Approfondimento. Il ricongiungimento familiare
Transcript
Approfondimento. Il ricongiungimento familiare
N. 8 - 24.01.2007 Approfondimento L’acquisto della cittadinanza italiana Nella prima edizione di ImmigrazioneOggi del 5 ottobre abbiamo dato notizia della proposta presentata dal Governo al Parlamento per modificare l’attuale legge sull’acquisto della cittadinanza. Poiché dovranno trascorrere molti mesi prima che questa riforma venga approvata definitivamente, e poiché nel frattempo il Ministro dell’interno ha emanato una circolare per migliorare l’applicazione di alcune disposizioni della attuale normativa, in questa edizione vi spieghiamo quali sono, oggi, le regole fondamentali per richiedere ed ottenere la cittadinanza italiana, contenute nella Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il sistema che questa normativa prevede può essere riassunto in cinque punti. 1. Acquisto automatico della cittadinanza Ciò significa che nei seguenti casi la cittadinanza viene riconosciuta automaticamente. In particolare: primo caso: è cittadino italiano chi nasce da padre o da madre cittadini italiani; secondo caso: lo straniero che diventa cittadino trasmette la cittadinanza al figlio minore se questi è convivente con il genitore al momento in cui è diventato cittadino; se il figlio è maggiorenne può comunque www.immigrazioneoggi.it acquistare la cittadinanza attraverso il N. 8 - 24.01.2007 procedimento della concessione, alle condizioni che spieghiamo nel capitolo 4; terzo caso: diventa cittadino il minore straniero che viene adottato dal cittadino italiano; oggi, in base alla circolare del 5 gennaio 2007 del Ministro dell’interno, questa possibilità è riconosciuta anche se la sentenza del tribunale per i minorenni che riconosce l’adozione è pronunciata quando l’adottato ha già raggiunto la maggiore età; quarto caso: è cittadino chi è nato in Italia ma solo se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (cioè sono privi di qualunque cittadinanza), ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; quinto caso: è cittadino il figlio di genitori ignoti che viene trovato in Italia, se non è provato il possesso di altra cittadinanza. Tutti gli adempimenti, in questi casi, sono di competenza dell’ufficiale dello stato civile del comune. 2. Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge Altra modalità di acquisto della cittadinanza è per beneficio di legge o, più semplicemente, per dichiarazione. Ciò significa che nei casi che descriveremo l’acquisto della cittadinanza dipende da una semplice dichiarazione di volontà da parte dello straniero che desidera diventare cittadino italiano. In particolare: www.immigrazioneoggi.it N. 8 - 24.01.2007 primo caso: lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre o uno dei nonni, sono stati cittadini italiani per nascita, diviene cittadino se ricorre una delle seguenti situazioni: - se presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; - se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; - infine se, al compimento di 18 anni, risiede legalmente da almeno due anni in Italia e dichiara, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana; secondo caso: lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento di 18 anni, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana prima di compiere 19 anni. Le dichiarazioni per l’acquisto della cittadinanza in questi casi sono effettuate presso l’ufficiale di stato civile del comune di residenza. 3. Acquisto della cittadinanza per matrimonio Vediamo qui il terzo punto che rientra nella definizione più generale della “Naturalizzazione” che comprende due distinte situazioni: l’acquisto della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano e la concessione ordinaria. Qui parliamo dell’acquisto della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano che oggi costituisce la principale modalità www.immigrazioneoggi.it N. 8 - 24.01.2007 di acquisto della cittadinanza. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza quando risiede legalmente da almeno sei mesi in Italia, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale. Questi requisiti relativi al matrimonio non devono comunque continuare ad esistere sino al momento di conferimento della cittadinanza italiana. Ciò significa che se dopo il matrimonio ed i sei mesi di residenza, o dopo tre anni dal matrimonio, è intervenuta una separazione o anche il divorzio, questi fatti non contano ai fini della presentazione della domanda di cittadinanza. Impediscono l’acquisto della cittadinanza l’esistenza di condanne penali per gravi delitti e la pericolosità del coniuge straniero per la sicurezza della Repubblica. In questi casi il Ministro dell’interno respinge la domanda che può essere presentata una seconda volta trascorsi cinque anni. La richiesta della cittadinanza per matrimonio deve essere presentata su apposito modulo presso l’ufficio cittadinanza della prefettura di residenza ovvero presso l’ambasciata o il consolato italiano nel caso in cui il richiedente risieda all’estero. I moduli e l’elenco completo dei documenti da allegare si possono scaricare dal sito www.prefettura.roma.it. www.immigrazioneoggi.it N. 8 - 24.01.2007 4. Concessione ordinaria della cittadinanza Parliamo qui della concessione ordinaria che è concessa dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, nei seguenti casi: primo caso: lo straniero del quale il padre o la madre o uno dei nonni sono stati cittadini per nascita e risiede legalmente in Italia da almeno tre anni; secondo caso: lo straniero che è nato in Italia e vi risiede legalmente da almeno tre anni; terzo caso: lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni successivamente alla adozione; sono invece necessari sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano; quarto caso: lo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; quinto caso: il cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni in Italia. In questo caso, che immaginiamo interesserà molto bulgari e romeni che sono diventati comunitari dal 1° gennaio 2007, valgono anche gli anni di residenza in Italia trascorsi nella condizione di extracomunitari; sesto caso: l’apolide ed il rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni in Italia; settimo caso: lo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni in Italia. È importante sapere che oltre ai requisiti previsti per ciascuno dei casi indicati, il richiedente deve dimostrare il possesso di un www.immigrazioneoggi.it N. 8 - 24.01.2007 reddito sufficiente e l’assenza di precedenti penali. Per quanto riguarda il requisito del reddito, il richiedente deve dimostrare di aver conseguito nei periodi immediatamente antecedenti la presentazione dell’istanza un reddito di circa 8.300 euro l'anno, oppure circa 11.300 euro se ha il coniuge a carico. Oggi, per effetto della circolare del 5 gennaio del Ministero dell’interno, anche le casalinghe che non dispongono di un proprio reddito possono richiedere la cittadinanza in quanto le prefetture dovranno valutare la consistenza economica dell’intero nucleo familiare al quale l’aspirante cittadino appartiene. La richiesta deve essere presentata su apposito modulo presso l’ufficio cittadinanza della prefettura di residenza. I moduli e l’elenco completo dei documenti da allegare si possono scaricare dal sito www.prefettura.roma.it. 5. Concessione della cittadinanza in casi eccezionali Per concludere, vediamo rapidamente un’ultima modalità di acquisto della cittadinanza che consiste nella “concessione in casi eccezionali”. Si tratta di una procedura piuttosto semplice in quanto chiunque – italiano o straniero - può segnalare al Ministro dell’interno, tramite la propria prefettura, un caso particolarmente meritevole di ricevere questo riconoscimento da parte del Capo dello Stato. www.immigrazioneoggi.it N. 8 - 24.01.2007 La condizione è che la persona segnalata abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero ricorra un eccezionale interesse dello Stato. www.immigrazioneoggi.it