n. 871 decreto del direttore generale
Transcript
n. 871 decreto del direttore generale
N. 871 del Reg. Decreti del 29/12/2015 DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - Dott. Arturo Orsini nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 237 del 29.12.2012 OGGETTO: Approvazione del Regolamento Aziendale per la gestione del recupero crediti Struttura UOC Bilancio e Programmazione Finanziaria Si attesta l'avvenuta regolare istruttoria del presente provvedimento proposto per l'adozione in ordine alla legittimità con ogni altra disposizione regolante la materia. Il Direttore della Unità Operativa Complessa ------------------------------------------------- Decreto del Direttore Generale n. 871 del 29/12/2015 pagina 1 di 8 Decreto n. 871 del 29/12/2015 Pag. 2 Il Direttore Amministrativo riferisce quanto segue: Premesso che si rende necessario disciplinare il recupero delle varie tipologie di credito che costituiscono entrate patrimoniali per l’Azienda ULSS 18 di Rovigo nonché le procedure per il loro recupero nel caso in cui i debitori non provvedano al pagamento degli stessi. Valutata l’opportunità di dotarsi di un regolamento atto a disciplinare le procedure per il recupero dei suddetti crediti e le propedeutiche attività informative; Considerato che a tal fine è stato predisposto un apposito regolamento per il recupero delle varie tipologie di crediti dell’Azienda Ulss 18 di Rovigo, IL DIRETTORE GENERALE Tutto ciò premesso e considerato, Preso atto che il Direttore Amministrativo, competente dell’istruzione dell’argomento in questione, ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale; Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale ai sensi dell’art.16 della LR 56/94 e s.m.i., DECRETA 1. Di approvare il regolamento per la gestione del recupero dei crediti dell’azienda Ulss 18 di Rovigo allegato e parte integrante al presente Decreto. 2. Di trasmettere il presente decreto ai Direttori di tutte le Unità operative coinvolte nell’erogazione delle prestazioni oggetto del recupero del credito, con oneri per gli stessi di adempiere alle disposizioni di cui all’allegato Regolamento. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Silvia Zanini ***** Pareri favorevoli in quanto di competenza: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Silvano Favaretto IL DIRETTORE SANITARIO f.f. Dott. Paolo De Pieri IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE Dott.ssa Manuela Baccarin Il DIRETTORE GENERALE Dott. Arturo Orsini Decreto n. 871 Pag. 3 del 29/12/2015 Il presente atto, eseguibile dalla data di adozione: - è soggetto a controllo _ ; - non è soggetto a controllo X Rovigo, 30/12/2015 Il Direttore UOC Affari Generali e Legali Dr.ssa Patrizia Davì Attestazione di pubblicazione Copia del presente atto è pubblicata all’Albo on line dell’Azienda per 15 giorni consecutivi da oggi. Rovigo, 30/12/2015 Il Direttore UOC Affari Generali e Legali Dr.ssa Patrizia Davi’ Copia del presente atto viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale ( ex art. 10, comma 5, L.R. 56 del 14.9.94) Rovigo, 30/12/2015 Il Direttore UOC Affari Generali e Legali Dr.ssa Patrizia Davi’ Copia conforme all’originale, per uso amministrativo Rovigo, Il Direttore UOC Affari Generali e Legali Da distribuire a: DIRETTORE GENERALE _ UOC INFORMATICA E INNOVAZIONE _ UOS SERV. OSPED. PER LE PROFESSIONI DIRETTORE AMMINISTRATIVO _ UOC SERV. TECNICO _ SANIT. DIRETTORE SANITARIO _ UOC ACQUIS. E GEST. BENI E SERV IZI _ DIP. SALUTE MENTALE DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI _ UOC DIREZIONE AMM.VA OSPEDAL. _ UOSD ATTIVITA’ SPECIALITICHE AMBULAT. COLLEGIO DI DIREZIONE _ COMUNIC.E RAPPORTI CON I CITT. _ _ UOC DIREZIONE FUNZIONE OSPED. _ UOC FARMACIA TERRITORIALE _ __________________________________ DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE _ UOC FARMACIA OSPEDALIERA _ _ UOC DISTRETTO SOCIO-SANITARIO _ UOSD PROGRAMMAZIONE TERRIT. _ UOC GESTIONE RISORSE UMANE _ UOS MEDICO COMPETENTE _ UOS CONOSCENZA E FORMAZIONE _ UOC SERV. PER LE DIPENDENZE _ UOC AFFARI GENERALI E LEGALI _ UOC CONTROLLO DI GESTIONE _ UOC BILANCIO PROGRAMM. FINANZ. _ UOC GEST. RISORSE IN CONVENZIONI _ UOC ORGAN.SERV.OSPED. E QUALITA’ _ UOS SERV. PREV. E PROTEZIONE _ _ _____________________________ _ _____________________________ _ _____________________________ _ REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI CREDITI INSOLUTI ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente regolamento individua e disciplina la gestione dei crediti e le azioni da porre in essere nel caso di mancato pagamento degli stessi. ART. 2 PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO I diritti di credito si estinguono per prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e segg.ti del Codice Civile, secondo le disposizioni ivi contenute nonché di quelle previste da varie leggi speciali, se l’Azienda stessa non li esige dai soggetti debitori nelle forme e nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Forma: al fine di interrompere il termine di prescrizione è necessario costituire in mora il debitore, richiedendo il credito al soggetto tenuto al pagamento con raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà indicare l’importo, la tipologia di prestazione / documento contabile, il termine di pagamento e indicando le modalità per effettuare il versamento dovuto. Termini di prescrizione: il termine di prescrizione è il tempo previsto dalla legge entro il quale è necessario esercitare il diritto di credito. Il termine viene interrotto dal ricevimento della richiesta di pagamento del credito e ricomincia a decorrere nuovamente e interamente dal giorno successivo della sua interruzione. Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti di credito si estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni. ART. 3 TIPOLOGIA DI CREDITI Si riporta un’elencazione delle varie tipologie di credito più ricorrenti in Azienda: • • • • • • • • • • • ticket per prestazioni sanitarie rese, (L.8/90 e s.m.i.); ticket per visite, esami diagnostici e di laboratorio i cui referti non sono stati ritirati nel termine di giorni 30 (L.412/91 art.4, comma 18; DGRV n. 600/2007); ticket per mancata disdetta della prestazione sanitaria prenotata (DGRV n. 600/2007); ticket per prestazioni relative ad esami pre-operatori effettuate in caso di rinuncia al ricovero programmato (Circolare Reg. Veneto n. 58208/50.08.00 del 4.12.2003); vendita di prestazioni sanitarie erogate a favore di altri enti pubblici e/o privati; corrispettivi per prestazioni sanitarie erogate in regime di attività libero – professionale intramuraria (D.P.C.M. 27/3/00 e s.m.i.), consulenze e prestazioni medico legali; corrispettivi per prestazioni sanitarie a favore di stranieri, non cittadini U.E. secondo i limiti ed i presupposti previsti dalle disposizioni di legge; costi per rilascio di certificazioni, di copie di atti e di documentazione sanitaria; (L. 241/1990); sanzioni amministrative previste dalla L. 689/81 e s.m.i., nonché da altre leggi speciali (L. Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 6); recupero di oneri stipendiali; recupero delle somme dovute dal personale dipendente per “attività extraistituzionale non autorizzata”; 1 • • • • • tickets per prestazione sanitaria resa in caso di successivo accertamento della non veridicità della dichiarazione attestante il diritto all’esenzione della spesa sanitaria (DPR 445/2000. corrispettivi per visite sanitarie effettuate dal Dipartimento di Prevenzione nei cantieri e in tutti gli ambienti di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) a dipendenti di società private o enti pubblici a carico del datore di lavoro;. corrispettivi per prestazioni di interesse sanitario e di igiene e sanità pubblica e veterinaria rese a privati o ad enti pubblici, compresi i controlli sanitari ufficiali disciplinati al titolo II del regolamento(CE) n.882/2004, per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali di cui al D.Lgs n.194/2008; corrispettivi per