Ordina - Comune di LAURIA

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Ordina - Comune di LAURIA
CITTA’ di LAURIA
(Provincia di Potenza)
II SETTORE – ATTIVITA’ ECONOMICHE, FINANZIARIE E PRODUTTIVE
ORINANZA N. 59
Prot. n. 12664
OGGETTO: Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercenti attività commerciali e di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
IL SINDACO
Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti
pubblici”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22/12/2011, n. 214;
Rilevato che la normativa succitata ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi
commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con l’art. 31, comma 1, che ha modificato
l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, nel seguente modo:
“ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera
circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari
opportunità ed il corretto funzionamento del mercato, nonché assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed
uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto dei prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’art.
117, comma 2, lettera e) ed m) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. 31/03/1998,
n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (..) d-bis) il
rispetto degli orari di apertura e chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della
mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”;
Considerato che la nuova normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e
bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura
festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni
turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n.
98/2011, convertito in legge n. 111/2011);
Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico “Decreto Legge
06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7.
Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa” nella quale si legge, fra l’altro,
che….”eventuali specifici atti provvedimentali, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne
o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell’attività di somministrazione
di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in
connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere
applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare
“danno alla sicurezza (..) e indispensabili per la protezione della salute umana (..), dell’ambiente, del paesaggio e
del patrimonio culturale”, espressamente richiamati, come limiti all’iniziativa e all’attività economica privata
ammissibili, dall’art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14/09/2011, n. 148”;
Riscontrato che sono pervenute a questo Comune numerose richieste da parte dei gestori degli esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di deroga alla previgente disciplina sugli orari di apertura e
chiusura al pubblico delle loro attività;
1
Rilevato, altresì, che la liberalizzazione degli orari si fonda su argomenti delle tematiche della concorrenza,
facendo espresso richiamo ai principi di libera concorrenza fissati dalla normativa europea e quindi tali da dover
garantire a tutti i cittadini italiani e le imprese un livello minimo di servizio uguale per tutti;
Dato atto che la stessa Costituzione della nostra Repubblica all’art. 41 prevede la libertà di iniziativa economica
privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla
dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse
generale e nell’assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;
Esaminata più dettagliatamente la seguente normativa:
A)
Il comma 2 dell’art. 31 del D.L. n. 201/2011, che fissa i limiti possibili alla libertà di apertura degli
esercizi commerciali nella tutela della salute, dei lavoratori,dell’ambiente ivi incluso quello urbano e dei beni
culturali;
B)
Il comma 2 dell’art. 34 dello stesso D.L. n. 241/2011, e nello stesso senso anche il comma 4, che rimarca
che “la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di
svolgimento fatte salve le esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con
l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità”;
C)
L’art. 1, comma 1 lett. a) del D.L. n. 1/2012, convertito in legge 24/03/2012, n. 27, che ribadisce che sono
vietati i vincoli per l’avvio di una attività economica non giustificati da un interesse generale costituzionalmente
rilevante, compatibile con l’ordinamento comunitario e nel rispetto del principio di proporzionalità;
D)
Il comma 2 dello stesso articolo del D.L. n. 1/2012, convertito in legge 24/03/2012, n. 27, stabilisce che le
“disposizioni recanti vincoli all’accesso e all’esercizio delle attività economiche sono interpretate ed applicate in
senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale,
alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di
piena concorrenza e pari opportunità….e ammette solo limiti, i programmi e controlli necessari ad evitare
possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla
libertà,alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario
e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica;
Considerato che la totale liberalizzazione degli orari delle attività commerciali e di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande non si esaurisce nel semplice rapporto fra imprese concorrenti e in quelle tra imprese e
consumatori, ma implica tutta una serie di problematiche, quali i rapporti tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, la
sicurezza urbana, la quiete e l’ordine pubblico, i problemi di organizzazione dei servizi urbani (pulizie e lavaggio
strade, servizi di vigilanza urbana, coordinamento con gli orari degli altri servizi, ecc.);
