C-33-06.07.2012 Patrimoniale su attivitá e immobili all`estero

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C-33-06.07.2012 Patrimoniale su attivitá e immobili all`estero
A tutti i clienti
Circolare
n. 33/2012
Bolzano, 6 luglio 2012
Oggetto: imposta patrimoniale sulle attività e gli immobili detenuti all’estero – prima scadenza 9 luglio
2012 – circolare dell’Agenzia delle Entrate
Come Vi abbiamo già illustrato con la nostra circolare n. 27/2012, il DL 201/2011 noto come “Decreto
Salva Italia” ha introdotto le imposte patrimoniali sugli immobili situati all’estero (IVIE) e sulle attività
finanziarie detenute all’estero (IVAFE), con decorrenza dal periodo d’imposta 2011. Lo scopo di suddette
norme è quello di equiparare dal punto di vista impositivo i patrimoni detenuti all’estero con quelli in Italia.
Entrambe le imposte colpiscono solo le persone fisiche residenti in Italia e non società o enti, a nulla
rilevando la cittadinanza. Quindi, ad esempio, un cittadino tedesco residente in Italia sarà soggetto
all’imposta italiana sul suo patrimonio detenuto all’estero, esattamente come un cittadino italiano. L’IVIE
rappresenta l’IMU per gli immobili situati all’estero e prevede un’aliquota dello 0,76%. L’IVAFE invece è
la patrimoniale sui capitali detenuti all’estero e prevede un’aliquota dello 0,1% per il 2011 ed il 2012, e che
sarà innalzata allo 0,15% a partire dal 2013; i libretti di risparmio ed i conti correnti detenuti in paesi
membri dell’UE od aderenti allo SEE saranno tassati in misura fissa. Il termine per il pagamento di queste
imposte patrimoniali è il medesimo previsto per il pagamento dell’IRPEF: il 9 luglio 2012 ovvero il 20
agosto con una maggiorazione dello 0,4%.
Le norme attuative sono contenute nel Decreto del 5 giugno 2012 mentre nella circolare n. 28/E del 2 luglio
2012 l’Amministrazione Finanziaria ha reso note le istruzioni riguardanti tali nuove imposte. Vista
l’intempestività dei chiarimenti in molti casi andrà presa in considerazione la scadenza del 20 agosto 2012.
1. Imposta sugli immobili situati all’estero (IVIE)
Requisito
soggettivo
Requisito
oggettivo
Base
imponibile
Calcolo
dell’imposta
Sono soggetti passivi per il versamento dell’IVIE tutte le persone fisiche residenti in
Italia proprietarie o titolari di altri diritti reali (uso, abitazione, usufrutto) di immobili
situati all’estero oltre ai locatari di contratti di leasing ed ai concessionari di beni
demaniali. Sono espressamente esclusi dall’imposta i nudi proprietari
Le società fiduciarie che detengono immobili all’estero per conto di persone fisiche
rappresentano un’eccezione in quanto sono anch’esse soggetti passivi d’imposta.
Sono tassati tutti gli immobili (fabbricati, aree edificabili, terreni) situati all’estero
indipendentemente dalla loro destinazione d’uso. Sono soggetti all’imposta anche gli
immobili strumentali per destinazione o uso rientranti nell’attività d’impresa o di
lavoro autonomo.
Ai sensi di legge l’imposta va calcolata assumendo quale base imponibile il costo
d’acquisto risultante dall’atto di acquisto o da contratti similari. Nel caso di acquisto in
seguito a successione o donazione il valore di riferimento è il costo storico indicato nei
relativi atti. In mancanza dei suddetti valori si assume quale base imponibile il valore
di mercato dell’immobile alla data del 31.12.2011, oppure dell’eventuale precedente
cessione nel corso del 2011.