vendite , cessioni a vario titolo di beni e/o servizi; canoni di locazione, fitti e concessioni. ART. 4 ISTRUTTORIA L’U.O. che ha eseguito la prestazione o che ha emesso regolare fattura, ai sensi di legge e/o su richiesta dell’interessato, provvede a recuperare il credito svolgendo tempestivamente la seguente istruttoria: a) Primo sollecito ( a carico del Servizio/Ufficio competente) 1. raccogliere tutta la documentazione comprovante la sussistenza del credito; 2. verificare i termini di prescrizione del credito; 3. quantificare esattamente la somma da recuperare; 4. individuare esattamente il soggetto debitore e la sua residenza e/o domicilio; 5. inviare una lettera, a titolo di primo sollecito, al soggetto debitore, con richiesta di pagamento dell’importo dovuto sulla base della relativa causale comprensivo del rimborso delle spese amministrative e postali, fissando un termine di pagamento non superiore a 15 giorni dal ricevimento con le modalità ivi indicate ed ammonendo che, in mancanza, si ricorrerà al recupero coatto con aggravio di spese ed interessi. b) Secondo sollecito ( a carico dell’Ufficio competente) Nel caso in cui non pervenisse alcun riscontro, non venisse effettuato alcun pagamento o venissero addotte dal debitore motivazioni dell’omesso pagamento non accoglibili, L’U.O. che ha eseguito la prestazione a cui si riferisce il credito da recuperare, decorsi 30 giorni e non oltre 60 gg dall’invio del primo sollecito, dovrà tempestivamente: 1. riverificare i termini di prescrizione del credito; 2. riquantificare la somma da recuperare; 3. riverificare di nuovo il soggetto debitore e la sua residenza e/o domicilio procedendo, se necessario agli accertamenti presso i competenti Uffici Anagrafe dei Comuni; 4. inviare una raccomandata con avviso di ricevimento a titolo di secondo sollecito, al soggetto debitore, con richiesta di pagamento della somma dovuta (oltre spese amministrative e postali ) sulla base della relativa causale, fissando un termine di pagamento non superiore a 15 giorni dal ricevimento con le modalità ivi indicate ed ammonendo che, in mancanza, si ricorrerà al recupero coatto con aggravio di spese ed interessi, Qualora il sollecito sia restituito all'Azienda Ulss con le seguenti indicazioni: sconosciuto, trasferito, partito, irreperibile, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, l’indicazione della residenza L’U.O. che ha eseguito la prestazione è tenuta a chiedere al Comune in cui il debitore risulta risiedere l’eventuale diverso luogo di residenza e/o domicilio; se il debitore è un’impresa, l’indicazione della sede è chiesta alla Camera di Commercio competente. Decorsi 30 giorni da detta raccomandata, si dovrà: 2 a) nel caso in cui non sia pervenuto alcun riscontro ed alcun pagamento anche a seguito del sollecito, il servizio competente dovrà trasmettere al U.O.C. Affari Generali e Legali i suddetti crediti, tutta la documentazione istruttoria, unitamente alla prova dei solleciti inviati e delle relative spese, per le attività conseguenti; b) nell’ipotesi in cui il debitore abbia fornito riscontro alla diffida, formulando controdeduzioni in merito alla sussistenza del credito e queste vengano accolte dall’U.O. complessa a cui si riferisce il credito da recuperare, si comunicherà l’accoglimento all’interessato e conseguentemente la pratica verrà archiviata. Su istanza del debitore si potrà concedere un pagamento rateale del debito che verrà formalizzato con la controparte , per i casi dove sussistano giusti motivi. Non si procede alle operazioni di recupero dei piccoli crediti quando le operazioni medesime superano il valore del credito stesso e non possono essere ristorate dal debitore. ART. 5 MANCATO PAGAMENTO DOPO LA PRIMA ISTRUTTORIA Nel caso in cui il soggetto debitore non provveda al pagamento della somma dovuta in seguito al primo e al secondo sollecito di cui all’art. 4, l’U.O. complessa a cui si riferisce il credito invierà la documentazione attestante i suddetti crediti, tutta l’istruttoria, la prova dei solleciti inviati ai sensi dell’art. 5 e la documentazione attestante le relative spese al U.O.C. Affari Generali, che provvederà ad attivarsi per il recupero forzoso. ART. 6 RECUPERO ENTRATE PATRIMONIALI Il credito dell’Azienda potrà anche essere recuperato a norma di quanto stabilito dagli artt. 633 e segg. del c.p.c. attraverso apposito legale di fiducia o, eventualmente attraverso procedura di riscossione coattiva tramite ruoli da trasmettere all’Agente di Riscossione per la successiva emissione di cartelle di pagamento. 