Il Comunicato del WWF Italia... - Associazione Ambiente e Lavoro

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Il Comunicato del WWF Italia... - Associazione Ambiente e Lavoro
PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA
LETTERA DI MESSA IN MORA DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALL’ ITALIA
PER VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA UCCELLI E DELLA DIRETTIVA HABITAT
CON RIGUARDO AL NON CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE DI
INCIDENZA DEL PROGETTO DEL PONTE SULLO STRETTO.
Con nota del 21 ottobre 2005 la Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea ha comunicato
al WWF Italia che la Commissione Europea ha “messo in mora” la Repubblica italiana, contestando
all’Italia di “Non avere adottato (…) misure idonee a prevenire il deterioramento degli habitat e le
perturbazioni dannose agli uccelli (…)” in riferimento agli impatti su due IBA (International Bird Areas classificate come 150 - 153 ) e di “ (…) non aver correttamente eseguito la valutazione di incidenza” del
progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, con riguardo a due ZPS (Zone di Protezione Speciale),
classificate come ITA 030011 e ITA 030008,
L’Italia, quindi, è stata messa in mora per non avere rispettato l’art. 4 paragrafo 4 della “Direttiva Uccelli”
(Direttiva 79/409) che impone agli stati membri di attuare tutte le misure atte a prevenire il disturbo e il
danno all’avifauna protetta nelle aree individuate per la tutela di queste specie (le IBA 150 e 153). L’Italia ,
inoltre, viene ammonita anche per non avere correttamente proceduto alla Valutazione di Incidenza, come
previsto dall’art. 6 della Direttiva Habitat (Direttiva 92/43, attuata in Italia con DPR 357/97 e successive
modifiche e integrazioni).
La “Valutazione di Incidenza” prodotta dalla società “Stretto di Messina SpA”, secondo il documentato
dossier presentato dal WWF Italia il 15 luglio 2004 alla Commissione Europea , da cui scaturisce la
procedura di infrazione, non corrisponde nel modo più assoluto alle prescrizioni della Direttiva Habitat e dei
decreti di recepimento italiani.
La lettera di costituzione in mora al Governo italiano della CE arriva a seguito della presentazione da parte
del WWF Italia di un reclamo sullo svolgimento della VIA (derivante dalla Direttiva 97/11/CE sulla VIA) e
della Valutazione di Incidenza (derivante dalla Direttiva 79/409/CEE - Uccelli e dalla Direttiva 92/43/CEE –
Habitat), e dopo che il 15 luglio 2004 aveva consegnato uno specifico ed argomentato dossier di 85 pagine,
sul caso specifico della mancata valutazione di incidenza e dell’inevitabile deterioramento degli habitat
citati nella nota della CE.
Iter della procedura di infrazione
La "lettera di costituzione in mora” è stata inviata a norma dell’art. 226 del Trattato CE, che conferisce
alla Commissione la facoltà di promuovere un procedimento legale nei confronti di uno Stato
membro che non adempie ai propri obblighi. La “costituzione in mora” costituisce l'avvio di un
procedimento di infrazione (primo ammonimento scritto) che la Commissione invia allo Stato
membro inadempiente e con cui intima alle autorità dello stesso di presentare le proprie
osservazioni entro un termine stabilito, generalmente due mesi.
Sulla scorta della risposta o in assenza di risposta dallo Stato membro in questione, la Commissione
può decidere di trasmettere allo Stato membro un "parere motivato" (ammonimento scritto finale) in
cui illustra i motivi per cui ritiene che sussista una violazione del diritto comunitario e lo sollecita a
conformarsi entro un determinato periodo, di solito ulteriori due mesi.
Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la
Corte di giustizia delle Comunità europee. Se la Corte di giustizia accerta che il trattato è stato
violato, lo Stato membro inadempiente è tenuto a prendere le misure necessarie per conformarsi al
diritto comunitario.