Considerato, altresì che, le attività e gli orari di chiusura di tali esercizi, anche se oggetto di
liberalizzazione devono essere compatibili con le esigenze di vivibilità urbana;
Ritenuto che, occorre, da un lato, consentire e favorire lo svolgimento delle attività economiche, l’ordinata
realizzazione delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche
di settore, dall’altro, assicurare la vivibilità urbana, le esigenze di igiene e il valore della quiete
pubblica quale diritto individuale e interesse collettivo;
Rilevato che, prevalentemente in ore serali e notturne, ricorre l’oggettiva necessità di un adeguato
equilibrio tra gli interessi contrapposti di utenti, esercenti e residenti nelle aree urbane ove gli esercizi
sono ubicati, non solo definendo il rispetto degli orari massimi di chiusura, ma anche disponendo il rispetto
della disciplina vigente in materia di impatto acustico, tanto più esortando i gestori a porre la dovuta
attenzione sull’ordinato andamento di afflusso dell’utenza, negli spazi adiacenti i locali;
Considerato, infine, che nel centro storico, sussistono specifiche problematiche dovute alla peculiare
conformazione delle strade, nonché all’eccessiva vicinanza dei locali pubblici ad abitazioni private, con
notevole affluenza di avventori;
Valutato di dover intervenire in proposito al fine di prevenire:

problemi di sicurezza urbana e ordine pubblico,
2
cagionati o aggravati dall’abuso di sostanze
alcoliche da parte di avventori, comprovati dagli esiti delle azioni delle forze di polizia che sono sempre
più frequentemente chiamate ad intervenire per la repressione di attività di disturbo alla quiete pubblica;

disturbo al riposo e alla quiete degli abitanti residenti nell’area;

commissione di comportamenti indecorosi e in contrasto con le regole del vivere civile;

alterazione del decoro e dell’igiene ambientale, che determinano aggravio dei costi pubblici di pulizia;
Ritenuto anche, che:
 il rispetto dell’orario di svolgimento notturno delle attività economiche predette, e una migliore
disciplina di utilizzazione collettiva degli spazi pubblici e delle emissioni sonore, siano utili sia a
contenere le anomalie suindicate, sia ad agevolare le attività di controllo del territorio da parte delle forze
dell’ordine;
 misure atte a limitare l’uso di bevande alcoliche poste in via prioritaria a tutela della salute ed altre volte
ad impedire l’abbandono di contenitori di bevande in vetro siano altrettanto utili , a diminuire il degrado
ambientale e igienico della zona, ma anche ai fini di sicurezza e libera fruizione degli spazi pubblici, in
quanto l’abbandono di tali rifiuti provoca rischi per l’incolumità dei passanti, soprattutto quando siano
infranti e sparsi sul suolo;
Considerate le conseguenze sociali e personali che derivanti dal consumo di alcol hanno assunto, con
l’approvazione della L. n. 125/01 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”, la
valenza di interesse generale giuridicamente protetto;
Rilevato che il contrasto all’abuso di alcool rappresenta un settore di intervento per la salvaguardia dei giovani
e per la prevenzione della salute sotto il profilo individuale e collettivo e che, nei confronti di tale abuso,
ricorrono le condizioni per prevedere, assieme ad interventi di natura diversa quelli indicati dall’art.54 del
T.U.E.L. n. 267/2000;
Visto che con nota prot. n.9840 dell’11.6.2012 i sono stati invitati, la F.i..p.e - Potenza, La Confcommercio e la
Confesercenti da Potenza, l’Adiconsum Sede di Lagogenro e l’A.l.c.a. da Lauria, ad apposita riunione
sull’argomento presso questo Ente per il giorno 19 giugno 2012 e detta riunione non si è potuta svolgere essendo
presente un solo rappresentante della locale Associazione Alca;
Ritenuto, pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, di dover provvedere in merito fino all’emanazione di
direttive regionali;
Dato atto che alla luce di un quadro normativo complesso, resta comunque possibile l’adozione di eventuali
provvedimenti autoritativi concernenti la regolazione oraria, incidenti su singoli pubblici esercizi o esercizi
commerciali, allorquando fondati su valori prevalenti tutelati dalla legge;
Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214;
Visto il D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito in legge 24/03/2012, n. 27;
Visto il D.L. n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006;
Visto l’art. 9 del R.D. 18/06/1931, n. 773, e regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06/05/1940, n. 635;
Vista la legge 25/08/1991, n. 287;
Visto il D.Lgs. 31/30/1997, n. 114;
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Vista la Legge Regionale n. 19 del 20.7.1999, nel testo coordinato con la Legge Regionale 24.12.2008, n.31;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 50, comma 7;
Ordina
1 - Commercio al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande
1.1 - Liberalizzazione degli orari - In tutto il territorio comunale, le attività commerciali, come individuate dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge
287/1991 non sono tenute al rispetto di orari di apertura e chiusura, né alla chiusura infrasettimanale o nei giorni
domenicali e festivi, compresi i giorni del Santo Patrono;
1.2 - Comunicazione e cartelli - Resta confermato l'obbligo di comunicare al Comune – Servizio attività
produttive - e al pubblico gli orari ed eventuali turni di chiusura effettuati, anche durante il periodo di chiusura,
mediante cartelli, anche all’esterno dell’esercizio, o altri mezzi idonei di informazione ai sensi dell'articolo
11, comma 3, del d.lgs. 114/1998 ed 8, comma 3, della legge 287/1991. L’orario scelto può essere variato con
cadenza non inferiore a 30 giorni ed è consentita la scelta di orari differenti nei vari periodi dell’anno o giorni
della settimana.
