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Osservatorio per la giustizia civile di Milano
Protocollo per i procedimenti ex artt.155 – 317 bis c.c.
Norme di carattere generale
Art. 1
Richiamo alle disposizioni previste dal protocollo per le udienze civili
Sono espressamente richiamate, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal protocollo per le udienze civili agli artt. 5 (puntualità nella presenza in udienza), 7 (Segnalazioni da parte del giudice in
caso di ritardi sull’orario previsto), 8 (Segnalazione di cortesia da parte del giudice in caso di suo impedimento a tenere udienza), 11 (Segnalazioni di cortesia tra difensori e cancellerie), art. 14 (Rinvio
per impedimento del giudice), 18 (Conoscenza delle cause da trattarsi in udienza). 1
Art. 2
Cortesie tra i difensori
1. E’ auspicabile che in caso di impedimento di una delle parti e/o del difensore all’udienza di comparizione delle parti costoro diano tempestiva informazione alla cancelleria e/o al giudice e all’altro difensore.
2. In caso di mancata presenza di uno dei difensori all’orario fissato per la trattazione della causa,
l’altro difensore cercherà di contattare il difensore assente per informarsi dei motivi del ritardo e della sua possibile durata.
3. Il difensore curerà il deposito della copia di cortesia di atti e documenti per la controparte, ove la
produzione dei documenti sia effettuata in udienza, il difensore ne consegnerà copia per la controparte costituita in giudizio.
Inizio del procedimento
Art. 3
Articolo 5
Puntualità nella presenza in udienza
1.- Sia il giudice sia i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell’orario fissato per l’inizio dell’udienza e per la trattazione di ciascun procedimento, salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall’imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti
precedenti.
Articolo 7
Segnalazioni di cortesia da parte del giudice in caso di ritardi sull’orario previsto
1.- Ove, nel corso dell’udienza, si verifichi un significativo slittamento dell’orario indicato per le cause successive, dovuto al protrarsi della
trattazione di altre cause od a motivi contingenti, è auspicabile che il giudice ne dia tempestiva comunicazione agli avvocati ed alle parti in
attesa.
Articolo 8
Segnalazioni di cortesia da parte del giudice in caso di suo impedimento a tenere udienza
1.- Quando si renda necessario il rinvio dell’udienza, per impedimento del giudice e anche del suo sostituto, sarà dato tempestivo avviso dalla cancelleria ai difensori, anche a mezzo telefono comunicazione per fax o per posta elettronica.
Articolo 11
Segnalazioni di cortesia tra difensori e cancellerie
1.- I difensori provvederanno a segnalare tempestivamente in cancelleria i cambi di indirizzo dello studio presso il quale è stato eletto domicilio all’inizio della causa. Analoga segnalazione riguarderà le variazioni del numero di telefono e/o di fax e dell’indirizzo di posta elettronica. I difensori presteranno altresì la massima attenzione affinché nessun atto con le vecchie indicazioni venga depositato successivamente al
mutamento della domiciliazione.
2.- Nel caso di nomina di un collegio di difesa, verrà prestata particolare attenzione affinché sia individuato con chiarezza il difensore presso
il quale è eletto domicilio.
Articolo 14
Rinvio per impedimento del giudice
1.- Quando si renda necessario il rinvio dell’udienza per impedimento sia del giudice sia del suo sostituto, fermo il tempestivo avviso ex
art.8, si cercherà di garantire la trattazione dei procedimenti fissati per l’udienza non tenuta in una udienza straordinaria, da fissarsi comunque in tempi ravvicinati e contenuti nell’arco temporale massimo di tre mesi dalla data originariamente fissata.
Articolo18
Conoscenza delle cause da trattarsi in udienza
1.- I giudici e i difensori avranno cura di giungere all’udienza con una effettiva conoscenza della causa.
2.- La conoscenza della causa sarà assicurata anche dal sostituto processuale del difensore.
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Predisposizione della documentazione da allegare al ricorso ex artt. 155 -317 bis c.c.
