il licenziamento per giusta causa
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I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI Avv. Evangelista g Basile ICHINO - BRUGNATELLI e ASSOCIATI STUDIO LEGALE IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA FONTI NORMATIVE E NOZIONE LEGALE Codice Civile: Art. 2119 «Ciascuno dei contraenti p può recedere dal contratto p prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la p prosecuzione,, anche p provvisoria,, del rapporto» pp Art. 1,, L. n. 604/66 C C N L. C.C.N.L 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA NOZIONE GIURISPRUDENZIALE Cass. Civ. Sez. Lavoro, 26.1.2012, n. 1087 Il licenziamento per giusta causa è applicato per mancanza di gravità tale (o per la dolosità del fatto, o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidiva o per la sua particolare natura) da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso. Fatti legati alla specifica prestazione dedotta in contratto Gravissimo inadempimento agli obblighi bbli hi contrattuali t tt li Fatti estranei alla specifica prestazione dedotta in contratto ma di gravità tale da incidere sul giudizio di idoneità ed affidabilità futura nella correttezza e professionalità del lavoratore o che si traducono in condotte irrimediabilmente lesive del vincolo fiduciario proprio del rapporto di lavoro. 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA PARAMETRI ESSENZIALI DELLA VALUTAZIONE DI MERITO Natura e qualità del rapporto Posizione delle parti: la gravità della condotta del dipendente può essere valutata anche in relazione alla specifica posizione professionale e responsabilità p p dello stesso nel servizio svolto Grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal lavoratore Circostanze del fatto ed intenzionalità Proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione Esemplificazioni contenute nel CCNL Si può licenziare per giusta causa solo quando qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro (c.d. (c d "extrema extrema ratio ratio“)) 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA Per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, fiduciario occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all all'intensità intensità dell dell'elemento elemento intenzionale, dall dall'altro altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da g giustificare o meno la massima sanzione disciplinare; la valutazione della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. (Cass.civ.sez.lav.15 maggio 2004, n. 9299) 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA «In I tema t di licenziamento li i t per giusta i t causa, aii fini fi i della d ll proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio p g per g p gli scopi p aziendali,, dovendosi ritenere determinante, a tal fine, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, riferimento appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, assunti conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza». (Cass.civ.sez.lav.16.01.2013, n. 892) 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA PARAMETRI ESSENZIALI DELLA VALUTAZIONE DI MERITO Novità del Collegato Lavoro Art. 30, comma 3, l. 183/2010 « Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, licenziamento il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente p più rappresentativi p pp ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l’assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni » 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA Elemento essenziale per la configurabilità della giusta causa è l’immediatezza ossia la tempistica con la quale si procede all’intimazione del licenziamento in tronco rispetto alla mancanza che lo ha determinato Nel licenziamento per giusta causa, l'immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo p p rispetto p al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, si configura come elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, atteso che la non immediatezza dell'addebito o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente il lavoratore a ritenere che l'azienda abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo la sua colpa non grave o comunque non meritevole della massima sanzione. Peraltro il requisito dell'immediatezza deve essere inteso in senso relativo,, p potendo in concreto essere compatibile p con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso restando comunque riservata al giudice di merito la valutazione delle recesso, circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo. 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 Cass. civ.sez.lav. 5 ottobre 2009, n. 21221 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA N.B. Sull’immediatezza Nel licenziamento per giusta causa, il principio dell' immediatezza della contestazione dell dell'addebito addebito deve essere inteso in senso relativo, relativo potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti sia molto laborioso e richieda uno spazio temporale maggiore, e non potendo, nel caso in cui il licenziamento sia motivato dall'abuso di uno strumento di lavoro, ritorcersi a danno del datore di lavoro l'affidamento riposto nella correttezza del dipendente, p , o equipararsi q p alla conoscenza effettiva la mera possibilità di conoscenza dell'illecito, ovvero supporsi una tolleranza dell'azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente. In ogni caso, la valutazione della tempestività della contestazione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato. ((Cass.civ.sez.lav. 8 marzo 2010, n. 5546)) 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA Casistica IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA Casistica «In I tema t di licenziamento li i t per giusta i t causa, nell giudicare i di se la l violazione i l i di i li disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro, e quindi costituisca giusta causa di licenziamento, va tenuto p presente che è diversa l'intensità della fiducia richiesta,, a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono, e che il fatto concreto va valutato nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fi i in fini i esame, alla ll potenzialità t i lità del d l medesimo d i di porre in i dubbio d bbi la l futura f t correttezza tt dell'adempimento». (Cass.civ.sez.lav.12.12.2012, n. 22798) (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva accertato la legittimità del licenziamento intimato ad un funzionario di banca, banca il quale rivestiva una particolare responsabilità, in quanto a lui erano affidati investimenti dei clienti per oltre 600 mila euro; aveva posto in essere rischiose operazioni finanziarie in violazione di delibere della Consob, di normative interne della banca e delle condizioni di rischio dell'investimento, fissate nel modulo predisposto dalla banca in conformità alle normative vigenti, sottoscritto dal cliente; aveva redatto un'arbitraria clausola modificativa, in violazione di legge, del modulo predisposto dalla banca, per consentirgli di porre in essere una operazione rischiosa per il cliente; non aveva fornito di tutto ciò adeguata informazione ai clienti). 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA Casistica L'accertamento di innumerevoli inadempimenti volti a favorire determinati clienti costituisce giusta causa di licenziamento, licenziamento in quanto incide sul vincolo fiduciario intercorrente tra istituto di credito e dipendente (confermato, nella specie, il licenziamento di un bancario licenziato a seguito di innumerevoli inadempimenti, inadempimenti quali operazioni non regolari di versamento e prelievo, posti in essere per favorire determinati clienti) (Cass.civ.sez. lav., 26 novembre 2012, n. 20879) 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA Casistica L'obbligo di fedeltà, la cui violazione può rilevare come giusta causa di licenziamento, si sostanzia nell'obbligo di un leale comportamento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e va collegato con le regole di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 c.c. c c Il lavoratore, lavoratore pertanto, pertanto deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dall'art. 2105 c.c., ma anche da tutti quelli che, per la loro natura e le loro conseguenze, appaiono in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o creano situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa stessa o sono idonei, comunque, a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto