Direttiva
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DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE __________________ Incontri di approfondimento amministrativo: Assistenza sanitaria erogata a cittadini non italiani presenti sul territorio nazionale Assistenza sanitaria erogata a cittadini non italiani presenti sul territorio nazionale Per definire le modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria in Italia a cittadini non italiani, presenti a vario titolo sul territorio nazionale, è necessario distinguere le diverse possibili tipologie di cittadini non italiani che possono essere presenti sul territorio nazionale: • • • Cittadini appartenenti all’Unione Europea, o alla Spazio Economico Europea; Cittadini “ Convenzionati”, cioè cittadini di Stati con i quali l’Italia intrattiene Accordi bilaterali di reciprocità assistenziale; Cittadini “ Stranieri “ , non appartenenti alle sopra indicate categorie. CITTADINI COMUNITARI Il D.l.g.s. n.30/2007 disciplina il diritto di circolazione e soggiorno nel territorio dello Stato, dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari e distingue tra: 1. soggiorno per periodo inferiore a tre mesi , per il quale non è prevista alcuna formalità, salvo il possesso del documento di identità; 2. Periodo superiore a tre mesi , individuando le seguenti categorie di soggetti e i requisiti necessari per l’iscrizione anagrafica al comune e gli obblighi di copertura sanitaria: - lavoratore subordinato o autonomo nello Stato e quindi iscrivibile obbligatoriamente al SSN; - dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non essere a carico dello Stato e di una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale; - è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’U.E. che ha diritto a soggiornare. Il suddetto decreto riconosce al cittadino dell’Unione,già lavoratore subordinato o autonomo, di conservare il diritto di soggiorno nei casi di temporanea inabilità al lavoro per malattia o infortunio e disoccupazione involontaria solo con iscrizione al Centro per l’impiego. CITTADINI COMUNITARI CON PERMESSO DI SOGGIORNO INFERIORE A TRE MESI Tale tipologia di utenza ha diritto di soggiornare senza alcuna formalità, salvo il possesso di un documento di identità valido per l’espatrio. Ai fini dell’assistenza sanitaria la normativa comunitaria assicura la prestazione, dietro presentazione di un idoneo attestato di diritto. Nel caso in cui l’utente ne fosse sprovvisto la ulss territoriale, munita di fotocopia del documento di riconoscimento, potrà richiedere d’ufficio l’attestato allo stato estero. In mancanza di tali condizioni l’assistito dovrà pagare le prestazioni erogate ; potrà successivamente richiedere il rimborso alla propria istituzione competente. CITTADINI COMUNITARI CON PERMESSO DI SOGGIORNO SUPERIORE A TRE MESI Il cittadino che soggiorna in Italia per un periodo superiore a tre mesi deve richiedere , in linea generale, l’iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente. E’ consentito però al cittadino, munito di TEAM che non intende spostare la propria residenza, richiedere l’iscrizione anagrafica e non essere iscritto al SSN; conseguentemente ha diritto a tutte le prestazioni sanitarie che verranno riconosciute come “cure medicalmente necessarie” (DGR n. 1084/2011). CITTADINI COMUNITARI CON PERMESSO DI SOGGIORNO SUPERIORE A TRE MESI Requisiti per iscrizione SSN L’iscrizione al SSN è riconosciuta solo nei seguenti casi: 1. 2. 3. 4. 5. È un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; È familiare , anche non cittadino dell’Unione, di un lavoratore subordinato o autonomo dello Stato; E’ familiare di un cittadino italiano; E’ in possesso di un attestato di soggiorno permanente maturato dopo cinque anni di permanenza in Italia; E’ titolare dei seguenti modelli Comunitari: E106,E 109( o E 37), E120, E121 (o E33) o S1; Nel caso di gravidanza , ex lavoratrici in disoccupazione involontaria che non possono ovviamente iscriversi o mantenere l’iscrizione al centro i impiego,mantengono l’iscrizione al SSN fino a sei mesi successivi alla nascita del figlio. Mantengono inoltre l’iscrizione anche gli eventuali familiari che non abbiano autonomo diritto di soggiorno. ALTRE CATEGORIE DI CITTADINI COMUNITARI 1. Cittadini comunitari muniti di assicurazione privata: • • • • • Si tratta di cittadini che non hanno diritto all’iscrizione SSN e non risultano a carico dello Stato di provenienza (quindi no TEAM a altri modelli). Hanno il dovere di stipulare un’assicurazione privata che deve: - essere valida in Italia - avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza - indicare eventuali altri familiari a carico - Indicare le modalità di rimborso - Essere tradotta in italiano Le prestazioni erogate a tale tipologia di utenza vanno addebitate all’assicurazione o all’assistito che successivamente chiederà il rimborso all’assicurazione. ALTRE CATEGORIE DI CITTADINI COMUNITARI Donne in gravidanza, parto e interruzione di gravidanza: le prestazioni relative alla gravidanza possono essere fornite tramite esibizione della TEAM valida; per il parto “ programmato “ invece deve essere invece esibito dall’utente il modello E 112 o S2. Per quanto riguarda l’interruzione di gravidanza , ad esclusione dei casi in cui sia ritenuto una prestazione “ medicalmente necessaria “, non è previsto il rimborso dalla normativa comunitaria e, quindi,è a totale carico dell’assistita. CITTADINI COMUNITARI IN POSSESSO DI TEAM/CERTIFICATO SOSTITUTIVO Modalità di addebito Tutte le prestazioni erogate ai cittadini comunitari, in possesso della TEAM o modello sostitutivo, vanno addebitate alla ULSS territorialmente competente (ULSS 16 per AO PD e IOV) CITTADINO EUROPEO NON ISCRITTO (codice ENI) La normativa ministeriale prevede l’erogazione di assistenza sanitaria ai cittadini europei dimoranti in Italia che non risultano assistiti dagli Stati di provenienza e che sono privi di copertura sanitaria. A tale categoria di utenza , in condizione di fragilità sociale e in stato di indigenza, viene assegnata, da parte dei punti di rilascio identificati dalla ULSS 16, una tessera sanitaria con codice ENI. Allegata a tale tessera dovrà esserci la dichiarazione di indigenza sottoscritta dall’utente. La tessera ha validità annuale e , in caso di rinnovo, dovrà essere mantenuto lo stesso codice generato al momento del rilascio. Con il rilascio della tessera ENI il cittadino viene equiparato al cittadino italiano e pagherà il ticket, dove previsto. Sarà soggetto solo all’esenzione per: maternità, patologia, evidente stato di invalidità (allegato DGRV n. 1084/2011) CITTADINO EUROPEO NON ISCRITTO (codice ENI) • Prestazioni assicurate ai cittadini con codice ENI: . - prestazioni indifferibili e urgenti, ancorchè continuative - tutela salute minori - tutela maternità,interruzione volontaria di gravidanza, a parità di condizione con le donne assistite dal SSN, - vaccinazioni - profilassi internazionale - profilassi,diagnosi e cura malattie infettive - riabilitazione degli stati di tossicodipendenza CITTADINO EUROPEO NON ISCRITTO (codice ENI) Modalità di addebito La normativa vigente prevede che le Aziende Ospedaliere e l’Istituto Oncologico Veneto debbono addebitare tutte le prestazioni erogate ai cittadini con codice ENI alla rispettiva ULSS territoriale. (AO PD e IOV addebitano quindi all’ULSS n. 16) MOBILITA’ SANITARIA TRANSFRONTALIERA RICONOSCIUTA A PAZIENTI COMUNITARI Direttiva 2011/24UE - Applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera Scopi • • • • • • La Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio recante “ Applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera” è ufficialmente entrata in vigore il 25.4.2011.E’ riconosciuta a tutti i pazienti comunitari e ha lo scopo di facilitare l’accesso ad un’assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di alta qualità, garantire la mobilità dei pazienti e promuovere la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri dell’Unione Europea, nel rispetto delle competenze internazionali sull’organizzazione dei propri sistemi sanitari. Gli Stati membri si sono fatti carico di renderla operativa adottando tutte le disposizioni legislative, regolamentari e necessarie per raggiungere gli obiettivi da essa sanciti. In Italia, la legge n.234/2012 ha conferito al Governo la delega per l’adozione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive europee e in data 21.3.2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 il Decreto Legislativo n.38, entrato in vigore il 5.aprile 2014, che detta le principali disposizioni normative. Tali disposizioni riguardano in particolare: Autorizzazione preventiva Rimborso dei costi procedure amministrative Riconoscimento delle prescrizioni mediche Quando è prevista nei casi in cui è soggetta ad esigenze di pianificazione riguardanti l’obiettivo di assicurare nel territorio nazionale, la possibilità di un accesso permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o la volontà di garantire il controllo dei costi ed evitare – per quanto possibile – ogni speco di risorse finanziarie, tecniche ed umane è: • • • • • a) comporta il ricovero del paziente in questione per almeno una notte, o b) richiede l’utilizzo di un’infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale; o c) richiede cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione; o d) è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualità o alla sicurezza dell’assistenza. E’ fatta salva la possibilità per le Regioni e le Province autonome di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dal decreto legislativo. Rimborso dei costi: quando è previsto.. • …quando le prestazioni sanitarie sono comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni. • Le Regioni e le Province autonome hanno facoltà di stabilire se rimborsare, con proprie risorse, i LEA aggiuntivi nonché altri costi di natura non sanitaria (es. spese di viaggio e di alloggio ed i costi supplementari sostenuti da una persona disabile a causa della disabilità) Come è calcolato… • …in base alle tariffe regionali al netto della compartecipazione della spesa sanitaria. • Il rimborso non può superare il costo effettivo della prestazione ricevuta. • L’applicazione delle norme sul rimborso dei costi potrà essere limitata qualora sia giustificato da un motivo imperativo di interesse generale. PROCEDURE AMMINISTRATIVE A CARICO DELL’UTENTE PER L’APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA • Domanda di verifica • Domanda di autorizzazione • Domanda di rimborso Domanda di verifica • • • • • Al paziente è offerta la possibilità di conoscere se la prestazione sanitaria di cui intende fruire in un altro Paese UE sia da assoggettare ad autorizzazione preventiva nei casi in cui: • a causa della cura programmata del paziente, il pubblico sarebbe esposto con ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza; • la cura programmata è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che suscita gravi e specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard e orientamenti relativi alla qualità dell’assistenza e alla sicurezza del paziente, comprese le disposizioni sulla vigilanza, indipendentemente dal fatto che tali standard e orientamenti siano stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari o attraverso sistemi di accreditamento istituiti dallo Stato membro di cura; Il paziente, in tali casi, presenta apposita domanda alla ASL di residenza, la quale effettua tale verifica ed entro 10 giorni dal ricevimento della domanda ne comunica l’esito al richiedente. Ove sia appurata, da parte della ASL, la necessità di un’autorizzazione preventiva, la domanda di verifica vale quale richiesta di autorizzazione e i termini previsti per la procedura autorizzativa s’intenderanno decorsi dalla data di ricezione dell’istanza di verifica Domanda di autorizzazione • La domanda deve essere presentata alla ASL di residenza su apposito modulo, corredata dalla ricetta SSN e deve contenere: • i) l’indicazione diagnostica o terapeutica e la prestazione sanitaria di cui si intende usufruire; • ii) il luogo prescelto per la prestazione e il prestatore di assistenza sanitaria presso cui la persona assicurata intende recarsi; • iii) eventuali altre ulteriori specifiche necessarie ai fini dell’esame della richiesta dell’autorizzazione preventiva Segue domanda di autorizzazione • • • • • • La ASL comunica, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione il provvedimento di diniego o concessione dell’autorizzazione. Il termine è ridotto a 15 giorni nei casi di particolare urgenza che devono essere adeguatamente motivati nella domanda di autorizzazione. La ASL si avvale di unità operative specialistiche tutte le volte che: a) in base ad una valutazione clinica, il paziente sarebbe esposto con ragionevole certezza a un rischio per la sua sicurezza che non può essere considerato accettabile, tenuto conto del potenziale beneficio per il paziente