1. Il ricorrente avrà cura di produrre, all’atto del deposito del ricorso atto integrale di nascita (necessario per accertare paternità e maternità), certificato di residenza dei genitori e dei figli, stato di famiglia.
2. Nell’ipotesi di domanda di contributo economico, ai fini della prova dei redditi: sin dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio, il difensore avrà cura di produrre le dichiarazioni complete dei redditi
(modello 730 o Unico) della parte assistita (nel caso di convivenza pluriennale perlomeno relative
agli ultimi tre anni) e non limitarsi invece alla produzione del solo CUD, nonchè ogni altra documentazione necessaria a comprovare la situazione economica della parte assistita (ad es. buste paga,
contratti di locazione, richieste di finanziamenti, mutui, leasing, ecc.).
3. Ai fini della razionalizzazione dei tempi dell'udienza e della celerità del processo è inoltre auspicabile
che i difensori provvedano a produrre e/o integrare tutta la documentazione necessaria nei termini
fissati nel decreto di fissazione di udienza.
4. In ipotesi di coppie straniere è auspicabile che il difensore alleghi la legge – tradotta - di diritto internazionale privato dello stato di cui sia cittadino il minore e, qualora sia richiamata, della relativa legge sostanziale.
Fascicoli di parte e d’ufficio
Art.4
Tenuta dei fascicoli e sottoscrizione dei provvedimenti
1. All’atto del deposito del ricorso introduttivo e della documentazione ad essa allegata verrà predisposto a cura della Cancelleria fascicolo di ufficio
2. I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall’art. 74
disp. att. c.p.c., con sezioni separate per atti e documenti, tutti correttamente affoliati, con distinta e
congruente numerazione che trovi riscontro nell’indice del fascicolo.
3. In caso di produzione di documenti in udienza, se ne darà atto a verbale, indicando specificamente
gli estremi identificativi di ciascun documento, e contestualmente si provvederà all’aggiornamento
dell’indice del fascicolo di parte.
4. I giudici avranno cura di sollecitare in ogni momento del processo la corretta tenuta dei fascicoli di
parte e di verificare – in accordo con le cancellerie – che di ogni atto depositato sia fornita copia da
inserire nel fascicolo d’ufficio.
5. Gli atti del fascicolo d’ufficio saranno numerati progressivamente man mano che vengono depositati
e custoditi in tale ordine. Difensori e giudici avranno cura di non manomettere tale ordine durante la
consultazione del fascicolo.
6. Al momento del deposito in cancelleria di atti e documenti il difensore curerà che le copie per controparte e quelle di cortesia siano inserite nei fascicoli di ogni parte costituita.
7. I provvedimenti verranno sottoscritti dal giudice in modo leggibile, salvo il caso dell’apposizione di
timbro con l’indicazione del nominativo del giudice.
Art. 5
Decreto fissazione udienza comparizione delle parti
1. E’ auspicabile che nel decreto presidenziale di fissazione per la personale comparizione delle parti
sia data ogni opportuna informazione sulla localizzazione della stanza del giudice in cui sarà tenuta
l’udienza.
2. E’ altresì auspicabile un avvertimento che renda evidente alla parte convenuta la necessità di rivolgersi ad un avvocato per la predisposizione della difesa e l’avvertimento che, sussistendo i limiti di
reddito e i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del DPR n.115/2002 la facoltà per la parte non abbiente ad essere assistita a spese dello stato da un difensore, con istanza da depositare presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