1.2.1 - La mancata comunicazione al Comune, da parte degli esercenti attività commerciali, degli orari di apertura
ed eventuali turni di chiusura effettuati, sarà sanzionata ai sensi dell’art. 7/bis, comma 1/bis, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.
1.2.2 - La mancata comunicazione al Comune, da parte degli esercenti attività di somministrazione di alimenti e
bevande, degli orari di apertura ed eventuali turni di chiusura effettuati, sarà sanzionata ai sensi dell’art.10 comma
2 legge 287/91 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154,00 a euro 1032,00.
1.3 - Rispetto dell’orario - Il rispetto dell’orario implica divieto di apertura anticipata o chiusura posticipata
rispetto allo specifico orario scelto e comunicato dall’operatore. E’ in facoltà dell’operatore effettuare orari ridotti
o chiusure intermedie p r evi a p r e ve n t i va e u t i l e comunicazione almeno quindici giorni prima della relativa
applicazione.
1.3.1 - Qualora le aperture e le chiusure in alcune zone si concentrino eccessivamente in alcune fasce
della giornata, il Comune può modificare l’orario di uno o più esercizi, al fine di garantire il livello minimo
di servizio nell’intero arco della giornata, partendo dall’esercente che ha adottato per ultimo l’orario. Nella
stessa misura il Comune può modificare il giorno di chiusura settimanale e/o i giorni di chiusura prescelti per ferie
ove gli operatori lascino la zona completamente sprovvista dei servizi offerti.
1.4 – Revoca per inattività - Resta fermo quanto disposto dagli articoli 22 del D.lgs. 114/98 e 64 del d.lgs.
59/2010 per le ipotesi d’inattività dell’esercizio commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande protratta
per oltre 12 mesi.
1.5 – Sgombero dei locali di somministrazione e di commercio al dettaglio – Divieti su alcolici
Limitatamente agli esercizi di somministrazione, negli orari scelti e comunicati di chiusura del locale, in
conformità all'articolo 186 del R.D. 635/1931, non deve risultare presente nessun avventore o comunque soggetto
non appartenente all'impresa, ancorché non intento a consumare. In relazione all'obbligo dei pubblici esercizi di
effettuare la somministrazione a chi ne fa richiesta, è in facoltà dei relativi titolari di non accettare, a partire da
un'ora precedente l’orario di chiusura scelto e comunicato, ordinazioni che implichino tempi di preparazione e
consumo oltre i limiti stabiliti. Gli esercenti, al fine di rispettare l’orario di chiusura, avranno pertanto cura
di non accettare nuovi avventori.
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1.5.1 - Per orario di chiusura si intende l’orario di conclusione dell’attività di vendita e/o di
somministrazione, ossia l’orario dell’ultimo scontrino emesso. Pertanto, successivamente all’orario di
chiusura prestabilito (vedi sopra), è consentito ai clienti di terminare le consumazioni già pagate, per un
periodo non superiore a 15 minuti per le bevande e mezz’ora per cibi, mentre si avvieranno,
parallelamente, le attività di pulizia e chiusura dei locali ed il personale dovrà avvisare la clientela che
l’esercizio sta per chiudere. Per gli esercizi di somministrazione si stabiliste il divieto di somministrazione
delle bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 01,00 alle 06,00, allo scopo di prevenire problemi di sicurezza
urbana e ordine pubblico, cagionati o aggravati dall’abuso di sostanze alcoliche da parte degli avventori, così come
esposto in premessa.