stesso dell’assistenza sanitaria transfrontaliera richiesta; b) a causa dell’assistenza sanitaria transfrontaliera in questione, il pubblico sarebbe esposto con ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza; c) l’assistenza sanitaria in questione può essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia. Domanda di rimborso • La domanda deve essere presentata alla ASL di residenza su apposito modulo entro 60 giorni dall’erogazione della prestazione, salvo comprovati casi eccezionali. • Alla domanda deve essere allegato l’originale della ricetta SSN e della fattura emessa dal prestatore di assistenza sanitaria. • Esaminata la domanda e calcolato l’importo rimborsabile, La ASL dovrà corrispondere il rimborso nel termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta. RICONOSCIMENTO DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE (art. 12) • I medicinali e i dispositivi medici di cui è autorizzato il commercio in Italia, che sono stati prescritti in un altro Stato membro dell’Unione Europea, sono dispensati sul territorio italiano nel rispetto delle leggi in materia. • Fanno eccezione i medicinali e i dispositivi medici che, per specifiche ragioni (tutela della salute, dubbi circa l’autenticità, il contenuto o la comprensibilità di una singola prescrizione e ragioni etiche) potrebbero non essere dispensati. • Non sono riconosciute le prescrizioni mediche relative ai medicinali soggetti a prescrizione medica speciale di cui all'art. 71 par. 2 della Direttiva CE n. 83 del 6 novembre 2001, recepita in Italia con Decreto Legislativo n. 219 del 26 aprile 2006, come ad esempio i medicinali contenenti sostanze classificate come psicotrope o stupefacenti • MOBILITA’ SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO Regolamenti 883/2004 e 987/2009 vs Direttiva 2011/24/UE DIFFERENZE Rapporti tra i due strumenti • Entrambi gli strumenti legali affondano le proprie radici nella libera circolazione delle persone, in osservanza delle libertà fondamentali dell’UE. • I Regolamenti rientrano nel quadro della libera circolazione dei lavoratori, mentre la Direttiva ricade nell’ambito della libertà di fornire e fruire dei servizi sanitari. FINALITA’ • • Regolamenti 883/2004 e 987/2009: Garantire che le persone assicurate – principalmente lavoratori – non perdano la protezione previdenziale e di sicurezza sociale in caso di spostamento in un altro Stato membro dell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Direttiva 2011/24/UE: Facilitare l’accesso ad un’assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di alta qualità, garantire la mobilità dei pazienti e promuovere la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri dell’Unione Europea, nel rispetto delle competenze nazionali sull’organizzazione dei propri sistemi sanitari. CAMPO DI APPLICAZIONE • I Regolamenti si applicano a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti, nello specifico, alla lett. a) le prestazioni di malattia e lettera f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; • La Direttiva si applica alle prestazioni di assistenza sanitaria ai pazienti così come fornite all’interno dell’UE, indipendentemente dalle relative modalità di organizzazione, di prestazione e di finanziamento dei singoli Stati membri CAMPO DI APPLICAZIONE • La Direttiva non si applica: ai servizi nel settore dell’assistenza di lunga durata il cui scopo è sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine; all’assegnazione e all’accesso agli organi ai fini dei trapianti; ai programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose. Campo di applicazione • I Regolamenti si applicano ai cittadini di uno Stato Membro, agli apolidi e rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti (Articolo 2 del Regolamento (CE) 883/2004). • - La Direttiva si applica alle persone, compresi i loro familiari e superstiti, che sono contemplate all’Articolo 2 del Regolamento (CE) 883/2004 e che sono assicurate, come sancito ai sensi dell’Articolo 1(c) del Regolamento stesso. CAMPO DI APPLICAZIONE • Cure: Sia i Regolamenti che la Direttiva si applicano alle cure programmate e non programmate. • Prestatori: I Regolamenti contemplano solo i prestatori di assistenza sanitaria pubblici o privati convenzionati. La Direttiva contempla tutti i prestatori di assistenza sanitaria, sia