Maggiore protezione dalle radiazioni non ionizzanti e dagli stimoli
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Maggiore protezione dalle radiazioni non ionizzanti e dagli stimoli
Le autorità federali della Confederazione Svizzera Maggiore protezione dalle radiazioni non ionizzanti e dagli stimoli sonori Berna, 09.04.2014 - Il Consiglio federale intende proteggere maggiormente la popolazione dai pericoli per la salute derivanti dalle radiazioni non ionizzanti (RNI) e dagli stimoli sonori. Ha pertanto posto in consultazione il relativo avamprogetto di legge. Tra le fonti delle radiazioni non ionizzanti vi sono i puntatori laser, i laser ad uso medico e i solarium. Se tali prodotti non vengono utilizzati in modo appropriato possono nuocere alla salute. La nuova legge intende disciplinare il corretto utilizzo, l'importazione, il transito, la consegna e il possesso di prodotti che generano RNI o stimoli sonori. In questo modo vengono colmate le lacune della legislazione vigente. L'avamprogetto non concerne gli impianti fissi come impianti di trasmissione per telefonia mobile o linee ad alta tensione, per i quali continuano a valere le disposizioni della legge sulla protezione dell'ambiente e delle relative ordinanze. La legge vieta l'utilizzo degli apparecchi che costituiscono un pericolo considerevole per la salute, in primo luogo i puntatori laser potenti. Tali apparecchi non solo mettono in pericolo la salute della popolazione, ma rappresentano anche un serio problema di sicurezza per determinate categorie professionali, come i piloti di velivoli. La legge prevede misure di portata più limitata per i prodotti che possono costituire una seria minaccia per le persone, ma che se utilizzati in modo competente non espongono la salute a pericolo o la espongono soltanto minimamente. È il caso dei dispositivi ad elevata potenza, come per esempio i laser ad uso medico per i trattamenti estetici. La nuova legge attribuisce grande importanza alla formazione e alla competenza dei fornitori. Nel suo campo di applicazione rientrano anche i prodotti che non rappresentano un pericolo per la salute se vengono utilizzati conformemente alle norme di sicurezza del fabbricante. Sarà così possibile controllare se nei solarium i gestori osservano tali norme. L'uso inappropriato dei solarium può causare danni e tumori alla pelle. Sono previste inoltre chiare disposizioni nelle situazioni in cui sono utilizzati simultaneamente diversi prodotti che emettono RNI e stimoli sonori, come per esempio durante manifestazioni pubbliche con concerti e proiezioni laser. Indirizzo cui rivolgere domande: Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, tel. 031 322 95 05, [email protected] Pubblicato da Il Consiglio federale Internet: http://www.admin.ch/br/index.html?lang=it Ufficio federale della sanità pubblica Internet: http://www.bag.admin.ch Le autorità federali della Confederazione Svizzera [email protected] | Basi legali http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP 17.04.2014 Avamprogetto – Versione per la consultazione Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) 2014-... 1 Situazione iniziale 1.1 Problematica attuale .................................................................................................................7 1.2 Situazione giuridica in Svizzera ..............................................................................................11 1.2.1 Legislazione federale ..............................................................................................................11 1.2.2 Legislazione cantonale............................................................................................................16 1.3 Lacune del sistema attuale e necessità di disciplinamento ....................................................17 1.4 Lavori preparatori ....................................................................................................................18 1.5 Mandato del Consiglio federale ..............................................................................................19 1.6 Elaborazione dell’avamprogetto ..............................................................................................20 2 Aspetti fondamentali del disciplinamento proposto 2.1 Obiettivi dell’avamprogetto ......................................................................................................21 2.2 Nuove disposizioni proposte ...................................................................................................21 2.2.1 Importazione, transito, consegna e possesso