Una nuova sfida per l`investigazione

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Una nuova sfida per l`investigazione
UNIVERSITE EUROPEENNE JEAN MONNET
ASSOCIATION INTERNATIONALE SANS BUT LUCRATIF
BRUXELLES - BELGIQUE
THESE FINALE EN
“Sciences Criminologiques”
Una nuova sfida per l’investigazione:
la frode assicurativa
Analisi del fenomeno: collocazione sociale, incidenza e prospettive
Specializzando: Roberta Pilone
Matr. 3192
Bruxelles, ottobre 2013
1
ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L.BRUXELLES
ROBERTA PILONE – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2012 – 2013
Indice dei Contenuti
Introduzione .......................................................................................................... pag. 4
Capitolo 1. Tratti Normativi e Caratteristiche gestionali
1.1. Il Contratto d’Assicurazione nel Codice Civile ......................................... pag. 6
1.2. L’Attività Assicurativa: peculiarità e aspetti gestionali ............................. pag. 7
Capitolo 2. L’Assicurazione RcAuto: Aspetti generali
2.1 Un po’ di storia ............................................................................................. pag. 9
2.2 La comparsa dell’RcAuto ........................................................................... pag. 10
Capitolo 3. Frodi nel settore assicurativo
3.1 Introduzione ................................................................................................ pag. 11
3.2 Lo studio KPMG ......................................................................................... pag. 17
3.3 Azioni organizzative e di processo intraprese dalle Compagnie ................ pag. 19
3.4 La legislazione e la banca dati sinistri ........................................................ pag. 21
3.5 Il fenomeno in Italia ................................................................................... pag. 23
3.6 L’Organismo anti frode .............................................................................. pag. 26
3.7 Proposte e soluzioni .................................................................................... pag. 27
3.8 Le frodi in Europa ...................................................................................... pag. 30
3.9 Le soluzioni anti frode in Europa ............................................................... pag. 31
3.10 Le conclusioni di KPMG .......................................................................... pag. 36
Capitolo 4. L’Agenzia Investigativa e la frode assicurativa
4.1 Tipologie di frodi ........................................................................................ pag. 37
4.2 L’Identikit del frodatore ............................................................................. pag. 40
4.3 I professionisti della truffa .......................................................................... pag. 42
4.4 Un cattivo primato ...................................................................................... pag. 48
4.5 Presa in carico dell’agenzia investigativa e casi pratici ............................. pag. 50
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Capitolo 5. Uno sguardo più ampio sul panorama delle frodi Assicurative:
Approfondimenti
5.1 Quanto costa un sinistro alle compagnie e al sistema:
Il caso Guido Rossi ................................................................................... pag. 61
5.2 La frode nelle Assicurazioni vita e sulla salute ........................................ pag. 63
5.3 Assicurazioni on line e truffe ................................................................... pag. 67
5.4 Truffe e Criminalità Organizzata: episodi di cronaca .............................. pag. 68
Conclusioni .......................................................................................................... pag. 70
Bibliografia .......................................................................................................... pag. 71
Sitografia ............................................................................................................. pag. 72
3
INTRODUZIONE
Ogni soggetto si muove secondo un’ottica di massimizzazione della propria utilità, dei
propri profitti, agendo in maniera spesso opportunistica ed egoistica. In particolar
modo vediamo che gli individui ricercano condizioni e strategie a loro più convenienti
in situazioni di interessi contrapposti, sfociando anche in comportamenti fraudolenti.
A “favore” dei comportamenti scorretti, gioca un ruolo importante l’asimmetria
informativa: la mancanza di informazioni da parte della compagnia, la difficoltà a
reperirle, agevola i soggetti che dichiareranno il falso.
La frode ai danni dell’assicurazione modifica il rapporto tra sinistri e premi, ne
consegue la necessità, da parte della compagnia assicurativa, di applicare degli
adeguamenti ai premi assicurativi aumentandoli. In Italia questo fenomeno sta
assumendo quote preoccupanti con effetti che si ripercuotono, quindi, sia sulle
compagnie che sugli assicurati, facendone uno dei paesi al mondo con i più alti costi di
assicurazione auto. Questo comportamento crea un circolo vizioso:
- Le compagnie assicurative aumentano i premi a causa degli importi dei sinistri
“gonfiati”;
- Ottenere un beneficio per mezzo del risarcimento viene considerato dagli individui
come una giusta contropartita al premio pagato e non come una frode che comporta
gravi conseguenze con implicazioni di carattere sociale.
La difficoltà nel contrastare tale comportamento risiede nel fatto che le frodi sono un
«fenomeno occasionale e diffuso, difficilmente riconducibile a degli schemi, quindi
difficilmente controllabile in sede di assunzione del rischio»1.
Quale meccanismo porta alla frode? Per una concezione comune, i premi assicurativi
sono ritenuti dalla popolazione “ingiusti” alimentando la convinzione che l’assicuratore guadagni troppo. Questo si traduce in un meccanismo psicologico che, nei casi in
cui non si tratti di frode “professionale” (guadagnare dichiarando sinistri mai
avvenuti), porta gli assicurati a ritenere che gonfiare, anche se di poco, l’importo del
danno non sia un reato grave.
Lo spunto per questo lavoro nasce e si sviluppa dall’unione del mio precedente
accostamento al mondo dell’investigazione privata alla mia nuova esperienza
formativa presso un’agenzia assicurativa, filiale della Compagnia Groupama; così da
poter osservare il fenomeno da entrambe le prospettive. La situazione dell’investigazione privata, in questi anni, conformemente allo stato attuale delle cose (crisi
economico-sociale), si è modificata e con essa anche la domanda che gli si rivolge. Il
tema delle frodi assicurative è di grande attualità tra tutti gli attori coinvolti: i cittadini,
i consumatori, Le compagnie, l’IVASS ex ISVAP (Istituto di Sorveglianza e Vigilanza
sulle Assicurazioni private), l’ANIA (Associazione Italiana Imprese assicurazione) e il
Governo. Tutti questi soggetti agiscono di concerto nel tentativo di fissare un sistema
di regole, organi e strumenti efficaci a prevenire e contrastare i comportamenti
fraudolenti e ottenere benefici diffusi per evitare ricadute economiche dei
comportamenti criminosi sul settore assicurativo e sull’intero Sistema Paese.
1
KPMG Advisory, 2011, Frodi nel settore Assicurativo,
http://www.casellario.inail.it/repository/ContentManagement/Information/N1338710629/Documento%20frodi
20assicurative.pdf, consultato il 15 Gennaio 2013.
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Cercherò dunque di analizzare il fenomeno partendo dalla spiegazione dei tratti
normativi e le caratteristiche gestionali; l’Assicurazione RcAuto che è il ramo preso
maggiormente di mira, analizzerò il fenomeno “Frode Assicurativa” nell’accezione
ampia del fenomeno, come le Compagnie Assicurative si stanno organizzando,
andamento del fenomeno in Italia e negli altri Paesi dell’Unione Europea, proposte e
soluzioni legislative e non.
Quindi come l’Agenzia investigativa si muove per far fronte al fenomeno, infine il
case history, le diverse tipologie di frodi e l’identikit del frodatore e in ultima analisi le
frodi sulle assicurazioni on line.
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Capitolo 1
Tratti Normativi e caratteristiche gestionali
1.1 Il Contratto d’Assicurazione nel Codice Civile
Come funziona un’assicurazione? In che modo viene regolamentata? Il Codice Civile
può esserci d’aiuto per comprendere, almeno in questa prima e sintetica analisi, il
rapporto giuridico che lega l’assicurato all’assicuratore. L'assicurazione è il contratto
con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere
l'assicurato, entro i termini convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro,
ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita
umana.
«L'esercizio dell’assicurazione - in base all'articolo 1883 del codice civile - si ha
quando l'impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto
pubblico o da una società per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi
speciali.»2
«Il contratto di assicurazione è il tipico contratto aleatorio: al momento della
stipulazione le parti ignorano quali delle due ne trarrà vantaggio e in che misura in
quanto tutto - spesso dipende da circostanze future e incerte.
L'assicurato deve fornire all'assicuratore tutte le informazioni utili a consentire la
valutazione del rischio per determinare adeguatamente il premio.»3
Come tutti i contratti, al fine della sua validità devono essere presenti determinati
requisiti. Primo fra tutti la prova del contratto (art. 1888 c.c.). E’ necessaria la forma
scritta, ed entrambe le parti devono essere in possesso di un documento che attesti
l’effettiva sottoscrizione; un semplice esempio è il tagliando che viene rilasciato per le
assicurazioni RcAuto. Le informazioni in possesso dei due contraenti sono
fondamentali per la definizione del contratto stesso. «Gli articoli 1892 e 1893 del
Codice Civile regolano questa fattispecie evidenziando le differenze nel caso che le
dichiarazioni inesatte siano state fornite con dolo o colpa grave, ovvero senza dolo o
colpa grave.»4 Se le informazioni fossero tali da fuorviare la volontà dell’assicuratore,
il quale non avrebbe firmato il contratto o lo avrebbe fatto a condizioni diverse, il dolo
o la colpa grave rendono annullabile il contratto entro tre mesi dal giorno
dell’avvenuta conoscenza dello stato reale delle cose facendo cadere l’obbligo di
rimborso nel caso si verificasse l’evento dannoso.
Esattamente come in tutti i contratti un altro elemento essenziale è l’oggetto, in questo
caso il rischio.
L’inesistenza del rischio si può tradurre con la mancanza dell’oggetto, cioè la
mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto, di conseguenza applicando le
norme civilistiche (art. 1895 c. p.) siamo in presenza di un contratto nullo. Nel caso di
cessazione del rischio (art. 1986), invece, il contratto si scioglie. L’assicurato ha il
diritto al pagamento dei premi fino al momento della comunicazione di tale
2
www.codicecivile.it, consultato il 8 Febbraio 2013.
G. Cucinotta – L. Nieri, Le Assicurazioni, Il Mulino, Bologna, 2005, pag. 38.
4
Ivi, pag. 40.
3
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cessazione. In questi ultimi due casi abbiamo visto cosa succede quando il rischio, e
quindi l’oggetto del contratto, non esiste o cessa di esistere. Ma cosa succede se si
verifica una variazione del rischio? Si distinguono due fattispecie opposte:
1. Diminuzione del rischio.
2. Aggravamento del rischio.
«Il primo caso può portare a una riduzione del premio a partire dalla rata successiva,
fatta salva la possibilità da parte dell’assicuratore di recedere dal contratto entro due
mesi in cui è stata data la comunicazione, recesso che avrà effetto a partire dal mese
successivo alla comunicazione della volontà dell’assicuratore.»5
Nel secondo caso, invece, può comportare l’innalzamento del premio o «l’assicuratore
può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un
mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza
all’aggravamento del rischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se
l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione, ha
effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per
l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore».6
Il Codice Civile prevede delle prime misure cautelari di base in capo all’assicuratore.
L’art. 1900, spiega che qualora i sinistri siano stati cagionati con dolo o colpa grave
dell’assicurato, l’assicuratore è responsabile solo dei danni cagionati a terzi, ai quali
l’assicurato deve rispondere. E’ obbligato altresì per i sinistri conseguenti ad atti del
contraente compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi
comuni dell’assicuratore.
Oltre al precedente, l’art. 2043 dice che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona
ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
1.2 L’Attività Assicurativa: peculiarità e aspetti gestionali.
Come già è stato accennato nel paragrafo precedente, l’oggetto del contratto di
assicurazione consta nella “trasmissione” di un rischio da un soggetto A (assicurato)
ad un soggetto B (assicurazione). Il problema consiste nella gestione del rischio.
Si applica una delle basi della statistica che spiega che, per un numero elevato di
osservazioni, si può prevedere che in percentuale si verificheranno determinati eventi.
«Nello svolgimento delle sue funzioni, la compagnia aggrega numerosi rischi
mantenendo un’omogeneità qualitativa e quantitativa della collettività assicurata.
 Qualitativa; gli assicurati vengono divisi per classi accomunati da un profilo di
rischio affine.
 Quantitativa; al fine di rendere possibile la comparazione dei rischi è necessario
che i valori degli assicurati, che rispecchiano gli impegni della compagnia, non
devono essere eccessivamente differenti.»7
«Questo tipo di operatività, che ha carattere di tipo sociale, si basa sulla necessità di
suddividere la rischiosità e il costo di un possibile evento dannoso sulla collettività
5
A. Panigada, Assicurazioni. Come, quando e perché, Libreria Universitaria, Milano, 2003, pag. 55.
Articolo 1898 c.c.
7
A. Panigada, Assicurazioni. Come, quando e perché, Libreria Universitaria, Milano, 2003, pag. 60.
6
7
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contro il pagamento di un premio periodico, che risulta essere più vantaggioso ed
economico rispetto all’eventuale danno subito.»8
La particolarità delle compagnie assicurative però si riscontra in un altro elemento.
L’inversione del ciclo produttivo.
Qualsiasi attività d’impresa rispetta una tempistica circa il pagamento dei costi e la
riscossione dei ricavi. Prima vengono sostenuti i costi per l’acquisizione degli elementi
necessari alla produzione e in seguito, tramite le vendite, è possibile ottenere dei
ricavi.
Nelle compagnie assicurative questo non succede. «Il ciclo produttivo viene invertito
grazie alla particolarità dell’attività esercitata: l’assicurato si rivolge alla compagnia
per la copertura di un rischio e , dietro pagamento anticipato di un premio assicurativo,
l’assicurazione si accolla il rischio e, quindi l’obbligo di sostenere i costi che hanno
carattere di aleatorietà e incertezza nell’ammontare.»9
In altre parole, «il processo produttivo ha come effetto quello di trasformare costi
incerti, spesso di notevole portata, in costi certi, in genere di entità contenuta,
producendo positivi effetti di stabilizzazione dei redditi nel tempo.»10
8
Finetti - Emanuelli, Economia delle Assicurazioni, Unione tipografico editrice torinese, Torino, 1976, pag. 21.
Ibidem.
10
Antonella Cappiello, Lineamenti normativi ed Economico-Tecnici delle imprese assicurative, F. Angeli,
Milano, 2003, pag. 77.
9
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Capitolo 2
L’Assicurazione RcAuto: Aspetti generali
2.1 Un po’ di storia
«Quello di proteggersi contro i rischi è uno dei bisogni più antichi e primari. Ne è
prova che le prime e più antiche forme di assicurazione risalgono all'Antico Egitto: nel
2700 a.C. fu istituita una Cassa mutua per le spese funebri dei tagliapietre. Tra le
avventure che maggiormente hanno stimolato l'esigenza di strumenti di protezione
contro gli imprevisti, c'è sicuramente la navigazione. Proprio la tutela dei viaggi in
mare ha raffinato nel corso dei secoli le modalità di protezione, generando qualcosa di
molto simile alle moderne assicurazioni, la cui funzione principale è stata proteggere
la libera iniziativa degli individui dai rischi e dall'imprevedibilità degli eventi. Spesso
è stata la violenza del mare a suscitare la domanda di assicurazione, motivo per cui si
può facilmente immaginare che le prime compagnie siano sorte nelle città marinare e
fluviali. Così, a Firenze, sull'Arno, nel XIV nasce la figura dell'intermediario, mentre
la prima società di assicurazioni nasce nella città portuale di Genova, nel 1424, e si
chiama “Tam mari quam terra.”
L'altro luogo chiave di questa lunga storia è Londra. La capitale inglese assiste ad un
primo evento chiave quando nascono e si sviluppano i Lloyd's. Inizialmente, questo
era il nome di una taverna dove erano soliti trovarsi gli intermediari londinesi, perché
il proprietario, Edward Lloyd, teneva un utile bollettino sulla situazione dei viaggi in
mare delle navi assicurate. Questo servizio divenne così importante ed influente da
trasferirsi nella City, il quartiere degli affari, dove si trasformò in un meccanismo con
cui gli assicuratori condividevano tra loro i rischi legati alle disavventure dei clienti. Il
secondo evento è un terribile incendio, che nel 1666 devastò la capitale, distruggendo
13 mila case e 87 chiese, tra cui St.Paul's.
Si impose, per queste tragiche circostanze, la seconda grande funzione di utilità sociale
delle assicurazioni: proteggere la collettività dai rischi e dalle catastrofi.
Sempre in Inghilterra nasce, nel 1762, l'assicurazione per la persona sulla vita, con la
pubblicazione delle tavole di mortalità che allora stimavano la speranza di vita media
in 33 anni. Le assicurazioni ramo vita vengono poi sancite per regio decreto dal Re
d'Inghilterra Giorgio III, trovando quindi un'importante legittimazione istituzionale.
Nel secolo successivo si diffusero poi in tutta Europa, delineando il moderno
panorama del mercato assicurativo. Nello stesso periodo nascono le prime compagnie
di assicurazione anche negli Stati Uniti, dove la figura centrale per lo sviluppo del
sistema è quella di Benjamin Franklin, il famoso scienziato e politico, che sfruttò la
sua influenza per diffondere la pratica di assicurarsi contro rischi, in particolare legati
agli incendi.
Nel secolo successivo, la pratica di assicurarsi si è diffusa a strati sempre più vasti
della popolazione: il panorama assicurativo si è allargato, con un'offerta sempre più
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articolata e complessa, ma allo stesso tempo ha avuto inizio l'attuale processo di
concentrazione dei capitali.»11
2.2 La comparsa dell’RcAuto
Con l’apparire dell’automobile nacquero anche una serie di problemi ad essa annessi
come i danni alle cose e alle persone.
A fronte di queste nuove problematiche vennero esaminate diverse possibili soluzioni:
- Privilegio sull’auto a favore del danneggiato.
- Cauzione da imporsi al proprietario del veicolo per poter ottenere la licenza di
circolazione.
- Fondo di solidarietà delle vittime dei veicoli sconosciuti.
- Assicurazione sulla responsabilità civile.
Una volta analizzate le varie opzioni, l’assicurazione è stata considerata la soluzione
più efficiente.
«I primi ad adottare l’assicurazione obbligatoria furono i Paesi Scandinavi: Finlandia
nel 1925, Norvegia nel 1926, Danimarca nel 1927 e Svezia nel 1929.
In Italia vennero presentati più disegni di legge a riguardo, il primo dei quali è datato
nel marzo 1954. Solo nel 1967 venne accolto e discusso il disegno di legge riguardante
l’assicurazione obbligatoria, che divenne ufficialmente legge il 12 giugno del 1971.»12
Con il passare del tempo e con l’aiuto della legge 39 del 1977, la copertura
assicurativa ha subito notevoli miglioramenti e le tariffe sono state rese più tecniche.
Il mercato assicurativo, così come quello bancario e finanziario ha avuto delle
evoluzioni che non si sono limitate all’ambito territoriale, ma sono sfociate nel
mercato europeo; a questo scopo risulta importante il decreto legislativo n.175 del
1995.
Infine «con la legge 57 del 2001 sono stati regolati i rapporti tra assicuratori e
consumatori, al fine di contenere gli aumenti incontrollati dei costi e dalla mancata
risposta da parte del mercato delle aspettative circa il miglioramento dei servizi e di
trasparenza dell’offerta.»13
11
La storia delle Assicurazioni, http://www.assicurazione.it/storia-delle-assicurazioni.html, consultato il 5
Febbraio 2013.
12
E. De Simone, Breve storia delle Assicurazioni, F. Angeli Editore, Milano, 2011, pag. 48.
13
Antonella Cappiello, Lineamenti normativi ed Economico-Tecnici delle imprese assicurative, F.Angeli Editore,
Milano, 2003, pag. 80.
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Capitolo 3
Frodi nel settore assicurativo
3.1 Introduzione
La frode assicurativa è considerata da molti un reato di poco conto. Questa
sorprendente indulgenza nei confronti di un reato trae probabilmente origine da un
malinteso piuttosto diffuso: si ritiene che la frode non sia a scapito dei clienti della
compagnia. Il malinteso riguarda il principio stesso su cui si basa l’assicurazione.