Tuttavia: Per gli immobili situati in stati dell’UE o aderenti allo SEE che garantiscono
un adeguato scambio di informazioni (Norvegia ed Islanda) la base imponibile è data
dal valore unitario o catastale “come determinato e rivalutato nel paese in cui
l’immobile è situato, assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o
patrimoniali”. Nel caso in cui ad un immobile siano attributi valori catastali diversi per
la determinazione dell’imposta patrimoniale e quella reddituale, deve essere preso in
considerazione il valore catastale utilizzabile ai fini delle imposte patrimoniali. Non
può essere utilizzato un valore che esprime il reddito medio ordinario dell’immobile,
come ad esempio quello che in Francia viene censito ai fini delle imposte dirette, salvo
che la legislazione estera non preveda meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione
analoghi a quelli vigenti in Italia, che consentono di individuare il valore catastale
dell’immobile. Qualora manchino i predetti valori, anche per gli immobili situati nei
paesi dell’UE e in Norvegia ed Islanda si assume quale base imponibile il costo
d’acquisto dell’immobile ed in assenza il valore di mercato.
In tali Paesi l’ordine di successione per la determinazione della base imponibile IVIE è
pertanto il seguente:
1. valore catastale dell’immobile;
2. valore medio ordinario ai fini fiscali dell’immobile, rivalutato per il coefficiente
IMU (160 per le abitazioni)
3. costo di acquisto o valore determinato come al punto (2)
4. valore di mercato o valore determinato come al punto (2).
L’aliquota per la determinazione dell’imposta ammonta allo 0,76%. L’imposta va
ragguagliata al periodo dell’anno (mesi) in cui l’imposta è dovuta. Il mese si considera
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intero se le condizioni per l’imponibilità sussistono per più di 15 giorni. L’imposta
non è dovuta se non supera l’importo di 200 Euro annui.
Se nello stato estero è dovuta una patrimoniale sugli immobili, l’imposta estera
costituisce un credito d’imposta detraibile dall’IVIE. Con riferimento al 2011,
Detrazione
delle imposte dall’imposta dovuta si scomputa l’imposta patrimoniale pagata all’estero in tale anno.
estere
Per gli immobili ubicati in uno Stato UE o aderente allo SEE che garantisce un
adeguato scambio di informazioni, oltre a poter detrarre l’imposta patrimoniale dovuta
e versata nello stato in cui è situato l’immobile, è detraibile anche l’eccedenza
d’imposta reddituale gravante sullo stesso immobile e non utilizzata ex. Art. 165
TUIR, fino a concorrenza dell’IVIE.
Pagamento
Il pagamento dell’imposta deve avvenire mediante modello F24 entro il 9 luglio 2012
ovvero entro il 20 agosto 2012 con una maggiorazione dello 0,4%. Il codice tributo
per l’IVIE è 4041. Per le società fiduciarie che detengono immobili all’estero per
conto di persone fisiche il codice tributo è 4042.
Con la già citata circolare n. 28 l’Amministrazione Finanziaria, in riferimento ai Paesi dell’UE e di quelli
aderenti allo SEE, ha individuato quali sono le basi di riferimento per le imposte patrimoniali similari
applicate nei relativi Paesi per l’anno 2011, che vanno adottate generalmente come valore catastale per il
calcolo dell’imposta patrimoniale in Italia. Inoltre la circolare riporta anche quali imposte versate all’estero
nel 2011 sono detraibili dall’IVIE. Si ricorda inoltre che per i Paesi riportati nell’elenco è detraibile anche
l’eccedenza d’imposta reddituale gravante sullo stesso immobile e non utilizzata ex. Art. 165 TUIR, fino a
concorrenza dell’IVIE.