3. Il decreto di fissazione di udienza verrà altresì comunicato anche al P.M.
Art. 6
Invito ai difensori della parte resistente
Ai fini della razionalizzazione dei tempi dell'udienza e della celerità del processo è auspicabile che il
difensore adempia all'invito contenuto nel decreto di fissazione di udienza depositando nei termini ivi
indicati memoria difensiva e ogni opportuna documentazione a sostegno delle domande svolte
Il procedimento
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Art 7
Numero di cause per ciascuna udienza
Orario di trattazione delle singole cause e fasce orarie di udienza
1. In ciascuna udienza verrà fissato un numero massimo di cause, tali da consentire un’adeguata trattazione, effettiva e decorosa, per ciascuna di esse
2. Per ciascuna causa verrà fissato un orario di trattazione
Art. 8
Il verbale di udienza
Nei casi di indisponibilità delle cancellerie ad assicurare il servizio di verbalizzazione delle udienze sia
tradizionale sia mediante mezzi informatici, il giudice procederà alla verbalizzazione di persona ovvero
autorizzerà, su accordo delle parti e sotto la sua direzione e controllo, la redazione del verbale ad opera di uno dei difensori
Art. 9
Oralità del processo
1. I genitori debbono comparire personalmente all’udienza fissata per la comparizione delle parti con
l’assistenza del difensore. Negli altri casi verrà indicato a verbale se all’udienza di rinvio sarà necessario comparire personalmente
2. Il giudice interroga liberamente le parti in contraddittorio fra loro e le loro dichiarazione sono raccolte
a verbale. Successivamente sarà data parola ai difensori: questi dovranno attenersi alle regole di rispetto e cortesia reciproca, che il giudice farà rispettare, evitando interruzioni e/o sovrapposizioni e
astenendosi dal rivolgersi direttamente all’altra parte.
3. I figli minori non devono comparire alla prima udienza davanti al giudice per la loro audizione si applicano le regole di cui al protocollo sull’ascolto del minore (cfr. successivo art.11)
4. Qualora i difensori abbiano provveduto al deposito del solo Cud o le dichiarazioni dei redditi siano
comunque insufficienti a rappresentare la situazione economica di ciascuno dei genitori, il Giudice
potrà richiedere la produzione di documenti ulteriori (quali attestazioni di veridicità, come ad esempio il certificato ISEE - indicatore della Situazione Economica Equivalente - redatto dall'Inps che certifica il reale tenore di vita).
5. All’esito della comparizione delle parti il giudice può concedere termini per deposito di memorie e
repliche
Art. 10
Tentativo di conciliazione
1. All’udienza di comparizione delle parti il giudice deve sentire i genitori tentando di far loro raggiungere una soluzione concordata
2. Nell’ipotesi in cui le parti trovino una conciliazione, viene redatto processo verbale contenente le
condizioni relative all’affidamento e mantenimento dei figli e all’assegnazione della casa familiare e
ogni altra condizione ritenuta utile.
3. Il verbale contenente gli accordi sarà, a cura del giudice trasmesso al P.M. per il parere e quindi il
Collegio provvederà alla ratifica dell’accordo medesimo.
4. Sarà cura dei difensori fornire al giudice su supporto informatico o cartaceo la scrittura contenente
gli accordi raggiunti dalle parti, al fine di consentirne l’inserimento nel provvedimento
5. In caso di consenso delle parti, il procedimento potrà essere rinviato per consentire un percorso di
mediazione
Art. 11
Modalità per l’ascolto del minore
Si richiama espressamente il Protocollo sull’interpretazione e applicazione legge 8 febbraio 2006 n.54
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in tema di ascolto del minore, con l’unica modifica apportata all’art. 3
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Osservatorio per la giustizia civile di Milano
Protocollo sull’ interpretazione e applicazione legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore
Articolo 155 sexies
Il giudice dispone l’audizione del minore che abbia compiuto i dodici anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento”
considerato
- che la norma in esame ha di fatto elevato a regola l’audizione del minore nei procedimenti di separazione;
3
- che in virtù dell’art. 4, comma 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, detta previsione dovrebbe trovare applicazione anche
nei procedimenti di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati;
- che, peraltro, affinché l’audizione nel processo costituisca per il minore un’effettiva opportunità di esprimere propri bisogni
e desideri, è necessario che si proceda all’ascolto con modalità adeguate e rispettose della sua sensibilità, nel rispetto del
principio della minima offensività;
- che, specie nel caso di procedimenti con alta conflittualità fra le parti, occorre prestare la massima cautela onde evitare che
l’audizione del minore diventi occasione di pericolose strumentalizzazioni e suggestioni ad opera dei genitori e di terzi;
- che, pertanto, al fine di garantire una corretta applicazione del disposto ex art.155 sexies si auspica che vengano fissati alcuni criteri interpretativi di base;
- che si auspica che detti criteri ed indicazioni vengano rispettate per l’ascolto del minore in tutte le procedure civili che lo riguardano;
Art. 1 - Limiti dell’ascolto
L’ascolto del minore dovrà essere disposto unicamente nei procedimenti contenziosi (separazione, divorzio, interruzione conflittuale di convivenza more uxorio); nel caso di procedimenti consensuali, l’ascolto potrà essere disposto soltanto laddove
particolari circostanze del caso lo rendano opportuno.