di prodotti ........................................................21 2.2.2 Utilizzo dei prodotti ..................................................................................................................21 2.2.3 Misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute .........................................21 2.2.4 Compiti della Confederazione .................................................................................................21 2.2.5 Esecuzione della LSPro e possibilità di ottimizzazione ..........................................................21 2.2.6 Disposizioni penali ..................................................................................................................22 2.3 Alternative esaminate ..............................................................................................................22 2.3.1 Integrazione nell’attuale legge sulla radioprotezione o emanazione di una legge autonoma ................................................................................................................................22 2.3.2 Singoli aspetti normativi ..........................................................................................................22 2.4 Sviluppi internazionali e confronto con la legislazione di altri Stati, in particolare con quella europea ........................................................................................................................23 2.4.1 Sviluppi internazionali .............................................................................................................23 2.4.2 Diritto europeo .........................................................................................................................24 2.5 Attuazione dell’avamprogetto ..................................................................................................24 2.6 Interventi parlamentari ............................................................................................................24 3 Commento ai singoli articoli 26 4 Ripercussioni 37 4.1 Per la Confederazione ............................................................................................................37 4.2 Per i Cantoni e per i Comuni ...................................................................................................37 4.3 Per l’economia ........................................................................................................................37 4.3.1 Per le imprese .........................................................................................................................38 4.3.2 Per organizzazioni e associazioni ...........................................................................................38 4.4 Bilancio delle ripercussioni ......................................................................................................38 5 Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità e legalità ........................................................................................................39 5.2 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera.....................................................39 5.3 Forma dell’atto ........................................................................................................................39 5.4 Delega di competenze normative ...........................................................................................40 2 7 21 39 Elenco delle abbreviazioni AFD AIR AR art. BE BS CE CEM CFLR cfr. Cost. CPR cpv. DALY DFI DPA DSGP ESTI FR GE GHz Hz IARC ICNIRP IPL JU LAINF LArm LATer LDerr LEspl lett. LIC LIE LL LOTC LPAmb LRaP LSPro LTC LU LVD Amministrazione federale delle dogane analisi dell’impatto della regolamentazione Appenzello Esterno articolo/articoli Berna Basilea Città Comunità europea campi elettromagnetici Commissione federale per la lotta contro il rumore confronta Costituzione federale Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività capoverso/capoversi Disability-adjusted life years (anni di vita in buona salute) Dipartimento federale dell’interno legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (RS 313.0) direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti (2001/95/CE) Ispettorato federale degli impianti a corrente forte Friburgo Ginevra gigahertz hertz Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (International Agency for Research on Cancer) Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (International commission on non-ionizing radiation protection) luce pulsata intensa (intense