stesso. Ne consegue che è suscettibile di violare il disposto dell'art. 2105 c.c. e di vulnerare la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel lavoratore, lavoratore un esercizio da parte di quest'ultimo del diritto di critica che, superando i limiti del rispetto della verità oggettiva, si sia tradotto in una condotta lesiva del decoro della impresa datoriale, suscettibile di provocare con la caduta della sua immagine anche un danno d economico i in i termini i i di perdita di di commesse e di occasioni i i di lavoro. l U Una siffatta lesione del carattere fiduciario del rapporto lavorativo va accertata dal giudice di merito con giudizio sindacabile in sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione. (Cass. Civ. 14,6.2004, n. 11220) 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA Casistica «I comportamenti tenuti dal lavoratore nella vita privata ed estranei perciò all'esecuzione della prestazione lavorativa, se, in genere, sono irrilevanti, possono tuttavia costituire g giusta causa di licenziamento allorché siano di natura tale da compromettere la fiducia del datore di lavoro nel corretto espletamento del rapporto, in relazione alle modalità concrete del fatto e ad ogni altra circostanza rilevante in relazione alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, dipendente nonché alla portata soggettiva del fatto stesso». stesso» (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente postale che aveva patteggiato una pena per il reato di violenza sessuale, attribuendo rilevanza al "forte forte disvalore sociale" dei fatti e all'eco avutane nella stampa, nonché alla posizione del dipendente, quale coordinatore di circa trenta unità addette al recapito, in ragione della responsabilità e preminenza rispetto ai componenti della squadra, attribuendo rilievo al f tt che fatto h le l condotte d tt poste t in i essere fossero f connotate t t da d un "abuso " b d ll funzioni delle f i i di guida e responsabilità connesse alla veste di capo della comunità religiosa“) (Cass. civ. Sez. Lav. 30.01.2013,n. 2168) 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA Casistica «Nel caso di licenziamento per giusta causa in conseguenza dell'abusivo impossessamento di beni aziendali da parte del dipendente, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione non l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale ma la ripercussione sul rapporto di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi dei lavoratore rispetto agli obblighi assunti». (Cass.civ.sez.Lav. 2.11. 2011 n. 22692) «E' legittimo il licenziamento di un lavoratore che ha rubato uno zainetto ad un collega; il fatto che il contenuto dello stesso sia di scarso valore non rileva, atteso che tale condotta viene a ledere la fiducia che il datore di lavoro e i colleghi ripongono su ogni singolo lavoratore». (Cass.civ.sez.lav., 28 gennaio 2013, n. 1814) 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA Casistica «Non può ritenersi estraneo al giudizio vertente sul corretto adempimento dei doveri di buona fede e correttezza gravanti sul lavoratore un comportamento che, inerente ad attività extralavorativa, denoti l'inosservanza di doveri di cura e di non ritardata guarigione» g arigione (confermato, (confermato nella specie, specie il licenziamento licen iamento inflitto al lavoratore che, mentre era assente dal lavoro per episodi di lombosciatalgia acuta da sforzo, si recava presso un pizzeria per svolgere l'attività di cameriere) (Cass civ sez lav 8 ottobre 2012, (Cass.civ.sez.lav. 2012 n. n 17094). 17094) «Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione d i doveri dei d i generalili di correttezza tt e buona b f d e degli fede d li specifici ifi i obblighi bbli hi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi una fraudolenta simulazione, quindi, simulazione anche nel caso in cui la medesima attività, attività valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio».(Cass.civ.sez.lav.14 ( settembre 2012, n. 15476). ) 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA Casistica «L'attività di spaccio di sostanze stupefacenti svoltasi al di fuori dei locali aziendali non è idonea ad incidere sul rapporto fiduciario ed a legittimare il licenziamento, tenuto conto che le mansioni del lavoratore (addetto alla pulizia dei vagoni ferroviari) non richiedevano particolare attenzione o capacità intellettuali, né contatto diretto con il pubblico». ((Cass.Civ.Sez.Lav. 24.01.2013, n. 1698)) «La semplice detenzione personale dell'infiorescenza di marijuana, con esclusione dell dell'ipotesi ipotesi di spaccio, spaccio attiene solo ad una situazione privata extralavorativa del dipendente e non è di una gravità tale incidere sull'elemento fiduciario» (respinta, nella specie, la tesi del datore secondo cui dalla semplice detenzione della pianta andava dedotta la finalità di spaccio, con relativa incisione sulla valutazione del comportamento del dipendente e quindi sul rapporto di lavoro). (Cass.civ.sez.lav. 06.12.2012, n. 21940) 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA Casistica La giusta causa di licenziamento di cui all'art. 2119 c.c. configura una norma elastica, ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali, che richiede di essere specificata in sede interpretativa, mediante la valorizzazione l i i sia i di fattori f tt i esterni t i relativi l ti i alla ll coscienza i sociale, i l sia i di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama: pertanto, l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito non sfugge ad una verifica in sede di legittimità (nella specie, specie la Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito, che avevano ritenuto eccessivo il licenziamento disciplinare intimato, a seguito della mancata emissione dello scontrino fiscale, fiscale al dipendente addetto al bar di una trafficata stazione ferroviaria. I giudici del merito hanno ritenuto che l'accaduto fosse da addebitare alla presenza di circostanze impeditive della corretta prestazione lavorativa: la considerevole affluenza di clienti, clienti ll'elevato elevato numero di scontrini emessi ogni giorno, un sistema di vendita che consentiva ai clienti di prelevare la merce dal frigo bar e presentarsi alla cassa per il pagamento) (Cass civ sez lav 4 febbraio 2013, (Cass.civ.sez.lav. 2013 n. n 2510) 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO FONTI NORMATIVE E NOZIONE LEGALE Art. 2118 C.C. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso Art. 3 Legge n. 604/66 Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento p degli g obblighi g contrattuali del p prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. C.C.N.L. 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO N Notevole l iinadempimento d i agli li obblighi bbli hi contrattuali li Qualsiasi comportamento del lavoratore che sotto il profilo della correttezza, diligenza ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali sia ritenuto "notevolmente" insufficiente. IN PRATICA Tutti quei comportamenti che per la loro minore gravità rispetto alla "giusta causa", pur legittimando il licenziamento consentono la prosecuzione del rapporto per il periodo del preavviso. preavviso 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO Valgono le considerazioni già svolte per la giusta causa per quanto t concerne il requisito i it di proporzionalità i lità della d ll sanzione, i mentre con riferimento all'immediatezza il concetto è meno rigoroso, essendo sufficiente "una certa tempestività". Non rilevano, a differenza comportamenti/fatti extralavorativi. extralavorativi della giusta causa, i 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI DILIGENZA E OBBEDIENZA EX ART. 2104 C.C. Possono dare luogo a violazione degli obblighi ex Art. 2104 C.C. e di conseguenza condurre ad un licenziamento per giustificato motivo soggettivo: a) il mancato o difettoso espletamento, da parte del lavoratore, delle mansioni affidategli derivante da imperizia; b) continuata inosservanza, dolosa o colposa, delle disposizioni per l’esecuzione o la disciplina del lavoro dettate dall’imprenditore o dai suoi collaboratori. 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO SCARSO RENDIMENTO Lo scarso rendimento, che configura un un'ipotesi ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, deve essere provato dal datore di lavoro, il quale deve dimostrare - con specifico riguardo alla natura dell dell'attività attività esercitata - non solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o la sua oggettiva esigibilità (i.e. vendite, raggiungimento del programma di produzione o di un quantitativo minimo i i di affari) ff i) ma anche h che h tale t l situazione it i è dovuta d t esclusivamente a una condotta colpevole del lavoratore e al suo negligente inadempimento degli obblighi contrattuali. 