Evidentemente solo gli addetti ai lavori sono consapevoli che il numero e l’entità dei
danni da risarcire, indipendentemente dal fatto che si tratti di danni effettivi o
fraudolenti, incide direttamente sui premi che ogni singolo assicurato deve versare nel
fondo comune di solidarietà.
La maggior parte degli assicurati è convinta che l’assicuratore guadagni “troppo” in
assenza di sinistri e che pertanto, le somme versate per la liquidazione dei sinistri non
possono comunque portare a perdite, trascurando il fatto che il maggior danno
richiesto e liquidato colpisce alla lunga tutti gli assicurati. Inoltre quando la frode
assicurativa è associata ad altri reati, essa colpisce non solo gli assicuratori e la massa
degli assicurati ma fa indirettamente altre vittime. «Una forma di frode assicurativa nel
settore automobilistico è rappresentata dagli incidenti ideati a tavolino: un
automobilista si ferma improvvisamente ma in modo volontario di fronte ad un’altra
automobile al fine di provocare un incidente che potrebbe anche avere delle gravi
conseguenze. A questo punto il guidatore che ha messo in scena l’incidente, denuncia
le lesioni subite, cercando di ottenere il massimo risarcimento possibile con ricevute e
certificati falsi.
Non sono dunque solo gli assicuratori ad essere danneggiati dal
comportamento fraudolento, bensì direttamente o indirettamente, anche altri
soggetti.»14
Il comportamento fraudolento ai danni dell’assicurazione segue in genere sempre lo
stesso schema: l’autore escogita un danno fittizio o ne descrive l’entità in maniera tale
da indurre l’assicuratore a ritenersi in dovere di erogare una prestazione. Sotto questo
punto di vista la frode assicurativa è ancor più infida di altri reati contro il patrimonio:
l’autore non si impossessa direttamente del denaro, ma induce la propria vittima a
metterglielo a disposizione, facendole addirittura credere che ciò sia assolutamente
corretto.
Il frodatore sfrutta abilmente la condizione in cui si trova il liquidatore
sinistri, che può tutt’al più esaminare la verosimiglianza dei dati forniti, senza essere in
grado di stabilire se essi rispondono esattamente alla verità.
«Il frodatore specula
proprio sul fatto che l’impiegato non può accertare la veridicità della sua denuncia e
14
R. Chianca – G. Fazzolari, Le frodi Assicurative, Editrice San Marco, Bergamo, 2012, pag. 120.
11
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confida che il verosimile venga considerato veritiero.»15 La simulazione è lo strumento
utilizzato per frodare. Il malintenzionato si inspira, per così dire, ad un sinistro
realmente avvenuto, ne riduce le complesse modalità a pochi dati, che l’impiegato
assocerà con un’effettiva situazione di sinistro. La simulazione in quanto tale, non dà
adito a sospetti. Solo se le affermazioni sono contraddittorie, oppure non collimano
con fatti che possono essere successivamente controllati, è possibile riconoscere la
tentata truffa. Ma chi vuol frodare, e soprattutto chi ha fatto della frode una
professione, dedica parecchia attenzione alla congruenza dei dati che fornisce ed alla
plausibilità dell’evento. Quanto più tipico e normale sarà il fatto descritto, tanto
maggiore sarà la probabilità che il liquidatore si lasci trarre in inganno.
E’ importante distinguere tra la frode in quanto tale e gli altri reati commessi in sua
concomitanza. L’incendio doloso più palese non è di per sé prova di frode assicurativa.
Solo quando all’assicuratore saranno fornite informazioni false o incomplete, si potrà
ritenere di essere di fronte ad un comportamento fraudolento. Ovviamente, un
assicuratore si limita a scoprire la simulazione mentre è compito dell’autorità
giudiziaria dimostrare la premeditazione o l’intenzionalità nell’operato del simulatore.
All’origine di moltissime frodi assicurative c’è probabilmente l’eventualità
piuttosto remota di essere scoperti. Le sanzioni previste per il reato di frode costituiscono di per sé un rischio, a cui però fa da contrappeso l’opportunità di conseguire un
profitto. Se la probabilità di essere scoperti e puniti fosse maggiore, vale a dire, se gli
sforzi per scoprire i casi di frode fossero più intensi, questo reato non sarebbe così
allettante.
Non bisogna però pensare che l’applicazione di sanzioni più severe possa
funzionare in questo senso da freno inibitore: ad influire sul comportamento umano
non sono tanto le leggi quanto piuttosto l’approvazione dell’ambiente circostante.
«La frode assicurativa, pur essendo un reato, non è considerata, come qualcosa di
riprovevole, tant’è vero che il frodatore può talvolta addirittura vantarsene con gli
amici, mietendo consensi per la sua astuzia.
L’assenza di un saldo principio morale o
l’insufficiente consapevolezza di ciò che è giusto rende più probabile il ricorso alla
frode ai danni dell’assicurazione. Si verifica un effetto analogo quando, pur rimanendo
elevata la soglia di inibizione, la disponibilità al comportamento fraudolento aumenta,
ossia quando per esempio il rischio di una sanzione è minore di un’altra minaccia
incombente.»16 Quando una grave situazione economica induce alla frode, ciò non
dipende solo dall’entità del debito, bensì anche dalla valutazione soggettiva della
propria situazione. La decisione di ricorrere a pratiche fraudolente è dovuta anche al
fatto che l’autore si sente messo alle strette, senz’altra via d’uscita.
Nelle società dei paesi industrializzati è ormai talmente ovvio e naturale che le
assicurazioni coprano i danni e tutelino dalle perdite, che in caso di danno risulta
dunque naturale rivolgersi, in qualunque modo, all’assicuratore. L’immediata
equiparazione di danno e assicurazione è un prodotto della nostra epoca. Agli inizi
l’assicurazione era limitata ai rischi essenziali, come la perdita della casa a causa di un
15
16
Ivi, pag. 130.
(A cura di) G. Sacerdoti, La Frode nell’Assicurazione RcAuto. Riforme legislative, esperienze Europee e
politiche Aziendali per il mercato Italiano. Atti del Convegno. Giuffrè Editore, Milano, 2001, pag. 223.
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incendio. Le piccole disgrazie erano sostenute dagli stessi interessati, che ricorrevano
ai risparmi accantonati e si avvalevano anche della dimestichezza acquisita
nell’affrontare le avversità.
Con il progressivo sviluppo di queste forme di garanzia è aumentato anche l’insieme
delle forme di previdenza per la vecchiaia, che non è più affidata al nucleo familiare,
ma a strumenti pensionistici gestiti dagli assicuratori.
In un certo senso si può affermare che il numero dei rischi trasferiti è inversamente
proporzionale al senso di responsabilità per la propria persona: si risparmia sempre
meno per affrontare le situazioni difficili e si perde progressivamente la capacità di
affrontare le avversità della vita.
Così anche un danno banale finisce col sembrare una minaccia alle basi della
sussistenza. Oggigiorno il cittadino medio non è disposto a subire delle riduzioni sul
fronte del proprio benessere e non è nemmeno in grado di sopportare emotivamente i
contraccolpi delle avversità.
Trasferendo all’assicuratore la propria responsabilità, l’assicurato, irrazionalmente, si
aspetta che questi possa addirittura impedire il verificarsi dell’evento dannoso. Quando
poi ciò non avviene, egli attribuisce la colpa del danno all’assicuratore.
«Una volta constatato che il danno subito non è coperto dall’assicurazione, o lo è solo
in parte, l’assicurato è deluso. Nel dichiarare un danno maggiore di quello effettivo
egli intende rientrare in possesso di ciò pensa gli spetti. Oppure si vendica,
all’occasione propizia, nei confronti dell’assicuratore, simulando un sinistro o non
adottando tutte le misure atte ad evitare o a contenere il danno. Indicare nell’avidità il
movente primario delle pratiche fraudolente ai danni dell’assicuratore è una soluzione
piuttosto semplicistica, che trascura parecchi altri fattori, rilevabili esaminando più
approfonditamente il fenomeno, come ad esempio uno scarso senso di giustizia, una
grave situazione economica, la paura di perdere dei privilegi.»17
All’origine di un comportamento fraudolento ci possono poi anche essere delle
aspettative irrazionali o desideri di vendetta, come pure la constatazione di come si
possano mietere consensi ed ammirazione. Considerato tutto ciò, il movente di un
delinquente abituale, che vede nella frode assicurativa un mezzo di lucro, risulta
piuttosto semplice.
Molte pratiche fraudolente sono facilitate dagli stessi assicuratori, che le assecondano
offrendo prodotti facili alla frode, come la copertura del furto semplice, attuando
un’insufficiente selezione dei rischi ed una scarsa verifica dell’assicurabilità,
praticando un trattamento economico degli agenti che non tiene conto della qualità dei
rischi assunti, ed infine ricorrendo a messaggi pubblicitari che incentivano delle
aspettative errate da parte dell’utenza.
Alla luce dello scarso impegno mostrato dal settore assicurativo nella lotta contro la
frode, viene da chiedersi se esista veramente, da parte degli assicuratori, interesse a
scoprire e a prevenire tale reato.
Prodotti come la polizza casco parziale senza
17
Ivi, pag. 240.
13
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franchigia, la polizza stimata e del valore a nuovo, servono più ad incentivare la frode
che a tutelare da possibili danni, anche se rispondono a bisogni concreti e diffusi.
Comunque, la maggioranza degli assicuratori si dimostra ingenua non solo nella
configurazione del prodotto, ma anche nella scelta del cliente. Chi paga riceve una
polizza, in altri settori si procede con maggiore cautela, ad esempio per ottenere un
fido bancario bisogna fornire ampio accesso a dati personali. Nel settore assicurativo
le regole sono diverse. Non è il richiedente a sforzarsi di essere ammesso nella cerchia
degli assicurati, bensì la compagnia assicurativa, che cerca di acquisire un nuovo
cliente. Quello che conta è la miglior offerta non l’assicurabilità.
Sembra che il processo di verifica e di valutazione delle ammissioni sia ormai ridotto
ad una semplice formalità, che non sbarra il passo neppure a persone con precedenti
penali per frode.
La scarsa attenzione prestata dagli assicuratori alla selezione dei loro
futuri clienti è confermata dalle condizioni di lavoro della rete esterna: gli agenti sono
pagati in base al giro d’affari. L’acquisizione di rischi “buoni” o “cattivi” non incide
minimamente né sul loro trattamento economico né sulla loro carriera. L’unica cosa
che conta sono le firme sui contratti, è quindi comprensibile che i collaboratori del
servizio esterno siano restii a prendere atto di dettagli sul rischio da assicurare che
potrebbero metterne in discussione la copertura.
Anche i messaggi pubblicitari possono favorire il comportamento fraudolento:
raramente si parla di comunione di interessi e di solidarietà, mentre sono quasi sempre
in primo piano la consulenza individuale e la copertura globale, contro tutto ed in ogni
caso, favorendo così nel cliente la nascita di aspettative che una volta disattese,
generano amara delusione e desiderio di rivalsa.
In ogni caso la causa primaria della
frode assicurativa non sono sicuramente i prodotti suscettibili di frode, né i
collaboratori della rete esterna che si preoccupano esclusivamente del fatturato, né la
pubblicità e una certa tolleranza nei confronti di clienti difficili; si tratta di una prassi
giustificata dalla dura lotta concorrenziale, che sembra non lasciare praticamente
spazio ad altri modi di agire.
Malgrado ciò, gli assicuratori devono considerare l’eventualità di diventare a loro volta
oggetto di scelta: i loro clienti potrebbero un giorno scegliere il proprio assicuratore in
base alla sua disponibilità a lasciarsi frodare.
«Uno dei metodi più efficaci per evitare la diffusione della frode assicurativa è quello
di renderne più difficile l’attuazione. Naturalmente, dato lo stretto legame tra i fattori
che facilitano la frode e quelli che la ostacolano, bisogna procedere con la massima
cautela, per non correre il rischio di sortire l’effetto contrario a quello voluto. Invece di
cercare di sopprimere le attività fraudolente ricorrendo a misure drastiche, è
consigliabile intervenire sui punti più deboli del sistema assicurativo, cercando di
renderlo a poco a poco meno soggetto a questo tipo di reato.»18
Per esempio, nel caso di sinistri di modesta entità molti degli assicuratori rinunciano a
18
Ivi, pag. 270.
14
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verificare la legittimità delle pretese risarcitorie, essendo i costi di tale verifica
superiori all’importo del risarcimento. Se, visto il successo conseguito, il frodatore è
spinto a perpetrare altri reati simili, il danno globale potrebbe alla fine superare di
molto i costi che avrebbero dovuto essere sostenuti per la sua prevenzione. D’altro
canto, la minuziosa verifica della pretesa del risarcimento potrebbe essere percepita dal
cliente onesto come un accanimento ingiustificato.
La verifica potrebbe diminuire la probabilità di ulteriori perdite, anche se il risparmio
che si potrebbe conseguire non è facilmente misurabile, così come non si può
escludere che tali controlli irritino o allontanino i clienti.
Le banche dati elettroniche
potrebbero invece debellare quasi del tutto certe forme di frode assicurativa
“professionale”, però il loro impiego incontra molti problemi a causa della tutela dei
dati personali nonché necessita di una più stretta collaborazione tra gli assicuratori.
«La frode assicurativa dei professionisti non è un comportamento collettivo errato, ma
un reato preparato nei dettagli e debellabile perseguendone gli autori in modo continuo
e coerente. Molto spesso gli assicuratori ricercano nella denuncia e nella storia
personale del contraente delle circostanze sospette, per valutare meglio la credibilità
dell’assicurato o del danneggiato.»19
Anche se i primi sospetti possono essere
concretizzati, deve essere lasciato il compito di dimostrare l’esistenza della frode agli
specialisti, che possono essere: gli investigatori all’interno della compagnia, la polizia
o, come negli Stati Uniti, un organismo costruito appositamente con questo scopo, il
National Insurance Crime Bureau (NICB), un’organizzazione privata senza scopo di
lucro, sostenuta e finanziata da molte compagnie di assicurazione americane.
Per quanto riguarda i sinistri denunciati a più compagnie, basta che i dati di ciascun
assicurato e di ciascun danneggiato siano raccolti in una banca dati centralizzata, che
permette velocemente di appurare se, per esempio, una persona stipulazione più
contratti per lo stesso rischio, oppure denuncia a più assicuratori lo stesso sinistro
oppure rimane spesso coinvolta in incidenti sospetti. Quanti più assicuratori saranno
collegati a questa rete informatica, tanto minore sarà la probabilità che questi tipi di
reato non siano scoperti e restino così impuniti.
19
Ibidem.
15
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Schema di un processo liquidativo e degli operatori coinvolti in un sinistro reale20
Schema di un processo liquidativo e degli operatori coinvolti in un sinistro falso o
manipolato21
20
RCA-CARA, Comportamenti e fenomeni devianti, http://rca-cara.blogspot.it/p/3-comportamenti-e-fenomenidevianti.html, consultato il 18 Marzo 2013.
21
Ibidem.
16
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3.2 Lo studio KPMG
L’assicurazione obbligatoria RcAuto risulta applicata quasi ovunque, ma l’Italia risulta
essere il paese con i più alti costi legati alle assicurazioni auto.
Ma qual è la ragione che sta dietro a tutto a questo?
Ci sono molti fattori concatenati che si ripercuotono sui premi applicati:
-
Rilevanza del numero di incidenti.
-
L’elevato peso dei sinistri che presentano lesioni ai soggetti.
-
La valutazione giurisprudenziale dei risarcimenti.
Assieme a questi fattori si va ad aggiungere un elemento sensibilmente rilevante: le
frodi ai danni delle compagnie assicurative.
«Lo studio svolto da KPMG è finalizzato all’approfondimento del fenomeno e
all’individuazioni delle misure preventive adottate dalle Compagnie.
A questa analisi hanno partecipato i maggiori esponenti assicurativi: si tratta di 26
gruppi assicurativi che rappresentano circa il 70% della raccolta premi, di cui il 60% si
tratta di gruppi domestici, mentre il restante 40% ricomprende i gruppi operanti in
Italia.»22
«Com’è possibile notare dai dati forniti dalla KPMG il settore RcAuto è quello più
propenso alle frodi, avvantaggiato anche dall’obbligatorietà di tale contratto e l’impossibilità da parte delle assicurazioni di rifiutare una richiesta di copertura. Ma è
possibile rilevare l’incidenza delle frodi?»23
22
KPMG Advisory, 2011, Frodi nel settore Assicurativo,
http://www.casellario.inail.it/repository/ContentManagement/Information/N1338710629/Documento%20frodi%
20assicurative.pdf, consultato il 2 Aprile 2013.
17
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Secondo i dati statistici rilevati dall’Ivass (ex ISVAP), in accordo con le compagnie
interpellate, l’incidenza del fenomeno sembra compreso tra lo 0% e il 3%.
C’è un “però”!. «Calcolare un’incidenza puntuale sulle frodi risulta essere molto
difficoltoso, con la conseguenza che quella rilevata, sia dal campione che dall’Ivass, è
una sottovalutazione del valore reale.
Infatti la gran parte delle compagnie ritiene che le frodi cosiddette “sommerse” si
aggirino tra il 5% e il 10%.
Il principale problema identificabile in relazione alla frodi assicurative riguarda il suo
inserimento in un circolo vizioso difficilmente arginabile.»24
24
KPMG Advisory, 2011, Frodi nel settore Assicurativo,
http://www.casellario.inail.it/repository/ContentManagement/Information/N1338710629/Documento%20frodi%
20assicurative.pdf, consultato il 3 Aprile 2013.
18
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«Ma perché risulta così difficile calcolare le frodi? La difficoltà sta nel fatto che la
frode sembra essere un fenomeno occasionale e diffuso, non riconducibile a modelli
standard anche se una rilevante percentuale delle compagnie interpellate (37%) ritiene
che le frodi siano attuate ripetutamente dagli stessi soggetti.
Nella maggior parte delle compagnie si pensa che il fenomeno sia riconducibile al
malcostume e al contesto sociale e culturale, dove la truffa consiste nel gonfiare il
reale importo del danno.
Una parte residuale del campione è, invece, orientata ad una colpevolizzazione della
criminalità organizzata.
3.3 Azioni organizzative e di processo intraprese dalle compagnie
Ben l’85% delle compagnie facenti parte del campione esaminato si è da tempo dotata
di una struttura organizzativa per il contrasto delle frodi.
Di queste compagnie, il 68% ha personale dedicato che lavora a tempo pieno, il 14%
ha risorse che lavorano part time oppure occasionalmente, mentre il 18% ha sia risorse
full time che part time.»25
Ma quali sono le fasi critiche per l’individuazione e il contesto delle frodi?
Le due fasi che si considerano critiche sono l’assunzione del rischio e la liquidazione.
25
KPMG Advisory, 2011, Frodi nel settore Assicurativo,
http://www.casellario.inail.it/repository/ContentManagement/Information/N1338710629/Documento%20frodi%
20assicurative.pdf, consultato il 5 Aprile 2013.
19
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Nella situazione attuale, la maggior parte delle compagnie si sta concentrando nella
modifica dei processi di liquidazione (89%) del campione, mentre risulta nettamente
minore la quota di compagnie che stanno attuando modifiche anche sui processi di
assunzione del rischio (58%).
Ma qual è la motivazione che si nasconde dietro a queste scelte?
La fase di liquidazione risulta maggiormente dotata di efficaci sistemi di controllo.
Quali soggetti sono sottoposti al controllo?
Secondo le analisi effettuate all’interno del campione, si presuppone che le frodi
vengano attuate da soggetti esterni quali clienti e controparti (l’85% indica le frodi
esterne come le più frequenti). «Di conseguenza i clienti e le controparti vengono
maggiormente monitorati con appositi software. Sembra però che anche questi sistemi
non siano sufficientemente adeguati.