Paese
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Imposta presa a riferimento ai fini della
determinazione del valore dell’immobile
Grundsteuer
----------Danak varhu nedvizhimite imoti
(Данък върху недвижимите имоти)
Foros akinitis periousias
(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
- Lov om statslig, kommunal og
amtskommunal ejendomsværdiskat;
- Kommunal og amtskommunal grundskyld
Maamaks
Kiinteistövero/
Fastighetsskatt
----------Grundsteuer
Foros akinitis periousias
(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
Imposte detraibili
Grundsteuer
Précompte immobilier/
Onroerende Voorheffing
Danak varhu nedvizhimite imoti
(Данък върху недвижимите имоти)
Foros akinitis periousias
(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
- Lov om statslig, kommunal og
amtskommunal ejendomsværdiskat;
- Kommunal og amtskommunal grundskyld
Maamaks
Kiinteistövero/
Fastighetsskatt
- Tax foncière
- Impôt de Solidarité sur la Fortune
Grundsteur
Foros akinitis periousias
(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
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---------Fasteignagjöld
Nekustamā īpašuma nodoklis
Nekilnojamojo turto mokestis
Impôt foncier
-----------
Irlanda
Islanda
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Norvegia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Ungheria
Eiendomsskatt
Onroerendzaak belasting
Podatek od nieruchomości
Imposto Municipal sobre Imóveis
Council tax
Daň z nemovitostí
Taxa pe cladiri
Dan z nehnutelnosti
Nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča
Davek na premoženje
Davek na nepremično premoženje večje
vrednosti
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Fastighetsskatt
Kommunal Fastighetsavgift
Epítményadò
The rates
Fasteignagjöld
Nekustamā īpašuma nodoklis
Nekilnojamojo turto mokestis
Impôt foncier
-------- Eiendomsskatt
- Formuesskatt
Onroerendzaak belasting
Podatek od nieruchomości
Imposto Municipal sobre Imóveis
---------Daň z nemovitostí
Taxa pe cladiri
Dan z nehnutelnosti
Nadomestilo za uporabo stvbnega zemljisca
Davek na premoženje
Davek na nepremično premoženje večje
vrednosti
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Fastighetsskatt
Kommunal Fastighetsavgift
Epítményadò
Per i Paesi non inclusi nella lista soprariportata la base imponibile è rappresentata dal costo di acquisto o, se
assente, dal valore di mercato dell’immobile. In caso di verifica è necessario essere in grado di documentare
la determinazione della base imponibile ed il pagamento dell’eventuale imposta patrimoniale estera. In
conclusione si ricorda che gli immobili di soggetti italiani che lavorano all’estero ex lege, ovvero coloro che
lavorano all’estero per lo Stato italiano (es. diplomatici) o presso organizzazioni internazionali cui l’Italia
aderisce, sottostanno a norme particolari.
Documentazione: ora che finalmente è chiaro quale documentazione sia necessaria ai fini del calcolo
dell’imposta, Vi preghiamo di mettervi in contatto con il Vostro commercialista o consulente immobiliare
all’estero e richiedere:
- la base imponibile ai sensi delle sopra citate disposizioni e
- le imposte patrimoniali pagate nel 2011 (e, per gli Stati dell’UE e quelli che aderiscono allo SEE, anche le
imposte sui redditi versate).
2. Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero:
Requisito
soggettivo
La circolare n. 28 dell’Agenzia delle Entrate tratta anche l’imposta sul valore delle
attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia,
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indipendentemente dal titolo di origine (quindi anche quelle detenute in seguito a
successione o donazione).
Requisito Dalla tabella sottostante, che prende spunto dal provvedimento appena citato, si possono
oggettivo
desumere le fattispecie soggette all’imposta patrimoniale ovvero quelle escluse:
Attività finanziare
 attività finanziarie “scudate” mediante la regolarizzazione
 attività finanziarie detenute all’estero, quali:
‐ partecipazioni al capitale / patrimonio di soggetti residenti o non
residenti
‐ obbligazioni italiane o estere e titoli similari
‐ titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all’estero
‐ titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le
quote di
‐ OICR)
‐ valute estere
‐ depositi e c/c costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di
‐ alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, pensioni o compensi)
‐ contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti,
tra cui,
‐ finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché
polizze di
‐ assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie
di
‐ assicurazione estere
‐ contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del
territorio dello
‐ Stato
‐ metalli preziosi allo stato grezzo o monetato
‐ diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari
assimilati
‐ ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi
diversi di
‐ natura finanziaria di fonte estera
 “stock option”, solo se cedibili
 attività finanziarie “amministrate” da una società fiduciaria residente.