pulsed light) Giura legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20) legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (legge sulle armi, RS 514.54) legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (RS 812.21) legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (legge sulle derrate alimentari, RS 817.0) legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (RS 941.41) lettera/lettere legge federale del 5 ottobre 1990 sull’informazione dei consumatori (RS 944.0) legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici, RS 734.0) legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro, RS 822.11) legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51) legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, RS 814.01) legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (RS 814.50) legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RS 930.11) legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10) Lucerna Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Low Vol3 METAS Mo. MRA NE NW OCEM ODerr ODmed OEspl OIF OIT OLL 3 OMacch OMS OPBT OPI ORNI OSG OSLa OW PA Po. RFID RNI SECO SEE SG SO Suva TG TI TRM UE UFAM UFCOM UFDC UFE UFSP UR UV VD 4 tage Directive) Istituto federale di metrologia mozione Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement, RS 0.946.526.81) Neuchâtel Nidvaldo ordinanza del 18 novembre 2009 sulla compatibilità elettromagnetica (RS 734.5) ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.02) ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici (RS 812.213) ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (RS 941.411) ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico (RS 814.41) ordinanza del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomunicazione (RS 784.101.2) ordinanza 3 del 18 agosto 1983 concernente la legge sul lavoro (igiene, RS 822.113) ordinanza del 2 aprile 2008 concernente la sicurezza delle macchine (ordinanza sulle macchine, RS 819.14) Organizzazione mondiale della sanità (World Health Organization, WHO) ordinanza del 9 aprile 1997 sui prodotti elettrici a bassa tensione (RS 734.26) ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, RS 832.30) ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (RS 814.710) ordinanza del DFI del 27 marzo 2002 concernente la sicurezza dei giocattoli (ordinanza sui giocattoli, SR 817.044.1) ordinanza del 28 febbraio 2007 concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser, RS 814.49) Obvaldo legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.120) postulato identificazione a radiofrequenza (Radio-frequency identification) radiazioni non ionizzanti Segreteria di Stato dell’economia Spazio economico europeo San Gallo Soletta Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Turgovia Ticino tomografia a risonanza magnetica (Magnetic Resonance Imaging, MRI) Unione europea Ufficio federale dell’ambiente Ufficio federale delle comunicazioni Ufficio federale del consumo Ufficio federale dell’energia Ufficio federale della sanità pubblica Uri raggi ultravioletti Vaud Compendio La nuova legge federale si prefigge di proteggere le persone dalle radiazioni non ionizzanti (RNI) e dagli stimoli sonori pericolosi per la salute. Essa disciplina l'importazione, il transito, la consegna, il possesso e l'utilizzo successivo all’immissione in commercio, di prodotti che generano RNI e stimoli sonori, come anche le situazioni di esposizione alle RNI e agli stimoli sonori che non sono riconducibili a un singolo prodotto. Fondato principalmente sulla responsabilità individuale di ciascuno degli attori coinvolti, l’avamprogetto s’inscrive nell’attuale filosofia della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti e completa, ove necessario, le normative vigenti. I principi di acquisizione delle basi scientifiche e informazione appropriata del pubblico saranno sanciti per legge. Alla Confederazione e ai Cantoni saranno attribuite competenze precise in materia di esecuzione, allo scopo di ottimizzare quelle attuali nell’ambito dei prodotti. La nuova legge prevede misure di intervento severe soltanto in casi eccezionali, vale a dire per prodotti che costituiscono un pericolo considerevole per la salute e la sicurezza delle persone. Essa consente di vietarne l’importazione, il transito, la consegna e il possesso. Il divieto dovrà essere inizialmente applicato esclusivamente ai puntatori laser potenti, le cui radiazioni superano ampiamente i valori limite di esposizione per pelle e occhi. Questi puntatori laser mettono seriamente in pericolo la salute della popolazione e pongono