Nonostante il 90% del campione si sia dotato di strutture organizzative e di risorse per
il contrasto delle frodi, solo il 13% degli intervistati si dichiara soddisfatto dei risultati
ottenuti; questo indica che, sebbene siano stati sviluppati dei complessi modelli di
prevenzione, sono possibili ampi margini di miglioramento che sembrano sfociare in
ulteriori investimenti sui sistemi informativi.»26
26
KPMG Advisory, 2011, Frodi nel settore Assicurativo,
http://www.casellario.inail.it/repository/ContentManagement/Information/N1338710629/Documento%20frodi%
20assicurative.pdf, consultato il 7 Aprile 2013.
20
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3.4 La legislazione e la banca dati sinistri
«Oltre alle azioni e agli investimenti che le Compagnie assicurative possono effettuare
autonomamente per migliorare le fasi di assunzione del rischio e di liquidazione dei
sinistri, “il 96% dei rispondenti ritiene che gli interventi legislativi siano fondamentali
per permettere un adeguato contrasto del fenomeno.»27
27
KPMG Advisory, 2011, Frodi nel settore Assicurativo,
http://www.casellario.inail.it/repository/ContentManagement/Information/N1338710629/Documento%20frodi%
20assicurative.pdf, consultato il 8 Aprile 2013.
21
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«Data la percezione delle Compagnie di non poter sempre agire liberamente nel
contrasto delle frodi per vincoli e limiti legislativi esistenti, emerge l’esigenza di un
intervento a livello accentrato da parte del Governo che fornisca soluzioni per arginare
il fenomeno.»28
Ma vediamo quali sono gli interventi legislativi utili: innanzitutto l’obbligatorietà
dell’assicurazione. La compagnia, obbligata ad accettare la richiesta di assicurazione,
si vede limitata nell’assunzione dei rischi.
Risulta essere per certi versi limitativa anche la legge sulla privacy: non potendo
divulgare le informazioni inerenti la propria clientela, viene meno la trasparenze e lo
scambio di informazioni relativamente all’accertamento delle frodi.
«L’81% del campione ritiene che lo scambio di informazioni sia fondamentale per il
contrasto delle frodi, dando importanza alla banca sinistri IVASS.
Recentemente l’IVASS e l’ANIA hanno messo l’accento sul problema delle frodi nel
settore assicurativo e nel dibattito con gli altri attori del sistema (le compagnie e il
Governo) sono state avanzate possibili soluzioni per contrastare il fenomeno. Una
delle proposte è l’arricchimento della banca dati sinistri IVASS con più informazioni
riguardanti testimoni, periti e medici coinvolti nelle procedure di rimborso.
Le Compagnie si aspettano che la banca dati dell’IVASS possa essere un importante
strumento per il contrasto delle frodi; solo il 19 % del campione si mostra scettico
sull’efficacia della banca dati per arginare il fenomeno.
L’altra soluzione proposta nel dialogo tra istituzioni e Compagnie è la creazione di
un’Agenzia anti-frode con compiti investigativi funzionali alla segnalazione di
fenomeni fraudolenti all’autorità giudiziaria. Rispetto a questa soluzione, le aspettative
delle Compagnie sono ancora migliori in quanto l’89% degli aderenti alla survey
ritiene l’istituzione dell’Agenzia anti frode uno strumento piuttosto efficace.»29
28
KPMG Advisory, 2011, Frodi nel settore Assicurativo,
http://www.casellario.inail.it/repository/ContentManagement/Information/N1338710629/Documento%20frodi%
20assicurative.pdf, consultato il 10 Aprile 2013.
29
Ibidem.
22
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«La maggior parte delle Compagnie ritiene che il controllo e la vigilanza sull’agenzia
anti frode dovrebbero essere affidati ad un’istituzione creata ad hoc, mentre solo una
percentuale minoritaria del campione ritiene che l’agenzia debba essere controllata
dall’IVASS e dall’ANIA.
Nella categoria “altro” alcune Compagnie suggeriscono che l’istituzione cui affidare il
compito della vigilanza sull’Agenzia anti-frode dovrebbe essere la stessa autorità
giudiziaria.»30
3.5 Il fenomeno in Italia
«Secondo gli ultimi dati pubblicati dallʼANIA, relativi al 2006 e contenuti nella
relazione 2008 sullʼassicurazione italiana, si evidenzia come lʼincidenza dei sinistri
connessi con comportamenti fraudolenti o che hanno subito una speculazione sul
valore del danno, è diminuita rispetto ai due anni precedenti.
Sono stati riscontrati infatti 88.778 sinistri fraudolenti (pari al 2,77% di tutti quelli
accaduti e denunciati nellʼanno stesso), mentre nel 2005 ne erano stati accertati 90.322
(pari al 2,81% del
30
KPMG Advisory, 2011, Frodi nel settore Assicurativo,
http://www.casellario.inail.it/repository/ContentManagement/Information/N1338710629/Documento%20frodi%
20assicurative.pdf, consultato il 15 Aprile 2013.
23
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totale) e 93.804 nel 2004 (pari al 2,91%). LʼItalia settentrionale è la parte del paese
dove si sono registrati meno sinistri connessi con episodi fraudolenti negli ultimi tre
anni. Lʼincidenza dei sinistri con frode in tale area è stata nel 2006 pari a 0,93%,
valore in ulteriore miglioramento rispetto ai due anni passati (era 0,97% nel 2005 e
1,06% nel 2004). In particolare solo la Liguria presenta unʼincidenza simile alla media
nazionale, mentre tutte le altre regioni del Nord sono al di sotto (nessuna supera lʼ1%).
La percentuale di frodi è sempre stata elevata nellʼItalia meridionale: nel 2006 risulta
che lʼ8,11% dei sinistri sono connessi con comportamenti fraudolenti. Tale incidenza
risulta in lieve miglioramento rispetto al passato (8,31% nel 2005 e 8,43% nel 2004).
Le regioni del Sud che presentano unʼincidenza più elevata rispetto alla media
nazionale sono la Campania, la Puglia e la Calabria. Nella sola Campania tale
percentuale arriva quasi al 13% (valore costante nei tre anni), riconfermando questa
regione come la meno “virtuosa” dʼItalia. Anche in Puglia si segnala una forte
presenza di fenomeni fraudolenti, pur se in misura più contenuta (circa 7 sinistri su
100). La Calabria presenta unʼincidenza di sinistri fraudolenti pari al 4,50% nel 2006
(in leggero rialzo rispetto al 2005, ma inferiore al dato del 2004, quando era pari al
5,73%).
Il resto delle regioni del Sud presenta valori inferiori rispetto alla media. Nelle regioni
del Centro è il Lazio ad avere nel 2006 lʼincidenza dei sinistri con frode più elevata
(1,79%), anche se tale valore è di un punto percentuale inferiore alla media nazionale.
Se si esclude la Toscana dove nel triennio si è assistito a un lieve miglioramento
dellʼincidenza, nelle altre regioni la percentuale dei sinistri fraudolenti è rimasta
stabile. Nelle Isole la percentuale dei sinistri con frodi è leggermente più elevata della
media nazionale: nel 2006 tale valore è stato pari al 3,40%, in miglioramento rispetto
agli anni precedenti (nel 2004 era pari al 4,07%). In particolare è stata la Sicilia a
mostrare il valore più elevato (3,75% nel 2006), mentre la Sardegna, con 2,24%, è
stata una delle poche regioni italiane dove lʼindicatore è in peggioramento rispetto al
passato. Secondo i dati provinciali, sono Napoli e Caserta le città con la più alta
incidenza di fenomeni fraudolenti (rispettivamente 16,1% e 15,1% nel 2006). La città
dove la percentuale di sinistri fraudolenti è più bassa è Aosta con appena lo 0,13%.
Anche per quanto concerne il fenomeno degli importi risarciti riconducibili a frodi
assicurative si nota una significativa differenza a livello territoriale: nel Sud tale
percentuale arriva quasi al 7%, mentre al centro e al Nord è in media prossima all’
1%.»31
31
KPMG Advisory, 2011, Frodi nel settore Assicurativo,
http://www.casellario.inail.it/repository/ContentManagement/Information/N1338710629/Documento%20frodi%
20assicurative.pdf, consultato il 17 Aprile 2013.
24
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«I dati delle frodi “scoperte” aggiornati al 2009 nascondono una parte importante. Le
frodi cosiddette sommerse, ossia quelle che le compagnie non sono riuscite a
smascherare. E’ possibile rilevare dalla tabella sopra illustrata che sussiste una
correlazione tra la frequenza dei sinistri e frequenza delle frodi; in altre parole le aree
che presentano una maggior frequenza di sinistrosità sono anche quelle che presentano
una maggiore propensione a frodare. Un altro elemento che sembra essere
fondamentale è riconducibile all’illegalità dell’area presa in considerazione: maggiore
è il tasso di illegalità e maggiori sono le frodi che vengono registrate. La stessa
criminalità organizzata è presente in maniera forte e agisce spesso in maniera capillare
ad esempio per quanto riguarda la contraffazione di tagliandi. Recentemente è stata
sventata in Campania un’associazione criminale dedita alla vendita di tagliandi di
assicurazione falsi e di polizze brevi al costo irrisorio di 40 euro. L’associazione era
molto organizzata e comprendeva due esperti informatici, un call center e uomini
affiliati ai più potenti clan camorristici. L’associazione non si fermava alla
contraffazione del tagliando ma stipulava anche delle false polizze ai clienti.
Proprio la presenza della criminalità organizzata è la paura più forte degli
investigatori, perché testimonia un livello assai alto di contraffazione dei tagliandi
d’assicurazione e un business dai sicuri profitti. Spesso infatti gli automobilisti, per
risparmiare sull'assicurazione, sulla propria vettura mettono un tagliando falso, che
comunque viene a costare meno della polizza RcAuto. Le tecniche usate sono diverse:
si passa dalla semplice scannerizzazione del tagliando fino al furto della
documentazione in bianco delle compagnie assicurative per riprodurre il falso
contrassegno.
25
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Esibire un tagliando falso d’assicurazione significa compiere un reato, come previsto
dall’articolo 485 del codice penale. Il suddetto articolo parla infatti di falsità in
scrittura privata, punendo chi procura un vantaggio per sé o per gli altri tramite un uso
di una scrittura privata falsa. Nei casi più gravi, come quelli appena elencati che
riguardano il coinvolgimento della criminalità organizzata, si configura anche il reato
di associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Dal 1 gennaio del 2013, l’organo
proposto a vigilare sul comparto assicurativo è l’IVASS: a tutela dei clienti, online è
disponibile l’elenco delle imprese e degli intermediari assicurativi autorizzati a
rilasciare e a stipulare polizze per i contratti.»32
3.6 L’organismo anti-frode
Le frodi nel settore assicurativo causano un notevole spreco di risorse economiche a
favore di chi mette in atto questi reati e, in alcune aree del Paese, soprattutto a favore
della criminalità organizzata.
L’assicurazione, per poter svolgere pienamente il ruolo di difesa e di impulso nello
sviluppo economico, deve poter contare su condizioni di esercizio non alterate da
fenomeni criminosi.
Occorrono dunque una svolta sul piano della tutela della legalità e un’assunzione di
responsabilità da parte di tutti i soggetti che a vario titolo possono determinare le
decisioni per l’istituzione di validi strumenti conoscitivi e investigativi per combattere
gli illeciti, sia in fase preventiva, sia in fase repressiva.
L’anti frode deve essere concepito come un sistema articolato di misure che
comprenda:
 L’organizzazione di un presidio stabile di natura pubblicistica in cui accentrare
tutte le funzioni di analisi delle informazioni possibili presso archivi pubblici e
privati cui affidare il potere di svolgere indagini di polizia giudiziaria mirate
rispetto alle situazioni che risultano frodi sospette sulla base delle analisi
condotte nelle banche dati e degli indicatori ottenuti.
 Il coordinamento tra le attività affidate a questo organismo pubblico e le
iniziative promosse autonomamente dalle imprese.
 La segnalazione dei risultati delle indagini alla magistratura per procedere
all’esercizio dell’azione penale.
 La perseguibilità d’ufficio delle frodi perpetrate nell’ambito dell’assicurazione
obbligatoria RcAuto, in relazione all’interesse pubblico di tutela della collettività dei soggetti tenuti all’adempimento dell’obbligo.
 Il rafforzamento degli strumenti a disposizione delle imprese per l’accertamento
più approfondito dei casi che si palesano come chiari tentativi di frode.
 L’istituzione di un sistema di controllo accentrato sull’adempimento dell’obbligo assicurativo RcAuto.
La disciplina che regola l’utilizzo di informazioni a fini anti frode non dovrebbe
contemplare limitazioni in ordine ai dati consultabili, ma esclusivamente rispetto alle
32
KPMG Advisory, 2011, Frodi nel settore Assicurativo,
http://www.casellario.inail.it/repository/ContentManagement/Information/N1338710629/Documento%20frodi%
20assicurative.pdf, consultato il 20 Aprile 2013.
26
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condizioni da osservare per evitare una diffusione di dati a soggetti diversi dagli
operatori del settore assicurativo e delle autorità inquirenti. Pertanto, le informazioni
devono poter essere condivise al fine di consentire le necessarie azioni di coordinamento tra imprese nel contrasto delle frodi seriali. «In particolare, si evidenzia che il
modello organizzativo per l’esercizio di un’efficace attività anti-frode non può
prescindere da due piani di azione tra loro necessariamente interconnessi:
 il coordinamento delle diverse banche dati contenenti informazioni rilevanti ai
fini della prevenzione dei reati in materia assicurativa e una disciplina
dell’accesso alle stesse da parte delle istituzioni abilitate e delle imprese di
assicurazione che risulti effettivamente funzionale all’individuazione dei
comportamenti illeciti;
 l’istituzione di un organismo che, attraverso il pieno accesso alle citate banche
dati e mediante analisi e investigazioni condotte da personale di polizia
specializzato sulle informazioni presenti in questi archivi, individui casi di
sospetta frode, segnalandoli alle imprese interessate e alla magistratura e
predisponendo gli atti necessari per le eventuali iniziative penali.
Qualsiasi intervento che prescindesse dall’accennata struttura a due livelli (accesso più
ampio alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione e organismo centralizzato di investigazione) costituirebbe una ’non soluzione’, che innescherebbe solamente
aspettative destinate probabilmente ad essere disattese.
L’organismo dovrebbe essere dotato di autonomia patrimoniale e gestionale e verrebbe
finanziato interamente dal settore assicurativo privato mediante un contributo obbligatorio da stimarsi in relazione alle effettive risorse necessarie. L’organismo anti-frode
dovrebbe avvalersi della collaborazione stabile di un nucleo speciale di polizia per
effettuare ogni opportuna elaborazione dei dati acquisiti dalle banche dati, ricevere
segnalazioni da parte delle imprese e scambiare informazioni con le stesse, predisporre
documentazioni per iniziative giudiziarie strettamente connesse con la prevenzione dei
reati di cui all’articolo 642 del Codice Penale.»33
3.7 Proposte e soluzioni
Il problema delle frodi non è più procrastinabile; a sostegno di questa affermazione
sono individuabili tre linee di pensiero tra loro collegate:
 Il costante e vertiginoso aumento dei premi assicurativi porta l’opinione
pubblica a considerare il sistema come “non funzionante” e “insostenibile”. E’
bene però ricordare che la natura obbligatoria del sistema rende questo estremamente vincolato ad un ciclo che può sintetizzarsi in “opinione pubblicalegislatore - autorità di controllo”.
 L’aumento costante dei premi assicurativi si genera da una realtà economica in
perdita e in equilibrio precario delle imprese.
33
KPMG Advisory, 2011, Frodi nel settore Assicurativo,
http://www.casellario.inail.it/repository/ContentManagement/Information/N1338710629/Documento%20frodi%
20assicurative.pdf, consultato il 22 Aprile 2013.
27
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 Un efficiente impianto di strumenti e regole presenta un duplice, e
contrapposto, vantaggio: da un lato comporta un alleggerimento per le
compagnie da oneri eccessivi in aggiunta alla necessità di garantire la
salvaguardia dei principi e dei diritti degli assicurati, dall’altro gli interessi degli
azionisti che non devono essere intaccati dalla seppur necessaria riforma.
In altre parole l’obiettivo è quello di raggiungere un “balancing” tra le esigenze
delle varie controparti; questa ricerca di un bilanciamento è assimilabile a
quello presente nel settore finanziario/bancario.
Quest’ultimo settore sembra aver trovato il suo equilibrio tra le esigenze dei
soggetti che si affacciano al mercato. Uno dei sistemi utilizzati al fine di
perseguire un miglioramento a livello di sistema sembra essere stato l’utilizzo
del SIC (Sistemi Informativi del Credito).
Questi sistemi informativi consistono nella diffusione delle informazioni
inerenti alla situazione creditizia dei clienti, la cui logica di fondo è simile
all’idea di un data base sinistri.
«La differenza sostanziale tra i due mercati si riconduce alla non obbligatorietà
a contrarre nel mercato bancario e finanziario, con la conseguente selezione più
accurata della clientela. Anche il fatto che il contenzioso, a differenza del
settore assicurativo, sia collegato alla riscossione della somma pattuita, e non al
pagamento del sinistro, da la possibilità alle imprese operanti nel settore
bancario e finanziario di operare in un regime di stop loss regolando le perdite.
La proposta di estendere i sistemi “previdenziali” del sistema bancario a quello
assicurativo sottostà alla verifica di due presupposti:
 Utilizzabilità in via preventiva delle informazioni.
 Valenza probatoria delle risultanze in caso di sinistro ai fini della
gestione del processo di liquidazione sia in via bonaria, sia in via
giudiziale.
Ma quali sono le specifiche aree di esplorazione su cui lavorare?
La prima fase che troviamo è quella assuntiva. Questa fase è però influenzata da
vincoli di legge, ossia l’obbligo a contrarre. In questo caso una banca dati potrebbe
svolgere un’importante funzione mutuando la logica del price risk-adjusted.
Subito dopo ci soffermiamo sulla fase di gestione del portafoglio. In questa fase sono
possibili le maggiori innovazioni come, ad esempio, l’introduzione di processi e
meccanismi di monitoraggio dell’andamento del portafoglio, incentrati sulla possibilità
di procedere a misure cautelative, in caso di riscontri nelle banche dati successive
all’assunzione dei rischi.
Gli interventi promossi dalle compagnie necessitano dei seguenti punti:
 La creazione di unità organizzative dedicate al monitoraggio permanente del
rischio frodi con studio degli effetti sulla gestione del portafoglio e
dell’alimentazione del sistema.
 La costituzione di comitati rischi frodi che hanno il compito di monitorare e
contrastare il rischio frodi.
28
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Infine troviamo la fase di gestione del sinistro. In questa fase la compagnia dovrebbe
perseguire un obiettivo di miglioramento del costo-opportunità della gestione
informativa.
Gli strumenti con i quali è possibile raggiungere questo obiettivo sono:
 Rallentamento o sospensione dei processi di liquidazione in occasione delle
verifiche condotte dalla compagnia.
 L’attivazione dei processi per il recupero delle somme liquidate ai soggetti
coinvolti nella frode.
 La validità e la rilevanza degli esiti delle banche dati sui parametri delle tabelle
economiche applicate.»34
Nella definizione dei modelli di gestione e prevenzione delle frodi bisogna porsi delle
domande: quali risultati possono essere raggiunti? A quale fine si voglia utilizzare
strumenti più raffinati per contrastare possibili frodi in futuro?
Lo scopo principale dei metodi preventivi è quello di dissuadere gli assicurati a tenere
comportamenti fraudolenti e limitare il danno economico collegabile a suddetti
comportamenti.
Una delle basi su cui impostare il riconoscimento delle frodi è la “storia”, ossia
bisogna costruire dei modelli basati su dati storici costituendo un catalogo di
conoscenza storica. Le informazioni sono quindi l’elemento fondamentale per riconoscere, prevenire e contrastare le frodi.
