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(ii) organismi di investimento collettivo del risparmio
(fondi comuni e SICAV) istituiti in Italia e disciplinati dal
Tuf (D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
(iii) soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, individuati ai sensi dell'art. 6
del D.lgs. 239 del 1996;
(iv) imprenditori individuali;
Novità per i fondi immobiliari nella
“Manovra d’estate”
(v) società ed enti (se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale);
(vi) enti pubblici e enti di previdenza obbligatoria;
Il presente documento ha lo scopo di evidenziare le
principali novità previste dalla bozza di decreto legge
(“DL”) approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso
18 giugno con riferimento al regime tributario dei fondi di investimento immobiliare.
ed, in ogni caso,
L'art. 14 del DL interviene su tre aspetti:
(b)
per i fondi di tipo riservato e speculativo (istituiti, cioè, ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento del
Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione
economica 24 maggio 1999, n. 28), qualora abbiano una
compagine "familiare", ossia più di 2/3 delle loro quote
siano detenute complessivamente, nel corso del periodo
di imposta, da persone fisiche considerate "familiari" ai
sensi dell'art. 5, comma 5 del TUIR, ossia coniugi, parenti
entro il terzo grado e affini entro il secondo:
(i)
(i) al di fuori dell'esercizio di impresa; o
1. Profili fiscali
(ii)
(iii)
la tassazione in capo al fondo, attraverso l'introduzione di un'imposta patrimoniale per i fondi
partecipati da determinate categorie di soggetti;
la tassazione dei proventi conseguiti dai sottoscrittori, tramite l'aumento dal 12,5% al 20%
della ritenuta operabile dalla società di gestione
sui proventi distribuiti ai partecipanti;
il trattamento dei sottoscrittori non residenti,
mediante la presunzione di residenza fiscale in
Italia degli stessi, se direttamente o indirettamente controllati da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
(i) L’imposta patrimoniale
Il regime di esenzione dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive, attualmente previsto per i fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è conservato dal DL.
La novità consiste, invece, nell'introduzione di un'imposta patrimoniale dell'1%, da prelevare ad opera della
società di gestione solo rispetto a fondi le cui quote
siano sottoscritte da ben individuate categorie di soggetti.
Più precisamente, l'imposta troverà applicazione qualora il fondo sia costituito, con apporto di immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari per la maggior parte del suo patrimonio, e:
(a)
le quote del fondo siano detenute da meno di
dieci partecipanti.
Faranno eccezione a tale regola i fondi le cui quote
siano detenute per almeno il 50% da uno o più dei seguenti soggetti:
(ii) attraverso società ed enti di cui le stesse detengano il
controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c. ovvero nelle quali
abbiano una partecipazione agli utili superiore al 50%; o
(iii) tramite un trust di cui le stesse siano disponenti o beneficiarie.
Le condizioni elencate alla lettera (a) sono sottoposte a
verifica dalla società di gestione del risparmio all'atto dell'istituzione del fondo; quelle di cui alla lettera (b) devono
essere monitorate costantemente tramite la considerazione della media annua del valore delle quote detenute dai
partecipanti.
Per consentire alla società di gestione lo svolgimento dell'attività di controllo, gli eventuali acquirenti delle quote
del fondo sono tenuti a comunicare per iscritto alla società di gestione, entro 30 giorni dalla data di acquisto, le
informazioni necessarie per la verifica della "familiarità"
rilevante per l'applicazione dell'imposta patrimoniale.
La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore
netto del fondo, calcolato quale media annua dei valori
risultanti dai prospetti periodici del fondo redatti ai sensi
dell'art. 6, comma 1, lett. c) n. 3 del D.lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 (sulle modalità di calcolo può essere utile riferimento la circolare dell'Agenzia delle entrate 8 agosto
2003, n. 47, con la quale erano stati forniti chiarimenti
sull'applicazione ai fondi dell'imposta patrimoniale dell'1%, introdotta dal D.l. 25 settembre 2001, n. 351 e successivamente eliminata con l'art. 41-bis del D.l. 30 settembre 2003, n. 269). Alla determinazione di tale valore
non concorre l'ammontare dell'imposta patrimoniale dovuta per il periodo di imposta e accantonata al passivo.
Speciali disposizioni sono dettate per l'individuazione del
patrimonio di inizio o fine anno nell'ipotesi in cui il fondo
abbia operato solo per una parte dell'anno.
(i) forme di previdenza complementare di cui al d.lgs.
