Modello impaginazione Illustrati 95
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1095 D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 19. D.L. 30 dicembre 2013, n. 150. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 304 del 30 dicembre 2013), convertito, con modificazioni, nella L. 27 febbraio 2014, n. 15 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 49 del 28 febbraio 2014). (Estratto) Art. 4. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti. – 1. - 7. (Omissis). 8. È prorogato al 31 dicembre 2014 il termine previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l’anno 2015 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Agli oneri del presente comma, pari a 3,4 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 20. D.M. (Min. trasp.) 14 maggio 2014. Attuazione dell’articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 - Morosità incolpevole (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 161 del 14 luglio 2014). Art. 1. Riparto della dotazione assegnata per l’anno 2014. – 1. La disponibilità del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, pari per l’annualità 2014 a 20 milioni di euro è ripartita, in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi, registrato dal Ministero degli interni al 31 dicembre 2012, per il 30% tra le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania e per il restante 70% tra tutte le regioni e le province autonome, come riportato nella seguente tabella: (Omissis) COM_975_CodiceCondominioEdifici_2016_1.indb 1095 Art. 4 2. Le regioni individuano i comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003, ivi compresi i comuni capoluogo di provincia non inclusi nella predetta delibera, cui sono destinate le risorse del Fondo disponibili unitamente ad eventuali stanziamenti regionali. Qualora le regioni adottino linee guida da seguire da parte degli organismi comunali incaricati delle attività di cui al presente decreto ne danno comunicazione alle Prefetture competenti per territorio e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Art. 2. Criterio di definizione di morosità incolpevole. – 1. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. 2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. Art. 3. Criteri per l’accesso ai contributi. – 1. Il comune, nel consentire l’accesso ai contributi di cui al presente decreto, nei limiti delle disponibilità finanziarie, verifica che il richiedente: a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00; b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida; 28/04/16 16:57 Art. 4 c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; d) abbia cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possieda un regolare titolo di soggiorno. 2. Il comune verifica inoltre che il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. 3. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale. Art. 4. Dimensionamento dei contributi. – 1. L’importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare l’importo di euro 8.000,00. Art. 5. Priorità nella concessione dei contributi. – 1. I provvedimenti comunali di cui al presente decreto sono destinati alla concessione di contributi in favore: a) di inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato; b) di inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell’immobile; c) di inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell’alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile. Art. 6. Graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica. – 1. I comuni COM_975_CodiceCondominioEdifici_2016_1.indb 1096 1096 LOCAZIONI adottano le misure necessarie per comunicare alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo l’elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l’accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all’adozione delle misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto. Art. 7. Monitoraggio. – 1. Le regioni assicurano il monitoraggio sia sull’utilizzo dei fondi di cui al presente decreto che degli eventuali stanziamenti regionali, secondo specifiche definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Si omette l’allegato) 21. D.L. 12 settembre 2014, n. 133. Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 212 del 12 settembre 2014), convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 2014, n. 164 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 262 dell’11 novembre 2014). (Estratto) Capo V Misure per il rilancio dell’edilizia Art. 19. Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione. – 1. La registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo. 1 bis. Nella definizione degli accordi di cui al presente articolo, anche nell’ambito di iniziative intraprese da agenzie o istituti per le locazioni, comunque denominati, le parti possono avvalersi dell’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, sia in relazione ai contratti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sia in relazione ai contratti di cui al medesimo articolo 2, commi 3 e 5, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni. Il conduttore, con propria comunicazione, può avanzare richiesta motivata di ridu- 28/04/16 16:57 1097 D.L. 12 settembre 2014, n. 133 zione del canone contrattuale. Ove la trattativa si concluda con la determinazione di un canone ridotto è facoltà dei comuni riconoscere un’aliquota ridotta dell’imposta municipale propria. Art. 20. Misure per il rilancio del settore immobiliare. – 1. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 119: 1) le parole: «del 51 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «del 60 per cento» e le parole: «il 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento»; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il requisito partecipativo del 25 per cento non si applica in ogni caso per le società il cui capitale sia già quotato. Ove il requisito partecipativo del 60 per cento venisse superato a seguito di operazioni societarie straordinarie o sul mercato dei capitali il regime speciale di cui al precedente periodo è sospeso sino a quando il suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito nei limiti imposti dalla presente norma.»; b) dopo il comma 119 sono inseriti i seguenti: «119 bis. I requisiti partecipativi di cui al comma 119 devono essere verificati entro il primo periodo d’imposta per cui si esercita l’opzione ai sensi del comma 120; in tal caso il regime speciale esplica i propri effetti dall’inizio di detto periodo. Tuttavia, per le società che al termine del primo periodo d’imposta abbiano realizzato il solo requisito del 25 per cento è consentito di verificare l’ulteriore requisito partecipativo del 60 per cento nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto dal comma 119 si applica a partire dall’inizio del periodo d’imposta in cui detto requisito partecipativo viene verificato e fino ad allora la società applica in via ordinaria l’imposta sul reddito delle società e l’imposta regionale sulle attività produttive. L’imposta d’ingresso di cui al comma 126, l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da conferimento di cui al comma 137 e le imposte ipotecarie e catastali di cui al comma 139 sono applicate, rispettivamente dalla società che ha presentato l’opzione e dal soggetto conferente, in via provvisoria fino al realizzarsi dell’accesso al regime speciale. Se l’accesso al regime speciale non si realizza, le suddette imposte sono COM_975_CodiceCondominioEdifici_2016_1.indb 1097 Art. 20 rideterminate e dovute in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d’imposta successivo alla presentazione dell’opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria costituiscono credito d’imposta utilizzabile ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 119 ter. Le SIIQ non costituiscono Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»; c) al comma 121: 1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Agli stessi effetti assumono rilevanza le quote di partecipazione nei fondi immobiliari indicati nel comma 131 e i relativi proventi.»; 2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati alla locazione, anche nel caso di loro classificazione tra le attività correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attività di locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate». d) al comma 122, le parole: «due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «tre esercizi»; e) al comma 123: 1) le parole: «l’85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento»; 2) al primo periodo, dopo la parola: «partecipazioni» sono inserite le seguenti: «o di quote di partecipazione in fondi immobiliari di cui al comma 131»; f) dopo il comma 123 è inserito il seguente: «123 bis. Ai fini del comma 123, i proventi rivenienti dalle plusvalenze nette realizzate su immobili destinati alla locazione nonché derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ o di quote in fondi immobiliari di cui al comma 131, incluse nella gestione esente ai sensi del comma 131, sono soggetti all’obbligo di distribuzione per il 50 per cento nei due esercizi successivi a quello di realizzo.»; g) al comma 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, la differenza fra il valore normale assoggettato all’imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciuto prima dell’ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo, è assoggettato ad imposizione ordinaria e l’imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli 28/04/16 16:57 Art. 20 LOCAZIONI immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d’imposta.»; h) al comma 131, al secondo periodo, dopo le parole: «locazione immobiliare svolta da tali società», è aggiunto il seguente periodo: «, ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a immobili destinati alla locazione e a partecipazioni in SIIQ o SIINQ e i proventi e le plusvalenze o minusvalenze relativi a quote di parte cipazione a fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono almeno l’80 per cento del valore delle attività in immobili, diritti reali immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di locazione finanziaria su immobili a carattere traslativo, e in partecipazioni in società immobiliari o in altri fondi immobiliari, destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i fondi destinati all’investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ. Sui proventi di cui al periodo precedente distribuiti dai predetti fondi immobiliari alle SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall’articolo 7, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»; i) al comma 134: 1) al secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431», è inserito il seguente periodo: «, ivi inclusi i contratti di locazione relativi agli alloggi sociali realizzati o recuperati in attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell’articolo 11 dell’Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2009, n.191; la presente disposizione costituisce deroga all’unificazione dell’aliquota di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti non residenti si applicano, sussistendone i presupposti, le convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito e a tal fine si applica l’articolo 7, comma 3 bis, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con COM_975_CodiceCondominioEdifici_2016_1.indb 1098 1098 modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410». l) al comma 141 bis, primo periodo, dopo le parole: «locazione immobiliare» sono aggiunte le seguenti «, anche svolta mediante partecipazioni in società che abbiano espresso l’opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125». 2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 140 sono inseriti i seguenti: «140 bis. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione ai quotisti di azioni di società che abbiano optato per il regime di cui al comma 119, ricevute a seguito di conferimento di immobili nelle stesse società non costituisce realizzo ai fini delle imposte sui redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ ricevute dagli stessi quotisti è attribuito il medesimo valore fiscale delle quote del fondo. Per la SIIQ conferitaria, il valore di conferimento iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente riconosciuto agli effetti del comma 127. Qualora il conferimento di cui ai periodi precedenti sia effettuato nei confronti di una SIIQ già esistente non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a condizione che il fondo stesso provveda all’assegnazione delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni dall’acquisto. 140 ter. Ai conferimenti effettuati dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in società, che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 119 e aventi ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati, si applica l’articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell’articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell’articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto 28/04/16 16:57 1099 D.L. 12 settembre 2014, n. 133 legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell’ articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 140 bis, si considerano, ai fini dell’ articolo 19 bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo. 140 quater. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma 140 ter si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati eseguite per la liquidazione delle quote da fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a società che abbiano optato per il regime di cui al comma 119.». 3. All’onere derivante dal comma 1, lettera f), pari a 1,06 milioni di euro per l’anno 2014, 3,26 milioni per l’anno 2015, a 3,33 milioni per l’anno 2016, a 3,38 milioni per l’anno 2017, a 4,17 milioni per l’anno 2018, a 4,97 milioni per l’anno 2019, a 5,30 milioni per l’anno 2020 e a 4,90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. 4. All’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall’articolo 19, commi 14 e 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall’articolo 19, commi 14 e 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; c) dopo il comma 19 è inserito il seguente comma 19 bis: «Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al presente articolo, e di quelle di cui all’articolo 11 quinquies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l’attestato di prestazione energetica di cui all’ar- COM_975_CodiceCondominioEdifici_2016_1.indb 1099 Art. 20 ticolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6.»; c bis) dopo il comma 20 è aggiunto il seguente: "20 bis. Agli immobili del patrimonio abitativo dell’Istituto nazionale della previdenza sociale oggetto di conferimenti o trasferimenti a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2014, continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 3 a 20 del presente articolo. Al fine di accelerare il processo di dismissione del patrimonio suddetto ai conduttori, il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 7 bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è prorogato al 31 dicembre 2013". 4 bis. Dopo l’articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, è inserito il seguente: "Art. 13 bis. - (Disposizione interpretativa dell’articolo 13, comma 2). 1. Il comma 2 dell’articolo 13 si interpreta nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 13, e conseguentemente la tutela prevista nel citato comma 2, non viene meno anche nei casi di acquisto della proprietà o di conseguimento dell’assegnazione in virtù di accordi negoziali o di aggiudicazione di asta, avvenuti in qualunque procedura esecutiva". 4 ter. Al comma 4 dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È altresì esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3 ter e 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, all’articolo 11 quinquies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e agli articoli 33 e 33 bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, 28/04/16 16:57 Art. 21 LOCAZIONI e all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601". 4 quater. Al terzo periodo del comma 1 dell’articolo 11 quinquies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "degli enti territoriali" sono inserite le seguenti: "e delle altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni," e dopo le parole: "che intendono dismettere" sono aggiunte le seguenti: "e le altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 provvedono secondo i rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183". 4 quinquies. All’articolo 3 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 quater è abrogato; b) al comma 2 quinquies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In assenza della predetta individuazione, all’Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta"; c) al comma 2 sexies, al primo periodo, le parole: "Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il" sono soppresse, la parola: "comunicano" è sostituita dalla seguente: "comunica" e le parole: "ai commi 2 quater e" sono sostituite dalle seguenti: "al comma"; dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "In assenza della predetta comunicazione, all’Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta". Art. 21. Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione. – 1. Per l’acquisto, effettuato dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge di COM_975_CodiceCondominioEdifici_2016_1.indb 1100 1100 conversione del presente decreto od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all’acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari medesime. 2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall’impresa che esegue i lavori. 3. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la deduzione spetta anche per l’acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione. 4. La deduzione, spetta a condizione che: a) l’unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purchè tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto ; b) l’unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; c) l’unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 28/04/16 16:57 1101 D.L. 12 settembre 2014, n. 133 d) l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente; e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all’articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell’articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario. 4 bis. Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all’atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell’alloggio sociale, come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all’importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lettera e). 5. La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. 6. Le ulteriori modalità attuative del presente articolo sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze. 7. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 10,1 milioni di euro per l’anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l’anno 2016,a 31,6 milioni di euro per l’anno 2017, a 47,7 milioni di euro per l’anno 2018, a 45,5 milioni di euro per COM_975_CodiceCondominioEdifici_2016_1.indb 1101 Art. 23 l’anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l’anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l’anno 2023, a 13,9 milioni di euro per l’anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede, rispettivamente: a) quanto a 10,1 milioni di euro per l’anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l’anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l’anno 2017, a 27,7 milioni di euro per l’anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l’anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l’anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l’anno 2023, e a 13,9 milioni di euro per l’anno 2024 e a 2,9 milioni per l’anno 2025 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica; b) quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2017 e quanto a 20 milioni per l’anno 2018, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 dicembre 1998, n.451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni." Art. 23. Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. – 1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l’immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell’ articolo 2645 bis codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all’ articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile. 1 bis. Le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell’immobile entro il termine stabilito. 2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo. 28/04/16 16:57 Art. 23 LOCAZIONI 3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2668, quarto comma, 2775 bis e 2825 bis del codice civile. Il termine triennale previsto dal comma terzo dell’articolo 2645 bis del codice civile è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonché degli articoli 1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili. In caso di inadempimento si applica l’articolo 2932 del codice civile. 4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto un’abitazione, il divieto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n.122, opera fin dalla concessione del godimento. 5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell’immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto. 6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l’applicazione dell’articolo 67, terzo comma, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. In caso di fallimento del conduttore, si applica l’articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. 7. Dopo l’articolo 8, comma 5, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80, è aggiunto il seguente: "5 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.". 8. L’efficacia della disposizione di cui al comma 7 è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale. COM_975_CodiceCondominioEdifici_2016_1.indb 1102 1102 SOMMARIO: a) Accantonamento dei proventi dei canoni; b) Assemblea dei conduttori; c) Immobile locato appartenente a più condomini; d) Locazione della cosa comune; e) Oneri accessori (spese condominiali); f) Partecipazione del conduttore all’assemblea; g) Sicurezza; h) Spese e contributi in genere; i) Uso della cosa comune; j) Violazione del regolamento. a) Accantonamento dei proventi dei canoni. l Con riguardo a locali siti nell’edificio condominiale ed appartenenti in comproprietà ai condomini, ma non inclusi fra i beni indicati dall’art. 1117 cod. civ., e quindi soggetti alle regole della comunione in generale, la deliberazione di temporaneo accantonamento, in un fondo di riserva per spese, dei proventi costituiti dai canoni locativi integra atto di ordinaria amministrazione, in quanto non incide sulla struttura e consistenza del bene comune, e, pertanto, è validamente approvata dalla maggioranza dei partecipanti in base al valore delle quote, ai sensi dell’art. 1105 secondo comma, cod. civ. * Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1988, n. 1553, Ferraro c. Cond. S. Giov. La. b) Assemblea dei conduttori. l In caso di edificio non in condominio nel quale si abbiano più contratti di locazione correnti con l’unico proprietario dell’edificio e la regolazione della ripartizione della spesa per il riscaldamento non abbia luogo da parte dell’assemblea dei conduttori, ma unilateralmente da parte del locatore, la scelta di costui circa il criterio di ripartizione, se tacitamente accettata, diventa oggetto dell’accordo contrattuale e può essere modificata solo attraverso nuovi accordi nell’ambito di ogni contratto ovvero, proprio per la presenza della norma dell’art. 10, L. n. 392/1978, che attribuisce il potere all’assemblea dei conduttori, da parte di quest’ultima. * Pret. civ. Monza, 10 marzo 1993, n. 304, Inail c. Cataldo, in Arch. loc. e cond. 1993, 338. l L’assemblea dei conduttori, prevista dall’art. 10 della L. n. 392/1978 per gli edifici non in condominio, può deliberare di assume- 28/04/16 16:57 1103 GIURISPRUDENZA re l’autogestione del servizio di riscaldamento con il consenso del proprietario dello stabile. In tal caso viene a costituirsi un condominio di gestione, al quale si applicano