In materia di affidamento condiviso si segnala
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In materia di affidamento condiviso si segnala
L’APPLICABILITÀ DELL’ISTITUTO DELL’AFFIDAMENTO CONDIVISO OLTRE I CONFINI NAZIONALI ED EUROPEI E NONOSTANTE L’ACCESA CONFLITTUALITÀ TRA I GENITORI. (A CURA DI REMO GHERARDINI E FEDERICA GHERARDINI, AVVOCATI DEL FORO DI BOLOGNA*) In materia di affidamento condiviso si segnala un’interessante sentenza di merito, la n. 2113 emessa dal Tribunale Civile di Bologna, I Sezione, in data 11 luglio 2011. IL CASO: Il signor C.S. contraeva matrimonio civile con una signora di nazionalità israeliana, la quale successivamente acquisiva la cittadinanza italiana. La loro vita matrimoniale si svolgeva in Bologna e successivamente nasceva un figlio. Dopo circa 2 anni i coniugi comparivano di fronte al Presidente del Tribunale Civile di Bologna e sottoscrivevano verbale di separazione consensuale, regolarmente omologato, in forza del quale il figlio veniva affidato esclusivamente alla madre. Successivamente la moglie decideva, unilateralmente, di trasferirsi in Israele, a Tel Aviv, e di portare con sé il figliolo. Di contro il padre, anche a seguito dell’entrata in vigore della legge sull’affidamento condiviso, proponeva ricorso ex art. 710 c.p.c., per chiedere la modifica delle condizioni di separazione, l’affidamento esclusivo del figlio, onde scongiurare il trasferimento di quest’ultimo al seguito della madre, e, in via subordinata, l’affidamento condiviso del medesimo ad entrambi i genitori. Con decreto del 28.5-5.6/2007, a definizione del procedimento ex art 710 c.p.c., l’Ill.mo Tribunale adito confermava l’affidamento esclusivo del minore alla madre e disponeva che il padre vedesse e tenesse con sé il figlioletto in Israele quando lo riterrà, previo preavviso alla madre di almeno 15 giorni e comunque sempre previo accordo con la madre, sostenendo il padre le spese necessarie; che la madre portasse il bambino in Italia, a Bologna, almeno 2 volte all’anno per 2 periodi di 15 giorni ciascuno continuativi, sostenendo la madre le relative spese. Rimaneva fermo per il padre l’obbligo al mantenimento del figlio. In particolare il Tribunale di Bologna escludeva l’applicabilità nel caso di specie dell’istituto dell’affidamento condiviso attesa la notevole distanza fra i coniugi e l’accesa conflittualità emersa in corso di causa. Successivamente, in data 18/07/2008, C.S, sussistendone tutti i presupposti di legge, instaurava il procedimento di scioglimento del matrimonio, e, in tale occasione, tra le altre cose, reiterava la domanda di affidamento esclusivo del figlio e, in subordine, la domanda di affidamento del medesimo ad entrambi i genitori nella forma alternata e/o in via condivisa, lamentando il peggioramento del rapporto con il figlio a seguito ed a causa del trasferimento del minore in Israele ed a causa dell’affidamento esclusivo del medesimo alla madre che precludeva al padre qualsivoglia potere decisionale. IL PROCESSO veniva celebrato innanzi al Tribunale Civile di Bologna, Sezione I. Il signor C.S, rappresentato e difeso dagli Avvocati Remo Gherardini e Federica Gherardini del Foro di Bologna, instava, come detto, affinché venisse applicato al caso di specie l’istituto dell’affidamento condiviso o l’istituto dell’affidamento alternato nonché per l’aumento del periodo previsto per le visite padre/figlio. Con SENTENZA n. 2113/11 depositata in data 2/08/2011 il Tribunale Civile di Bologna accoglieva la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, dichiarava che: “[…OMISSIS…] quanto all’affidamento del figlio […OMISSIS…] il Collegio ritiene non sussistano motivi ostativi all’affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori posto che la considerevole distanza tra le parti e l’accesa conflittualità tra le stesse, come emergente dagli atti di causa, non rappresentano circostanze sufficienti ed idonee a limitare le prerogative paterne in ordine alla condivisione delle decisioni di maggiore importanza relative alla salute, alla cura, istruzione ed educazione del figliolo […OMISSIS]”. La sentenza del