I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato (vendita alimentari e bevande), di cui agli articoli 4, comma 1, lettera
d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita
per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 22,00 alle ore 6,00.
1.5.2 - Limitatamente alle discoteche, sale da ballo, locali notturni, e al solo fine di consentire l’agevole e
sicura evacuazione del pubblico, è concesso di completare le relative operazioni entro la mezz’ora
successiva all’orario di chiusura prescelto, fermo restando l’obbligo di cessare ogni attività di
intrattenimento e di somministrazione, e di non servire altre consumazioni, dopo l’ora di chiusura stabilita
avvisando preventivamente la clientela che l’esercizio sta per chiudere, tenendo presente che dalle ore
1,00 alle ore 6,00 non può essere somministrata o venduta alcuna bevanda alcolica.
1.5.3 - E’ fatto altresì divieto di somministrare o vendere bevande alcoliche per l’asporto in contenitori di
vetro o lattine dalle ore 22:00 fino alla chiusura degli esercizi. Il divieto è esteso agli esercenti su aree
pubbliche.
1.6 - Festività consecutive – Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del d.lgs. 114/1998, in caso di più di due
festività consecutive, gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico nel terzo giorno
di festività.
1.7- Apparecchi da gioco
1. Fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente in materia, l’uso degli apparecchi da gioco
(flipper, video-giochi, biliardini, ecc.) e di quelli per la diffusione sonora e d’immagini
(radio,televisore, juke-box, ecc.) è consentito durante gli orari di apertura degli esercizi, a
condizione che non sia arrecato disturbo alla quiete pubblica e che siano comunque rispettati i
limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.
2. Di norma, l’uso di tali apparecchi non è consentito nei locali e spazi all’aperto, salvo specifica
autorizzazione.
1.8 - Attività temporanee e occasionali
1. Le attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande organizzate nell’ambito di feste,
fiere ed altre manifestazioni occasionali osservano, in mancanza di altre disposizioni, l’orario
dell’iniziativa principale cui sono abbinate, e, comunque, non possono terminare oltre l’orario di
conclusione della stessa.
2. Il Comune, su richiesta dell’organizzatore o esercente, o per motivi di pubblico interesse, e tenuto
conto delle caratteristiche della singola manifestazione, può stabilire un orario diverso, da indicare
nel relativo atto autorizzativo.
1.9 - Attività sanzionatoria per le violazioni dei limiti orari
a) Attività di Somministrazione di alimenti e bevande.
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1. Le violazioni alle suindicate disposizioni sui limiti degli orari adottati e comunicati dall’operatore, sono
punite ai sensi dall’art. 10, comma 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287:
Sanzione pecuniaria: da euro 154,00 a euro 1032,00 (art. 10, comma 2, legge n. 287/1991), con
possibilità di pagamento in misura ridotta di euro 308.00, entro 60 giorni dalla contestazione
immediata o notificazione della violazione. La stessa sanzione si applica in caso di mancata
esposizione al pubblico di apposito cartello dell’orario di apertura adottato ed eventuali turni di
chiusura effettuati.
Sanzione accessoria (art. 17-quater t.u.ll.p.s.): eventuale sospensione dell’attività per un periodo
non superiore a tre mesi (art. 10 comma 3 legge n. 287/1991).
2. Le violazioni per l’omessa cessazione del servizio di somministrazione e sgombero del locale sono punite
ai sensi dall’art. 186 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, Regolamento di Esecuzione del T.u.ll.p.s..
b) Attività degli esercizi di vendita al dettaglio
1. Le violazioni alle suindicate disposizioni sui limiti degli orari adottati e comunicati dall’operatore,
sono punite ai sensi dall’art. 22, comma 3 del D.Lgs.114/98. La stessa sanzione si applica in caso di
mancata esposizione al pubblico di apposito cartello dell’orario di apertura adottato ed eventuali turni di
chiusura effettuati.
1.10 - Tutela della quiete dei cittadini e contenimento delle emissioni sonore
1. Salvo eventuali deroghe temporanee, le attività oggetto della presente ordinanza devono sempre
svolgersi, negli appositi spazi autorizzati, al chiuso e all’aperto, senza superare:
- i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al DPCM 215/99, quando
si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora;
- i valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno e i valori limite assoluti e differenziali
di immissione all’interno degli ambienti abitativi, previsti dalla normativa vigente in materia di
inquinamento acustico.