In ogni caso, l’ascolto del minore potrà essere disposto solo nei casi in cui debbano essere presi provvedimenti che riguardino
l’affidamento, le modalità di visita e tutte le decisioni relative ai figli, eccettuate le ipotesi in cui la vertenza riguardi esclusivamente gli aspetti economici.
L’ascolto del minore potrà non essere disposto quando, per le particolari circostanze del caso, il giudice ritenga motivatamente che non sia rispondente all’interesse del minore .
Qualora debba essere disposta l’audizione del minore inferiore di anni dodici, il Giudice potrà, in ogni momento avvalersi
della competenza di un esperto, nominato ausiliario ex art. 68 c.p.c, ovvero di una CTU, per la valutazione della “capacità di
discernimento”, o della difficoltà o del pregiudizio che l’espletamento dell’ascolto potrebbe arrecare al minore.
Art. 2 - Tempi dell’ascolto giudiziario
L’ascolto del minore dovrà essere disposto al fine di prevenire eventuali inasprimenti del conflitto ed, in ogni caso, ad udienza fissa, da stabilirsi di preferenza fuori dell’orario scolastico, in ambiente adeguato e a porte chiuse.
Ciascuna Autorità giudiziaria (o le Cancellerie e gli Uffici amministrativi competenti) dovrà dunque dare disposizioni affinché a queste udienze venga assicurata particolare priorità ed attenzione, sia in termini di rispetto dei tempi, sia con riferimento al luogo ove l’audizione verrà effettuata che dovrà garantire la massima riservatezza e tranquillità al minore.
Art.3 - Ascolto diretto e “competenze integrate”
E’ auspicabile che l’ascolto, con riferimento anche all’età del minore, venga effettuato dal giudice relatore ovvero sarà delegato un giudice onorario che riferirà al giudice relatorepossibilmente in camera di consiglio ovvero con la nomina di un ausiliario ex art. 68 c. p.c. esperto in scienze psicologiche o pedagogiche.
Art.4 - Luogo dell’audizione e verbalizzazione
E’ auspicabile che l’audizione si svolga presso l’Ufficio Giudiziario competente in una apposita stanza idonea ad accogliere
un minore.
L’incontro sarà verbalizzato anche in forma sommaria ed il minore avrà diritto di leggere e sottoscrivere il verbale.
Art.5 - Presenza della parti e dei difensori
L’audizione si svolgerà unicamente alla presenza del minore, del Giudice titolare della procedura, dell’eventuale ausiliario e,
in caso di nomina, del difensore del minore o del curatore del minore.
Al fine di evitare condizionamenti, non pare opportuna la presenza delle parti e dei difensori. Le parti ed i loro difensori presteranno quindi consenso ad allontanarsi dall’aula per non assistere all’incombente.
In ogni caso, prima dell’audizione, i legali delle parti potranno sottoporre al giudice i temi e gli argomenti sui quali ritengono
opportuno sentire il minore.
Se il minore richiederà espressamente la presenza di un genitore o di entrambi o di una persona esterna al nucleo, in ossequio
al diritto ad un’assistenza affettiva e psicologica, questa richiesta, anche in considerazione dell’età del minore, dovrà comunque essere valutata dal giudice.