Il mondo assicurativo può avvalersi, nella sua azione antifrode, anche del contributo
del Casellario Centrale Infortuni, un organismo che raccoglie e conserva informazioni
relative ai casi di infortunio e malattia, professionali e non, che comportino l'invalidità
permanente o morte. Questa banca dati, che fa capo all'Inail, offre già il proprio
contributo contro le frodi a danno degli Enti pubblici di assicurazione sociale e delle
compagnie di assicurazione. Un contributo che risulta ancor più utile quando i dati
riportati dal CCI sono incrociati con quelli di altri enti pubblici e privati e con le forze
dell'ordine. «Il recente ampliamento del database è stato possibile grazie a due
protocolli d'intesa firmati da Casellario Centrale Infortuni, INAIL e Associazione
Nazionale fra le Imprese Assicuratrici. Il sistema informativo del Casellario, già
alimentato fino ad oggi dai dati relativi agli infortuni e malattie di origine lavorativa
provenienti dalle banche dati del sistema pubblico di assicurazione infortuni e dal
sistema assicurativo privato, è oggi integrato dalle informazioni sugli incidenti stradali
denunciati alle compagnie assicuratrici che, prima di liquidare i risarcimenti
conseguenti, potranno così conoscere se le stesse lesioni sono già state indennizzate da
altri Istituti.»35
L'Ania ha messo a disposizione i propri sistemi informatici e si è fatta carico di
convogliare tutte le informazioni relative ai sinistri stradali coperti dalla garanzia
RcAuto, trasmettendoli mensilmente al Casellario Centrale con un unico flusso
34
KPMG Advisory, 2011, Frodi nel settore Assicurativo,
http://www.casellario.inail.it/repository/ContentManagement/Information/N1338710629/Documento%20frodi%
20assicurative.pdf, consultato il 24 Aprile 2013.
35
Casellario Centrale Infortuni, Aprile,
http://casellario.inail.it/cci/Informazioni/Canali_tematici/Mercato_assicurativo/Indice_cronologico/2010/Aprile/i
nfo791971372.jsp, consultato il 26 Aprile 2013.
29
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informativo.
La funzione antifrode del CCI è stata ribadita anche nei suoi obiettivi strategici che
evidenziano la necessità di ricercare sinergie operative con Isvap e con Anagrafe
Tributarie per un miglioramento quali quantitativo dei dati raccolti e per favorire la
funzione antifrode del CCI.
3.8 Le Frodi in Europa
Le differenze tra l’Italia e gli altri paesi europei sono ascrivibili a fattori esogeni ed
endogeni.
«Per le diverse abitudini lavorative e diversi stili di vita, sul territorio nazionale si
riscontra una tra le più elevate concentrazioni di veicoli (606 ogni 1.000 abitanti,
rispetto alla media europea che è pari a 479): l’Italia è quarta dopo l’Islanda (734),
Lussemburgo (640) e Malta (636).
Se a ciò si aggiunge la scarsa educazione alla guida sicura e la rete viaria spesso
dissestata si comprende perché la frequenza dei sinistri automobilistici in Italia è tra le
più elevate in Europa.»36
Inoltre è piuttosto comune in Italia una certa “propensione” da parte dei medici a
riconoscere lesioni e microlesioni in caso di incidenti. Dall’esame delle certificazioni
mediche e dei verbali di pronto soccorso si evince una notevole confusione ed
inesattezza nell’inquadramento diagnostico del trauma. Spesso, infatti, si definiscono
indifferentemente come “colpo di frusta” patologie diverse, senza fornire un preciso
esame obiettivo che possa poi distinguere i diversi casi clinici e di conseguenza il
relativo risarcimento.
Nonostante non siano disponibili statistiche definitive ed omnicomprensive, si può
affermare che quello delle frodi è un fenomeno che interessa molti paesi, in maniera
rilevante e in tendenziale crescita soprattutto a causa della recente crisi: l’esperienza,
infatti, dimostra che in periodi di instabilità economica l’incidenza delle truffe
aumenta, in generale in qualsiasi settore d’attività ed in particolare in quello
assicurativo.
36
(A cura di) G. Sacerdoti, La Frode nell’Assicurazione RcAuto. Riforme legislative, esperienze Europee e
politiche Aziendali per il mercato Italiano. Atti del Convegno. Giuffrè Editore, Milano, 2001, pag. 273.
30
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«Non esistono stime comparative attendibili sull’entità del fenomeno delle frodi nei
singoli paesi europei ma si presume con abbastanza certezza che in Italia il fenomeno
sia sottostimato.»37
3.9 Le soluzioni antifrode in Europa
«In Francia il contrasto alle frodi assicurative viene attuato sia dalle pubbliche autorità
che dalle
strutture private. Le Compagnie di assicurazione hanno generalmente un loro ufficio
antifrode.»38
«Esiste, peraltro, un organismo ALFA, che combatte la frode per conto del mercato
assicurativo, avvalendosi di due associazioni: AGIRA e ARGOS. L´ALFA è
un´associazione privata senza scopo di lucro che ha la missione di contrastare le frodi
in tutti i rami assicurativi. Essa è partecipata dalle imprese di assicurazioni presenti sul
37
KPMG Advisory, 2011, Frodi nel settore Assicurativo,
http://www.casellario.inail.it/repository/ContentManagement/Information/N1338710629/Documento%20frodi%
20assicurative.pdf, consultato il 27 Aprile 2013.
38
(A cura di) G. Sacerdoti, La Frode nell’Assicurazione RcAuto. Riforme legislative, esperienze Europee e
politiche Aziendali per il mercato Italiano. Atti del Convegno. Giuffrè Editore, Milano, 2001, pag. 280.
31
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mercato francese, le quali sostengono i costi relativi alla sua attività con un contributo
annuale. In particolare ALFA:






gestisce un database per lo scambio di informazioni fra le imprese di
assicurazioni su possibili sinistri sospetti;
gestisce un sistema di contatto diretto fra imprese e Forze dell'ordine su casi
sospetti;
predispone e pubblica documentazione tecnica e statistica;
pubblica un bollettino che illustra i casi di frode;
gestisce un annuario di investigatori antifrode assicurativa certificati;
fornisce assistenza giuridica alle imprese.
ALFA stima che vengano avviate decine di migliaia di indagini all´anno, di cui metà
relative all´assicurazione RcAuto. Tra gli strumenti operativi di cui ALFA si avvale vi
è il FEI, un database per lo scambio di informazioni alimentato dalle imprese associate
e consultabile dalle stesse, il quale contiene segnalazioni su assicurati di cui vi è un
fondato sospetto che siano coinvolti in operazioni fraudolente. Le informazioni
contenute riguardano sia i dati personali del soggetto, sia gli estremi della sua
copertura assicurativa (tipologia di sinistro, tipologia di contratto assicurativo, numero
identificativo, oggetto assicurato, ecc.). L´impresa che ha rilevato il caso fraudolento
invia un file ad ALFA, che, dopo aver effettuato i dovuti controlli, può inserirlo nel
database. Vi è inoltre un sistema di comunicazione riservato tramite il quale
compagnie e mutue possono scambiarsi informazioni circa uno specifico sinistro. In
pratica, il personale dell´ufficio antifrode di un´impresa che ritenga dubbio un sinistro,
invia una richiesta di informazioni riguardanti la persona coinvolta nel sinistro ad una
community di personale antifrode di altre compagnie.
AGIRA è un´Associazione senza fini di lucro partecipata da compagnie di
assicurazioni e suddivisa in diverse sezioni, alcune delle quali dedicate all´attività
antifrode.»39
L´Associazione:



amministra un database contenente tutte le informazioni relative all´attestazione
di rischio per l´assicurazione RcAuto (classe di merito, sinistri degli ultimi tre
anni, ecc.);
amministra un database centralizzato (trans PV) che contiene tutti i processi
verbali redatti dalle Autorità di polizia sugli incidenti stradali;
pubblica statistiche sulla frequenza e i costi medi dei sinistri RC Auto suddivise
per tipologia di costo e per variabili rilevanti dei veicoli e degli assicurati.
In particolare, dal punto di vista operativo, il database relativo all´attestazione di
rischio per l´assicurazione Rc Auto può essere interrogato da ogni compagnia aderente
39
Casellario Centrale Infortuni, Aprile,
http://casellario.inail.it/cci/Informazioni/Canali_tematici/Mercato_assicurativo/Indice_cronologico/2010/Aprile/i
nfo791971372.jsp, consultato il 28 Aprile 2013.
32
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al momento della sottoscrizione di una copertura con un nuovo cliente. L'obiettivo è
quello di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal cliente stesso.
«In Germania l´attività antifrode è effettuata da autorità pubbliche e organismi privati.
Generalmente le compagnie hanno uffici antifrode interni ed esiste anche un
organismo antifrode nell´ambito dell´Associazione Nazionale degli Assicuratori
tedeschi (GDV).
All´interno dell´associazione degli assicuratori (GDV) è operativo un dipartimento per
il controllo dei crimini legati al riciclaggio del denaro nonché quelli connessi alle frodi
in assicurazione. Il dipartimento ha due compiti principali:


gestire un database relativo al crimine e alla frode assicurativa;
diffondere obiettivi di prevenzione e cultura antifrode (nel personale delle
imprese di assicurazione e della Polizia).
Il principale strumento operativo di cui il dipartimento si avvale è UNIWAGNIS,
database che consente alle imprese di mettersi in contatto e di scambiare informazioni
rilevanti su assicurazioni e attività fraudolente ad esse collegate. Riguarda persone e
veicoli, rubati o danneggiati, e può essere utilizzato dalle imprese in diversi modi: è
possibile, ad esempio, effettuare un incrocio sistematico di qualunque transazione
nonché controllare qualunque caso di sospetta frode. Il database ha una logica
partecipativa, cioè possono accedervi solo coloro che lo alimentano. Il sistema è
conforme alla legge tedesca sulla data protection e mantiene le informazioni per
cinque anni. Esso è utilizzato soprattutto per l´assicurazione RcAuto. Il sistema è in
grado di segnalare i casi di sospetta frode.»40
Nel Regno Unito l´attività di contrasto alle frodi assicurative è effettuata non soltanto
dalle pubbliche autorità ma anche da strutture private. La prima linea di investigazione
sulle frodi viene svolta dalle singole compagnie ma vi sono, inoltre, organismi
specializzati che, nell´interesse dell´intero mercato assicurativo, sono dedicati alla lotta
contro le frodi e al supporto dell´attività delle singole imprese.
«Il GIAFC (General Insurance anti-fraud committee) è un comitato costituito
all´interno dell´Association of British Insurers (ABI). Ogni anno il GIAFC sviluppa
programmi per coordinare l´attività delle imprese finalizzati a combattere le frodi
assicurative. Fra i suoi obiettivi ci sono:


accrescere la capacità di investigazione dell´industria assicurativa attraverso il
miglioramento dello scambio di informazioni nel mercato;
valutare l´esposizione alla frode assicurativa e accertare la natura del relativo
rischio;
40
Casellario Centrale Infortuni, Aprile,
http://casellario.inail.it/cci/Informazioni/Canali_tematici/Mercato_assicurativo/Indice_cronologico/2010/Aprile/i
nfo791971372.jsp, consultato il 29 Aprile 2013.
33
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ROBERTA PILONE – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2012 – 2013

effettuare un benchmarking exercise per chiarire come l´industria assicurativa
stia gestendo il rischio di frode.
Inoltre, il Comitato è impegnato in altri compiti specifici, ad esempio sostenere
iniziative normative che hanno impatto sulla frode assicurativa e migliorare il dialogo
con gruppi chiave di stakeholder (quali Forze dell´ordine, fornitori di beni e di servizi)
e con l´Ente pubblico regolatore del mercato.
Tra gli strumenti operativi di cui si avvale il Comitato si segnalano:



il Motor Insurers Anti-Fraud and Theft Register 2 (MIAFTR2), un database che
contiene informazioni di dettaglio su oltre 3 milioni di sinistri auto per
identificare potenziali sinistri di origine fraudolenta;
il Vehicle Identity Checks (VIC), un database finanziato dalla Vehicle and
Operator Services Agency (VOSA) che contiene elementi identificativi dei
veicoli;
l´Health Claims Register (HCR), un database che contiene informazioni
relativamente a sinistri di varie coperture assicurative (p.es. malattia, infortuni,
perdite pecuniarie).»41
In particolare, è stata affidata ad una importante società di servizi la gestione di un
database contenente informazioni sui sinistri relativi a tutte le assicurazioni danni. Le
informazioni contenute nel database riguardano, per ciascun sinistro, l´oggetto, l´entità
della liquidazione (indicata per classi di valori) e le persone coinvolte (assicurato,
danneggiato, perito, medico, testimone, ecc.).
Il database, corredato d’idonee sicurezze a fini di privacy e di tutela industriale, è
consultato dalle imprese di assicurazione inglesi sia per la liquidazione dei sinistri sia
per la stipulazione dei contratti e mette a disposizione delle imprese stesse programmi
di ricerca e di indagine particolarmente sofisticati.
«L´Insurance Fraud Bureau (IFB) è un organismo privato che ha il compito di
combattere la frode assicurativa. È guidato da un Operational Steering Group
composto da dirigenti provenienti da alcune compagnie e dall´associazione degli
assicuratori (ABI). Attualmente in IFB lavorano 11 persone. L´IFB analizza a
campione le polizze e i sinistri delle imprese partecipanti, allo scopo di identificare
punti di debolezza e attività sospette. In particolare, l´IFB coordina e supporta indagini
a favore di assicuratori colpiti da sinistri fraudolenti, con l´obiettivo di recuperare
pagamenti non dovuti e di assicurare i responsabili alla giustizia.
Tra gli strumenti operativi di cui si avvale l´IFB va segnalata la "Cheat line", una linea
telefonica riservata e gratuita che chiunque possegga informazioni su sospette frodi
può chiamare. Il numero della Cheat line riceve circa 50 telefonate a settimana. La
41
Casellario Centrale Infortuni, Aprile,
http://casellario.inail.it/cci/Informazioni/Canali_tematici/Mercato_assicurativo/Indice_cronologico/2010/Aprile/i
nfo791971372.jsp, consultato il 2 Maggio 2013.
34
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ROBERTA PILONE – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2012 – 2013
persona che risponde alle chiamate è in grado di accedere a diversi database per
verificare le informazioni ricevute e, qualora emergano elementi utili, ne riferisce
all´assicuratore interessato.»42
Tra gli altri strumenti antifrode in funzione si segnalano: "Hunter", che è un sistema
informatico che consente alle compagnie di scambiarsi dati utili per la prevenzione
delle frodi, e "Claims and Underwriting Exchange (CUE)", che è un database degli
incidenti denunciati alle compagnie dai contraenti ai sensi delle condizioni generali di
polizza. Esso conserva dette informazioni per sei anni. Informazioni relative a danni
alla persona e a malattie professionali sono conservati senza limiti di tempo. In
particolare, CUE Home contiene notizie su sinistri relativi ai fabbricati e al loro
contenuto; CUE Motor contiene notizie su sinistri riguardanti vetture private e moto;
CUE PI contiene richieste di risarcimento relative a polizze individuali e collettive e
derivanti da infortuni o malattie.
In Spagna il maggiore istituto che si occupa di antifrode è il "Grupo Paradell",
specialista nella lotta contro la frode in grandi sinistri. Molte compagnie assicurative
spagnole, tuttavia, si appoggiano direttamente a detectives privati.
42
KPMG Advisory, 2011, Frodi nel settore Assicurativo,
http://www.casellario.inail.it/repository/ContentManagement/Information/N1338710629/Documento%20frodi%
20assicurative.pdf, consultato il 3 Maggio 2013.
35
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ROBERTA PILONE – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2012 – 2013
3.10 Le Conclusioni di KPMG
Per quanto il fenomeno delle frodi si stia rilevando sempre più diffuso a livello globale
e influente sui bilanci delle compagnie di assicurazione, in Italia acquista una
maggiore rilevanza. In tale circostanza si considerano il malcostume e il contesto
sociale e culturale come le cause scatenanti i comportamenti fraudolenti.
Oltre a quanto appena descritto, il fatto che questi comportamenti siano, in linea di
massima, occasionali, comporta l’impossibilità di ricondurli a degli schemi
standardizzati. Le autorità di vigilanza e il governo si stanno muovendo per agevolare
il lavoro delle assicurazioni tramite: la formazione di un database centrale in grado di
fornire le informazioni necessarie alle compagnie per contrastare questo fenomeno;
l’istituzione di un organo centrale come l’agenzia anti frode.
In attesa di queste misure di “protezione” ogni compagnia si è dotata di sistemi di
tutela interni ad autonomi, anche se molte delle società intervistate si dichiarano non
soddisfatte dei risultati.
Continuano ad oggi ad essere presenti delle notevoli difficoltà nell’implementazione di
sistemi efficienti, per questo si rende necessario implementare gli investimenti sulla
ricerca e lo sviluppo di nuovi sistemi informativi e sulle risorse umane.
36
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Capitolo 4
L’Agenzia Investigativa e la frode assicurativa
4.1 Tipologie di frodi
«A seconda delle modalità, le varie forme di frode assicurativa possono essere
suddivise in quattro grandi gruppi: la configurazione contrattuale fraudolenta, la
simulazione di un sinistro, lo sfruttamento in mala fede di un sinistro e infine il
danneggiamento intenzionale provocato per simulare un sinistro.»43
Configurazione contrattuale fraudolenta
Nel caso di una configurazione contrattuale
fraudolenta, la relazione tra assicurato ed assicuratore si sviluppa su presupposti
fasulli. Il frodatore, per esempio, omette dei particolari nella descrizione del rischio,
dichiara intenzionalmente un valore più elevato dell’oggetto assicurato, oppure si
assicura con riferimento ad un danno che ha già subito.
Al fine di ridurre i problemi legati all’asimmetria informativa, qualsiasi accordo
contrattuale è preceduto da uno scambio di informazioni tra il richiedente e la
compagnia di assicurazioni, ove l’agente funge da tramite.
La natura e le circostanze
del rischio sono determinanti per la formazione del consenso dell’assicuratore, sia con
riguardo all’assicurabilità del rischio sia con riferimento alle condizioni contrattuali. Il
contraente deve descrivere il rischio che intende assicurare in modo esatto e completo.
Gli agenti, per agevolare l’adempimento di questo obbligo, sottopongono di regola al
contraente un questionario.
«L’inesatta o reticente descrizione del rischio può dare luogo all’annullamento (art.
1892 c.c.) o allo scioglimento (art. 1893 c.c.) del contratto, se essi hanno influito alla
formazione del consenso dell’assicuratore.»44
Ma lo scambio di informazioni è
comunque sottoposto al rischio di equivoci e la possibilità di dati distorti è notevole. In
entrambi i casi vengono fornite informazioni errate, ma con un’unica differenza:
l’errore in cui cade l’assicurato può essere accidentale oppure intenzionale.
In
quest’ultimo caso se la compagnia è in grado di provare che l’errore è stato provocato
con intenzione e che ha influenzato in qualche modo l’assunzione del rischio, allora
essa può annullare il contratto e non è tenuta a pagare il risarcimento. Se l’assicuratore
viene a conoscenza delle dichiarazioni inesatte a seguito del verificarsi del sinistro può
rifiutare il pagamento del risarcimento anche senza proporre l’annullamento del
contratto.
Il compito dell’assicuratore spesso non si rivela semplice, infatti è difficile, per
esempio, stabilire se la persona, che nel sottoscrivere una copertura contro il rischio
43
A.N.I.A., Varie pubblicazioni sul trattamento della frode assicurativa da parte delle compagnie di assicurazione italiane, http:// http://www.ania.it/, consultato il 4 Maggio 2013.
44
http://www.altalex.com, consultato il 25 aprile 2013.
37
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malattia non ha menzionato alcune delle sue malattie precedenti, lo ha fatto
intenzionalmente oppure solo perché ne ha sottovalutato l’importanza.