L'articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di procedere nei confronti di uno
Stato membro che non si sia conformato a una precedente sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee, ancora una volta attraverso l'invio di un primo ammonimento scritto (lettera di
costituzione in mora) e di un secondo e ultimo ammonimento scritto (parere motivato). Sempre a
norma dell'articolo 228, la Commissione può chiedere alla Corte di infliggere una sanzione
pecuniaria allo Stato membro interessato.
E’ utile ricordare che il 18 ottobre 2005 la Commissione UE ha avviato contro l'Italia 11
nuove procedure per violazioni della normativa ambientale (tra cui una sulla Via per le
“opere strategiche” ) e, fatto ancor più grave , una procedura per “mancanza di cooperazione
con la Commissione” da parte del Governo italiano, con
violazione dell'articolo 10 del Trattato, a norma del quale gli Stati membri devono
cooperare con la Commissione per consentire a quest'ultima di eseguire i propri compiti. Nel
maggio 2005 la Commissione ha inviato richieste di informazioni per 11 casi , seguite da un
sollecito nel mese di luglio, ai quali l'Italia non ha mai risposto. Stavros Dimas,
Commissario responsabile dell'ambiente, ha dichiarato: "Nonostante i precedenti
ammonimenti l'Italia non rispetta completamente la normativa ambientale comunitaria o non
coopera adeguatamente per quanto concerne le nostre richieste di informazioni. Le autorità
italiane devono adottare rapidamente le misure necessarie affinché i cittadini italiani e
l'ambiente del loro paese possano beneficiare della protezione sancita dal diritto
comunitario".
Effetti della lettera di costituzione in mora per il progetto del Ponte
Rispetto, quindi, alla procedura avviata sul progetto del Ponte, dovrebbe ora seguire una
risposta del Governo italiano che motivi la violazione delle direttive prima citate. Se la risposta
non arriva o non è ritenuta dalla Commissione esaustiva, seguirà un parere motivato della CE che, in
assenza di controdeduzioni soddisfacenti potrebbe portare la CE a deferire l’Italia alla Corte
Europea. Questo comporterebbe l’obbligo di rivedere la procedura sul progetto del Ponte cosa
che porta, oltre che al rischio di una sanzione pecuniaria, anche la sospensione di qualsiasi
contributo CE, già nella fase di perfezionamento dell’iter.
Questo significa che il giudizio di compatibilità ambientale positivo, reso con Delibera n. 66 dell’agosto
2003 dal CIPE, ed il parere positivo del giugno 2003 della “Commissione speciale sulle infrastrutture
strategiche” reso sul progetto preliminare, elaborato dalla Stretto di Messina SpA (ai sensi dell’art. 3 e degli
artt. Da 17 a 20 del D.Lgs. n. 190/2002, decreto attuativo della cosiddetta Legge Obiettivo, l. n. 443/2001)
sono viziati e che si deve riaprire un’altra procedura VIA e di Valutazione di incidenza , nel rispetto del
Direttive Ue , compresa la garanzia di trasparenza e partecipazione all’iter di cittadini, enti locali ed
associazioni ambientaliste.
Ciò avrà indubbi riflessi sull’affidamento della gara del General Contractor, che ha visto lo scorso 12 ottobre
l’assegnazione da parte della Stretto di Messina SpA al general contractor, capeggiato da Impregilo, della
progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione del ponte sullo stretto di Messina e delle opere
connesse in Calabria e Sicilia.
Le questioni inerenti il rischio di deterioramento degli habitat e specie protetti, il danno all’avifauna e la
necessità della valutazione di incidenza non sono facilmente eludibili: posto che nelle aree individuate
insistono anche strutture fondamentali per il ponte quali i piloni (di 382 metri di altezza, per 50-60 metri di
scavo) che sorreggono sulle due coste il ponte ad unica campata (per 3,3 km di lunghezza).