Qualora venga disposta l’audizione di più fratelli, essi saranno ascoltati separatamente, salvo l’opportunità di ascoltarli insieme.
Art. 6 - Informazione
Prima dell’audizione il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Giudice del suo diritto ad essere ascoltato nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso, nonché dei possibili esiti del procedimento, precisando che tali esiti
non necessariamente saranno conformi a quanto sarà da lui eventualmente espresso o richiesto3
Prima dell’audizione del minore il Giudice fornirà ai genitori ed agli avvocati le indicazioni su come comunicare al minore
tempi e modalità dell’ascolto.
Art. 7 - Doveri di astensione dell’avvocato ed informazioni alle parti
In ogni caso, l’avvocato dei genitori del minore che deve essere ascoltato non dovrà avere contatti con il medesimo.
L’avvocato dovrà inoltre invitare i suoi assistiti ad un atteggiamento responsabile nei confronti del minore evitando ogni
forma di suggestione e di induzione della volontà, invitandoli espressamente ad astenersi dal rammostrare al minore qualsiasi
atto processuale.
Art. 8 - Ascolto del minore in CTU
E’ auspicabile che qualora si proceda ad un ascolto del minore in sede di CTU anche detto incombente avvenga, così come
per l’ascolto avanti al Giudice, senza la presenza delle parti e dei difensori e potrà essere richiesto che l’incombente venga
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Art. 12
Rinvio davanti al collegio e decisioni interlocutorie
1. Se la conciliazione non riesce il giudice rimetterà la causa al collegio eventualmente anche per
l’emissione di provvedimenti provvisori ovvero di carattere istruttorio.
2. Sia il collegio sia il giudice provvederanno a rinviare la causa ad udienze fisse, ovvero su richiesta
delle parti nell’ipotesi di invio alla mediazione, fino alla decisione definitiva.
Art.13
Conclusione dell’istruttoria e fase decisoria
Assunti i mezzi di prova, il giudice, se richiesto dalle parti, darà congruo termine per il deposito di memorie conclusive e repliche. Quindi, acquisito il parere del pubblico ministero, il tribunale decide con
decreto.
Art. 14
Art. 709 ter c.p.c.
Nel caso in cui, in corso di causa, fossero avanzate istanze ex art. 709 ter cpc il giudice provvederà ad
instaurare il contraddittorio in relazione alle stesse, rimettendo poi la causa al collegio per la decisione
unitamente al merito .
Art. 15
Definizione delle cd "spese straordinarie" nei casi di obbligo al pagamento dell'assegno per il
contributo nel mantenimento dei figli minori.
1. È auspicabile che i difensori delle parti - alla luce della novella di cui alla legge 54/06 - non si limitino
ad utilizzare il termine "spese straordinarie" e provvedano invece ad indicare in modo dettagliato
quali siano le ulteriori spese - rispetto al contributo fisso mensile - che i genitori dovranno corrispondere pro quota (es. ticket sanitari, spese mediche e/o specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale, spese per l'iscrizione scolastica, acquisto libri e materiali scolastici, gite scolastiche,
corsi di lingue e/o sportive, ecc), specificando altresì quali debbano essere previamente concordate
fra i genitori.
2. E’ altresì auspicabile che siano indicate le modalità del pagamento fra i genitori e specificato che,
nel caso di spese mediche urgenti, esse non necessitano di essere previamente concordate.
3. E’ auspicabile che le indicazioni di cui ai precedenti commi siano osservate sia dai difensori nella
predisposizione delle condizioni concordate fra i genitori in sede di conciliazione sia dal Tribunale
nell’emanazione dei provvedimenti
videoregistrato, ovvero, ove possibile, anche in considerazione della particolare complessità del caso, venga realizzato con
modalità di audizione in forma protetta
Prima dell’audizione i consulenti di parte potranno sottoporre al CTU i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno
sentire il minore.
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