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO SCARSO RENDIMENTO È legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia risultato provato, provato sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente p - ed a lui imputabile p - in conseguenza g dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo g al confronto dei risultanti dati g globali riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione (nella specie, la Corte ha confermato il licenziamento inflitto ad un addetto ad un laboratorio per controllo qualità a cui erano stati contestati molteplici ritardi, omissioni e violazioni, tutti oggetto di una sola contestazione disciplinare che aveva portato al licenziamento). (Cass. Civile sez. lav. 1 dicembre 2010, n. 24361) 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI DILIGENZA E OBBEDIENZA EX ART ART. 2105 C C.C. C È suscettibile di violare il disposto dell'art. 2105 c.c. e di vulnerare la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel lavoratore un esercizio da parte di quest'ultimo del diritto di critica che, superando p i limiti del rispetto p della verità oggettiva, gg , si sia tradotto in una condotta lesiva del decoro della impresa datoriale, suscettibile di provocare con la caduta della sua immagine anche un danno economico in termini di perdita di commesse e di occasioni di lavoro. 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] CONVERSIONE DELLA GIUSTA CAUSA IN GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO La giusta causa ed il giustificato motivo soggettivo del licenziamento costituiscono qualificazioni giuridiche di comportamenti t ti ugualmente l t idonei id i a legittimare l itti l cessazione la i d l del rapporto di lavoro […] ne consegue che deve ritenersi ammissibile, ad opera del giudice ed anche d'ufficio, la valutazione di un licenziamento intimato per giusta causa come licenziamento per giustificato motivo soggettivo qualora, fermo restando il principio dell'immutabilità della contestazione,, e p persistendo la volontà del datore di lavoro di risolvere il rapporto, al fatto addebitato al lavoratore venga attribuita la minore gravità propria di quest'ultimo tipo di licenziamento (Cass. 3 novembre2008, n. 26379) 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE Cass. S.U. 1/6/87 N. 4823: è disciplinare il licenziamento ogni volta che sia motivato da un comportamento imputabile, a titolo di colpa (intesa in senso generico) al lavoratore, licenziamento per colpa che copre l'area del licenziamento per giustificato motivo soggettivo gg ((notevole inadempimento) p ) e q quella del licenziamento per giusta causa. Corte C t Cost. C t 25/7/89 N. N 427: 427 “illegittimità “ill itti ità dei d i Commi C i 2 e 3 dell'Art. d ll'A t 7 nella parte in cui è esclusa la loro applicabilità al licenziamento per motivi disciplinari irrogato dall'imprenditore che abbia meno di sedici dipendenti” 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE Quando Q d il licenziamento li i t ha h natura t di i li disciplinare, qualunque l sia i il numero dei dipendenti occupati in azienda, non è sufficiente la comunicazione in forma scritta, ivi compresi i motivi, ma è necessario applicare la speciale procedura ex Art. 7 legge 300/70, e cioè: 1. affissione del Codice Disciplinare (Comma 1); 2. contestazione scritta (ivi compresa recidiva se elemento costitutivo della fattispecie); p ); 3. termine a difesa (5 giorni); 4. Audizione orale del dipendente se da questi richiesta con eventuale assistenza sindacale (Commi 2, 2 3 e 5); 5. adozione del provvedimento decorso il predetto termine e nei tempi previsti dal C.C.N.L.. 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Art. 3, L n. 604/66 Il licenziamento p per g giustificato motivo con p preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. riassetto organizzativo dell’impresa per una sua più economica gestione; contrazione attività produttiva; informatizzazione dei servizi; etc 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - Casistica Riassetto organizzativo Nella nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento deve ricondursi anche l'ipotesi del riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa, deciso dall'imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, tanto da imporre un'effettiva necessità di riduzione dei costi (nella specie, la Corte ha considerato legittimo il licenziamento di una biologa, atteso che la società datrice, di piccole dimensioni, aveva attraversato una contrazione economica comprovata t dal d l bilancio, bil i sicché i hé aveva deciso d i di esternalizzare t li l' tti ità l'attività fino ad allora svolta dalla lavoratrice, nell'ottica di una riduzione dei costi) (Cass.civ.sez.lav. 9 luglio 2012, n. 11465). 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - Casistica Riassetto organizzativo Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo , nella previsione della seconda parte dell'art. 3 l. 15 luglio 1966 n. 604, comprende anche l'ipotesi di un riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall'imprenditore, non pretestuosamente e non semplicemente per un incremento di profitto, bensì per far fronte a sfavorevoli situazioni non meramente contingenti influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, ovvero per sostenere notevoli spese di carattere straordinario, senza che sia rilevante la modestia del risparmio in rapporto al bilancio aziendale, in quanto, una volta accertata l'effettiva necessità della contrazione dei costi, in un determinato settore di lavoro, ogni risparmio che sia in esso attuabile si rivela in diretta connessione con tale necessità e quindi da questa oggettivamente giustificato. (Nella specie, la S.C., nel cassare la decisione impugnata, ha ritenuto it t non idoneo id ad d interrompere i t il legame l t il recesso datoriale tra d t i l e il riassetto i tt organizzativo aziendale in ridimensionamento del personale, attuato mediante licenziamento di tre lavoratori a tempo indeterminato e assunzione di due apprendisti in un quadro di delocalizzazione produttiva all apprendisti, all'estero estero e della successiva correzione dell'attività dell'impresa). (Cass. Civ. sez. lav. 24 febbraio 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 2012, n. 2874) E – mail: [email protected] GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - Casistica Ragioni inerenti l'attività produttiva Ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604 del 1966, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo può essere determinato o dall'insorgenza di specifiche g aziendali che impongono p g la soppressione pp del p posto di lavoro esigenze (c.d. esigenze obbiettive d'impresa) oppure da comportamenti o situazioni facenti capo al prestatore di lavoro, purché costituiscano una forma di inadempimento (c.d. circostanze incolpevoli inerenti al lavoratore). Nel caso di specie le obbiettive esigenze aziendali sono state dimostrate, considerato che il terremoto ha comportato l'impossibilità di riaprire uno dei locali ove era svolta la mansione del lavoratore (Trib.L'Aquila, 2 aprile 2012, n. 205). 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - Casistica Informatizzazione del servizio Costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento “la ragione organizzativa attinente all’informatizzazione del servizio di rilevazione delle p presenze del p personale da p parte del datore di lavoro, che consente risparmio di tempo anche ad altra impiegata, che potrebbe svolgere, oltre alle proprie, anche le attività residue prima rientranti nelle competenze della lavoratrice licenziata” (Cass. 14.06.2005, n. 12769) 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Soppressione della posizione di lavoro soppressione totale delle mansioni soppressione parziale delle mansioni e accorpamento delle d ll residue id Ridistribuzione delle mansioni 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Soppressione della posizione di lavoro, con soppressione parziale delle mansioni ed accorpamento delle residue Fattispecie riconosciuta legittima legittima, con alcuni limiti: I. Ai fini della configurabilità della soppressione del posto di lavoro integrante giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non è necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere quelle prevalentemente esercitate in precedenza e quindi tali da connotare fa posizione i i l lavorativa ti del d l prestatore t t di lavoro l (Cass. C civ. i 6.7.2012, 6 7 2012 n. 11402) II. Il datore di lavoro può respingere la parziale utilità residuale della prestazione lavorativa riorganizzando l’attività produttiva con la redistribuzione delle mansioni tra g gli altri dipendenti p solo dopo p che sia stata esclusa,, p per ragioni g tecnico - produttive, la possibilità di espletamento, ad opera del lavoratore solo parzialmente eccedentario, della parte di prestazione lavorativa liberatasi per effetto della parziale soppressione del posto ricoperto e quindi la possibilità ibilità di continuare ti ad d utilizzare, tili solo l parzialmente, i l t il dipendente di d t nella ll stessa posizione lavorativa originaria (Cass. Civ. 16.03.2007, n. 6229). 