Infatti, le IBA (IBA 153 “Monti Peloritani” e IBA 150 “Costa Viola”) e ZPS (1. SIC e ZPS Cod. ITA
030008 – Capo Peloro – Laghi di Ganzirri; 2. pSIC e ZPS Cod. ITA 030011 – Dorsale Curcuraci –
Antennammare), citate nella nota della CE, sono rispettivamente: ZPS di Capo Peloro-Ganzirri e IBA di
Costa Viola i siti corrispondenti alle rotte migratorie di uccelli protetti dall’Unione europea, dove,
rispettivamente, sul versante siciliano e sul versante calabrese, dovrebbero sorgere i piloni; IBA dei Monti
Peloritani, il luogo dove si prevedono diversi cantieri, un nastro trasportatore e le strutture aeree del ponte; e
la ZPS della dorsale di Curcuraci-Antennammare, il luogo dove si prevedono depositi di smarino.
Il che significa che, anche se si potranno risolvere i problemi legati alla ZPS di Curcuraci-Antennamare, per
le altre tre aree le modifiche obbligano alla presentazione di un nuovo progetto per il ponte sullo Stretto.
Modifiche impossibili dato che è impossibile che vengano modificati nella fase della progettazione
definitiva in cui, per le norme ora vigenti in Italia, può essere svolta un’integrazione alla VIA (art. 20,
comma 5 del D.Lgs. n. 190/2002 - i punti in cui dovrebbero sorgere i piloni (Capo Peloro – Laghi di ganzirri
e Costa Viola) e quindi inevitabile l’impatto aereo della struttura (Monti Peloritani).
Si ricorda che sulla regolarità della procedura VIA, proprio con riferimento alla valutazione di
incidenza su SICe ZPS, è aperta un’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma, che fa capo
al PM Adriano Iasillo, a cui il WWF Italia ha presentato un “atto di costituzione di persona offesa”
producendo specifiche memorie.
Cosa sono le aree protette dalla UE
In un percorso comune a tutti gli Stati membri europei, ciascuno, compresa l’Italia, ha individuato aree
naturali che possedevano i criteri e i requisiti dettati dalle Direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli
(79/409/CEE) come indicato anche dai rispettivi allegati.
Tali aree sono denominate pSIC (proposto Sito di Importanza Comunitaria, per la Direttiva Habitat
92/43/CEE) e ZPS (Zona a Protezione Speciale per la Direttiva Uccelli 79/409/CEE) e sono elencate con
DM 2 aprile 2000, suppl. alla GU serie generale n 95 del 22/04/00
Vi sono anche le IBA, ovvero, le Important Bird Area, territori importanti per l’avifauna che, stante la
scarsa presenza di ZPS nel territorio italiano, l’elenco delle medesime IBA viene utilizzato come riferimento
legale dalla stessa CGE nelle cause verso i Governi che non hanno applicato la Direttiva Uccelli. Tra le tante
cause della Corte di Giustizia Europea in materia di IBA e ZPS, segnalia mo, le Cause C 355/90 e C 374/98
che decretano che “il regime di protezione rigoroso previsto dall’art.4/4 della Direttiva Uccelli si applica
alle IBA non ancora designate come ZPS – lo Stato Membro non può sfuggire all’obbligo di proteggere il
sito semplicemente non designandolo come ZPS”.
Le norme di tutela
L’Italia, al pari degli altri stati membri, ha obbligo di tutelare le aree individuate come ZPS e pSIC anche se
degradati, purchè non si acceleri il degrado.
Per la tutela e gestione delle aree individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE (Uccelli) e 92/43/CEE
(Habitat), vige il “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche” DPR
357/97, testo aggiornato e coordinato al DPR 12 marzo 2003 n.120 (G.U. n. 124 del 30/05/03)
Non è vietato in assoluto realizzare opere all’interno di questi siti, ma se si intende realizzare un’opera, essa
deve essere sottoposta a VIA, se previsto dalla normativa vigente e nella VIA deve essere ricompressa la
“Valutazione di Incidenza”. Quest’ultima, deve corrispondere a quanto richiesto dall’allegato G del DPR
357/97 e smi. Nel caso non sia una tipologia di progetto da sottoporre a VIA, esso va comunque sottoposto a
Valutazione di Incidenza. Se insistono anche altri progetti sul medesimo sito protetto, vanno sottoposti
congiuntamente a quel determinato progetto, a Valutazione di Incidenza. Anche i piani di diverso genere
(PRG, piani Agricoli, industriali, venatori, ecc) vanno sottoposti obbligatoriamente a Valutazione di
Incidenza.
