Direttiva

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Direttiva
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DI OSPEDALE
__________________
Incontri di approfondimento amministrativo:
Assistenza sanitaria erogata
a cittadini non italiani presenti sul territorio nazionale
Assistenza sanitaria erogata a cittadini non
italiani presenti sul territorio nazionale
Per definire le modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria in Italia
a cittadini non italiani, presenti a vario titolo sul territorio nazionale,
è necessario distinguere le diverse possibili tipologie di cittadini non
italiani che possono essere presenti sul territorio nazionale:
•
•
•
Cittadini appartenenti all’Unione Europea, o alla Spazio Economico
Europea;
Cittadini “ Convenzionati”, cioè cittadini di Stati con i quali l’Italia
intrattiene Accordi bilaterali di reciprocità assistenziale;
Cittadini “ Stranieri “ , non appartenenti alle sopra indicate categorie.
CITTADINI COMUNITARI
Il D.l.g.s. n.30/2007 disciplina il diritto di circolazione e soggiorno nel territorio dello Stato,
dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari e distingue tra:
1.
soggiorno per periodo inferiore a tre mesi , per il quale non è prevista alcuna
formalità, salvo il possesso del documento di identità;
2.
Periodo superiore a tre mesi , individuando le seguenti categorie di soggetti e i requisiti
necessari per l’iscrizione anagrafica al comune e gli obblighi di copertura sanitaria:
- lavoratore subordinato o autonomo nello Stato e quindi iscrivibile
obbligatoriamente al SSN;
- dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per
non essere a carico dello Stato e di una assicurazione sanitaria o altro titolo
idoneo a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale;
- è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’U.E. che ha diritto a
soggiornare.
Il suddetto decreto riconosce al cittadino dell’Unione,già lavoratore subordinato
o autonomo, di conservare il diritto di soggiorno nei casi di temporanea inabilità al
lavoro per malattia o infortunio e disoccupazione involontaria solo con iscrizione
al Centro per l’impiego.
CITTADINI COMUNITARI CON PERMESSO DI SOGGIORNO
INFERIORE A TRE MESI
Tale tipologia di utenza ha diritto di soggiornare senza alcuna formalità,
salvo il possesso di un documento di identità valido per l’espatrio.
Ai fini dell’assistenza sanitaria la normativa comunitaria assicura la
prestazione, dietro presentazione di un idoneo attestato di diritto.
Nel caso in cui l’utente ne fosse sprovvisto la ulss territoriale, munita
di fotocopia del documento di riconoscimento, potrà richiedere
d’ufficio l’attestato allo stato estero.
In mancanza di tali condizioni l’assistito dovrà pagare le prestazioni
erogate ; potrà successivamente richiedere il rimborso alla propria
istituzione competente.
CITTADINI COMUNITARI CON PERMESSO DI SOGGIORNO
SUPERIORE A TRE MESI
Il cittadino che soggiorna in Italia per un periodo superiore a tre
mesi deve richiedere , in linea generale, l’iscrizione anagrafica nel
registro della popolazione residente.
E’ consentito però al cittadino, munito di TEAM che non intende
spostare la propria residenza, richiedere l’iscrizione anagrafica e
non essere iscritto al SSN; conseguentemente ha diritto a tutte le
prestazioni sanitarie che verranno riconosciute come “cure
medicalmente necessarie” (DGR n. 1084/2011).
CITTADINI COMUNITARI CON PERMESSO DI SOGGIORNO
SUPERIORE A TRE MESI
Requisiti per iscrizione SSN
L’iscrizione al SSN è riconosciuta solo nei seguenti casi:
1.
2.
3.
4.
5.