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Soppressione della posizione di lavoro, con ridistribuzione delle mansioni Parte della giurisprudenza ritiene la fattispecie legittima “la scelta datoriale legittima, g , nel q quadro della redistribuzione delle mansioni,, anche la conservazione delle mansioni svolte dal lavoratore licenziato, attraverso accorpamento con altre mansioni complessivamente assegnate ad altro lavoratore dell’azienda” ((Cass. 01.07.2008, n. 17962)) 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO PRINCIPI APPLICABILI AI LICENZIAMENTI FONDATI SU RAGIONI INERENTI L L’ATTIVITÀ ATTIVITÀ PRODUTTIVA E L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 1. 2. 3. 4. Effettività della causale; Esistenza del nesso causale; Necessità del tentativo di repechage; Insindacabilità da parte del giudice delle scelte imprenditoriali. 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO 1. Eff i i à della Effettività d ll causale: l a) esistenza delle ragioni dedotte come causale In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice (…) il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro (…) (Cass. Civ. 8.2.2012, n. 3040) b) carattere attuale delle ragioni Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento implica non già un disagio futuro ed ipotetico per ll'organizzazione organizzazione lavorativa dell dell'impresa, impresa, ma una situazione di pregiudizio attuale e suscettibile di verifica, con giudizio "ex ante", al momento stesso dell'intimazione del recesso; pertanto, in caso di ritiro del tesserino di accesso a lavoratore aeroportuale, l'interesse o meno del datore di lavoro alle future prestazioni del lavoratore deve essere accertato in base ad una valutazione della durata prevedibile dell'impedimento, in relazione alla fungibilità delle mansioni del lavoratore nella concreta realtà aziendale e alla ravvisabilità di un pregiudizio economico dell'azienda nel periodo di assenza del prestatore (Cass.Civ.sez.lav. 16 maggio 2000, n. 6363) 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO 2. Esistenza del nesso causale Se, ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, vi deve essere anche uno stretto nesso di conseguenzialità e necessità tra esigenze produttive ed eliminazione del rapporto p che la sussistenza di tale nesso è sottoposta p lavorativo,, tanto comporta alla verifica giudiziale la quale però, non intacca l'autonomia dell'imprenditore, in quanto egli rimane pur sempre libero di assumere le scelte - insindacabili nella loro opportunità - ritenuta maggiormente idonee ai fini della gestione dell'impresa. Quello che viene in considerazione, ai fini di cui trattasi, non è l'opportunità della determinazione datoriale, quanto piuttosto l'effettività della ragione posta a fondamento della scelta e il nesso di questa con il singolo rapporto di lavoro coinvolto dalla scelta. (Cass.Civ.sez.lav.15 novembre 2012, n. 20016) 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Q Quando d il nesso causale l può ò ricondurre i d il licenziamento li i a più iù posti di lavoro: il tema dei criteri di scelta Nel caso di licenziamento per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, ai sensi dell'art. 3 l. n. 604 del 1966, se il giustificato motivo oggettivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, il datore di lavoro deve pur sempre improntare l'individuazione del soggetto (o dei soggetti) da licenziare ai p principi p di correttezza e buonafede,, cui deve essere informato, ai sensi dell'art. 1175 c.c., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e quindi anche il recesso di una di esse. ((Cass. Civ. sez. lav., 28 marzo 2011, n. 7046)) 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO 3 Obbligo 3. Obbli repechage h In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice che non può, ò invece, i sindacare i d l scelta la lt dei d i criteri it i di gestione ti d ll'i dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto d l datore dal d t di lavoro, l i ordine in di all quale l il datore d t di lavoro l h l'onere ha l' di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte; tale prova, prova tuttavia, tuttavia non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell'accertamento di un possibile repechage , mediante ll'allegazione allegazione dell dell'esistenza esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l'onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti. predetti (Cass. Civ. sez. lav. 8 febbraio 2011, n. 3040). 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Perimetro del repechage: l’estensione territoriale “Al fine del cd. onere di "repechage" nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ll'onere onere spettante al datore di lavoro deve essere mantenuto entro criteri di ragionevolezza, sicché nel caso di una struttura societaria internazionale, questa non può essere tenuta a fornire prova di incollocabilità anche al di fuori dei confini italiani. italiani Pertanto le condizioni di ricollocazione devono fare riferimento solo alle strutture italiane anche perché, in generale, la nostra legislazione non può non avere riguardo normalmente ai fenomeni giuridici realizzatisi nel territorio nazionale, questi solo avendo rilevanza per il diritto italiano che non si interessa delle situazioni giuridiche straniere (…)”. Orientamento disatteso dalla Cassazione In materia di obbligo di repechage è illegittimo il licenziamento del lavoratore, qualora il datore di lavoro non riesca a dimostrare di non poter ricollocare il lavoratore in altri rami dell dell’azienda azienda valutando le sedi all’estero dell’azienda (Cass., 15 luglio 2010, n. 16579) 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO P i Perimetro del d l repechage: h l’estensione l’ i temporale l “Ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo di "repechage", sono considerati periodi “congrui”, ai fini del rispetto di tale obbligo, il periodo di oltre un anno tra il licenziamento e la prima assunzione di un di dipendente d t di parii qualifica lifi d l dipendente del di d t licenziato li i t ed d un periodo i d di oltre otto mesi tra il licenziamento e la prima copertura di un posto equipollente (tra l’altro con un soggetto già dipendente). Mentre, a tal fine non è necessario considerare il preavviso, preavviso le ferie e i permessi spettanti al lavoratore licenziato né i tempi tecnici necessari al datore di lavoro per deliberare nuove assunzioni” (Corte App. Torino 13.12.2006) 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Perimetro del repechage: le mansioni ¾ Il datore, che intende licenziare un dipendente perché il relativo posto è stato soppresso per motivi organizzativi, deve dimostrare l'impossibilità di ricollocarlo in altra posizione, posizione dopo aver tenuto conto delle sue capacità professionale e delle caratteristiche dell'intera azienda. In assenza di tale prova, infatti, il licenziamento è illegittimo per violazione dell'obbligo di répéchage (Cass.Civ.sez.lav. 26 marzo 2010, n. 7381)) ¾ Quando il datore di lavoro procede a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in particolare per soppressione del reparto cui sono addetti i lavoratori licenziati, la verifica della possibilità di "repechage" va fatta con riferimento a mansioni equivalenti; ove i lavoratori abbiano accettato mansioni inferiori onde evitare il licenziamento, la prova dell'impossibilità di "repechage" va fornita anche con riferimento a tali mansioni; ma occorre in quest'ultimo caso che il