'qna delle bacinelle delle lllanclc non potes~c clircttmnente defluire
nella fognatura, dovr;\ essere trasportata. in luoghi lontani dall'abitato, almeno
200 metri, ccl alla llistanza di 100 metri dalle pubbliche ,·ic, o i1er mezzo cli acque1lotti coperti ed impermeabili, o giornalmente per mezzo ili carri-hotti heu chiusi .
I 11mgazzi11i cli g-alettame potranno ~sero tollerati nell'abitato, purchè, a gin·
clizio clell'Ullkialc sanitario, offmno le necessarie g-aranzic per la salute del \'icinato.
l;a m;tceraidono 1lellc fibre tessili è permess~\ soltanto nella zona rurale del
Comune~ o purchè fatta ad mm llistauza di almeno 200 m. d1\llC~ l'ase e di 100 m.
dallo pu bhlicho Yie, dai pozzi e da. altri serbatoi o canali Il' a<·qna potabile, e su
progetto cb a.pprov:~rsi clal Sindaco.
Art. 37 l.cggo s:>nitoria.
CAPO XVII.
Acqua condotta
Acque potabili, fontane, pozzi, lavatoi
e acque superficiali.
I
Art. 146.
Art. 142.
Xon si pos,;ono stabilire o mantenere uel Gomn11c, neppure n<>lla zona. rurale
!li ci;so, clcpositi ili materie focali, a. i;copo agricolo o co111ml'rci:•le, se non alle
sPg-11c11ti f'.0111lizio11i
a) il deposito don;\ essere chiuso con muro cli cinla;
b) il mnro do\•r:ì. <listare almeno ltOO metri clall'ag-g-rega.to 11rba110 c1l almeno
100 metri ela Ile stracle pubbliche e da altro propriet;\, e im q uest:i. ultima zona 'li
rispetto H:ir;\ ,·ietat:i la fabbricazione ili cclifici llestinali a permanenza. cli persone;
e) le matnrie fecali clovranno raccogliersi in i:;erhatoi copcrt i e costrutti con
fo111lo o parnti impermeabili;
ti) l'immissione delle materie nei serhatoi e l'estrazione di esso clonanuo
c ..;sero fatte con mezzi atti atl evitarno lo sp:mdimento.
L"Utlic·io cl'igiPnc 1111111il'ipalc 1lon;'1 continuamente vigilare sull1• couclizioni 1lcll'a1·qua <'Onclot t:i i 11 cit tù faccncloue eseguire giornal111c11 te i 'esame ha tteriologico,
ogni mese 1111'analisi l'hi111il':i somm:uia e1l ogni souH~st.ro un'analisi ('Omplcta.
(~m~st<i analisi dovranno essere praticate su campioni prl.'lcwati ai Hi11goli impianti
dell'estrazione ch11l'al'q1m potabile e sn campioni tolti dalla cou<lott ura.
Ogni HO:-;petto o constatat<t alterazione <li quest'acqu:~ Hat'<\ immcdintamente
llc11unci,~ta ela11' Unìcia le R:tn i tario al Hinclaco per gli opportuni pro\ vc1li menti.
Art. 147.
}icssnna casa p11t1 cs,;erc llichiarata abitabile, o da.ta iu aflitto, in tutto o in
parte, se 11011 l: ft1rnit:i cli ac:qua riconosciuta pota bilo clalPUllicio 11" i~iene munici1iale.
Art. 311
leL~~
e) I.egeo
uniL.~ri:i.
Art. 143
Art. 148.
Salvo quanto f> stabilito agli art. 127 o 128, l\ vietato tt•11crc :unma!;si cli concime, ili spazzaturo o di altre materie facili a fcrmcntaro t1 putrefare, i;o 11011 alla
1listanz:\ cli almeno 400 metri dalle abitazioui agglomomh! o cli 100 metri da ogni
ahitazione isohihi o strada pubblica.
I pozzi cl'nequa por uso potabile e domestico 1levouo:
a) pcrwtrarc a. profo111lit;\ tale ila dare ;wqua 1lichiarata ,;alnhrc 1lal Labor<\·
torio 11111nicip11lc;
'
45
b) f•-;sern co.strttW per mo1lo che la canna 1lell'e:-;trnzio11e clell'acqua ~ia impl'rmeahile:
<') e.;-:l'r1• i11acce.-:sil>ili alle acque piornne o a1l altri scoli;
ti) essere lontani possiùilmentc 10 metri: e non mai
o dni <lepo-.tti ili letame o di altre imrno111lizie;
l')
llll'llO
ili G: clai pozzi neri
1•sscre sempre chiusi alla loro ho1:ca e t111111iti di pompa per la presi\
Art. 154.
P, proibito l'uso 1ld stwchio comune per abhe,·erarn i 1•arnlli nelle stazioui cli
wlt n ro citta1li11e. O~ni \'et tura di pnl>l>lico servizio th•\'C cs-.1:re prm·,·bt.l di uu
:,,e1·chio, adatto all'al>hc\'ct':nnento tlel caYallo.
d1•Jl'ac1111n.
Art. 155.
.Art. {)() e SI htruz. id. id.
I~ proihito la\'arc biancheria
Art. 149.
Quando
1111
pm;zo n•nga al>l>antlonato, <le,·e cs!-wro riempito con sabbia e µ;hiaia,
lino al lirnllo <ld snolo e chiuso in moclo ila non smTiro all'immissione di matcl'i:tli luridi.
cil altri i!lllmnenti in ac.:11110 lnriclc o 1·om11111pto
inq11inah'.
<l li 0~1w1lali <~ lo case di ctua don-anno provvcderl', con la vandcria propria,
alla lavatnra 1klla hiaucheria, imlYO il disposto del 2° capornri;o dell'art. :!88.
,\rt. o.1 htruz. ,\fin. Id. ul.
Art. 156.
Art. 150.
In g1·m•ralll ì• proihito <'ag-ionare ristagno di acqua s11p1irlìt!iah1, im·nsarulola in
'>u:mclo l'ac1111a cli nn pozzo1 in ic;eguito alle analbi c:--egnite nd Laboratorio
mn11i<:ip:ilc. sin stata dichiarata insalubre 1lall'Utli1:iale sanitario.
rnilo nrcliner:\ la c::hin:-ura. del pozzo in mo1lo 1'110 11011
~e
l'.Autorit:'~
(·omn-
110 possa estrarre acqua
per aknn nso.
::5;m\ perii 1·11111·esso al prop1·ict.Lrio ili csc•g11in'i a 11roprio spese, t•<l entro gli
opportuni termini prcstabÙiti thll Siuclaco, tutte lo opere m•ccssaric a rcntlcrc
~aluhrc l':u·qun.
Art. 151.
La 1listrihuzio110 1lcll'acq11a clella conclotta pnhhli1·a cll'\' 't:s::;t!l'tl fatta 1liretta-
11Hrn1<! clal tuho :-;tradale, escluso l'impicg-o <li vasche o• Hl\rhatoi.
~crhatoi o va.s<"hc ])(ltra.nno essere permessi 1111n111lo l'a<'qna 1lchha. servire <\1l
usi i111!11striali, a l1agni e latrine.
Art. 152.
I t.ubi che 1•011cluccmo l'a1·qua imtabilc rwll'intcrnn clellc
ti) c:;s1:re intc:ramcutc <li forro zinc<tto o
~lall'Uffit:io
b)
l'<\S<! cll~vono:
ili altro metallo ricono;,ciuto i!lom'o
municipale ili igim1e;
collocati in mo1lo che sia facile n:.irificarn<J e ripararne i guast.i.
c~scrc
\'ictato i11q11i11arc in qualsiasi modo l'acqua 1lcllt· l'o111lutt11rc·, tlclle fonti, elci
pozzi, 1h·ll11 «ist1•r11e~ <lei <'.anali, d('gli acqnc<lott i: dci :-crhatoi tl'at11mi potahilc e
della falcia <l<'<111ifcrn sotterranea.
Art. 41 J.eggo sunitaria.
s1·ar1110.
I h ·o 1wr scopi ngri1·oli cd inclu:striali sia uc1·cssario produrre in\•aso o ri:,:-m·:!"ito
nei l'~11mli: si clona11110 adottare pro\'\'l'<limcnti atti acl impcclirc impuhula111c11ti uocid
alln 1n1bblfrn sal11tl'.
Ari. SII
H~~
i;un
&;i!!
to\rlO.
Art. 157.
Le fos;;;c c•o11 n1·11110 sta~~nanti, 1lipeutlcnti ila s1·a\·i o eia altra 1·:u1sa: se in luoghi
1111:110 cli 200 metri 1l:11l'abitato, de,·ono l'sscrc prn"ci11~111c, 11 ricmpitt•, a
<·ur;i cll'Ì proprict.1ri, <'on materiali che non proclucano l' i11q11i11;u11c11to 1h·~li si rn i i
lH'I] ti i f'cri.
lontani
Art. 158.
8
Art. 153.
~
fos:-.L•. o polll'llcln o-.tal'olo l'OU altre opere al MIO corso: 011 o:-.trutinclo iqwrtnro 11i
\"Ìctato upl'irc t11l t•st•n·itarc
<li ghiaia e cli sahbia 111 1 lt•rritori•> tll'l Co11111110 senza pcrn1e:-::;o ilel ~inilac·~>. L'ap<•rt.ur<L ili tali 1·a\·o J1011 sar:\ 1·1l111·c~sa l'liO
acl una distanza minima ili metri 200 clall'a~~cguto 11rli:11111 11 S<'lllJll'll nl1111:110 di
:.'()() metri nl di h'\ 1lclln stracla di circonrnllazionc stnhilita 1lal piano r1•golatorc.
I~ Yictato bagnar. . i 11cll'tl('qua ili 1h•tte 1·a,·c.
fu dette c:we è 2·i~orosameut-0 vietato versare matcrial1 eo11te11cnto i111111ollllizio
di quahsiasi natur:i e pro\"'Cnicuza.
1
1·aYo
1
47
CAPO XYIII.
Immissione di scoli, di acque luride e di residui solidi
nei corsi d'acqua.
Art. 159.
t.) dotato immettere nella falda. acqnift•ra sottl!rra1u.·a gli scoli o le acque di
rifiuto ili <1uabiasi specie.
Quando 1u1estc non possano essere immesse nella, fognatura, potrù. permettersene la inunissione nei corsi d'acqua snperlìciali designati clall'.Autorit:\ municipale,
la q11alo potr;\ nei singoli casi prescrivero le opportune clepumzioui por quanto sia
pra t i1·a111e11te possibile.
Art. 160.
J':; a,;~olu ta111ente vietata la immissione nei corsi d' acqu•• tli resitlui solidi di
o~ni genere.
CAPO XIX.
Risaie.
Art. 161.
La eult ivazionc ciel riso è permeR~a sntt o l'os,.;cr\'anza 11t11le condizioni, delle
11or111c e delle distanze prescritte dal lteg-ol:uucnto omesso clall'Autorit.;\ competente.
CAPO XX.
Ispezione alle case abitate,
istituti, stabilimenti industriali, fabbriche, alberghi, ecc.
dichiarazione di inabitabilità e di chiusura.
Art. 162.
Il ::;intlnco potrl1 far c.->c.guire dal porsounlc toonico sauit:uio bpozioni allo caso
abitato cli qual~insi specie o destinazione, per ricouo:;O<'rO so <·orrispo111lano alle
pres(·rizioni clella Lugg-e sntri~icue e sanità 1mùblica, dcl l~cg(llamen1o per l'a11plicazionc doli a slèssa e del Regolamento pre:-.cn te.
Qualum lo case predette fossero gindi<·atc in tutto o i11 parto insalubri e non
si potc.5St•ro nttuan·i migliomu1enti, oppure i propr.i ctari si rifiutassero di attuarli
nel termine all'uopo loro prcfts:;o, si proccclcrà, ~e 1kl caso, contro i contraYYentori
in base al prc..;cnte ltt'~oln.mcnto, e le ca:;e stesse 1mranno 1bl Siu1lacu, in tutto od
·011 in parte, dichiarato inabit;ibili e fatte chiudere a sensi dell'art. 41 llclla Lci!go
sanitaria, 22 1liccmhru 1S3S. A termini delFart. 100 ciel Ul1 golamc11to generale 3 fohhmio 1901, le norme i11<lie<\te 11('1l'art. 134 di questo Hl·g-olamento pt:r la l'acolt:\ cii
il termine di ric•orso nl Prefetto: saranno applicabili alla 1lil'hiarazio11e 1l'i11ahitnbilitn
-cd ~\ll'or1li11e di chimmra predetti. Peri'> in questo caso il ricorso :wr;"~ efletto sospeusi\'01 et·1·ctto q11an1lo sit~ fatta facoltà a.I Sindaco ili pro\·n·dcrc tl'11rge11za. a
1,-.,ensi llell'art. l;''i 1 1lel111 Lt!g,:.:e com nna le.
Art. 1311 o 111 Istroz. ~lini-I. Id. id.
Art. 163.
PPr cum 1lell'Uflicio 1l'i~icnc mtrnieipale saranno f<Ltt(\ frl'cpwnti ispezioni tccuico-sauitari<' ai ('011\·itti, ospedali, a.sili, scuole pubhlich~ e prirntc, stabilimenti tli
\>euelkenza, tlmtri, Juog-hi tli puhl>lico dirnrtimento, stahilimc11ti i111lustriali, tlormi1ori, alberghi, caffc\ osterie, trattorie, fahbriehc e clepositi insalubri o 1wri1·olosi,
e 1;i111 ili.
Qu:m1lo i proprietari: concluttori o direttori non ottempcrasst•ro pt~r gli istituti, stahili1111•11t.i, esercizi prcindit•ati. alle disposizioni ciel presente lkg-olnmcnto
·<'he rispettivamente li ri~narclano. entro il termi11c l'tahilito nelle relative 1lisposizio11i tram;itorie pd c•J•si in esse t•crntemplati: oppure Pntro il termine che. per g-li
altri 1:asi, l'rtr:\ loro prefisso: e cptauclo: per le fahùri1·lu: e clt•positi iusalubrL rn>n
attuassero, m:l krmino all'uopo loro in~itmto, le migliorie• o cautclu, ili c·ui a~li
art. 138 c1 1:!9: i u tal i crnu icnzc. oltre alle pene sancite pei con t r:t\'\·cntori dal 1m·i-;e11tn Jtegol:u111•nto, potd il Hindaco ortlinaru l"immccliata chimmra 1!..~li istituti,
stabili mtmti ("1 e.s11,rcizi medesimi, e potrà. la Oiuuta. a torrnini 1lolPart. 1~m, orclinare li• chiuRur.i e l'allontanamento clclle fabbriche e depositi insalnhri o 1wricolo~i,
e citi l'mnprc :sonza prl'g-iwlizio clellc altre facolt3ì accortlate al Si111lat:o clall'art. 1!'11
~!ella Leg-g11 1·omu11alc.
Art. 164.
Il :::)i111liu·o, nnt ro 1 rn a uni 1lall'attna.zione <h•I presunte l:egolrrnwnto. 110,·r:L
'Cn111picro lo i;;pe7.ioui, ili etti ai :rniudil'ati articoli, Yalenclosi all'uopo, 111trc1•hù ilei
personalo tccuic:o sanitario comunale, llclroper<l di i!peciali (Jommi-;sionì, ila uorniu:usi dalla Oiunta.
49
48
qualità iuforiorn o c•omunqno trattati iu modo ila Yariaruo la co111posizio110 naturale.
La. nm1lita clegli alimenti e llelle ben~nde, cosi mo1lificato, san\ purme:-;sn.
qnaudo portino iscritta in 1110<10 evidente Pintlicaziouo <lollo 11101lificazioni suùlte.
Art. 168.
TITOLO III.
Igiene degli alimenti, delle bevande e degli
oggetti di uso domestico
CAPO XXI.
Disposizioni generali.
È proihito f,lLbricarc, Yctlllcre o ritenere per ve111lorc, sostanzn alimentari in
fìor11m e.~uale 011 :iualog;~ all oggetti di uso comune, uoi quali poss:mo pcn:iì> c:-;sern
scambialo per inavnx·kuza, co~·l <la <leriYarno pericolo o danno.
Ari . 5 Hl'g.
sr. per la vlgil..nza lgienic.1 tlog li alimenti, ecc., 3 agos10
1~00.
Art. 169.
A 11ot·111<li llell'<trt. GO cmlice pemlile, le tlii;posizioni co11lc11uto negli arti('oli
prc<'c<lcnti sono applit'abili, per do cho rignarcfa il <leposito, ht so11111li11btraziu11 c,
la distrihuzione e l'm;o cli sostanze 1lestirwto a ciho o hcnuula, anche ai direttori o
amministratori cli socicti\. coop..,ratit"e, e<l altre: di o:-;pl'llali, cli caso <li rico\'cro, di
alberghi, ili convitti, lli caso <lovo si tieno pensione, di :-1ta.hili111cnti irulustriali o
d'altri istituti.
Art. 165.
..\ tl!r111i11i 1ltilFart. 22 1lclla Lcg-~1: sanitaria 22 l!ic"~mbrc lSSS o clcll'art. 115 del
rnlatirn ltc;;oln111e11to generale 3 fohbraiu H)Ol, è l'og~ctta a ,·igilauza ~nitaria
1111:tl1111q11c l'ostt1117.a dcstiuata a c:iho o hc,·a111la .
.•\ tale sl~opo l'Gffic10 (l'ìidcno c:<crcitm~·l 1111a co111i1111a s1n·,·cglianz:i sulle derrate alimentari e ho,·anclc; sui luoghi cli clepoi:;itn o \ u111li tH, anclm :>C ambulante,
ili essti; .-mila loro intro•luzionc, a scopo Ili 1·1111111um:io, 1wl territorio dcl Oomuno
e1l in 1111alsiasi ltw~o es~;~ M•gua, 11on cs1•l11so le st111.io11i f1•1To\·iario, nonchè sui
\'asi u :-;tru111c111 i destina ti alla prcpa razionl', c111;tod ia e :smcr<:io.
A rt. 166.
A norma dell'art. 42 clell:~ Legge sanitaria e <lcll'arf. 107 1l1•l rclatirn Rcgolallll'lltu ;;onorale, nc:-;snno può n•rulerc, rik111:ru per vcn•foro o :so11u11i11istran•, pure
come co11111c11i;o ai propri ùipernle11ti: qualsiasi l'.iostanza clcsti11ata a cibo o heYanda.
gu;~tu: nrwhc con sngni <li 1lt~compos i zione 1'.iolo irwipientc, atl1tltcrat~1, infetta. cd in
gl•11crc talo che poss:~ riuscire comm1<1uo nol'h·a ml insaluhn·.
Art. 167.
CAPO XXII.
Alimenti d'origine animale.
SEZIO~E
I.
Carni <li anilnali <la macello.
Art. 170.
Si co11~i1lerauu come oami di animali da macello
1ld l>oYini, ovini, ~nin i e1l equini.
musc~oli o lo nltrn parti molli
Art, 6 Heg. •I'· id. hl,
Art. 171.
È n;;~olntnmcnte vietato macellare in Comune animali ho,·iui, onnr, suini etl
equini, so non nel ;\foccllo municipale: s:\lrn il <lbposto ùegli art. lì:? o lì4.
I servizi 1lel )l:tccllo municipale sono 4liscipliuati eia spei'ialo I:cgolamcnto.
A tnrmini doll'art. 103 1lcl Hcgolamentu generalo :i fohhraio 1001: .-,i considerano <111ultcrttti: anche se giuclwati uou 11och·i, i prodotti nlirnllntari o lo bornnde
Art. 172.
11011 rispowlo111i per natura, sostauza e quantitù, ulla 1lcuo111i11:iziono <\Olla. q uale
t-11110 dcsii;11nti o riehic:sti; tome pure i prllllotti ali111c11tari o le ltc:nu111u che :siano
11tati :spogliati in parto dello proprie 111atcri1~ n11tril'11t! o 111c~colati a materie di
San\ co111·essa .lu mncellnzione, a domicilio, <lei niainli cd ovini, a. tutti i privati
nbit:111ti uella zona rnralo dcl Oornune1 pnrchè tlctti animali aliùinuo da servire atl
csclu"li vo uso ele Ila famiglia.
'
50
51
Por ottenere tale concessione, tlovr;\ farsi domanda all'Uflìcio <li igicuo munfripale, nhm•110 2-t ore prima della macellazione, v1~rsa11do l'importo della tassa. cli
rnncl'llaziono e ili ilazio e dell<\ trasferta 1lel Yctèrinario, iucarie:i.t-0 cli ese~nire la
,·bit.'\ sanitaria all';uiituale vh-01 e1l in1li, dopo la ruae1:Jlazioue, delle carni cli esso.
Art. 173.
Tutti gli nnimali bovini, oviui, suini ccl e'} nini, clc;;;tin:Lti all'alimentazione, devono
csst'l"t! sottoposti, prima 1lella macellazione, all un:~ visita per constatarne l'et;), lo
stato di nutrizione e lo condizioni di salt1te. Le C;trni cli 1lctti animali non potranno
mai essere auunesse a libero commercio, se prima
tcriuari municipali, cd all'uopo bollate.
11011
saproomia. eia tetano, ila. itterizia gra,-e: da. cachessia itterovermino'a, cln cancro o
sarcoma 11iffuso, · tla 1lifterite, cla. mal rossino, cla. pueumoenterite e colera (suini), <la
trichina, 11:\ panic;,tnra. gra.,·c, da tubercolosi ed actiuomicosi cliffuse, 11:\ i1lropishl, ila affezioni gra,·i elci reni, da calcoli delht Ye.'icie;\ e '1elP urei t'a, qu:uulo in
<111esti ultimi C:Lsi sia. :n-v-ennto l'intossicamento uremico ecl arumonicnico 1lel sangue,
nonchò lo carni degli animali morti in seguito a'l a.n·elenamcnto o cli quelli lo cni
(·a.rni abbiano acquistato catth·o olore e sapore p~r l'uso co11t.i1mat•> ili mo1li<:amen ti
Art. l 10 Hcr. 8a11it11rio i•I. ;.1.
furono iipc•zionate dai \e-
Arl. 1:1 o 3:; Hcg. s10. hl. iJ.
Art. 174.
Sar;\ omessa la visita a<l aL1imale nvo, e sar;\ permessa l'uccisione ancl10 fno~
cld .\hwello mnnic·ipa.Je, nei c:1si cli meteorismo o timpanite, cli fratturo o ùi lesioni
accidc11tali 1,rravi, che rc.mclauo necessario 11i uccidere ra11i111ale. In og-ni <"aso però il
proprietario llell'animale dorrà ùarne tosto aV\'iso alP!;flìcio <l'igiene) il qnale incari·
ohuri\ 1111 ,·otcriuario cli Ycriticare se cm g-iustill«ata J'i111111e1liata macellazione 1lell'aui111alc.
Art. 178.
Potranno essere utilizza.ti a scopo alimentare, so siano ricono:'lcinti a, cii> acl atti
~tn, ,·isita sanitaria. gli aninmli affetti <hl. aftr~ epizootica., plmu·o·pol11w11it1> esstulatirn,
'-:1iolo ovino, :tt:"alassia, (pecore), i quali siano stati uccisi per or1lino 1l!ll n•terinario:
t1011cliì: ~li animali morti 01l uc·cisi in seguito a. traumatismi :t<'ci1lcnl•tli, meteorismo,
fuh11i11c, re('.
l,e carni 1l1•gli animali preinclicati, al pari di quelle ili animali c·lin i<i:rno i;tati
alimentati con rìeno A'l'C('O (trig-onclla) o con p:mnolli ra11l'i1li ili colza o con altra
sostanza nun mcllic:uncntnlc, per cui abbiano acqui~tato cattivo odoro o sapore
1..<;ara11110 v1~111l11to ne~li spacci ili secon<la qualitù.
Art. 110 Heg. 11:1n.1arlo IJ. id.
Ari. 17 ltcg. sp. id. IJ.
Art. 175.
Art., 179.
Non saranno amm<'-">Si alla macellazione i lMffini, i suini o gli ovini dio non
ahhiano rag-~iunt.o un'et:\ o<l uno sviluppo Jìsico tale tla assicuraro un couvcuientc
vnloro nutritivo 1lelle loro carni. Di regol:~ non sarù pcrnwssa la. macellazione acl
1111'ct:\. inforiurc a1l 1111 mese pei bovini e 1111i11i cii a ~O ~iorni 11cr g-li ovini. Sono
d<ll pari esclusi clalla macellazione gli animali marantic!i.
Le carni ilei suini e boYini affetti da pauicatnra fo~g-iera non potranno essere
lflll)S:~c in conunercio a<l uso alimenta1·e se non prc,·ia cottur,\ prol1111g-1tt:\ <la. eso-
,gnir.;i in loc;tli :ubtti nel pubblico ~Ia<'ello, :;otto la son·cgliallim elci vcteriua.ri.
Art. 110 Heg. a:inllnrio i.I. i•l.
Art. 18 Heg. sp. hl. ltl
Art. 180.
Art. 176.
potranno essere usate a scopo alimentare I<' c:1rni cll'gli animali colpiti <la
mhl1ia, ila alli•zioni morvo fareinose, ila c·arhonchio o ila altr:~ malattia contagiosa.
prr l'uomo. E~sc 1lovranno sempre essere intcrauwntc 1li:5trnt te nell'apposita. sardig-ua.
e collo eautele che} saranno Ilrescrittc dall'.Autorit:'t sa11itaria.
::'\1111
111 tutti i ca>.i in rni i singoli visceri si ricono->1·n.110 colpiti, in mo1lo ch•l tntt-0
-circoscri tto ila una malattia, o cfa parassiti, saranno <listrntti in totali!:\ nell'apposita s:u·<li~na, previa ahho1ula.nte :t'ipersioue con petrolio.. coit aciolo fenico o con
altre sostanze co11g-1!11c:ri, a cnr•~ del veterinario municipale. Potr;\ però pPrmettcrsi
l'uso ali111cnt:1re dello rimanenti carni.
Art. 110 Hegvl. can.1. 1d. id.
Ari. 110 Heg. aanita.rlo 3 febbraio lllOI.
Art. 181.
Art. 177.
Xon potmnno os-;ero usufruite 1·lrn a s<.;opo i111lustrinl",
11011
mni alimentare: le
1•arni 1legli a11i111nli morti per tifo ùoYino (pc~tc h<n-inn) o per altra malattia infettiva, per esaurimento, per maltrattamenti e strapazzi ili ,·ia~~io; quollc cle;li animali
colpiti ila foulwo pncrperale, ila metro-peritonite: ila piOl\lllia, 1ln sctticocmia, ila
iu
:'arauno mnmcsse al consumo le carui !le;li nnimnli fr(WSlli aflì·tti 1111 tuhercolosi
ilei tutto cireoscritti> c1l in buono stato ili 1rntrizione.
1110110
Peri• nPi 1·asi che la m'\lattia1 pnr csse111lo limitata arl 1111 or.~ano, si riscontras.'!c
in esso grave H 1liffusa, le e.imi nou potranno essere 1lc,..tinatc ai! uso alimentare se
non previa st.erilizzazione nell'apposito apparecchio o pre,·ia bollitura prolungata
per non meno di mezz'ora, ùa praticarsi nel Mactsllo, sotto la sor,·eglianza del veterinario municipale e clopo distaccate le parti malate, nonchè i visceri, che saranno in
totalita\ distrutti.
Art. lii Rei;. ganiUt.rlo iJ. id.
Art. 182.
Lo stesso trattamento di sterilizzazione donanno subire le carni degli animali
uccisi non oltre una settimana dopo essere stati morsicati da animali affetti o sospetti tfa rabhii-., previa eliminazione e distruzione della parte morsicata.
Art. 157
l!~g.
snnitario Id. id.
Art. 183.
Per la nu~cellazione degli animali si adotteranno quei metodi che saranno riconosdut i piit atti ad ottenere una istantanea morte dell'animale.
:f:; in facoltà del veterinario di apporre quel numero di timbri che stimerà piit
opportuno, per garanzia dei consumatori e perchè l'Ufficio d'igiene possa esercitare
un' entcace Yigilanza sulle carni macellate, in depoisito o in ,·ewlita nel territorio
comunale.
A re. 37 o 3S :Mod. Reg. sp. I.I. IJ.
Art. 187.
Il sangue estratto dagli animali macellati, raccolto in appositi recipienti mefollici, sariì. tra.~portato nel luogo di deposito dopo la visita sanitari:~, c1l esportato
dal )laoollo in giornata. Il grasso estratto da.gli animali dovriì., appcm' raccolto etl
allo stato greggio, trasportarsi fuori ùal )facollo, do,·c non lii potriì. eseguirne la
fusione.
Art. 188.
Ari. 33 Ht'g, 1p. 3 ngosto 1800.
Art. 184.
J,'insuOlazione di aria nel connetti\·o sottocutaneo allo scopo di fucilitare il
distac.·co della pelle non può farsi che con mezzi meccanici e con aria ftltr.Ata attra\"erso a bambagia; così imre per il gonfiamento clei polmoni.
ArL 3-l ltcg. ap. id. id.
Art. 185.
Ultimata la macellazione e la preparazione dell'animale, se ne potranno staccare h~ testa cd i visceri addominali, ad eccezione del fegato, ma non si potranno.
portarli altrove prima della Yisita sanitaria.
F<1gat-0 e visceri della cavibì. tord0ica devono restare in sito, fino a visita fattar
<lopo di che 11eguir1ì. la relativa bollatura.
8e tale disposizione non è osservata, l'animalo non sar1\ ammesso all'uso alimentare.
Art. 3;. :Moc!. ltog. sp. id. id.
Art. 186.
I.e t~rui etl i visceri ammessi al consumo dovranno essere marcati in più partr
con un timbro a patina, o ad altro sistema, cbe l'Autorità municipale credesse di
adottare. Il detto timbro an·.\ forma di\"'ersa secondo la specie e la qualità della.
carne, e porterà la lettera M per le carni di bue, manzo e vitello, la lettera S perle carui tli toro, vacca, mauzetto e civetto, la lettera B per le carni di cavallo,.
asino e mulo, la lettera P per i suini, e la lettera O per gli ovini.
Le carni degli animali destinate alla Yendita di cui all'art. 178, Haranno invece,
a mezzo di timbro a fuoco J'Ortante la lettera O. JJ. ili ., timbrate in :numerosi punti..
Gli stomaci o lo b1ulella, subito tlopo la visit•' sanitaria, trasportati entro adatti
re1·ipienti, saranno svuotati nell'apposita letamaia, ed i111li sottoposti a l:\vatnra, da
far.si csclush·amente nei locali a ciò llestinati.
Nel :\Cacello è Yietata la lavorazione tlelle budella. Queste, non che le ,•esciche
-Otl il quarto stomaco dei vitelli, dovranno, dopo subìta )'operazione di l:watim' snd~letta, t~ssere tr.is~ortaw in giornata dal Macello direttamente ai siti ili deposito e
di lavorazione.
Nel l\Cacello è permessa la. lavorazione delle trippe, purchè fi•tta nei locali a
tale uso destinati e seguen1lo le norme prescri ttc.
.
Art. 189.
Gli spacci di carni saranno classificati a seconlla clclh• specie di carne che vi
smercia, e cioè in spacci tli carne boYina, O\"ina, sui111• (sah1amontarie) 0<l
equina.
Gli spacci di carne bovina sono tlistinti in spacci ili carni cli 1n·i11aa qualitc\
(carni di bue, manzo e vitello), e spacci di carni cli aeco1Hla qualihì. (carni di toro,
vacca, manzetto, ch·etto oltre quelle indicate nell'art. 178).