Tali attività sono già soggette all’imposta di bollo ex art. 13, commi 2-bis e
2-ter, Allegato A, Parte prima, DPR, n. 642/72
 attività finanziarie “scudate”, mediante rimpatrio o rimpatrio giuridico.
Tali attività non sono considerate detenute all’estero
 polizze stipulate con assicurazioni estere operanti in Italia “in regime di
libertà di prestazione di servizi” che risultano assoggettate all’imposta di
bollo ex art. 13, comma 2-ter, Allegato A, Parte prima, DPR, n. 642/72 nel
rispetto delle condizioni ex art. 3, comma 7, Decreto MEF 24.5.2012
(l’assicurazione ha richiesto l’autorizzazione per il pagamento dell’imposta
in modo virtuale ed esercita o ha esercitato la facoltà prevista dall’art. 26ter, comma 3, DPR n. 600/73)
 forme di previdenza complementare organizzate/gestite da società ed enti
esteri
Imposta
patrimoniale
SI
NO
Con particolare riguardo alle polizze di assicurazione, l’Agenzia specifica che l’IVAFE:
a) non è dovuta se l’impresa di assicurazione estera operante in Italia:
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‐ ha esercitato sia l’opzione ex art. 26-ter, DPR n. 600/73 con assoggettamento
dei rendimenti ad imposta sostitutiva che l’opzione per l’applicazione
dell’imposta di bollo in modo virtuale. In tal caso infatti dette polizze sono
soggette ad un trattamento analogo a quello previsto per le polizze italiane e
pertanto possono essere considerate come detenute in Italia;
‐ non ha esercitato le predette opzioni ma ha affidato le polizze in
amministrazione ad una fiduciaria o ad altro intermediario residente; in tal
caso è infatti applicabile l’imposta di bollo.
b) è dovuta se l’impresa di assicurazione estera operante in Italia non ha esercitato le
predette opzioni e non ha affidato le polizze in amministrazione ad una fiduciaria
o ad altro intermediario residente.
Nota: Nel caso di assicurazioni sulla vita estere sarà quindi necessario informarsi presso
la propria compagnia di assicurazione se sono soddisfatti i requisiti per l’esclusione dalla
nuova imposta patrimoniale.
Base
La base imponibile dell’imposta è generalmente costituita dal valore di mercato al
imponibi31.12.2011 delle attività finanziarie, rilevabile nel luogo in cui le stesse sono detenute.
le
Inoltre viene specificato che:
- se l’attività finanziaria detenuta all’estero non è posseduta al 31.12, va fatto
riferimento al valore alla data in cui è terminato il periodo di detenzione;
- per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani / esteri, va fatto riferimento al
valore di quotazione al 31.12 o alla data in cui è terminato il periodo di detenzione. A tal
fine può essere utilizzata la documentazione dell’intermediario estero o dell’assicurazione
estera.
- per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani / esteri e per le attività
finanziarie quotate escluse dalla negoziazione va fatto riferimento al valore nominale o, in
mancanza, al valore di rimborso anche se rideterminato ufficialmente.
Determinazione
dell’imposta
L’imposta è individuata applicando alla base imponibile l’aliquota dello 0,1% per gli anni
2011 e 2012, ed è dovuta anche se il relativo importo è inferiore ad € 200.
Inoltre si segnala che l’imposta:
- si applica proporzionalmente ai giorni di detenzione;
- è ripartita in base alla percentuale di possesso in caso di attività finanziarie cointestate.