analogicamente e compatibilmente con i profili tipici dell’istituto le norme del condominio in senso proprio. * Trib. civ. Alessandria, 15 gennaio 1996, n. 30, Società Ras Ass.ni c. Società Restiani, in Arch. loc. e cond. 1996, 235. c) Immobile locato appartenente a più condomini. l Qualora l’immobile locato appartenga a più condomini, ciascuno di essi è legittimato ad agire per ottenere la cessazione della proroga legale della locazione, sempre che gli altri condomini siano presenti ed aderenti nel relativo giudizio o abbiano dichiarato in altro modo il loro consenso. La manifestazione di tale consenso, che può essere espressa o tacita, costituisce condizione dell’azione, senza che sia configurabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario. * Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 1980, n. 766, Giovannini c. Mariscoli, in Arch. loc. e cond. 1980, 33, motiv. e nota. d) Locazione della cosa comune. l Il condomino, come può procedere alla locazione della cosa comune, anche nell’interesse degli altri partecipanti, trattandosi di un atto di utile gestione, per il quale è da presumere, salva la prova contraria, che operi con il consenso degli altri condomini, così può agire in giudizio, anche nell’interesse degli altri, per ottenere il rilascio del bene locato, al termine del contratto, ovvero per ottenere la risoluzione del contratto, per inadempimento del conduttore. In tale ipotesi, la legittimazione ad agire del singolo condomino deve essere esclusa solo quando, a seguito dell’intervento in causa degli altri partecipanti, si accerti l’esistenza di un contrasto fra il gruppo di minoranza, che chiede la risoluzione, e quello di maggioranza, che vuole invece la continuazione del rapporto. * Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 1976, n. 218. l In caso di concessione di un bene in locazione ad uno dei comproprietari, venuto a conclusione il rapporto locatizio per scadenza del termine o per la pronuncia della sua risoluzione per inadempimento del conduttore, questo – avendo diritto al godimento dello stesso in proporzione della sua quota – non può essere COM_975_CodiceCondominioEdifici_2016_1.indb 1103 condannato al rilascio del bene medesimo agli altri comproprietari, restando invece ai comunisti di disciplinare l’ordinaria amministrazione della cosa comune senza privare alcuno dei contitolari del bene delle sue facoltà di godimento e così eventualmente di ricorrere, in caso di persistente disaccordo, all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 1105, ultimo comma, c.c., per la nomina di un amministratore. * Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1999, n. 6405, Cappucci c. Sommaruga ed altri. l I singoli condomini di un edificio hanno il diritto di utilizzare direttamente, per il miglior godimento, il piano o la porzione di piano di loro proprietà esclusiva, ma non le parti del fabbricato che, per la loro destinazione ad un servizio comune, si presumono di proprietà comune a norma dell’art. 1117 n. 2 c.c. e pertanto, tali parti non possono essere concesse in locazione a terzi se non per decisione unanime dei condomini. (Nella specie, trattavasi di locali dell’edificio condominiale che, per pattuizione contenuta negli atti di acquisto facenti capo ai singoli condomini, erano stati indicati quali beni comuni e destinati a deposito. La Suprema Corte confermando la decisione dei giudici di merito, ha ritenuto nulla la deliberazione dell’assemblea condominiale, approvata a maggioranza, con la quale era stato deciso di concedere tali locali in locazione ad un terzo). * Cass. civ., sez. II, 26 gennaio 1977, n. 385. l Il comproprietario può agire in giudizio per ottenere il rilascio dell’immobile per finita locazione, trattandosi di un atto di ordinaria amministrazione della cosa comune per il quale si deve presumere che sussista il consenso degli altri comproprietari o quanto meno della maggioranza dei partecipanti alla comunione, sicché non ricorre la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti. * Cass. civ., sez. III, 13 luglio 1999, n. 7416, Esposito c. Improta. l La conclusione del contratto di locazione di un appartamento condominiale è da considerarsi atto di amministrazione ordinaria, essendo possibile conseguire la finalità del «miglior godimento delle cose comuni» anche attraverso l’accrescimento dell’utilità del bene mediante la sua utilizzazione indiretta (locazione, affitto); ne consegue che, ove l’amministratore del condominio abbia locato il bene condominiale anche in assenza di un preventivo mandato che 28/04/16 16:57 LOCAZIONI lo abilitasse a tanto, deve ritenersi valida la ratifica del suddetto contratto di locazione disposta dall’assemblea dei condomini con deliberazione adottata a maggioranza semplice. * Cass. civ., sez. II, 21 ottobre 1998, n. 10446, De Palma ed altro c. Terranova. l Ove l’amministratore del condominio abbia locato un appartamento di proprietà condominiale in assenza di preventivo mandato che lo abilitasse, deve ritenersi valida la ratifica di tale contratto di locazione, integrante atto di ordinaria amministrazione, disposto dall’assemblea dei condomini con deliberazione adottata a maggioranza semplice. * Trib. civ. Bologna, 9 agosto 1999, n. 1799, Pessina ed altro c. Condominio La Cittadella di via Curiel nn. 33, 35, 37, in Arch. loc. e cond. 2000, 765. l La legittimazione del singolo condomino alla domanda di scioglimento del rapporto di locazione della cosa comune, anche se titolare di una quota di minoranza, in relazione alla presunzione iuris tantum che egli agisca con il consenso degli altri condomini, viene meno ove risulti che i condomini di maggioranza siano dissenzienti rispetto a detta iniziativa giudiziaria (nella specie, dichiarando in giudizio di aver rinnovato il contratto, dopo la scadenza per il cui rispetto agiva l’attore), salva restando, nei rapporti interni fra condomini, ogni questione in ordine alla regolarità e validità della decisione di maggioranza. * Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 1980, n. 446, Battaglia c. Bruscato. l L’uso