pubblici che privati convenzionati o non. CURE PROGRAMMATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO • Per poter beneficiare di cure programmate in un altro Stato membro ai sensi dei Regolamenti di sicurezza sociale, l’autorizzazione preventiva è un requisito necessario. Infatti, in osservanza dell’Articolo 20(1) del Regolamento (CE) 883/2004, le persone assicurate e i loro familiari che si recano in un altro Stato membro, allo scopo di ricevere delle prestazioni in natura durante il soggiorno, devono richiedere un’autorizzazione allo Stato membro competente. CURE PROGRAMMATE AI SENSI DELLA DIRETTIVA • Invece: per poter beneficiare di cure programmate ai sensi della Direttiva, in osservanza dell’Articolo 8(1), lo Stato membro di affiliazione può prevedere un sistema di autorizzazione preventiva unicamente per alcuni casi di assistenza sanitaria transfrontaliera ed esclusivamente nella misura in cui ciò sia necessario e proporzionato rispetto all’obiettivo da conseguire e laddove non costituisca un mezzo di discriminazione o un ostacolo alla libera circolazione dei pazienti. Pertanto, l’autorizzazione preventiva rappresenta una eccezione per poter ottenere cure programmate in Europa. CURE PROGRAMMATE AI SENSI DELLA DIRETTIVA • Nello specifico, l’assistenza sanitaria transfrontaliera, che può essere soggetta all’autorizzazione preventiva, è indicata all’Articolo 8(2) della Direttiva ed è limitata alle cure mediche che: comportano il ricovero del paziente per almeno una notte; o richiedono l’utilizzo di un’infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose; o richiedono cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione; o sono fornite da un prestatore di assistenza sanitaria che, all’occorrenza, potrebbe suscitare preoccupazione quanto alla qualità o alla sicurezza dell’assistenza erogata. CURE NON PROGRAMMATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO • Ai sensi dell’Articolo 19(1) del Regolamento (CE) 883/2004, le persone assicurate e i loro familiari residenti in uno Stato membro che non sia lo Stato membro competente, hanno diritto a ricevere le prestazioni in natura che si rendono necessarie per motivi medici nel corso del loro soggiorno in quello Stato. • Queste prestazioni sono erogate, per conto dello Stato membro competente, dallo Stato membro di dimora, in osservanza della legislazione che questi applica, come se gli interessati fossero assicurati in virtù della sua legislazione. Al fine di fornire accesso a tali prestazioni in natura, lo Stato membro competente, in cui risiede la persona assicurata, emette la tessera europea di assicurazione malattia – TEAM (in applicazione dell’Articolo 25(1) del Regolamento (CE) 987/2009) CURE NON PROGRAMMATE AI SENSI DELLA DIRETTIVA • Ai sensi della Direttiva, laddove i termini dei Regolamenti siano soddisfatti e i termini e le condizioni degli stessi siano più favorevoli al paziente, si dovrà fare ricorso ai Regolamenti, se non altrimenti richiesto esplicitamente dal paziente. • L’esistenza della Direttiva non può, pertanto, essere considerata, in nessun caso, quale motivo sufficiente per rifiutare l’accesso all’assistenza sanitaria alle persone assicurate in possesso di una tessera europea di assicurazione malattia. RIMBORSO DEI COSTI - DIFFERENZE • I Regolamenti e la Direttiva definiscono principi diversi per il rimborso dei costi delle cure ricevute in un altro Stato membro, in particolare: Ai sensi dei Regolamenti, le persone assicurate e i loro familiari ricevono le cure programmate, se autorizzate preventivamente, senza dover anticipare i costi. La persona riceve le prestazioni in natura nello Stato membro di cura, a nome dello Stato membro competente (Articolo 20(2) del Regolamento (CE) 883/2004). La procedura di rimborso avrà luogo tra le istituzioni degli Stati membri coinvolti (Articolo 35 del Regolamento (CE) 883/2004) conformemente alle condizioni e alle tariffe vigenti nello Stato membro di cura (Articolo 26(6) del Regolamento (CE) 987/2009). Tuttavia, qualora la persona assicurata abbia sostenuto i costi delle prestazioni in natura, potrà essere rimborsata direttamente nello Stato membro di cura o nello Stato membro competente (Articolo 26(6) del Regolamento (CE) 987/2009). RIMBORSO DEI COSTI - DIFFERENZE • Ai sensi della Direttiva, i pazienti devono