È un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
È familiare , anche non cittadino dell’Unione, di un lavoratore subordinato
o autonomo dello Stato;
E’ familiare di un cittadino italiano;
E’ in possesso di un attestato di soggiorno permanente maturato dopo
cinque anni di permanenza in Italia;
E’ titolare dei seguenti modelli Comunitari: E106,E 109( o E 37), E120,
E121 (o E33) o S1;
Nel caso di gravidanza , ex lavoratrici in disoccupazione involontaria che
non possono ovviamente iscriversi o mantenere l’iscrizione al centro i
impiego,mantengono l’iscrizione al SSN fino a sei mesi successivi alla
nascita del figlio. Mantengono inoltre l’iscrizione anche gli eventuali
familiari che non abbiano autonomo diritto di soggiorno.
ALTRE CATEGORIE DI CITTADINI COMUNITARI
1.
Cittadini comunitari muniti di assicurazione privata:
•
•
•
•
•
Si tratta di cittadini che non hanno diritto all’iscrizione SSN e non risultano
a carico dello Stato di provenienza (quindi no TEAM a altri modelli).
Hanno il dovere di stipulare un’assicurazione privata che deve:
- essere valida in Italia
- avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza
- indicare eventuali altri familiari a carico
- Indicare le modalità di rimborso
- Essere tradotta in italiano
Le prestazioni erogate a tale tipologia di utenza vanno addebitate
all’assicurazione o all’assistito che successivamente chiederà il rimborso
all’assicurazione.
ALTRE CATEGORIE DI CITTADINI COMUNITARI
Donne in gravidanza, parto e interruzione di gravidanza:
le prestazioni relative alla gravidanza possono essere fornite
tramite esibizione della TEAM valida; per il parto “ programmato “
invece deve essere invece esibito dall’utente il modello E 112 o
S2.
Per quanto riguarda l’interruzione di gravidanza , ad esclusione
dei casi in cui sia ritenuto una prestazione “ medicalmente
necessaria “, non è previsto il rimborso dalla normativa
comunitaria e, quindi,è a totale carico dell’assistita.
CITTADINI COMUNITARI IN POSSESSO DI TEAM/CERTIFICATO
SOSTITUTIVO
Modalità di addebito
Tutte le prestazioni erogate ai cittadini comunitari, in possesso
della TEAM o modello sostitutivo, vanno addebitate alla ULSS
territorialmente competente (ULSS 16 per AO PD e IOV)
CITTADINO EUROPEO NON ISCRITTO
(codice ENI)
La normativa ministeriale prevede l’erogazione di assistenza sanitaria ai cittadini
europei dimoranti in Italia che non risultano assistiti dagli Stati di provenienza e che
sono privi di copertura sanitaria.
A tale categoria di utenza , in condizione di fragilità sociale e in stato di indigenza,
viene assegnata, da parte dei punti di rilascio identificati dalla ULSS 16, una tessera
sanitaria con codice ENI.
Allegata a tale tessera dovrà esserci la dichiarazione di indigenza sottoscritta
dall’utente.
La tessera ha validità annuale e , in caso di rinnovo, dovrà essere mantenuto lo
stesso codice generato al momento del rilascio.
Con il rilascio della tessera ENI il cittadino viene equiparato al cittadino italiano e pagherà
il ticket, dove previsto.
Sarà soggetto solo all’esenzione per: maternità, patologia, evidente stato di invalidità
(allegato DGRV n. 1084/2011)
CITTADINO EUROPEO NON ISCRITTO
(codice ENI)
• Prestazioni assicurate ai cittadini con codice ENI:
. - prestazioni indifferibili e urgenti, ancorchè continuative
- tutela salute minori
- tutela maternità,interruzione volontaria di gravidanza, a parità di
condizione con le donne assistite dal SSN,
- vaccinazioni
- profilassi internazionale
- profilassi,diagnosi e cura malattie infettive
- riabilitazione degli stati di tossicodipendenza
CITTADINO EUROPEO NON ISCRITTO
(codice ENI)
Modalità di addebito
La normativa vigente prevede che le Aziende Ospedaliere e
l’Istituto Oncologico Veneto debbono addebitare tutte le prestazioni
erogate ai cittadini con codice ENI alla rispettiva ULSS territoriale.
