Cass. civ., sez. Lav., 13-06-2014, n. 13496

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Cass. civ., sez. Lav., 13-06-2014, n. 13496
Cass. civ., sez. Lav., 13-06-2014, n. 13496
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 26 gennaio 2011, in riforma della decisione del primo giudice, ha
respinto le domande di A.R. ed altri litisconsorti, proposte quali dipendenti del Consorzio Trasporti Pistoiese - COPIT
Spa, assunti con contratto di formazione e lavoro successivamente trasformato in rapporto a tempo indeterminato,
tendenti ad ottenere il pagamento di un emolumento contrattuale denominato "terzo elemento".
Costoro, premesso che durante il contratto di formazione e lavoro era intervenuto il contratto collettivo del 25 luglio 1997
che, da pari data, aveva soppresso il "terzo elemento salariale" e lo aveva mantenuto ai soli lavoratori già in forza a
tempo indeterminato alla medesima data, avevano invocato la nullità della clausola collettiva per violazione della
normativa inderogabile rappresentata dal D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, conv. in L. n. 863 del 1984, secondo cui
"il contratto di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di
formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato".
Secondo la Corte distrettuale la domanda dei lavoratori era infondata perchè non si trattava di "togliere valore
all'anzianità maturata nel corso del rapporto di formazione, ma solo di prendere atto come il rapporto di lavoro sia
divenuto a tempo indeterminato solo in epoca successiva alla data fissata dal contratto collettivo".
2.- Il ricorso dei lavoratori in epigrafe ha domandato la cassazione della sentenza per un unico motivo. Ha resistito la
società con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 726 del 1984, art. 3, commi 5 e
12, conv.
con modificazioni nella L. n. 863 del 1984, e dell'art. 12 disp. gen. premesse al c.c. inerente l'interpretazione delle leggi,
nonchè motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria.
I ricorrenti sostengono che la disposizione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie, che ha soppresso
l'emolumento retributivo denominato "terzo elemento salariale" mantenendolo ai soli lavoratori già in forza a tempo
indeterminato alla data del 27 luglio 1997, è nulla per contrarietà alle norme aventi natura imperativa richiamate.
Lamentano che, secondo l'interpretazione patrocinata dai giudici di appello, lavoratori entrambi in servizio a detta data,
gli uni già con contratto a tempo indeterminato e gli altri con contratto di formazione e lavoro poi trasformato in rapporto a
tempo indeterminato, percepirebbero un diverso trattamento retributivo per l'intera vita lavorativa.
2.- La Corte giudica il ricorso fondato.
2.1.- Pacifici i fatti storici rilevanti per la causa, essendo i ricorrenti tutti dipendenti del Consorzio Trasporti Pistoiese COPIT Spa, assunti con contratto di formazione e lavoro trasformato al termine dell'esecuzione di esso in rapporto a
tempo indeterminato, ma solo successivamente all'entrata in vigore dell'Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. per i
dipendenti del settore degli autoferrotranviari siglato il 27 luglio 1997, loro applicabile.
2.2.- L'art. 4 di detto Accordo, rubricato "Nuovo terzo elemento salariale e trattamenti sostitutivi", stabilisce che "A
decorrere dalla data di stipula del presente contratto, il nuovo terzo elemento salariale è soppresso. Conseguentemente,
a decorrere dalla stessa data, i valori stabiliti dalla tabella retribuiva allegati numeri da 2/A a 2/E e da 3/A a 3/E
confluiscono, ferma restando in via transitoria la disciplina di cui al punto 3 dell'accordo nazionale 2 ottobre 1989, nei
trattamenti sostitutivi di cui all'art. 4 bis del C.C.N.L. 12 marzo 1980, così come integrato dal punto 4 dell'accordo
nazionale 2 ottobre 1989, e vengono mantenuti ai soli lavoratori già in forza a tempo indeterminato alla medesima data di
stipula del presente contratto".
In applicazione di tale disposizione pattizia la COPIT Spa non ha riconosciuto l'emolumento denominato "terzo elemento
salariale" ai ricorrenti in quanto non in forza all'azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 27
luglio 1997.
Occorre verificare se la clausola contrattuale collettiva si ponga in contrasto con disposizioni di fonte legale di tutela del
lavoratore aventi natura inderogabile.
2.3.- Il D.L. n. 726 del 1984, art. 3, conv. con modificazioni nella L. n. 863 del 1984, detta una duplice prescrizione
quanto al computo del periodo di formazione e lavoro in caso di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato.
Al comma 5 prevede: "Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione
del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine
dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro".
Al comma 12 stabilisce: "qualora il lavoratore sia assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma ndr.: dodici
mesi), dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione è computato nella anzianità di servizio".