Art. 190.
Ohiunque intenda esercitare la çendita di carne macellata, clovn\ clomandame
licenza al Sioclae.o, indicando dove vuole attivare l'esercizio, la specie e la qualitl\
delle carni che vuole smerciare. Dovrà inoltre presentare la dichiarazione di cooaenso del proprietario dolla casa nella quale sarà aperto lo spaccio.
Il conce88ionario non può cedere ad altri l" propria licenza, ~enza l'autorizza'Zione del Sindaco. Prima che questa sia accordata e pagata la relath·a tassa, non
avrà eft"ett:o, per l'esercizio dello spaccio, l'avvenuta cessione.
55
54
Art. 194.
Art. 191.
È \'Ìctaio esporre carni fuori dello spac<'io e nello aperture d' iugrcsso cd oc<"ul0.~11i sp:wcio di carne deve essere sutlkic11te111cntc ampio o ben ventilato.
Non potrù :were :wcesso che cfa una pubblica via o piazza, mediante apertur:1
(11\ bott1·~a, mnnit:~ di l'erramento, dcl quale almeno il krzo :mpcrion·, costituito <la.
inferriata o ùa rete metallica, <lern rimanere aperto tntta la. nottt'. Oltre Ja detta.
npl•t111m 1 ,.i sarà 110110 spaccio almeno una finestra, sitnata in 111odo <·hc procuri suffi<·it•nto n•11tilazio1ll'. Questa. finestra. e lo altro cho esistessero 11ello spa<'eio sarannomu11ito di inferriata, o di rete rnetalli<'a fissl'.
taruc, nello spaccio mctlcsimo, la. piil piccola qnantitù.
Specialmcnto nl·lla stagione cstfra le C'arni negli i:.pacci samuno t·opPrte da
paunili11i nettissimi: in modo ila impedire ehc vi si depongano insetti o poh·crc.
Art. -lS
!te~.
sp. 3 ngosto
1~00.
Art. 195.
:\on vi potr:'L essere comunicazione fra lo spac<:io e qualsiasi altro locale. anche
sol tcrrnneo, f:itta, cecezionc llcl retroùottPg-a, nel qual c·aso q1wsto clon:\ ess~re ùen
n11tilato o tcnnlo in ish\to cli costante pulizia; lo fi11p:-;trn clovra11110 i•sRere difeso ila.
iul(•rriata o da rete metallita Jìsse.
ll retrohuttcga :;tc·sso 11011 potr:\ a.\'ero <·ornn11it·azio111• <·on akn11 altro locale.
Lo polli frcs1·hc, lo c·orna, lo unghie, i grassi, lo osR:~ e ~li altri resitlui cli :rninmli qnalsic11si, 1lovran110 1lai locali cli deposito, <li couscrvazio1111 o sp:H'<'io tlt'llC
1«trni, c:-;sero folti og11i gioruo o trasportati agli lih•bilinwnti <li cssi<•1·;1111cnto, 11i
l'Ollcia o tli hworazione, 11cllo oro e nei mo<li che verranno stabiliti tlall'.Antorit:\
Art. 192.
Art. 196.
Le pareti interno 1lcllo hotlegho I' n•trobotl<';!hO donnnno 1•sser1~ a superficie
liseia e 1•operto o di asfalto naturale 01l artifìcialo o Ili lnstrc ili uinrmo o 11i altro
i;os1anzu im1wr111cahili 1 oppure intonacate a lucido lino all"altcZ?.a di almeno mc·tri :!
a partho dnl t;1H11o, u conservate sempre in h110110 stato.
Og11i hottcg:L 1lcrn a ,·err~ al thsopra <lelr iu~res="O tm' i11seg11.t nppr11n1t11 1lal
Si111laco, i1111ica11to in mo1lo chiaro il nome e cognome <h•ll'c~er1~11tc. la specie, la
11uaht:\ o la call'goria ili carne c·he ,·i si smer<:ia, c1l il nnml•ro 1lcll:L uolla nssc~nata
Il pavi111m1to s:n<'• di$posto con s11flìc•ic11tc 1lcclh·io 11 costrutto <'011 materialo
Ji:-;do, l11m c'.(1111H!sso, impt•rrucabile. Avr:ì. un 1·a11alo coperto Jll'r c11111l11rrc .~li $COii
1·.~wlu sh·:-u11enfli nei canali cli fognatur~i o iu apposi1a cisterna 1•sistt'11!0 J1cll'intcr11o
cl ella msa. La luu-ca dcl ca ualc, nell'interno <le Ila hotteg-a, :-;ar:ì. l'h i usa in mo1lo tla
impc1lirn <111:1lt1111p10 esalazione.
co1111umh•, o 1·011 1·arro d1iuso giusta l'articolo 1'.JD.
nll'csorccnte 11el puhblil·o ~T:wcllo.
Qncstc indicazioni, piì1 l':tltTa rclati'nl. al prezzo ili \'c111lifa clclla mmc a st>e1mda
clello 1li,·cn;o :;uo parti, don-anno essere riportate. a ~rossi carntll ri, in u11a tahclln,
tla t<:nersi 1·11sta11te111cntn afiiss:t nel negozio cd in luogo ,·isihilc.
1
Art. 4G )!od.
t:er. •r.
id. Id.
Art. 197.
Xl'llo Rpa<•c:io 1lovrù a\·ersi mm pompa acl H<'C}na, ocl una bcw·:i d'a1·11ua potabile.
con
nise.~
cli pictr:•.
N1·gli 1-1pa1Ti non :-;i potranno yendere che lo carni cli quella q11aliti\ che l.• i11tli-
Art. 193.
I locali cli \'Cndi ta. 11elle carni clovmnno esi-;ero h•1111 I i <·olla mag~ior~ pulizia io
11101!0 1·!11; 11011 ue clPrivi110 catti\'e esafazioni.
cata 1la!l'i11st•g11a . .Xcgli spacci però <li 1• qualit:\ sarà t·on<·1•sso tli h>nt'rc t• vc1Hll'rt.~
anc·hc 1•arni 1h 2• 11mtlìti1, purd1è limit:1tc allo sole parti <li roxfbt•<1J; jifdto ci cc•t101ie,
·~ 11rnvcnlc11 ti tla au imali in tloriùo stato ili nutrizione. ~011 \"i ~i potranno w111lcrc
o 1ll'tc111:rn altri• mer1·i, 11ì: preparare trippe.
Art. •15 :Mod. Hcg. ep. Id. Id.
Il hauco ili n·111lita e lo ta,·olc', sullo 1111ali fo:;:;ero <•sposto le <·arni, donano()
ei;scrn 1•oi;;tmtto ili lastre di marmo hianco, hn·ig-ato, o ili altri mntoriali biaiwhi 11011
a.'sorùe11ti, portate da. sostegni di materia similo o ili metallo \'1•r11iciato. ~\111·hc h~
ra.'ttrclli1•ro e ~li altri utensili ed attn·zzi dw possono ,·c11irc a t·o11tatto collo earui
clo,·rauno e~~<'rc co:stuntemente stagnati.
~cn·irsi dio di ghi:t<'d:iic o di <·elle frigorifcn.• 1 1lo\·e si 1leporra111to :-;o)o c·nrni 1lclla
11 personale impiegato m·gli spacci ili mmc <low:'L i111lossaro gi11hha e grembiale
cli frla, hi:u11·hi, 11:\ tcn<•rsi sC'mprc puliti. f'ara11110 c.'\clnsi dal i:;crvizio coloro (') 16
prci;cutasscro sc>gui cli suclicimne o di malattie trasmissibili.
naturtL ili c111cllc eh' e~li commcr1·ia. Don:\ perciò prilll:t dcl rilnf'l'i<> tiella licc111.n.
i111li1·arn alla Giunta muukipalo Ja, ghiacciaia o la t•clla frigoril\m1 ch·lla 1pmle intender:\ far uso.
Art. 198.
Per la <·ouscn·aziouo delle carni nclh~ l-tag"ionc (·alda il vc111lilorc non 11otr:\
•
56
Art. 199.
Il trasporto <lclle carni e dei visceri dal )facello agli spn<·ci, alle ghiaceiaie od
alle celle refrigeranti si de,·e eseguire in modo clic siano sottratte alla vista dcl
pubblico, in carri o veicoli costrutti giusta il modello prescritto dall'Autoriu\ comunale. Uno stesso carro non può servire che per una sola specie e qualit.~ di carne,
non per altri O,!!getti, e de>e e.ssere pro\•visto di uua leggenda indicante a grandi
caratteri il nome e cognome dell'esercente, la qualità <lelle carni che smercia, l'ubicazione clcllo spaccio e il numero della cella ni;scgnata. all'esercente nel pubblico
Macello.
·
57
e) che alle carni suine où ai cesti che le contengono sia applicato un suggello
a piombo.
Tutte le carni dovranno essere portate direttamente al Pubblico )facello e quivi
assoggettate acl una nuo,·a visita sanitaria e sottoposte se ùo,·ine o<l ovine, a rmo\"a
bollatura, secondo lo. loro specie e qualità.
Ari.
~I
Mod. llcg. id. Id.
Art. 203.
:B vietato introdurre in
Qualora il trasporto delle carni si fiLccsso per impresa, il Sindaco si riserva di
prescrivere Io relative modalitù.
Art. •lg )loù.
H~g.
Citt~ì.
carno equina macellata.
Art. 204.
IJ. l•l.
Art. 200.
I macellai per il trasporto delle carni dagli spacci alle case primte, alle locande,
agli istituti, ecc., ùonanno servirsi di carri, come all'articolo 199, o di reeipienti
coperti o rh·estiti internamente di lamiera di v.iuco, mantenuti ben puliti e muniti
lii una placca, m·enti le indicazioni prescritto pei carri.
È permes~a l'introcluzione delle carni insaccate, ::;alate, affumic•:tf1}, cki hmli, c<',c.,
pro\'onionti da altri Comuni o dall'estero, purehè sieno acc·ompagnate eia rt'golare
certificato, il quale, pei Comuni dcl Regno, don:\ essere rc1lntto 11ci termini 1lella
lettera b) dell'art. 202.
:o;ar:\ concessa ai privati l'introduzione, senza certifi<'.ato sanitario, clcllc carni
insaccate, salate, aft'umieate nel limite non superiore a ~ Kg.
Art. 20 5.
Art. 201.
J,o }>arti clegli animali macellati <'.Sposte in vendita o tenute nei locali di de1><>sito~ <·h<! portano impresso il contrassegno di sauih\1 possibilmente donanno essere
,·end 11 te 11 lt i me.
Lo <·arni che alla visita sanitaria saranno trovate prfre <lei voluti contrassegni
I laboratori di carni insaccate, salate. o comunque 1m~parate, clonauuo corrispomlerc alle prescrizioni stabilite per gli spacci di carne ccl a quelle altre che \"errauno dall'Autorità. municipale indicate.
Ari.
f,~
e 53 Hog. Id. Id.
di sanità e cli provenienza verranno sequestrate e trattate come carni sospette e di
contrnbh:rnclo.
Art. W Hur. •I'· f.l. id.
Art. 202.
Art. 206.
J,n. salatura e la conser\·azione dei lardi e <lelle carni insaccate si tfo\'e fare
col cloruro ili Hotlio cristallizzato (sale comune) o con salamoia fresca, esclusi i bisolfati alcalini o terrosi. La conservazione sarà fatta in l~oghi asciutti e bene \'entilati.
Art. ll3 Reg. id, id.
È permessa l'introlluzione nel Comune di carne macellata fresca, purcliè proveuiente da animali in buono stato di nutrizione e sotto l'ossermnza delle condizioni
seguenti :
a) che pei bovini ed O\'ini sia in pezzi non inferiori aù un quarto d'animale,
bollati con un timbro speciale dall'Autorità municipale del luogo d'origine;
b) che sia munita di un certificato di sanihì., 11i data non posteriore a 24 ore
dalla macellazione, steso e firmato di tutto pugno llal veterinario del Comune di
origine ed autenticato nella firma da quell'.\utorità municipale. Dovrà attestare tale
certificato 1·he le carni appartengono ad animale stato visitato e riconosciuto sano
anche ]>rima <lella macellazione o macellato nel predetto Comune, indicare il numero,
la qualità etl il peso dei pezzi, nonchè 1>0rtare la ripl'O<luzione tlel timbro col qoale
i pezzi medesimi furono marcati;
Art. 207.
La vendita a l <lcttaglio cli qualunque specie di carni preparate non può farsi
che negli appositi s1>acci.
Art. 208.
Ali~ prescrizioni suesposte dovranno pnre sottostare i laborat.ori <li carni da
conser,·arsi in scatole, attenendosi inoltre a quanto è stahilito per le altre conserve
alimentari riguardo ai recipienti e alle loro saldature.
An lii keg...... Id. Id.
59
Art. 209.
Art. 214.
preparazione J.ello strutto de,-e farsi eselusirnmento con grassi di maiale
atti al consumo c1l in recipienti bene st.agoati.
f.; vietata la pesca in fossi di scolo, stagni o canali fortemente inquinati da materie lurido e dovunque in ,vic·inanza degli sbocchi <lellc fogno cittadine.
I~a
Art. 119 Reg. 1&11i1&rlo 3 fobbralo 1go1.
Ari. 61 Hcr. 8p. id. •d.
SEZIONE II.
Art. 21 5.
Animali da cortile, selYaggina, pesci, . crostacei e 1uolluscJli.
L'importazione cd il commercio ù'ostriche, mitili o simili (~ eo11l'e11tito solo allo
condizioni st.abiliw dall'art. 118 llcl R~golamento generalo sanitario :1 ti•hhmio 1001.
Art. 210.
SEZ C Q~g
Xon è permessa la vcn1lita della seh-aggina. che non presenti le traccie dell'av,·onnta twcisione, e quella da pelo è soggetta. a \'igilanza sanitaria analog-amente
agli animali da macello.
Vaccherie urbane, latte, burro, fornmggl e latticini.
Arr, llG Heg, sanitario 3 febbrnio 1001,
Art. 216.
A rt. 211.
Saranno esclusi dal consumo e distrutti la solrnggin:\ c1l il pollame morti per
malattia o in ,.hl di putrefazione; i pesci appartenenti I\ specie notoriamente nocin~,
quelli in istato di alterazione anche incipienro, quelli ucdsi con sostanze narcotiche
oll altrimenti nocive, cd infine i pesci marinati, e conservati colla salatura o coll'affnmicarnento ml all"olio, "110 si prescntai:isero alterati o comunque deteriorati.
Art. 70 o 73 He;r. ap. 3 agosto
III.
Chiunque inhmda aprire nelraggregato urbano della zona ciel Piano rt·~olutoro
una vaccheria destinata alla produzione e smercio dCll lattt•, de,·1·, almeno 15 giorni
prima, darne an·iso al Sirulaco, il quale, innanzi 0011l'e11cre la l'l1iesta I i1•1•11za, farà
eseguire dagli Uffici competenti una ,·isita, per accertare le 1·omlizio11i ig-ieuiche o
la buona disposiziouc dci lol'ali.
Art. 7' e 7à l!eg. 1p. 3 agosto ll>W.
1~90.
Art. 217.
A rt. 212.
È proibito Pimpiego di sostanze coloranti, anche non nocive, Olllfo far apparir&
como frmwhi i pesci, crostacei e molluschi in istato di alterazione anche incipiente.
]'.j vietata la fabbricazione e la Yendita di siLhuni o salsiccio con pesci, le cui ·
carni siano guaste, .nonchè la vendita di pesce conservato con soatanze antisettiche.
Art. 71 e 7J Reg. ap. id. id.
Art. 218.
1.6 vendita, ed il deposito per vendere, di pt>.sci, crostacei e molluschi è, di regola, llermessa solo nei locali a ciò destinati. Tali locali devono essere bene aereati,
con pavimento e pareti impermeabili e &ciii a lavarsi, e provvisti di acqua potabile,
saftlciente per la pulizia, e di un condotto smaltitoio a chiusura idraoliea per le
acque luride. I pavimenti saranno a declivio per lo BCOlo dell'acqua di lavatora. I
tavoli su cui si tiene il pesce devono essere di marmo.
I residui di pulitura del pesce devono essere raccolti entro recipienti adatti,
muniti di coperchio ed esportati in giornata, aenza che si possa però vuotarli negli
immondezzai delle case.
i . vendita girovaga del pesce è permessa eaclaaivament.e dietro licenza del Sindaco.
Le vaccherie, cli cui al prccetlcntc articolo, dovranno prcst•11tar1) le l'cguenti
comlizion i:
a) una capacitiì. sufficiente perchè ciascuna. v;u·ca nhhia alnwno '.!O mc. cl'aria;
b) n11'altt1zz1\ cli almeno quattro metri e la. ventilazione mn;ic·urata c·on c·amini
di aereazione e con finestre a riscontro, aventi una superficie complessiva non minore di 1ft 0 di quella del paviment.o;
e) paviment.o impermc::.bile con inclinazione sufficiente per lo scolo dei liquidi;
cl) 1•reti oon intonaco impermeabile per l'altezza di 2 metri; il resto delle
pareti e softltto imbiancati alla calce almeno due volte all'anno;
•) abbondanza d'acqua per frequenti lavatene;
/) allacciamento, a chiusnra idraulica, colla fogna sotterranea, e, dove questa
maneaaae, con toue impermeabili per lo amaltiment.o delle orine ed acque di
ri6ut.o;
g) nessuna comunicazione con luoghi di abitazione, latrine, concimaje e
pozzL
Inoltre, nelle vaccherie stesse, sarà viet.at.o di accumulare il letame nella stalla,
8ll0b.e ae in foeae chiuae e coperte. Esso dovrà easere tenut.o fuori in una foua
eoetrutta lleOOndo le norme indicate dall'art. 81 del presente Begolament.o.
Art. ,. Mod. .....
IP, id....
I proprilltnri 1lt·llc stalle, cli cui sopra~ clorrnuuo pre:<outnru nel ogni richiesta
dcll'UflÌdo ti' ig-ieno un cl·rtificnto clcl .8intlato locale co111prow1nto lo stato cli s:mit:\
clcllù Ync<•ho lattiforc.
Art. 218.
J.o 11i;::posizioni sui111lieatc saranno appli<~lte alle ,·:wcherio l'sisknti, nciraggregato urbano d ella zona del Piano regolatore all'attuaziono clul lll"l'sentc Regola111c11to: Jlllr lo <Jnali vaccherie è però concl•;o;so il termino ili due anni clall'attuaziom~
~tessa per l'adciupimcnto tli qua.nt.o è prl';;('rit:to nel prc•c·c1h•nto articolo.
)la11ca111lo eletto c<•rtificato o qualora vi fosse fonilato sos11ctto cho il latto provenga. da va1•cho affette da malattia. il 8indaco potr;\ revocare il pcrmesso1 il qunl1·
non sar;\ l'innornto so uon quando siano otferte garanzie ritenute sufficienti dnl locnlo
Ullìcio d'igiene aucho per ciò che riguarda lo stato di salnro dolio vaccho lattit'Cre.
Art. 223 .
Art. 219.
A t1•rmi11i cldl'art. 113 del Uc>~. Gen. :1 frhhraio 1!1D1 l'.Antorit;\ R;lllit:n·ia. cornu11ale ì1 t<m11ht n for :wcertare freqncutcmentc, t' coi 111oui H<:iontifld piìt sicuri, quando
cwcorrn, Il' 1·01Hlizio11i Ranitarie <lt•g-li aninuili destinali alla proùm:ione dcl fatto
11cllu Ya1·1:ht·1·ic o sfallo uel territorio clt>l Comune, nello 11nali ili 1ll'tto h~tte fii fa
Sllll'l'l'in.
JI 8i111l:wo, su proposta dell'Uflìcialc :-anit:ll'in, pofr;\ cmlinarn l'isolamento delle
Lr:-tic 111nlatc 11 ddaro l'nso <lei loro latte a s1•opn nlinn•ntart.:.
'J'nlo tli\·i1•to 1lon:i. sPmpre clispor:;i pel latte 11ron!nie11te da ,·a1•ch<'rie o stallo
do\·o siausi s\'iluppati 1•asi di malattia intottirn ili animali o <ioll'1101110, saln\ l'ecce~douo cli cui all'art.. 33t
Q11a1ora 114'110 rnc1.:heric o stalle prni111licatc sia<;i accertato un 1·a<;o cli tubercolosi. ,.;i pro\·,·1•1l1•n\ a uorma 1h1gli art. 33:1 e ~3 '·
Art. 220.
.Anchu lu < ~a pre e le asine destinato a so111111i11istraro latt(! dovranno essere
a:5:;og-g-ettat.c a \"isit:L sanitaria e a bollatura SJll'l'iall'.
Ari. 71J lllo-1 Reg. Rp, !ti, Id.
Nd l(!rritorio eh l Comune 1;, mungitura. non <lo\'ril. c::iscro pra.ti1·afa 1ht per,;011.\
atretfa da mala1tia contag-ios;t o<l ::wc.'ute piaghe o lesiono 1111alsiasi allo nuini.
Doni\ os,;er\·arsi la massima, pulizia in tutto le operazioni cli mnngitura, t-ipl'cialmcuto pci capt•zwli dello vacrhe e per le mani, nonchò poi 1icrwh i o gli altri
recipienti 01l utensili cfostinati lL Yen ire a, contatto col fatte, i qualt tlovranno inol1rt>
eHsere ili mafrriale :ulatto t) spesso disinfettati.
Art,
~7
e
~8
Mod. lteg. ep. i<I. 111.
Art. 224.
I rcc,ipic•nti c•hn s1!no110 n tr••sportare il lattC'. 1lal luo~o ili prod11zio110 a q1wllo
cli \"Cllllita, oltrn che ili materiale adatto: tlO\Tanuo t·s~t·rc a lrnona cl1i11s11ni o portare una ~writta fissa, hen chiHra, in<licanto il nome del propric·tario o il luogo di
prnYeniunz:i 1lcl latte. I.e hottiglie pel trasporto ilei! latte a 1lomil'ilio saranno sigillato col timhro cli fll'O\'enienza. Tutti gli'altri recipienti pul trasporto llcl latte a
domicilio 1lovran110 csst•rc chiusi con copercliio ben allattato.
I rct:ipit:nti 1mr la Yc111lita del latte negli spacci al minuto clonanno c.-;:-wre
provvisti tli t•opcrchio a crrniera. 'rutti questi re1:ipicnti saranno tenuti costantemente pulii i e tipcsso disinfotta.ti con li:sciYa. bollcnw.
Ari. 113., \Il ;\!od. Hrg sp. i•I. id.
Art. 221.
Art. 225.
Se 1111 animale cli una Y:tcdteria. o stalhL 11cl tc•rritorio del Comune Hi ammala,
il propril'fario eleve 1mùito darne arriso al!'IJllkio cl' igil 11c, il quale fari• tosto l'segnire
una yh;ita <la 1111 nitrrinario municipale. L:t stcss;' clisposizionu yalo per lo asine e
ç.'\pn!, <li cui all'art. ~20.
1
Ari. 82 R.ig. Id.•d.
Art. 222.
Xon si potrà i11tro1lurrc 11:\ altri Comuni uclla Oittù lat Le per n'.~ndcre ~enza
predo rdnth·o permesso clel ~i111laco, il quale~ lo 1•0111·etler.\ solo 1101!0 1·ho siano
statn clat~ per lsrritto prer.i-;e indir~l1.im1i snl 1110~0 e RtalltL ili prn>c11ic11za e sul
11111111•ro clcllc n11~chc. C' sia. stato pro1lotto il c•c·rtilìc·ato clell'Antorit:\ sanitaria locale
ntkstante cho le Yacchc sono s:•ue e specialmente 11011 nffotte da tubercolosi alle
mammelle.
I lol'ali ili clc•posito e ili Yon1lifa, Ilei latte clernno esscrn a.rit·g~iati, puliti, separati clall;~ sta lit\ o non possono c:-st•re adopcn•ti per t~amera ila lct to, nè por tt•m•n i
so~trmzc tali da alterare il s:tporo e l'o<lore dt•l latte.
l;o 1lispoo;izioni stcs~o sono applicabili ancho pei locali tli 1leposito e <li H'IHlita.
dci derh·at i cll!l latte : crema: burro: formaggio, ree.
,\rl.. 51> Heg. sp. Id. Id.
Art. 226.
Il latte w 1111uto come i11fcro doYe claro un residuo :-:ooco totale non inferiore al
12 0/0, tli cui al1110110 3 0/0 di g-rasso e !J 0/o ili magro.
. . .
Il lutto ,·crnlnto como sucw1to 1l(n-C clarc un rcsiil110 sc•·co totale non rnfcr1ore
a 10 O/o (li Clii 1 o:o <{j graSSO C n O/~ Ili magTO.
C2
63
Il l:ltte n~mluto come ce11tri/Ìt!Jafn lle,·e 1laro almeno il !J
rnngro.
°lo
ili residuo secco
li latte. qua111lo contiene meno <lel OO/o cli resillno ~ecco 111ag-m. è ila ritenersi
La pro\';\. di sta Ha. si considercr;\ fa\·ore,·ole al produttore où al ,-cmlitoro ilei
);\tto ucl solo <';1so in cui la ditrcreuza fra. il ca.mpioul! prelc,·ato ecl il latte sospetto
11on sia mag-giore di 0,1 O/o pel gr<tsso e <li 0:3
Art, tl7 o {15 MoJ. Reg. sr. 3 agosto
<111111u·11ia to.
:-::.ulle pareti esterne dei recipienti contenenti il latte destinato alla. ven1lit'l. ne«li
.-.p:wd ilon;\ «!."SCr irulicato in carattl•ri fi~si e facilmente ll'g-~ibili ilal pubblico, se
il latte ì• intero o scremato o tentrifugato.
Art. 111 H~g. 1:inltar10 3 febbraio 1001; :1r1. 9:; Reg. sp. i•:l. id,
°lo pcl rcsi1luo magro.
l~!lO.
I:)
Art. 227.
!':: \'ietata la
'e111lita:
a) clPI tolostro;
lati!~
ù) clel latte ili animali affetti da malattio allt~ 111a1n111elle, che possano renclere il
aU1·rato o noci\'O;
1:) clt:l latte <li :mimali colpiti da fchhre aftosa, tultt•r1·olosi, ,·aiolo, <·arhon-
dLio~ plenro-p11cn111onite essuclatin1, infezio11c sl'ttic·c•111ic·a. rahhia, il t<•rizia. clissen·
11•ria, 011 altm malattia capace cli alterare la natnra ch•I latte•; :-al rn 11 clisposto
11 ..11·art :~:a;
d) 1ld latte cli animali alirnentnti co11 forag-~i alt1•rati. 11n<"id o C'apaci cli
dare al lath~ C.'lttiYo oclore o sapore, e cli anim;tli c•urati <·1111 sosfa111.0 tossiche cli
.aziono ~l·neralc;
e) elci latte ''ischio"O: putriùo, o f'Oll colore, oclon: o liaporc a11ormale; <lei
latte co111111up1e swlicio;
Art. 229.
]":] detata la w111lita cli crema, burro, formaggi ocl altri prodotti latticini in
q11nlunc1nc 1110<10 guasti, adulterati o i:.ofìsticati, oppure cleriYanti <la. latte Ili a11imali colpiti dalle malattie, di cui ai comma b) e e) delF1nt. 22ì, salvo le eccezioni
di cui all'art. 334.
Il burro cloYrà contenere una quantitù di sostanze grasse totale non inferiore
all'82 Ofo.
I1:L eoloraziouo artiftchile ed innocmL dcl burro e Ilei formaggi don;\ in<licarsi
mcclia.nto s1·ri1 ta.
l 1•0111111ercia11ti all'ingrosso di formaggio llona.nno ottenere lil·1•11za dal Sinclaco
per l'impianto dci loro magazzini.
Ari. 107 Hv{:". sanitario 3 febbraiu 1001.
Art. 230.
La fahl>ricazionc e b Yc111lita 1lella marf{arina e clc.~li altri smro~ati 1lcl hnrro
i-peciale 19 luglio 1~~4 n. :l::iG e 1lnl relatho Hcgolamouto 10 settcmùrn lSU5.
~0110 clis;;iplinate dalla Lcg:;c
/) ciel latte inaciclito, in modo che coag-nli coll'cl>11llizio1w o coll'aciclo car-
Art. 231.
lwuic·o;
!J) cld latte co111m1<p1c sofisticato o<l al <Jualc l'iionsi a~g-i1111tc sostanze estraneo
1wr 1·1111>;1:rvarlo o per clissimnlarno i clifotti, l~ttta c•c·<·cziu111: 1wl latte c~o111le11sato,
<·11i l~ 1wr111c:;so a~giu11gcrc dello zucchero.
h) ciel latte a1111acqnato.
Il latte d1c YCnga trornto in una qualunque clelle c~on clizioni s11iiuli<'ato sarà.
.o,,;uhi1o 11isperso.
I':: proibito w111lt•re a s!'opo alimentare grassi animali o wgctali irranciditi! o
altrimouti alterati nel loro colore, 01lore e sapore; o com1mqnc i-;ofìsticati, noncltè
grassi prornnienti <la animali affetti 11.t malattie infettive.
Ari. 111 Ht•g. 1mni111rio 3 fobl.r;iio 1001.
Art. 232.
Ari. 114 Hog. sanitario 3 (obl.raw 1001.
Art. 228.
~'~ 111'1
c•aso ili c:o11tran·cnzionc al <lisposto cl1·lla lettera h clcll'arfi1·ol11 prPt'l'<lcnte rn·,·cui-.se 1·011rnstazio11c: i,i proee1ler:\ :L ripct nte pro,·o dcl 1·osì 1letto ca11111iu 11 e
1/i stalla.
<~1m111lo 1•oll\~sa111e clcl
ca111pio11e 11i stalla, (prelo,·ato sotto la !'on·n~lianza ilei
funzionari .mn11i1:ipali: colla mtmgitnr" completa cli tnlti i c~1pezzoli ilelle \'Ucche,
dr~ cui prO\'icuc
il J~ttc sospetto) fosse provato clie il latte. 111111 rispo111lcnto allo
<:11111lizio11i 1lell'articolo preccclentc, C\0111ma li, 11011 fu art ilì1•ial111!'11te alterato uellr~
Eitm compo;:;izionc: Jlflll si far;\ contr;L\'\·c11zio11c. Il prcJc,·a111c11to <li 1letto 1·ampio11e
dcni c:-scru fatto 11011 pii1 tardi <li tre giorni dalla elc,·ata 1·011tran·enzio11e.
Le 1nescola11w 11 i ,·ari grassi 011 oli poste in commercio :t M'Opo alimentare <ll'\'Ono
1lt•sig11ato 1·ol 1101110 1lel grasso où olio ùi ntlon• piil Sl'aclcnte.
e~scrc
Art. 117 Mod. Jlcg. 1p. id. Id.
Art. 238.
CAPO XXIII.
A limenti di orig ine vegetale.
SEZ lO~E
I.
Cereali, farine, pane e i>astc alimentari.
J~
Yictata In YC>ndit' ili pastC> alimentari:
a) prcparafr c·olle foriue di <'lii nell'art. 2~3;
b) 1·011 fltriue ili frnlllento mbtc cnn quelle <li altri 1~r.•ali, ammcnochè sia.
rlichiarata al co111pratoro con 1 ~artdli 11i la composiziono 1lcllc pa1;;te st{!ssc;
e) altMatl'I o comn11q111• sofìsti<·;•te o tinte con colori nocivi.
Art. 123 .M 04!. Hcr,. ~p. Id. 1•1,
Art. 233.