(AO PD e IOV addebitano quindi all’ULSS n. 16)
MOBILITA’ SANITARIA TRANSFRONTALIERA
RICONOSCIUTA A PAZIENTI COMUNITARI
Direttiva 2011/24UE - Applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza
sanitaria transfrontaliera
Scopi
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•
•
•
•
La Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio recante “
Applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera” è ufficialmente
entrata in vigore il 25.4.2011.E’ riconosciuta a tutti i pazienti comunitari e ha lo scopo di facilitare
l’accesso ad un’assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di alta qualità, garantire la mobilità
dei pazienti e promuovere la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri
dell’Unione Europea, nel rispetto delle competenze internazionali sull’organizzazione dei propri
sistemi sanitari.
Gli Stati membri si sono fatti carico di renderla operativa adottando tutte le disposizioni
legislative, regolamentari e necessarie per raggiungere gli obiettivi da essa sanciti.
In Italia, la legge n.234/2012 ha conferito al Governo la delega per l’adozione dei decreti legislativi
di recepimento delle direttive europee e in data 21.3.2014 è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 67 il Decreto Legislativo n.38, entrato in vigore il 5.aprile 2014, che detta le principali
disposizioni normative.
Tali disposizioni riguardano in particolare:
Autorizzazione preventiva
Rimborso dei costi procedure amministrative
Riconoscimento delle prescrizioni mediche
Quando è prevista
nei casi in cui è soggetta ad esigenze di pianificazione riguardanti l’obiettivo
di assicurare nel territorio nazionale, la possibilità di un accesso
permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o la volontà
di garantire il controllo dei costi ed evitare – per quanto possibile – ogni
speco di risorse finanziarie, tecniche ed umane è:
•
•
•
•
•
a) comporta il ricovero del paziente in questione per almeno una notte, o
b) richiede l’utilizzo di un’infrastruttura sanitaria o di apparecchiature
mediche altamente specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella
diagnostica strumentale; o
c) richiede cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la
popolazione; o
d) è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che potrebbe suscitare
gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualità o alla sicurezza
dell’assistenza.
E’ fatta salva la possibilità per le Regioni e le Province autonome di
sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni, nel rispetto
delle condizioni stabilite dal decreto legislativo.
Rimborso dei costi: quando è previsto..
• …quando le prestazioni sanitarie sono comprese nei Livelli
Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 502/1992 e
successive modifiche e integrazioni.
• Le Regioni e le Province autonome hanno facoltà di stabilire se
rimborsare, con proprie risorse, i LEA aggiuntivi nonché altri costi di
natura non sanitaria (es. spese di viaggio e di alloggio ed i costi
supplementari sostenuti da una persona disabile a causa della
disabilità)
Come è calcolato…
• …in base alle tariffe regionali al netto della compartecipazione
della spesa sanitaria.
• Il rimborso non può superare il costo effettivo della prestazione
ricevuta.
• L’applicazione delle norme sul rimborso dei costi potrà essere
limitata qualora sia giustificato da un motivo imperativo di interesse
generale.
PROCEDURE AMMINISTRATIVE A CARICO DELL’UTENTE PER
L’APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA
• Domanda di verifica
• Domanda di autorizzazione
• Domanda di rimborso
Domanda di verifica
•
•
•
•
•
Al paziente è offerta la possibilità di conoscere se la prestazione sanitaria di cui
intende fruire in un altro Paese UE sia da assoggettare ad autorizzazione preventiva
nei casi in cui:
• a causa della cura programmata del paziente, il pubblico sarebbe esposto con
ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza;
• la cura programmata è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che suscita
gravi e specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard e orientamenti
relativi alla qualità dell’assistenza e alla sicurezza del paziente, comprese le
disposizioni sulla vigilanza, indipendentemente dal fatto che tali standard e
orientamenti siano stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari o attraverso
sistemi di accreditamento istituiti dallo Stato membro di cura;
Il paziente, in tali casi, presenta apposita domanda alla ASL di residenza, la quale
effettua tale verifica ed entro 10 giorni dal ricevimento della domanda ne comunica
l’esito al richiedente.