patto di demansionamento sia anteriore o coevo al licenziamento, licenziamento mentre esso non può scaturire da una dichiarazione del lavoratore espressa in epoca successiva al licenziamento e non accettata dal datore di lavoro, specie se il lavoratore abbia in precedenza agito in giudizio deducendo ll'illegittimità illegittimità dello stesso demansionamento (Cass.Civ.sez.lav. 18 marzo 2009, n. 6552) 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO 4. Insindacabilità delle scelte imprenditoriali Il motivo ti oggettivo tti di licenziamento li i t determinato d t i t da d ragioni i i inerenti i ti all'attività produttiva deve essere valutato dal datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, poiché tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 cost. Al giudice spetta invece il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, attraverso un apprezzamento pp delle p prove che è incensurabile in sede di legittimità g se effettuato con motivazione coerente e completa come nel caso in esame. (Cass.civ.sez.lav. 11 gennaio 2013, n. 579) segue 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Ciò che prima era ripetuto costantemente dalla giurisprudenza giurisprudenza, con l’entrata l entrata in vigore del Collegato Lavoro, ha trovato espressione normativa Art. 30,, comma 1,, L. n. 183/2010 come di recente modificato dalla Riforma del Mercato del Lavoro In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, t f i trasferimento t di azienda i d e recesso, il controllo t ll giudiziale i di i l è limitato li it t esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, tecniche organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative g ep produttive che competono p al datore di lavoro, costituisce motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto. 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] RILEVANTI MODIFICHE IN TEMA DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI RIFORMA FORNERO 9 Motivi del licenziamento. 9 Riduzione del termine per ll’impugnazione impugnazione giudiziale. giudiziale 9 Esame congiunto preventivo e tentativo conciliazione per il licenziamento economico. economico di 9 Istituto della revoca del licenziamento. 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] MOTIVI DEL LICENZIAMENTO L’art. 1 co. 37 della L. 92/2012, modificando l’art. 2, co. 2, L. 604/1966 prevede che la comunicazione del licenziamento debba contenere la specificazione dei motivi che lo hanno d t determinato. i t Viene Vi soppressa, così, ì la l facoltà f ltà del d l datore d t di lavoro l di intimare il licenziamento individuale senza l’indicazione dei motivi consentita dal testo attualmente in vigore del citato art. motivi, art 2, 2 co. co 2, che prevede, in tale ipotesi, l’obbligo del datore di lavoro di comunicare i motivi su richiesta del lavoratore, lavoratore con i termini e le modalità previsti dalla norma. 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] RIDUZIONE DEL TERMINE PER L’IMPUGNAZIONE GIUDIZIALE L’art. 1 co. 38 della L. 92/2012, modificando l’art. 6, co. 2, L. 604/1966,, riduce da 270 g giorni ((termine introdotto dalla L. 183/2010) a 180 giorni il termine entro il quale deve essere depositato il ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o deve essere comunicata alla controparte la richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato, a seguito dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento di cui all’art. 6, co. 1 L. 604/1966. Tale riduzione del termine decadenziale si applicherà in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della legge. 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] LA NUOVA PROCEDURA DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO ESAME CONGIUNTO PREVENTIVO E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE L’art. 1 co. 40, sostituendo l’art. 7 L. 604/1966, introduce una procedura di conciliazione davanti alla Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro, che il datore di lavoro, avente i requisiti dimensionali previsti dal nuovo articolo ti l 18 dello d ll Statuto St t t dei d i lavoratori l t i (i qualili restano t i immutati t ti rispetto al testo attualmente in vigore di tale articolo), deve obbligatoriamente esperire prima di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ossia il licenziamento determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (art.3 L. 604/1966). 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] ESAME CONGIUNTO PREVENTIVO E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE Tale procedura, che nelle intenzioni del Governo dovrebbe essere contraddistinta da caratteristiche di snellezza e celerità, costituisce condizione di procedibilità ai fini dell dell’intimazione intimazione del licenziamento sopra indicato. In caso di violazione della procedura in questione, questione il licenziamento è inefficace, in base a quanto previsto dal nuovo testo dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere preceduto da una richiesta di conciliazione avanzata dal datore di p lavoro alla Direzione Territoriale del Lavoro del luogo ove il lavoratore presta la sua opera e trasmessa per conoscenza al lavoratore. lavoratore 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] ESAME CONGIUNTO PREVENTIVO E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE Nella richiesta il datore di lavoro il datore di lavoro deve dichiarare l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali t li misure i di assistenza i t alla ll ricollocazione i ll i d l lavoratore del l t interessato. La Direzione Territoriale del Lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della richiesta: l’incontro si svolge dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione di cui all’articolo 410 c.p.c.. La L comunicazione i i contenente t t l’i it l’invito sii considera id validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, lavoro ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare i all’incontro, ll’i t l procedura la d può ò essere sospesa per un massimo di 15 giorni. 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] ESAME CONGIUNTO PREVENTIVO E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure d un componente da t della d ll rappresentanza t sindacale i d l dei d i lavoratori, l t i ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. La procedura, procedura durante la quale le parti, parti con la partecipazione attiva della Commissione, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro 20 giorni dal momento in cui la Direzione Territoriale del Lavoro ha trasmesso la convocazione per l’incontro, fatta salva l’ipotesi in cui le parti, di comune avviso, i non ritengano it di proseguire i la l discussione di i finalizzata al raggiungimento di un accordo. 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] ESAME CONGIUNTO PREVENTIVO E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, in caso di mancata convocazione della DTL entro il termine di 7 giorni, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il lavoratore – ove ne abbia i requisiti – fruisce dell dell’indennità indennità di disoccupazione a carico dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, il suo affidamento a un’agenzia per il lavoro di cui all’art. 4, co. 1, lett. a) e b), D. Lgs. 276/2003. 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] ESAME CONGIUNTO PREVENTIVO E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE In caso di mancata presentazione del datore di lavoro nel giorno della convocazione per l’espletamento del tentativo di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio, il personale incaricato provvederà a g il verbale di mancata presenza e la procedura si redigere considera comunque espletata. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di Commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell dell’indennità indennità risarcitoria di cui all’articolo 18, co. 7, L. 300/1970 e per l'applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (condanna alle spese di procedimento). 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] DECORRENZA DEGLI EFFETTI DEL LICENZIAMENTO Ai sensi dell’art. 1 co. 41 L. 92/2012 il licenziamento intimato all’esito del procedimento disciplinare di cui all’art. 7 L. 300/1970, oppure all’esito del procedimento di conciliazione preventiva di cui al novellato art. art 7 L. L 604/1966, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l’eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. sostitutiva È fatto salvo, in ogni caso, l’effetto sospensivo disposto dalle norme in materia di tutela della maternità e della p paternità di cui al D. Lgs. g 151/2001. Gli effetti rimangono altresì sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato. 