Quindi nell'un caso (trasformazione del rapporto per effetto della novazione del contratto di lavoro) e nell'altro
(stipulazione di un nuovo contratto di lavoro con conseguente instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a breve
distanza di tempo dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro) si ha che "il periodo di formazione è computato
nell'anzianità di servizio.
2.4.- Le Sezioni unite di questa Corte, a composizione di un contrasto di giurisprudenza, hanno offerto una chiara
ricostruzione dell'ambito di operatività di tali norme in relazione a disposizioni di fonte contrattuale collettiva (Cass.
SS.UU. n. 20074 del 2010).
Dal dato testuale inequivocabile dell'art. 3, commi 5 e 12 cit., secondo cui il periodo di formazione e lavoro è computato
nell'anzianità di lavoro, hanno innanzi tutto ricavato che "la rilevanza del periodo di formazione in termini di anzianità di
servizio riguardi anche istituti disciplinati dalla contrattazione collettiva".
Si sono poi interrogate sul se tale rilevanza sia sempre e comunque predicabile in termini di inderogabilità da parte della
contrattazione collettiva.
Tenuto conto che la norma di tutela si riferisce alla "anzianità di servizio", che in sè considerata costituisce una
situazione di fatto che può essere rilevante ai fini di vari istituti di fonte legale o contrattuale, le Sezioni Unite hanno
sancito che la regola dettata dal legislatore "è quella di una equiparazione (periodo di formazione e lavoro - periodo di
lavoro ordinario) di carattere generale, che non riferendosi specificamente ad alcun istituto giuridico nè di fonte legale nè
di fonte contrattuale, opera a tutto campo perseguendo un'esigenza di riequilibrio e di contemperamento".
L'equiparazione posta dalla legge "in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla
contrattazione collettiva".
Essa esprime - argomenta la Corte - "un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche
alla contrattazione collettiva, la quale può sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla
sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non potrebbe introdurre un trattamento in senso lato
discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione".
Quindi "non è possibile, per la contrattazione collettiva, a fronte della prescrizione legale suddetta, "sterilizzare" il periodo
di formazione e lavoro prevedendo che a qualche fine, come quello degli scatti di anzianità, non valga: il legislatore
considera che la formazione congiunta al lavoro sia ex lege equiparabile a lavoro prestato".
Sotto questo profilo - conclude la sentenza richiamata - "l'equiparazione suddetta opera anche come una clausola di non
discriminazione: il lavoratore, una volta inglobato nella sua anzianità di servizio il pregresso periodo di formazione e
lavoro, non può più essere discriminato in ragione del fatto che una porzione della sua anzianità di servizio è tale solo in
forza dell'equiparazione legale suddetta".
Nel dare continuità all'indirizzo questa Corte ha anche precisato (cfr. Cass. n. 19198 del 2013; Cass. n. 10108 del 2013;
Cass. n. 12229 del 2011) che non si è in presenza di una immotivata o irrazionale interferenza del legislatore rispetto al
potere delle parti collettive di disciplinare l'entità e la struttura del trattamento retributivo dei lavoratori, ma della
determinazione da parte del medesimo legislatore, per ragioni di interesse generale, delle modalità di coordinamento con
la disciplina ordinaria del rapporto di lavoro del particolare istituto rappresentato dal contratto di formazione e lavoro,
prevedendosi un riequilibrio, a tutela del lavoratore assunto mediante tale speciale tipo di contratto, di rilevanti aspetti di
trattamento meno favorevole rispetto alla disciplina generale con elementi di garanzia di parità di trattamento rispetto agli
altri lavoratori.
2.5.- Alla luce dei principi così chiaramente espressi dal Supremo Collegio della nomofilachia, dai quali non v'è ragione
di discostarsi, deve essere accolto il motivo di impugnazione posto a fondamento del ricorso.
Invero il D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, conv. con modificazioni nella L. n. 863 del 1984, non può essere derogato
dall'art. 4 dell'Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti del settore degli autoferrotranviari siglato il 27 luglio
1997, il quale, sopprimendo dalla data di stipula il c.d. "terzo elemento salariale e mantenendolo ai soli lavoratori già in
forza a tempo indeterminato alla medesima data, non conserva detto emolumento retributivo anche ai lavoratori già
assunti con contratto di formazione e lavoro, trasformato al termine dell'esecuzione di esso in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Infatti la regola imposta dal legislatore che equipara il periodo di formazione e lavoro al periodo di lavoro ordinario, di
carattere generale ed inderogabile, non consente che agli assunti con c.f.l.
precedentemente al 27 luglio 1997 possa esser precluso il mantenimento del c.d. "terzo elemento salariale" al pari degli
altri lavoratori già dipendenti dell'azienda.
Il solo fatto dell'assunzione con contratto di formazione e lavoro, stante la previsione legale che equipara la dimensione
temporale del rapporto, non può giustificare che lavoratori entrambi in servizio al 27 luglio 1997, gli uni già con contratto
a tempo indeterminato e gli altri con contratto solo successivamente trasformato in rapporto a tempo indeterminato,
percepiscano un diverso trattamento retributivo per l'intera vita lavorativa.