Art. 239.
~ \"ictata, la n•11<lita per ui;o alimentare <lei cereali 11mi<li, connuisti a sostanze
minerali, invasi da parassiti, nocivi, o di cattivo sa1>ore ed odore, oppure alterati
o COllllllHI'll' :l\':triati.
La <·olor.1;do11I' clt• \11· paste a Ii men t::wi con sostanze i 1111 oc11c tl i \'Orse eh~l rosso
<l'novo, è• JIC'l'llll'~sa, a 1!0111lizionc che le sostanze stl'sso \'C11g·. t110 tli1:hi.Lrat1~ con C<H-
B \"ictata
a11d10 la vendita delle fari1H1 <la essi pro,·c11ic11ti o mescolato con
isostanzo cstra111•e minerali o vegetali, alterate 0<l in\'ase ila para~siti.
I <·creali impuri 011 aYariati predetti, che si vog-1 iono \'c111lero per alimentazione
cle~li animali domestici o per uso industriale, tlornno e~scro annunziati come tali,
mc11ia11tc un 1•.arb·llino die iu<lichi chiaramente la. loro natura al compratore.
Art. 107 Heg. unitario 3 rcbbr:iio 1001;
:irt.
119 Mod. Rei;. sp. id. i<!.
A rt. 23 4.
t; \'it>tato ai mugnai, ai negozianti ili farine, ai fhhbricauti <li paste alimentari
e ai pauctt it•ri <li kncro nello proprie oftìcim•, bot teghl'i magazzini, ccc. qualsiasi
sostanza che pos~a st•rviro a<l a<lultcrare le farine, il pauc l~ lo pasto alimentari.
A r t. 2 35.
Le fariuo 1lovranno essere messe in com 111crcio col nomo ilei eorcnlt•, <b cui i1rove11:.;-01w, <~ q11n111lo trattisi ili mistele (li farine cli qnalit:'r inferiorn <·un nitro di qualit\ supPriori dernno essere in11icatc e posto in <·omnwn·io 1·01 nome 1lella qualifa
i n feriore.
,\rt. 121 f(l'f'. ~J'. id . M.
A rt. 236.
P. vietafa
la Vè!Hlita dcl pane fahbricato 1'011 farine, ili cui nell'art. :?33, mal
lievitato, mnlcott.o, formcutato: nmnmffit-0! o co111u1111ue alteralo o sofistil'ato.
1<'llini al 1·omprntorl'.
Art. 12."l lt<lg. 1•!. Id.
Art. 240.
JJC fnhhrich<' <' gli spac<'i Il i t:'rinc. di pane e cli pa<;tl' d evono essere tenuti colla
massima pulizia, in loc:ili ben a<;cintti, ben illruniuuti o n>ntilati, non comnnicauti
cou latriu<', Rtnllo od altri nm'He11t1. che c.>n es Lh1zio1li p o~<; ino nlter.,r~ !:• ùuoua
qnalib\ 1lelle suchlr>tto sost:inzo alimcnt:tri. J)3tti loeali non rlcùhono m.1i .ser,•ire ad
uso ili ahitaziouo o cli 1lormih1rio, ccl in ogni u:v;o de,•0110 e.;;scro dichiarati idonei
l•l'r Raluhritn clai co11111etA.•11ti Uflìci lllllllic.ipali.
li personulo i111pieg.1to nelle fohhl"iehe e negli spaeci tli farim•, p:mc e paste cle,·e
manb.>ncro la prr::1011a o gli iudumenti 1 che in1lo-.s L, colla piì1 scrupnloS•L 11cttczz.L.
~ci pamllci gli op(•rai cìo,·ra11110 :wne :1 loro di5po::;izio11<1 llll l!L\'abo.
Il t.rnsporfo <lr•I pane nelle vie 1h•lla cittù 1lcn1 effettnnr~i in rPcipi1·uti chiusi.
Art. 241.
l}h i i 11 I onc le aprirn u11 lhrno, 011 at.th-.•m mn v1rn1li ta cli p 11101 f:1ri11e o pn-;tt)
nli111c11tar1, 1ll'vo farne notifì('a all'.\utnrit:\ m1111i1·ip •lo ali11c•n11 Hi giorni prima, in1lica111lo la locai i tù 11ella q u:ile l'èSt'rd1.io 1 le,·u c:-i.-ero apcrt 11 e 1 otte11Pr1~ cl •Il ' A11 tori h\
8leilsa la li1·emm cli PSl'r1·izio.
SEZIO~E
Il.
P1·utta. legumi. erbaggi e funghi.
Art. 121 Hcg. ap. Id Id.
A rt. 237.
Il pano fatto cou fariua tli fn11nc11to mista a farina di altri CCrC'ali, 1lc\·c es:;ere
messo in YC111lita c·olln indicazione della sua natura e mc11in11t-0 apposito cartellino
,·isillile ul puhblico.
Art. 242.
Non si JIOSl'llllll \'(llltlOM frut.ta. lcg-umi. erh1\g~i e similil c·ho siauo ~113Sti, r1.1rfJH\11t:tti. 1•olorati art.ificialmt>nte o e 111111nqne nit.irati. o ci•mnt11 nllc frntt.• 7 so 1lo~ti11ato nll'ali111ontnido11e im111elliata, ehe sLrno anche HOtnpli('(H111.mtc im111,1tnro.
(i!)
G7
,·ictnta la nmlitn di 11afatc e ùi altri t11lJcri '"on .~cr111ogli, o 1·l1c al>liiano
i':
subilo la
i lll'a 1u l>ri.
1·011~Plazionè: o dw
,.;ieno affetti 1ln malattie
pnrns~itnrit.,
tali •la re1ulrrli
~EZiU~E
III.
Art. 12.; Hcg. sp. id. ul.
Conserve alimcntnri. zucchc1·0. micie,
Art. 243.
conf<>tt i~
1n·•~JUH'H ti
z11cd1eri ni. st•iro1•pi e urn 1·uu•lla te.
J~ \'ictnta in ogni tl'lllJlO la hn·aturn tlt•gli rrl1aggi 1· d1·lh1 H·1tl11rc in arquC\
Art. 246.
cs11o~to
a1l i111111i11amcnto o comunque sosp<>ttl' ili torll1·111'1<' rnatriiali Jmi<li, f'ortcJlll'lltc inquinate Ila materie luri1lc e donrnquc in Yi<-iuanza tl1•(;1i :;;h11d1i 1lellP fog110
l'itt:ulino.
Art. 110 Hei; 1onilono 3 fcJ.Lrnio lf••I.
Art. 244.
La \l'1tdita elci fu11~lii puÌ> an•r luogo soltanto 1wllc l1waliti1 all' nnpo 1l1 ~si.i:.: 11ah.~
tlall'.\ 11tori1:'1 r111111icipale 1• cliclro li1·e11;ra a1111ualc rilasc·iatn clal Si111lal'o.
I.a n'111li1n tlci t'nngl1i ì· limitata alle SJ;Pl'io H'g111·11ti:
l'orci110
"F1111~ fc ree 1~11let11s 1 .Julis /Julliar.Z
I 'orci11cllo · no.ssin - Bulerns ,.:enl>rr B11llitlrd
l)ornlo ùuno - - Fun~ cocch - - .\mnnitn C'fl'Sarca Scop>li (Agaric11s (![l~:':lr.)
<:ìhimlini o famigliola b11011a nnùharwn o fuug moron Armillaria
rnellea l'11ll1 ( A~:1ritn" mcllcus)
Galli11n(:{'io o ()rc•:-;tn ili Gallo - <:alli11fl.!11 - Cautliarcllu-. 1·iùari11s Frics
•\garic•>" clt•li1.io:;o - Lm:tariu,.; cleli1•io:;11s hi1mco (.\c•arli'llS 1l1'1ic.)
l'rntnjolo o Prataiolo bianco (fungo 1·111th·atol l'rncl:1rcc11 - J\garicu~
(l's.illi11!11) campt!stris Uu11co
Sp11g110J, - ~pu11;;ig-11CX'11ra
JlorchC'lla 1 ~1'1·1ilc'11t.1 l'u.ww11
Hpngnola ba~L:rnla - Spn11;.:i.!,;"11omra litlsa - ( :~'rcrn1itra 1s1·1i!P11ta Rcluu:ffe1·
(J LPl\'l'lla t>seul1'11ta l'cr.~)
'J'art11fo o s1w YariM:'L - 'J'ritlèile
T11 ber 111ag11:d 11111 - llll'la11osporum
-- hru111ale - mstiv11111.
1~ pr.1ihih li~ Vè111lit1i ilei fnn~hi, frrschi o s1•1·clii 1 co11111111111c• altt•rati.
C pure• proÌÙÌta la Wn11ita :Ullh1tJ:mtc t!Pt fllllg")IÌ.
1
Atl.
12'J R ·~. s.nit:.ri<.> iJ. d.
1':; vil'lata la \1:11clila cli og111 1·011scrYa alin11mtarc, rni1~IP, 1•1111rctti, pn·pnrnti zucdH•rini, H:iroppi 1· lll:ll w1·llaf P:
a) 1·0111111icp11• a lt1•rat i, :-;otistil'a ti o a1hli:1.ionati con sol)fanzt• l'~lratlt'<' 111 inerali
o \'1•g1•tali, :1111'1111 a :<e 111 o di 1·C\l1Hn azimie
li) 1•olorafi 1:1111 sostauw 1101'.Ì\'e;
1·) 1·ont1•nc>111 i s:11•1·ari11:1 o snsta11zc 1lolc·iticanti 1lin•r:;c• dal ~atcarosio: oppurn
ow clidiiarato, cln I ghl!'nsio puro.
fJo :t.llc'l•lwro1 o sat•C'fu-o.-<io. non 1lovn\ coutcucre ~lucosiu ul.: :-;o:>tauzo 1•strancc~
or;.:m1it o-rnitwrnli, Pd o\'t' grn:;:;o e· uon raflì11ato, 11011 cluYr:\ 1·011frm•ro piì1 elci ;J 0/ 0
11i ?.ncl'lic•ri riduttori.
I i-ali cli rame prr rim t·rilire Jr cou:;cnc uou •"lt'l'Ctll•ra11110 1111 1lecigrn111mo del
nte1allo per og11i J\g. <li p<':<O 1ldln pnrte solida d1·lla 1·011:->errn.
Art. 12<, 1'0, 131, IJ:?, 1•:1, l:>I e 13-, Her. •r. 3
ogo~to
1sro.
SEZlU.\E I V.
Caff(', thc, eioccolatto e tlroglU'.
Art. 247.
fo: \'ic•f:tfo ili '1·11tll'l'<': c·ol nome ili «:-tffi\ sostauzo dh l'ISC clal
hl'lllC
cl ..lla 1·11ff<"a
nrahi1·n.
I s111·1c•dn111• i e l<•I 1·affè 1111·S<·olati alla :-ua poh crn 1 lov mn 110 «'.SSl'TI' a 1111 uueia ti
t:Oll
serittn.
Art. 245.
I funghi secchi 11 i1rcparati: 11011 potranno essere nmmrsl:li alla \'<'t:clita se 11011
sono clclla spe(•ir dcll' 110\"0lo o ilei porci110.
f.: \'iernto n•111lcrc rnfR> c:om urnp:c :l\·ariatt1 o :-ofi;o;ticnto, 11011cl1ì• polrerc di c•affè
cs11ur1ta.
Art. 1rr l"G e 1·7 llr"'
'I'·
1J. 1
Art. 248.
I~ proibita In \'ClHlita ili tl11· (foglia ili th1a cM11oi1>1ù) J1u11gc1111mo,1·olorato arti-
fldnh11c11t1•1 o Pi-:mrito: o Il\ n1·int!l.
Ari. 1·,q
llr~.
, 11, 11.
69
68
Art. 249.
È proibita la vendita di cioccolatto, (poh·eri cli seme cli ther>broma, cacao, z11cchero cd aromi) comunque sofisticato. La ste.ssa ;proibizion('I riguarda fa b"'·anda
preparata sotto il nome di cioccolatto.
~ prrmessa raggiunta di fecola e ili altri amidi, qualora la mescolanza sia chiaramente i111licata al compr.itore.
I vini cou germi d'in<·erconimento, <rn&arore, i'ischiosità e simili malattie, cbe
li rendono poco conservabili, per qmmto 11011 ancora sem;ibilnu.•nto alkrati, potranno
aolo mettersi in commt•rcio tlopo l'pcciali trattamenti che 110 11ssic11ri110 la cclnscrvabilit:\, e dopo clm l'Ufficiale sanitario abbia fatto coustntan•, cou 11lteriuro esame,
cito il vino sottoposto a c111ci trattamenti è di\'cnnto commerciabil1•.
Art. 13i e IPS
Re~.
sp. Id. hl.
Art. 254.
Art. l5U Jteg. ap. Id id ,
Art. 250.
P, viebLta la ,·en1lit.'l. di droghe e spezie i.~ cui qualitil. 11on?cmrrispon1la, a.l nome
sotto cui sono venclute o che siano avariate, ei•umrioo od in qu1ilunqne motlo alterate o falRifieate.
Art. 160 lteg. •J.'I · id, id.
Nessnuo puì1 ve111lcrc, ritc11t•rc per n•111lere o sommiuistrare como c•l1111pcnso ai
propri cli1wnclenti, birra fahhricafa con altrn Jflateria prima, cho non Mia il 111alto
cl'orzo o di altri 1·t~rcali, il luppolo, il IicYito o formcnti Rdczionati, 1•oloratn con
materia di\'crsa cla qndla che proviene 1lal malto torrclÌlfto; 110111•hti birra in cui
siano state aggiunte per diiarirla, cornsen·arla o per altro Reopo, smit:u1:r.e estra11e11
e uocive, quali i soltìti, l'acido i:;ali1 iliC'o, l'aci1lo borico, l'acido ossali1•0 o la ~li1·1}ri11a.
1
Art, 121 Ho,: s:init:irlo 3 (cblmuo lt\11.
CAPO XXIV.
Art. 255.
Bevande.
SEZIONE J.
'Yino, birra, aceto, spiriti e bevande alcooliche.
Art. 251.
l.i.'t preparazione a scopo di vendita ed il commercio dei Yini e vinelli sono
disciplinati clalla Iiegge speciale 25 marzo 190:> n. 100 e clal relath·o Uegolamento
25 110\·emhre 1000 n. 450, nouchè dalla Legge sanitaria. 22 clioombro 1888 e claUe
alt rn disposizioni legislative.
Art. 252.
A termini tlell'nrt. 122 <1<>1 Regolamento generale ~) fobhraio 1~101. è proibito
Yc•11dere e ritenne per Yendere, colla qualifira di vini naturali, fJllèi Yiui c~he cont"ngano una qmmtit:\ cli solfati, calcolata come solfhto nentTo di potassio, maggiore
d~l 2 JM!r mille, quando non siano vini <li lusso c•he contengano non meno clel 15°;,
in volume cli alcool.
I vini f'omuni, i quali <'.Ontengouo •ma quantit:\ di solfati, calcolata come sopra,
superiore al 2 pn mille, Jiolrmmo essere posti in vendita soltanto qunrulo portino
11<:ritta in modo cYillen1c l'indicazione <li 't'illi gessati.
Art. 253.
Quando il vino sia semplicemente inaei<lito ed abhia un titolo alcoolico tale che,
aciclilìcandoRi, il grado di, acidità aeetica salga almeno al 4 ° 10 , se uo permetter~ la
conversione in areto.
Quando, per la distdhuziclno al minuto clclla birra si fa uso ili pompo o cl'nltri
apparecchi a pressione, apJllicati allt\ botti che la contcngo110, i 1ubi che vcugouo a
contatto colln. birra dc,·ono essere preforibilnwnto di staf,'l.IO puro, esch1Ro qualsiasi
altTO metallo altomùill', ispecie il piombo.
Ii'aria cho ·s1•n·e alla pressione non don} ess1•rc presa ila ambil'nti abitati, o cla
cantine, ma tlal!'esterno.
li rccipient(1 p1•r l'aria cl<we (•:,;scro munito ili apertura <'ho nc pcr111ctl:i la visita
e la ripnlitnra. Talo ripulitura ckwo c.-.scre fatt. i. a:-sai tli frcq11c11k.
Art. 1'7 Heg. • P· 3 ngosto
l~~O.
Art. 256.
La fabbricazione o la rn111li ta tli spiriti ;e bevande alcoolic•ho so110 11isl'ipli11ate
dal H1•golamcuto per l'applicaziomi clcllc llispo:•izioni Ili carattc>ro igim1ko, POntt-1111te
uella Legge ~ugli spiriti, approvata con R Il. 2G fehhraio 18!}()7 u. GG;;:l, e tlalle
altre dis11osizioni legislative.
Ari. 148
Ile~.
p. IJ ul.
Art. 257.
~
'\"ietato ,·c111lcre acqua,·iti, liquori, tinture cd essenze c•o11tc•11cnti ukool uu'lilic-0,
ed in genere quahmque altra sostanza nocirn.
Art. HD
H~g.
p d. d.
Art. 258.
Col nome di aceto tU vi11u non si pui> wndere che il prodotto ottenuto <'olla fcrmcu&azionc &<'etica elci Yino, senza alcuna aggiunta. di mat.<-rio color1u1ti o ili altro sostanze.
71
iO
Gli aceti ottc11uti c-..1ila 1t•rmentazio11c :~tica cldla birra, ùcl sidro, llell'alcool
1o1i dc,·0110 \'C11d1•n• col 1101110 tli aceto tli birra, aceto di sidro, aceto tli RJJirita. Questo
1lenominazio11i de,·0110 cs:-;cre .segnate sopr.~ i n·cipionli 1·hc li co:1te11gono ctl :ulottate
nei libri, fatt11r<•, polizze di ('MÌeo e di spedizione.
L'aceto fahbric.'lto per clilnizioue d1•11'a1·ido accti1·0 pnro, si 1lc\'C \'cmlcrc col
11011w ili aoeto m·t~tìcialc.
'l'ntfo it11listi11tame11k lu qualità <li aceto tlona11110 co11k'11Mo almeno il 4 010 in
peso di ncido ac·t·tico 11 1w11 an•rc me..,rolati nci1li 111i11er.,li oli altre sosta11ze noch·e.
Art l!'>l,
15~
Art. 263.
I f.1bbric.mti, i 1l.~p.Jsit,ri e i ,.o.!:t litJri ili g~1ia::..:io
n.1tilì ·.mii all'.\utl1rità municipalo c.l inrlicar~ hl prornuienz.• ciel ghiaccio, il luogo tli depnsito e
tl.l\'Jll 1
quello tli ,·cmlita.
CAPO XXV.
e 1:.3 Hcg. •P· i l 11
0
Suppellettili da cucina e da tavola, recipienti, oggetti in genera
SEZIO~E
Il.
d'uso domestico, profumerie e giocattoli.
Art. 264 .
.Acque gassose, limonate e ghiaccio.
Art. 259.
Chiunqno intenda aprire una fabbrica ili acqno gassoso u ili ncque minerali acl
uso tli be\'anda, 1le,·c indicare al Sindaco il processo ili fabhricaziono e l'iLcqua che
'"uol adoperare. L'analisi chimica e batteriolo~irn' 1le!Pacqn,, 1len~ ossero fatta dal
Laboratorio munieipale.
J.ia licenza di fabbricazione è subor1li11ata al giudizio clcll'(Jfficio cl' igiene.
Ari. l:!I Reg. ,;initario 3 febbr11io 1001.- Art. lGl ;:\lod. llt'g •p. Id. id.
Art. 260.
~: proibito rn111lere aclJUC gassose, gel:•ti, limonate o altre btwtuule preparate
con acc111a insalubre o comunque guaste o corrotte, oppure c·ontoru.mti acitli minerali,
rame, piombo o materie eclulcomuti clh·erso 1fallo zm~~hcro ili 1·11111111 o tli harbabietola.
Ari, lù2 Rcg. "I'· id. hl
Art. 261.
Il ghiaccio tlostinato in qualsiasi mo1lo :ul uso alimenb,re, 1lc\'O cs3ere prodotto
dal congelamento ili acqua salubre, e clcrn csslln: c1111~crmto in serh.•toi, muniti di
una scritta imlÌl'nnte la natura alime11tarc ilei ghiaccio, ila segrmlarsi anche al
compratore.
Art. 123 Rcg. unitar.o
'.I
febbr.110 1001.
A termini llllll'art. 4~ Ùlllla. L)ggo s;u1itarh• o <lcll\Ll't. 125 •h~l ltegolameuto
genor,,le 3 fòlJbraio U>Jl, ò proibito ,·c111lere o ritenere per ve111lerc otl usa.re:
1° supp11llettiU d' cu1:fa:i. e di, t:iooz,, o qualsiasi altr,l oggetto, 1lestim,to a
porsi in contatto diretto ctm sostanzo a.limcntari o henmtle :
a) fatti di piombo o di zinco;
b) su-..guati o saltlati con leghe contenenti piì'L cloll'J 0/ 0 di pioml.11>;
e) fi.ltti di leghe o ri\·estiti int.ern:1mente di u:io strato rntriOcato o smaltato, che messo in contatto per 2t ore con una soluzione all'l 0 /o d'acido acetico,
alla temperatura ordin:uia, cedano p~ombo al liquido;
d) fatti con gomma o ca.outchouc, contenent.e piombo o antimonio;
e) fatti di altri metalli, non rirnstiti interrmnrnntc di sbgnatura sempre
i11tegr.1, eccetto che cli fòrra, tli uikcl e d'alluminio;
2• stag1lole o joyli. nletallici, clestinati :'porsi iu clirntt.o contatto con sostanze
alimentari, quamlo contengano piil dell'l 0,'0 di piombo;
3• JJtnnpc per I:' birra o sif1mi pu ac11ue g<isso::rn fatti di motallo o tli vetro
coutcneuti più 1lell'l "lo cli pioml.>J o Yetro piombifor" nello parti a contatto tlel
liquido.
L'ossido ed il solfuro cli piomùo stmo comprc.lsi nel tlivioto coucormmto il
1>iombo.
Nelle fabbricho1 con\·itti, ospizi, casormc, scuoio privato e pubbliche, negli
GSercizi pubblici e negli spacci di derrate alimentari e cli ,·immle gli utensili tfo·
\·ouo OSBere tenuti colla più scrupolosa nettezza.
Art. 262.
li ghiaccio deri\·antc da acque impure, non potrà essere utilizzato altrimenti
che come refrigerante, csclm;o pc~rò, anche in questo caso, q1mluuqm• contatto con
sostanze alimentari, e dern 1•sse1-e indicato come ghiaccio per uso imlustriale (non
alimentat·c), mediante eartello sni locali o recipienti che lo c·ontcugnno, e denunciato
come tale al compratore.
Art, 123 Rt'g. sanitario Id. IJ.
Art. 265..
Negli spacci di sostanze alimentari è vietato avvolgere lo sostanze st.esse ia
ea.rta sucida, color.,ta con sostanze nocive, stampata, manoscritta o che ecceda. nel
peao il grammo per ogui 1lecimetro quadrato.
La carta stampata, h• manoscritta e la carta colorata con sostanze innocue, pnrchè
non auoicfa, s1u·anno tollerato soltimto per an·olgero derrate ulimentari secche~.
Art. 126 Mod. Hog. sanltnrio 3 fobbrnio JllOI.
i3
72
Art. 266.
T..ie foglie ùi vite, che servono ad avvolgere frutta, burro od altre ùerrate alimentari, de,·0110 essere ben laYate, in modo <la non contenere sali tli rame 0 altre
sostanze 11och·e.
Art. 267.
i<: proibito J"uso <li colori arsenicali per la colorazione <Idio stoffo e dello carte
per tappezzeria, ornumeutazione od altro uso domestico.
TITOLO I V.
Misure contro la diffusione delle malattie infettive
dell'uomo e degli animali domestici.
CAPO XXVI.
Misure generali contro le malattie infettive dell'uomo.
A rt. 268.
Art. 271.
Nella preparazione tloi sa11011i, della <'i11ria e cl"1·
cle11t1"1.l'cr1···1·
~ vie
· t a t o t'1111p1ego
· ·
..,,
~
u
cli E!ostanze uoC'iYe.
A termini del R. deereto 7 agosto 189'2 n. 433, i cosmetici e le tinture usate
per. la colorazione della pelle, dci capelli e tlella barha, conte11e11ti composti Yelenos1 devono essere nmduti a nonna dell'art. 32 <lclln Jeg{.!o 22 dicembre 1888.
Sulle Loc<'<'tte o sulle cm te, che contengono i <'osmet ici e le tinture proinùicate
come anclte negli annunzi al pubblico, dovrà essere indirata la qualità e quanti~
delJe sostanze velenose, che e11trano m•lla loro C'Omposizioue.
Sulle b~·<·(\tte !1 1mlle carte cloni\ esiiNe apposta Ja J>nrola: t'ele110.
Agli effetti cMl'art. 45 <lclla Legge 22 tlin1111bro 1~88 i· ohùligntoria per i 1111•tlil'i
Ja dcuunch' dello s1•guc11ti malattie:
a) il morbillo, la scarlattina, il n,iuolo e rniuoloide, il i ifo mldominulc', il
t.ifo petecchiale. la clift.critl' e t·roup, fa febbre }1Uer1wralc, il t·olcm. la febbri' gialla,
la peste buLbonica ed altre malattie diffusive o sospette di esserlo, iullica :u 1lall'Autorità sanitnria con speciali ordinanze;
b} la tubercolosi polmonare:
1° negli ospizi di mendicità o ùi i11Ynlidi, uegli orfm1ohofi, ucllc (•mccri,
•
»egli alberghi, nei convitti, scuole e conrnuti;
2° nei brl'fotrofi, ospedali o caf>e cli salute;
Art. 269.
J'er lu falihritoazioue cl<'i giccatto11· ;., 11ro1"ll1·10 l' m1111ego
·
·
cl'1 foslnuire coloranti
noci\"C od esplosive.
Art. 270.
~·
A termini dell'art. 43 ùella Legge 8nnitaria o del H. <lc1•reto 7 foLbraio 1892
1
55, modiil1 ato dal 1:. decreto 18~'5 n. 101 1 si rite11go110 1uwin1 le sostanze colo:
rirnti menzionate ncll'elt•nco armei:rn a tali c!e<.·reti, ossin:
=.
a) i colori nifocrnli costituiti,iin tutto o in parte, da composti cli antimonio
arsenko, l>nrio (a<l ecc·ezionc clel solfato), cadmio, c·romo, mercurio, ?.inco1 piombo:
rame1 stagno o da altre sostanze tossicLe;
b).i col~ org.anici. c~ntenenti gomma - gotta 0111mre acido 11icrioo ttrinitro,
fenoJ), giallo Vittoria (d1mtrccre801), gia1Jo Martius (cliuitro ft naftol)1 giallo me-
taoilico.
3° uellc latterie e Yacf•hcrie;
4° do\·111111m·, in seguito alla morte o a uu11lJinn11·11tn 11"allo~gio 1lell'i11lcuno;
<") h' malaria;
d) la isifllidc tras111css:i pn baliatic·o mercenario;
f'} i t•asi di rabbia ocl anche di semplici morRic·alurn inft·rto cl:L animali rnùicli
• i-oti11etti di t•sserlo ccl i <'ai,;i di c·iuhoudiio, mona o fat'l'i110 1w11"1101110.
VAutorit:\ sanitaria 11otn\1 eon speciale or<li11a11za 1 n~rnll•ro ohhligatoria unche
per gli albergatori ocl aftìttncnm1•re la clt•111111zia di mm o 11iì11l<'lle1<11imli1·alc malattie.
Art. IW llPg. ~anit:iriu 1 feliLrnio:1ro1.
Art. 272.
Nt•lla cle111111zia don:\ essere indicato:
tr) il uouw o t·oguome1 l'età, l'abitazione e la 1iro\Cnie11za dcll'i11fe111101 e 11os1ibilme11tc nnl'llC il giorno in cui cominciò la malattia;
b) la cliagnoi;i della malattia;
e) tutte lo osservazioni t'lw il medico crederà <li fnrc 1wr 11ou1m 1lcll'Utlìcio
sanitario;
d) le mi1mre dal medico aclottatc per prernuire la chtfusione clella malattia.
I motl nli per le den unde n•ngono gratuitamente foruit i ai meclici cl:,11' U tllc·io cl'igienl'.
75
1..o cleuuncic 1lern110 èsserc i11d;1te colla nMssim.L s 11lecitmlino n tlJtto Ulllcio.
anche per uwzzo dcg-li agenti municipali in sen·izio pt•r la 1·ittù.
J>.!11:1 clcnuucia s.lr.• rilasciata ricentta al m~.lic,1 1lall'Ulllcio c.>mmmle quando
11c l'i:L fatta rich ic·sta.
Art, 13\1 e IJI Heg. unitario hl 1d,
tin~ iuclic.~to 11oll'art. 271 comma a) e b). Essa s.&r.\ limitat:L a'.la <·arm•ra ilei 111nlato 11
auclrn m;tcsa. a tntt.~ l'aùit.'lzionc :>i.:.:outlo che l'Autorit:\ s,mitaria sar.1 per p1-cs1•riYert>.
La cliliinfeziono :>ar;\ prati<'ata al termine <folla 111 i.!attia o nel .-·aso che il urnlato
sia ma!ulato all'Ospe1lalo o altrorn, e dopp ciao dalla camera i-i:msi nsportnt•i 1utti
gli oggetti che 1fovono
C&!Crt'
clisinft·Uati.
Art. 137 lh•g. ~:iniiaiio td. 1J.
Art. 273.
111 t.ntt.i i c.isi di m.Llattie infottin.i e 1lilfosin.i1 il urnllico curante don.ì. ilare alle per:-;ouo,clw assi.stono e an·icimrno l'iuf,muo, le istruzioni necessarie e prendere egli ste:>se
t utfo h.ijirm::rnzioui consigliate dalla scienza. per uvifare la. propagaziorw del contagio.
N ci casi 11111 i ca ti uoll:l letter<L a) cloll'a.rt. ~7 l do\'r,ì. inolt rd 1mggerit·c il cou ve11.ieu_to isol:uneutv tlell'iufermo o 11cllo persone che lo assistono, e, all'occorrouza,
r1t·hu!1lorc ila! Oo111nno il trasporto ilei malato in locali d'isolamento.
Atf. 132 Hcg. s:anllaru:> hl. id.
Art. 277.
f.; proibito 1br ila lavare ai hng.m11ai privati la. ùi:tnchcria
011
altri L•ffetti 1:)11•
z:;iano \ 011uti a còntdtto con illllidtlui a!ft.1tti th~ malattie per le 1111ali i:;ia 11rcli1mta
0
la di1:1i 11 fcziouc.
t; anc:he proibito di asportare dalla. c;Lmurn dcl ma.lato hia1wlteri1• cii 0~~1itti
prium che siano st~Lti 1fo;i11fottati, 11011chè <li sl>.•t.t.ero tapputi, scopare: a secco cii iu
qualsiasi modo sollevare poh·ere uello abitazioni ili malati t'outag-iosi prima 1•\ac sia
praticata la llisiufcziouc.
Art. 274.
Art. 278.
