Assicurazioni: scheda informativa
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Assicurazioni: scheda informativa
Assicurazioni Settembre 2016 L’Accordo in materia di assicurazione del 1989 determina un’apertura parziale del mercato assicurativo svizzero e dell’Unione europea (UE). Nel settore delle assicurazioni dirette contro i danni (assicurazione mobiliare, per i veicoli a motore, viaggi, responsabilità civile, ecc.), gli assicuratori svizzeri possono quindi aprire o acquistare un’agenzia o una succursale nell’UE beneficiando della parità di trattamento rispetto alle imprese locali. Al contempo l’Accordo ridimensiona i requisiti normativi. Lo stesso vale per gli assicuratori dell’UE in Svizzera. Questo Accordo contribuisce dunque a migliorare il posizionamento a livello internazionale delle compagnie assicurative svizzere. Cronologia • 1.1.1993 entrata in vigore dell’Accordo • 30.1.1992 approvazione da parte del Parlamento • 1.10.1989 firma dell’Accordo Contesto Nel 1973 l’allora Comunità economica europea (CEE) adottò una direttiva che vietava la discriminazione tra le compagnie assicurative degli Stati membri per quanto concerne l’esercizio e l’avvio di un’attività nel settore delle assicurazioni dirette (fatta eccezione per l’assicurazione sulla vita). Tale direttiva non vietava tuttavia una disparità di trattamento nei confronti degli assicuratori di Paesi terzi non membri della CEE e non era pertanto da escludersi una possibile discriminazione a danno delle compagnie assicurative svizzere. All’epoca il settore assicurativo svizzero era presente nella CEE prevalentemente con succursali e aveva pertanto tutto l’interesse a un’equiparazione con gli assicuratori locali. Per tale ragione la Svizzera avviò trattative con la CEE al fine di stipulare un accordo in materia, accordo che venne siglato nel 1982. Nel frattempo tuttavia nella CEE erano state emanate ulteriori disposizioni che modificavano o integravano la direttiva CEE del 1973. L’accordo tra la Svizzera e la CEE venne quindi rielaborato tenendo conto di tali emendamenti e nuovamente siglato nel 1989, per essere infine firmato nello stesso anno. Contenuto L’Accordo sulle assicurazioni garantisce la libertà di stabilimento in base al principio della reciprocità. Se, da un lato, le compagnie assicurative svizzere possono aprire o acquistare agenzie e succursali nell’UE, lo stesso vale, dall’altro, anche per gli assicuratori dell’UE in Svizzera. Un ulteriore vantaggio dell’Accordo consi- ste nel fatto che una compagnia assicurativa svizzera con una succursale nell’UE non è tenuta a procedere a un ulteriore calcolo della solvibilità limitatamente alla succursale. L’autorità di sorveglianza dello Stato membro dell’UE in cui ha sede la succursale si basa sulla copertura di solvibilità che l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA richiede per la compagnia assicurativa svizzera nel suo complesso, inclusa la succursale. L’Accordo si applica unicamente al settore delle assicurazioni dirette contro i danni (assicurazione mobiliare, per i veicoli a motore, viaggi, responsabilità civile, ecc.). Le assicurazioni sulla vita, le riassicurazioni così come i sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge non rientrano nel suo campo di applicazione. L’Accordo regola inoltre soltanto la libertà di stabilimento e non la libera attività assicurativa transfrontaliera. Dal 2011, con lo Swiss Solvency Test (SST), sono entrate in vigore nuove disposizioni riguardanti i requisiti di solvibilità per gli assicuratori privati. Anche nell’UE questi requisiti sono stati rivisti e il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova direttiva nota come «Solvency II». Ciò ha richiesto un adeguamento degli allegati dell’Accordo sulle assicurazioni ai nuovi requisiti di solvibilità vigenti in Svizzera e nell’UE. A prescindere dall’Accordo, la Commissione europea ha riconosciuto già nel 2015 le prescrizioni svizzere e la sorveglianza svizzera sugli assicuratori privati come equivalente al diritto europeo. 1 Portata dell’Accordo Il settore delle assicurazioni occupa un posto di rilievo nell’economia svizzera. Basti pensare che, nel 2014, vi lavoravano 47’832 persone in Svizzera e altre 69’236 all’estero per assicuratori privati svizzeri. Nel solo ramo delle assicurazioni contro i danni (ramo «non vita»), nel 2014 i premi lordi (premi lordi di competenza) generati dalle succursali nell’UE ammontavano a 1,136 mia. CHF. Data la grande importanza del mercato europeo, la garanzia della libertà di stabilimento sul territorio dell’UE ha costituito un significativo passo avanti per le compagnie di assicurazione sviz- zere. L’Accordo si è dimostrato valido in particolare perché ha permesso a diverse compagnie assicurative svizzere di aprire o acquisire succursali nell’UE per il ramo «non vita», e di gestirle beneficiando di requisiti normativi meno rigidi riuscendo in tal modo a ottenere un migliore posizionamento in ambito internazionale. Maggiori informazioni Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA Tel. +41 31 327 91 00, [email protected], www.finma.ch 2