2. A partire dalle ore 24:00, ogni rumore molesto, legato all’esercizio dell’attività, sia derivante
dall’utilizzo di apparecchi ed impianti sonori di qualunque tipo, che da altre fonti, quali vociare delle
persone, rumore di piatti, urla, canti, ecc, deve essere congruamente ridotto, in modo da non arrecare
alcun disturbo al riposo delle persone.
3. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di limitare il numero dei giorni, o negare
l’autorizzazione, in presenza di comprovata turbativa o di particolari condizioni ambientali.
1.11 - Attività sanzionatoria per le violazioni dei limiti sonori
1. Le sanzioni applicabili in caso di violazione dei limiti sonori sono quelle riportate dalla legge
447/1995 per la tutela dall’inquinamento acustico, in casi eccezionali ed urgenti necessità di tutela
della salute pubblica o dell’ambiente, fermi restando i poteri degli organi dello Stato preposti alla
tutela della sicurezza pubblica, con provvedimento contingibile ed urgente il Sindaco potrà
ordinare il ricorso a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore,
inclusa l’inibizione parziale o totale delle sorgenti dell’inquinamento acustico.
2. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli articoli 659 e 660 del codice penale.
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1.12 - Obblighi per i titolari dei locali
Fatta salva l’applicazione delle norme del codice penale, del Testo Unico delle leggi di pubblica
sicurezza, del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e dei regolamenti
comunali di settore, nei locali e negli spazi aperti adibiti all’attività di vendita e/o somministrazione di
bevande e/o di sostanze alimentari o all’attività di intrattenimento e di spettacolo, sia con l’uso di
strumenti elettroacustici che dal vivo, è fatto obbligo ai rispettivi titolari e/o responsabili di:
a.
vigilare – sia all’interno del proprio locale che nel perimetro esterno dell’area pubblica
autorizzata, di pertinenza del proprio locale - invitando gli avventori a tenere comportamenti che
non disturbino, mediante schiamazzi o rumori, ovvero, abusando di strumenti sonori, la quiete
pubblica e il riposo delle persone. L’accertata violazione, in caso di recidiva, fatta salva la
responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all’art. 659 c.p., comporta sempre la revoca
della concessione per l’occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie;
b.
vigilare, affinché, i frequentatori del locale, nell’area esterna autorizzata, di stretta pertinenza
dell’esercizio – non tengano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela
dell’ambiente, in conseguenza alla fruizione del locale, proponendo soluzioni idonee per
agevolare il rispetto delle norme basilari di rispetto dell’ambiente;
c.
attuare le prescrizioni normative relative alla somministrazione di alimenti e bevande e di
sicurezza dei luoghi di lavoro;
d.
osservare le disposizioni di legge poste a tutela dei minori di età;
e.
rispettare rigorosamente i limiti perimetrali dell’area pubblica esterna al locale, regolarmente
concessa dal Comune, nonché le condizioni imposte dal titolo concessorio, evitando di
invadere la parte di suolo pubblico non autorizzato all’occupazione, con sedie, tavolini, fioriere,
pedane, ombrelloni, gazebo e altro;
f.
assicurare, salvo impedimenti di carattere oggettivo, che dopo l’orario di chiusura dell’esercizio
e nei periodi di chiusura per ferie o di chiusura forzata per altri motivi, l’area esterna occupata
con tavoli e sedie venga sgombrata o comunque resa inutilizzabile, avendo cura che le relative
operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non
disturbare il riposo delle persone;
g.
esporre in modo ben visibile agli avventori il paragrafo della presente ordinanza che esplicita
gli obblighi particolari a loro carico;
h.
attrezzare l’area di pertinenza del locale con idonei raccoglitori di rifiuti;
i.
installare, almeno presso un’uscita del locale, un apparecchio di rilevazione del tasso
alcolemico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla
guida dopo l’assunzione di alcool ed altresì esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali,
apposite tabelle che riproducano:

La descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolimica nell’aria
alveolare espirata;

Le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che
determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a
0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo congiuntamente
all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, secondo quanto previsto
dall’art. 6 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre
2007, n. 160 e come modificato dall’art. 54 del D.Lgs 29 luglio 2010 n.120.