Hi1•0\·uta la 1Ie111111da di un caso ili malattia infotti\·a: PUfllciale sanitario, 0 i>ersoualmcuto o por mezzo 1lcl personale tecnico cla. lui 11ipen1lcnt,•, cs~guirl uua iuunetlia.ta
i11d.1~inc :sullo orig-ini tiella malattia. 1mllc co,ulizioni 11cll"a'1i1,1ziom·. e si accerterà
anclw cou frequeutì \'isitc, cho il metlico cnr.mto nbuil• dt•te, e ln fami"lir• esc..nisca I~
istruzioni, cli ,~mi all'art. 273. Fdr.\ irwltr<} nffi;gcre sulla partu ostorn: dell'u:cio d'~u­
trat.& nollc al>il.lzioui, o\'C fiJss.:ro iuformi 1h>llc malattie i11fòttivc in1licate nel comm•• a)
cli~ll'nrt. 271, 1111 cartello anuuuziautc, a chiari 1:,m1ttcri, la nmlattia infòtth·a c.111st.'ltat.•
o sospettata, e curor:, si:l\·i mantenuto J)Cr tutto quel f(!mpo che s;n~\ 'uocoss:•rio.
'.f'.mto al lllùtl11•:,i cur.rntJ, C.J:UJ ai lllJ!UUri tljllll f .• ~n iglia dJ\l'iuf,mn 1 e rnt.i.;_;ios.>
otl a ('oloro clte lo UiSistouo, è f1•tto obl>ligo di co;1t.liurnro ml ubbiiliro l'Ufficialo
s.u1it~1rio 1101l'cs,•cuzio110 tli quei pron·e1lime11t.i che credor.\ ili oriliimre uoll'intcresso
1lcll'i~ie110 puublica.
Arl, I li Mv I.
H~g.
•auitariil iJ. i1l.
Art. 275.
I~ ohuligatoria la clisiufeziouc 11clla hiaal('heria, 1lcgli cffott.i lt•ttcirccci 0 persona.li
appartenenti agli ìuforrui 1lellc naal:1ttic iufdtirn e diffnsivc1 indicato dall'art. 271
com ma 11 I o b).
l'utra pure 1•sscre resa oùbligatoria nei casi ili cui ai co1111u:~ ti) e1l e) tlell'articoh) stesso.
J,a <lisinfcziono 1lon·;ì cse~nir.;;i ucJl'apposito stabilimento municipale.
l:ol>l>ligo <lolla clisinfcziouo si e.stende ancho agli offotti di vestiario ccl oggetti
clcllo persono che cbucro contatto col mala~> coutagioso.
Art. 130 )(e~. s u11tar10 id. 1 I,
Art. 276.
l~ puro oùl>liga~>ria la disin ftizione <folle al.lit.azioni 1loi malati di malattie iufet-
Quauclo risulti ciao l'iliola.meuto a domicilio 11011 viene osservato. l'.\utorit:ì. comunale pron·cùlmÌ. pcrchè l'hmlamento si~~ assicurato, per mci':ZO ili a~<.mt i special i
che sorveglino il sequestro tlcl nmlato, a spese dolla famiglia tli qm·st'ultimo.
Il soque8tro tlol malato contagioso a domicilio non ce.'isa 1m 11011 1lictro autorizzazione i;crith~ · tlelPUfli('inle sanitario.
Art. 279.
~ viot.afo servirsi, pcl i,rasporto ili mahiti di mah•t.tia c~111t,1iio..;11, ili pnù!Jlicho
o l'rivato \'otturc.
Il trasporto vit~no praticato per cura dcll'. \mministraziono com111111lc l'!I a m .•.r.zo
''""W""'
cli vetturo destinato esclusinrn1onto a. quest'uso, le qm11i
ili \'olta in \'Olla
disiufettatc.
il
Quando, nou ostante il cli\·ioto, i;i fosso ns<lta una 1rnbùlic;L o prirnta \'et.tura,
<1uesta cloni\ l~!!scre sottoposrn a clisiufozione rig'orosa uellu stahilin1onto muuicipale
prima ùi esl:!Cre rl•stituita a libera pratica.: e a. tale scopo culoro 1'110 lii misero ili tale
vettura, o la richiesero, o comu1111uo concorsero ad ~eguirc con t'Sil.~ il trai<porto,
dovrnnuo imiue<liatamcnltl dare ogni opportuna imlicazione all'.\utoritt'1 111u11icipale.
Il trasporto degli oggetti infetti allo stabilimento ili tlisinft•zionc i· fatto cou
carri e recipicuti RpCCÌl\li, adibiti csclusirnmente a quesfnso, chiusi o f.tcilmcnte
tlisiufettahili, fomiti dal Comune.
Gli oggetti d:• tr:~portarsi Har,.11110 in tutti i c;isi B\'\'Ol~i in p.11111i lu:;uati iu
tma soltaziouc tlisinfottaute. Se in via ecc3zionale si usassero carri comuni, 11uesti
tlonanno, dopo il tr(lsportu, t~sscrc disinfettati.
Lo opere d'arte o <li \'alore <lo\'r•\nno esser.! tlisinfdttattl in m 1d11 spe1•h1le o possibil01e11~
iuuocuo.
Art. 138 ltog. s:in1lllri<1 ..1. 111
76
77
Art. 280.
Art. 286.
Tanto il trasporto ùegli oggetti, quanto le disinfezioni (legli oggetti e dcHe case
erdinate dal I'.\ utorit."i, sono t,rratuite.
'
Ricevuta la denuncia di un caso di fehbrc puerperale, l'Uflh•inle :;anitario, oltre
prendere i iirov,·edimenti per impedire la ditrusione della malattia, i111laghcr-i
quale abbia potuto es.'lere la causa occasionale dell'iufcziont', e1l ove ne sii' il 1·aso,
farà la (lennncia ali' Autorit.;\ giudiziaria.
Qua111lo Riano rkhieistc dai primti, il Comune potn\ farsi rimborsare, in base
~ t~riffa, le i:;pcse incontrate per queste opera?.io11i 1-1empred1(· 11 011 si tmtti di persone
iscritte 11eU ole11co dei pm·ori.
0
Art. 166 Hcg-. •anitarìo Id. id.
Art. 138 Heg• .aniiario id. i•I.
Art. 287.
Art. 281.
l'otr:\ il 8i1ula1!0 ai;soggcttarc a generale disinfozione o ripulitura peri111lica111cnte,
almeno umi. volta all'a11110, gli alberghi, le IO<'ancle li le pensioni.
H1~110 obbligatorio la generale <lit1infezione e ripulitura, almeno mm volta {•ll'anno,
por gh ospedali, opiflzi e1l istituti in genere cli cura o cli rieo\•ero, pubblici 0 pri,•ati.
Ari. 13{) l:t·g. 8:\nil,.ri" i.I ul.
A termini dell'art. 161 ùel ltegolamento generale sanitario :J fobbrnio 1001, uellu
abitazioni collettive, negli stabilimenti industriali e l:•bora.tori, nell1~ scuole, nei
luoghi cli pubblico conv1~gno, negli uffici e negii e.'lercizi aperti al pnbhlieo, s:Lra11110
tenuti recipitmti speciali per raccogliere gli sputi e sar:'~ scritto in 1110110 eviclcntt~
il divieto cli sputare fuori (lei recipienti medesimi.
Si dovrà. inoltre prov,·mlere all'accurata 1lisin fozion~ e pnlizii' dci ;lrclletti
recipienti.
Art. 282.
Tutte le lli::;iufe?.ioui saranno fatte dall'Ufficio 1l'ìgiu110, por mezzo 11el pei·i-onalo
addetto al ch·ico stabilimento cli tlisinfoziorw, come da relath·o organico ed in base per
<JUcllc da eS<.'guirsi a pagamento, alla tariffa qui allegata, 1•01 1lctt.o organico, solt~ n).
Art. 283.
Gli ammalati di ,·aiolo, difterite o <:roup, l'(~arlattina, tifo pt>kc<"liinle 0 nmlattie
esotiche <'Ontngiosc-cliflusin~ .sono curati nell'apposito Ospcùalo cli•i c·outagiosi, in
Dergauo. di proprietl• clel (Jomunc, ogni qtmh·olta 11011 posi;ano essere i•onnmiente111cnte isolati f'tl as1:iistiti a 1lomicilio. L'ospcllalc cloi contal-{iosi i• oscr<:ito in economi:a 1lal C:o11111m~, c1l i1 retto 1lal H1•gola111c11to, 1111i allc•gato, col provcutiYo ili l'lpesa..
ed clc11C'o d1•I JH•rsoi1a lo rcl:it h·i, :;11tto Hl.
Art. 288.
Sarà sempre in facoltà. del Sind••eo di provrndore cl'ufllcio alre~ecuzione delle
norme profilatt.iche indicate nel Jlresent:e Rcgolamt~nto e (li tutte quello altro che riterrà neoossarie, per impedire la. diffusione di singole mala.ttie infettive, a wrmiui
delJ'art. 151 J..egge comunale e provinciale.
:Xon san\ permesso ai ve111litori (I.i giocattoli, dolciumi e simili tl'oecnpa.re il
suolo pubblico se non sia stato clall' Ufficio cl' igieno previamente accertata la loro
immnnitl\ da malattie trasmissibili per via orale o Jler contatto.
Per prevenire la. '1iffnsione clelle malattie infd,th·e cfovrà In. Giuutn,1previo
part'\ro cieli' ITfficio cl' igiene, stabilire norme per l'esercizio clello lav1\1Hlorfo :ul n"o
clei prh·ati e clei pnbblit•i Htabiliment.i c1l istituti sanitarii.
Art,
1~1::;
Hcg. saniLnrio id, id.
CAPO XXVII.
Art. 284.
tluniulo iu 1111a c::um si verifichino 1ualattit~ infotth·e, il i'ìi111laco ,.j far:'a cseguir6
dal personale toc11ico-1m11itario lo ispe7.io11i 11cccssarie, pt•r nrHlcare i;e la st.essa
oorrispo111lc alle prescrizioni della Iieggc sanitaria, del relativo Uegolamento gene·
raie e del prcsc11te Uegolnmento.
Ove ciò non fosse, o vi fosso pericolo per chi la aùit.a, il :-)indaco (licbiaren\
inabitabile la casa e fora chiudere la casa o parW cli questa.
Art. 285.
J..e le,·atrici sono tenute all'osser,·anza ilei Hegolamento speciale pcl servizio
estetrico reso con n. decreto ~:.i ft!bbraio 1890 1'11 annesso istruzioni.
Ari. IG7 Hqi;. 111oitnr10 id. ul.
Misure speciali e straordinare in casi di malattie esotiche.
Art. 289.
Tutti i viaggiatori provenienti da luoghi infetti ila. uolera, peste bubbonic.•,
febbre gialla etl altre malattie Motiche diffusive, dovranno sottopo~i atl mm vigilanza speciale da parte dell'Ufficiale sanitario del Comune per Ja cluratn che s:u·d.
stabilita.
Art. 140 Heg. nnil~rlo Id. hl
..
Art. 290.
Gli albergatori, gli affittacamere e chiunque riceva nel proprio clomic1lio persone
78
pro,·enienti cln luogl1i infetti cli 1lette mahtttie ei:otiche clO\Tanno farne imme<liata
cleuunzia al Sindaco.
An W>
H"~· Qn.l3nù 1 I. 1d.
Art. 291.
t-ntro il semei;;tre solare suCt>esRirn a quello in 1·11i an·ennc In nn~l'ita. t>Si·lui;i da
tale obbligo:
1° i bambini <'he althiano nel frattempo softt•rto il ,·niolo;
~0 quelli che da certifkato rne1lico risultino in <'01111izio11i sanitarie tnli tla.
non poter subire i;enzn pericolo detta operazione entro il i;;uin<lirnto p•r1mlo 1l'etiì.
Art. 12 Hr•• Id. lei.
Per le 111alattie esotiche, di cni ai precedenti art.icoli, l'isolamento potrù essere
esteso non solo all'informo 1·11 alle persone che lo ai1sistono, mu aiwhe agli abitanti
della stt·ssa c·ai1a o ilei gruppo di case nelle 1J11ali si Ìl 111a11ifl'stata In malattia.
Art. 297.
Art. 292.
J hnm bini, che p<·r <·onstatata infermit:\ furono il i~pcnsat i 11alla \'ll1"1'i:1azi01w
nel Jlrimo anno cli \'it:&, tlovm11110 esservi assoggettati alnwno 011tro il SPC'o111lo a11110.
Spettcr;\ nll'Ulllcialti sanitario od a chi pet t~sso: risoln~re il 1l11hhio 1·hP poss:~
esRer\'i sul peri<'olo pn la ,·1wcinazionc di nn hamhino, 11ictro esame 1)el hamhino
~fo la casa o il gruppo di case, si tron~ in catth·e co1111izio11i i;.:-ieniche. Ki proce11erà 1illo allontmmmento cli tutti gli ahit.mti s;uii 1 pron·e11er11lo al loro r!tiro in
luoglii appartnti, 1love si terranno in ossen·azione, mentre si pron·e1ler;\ al completo rilm111mw11to <telle abitazioni inft•tte.
RtCS'!O.
A rl. 13 Hri;. 1.1. iii.
Art. 298.
Art. 293.
Al primo rn:111if~tarl"'i cli nn'epiilemia, il Si111laco potrà obhligarc i hwamlai a
non laYaro che in larnroi pubblici, 1love, a cura e spcMl elci <.;omuno, si terranno n
tlisposizione mastelli, conticnenti soluzioni 1lisi11fcttm1ti 1 per immergervi tutti gli
oggt•tti, prima cli proc::e1lero alla loro lavatura.
Art. 294.
Saranno sottoposti a 1lii>infezione, per cura dell'Aut.oritl\ flauitaria. comunale.
tutti gli oggetti che arrivano direttamente 11n, luoghi inflltti e non sieno stati ~i:\
di~infl•ttnti da altra Autorit:\.
I hnmbiui ,·aecinati la prima volta senza su<"cesi;o donanno esst•rt• ri,·arrinati
nell'nnno suc<·essh·o.
Ari. Il lleg. IJ Id.
Art. 299.
.All'infuori tlcl perirnlo !l'età, accennato negli articoli Jlrececl<•nti, la ,·acc'innidone de,·c ripetersi nello stt'sso ir11li\·itlno o~ni qnal\'olta, per l'Ot111izio11i sp<'1·inli di
pericolo di 1liff11sio11e 1lcl ,·niolo, sia ritenuta ne<·cssari:& 1lall'C'fllt-ial11 sanitario
comunnlt•.
Art. 1::. H•'!?•
1•1.
I.I.
Art. 300.
C.\PO xxnII.
•rutto lo persone t·hc Yengono a stabilirsi in Comune 1lehbuno presc11tart• :&l
Vaccinazione .
clolegato dol rispctti\'o rnan1lamento i certiCìrati cli rnrcinazione o rinu·1·inazio111•: in
mancanza di tali t•ertifieati, o quantlo I:• \':u:cinazione o rh·:wciuazionc ri:mluasi;;er.-•
anteriori cli oltr(l lltmi sei, le persone stesse sarauno ohhligate a presc11t:1r~i all'trfflcio cl' igiene, per subire la ,.:\Cc•i11azionc, non pii1 tardi di 1~1 g-iurui 1lopo rii•entto
Art. 295.
A frr111i11i dt>~li art. :-,1 e .i~ della Le~go l'.mitnri:,, l'Autorit.\ t·ornu11alo prov-,·e1lc, 11er mezzo •lell'Ullkio 11· i~ie:w e <lL•i 111e11il'i 1·011dotti com1111ali. ali:• ,·aecina;do110 gratuita ili tutti gli abitauti nel territorio ilei Comune, o cnr•• che l'obbligatorict.), pl'r tuie pratic.~ p1·ofilattica, sin 1h' tutti ri~pettafa S<-co11clo fo normo del
presente l~1·golamt•11to.
Ari. 10 o Il lkt?". rec1nlc •Dli.i Yncrio:itione 29
mari.o
15"1'~.
Art. 296.
JJ'ohhligo clclla rnc<"inar.iono è fatto primicrmncnto p<'r tnt ti
11ennati, aI meno
l'aniso clc·l dcl<'gato.
Art. 301.
.\ gli c•scrc1•11t i giostre: sl•rragli, piccoli teatri e plltliglioui in genere tli 11in•rlimcnto, non s·lt'.\ <lato 1wrmel-1~0 cli occnparo posti sulle art>c cli propri<'t•\ commm.le.
o comunque cll•stinarn n fiero e puhblielte feste, se non prest•ntenmno 1·crtilì<·ati <lai
qtmli rhmlti cito tutto il p"rsonale :ulilctto ai ristletth·i e~erdzi fu \'ll('('Ìllato o rivuccinato di\ 11011 oltre soi anni.
81
80
In mancanza di t.ali certiticati, l'Ufficio tl' igiene munioipale provvederà gratuitamente ali:• Yaccinazione.
Art. 302.
:-\essuno potrà essere ammesso alle scuoio pubbliche o prh·a.te o in istituti di
edncaziono e di hcnoficcnza., qnalunqne camttere essi ahbhmo, pubblico o privato,
o in fabhricllC', officine 011 opifici intlnstrfali, cli q1u•lsia!'li natura, i;e, 1we1ulo oltrepass:•to l'nrulccimo i•nno di et:\, non presenti un certiftc..to aut,entico clell'Aut;orità
com1malo cli aver suhìto una nM:cinazione in data non 1mterioro all'ott.a\'o anno
di et:\.
I direttori di scuole, tl'istitut~ cli fabbrid10, di ofllcino o di opifici industriali,
o chiunque stil• a capo tli una collettivit1\ di persono in cui sieno itccolti indfridui
al cli sopm cli 11 anni, sono tenuti a.ll'ossern\11:1,:\ cli questa disposizione come pure
all'osservanza dell'obbligo della. nUO\'a ,·accinazione fra il 100 e 1'11° anno dei fanciulli che cltwono rostaro sotto la loro clirezione. l'issi do\·ranno a1l ogni richiesta
dell' Autori ti\ co1111tna.lo, presentare i certificati tlell:• rinnovata ,·accinazione nelle
persone a loro atlitlate.
Art. IG neg. 11. Id.
Art. 306.
In prirr.avem e in autunno regolarmente, e stroorclit~aria.me'.1te qua'.:1h> sia or'.l_inaro dal Sindaco, verranno praticate nel Comune le ,·accmaz1on1 pubbhclm gratmte
nei luoghi giorni e1l ore che saranno all'uopo indicati.
Nell'u'ftlcio tl'igiene le vaccinazioni gratuite si praticheranno ogni
10 alle 14.
~iorno
clallc
,,
Art. 17 Heg. Id. id
Art. 307.
}}Ufficiale sanitario, mediante apposito elenco dei nati vivi, fornitogli dal-
1' Ufficio di stato ci vile, verificherà, alla fine di ogni semestre, se tntti i nn.ti nel
Comune, durante il semestre antecedente, sono annotati come viwcinati con successo, e promuoveri\, in caso contrario, dal Sin•laco i prov,·e1li111011ti cli sua competenza.
1,0 stesso Ufficiale sanitario, o chi J_>('!r lai, clovro\ assicnrafllli, sul principio di
ogni anno scolastico, che sieno osservate le disposizioni, di cui all'art. 30:?.
Art. 303.
Art. 308.
può essere ammesso :'tl impiego o benefll"enz1• commmle - sah·o, per
questa, i c •~i tl'nrgeuzi•, - so non farà coust.ar~ cl'IHsere sttltO vaccinato o rivaccinato,
oppuro cl'avero sofferto il valolo.
Qnamlo l'Ufficialo sanitario sia venuto a cognizione che la vaccinazione o rin-.ociuazione abbiano dato luogo a speciali complicazioni, dovr:. fare un'inchiesta per
stabilire le cause, le responsabiliti\ ed i modi di prevenire il ripetersi <lolle compli-
~os~uuu
cazioni et.esse.
Art. 304.
Art. 309.
'futti i \ 1w1ei11ati clovono o~sor11 prosootati o dtffouo prosentl•rsi al metlico \•ac<:i1mt11ru fni. il 7° o 10'' giorno clalla \ acci11nziorlt.l, n di tutt.o lo \'accinazioni eseguite
e cfol loro esito, sh• nello sessioni puhlJliche che clajmo<liui pri\'ati, dovono i metlici
\'isitatori stessi 1laro notizh' all'Uflicio cl'igiono pllr la rcgistr••ziouo '.e bL \'iclinnzionc.
::'ioll:?. 1lidii1mi.zione dol meclico vaccinatore cle\'IJ essere inclicato il nome e prenome clol ''accinato, l'anno ml il giorno clolla nascita, o lltwe ossoro coustatato se
por 1'1W\'e11ut:' mccinaziono fo S1lfltli~f,•tto all'obbligo le.;1,10 o se la vaccinazione
de,·e c.~sero ripetuta.
Oli attostati tli snblta vacci1nzio110 s:Lr.\nno rilasciati gratuitamente, o su c:irta
Jiher.•, tlall' IJlllciale sanitario in b1se :,11.., annotazioni fi•tto :;ni registri ,teli' Ufficio
'1' igiene.
0
0
Sooprenclosi in Comune la pustola vaccinica (cow-pox, vaiolo spontaneo nella
gio,·enca) se ne tlaro\ immediatamente avviso al Sindaco.
CAPO XXIX.
Vigilanza igienico-sanitaria nelle scuole,
convitti, asili ed istituti di educazione ed istruzione in genere.
Art. 310.
Art. 305.
Pc!i U(lti 1101 Comune, che non Ju,nno ancor.. r.•gginnto la maggiore et:\, i genitori o le} persnno che li r;•ppresentimo, sano Tespons~\bili cloll'a<le111pimento delle
disposizioni prescritte negli art_icoli precedenti.
Alla vigilanza igienica delle scuole pubbliche e prirnte e degli asili provvede
l'Ufficiale sanitario, per mezzo di medici appositi dell' Uftlcio <l'igiene, e col concorso, ove occorra, dei medici condotti comunali.
•J
83
Art. 311
.\ termi11i 1lell'art. 145 tlel Regolamento generale sanitario 3 fobbraio 1901, ogni
scuola ilc,·e c~sere visitata 1lal medico ùue volte al mese, in tempi ordinari, senza
J>l'eélV\·iso, u più sposso quando se ne pre.~cnti il bisogno. li mellic10 don-i\ richiedere
il co111·orso 1lel 1lirett-0rc o della direttrice d1·lla scuola.
Ogui direzione scolastica deYe rirnlgersi. qna1ulo su 11c ,·erifit-hi la nec•1•ssiM, al
medico ,·isitatore, anche all'infuori delle ,·isite ordinarie mensili 1l'obl>ligo.
I 111c1lici \'Ìsitatori 1lellc scuole ùonanno com1tatare:
a; so vi su110 scolari alfot.ti 1h malattie contagiosi':
b) so ,.j sono scolari affetti ila lll<Llattie, le quali, senza l'sscrn \"l'ramcnte contagiose, possano tutt:wfa tornare da.1111osc alla co11111nit1'\;
e) so \"i sono 11colari affetti da infermitù, chi', a tompo an·ortiw e curat(.1, poto1·
1:mno arrestar.ii nel lor., s\·ilnppo, 011 attenuarsi noi loro morbosi etfotti;
tl) se sono mantenute le 1•on11izioni igieniche 1lull11 :-1cuole stesse: acreazioue,
riscaldaurnn to, illuminazione, pulizia, ecc.
Art. 312.
.Agli elfet:ti 1lell'articolo precedente sono ritenuto contagiose le clirnrse forme cli
co11giu11th·itP e di 1igna - la seabbia - la ftiriasi (1m1ic11[osis vestimc11t1m1111 et eapitis)
- Pimpctigi110 - la formw~1losi - la s1·arla1tiua - la 1lit'teritc 1: c:roup - il morbillo - il \'aiolo - la \"aricella. - la parotitle infcttirn (m·ec<•l1io11i) - la tosse conv11l:-1h·~, - la fchhre tifoidea - il colera. - la tubercolosi e la 11ifilide.
Possono essere clannose alla comuuità, per lu loro influenza psirhi1·a o altrimenti,
l'epilcsshL - I' istcri:mio a forma catalottic:L o conn1Jsiva - le eore<· - i tfo nervosi - l'ozena1 ecc.
I mc1lic·i, incaricati clelhl sorn'glianza igienica delle 11cnolo, 1lonanno pure rirnlgc•ro spcl'iale attenzione alhL con1lizione clella. facoltà visinL ilegli alliC\·i, }lcr la
c·1mHtatazio111i ilei vizi ili rufrazione static:L clegli stessi, miopia, ipermetropia, astigmatismo, ri1·h ieclern lo, al bisogno, l'intervento cl i uno 11pcciafo1ta, e 1lovra.nno, nel caso
cli informil:\, •li cni alla letwra. e), ~wrnrtirne to~to il 1lirigent-0 la scuola cii i genitori 1lcllo scolaro.
riammesso so non dietro presentazione cli un certificato ·del m6'lico viRitatore <lolla
scuola, il quale <'omprovi :
a) la guarigione dell'infermo;
b) l'e.~ecuziono tlolle necessarie disinfezioni tanto clol suo corpo, come cleg-li
ahi ti, degli oggetti di uso personale e dell'abitazione cli lui. fatte per cnm clell' Uffìdo cl"igicuo mnnicipale.
In ogni <·aso l'allontanamento <lalla scuola, a datare clall' epoca iniziale del!;\
malattia 1lurer:\ almeno:
4::! ~iorni nei casi di nLiolo, scarlattina, 11iftnrite e tifo a1lclo111inale,
28 giorni nui <'a:-;i di colera e dissenteria,
21 giorni nei casi cli morbillo, varicella e«l orecchioni.
Nei casi 1l i tosse <',011n1lsinL la riammi~io;ione alla i-cuoia. non polr•\ essere con<!essa che a termine di tre 1-mttimane dalla. cessazione clcg-li acern~si caratooristici.
Art. 315.
Gli insegnanti e gli inser,·ienti delle i-cuole pubhliche o private o degli asili
affett.i cla malattie contagioso o sospette tali, saranno puro esl'l11:-1i clai lcx·ali 11colastic•i fino a guarigione completa t·onstatata dall'Utlìcio d'igiene mmiic:ipali: .
Art. 316.
Dalle scnole e 1lngli asili AAmnno allontanati gli alunni, gli insegnanti o gli
ini.ervienti, i qunli CA>11\·iva110 <·on persone affette ila malattie trasmissibili 11uanclo,
a giudizio tlt•ll' Gfficiale sanitario, non sia stato prm·,·1•cl11to ad un rigoroso isolamento
dello persono malate; o l'allont.ai1amento 1lurer.ì, a datare 1lal si<"nro isolamento o
~lalla guarigiono o clall1i morte clcll' infermo, per:
;; giorui 1wi <·asi di scarlattina;
G nei casi cli colera;
8 nei ciisi ili 1lifterito e croup;
10 nei casi cli morhillo e cli tosso ferina;
12 nei msi cli \'aiolo;
14 nei cai;i cli rnricella;
1G nei msi di orecchioni.
Art. 313.
Art. 317.
Ai parenti degli alunni è fatto obbligo ili 1lenunciare alla 11irezione 1ldla scuola
la malattia per cui è a.-;sente l'alunno, non più tardi cli duo giorni dopo cominciata
l'assenza.
Art. 314.
J,o scolaro affetto o sospetto ùi malattia contagioim, o comunque no<'iva agli
altri scoJ..ri, clcffe essere immediatamente allontanato chllla scuola e 11011 può esservi
Qnanclo in una classe Ri m:mifestino un caso "di ,·aiolo, cli 11ifterite o 1·ronp o
ùi &·arlattina, o ripetuti casi ili orecchioni, la. classe san\ chiusa pel tempo 11eces&'lrio a farne la disinfezione completa; in caso <li vaiolo Mi proce<len\ inoltre alla
ri\'accinaziono cli tutti gli allie\'i della classe, a<l eccezione cli quelli c•he fossero stati
ri\'accioati con t•sito ft•lice entro i 8(.~i anni.
Il Sindaco, sopra a,·,·iso delP Ufficiale sanitario, potrà ordinare la chiusurcl
temporanea cli una classe <lo\'e siensi manifestati in bre,·e tempo più casi tli ma-
lattia eontatdoea, pl'Uerivendo anche; ee wn11rlo, la ahianra dell'lntiera .....ia.
Art. 828.
la riapertura della clallle, o della aeooJa, ai farà dopo ce11ato qualalul pericolo cU
ulteriore dUl'osione del male e dopo eaegalt.e le neoeasarie dlaintezionL
.ll'I. 144 Reg. llaDllario I llbbraio 1901.
Art. 318.
Tutt.e le acaole, i convitti, gli asili e gli istituti di istruzione e di educazione ID
genere dovranno easere disinfettati almeno una volta all'anno.
Nei convitti e negli istituti d'istruzione e di educazione le penone affettie da
malattie traamiaaibill do,"Tanno esserne hnmedlatament.e allontanat.e, quando non aia
po11lbile h·i provvedere al rigoroso loro isolamento.
I barbieri e parrucchieri devono mnere la loro penona, gli i8tromenti, le
euppellettill e la bianoberia del loro esercizio colla pia llCl'Upolosa nettezza, curando
la aterilizzazione d~li iltromenti suddetti con prolungat.e immersioni in acqua bollente o in soluzione antilettica, ogni t"olta abbiano senito.
:8 vietato servirai di piumacciolo per spargere la cipria sulla pelle rasata.
Per spargere e levare la cipria ai adopreranno rispettivament.e solo polverizzatori a aecoo e batuffoli di cotone, da distruggerei, questi ultimi, dopo averne usato
anche una &ola volta.
Art. 143 Reg. 1aal&arlo 3 febbraio 1901.
CAPO XXXI .
.Art. 819.
La pulizia dei locali scolastici dol"l'à essere fatta ogni giorno fuori dell'orario
di lozione o di ricreazione, rimovendo dal posto i banchi, ove non siano fteai, e
previa bagnatura del pavimento ovvoro con panni bagnati se il pavimento è di legno.
Per la pulitura dei banchi e della cattedra ai dovranno usare atroftnacci nmidi.
CAPO XXX.
Malattie celtiche, sllllide Ci& baliatico mercenario, tuberooloal, tipa
Art. 820.
Per le misure contro la dift"uaione delle malattie celttohe e della aUllide traameua per baliatico mercenario provvede il Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901 llall'art. 168 all'art. 186.
.Art. 82t.
Gli ospizi lli mendicità o di invalidi, gli orfanotroft, le carceri, gli alberghi, i
convitti, gli istituti d'istruzione e d'educazione ed i oonventì non possono ricet"ere
o tratùinere in cura infermi denunciati per tubercolosi polmonare, se a giudizio del1'Autorità sanitaria, non dispongono di locali e di servizio adatti.
Ari. U!O Reg. 1Ullario id. Id.
Art. 822.
~ proibito di \'endere o tenere per t'elldere oggetti ueati di veetiario e lettereccl che non siano stati disinfettati e puliti.
Ogni oggetto, in prova della aub\ta diainlezione, dovrà euere munito di au
bollo a piombo dell'Autorità municipale.
Art. 140 ftetr....1tario id. id.
Jlisure contro le malattie infettive e contagiose del bestiame.
Art. 824.
Agli effetti dell'art. 55 della Legge 22 dioembre 1888, le malattie infettive e
-eontagioae, o IOlpett.e tali, ohe i vet&rinari hanno obbligo di denunciare al Bindaeo
et all'Uftlcio sanitario del Comune aono: il carbonchio ematico, il carbonchio sint.
matico o acetone, 1a pleuro-polmonit.e contagiosa, la morva (oa•wro) e il farcino
(llCll ùl Nrlll), il vaiuolo degli ovini e caprini (to-...), la rogna, il tifo o peete
borina, l'afta epizootica (taglioJN), la tubercolosi, il mal rouino dei suini, la pneumo-eot.erite infettiva dei suini, l'agalaaBia contagiosa delle pecore e capre, la rabbia, il
morbo coitale maligno e quell'e altre che potranno 8888re indicate per legge quali
-eontafioae.
