Approfondimento. Il ricongiungimento familiare

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Approfondimento. Il ricongiungimento familiare
N. 8 - 24.01.2007
Approfondimento
L’acquisto della cittadinanza italiana
Nella prima edizione di ImmigrazioneOggi del 5 ottobre abbiamo
dato notizia della proposta presentata dal Governo al Parlamento
per modificare l’attuale legge sull’acquisto della cittadinanza.
Poiché dovranno trascorrere molti mesi prima che questa riforma
venga approvata definitivamente, e poiché nel frattempo il
Ministro dell’interno ha emanato una circolare per migliorare
l’applicazione di alcune disposizioni della attuale normativa, in
questa edizione vi spieghiamo quali sono, oggi, le regole
fondamentali per richiedere ed ottenere la cittadinanza italiana,
contenute nella Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Il sistema che questa normativa prevede può essere riassunto in
cinque punti.
1. Acquisto automatico della cittadinanza
Ciò significa che nei seguenti casi la cittadinanza viene
riconosciuta automaticamente. In particolare:
primo caso: è cittadino italiano chi nasce da padre o da madre
cittadini italiani;
secondo caso: lo straniero che diventa cittadino trasmette la
cittadinanza al figlio minore se questi è convivente con il genitore
al momento in cui è diventato cittadino; se il figlio è maggiorenne
può
comunque
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acquistare
la
cittadinanza
attraverso
il
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procedimento della concessione, alle condizioni che spieghiamo
nel capitolo 4;
terzo caso: diventa cittadino il minore straniero che viene
adottato dal cittadino italiano; oggi, in base alla circolare del 5
gennaio 2007 del Ministro dell’interno, questa possibilità è
riconosciuta anche se la sentenza del tribunale per i minorenni
che riconosce l’adozione è pronunciata quando l’adottato ha già
raggiunto la maggiore età;
quarto caso: è cittadino chi è nato in Italia ma solo se entrambi i
genitori sono ignoti o apolidi (cioè sono privi di qualunque
cittadinanza), ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei
genitori
secondo
la
legge
dello
Stato
al
quale
questi
appartengono;
quinto caso: è cittadino il figlio di genitori ignoti che viene trovato
in Italia, se non è provato il possesso di altra cittadinanza.
Tutti gli adempimenti, in questi casi, sono di competenza
dell’ufficiale dello stato civile del comune.
2. Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge
Altra modalità di acquisto della cittadinanza è per beneficio di
legge o, più semplicemente, per dichiarazione.
Ciò significa che nei casi che descriveremo l’acquisto della
cittadinanza dipende da una semplice dichiarazione di volontà da
parte dello straniero che desidera diventare cittadino italiano. In
particolare:
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primo caso: lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre
o uno dei nonni, sono stati cittadini italiani per nascita, diviene
cittadino se ricorre una delle seguenti situazioni:
- se presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara
preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche
all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- infine se, al compimento di 18 anni, risiede legalmente da
almeno due anni in Italia e dichiara, entro un anno dal
raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la
cittadinanza italiana;
secondo caso: lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto
legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento di 18 anni,
diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza
italiana prima di compiere 19 anni.
Le dichiarazioni per l’acquisto della cittadinanza in questi casi
sono effettuate presso l’ufficiale di stato civile del comune di
residenza.
3. Acquisto della cittadinanza per matrimonio
Vediamo qui il terzo punto che rientra nella definizione più
generale della “Naturalizzazione” che comprende due distinte
situazioni: l’acquisto della cittadinanza per matrimonio con
cittadino italiano e la concessione ordinaria.
Qui parliamo dell’acquisto della cittadinanza per matrimonio
con cittadino italiano che oggi costituisce la principale modalità
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di acquisto della cittadinanza.
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la
cittadinanza quando risiede legalmente da almeno sei mesi in
Italia, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è
stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e
se non sussiste separazione legale.