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1.13 - Obblighi per i frequentatori dei locali
1. Per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché per prevenire rischi o pericoli per la
pubblica incolumità, tutte le aree pubbliche, soprattutto quelle del centro storico, anche in funzione
dell’agibilità e della sicurezza conservativa dei beni storici, artistici e monumentali ivi presenti, sono
utilizzate esclusivamente come luogo di fruizione, nel rispetto delle regole comportamentali del vivere
civile e di decoro urbano, nonché come luogo di fruizione delle prospettive monumentali ivi godibili.
2. In particolare è vietato:
a.
gettare o abbandonare per terra carte e qualsiasi tipo di rifiuti solidi e liquidi, lattine, bottiglie ed
altri oggetti che costituiscono pericolo per l’incolumità pubblica e pregiudizio per il decoro della
città;
b.
imbrattare con disegni, scritte e simili i muri e gli edifici sia pubblici che privati, nonché
qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o limitare la fruibilità collettiva del b e n e ,
come ad esempio atti vandalici in danno di aree verdi, panchine, segnaletica, veicoli, impianti
sportivi, prospetti di edifici privati ecc.;
c.
imbrattare, con disegni, scritte e simili i muri degli edifici di culto e i monumenti storico-artistici,
nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o insudiciare, anche mediante
abbandono di rifiuti solidi e liquidi, o limitare la fruibilità collettiva del bene medesimo;
d.
tutti gli atti e i comportamenti, anche dovuti all’uso dell’alcol, come
molestia che impediscano il diritto di serena convivenza civile;
e.
bivaccare o usare i luoghi e gli spazi pubblici e privati come siti di deiezione;
f.
consumare bevande alcoliche lontano dalle adiacenze dei locali pubblici;
g.
assembrarsi dinanzi gli ingressi delle residenze private ostacolando il passaggio a chi vi abita o
dimora in modo agevole ed in piena sicurezza;
h.
sostare per consumare bevande o cibo, banchettando e abbandonando ogni minimo rifiuto agli
angoli delle strade, oltre le aree appositamente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici;
i.
sostare la propria auto e/o motoveicolo, in strade e piazze ove vige il divieto, tale da
provocare intralcio alla circolazione e alla sicurezza stradale;
j.
emettere suoni disturbanti, grida, urli, uso di strumenti e/o apparecchiature, segnalazioni
acustiche di auto o motoveicoli, oltre i limiti della normale tollerabilità, in ragione anche
del rispetto della quiete pubblica e del riposo delle persone.
alterchi,
schiamazzi,
3. Sanzioni.
1. Salvo l’applicazione di specifiche sanzioni previste per legge, la violazione delle disposizioni
di cui al precedente punto 2, dalla lettera a. alla lettera j., è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell’art. 7/bis, comma 1/bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
1.14 - Norme di igiene
1.
Tutti i soggetti di cui alla presente ordinanza sono tenuti alla corretta igiene e pulizia del locale
per l’intera durata di apertura del locale stesso, e sono tenuti a garantire, sino alla chiusura,
anche negli spazi antistanti gli esercizi, l’igiene e la raccolta dei rifiuti prodottisi in conseguenza
dell’esercizio dell’attività.
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2.
La violazione di tale obbligo comporta la sanzione della chiusura per tre giorni consecutivi e, in
caso di recidiva, per sette giorni consecutivi.
3.
Sono fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa di settore e quanto previsto dall’art.
650 dello stesso codice per l’inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall’Autorità
sanitaria per ragioni di igiene.
1.15 - Interventi per contrastare l’abuso di alcool da parte di minorenni
1.
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 689 e 691 del Codice Penale, in luogo pubblico o soggetto ad
uso pubblico, negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e nelle attività artigianali con vendita di
beni alimentari di produzione propria, nei circoli o associazioni private con somministrazione di
alimenti e bevande ai soci, sono vietati la somministrazione, la vendita, la cessione, anche a titolo
gratuito, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni 16.
2.
Il divieto si estende anche alla vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche effettuate in luoghi
accessibili ai minorenni, a mezzo di distributori automatici e non, che non siano dotati di sistema di
lettura automatica di documenti con i dati anagrafici degli utilizzatori o, in alternativa, qualora non sia
presente sul posto, in maniera continuativa, apposito personale che possa effettuare mirati controlli.
