In materia di affidamento condiviso si segnala

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In materia di affidamento condiviso si segnala
L’APPLICABILITÀ DELL’ISTITUTO DELL’AFFIDAMENTO CONDIVISO OLTRE I CONFINI NAZIONALI ED
EUROPEI E NONOSTANTE L’ACCESA CONFLITTUALITÀ TRA I GENITORI.
(A CURA DI REMO GHERARDINI E FEDERICA GHERARDINI, AVVOCATI DEL FORO DI BOLOGNA*)
In materia di affidamento condiviso si segnala un’interessante sentenza di merito, la n.
2113 emessa dal Tribunale Civile di Bologna, I Sezione, in data 11 luglio 2011.
IL CASO: Il signor C.S. contraeva matrimonio civile con una signora di nazionalità
israeliana, la quale successivamente acquisiva la cittadinanza italiana. La loro vita
matrimoniale si svolgeva in Bologna e successivamente nasceva un figlio.
Dopo circa 2 anni i coniugi comparivano di fronte al Presidente del Tribunale Civile di
Bologna e sottoscrivevano verbale di separazione consensuale, regolarmente omologato, in
forza del quale il figlio veniva affidato esclusivamente alla madre.
Successivamente la moglie decideva, unilateralmente, di trasferirsi in Israele, a Tel Aviv, e
di portare con sé il figliolo.
Di contro il padre, anche a seguito dell’entrata in vigore della legge sull’affidamento
condiviso, proponeva ricorso ex art. 710 c.p.c., per chiedere la modifica delle condizioni di
separazione, l’affidamento esclusivo del figlio, onde scongiurare il trasferimento di
quest’ultimo al seguito della madre, e, in via subordinata, l’affidamento condiviso del
medesimo ad entrambi i genitori.
Con decreto del 28.5-5.6/2007, a definizione del procedimento ex art 710 c.p.c., l’Ill.mo
Tribunale adito confermava l’affidamento esclusivo del minore alla madre e disponeva che
il padre vedesse e tenesse con sé il figlioletto in Israele quando lo riterrà, previo preavviso
alla madre di almeno 15 giorni e comunque sempre previo accordo con la madre,
sostenendo il padre le spese necessarie; che la madre portasse il bambino in Italia, a
Bologna, almeno 2 volte all’anno per 2 periodi di 15 giorni ciascuno continuativi,
sostenendo la madre le relative spese. Rimaneva fermo per il padre l’obbligo al
mantenimento del figlio.
In particolare il Tribunale di Bologna escludeva l’applicabilità nel caso di specie
dell’istituto dell’affidamento condiviso attesa la notevole distanza fra i coniugi e l’accesa
conflittualità emersa in corso di causa.
Successivamente, in data 18/07/2008, C.S, sussistendone tutti i presupposti di legge,
instaurava il procedimento di scioglimento del matrimonio, e, in tale occasione, tra le altre
cose, reiterava la domanda di affidamento esclusivo del figlio e, in subordine, la domanda
di affidamento del medesimo ad entrambi i genitori nella forma alternata e/o in via
condivisa, lamentando il peggioramento del rapporto con il figlio a seguito ed a causa del
trasferimento del minore in Israele ed a causa dell’affidamento esclusivo del medesimo alla
madre che precludeva al padre qualsivoglia potere decisionale.
IL PROCESSO veniva celebrato innanzi al Tribunale Civile di Bologna, Sezione I.
Il signor C.S, rappresentato e difeso dagli Avvocati Remo Gherardini e Federica Gherardini
del Foro di Bologna, instava, come detto, affinché venisse applicato al caso di specie
l’istituto dell’affidamento condiviso o l’istituto dell’affidamento alternato nonché per
l’aumento del periodo previsto per le visite padre/figlio.
Con SENTENZA n. 2113/11 depositata in data 2/08/2011 il Tribunale Civile di Bologna
accoglieva la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, dichiarava che:
“[…OMISSIS…] quanto all’affidamento del figlio […OMISSIS…] il Collegio ritiene non
sussistano motivi ostativi all’affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori posto
che la considerevole distanza tra le parti e l’accesa conflittualità tra le stesse, come
emergente dagli atti di causa, non rappresentano circostanze sufficienti ed idonee a
limitare le prerogative paterne in ordine alla condivisione delle decisioni di maggiore
importanza relative alla salute, alla cura, istruzione
ed educazione del figliolo
[…OMISSIS]”.