corrispondere il pagamento delle cure sanitarie transfrontaliere direttamente al prestatore di assistenza sanitaria. Le spese sostenute sono rimborsate ai pazienti dallo Stato membro di affiliazione al loro rientro, se l’assistenza sanitaria erogata è annoverata tra le prestazioni offerte da questo Stato membro (Articolo 7(1)). • Il rimborso viene assicurato in base alle condizioni e ai costi che sarebbero stati coperti per quelle stesse cure mediche sul territorio dello Stato membro di affiliazione, senza tuttavia superare il costo effettivo delle cure sanitarie ricevute (Articolo 7(3) e (4) della Direttiva). GARANZIE INFORMATIVE E PROCEDURALI DEI REGOLAMENTI • I Regolamenti contengono l’obbligo generale dello Stato membro, di fornire informazioni alle persone assicurate sui loro diritti ai sensi dei Regolamenti, sulle prerogative e procedure che trovano applicazione allorquando decidono di richiedere le prestazioni. • Gli Stati membri designano Organismi di collegamento, in conformità con i Regolamenti (Articolo 1(b) del Regolamento (CE) 987/2009), che hanno l’obbligo di rispondere alle richieste in merito all’esercizio dei diritti (si veda l’Articolo 76(4) del Regolamento (CE) 883/2004, secondo comma e l’Articolo 3 del Regolamento (CE) 987/2009) GARANZIE INFORMATIVE E PROCEDURALI DELLA DIRETTIVA • • • • • • • • • L’Articolo 6 della Direttiva richiede agli Stati membri di istituire uno o più Punti di contatto nazionali (PCN). Tali PCN devono fornire, ai pazienti che desiderano ricevere cure mediche in un altro Stato membro, informazioni su: •autorizzazioni (condizioni e procedure); •cure rimborsabili; •termini, condizioni e procedure di rimborso dei costi; •procedure di ricorso, amministrative e giurisdizionali; •standard e orientamenti di qualità e sicurezza del sistema sanitario nazionale; •prestatori di assistenza sanitaria (professionisti sanitari, ospedali e altri centri di cura), anche riguardo alla loro autorizzazione a fornire servizi o su eventuali restrizioni a loro carico; •accessibilità agli ospedali per le persone con disabilità; •diritti dei pazienti. GARANZIE INFORMATIVE E PROCEDURALI PREVISTE DALLA DIRETTIVE PER I PRESTATORI DI ASSISTENZA SANITARIA • Invece, tutti i prestatori di assistenza sanitaria devono fornire informazioni specifiche sulle cure da loro fornite, e in particolare su: • •opzioni terapeutiche (tipologie di cure disponibili per una determinata malattia); • •disponibilità delle cure (es. liste di attesa); • •qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria da essi fornita; • •tariffe e onorari delle prestazioni sanitarie, dettagliati e comprensibili; • •iscrizione o autorizzazione a fornire prestazioni sanitarie; • •assicurazione o altri mezzi di tutela per la responsabilità professionale in caso di danni. Segue Garanzie informative e procedurali della Direttiva • Garanzie procedurali: • L’Articolo 9 della Direttiva esplicita che gli Stati Membri devono garantire che le procedure amministrative relative alla fruizione dell’assistenza sanitaria transfrontaliera e al rimborso dei costi della stessa si fondino su criteri obiettivi, non discriminatori, i quali siano altresì necessari e proporzionati all’obiettivo da conseguire. • Ogni procedura amministrativa deve essere facilmente accessibile e le relative informazioni devono essere rese pubbliche a livello opportuno. • Gli Stati membri devono stabilire periodi di tempo ragionevoli entro i quali trattare le richieste di assistenza sanitaria transfrontaliera. • Gli Stati membri devono, inoltre, garantire che le decisioni relative alla fruizione dell’assistenza sanitaria transfrontaliera e al rimborso siano debitamente motivate e soggette a revisione e possano essere impugnate con ricorso giurisdizionale. CONCLUSIONI • …In sintesi: • nel caso in cui un utente comunitario volesse avvalersi della Direttiva e richiedere prestazioni a questa Azienda, sarà emessa fattura a carico dell’utente che, a sua volta , si rivolgerà agli organismi competenti del proprio stato di appartenenza, per l’eventuale rimborso. • Nel caso in cui volesse invece usufruire dei Regolamenti ,l’utente esibirà agli Uffici preposti di questa Azienda, la copertura sanitaria dello stato di appartenenza. • Questa Azienda addebiterà il costo delle prestazioni erogate alla ULSS territoriale (ULSS 16)