:Nella denuncia a tarai so moduli a stampa, sarà indicato:
a) la specie, la razza, il llelllO, il mant.ello ed il numero degli animali;
b) la diagnoBi, certa o presuntiva, della malattia, o se trattasi di caBO sospetto,
'O di mòrte improvvisa per causa ignota;
o) la stalla, casa privata, stazione di allevamento od armento, in cui il caso
.ai à veribto; il nome e domicilio del proprietario o det.entore;
ti) le notizie intorno alle caaae ed origini del caeo;
•) le altre owrvazioni, ohe il vet.erioario 1tima11e opportuno di fare per
norma dell'Ulleio;
le mi.Ime più urgenti preeeritte per impedire il diffonderai della malattia,
in atte. di ultenori proVTedimenti.
n
Art. 325.
Bono obbligati di denunclare immediatamente e per illCl"Ìtto al Slndaeo ed
.-11' Ullciale 1&Ditario, la comparsa di qualaiui malattia contagiosa, compresa tra
qaelle indieate nell'articolo precedente, aia che ai tratti d1 un gruppo di anhali
-tom4' cli un animale eolo, anche quando se ne ha semplicemente IOlpetto:
1• i proprietari di animali, o coloro ele .ne ftr.nno le veci e li rappreeentano;
!9 gli alberpt.orl~ i proprietari e i eondattori di etalle di aoeta, anche quandc>
gli anioiali rimangono ricoverati nelle loro stalle per un giorno eolo;
3• i Yeterinari civili e militari, non eselueo il dirett.ore della Scuola Ye1erinaria.
I '\"et.erinari banno l'obbligo di denuncia anche quando la notizia del caso di
malattia contagiosa f0888 \"ennta a loro oouoaeenza in modo indiretto.
Art. 326.
.Appena ricevuta la denuncia il Sindaco, p~r mezzo dell'Ufficio d'igiene, provvede immediatament.e ali' isolament.o ed al sequestro degli animali infetti o sospetti
tali, damlone &\'viso alla Prefettura.
Traecorso il periodo di t.empo stabilit.o nel cleoret.o di eequeatro, senza che siensi
verillcati altri caai dl malattia, il Sindaco, dietro rapporto dell'Uftlcio d'igiene,.
decreterà la C888AZione del eequestro, disponendo per le disinfezioni occorrenti.
L'isolament.o ed il sequestro possono esaere flducitwi, cioè aftldati alla responaabilità del proprietario che risponde di &onte ali'.Autorità comunale di ogni eventuale infrazione, e ooeroitim o di rigori con l'int.en-ent.o del personale monicipale.
Ogni ape.sa è a carico del proprietario.
Le pel'llOne destinat.e all'assistenza degli animali afl'etti da malattie infettive <>
808pett.e tali non potranno prendere parte al governo di beetie eane, nè aver&
contatto col J>ersonale di altre aziende di bestiame.
L' aocesso alla stalla degli animali infetti ed a quella degli animali elle fnrone>
nella possibilità di essere contaminati, B&rà aeaolutament.e vietat.o a tutti gli eetranei
al servizio.
Art. 328.
Gli animali morti dl malattie contagioee dovranno eesere distmtti nell'apposita
eardigna, dopo averveli traeporiati con quelle cautele che saranno ordinate dal Simlaco.
Art. 329.
N088un mereato, nessuna ftera od esposizione di animali potrà farsi senza che
i veterinari municipali vi sorveglino per tutta la durata, coll'obbligo di visitare gli
animali al momloto della loro entrata nel recinto e di veriftcare la regolarità e1l
autentioità dei certifloati sanitari d'origine, da cui devono eeeere aooompagnati.
Art. 330.
Quando ai constati un caso di malattia contagiosa nel beetfame allo scalo, al
mercato, o ad una llera od esposizione, i vet.erinari monictpall provvedono all'immediat.o trasporto degli animali infetti nelle stalle di Isolamento, informandone tost.o
l'Uftlciale eaoltario, il quale provocherà dal Sindaco gli opportuni provvedimenti,
compresi quelli della denuncia al Sindaco del Oomane da cui gli animali provengono,
e del eeqaeatro est.ensibile, ee del caso, a tutt.i gli animali del mercato, della fiera
o dell'eapoeizione.
Ari. 331.
n certilloato sanitario d'origine dovn\ essere
indh·iduale pei ca1>i grossi (cavalli
Art. 82'7.
aelnl, muli, bovi, t.ori, vaoolie) e collettivo J>er quei piccoli della et.essa specie (vit.elli
porci, pecore, capre) in gruppi non superiori ai 50, e deve att.estare: 1° lo stato di
La disiuf~ziono <lovrà essere applicata a tott.o ciò cbe può essere stato contaminato dai germi di contagio, e quindi:
a) ai locali che furono occupati dagli auimali malati, al letame, lettiere, paglia,.
foraggi, utenMili ed oggetti diversi, che furono in condizione di essere contaminati;
b) ai condotti di scolo delle deiezioni liquide, alle fosse e luoghi di depoeit«>-
perfetta sanità; 2° la provenienza da un luogo (stalla, cascinale o sito dove l'animale el trova) in cui da 30 gfo'l"ni almeno non stasi YerUlcato alcun caso delle malattie seguenti: carbonchio ematico e sintoni.atfco, morva, vaiuolo, peste bovina, afta
epizootica, mal rossino e pneumoenterl~ infettiva dei suini.
ll oertldoato di coi sopra dev'eeaere rilasciato dal ve~rloario comunale o conIOl'llale, e deve sempre eesere vidimato dal Sindaco del Oomone da cui gli animali
del letame;
o) ai cortili e steccati, nei quali stazionarono gli animali malati;
d) al veicoli che eervirono pel traeporto degli animali aft'ett~ o I08p8tti, da
malattia contagiosa, o dei cadaveri, o del letame proveniente da looall dichiarati Infetti;.
6) agli animali vivi che abbiano superata la malattia, e che liaoo aoepetti di.
portarne i germi:
/) ai cada\'eri degli animali, che deT"ooO euere tralportati alla sardigna;
g) alle persone che pei loro rapporti cogli animali Infetti o aospe«i tali, poeIODO divenire agenti di tramisaione della malattia.
Le norme per ottenere un'elllcace disintezione saranno determinate dall' Ulloial&
eanltario.
PIOT8DgoDCk
Tali certUleMI hamlo Talora soltanto per la durata di 6 giomi, a cominciare
da quello del rilaacio. Bcadato il ter.qµoe. il proprietario od il conduttore potrà
pronedeni di altro ceriilcato, là clO't'e Bi &IO"Ya, facendo rlaitare di nuovo gli
uimali.
Art. 882.
t pioprietari od esercenti di tutt.e le scuderie, 't'BCOherie, stalle e circhi equestri,
.ml territorio del Comune, dovranno permettere il libero aoceaeo nei rispettivi locall
al pefaoàle dell'Utllcio d'igiene e fornire tutti gli schiarimenti richieeti.
89
88
Art. 337.
CAPO XXXII.
Misure speciali per la tubercolosi, afta, carbonchio, moccio e rabbia.
In mso di minncc:in tli epizoozia carbonchiosa, il ~incla.c:o potr;\ pro,·ot·are dal
'Prefetto l'online tlella vacc·inazioue antit.'arbonchiosa uoill'hò ogni provveclimento
per re,·ot:a clel sequestro degli animali.
Art. 333.
Art. 338.
A tl>r111i11i clcll'art. 162 del Regolamento gcnemlc sa.nitario 3 fehhraio 1901, ove
aecortato 1111 mso di tnhcrcolosi in una ,·:iccheri:• a<lcletta alh1o proclnzione del latte,
l'a11i111alti infetto clovril. essere separato e la stalla dit;infottMa, e non vi si potri1o
introclurrc altro capo di bestiame che non :~h\,ia isoi;tcuuta favore\'Olmente la prov;•
clella 1nhercolina.
Oli innesti di tubercolina. che fossero necessari f!aranuo g-1·at uitauwnte praticati
clai rctcrinari municipali e con tubercolina fornita dal Comune.
Nei <',asi sospetti cli mor,·a negli equini si proccclerà. :L tutte lo prove sperimentali cli cliagnolii Ruggerile clall'CJfficia.le sanitario, e l' :tuimale 11on potrit essere
lasch•to :L lihem pratica. i-;e non dietro 'licenz;\ clell'Uftìciale sfeKso.
All'uguale tmttamento saranno f;ottoposti gli equini (•he Hi fossero trornti nella,
meclesim:~ Htall:~ 01l avessero comunque avLLto contatto coll'animale monoso.
Art. 339.
Art. 334.
Quanclo sia at1111111ciato un raso di tubercolosi presso una c·asci11a cla latte, anche
rigmmla il personale cli scr\"izioi hl nmclita cld latte 11011 potr;\ farsi scmm preria
hollitum ciwgnita sotto la ,-i~ilanz<lo clelL\ntorit:\ f':mitarin, li ciii sino a che non
siasi pro\'Yeclnt-0 a rim1un-cre la causa d'insaluhrit:\.
Il la1tc~ prm·enicnte cht hestie in stalle infette da afta t>pizootit'a o cla carbo1whio,
potrì' c•sscrt1 utilizzato a scopo alimentare solo prnvio riscalclaml'nto a tempt•ratura.
11011 inferiore a Gi'i 1,'Tacli per m('zz'ora, oYe trattisi cli afta. e preda ebollizione prolungata, o,·c tratt.isi cli carbonchio, c<l in ogni ca110 sempre sotto la son·cglianza
l'iC
clegli iucarkati municipali.
J,'animalo che cleve essere ucciso, perchè morvoso, Rari• rimosso clalla stalla e
con1lotto alla s:mlignn c~n lo clovnte precauzioni e c·oll'applic·aziotu}. cli una borsa cli
tela impermeahile all'cstremih\ inferiore clclla testa.
Art. "340.
Il pcl'lionalo clcstinato a.I governo degli c1p1ini sospetti cli mon•a 11nn
clcn~
anr
<'ontatto con altri c~quini, o clev'essere avvertito del pericolo chl1 può c·orrcrc per la
presenza cli est•oriazioni o ferite alle parti scoperte dl!I corpo.
Ari. 163 Heg. s:inltario 3 fcl.ol·r~io 1001.
Art. 341.
Art. 335.
Hic·m·nta la, clennnc·ia. di un caso di carhonchio ematico, cli mon·:, o farcino o di
mh1'ia, 11cg-li animali ocl anche nell'uomo, l'Autorità. isanitari:~ dovn\ rintmcciarno
l'origine o pn•ruhmi tutti i proncdimenti cli polizia Ranitnria atti acl impedire il
1 1ropa~:m;i clc•l c·cmtagio.
Arr, 15! Reg. sanitario 3 febl.oraio 1001.
[ proprietari o cletentori di cani, devono munirli di musolit•m <t p<rniert', e cli
un collnrH portante il nome, cognome ed il tlomiC'ilio ciel possc.-.sore. Hnlla mnsoliera
<> sul collare dovr1\ pure indicarsi il n umero della piastrina cli controllo.
Art. 342.
Tutti i casi cli morsicatnr.\ canina. deYono essern clcnunciat i all'Ul'lkio cl' igiene
Art. 336.
Jnunicipale.
(~nesto pron·pderi\ pcrchè tanto l':mimale morsic•ato 11unnto il r.:uw rnnrsil-atore
Oli animali morti per carbonchio o sospetto carbonchio non devono essere sotfopost i atl alcuna operazione nè allo scuoiamcuto. Il loro trasporto si far:\ con veicoli
Rpeeiali. a,·c111lo cura cli spalmare le aperture natur:,li tlegli animali stes11i con denso
latte cli c:alcti e cli an-olgerli interamente in telo bagnate in soluzione di sublimato
al :i per 111illc, puro chL distruggersi coll'animale.
sieno isolati nel canile municipale, a spese clf'i propril•tari o clek11 tori.
'.l'mttunclosi cli un cane morsicato da cam~ ignoto e Ro!!petto cli rahhia. il eane
sar-:, tenuto in sequestro per un periodo cli tempo non iurcriore n 4 nu·si, a spese
dcl proprietario o detentore.
ArL. 1:.:. Heg. a:ln1tario Id. id,
:n
90
Art. 343.
I proprietari, cletentori, custodi, oltre i veterinarii, hanno l'obbligo di denunciare al Sinclaco e all'Ufficiale sanitario tutti i casi manifesti come quelli sospetti
tli rahbfa 1ml cane, o in qualunque altro animale domestico ed agricolo.
TITOLO V.
Polizia Mortuaria.
Ari. 155 R eg. snnilar io id. id.
Art. 344.
I cani ed i gatti nonchè ~li altri animali dome11tici e1l agricoli riconosciuti
affetti da raùhh~ saranno tosto uccisi e distrntti. I cani e gatti morsicatori eospetti
saranno oonuti in ossen·aziono nel canile municipale per dicci giorni, trascor11i i
quali, rmranno restituiti al proprietario, dietro rapporto ncgati\"o Ilei veterinari
municipali.
I
I.e spese cli mantenimento e custodia saranno a carico dci proprietari o cletentori.
A rl.
ml
I:~.
snnl!Ar io Id. id.
Art. 345.
Tutti i cani e gatti morsicati tla 1111 animale riconosciuto affetto da rabbia saranno necisi. Se da un animale rabbiosò, o fortemente sospetto tale, sieno stati
morsicati oo\·ini, ovini, suini, equini, ecc., il Sindaco orcliner:\ tosto cli questi ultimi
la macellazione i1er utilizzare le carni, a norma dell'art. 182.
C..\.PO XXXII I.
Notificazione della morte, dichiarazione e verifica relativa.
Art. 348.
I capi ili famiglia, o chi per essi, i direttori tl'istitnti. ili ospc1lali e tli q11al1111q11(}
altra collctti\·iti\. tli persone 1l1~rnno clcnunciare all'Uffil.'io 1lello Htato Oi\"ilc ogni
1•aso di morto che isi vcrifi('hi fra coloro che ne fanno parte, il piì1 presto possibile,
e non piì1 tardi tli l:i ore 1lal presunto decesso.
In m:meanza di part•nti o tli altre persone con\"h"enti c·ol trapassato, l' ohblig-o
della notifica spetta al rncclico ocl alla levatrice, od a chiu11q110 altro aYesse assistito
il defunto n(•gli ultimi momenti di :ma \"ita.
I.ia uotiflca 1lc,·o inoltre irnlicare l'c>m in cni a\' \"C1mc il <lccesso e tutte le notizie riflettenti et:\. sesso, stato ddlc, 1lomicilio1 ecc., del defunto.
Ari. l Mod. Ho;;. spccuale di polizi:. mortu:ir 1:i, 2:; lni;lio 189:?,
Art. 157 l<eg. aao i1ar10 ld. id.
Art. 349.
Art. 346.
I,a testa e eollo •li un animale morto sospetto ili rahùia saranno tosto inviati
in cassetta nwtallica a perfetta chiusura, all'h•titnto antirabùico locale o, in man·
canza tli questo, acl altro istituto congenere per accertare la diagnosi.
QuatHlO Si rillYCn~a in qua,Jsi:\si luogo, sia puhblico Sia pl'iVato, 1111 CaÙ:l\'cre,
ù dovero tli chi 110 fa. la scoperta, o ne viene in cognizio11t>, cli clarno i111111c1liat:\
notizia all'Utlicio 1lcl ser·rizio morfoario anche per mezzo dc~li agcmti municipali,
11ggiungendo quelle notizie che potessero giovare a stabilire la c:mim 1lclla morte.
Art, 2 Hcg. ap. id. id.
Art. 350.
Art. 347.
I IO<'ali in cui sono stati animali raùbiosi, o sospetti di osscrlo, gli attrezzi e
gli arnesi 1icr essi adoperati saranno rigorosamente 11isinfottnti. La paglia ed il
letame saranno bruciati.
Ari. l r.6 Hcg. sanl!Arlo lii. Id.
Secondo il disposto doll'art. 2.J tiella IJCgge sanitari:,, i medici tlenmt> in 1·~lHO
lli morto tli 11<\rsoua da loro assistita, 1len1111ciaro all'Ullido tlel se1,i:izio morfoario,
~udo loro scionza e coscienza, la malattia d1e occasionò la morhi. l>ctta denuncia
~are\ stesa su apposito modulo, fornito gratuitamente dal Comune.
Nel caso JIOSSa t'SSCrvi dubbio tli causa delittuosa. la clenunzia clon:\ pure e.ssore
fatta all'.Autoriuì. giudiziaria, a termini dell'art. 439 del Codice Pc11al1·.
Vobblirro
., tli denunciare le cause <!ella morte è fatto ancho ui medici e chirurghi incaricati di eseguire le autopsie dall".Autoribì. giudiziaria o politil'a.
In tutti i casi tli morto per malattia contagiosa l'Ufficio dcl ser\'izio mortuario
dovn\ imme(liatamente darne avviso all'Ufficio d'igiene per lo opportune disinfezioni.
Art. 3 Rog. sp. 1d. hl.
Art. 351.
ln t ntti i easi la morte ili un iutlivitlno tlovrà (•sserc <·om~tafata <la. un medico
1111111il'ipah•. Per ~li ospe11ali. istituti e simili: il Sindaco potr;\ autorizzare i mctlici
•lei rdati,·o i;tahilirncnto a disimpegnare le funzioni di mc11ici necroscopi.
L!l ,·isita necroscopie.\ Il<\ per oggetto di accertare la verità della. fatta notifica,
di constatar1~ la morte: ili <·onoscere possihilmcntc le c:lll1'l'1 <li l'iCoprirc e tlcnunciare
o~ni sospetto di rPato al SiJHlaco e all'Autoritù. giu1lizi:•ria, •} cli pron·<\llere alla.
"anit:ì puhblica in •·onformitù 1lclle leggi e regolamenti vigenti. Il medico uecroM'o1w, visitato il ca<l:~rnre, recligc 1m att..~stato ::;critto cl<•lla realt;\ della morte.
Art. !• rnod. Heg ep. id. M.
Art. 352.
IJohhligo 1lclla dununcia all'Ufficio mortuario si esternlo anche ai feti espulsi
morti a c1ualu1111ue epoca. <li gestazione.
1lell'Ufficiale 1lello Stato ch·ile. T:\le aut-0rizzazione si lascier;\ :-;11lt:u1to sn 1lil'hiarazio11e elci mrnlico necroscopo che hl morte è aecertatlL o pri•:-m111ihil111011to non
clon1ta a causa 1ldittuosa. Se v'ha dubbio cho il de<'l'S~o :-;ia clovuto a c·ausa clelittuosa, l'autorizzazione, ili cui sopra, sarù. subor11i1mta al null:\ o~ta 1lell'.\ntorità.
giudiziaria.
Art. 357.
Xon t• permessa, l'autopsia, 1' imùa.lsamar-ionc, l'inumazione o la cro111azio11c di
un c·aAla n~n~ se noi• 1lopo constatata la morte, come ag-1 i articoli 111·1•t·e1lc11 ti, 1• so
uon sieuo clecor:-;o ~i oro almeno dalla. morte, uei 1·asi or1li11ari, o .~~, 11ei ca"i di
morto improrvis:i o \'iolenta, o quando Yi sia. <lnbbio ili morto apparente, 011 altro
emerga ili straor11inario. 11 prolungare il termine pel sopp{•llimento sariL s11honli11atn
al gi1111izio 1lul nw1lico curante o dcl metlico municipale.
Art. Il e 10 Heg. 1p. i<I. iJ,
Art. 353.
Art. 358.
Xci 1:aso 11i rinvenimento ili memhra o peui ili <'a1lan•re. 1:11 anche soltanto
di ossa u111ane, clii ne farà la scoperta clon-;\ i111111ecliata111{'nto inli>mrnrne P Autorità
1111111icipak
Xl'i ea!-!i ili morte per malattia. contag-iosa. e q11u111ln per altre sp(lciali cir('l)sta11z1\ il h1s1·iar ins1'polto un ca1lan~rc per tutto il tempo or11i11ario poll•ssu portaro
pregi1111i1.ioi san·~ in facoltù elci ~indaco ahlmn·iaro i t.cr111iui, ili uni nll'arti<·olo prl·1·cllcntc o per gli effetti 1lcl mc1le.:-;imo. sul pan•rc .s1·ritto dcl mcclico 111•crnsr.op11 o
1\i q11c1Jo 1lclla t•ura, eonstatante i segni di t>Hfrefaziouc o l:i 1•sbtl'11za di COlllliZioni
Art. 4 Hcg. Ap. id M.
Art. 354.
di fat1o
l'110
1•sch11la110 ogni 1lubhio sull:\ morte.
Ari. Il Hcg. id. 1d.
<l11a111!11 in case prh·at.c siano eseguite amputazioni cli mcmhrn, il chirurgo don:ì.
.ntòrmarc l'Autorit:"L municipale, hl quale 1lar;\ le disposizioui necessarie pel tra.s porto <! il s1ippelli111cnto clelle parti :imputat•~. In C'aso ili conserrnzioue, si osservcri\
il disposto 1lell'art. 376.
C.\PO XXXV.
Custodia, incassamento, trasporto del cadavere,
Art. 355.
e norme per leva r e la maschera od eseguire ritratti.
( i11:u11 lo, a norma. 1lcll'art. 3 i9, veng-a noi ifi1·at o ali' Autori tù municipale il rin\·en i monto ili un 1·:ulavcre, c;;sa pron·e1lcr:\ al pronto trasporto <Id meclesimo di
•·011forr11itit ciel 1lisposto 1lell'art. :380.
Art. 359.
CAPO XXXIV.
P eriodo di osservazione dei cadaveri e licenza per il seppellimento.
Art. 356.
.Xou si pratichcr:ì autopsia, imbals:unaziouc, 11t1 si 1lar:\ s1•poltnra a \'Crnu cadaYen·, uè: se 110 permetter;\ la cremazione, se non siasi prima avuta l'iwtorizz;Lzione
!'rima. 1ll'll'ill'certa111cnto dcl tlecesso da parte elci medico 111•1•ros1•opo, il <'a1la,·ero elevo cssern custodito tlai famigliari o, in mane;mza ili 1111esti. 1lai 111•crofori
mnnit:ipali, o lasciato in co1111izioui cla permettere il pitt 111i1111to l'same e1l il rilil'\'t>
di qualsiasi cnmtualc manifestazione <li vita.
Art. 12 Mod. lteg. 1p. Id. Id
Art. 360.
.N'cll:~ sta;ione in\'crua.le, tlurante <letto periodo 1l'osscrrnzio1w. le tlncstn• 1lella.
camera, clo,·e giaco il presunto estinto, cle,·ono rimauer chiuse.
Art. 361.
Art. 367.
Ogni c•adavcre tlonà avere apposita cassa, salvo per la madre e neonato morti
nell'atto Ilei parto.
Se il cad:,vcre dall'ultima abitazione \'iene portato alla chi1·sa, non potr:\ in
qnesta rimanere cito il ùìmpo necessario al rito religioso.
Art. 362 .
Art. 368.
.Xclla ca.s:-;a devesi porre una conveniente qua11titl\ di torba, o di segatura di
lf'g-1111, o cli altra 111atcria riconosciuta idonea dall'Uflìcialo sanitario.
Art. 363.
L<• casse pe1· lt• sepolture a tem110 devono Pssere di lt·~YJ10 cli abete (peccl1aa);
quelle per le SCJ!oltnre a p('rpetuitù. possono essere a1ll'ho di larice o di metallo.
L:~ 1limcnsione 1leve essere tale che il ca1lavere vi possa capire comodamente;
lo spessore delle pareti sari\. di centim. 2 1,'2 011 anclw mag-gioro a gi111lizio dell'Autorib\ mnnicipale. Son vi saranno fori o fessure 011 il copt•rchio 1lovr;\ d1iudere
pcrfctt:11111!nto ccl essere assicurato mediante viti.
I morti per \'lliuolo, tifo esantematico, colera. o scarlattina, difterite e croup saranno, senza pompa cl'accompagnamento e scortati dall'ispettore fuucrario, trasportati direttamc11tA.1 al cimitero.
Il t.ra.~porto doni\ effettuarsi con carro ehiuso 11011 1lopo l'a\'0111a.ria llel mattino
e non prinm che siano trascorse clne ore dall'avemaria clella. s11ra, previa deJ)QSiziono nella ca.~sa. <lelh• !mlm;L iwvolta in un lenzuolo inzuppato in 1wluzio110 11 i lill ùlimato corrosi\'o al 2 °too·
(~111u11lo si:L nect~ssario, per misuro <1' igiene puhùlica, il Sindaco potrà or1li nare
che tali cad:weri siano trasportati n~ll'apposit:• camera mortuaria dcl cimitero
anche prima siano passatA.I le 24 ore dalla morte per esscr\'i tenuti in osscrrnzione.
Art. IO l<eg. •P· id. Id.
Art. 364.
!)ah·o il clisposto dell'art. 358, è proibito di riuchindcro nella ca.'isa il 1·rulavere
prima tli 2~ 01·c alruenu clall'av\·enuto decesso. In ogni ca.so la c•hiusura <lolla cassa
doni\ C.i\e~nirsi immediatamente prima del trasporto dcl ca1la,·ere, alla presenza del1' is1wttorc fu1wrario.
Art. 365.
J>cr lt~\·are l;i maschera o fare il ritratto a un 111\funto, i parenti, o chi per essi,
<lo\'ranno ottc1wr1\ il permesso dcl Sindaco, previo parere cll!!l'Oflicialo sanitario.
L'operaziout\ 11011 potrà. effettuarsi se 11011 trascorso il tempo dopo il quale il
ca1lavero p11i' 11sserc rimosso, e potrà essere, 11u richiesta <ki 1mn•11ti, presenziata di\
un ispl'ttore funerario.
Art. 369.
I cad:l\·cri clic clcvono essere trasportati in altri Comuni ocl all"estcro saranno
chiusi in <·.assa metallica a parl'ti spesse, salclata a fuoco, e c111i111li in altra. casi-;a
di legno tì1rtc. Quest'ultima a.nà le pareti dello spessore almeno cli 4 c·cntimctri, e
sar;\ costruita e cfo1po,:;t:i s11co111lo le norme prescritto da.gli art. 32 e 3:3 elci l~ego­
lameuto speciale di polizi:i mo:>rtuaria 25 luglio 1892.
Pci tra.~porti in forrcl\"Ì:\ a clist:mza di oltre 300 km. 0tl a q11:•lt11111m\ distanza
uci 111('.lii ili m:•ggio, giugno, luglio, agosto e settembre, il ca1fa\'ere sar;\ iniettato,
dopo tra11corso 24 oro clal decesso, nel torace e nella cavit:\ ad1lominnle con a.11110110
un litro ili soluzione di sublimato corrosiYo al 3 °loo o di aci1lo fonic:o al 5 °to cd
m·,·olto in un hmznolo lmbevuto della prinm di 1lette soluzio1~i. .
Pei trasporti t'uori Òbnume di un ca1la.,·ere o delle ceneri 1h esso è m•c•c!isaria
l'autorizzazione d1•l Prefetto
Art, 31 e 31 Reg. op. id. id.
Art. 366.
Il trasporto dei ctulavcri è fatto a cura e sotto la sorveglianza dell'Autorit.~
comunalt!, secondo le norme stabilite alle lettere a) e b) dell'art. 17 del Uegolamento ili polizia niortuarfa :'?5 luglio 1892, ed a mezzo esclm~i va1111•nte di un carro
<·omunc o speciale somministrato od autorizzato dal Comune, a termini del Uegolamcnto predetto.
Il tra.~porto don~ì. farsi nelle ore e segm•nclo l'itinerario stabilito 1lall'.Autorità
comunale.
Norme .ti\·erse potrà la Giunta stabilire rwl caso di onoranze straortlinarie.
Art. 370.
.A1>pe11a pcr\'enuto l'avviso del giorno e dell'ora in cui cleve arrh·are in Comunt>,
per esser\'i sopol~l: un cada,·ere pro,·eniente eia altro Comune o d1,ll'estero l'. \utorità municipale, secondo che il trasporto abbia luogo per ferrovi:' o con mezzo
diTerso, delegber;\ un ispettore funerario a ritirarlo dalla stazione o l'ispettore del
cimitero a riceverlo dagli incaricati che lo accompagnano, rilasciandone nell'uno e
nell'altro caso ricc\·ut.a.
97
CA.PO XXXVI.
CAPO XXXVII.
Imbalsamazione, autopsie e conservazione di cadaver i o loro parti.
Cimiteri, deposito d'osservazione, camere mortuarie, esumazioni.
Art. 371.
Art. 377.
t:; ,·ict;lio proccdcrn all'imbalsamazione di un ~ul:•vCre sonz;\ liccnz•• dcl Sindat·o, dm la <·oncc1lcr:'~ alle condizioni prescritte dagli art. 47 <' 48 dcl Uegolamento
di polizia rnortnaria 25 luglio 189'? e C'Olio cautele indicato dall'Cflidalo sauitario.
Xci cimiteri 1•011rnnali de\·ono essere ricen1ti:
a) i cadaveri 1lello pcrson€1 morte nel Comune, q11a.lu11qne 11c fosso i11 \' ita il
domicilio;
b) i caclarnri dolio persone morto fuori dcl Comune, m:~ aventi in osso in
vit:\ il loro domicilio log:ile;
Art. 372.
e) i c:\tl:wori clollo persone non clomiciliate in vita. nel Uotnun1~ o morto fnori
Xon si permette l'imlmlsamazione <lei morti ili vaiolo, tili> esautematieo, scarlattina, 1lit'tcrito o croup o di altra. malattia contagiosa. esotica.
di esso, 111:i :m.mti <liritto atl una sepultnra prirnta nel Cimitero cl1•l f)o111111w.
L'Autorit;), municipale clesignerù, fra, i cimiteri aperti <lei Uom1111c, 1lo\'o clevo110
essere Mcpolt i i c:ulaveri.
I cimiteri ora aporti all'inumazione sono il ,:\fo1111mentalc, quollo a )fu:soceo e
Art. 373.
CJ nello ai tre Honchetti.
J,e :mtopsio 11011 possono essere pr;tti1:ato dtc ila mcllit-i o 1lit•tro licenza, del
Si1111:wo. 1·lte uou In 1·on1·l)dèrù se 11011 sn riehic;;tu •lei panmti del 1lcf1111to: i 11nali
1lovrnm1<1 iudfraro il medico i1waricato ili 1·s1•:;11ire l'autopsia e Jo :-;copo ili qne:sta.
r,:i i>tes~a domancla può c:-;serc fatta dal 111cclil·o: ('1! in tale caso do\'n\ e:;scro
a1·<·11111pag11ata dall'a:-;seuso dci parenti tlel 1lcfu11to.
J';; fatta eccezione per ~li btituti ospitalh·ri e 1wr tutti gli altri <'asi <'<>ntcmplati
all'art. 41 dcl H1·gola1111~11to ili polizia mort11aria 2;; luglio 1802.
l'cr h1 :mtopsit1 <li morti ili malattia 1·1111tagiosa I-ii 1IO\'r:m110 os~crvarc tutte le
cat1f{~lo che
fossero prescritte, cli caso in caso, 1lnl Sii11l;11•0, scutito l'Ufficialo
1-i:Uti tario.
.Du\•ri\ ogni caclaniro <la inmnar:;i ~wero :soparnta fossa; ogni ca1l:l\•1•ro ila t11111uscparotn nicchia, salvo il 1lisposto dell'art. 361.
lar~i
Al solo Prefetto :spetta autorizzare la tumulazione in cappelle privato fuori ilei
cimiteri.