Se
all’assicurato non è riconosciuto né dolo, né colpa grave, l’assicuratore può recedere
dal contratto entro tre mesi dal momento della conoscenza delle inesattezze.
L’assicuratore non è tenuto a pagare il risarcimento di eventuali sinistri se dimostra
che non avrebbe stipulato il contratto se avesse conosciuto il reale stato del rischio;
altrimenti deve pagare un’indennità ridotta in proporzione della differenza tra il
premio convenuto e quello relativo al rischio effettivamente assunto.
Ancora più
difficile è dimostrare l’esistenza di intenzioni fraudolente nel caso di un assicurato che
non ha comunicato le modifiche del rischio intervenute successivamente alla
stipulazione del contratto. Per stabilire la validità di un contratto bisogna accertare
solamente se l’assicuratore avrebbe rifiutato l’assunzione del rischio una volta venuto
a conoscenza di fattispecie taciute o modificate, oppure se lo avrebbe accettato
unicamente ad altre condizioni (1898 c.c.).
«Opportunistic fraud
Il secondo tipo di frode è quello che consiste nel simulare un
evento assicurato. Il sinistro avviene successivamente alla conclusione del contratto
ma la modalità non è inclusa nella copertura esistente. A determinare il rischio
assicurato, infatti, concorrono da un lato la descrizione dell’evento e delle circostanze
che devono accompagnarlo (rischi inclusi) e dall’altro l’indicazione delle circostanze
la cui presenza esclude la prestazione dell’assicuratore (rischi esclusi).»45
L’assicurato può riferire in modo distorto le circostanze o le cause dell’evento al fine
di soddisfare le cosiddette condizioni di assicurabilità. Ad esempio l’assicurato
denuncia il furto di un oggetto anche se invece lo ha perso, per ottenere il risarcimento
di un danno che ha effettivamente subito ma che non è coperto dalla polizza. Esistono
anche delle situazioni molto più gravi che riguardano il settore degli infortuni, in cui si
tenta di camuffare suicidi o morti naturali in infortuni mortali per beneficiare delle
indennità.
Si parla di frode opportunistica anche quando occasionalmente l’assicurato
simula interamente un sinistro, da cui trarre profitto senza però aver alle spalle una
vera e propria organizzazione criminale.
«Build up fraud
Il terzo tipo di azione fraudolenta, lo sfruttamento in malafede del
sinistro, che è comunemente indicato come frode build up, è probabilmente il più
diffuso. L’evento assicurato si realizza effettivamente ma l’entità del danno denunciato
viene consapevolmente esagerata.
Spesso l’assicurato agisce in questo modo per
recuperare i soldi spesi a causa della sua partecipazione al risarcimento del danno, in
presenza per esempio di franchigia o di scoperto, o a causa del premio ritenuto troppo
oneroso.
A volte, invece la maggiorazione del danno è dovuta alla mancata
applicazione dell’obbligo di salvataggio (art. 1914 c.c.): ciò avviene tralasciando
intenzionalmente di adottare delle misure di contenimento del danno.»46
45
A.N.I.A., Varie pubblicazioni sul trattamento della frode assicurativa da parte delle compagnie di assicurazione italiane, http:// http://www.ania.it/, consultato il 5 Maggio 2013.
46
Ibidem.
38
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L’inosservanza dolosa dell’obbligo di salvataggio comporta la perdita del diritto
all’indennità.
Questi primi tre tipi di frode assicurativa avvengono per lo più in modo occasionale,
quasi ricalcando il motto che l’occasione fa l’uomo ladro. Inoltre, in questi casi, il
frodatore si limita a fornire informazioni false e a sottacere dei dati importanti sotto il
profilo contrattuale.
Il quarto tipo di comportamento fraudolento, invece, avviene
sempre con premeditazione. Provocare intenzionalmente un sinistro per la
realizzazione di un rischio assicurato richiede un’accurata preparazione ed un elevato
intento criminale, tanto più che spesso a tale imbroglio si accompagnano altri reati.
Sono esempi tipici di questo comportamento fraudolento gli incendi dolosi,
l’autodistruzione e l’automutilazione, la provocazione di incidenti automobilistici o di
guasti in impianti produttivi. In casi particolarmente gravi il frodatore dà per scontato
che la sua azione possa causare il ferimento o la morte di persone.
Naturalmente le modalità del comportamento fraudolento a danno delle compagnie di
assicurazione potrebbero essere catalogate anche in base ad altri criteri, per esempio
prendendo a riferimento la gravità dei reati connessi alla frode stessa. Si avrebbe in
questo caso una vasta gamma di reati che può includere il raggiro, la falsificazione di
documenti, il falso giuramento, le lesioni personali e l’omicidio.
La tradizionale suddivisione del comportamento fraudolento in quattro tipi, è più
adatta alle esigenze dell’assicuratore, in quanto le singole modalità possono essere
collegate direttamente alle tipiche fasi dell’attività assicurativa: la frode relativa al
contratto assicurativo riguarda soprattutto la rete agenziale ed in particolare l’ambito
della sottoscrizione, la simulazione, lo sfruttamento e la provocazione intenzionale di
un sinistro colpiscono invece il settore della liquidazione.
Al fine di combattere questi tre ultimi tipi di frode il legislatore ha previsto l’articolo
n° 642 del codice penale.
FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA E MUTILAZIONE
FRAUDOLENTA DELLA PROPRIA PERSONA
«Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri il prezzo di un’assicurazione contro
infortuni, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, è punito con
la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa fino a Lit. 2 milioni.
Alla stessa pena
soggiace chi, al fine predetto, cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le
conseguenze della lesione personale prodotta dall’infortunio.
Se il colpevole consegue
l’intento, la pena è aumentata.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se
il fatto è commesso all’estero in danno di un assicuratore italiano che eserciti la sua
industria nel territorio dello Stato, ma il delitto è punibile a querela della persona
offesa.»47
«Vi è stata recentemente una proposta di legge (progetto di legge n° 5861) per la
47
http://www.altalex.com, consultato il 28 aprile 2013.
39
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modifica dell’articolo 642, per aggiornare e rendere molto più tecnica la terminologia,
per inserire nuove ipotesi delittuose, ricorrenti nella pratica e particolarmente dannose
ma finora escluse dall’ambito di applicazione della norma, e infine per inasprire le
sanzioni rendendole più efficaci a fini preventivi. L’articolo è sostituito dal seguente:
FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA E MUTILAZIONE
FRAUDOLENTA DELLA PROPRIA PERSONA
Chiunque al fine di conseguire per sé o per altri il profitto derivante da una
assicurazione consistente nel pagamento di un indennizzo, di un risarcimento o di una
qualsiasi prestazione previdenziale, assistenziale, assicurativa, pubblica o privata,
dichiara eventi non accaduti, ne descrive, dichiara o sottace mendacemente circostanze
e conseguenze, ovvero distrugge, disperde, deteriora od occulta cosa di sua proprietà,
ovvero esagera l’ammontare del danno, è punito con la reclusione da uno a cinque anni
e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni.
Alla medesima pena di cui al
primo comma soggiace chi, ai fini di cui al medesimo comma, cagiona a se stesso una
lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale derivante dal
sinistro.
Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata.
La condanna
comporta anche la pubblicazione della sentenza.
Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore
italiano, che eserciti la sua industria nel territorio dello Stato , ma il delitto è punibile a
querela della persona offesa.»48
Si sono sostituiti tutti quei termini che potevano generare dei dubbi interpretativi. Per
esempio, il termine “prezzo dell’assicurazione” viene sostituito con i termini
“risarcimento, indennizzo e prestazioni previdenziali” che fanno riferimento esplicito
anche alle assicurazioni sulla vita, ai fondi pensione e al sistema previdenziale
pubblico. Viene estesa la punibilità anche all’esagerazione dolosa del danno (la
cosiddetta frode build up).
Relativamente all’autolesionismo è eliminato il riferimento al termine infortunio, che
porterebbe ad ipotizzare l’esistenza di una limitazione alle sole assicurazioni contro gli
infortuni.
Le sanzioni corrispondono a quelle previste per la frode aggravata, nonché
la pubblicazione della sentenza di condanna, intendendo con questo ultimo
provvedimento realizzare in modo più efficace un’importante opera di prevenzione.
4.2 L’identikit del frodatore
«I manuali di criminologia non contengono una descrizione della tipologia dei
frodatori di assicurazione. Sotto il profilo penale, la frode assicurativa rientra nella
gamma dei reati contro il patrimonio. Per l’assicuratore comunque è più conveniente
distinguere i frodatori in due grandi gruppi. Fanno parte del primo gruppo quegli
assicurati che assumono un comportamento fraudolento in modo del tutto fortuito a
seguito di un’occasione propizia. Questi non avevano intenzioni fraudolente quando
48
http://www.altalex.com, consultato il 30 aprile 2013.
40
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hanno sottoscritto la polizza e non dispongono neppure di una grande inclinazione al
crimine: semplificando e senza escludere che essi possano ripetere il reato, possono
essere definiti come delinquenti occasionali.»49
Il secondo gruppo è costituito da delinquenti abituali e con un’elevata propensione al
crimine, essi non ordiscono frodi solo se in presenza di situazioni favorevoli ma ne
creano consapevolmente le premesse. Essi nutrono propositi fraudolenti fin dai primi
contatti: stipulano un contratto di assicurazione con il preciso scopo di raggirare
l’assicuratore oppure attuano la frode ai suoi danni in modo indiretto, facendosi
danneggiare da terzi e pretendendo poi il risarcimento, come nel caso degli incidenti
stradali provocati intenzionalmente.
Il frodatore occasionale è una persona con un tenore di vita normale, che in genere
percepisce un reddito superiore alla media e non ha precedenti penali. La frode
occasionale presuppone che esistano dei valori suscettibili di danno: per questo motivo
gli autori appartengono anche e soprattutto alle fasce sociali medio-alte. I prodotti
assicurativi, eccezion fatta per le coperture assicurative obbligatorie, hanno maggior
mercato per le persone con alto reddito in possesso di beni preziosi che hanno bisogno
di protezioni contro furti e danni. L’abuso di prestazioni sociali è invece più diffuso
nelle fasce sociali più povere, mentre le truffe nelle assicurazioni malattia sembrano
essere comuni a tutti gli strati sociali.
L’unico punto in comune che caratterizza i frodatori, siano essi delinquenti occasionali
o abituali, è il possesso di una certa capacità intellettiva. Il successo delle frodi
perpetrate ai danni dell’assicuratore presuppone la capacità di ideare un sinistro
credibile e con una dinamica non contraddittoria. Proprio perché la frode assicurativa
presuppone un certo grado di capacità intellettiva, i truffatori (occasionali e abituali)
possono essere considerati dei delinquenti intellettuali, distinguendoli da coloro che
ricorrono alla violenza.
«Un’altra classificazione dei tipi di frodatori dovuta a Clarke (1989) che viene
generalmente accettata nella letteratura tecnica li divide in:
 Opportunisti: che ordiscono frodi ai danni delle compagnie di assicurazioni solo
se si trovano in situazioni che gli garantiscano la possibilità di trarre profitto
sfruttando un evento effettivamente accaduto.
 Amatori che ordiscono frodi ai danni delle compagnie di assicurazioni
assiduamente ma su piccola scala.
 Professionisti: che ordiscono frodi ai danni delle compagnie di assicurazioni
con una grande organizzazione che richiede tempo, disponibilità finanziare e
capacità intellettive.»50
49
La Frode Assicurativa, http://www.atenaonline.it/newsatena/La-Frode-Assicurativa-PARTE-I.html, consultato
il 6 Maggio 2013.
50
Ibidem.
41
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4.3 I Professionisti della truffa
«Oltre ai soggetti sopra citati, ci sono gli operatori che intervengono nel sistema i cui
comportamenti non sempre sono leciti. Di seguito una descrizione delle dinamiche che
coinvolgono in prima persona avvocati, medici, carrozzieri e altri operatori che
partecipano al processo di liquidazione:
- Gli avvocati:
Costruzione di un sinistro: Non è raro il caso in cui sia proprio l’avvocato a costruire
il sinistro falso o gonfiato per il cliente, vantando di un’esperienza in materia legale ed
assicurativa che gli consente di prevedere e superare tutti gli inconvenienti che
potrebbero favorire la compagnia di assicurazioni consentendole di respingere il
sinistro perché viziato. Ci sono avvocati specializzati in materia infortunistica che si
servono di una rete di collaboratori che li aiutano in questa impresa, quali testimoni
disposti a dichiarare il falso all’occorrenza, medici compiacenti che certificano
postumi e traumi inesistenti o comunque gonfiati, carrozzieri che fanno preventivi
maggiorati per le riparazioni di un danno al veicolo.
Fanno partire la messa in mora alla compagnia assicuratrice per conto del danneggiato
e richiedono il risarcimento del danno. Spesso capita che non consentano alle
compagnie di visionare le autovetture danneggiate/incidentate nei prescritti giorni di
tempo (ma anche qui vi sono spesso connivenze o trascuratezze colpevoli che
impediscono questi doverosi controlli), pertanto tutta la pratica verrà istruita dalla
Compagnia sulla base delle richieste e della documentazione di parte.
L’avvocato prepara la documentazione a supporto della sua tesi in maniera
impeccabile, sapendo che sarà difficile per un liquidatore della compagnia dimostrare
che si trova di fronte ad un falso. Quest’ultimo infatti deve rispondere in tempi brevi,
adempiendo correttamente ai suoi obblighi di risposta e pagamento entro i termini
legali se non vuole incombere in sanzioni e precetti. L’avvocato che conosce bene
l’iter legislativo incalza, e sfrutta a proprio vantaggio una legge che nasce per favorire
chi, come l’assicurato, di fronte alla complessità della burocrazia deve essere tutelato
perché in una posizione di debolezza.
In questo caso però la legge stessa finisce per favorire comportamenti fraudolenti
contro i quali la compagnia dovrebbe adottare controlli che necessitano tempo e risorse
aggiuntive che spesso non ha. Non è un segreto per nessuno che i liquidatori sono
spesso costretti a pagare sinistri ben costruiti, non avendo a disposizione elementi
obiettivi per poterli respingere e intentare causa contro chi li ha denunciati. Questo
perché la quasi totalità delle sentenze in materia di risarcimento finisce per dare
ragione al danneggiato, a meno di più che evidenti prove a suo carico che attestino il
contrario, condannando così la compagnia a sostenere un esborso che oltre al
pagamento del sinistro comprende anche i costi della causa che ne raddoppiano, e a
volte anche triplicano, il valore.»51
«L’avvocato percepisce una tariffa doppia: Prima dell’introduzione della legge sul
risarcimento diretto, il costo dell’avvocato era a carico della compagnia di
assicurazioni, la quale pagava spesso in un’unica soluzione (omnia comprensiva)
51
RCA-CARA, Comportamenti e fenomeni devianti, http://rca-cara.blogspot.it/p/3-comportamenti-e-fenomeni
devianti.html, consultato il 7 Maggio 2013.
42
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risarcimento e oneri legali, senza specificare nel dettaglio a quanto ammontassero
questi ultimi. Dopo diverse lamentele, alcune compagnia hanno preferito pagare
separatamente le due cose, offrendo un assegno al cliente con l’ammontare del
risarcimento e uno all’avvocato con la sua tariffa concordata in fase di liquidazione.
Alcuni professionisti hanno truffato i propri clienti in entrambe le situazioni, facendosi
pagare un ammontare maggiore di quanto gli spettava nel caso di assegno unico, e non
dicendo al cliente del pagamento separato nel secondo caso. Non era raro, infatti, il
caso in cui l’avvocato, pur avendo percepito un assegno da parte della compagnia a
saldo dei propri oneri, facesse pagare al cliente la stessa quota dicendogli che
nell’assegno che egli aveva ricevuto per il risarcimento del danno erano compresi
anche i suoi onorari.
Il risarcimento diretto, introdotto appunto negli ultimi anni, ha come obiettivo quello
di eliminare la mediazione legale ponendo la compagnia di assicurazioni quale
referente e consulente per il proprio assicurato. Di fatto tale situazione in alcune zone
quali Campania, Calabria, Puglia e altre regioni del Meridione non si è verificata. In
esse al contrario il liquidatore si vede costretto in fase di trattazione, se vuole
raggiungere un accordo, a riconoscere un importo maggiore che contempli tacitamente
anche qualcosa per l’avvocato senza che questa somma sia sempre espressamente
indicata in alcun documento. Questa prassi ovviamente non contribuirà a tutelare il
cliente dai fenomeni precedentemente menzionati.
- I testimoni:
Il mestiere del testimone: Anche quello del testimone in un incidente stradale in favore
di una delle parti coinvolte è ormai diventato un mestiere, al punto tale che ci sono
persone specializzate nel fornire dichiarazioni e affrontare con “finta spontaneità” le
testimonianze in sede di causa. Sono ben pagati dai danneggiati o dai loro avvocati, e
sono coinvolti in più sinistri sempre con lo stesso ruolo, quello di “chi stava passando
di là per caso”.
Secondo quanto affermato dal quotidiano di Torino “La Stampa”, fuori al tribunale di
Napoli, ma non è l’unico, è possibile trovarli ogni mattina pronti a testimoniare fuori al
portone del giudice di pace di via Foria. Ognuno di loro percepisce una tariffa che
varia dai 25 ai 100 Euro, in funzione dell’impegno e della difficoltà della
testimonianza. Devono imparare a memoria luoghi, date, dinamica degli eventi e
strade, e nessuno di loro sembra mai contraddirsi come degli attori di vecchia data.
- I medici:
Il medico compiacente: Non è raro, e le cronache ne hanno dimostrato l’esistenza, di
incontrare medici compiacenti che, d’accordo con gli avvocati, contribuiscono alla
creazione dei sinistri falsi. A volte sono gli stessi che lavorano in ospedale che, in
tempi non sospetti fanno risultare l’ingresso al pronto soccorso dell’assicurato subito
dopo che ha subito l’incidente e, attraverso una visita fittizia, redigono un primo
referto in cui si accertano dei postumi spesso inesistenti.»52
«Successivamente il “paziente” viene visitato presso lo studio privato del medico, il
quale continua a redigere certificati in cui si attesta il perdurare dei sintomi con relativi
52
RCA-CARA, Comportamenti e fenomeni devianti, http://rca-cara.blogspot.it/p/3-comportamenti-e-fenomenidevianti.html, consultato il 9 Maggio 2013.
43
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postumi. Tutti questi certificati costituiranno parte integrante della richiesta di
risarcimento che l’avvocato presenta alla compagnia, e sarà difficile per il medico
preposto alla verifica dimostrare che quanto ha dichiarato il suo collega è falso. Alcune
patologie infatti non sono riscontrabili in maniera evidente da esami medici specifici,
ma sono diagnosticabili dietro indicazione del paziente che dichiara di “sentire
dolore”. Pensiamo per esempio al rachide cervicale, oggetto di approfondimento del
paragrafo successivo, che è tra le patologie più abusate per la difficoltà di dimostrarne
l’infondatezza ed è sempre coerente con qualsiasi incidente stradale, anche i più
banali.
Attribuzione di patologie pregresse al danno in corso: Un danneggiato con problemi
alla colonna vertebrale (artrosi varie) o con disturbi ai denti (rotture di denti), con
slogature o distorsioni agli arti causate da traumi avvenuti in circostante abbastanza
comuni quali partite di calcio, tennis o anche incidenti casuali, ben si prestano a
passare come vittime di incidenti stradali a cui è facile attribuire tali lesioni.
In questi casi c’è sempre la figura del medico compiacente disposto a dichiarare che
tali patologie sono state causate dall’incidente stradale oggetto del sinistro, e ad
aggravare i postumi in modo da aumentare la richiesta di risarcimento alla compagnia.
