Aiuti

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Aiuti
Diritto Comunitario dell’Impresa
aa. 2008/2009
Docente: Alessandra Zanardo
Norme comunitarie sulla tutela della
concorrenza
Artt. 81-89 TCE
 Aiuti di Stato
 Intese tra imprese
 Abuso di posizioni dominanti
 Concentrazioni
Aiuti di Stato
(art. 87 ss. TCE e Reg. CE 659/99)
“Salvo deroghe contemplate dal presente trattato,
sono incompatibili con il Mercato comune, nella
misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che,
favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino
o minaccino di falsare la concorrenza”
Aiuti
Tutti gli interventi che, sotto forme diverse,
alleviano gli oneri che normalmente gravano
sul bilancio di un’impresa (ad es. sovvenzioni,
esonero da imposte o tasse, garanzia di prestiti a
condizioni particolarmente favorevoli, abbuono di
interessi, differimento del versamento dei contributi
fiscali)
 L’aiuto è illecito nella misura in cui incida
sugli scambi tra gli Stati Membri e alteri o
minacci di alterare la libera concorrenza
rafforzi la posizione di un’impresa nei confronti di altre
imprese concorrenti negli scambi comunitari
 Il destinatario
un’impresa
dell’aiuto
deve
essere
Il TCE prevede una serie di aiuti che sono o possono
essere compatibili con il mercato comune
  nella prima ipotesi rientrano, ad es., gli aiuti a carattere
sociale concessi ai singoli consumatori, gli aiuti destinati ad
ovviare ai danni recati da calamità naturali
  nella seconda ipotesi rientrano gli aiuti destinati a promuovere
la realizzazione di un importante progetto di comune interesse
europeo, a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il
tenore di vita sia anormalmente basso oppure vi sia un elevato
livello di disoccupazione, ad agevolare lo sviluppo di talune
attività o di talune regioni economiche
Altre esenzioni per categorie di aiuti statali sono
previste in regolamenti della Commissione (ad es. aiuti
per le piccole e medie imprese, aiuti a favore
dell’occupazione, aiuti de minimis)
Tipologie di aiuti
 Nuovi aiuti
tutti gli aiuti, ossia regimi di
aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le
modifiche degli aiuti esistenti
 Aiuti illegali
aiuti attuati in assenza di
notifica, prima della notifica, oppure dopo la notifica ma prima
della decisione di autorizzazione della Commissione
 Aiuti abusivi
aiuti autorizzati, ma attuati
in modo difforme da quanto stabilito nella decisione di
autorizzazione della Commissione
 Aiuti esistenti
aiuti già in vigore all’atto
dell’istituzione o adesione alla Comunità e aiuti espressamente
o tacitamente autorizzati a livello comunitario
I NUOVI AIUTI sono sottoposti all’obbligo di
notifica del progetto alla Commissione
E’ vietato darvi esecuzione prima che la
Commissione li abbia autorizzati (obbligo di
standstill)
Procedura:
a)  Esame preliminare della Commissione per
verificare la compatibilità dell’aiuto con il mercato
comune
b)  L’esame preliminare si conclude con una decisione.
La Commissione decide se avviare o meno il
procedimento di indagine formale
c)  Il procedimento di indagine formale si chiude con
una decisione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della UE. La decisione è negativa nel caso in cui
l’aiuto notificato risulti incompatibile con il mercato
comune; è positiva qualora la Commissione dichiari
la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune
N.B.: Per quanto riguarda gli aiuti illegali, in
caso di decisione negativa la Commissione
adotta una decisione di recupero, con la
quale si impone allo Stato membro
interessato di adottare tutte le misure
necessarie per recuperare l’aiuto dal
beneficiario
Intese restrittive della concorrenza
Art. 81 TCE
“Sono incompatibili con il mercato comune e
vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le
decisioni di associazioni di imprese e tutte
le pratiche concordate che possano
pregiudicare il commercio tra gli Stati membri
e che abbiano per oggetto o per effetto di
impedire, restringere o falsare il gioco della
concorrenza all’interno del mercato comune
ed in particolare quelli consistenti nel […]”
Elementi costitutivi della fattispecie:
 Pregiudizio al commercio intracomunitario
 Alterazione del gioco della concorrenza
In tale caso gli accordi, le decisioni o pratiche
concordate sono nulli
N.B.: Non rilevano né la nazionalità delle imprese partecipanti
alle intese, né il luogo in cui le imprese hanno la sede o
esercitano la loro attività.
Ciò che conta è il luogo in cui il comportamento
anticoncorrenziale viene posto in atto
Tre forme di cooperazione contemplate dall’art.
81 TCE:
a.  Accordi tra imprese
(manifestazione della comune
volontà delle imprese di comportarsi sul mercato in un
determinato modo)
b.  Decisioni di associazioni di imprese
c.  Pratiche concordate
(consapevole collaborazione tra
imprese a danno della concorrenza che non presenti i
requisiti di un vero e proprio accordo, ad es. riunioni
periodiche tra imprese concorrenti, scambio di informazioni
riservate, ecc…)
Accordi orizzontali vs. accordi verticali
1)  Accordi orizzontali: le parti si impegnano a tenere
un medesimo comportamento (ad es. applicare un
determinato prezzo, operare in un certo segmento
del mercato comunitario)
2)  Accordi verticali: una parte si impegna nei
confronti dell’altra a tenere un dato comportamento
(esclusive
di
vendita
o
clausole
di
approvvigionamento esclusivo)
vengono
conclusi tra imprese che operano in stadi
successivi del processo economico
Le intese (o accordi) orizzontali sono
considerate più rischiose e, pertanto,
vengono trattate con maggior severità
(le intese verticali possono, al contrario, comportare
anche dei vantaggi per i consumatori)
L’art. 81 TCE prende in considerazione i seguenti
comportamenti:
 