Art. G-1 e
~I
Rof. 1p. id. Id.
Art. 378.
Nessun <'l\jfavere p11ì1 esser rice,·uto nei cimiteri del Comuno per m1i-;cro inumato,
tumulato o cremato, so non sia. a.ccomp<\gn:ito dall';intorizzazione scritta rilasciah'
dall'Ufficialo dello i:3tato Civile.
Vispottoro fuuerario, giunto che sia col convoglio al luogo 1lel seppellimento,
consegner1\, all'ispettore dol cimitero, l'autorizzazione doli:~ sopoltum (111 il feretro,
ritiranclouo ricen1ta da rassegnarsi all'Ufficio municipale.
Art. 374.
J,'autopsia 1lovr;'' far:-; i nelle apposite :-;alo ilei cimit1iri alb prcscnr.:' 1lc1l' ispet-
Ari. 411 :Mod. l!eg. •P· id. id.
tore 1lcl cimikro oppure ucgli ospe1lali o puhhlici stahilimonti ili sanitù.
Art. 379.
Art. 375.
Finita J'autopsin si dcrn riporre nella ca:-;:;a il r.ad:wl!ro con tutti
pcr.zi stac-
Per lo e..~nmazioni Ni osserver-.\ il disposto del Regolamento di polizia mortnarh•
25 luglio 1892 dall'art. 78 all'art. 87.
('ati o procedere :subito al seppellimento.
Art. 380.
Art. 376.
!'on l'i potnmno conscrvure feti o!l a~portarc, dopo l'r,utopsia, r.adaveri o parti
di osl>ii s1~11r.a l':mtorizzazio110 dcl Sindaco o i;on;.m il consonso <lolla f:unigli;, dell'c"tinto, sentito in ogni c:i.-;o l'Uffici<,le sanitariu.
Nel <'imitero )fonmnentale si terranno locali di osl)ervazione pt~r ricernr\'i
catlaveri <li persone:
a) mort~i in abitazioni anguste e po,·crc, dovo sia. poril'oloso tmttenerlo per
il perio<lo di tempo 11rescritro;
7
98
h) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via od in luogo pub-
hlico, dove non possono essere lasciate;
r.) ignote, cli cui clebua farsi esposizione al pubblico 11el riconoscimento.
'l'ali e:ulaveri dovranno essere trasportati con lettiga.
I locali, per le due prime categorie di cad:H·eri, i-aranno disposti per modo che
sia possibile l'assistenza dei cadaveri stessi da parte di p~u-enti.
Per tutti i cadaveri non assistiti donanno, in detti locali, stabilirsi apparecchi
adatti perchò qualunque eventuale manifestazione ili vita sia avvortit.a. tliLl custode.
~ci locali l'llintlicati non potranno essere portitti i cad:tn~ri ili persone morte
pt'r malattie infettive.
f) che lo camere mortuarie, i locali di dei>osito e lo sale pl.'r le autopsie siano
tenuti nello condizioni volute dal presente Regolamento;
g) che la manutenzione delle tombe sia fatta con 1lili~c11za o :Siano riparati
o rimossi i monumenti pericolanti.
CAPO XXXVIII.
Cremazione dei cadaveri, crematoio e cinerario.
Art. 13, 11, 15 o 16 lteg. sp. id. id.
A rt. 384.
Art. 381.
In ogni cimitero tlel Comune si do\Tanno poi destinar<· se1mrati loc:•li a camera
mortuari:L pei morti ili malattia comnne e per <pwlli di malattia infottini.
.A111wssa ai locali predetti, nel cimitero )fo1111111e11talo e nel cimitero a ) [usocco,
vi sar:\ puro una i;ala per le autopsie, costrutta l'Oli t11tk\ le norme ,·olnte clall' igiene,
provvista di acqua ahbonclaute e ùi scoli regolari.
I locali, 1'011tc111plati in c1uesto o noi procod{'ute articolo, saranno tenuti c·olla
piìt ::;crupolo~a pulizia, larnti e disinfettati.
J>ella pulizia, 1kl buono stato tlolle suppollettili o 1legli apparecchi è responl"ahilc il custo1lc. cito ha l'obbligo di riferire ali ' Ispettorato i;u quah10qm1 danno od
i1wo11,·e11ie11to bi potesse verificare.
Art. 382.
f/os~ario
comnne Herha i re:sti ùi cadaveri osumati dai campi di inumazione
~ratuita dopo il 1lcc,eunio clal ::;eppellimeut.o.
J;o ossa i-.ira.11110 sottratte alla Yista clel pubblico.
Art. 13i e 133 Hcg.
•I'· id. iol.
A r t. 383.
Jl :-;incl:wo or1liueriL bpezio11i dirette a \'Ì~ilarn:
a) c~hP sia osserrnto il 11iano regolatore delle fosse ucllc nree 1l~ti11ate al
s eppelli1111mto 1·omunc e 11~ norme tli occupazione;
b) cho le fosse siauo scavate alla profouclitù si.abilita e ricolme sooondo le
i:;trm:ioni contonnte nel l~e~olarnento speciale cli poli;r,ia. mortuaria 25 lu:rlio 1892;
i:) cho 1'1~steusione lldl'area destinata al seppellimento sia mantenuta in giusto
rapporto al numero <ld morti cla seppellir\'i;
d) che ~li i;coli delle acque meteoricho ed i dreuaggi siano sufficienti e regolarmcntn mantenuti;
11) che lo Sl'poltnrl\ tlestinate a tumulazioui tlc:fì11itivc o tcmporarn•c siano
-costrnth: e cementate iu modo da i111pe1lire filtra;doni;
Il crematoio nel Cimitero llonnmcnt~lle è <lestinato a consnmarn col fuoco
c·adavcri o<l i rrsti Ili cadaveri
Il RllO uso è soggetto
Art. 611 Heg. 81'· Id. i<I.
nlla vigilanz;i clcll' Autorit:ì. mnnicipalo.
A rt. 385.
J..a r.rcì maziono ili un cadavere può elTcttnnr:'li o~ni qual volta i richie1lènti
comprovino •l'aver riportata l'autorizzazione dell'Ullìcinlo dello S tato Civile.
Ii'autorizzaziono alla cremazione di un ca1lavo.ro clonà essere conce~sa quautlo
dai parenti dcl dcf1111to o dallo persone allo quali incombe la cura di provve1lcre
agli onori funebri, sia. presentata. all' Gtlìcialo tlèllO :-5tato Oi\'ilo rogolam domanda
correda tiL <lai <locumcn li s~gucnti:
a) estratto legale ili disposizione testamentaria lasdata dal 1lcfn11to, uppuro
una doma.1111 a s<·rit ta <lei paron ti p it1 prossimi;
b) ctirtiflcato 1lel rne,lico cnmnte cho dichiari la nlLtura. 1lella malattia che
<le terminò la morte ed escludi\ il sospetto di causa crim iuosa.
In maneanza. clol certificato, cli cni allei lettera. fJ), e nel caso di morte irn1irovvhia,
incerta, SOllpetb~ o violenta, <lovr.ì. pro1hm~i il unlhL ost;\ 1h•ll'Antorit:\ giucliziaria.
Salvo opposizione ifa parto ùei parenti piìt prossimi, l'.Antoritù 1111111i1·ipafo potrà
sempro or1linaro la cremazione ilei t•adal'cri, cni elevo l'S~m pro\'\'l•clllrè a i;pcso 1lcl
Comune. l'utril. puro ordinare la cremazione tli nltri ca«la,·ori, ow1 lo consiglino ragioni ili 1n1hblica 111'.lécssit:\. In ogni caso ileni il l'Crtilicato 111ctlfro, cli 1:11i sopra,
constatare che ò escluso il sospetto tlì morte per causa crimino ~a.
Art. G7 Hcg. sp. IJ. Id.
A rt. 386.
Accordata l'autoriuaziouc, l'UfficiaJc dello Stato Oivilc, tli cotu:crto C'Olia famiglia <ll'l <lt•funto, stabilir:\ il giorno o l'ora, in cni 1lon-:\ an•r luogo l'iuccncrimento.
101
Art. 887.
TITOLO VI
I cadaveri devono easere oollooati sull'ara cremat.oria avvolti negli iildumenti
coi quali furono depoati nel feretro.
I.a cremazione del cadavere sarà eseguita unitamente al fereko nei eepenti cae1:
a) quando ala in fatato di a\"anzata putrefazione;
b) quando aia di persona morta per malattia oont.agioea;
o) quando indipendentemente dai casi tcuindioati, la &miglia del defunto ne
esprima il desiderio.
CAPO XXXIX
Dia posizioni generali e penali.
Art. 390.
Art. '10 e '11 Reg. 911, Id. Id,
Art. 888.
1ll assolutamente vietat.o esportare qualunque residuo della. cremazione, senza
speciale autorizzazione del Siudaoo.
Art. 889.
Terminata la cremazione, le ceneri saranno diligent.emente raccolte e deposte in
un'urna che, Emggellata, vem\ collocata nel cinerario del cimitero Mon11JDentale,·
salvo che la famiglia avesse chiesto ed ottennt.o di potere collocare le ceneri etease
divenamente, ànche a t.ermini dell'art. 77 del Regolament.o di polizia mortuaria
25 luglio 1892.
Ogni urna è destinata ~ accogliere le ceneri di un eolo cadavere.
Al traeport.o delle salme al cremat.oio, e delle ceneri al cinerario, presenzierà
l'lapett.ore del cimitero.
Ar&. 71 • 7' Reg. 911• Id. 14.
D presente Regolamento andrà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione, e
da quel giorno si intenderanno abrogat.e tutte le disposizioni anteriori, riguardanti
l'igiene e la saniti\1 vigenti nel Comune di Milano, le quali siano stat.e contemplate
nel presente Regolamento oppure siano collo stesso incompatibili.
Gli organici annessi al presente Regolamento andranno in vigore col 1° gennaio
dell'anno immediatamente ~uccessivo alla pubblicazione predetta, sal\'o il disposto
dell'art. 13.
Art. 891.
Le fnt'razioni aJle prescrizioni del presente .Regolameut.o, 1:ier le quali non siano
dalla legge sanitaria 22 dicembre 1888, dal codice penale o da altre disposizioni
stabilite pene diverse, sono punite, a termini dell'art. 60 di detta legge sanitaria,
con pene pecuniarie da L. 51 a L. 500.
Le conb'avvenzioni alle disposizioni degli art. 35, 37, 53, M, 83, 93, 97, 98, 140,
15', 158, 168, 172, 175, 178 secondo alinea, 183, 184, 187, 188, 190, 191 1 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 203, 205, 207, 213, 214, 216, 217, 218, 221, 224, 2'.?5, 240,
2'1, 24' primo alinea, 259, 263, 266, 300, 3011 309, 313, 323, 341, 352, 354, 359, 360,
3651 368, meno uhima parte, 3741 375, 376, 388, sono ammease a conciliazione e punite a t.ermini degli art. 200, 201, 202 e 203 della Legge comunale e provinciale.
IL SINDACO
D.•
~USSI.
L'Asswore per l'igie11 ela saaitl
.l". MODESTO PICOZZI.
Dlv.
n -
N. 31006.
Yi.eto ed .ap_Pf'OIJOlo Jlft' la pari• di no
_....,..,,. dcilla Gltartla Prot1inalal• A•·
a&tùlralioa rwU. ,.,,.,,. del 18 ttONMbn •
68 clice9a6rtJ 1901.
Dlv. Sanità -
N. 34006.
Viato ed apprumtoSa":Jito U parmi del
· ario.
Ooulglio ProtmaeialtJ
Milano, 23 Dicembre 1901.
IL PREFETrO
ALFA.ZIO-
ALLEGATI
ALLEG.\TO
ORGANICI
1) per l' Uffi~io municipale cl' igiene e :sanitit:
2) pei La bora tori i ;
3) l >C'l .\.I ocello (e Yigilanza %ooiutrica).
A
107
ORGANICI.
Per l'Uftlelo municipale d'lgtene e sanità.
1)
STll'EXDIO
QUALIFICA
Medico-Capo. Ulllcialc sanitario comunale .
Medico-Diretto"e dell'Ospedale dei contagiosi .
>
>
:Ja
8000-
(") 4 500-
4000 -
Medici tli 1a classe
>
in relazione
com plèSsi vo
al posto
>
asoo -
>
:lOOO-
80001
1500-1
::1]
300030f)()OI_
7
Jll8 Medici aggiunti (di nomina temporanea)
..J)/,
·> ..
-·~-
15
oooL
-3"u
f>05001-
Vigili sanit.'lri (per le ispezioni annonarie)
2
0001-
Totale .
8
OOOIJ
f>I{
:-100,-:
-NB. -
( ' ) Oltre l'allooslo in luogo.
Un modko aggiunto ò distaccato, in qualità di medico-assistente, all'Ospedale dci contagio.i ed annesso
Stabllimcnto di disinfezione (con vitto ed alloggio in luogo).
l
Pei Labol'afurl.
STIPEXHIO
Qt:ALIFICA
in relaziono
com ples:>i vo
al posto
J.iru
t:.
J.iru
U
Sezione chimica.
1
Capo della Seziono chimica
l
Chimico assistente di l• classe
2
Chimici assistenti <li 2•
>
(") 17;,1- (') " ' "
'l •>()()
:,:oo,C
-- .
I
~
:l:!00-1
4
mo
I
(') Delle quali L. 2W pel disimpegno delle .fnnxioni d'amministrazlooo.
Sezione batteriologica.
(") .I 750 -
Capo tiella Sezione batteriologica
Batteriologo
:iOOO
.
Totale .
6
-
a:;~istente
I
:w 100-,
(') !!elio quali J,, 2W 1iel disim1~00 delle fun:r.ioni d'amministrazione.
Sessuua pen:ontu.1\e apcl~ ai Capi di labor11torio sui diritti di tariltl dovuti al Comune per le analisi
cho fo,;soro esc0 u1to a riel1icst.i dci priVllti o di ultri Comuni.
NB. -
!
1'
ij'
108
ALLEG,\TO
3)
Pel pubblico Macello e Yigilanza zooiatrlea.
-
~
1! ~
QUA L IFICA
Ii .,.=
i
.Veterinario, Direttore del Pubblico
I :i
Veterinari ùi 1•
I
I
:1
-
"
"
"
"
2A
:i·
~lacello
C.
J,fro
-
96001_
2500 -
8 4001_
3200
"
2800
"
i5001_
i()(J-
:!U
10
18~'>
\'ctcrinari diurnisti .
-
5
Totnlo
(•) Oltre l'alloggio lo luogo.
C.
(•) 4200-
clas~e
13
I
(•) 4 200 -
I
3
I
I
in relazione
t
complessivo
a 1 poso
Liru
II
I :!
I
S T IPE:\ DIO
e
I
B
:l;)
~i5l]
li5
OUGANICO DEL PERSONALE SANITARIO
E
I
I
tabelle delle circoscrizioni medico-chirurgiche ed ostetriche
DEL C OMUNE.
I
•
ORGANICO
DEL
personale sanitario addetto alle condotte medico-chirurgiche-ostetriche
DEL OO:h.1:UNE_
.--~,
STil'E:-..DIO
91
:.:;
=1
QUALIFICA
~
al posto
_I_~_
50
t
I
JM'o-C:
\lcdtci corulotti
!!5001-
X. lii assegni per
J ,.
in 1·elnzio11c
l'.a vallo
(!J nu~te e ,; l'urali)
1
5 assegni per condotta rurale
,,
;\feùici condotti
~!!
Il.
,..,._._ (
l.1ro
-
l'.!5000 ,_
oooL
14 000-
5001_
~500
GOOI .
4 800 ......
i
, 11
I<
I
c·omp1c~:;1vo
~upplen ti
.
il)(J_
Le\'atrici conùotte .
j X. 5 assegni per condotta l'llrale.
-I
L-1
!!00 -
Tot.o.le •
I!'i .'i()O
--
I
I
I 000 -
W:! iOO -
.
I•
r:
11
(l) Oli stircndi ssmnM numwt.ati di un decimo per ogni <1uinq11c1111io d1 Mlrvizi() di modlcO roudott.o t!!'etth·o.
'l'a·n u .. Uo1·lo. - l'•'i medici condotti in carica all'attuazione dc·I presento organlc:O, che hanno più quin- I
quenui di nizio, a~m ronte;,-;iato un quin1uennio, inco:ninciando il secondo n decorrere cbll'nttuaz1onc del- i
l'orpnico stesso.
I
(2) Oltre l'emotument.o rurnuo i m':(ltci e.indotti s·1pplenti h:lnno diritt.o alla 11laria di (,, 6 per ogni 1?iomo
di ~uppfonu a titolari di roaaotta.
I
Il
I
li
,,
113
TABELLA
delle Circoscrizioni delle Condotte medico-chirurgiche.
IXUM.
I
I 1
0
DE~OMl:'\AZIO~E
Porta Volta
(t:rliana)
I
CIHCOSCHIZIO~E
E CATIWOHI.\
Bastioni l'. Garìbalili - \'ic Pin11monte -- Pontida
- Porta Tennglia - Vra \'nrese - \'olta o Bastioni - Via. :.toscova (tlul 11 • .J5 e 51 alla fine).
·~~ ~~~~~~~~~~~~ ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ '
Brera
(Urhaua)
Porta Venezia
{l rb..'lna)
4
Porta Vittoria
( l'l'Lar.a)
\'ie Annunciat<t - An1le;.:nri
l!o!'gonovo - Hrt:m
- l'iazza. e via. Ca1'111ine · s. Cal'poforo - \'ia e
Yicolo Clovni;sino - Ciorn~~o - Croce !tossa \'icolo Fiori - \'ia Fiol'i Chiari - Fiol'i O:;curi Gi11se1ipe Ycl'rli -- Ul'i1111i - :11n1!01111ina - orso Romagnosi - Mclono - :.ronto 1\i Pietà - Pontaccio - Via e l'iazza S. Simpliciano - Solferino
:;ino alla Via Palermo.
\"ie Bor;.,hrtto Boschetti - \'lnccnro Bellini Cappuccini - l'iaz1.a Ca,·our - Via Chios~etto
- Conscrrntorio - s. Dmniano - Donizcttl (da
Via Stella o. \'in Monfortc) -- Giardini Pul.Jblici Via ~larina - ~Ionforto (dal 20 e 21 alla fine) Pale;;tro - Pnssione - Rossini - ~<.>nato - · Stella
(meno i n. 2, 4 e 6) - Bastioni Venezia - Corso
Venezia. (fino al Ponte) - Bastioni Vittoria (tlr:o
a. \'ia Stellu) - Via Vivaio - s. Primo.
I
,
·
:
I
1
1
1
Vicolo Bindellino - \'ia Bissati - Vicolo l11carna11ino
- Vie l'ompco I.ìtta -· \lannra - Ccrolamo ~lia11i ,
- s. Pietro in <ìcssate -· Cì11a.stnlla - Bastioni 1
l'. Homa11;1 (1lnlla l{otontln a l'orta. \'ittol"in) - ,
Via Francesco Stbrza (<!ali' I nl 2!!) - Slella (n. '.!,
~ e 6) - Bastioni l'. Viti.oria (da \'ia. Stella al
Dazio - Corso Porta Vittoria - \'ia. Fontana - '
Don izet.ti (da. l'orta Vittoria a. Yin Stella) - Via
Dantlolo - Vicolo Colonuotta.
I
I
5
Lamarmora
l l'rLana)
6
S. Calimero
(Url.Jann)
~.
Vie
Barnnl.Ja - Commenda - Curtatono - Manfrcdo Fanti - Alfonso I..amnrmorn - Pietro Micca
- Orti - • Pace - llr.stioni P. noma no. (fino nlln
Rotonùa) - \"io. 1''rn.ncesco Sforza (ùal n. Hl nlln
ti ne).
\"w S. Calimero - Cns-olo - Quatlronno :st.oni P. Yi.;entina - \ ia \'igontinn.
Ba-
s
I
. ,,.
-..
'
.
11;;
114
DE:->0Ml:'\A7.IO~E
I·: CATEOOHI.\
i
S. Eustorgio
(l:rbana)
s
Porta Romana
(Urbana)
S. Vittore
(Crhana)
10
S. Ambrogio
(Urù:rna)
11
Foro Bonaparte
(t:rbnnn)
.
F
CrRCOSCR.IZIOXE
\'ie Calusca. - S. Croce - PinzTJ\ S. Eu;;torgio Molino delle Armi (dal n. ~!.I al 59; - Scaltlasole
- Corso P. Ticinc~e (rin! n. 53 e ~O alla fine) Via \'etere.
12
DE:'\ OM I:-; ,\7. lO:'\'E
1': CA TEGORI.\
S. Marco
(Crh:u111)
Yi<l Pellc:n'ini - Cor~o l'. Homana (tlul ponte all'ex
dazio) - Via S. Sofia.
Vicolo ~. Agostino - Vie ,\mrio - Donato Basso
- Tristano Calco - \'ia o vicolo Cammina•lclla Piazza e \'ia Filangcri - Lanzonc - l'ìnZ7JL ~laccllo
- Bastioni I'. ~tagentn - (tla I'. Mugenta a Via
Olona) - Oche - Ochottc - Olona - G. B. \'ico .
- S. \'ittore Grande - Corso Porta Magcntn (dal ~
ponte all'c.x tlazio) - Cara.dosso.
L
Vie $. Agne~e - l'iazr.a S. Ambrogio - Ansperto Vin. e ''icolo Hrisn - Dosso - S. Gerolamo - Go- '
rani - Bernardino Luiui - Gorso P. Magenta
(,;ino a S. Gerolamo) - S. Xioolno - Nirone Tllrmggio - Vigna - S. Vnleria - \'ia e piaz1.a I
Borrom('o - S. M. Poclrmc - Vicolo o via S• .M.
alla Porta - \'icolo e via S. \'ittorc al Teatro \'in o vicolo BoccheLl<> - \'in. e v1cCJlo S. M. Fui- '
corìna Casati.
Via e 11iazzn Mercanti - S. 1-'rotaso - Filo•lrammntici - Cl('rici - S. Dalmazio - I 'lazza I 'nolo Ferrari
Via e pmzza Galline - Arco lil'lla Pncc - \'ia
degli An~ioli - Arco - Bassano PoITono - BoS$i
- Broletto - Piazza o Yin Castello - Cusani Dante - Erbe - Foro - Foro nonnpnrte - Corso
P. Garibaldi (dal n. l al 51 e dnl n. 2 nl 20) Giulini - Via e vicolo S. Giovanni sul Muro Gadio - Jncini - I..nuro - Lnn1.a - Vicolo S. Marcellino - Mer1n-igli - Mercato - i!inglwtti Orsole - SS. P.ctro e Uno - Ponte \'etero \'icolo l'orlcr.za - Vin e ncolo Hovrllo - lticnsoli
- :'ella - Ti\·oli - s. Tomaso - s. \'iccnz.ino Cniroli - l'i1lcocnpa - Berelta - S. Pn spero.
1.)
...
Anfiteatro
(lJ1 liana)
c I 1{ c o s c R I z l o X E
'
Vie Ancona - Pinzza S. Angelo - Ccrnain - 1-·ntebenefratelli - ~. Formo - Cor;;o I'. Garihaldi (dal
n. :.?i al 02 - noito - Via o piaa;i s. )!arco (tino
al n. 2G) - )!ontebello (tlal n. 4 e 5 alla fine) ~!o~cova (rial n. I al '63) Corso I'. :-\uova (dal
n. I al 17 e 1lal n. ~ al !(ì) - 1'1ilcrmo - Carlo
Porta - Principe Amedeo - Statuto - Principe
Umberto (rial 11. I o ~ al n. li o ~'i) - Via :Manin.
Vie Anfitentro - Corso l'. Harihnl1li (rial
al 99) - Legnano - l.auru ;\fantcgazza.
11.
I
:
:
I
51-A
.'
I
Duomo
(l'rbnnn)
Vie Tre Alberghi - $. Antonio - Bcrgamiui Hottonuto - Vicolo s. Caterina - ChiarnYnlle ~an Clemente Dogana - Pmu.a Duomo - Portici .Meridionali - \'in e vicolo l.ttghetto - Larga
- Ospednlo - Osti - Pnlett.a - l'nntnno - Pesce
- Poslaghctto - Quaglio - H11strell1 - Pi!lLzn
S. Stcfauo - Velasca - Piazza S. Nnzaro - Corso
I'. Romana (dal n. I e 2 nl 35 e 56 poule).
I
'
I
I I:;
S. Eufemia
(llrbantl)
\'ic Ame1loi - Capre - Corso S. C('!So (fino ni 11. li
e ~(i) - Cornncchlo - llisciplini - \'1n e piazza
S. Eufemìit - Gowulini - Lcutusio - .Mnddnlena - s. Maria \'alle - olmot.to - Piatti B.n;!a.hella - Stampi~ - \'orzo - \'i:t e Yicolo
l"icno e S. \'1Ltordlo.
'
I
'
J
!
·
,
- Via e ,·icolo s. Vito.
110 ______( l'rbann)
V_e_t_r_a---- - : -'-'-ie_C_h_it_1s_a__ 1_·i_o_p_11-el_te
_ -_•_)i-a-zz_.u._ '_·_el_r_a_-_'_'c-·t_ra_s_c_h_i
•i
:
1
1
;
i
I
17
S. Calocero
(l'rbann)
Vicolo s. Aquilino - Vie Ausonio (dal n. 1, 2 nl1' 11, 18) - S. Cillocero (fino n Yta Ariberto) C<:;;nrc Correnti - Daniele Crespi (:i. I, 2 e 3) Carroccio - Fabbri - l'ol'so I'. Genon1 (fino ai
n. 15 e IG) - I.csrni - G. G. Mora - Corso I'.
Ticine~o (dal n. l nl 51 e dnl 2 al 3t1) - S. Yinccnzo (dal n. l, 2 al 17 e 30) - Yia \'ittorin (dnl
n. ::!9 al Gi).
~
i
<
i
:
I
i
D~:XOMIXAZIOXK
CIRCOSCRIZIONE
E CATEGORIA
18
Cesare da Sesto
(Crbana)
DEXO.MI :'iAZIO:-i~
t: CATEGORIA
Vie Ariberto - Ausonio (dal n. 13 e 20 alla fine)
- S. Calocero (da Via Ariberto alla fine) - Cesare
da Sesto - Daniele Crespi (da Via Ariberto alla
fine) - Fabio Mangone - Corso P. Genova (dal
n. 17 e 18 in avanti) - Via e vicolo Macello Bastioni P. Magenta da P. Genova a via Olona).
23
Arena
(Urbana)
24
S. Celso
(Vrbana)
10
Torino
(Ul'bana)
Piaz1.a S. Alessan1lro - Via Ambrosiana. - Arcimboldi - Asole - Bagncra - Bollo - Carlo Alberto
- Carrobbio - Circo - Falcono - Piazza San
Giorgio - Pia1.7.a Istituto Tecnico - Lupetta Santa M. Beltrade - S. ~lurta - S. Maurilio Medici - Piazza Montana - )loneta - :Morigi
- Xerino - S. Orsola - Palla - Vicolo Pustcrla
- Piazza e via della Rosa - Piazza n via S. Sepolcro - S. Sisto - Spadnri - Sperouari - Torchio
- Torino - ~nionc -:-- Val_pctrosa - Zebedia
- Zecca Yecclna - \'1scont1 - C-1.ppellari San Giovanni in Conca e Lnterano - ){atti Orefici.
Piazza della Scala
(Urbana)
I
I
-----i----------------------1-------------------------------------Vallone
(l"rbann)
\'ia Galeazzo .\lessi - Cieco Simonetta - Gaudenzio
Ferrari - Bastioni P. Genom (dal n. l al n. 11) Marco D'Oggiono - G. R. Torti - Vallone.
----1------------------------1
~I
Porta Nuova
(l'riJaun)
22
Verziere
(t:r!Jann)
li
Yie Andrea A1'J>lani - nonavontura Cavalieri Castelfldurtlo - Corso P. Garibaldi (dal n. UI e 101
alla tlnc) - S. Marco (dal n. 28 alla fine) - :\farsala
- Milazzo:- l\lo11tc1Jello (n. I, 2 e :ii - l\loscova
(ùat n. ~ al 52) - Bastioni P. Xuova o Principe
Umberto - Corso I'. X1wva (<il\l n. 18 e IU alla
fine) - Parini - Solferino (da Via Moscova ni
Bastioni) - Principe L'miJcrto (rial n. tu e 26 alla
fine).
\'il' Alcialv - Arcivescovado - Via e piav.a Beccaria - S. Bernardino - Borgogna - Brolo Vicolo S. Carlo - Piaz1.a Camposanto - Cerva Vicolo S. Uaminno - Via e piaz1.a. Durini - Piazza
Fontana - Monforte (dal n. 1 e 2 al n. 18 e Hl) Ore - PalnZ7.o Reato - Pasquirolo - Passarclla
- \'ia e vicolo Pattari - Vicolo Ha.<iini - Via
della Signora - Tenaglie - Via c vicolo Verziere
- Via e vicolo S. Zeno - 7.cnzuino.
Via e vicolo Arena - Conca - Cor.Je - Bastioni
P. Genova. (dal n. 13 al .\3) - Via \'ittoria (dal
n. I al 27) - Olocati.
Vie Campo Lodigiano - Corso s. Celso (dal n. Hl
e 38 alla fine) - Crocefisso - s. Lucia - S. ~lar­
tino - Melegnano - Molino delle Armi (1lal n. I
al 27) - Sambuco - Bastioni l'. Tìcine!!o - \'et.tabbia - Bastioni I'. Lodovica - 8. Luc1L - Burigozzo.
I1
'
Il
Il 20
CIRCOSCRIZIOXE
I
I
26
Cristoforo Colombo
(Urbana)
2i
Ripa Ticinese
(l'rhana)
Vie Agnello - S. Andrea - Bagutta e Baguttino
- Piazza S. Simpliciano - Higli - Borgo~pesso
- Piazza. S. Carlo - Vicolo Cornovato - Case
Rotte - Vicolo Facchini - l'inz1.a s. Fctlcle Vicolo e Galleria De Crtstororis - Ge~i• - Vicolo
Giardino - S. Giacomo - Manzoni - :\fonte ~apo­
leone - )forone - Omenonl - S. Paolo - S. Pietro
all'Orto - Sala - Pia?.za della Scala - Soncino
l\lerati - ~piga - Via e vicolo S. Spirito - Vicolo
Tignoni - Corso P. Venezia - (fino al ponte) Pi~tro -~·err~ -. Corso Vittorio Emanuele - r:at- :,
ler1a. \ 1ttor10 l',manuele - Santa Margherita - ,
S. HafTaele - S. Hadegonda - Ugo Foscolo Berchet - .Marino - Silvio Pellico - Tommaso
Grossi - Carlo Cattaneo.
Tutto il Viale Genova - Corso Cristoforo Colomlto
(lato sinistro) - Via Vigevano (lato destro) - lato
sinistro della Via Corsico, alla fine tiella. stra.ila
Alzaia :oJaviglio Grande dalla detta via Corsico, I
fino e compresa la cascina Spinada, n. 117 - Piazzale della Stazione - Vie Alessandria - .\lortara
- Corsico (numeri pari) - Valenza - Tortona al
Cavalcavia tiella rerrovia tino e compresa la Societa
Lombarùa e tutti i rabbricati interposti, fra questi,
la cascina Spinada e la Stllzione.