3.
Tale divieto si estende a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o
diluita.
4.
Chiunque violi i precedenti disposti della presente ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da 150,00 a 900,00 euro.
5.
Se le violazioni di cui sopra sono commesse dall'esercente di un qualsiasi esercizio commerciale o
pubblico esercizio o attività artigianale, la sanzione amministrativa è:
-
Per la prima violazione da 150,00 a 900,00 euro:
Per la seconda violazione da 250,00 a 1.500,00 euro e la chiusura dell'esercizio per tre giornate
lavorative;
Per la terza violazione da 250,00 a 1.500,00 euro, chiusura dell'esercizio per tre giornate lavorative
e successiva riduzione dell'orario di apertura di 1/3 per tre mesi.
6.
E' fatto obbligo agli esercenti attività commerciali di qualsiasi genere e natura di informare l'utenza di
tali divieti attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi.
Negli esercizi divisi in reparti l'avviso o il cartello dovrà essere esposto anche nell'area destinata alla
vendita delle bevande alcoliche. Le violazioni di cui al presente punto comportano una sanzione
amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00, secondo le disposizioni della L. 689/81 e successive
modificazioni.
7.
Quando una persona minore di anni 16 è colta nell'atto di consumare alcolici, ovvero un minore di anni
18 è colto in stato di alterazione alcolica, fuori dei casi di cui all'art. 688 c.p., l'organo accertatore,
trasmette la documentazione al Sindaco; questi, verificata la ricorrenza dei presupposti, dà impulso ai
servizi comunali preposti, che provvedono a convocare i genitori e le figure assimilate al fine di
segnalare il ripetersi degli illeciti accertati, la loro gravità ed i danni che possono derivare al minore
dall'uso di alcol, informandoli, contemporaneamente, della disponibilità da parte dell'Amministrazione
Comunale a definire interventi di appoggio che siano ritenuti eventualmente necessari, nel rispetto della
più totale riservatezza anche mediante il coinvolgimento dell'ASL competente.
8.
Fermo l'art. 2, in relazione all'art. 6, comma 2, della L. n. 689/81, che dispone non siano applicate ai
minori degli anni 18, per difetto di capacità, le sanzioni amministrative e prevede altresì che rispondano
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dell'ammontare peeuniario delle stesse i genitori o coloro che esercitano la potestà sul minore a meno
che non provino la loro impossibilità di impedire il fatto, all'esercente la potestà genitoriale del minore
di anni 16 colto nell'atto di consumare alcolici è inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria da
150,00 a 900,00 euro: gli organi accertatori, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, se obbligatoria,
a carico dei responsabili, provvederanno a dare comunicazione all'esercente la potestà genitoriale del
coinvolgimento del minore, ai sensi del punto precedente.
1.16 - Riserva dì ulteriori provvedimenti
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1.
Con provvedimento motivato, il Sindaco può disporre, sia in via temporanea che permanente,
l'anticipazione della chiusura dell'esercizio, o la riduzione 9 modifica degli orari di apertura al
pubblico dei locali relativi alle attività di cui alla presente ordinanza, per oggettive esigenze di
ordine pubblico,
di pubblica
sicurezza e di interesse pubblico e di salvaguardia
dall'inquinamento acustico e ambientale, in caso di grave e perdurante disturbo acustico,
accertato dagli organi tecnici competenti, o da organi di polizia in caso di tutela della quiete
pubblica, da porsi in sicura correlazione con l'attività dell'esercizio.
2.
Salvo che ricorrano situazioni di urgenza, il relativo provvedimento è adottato previa
contestazione dei motivi sui quali si fonda ed invito a presentare eventuali osservazioni nel
termine perentorio di 7 giorni.
3.
Si fa espressa riserva di adottare specifici provvedimenti e con differenziata disciplina, per
particolari altre situazioni critiche peculiari che incidono sulla vivibilità e sulla quiete pubblica.
- Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore dal 6 agosto 2012;
3 - Ogni altra disposizione comunale in contrasto con la presente ordinanza deve intendersi revocata.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
Copia della presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio one - line e sul sito internet del Comune ed inviata
alla Prefettura di Potenza, alla Questura di Potenza a tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio.
LAURIA , addì 27 luglio 2012
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