Questi requisiti relativi al matrimonio non devono comunque
continuare ad esistere sino al momento di conferimento della
cittadinanza italiana. Ciò significa che se dopo il matrimonio ed i
sei mesi di residenza, o dopo tre anni dal matrimonio,
è
intervenuta una separazione o anche il divorzio, questi fatti non
contano ai fini della presentazione della domanda di cittadinanza.
Impediscono l’acquisto della cittadinanza l’esistenza di condanne
penali per gravi delitti e la pericolosità del coniuge straniero per la
sicurezza della Repubblica. In questi casi il Ministro dell’interno
respinge la domanda che può essere presentata una seconda
volta trascorsi cinque anni.
La richiesta della cittadinanza per
matrimonio deve essere
presentata su apposito modulo presso l’ufficio cittadinanza della
prefettura di residenza ovvero presso l’ambasciata o il consolato
italiano nel caso in cui il richiedente risieda all’estero.
I moduli e l’elenco completo dei documenti da allegare si
possono scaricare dal sito www.prefettura.roma.it.
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4. Concessione ordinaria della cittadinanza
Parliamo qui della concessione ordinaria che è concessa dal
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno,
nei seguenti casi:
primo caso: lo straniero del quale il padre o la madre o uno dei
nonni sono stati cittadini per nascita e risiede legalmente in Italia
da almeno tre anni;
secondo caso: lo straniero che è nato in Italia e vi risiede
legalmente da almeno tre anni;
terzo caso: lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano
che
risiede
legalmente
in
Italia
da
almeno
cinque
anni
successivamente alla adozione; sono invece necessari sette anni
di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano;
quarto caso: lo straniero che ha prestato servizio, anche
all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
quinto caso: il cittadino di uno Stato membro delle Comunità
europee se risiede legalmente da almeno quattro anni in Italia. In
questo caso, che immaginiamo interesserà molto bulgari e
romeni che sono diventati comunitari dal 1° gennaio 2007,
valgono anche gli anni di residenza in Italia trascorsi nella
condizione di extracomunitari;
sesto caso: l’apolide ed il rifugiato che risiede legalmente da
almeno cinque anni in Italia;
settimo caso: lo straniero che risiede legalmente da almeno dieci
anni in Italia.
È importante sapere che oltre ai requisiti previsti per ciascuno dei
casi indicati, il richiedente deve dimostrare il possesso di un
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reddito sufficiente e l’assenza di precedenti penali.
Per quanto riguarda il requisito del reddito, il richiedente deve
dimostrare di aver conseguito nei periodi immediatamente
antecedenti la presentazione dell’istanza un reddito di circa 8.300
euro l'anno, oppure circa 11.300 euro se ha il coniuge a carico.
Oggi, per effetto della circolare del 5 gennaio del Ministero
dell’interno, anche le casalinghe che non dispongono di un
proprio reddito possono richiedere la cittadinanza in quanto le
prefetture dovranno valutare la consistenza economica dell’intero
nucleo familiare al quale l’aspirante cittadino appartiene.
La richiesta deve essere presentata su apposito modulo presso
l’ufficio cittadinanza della prefettura di residenza.
I moduli e l’elenco completo dei documenti da allegare si
possono scaricare dal sito www.prefettura.roma.it.
5. Concessione della cittadinanza in casi eccezionali
Per concludere, vediamo rapidamente un’ultima modalità di
acquisto della cittadinanza che consiste nella “concessione in
casi eccezionali”.
Si tratta di una procedura piuttosto semplice in quanto chiunque
– italiano o straniero - può segnalare al Ministro dell’interno,
tramite la propria prefettura, un caso particolarmente meritevole
di ricevere questo riconoscimento da parte del Capo dello Stato.
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La condizione è che la persona segnalata abbia reso eminenti
servizi all’Italia, ovvero ricorra un eccezionale interesse dello
Stato.
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