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] Novità introdotte dalla legge 9 agosto 2013 n. 99 (di conversione del d.l. d l 28 giugno 2013 2013, n n. 76 76, c c.d. d «Decreto del Fare») La procedura relativa al tentativo di conciliazione obbligatorio in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo non trova applicazione nei seguenti casi: Licenziamento per superamento del periodo di comporto ex art. 2110 c.c.; Licenziamento per cambio appalto (assorbimento dei lavoratori da parte dell’impresa subentrante, v. ad es. art. 4 Ccnl Pulizie-Multiservizi); Licenziamento in edilizia p per fine cantiere o fine fase lavorativa. 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL NUOVO ARTICOLO 18 DELLA LEGGE N. 300/70 LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI (Art. 18 c. 1) Sono discriminatori i licenziamenti: determinati da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali (art. 4, L. 604/66); diretti a fini di discriminazione sindacale, politica, religiosa, razziale, di lingua, di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali (art. 15, L. n. 300/70, come modificato dal D. Lgs. n. 216/2003). 216/2003) Sono equiparati ai licenziamenti discriminatori – quanto al regime sanzionatorio – i licenziamenti: intimati dal momento della richiesta di pubblicazioni del matrimonio sino a un anno dopo la celebrazione del medesimo (art. 35, D. Lgs. n. 198/2006); intimati dall’inizio della gravidanza della lavoratrice fino al compimento di un anno di età del bambino, o causati dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore (art. 54, commi 1, 6, 9, D. Lgs. n. 151/2001); determinati da un motivo illecito ai sensi dell’art. 1345 c.c. 1 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI (Sanzioni ‐ art. 18 c. 1 e 2) NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO Il Giudice condanna il datore di lavoro: ¾ alla reintegrazione del lavoratore (anche dirigente) nel posto di lavoro, indipendentemente dalla motivazione adottata e dal numero di dipendenti occupati in azienda. ¾ al risarcimento del danno a favore del lavoratore pari a un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dalla data del licenziamento fino a quella di effettiva reintegra, dedotto l’aliunde perceptum. Tale indennità non potrà comunque essere inferiore alle 5 mensilità. ¾ al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per tutto il periodo d’illegittima estromissione dall’azienda. REINTEGRAZIONE “FORTE” 2 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI Art. 18 c. 1 A seguito dell dell’ordine ordine di reintegrazione, reintegrazione il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro 30 giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo che non abbia bb richiesto h ill pagamento dell’indennità d ll’ d à sostitutiva della d ll reintegra. 3 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI (art. 18 c. 3) FACOLTÀ DI OPZIONE DEL LAVORATORE INDENNITÀ pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto in luogo della REINTEGRAZIONE FERMO RESTANDO IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO ¾ L’ESERCIZIO ¾ LA RICHIESTA DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA O DALL’INVITO DEL DATORE DI LAVORO DI RIPRENDERE SERVIZIO SE ANTERIORE ALLA PREDETTA COMUNICAZIONE. SULL’INDENNITÀ IL DATORE DI LAVORO NON DEVE VERSARE I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI. ¾ DA PARTE DEL LAVORATORE RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO; 4 DELL’OPZIONE DETERMINA LA 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] LICENZIAMENTO ORALE LICENZIAMENTO ORALE (art. 18, c. 1) Licenziamento intimato oralmente è inefficace Si applica il regime sanzionatorio previsto per i licenziamenti discriminatori REINTEGRAZIONE “FORTE” 5 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] LICENZIAMENTO DISCIPLINARE LICENZIAMENTO DISCIPLINARE (art. 18, c. 4) Licenziamento comminato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. IN CASO DI SUA ILLEGITTIMITA’ DUE REGIMI SANZIONATORI DIFFERENTI A reintegrazione g e indennità Solo indennità B b. 1 in caso di vizio sostanziale del sostanziale del licenziamento REINTEGRAZIONE REINTEGRAZIONE “ATTENUATA” b. 2 in caso di vizio formale 6 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] LICENZIAMENTO DISCIPLINARE Regime sanzionatorio A ‐ R i i i A art. 18, c. 4 18 4 Reintegra “attenuata” Se, in corso di giudizio, il Giudice del Lavoro accerta che: ¾ il fatto contestato non sussiste; il fatto contestato non sussiste; ¾ il fatto contestato al lavoratore si è verificato ma rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa previste dai contratti collettivi applicabili, annulla il licenziamento e applica il regime sanzionatorio che, che per comodità, sarà di seguito definito di reintegrazione “attenuata” e consiste 7 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] LICENZIAMENTO DISCIPLINARE Regime sanzionatorio A – art. 18, c. 4 Reintegra “attenuata” nella reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro; nel pagamento, a favore del dipendente, di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegra, dedotto: (i) l’aliunde perceptum, (ii) nonché – secondo l’apprezzamento del giudice – quanto avrebbe potuto percepire il lavoratore dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. L’indennità non potrà comunque eccedere le 12 mensilità dell dell’ultima ultima retribuzione globale di fatto (per questo parliamo di reintegra “attenuata”). nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro illegittimamente risolto e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. lavorative In quest quest’ultimo ultimo caso, caso qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d’ufficio alla gestione corrispondente all’attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. 8 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] LICENZIAMENTO DISCIPLINARE LICENZIAMENTO DISCIPLINARE Regime sanzionatorio A ‐ art. 18, c. 4 A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall dall’invito invito del datore di lavoro, lavoro salvo il caso in cui abbia richiesto l’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro. 9 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] LICENZIAMENTO DISCIPLINARE Regime sanzionatorio A ‐ art. 18, c. 4 Opzione in luogo della reintegra IL LAVORATORE POTRÀ SEMPRE SCEGLIERE, IN LUOGO ALLA REINTEGRAZIONE, LA CORRESPONSIONE DI UN’INDENNITÀ À PARI A 15 1 MENSILITÀ DELL’ULTIMA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO, FERMO RESTANDO IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO. ¾ ¾ L’ESERCIZIO DA PARTE DEL LAVORATORE DELL’OPZIONE DETERMINA LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO; SULL’INDENNITÀ IL DATORE DI LAVORO NON DEVE VERSARE I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI. 10 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO o MOTIVATO DA INIDONEITA’ FISICA O PSCHICA Si tratta dei licenziamenti intimati in violazione dell’art. 2110, comma 2, 2 c.c. (per ( superamento del d l periodo i d di comporto neii fatti f i non verificatosi) e di quelli motivati per inidoneità fisica o psichica del lavoratore e disposti anche ai sensi degli artt. 4, commi 4, e 10, comma 3, della L. n. 68/99. SE IL LICENZIAMENTO È ILLEGITTIMO SI APPLICA IL MEDESIMO REGIME SANZIONATORIO DELLA REINTEGRAZIONE “ATTENUATA” PREVISTO PER I LICENZIAMENTI DISCIPLINARI ILLEGITTIMI. 11 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] LICENZIAMENTO DISCIPLINARE Regime sanzionatorio B.1 – art. 18 c. 5 Sola indennità Nelle altre ipotesi Nelle Nelle altre ipotesi in cui si accerta che non ricorrono gli estremi del altre ipotesi in i si a erta he non ri orrono li estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro il Giudice 1 1. 