1° ipotesi : affidare ad uno Studio legale esterno l’espletamento delle procedure per la riscossione coattiva dei crediti rimasti insoluti dopo le procedure esperite dall’Azienda e individuati di volta in volta con l’Ufficio Legale dell’U.L.S.S., alle seguenti condizioni: - accollo di tutte le spese di procedura ai debitori; - riconoscimento all’U.L.S.S. degli importi relativi a capitale ed interessi; - trattenimento, da parte dello Studio Legale esterno, delle somme per competenze legali; - in caso di insolvenza dei debitori medesimi, rimborso a detto Studio delle spese sostenute con l’applicazione dei minimi tariffari quanto ai diritti spettanti. “ non si procederà in via giudiziale per importi inferiore ad euro 5000,00 , per gli importi pari o inferiori ad euro 5000, sarà inviata una prima richiesta di pagamento da parte dell'UO a cui si riferisce il credito e qualora questa non avesse esito, si procederà tramite procedura coattiva .” L’U.O.C. Affari Generali gestirà tutti i contatti e le attività necessarie alla definizione delle suddette procedure di recupero, in base alle disposizioni vigenti in materia e i relativi accordi con il soggetto incaricato del recupero forzoso. Gli interessi sono calcolati al tasso legale e decorrono: - per le fatture: dal giorno successivo alla scadenza; - per i ticket non pagati: dal giorno successivo alla prestazione; - per i referti non ritirati: dal ricevimento del secondo sollecito (in tal caso l’utente viene a conoscenza dell’ammontare dovuto, corrispondente al costo integrale della prestazione, al momento del ricevimento del sollecito); - per le mancate disdette: dal giorno successivo alla prestazione non fruita. 3 L’U.O.C. Affari Generali, in questa fase, potrà concedere, su richiesta del debitore, il pagamento rateale del debito, ovvero concordare con il legale affidatario delle procedura di recupero forzoso le modalità ed i criteri per la concessione del beneficio della rateazione. Dovrà quindi essere predisposto un piano di pagamento rateale, da sottoporre all’accettazione del debitore, al quale verrà applicato un interesse di mora in ragione del tasso legale vigente e tenuto conto, altresì, delle accertate condizioni economiche e personali del debitore, nonché un importo fisso per rata pari da determinare in funzione dell’importo complessivo. 2 ° ipotesi : iscrizione del credito a ruolo attraverso il Concessionario pubblico per l’esazione delle imposte. L’U.O.C. Affari Generali, provvede a raccogliere le notifiche (racc.ta a.r.) che ogni UOC ha provveduto ad inviare ai debitori e per i quali non è stato effettuato il pagamento , e sulla scorta dei dati ricevuti, segue le pratiche, per la successiva emissione del ruolo coattivo tramite il concessionario incaricato. ART. 7 CONTESTAZIONE DA PARTE DEL DEBITORE Qualora il debitore contesti la sussistenza della pretesa creditoria avanzata dall’Azienda, con apposita istanza scritta, L’U.O.C. Affari Generali dovrà verificare, in raccordo con le U.O. complesse a cui si riferisce il credito, la fondatezza delle ragioni addotte dal debitore ed eventualmente attivarsi per l’emissione dell’atto di discarico/sgravio. In caso di opposizione nelle forme di rito avanti agli organi giudiziari competenti, secondo quanto previsto dagli artt. 615 e segg.ti e 617 0 645 c.p.c., l’ U.O.C. Affari Generali e legali valuterà l’eventuale costituzione in giudizio anche in considerazione dell'entità del credito e della valutazione dei costi e benefici