un serio problema di sicurezza per determinate categorie professionali, come per esempio i piloti di velivoli. Dal 2010, l’Ufficio federale dell’aviazione civile ha registrato nel cielo svizzero oltre 500 attacchi con puntatori laser diretti ad abbagliare piloti di aerei ed elicotteri. Se colpiscono gli occhi, le potenti radiazioni emesse da questi puntatori laser possono inoltre provocare lesioni alla retina che compromettono la facoltà visiva o portano a cecità. La nuova legge prevede misure di portata più limitata per un numero definito di prodotti che espongono le persone ad un alto carico di RNI e stimoli sonori, ma non costituiscono alcun pericolo o costituiscono un pericolo solo trascurabile per la salute, se utilizzati in modo competente. Ciò riguarda in particolare l’utilizzo di dispositivi medici ad alta potenza, come per esempio laser ad uso medico, che negli ultimi anni si sono diffusi anche nel settore estetico e sono talvolta impiegati nell’ambito di attività commerciali da persone che non dispongono delle qualifiche tecniche necessarie. Nel campo di applicazione della nuova legge rientra anche una serie di prodotti che non rappresentano un pericolo per la salute se sono rispettate le norme di sicurezza del fabbricante. Di questa categoria fanno parte per esempio i solarium, che causano ustioni e tumori alla pelle se impiegati in modo inappropriato o eccessivo. Al momento attuale, la mancanza di basi legali non permette di controllare se le persone che utilizzano questi apparecchi a titolo commerciale rispettino le norme di sicurezza del fabbricante. La nuova legge colma questa lacuna legislativa e introduce controlli con prove a campione effettuate dagli organi di controllo presso i fornitori di prodotti potenzialmente pericolosi. Da ultimo, la nuova legge disciplina anche le situazioni in cui le esposizioni alle RNI e agli stimoli sonori non sono causate da un singolo prodotto. Rientrano in questa fattispecie, in particolare, le manifestazioni che espongono il pubblico a molteplici fonti di RNI e stimoli sonori. Nel quadro di questa legge, dovrà inoltre essere possibile tener conto delle esposizioni derivanti da fonti naturali. Con decreto del 25 aprile 2012, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’interno (DFI) di elaborare un avamprogetto di legge sulla protezione dai pericoli lle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori. Punti essenziali dell’avamprogetto Divieto applicato ai prodotti pericolosi: l’avamprogetto attribuisce al Consiglio federale la facoltà di vietare l’importazione, il transito, la consegna e il possesso di prodotti che costituiscono un pericolo considerevole per la salute. Questi divieti rispondono alla ben nota problematica dei puntatori laser e attualmente non si riscontra la necessità di estenderli ad altri prodotti. 5 Prodotti potenzialmente pericolosi: allo scopo di accrescere la sicurezza di prodotti che espongono le persone a RNI e stimoli sonori intensi e potenzialmente pericolosi per la salute, in futuro la Confederazione e i Cantoni dovranno poter verificare se, nel loro utilizzo, siano rispettate le norme di sicurezza del fabbricante. Se si tratta di prodotti che richiedono competenze specialistiche per essere impiegati in modo sicuro, la Confederazione, in collaborazione con i settori interessati, dovrà elaborare soluzioni vincolanti in materia di formazione e utilizzo, ed esigere il possesso di un apposito attestato di competenza. La Confederazione dovrà avere inoltre la facoltà di vietare l’utilizzo a scopi commerciali e professionali di alcuni prodotti particolarmente pericolosi. Esposizioni: la Confederazione potrà in futuro disciplinare le situazioni che presentano un pericolo per la salute e che non rientrano nel campo di applicazione della legislazione sulla sicurezza dei prodotti. Compiti della Confederazione: la nuova base legale dovrà consentire all'UFSP di acquisire le basi scientifiche necessarie e specifiche per l'attuazione della presente legge e di informarne il pubblico. Esecuzione della LRNIS: mentre l’elaborazione delle disposizioni spetta alla Confederazione, saranno soprattutto i Cantoni a controllarne il rispetto. Costi Da una prima valutazione emerge che i compiti sanciti nella nuova legge cagioneranno alla Confederazione e ai Cantoni solo costi supplementari contenuti, chiaramente giustificabili da una migliore protezione della salute delle popolazione dalle RNI e dagli stimoli sonori. Nel 2014 sarà condotta un’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) finalizzata a valutare nel dettaglio l’adeguatezza e l’efficienza economica delle misure proposte nel quadro dell’avamprogetto. 