2. dichiara RISOLTO il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento; condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva compresa tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività dell attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo. 12 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] LICENZIAMENTO DISCIPLINARE Vizi procedurali nell’irrogazione del licenziamento Regime sanzionatorio B.2 – art. 18, c. 6 Sola indennità Licenziamento dichiarato inefficace per violazione dei requisiti di motivazione di cui all’art. 2, c. 2, della L. n. 604/66 o della procedura disciplinare di cui all’art. 7 L. n. 300/70, il giudice: ¾ dichiara risolto il rapporto alla data del licenziamento; ¾ condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva compresa tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di fatto, a meno che il Giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica le tutele di cui ai regimi sanzionatori A (reintegrazione “attenuata”) o B.1 (sola indennità). ¾ la quantificazione dell’indennità risarcitoria è determinata dal Giudice tenendo conto della gravità della condotta del lavoratore ed alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro. 13 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IPOTESI DI REVOCA DEL LICENZIAMENTO Se il datore di lavoro revoca il licenziamento entro il termine di 15 giorni dalla ricezione dell’impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro l sii intende i t d ripristinato i i ti t senza soluzione l i di continuità, ti ità con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca. p In questo caso, non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dall’art dall art. 18. 18 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO PER IL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO LE NOVITA’ DELLA RIFORMA FORNERO La legge Fornero riconfigura la disciplina vigente in tema di flessibilità in uscita, sotto il profilo sia sostanziale che processuale, nonché il pertinente regime p g di g garanzie del lavoratore (anche con qualifica dirigenziale). 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] LE NOVITA’ DELLA RIFORMA FORNERO L’art. 1 co. 42 della L. 92/2012 sostituisce i commi da 1 a 6 dell’art. 18 Stat. Lav., riconfigurando la disciplina vigente in tema di definizione dell dell’apparto apparto sanzionatorio del licenziamento nullo, nullo illegittimo e inefficace. Rimane immutato il campo di applicazione dell’art. 18, il quale comprende i datori di lavoro, lavoro imprenditori e non imprenditori, imprenditori che occupano più di 15 dipendenti nella singola unità produttiva o nell’ambito comunale, o più di 60 nell’ambito nazionale. Pertanto, il regime g applicabile pp ai licenziamenti illegittimi g intimati dalle piccole imprese continua ad essere fissato dall’art. 8 L. 604/1966, così come resta invariata la definizione del licenziamento legittimo dal punto di vista sostanziale che si ritrova sempre nell nell’art. art. 3 L. 604/1966. IL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO PRIMA DELLA LEGGE FORNERO Il previgente apparato sanzionatorio presentava DUE REGIMI di TUTELA: 1. TUTELA OBBLIGATORIA datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, imprenditori che occupano meno di 15 dipendenti. dipendenti Risarcimento del danno tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 2 TUTELA REALE 2. datori d t i di lavoro, l i imprenditori dit i e non imprenditori, che occupano più di 15 dipendenti. Reintegrazione nel posto di lavoro, oltre risarcimento del danno pari alle retribuzioni tra la data del licenziamento e la data della sentenza e comunque non inferiore a 5 mensilità (oltre alla copertura contributiva per il periodo). Possibilità per il lavoratore di optare per 15 mensilità in sostituzione della reintegrazione. reintegrazione 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL NUOVO SISTEMA DI TUTELE TUTELA MISURA SANZIONE VIZIO LICENZIAMENTO “VECCHIA” Tutela OBBLIGATORIA Indennità da 2,5 a 6 mensilità Per le aziende con meno di 15 dipendenti REALE FORTE Reintegrazione con risarcimento pieno (ex art. 18 St. Lav.) Licenziamento discriminatorio / Licenziamento orale REALE DEBOLE Reintegrazione con indennizzo limitato (max 12 mensilità) Licenziamento gravemente ingiustificato OBBLIGATORIA FORTE Solo S l iindennizzo d i compreso tra 12 e 24 mensilità Licenziamento Li i lilievemente ingiustificato OBBLIGATORIA DEBOLE solo l iindennizzo d i compreso tra 6 e 12 mensilità vizi i i fformali/procedurali li/ d li nell recesso IL NUOVO SISTEMA DI TUTELE: 1) “VECCHIO” regime di TUTELA OBBLIGATORIA Il nuovo apparato delineato dalla L. 92/2012 è “A CINQUE SANZIONI”: 1. “VECCHIO” regime di TUTELA OBBLIGATORIA: datori di lavoro imprenditori e non imprenditori, lavoro, imprenditori che occupano meno di 15 dipendenti. 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL NUOVO SISTEMA DI TUTELE: 2) LA NUOVA TUTELA REALE FORTE 2. TUTELA REALE FORTE: reintegrazione con risarcimento del danno "pieno" pieno (pari a un un’indennità indennità commisurata all all’ultima ultima retribuzione globale di fatto maturata dalla data del licenziamento fino a quella di effettiva reintegra e non inferiore alle 5 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per tutto il periodo d’illegittima estromissione dall’azienda), dall azienda), in caso di 9 licenziamento discriminatorio (motivo illecito); 9 licenziamento orale (sia individuale che collettivo). 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL NUOVO SISTEMA DI TUTELE: 2) LA NUOVA TUTELA REALE FORTE LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO Sono discriminatori i licenziamenti: ¾ determinati da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali (art. 4, L. 604/1966); ¾ diretti a fini di discriminazione sindacale, sindacale politica, politica religiosa, religiosa razziale, di lingua, di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali (art. 15 L. 15, L 300/1970, 300/1970 come modificato difi t dal d l D. D Lgs. L n. 216/2003). 216/2003) 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL NUOVO SISTEMA DI TUTELE: 2) LA NUOVA TUTELA REALE FORTE Sono equiparati ai licenziamenti discriminatori – quanto al regime sanzionatorio – i licenziamenti: ¾ ¾ ¾ intimati in concomitanza col matrimonio ai sensi dell’art. 35 D. Lgs.198/2006 (si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio a un anno dopo la celebrazione stessa sia stato disposto per causa di matrimonio); intimati in violazione dei divieti di licenziamento di cui all’art. 54, co. 1, 6, 7 e 9, D. Lgs. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (divieto di licenziamento dall’inizio della gravidanza della lavoratrice fino al compimento di un anno di età del bambino, o a seguito della domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore); riconducibili ad altri casi di nullità previsti dalla legge o dettati da un motivo ill it determinante illecito d t i t aii sensii dell’art. d ll’ t 1345 c.c.. 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL NUOVO SISTEMA DI TUTELE: 2) LA NUOVA TUTELA REALE FORTE LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO O VERBALE DEL DIRIGENTE Nella nuova versione dell’art. 18 co. 1 vi è l’unico richiamo esplicito p ai dirigenti. Il regime sanzionatorio contro i licenziamenti nulli o inefficaci perché privi di forma scritta è espressamente esteso anche ai dirigenti. L’art. 2 L. 108/1990 (forma scritta del licenziamento) si applica infatti anche ai dirigenti. N ll sii dice Nulla di i invece i merito in it all procedimento di t giudiziario i di i i per l’impugnazione del licenziamento. 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL NUOVO SISTEMA DI TUTELE: 2) LA NUOVA TUTELA REALE FORTE OPZIONE DEL LAVORATORE: INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLA REINTEGRA Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 9 L’esercizio da parte del lavoratore dell’opzione determina la risoluzione del rapporto di lavoro; 9 La richiesta deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza o dall’invito del datore di lavoro di riprendere servizio se anteriore alla predetta comunicazione. 