Schede Paese : La Tunisia Luca Conte

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Schede Paese : La Tunisia Luca Conte
Schede Paese : La Tunisia
Luca Conte - Papuzzi
Capitale: Tunisi
Lingua ufficiale: arabo
Moneta: dinaro tunisino
Forma istituzionale: repubblica presidenziale
Principali trattati stipulati con l’Italia
Convenzione tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica tunisina per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,
fatta a Tunisi il 16 maggio 1979, ratificata in Italia con legge 25 maggio 1981, n. 388, entrata in
vigore il 17 settembre 1981. Per la legislazione italiana la Tunisia è uno Stato che consente un
adeguato scambio di informazioni.
Il sistema tributario
Il sistema fiscale tunisino ha attraversato nel corso degli ultimi anni importanti e significative
riforme. Ad esempio, dal 1996 è in atto un programma di graduale abbandono delle tariffe negli
scambi internazionali al fine di istituire, a partire dal 2008, una zona di libero scambio con
l’Unione europea.
L’imposta sulle persone fisiche
L’imposta grava sui redditi ritratti annualmente da ciascuna persona fisica residente. Si
considerano residenti le persone che hanno la residenza abituale nel Paese oppure le persone che,
continuativamente o discontinuamente, risiedono in Tunisia per almeno 183 giorni in un anno pur
senza possedere una residenza abituale. Relativamente ai redditi prodotti in Tunisia, sono soggetti
a tassazione sia le persone fisiche residenti sia quelle non residenti. Costituiscono redditi tassabili
le rendite derivanti da proprietà immobiliari, i guadagni di capitale, le rendite vitalizie, i redditi
derivanti da prestazioni di lavoro, i redditi derivanti dall’esercizio di imprese in Tunisia nonché
qualunque altro reddito prodotto in Tunisia. Tra i redditi esenti devono essere menzionati i
dividendi e gli altri redditi assimilati, gli interessi sui conti di deposito e di risparmio, gli interessi
maturati sui conti di risparmio degli studenti, nonché le plusvalenze derivanti dall’esercizio
dell’opzione di sottoscrizione di capitale di società operanti nel settore delle tecnologie. Il
personale di staff assunto da una società di esportazione o da una società offshore può scegliere di
essere assoggettato all’aliquota unica del 20 per cento. Dal 1° gennaio di ogni anno l’imposta sul
reddito è dovuta in relazione ai redditi prodotti nel precedente periodo di imposta.
Le aliquote
Il regime forfetario
È applicabile, a determinate condizioni, alle piccole imprese che esercitano un’attività industriale,
artigianale, commerciale o di prestazione di servizi e il cui volume d’affari non supera 30.000
dinari annui. Tale limite è elevato a 100mila dinari annui relativamente a quei soggetti che
scelgono il pagamento di un’imposta annuale uguale a 1.500 dinari. La misura dell’imposta
forfetaria è determinata secondo scaglioni di volume d’affari cui corrispondono le somme dovute
a titolo di imposta (ad esempio, da 9mila a 12mila dinari sono dovuti 120 dinari mentre da 24 a
27mila sono dovuti 580 dinari). Gli scaglioni previsti di volume d’affari sono dieci (da 0 a
30mila) e prevedono imposte da un minimo di 25 ad un massimo di 700, rispettivamente per lo
scaglione minimo e per quello marginale.
L’imposta sulle società
Sono soggetti all’imposta sulle società le società di capitali e assimilate residenti in Tunisia,
qualsiasi ente pubblico non amministrativo a scopo lucrativo nonché le persone giuridiche non
stabilite in Tunisia che realizzano redditi di fonte tunisina. Sono esonerati dall’imposta
determinati enti morali come le cooperative di servizi agricoli e di pesca, le mutue assicurazioni e
le persone giuridiche non domiciliate in Tunisia per quanto riguarda i dividendi e gli interessi. Il
reddito imponibile è determinato a partire dal risultato contabile al quale devono apportarsi le
variazioni previste dalla legislazione fiscale.