Meglio ancora se questi problemi impediscono al danneggiato, se pur per periodi
limitati, di svolgere le sue attività quotidiane quali andare al lavoro. Oltre alla
quantificazione del danno fisico, aggravato da giorni e giorni di fisioterapia prescritta e
mai fatta dal paziente, si aggiunge il pagamento del mancato guadagno, nei casi di
liberi professionisti, o di danno provocato all’azienda presso la quale lavora (rivalsa
dell’inps o dell’Inail nei confronti della compagnia).
- Il pronto soccorso:
Quando tutto è causato da un incidente: Gli addetti al pronto soccorso sono i migliori
procacciatori di clienti per gli avvocati. E’ sufficiente che qualcuno si rivolga a loro
per essere curato e, se qualsivoglia lesione è compatibile con i danni causati da un
ipotetico incidente stradale, offrono al paziente “il giusto consiglio”. Gli fanno
dichiarare di essere vittime di un incidente e poi gli danno il numero dell’avvocato di
turno che provvederà a costruire l’intero sinistro. Si accerteranno inoltre che il
”paziente” riceva una diagnosi coerente e utile allo scopo, facendolo dichiarare quasi
sempre guaribile in mai meno di 4 giorni. Il resto lo faranno poi i medici compiacenti.
I clienti migliori sono quelli che realmente sono stati coinvolti in un incidente stradale,
ai quali si deve solo creare una diagnosi che ingigantisca le lesioni subite. Sarà
l’avvocato consigliato ad occuparsi delle fasi successive.»53
- L’agente:
Il mio cliente ha sempre ragione: L’agente assicurativo è colui che vende i prodotti
delle compagnie di assicurazione, le polizze, e il suo fatturato è legato al numero di
clienti che riesce a conquistare e a fidelizzare. Per questo motivo tutte le volte che un
proprio assicurato è stato coinvolto in un incidente stradale e si rivolge all’agenzia per
la denuncia del sinistro, l’agente tenderà a tutelarlo anche se per farlo dovrà
modificare in tutto o in parte la dinamica dei fatti. Tale mancanza di obiettività rischia
di essere controproducente per tutti gli attori coinvolti: se il liquidatore infatti nel
53
Ibidem.
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gestire il sinistro riceverà una perizia che attribuisce la responsabilità all’assicurato
dovrà vincere le resistenze dell’agente e dell’assicurato stesso cercando di far
comprendere ad entrambi le proprie responsabilità. «Ma se, come spesso accade, la
dinamica dei fatti così descritta pone dei dubbi sulla responsabilità, il liquidatore sarà
costretto a gestire il sinistro in concorso di colpa e a risarcire per questo entrambi gli
attori coinvolti, con un conseguente aggravio in termini di costi. I contendenti saranno
in parte tutti contenti, ma il sistema paga un prezzo che finirà alla lunga per essere
sostenuto dai consumatori finali come aumento delle polizze.
- I carrozzieri:
Il preventivo gonfiato: Il carrozziere è colui che quantifica il danno subito dal veicolo
coinvolto nell’incidente stradale, fornendo una fattura in cui sono compresi tutti i pezzi
di ricambio che devono essere sostituiti e il costo della manodopera per la sua
riparazioni. Tale fattura costituisce la base per la richiesta di risarcimento che sarà
presentata alla compagnia di assicurazioni. Il carrozziere compiacente è quello che
gonfia le spese che il titolare del veicolo dovrà sostenere, allo scopo di aumentare la
richiesta di risarcimento che quest’ultimo chiederà alla compagnia di assicurazioni.
Può accadere a volte che il danno al veicolo sia addirittura costruito in carrozzeria,
sostituendo al veicolo incidentato dei pezzi di ricambio integri con altri danneggiati
prima che questo sia visionato dal perito inviato dalla compagnia. In gergo si dice che
il veicolo viene ispezionato già “spogliato”, cioè completamente smontato e con i
lamierati danneggiati messi da parte.
- I procacciatori:
I venditori di polizze disdettate: In questa categoria rientrano tutte quelle persone che,
collaborando con agenzie di assicurazione o semplicemente acquistando dagli stessi
assicurati gli attestati di rischio, vendono ad altri le polizze disdettate. Si tratta di
quelle polizze per le quali il cliente ha chiesto alla propria compagnia la disdetta, la
quale sarà effettiva alla scadenza del contratto.»54 Tutti i sinistri accaduti prima della
scadenza saranno comunque pagati dalla compagnia di assicurazione, senza che questo
pregiudichi alcun aggravio per il titolare della polizza che ha già comunicato di non
volerla rinnovare. «E’ facile comprendere come queste polizze siano appetibili per chi
vuole organizzare falsi incidenti e ottenere lauti risarcimenti. Ci sono delle vere e
proprie organizzazioni che gestiscono questi tagliandi organizzando enormi truffe ai
danni delle compagnie prima di essere scoperti.»55
Gli operatori della compagnia di assicurazioni:
«Fino a questo momento sono state rappresentate dinamiche che coinvolgono
assicurati e professionisti che hanno come controparte la compagnia di assicurazione.
Ma il malcostume dilaga anche all’interno della compagnia stessa, coinvolgendo
operatori la cui attività dovrebbe contribuire a scoprire e denunciare le frodi e garantire
alla compagnia e all’assicurato un’equa e corretta gestione del processo liquidativo.
Ecco cosa può succedere:
54
55
RCA-CARA, Comportamenti e fenomeni devianti, http://rca-cara.blogspot.it/p/3-comportamenti-e-fenomenidevianti.html, consultato il 10 Maggio 2013.
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- Periti e informatori
I controllori diventano parte della frode: Le cronache hanno evidenziato che in frodi
ben organizzate erano coinvolti gli stessi periti della compagnia di assicurazione che,
dietro compenso, si prestavano a redigere valutazioni di danni superiori al valore
effettivo, o reputavano compatibili con l’accaduto dei danni che effettivamente non lo
erano.
Gli informatori invece si sono prestati a redigere dei rapporti che definivano veritiere
informazioni relative al sinistro e alle persone coinvolte, che nella realtà non lo erano
affatto.
- I liquidatori
Il coinvolgimento del liquidatore: Ancor più complicate da sgominare sono quelle
frodi in cui ad essere coinvolti sono gli stessi liquidatori delle compagnie, che si
accordano con avvocati medici e periti per concedere risarcimenti maggiorati o per
pagare sinistri completamente falsi, a fronte di un compenso che gli sarà riconosciuto
per il loro contributo.
Sono casi estremi quelli in cui gli stessi liquidatori sono coinvolti, e si tratta di persone
di dubbia moralità disposte a mettere a rischio il proprio lavoro e la propria etica
professionale a fronte di guadagni facili.
- Le forze dell’ordine e il sistema giudiziario:
Le forze dell’ordine svolgono una duplice funzione: intervengono in caso di incidente
per i rilievi e si occupano di scoprire comportamenti illeciti attraverso le indagini in
materia di frodi. Ma se, nel secondo dei casi, non può essere messa in dubbio la loro
attività di investigazione finalizzata alla repressione di attività illecite, può succedere
che non siano sempre altrettanto irreprensibili quando intervengono per costatare gli
accadimenti in caso di incidente stradale.»56
- Vigili urbani, polizia stradale e carabinieri.
Alt, ci siamo noi!: Non è ben chiaro, e il codice della strada non lo specifica, se una
volta richiesto l’intervento delle autorità in caso di sinistro queste siano obbligate a
presenziare. Sicuramente tale intervento è previsto in caso di incidente grave o come
definito dall’art 189 del CdS “sinistro con danni ingenti”, specie se oltre ai danni ai
veicoli si è in presenza di lesioni alle persone di una certa entità.
Gli automobilisti ne richiedono la presenza tutte le volte che non è chiara la
responsabilità di chi ha causato il sinistro, in quanto le parti in causa non riescono a
pervenire ad un accordo. Arrivati sul posto, vigili carabinieri o polizia stradale, se
eseguono scrupolosamente il loro lavoro, e molti di loro sicuramente lo fanno, si
occupano di fare i rilievi e chiarire la dinamica dell’incidente chiedendo alle persone
coinvolte e a quelle terze eventualmente presenti, verificando la posizione delle
autovetture, i punti d’urto sui veicoli e il punto di collisione. Una misura della velocità
a cui andavano i veicoli può essere stimata in base ai segni di frenata, se presenti sulla
strada, e all’entità del danno subito dai veicoli stessi. Tutto questo lavoro ovviamente
viene dopo il soccorrimento dei feriti e le misure atte alla regolazione del traffico che
l’incidente può aver causato.
56
Ibidem.
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Ad intervento concluso le autorità redigono il verbale, che sarà parte integrante del
fascicolo, ed è fondamentale in fase di liquidazione del danno specie se chi lo ha
redatto si è preoccupato di accertare scrupolosamente l’effettivo accadimento degli
eventi.
Ma vediamo cosa può succedere in questi casi:
a) le autorità intervenute si limitano ad ascoltare i conducenti delle auto e registrano le
loro dichiarazioni a volte evidentemente fantasiose. Constatano la presenza dei danni
ai veicoli e, più spesso, la presenza quasi inevitabile delle lesioni a conducenti e
passeggeri se pur in presenza di urto lieve. Non solo non scoraggiano comportamenti
evidentemente scorretti e fraudolenti, ma arrivano a consigliare a quei pochi onesti che
non vogliono speculare di recarsi in ospedale. A qualcuno di noi sarà capitato qualche
volta di ascoltare la classica frase “signora le conviene andare al pronto soccorso e ha
24 ore per farlo, tanto lo fanno tutti”.
b) Sicuramente molto più raro, ma esistente, il caso in cui la truffa sia stata organizzata
e messa in atto da persone appartenenti alle forze dell’ordine stesse. E’ questo il caso
dell’agente di polizia di un comune del napoletano che, insieme ad altre 14 persone
anch’esse raggiunte da misura cautelare, truffavano le assicurazioni. Tra i componenti
della banda anche avvocati, medici e impiegati comunali che, grazie a falsi testimoni,
hanno costruito e denunciato circa 120 falsi sinistri per un giro d’affari pari a un
milione di Euro.
Per lo stesso motivo è finito agli arresti domiciliari un ispettore di polizia di Sturla, che
simulava con la complicità di un carrozziere falsi incidenti d’auto. Lo stesso pare abbia
anche sottratto circa trentamila euro dal conto corrente bancario da lui gestito, dove
venivano versati i soldi dei premi assicurativi delle macchine di servizio.
In questi casi non si parla più di comportamenti, ma di veri e propri atti criminali che
coinvolgono alcune persone in particolare, indipendentemente dal mestiere che
svolgono. Il fatto che queste stesse persone appartengano alle forze dell’ordine è, da
un punto di vista morale, un aggravante che rende ancor più indegna l’azione
commessa.
Non è immune da tale discorso lo stesso sistema giudiziario, il cui compito dovrebbe
essere quello di far rispettare la legge a tutti i cittadini senza discriminazione di sorta.
Le persone coinvolte nella truffa possono essere:
- il Giudice di pace:
Il coinvolgimento dell’organo super partes: «L’ultimo anello delle organizzazioni
criminali del settore, certamente il più doloroso per il mondo giudiziario, è
rappresentato dalla corruzione dei giudici di pace. Per la maggior parte sono stati
inseriti in tale delicato settore dell’ordinamento giudiziario avvocati di non elevato
spessore professionale e con scarse motivazioni personali.
Certamente sottopagati rispetto ai loro colleghi togati, e con un bagaglio di conoscenze
personali che derivano dalla loro precedente attività (magari nello stesso settore
assicurativo), questi professionisti sono particolarmente vulnerabili alle pressioni ed ai
consigli di loro ex colleghi fino a giungere, per fortuna in sporadici casi, a vere e
proprie complicità criminali.
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- Periti e medici del tribunale:
Gli accertatori del danno: Coinvolti in queste che possiamo definire attività illecite a
volte sono anche i consulenti nominati dal giudice di pace in corso di causa, quali
periti e medici legali. La loro valutazione relativa all’entità del danno ai veicoli e alle
lesioni fisiche di conducenti e passeggeri è fondamentale ai fini di un risarcimento, per
questo motivo spesso sono essi stessi a partecipare attivamente alla truffa esprimendo
giudizi a sfavore delle compagnie di assicurazioni. Le valutazioni possono essere
semplicemente gonfiate, tese a far aumentare il valore di un risarcimento comunque
dovuto, o anche interamente costruite dove il sinistro è falso o i postumi sui passeggeri
sono completamente inventati.
Quando anche il controllore è dalla parte di chi commette il reato la situazione si
complica ed è più difficile che si riesca a scoprire la truffa. Solo di fronte a prove
evidenti si può richiedere l’intervento delle forze dell’ordine che, indagando,
cercheranno di portare alla luce tali misfatti e incrimineranno le persone coinvolte.»57
4.4 Un “cattivo primato”
«L’Italia detiene il primato di Campione d’Europa per la distorsione del rachide
cervicale, meglio conosciuta come “colpo di frusta”, ed è la lesione che si verifica con
maggiore frequenza negli incidenti stradali: ogni 100 sinistri ben 22 presentano
almeno un danno alla persona che per l’80% dei casi si tratta di colpo di frusta.
Tale patologia non è legata esclusivamente al conducente dell’auto, anzi in questi
ultimi due anni il fenomeno si è diffuso, tra i “terzi trasportati”. Questi ultimi, infatti, a
differenza del conducente, sono svincolati dalla responsabilità nella causazione del
sinistro ottenendo un risarcimento nel più breve tempo possibile. Ciò rappresenta un
sicuro guadagno.
La percentuale di chi lamenta tale lesione risulta ogni anno in sensibile aumento,
nonostante i progressi tecnologici compiuti dalle case automobilistiche per costruire
auto più sicure e dotate di dispositivi di sicurezza sempre più sofisticati (ABS,
Airbags, controllo elettronico di stabilità). Occorre peraltro ricordare che il corretto
utilizzo di poggiatesta e cinture di sicurezza dovrebbe rilevarsi particolarmente utile
proprio in riferimento ai traumi del collo.»58
Purtroppo le norme del Codice della strada che prevedono l’utilizzo obbligatorio di tali
dispositivi sono spesso ignorate dagli automobilisti e sottovalutate dalle Autorità di
controllo della circolazione stradale, che assumono a tal proposito atteggiamenti
inspiegabilmente tolleranti. Pertanto le cause di questo primato tutto italiano vanno si
individuate nei comportamenti scorretti alla guida dei veicoli, ma anche, ed in misura
preponderante, nei criteri di accertamento e di misurazione di queste lesioni che
agevolano la diffusione di atteggiamenti speculativi.
57
RCA-CARA, Comportamenti e fenomeni devianti, http://rca-cara.blogspot.it/p/3-comportamenti-e-fenomenidevianti.html, consultato il 13 Maggio 2013.
58
RCA-CARA, Comportamenti e fenomeni devianti, http://rca-cara.blogspot.it/p/3-comportamenti-e-fenomenidevianti.html, consultato il 12 Maggio 2013.
48
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I motivi che, più di altri, hanno “favorito” la diffusione del fenomeno ed hanno
consentito l’instaurarsi su di esso di vere e proprie attività criminali sono due:
o la convinzione che ogni tipo di incidente stradale sia in grado di produrre traumi al
collo;
o la convinzione che ad ogni trauma del collo residuino postumi permanenti.
Questi assunti si comprendono meglio analizzando l’iter medico-legale seguito in
Italia in occasione delle verifiche dei cosiddetti “colpi di frusta”.
L’accertamento (da qualsiasi parte venga svolto, perizia per danneggiato, perizia per la
Compagnia di assicurazione o CTU che sia), ha inizio con l’anamnesi del paziente, il
quale nella fattispecie dichiara di essere rimasto vittima di un incidente stradale a
seguito del quale ha accusato una certa sintomatologia dolorosa al collo, più o meno
intensa e più o meno accompagnata da altri disturbi.
Le dichiarazioni del paziente sono accompagnate da una serie di referti medici, il
primo dei quali spesso (ma non sempre) di un Pronto Soccorso ospedaliero, nel quale
compaiono le diagnosi di ”distorsione cervicale” oppure “colpo di frusta” oppure
“trauma indiretto del rachide cervicale”. Può succedere che in alcuni casi manchi
addirittura la diagnosi, essendo stata riferita soltanto la presenza di dolore al collo.
L’esame radiografico è quasi sempre negativo e la descrizione della obiettività clinica,
quando riportata, segnala la presenza di contrattura muscolare e limitazione dei
movimenti del capo.
La restante documentazione attesta il protrarsi dei disturbi per un periodo di tempo più
o meno prolungato, e la prescrizione (non sempre osservata) di uno o due cicli di cure
fisiche.
Nel momento in cui il medico legale interroga il paziente sulla sua attuale condizione,
registra inevitabilmente la descrizione di episodi più o meno frequenti di male al collo
associato spesso ad altri disturbi (vertigini, formicolii alle mani, nausea), in alcuni casi
a vere e proprie commedie.
Si passa quindi all’esame obiettivo che, nella maggioranza dei casi, si limita ad
evidenziare una qualche contrattura muscolare ed una qualche limitazione (spesso
determinata solo dalla riferita insorgenza di dolore) dei movimenti del capo.
Raccolti questi elementi, il professionista procede alla valutazione che, mediamente,
porta al riconoscimento dei postumi in oltre l’80% dei casi su scala nazionale. Tale
percentuale in alcune realtà più critiche sale addirittura al 90%.
Il medico dunque prende atto dell’evento riferitogli e giudica la plausibilità del nesso
causale fra detto evento e la lesione attestata (colpo di frusta) solo ed esclusivamente
sulla base della documentazione clinica. In sintesi il processo logico seguito può essere
riassunto come segue:
o esistendo una certificazione che attesta in prossimità cronologica con il sinistro la
comparsa di una lesione al collo, non vi è motivo di dubitare che questo disturbo derivi
dal sinistro;
o ammesso dunque, sulla base di questo unico ragionamento, il nesso causale fra
evento e lesione certificata, avuta conferma dal racconto del paziente che persiste
ancora qualche disturbo e rilevando mediamente quei referti clinici sopra ricordati,
ecco che si giunge ineluttabilmente al riconoscimento di postumi permanenti.
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Partendo da questo ragionamento diverse indagini svolte di recente dalle autorità
hanno fatto emergere numerosi casi di documentazione sanitaria falsificata o
assolutamente falsa.
E’ ritenuta falsificata quella originale, cioè effettivamente emessa da una struttura
sanitaria e, successivamente, falsificata in una sua parte, ad esempio nel numero di
giorni di degenza, nella diagnosi (aggiungendo un termine per aggravare la patologia),
nelle prescrizioni (richiedendo ulteriori costosi esami i cui esiti prodotti sono risultati
falsi).
E’ falsa, invece, quella documentazione che non è mai stata prodotta da una struttura
sanitaria ma è radicalmente prodotta dall’organizzazione o da medici (più spesso da
paramedici) compiacenti, anche attraverso la sottrazione di bollettari e moduli dalle
strutture sanitarie, che producono certificati e referti ad hoc con le generalità del falso
sinistrato e sottoscritti con timbri, anch’essi sottratti come i bollettari.
Sono stati rinvenuti, in molti casi, presso le abitazioni di esponenti dei sodalizi
criminali dediti alle truffe assicurative, moduli in bianco dei Pronto Soccorso degli
ospedali. Allo stesso modo sono state rilevate false certificazioni (radiografie, tac ed
altro) di Centri medici convenzionati, preventivi e ricevute di pagamento di centri
odontotecnici o Case di cura mai effettivamente rilasciati da tali Enti.
4.5 Presa in carico dell’agenzia investigativa e casi pratici
Considerando l’elevato numero di casi di frodi che le Compagnie Assicurative
registrano ogni giorno, quest’ultime hanno deciso di rivolgersi alle agenzie
investigative per tentare di sventarle, dato che non si tratta di procedure immediate e
facili, ma si necessità di tempo e pazienza.