Solo dopo aver avuto la certezza che l’opera non pregiudicherà il sito o la specie , l’autorità
competente può autorizzarla. Poiché vige il principio di precauzione, lo Stato deve agire con la certezza
che il progetto proposto non creerà danno alle specie o agli habitat protetti e indicati nella scheda
istitutiva.
Nel caso vi siano impatti possibili e probabili o certi, l’opera non può esser autorizzata. .
E’ ammessa deroga solo con precise motivazioni, che devono ovviamente essere documentate in modo
esaustivo e solo con un preciso iter che coinvolge anche la Commissione Europea.
Nel caso vi siano specie o habitat prioritari (ed è il caso di diversi pSIC e ZPS interessati dal progetto del
ponte) e vi sia la certezza, la probabilità o la possibilità del danno, lo Stato può autorizzare l’opera solo per
motivi legati alla salute e alla sicurezza o ad esigenze primarie per l’ambiente oppure, previo parere della
Commissione, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (art. 5 comma 10 del DPR 357/97 e
smi)
Vige il principio di precauzione, stabilito anche dal Trattato Europeo che impone quindi, anche in caso di
non certezza di impatto ma di probabilità o possibilità, che l’opera proposta non venga autorizzata. Vige
anche il principio che vadano sottoposte a Valutazione di Incidenza anche opere esterne alle aree protette, ma
che potrebbero avere incidenze negative possibili, probabili e certe sui siti protetti.
Le aree protette dalla UE nello Stretto di Messina
Nell’area dello Stretto di Messina, sono direttamente e indirettamente interessati dalle opere previste per la
realizzazione del ponte sullo Stretto, 11 pSIC, 2 ZPS, 2 IBA (Important Bird Area) e una Riserva Naturale
Orientata della Regione Sicilia.
Si riporta l’elenco delle aree che potrebbero subire incidenze negative possibili, probabili e certe da tutte le
opere sia provvisorie che definitive, previste nel progetto preliminare del ponte sullo Stretto di Messina.
Secondo il proponente il progetto del Ponte invece, i siti interessati da incidenze possibili derivanti dalle
opere e inclusi nella “Valutazione di Incidenza” da esso prodotta successivamente allo Studio di Impatto
Ambientale, sono solo quelli evidenziati con asterisco nell’elenco a seguire:
Sicilia: 1) pSIC e ZPS Cod. ITA 030008 – Capo Peloro – Laghi di Ganzirri - anche Riserva Naturale
Orientata istituita con D. Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 21/06/01 * 2) pSIC e ZPS Cod.
ITA 030011 – Dorsale Curcuraci – Antennammare *
Calabria: 1) pSIC Cod. IT 9350139 - Collina di Pentimele; 2) pSIC Cod. IT 9350143 - Saline Ioniche* 3)
pSIC Cod. IT 9350149 - S. Andrea; 4) pSIC Cod. IT 9350158 - Costa Viola e Monte S. Elia; 5) pSIC Cod.
IT 9350162 - Torrente S. Giuseppe; 6) pSIC Cod. IT 9350172 - Fondali da Punta Pezzo a Capo dell’Armi *;
7) pSIC Cod. IT 9350173 - Fondali di Scilla*; 8) pSIC Cod. IT 9350177 - Monte Scrisi; 9) pSIC Cod. IT
9350183 - Spiaggia di Catona
Le aree protette oggetto della procedura d’infrazione della CE
SIC e ZPS Cod. ITA 030008 – Capo Peloro – Laghi di Ganzirri – l’importanza naturalistica – le opere
previste
Questo pSIC/ZPS ricade, insieme al SIC e ZPS Cod. ITA 030011 – Dorsale Curcuraci – Antennammare nell’
IBA 153 “Monti Peloritani”. E’ anche riserva naturale per la regione Sicilia e possiede altri vincoli.