La sentenza del Tribunale Civile di Bologna, Sezione I, è particolarmente interessante
anche perché uno dei primi casi in cui la giurisprudenza ha accordato l’applicazione del
regime dell’affidamento condiviso, in luogo di quello esclusivo alla madre, nell’ipotesi in
cui i genitori risiedano in due distinte nazioni e nonostante l’accesa conflittualità tra gli
stessi.
Precedentemente si rinviene l’ordinanza 2 dicembre 2010, n. 24526 con la quale la Corte di
Cassazione, Sez. VI, era stata chiamata a regolare una questione analoga concernente
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l’opposizione alla pronuncia di affidamento esclusivo, disposta dalla Corte d’Appello di
Brescia.
Il caso oggetto della decisione, riguardava un padre bresciano che aveva proposto ricorso
avverso la sentenza di affidamento monogenitoriale della figlia, in favore della ex
convivente rumena.
Secondo la Suprema Corte l'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei
genitori non precludeva la possibilità di un affidamento condiviso del minore ad entrambi i
genitori, potendo tale distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità
della presenza del minore presso ciascun genitore e la lontananza tra le residenze dei
genitori non può costituire ragione di deroga all'affidamento condiviso del minore.
A tal proposito, l’ordinanza de qua prevede testualmente che: “[…OMISSIS…] alla regola
dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale
pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più
in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità
educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore […OMISSIS…]”.
Inoltre, sull’ aspetto relativo alla distanza delle abitazioni dei genitori, è stato precisato che:
“[…OMISSIS…] l'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non
preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori,
potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della
presenza del minore presso ciascun genitore (artt. 155, comma 2, e 155 quater, comma 2,
cc) […OMISSIS]”.
Conformemente, anche la Sentenza n 2113/11 del Tribunale Civile di Bologna, Sezione I,
ha statuito che non sussistono motivi ostativi all’applicabilità dell’affidamento condiviso
del minore ad entrambi i genitori posto che la considerevole distanza tra le parti (nel caso di
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specie Italia-Israele) e l’accesa conflittualità tra le stesse non rappresentano circostanze
sufficienti ed idonee a limitare le prerogative paterne.
Con detta sentenza il Tribunale di Bologna ha ribaltato quanto stabilito, solo nel 2008, in
sede di procedimento ex art. 710 c.p.c., ove escludeva l’applicazione dell’affidamento
condiviso proprio a causa della notevole distanza tra i coniugi e dell’accesa conflittualità
esistente tra loro.
Detta decisione giunge a seguito di una lunga e difficile battaglia legale proseguita per anni,
e nonostante l’applicabilità dell’istituto dell’affidamento condiviso in dette ipotesi sia di
fatto ancora discussa.
Va anche rilevato che il Tribunale di Bologna ha preferito l’applicazione dell’istituto in
esame anche rispetto all’affidamento alternato, accordando al padre, dunque, il pieno
esercizio della potestà genitoriale anche in ordine alle questioni ordinarie.
Per effetto della pronuncia in commento viene ribadito il principio per cui l’affidamento
esclusivo del minore ad uno dei due genitori rappresenta un’ipotesi residuale, applicabile
solo in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore
l'affidamento condiviso, ad esempio in caso di manifesta carenza o inidoneità educativa di
uno dei genitori.
Il Tribunale di Bologna ha altresì tenuto conto del regime di affidamento applicato, ossia
l’affidamento condiviso, anche quando chiamato a determinare le condizioni di rimborso
delle spese straordinarie. Infatti, tenendo in considerazione le spese che il padre deve
sostenere annualmente per far visita al figlio, il Tribunale ha ritenuto maggiormente
congruo disporre che il 70% delle spese straordinarie fosse a carico della madre ed il 30% a
carico del padre. Il minor onere economico stabilito a favore del padre trova la sua ratio
proprio nella volontà del Tribunale di garantire al padre, per quanto possibile, maggiori
risorse per vedere il figlio e per garantire dunque a quest’ultimo il diritto di mantenere un
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e
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istruzione da entrambi. È evidente come per il minore, anche sotto questo profilo, il regime
di affidamento condiviso sia maggiormente tutelante rispetto al regime di affidamento
esclusivo.
*Si ringrazia per la gentile collaborazione la Dott.ssa Valentina Guidoboni
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