indiretto della cosa comune (nella specie mediante locazione) incidendo sull’estensione del diritto reale che ciascun comunista possiede sull’intero bene indiviso, può essere disposto dal giudice o deliberato dall’assemblea dei condomini a maggioranza, soltanto quando non sia possibile o ragionevole l’uso promiscuo, sempreché la cosa comune non consenta una divisione, sia pure approssimativa, del godimento. L’indivisibilità del godimento costituisce il presupposto per l’insorgenza del potere assembleare circa l’uso indiretto, onde la deliberazione che adotta l’uso indiretto senza che ne ricorrano le condizioni, è nulla, quale che sia la maggioranza, salvoché ricorra l’unanimità. * Cass. civ., sez. II, 18 gennaio 1982, n. 312, Pultar c. Pultar. Conforme, Cass. civ., 22 novembre 1984, n. 6010 e Cass, 19 ottobre 1994, n. 8528. l L’operatività del contratto di locazione stipulato soltanto da uno dei comproprietari del COM_975_CodiceCondominioEdifici_2016_1.indb 1104 1104 bene, in relazione alla presunzione che questi agisca anche per conto degli altri, postula l’incontestata disponibilità del bene medesimo, nel senso che gli altri comproprietari non abbiano e non chiedano di esercitare direttamente l’uso ed il godimento loro spettanti. Pertanto, qualora i condomini, appresa l’intenzione di uno di essi di cedere in locazione ad un terzo la cosa comune, ovvero l’avvenuta stipulazione del contratto, si oppongano, rispettivamente, alla conclusione od all’esecuzione del rapporto locativo, al terzo, cui venga comunicato tale dissenso, resta preclusa la possibilità di pretendere quella conclusione od esecuzione, e, quindi, anche la possibilità di conseguire l’immissione nel possesso della cosa locata. * Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 1982, n. 538, Radici c. Tesoriero. l In difetto di prova contraria, sugli immobili oggetto di comunione concorrono pari poteri gestori di tutti i comproprietari in virtù della presunzione che ciascuno di essi operi con il consenso degli altri, per cui ogni condomino è legittimato ad agire per il rilascio dell’immobile comune senza che sia necessaria la partecipazione degli altri condomini. * Cass. civ., sez. III, 5 novembre 1999, n. 12327, D’Alì c. Calabria. l Anche quando venga pronunciata risoluzione del contratto di locazione avente ad oggetto un bene comune locato ad uno dei comproprietari per inadempimento del conduttore, questo, avendo diritto al godimento dello stesso in proporzione della sua quota, non può essere condannato al rilascio del bene medesimo all’altro comproprietario, restando invece ai comunisti di disciplinare l’ordinaria amministrazione della cosa comune senza privare alcuno dei contitolari del bene delle sue facoltà di godimento e così eventualmente di ricorrere, in caso di persistente disaccordo, all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 1105, ultimo comma, cod. civ., per la nomina di un amministratore. * Cass. civ., sez. III, 22 maggio 1982, n. 3143, Sepe c. Zonno. l Il singolo condomino può locare la cosa comune senza necessità di espresso assenso degli altri condomini trattandosi di un atto di ordinaria amministrazione che si presume fino a prova contraria compiuto nell’interesse di tutti e può del pari domandare la risoluzione del contratto senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri condomini. Tuttavia, nel caso di dissenso dei due soli condomini circa l’opportunità di promuovere o coltivare 28/04/16 16:57 1105 GIURISPRUDENZA il giudizio di risoluzione contrattuale, essendo esclusa la possibilità della formazione della maggioranza ed essendo altresì esclusa ogni presunzione di consenso o di utile gestione, è necessario il preventivo intervento dell’autorità giudiziaria a norma dell’art. 1105 c.c. * Cass. civ., sez. II, 23 aprile 1996, n. 3831, Tallo c. Tallo. l Il potere di ogni condomino di agire per la gestione ordinaria della cosa comune, traendo origine dal diritto di concorrere all’amministrazione di tale bene (art. 1105 c.c.), incontra il suo limite nell’obbligo di rispettare la volontà della maggioranza. Pertanto, allorché un immobile locato appartenga ad una molteplicità di condomini e dagli stessi sia congiuntamente stipulato il relativo contratto, è la maggioranza dei condomini a stabilire circa l’amministrazione ed il godimento della cosa comune e, quindi, della possibilità e volontà di disdire e far cessare, alla scadenza contrattuale, il contratto di locazione, anche in contrasto con la minoranza dissenziente. * Cass. civ., sez. III, 25 luglio 1995, n. 8085. l Sugli immobili oggetto di comunione concorrono, in difetto di prova contraria, pari poteri gestorii da parte di tutti i comproprietari, in virtù della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso degli altri. Ne consegue che il singolo condomino può stipulare il contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile in comunione e che un condomino diverso da quello che ha assunto la veste di locatore è legittimato ad agire per il rilascio del bene stesso (senza che sia necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini), purché non risulti l’espressa ed insuperabile volontà contraria degli altri comproprietari, la quale fa venire meno il presunto consenso della maggioranza. * Cass. civ., sez. III, 29 agosto 1995, n. 9113, Ruzza c. Lomonaco, in Arch. loc. e cond. 1996, 209. l Un immobile comune ed indiviso può essere locato, qualora la maggioranza lo decida, tanto ad un terzo quanto ad uno dei condomini, che così deriva dal rapporto locatizio, e non dalla contitolarità del diritto reale, il godimento esclusivo dell’intero immobile (comune) senza con ciò contrastare con i pari diritti degli altri comproprietari. * Cass. civ., sez. III, 22 maggio 1982, n. 3143, Sepe c. Zonno. l La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari sorge validamente e svolge i suoi effetti contrattuali, anche se il locatore abbia violato i limiti dei poteri di am- COM_975_CodiceCondominioEdifici_2016_1.indb 1105 ministrazione a lui spettanti a norma degli artt. 1105 e 1108 cod. civ. (nella specie: attraverso