Il lato sinistro della Via \"igernno e In Strada Alzaia
Naviglio Grande fino a rn!!'giungt're la \'in Corsico.
nonchè la Via Corsico (numeri dispari) - La Hipa
Ticinese, ferman<(o9i al ponto \ alcn1..1i - I..n. Via
Argellati tino al n. 2j o 1\0 inch1Si - La strada
Alzaia ~aviglio Pavese, fino alla Conchetta., compresa. la Via Magolfa.
0
119
118
DE:-IO!lllN AZIO!'>E
CIRCOSCRIZIOXE
Nmr.0
E CATEGORIA
28
S. Cristoforo
(Rurale)
20
Gratosoglio
(Rurale)
30
S. Gottardo
(t;rbanu)
31
Viale Lodovica
(t:rbana)
-
.3'>-
Viale Vigentina
(:\li:;ta)
(Mista)
Via Hipamonti o tutti i cascinali
Vigentino - Viale Vigentina guardia - Baracca - Vignola
Vannucci - Palladio - lìiulio
fino al Comune di
S. Rocco - Alta- Balbo - Atto
Romano.
Cor so L odi
(Mista)
34
Anfossi
Indipendenza
(~lista)
37
Paolo Frisi
(Crhana)
38
Corso Loreto
(Mista)
Via. .Muratori e ca11cinali lungo la stessa - Corso Lodi
- Strada della Carit.\ - Via Corio - I..attuada. \"asari - Botta - Lazzaro Papi - Burlamacchi
- Colletta - \"iale P. nomana fino alla via Bergamo (esclusa).
Viale P. Homana (dalla Via Bergamo a P. Vittoria}
- Bergamo - Anfossi - Strada per Paullo Strada per Cah"8.irate - Calvalrate e cascinali
Mancatutto - S. Barnaba (cascina) - Casa 1'"ranca
- Besana - Trccca - Tagliedo - Cornagclte S. .Martino - Cazzuol~ l•, 2", 3' - \"ia Vicenza.
,,
11
I
ao
(!\fista)
33
Viale P. Vittoria (dalla. \'ia Sottocorno fino al Corso
\'entillue Man..o) - Sottocorno - (tino alla. Gambetta) - Lincoln - Franklin - Archimcdo Benvenuto Cellini - Marcona - Brc::cia - Vicolo
Monumento - Sciesa. - Bezzecca - ~!orosini Colombara e cascinali - Regaglia - l'ratobono Malpaga - Biscioja - Fornace - Ca111minclla !\lonluò - Casello ferroviario e Via Carenno Cascina Castione - Cascina Palettt~ - Restino e
Mo1lignani.
i
Piazza Mercato Ticinese (la metà destra) - Leonardo
da \"inci (fino alla Conchetta) - Corso S. Gottardo
- Via Pavia. - Conchetta.
Via Gentilino - Piaz1.a Mercato Ticinese (metà a
sinistra) - Viale P. Ticinese - P. Custodi - Mor ivione - Teullic - Viale P. Lodovica.
CIRCOSCRIZIO~E
E CATKGOIUA
22 Marzo
La llarona con tutti i cascinali dipendenti, fino alla
Stampetta n. Z7 e 42 inclusi alla Traversera e a
Moncucchetto compresi; esclusi i cascinali lungo
l'Alzaia Pavese dalla ~lainera ad Annone assegnati
alla condotta 29'.
La. Provinciale Vigevanese dal Ponte Valenza alla
Ferrera, compreso S. Cristoforo, meno la frazione
al dl là del Naviglio ed assegnata alla condotta 4u•.
Le Vie Torricelli e Metla colle cascine Stadera. e
Chiesa Rossa; la Via Leonardo da Vinci, dalla Conchetta al confine del Comune.
Tutt:i. la Parrocchia dei Tre Ronchetti e quella di
Gratosoglio compresa la frazione di Annone e Follazza, più i cascinali lungo l'Alzaia Pavese, da Annone alla Conchetta, e la prima i-trada l\lornera
- Via Lecchi {fino al n. 11 inclusivo - cascina
Bompero).
Df:~o!IJJ:"I AZIO ~E
30
Lazzaretto
(l'rLann)
Viale r. !\lonrortc (da \'ia Bi:l:io al viale I'. Vittoria)
- Viale P. Vittoria (fino alla Via Sottocorno
esclusa) - Via Bixio, tutte le vie a destra <lclla \'ia
Bixio, cioè: Pisacane - Kramer - l'oerio - Goldoni - Bellotti - Pindemonte - Halberti Rosolino Pilo - Pia1.za RlilOrglmento - Corso Con·
cortlia - Corso Indipendenza - le Vie Guiccinrtlini
- Cal\"i - Mameli - Santarosa - r.e frazioni
Acqnabella - Strada Rivoltana - il Riparto delle
Cascine Doppie - Lavanderie - Pulico t• e 2".
I
I
1
J
Piazzale Venezia - Viale P. ~lonforte 1tlno a Via
Bixio) - Sirtori - Frisi - Lambro - ~lelzo Pisacane ·(:iino all'i ncontro di Via Bixio) - Spallanzani - I". Casati (da Via Spallanzani al Corso
Loreto).
Corso Loreto - Rottole - Ca.;orctlo - Rcllingera
- Cascina dei Passeri - Coronotte - Riparlo
delle Valla1.ze - Viale P. Venezia (da \ "ia I.ecco
al Corw Loreto) o tutti i tratti delle Vie Castat.li
- Palazzi - Casati - S. Gregorio (dalla Via I.ceco
al Cor::;o Loreto) - Vie Tadino - Ponchielli Spontini - Pergolese.
Vie Al<lo Manuzio - Zarotlo - l.a1.zaretto - I.ecco
- Castaldi - s. Gregorio - Viale P. Venezia 1'"elice Casati (fino alla- Via Lecro) - I 'inzwlo Stazione Centrale - Marco Polo (tla \'111 Galilei alla.
Stazione).
I
100
121
llE.:\OMl:'\AZIO.:'\E
IXmr.
CIRCOSCRIZIOXE
0
E L'ATEGOltf.\
Il
Il
·IO
Doria
(Mista )
41
Corso Como
(CrlunaJ
I
Yia Galilei e vie laterali - :.-.rarco l'ulo (dalla. Galilei
alla Yia A. \'espucci) - A. \'c.-.pucci - V. \'iviani
- Corna.glia - Dor1loni - .Adda - G. CarJano
- :.\I. Gioia (dal cavalcavia alla tlne) - Ponte Seve:;o - Copernico - nalvani - Cappellini - A.
Doria Ippolito Rosellini - S. Giovanni alla
Paglia - Hoscovich - Tenca - \ 'ittor l'isani Xappo Torriani - Cascine Besona. - Fornaci ~laggiolina Pozzobonella - Viale Principe Um1,erto (clal n. 2 alla. tlno) - Viale 1'. Nuova. (sino
M. Gioia) - Sa.ssetti (da principio alla. ferrovia).
!>g:\OMl~Al.IO~E
J·; l'A·n:GOHIA
Lomazzo
(U1·bana)
46
Sempione
(Orhana)
Corso Como - \'ie )fauini - Maroncelli - G. Fl'rrari - De Cristoforis - Viale I'. Garibal1li Yiale P. Xnova (da :\I. Gioia alla line) - Via .:\f.
Gioia tfino al cavalcavia).
Cagnola
(Rurale)
I
Fontana
(lh1rall1)
11
I
Farini
(;\lista)
Via Dorsieri colle ca."-cine Moiau.a - Torresc.'\lla Yia e vicolo G. Castiglia - s. M. alla. Fontana Gonfalonieri - Sa...<lSetti (1lal111. fr•rrovia a \'ia Confalonieril - \'ia Boltratllo - Cascine .Abha<lesse
- \'ia \'allassina. - Ca~cinali: Villanuova Duomo - Bru~ada. - Ca.scinette - ~f oia. - Montalbino 1° e 2" - ClartJtto - .Mirabello - Pilastrello - Sofia - Mt>zzo - Sotto - Isola Vittoria.
\'iale P. \'olta. - Piazza. .\lf.'rcato Tenaglia. - Piazzale
e viale Cimitero - C. Farini - G. Pupe - Pastrengo - Ugo Bassi - l>al \'erme - Carmagnola
- Ca..-:cinali: Boscaiola. l", 2' e :i• - Bona.~era \'illa Antonietta - Villa. Hllll - <:asr.lna Camisasca
- Casetto - Frisiana - ~. \la1·tino - nallinolte
-- Pelizzera. I", ~· e :l~ - \'ia Sarpi (ila! principio
alla \'ia Bramante).
11
Il
41
Canonica
(lrhana)
Vie Canonica (dnl princi11lo :\Ila Yia Cagnol11) - Hosmiui - Giusti - Alfieri - Baie trieri - .'.':icolini
ctlno olla \'ia Sarpi) - Sarpi Cdnlla Yin Nieolini
alla \'ia Bramante) - Ma~gi - Oinnnonc - Bramante (fino :ill'incontro 'di \'ia P. Sarpi).
.
'
~.-~~~~~~~~~~~-!
CIRCOSCRIZ!Oi\E
Via L. Canonica. (<la. \'ia Gagnola alla fèrrovìa)
Lomazzo - J>. Sarpi (da \'ia Canonic.'l Cii nl
escluso) - Bramante (ila I'. ~nrpi in avanti)
Xicolini (da Via Sarpi alla fino) - ;\f~sina
Alear<li - Procaccini - l'nronno - :'.\tonvi~o.
2:!
-
Piazzale Sempione - Corso Sempione (fino alla ferrovia A. !.) - Pagano (tino all'incontro della
ferrovia Nord) - Uhcrnrdini - l'iermarini Canova. - Mo~cati Abbondio Sangiorgio Massena. - Bertani - 8. Amb1·ogio ad Nemus Via e vicolo Cagnola - Cei<arinno - l'e,;chiern
- Prina - Londonio - ~felzi - Guerrazzi Viale P. Tenaglia.
Vie Canonica (<lal n. 88 e S!J in avanti) - Cngnola
- Ghisolfa. - Bovisa - Strada \'arr:>ina (fino
all'incontro della ferrovia. ~\ . I.) - Strada <lei
Portello (tino alla stazione i;mistnmento) - B~
Jona n. 199 e ~'00-A - Garancctta n. 198 - Portello n. ìt e ì3 - Moia e Moietta.
1
-~~~~~~~~~~~--i
I
20 Settembre
t l ·1·hana)
Piazzale .\fagenta (n. I,:?, ~o G) - Viale I'. .\lagenta
(fino alla. Via. Vepra esclusa) - Corso Vercelli (tino
al sottopas~aggio ferroviario) - Cimaro:;n. - Arzaga. (tlno al n. V incluso) - Cascina Heretti Scarpa - Cherubini - Hasori (tino all'incontro
di Via Cherubini) - Ariosto - l'ngano (fino ali' int!ontro del ponto della ferrovia) - Petrarca Monti - Hevere - ~am - Boccaccio - Alberto
da Giussano (fino all'incontro della ferrovia di
smistamento) - Guido d'Arezzo - l'nllavicino Leopar1li (da S. Gerolamo alla tlne).
I
1
~i -~~~~--~-----------r---------------------------------------~,
I' .w
:Maddalena
murale)
Via Ra;;ori (dal ponte della férrovia allo sbocco in
Corso \'erct>lli) - Cor:-o \'ercclli (ùnl sotto11assaggio
ali~ fine) - La Provincialo \'crccllcse (tì~o ali.a I
l\Iarnera con S. ~iro) - La Cclcrnl er erl 1 cnsc1- 1
nali adiacenti meno la \'a.liana - il I'ortt'llo e la
ca.'cinn dei Sauti - Via A. da Giussnno (fino alla
i>tazione di smistamento) - r.a Comunale J>Cr Haggio
e tutti i cascinali vcr~o la Via Vepra com1u-cs.'l,
e la strada per Lorcntcggio - Via Arzagn dal
n. !J c:-:clu~o in avanti meno le Cascine: Brern s. Roberto - Cascinetta - Corha - Gastena Cittadina - I.unga.
1.,.,
-~
TABELLA
D;i.;-'OM I:\ AZ IO:'•i 1'
delle Circoscrizioni delle Condotte ostetriche.
CrRCOSCRIZlO:\'E
;i.; CATEGORIA
I I E,'i O~! I:\ A ZIO.'\ Y.
Olona
(\hstn)
Il
Il Viale P. \fagenta dalla Via \'cprn inclusn, fino e'
comprc."o il lato dc-:tro cli Corso C. Colombo ~avona. e \'oghera - Tortona fino all'incontro
della ferrovi<1, compresa la Harbarnra - Cnscine:
Brera ·- Torchio - Lunga - Cittadina - S. P1·0·
taso - Castena - Cascinelta. - Corba - s. Cri·
stoforo (al di qua del '\aviglio) fi no a raggiungere
la. cascina. Spina1la o In. <.;ocictit Loml!arda (questa
però esclusa).
e 1 R e o s e R 1 z 1o x i-:
E CATF.GOHIA
I
li
1
Moscova
(l'rlinna)
C'ordini: Ba~tioni I'. Volta - Vie Legnano Laura ..\Iantcgazza - Cor~o I'. Garihal1li (<lai 1'011taccio alla fine) - l'ontaccio - Fatebenefratellì
- Manin - l';irini - Col'so I'. Nuova.
C'om1,rendc: Vie l'rincipe Umhcrto - ,\nùrea
Appiani - Bonaventura Cavalieri - Carlo l'orta
- Principe Amedeo - ..\lontebcllo - Ccrnnia Goito - !:' . ..\!arco - Solferino - Anconn - Sta- ·
tnio - ..\lar~al;i - Milazzo - S. Simpliciano
Porta Tenagli;i - l'inamonte chi Vimercate Pontida. - \'are~e - \'vita - Anfiteatro.
~
-1
I'
Olona
(l'rbnna)
li
-:
'
h'
~I
Il
( 'onfini: Bastioni I>. >ragcnt:\ - \'ie \'enti Settembre - Leopardi - S. Gerolamo - ~. Xicolno
- Corso I'. ..\IagC'nll\ - \'io Hri.sa. - Gorani Cappucc10 - Torchio - Cor~o I'. Ticiucso (fino
al ponle) - Fabbri - Corso I'. Gcno,·n .
Comprende: \'ie Gian Giacomo ..\!ora - Cesare
Correnti --: Jl'.1nicle Gre~pi - S. valocero - S. \'in· ~
cenzo - fab10 .)Jangonc - Ausonio - J.c,.mi 1
Carroccio - ) !nccllo - ee.~aro da St::~lo - Ari·
Lei to - \'itloda - Olona - Gian llattisla \'1co
- La.nzone - Cnn1minaùel111 - \'icolo s. Aqnilmo
- S. Agnese - ~. Ambrogio - Xirone - \'1gnn
- Ansperto - Bcrunr1lmo I.nini - Tcrraggio S. Gerolamo - Trista no Calco - ,\zario - Via
e piazza. Filangcri - S. \'ittoro - Ocl1c - Ochette
Car~do~s'.1 - Boccaccio - Scbcto - Arno - I
G10bert1 - fevcre - )tonti.
~~~~-:O~u-O-Ill~O~~~~- _C_,_o_n_O_r_1_f_:_\_'ie-.-l'-a-lc_o_c_a-pa~-~J.-'o_r_o_l~-,-n-a-pa-1-·t-c-(1-li-"-Jln-r-i)-I
(UrlJana)
- S. Giovanni ~111 )!uro - S. ..\la1·i.1 alla l'orta '
- Gorauì - )!origgi - l'iau.a .Mcnt:ina - Circo
- )ledici - CarrolJlJio - Tol'ino - l'alla - \'i·
colo Pu:;tcrla - Piazza S. ,\le;:snnùro - lebe1lia
- \'icolo e ,·ia FicJ10 - Pinmi S. Giovanni in
Conca - Tre Alberghi -- S. Gio~anni Laterano
- \'1sconti - Cnppellari - l'inzzn Duomo ~. Raffaele - Derchet - Galleria \'ittorio 1'.nmnuelc
- Gm~erpe Yer,li - Andegarj - Homagno~i Groce J:O-"<'l Borgonovo - Annunciata - Fiori
Oscuri -· Fiori Chiari - Tivoli - J\ngeli - Il-O·
retta - Piazza Costello.
Co1111u·e ndc : \'io Orso
Monte di Pietà - Brera
- Melone - C10,•usso e Ciorn,,;;1110 - S. Cnrpoforo
- ~Juùonninn - Mcrrnto
\in Filotlr11mmatici
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IIESO MIX.\ ZIO;\ E
c I R c o s c R_ 1z I o X I·:
B CATEGOHIA
I) E~ O ~Il~ AZIO:\. B
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.1-: CAU.GORIA
~1-------------1---------------------~1
I
6
- Piazza l'aolo Ferrari - S. Dalmazio - Bassano
Porrone - S. l'rotnso - s. Ciprlano - Piazza. 1
Galline - Clerici - Bossi - Oriani - Lnnro Piazza Cordusio - Broletto - Ponte \'etero - S.
Prospero - S. Tomaso - Gi11li11i - Rovello Cu~ani Foro - Ca~tello - Arco - Frutta Erbe - Dante - Foro Bonaparte - Cairoli - Sella
- Lanza. - Beretla - Gnclio - Jacini - i\1inghetti - Ricasoli - Ugo Foscolo - Pellico Cattaneo - Grossi - S. Margherita - Farine Piazza Mercanti - Hastrelli - Dogana - Speronari - Falcone - Lupetta- Arcimbohli - Unione
- Spa<lari - Asole - Valpetrosa - S. Maurilio
- Bagnera - S. Sisto - S. M11rta - Zecca Vecchia. - Nerino - Bollo - Moneta - Bocchetto Piazza Rosa - Ratti - Orefici - S. Orsola Borromei - !'. Maria Fulcorina - S. Vittore al
Teatro - S. Marla Segreta - Mcra,·igli - S. Vincenzino - Porlezza e Vicolo S. Giovanni sul Muro.
Vettabbia
Conftnl: - Bastioni P. Genova - Sambuco - Vet-
(Llrbana)
tabbia - Molino Armi - Chiusa - S. Vito Vetrasch1 - Piazza Vetra - Pioppette - Vittoria
(dal Corso P. Ticinese al Corso I'. Genova) - Vallone -- Cieco Simonetta.
Comprende: Vie Torti - Marco d'Oggiono Gaudenzio Ferrari - Galeazzo Alwi - Olocati Conca - Via e vicolo Arena - Scaldasole Vetere - S. Croce - Campo Lodigiano - Crocefisso.
e J H e o s e }{ I z I o X E
Verziere
(!11-bana)
!
I
!
--- i -~~~~~~~~~~~-1
7
Porta Genova
(Urù:111a)
I
I
Confini: Pinz1.a Scala - Vie Marmo _ s. Hadegonda - Piazz~ Campo:;anto - Palazzo l~cale ~re - Piazza Fontana - Tcuaglio - Piazza Ve.i·z'.ere .- Sforza (eia Via LnghPUo al C-Oriio l'orla
'1ttona) - <;uastalla • Cor:<:o I'. Vittoria - Fon- :
tana - B:tstioni I'. Vittoria - \'e11ez1a - Piazza 1
Cavour - ~fanzoni.
l'ie. coru1we1o;e: \'ìc l'alPstro - lloschll!ti - San
Primo - - Seuafo - Spii,'11 -; Vicolo !'. Giacomo
- Horgospcsso ~ S. Spirito - - Gesit - Vicolo
Corno\'ate - !\fonte :\'npoleonc - J!aguttn. _ ;
S. Andrea - \'erri -- Bigli - S. l'ietro all'Orto Vicolo e Galleria llc-Cristoforis - - Soncino ?!forati
- !llorone e Pìazza Belgiojoso . S. Paolo - umenoni ~ Piazza S. Fedele -- Case Hotte - Sala
Agnello - Magnani - Cor$O Vittorio Emanuele e
Venezia - Borghetto - - Cappuccini -- Hossim - '
ViYaio - !llonfort-O - \'icolo S. Carlo
Via e
vicolo S. Damiano - C-0nscrrntorio
Don1zetu
- Passim1e - Bellini - Chios·etto
Stl'lla ~
S. Pietro in Gessate - Dan<lolo - Liltn
Via e
vicolo Verziere- Cerva
Borgogna
Durmi
~ Z
•
"-'•
.eno -- Zenzumo
- \'ia. e Yicolo Becca1·111 ~ I
Alciato - Pasquirolo - Pass1rclla e J.\tanara.
--~~~~~~~~~~~~~~~-- !
Il territorio compreso tra la Yia Vepra e la via \'1gc- ,
vano - Tutta l:i via Vigevano e fa cascin;i Sptnadn.
,___1~---------1-----------------:
8
Ripa Ticinese
I.a. f{ipa Ticinese - 1.'Alznin :\'aviglio Grande, com-
1'
(l'rùana)
S. Celso
ll'rbnna)
ConOnl: -
Ra.stioni I'. Lodovica - Vigentina Romana - Vie S. Barnaba - l'forza (ùa s. Barnaha a Vicolo Lnghotto) - Vicolo Laghetto Via Laghetto - l'iaz1.a S. Stcf'ano - S. Clemente
- Larga - Corso I'. Romana - S. Vlttorello A metlci - Piatti - S. Maria Valle - Soncino Stampa - I>isciplini - Corso S. Celso.
''le Comprese: Vie Pace - Micca - Fanti Curtatone - Commenda - Orti - Lamarmora l'ellegrini - Via Vigentina - Ga~solo - Sforza
-- Bergamini - S. Antonio - l'aletta - ChiaraYalle - Bottonuto - Quaglie
Pantano - l'oslaghetto - Osti - Vicolo S. Caterina - S. Calimero
- S. Solla - Gozza<lini - Piazza e Yia s.:Eufemia
- Lentaslo - Rugabclla -:- Macl1lalena - Dimetto
- Cornacchie - Quadronno - S. ~fortino - Melegnano - S. Lucia.
presa. la Via Cor~ico -- L"Alzain. ~ariglio Piwl'sc
- Via Leonardo do \'i11ci (fino nlla Conchetta, 1itù
il n. ~ I•ia.zza. Mercafo1.
1
I
~~---------------------1-----------------------------------~I
S. Cristoforo
(Hur.ilc)
10
Gratosoglio
(Rurnle)
I
Le ~·azi?ni della Barona, S. Cri~toforo e annessi Ca~cmah, comprese: La Samaritana - La Tra,·c1'Sl'm
- Moncucco e ~loncucchetlo.
I.e vie ~kda, Torricelli - Grato.::oglio e Tro Ronchetti '
- Yia LeouarJo da Vinci dalla fonchcttn (n. ()5)
in a\·anti; pii1 i numeri di<;pari di \'m Conchf'lta
- Frazione di Annone - Foll:lzzn - Bcll.wlu
'
Conca Fallata - - Lavandrria C:tsavolla
Mnincra
e fa prima tratta della str:i·ln. ~lorncra fino nlla
Cascina Bompcro,
j
I
•.,.,
I ' _..... - , .
1()~'...
l?H
_,.__
D f: :"\ 0)11:'>A1.1 O:'\~:
f:
{l'rbnna)
li !'obhorgo s. G1Jttanlo, e~cluse le ''ie ;\leda e Torricelli - I.a <'ircon,11llaiione ili P. 1.oclovica (fino
all'attuale !>laiione trnmviuria i1cr Pavia) - La
stralla ùì ;\101-h"ione (comprcs;i la c;lScina llaracc<i).
e I R e o se R I z I o X 1-:
1• CAn;ao1uA
C.\TJWOIUA
Porta Ticinese
11
Dr::->OMI~A7.10:-il-:
CIRCOSCRIZIO::\E
I
I
Porta Tenaglia
(t;1·bana)
L
Il lato ~ini:;lro ùi Yia Maggi - I.a vin Canonica (fino
all'incontro colla ferro-via)- 8. Amhrogio ad Ncmus
- La circo1wallazione al Sempione - I.a piazza
e i primi num~ri del cor:;o 0111oni1110.
-'
~
___P_o_r_t_a_R_o_m_a_n_a___
l :3
Porta Vittoria
l
(l'l'lmna)
dipernleuti (csclu:;;~
la casci1m_._H_ot_n_a_n_a_c_o_i
B:mwca). -ca_s_c-i1-H1_l_i
-1-s-·o_b_b_01_·;.,-·l-1i_<_li_I_'
·_'_'_ig_e_n_ti_n_a_c_l'
I
(Hnralc)
14
Nino Bixio
(Hurall')
1:-
Porta Venezia
\ l'rh:mu)
I
La trattn cumpre;:a rra la ;\la1lo1111in:t, \ungo la circonvallazione ili I'. l\oman11, <' la vin. Sottororno,
flllt!~t'ullìma PSCLn~u - Ln vin Anfossi - 1..a Cornn:?getta - C111.1.11ola - I'rPgasclla di Sotto, i ca:-cinali iutcrmc1li, le frazioni ùi Ca! vaimto e ùì
.Monluè.
;!l
Porta Nuova
(rrb.mn)
n territorio
tlazio lii
22
1
Garibaldi, coi <'l\St'IOali intermc1li, com-
}lre.ii
La l'ozz.obonella - Le Abliadessc, e quelli
verso la Gasclnn dci Pomi.
Porta Gaxibaldi
(l"rhann)
I
18
Porta Volta
(t:r ùana)
Il \'inie P. Garibaldi, dalla \'ia Ma.roncclli, que<:ta.
compresa, fino a J>o1 ta Tl'nnglit~, ~ il lato destro
di \'ia ll!aggi - I.e vie Balcslrtcrt e Alfieri, e la I
Yia. Farlni nll'incontro colla ferrovia.
Maddalena
(Vrbnna)
compreso rru lu spo111l:1 <lei Scvpso e il
r.
Porta Magenta
(Urbana)
ali' i11contro delln i;tmda alla Pozzoùonclln).
l(i
Le frazioni llullona - Cagnol:t - Ghisolfa - Bovisn
- I cascinali dipend!lnti, dalla stra1la ilei l'uzzi neri
- Yia ,\leardi avanti.
S. Michclo alle quattro vie, in
'I
Il territorio interpo:)to fra la Yin Sottocorno, quP:;ta
compresa, e In I>iaz1.a tH Mercato a P. \'cuezin
La vìa. Spallanzani, Indi il C-Orro Loreto, <lnllo ;
:-bocco di , ia :;:pnllnn1.nni in avanti, piu lo Rottole
e cascinali ndiacen ti.
Il cor;:o Lorot.o fino nllo sbocco 1h \'ia. Spallanzani
- La. circonvallazio11e a Porta .Kuova, delimitala
la cunclotta n sinistr;1 dalla sinistra d(•I SC\'CSO (lìno
C1gnola
(ltnrale)
I
1
-
I
20
11
limitato tlal n. ;,o, 58 e GO
dcl viale Sem11ione, i primi 1111mori della via Alberto da Gius:--ano o la ,·ia Vcpra - Il Corso Yercelli fino ai n. 8~ e 81 o pii1 il n. 2 di Via S. Siro
- il n. 1 tli \'ia A1wgn e la cascina Bonetta.
li sobborgo cli I'.
~
~lagentn,
I
I
1
1
La tratta compresa fra la Chlcs.' S. Pietro in ~ala
(Cor~Q Vercelli n. 7:> e 8~) e la Maddalena, e.~clusa
la ca.scina Bonctta, pii1 la Colombl'r.L - S. Siro o
tutti i cascinali, dalla cascina dci Santi alla \'ia :
Vepra.
,
___ .....
~~
...........
-.~~~:..~':".":-~.-
.... _,.....
- -
-.
-
ALLEGATO
LABORATORIO MUNICIPALE
TARIFFE
PER
l e analisi c h imiche e batteriologiche
C
131
TARIFFE
11>
per le analisi chimiche qunlitntive e quantitative richieste dai privati al Laboratorio
municipale (da ver,-arsi ali' atto della presentazione <lei <·.ampio11e).
Analisi qualitative.
Per og11i analisi 11' ac1pm
L.
Pe1· ogni altra analisi (cl111 rilascio di certificalo).
»
»
)>
»
(sC'nza rilascio di cerlificuto)
))
2,G:>
1,G5
1,05
Analisi quantitative.
A<"qua tprova idrotimetrica, determinazione del residuo totale, ccc.)
L. 1?,G5
'Vi 110 (determinazione dell'alcool, dell'estratto, delle ceneri, delle materio
coloranti eterogen,,e)
» ?1,G5
LaU(• (dC'tcrrninazione ciel grasso, dell'acqua, della cac::einn, ecc.)
Burro (determinazione del!' acqua, grasso, sale)
Farine e J»aoe (determinazione delle mio::celc rli farine, sostanze etero-
)) 21,w
genee).
,,
» 11,65
» 11,65
Petrolio (<fotcrminnzion<" della temperatura cl' i11fi:.unmnzione, del punto di
1•bollizio111', 1•cc.) •
TARIFFE
111
f>l'r lo analisi batteriologiche e microo::copiche richieste dni privati nl Laboratorio (da
corrispondersi ali' alto della richiesta).
Per ogni analisi batteriologica (con•rilascio di certificato)
Per ogni analisi microscopica.
L. (") ?:!,65
»
(I) Somprcd16 pel vini od nltri i;cnerl ilkhi:im i. pci Conl'llai, di ,111l\llsi obbli 0'1ll-Oria, dallo leggi dello Stato
•on fouero da queste llssato tllriffo speciali.
(") Alla tarlfl'• samnno 1!11 nggiungcrsi lo ~rese di ,·faggio e IJ diaria di r,. 1~ nel caso di trasferta ruo1i Comune.
ALLEGATO
D
SIJRVIZIO DELLE DISINFEZIONI
1. ) Pro::,:.petto del personale;
2 ) Tariffe disinfezioni nello stabilimento ed a domicilio·
..
-~
---~
~-··
.
.
,
--
-
..
'
.a·
- . _,.
-· r.
...
135
t.)
PUOSPETTO DEL
PERSONA.LI~
per lo stabilimento di disinfezione e lavanderia.
-
As~cgno
o
'a>"'
QUALIFICA
5
%
I'
giornaliero
individuale
I
Spesa
Il
giornali era
Spesa
annuale
I
I
Ispettoro
I
Controllore (a 1lomicilio)
I
i
I
>
(nello stabilimento)
L.
6
6
,,
-
-
5
50
5
50
:.!,007
50
,,
5
-
5
-
1,825
-
1.460
-
(.) 2, 100
-
I
Applicato
>
4
-
1,
I
Capo lavandaio
)>
3
51)
3
50
I, 277
50
G
La vamlai
>
2
50
15
-
5,.ii5
-
Disinfcttntori
>
3
-
36
-
13, 140
-
l
Agente fii riconsegna
>
3
-
3
-
l, 095
-
I
Custodtl .
>
:!
9-
2
25
(") 821
25
~5
Z-l,291
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-
so
I
I
11
I
.
I
I
NB. -
1,
Al uucchiollitl e fuochisti provvl!de I Ufficio tl>enico manicipalo con 1o0rsonale alle suo <lipcndcnzc.
(°) Oltre l'nllogglo in luogo.
'
136
AI.LEGATO
•)
TARIFFE
p o r
11 a c r"Vlzlo cJ.lsi.n.:2e zlo:n .J. e
J.o.V"o.:n.clerla.
Disinfezioni a domicilio.
Disi11fezioni con soluzioni disinfettanti di locali e di tutti gli oggetti nei locali stessi
contenuti che non si possano disinfettare nello stabilimento rli disinfezione:
a) P er ogni locale (a qualunque uso sia destinato, latrine, scale, ecc.) della
cubatura inferiore ai 20 mc. .
h) Per ogni locale come sopra della cubatura di mc. 20 ai mc. 100 .