derivanti dalla procedura giudiziaria. ART. 8 FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI EX R.D. 16.3.1942 N. 267 E S.M.I. A CARICO DEL DEBITORE Nel caso in cui, nel corso della procedura di recupero, intervenga una procedura concorsuale (fallimento o altro), L’U.O.C. Affari Generali procederà agli atti di insinuazione al passivo, previa valutazione di convenienza. ART. 9 MORTE DEL SOGGETTO DEBITORE: INDIVIDUAZIONE DEGLI EREDI Nel caso in cui il soggetto tenuto al pagamento delle somme di cui sopra (debitore) sia deceduto, diventano debitori dell’Azienda U.l.s.s. n. 18 gli eredi dello stesso che abbiano accettato l’eredità, subentrando conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo al debitore deceduto ad eccezione dei casi relativi a crediti e debiti non trasferibili (ad es. sanzioni amministrative ). Qualora dopo il primo o il secondo sollecito si riscontri il decesso del debitore l’U.O.C. Affari Generali procederà: a) a trasmettere l'invito di pagamento agli eredi del debitore presso l'ultima residenza di quest'ultimo; b) qualora il pagamento non venga effettuato entro 30 giorni, -all’individuazione del soggetto e/o dei soggetti, eredi legittimi in base al titolo 2 del libro 2 del codice civile, tramite l'Anagrafe del Comune dell'ultima residenza del debitore; -all’invito (o diffida) di ciascun erede legittimo ad eseguire il pagamento in proporzione alla propria quota ereditaria. Qualora il decesso intervenga allorché il credito sia già stato trasmesso al soggetto incaricato del recupero forzoso tramite le procedure di cui ai D. Lgs. 112/99 e 46/99, sarà cura di quest’ultimo provvedere all’individuazione degli eredi e al recupero dei relativi crediti presso gli stessi. Sarà cura dell’U.O. complessa a cui si riferisce il credito, qualora venga in possesso di informazioni relative all’individuazione degli eredi, trasmetterle tempestivamente al L’U.O.C. Affari Generali che provvederà all’invio delle stesse al soggetto incaricato della riscossione 4 coattiva. ART.10 DISCARICO E ARCHIVIAZIONE DEI CREDITI Nel caso in cui la procedura esecutiva attivata dal soggetto incaricato del recupero forzoso risulti infruttuosa e, quindi, in caso di mancato recupero, L’U.O.C. Affari Generali chiederà al U.O.C. BILANCIO dell’Azienda U.l.s.s. n. 18 il discarico del credito. L’ U.O.C. BILANCIO adotterà il provvedimento di “discarico” per provvedere all’archiviazione delle pratiche ed all’annullamento del credito a bilancio. ART.11 ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI CON PROCEDURE DIVERSE DA QUELLI DISCIPLINATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI Rientrano in tale gruppo quei crediti costituenti entrate patrimoniali per l’Azienda U.l.s.s. n. 18 in quanto si verifichi l’esistenza di almeno uno dei seguenti presupposti: - non siano certi, liquidi ed esigibili; - sussista la possibilità di contestazione da parte dello stesso debitore; - vi sia incertezza sulla persona del debitore; - non sussista un titolo esecutivo se i crediti afferiscono a rapporti di diritto privato ex art. 21 D.Lgs. 46/99 e s.m.i.. Detti crediti non possono per loro natura essere recuperati tramite le procedure di cui al D.Lgs.112/99 e al D. Lgs. 46/99 e s.m.i. e, quindi, di volta in volta, saranno oggetto di specifica valutazione. ART. 12 INDIVIDUAZIONE UFFICI COMPETENTI Uffici di riferimento a livello centrale: • U.O.C. AFFARI GENERALI • U.O.C. BILANCIO • Ufficio Attività a Pagamento Uffici con competenze istruttorie: presso ogni U.O. Complessa vengono individuati gli uffici competenti a curare in via istruttoria le pratiche di recupero crediti e a tenere i conseguenti rapporti con gli uffici di riferimento a livello centrale. ART.13 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA Il presente regolamento si intende automaticamente integrato con le norme statali e altre norme superiori che dovessero sopravvenire in materia. Ogni altra modifica al presente regolamento dovrà essere disposta con decreto del Direttore Generale. 5