6 1 Situazione iniziale Per radiazioni non ionizzanti (RNI) s’intendono i raggi ultravioletti (UV), la luce visibile, i raggi infrarossi e i campi elettromagnetici (CEM). Gli stimoli sonori comprendono, invece, le frequenze udibili, gli ultrasuoni e gli infrasuoni. Le RNI e gli stimoli sonori possono produrre effetti sia positivi sia nocivi per la salute dell’uomo. Valori limite di esposizione alle RNI e agli stimoli sonori pericolosi per la salute L’uomo, come anche altri esseri viventi, è direttamente esposto alle RNI e agli stimoli sonori. Il sole non è solamente una delle principali risorse vitali, ma costituisce anche una delle più intense fonti di radiazioni cui siamo quotidianamente esposti. Tuttavia, le emissioni di RNI e di stimoli sonori rilevanti per la salute provengono anche da dispositivi tecnici che fanno attualmente parte del nostro quotidiano. Per non costituire un pericolo per la salute, questi prodotti devono rispettare i valori limite racco1 mandati dalle commissioni internazionali di radioprotezione in riferimento alle RNI e agli stimoli sonori. Questi valori si fondano sugli effetti scientificamente provati su singoli organi o tessuti. I valori limite delle radiazioni ottiche consentono di proteggere gli occhi e la pelle da ustioni e lesioni acute, reversibili e irreversibili. I valori limite dei campi elettromagnetici impediscono di sollecitare eccessivamente le cellule del sistema nervoso o di aumentare pericolosamente la temperatura corporea. I valori limite degli stimoli sonori hanno l’obiettivo di prevenire conseguenze quali danni all’udito e acufene. 1.1 Problematica attuale Prodotti il cui utilizzo sicuro presuppone il rispetto delle norme di sicurezza del fabbricante Accanto a molti prodotti le cui emissioni di RNI e stimoli sonori non rappresentano una minaccia, ne esistono altri che espongono la salute delle persone alle RNI e agli stimoli sonori soltanto nel caso in cui l’utente non rispetti scrupolosamente tutte le norme di sicurezza del fabbricante. Un utilizzo inappropriato comporta piuttosto rapidamente il superamento dei valori limite e, di conseguenza, un pericolo per la salute, poiché i valori limite relativi alle RNI e agli stimoli sonori presentano un coefficiente di sicurezza ridotto rispetto ai valori limite fissati in altri ambiti. L’esempio più noto e maggiormente discusso è quello dei solarium, frequentati regolarmente da circa 2 il dieci per cento della popolazione svizzera e solo occasionalmente da circa il 40 per cento . Per garantire l’effetto abbronzante, i solarium producono, per come sono costruiti, raggi ultravioletti intensi che, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sono la causa comprovata di alcuni tipi di 3 cancro , e comportano un invecchiamento precoce della pelle o, in casi gravi, possono provocare ustioni molto pericolose. Tali situazioni di pericolo si verificano soprattutto quando una manutenzione non corretta o un utilizzo inappropriato espongono i clienti a un carico molto elevato di radiazioni. I solarium, gestiti nel rispetto dei requisiti di installazione, utilizzo e manutenzione previsti dalla normati4 va europea sugli apparecchi per il trattamento della pelle con raggi , producono invece radiazioni limitate e pertanto tollerabili dal punto di vista sanitario. Questa normativa, riconosciuta anche in Svizzera e determinante sia per i requisiti di sicurezza indicati dal fabbricante sia per l’immissione in commercio dei solarium, definisce peraltro il livello di radiazioni massimo consentito, impone la sostituzione di lampade difettose conformemente alle caratteristiche dell’apparecchio e prescrive l’obbligo di informare gli utenti sulla pericolosità di un’esposizione eccessiva ai raggi ultravioletti e sulle modalità di utilizzo sicuro degli apparecchi. Per limitare i rischi per la salute a un livello accettabile, i gestori dei sola1 Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti, www.icnirp.de gfs 2010. Solariennutzung in der Schweiz. http://www.gfsbern.ch/Neuigkeiten/tabid/177/itemid/414/amid/1151/solariumnutzung-in-derschweiz.aspx 3 OMS/IARC Exposure to artificial UV radiation and skin cancer: 2005 http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/wrk/wrk1/ArtificialUVRad&SkinCancer.pdf 4 SN EN 60335-2-27: 2010. Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare Parte 2–27: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi. 2 7 rium devono rispettare scrupolosamente le norme di installazione, utilizzo e manutenzione, previste dalla normativa europea e dal fabbricante. Dovranno mettere a disposizione delle persone apparecchi regolati in modo tale da garantire un utilizzo sicuro. L’esperienza mostra che spesso, sia in Svizzera sia all’estero, i gestori commerciali non si attengono scrupolosamente a queste direttive. In questo ambito si rendono pertanto necessarie misure d’intervento. Oltre ai solarium, questa categoria di prodotti include anche un numero ristretto di prodotti che generano RNI e stimoli sonori, come per esempio gli apparecchi utilizzati nel settore estetico per i trattamenti cutanei, e i prodotti destinati all’uso privato, che espongono gli utenti a stimoli sonori elevati, campi elettromagnetici intensi e radiazioni ottiche potenti. Necessità d’intervento Le norme di sicurezza del fabbricante devono essere rispettate nel caso di prodotti che generano RNI e stimoli sonori e che, se utilizzati in modo inappropriato, possono mettere in pericolo la salute. Prodotti che causano alti livelli di esposizione e che presuppongono l’utilizzo da parte di specialisti Esiste un’altra categoria di prodotti, il cui utilizzo sicuro può essere garantito esclusivamente da personale specializzato. Si tratta di prodotti che generano RNI o stimoli sonori con livelli di esposizione spesso notevolmente superiori ai valori limite raccomandati a livello internazionale e che sono ad esempio impiegati per trattamenti medici. Questi trattamenti presuppongono che il personale specialistico ne valuti il beneficio terapeutico rispetto ai rischi. Da qualche anno, questi tipi di trattamento sono applicati anche nel settore estetico e sono diffusamente commercializzati. Fra questi si annoverano principalmente trattamenti della pelle, depilazione, ringiovanimento della pelle invecchiata o danneggiata per altre ragioni, e ancora rimozione dei tatuaggi. In taluni casi, i prodotti impiegati provocano una forte esposizione alla luce pulsata intensa (IPL), ai raggi laser o a CEM ad alta frequenza. Il settore estetico offre in misura crescente anche trattamenti di snellimento o modellamento delle forme, che dovrebbero eliminare i grassi in eccesso grazie a esposizioni elevate a ultrasuoni, raggi laser e infrarossi, come anche a fonti di calore o a CEM. L'utilizzo di questi prodotti in altri settori si è accentuato nell’ultimo periodo con l’arrivo sul mercato di modelli semplici e poco costosi per uso personale e domestico. In commercio si trovano inoltre stuoie magnetiche che, se da un lato sono destinate a scopi di benessere e rilassamento, dall'altro espongono gli utenti a radiazioni ampiamente superiori ai valori limite consentiti. Un esempio di questi trattamenti è rappresentato dalla cosiddetta tecnologia IPL, che si serve della luce pulsata intensa. Questa tecnologia rappresenta attualmente il trattamento con RNI maggiormente diffuso in ambito estetico, cui, secondo un recente sondaggio dell’UFSP, si è già sottoposto il dieci per cento della popolazione svizzera. In ragione della loro complessità, un utilizzo sicuro degli apparecchi IPL può essere garantito solo da specialisti formati, mentre risulta eccessivamente difficoltoso per i privati e le persone che li propongono a fini commerciali senza tuttavia disporre di una formazione adeguata o sufficiente. Le misurazioni delle radiazioni, effettuate su incarico dell’UFSP, hanno mostrato che le esposizioni prodotte da apparecchi IPL superano notevolmente i valori limite fissati per la pelle, in ambito sia domestico sia commerciale, comportando quindi il rischio di ustioni e di seri danni cutanei. Secondo i rappresentanti del settore, queste situazioni di pericolo descritte in modo dettagliato nella letteratura scientifica si verificano di frequente in Svizzera. Il problema è acutizzato dal fatto che non sono stati ancora studiati i possibili effetti a lungo termine. Per ragioni metodologiche, dal suddetto sondaggio non si può ricavare il numero esatto dei casi di complicazioni, che è presumibilmente a quattro cifre. Necessità d’intervento Considerato che molti di questi prodotti, nonostante le esposizioni elevate, offrono dei benefici se correttamente utilizzati, essi devono poter essere utilizzati esclusivamente da persone che possono dimostrare di possedere competenze sufficienti. Prodotti che provocano esposizioni pericolose 8 L’unico esempio rappresentativo di questa categoria di prodotti è attualmente costituito da puntatori laser, ovverosia dispositivi laser ad uso manuale e utilizzati come indicatori ottici nelle presentazioni. Per tale scopo sarebbero sufficienti puntatori laser, che rispettino i valori di esposizione previsti