9 Tale T l indennità i d ità non è assoggettata tt t a contribuzione t ib i previdenziale. id i l A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro 30 giorni dall’invito del d t datore di lavoro, l salvo l che h non abbia bbi richiesto i hi t il pagamento t dell’indennità d ll’i d ità sostitutiva della reintegra. IL NUOVO SISTEMA DI TUTELE: 3) LA NUOVA TUTELA REALE DEBOLE 3. TUTELA REALE DEBOLE: reintegrazione con indennizzo limitato (non eccedente 12 mensilità), in caso di 9 licenziamento disciplinare per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari p applicabili; pp ; 9 licenziamento economico determinato da manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento del recesso; 9 infondatezza delle ragioni poste a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero licenziamento intimato p p prima della scadenza del periodo di comporto a causa della malattia o infortunio in cui versa il lavoratore (in violazione dell’art. 2110, co. 2, c.c.); 9 licenziamento collettivo con violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, come elencati dall’art. 5 L.223/1991 IL NUOVO SISTEMA DI TUTELE: 3) LA NUOVA TUTELA REALE DEBOLE Indennità risarcitoria: 9 commisurata i t all’ultima ll’ lti retribuzione t ib i globale l b l di fatto f tt dal d l giorno i del licenziamento a quello di effettiva reintegra, ma non maggiore a 12 mensilità; 9 si deduce l’aliunde perceptum, nonché quanto il lavoratore avrebbe p potuto p percepire p dedicandosi con diligenza g alla ricerca di una nuova occupazione; 9 soggetta a contribuzione previdenziale e assistenziale, maggiorata degli interessi nella misura legale (no applicazione sanzioni per omessa o ritardata contribuzione). 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL NUOVO SISTEMA DI TUTELE: 3) LA NUOVA TUTELA REALE DEBOLE A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro 30 giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo che non abbia richiesto il pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegra. Indennità massima in caso di applicazione della tutela reale debole con esercizio dell dell’opzione opzione da parte del lavoratore: 12 + 15 mensilità = 27 mensilità 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL NUOVO SISTEMA DI TUTELE: 4) TUTELA OBBLIGATORIA FORTE TUTELA OBBLIGATORIA FORTE: solo indennizzo omnicomprensivo compreso tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, fatto in caso di: 9 licenziamento disciplinare per casi meno gravi (“non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro”); 9 licenziamento economico per casi meno gravi. Qualche ipotesi: ¾ il fatto contestato sussiste, non è tanto grave da giustificare il licenziamento non rientra nelle della contrattazione collettiva o licenziamento, dei codici disciplinari aziendali quale fatto che legittima l’irrogazione di una sanzione conservativa; ¾ il fatto f contestato è di natura extra-lavorativa, ma idoneo a minare il vincolo fiduciario che presiede al rapporto di lavoro. IL NUOVO SISTEMA DI TUTELE: 4) TUTELA OBBLIGATORIA FORTE Il rapporto di lavoro è risolto con effetti dalla data del licenziamento. L’indennità omnicomprensiva è determinata nella sua misura avuto riguardo: 1. all’anzianità del lavoratore; 2. al numero dei dipendenti occupati in azienda; 3. alle dimensioni attività economica; 4. al comportamento e condizioni delle parti. Onere di specifica motivazione da parte del giudice 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL NUOVO SISTEMA DI TUTELE: 5) TUTELA OBBLIGATORIA DEBOLE TUTELA OBBLIGATORIA DEBOLE: solo indennizzo omnicomprensivo p compreso p tra 6 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in caso di: 9 licenziamento giustificato, ma carente dell’esplicitazione della motivazione; del requisito 9 licenziamento disciplinare giustificato, ma intimato violazione della procedura disciplinare ex art. 7 St. Lav.; 9 licenziamento economico giustificato, ma irrogato in violazione della procedura di comunicazione preventiva introdotta dal disegno di legge. in 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] IL NUOVO SISTEMA DI TUTELE: 5) TUTELA OBBLIGATORIA DEBOLE Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il giudice accerta che – oltre a un vizio formale – il licenziamento è pure illegittimo e/o illecito in luogo g della tutela obbligatoria g debole Tutele reale forte Tutela reale debole Tutela obbligatoria forte 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] SE IL GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO DISSIMULA UN MOTIVO DISCIPLINARE O DISCRIMINATORIO? Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione l relative le l ti tutele t t l esaminate i t . Se discriminatorio tutela reale forte Se disciplinare tutela reale debole o tutela obbligatoria 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] Recenti orientamenti giurisprudenziali i i d i li (Rito (Rit Fornero) F ) Tribunale di Voghera Ordinanza n. 20857 del 22 marzo 2013 ¾ Lavoratore di un supermercato licenziato per aver tenuto un comportamento non consono e non autorizzato nei confronti di un cliente li t del d l punto t vendita dit che h eglili aveva ritenuto it t erroneamente responsabile di furto. ¾ Il giudice, giudice esaminate le prove, prove ritiene che le mancanze commesse dal ricorrente non avrebbero rivestito una gravità tale da determinare una lesione irrimediabile del vincolo fid i i Rileva, fiduciario. Ril d dunque, l non sussistenza la i t d li estremi degli t i per l’applicazione del 1° comma dell’art. 18 st. lav. («c.d. tutela reintegratoria piena»). 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] Tribunale di Voghera Ordinanza n. 20857 del 22 marzo 2013 ¾ Il Giudice considera, pertanto, applicabile alla fattispecie in esame le tutele di cui al 5° comma dell’art. 18 st. lav. ¾ Ritiene, dunque, che si versi nelle «altre ipotesi» in cui non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo per cui dichiara risolto il rapporto di lavoro alla data soggettivo, del licenziamento e - alla luce dell’anzianità di servizio del lavoratore, numero di dipendenti occupati e dimensione d ll’i dell’impresa - condanna d il datore d t all pagamento t di dodici d di i mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] Tribunale di Ravenna Ordinanza del 18 marzo 2013 ¾ Un lavoratore impugna un licenziamento disciplinare intimato a seguito di furto, depositando un ricorso ex art. 700 c.p.c. anziché i hé un ricorso i ex art. t 1, 1 commii 47 e ss. l. l 92/2012. 92/2012 ¾ Il Giudice ritiene che, nel momento in cui vengono in rilievo questioni che attengono alla dignità umana e alla sopravvivenza libera e dignitosa di un lavoratore e della sua famiglia, la tutela sommaria (ma non cautelare) stabilita dal rito F Fornero b possa essere anticipata ben ti i t da d una tutela t t l urgente t ex art. 700 c.p.c. in presenza di un periculum in mora qualificato. 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] Tribunale di Ravenna Ordinanza del 18 marzo 2013 il Tribunale esclude la sussistenza del fatto ai sensi del novellato art. 18 L. 300/1970. In particolare, ritiene che ai fini d ll validità della lidità del d l licenziamento li i t per motivi ti i soggettivi, tti i non è sufficiente provare il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere provata anche l’intenzione o volontà di tenere quella condotta (nel caso di specie, il furto). Qualora l’elemento soggettivo non risulti provato, il “fatto” è insussistente indipendentemente dalla circostanza che il “fatto” fatto in sé (elemento oggettivo) sussista e sia provato. Alla luce di detti principi, il Giudice ha ordinato la reintegrazione nell posto t di lavoro l d l dipendente. del di d t 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] Tribunale di Varese Ordinanza del 2 settembre 2013 ¾ Il licenziamento per motivi oggettivi è illegittimo ove il datore di lavoro non adempia all’obbligo di repechage (ossia non verifichi, ifi hi all fine fi di evitare it il recesso dal d l rapporto, t l la sussistenza di posizioni alternative equivalenti cui adibire il lavoratore interessato). ¾ Secondo il Giudice, la violazione di tale obbligo non configura una ipotesi di “manifesta insussistenza del fatto posto a base d l licenziamento”, del li i t ” per cuii non ordina di all datore d t l la reintegrazione nel posto di lavoro (ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 1970 n. 300) ma applica la tutela indennitaria di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo (12 mensilità della retribuzione globale di fatto). 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected] Tribunale di Napoli Ordinanza del 25 settembre 2013 ¾ Facoltatività del rito Fornero nel caso in cui il recesso del datore non configuri un licenziamento collettivo ma un li licenziamento i t individuale i di id l plurimo l i ( l caso di specie, (nel i sii trattava di dipendenti con qualifica di operatore unico aeroportuale che avevano accettato il trasferimento presso un'altra impresa). ¾ A parere del giudicante sarebbe stato irrazionale costringere l partiti ad le d un accertamento t t sommario i come quello ll previsto i t dal nuovo rito che avrebbero comunque visto compresso il loro diritto alla prova, violazione dell’articolo 13 della CEDU. 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E – mail: [email protected]