Cercherò di spiegare brevemente, basandomi soprattutto sulla mia esperienza
personale attinente al lavoro svolto in agenzia, come quest’ultima prenda in carico un
caso come quello delle frodi assicurative.
«Il protocollo prevede quattro fasi chiare, precise e imprescindibili:
 FASE PRELIMINARE: Consulenza preliminare durante la quale il cliente espone
all’Investigatore la natura del caso e i risultati che s’intendono perseguire. Il
Cliente fornirà, su indicazioni dell’Investigatore, dettagli e notizie quanto più
dettagliate, utili per l’attività investigativa. Fornirà inoltre precisa descrizione
degli eventuali soggetti d’interesse, dei luoghi, dei tempi e di altri eventuali
dettagli noti, finalizzati all’ottimizzazione di risorse, tempi e costi dell’attività
investigativa. Analizzate tutte le notizie è possibile quindi procedere nella stesura
di un dettagliato progetto investigativo e relativo preventivo.
 FASE PRE-ESECUTIVA: Raccolte le notizie preliminari utili all’indagine, è cura
dell’Investigatore procedere in un’analisi attenta, diretta e preventiva dei dettagli
riferiti, dei luoghi e delle persone implicate, e di altre situazioni connesse, al fine
di anticipare eventuali complicanze che possano presentarsi durante la fase
esecutiva, oltre che meglio indirizzare la fase esecutiva successiva.
 FASE ESECUTIVA: Si dà inizio all’attività operativa vera e propria. Tutta l’attività
è volta alla ricerca e raccolta delle prove utili per il raggiungimento degli
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obiettivi prefissati. Il Cliente, in questo caso la Compagnia Assicurativa, è
pertanto aggiornato costantemente circa gli esisti dell’attività operativa, secondo i
tempi e le modalità concordate nella fase preliminare.
 FASE CONCLUSIVA: Stesura del rapporto investigativo dettagliato e corredato di
prove testimoniali e documentali (foto, filmati, ecc). Consegna al Cliente, dossier
Probatorio con rappresentazione dettagliate delle dinamiche operative, notizie
rilevate ed esiti raggiunti»59.
Su richiesta all’occorrenza si fornisce un’ulteriore consulenza relativa ad altre
eventuali esigenze sopraggiunte e /o approfondimenti richiesti.
Partendo dal principio e dalla viva consapevolezza che l’attività di investigazione
privata ricopre un ruolo di pubblico interesse, socialmente rilevante ed è
strumento per la serenità e tutela dei diritti delle libertà, tutte le attività sono
costantemente condotte rispettando rigorosamente i principi di : trasparenza e
correttezza, coerenza, riservatezza assoluta e garantita, rispetto delle normative
vigenti e assistenza globale ovvero collaborazione con legali di fiducia al fine di
perseguire e condividere obiettivi e strategie in materia legale.
«Di seguito è rappresentato l’iter di un sinistro ben costruito, un esempio tipico che
ben rappresenta il fenomeno oggetto di analisi in questo lavoro.
L’assicurato Guido Rossi denuncia alla propria compagnia “Serena Assicurazioni”
l’accadimento di un incidente stradale, attraverso la richiesta danni di un legale, la cui
responsabilità è attribuita al conducente del veicolo assicurato con la compagnia
“Libera Assicurazioni”. Tale denuncia è stata presentata sei mesi dopo l’accadimento
dell’evento, dopo che Guido Rossi ha stipulato un nuovo contratto con la compagnia
”Sara Assicurazioni”.
Di seguito è riportato un prototipo di denuncia di sinistro e la relativa documentazione
medica allegata.»60
59
Finazon Francesco, Investigazioni Private, Greco e Greco Editori, Milano, 2004, pag. 45.
RCA-CARA, Comportamenti e fenomeni devianti, http://rca-cara.blogspot.it/p/3-comportamenti-e-fenomenidevianti.html, consultato il 13 Maggio 2013.
60
51
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Imm. n. 1: «Facsimile di richiesta di risarcimento danni»61
«Dal modello di constatazione amichevole di incidente (CID) firmato da entrambi i
conducenti, si evince la dinamica del sinistro. Nella fattispecie, come riportato nella
richiesta di risarcimento danni, si tratta di una omessa precedenza in cui, oltre ad
essere indicati i danni ai veicoli, sono state riportate le persone che hanno subito
lesioni quali conducente e tre trasportate.»62
61
62
Ibidem.
Ibidem.
52
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Imm. n. 2 : «Facsimile di certificato medico del pronto soccorso»63
63
RCA-CARA, Comportamenti e fenomeni devianti, http://rca-cara.blogspot.it/p/3-comportamenti-e-fenomenidevianti.html, consultato il 14 Maggio 2013.
53
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Imm. N. 3: «Primo certificato medico curante»64
«Il primo certificato medico, sopra riportato (imm. N.3), conferma la diagnosi del
pronto soccorso (imm. N.2) e prescrive una terapia che il paziente dovrà seguire per 20
giorni.»65
64
RCA-CARA, Comportamenti e fenomeni devianti, http://rca-cara.blogspot.it/p/3-comportamenti-e-fenomenidevianti.html, consultato il 15 Maggio 2013.
65
Ibidem.
54
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Imm. n. 4: «Secondo certificato medico curante»66
«Il secondo certificato medico (imm. N.4) aggiunge, alla terapia farmacologia
precedentemente prescritta, ulteriori sedute di “correnti analgesiche” localizzate nella
zona cervicale.»67
66
RCA-CARA, Comportamenti e fenomeni devianti, http://rca-cara.blogspot.it/p/3-comportamenti-e-fenomenidevianti.html, consultato il 16 Maggio 2013.
67
Ibidem.
55
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Imm. n. 5: “Terzo certificato medico curante”68
«Il terzo certificato medico (imm. N.5) è quello in cui si dichiara guarito il paziente, e
si stabilisce l’entità del danno subito in termini di Inabilità Temporanea Totale (ITT) e
Inabilità Temporanea Parziale (ITP).
Si ipotizza allo stesso tempo la presenza di eventuali danni permanenti nell’ordine del
3%, la cui validità deve essere ovviamente certificata in sede medico-legale.»69
68
RCA-CARA, Comportamenti e fenomeni devianti, http://rca-cara.blogspot.it/p/3-comportamenti-e-fenomenidevianti.html, consultato il 17 Maggio 2013.
69
Ibidem.
56
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Imm. n. 6: «Facsimile fattura del centro fisioterapico»70
«La ricevuta del centro fisioterapico certifica che Guido Rossi si è sottoposto alle
sedute prescritte dal medico.
Per semplicità è stata sopra riportata la documentazione medica relativa al solo
conducente, il sig. Guido Rossi. Possiamo ipotizzare che nel fascicolo presentato alla
compagnia, gli stessi certificati con il medesimo contenuto siano stati prodotti anche
per ciascuno dei tre trasportati. Tale documentazione certifica i postumi invalidanti
derivanti dall’urto subito, e le relative spese mediche sostenute per sedute di
fisioterapia riabilitativa.
Ricevuta la denuncia, il liquidatore incarica il perito per l’accertamento dei danni sul
veicolo, l’accertatore per la verifica della documentazione medica allegata, e il medico
legale per l’espletamento delle visite mediche.
Il perito ha visionato il veicolo già riparato e, visto il tempo trascorso dall’incidente,
non ha evidenziato tracce di riparazione sullo stesso.
70
RCA-CARA, Comportamenti e fenomeni devianti, http://rca-cara.blogspot.it/p/3-comportamenti-e-fenomenidevianti.html, consultato il 18 Maggio 2013.
57
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La sua stima del danno è di circa € 615,00 non coerente con quanto dichiarato nella
fattura del carrozziere allegata alla richiesta di risarcimento. Secondo quest’ultimo
infatti, per riparare il veicolo sarebbero necessari circa € 2.500,00, molti più soldi di
quanto il veicolo stesso vale (valore commerciale € 1.200,00 riportato nella perizia
riportata di seguito).»71
Imm. n. 7: «Facsimile perizia effettuata dal tecnico della compagnia sul veicolo»72
Il medico legale di compagnia visita le parti e riconosce ai pazienti la sola inabilità
temporanea espressa in giorni, pari a ITT 3 giorni e ITP 10 giorni. Non riconosce
invece la presenza di postumi permanenti.
Quello sopra descritto è un esempio di sinistro costruito, e sono diversi gli elementi
che fanno pensare si possa trattare di una truffa al fine di ottenere un risarcimento. Per
esempio:
71
RCA-CARA, Comportamenti e fenomeni devianti, http://rca-cara.blogspot.it/p/3-comportamenti-e-fenomenidevianti.html, consultato il 19 Maggio 2013.
72
Ibidem.
58
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- l’assicurato che formula richiesta di risarcimento sei mesi dopo l’accadimento del
sinistro e solo dopo aver cambiato compagnia, ha chiaramente intenzione di truffare la
compagnia di assicurazioni che ha lasciato. Per legge avrebbe dovuto denunciare il
sinistro nei tre giorni dall’accadimento;
- la dinamica dell’incidente non combacia con le lesioni subite. Può un urto alla portiera
destra del veicolo aver causato lesioni a tutti e quattro gli occupanti della stessa entità
e alle stesse parti del corpo?
La compagnia di assicurazioni può, in questa situazione con elementi se pur deboli,
contestare il sinistro e inviarlo alle aree speciali. E’ anche vero però che senza
evidenti prove che smentiscono la documentazione allegata andrebbe quasi
sicuramente incontro ad un verdetto avverso in corso di causa. Il giudice di pace infatti
la potrebbe condannare al pagamento del risarcimento e delle spese processuali, con
un inevitabile aggravio di costi. La scelta di liquidarlo, riconoscendo il minimo
possibile ai richiedenti, sembra essere quasi obbligata.
Ripoterò qui di seguito il report da me compilato in agenzia investigativa in seguito a
un caso di sospetta frode.
La Compagnia Assicurativa Groupama si rivolge all’Agenzia Investigativa “Overland”
chiedendo con riferimento al sinistro in oggetto la verifica della dinamica.
Ci si reca presso il domicilio indicato nella documentazione fornita non risultando però
nessuna traccia dell’assicurato X. (Vengono fornite a sostegno di questa tesi delle
fotografie in cui si evidenzia che l’indirizzo indicato corrisponde ad un edificio
pubblico).
Nella documentazione in possesso dell’agenzia risultava anche un secondo domicilio,
si prosegue quindi anche nella verifica di quest’ultimo. Prima però ci si reca presso il
Municipio, all’ufficio anagrafe constatando che nei confronti dell’assicurato X era in
corso un provvedimento di sospensione dall’archivio anagrafico poiché al primo
indirizzo risultava irreperibile.
Si è anche appurato, dialogando con il personale dello stesso ufficio anagrafe, che
l’assicurato X era ricercato anche dalla Polizia Municipale ma non si è riusciti a sapere
se ci fossero procedimenti penali in corso.
Si è venuti a conoscenza però del fatto che molte persone si sono interessate
all’assicurato X in quanto risultava avere pendenti aperti con molte persone e Autorità.
Inoltre la via del sinistro, dopo aver effettuato dovuto sopralluogo, risulta essere
inesistente nel comune interessato e che non esiste una via simile neppure nei Comuni
limitrofi.
Si è proceduto con una visura CCIIA sull’assicurato, da cui è emerso che lo stesso,
titolare di impresa edile, risulta pluri protestato.
Effettuando infine accesso al PRA, si evidenzia che il veicolo assicurato è intestato ad
altra persona, probabile moglie o convivente.
Sul veicolo risultano provvedimenti di fermo amministrativo iscritti dall’ESATRI.
Conclusioni:
L’assicurato risulta irreperibile, come anche non risulta visibile il veicolo assicurato.
La località del sinistro indicata, forse anche errata, non ha permesso di effettuare
ulteriori verifiche.
Si nutrono forti dubbi che il sinistro sia mai avvenuto con le modalità descritte.
59
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Mi risultano inoltre nel fascicolo dedicato al caso dell’assicurato X dei referti medici, a
questo punto di dubbia provenienza, in cui si richiede una prognosi di trenta giorni in
seguito a contrattura della colonna cervicale e difficoltà ai movimenti articolari della
spalla destra.
Inoltre non risulta alcun testimone del sinistro in questione.
60
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Capitolo 5
Uno sguardo più ampio sul panorama delle frodi assicurative:
Approfondimenti
5.1 Quanto costa un sinistro alle compagnie e al sistema: il caso Guido Rossi
Per capire quanto costa un sinistro alle compagnie e l’impatto che questi costi hanno
sull’intero sistema, prendiamo in considerazione il sinistro precedentemente citato
analizzando prima gli eventi accaduti e, successivamente, aggiungendo ad essi quei
comportamenti speculativi adottati al fine di far lievitare il risarcimento.
Il grafico che segue è una rappresentazione di ciò che accade con le relative analisi in
termini di costo
Graf. n. 4: «Il costo della speculazione in un sinistro»73
73
RCA-CARA, Comportamenti e fenomeni devianti, http://rca-cara.blogspot.it/p/3-comportamenti-e-fenomenidevianti.html, consultato il 20 Maggio 2013.
61
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Per semplicità di calcolo ho ipotizzato che sul veicolo che ha tamponato ci fosse solo il
conducente, e che al contrario sul veicolo che è stato tamponato oltre al conducente si
fossero altre tre persone. Siamo riusciti così a rappresentare la situazione classica in
base alla quale in ogni incidente, oltre ai conducenti, ci sono in media 3 persone che
dichiarano di subire lesioni.
I comportamenti speculativi a cui si fa riferimento in questo caso sono i seguenti:
a) In fase di denuncia di sinistro l’assicurato Guido Rossi non presenta personalmente
alla propria compagnia la denuncia, ma si rivolge ad un legale, l’avv. Mario Bianchi.
Con il risarcimento diretto il costo del legale non è più pagato dalla compagnia,
almeno non formalmente, ma è comunque un costo in più che il sistema sostiene e la
sua presenza quasi sempre rende più complicato nel processo liquidativo pervenire ad
una transazione;
b) In ogni sinistro, anche in quelli dove l’urto è stato lieve, ormai è consuetudine
denunciare lesioni alle persone coinvolte, conducente e anche trasportati. L’iter
medico è stato abbondantemente descritto nel paragrafo precedente e si ripete
indipendentemente dalla gravità del danno al veicolo.
La presenza delle lesioni personali in fase di accertamento e valutazione del danno
necessita l’intervento del medico di compagnia il cui onorario per ogni visita ammonta
a circa € 70,00. In base alla documentazione allegata alla denuncia le lesioni riportate
non sono mai piccole, ed oltre a provocare inabilità temporanee riportano sempre
anche inabilità permanenti.
Il medico che redige tali certificati sa come funziona il gioco tra le parti, riferisce una
patologia grave che il medico della compagnia confuterà ridimensionando di molto i
postumi accertati. Sarà compito del liquidatore cercare in fase di trattativa un accordo
che accontenti le parti in causa.
Nel caso specifico, vista anche l’esiguità del danno al veicolo, è stato accertato che per
ogni persona non ci fosse alcun danno permanente riconoscendo solo i giorni di
inabilità temporanea dovuti ad un qualsiasi urto. E stato riconosciuto il danno minore
possibile a ciascuno di essi (€ 400,00 per le Inabilità Temporanee), ma la sola presenza
delle lesioni ha fatto aumentare i costi di € 1.600,00 circa, a cui si aggiungono le 200 €
riconosciute all’avvocato se pur non dovute;
«Riepilogando, i costi della fase di offerta e pagamento del danno sono così
determinati:
Costo danni al veicolo, come da perizia
Costo lesioni (€ 400,00 per ognuna
delle 4 persone coinvolte)
Costo avvocato
TOTALE OFFERTO
€ 615,00
€ 1.600,00
€ 200,00
€ 2.415,00
c) Quando l’avidità dei richiedenti e del legale è elevata, e non è raro che succeda,
l’accordo non si riesce a raggiungere in fase di trattazione e, incassati i soldi offerti
dalla compagnia, il legale ricorre al giudice di pace per la differenza che ritiene debba
essere riconosciuta a lui e ai propri clienti.
Nel capitolo precedente è stato descritto anche l’iter giudiziario, e sull’orientamento
ormai tacito che “un punto di invalidità non si nega mai a nessuno” il giudice di pace
62
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finisce per sentenziare riconoscendo a ciascun richiedente € 700,00 oltre quello che
hanno già percepito. A questo va aggiunto il costo delle eventuali CTU richieste dal
giudice (per semplicità ipotizziamo il minimo tariffario, pari a 300,00 € per ogni
persona coinvolta), gli onorari dell’avvocato di controparte (€ 700,00 per posizione) e
quelli dell’avvocato di compagnia (per ipotesi pari a € 700,00). La quota residua di
€200,00 è stata attribuita ai costi del sistema giudiziario.
I costi della causa e della relativa sentenza che ha condannato la compagnia al
pagamento sono così determinati:
Costo ulteriore per le lesioni ( € 700,00
per ognuna delle 4 persone coinvolte)
CTU medica richiesta dal giudice
(€ 300,00 per ognuna delle 4 persone
visitate )
Onorari avvocato di controparte
(€ 700,00 per posizione * 4)
Onorari avvocato di compagnia
Costo sistema giudiziario
COSTO TOTALE DEL RICORSO IN
CAUSA
€ 2.800,00
€ 1.200,00
€ 2.800,00
€ 700,00
€ 200,00
€ 7.700,00
Se ai costi del sinistro dopo la causa aggiungiamo quanto già offerto in fase di
trattazione, vediamo come il costo totale di questo sinistro ammonta a € 10.465,00.
Di conseguenza possiamo quantificare il costo della speculazione, calcolato come
differenza tra il costo reale del sinistro e il costo finale dello stesso dopo la causa. Esso
è elevatissimo e ammonta a circa €9.750,00, prova che la speculazione fa costare un
sinistro 14 volte in più rispetto al suo costo reale. (vedi graf. N.4)
Questo dispendio di risorse che le compagnie pagano in prima persona ricade
necessariamente sull’intero sistema colpendo il consumatore finale che vedrà crescere
a dismisura il prezzo della propria polizza. Per questo è corretto dire che il malcostume
di pochi viene pagato da tutti, anche da quei cittadini onesti che inevitabilmente
finiscono per essere vittime di questo sistema che non punisce i disonesti e penalizza
tutti allo stesso modo.»74
5.2 La frode nelle assicurazioni vita e sulla salute
La frode nelle assicurazioni dei beni, soprattutto nei rami auto ed incendio, è ormai
ampiamente riconosciuta come fenomeno concreto e quindi ben visibile ed evidente.
La presa di coscienza di tale fenomeno nell’assicurazione sulla vita è stata certamente
più lenta, le situazioni sono, infatti, meno evidenti, e questa lentezza non è giustificata
se si considera che un sinistro del ramo vita è spesso di maggiore entità di quelli dei
rami danni e che ormai questo ramo assicurativo produce un volume d’affari maggiore
rispetto a quello dei rami danni.
74
RCA-CARA, Comportamenti e fenomeni devianti, http://rca-cara.blogspot.it/p/3-comportamenti-e-fenomenidevianti.html, consultato il 21 Maggio 2013.
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Nel ramo vita i principali tipi di frode sono il cumulo delle assicurazioni, quando un
assicurato sottoscrive più contratti per uno stesso rischio tacendone l’esistenza al
momento delle sottoscrizioni successive, e il falso sinistro come nel caso dell’invalidità simulata o di alcune dichiarazioni di morte false.
Nelle assicurazioni sulla salute la frode è agevolata nel caso di dichiarazioni di sinistri
difficilmente oggettivabili, come alcune malattie neuropsichiatriche o i disturbi
dolorosi o sensoriali. In caso d’invalidità, per esempio, nessuno sa qual è esattamente
l’evento coperto. Vi sono invalidi gravi che lavorano mentre persone apparentemente
in buona salute che affermano di esserne incapaci. Le prove mediche di un’invalidità
sono spesso fragili e la valutazione delle capacità risulta spesso una cosa molto
difficile. Le principali misure cautelative vanno prese a livello di predisposizione delle
clausole contrattuali e della sottoscrizione.