per gli occhi e la pelle. Oltre a questi prodotti sicuri, ne stanno circolando tanti altri che emettono radiazioni mille volte superiori ai valori limite cui è d’obbligo attenersi per evitare danni agli occhi e alla pelle o il pericolo d’incendio. Questi prodotti a potenza elevata si sottraggono ormai a un utilizzo ragionevole e presentano un alto potenziale di abuso. Fabbricati spesso all’estero, questi articoli possono essere ordinati su Internet a titolo privato o commerciale, importati in Svizzera ed essere messi in circolazione in modo incontrollato. Questo problema è aggravato dal fatto che sono di recente stati immessi in commercio lenti addizionali e dispositivi appositamente concepiti per focalizzare e dirigere i raggi dei puntatori laser. Se dotati di queste componenti accessorie, anche puntatori laser a bassa potenza, di per sé inoffensivi, possono diventare degli strumenti pericolosi per la salute. Se puntati contro gli occhi, questi raggi provocano, nella migliore delle ipotesi, un abbagliamento transitorio. Essi possono, tuttavia, danneggiare la retina, poiché né la cornea né il corpo vitreo dell’occhio sono in grado di assorbirne le radiazioni. Raggi laser potenti causano alla retina sia danni fotochimici reversibili sia ustioni irreversibili tali da pregiudicare la facoltà visiva o da provocare cecità. Nonostante il loro effetto transitorio, gli abbagliamenti possono colpire persone alla guida di un velivolo o un veicolo, e costituiscono pertanto una minaccia fortemente sottovalutata per la sicurezza pubblica. Tali abbagliamenti possono essere prodotti anche da puntatori laser che rispettano i valori limite stabiliti per la protezione degli occhi e della pelle. In Svizzera, per esempio, vengono compiuti ogni anno ben 130 attacchi laser a danno dei piloti. Si attuano generalmente negli ultimi secondi precedenti all’atterraggio e provocano all’equipaggio di cabina un abbagliamento prolungato, la comparsa di chiazze nere o colorate sulla retina, daltonismo parziale e disturbi della percezione, che possono impedire il riconoscimento degli strumenti di bordo e causare movimenti incontrollati delle mani che mettono a rischio il velivolo. In caso di abbagliamento, la maggior parte dei piloti sospende la manovra di atterraggio per ragioni di sicurezza, con conseguenti gravi perdite economiche. Sussiste inoltre il rischio che i puntatori laser siano montati su stativi per attaccare velivoli ad alta quota. I piloti d'aerei non sono l’unica categoria professionale ad essere minacciata da questo pericolo: l’equipaggio degli elicotteri è notevolmente esposto, poiché occupa un abitacolo interamente in vetro e indossa caschi o apparecchiature per la visione notturna che possono potenziare l’effetto abbagliante. Nel caso di attacchi al personale dei treni, il parziale daltonismo può costituire un problema importante, dal momento che impedisce il riconoscimento visivo di segnali e indicatori. Gli attacchi diretti contro gli agenti di polizia sono pericolosi, poiché i caschi con visiera trasparente e convessa focalizzano i raggi laser e rendono difficoltosa difendersene. Necessità d’intervento I puntatori laser pericolosi, come anche le relative componenti accessorie che permettono di dirigere e focalizzare i raggi laser, devono essere vietati in considerazione dei gravi pericoli che essi comportano sul piano della salute e della sicurezza. Esposizioni a RNI e a stimoli sonori non attribuibili a un singolo prodotto I carichi di RNI e stimoli sonori non devono mettere in pericolo la salute anche nei casi in cui non siano riconducibili a singoli prodotti. Situazioni di questo tipo si presentano, per esempio, quando si sovrappongono le esposizioni alle RNI e agli stimoli sonori provocate da diversi prodotti a potenza elevata, che già singolarmente toccano i valori limite. Ciò si verifica in particolare durante manifestazioni quali concerti, spettacoli ed eventi offerti in locali e discoteche, in occasione delle quali spesso le fonti sonore dello spettacolo, amplificate e non, vanno a sommarsi al rumore prodotto dal pubblico, determinando esposizioni pericolose per la salute. Sussiste un pericolo anche quando il pubblico è esposto durante spettacoli laser a riflettori forti, stroboscopi e luci ultraviolette. Attualmente, questi rischi sono ridotti, almeno in parte, dai valori limite previsti per gli stimoli sonori e i raggi laser amplificati elettronicamente di cui all’ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser (OSLa; RS 814.49). Quest’ultima vincola anche gli organizzatori delle manifestazioni, i quali sono tenuti a informare il pubblico sulle esposizioni e i relativi pericoli per la salute, distribuendo all’occorrenza le necessarie protezioni, ad esempio per l’udito, nonché predisponendo aree meno esposte alle emissioni di RNI e stimoli sonori. 