Ove sia appurata, da parte della ASL, la necessità di un’autorizzazione preventiva, la
domanda di verifica vale quale richiesta di autorizzazione e i termini previsti per la
procedura autorizzativa s’intenderanno decorsi dalla data di ricezione dell’istanza di
verifica
Domanda di autorizzazione
• La domanda deve essere presentata alla ASL di
residenza su apposito modulo, corredata dalla ricetta
SSN e deve contenere:
• i) l’indicazione diagnostica o terapeutica e la prestazione
sanitaria di cui si intende usufruire;
• ii) il luogo prescelto per la prestazione e il prestatore di
assistenza sanitaria presso cui la persona assicurata
intende recarsi;
• iii) eventuali altre ulteriori specifiche necessarie ai fini
dell’esame della richiesta dell’autorizzazione preventiva
Segue domanda di autorizzazione
•
•
•
•
•
•
La ASL comunica, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di
autorizzazione il provvedimento di diniego o concessione
dell’autorizzazione.
Il termine è ridotto a 15 giorni nei casi di particolare urgenza che devono
essere adeguatamente motivati nella domanda di autorizzazione.
La ASL si avvale di unità operative specialistiche tutte le volte che:
a) in base ad una valutazione clinica, il paziente sarebbe esposto con
ragionevole certezza a un rischio per la sua sicurezza che non può essere
considerato accettabile, tenuto conto del potenziale beneficio per il paziente
stesso dell’assistenza sanitaria transfrontaliera richiesta;
b) a causa dell’assistenza sanitaria transfrontaliera in questione, il pubblico
sarebbe esposto con ragionevole certezza a notevoli pericoli per la
sicurezza;
c) l’assistenza sanitaria in questione può essere prestata nel territorio
nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto
presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia.
Domanda di rimborso
• La domanda deve essere presentata alla ASL di
residenza su apposito modulo entro 60 giorni
dall’erogazione della prestazione, salvo comprovati casi
eccezionali.
• Alla domanda deve essere allegato l’originale della
ricetta SSN e della fattura emessa dal prestatore di
assistenza sanitaria.
• Esaminata la domanda e calcolato l’importo
rimborsabile, La ASL dovrà corrispondere il rimborso nel
termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
RICONOSCIMENTO DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE (art. 12)
• I medicinali e i dispositivi medici di cui è autorizzato il commercio in
Italia, che sono stati prescritti in un altro Stato membro dell’Unione
Europea, sono dispensati sul territorio italiano nel rispetto delle leggi
in materia.
• Fanno eccezione i medicinali e i dispositivi medici che, per
specifiche ragioni (tutela della salute, dubbi circa l’autenticità, il
contenuto o la comprensibilità di una singola prescrizione e ragioni
etiche) potrebbero non essere dispensati.
• Non sono riconosciute le prescrizioni mediche relative ai medicinali
soggetti a prescrizione medica speciale di cui all'art. 71 par. 2 della
Direttiva CE n. 83 del 6 novembre 2001, recepita in Italia con
Decreto Legislativo n. 219 del 26 aprile 2006, come ad esempio i
medicinali contenenti sostanze classificate come psicotrope o
stupefacenti
•
MOBILITA’ SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO
Regolamenti 883/2004 e 987/2009 vs Direttiva 2011/24/UE
DIFFERENZE
Rapporti tra i due strumenti
• Entrambi gli strumenti legali affondano le proprie radici nella libera
circolazione delle persone, in osservanza delle libertà fondamentali
dell’UE.
• I Regolamenti rientrano nel quadro della libera circolazione dei
lavoratori, mentre la Direttiva ricade nell’ambito della libertà di
fornire e fruire dei servizi sanitari.