21 aprile 1993, n. 124;
Roma – Milano – Bruxelles – Londra – New York - Pechino
L'imposta trova applicazione dal periodo di imposta in
cui si verificano le condizioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b) e deve essere corrisposta entro il 16 febbraio dell'anno successivo. Il DL prevede che sarà applicata già a partire dal periodo di imposta in corso alla
data della entrata in vigore del DL.
(ii) Ritenuta sui proventi conseguiti dai sottoscrittori
Il DL prevede, altresì, l'aumento dal 12,5% al 20% della ritenuta applicabile in base all'art. 7 del D.lgs. 25
settembre 2001, n. 351 sui proventi della gestione dei
fondi distribuiti ai partecipanti.
(iii) Presunzione di residenza
È, infine, inserita nell'ambito dell'art. 73 del Tuir una
nuova ipotesi di presunzione di residenza fiscale di società estere nel territorio dello Stato italiano.
Il DL prevede, infatti, che si presumono fiscalmente
residenti in Italia le società ed enti non residenti che:
(a)
detengano più del 50% delle quote di fondi di
investimento immobiliare chiusi di cui all'art. 37 del
D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e
(b)
siano controllate direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o interposta persona, da soggetti residenti in Italia.
Il controllo rilevante ai fini della presente disposizione
è individuato con riferimento ai commi 1 e 2 dell'art.
2359 del c.c., anche per le partecipazioni possedute da
soggetti diversi dalle società.
Dato che si tratta di una presunzione relativa, essa può
essere superata dimostrando che la “sede
dell’amministrazione” della società estera non è localizzata in Italia.
2. Profili regolamentari
investimento ad un utilizzo diverso da quello previsto dall'ordinamento”.
Sotto altro profilo, e questa volta sotto il profilo della pluralità dei partecipanti, il DL chiarisce che la figura del
fondo comune di investimento è certamente configurabile
anche con “meno di 10 partecipanti”.
La disposizione fiscale impone, altresì, alle SGR di implementare nuove procedure di verifica, identificazione e
monitoraggio della clientela, al fine di individuare correttamente, in fase istitutiva e poi nel continuo, il regime fiscale applicabile al singolo fondo.
La verifica ed il monitoraggio della numerosità e della
tipologia dei partecipanti richiede la definizione di strumenti informativi adeguati a coprire le fattispecie rilevanti. Allo stato attuale, infatti, le procedure interne delle
SGR non richiedono, usualmente, alle risorse della società di verificare i rapporti familiari esistenti fra i singoli
quotisti o i rapporti diretti e indiretti di controllo delle società estere, se non per quanto previsto dalla disciplina
antiriciclaggio ed agli effetti della stessa.
Per adempiere a quanto previsto nel DL, pertanto, le SGR
dovranno definire nuove modalità informative che, a
fronte dell’obbligo di comunicazione previsto in capo ai
partecipanti ai fondi, consentano di coprire le varie ipotesi previste dalla nuova disciplina.
In questo senso, infatti, occorre sottolineare come la SGR
possa essere esposta a responsabilità, per il mancato adempimento degli obblighi di verifica, non solo nei confronti dell’autorità pubblica, ma anche nei confronti dei
quotisti del fondo. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio,
qualora a fronte del mancato adempimento dell’obbligo
di monitoraggio o di un inadeguato presidio procedurale
dello stesso (che non consentisse di ricostruire correttamente il regime applicabile), la SGR non provvedesse
correttamente al calcolo ed all’accantonamento delle imposte dovute, così producendo, in capo al fondo dei potenziali danni finanziari o patrimoniali.
Dalla disposizione fiscale di cui al DL possono peraltro
trarsi talune considerazioni più generali concernenti la
disciplina regolamentare dei fondi immobiliari e delle
società di gestione.
In primo luogo, va rappresentato come la norma fiscale
individua e regola (per attrarla ad uno speciale regime
fiscale) la figura dei cd fondi “familiari”. Questi ultimi
risultano dunque (i) essere a tutti gli effetti fondi comuni di investimento, (ii) legittimamente istituibili da
parte delle società di gestione del risparmio, (iii) assoggettati ad un definito regime fiscale. Ciò può portare a rivisitare le modalità applicative della comunicazione della Banca d’Italia del luglio 2005 che, a fronte
della diffusione di prodotti immobiliari (i) riservati a
pochi investitori che apportavano gli immobili con la
prospettiva di mantenere le relative quote e (ii) caratterizzati da ampi poteri di governance riconosciuti ai
quotisti, invitava le SGR a valutare con cura
l’istituzione di tali prodotti, che avrebbero avuto
l’effetto di “piegare lo strumento del fondo comune di
Roma – Milano – Bruxelles – Londra – New York - Pechino