la stipula di una locazione ultranovennale senza il consenso degli altri comproprietari), senza che agli altri partecipanti, che gli hanno lasciato la completa disponibilità della cosa, possa competere azione di rilascio, e tantomeno di revindica, nei confronti del conduttore, salvo il diritto al risarcimento dei danni verso il condomino–locatore, ove la sua attività risulti pregiudizievole agli interessi della comunione. * Cass. civ., sez. II, 9 novembre 1982, n. 5890, Fusaro c. La Torre. l Tra i partecipanti alla comunione esiste un reciproco rapporto di rappresentanza, in virtù del quale ciascuno di essi può procedere alla locazione della cosa comune ed agire per la cessazione o la risoluzione del contratto e la consegna del bene locato, anche nell’interesse degli altri partecipanti alla comunione, trattandosi di atti di utile gestione rientranti nell’ambito dell’ordinaria amministrazione della cosa comune, per i quali è da presumere, salvo prova contraria, che il singolo comunista abbia agito anche con il consenso degli altri. * Cass. civ., sez. III, 26 marzo 1983, n. 2158, Tino c. Morisciano. l Con riguardo ad immobile oggetto di comunione, il principio della concorrenza, in assenza di prova contraria, di pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari, fondato sulla presunzione che ognuno di essi operi con il consenso degli altri, comporta che, come la stipulazione del contratto locatizio può essere curata dal singolo condomino, così il singolo condomino, ancorché diverso da quello che ha stipulato il contratto, è legittimato, nella presunzione iuris tantum di consenso degli altri, ad agire per il rilascio del bene comune, secondo la previsione dell’art. 59 della L. 27 luglio 1978, n. 392. * Cass. civ., sez. III, 29 novembre 1986, n. 7073, Caradonna c. Caiola. l Con riguardo ad immobile oggetto di comunione, anche uno solo dei comproprietari, il quale faccia valere una necessità propria, può agire per il rilascio nei confronti del conduttore ai sensi dell’art. 73 della L. 27 luglio 1978 n. 392, non essendo richiesto che la invocata necessità sia comune anche agli altri comproprietari, il cui consenso si presume fino a prova contraria. * Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1990, n. 2474, Salvadori c. Pezzini. Con riguardo alle locazioni ad uso non abitativo, il diritto di prelazione del conduttore, ai 28/04/16 16:57 LOCAZIONI sensi dell’art. 38 della L. 27 luglio 1978, n. 392, sussiste in relazione al trasferimento che abbia ad oggetto il bene locato, e, pertanto, non può essere riconosciuto, in caso di immobile in comproprietà, rispetto ad atti inerenti alla quota del singolo condomino. * Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 1990, n. 12088. e) Oneri accessori (spese condominiali). l Il disposto dell’art. 9 della L. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, addossando al conduttore i cosiddetti oneri accessori (totalmente, per quanto riguarda il servizio di pulizia, il funzionamento e la manutenzione ordinaria dell’ascensore, la fornitura dell’acqua, del riscaldamento, dell’energia elettrica e del condizionamento d’aria, lo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché la fornitura degli altri servizi comuni; ed al novanta per cento per quanto riguarda il servizio di portineria), fa salvi i patti contrari, si applica esclusivamente ai patti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge stessa, trattandosi di norma che si correla strettamente al nuovo ed unitario regime giuridico dei rapporti locativi e costituisce una contropartita alla fissazione di un «equo canone» e ad una durata della locazione sottratta alla volontà delle parti, con la necessaria conseguenza che i patti in deroga stipulati anteriormente al suddetto momento, siano essi favorevoli o sfavorevoli al locatore, risultano travolti dal sopravvenire della nuova disciplina destinata a determinare, con effetto anche per i contratti in corso, un diverso equilibrio degli interessi contrapposti. * Cass. civ., Sezioni Unite, 30 marzo 1994, n. 3132. Conforme, Cass. civ., 19 novembre 1994, n. 9807. l La prescrizione del diritto del locatore di ripetere dal conduttore gli oneri accessori a carico di quest’ultimo decorre dalla data in cui l’assemblea del condominio ha approvato il consuntivo ed il riparto delle spese tra i condomini, giacché è solo allora che sorge il debito del condomino locatore nei confronti del condominio e conseguentemente il credito del condomino nei confronti del conduttore. * Cass. civ., sez. III, 27 novembre 1989, n. 5160, Camilli c. Del Zotti. l Nelle locazioni degli immobili urbani, i premi di assicurazione dello stabile, il compenso dell’amministratore ed il concorso nelle spese di riparazione dell’impianto di riscaldamento e di revisione dell’impianto antincendio non COM_975_CodiceCondominioEdifici_2016_1.indb 1106 1106 sono compresi tra gli oneri accessori che l’art. 9 della legge n. 392 del 1978 pone a carico del conduttore – salvo patto contrario – da valutarsi alla stregua del divieto di pattuizioni dirette ad attribuire al locatore vantaggi in contrasto con le disposizioni della predetta legge (art. 79, primo comma). Del pari deve ritenersi escluso dalle spese a carico del conduttore l’ammortamento degli impianti, quale deposito frazionato nel tempo di somme di danaro necessarie per l’acquisto di nuovi impianti a seguito della vetustà di quelli in uso, trattandosi di una destinazione patrimoniale nell’esclusivo interesse del locatore, tenuto a mantenere la cosa locata in istato da servire all’uso convenuto e, quindi, a prestare i relativi servizi. * Cass. civ., sez. III, 11 novembre 1988, n. 6088, Di Piazza c. Miglio. l Le spese di amministrazione condominiale (compenso per l’amministratore, spese per cartoleria e contabilità, ecc.) non sono previste tra quelle che il conduttore è tenuto a rimborsare al locatore ai sensi dell’art. 19 della l. 23 maggio 1950, n. 253 (insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica data la specifica elencazione delle spese rimborsabili e la loro eterogeneità rispetto a