Le clausole contrattuali che definiscono la natura delle garanzie, le cause di decadenza,
di annullamento o di esclusione, nonché le loro conseguenze, devono essere redatte
con chiarezza al fine di eliminare qualsiasi dubbio interpretativo. L’applicazione di
disposizioni limitative delle garanzie contrattuali potrebbe a volte evitare i tentativi di
un uso abusivo dell’assicurazione, come nel caso delle delimitazioni causali del rischio
assicurato. E’ necessario inoltre, in fase di assunzione del rischio, poter procedere ad
una selezione rigorosa, soprattutto quando si tratta di contratti con ingenti capitali.
Questa selezione deve essere effettuata dal punto di vista medico e finanziario facendo
particolare attenzione ai rischi speciali.
«Per la parte sanitaria, infatti, l’adozione di questionari incompleti, imprecisi o troppo
generici nei loro termini può essere fonte di controversie. Il contenuto del questionario
medico deve poter fornire le più ampie informazioni sullo stato di salute del
contraente, ponendo domande precise ed evitando dubbi nelle risposte. Le domande
devono riferirsi oltre che al passato ed al presente anche al futuro, per accertare che
l’assicurando non dovrà sottoporsi a esami clinici o non sia in attesa di un ricovero
ospedaliero.
La complessità del questionario medico varia in funzione del tipo di contratto. Questo
sarà maggiormente dettagliato nel settore delle polizze individuali a prevalente
contenuto di rischio dove il fenomeno dell’anti-selezione è più probabile. Al contrario,
in un contratto collettivo con adesione obbligatoria, dove il fenomeno di anti-selezione
è più limitato, il questionario medico potrà essere formulato in maniera più sintetica
oppure essere sostituito da una semplice dichiarazione del datore di lavoro.»75
Al momento della sottoscrizione, il questionario medico è l’unico documento che
viene compilato dall’assicurando ed è dunque il solo documento in cui dichiara
specificatamente di agire in buona fede. Il suo valore per l’esecuzione del contratto è
dunque notevole. E’ necessario quindi valutare attentamente la sua affidabilità,
verificando che tutte le domande abbiano una risposta e che sia riportata la data e la
firma dell’assicurato.
75
Franceschielli, Nomadismo Assicurativo, 2008, Milano, pag. 157.
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Devono essere usati questi strumenti di selezione, tra cui può rientrare anche la visita
medica, al fine di identificare i cosiddetti rischi aggravati, cioè i rischi che necessitano
dell’applicazione di un caricamento sul premio in funzione di un’accertata
sopramortalità. Si distinguono tre tipi di rischi aggravati: quelli dal punto di vista
sanitario, che riguardano soggetti il cui stato di salute è tale da comportare un aumento
della mortalità rispetto a quella rappresentata dalle basi demografiche generali, quelli
dal punto di vista professionale o sportivo che riguardano soggetti che svolgono
particolari attività professionali e/o sportive considerate rischiose.
Al fine di ottenere una prevenzione efficace contro l’uso fraudolento del contratto
assicurativo, è necessario effettuare anche un’attenta selezione finanziaria per valutare
la coerenza tra i capitali garantiti e gli effettivi bisogni dell’assicurando.
«La selezione finanziaria ha lo scopo di verificare l’esistenza di un interesse
assicurabile. Il beneficiario o l’assicurato, tenendo conto del principio indennitario,
deve subire una perdita pecuniaria in conseguenza dell’evento assicurato (decesso o
uno stato d’invalidità) e questa perdita deve essere quantificabile, infatti, si ha
speculazione nel momento in cui questa perdita non esiste o se vi è ricerca di un
arricchimento senza motivo.»76
La prova della frode è un problema particolarmente delicato poiché in essa vi è una
dissimulazione della verità spesso mascherata sotto le sembianze di una verità diversa.
Per provare la frode, non bisogna solo presentare la prova di tal evento ma è necessario
anche stabilire la cattiva fede dell’assicurato e l’onere di tale prova spetta
all’assicuratore; nell’assicurazione vita la difficoltà è ancora maggiore perché la prova
mette in causa i medici e il loro segreto professionale.
Nel caso di sinistro l’assicurato deve provare:
 l’esistenza del contratto e la sua validità al momento del sinistro;
 il verificarsi dell’evento assicurato che costituisce la realizzazione del
rischio;
 l’ammontare del danno.
Dal canto suo l’assicuratore, per negare il risarcimento, deve provare:
 che non vi è assicurazione poiché il sinistro non rientra nel campo delle
garanzie;
 che il contratto è nullo per falsa dichiarazione al momento della
sottoscrizione;
 che l’evento invocato che dà luogo all’indennizzo non si è verificato;
 che le condizioni di assicurabilità non erano soddisfatte;
 che all’assicurato si può opporre la decadenza del contratto per non aver
onorato ai suoi obblighi;
 che il danno risulta da un atto intenzionale dell’assicurato
(automutilazione).
76
Ivi, pag. 160.
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Colui che denuncia la frode deve provarla, non spetta all’assicurato dimostrare
che non ha commesso alcuna frode, infatti, la buona fede è sempre presunta,
invece non c’è mai presunzione di frode.
Per quanto riguarda le inesattezze nelle dichiarazioni contrattuali, l’assicurato
deve rispondere con esattezza alle domande che gli vengono poste ma non si
può rimproverargli di non aver dichiarato un fatto che non gli è stato
espressamente richiesto. Come si è già detto nella parte introduttiva le sanzioni
della frode saranno in linea di massima l’annullamento o l’esclusione e la
decadenza della garanzia.
In caso di frode l’azione dell’assicuratore sarà:
 o un rifiuto di pagare l’indennità;
 o un accordo amichevole;
 o un’azione giudiziaria civile o penale.
L’assicuratore può in un primo momento rifiutare il pagamento. Esso si assume in
questo caso il rischio di essere citato di fronte ad un tribunale civile. Questo rischio
sarà tanto più grande quanto gli interessi in causa saranno ingenti.
«Nella maggior parte dei contratti, è previsto che l’assicuratore si riservi il diritto di
sottoporre l’assicurato ad un controllo medico per deliberare sulla richiesta
dell’assicurato. In caso di disaccordo tra il medico curante dell’assicurato e il perito
medico incaricato dall’assicuratore, è prevista dal contratto una procedura
conciliatoria, che consiste nella nomina di un terzo esperto. La decisione di questo
arbitro è spesso opponibile alle parti, ma questa stipula non impedisce all’assicurato di
adire alle vie legali in caso di persistenza nel disaccordo.»77
Si ha spesso un accordo amichevole tra le parti per evitare le procedure giudiziali che
comportano gran spreco di tempo e di risorse finanziare da entrambe le parti.
Non esistono attualmente statistiche che riguardano la frode nelle assicurazioni sulla
vita o sulla salute, e quindi non si è in grado nemmeno di quantificare in modo esatto il
fenomeno, che coinvolge anche grosse organizzazioni criminali con il problema del
riciclaggio del denaro sporco che molto spesso passa nelle compagnie di assicurazione
sotto forma di contratti fraudolenti.
77
Ivi, pag. 163.
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5.3 Assicurazioni on line e truffe
«Negli ultimi tempi, si è registrato un grande aumento nelle vendite delle RC Auto
online e per telefono, anche grazie ai tanti preventiva tori di polizze pubblicizzati
anche in TV, realizzati nei siti web di Broker regolarmente autorizzati ed iscritti al
RUI o in siti/blog che effettuano esclusivamente comparazione e pubblicità. Ma, come
capita spesso in questi casi, l’onda del successo viene sempre “cavalcata” anche dai
soliti “furbi” pronti a truffare l’automobilista ingenuo ed attratto dai prezzi più
convenienti! Per contrastare questa minaccia, innanzitutto, bisogna diffidare da
quei venditori non iscritti al RUI: ma, soprattutto, bisogna fare attenzione
alle polizze assicurative che vengono rilasciate da società non autorizzate dall’Ivass
alla vendita nel territorio italiano, oppure ai certificati e contrassegni falsi, in quanto si
può incorrere in una serie rischi e pene pecuniarie.
L’attività d’intermediazione assicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti
assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale
attività, ma anche nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione (specialmente in
caso di sinistri) dei contratti stipulati. L’intermediario assicurativo che propone la
vendita di una RCA sul proprio sito internet, dovrà riportare obbligatoriamente
(Regolamento Ivass n. 5) le seguenti informazioni:
 dati identificativi dell’intermediario;
 indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo e-mail;
 il numero e la data d’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari
Assicurativi e riassicurativi nonché l’indicazione che l’intermediario è soggetto
al controllo dell’IVASS.»78
L’impresa assicurativa che propone la vendita di RC Auto tramite il proprio sito
internet, deve obbligatoriamente (Regolamento Ivass n. 34) immettere nel sito le
seguenti informazioni:
 la denominazione sociale e l’indirizzo della sede legale o della sede secondaria
della società;
 il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo e-mail;
 tutti i dati che riguardano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa;
 il numero di iscrizione all’albo delle compagnie assicurative tenuto dall’IVASS,
con l’avvertenza che consultando tale albo sia possibile verificare l’autenticità
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
 l’indicazione che l’impresa è soggetta al controllo dell’IVASS.
Se il sito Internet non è di un intermediario assicurativo o di una compagnia
assicurativa, ma è semplicemente un sito o blog che fa semplicemente delle
comparazioni/pubblicità di RCA, non si tratta di truffa. Tuttavia, bisognerà fare
attenzione perché le polizze non possono mai essere vendute dal sito stesso. Infatti,
78
Come evitare le truffe nelle RcA Online, http://leassicurazioniauto.com/come-evitare-le-truffe-nelle-rca-online,
consultato il 22 Maggio 2013.
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dopo aver ottenuto il preventivo, il sito dovrà mettersi in contatto necessariamente con
un intermediario e/o con la compagnia assicurativa.
5.4 Truffe e criminalità organizzata: episodi di cronaca
«C'è anche Giuseppe Belfiore, primario di Radiologia presso l'ospedale Civile di
Caserta tra le persone coinvolte nell'indagine coordinata dalla Procura di Santa Maria
Capua Vetere che ha portato a 42 misure cautelari per una serie di truffe perpetrate ai
danni delle compagnie assicurative per falsi incidenti stradali. Un giro d'affari illegale,
emerso solo parzialmente e valutato di circa 4 milioni di euro. Oltre 300 gli incidenti
sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori e 200 le persone indagate tra cui 21
medici, 9 avvocati e due cancellieri dell'ufficio del giudice di pace di Aversa.
L'operazione è stata condotta dai carabinieri delle Compagnie di Santa Maria Capua
Vetere e di Caserta e dai militari del Reparto operativo di Caserta che hanno eseguito
un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale sammaritano. Nove le persone condotte in
carcere, 28 ai domiciliari, 5 divieti di dimora e un obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria. I reati contestati sono: associazione per delinquere finalizzata alla truffa,
alla corruzione, alla falsità in atto pubblico e altri reati contro la pubblica
amministrazione. L'indagine ha avuto inizio da un controllo effettuato dai carabinieri
presso l'ufficio postale di Casapulla nei confronti di una persona che, il 17 giugno
2010, si era recata a incassare una somma di denaro da un libretto postale a lui
intestato fittiziamente. I documenti in suo possesso, infatti, avevano fatto sorgere dei
dubbi nel personale dell'ufficio postale che aveva richiesto l'intervento di una pattuglia
per accertare l'identità dell'uomo che aveva poi dichiarato di essersi recato alla Posta
per riscuotere soldi provento di una truffa ai danni di una compagnia assicurativa. E'
stato così individuato nel centro radiologico `Massa' di Casagiove il punto di appoggio
utilizzato da persone di Casal di Principe, Aversa e Villa Literno per la realizzazione
di falsi referti sanitari da presentare per ottenere risarcimenti dalle assicurazioni. I
militari dell'Arma hanno monitorato una serie di persone che, con cadenza settimanale,
si recavano presso il centro per ritirare gli esami clinici. Intercettazioni telefoniche e
ambientali, oltre a riprese video registrate all'interno della stanza occupata da un
tecnico radiologo e da un medico specialista in ecografie hanno consentito di accertare
l'esistenza di "un consolidato sodalizio criminale" composto anche da numerosi
medici, avvocati e cancellieri. Numerosi i professionisti coinvolti nella vicenda, tra le
quali Giuseppe Belfiore che, oltre a essere primario di Radiologia presso l'ospedale
Civile di Caserta, è gestore di fatto del Centro radiologico Massa, formalmente
amministrato dalla moglie, Aida Mazzacca, risultata estranea alle indagini. Secondo
quanto emerso nel corso delle investigazioni, il medico ha provveduto a stilare
numerosi referti falsi, formalmente firmati dalla consorte e utilizzati dal gruppo
criminale per commettere le truffe ai danni delle compagnie assicurative. Le
successive perquisizioni all'interno del Centro hanno permesso di rinvenire e
sequestrare alcuni biglietti, tutti indirizzati a Belfiore, con le richieste di falsi responsi
medici a firma di una delle procacciatrici di sinistri che raccomandava al professore il
tipo di diagnosi da prescrivere ad alcuni suoi clienti. Nei confronti del professionista la
Procura anche contestato la truffa ai danni del sistema sanitario della Regione
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Campania perché è stato dimostrato che la redazione dei falsi esami radiologici ha
costituito, nel contempo, "una modalità artificiosa per raggirare e - si legge in una nota
del procuratore di Santa Maria Capua Vetere, Corrado Lembo - indurre in errore il
servizio sanitario nazionale, tenuto a rimborsare il prezzo dei costosi esami
diagnostici". Lo schema ricorrente prevedeva che i procacciatori, con il beneplacito di
alcuni legali e un accordo con il personale sanitario, `confezionavano' falsi sinistri
stradali, mai avvenuti o avvenuti in maniera del tutto diversa da quanto prospettato per
poi richiedere il risarcimento alle compagnie assicurative. Un sistema illecito in grado
di affrontare qualsiasi tentativo di resistenza da parte delle compagnie assicurative alle
quali non restava altro che risarcire il danno, giungere a un accordo con i legali oppure
rivolgendosi ai giudice di pace che, in alcuni casi, erano "addirittura intranei al sistema
corrotto". L'attività investigativa ha mostrato l'esistenza di diversi gruppi criminali
riconducibili ciascuno a uno specifico procacciatore collegati tra loro attraverso la
conoscenza e la partecipazione consapevole di medici e consulenti delle assicurazioni.
Individuati anche due cancellieri infedeli, entrambi in servizio presso la sede
giudiziaria di Aversa, che dietro compenso di denaro, variabile tra i 150 e i 300 euro
per ogni nomina, riuscivano a indirizzare le assegnazioni dei Ctu chiamati a valutare il
danno biologico riportato dalle finte vittime di sinistri a medici collusi con gli
appartenenti al gruppo criminale. A rafforzare il quadro indiziario sono state le
dichiarazioni del collaboratore di giustizia Armando Martucci che ha raccontato il
coinvolgimento dei giudici di pace e il ruolo rivestito da medici e avvocati di Sessa
Aurunca sottolineando anche l'interesse mostrato dalla criminalità organizzata nelle
truffe assicurative.
Dei recenti casi di frode alle assicurazioni, uno dei casi a cui i mass media hanno dato
maggiore spazio è l’Operazione Poncio, giunta di recente a conclusione di un’indagine
della Procura di Brindisi su presunte frodi sulle assicurazioni: nel dettaglio, le
compagnie assicurative venivano truffate mediante simulazione di falsi incidenti e di
gonfiamenti dei referti in occasione di lievi sinistri. L’obiettivo dei truffatori era quello
di ricevere risarcimenti più cospicui da parte delle compagnie assicurative.
Ciò che sostengono i PM Milto De Nozza e Nicolangelo Ghizzardi, è che gli incidenti
“erano scritti a tavolino” con tanto di prove rappresentate da referti medici fasulli,
fatture false e tutta una serie d’intercettazioni telefoniche. L’indagine ebbe inizio nel
2008, a seguito di una denuncia di Allianz Assicurazioni che faceva presente come
gran parte dei sinistri, in cui venivano richiesti risarcimenti, presentavano alcune
stranezze: nessun intervento sul posto da parte delle forze dell’ordine, difficoltà nel
riscontro dei “colpi di frusta”, firma sul referto a nome dell’ortopedico fasanese
Franco Zizzi e pratiche legali seguite dagli avvocati Belillo e Scuteri. Insomma, delle
anomalie in comune. Le indagini concluse dai pm riguardano al momento 221 persone,
15 delle quali furono arrestate (8 ai domiciliari e 7 in carcere).
Gli indagati inizialmente erano 225: uno è però deceduto con l’inizio delle indagini e
per altri tre il caso è stato archiviato. Nell’operazione Poncio riferita alle truffe
assicurazioni, tocca ora agli indagati procedere alle controdeduzioni del caso.
Dopodiché, dovranno decidere i pm con l’eventuale richiesta di rinvio a giudizio.»79
79
Tratto da www.ilMessaggero.it, consultato il 23 maggio 2013.
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Conclusioni
Le frodi nel settore assicurativo, in particolare nel ramo dell’assicurazione auto
obbligatoria, sono un fenomeno sempre più diffuso a livello globale e preoccupante
per gli impatti sulla gestione e sul risultato tecnico delle compagnie.
In Italia, le principali cause del fenomeno sono il contesto sociale e culturale e il
malcostume diffuso e in generale si stima che l’incidenza delle frodi accertate si aggiri
intorno al 3%.
Rispetto a tre anni fa però, oltre alle organizzazioni criminali, anche i cittadini privati
hanno iniziato ad aggirare le Compagnie assicurative e a volte riescono anche a farla
franca.
Dal confronto con le statistiche dei principali paesi europei si suppone che in Italia il
fenomeno sia ben più vasto data l’alta incidenza delle frodi “sommerse”, cioè sospette
ma non dimostrate, a causa della scarsa capacità probatoria degli strumenti a
disposizione delle compagnie.
Le principali difficoltà nel contrastare e prevenire le truffe stanno nel fatto che nella
maggior parte dei casi le frodi sono occasionali, quindi difficilmente riconducibili a
degli “schemi”.
Una dinamica che alimenta il circolo vizioso, frodi - aumento dei costi di liquidazione
per le imprese - aumento delle tariffe applicate agli assicurati, che si è particolarmente
accentuato nell’attuale congiuntura economica.
Il contesto normativo è ancora in evoluzione e proprio in questi mesi la Commissione
Finanze della Camera sta lavorando ad un disegno di legge contro le frodi assicurative
per il potenziamento della banca dati sinistri dell’IVASS e l’istituzione di un’ Agenzia
anti-frode o di una struttura ad hoc istituita presso l’ISVAP.
Per le compagnie questo intervento legislativo è fondamentale per arginare
adeguatamente il fenomeno. Per potenziare l’efficacia degli strumenti a livello
accentrato si potrebbe prendere lo spunto dal complesso di regole che governa il
mondo bancario e finanziario per la gestione del rischio di credito, facendo ricorso, ad
esempio, a strumenti equivalenti ai SIC (Sistemi Informativi Credito). In tal caso si
dovrebbe prevedere anche nel settore assicurativo, ramo R.C.Auto compreso, l’utilizzabilità in via preventiva delle informazioni contenute nei database (con effetti sulla
selezione della clientela) e la valenza “probatoria” degli indicatori ai fini della gestione
del processo di liquidazione.
In attesa di soluzioni concrete da parte dell’Autorità di Vigilanza e del Governo, le
Compagnie che hanno aderito alla survey nella maggior parte dei casi si sono già
dotate di strutture organizzative e risorse dedicate al monitoraggio e al contrasto delle
frodi, sebbene la gran parte di esse non si dichiari ancora molto soddisfatta dei risultati
ottenuti.
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