FINALITA’
•

•

Regolamenti 883/2004 e 987/2009:
Garantire che le persone assicurate – principalmente
lavoratori – non perdano la protezione previdenziale e
di sicurezza sociale in caso di spostamento in un altro
Stato membro dell’Unione Europea, Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.
Direttiva 2011/24/UE:
Facilitare l’accesso ad un’assistenza sanitaria
transfrontaliera sicura e di alta qualità, garantire la
mobilità dei pazienti e promuovere la cooperazione in
materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri
dell’Unione Europea, nel rispetto delle competenze
nazionali sull’organizzazione dei propri sistemi sanitari.
CAMPO DI APPLICAZIONE
• I Regolamenti si applicano a tutte le legislazioni relative ai settori di
sicurezza sociale riguardanti, nello specifico, alla lett. a) le
prestazioni di malattia e lettera f) le prestazioni per infortunio sul
lavoro e malattie professionali;
• La Direttiva si applica alle prestazioni di assistenza sanitaria ai
pazienti così come fornite all’interno dell’UE, indipendentemente
dalle relative modalità di organizzazione, di prestazione e di
finanziamento dei singoli Stati membri
CAMPO DI APPLICAZIONE
• La Direttiva non si applica:
 ai servizi nel settore dell’assistenza di lunga durata il cui scopo è
sostenere le persone che necessitano di assistenza nello
svolgimento di compiti quotidiani e di routine;
 all’assegnazione e all’accesso agli organi ai fini dei trapianti;
 ai programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose.
Campo di applicazione
• I Regolamenti si applicano ai cittadini di uno Stato
Membro, agli apolidi e rifugiati residenti in uno Stato
membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione
di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e
superstiti (Articolo 2 del Regolamento (CE) 883/2004).
• - La Direttiva si applica alle persone, compresi i loro
familiari e superstiti, che sono contemplate all’Articolo 2
del Regolamento (CE) 883/2004 e che sono assicurate,
come sancito ai sensi dell’Articolo 1(c) del Regolamento
stesso.
CAMPO DI APPLICAZIONE
• Cure:
 Sia i Regolamenti che la Direttiva si applicano alle cure
programmate e non programmate.
• Prestatori:
 I Regolamenti contemplano solo i prestatori di
assistenza sanitaria pubblici o privati convenzionati.
 La Direttiva contempla tutti i prestatori di assistenza
sanitaria, sia pubblici che privati convenzionati o non.
CURE PROGRAMMATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO
• Per poter beneficiare di cure programmate in un altro Stato membro
ai sensi dei Regolamenti di sicurezza sociale, l’autorizzazione
preventiva è un requisito necessario. Infatti, in osservanza
dell’Articolo 20(1) del Regolamento (CE) 883/2004, le persone
assicurate e i loro familiari che si recano in un altro Stato membro,
allo scopo di ricevere delle prestazioni in natura durante il
soggiorno, devono richiedere un’autorizzazione allo Stato membro
competente.
CURE PROGRAMMATE AI SENSI DELLA DIRETTIVA
• Invece:
 per poter beneficiare di cure programmate ai sensi della Direttiva, in
osservanza dell’Articolo 8(1), lo Stato membro di affiliazione può
prevedere un sistema di autorizzazione preventiva unicamente per
alcuni casi di assistenza sanitaria transfrontaliera ed esclusivamente
nella misura in cui ciò sia necessario e proporzionato rispetto
all’obiettivo da conseguire e laddove non costituisca un mezzo di
discriminazione o un ostacolo alla libera circolazione dei pazienti.
Pertanto, l’autorizzazione preventiva rappresenta una eccezione per
poter ottenere cure programmate in Europa.