Nella scheda istitutiva del pSIC/ZPS sono indicati 4 habitat, di cui uno prioritario (Lagune costiere), una
specie acquatica, e una pianta protetti dalla direttiva Habitat e 25 specie di Uccelli prioritari per la Direttiva
Uccelli.
Le opere previste in prossimità e al suo interno, che avrebbero, come affermato in parte nello stesso Studio di
Impatto Ambientale e come da noi sostenuto, impatto negativo possibile, probabile e certo sulla Laguna
protetta, sull’entomofauna, sulla fauna e flora marina e sull’avifauna migratoria e svernante sono:
a)“Cantiere Ganzirri”;b) “Cantiere Viadotto Pantano c) cantiere Blocco d’ancoraggio d) pontili per il
trasferimento dello smarino e) strutture aeree del ponte (impalcato, torre, cavi di ancoraggio, barriere
frangivento, pendini, linee elettriche ferroviarie) f) trasferimento via nastro trasportatore di circa 4.630.000
mc di smarino.
Tali opere e azioni altererebbero l’equilibrio chimico – fisico della Laguna con conseguenze non studiate e
non valutate su tutta la fauna sia acquatica che terrestre. Nella Laguna sono presenti oltre 400 specie
acquatiche, dieci delle quali endemiche. E’ luogo di sosta importantissimo per gli uccelli che migrano lungo
la rotta dello Stretto di Messina, uno delle tre più importanti rotte migratorie d’Europa (le altre sono il
Bosforo e Gibilterra). L’alterazione della Laguna avrebbe conseguenze sul ruolo trofico che svolge per gli
uccelli. Le particolari condizioni meteorologiche e geomorfologiche dello Stretto di Messina hanno
consentito che nascesse la pratica del bracconaggio. Tali condizioni infatti portano gli uccelli a volare spesso
bassi e a rendere impossibile evitare gli ostacoli, siano essi strutture aeree o i fucili dei bracconieri. Le
strutture aeree del ponte, come del resto affermato nello stesso SIA, provocherebbero impatto spesso
mortale.
pSIC e ZPS Cod. ITA 030011 – Dorsale Curcuraci – Antennammare
E’ stato istituito per la sua importanza per gli uccelli migratori (33 specie prioritarie nella scheda istitutiva) e
per la nidificazione della Magnanina e della Coturnice siciliana. Sono altresì indicati 10 diversi habitat di cui
uno prioritario (praterie substeppic he).
Nel progetto preliminare del ponte erano previsti due siti di deposito temporaneo dello smarino che
ricadevano in parte nell’area protetta. La stessa Valutazione di Incidenza redatta dalla SdM ammette impatto
negativo certo su habitat e uccelli, mortalità diretta e indiretta certa e grave. Per mitigare tale impatto, nella
Valutazione di Incidenza si afferma di non voler più realizzare i due siti di deposito.
IBA 153 “Monti Peloritani” e IBA 150 “Costa Viola”.
L’IBA 153 e l’IBA 150 costituiscono uno dei più importanti bootle neck (collo di bottiglia) degli uccelli
migratori in Europa ed in particolare per i Falconiformi, con più di 34.000 individui in due mesi nel 2000,
più di 35.000 individui in due mesi nel 2003 (rilevamenti campo di studio e sorveglianza del WWF e
dell’Associazione Mediterranea per la Natura), appartenenti a 32 specie diverse. Le strutture aeree del ponte
provocherebbero: collisione con esiti mortali; dispersione e perdita di orientamento (provocata dalle luci in
caso di nebbia, pioggia, nuvole); alterazione della dinamica dei venti con possibili turbolenze e conseguenti
collisioni. Le opere e le azioni connesse, provocherebbero perdita di habitat, frammentazione degli habitat,
disturbo, allontanamento dell’avifauna con ulteriore perdita di energia e possibile morte per inedia e stress,
alterazione del regime idrico superficiale e sotterraneo con conseguenze sull’ambiente e sulla disponibilità
trofica dello stesso per l’avifauna.
25 ottobre 2005
UFFICIO LEGALE – ISTITUZIONALE WWF ITALIA