Peraltro questa Corte, in fattispecie analoga in cui era controversa una disposizione della contrattazione collettiva che
aveva soppresso un'agevolazione tariffaria per i nuovi assunti a partire da una certa data, ha statuito che nei confronti di
coloro che erano già stati assunti con contratto di formazione e lavoro, con rapporto trasformato a tempo indeterminato
successivamente a detta data, non poteva operare il limite posto dalla norma pattizia, in ragione della "riconosciuta
unicità del rapporto fin dalla data della sua instaurazione con il c.f.l." (così Cass. n. 24033 del 2007).
2.6.- L'esegesi offerta, tenuto conto che il contratto di formazione e lavoro costituisce una specie del genus contratto di
lavoro a tempo determinato, è altresì conforme alla disciplina in materia dell'Unione Europea, dettata dall'accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Ai sensi della clausola 1 dell'accordo quadro, uno dei due obiettivi di quest'ultimo è: "migliorare la qualità del lavoro a
tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione".
La clausola 4, intitolata "Principio di non discriminazione", riempie di contenuto tale obiettivo prevedendo: "Per quanto
riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole
dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo
determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (punto 1); "i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a
particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo
indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive"
(punto 4).
La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del diritto comunitario vivente (ex plurimis: Cass. n. 19740
del 2008), ha interpretato il complesso delle disposizioni citate come segue.
Il principio di non discriminazione impone che situazioni comparabili non siano trattate in modo differente e che situazioni
differenti non siano trattate in modo identico, a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato
(sentenza dell'8 settembre 2011, Rosado Santana, C-177/10, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).
La nozione di "ragioni oggettive" ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro deve essere intesa nel
senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i
lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale ed astratta,
quale una legge o un contratto collettivo (sentenze del 13 settembre 2007, Del Cerro Alonso, C-307/05, punto 57, e del
22 dicembre 2010, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C- 444/09 e C-456/09, punto 54; ordinanzal8 marzo 2011,
Montoya Medina, C-273/10, punto 40; sentenza Rosado Santana, cit., punto 72, nonchè ordinanza del 9 febbraio 2012,
Lorenzo Martinez, C-556/11, punto 47).
La nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e
concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in
base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a
conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine (v., in particolare, citate sentenze Del Cerro Alonso, punti 53
e 58, e Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, punto 55; ordinanza Montoya Medina, cit., punto 41;
sentenza Rosado Santana, cit., punto 73, nonchè ordinanza Lorenzo Martinez, cit., punto 48).
Secondo la Corte di Giustizia la clausola 4 dell'accordo quadro osta ad una normativa nazionale la quale escluda
totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato siano presi in considerazione per
determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato ed il semplice fatto
che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un rapporto di lavoro a
tempo determinato non configura una ragione oggettiva (sentenza del 18 ottobre 2012, Valenza, C-302/11 a C-305/11).
Pertanto, in coerenza con i vincoli derivanti dall'adesione all'ordinamento comunitario (tra le tante; Corte di Giustizia:
sentenze del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C-212/04, punto 108; 15 aprile 2008, Impact, C-268/06, punti 100-101; 23
aprile 2009, Angelidaki, C-378/07, punti da 196 a 200; 19 gennaio 2010, Kùcùkdeveci, C-555/07, punto 48), va ribadito
l'enunciato espresso dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 20074/2010 cit.
secondo cui il lavoratore, una volta inglobato nella sua anzianità di servizio il pregresso periodo di formazione e lavoro,
non può più essere discriminato in ragione del fatto che una porzione della sua anzianità di servizio è stata conseguita in
forza di un contratto a tempo determinato.
2.7.- In conclusione può essere affermato il seguente principio di diritto: "il D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5,
convertito con modificazioni nella L. n. 863 del 1984, secondo cui il periodo di formazione e lavoro è computato
nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato,
non può essere derogato da una disposizione contrattuale collettiva, quale l'art. 4 dell'Accordo per il rinnovo del C.C.N.L.
per i dipendenti del settore degli autoferrotranviari siglato il 27 luglio 1997, che, sopprimendo dalla data di stipula il c.d.
"terzo elemento salariale" e mantenendolo ai soli lavoratori già in forza a tempo indeterminato alla medesima data, non
conservi detto emolumento retributivo anche ai lavoratori già assunti a detta data con contratto di formazione e lavoro
trasformato al termine dell'esecuzione di esso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato".
3.- Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice che si designa nella Corte di Appello
di Genova, che si uniformerà al principio di diritto innanzi enunciato, provvedendo anche alla regolamentazione delle
spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Genova anche per la
liquidazione delle spese.