 
 
 
 
Fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi d’acquisto o di
vendita ovvero altre condizioni di transazione;
Limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo
tecnico o gli investimenti;
Ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
Applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti,
condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da
determinare per questi ultimi uno svantaggio nella
concorrenza;
Subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da
parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che,
per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano
alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.
Esenzioni:
(art. 81, par. 3, TCE)
N.B.: Ammissibilità di esenzioni per
categoria e di esenzioni individuali
Sono validi ab initio gli accordi, decisioni di
associazioni di imprese, pratiche concordate
che – ricorrendo determinate condizioni contribuiscano a migliorare la produzione o la
distribuzione dei prodotti o a promuovere il
progresso tecnico o economico […..]
A seguito del regolamento CE 1/2003 non occorre
più una decisione preventiva di autorizzazione da
parte della Commissione
Esenzioni per le intese verticali
Reg. CE 2790/99
Esenzione per tutti gli accordi verticali che riguardano
l’acquisto o la vendita di beni e servizi, dei quali è
parte un fornitore la cui quota di mercato è inferiore al
30%; per gli accordi di fornitura esclusiva, l’esenzione
è concessa quando è inferiore al 30% la quota di
mercato dell’acquirente (N.B.: c’è, tuttavia, una lista
nera di clausole che non consentono l’applicabilità
del regolamento)
Abuso di posizione dominante
Art. 82 TCE
E’ incompatibile con il mercato comune e vietato,
nella misura in cui possa essere pregiudizievole al
commercio tra Stati Membri, lo sfruttamento
abusivo da parte di una o più imprese di una
posizione dominante sul mercato comune o su di
una parte sostanziale di questo
N.B.: Il TCE non vieta l’assunzione di una posizione
dominante, ma solo lo sfruttamento abusivo della
stessa (ad es. imponendo prezzi d’acquisto
sproporzionati o predatori)
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) 
b) 
c) 
d) 
nell’imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto,
di vendita od altre condizioni di transazioni non eque;
nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a
danno dei consumatori;
nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti
condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando
così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da
parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che,
per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano
alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.
Il principale indicatore dell’esistenza di una
posizione dominante è la QUOTA DI
MERCATO
detenuta
dall’impresa
in
considerazione
La Commissione CE ha considerato abuso di
posizione dominante il rifiuto di accesso o l’accesso a
condizioni discriminatorie dei concorrenti alle
infrastrutture essenziali (essential facilities) detenute
da imprese in posizione dominante. Inoltre,
un’impresa in posizione dominante non può fare
discriminazioni a favore delle proprie attività in un
mercato vicino, rifiutando o concedendo l’accesso a
un concorrente a condizioni meno favorevoli di quelle
praticate per i propri servizi
c.d. dottrina delle essential facilities
Concentrazioni
Operazioni di investimento capitalistico
transfrontaliero che modifichino la struttura
del
mercato
concentrando
il
potere
decisionale in un unico agente economico
Si ha una concentrazione quando si produce
una modifica duratura del controllo (su una o
più imprese) a seguito:
a)  della fusione di due o più imprese precedentemente
indipendenti o parti di imprese;
oppure
b)  dell'acquisizione, da parte di una o più persone che
già detengono il controllo di almeno un'altra impresa, o
da parte di una o più imprese, sia tramite acquisto di
partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia
tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, del controllo
diretto o indiretto dell'insieme o di parti di una o più altre
imprese.
N.B.: La costituzione di un'impresa comune che esercita
stabilmente tutte le funzioni di una entità economica
autonoma è considerata come una concentrazione ai sensi
della lettera b)
Deve trattarsi di operazioni di concentrazione di
dimensione comunitaria
Una concentrazione è di dimensione comunitaria
quando:
a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme
delle imprese interessate è superiore a 5 miliardi di EURO e
b) il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da
almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni
di EURO
salvo che ciascuna delle imprese interessate
realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella
Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato
membro
Le concentrazioni di dimensioni comunitarie devono
essere notificate alla Commissione prima della loro
realizzazione e dopo la conclusione dell’accordo, la
comunicazione dell'offerta d'acquisto o di scambio o
l'acquisizione di una partecipazione di controllo.
Le concentrazioni che non ostacolino in modo significativo una
concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte
sostanziale di esso sono dichiarate compatibili con il mercato
comune.
Le concentrazioni che ostacolino in modo significativo una
concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte
sostanziale di esso sono dichiarate incompatibili con il mercato
comune