Le aliquote e l’imposta minima
L’aliquota ordinaria che grava sui redditi della generalità delle società è del 30 per cento (per i
redditi del 2006 da dichiarare nel 2007) mentre, a partire dal 1° gennaio 2008, sarà del 10 per
cento per le società operanti nel settore agricolo, della pesca, dell’artigianato e per quelle la cui
attività consiste esclusivamente nell’esportazione. Sono invece assoggettate all’aliquota del 35 per
cento le società operanti nel settore finanziario, degli idrocarburi e delle telecomunicazioni.
Infine, per le società quotate in borsa l’aliquota è del 20 per cento per i primi cinque anni.
L’imposta annuale non può essere inferiore allo 0,1 per cento del volume d’affari. Tale
ammontare minimo non si applica alle nuove imprese durante il periodo di realizzazione di un
progetto con durata massima di tre anni, né alle imprese che operano nelle zone di sviluppo
regionale. Si applica invece alle imprese in liquidazione se non hanno presentato la dichiarazione
di cessazione dell’attività.
Le imposte di registro riguardanti le società
Le società sono inoltre soggette a diversi diritti di registrazione: gli atti relativi all’incremento di
capitale sono soggetti alla tariffa in misura fissa di 100 dinari per atto mentre per tutti gli altri atti
la tariffa è di 5 dinari per pagina. Per le società di capitali è prevista, in aggiunta all’imposta in
misura fissa, un’ulteriore imposta a titolo di sottoscrizione del capitale determinata nella seguente
misura: 25 dinari fino a 100mila di capitale; 50 dinari da 100.001 a 500mila dinari di capitale e
100 dinari oltre 500mila dinari di capitale. Le società di esportazione sono esenti dalle suddette
imposte di registro. Godono dell’esenzione totale per i primi dieci anni di esercizio le attività
riguardanti l’esportazione, i progetti agricoli e i progetti regionali di sviluppo. La riduzione è
ridotta del 50 per cento per le attività di esportazione a partire dall’undicesimo anno di esercizio
nonché per i progetti regionali di sviluppo protratti per ulteriori dieci anni. La tassazione è invece
del 10 per cento per quanto riguarda le attività di istruzione, insegnamento e formazione
professionale nonché i progetti di protezione ambientale.
L’imposta sul valore aggiunto
Sono operazioni soggette all’Iva le importazioni, le operazione di produzione a carattere
industriale, le prestazioni di servizi, il commercio all’ingrosso escluso quello riguardante i
prodotti alimentari, il commercio al dettaglio dei commercianti che realizzano un volume d’affari
superiore a 100mila dinari escluso quello riguardante i prodotti alimentari, farmaceutici e i
medicamenti. Il meccanismo applicativo si fonda sul principio della deduzione: l’imposta che ha
effettivamente gravato sul prezzo di una operazione imponibile è deducibile dall’imposta
applicabile alle operazioni tassabili. L’imposta è aggiunta al prezzo di vendita con le seguenti
aliquote: 6 per cento per i prodotti attinenti l’area medica, sociale e dell’istruzione; 12 per cento
per le attrezzature informatiche e la produzione di macchinari; 18 per cento per gli altri prodotti e
servizi. Per i più comuni prodotti alimentari è prevista l’esenzione.
Il regime opzionale
È possibile optare per l’assoggettamento al regime Iva nei seguenti casi: per le operazioni che si
collocano fuori dal campo di applicazione dell’imposta, per le persone fisiche soggette al regime
forfetario in materia di imposta sui redditi, nonché per le operazioni di esportazione di prodotti
esonerati dall’Iva. Il regime, al quale si accede dietro presentazione di istanza, ha la durata di
quattro anni, tacitamente prorogabili.
Fonti informative:
- sito ufficiale del ministero delle Finanze della Repubblica di Tunisia
- portale Tunisia