OSPEDAl1E DEI CONTAGIOSI
L. 2 » G-
1) H .egol a m c n to;
Per Cigni 100 mc., o fraziono, in pià il pmzo dtlle disiufeiioni aumenU!rà di L. 6 .
2) P rospetto del pe r so n <:.1 l e;
3) P r eYentivo delle spese.
Disinfezioni coi vapori di formaldeide di locali e di tutti gli oggetti
nei locali stessi contenuti che non debbano essere disinfettati nello stabilimento di disinfezione.
e) Per ogni lo<'ale fino a 100 mc.
» 15 -
Por ogni 100 mc., o fr.IZione, in più oltre L. 15.
Disinfezioni nello stabilimento.
a) Per ogni veicolo .
h) Per ogni chilogrammo di biancheria disinfettata e sottoposta a
lavatura
L.
2,50
»
0,25
>
0,60
La frazi11no di ebilogrammo à calcolata come intero.
e) Per ogui <1uinlo di metro cubo che il materiale occupa ncll' appa-
recchio a vapore d'acqua, o nelle camere di disinfezio ne chimica .
Lo frazioni cli quinto di metro ruùo si calcolano come un quinto.
E
139
Regolamento per l'Ospedale dei contagios
Art. 1.
:NolPOspìtalt• dci contagiosi prestano sen·izio un meclico direttore l'<l 1111 mccliC'O
assisten te, coll'obbligo per entrambi di risieder6 in lnogo.
Tanto il meclico-dir('ttoro, qua,nto il medico assist1111te sono compresi neWorganico dell'Uflil'io munieipale d'igiene.
Art. 2.
Qna111lo però il nmncro clegli auuuahl.ti lo richil'gga, ocl in alln~ cin-ostauzo
speeiali. da valutarsi clal mmlico capo mtmicip;\le, potr;\nno essere dcstiuat i, iu
t1er\"izio provdsorio 1ll'll"Ospitalc: altri medici di ims:;itlio.
Art. 3.
La l>irozionc tlcll'Ospitalo e la. son·egliauza dell'annesso :"tahilitncnto di 11isinft•zione sono afiitlate al )feclico-direttore. Esso, colla i1iit l"('fllJIOlosa i-;ollccit111li11c. o
valc111losi ili ogni 1ut•zzo di comnnicazioue possibile, don-iì, giornalmeutc, e piì1 YOlto
al giorno, ove oceorr;L, tenere informato rufficiale sanitario: sul nmuero 1lc;.(li ammalati di cia'it:ttn pa1ligfome; sui nuovi ricoçerati; sugli a~gr;wati, appena l'a~~m­
vament-0 si llHlllilb;ti; sui morti, e in genere sn tutto qmrnto ri~1mr1L• l'a111ll1111cnto
dell'Ospitalo cui è preposto, 1fa.ndo per tutto ciò ogni notizia opport1111a.
Al mcclico-1lir1~ttoro spotfa a.ltresì di curare b rigoros<~ disciplina di tutto il
personalo acl<lPtto all'Ospitale, non che di vigilare 1>cr l'csiitta osserrnnza dcl presenro rP~ola111m1to e delle altre norme che gli fossero 1lir1•ttame11ie impartite dall'Ufficiale .sanitario.
Art. 4 .
In caso 11'i111p1•1lim1!nto o ili assenza tlcl mu1lico-1lirettore. c:-;so 1h~lcghl'.rà ili
rnltn iu volta il mc1lico assistente per Fesercizio clcllc funzioni s1111tletk, clnndo ili
\aie delegazione i111111c1liat.• notizi<l all'Ufficiale sanitario.
Art. 5.
Il mo•liC'O assishH1tc c·o•Mliun\ in ~euert> il mc<lic1Hlirottor1•, c1l ha s1wl'ialc incarico clclle rc~istrazioni nosolo~it·hc e clclla sorn•gliiu1za 1h•l scn·izio cli clisi11fl·zio11u
a domicilio nei «asi cli malattie i11fetti,·c.
141
1 'il)
A rt. 6 .
Art. 13.
.Xellc infcrmcriu si pratielter.lnno: la. prima. visita alle orn 7 1l'cstate e 8,30 di
inYeI'llOj la "''coudrL alle ore 15. Per gli ammalati di nuo,·o ingresso e per gli ag-
{)ia!w11n p:uligliom' tlon-ìt esclusivamente e8sern 1l1'stiuato rul uua sola :;pceie di
malattia iufcttirn. lTn padiglione allibito ad uua 11ata malattia <·ontagio~a: uon potrà
cssero poi dc.-;tiunto acl altra, senza preYia generale disinfezione.
grarnti
~i
far:\ altra Ybita alle ore 20.
A rt. 7.
Art. 14.
Prima di ael'ecll'rt'. ad una infermeria, il personale a<lclotto all'Oilpitale clono\
una impmv,·cstc speciale con. copertura dcl c<ipo, e calzare Rpcciali soprai-warpe, chll dc•porri\. mwen1lo.
Niuno potr:ì. uscire da un p:11liglione, nè passare ad altro padiglione otl alla
sezione 1foi sospetti, senza prima aver subìta una completa disinf1iziono e deposta
Nessuno potr:\ entrare nei pacliglioni degli infermi l'io non vi è chiamato dallo
Rue funzioni, o st1 non è autorizzato da regolaro permesso rilasciato 1lal 11rn1lico
inclos~aro
cl in•ttor<~.
Art. 15.
la sopravvestn speciale nel i>adiglione da cui esce.
A rt. 8.
~t·I recinto o~pitaliero destinato alla se~rregazione saranno ammesse le pt·rsone
I..o persono addette all'Ospitale dei conta~ìosi. clmT:mno l'~sl'ro stato di recente
rinlCcinatt•1 e quelle che do\'essero a<>cedcrd per atte111lere a c1ualc·ho l:woro, cloYrauuo
inoltro sottoporsi alle uornrn stabilite nel presente reg-olnlllento.
addetto al servizio dell'Ospitale, noncbè le altrt: contemplate uol presente Regolamento, sotto ro,.ser,·anza delle norme in esso stabilite. I fornitori donanno
e.-;ch1sh·amentc rh·oJgersi alla Sezione clei servizi g1'nerali e<l amministratid clel·
l'Ospitale.
A rt. 9.
Art. 16.
•
Dd 1:amcrini d1e ;-;i tro,·auo agli estremi ili ciascun padiglione, nlcnui \'err:urno
clcstiuati alla. disi11fcziouo e 31 deposito degli effetti delle persone a111111csso a ,•isitar1•
~li ammahlti aggravati; altri in\·cce alh clisinfezione e al 1h·posito dogli eflètti cld
medici o dcl personale ili servizio.
V lJIIldah\ s:mitario, f.lentito il
parer~ <lei medico cli rettore, potrà permettere ai
medici, non a1l1letti allo stabilimento, <li frequentare, a scopo tli stn<lio, le infer-
Art. 17.
merie.
Art. 10.
Presso l'Ospit:\le dci contagiosi sarà tenuto un arnm1lio farmaceutico provveduto
Rpecialmcntc ilei me1lic:inali occorribili per gli scopi clcll' Istituto. l1'armadio farmateutico t• aflì1lato ai medici di ser•izio.
Art. 11.
Le ri1·crcho chimico-cliniche. gli esami microscopici o batteriologici <lonanno
cssero fatti, per cura dei me1lici 1lell' Ospedale, nell'annesso laboratorio.
Art. 12.
Ciascun padi:.:lione o gruppo di pa1liglioni, destinati :«l una delle diverse malattie
<:ont.a~imJc, dm·rìl essere cousi1lerat-0 come ospitalo a Rl>, e avere uno speciale personale cli i 11 ft•rm<'ria (\ mo bi I io proprio.
l pavimenti dello infermerie, delle camere 1l'isola111euto e dei locali annessi,
saranno puliti almeno una volta al giorno e coi metodi migliori da prescriwrsi
dall' U fllcio d'igiene.
Art. 18.
Uua volt.'\ per i;ettimana le pareti, nella pnrte co11erta rlalla vernice imperrneabile cù i mobil i. saranno larnti e d isinfettati coi nwtodi cli cui all'articolo prcccdeut-0. Le stesse la,·aturo dovr:111110 e:>:>ere prat ieatc nollo camere dt'l parliglione elci
sospetti, quando il malato le abbandona.
Art. 19.
t: a. ~:-iolutamentll proibito sollc\·arc polvere
collo scop:uncuto a secco, eolio :-11az-
Eohuue11to dl•gli oggetti e col ripulirli a mezzo cli ro.u11oli11i asciutti.
143
142
Art. 20.
f,e matiemssa, le l~opert(I: gli oggetti ili vestiario e lo biancherie, 1ippe11a. tolti
o 1lal lct.to o <lall:• persona degli ammalati: dovranno esseru riwcolti in hmznolo o
11a(~o inzuppato nella soluzione di sublimato, e conservati in appo:\ito recipiente, il
quale vcrn'1 fatto trasportare ogni giorno, a<l ora fissa. allo st.'\bilimcnt~> cli llisint'czionc.
Art. 21.
Lo 111afrrass:• ilei padiglione dei sospetti do\'ra11110 essere tlisinfettate, cardate
e rifatto ad ogni cambiamento di ammalati.
Art. 22.
Ogni voltn. elio un'infermeria cessasse 11i funzionare, si don:\ praticare in essa
una goncmle disinfezione.
In ogni caso la tlisinfezione generale delle infermerie, che non sieno chiuse,
~lovT:\
ne san\ tosto avvertito, e, accettato l'ammalato, iwlicherìi. il padiglione nel quale
<lovri\ essere ricoverato. Nel ca.so che la malattii~ non avesse caratteri bcu determinati, l'ammalato verrà ricoYerato nel padigliono ilei sospetti.
Art. 28.
Le vesti deposte clall'a.mmala.to wrranuo portato alla stufa. lii disinftoziono; le
hiancherio alla laYanclcria per subirvi il bagno disinfettante ccl il bucato.
Alla l{Uardn.roba non sar:\ ricevuto nessun effetto, se non colla 11rma dcl Uont1·0Uore clollo clisinfczioui, a.ccert:inte che lo precauzioni di disiuft•ziono furono
n·golarmcnte eseguite.
Art. 29.
Lo biancherie sporche e ùi poco n~lore, gli oggetti ili mcclicazione, qum1<lo non
va.lg:• la spc.-;a di praticarne la disinfezione, sara.uuo clistrutti 11oll'apposito forno
annesso alla staziono di disinfezione.
essere ripetuta almeno duo volt.e alFanno.
Art. 30.
Art. 23 .
•
li scdilo clello latrine c<l il ,·aso delle stcs::;e llovrnuno essere lli frequente lavati
con soluzioni disinfettanti, o sempre tenuti pulitissimi.
I Y:\si, nei qnali verranno raccolti sputi, vomiti, essudati o ch~l'zioni, saranno
P1•r il tempo di suo soggioruo alFOspit.ale, rauunah\to do\·n\ indossare lo sole
biancherie o vesti fornito dall'.\1umiuistraziouo comunale. Bgli riprontlori\ i snoi
offotti quando gli san\ concesso di lasciare l"Ospitale.
..
Art. 31.
e.olla maggior cura, clisinfettati.
Art. 24.
Lottigho, \'agorwiu i, ogni altro veicolo e qnah~ia.'3i materialo uscente dal recinto
cli segregazione, si sottoporranno a. disinfezione.
ì\'ess1m ricoverato imò essere licenziato dall'Ospitalo so non completamento
guarito. A l'ichie11t1\ clella famiglia, ed iu via. cccozionalo, un contagioso potrà
C:ìsere ritirato tlall'O:;pitalo quand'anche non complet;uncnto gnarito della forma
cont:•giosa, purchì1 no sia cl:tto previo avviso all'Ul'tlcio municipale d' igiene pPr i
provvedimenti cli isolamonto a domicilio.
Art. 25.
Gli addetti all'Ospitale, anche se nllogginti nclll\ spcdalu sezione <lei servizi
:,.(Onerali, dovranno prendere il bagno prima 1lella loro uscita, sal\'O no fosso state
fatto loro clivicto dal medico-dirottore.
Art. 26.
,:Xe.c;sun malato potrà essere inviato all'Ospedale ilei contagiosi, se non previe
eontrollo della malnttia, <1a parte del r)ersonalc dell'Ufficio <l'igiene.
Art. 32.
Gli ammall\ti guaritl ' lla fùrmo contagiose, ed in corso cli altri: allczioui mc1licho
o chirurgiche, subito un bagno o pilt, o provvc1luti di irulnmeuti puri, YetTamlll
trasportati, a cura 1lol )[unicipio, o al proprio domicilio o agli ospitali, proavvisanclo
doll'invio, in que.~~~ seconda circostanz1l, l'lspettorato clcll"Ospitale al quale rammalato ò 1lirctto, per le neccs~ario disrosizioni.
Art. 33.
Art. 27.
Ciascun ammalato YOrrh clir<!tt-0 al padiglione di accettnzion<'. Il mcclico di guardia
A curn dell'lJfii!'iO <l'igiene vcr1i'L ma111lnta allo rispcttin! f:11niglic sollocita
partecipazi1>111• dl'll'aggravn11w11to o della morte cli ammalati ckgcnti 1H'll'O.-;pitale.
lH
145
Lrl carta 1l"uv\"i...o puL·ter:ì. a tcr~o eopia. dello rwrme pcn· le \'bite ed nlcuni
nvvertirnPnti, qnnli il pericolo ùi cntr<\re nello sale dci vaiolosi senza e."sero stati
auteriormento rivaccinati cou successo; il pericolo <li entrare in infermerie ùi contagiosi quando si ù malauclati di salute. o ~possati da fatiche; l'opportunit:\ di non
toccare 11ò il Jet to, nè l'ammalato, cli non baciarlo, e nnppuro cli esporsi al suo
alito, e ùi evitare: con ogni cura, di essere imhmttati dalle sue deiezioni.
Art. 34.
I famigliari di tutti gli ammalati ricoverati nell'Ospita.lo doi contagio:;i potranno
giomalmeutti avere notizie <lei loro cari, prcsentau<lo~i al meclico-clirottoro in luogo,
o rivolgendosi all'Ufficio cl'igicne, che richiederà le de::iidemte notizio al medicodircttorn <lcll'Ospitalc stesso.
Art. 35.
I parenti prossimi, c1l in caso speciale ~li amici 1legli aurmalati gra\'i, potranno
in 11mnero di clue per YOltn, Yisitare i loro cari, ritirando il rola1 ivo permesso
scritto <lai JUé(li1·0-diretture o dal J)[e(lico t•apo mtmicipalc. JJa visit• degli ammalati
graYi, <li 11orma, 11011 si protrnrri'L oltre la mezz'ora; in casi speda.li, o massime
11ua11ùo si tratti lli ammalati agonizzaut i, la durata delln vbita poti~\ protrarsi a
~indizio dcl rnoclico ·llifottore, al qua.le è data pnro la facolt:\, in casi occezionali.
Ili couccclorn che pre~sC> l'ammalato si trodno co11tmoporanoa111e11tc 'fino a i;ci
persone. lia ,·isita agli n~~'Tavati è di regola conccs;;a Ili.Ilo prime orn del mattino
fino alle oro 21, c6'·ezione fatta nelle orù clclh~ visite meclichl'· In <'asi straordinari
potrà perii il direttore permettere la visita predetta in 111inltuir1110 momento.
Art. 39.
1listriùuzio11e 1lel vitto si far.ì. secondo lo p1·oscrizioni me1lii:hll e ~li ornri in
vigore pr1•sso l'Ospeclahi. .Il trasporto del ,·itto vcrr:ì. eseguito a mezzo d i vagoncini
L1L
all'uopo destinali.
}J(J dva1111o ~aranno ritirato dai vagoucini o 1·011;-leguafo alla prinrn infermiera
lH'i dspt•ttid padiglioni attraverso raperturn all'uopo clc.-.tinata.
~ assolnt:unent<i proibito il passaggio <li H08hu1zo alimentari o ili mc<licinali,
di stoviglie, ili mwchiai,
l'CC.,
<ln.ll'nno all'altro pa11iglio1111.
Art. 40.
Lo HOsbrnzo alimentari clw, introdotte in
entro lo
~~
1111
pa1liglio11c,
11on
fossero consumate
ore, vorranno clistrutte.
Art. 41.
I.n i:.to,· i~lio. vetri, 1erra;!lic e po,.at-0 Vt>rra11no n!:ni \'olta <lisiufèttnt~) coi metocli 111i~liori <la 111·e..;crh·ersi 1lall'Uftkio 1l'i::!imw. U~11al11 trattamont~1 :mbiranno i
rocipio11ti tlei 11w1liduali qnan1lo ahhiano servilo por rrnrmalati o prima cli e:;;;;ere
11110\':llllClltC 11..;ati.
Art. 42.
I lt>ttighi<'ri sono
acllletti spec>.ialmento al trasporto <iPgli n111mnlati nei i1a<li-
glio11i 1i al senizio nt•croscopico.
Art. 36.
Art. 43.
!'rima cli ac1·cdere a.Ile infermerie o camere degli ammalati, per la visita. agli
aggravati; lo persone che ne abbiano ottenuto il permesso dovranno in<lossaro spl'ciali soprav,·esti: che deporranno all'u::;citn, lavandosi le mani ccl il Yiso c·on soluzione 1lisi11fctl:L11tc o con ;u·qua calda e sapouc.
Art. 37.
1 mi11istri cli ogni culto, sopra richi°''lta clei ricoverati, o delle rispettivo loro
famiglie, potranno acoo1lore al letto dell'ammalato per prestargli i conforti religiosi,
os~ervnn<lo le norme di cui al precedente articolo.
Art. 38.
Pre., so cia.;cun pa(liglioae, per uso dei vhitatori clc~li amrnulati, sart~ disposto
uu convenilmtc 1111mero di sopravY~ti, di berretti o di soprascarpe, clte ùopo essere
stato adoperate v1 1Tanno cli Yolta in YOlta i •assate alla stufa ili clisinfczione.
1
Per ogn i pa1li14lione sono clcstina1e normalmente tre i11f1•r111ierc; una di prima
e ilno <li
~ecouda, clni;sc.
l.'iut'ermicm di prima cla~so funge da sorve~liante.
Ove tm p:11li~liono avesse a chiudersi, lo iutèrmiere a1hlctte\'i potranno, per
1utla In 1lurata <ll'lla chiusura, essere allontanate dnlFO!-l)ledale, colJ'ohblil!O porò cli
rinssm1u•re il s('rviziu uo11 appena <"hiamatc. Alle medesime vcrrù, per In durata
stessa, corrispo..;to il solo salario.
Art. 44.
Cnn ~nard:nohiera c1l una. servente banno spt1Cialu incarico 1lclla g11ar1lnroba.
Art. 45.
La 1lirc1tri1·c-e1·011nnm coadim·a il ml'dil'C1-1lin·ttorn nella sorn·glianzn <li tutto
IO
I
147
il personale di se~zio addetto all'Ospedale; tiene la nota delle spese e l'inTentario
degli oggt~tti di guardaroba, dei quali ha pure la reponsabllità.
Art. 46.
I lettighieri necrofori, ogni mattina ritireranno dai padiglioni tutti gli effetti
che portavano gli ammalati all'atto della loro ae.cettazione, e ne faranno regolare
eoosegna per la di8iofezione.
Art. 52.
Il portiere dovrà dare a chiunqu~ si presentasse all'Ospedale 1uW~ lo imlicazioni che gli venissero richieate. Nel caso non fosse in grado di fornire tali informazioni, indirizzerà il richiedente al medico <lirettoro.
Egli non dO\'J'à lMCiar entrare nel recinto di segregazione 1iorsona alcuna senza
autorizzazione scritta.
Vigilerà altres\ porchè dallo stabilimento nulla si esporti nò <1:1l 1iorsonalo atldc~
tovi, nè da altri che vi avessero acceduto 1ier qualsia.si ragione.
Art. 47.
Ogni mattina, parimenti, ritireranno da ciascun padiglione le biancherie sporche
(che saranno Mtate man mano bagnate iu una soluzione di sublimato, e riposte in
un sacco di tela impermeabile), ricevendole sulla soglia del padiglione st.esso, e le
trasporteranno, faoondone regolare consegna, alla sezione di lavanderia e disiofozione.
Art. 53.
~
assolutamente proibito portar fuori dall'Ospedale oggetti ùi qualunque sorta
cibi o be,·aude, lettere, ecc.), senzl' speciale permesso del medico-direttore.
Art. 48.
Ogni contagioso che si rendesse defunto v~ì. trasportato al deposito mortuario cogli indumenti che indossava all atto della morte, avvolto in UD leozuolOJ
P<'lr essere collocato sopra uno dei letti sino al momento del trasporto al li"imitero
0
Art. 49.
La visita ai <·adaveri potrà essere concessa, io via e('ceziooale, dal medico <lirett.ore al più prossimi parenti, osservate rigorosamente le norme prescritte per la
'fleita agli ammalati aggravati.
Art. 50.
li deposito dei cadaveri sarà provveduto di quanto può occorrere per autopsie,
rioerohe anatomo-patologiche e per le disinfezioni cui devono sottoporsi il personale
medico di servizio ed ammiJiistrativo.
Il deposito deve essere lavato nelle singole sue parti ogni mattina oon soln1iooe di sublimato al 2 °/00•
I tavoli di sezione deT"ono essere lavati colla soluzione disinfettante dopo ciaeoana autopsia.
Le lettighe pel trasporto dei cadaveri devono pure essere disinfettate ogni volta
<:he alano state usate.
Art. 51.
Il carro mortuario non dovrà entrare nel recinto di segregazione, ma ricevere
l feretri alla porta d'accesso del recinto medesimo.
IO•
149
•)
OSPEDALE DEI COXTAGIOSI
PROSPETTO DEL
PEUSOXAIJ~
Personale sanitario.
)le<lico-<lirettore a .. L. 4, 500 (oltre l'alloggio in lnogo}:
)fedico-assistcnte a . > 2, 500 (oltre il viti o e l'alloggio in luogo).
{') netta spesa
figura già nell'organko dcll'Uftìdo d'igiene e sanità.
Personale di servizio.
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---
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Assegno
giornali oro
indh·iclualc
QliALIFIC.A
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Spesa
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Custode .
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NB. - Tutto il personale di 6'rTizio ha alloggio e "ritto io Joogo oltre Il Ycstiuio di servizio, ad eccezione dcl
tastode che ha alloggio, Testlario ed lllumlnazioue.
3)
0:-PED.\I E DEI COXT.\GIO:::I
INDICE
l'cl pcr,;onnle sanitnrio. • • • · · · · · · · · · · . • . . L.
I
(') 7, (llJO --
.-~,
l't•I p<'ri-nna((I <li servizio. . . . . . . . . . . . . . . . . .
'1' lTO LO I.
I ~. G3(j I :iO
Assistenza medica e vigilanza sanitaria
CAl'O
Conh ibuto nl Fondo pensioni pPi medici e diruttricc . . .
Assicur~z.1one
nwchr1)
dPI pm-sonalP. contro gli infortuni (csclu~i
j
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
Iscrizioni.' dd pcr~onale di ser,·izio al Fondo pre,·idenza .
1,
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500
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I
• I soo-1
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Tra.c:fcrte . . . . . . . . . . • . . . . .
Y~·,,tlnrio
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Yitto n i3 JIN'Sonc {t3 personale e
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Tra-:po1fo umnwlati. . . . . .
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Illuminazione e> rlscalclnmcnto.
I...nvnture o disinfezioni . . . .
33. 3oc. i 2.>
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Affitto st.lbilc . . . . . . . . . . . . . . . .
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Spesa diverse di contabilità ed
nmmini~trazione
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NB. -
li pre"rcntlm. di coi 1opn1, è basato sopra una presenu medi.i ùi 6(i ammalati.
(') l!ctta 1pcsa figura gi,'L nell'organico dell'Ufficio <l'igiene e unita,
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2,500
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~.500 1-
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ordinaria dcl locale controllo
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d'urgcm:a art. li-13
111. Laùoratorio municipall' di rhimira o IJat,('rioh>Jin .1rt.. lù-3(1
I\'. \'ic,'ilall7.a zoojatrica, macello puùbliro art. :H...:3.> •
V. Vi;;il,1111.a sull'c«ercizio ddlt' p1"0ft.'»'ioni sanit:u·i·· ed nlll111 arL 3G-3'J
Igiene delle abitazioni e del terreno
Consumo ctl nnnuortizzo arredamento. :;pese <l'hnpianto
~lanutenzione
3
»
;-)
e soccorsi
>
7
>
I.!
»
13
l, 200
CAPO
.,,
3
>
I, 510
» :'
•• >
111 }ttJ\"l'l'I
pag.
'TITOLO II.
ammalati) G. 2GG13 n L. 1,2:-i •
Speso tlirnr:;o u pro\"Vistc i1iceoli oggetti . . .
..
I..
al pt:'rsonalc cd nitre economali
Merlicinalì e spcso di laboratorio. . . . .
..
180 _
T. Disposizioni gcn•'rali art. 1-3
Il.•\s:sbtenr.a mNlica, chirurgi.~a e1l o::;tC'tnca
>
>
\ I. Di:spo:-.izioui gt'UC'mli art. 40-
1
1t
VII. Fo11<lamenta 1lt·~li cdiHci nrt. i3-H
\'III. Altl'zr.a rlt•llc ease, 1111meru etl altc·u.c dci piani, curtili, ch1o::;tri111,
ot.racle, suolo pnùùlico ni·t. i3-i)i
IX. Locali ili n!Jit.azione e loro a1111P,;si a1·t. :'i:i-KI
X. Fognatu1~1 clumbtica art. Si-U:l
Xl. Abitazioni collctti\'e e i:.-tabili111enti pnùblici (teatri, scuole, locanclc•,
bagni, ecc.) art. !H-10:-> .
X Il. Stabilimenti industriali art. 100-1 H
XIII. Co:struzionu ed abit..'lliiliti~ dl'llc ..:n.se l'lll'nli e•l nmw:;Si art. 115-1:.!!l
Xl\'. Visita agli edifici in co:;trnzione, JK'l'llll'SSO ili a1J1t.abilità delle CD"O
di 11110\ll CO:,,il'llZÌOllC art. 130-131 .
X\'. Demolizione degli edifici art. I~ .
XVI. Iudu~trie, fltbbrichc, 1lepo:-iti in::;alubl'i o moll'SlC' art. 13G-145
XVII. Acqua conrlotta, acque potabili, fontmw, pozzi, lnH1.toi e acque suJl<'rficiali art. l'iG-15..;
X VIII. Jmmissioul' di SC{)li, di acque lul'ide e lli resi lui salirli nei CON
d'ucqua nrt. 159-IGO
XIX. Hisnic art. 161
XX. Ispezione nllc case abitate, btitnti, stabilimenti industriali, fabbriche,
nl bt.•rghi,ecl·.,, lichiarar.ioni d'ina liitnbililll c clt chmsura art. I0:!-16 i
pag.
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4G
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46
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153
152
'.l'l'l'OJ,Q Y.
TITOLO II f.
Polizia mortuaria.
Igiene degli alimenti, delle bevande e degli oggetti
di uso domestico
CAPO
,.
.,,
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•
>
>
•
>
,.
XXI. Dispo~izioni gene1·ali art. 165-160.
: XX Il. Alinvnti d'origine animale .
SEzm:->I·: I Carne di animali .Ja 111acelln art. 1'71l-2UH
SEZIONE Il Animali da cortile, :;Plvngi.;ina, Jlf·~ci, cr•Jstneci e molluschi art. ~10-~t:i .
,. SEZIOSE Jll Yncclwric urbani', latte, L111·1'0, lbr111aggi o Jatticlnil
art. 21r-~:12 .
XXIn. Alimenti d'ori~in·~ wgetalt• .
> SEZIO:-tE I Cereali, fa1inc·. pane e• pastl• alimentn d nrt. 23\-241
,.
SF.zto:-tE Il Frutta, lt•gumi, erbaggi e 1\m~hi art. 2\2-~l.3
,. ~El!ON~: m Comene alinwntari, ZllCChl'ro, llliE'lt', conft•tti, Jircparati zncl'!ierini, scirop11i o mm•mellate nrL 2iG
,.
SEZIONE IV C'afTè, thè, cioccolato, dro:zhc art. :!li-:!JO
XXI\". Bcmndo
>
SF.zto:>m I \'ino, birrn, aceto, spiriti, bevandt• nlcoolichc art. 2jl-258
,.
SEZIO:-tE Il Aet111e ga:•osc, limonato e ghiaccio art. 2j(J-2tì3
XXV. Suppellettilt da cucina e da tavola, recipienti, oggetti in genere
d' u~o domc:;tieo, p1·of11mr1 ie e giocattoli art. lW~-2ìO
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po,g. 48
,. 48
,. 49
,. 49
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65
XXXIII. Notificaziun•• della morte; dichiarazione e \Crillca relati\a
1wt.
:H8-:~33
.
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•
.
XXXIV. l'erioilu di o~ser\ aziuue dci cadavc1·i o licenza i1cl scppcllimonto
art. :{3{;-:l:J8 •
XXXV. Ct1:;lo11ia, i11ca:s:samcnto, tra:s1>orto elci cadavere o 1101·wo i>er le\·aro
la miu;chPra od eseguire ritratti art. 3:;a-:no i
.
XXXVI. l111balsam;1ì'.ionc, autop.-;ic e conservazione cli caclan:1·1 o loro :iiarti
nrt. 371-376 .
XXXVII. Cimiteri, deposito di o:s:-ervazion(', camere mortuarie, c.:sumazioni
art. 3'77-3~ •
•
XXX\'JU. Cremazione dei cada\c1·i, crematorio o cinerario nrL 381-3!>9
58
pag. 91
.,,
93
. .
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CAPO
'rITOLO Yf.
WPO
XXXIX. Di:;po:;iziuni generali e ;,nali a1·L 300-391
pag. IO!
ALLEGATI_
n·ro r.o
I\'.
Misure contro la diffusione delle malattie infettive
dell'uomo e degli animali domestici
CAPO
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XX VI. Misure generali contro le> malattie infettn·e dell'uomo nrt. 271-288
XX VII. Misure speciali e straordinarie in casi di malattie esotiehcart.28~29-1
XX VIII. Vaccinazione nrt. 295-300 .
XXIX. Vi~ilanza igienico-sanitaria delle scuole, ronYitti, nsili ed istituti
dì e<lucazio1w ed i~truzione in genere art.. 310-319.
XXX. ~talattio celticl1e, sifilide da Laliatico nwrccnario, tubercolosi, tigno.
etl altro malattie trasmissibili art. 320-3'.!:~
XXXI. Misure contro le malattie infclthe o contaggiose dd bestiame,
art.
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3'~i-3:i:~
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XXXII. Misure speciali per la turbcrcolosi, nna, carbonchio, moccio, rahbia
art. 3:-13-347 •
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ALLEGATO A. Orga11ici. - t:fllcio d'igiene. - Lal.Jomtol'i. - :.1a.ccllo
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B. Cit·coscri1.ioni rncrlico-chh·urgicbc. - Circoscrizioni dolio condottoJ
ostetriche e 2-clativo organico del pe1'l:ionale S<mitario
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O. TnrilTc Jlèr le analisi chimiche e batteriologiche
D. Servizio dolio tli:;infozioni .
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E. Ospe1lale dd conta:,'1osi
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