quelle di amministrazione) e, pertanto, esse, comportando un onere che ha origine e fondamento nei diritti dominicali sulle parti comuni dell’edificio condominiale e nella finalità di assicurarne la destinazione ed il servizio, devono far carico, in difetto di diversa previsione contrattuale, al locatore, diretto interessato all’attività di amministrazione e relativo mandante, e non al conduttore, per il quale tale attività non si pone su un piano di diretta utilità e fruizione. * Cass. civ., sez. III, 20 aprile 1984, n. 2597, Ghinelli c. Brocci e altri. l Le spese relative al compenso corrisposto all’amministratore del condominio e le spese sostenute dallo stesso nell’esercizio della sua attività non rientrano tra gli oneri accessori che l’art. 9 della L. n. 392 del 1978 pone a carico del conduttore dell’immobile, sicché del relativo importo non può essere tenuto conto ai fini di accertare la sussistenza o meno della morosità del conduttore medesimo. * Cass. civ., sez. III, 3 giugno 1991, n. 6216, Trudo ed altri c. Azzimonti ed altri. l Con riguardo ai rapporti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 392 del 1978, i patti che in precedenza addossassero al locatore il pagamento degli oneri 28/04/16 16:57 1107 GIURISPRUDENZA accessori, perdono efficacia, atteso che la derogabilità delle disposizioni di cui all’art. 9 concerne esclusivamente eventuali accordi successivi all’entrata in vigore di detta legge. Pertanto, tali patti pregressi conservano efficacia anche nel vigore della legge citata solo ove risulti il loro successivo rinnovo, anche per fatti concludenti, come nel caso in cui il locatore abbia continuato a pagare i detti oneri senza alcuna contestazione e per un ragionevole lasso di tempo. * Cass. civ., sez. III, 14 aprile 1993, n. 4407, Centro Studi Ugo Foscolo srl c. Associazione Nazionale per soccorrere i missionari italiani. l La disposizione del terzo comma dell’art. 9 della L. 27 luglio 1978, n. 392 – la quale fa obbligo al conduttore di pagare gli oneri condominiali entro due mesi dalla loro richiesta – delimita entro il medesimo periodo il termine massimo entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto di chiedere l’indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione, nonché di prendere visione dei documenti giustificativi. Ne consegue che, non essendovi, in mancanza di una siffatta istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore stesso, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora alla stregua del principio dies interpellat pro homine e non può, quindi, sospendere, ridurre o ritardare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dall’indicazione delle spese e dei criteri di ripartizione. * Cass. civ., sez. III, 24 novembre 1994, n. 9980, Storani Guidi c. Durante. l La disposizione dell’art. 9, comma 3 della legge sull’equo canone che fa obbligo al conduttore di pagare gli oneri condominiali entro due mesi dalla richiesta del locatore delimita nello stesso periodo il termine massimo entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto di chiedere l’indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione e di prendere visione dei documenti giustificativi, sicché decorso inutilmente detto termine, il conduttore è automaticamente costituito in mora. * Cass. civ., sez. III, 15 novembre 1995, n. 11838, Velia c. Spagnoli, in Arch. loc. e cond. 1996, 188. l Il credito del locatore per il pagamento degli oneri condominiali posti a carico del conduttore dall’art. 9 della legge sull’equo canone si prescrive nel termine di due anni indicato COM_975_CodiceCondominioEdifici_2016_1.indb 1107 dall’art. 6 della L. 22 dicembre 1973 n. 841 per il diritto del locatore al rimborso delle spese sostenute per la fornitura dei servizi posti, per contratto, a carico del conduttore, perché tale norma, anche se inserita in una legge relativa alla proroga dei contratti di locazione degli immobili ad uso di abitazione, introduce una deroga al principio codicistico della prescrizione quinquennale del canone di locazione e di ogni altro corrispettivo di locazione fissato dall’art. 2948 n. 3 c.c. che risponde ad una esigenza di rapida definizione di quell’accessorio rapporto giuridico, comune ad ogni locazione, e che è, pertanto, applicabile anche agli oneri accessori dovuti dal conduttore in base all’art. 9 della L. 27 luglio 1978 n. 392, senza che a ciò osti l’art. 84 di quest’ultima legge che, disponendo l’abrogazione di tutte le norme incompatibili con la legge sull’equo canone, non può essere riferita anche alla disposizione in materia di prescrizione del sopra citato art. 6, che trascende il regime vincolistico. * Cass. civ., sez. III, 22 maggio 1993, n. 5795, Amministrazione delle PP.TT. c. Iccrt. l Il conduttore richiesto del pagamento degli oneri condominiali deve considerarsi automaticamente in mora alla scadenza del termine di due mesi se in tale termine non abbia chiesto l’indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione o di prendere visione dei documenti giustificativi non essendovi per il locatore, in mancanza della richiesta del conduttore, alcun onere di indicazione specifica delle predette spese e dei predetti criteri. * Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 1996, n. 540, Cavola c. Iadonna. l L’art. 9 della L. 27 luglio 1978 n. 392 (secondo la quale gli oneri accessori sono posti a carico del conduttore, salvo patto contrario) si applica, con decorrenza dall’entrata in vigore della legge stessa, non solo ai contratti di locazione successivamente stipulati ma anche, in mancanza di una diversa disposizione transitoria, a quelli in corso con la conseguenza che, anche quando, per l’assenza di specifico accordo tra le parti, gli oneri predetti siano stati in precedenza corrisposti dal locatore, a questo regime si sostituisce, dall’entrata in vigore della legge sull’equo canone, quello legale a carico del conduttore, a meno che le parti non intendano derogarvi con specifico accordo. * Cass. civ., sez. III, 22 maggio 1993, n. 5795, Amministrazione delle PP.TT. c. Iccrt. 28/04/16 16:57