Conti
corretti e
depositi
detenuti
in Stati
UE o
aderenti
allo SEE
Per i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti in Paesi dell'Unione Europea o in
altri Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, che garantiscono un adeguato
scambio di informazioni, l’imposta è stabilita in misura fissa pari ad € 34,20, e va
applicata con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuto
all’estero dal contribuente. Il citato provvedimento specifica che l’imposta:
- è rapportata ai giorni di detenzione ed è ripartita in base alla percentuale di possesso in
caso di conti correnti o di libretti di risparmio cointestati;
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- non è dovuta quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti conto e dai
libretti è complessivamente non superiore ad € 5.000,00. Al mancato superamento di tale
soglia vi è anche l’esonero dalla compilazione del quadro RM. Il limite appena citato si
applica ai conti correnti ed ai libretti di risparmio detenuti in Paesi dell'Unione europea o
in altri Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, che garantiscono un adeguato
scambio di informazioni. Tra tali Paesi per quanto riguarda lo SEE la circolare individua
solamente la Norvegia e l’Islanda.
Credito
d’imposta
Pagamento
Dall'imposta è detraibile, fino a concorrenza del relativo ammontare, un credito d’imposta
pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui
sono detenute tali attività finanziarie. Anche in questo caso vale il principio di cassa,
quindi rilevano le imposte patrimoniali pagate all’estero nel 2011. Tuttavia qualora sia
prevista una convenzione contro le doppie imposizioni con un determinato Paese, che
preveda l’imposizione patrimoniale soltanto nello Stato di residenza, non è possibile lo
scomputo del credito d’imposta, ma va invece presentata un’istanza di rimborso
dell’imposta patrimoniale versata all’estero.
L’imposta in esame va versata dal contribuente entro il termine per il versamento del
saldo IRPEF mediante modello F24 e con codice tributo 4043.
Documentazione: Per una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi ed il calcolo dell’imposta
Vi chiediamo di fornirci la seguente documentazione:
- per conti correnti e libretti di risparmio: estratto conto al 31 dicembre 2011;
- per altre attività finanziarie detenute all'estero: valori di mercato al 31 dicembre 2011, confermato dal
intermediario finanziario estero;
- eventuale documentazione relativa ad imposte patrimoniali già versate all’estero.
Imposta straordinaria per patrimoni coperti dallo “scudo fiscale”:
Per concludere informiamo che il 16 luglio 2012 scade il termine per il versamento delle seguenti imposte
straordinarie sui patrimoni rientrati ma coperti dallo scudo fiscale:
‐ imposta straordinaria sui patrimoni rientrati nell’ambito del c.d. scudo fiscale, ma ancora detenuti in
regime di riservatezza nel 2011, ed inoltre
‐ imposta straordinaria sui patrimoni rientrati in regime di riservatezza nell’ambito del c.d. scudo
fiscale, che però nel corso dell’anno 2011 sono stati prelevati in via definitiva (e che per questo
motivo non risultano più “segretati”).
In entrambi i casi l’imposta si applica nella misura dell’1 per cento e deve essere riscossa e versata dagli
intermediari finanziari. In primo luogo l’intermediario finanziario addebita l’imposta sul conto segretato
oppure su un altro conto del contribuente; qualora ciò non fosse possibile, il contribuente è tenuto a fornire i
fondi necessari all’intermediario finanziario. Gli intermediari segnalano all'Agenzia delle Entrate, tramite il
modello 770/O, i contribuenti nei confronti dei quali le imposte non sono state applicate e versate in
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conseguenza dell'incapienza delle disponibilità in denaro sui conti comunque riconducibili al contribuente,
ovvero in mancanza di fornitura della provvista da parte dello stesso. Per ulteriori dettagli si veda la nostra
circolare n. 13 del 14 febbraio 2012.
Consiglio: Se nel 2011 eravate ancora in possesso di conti riservati presso intermediari finanziari locali
relativi ad attività rimpatriate, Vi chiediamo di metterVi in contatto con i medesimi per chiarire il
versamento dell’imposta straordinaria dovuta.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriore documentazione.
Cordiali saluti,
Dott. Josef Vieider
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