CURE PROGRAMMATE AI SENSI DELLA DIRETTIVA
• Nello specifico, l’assistenza sanitaria transfrontaliera, che può
essere soggetta all’autorizzazione preventiva, è indicata all’Articolo
8(2) della Direttiva ed è limitata alle cure mediche che:
 comportano il ricovero del paziente per almeno una notte; o
 richiedono l’utilizzo di un’infrastruttura sanitaria o di apparecchiature
mediche altamente specializzate e costose; o
 richiedono cure che comportano un rischio particolare per il paziente
o la popolazione; o
 sono fornite da un prestatore di assistenza sanitaria che,
all’occorrenza, potrebbe suscitare preoccupazione quanto alla
qualità o alla sicurezza dell’assistenza erogata.
CURE NON PROGRAMMATE AI SENSI DEL
REGOLAMENTO
• Ai sensi dell’Articolo 19(1) del Regolamento (CE) 883/2004, le
persone assicurate e i loro familiari residenti in uno Stato membro
che non sia lo Stato membro competente, hanno diritto a ricevere le
prestazioni in natura che si rendono necessarie per motivi medici
nel corso del loro soggiorno in quello Stato.
• Queste prestazioni sono erogate, per conto dello Stato membro
competente, dallo Stato membro di dimora, in osservanza della
legislazione che questi applica, come se gli interessati fossero
assicurati in virtù della sua legislazione. Al fine di fornire accesso a
tali prestazioni in natura, lo Stato membro competente, in cui risiede
la persona assicurata, emette la tessera europea di assicurazione
malattia – TEAM (in applicazione dell’Articolo 25(1) del
Regolamento (CE) 987/2009)
CURE NON PROGRAMMATE AI SENSI DELLA
DIRETTIVA
• Ai sensi della Direttiva, laddove i termini dei Regolamenti siano
soddisfatti e i termini e le condizioni degli stessi siano più favorevoli
al paziente, si dovrà fare ricorso ai Regolamenti, se non altrimenti
richiesto esplicitamente dal paziente.
• L’esistenza della Direttiva non può, pertanto, essere considerata, in
nessun caso, quale motivo sufficiente per rifiutare l’accesso
all’assistenza sanitaria alle persone assicurate in possesso di una
tessera europea di assicurazione malattia.
RIMBORSO DEI COSTI - DIFFERENZE
•
I Regolamenti e la Direttiva definiscono principi diversi per il rimborso dei
costi delle cure ricevute in un altro Stato membro, in particolare:
 Ai sensi dei Regolamenti, le persone assicurate e i loro familiari ricevono
le cure programmate, se autorizzate preventivamente, senza dover
anticipare i costi. La persona riceve le prestazioni in natura nello Stato
membro di cura, a nome dello Stato membro competente (Articolo 20(2) del
Regolamento (CE) 883/2004).
 La procedura di rimborso avrà luogo tra le istituzioni degli Stati membri
coinvolti (Articolo 35 del Regolamento (CE) 883/2004) conformemente alle
condizioni e alle tariffe vigenti nello Stato membro di cura (Articolo 26(6) del
Regolamento (CE) 987/2009). Tuttavia, qualora la persona assicurata abbia
sostenuto i costi delle prestazioni in natura, potrà essere rimborsata
direttamente nello Stato membro di cura o nello Stato membro competente
(Articolo 26(6) del Regolamento (CE) 987/2009).
RIMBORSO DEI COSTI - DIFFERENZE
• Ai sensi della Direttiva, i pazienti devono corrispondere il
pagamento delle cure sanitarie transfrontaliere direttamente al
prestatore di assistenza sanitaria. Le spese sostenute sono
rimborsate ai pazienti dallo Stato membro di affiliazione al loro
rientro, se l’assistenza sanitaria erogata è annoverata tra le
prestazioni offerte da questo Stato membro (Articolo 7(1)).
• Il rimborso viene assicurato in base alle condizioni e ai costi che
sarebbero stati coperti per quelle stesse cure mediche sul territorio
dello Stato membro di affiliazione, senza tuttavia superare il costo
effettivo delle cure sanitarie ricevute (Articolo 7(3) e (4) della
Direttiva).