Tribunale Civile di Bologna, Sezione I, è particolarmente interessante anche perché uno dei primi casi in cui la giurisprudenza ha accordato l’applicazione del regime dell’affidamento condiviso, in luogo di quello esclusivo alla madre, nell’ipotesi in cui i genitori risiedano in due distinte nazioni e nonostante l’accesa conflittualità tra gli stessi. Precedentemente si rinviene l’ordinanza 2 dicembre 2010, n. 24526 con la quale la Corte di Cassazione, Sez. VI, era stata chiamata a regolare una questione analoga concernente 2 l’opposizione alla pronuncia di affidamento esclusivo, disposta dalla Corte d’Appello di Brescia. Il caso oggetto della decisione, riguardava un padre bresciano che aveva proposto ricorso avverso la sentenza di affidamento monogenitoriale della figlia, in favore della ex convivente rumena. Secondo la Suprema Corte l'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non precludeva la possibilità di un affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, potendo tale distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore e la lontananza tra le residenze dei genitori non può costituire ragione di deroga all'affidamento condiviso del minore. A tal proposito, l’ordinanza de qua prevede testualmente che: “[…OMISSIS…] alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore […OMISSIS…]”. Inoltre, sull’ aspetto relativo alla distanza delle abitazioni dei genitori, è stato precisato che: “[…OMISSIS…] l'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (artt. 155, comma 2, e 155 quater, comma 2, cc) […OMISSIS]”. Conformemente, anche la Sentenza n 2113/11 del Tribunale Civile di Bologna, Sezione I, ha statuito che non sussistono motivi ostativi all’applicabilità dell’affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori posto che la considerevole distanza tra le parti (nel caso di 3 specie Italia-Israele) e l’accesa conflittualità tra le stesse non rappresentano circostanze sufficienti ed idonee a limitare le prerogative paterne. Con detta sentenza il Tribunale di Bologna ha ribaltato quanto stabilito, solo nel 2008, in sede di procedimento ex art. 710 c.p.c., ove escludeva l’applicazione dell’affidamento condiviso proprio a causa della notevole distanza tra i coniugi e dell’accesa conflittualità esistente tra loro. Detta decisione giunge a seguito di una lunga e difficile battaglia legale proseguita per anni, e nonostante l’applicabilità dell’istituto dell’affidamento condiviso in dette ipotesi sia di fatto ancora discussa. Va anche rilevato che il Tribunale di Bologna ha preferito l’applicazione dell’istituto in esame anche rispetto all’affidamento alternato, accordando al padre, dunque, il pieno esercizio della potestà genitoriale anche in ordine alle questioni ordinarie. Per effetto della pronuncia in commento viene ribadito il principio per cui l’affidamento esclusivo del minore ad uno dei due genitori rappresenta un’ipotesi residuale, applicabile solo in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore l'affidamento condiviso, ad esempio in caso di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori. Il Tribunale di Bologna ha altresì tenuto conto del regime di affidamento applicato, ossia l’affidamento condiviso, anche quando chiamato a determinare le condizioni di rimborso delle spese straordinarie. Infatti, tenendo in considerazione le spese che il padre deve sostenere annualmente per far visita al figlio, il Tribunale ha ritenuto maggiormente congruo disporre che il 70% delle spese straordinarie fosse a carico della madre ed il 30% a carico del padre. Il minor onere economico stabilito a favore del padre trova la sua ratio proprio nella volontà del Tribunale di garantire al padre, per quanto possibile, maggiori risorse per vedere il figlio e per garantire dunque a quest’ultimo il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e 4 istruzione da entrambi. È evidente come per il minore, anche sotto questo profilo, il regime di affidamento condiviso sia maggiormente tutelante rispetto al regime di affidamento esclusivo. *Si ringrazia per la gentile collaborazione la Dott.ssa Valentina Guidoboni 5