GARANZIE INFORMATIVE E PROCEDURALI DEI
REGOLAMENTI
•
I Regolamenti contengono l’obbligo generale dello Stato
membro, di fornire informazioni alle persone assicurate sui loro diritti
ai sensi dei Regolamenti, sulle prerogative e procedure che trovano
applicazione allorquando decidono di richiedere le prestazioni.
•
Gli Stati membri designano Organismi di collegamento, in
conformità con i Regolamenti (Articolo 1(b) del Regolamento (CE)
987/2009), che hanno l’obbligo di rispondere alle richieste in merito
all’esercizio dei diritti (si veda l’Articolo 76(4) del Regolamento (CE)
883/2004, secondo comma e l’Articolo 3 del Regolamento (CE)
987/2009)
GARANZIE INFORMATIVE E PROCEDURALI DELLA
DIRETTIVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L’Articolo 6 della Direttiva richiede agli Stati membri di istituire uno o più
Punti di contatto nazionali (PCN). Tali PCN devono fornire, ai pazienti che
desiderano ricevere cure mediche in un altro Stato membro, informazioni
su:
•autorizzazioni (condizioni e procedure);
•cure rimborsabili;
•termini, condizioni e procedure di rimborso dei costi;
•procedure di ricorso, amministrative e giurisdizionali;
•standard e orientamenti di qualità e sicurezza del sistema sanitario
nazionale;
•prestatori di assistenza sanitaria (professionisti sanitari, ospedali e altri
centri di cura), anche riguardo alla loro autorizzazione a fornire servizi o su
eventuali restrizioni a loro carico;
•accessibilità agli ospedali per le persone con disabilità;
•diritti dei pazienti.
GARANZIE INFORMATIVE E PROCEDURALI PREVISTE DALLA
DIRETTIVE PER I PRESTATORI DI ASSISTENZA SANITARIA
• Invece, tutti i prestatori di assistenza sanitaria devono fornire
informazioni specifiche sulle cure da loro fornite, e in particolare su:
• •opzioni terapeutiche (tipologie di cure disponibili per una
determinata malattia);
• •disponibilità delle cure (es. liste di attesa);
• •qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria da essi fornita;
• •tariffe e onorari delle prestazioni sanitarie, dettagliati e
comprensibili;
• •iscrizione o autorizzazione a fornire prestazioni sanitarie;
• •assicurazione o altri mezzi di tutela per la responsabilità
professionale in caso di danni.
Segue Garanzie informative e procedurali della Direttiva
• Garanzie procedurali:
• L’Articolo 9 della Direttiva esplicita che gli Stati Membri devono
garantire che le procedure amministrative relative alla fruizione
dell’assistenza sanitaria transfrontaliera e al rimborso dei costi della
stessa si fondino su criteri obiettivi, non discriminatori, i quali siano
altresì necessari e proporzionati all’obiettivo da conseguire.
• Ogni procedura amministrativa deve essere facilmente accessibile e
le relative informazioni devono essere rese pubbliche a livello
opportuno.
• Gli Stati membri devono stabilire periodi di tempo ragionevoli entro i
quali trattare le richieste di assistenza sanitaria transfrontaliera.
• Gli Stati membri devono, inoltre, garantire che le decisioni relative
alla fruizione dell’assistenza sanitaria transfrontaliera e al rimborso
siano debitamente motivate e soggette a revisione e possano
essere impugnate con ricorso giurisdizionale.
CONCLUSIONI
• …In sintesi:
• nel caso in cui un
utente comunitario volesse avvalersi della
Direttiva e richiedere prestazioni a questa Azienda, sarà emessa
fattura a carico dell’utente che, a sua volta , si rivolgerà agli
organismi competenti del proprio stato di appartenenza, per
l’eventuale rimborso.
• Nel caso in cui volesse invece usufruire dei Regolamenti ,l’utente
esibirà agli Uffici preposti di questa Azienda, la copertura sanitaria
dello stato di appartenenza.
• Questa Azienda addebiterà il costo delle prestazioni erogate alla
ULSS territoriale (ULSS 16)