9 La sovrapposizione di esposizioni può verificarsi anche con i sistemi d’identificazione a radiofrequenza (RFID), sempre più diffusi nel nostro quotidiano. Anche le fonti naturali possono comportare alti livelli di esposizione. Necessità d’intervento Per proteggere sufficientemente la salute del pubblico durante le manifestazioni, questa legge dovrà ampliare la base legale dell’attuale LPAmb. In caso di sovrapposizioni di esposizioni prodotte da diverse fonti, dovranno poter essere adottate opportune misure al fine di prevenire pericoli per la salute. Effetti a lungo termine delle RNI e degli stimoli sonori I valori limite relativi alle RNI tengono conto solo in parte dei possibili effetti a lungo termine, poiché le commissioni competenti in materia hanno ritenuto che alcuni effetti osservati nel quadro di studi a lungo termine non siano sufficientemente comprovati dal punto di vista scientifico. Ciò nonostante questi studi sono importanti sotto il profilo sanitario, anche se i loro complessi risultati sono spesso difficili da interpretare. Gli effetti a lungo termine sono in particolare la conseguenza dei raggi solari. Il sole rappresenta una delle più importanti risorse vitali, ma genera anche un alto carico di RNI, che può essere causa di gravi malattie. Questa situazione si è aggravata nel corso degli ultimi decenni, in seguito ai cambiamenti della società. I nuovi modelli di comportamento della popolazione conducono a esposizioni brevi e troppo intense ai raggi solari ultravioletti, che causano in Svizzera approssimativamente 13 000 casi 5 di cancro alla pelle e circa 350 casi di decesso l’anno . Oltre a questi effetti negativi, i raggi solari offrono anche importanti benefici. La componente ultravioletta dei raggi solari è indispensabile affinché la pelle produca vitamina D, vitale per l’organismo. Questo processo di sintesi riveste un’importanza fondamentale per l’essere umano, poiché il fabbisogno di vitamina D è coperto soltanto in misura minima dall’alimentazione e da integratori alimentari artificiali. Con l’avanzare dell’età, un apporto suffi6 ciente di vitamina D è essenziale per la salute delle ossa e protegge dall’eventuale insorgenza di 7 malattie gravi . La ricerca attuale mira in particolare a scoprire se e in quale misura questa vitamina protegga contro il cancro, le malattie cardiovascolari, gli ictus, il diabete e altre malattie. Gli studi condotti nell’ultimo decennio mostrano inoltre che la luce visibile agisce profondamente sulla fisiologia umana e regola per esempio le fasi di sonno e di veglia attraverso processi cronobiologici. In questo ambito ci si interroga su come questi processi possano essere influenzati dalle nuove tecnologie di illuminazione e display. In materia di stimoli sonori è noto che esiste una correlazione tra l’esposizione a livelli sonori elevati e le malattie cardiovascolari, i disturbi del sonno o l’alterazione delle capacità cognitive dei bambini. A 8 questo proposito, uno studio realizzato su incarico dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) mostra che in Svizzera si perdono ogni anno 45 500 DALY (anni di vita in buona salute) a causa delle esposi5 Ufficio federale di statistica (UST), National Institute for Cancer Epidemiology and Registration (NICER), Registro Svizzero dei Tumori Pediatrici (RSTP), Tumori in Svizzera – Situazione e sviluppi dal 1983 al 2007, Neuchâtel 2011. Swiss Association of Cancer Registries (ASRT/VSKR) Cancer in Switzerland – Volume 1 Statistics of Incidence, Ginevra 2003. Swiss Association of Cancer Registries (ASRT/VSKR) Cancer in Switzerland – Volume 2 Statistics of Mortality, Ginevra 2003. 6 Institute of Medicine 2010. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. http://www.iom.edu/Reports/2010/Dietary-Reference-Intakes-for-Calcium-and-Vitamin-D.aspx 7 International Commission on Illumination. Recommendations on Minimum Levels of Solar UV Exposure CIE 201:2011, ISBN 978 3 902842 39 8 http://www.cie.co.at/index.php?i_ca_id=837 8 Ecoplan: Auswirkungen des Verkehrslärms auf die Gesundheit. Berechnung von DALY für die Schweiz. 2013. 10 zioni al rumore del traffico. Altrettanto nocivi per la salute sono gli stimoli sonori elevati prodotti durante le attività del tempo libero, che potrebbero causare danni irreversibili all’udito. Da una recente inda9 gine commissionata dall’UFSP emerge che in Svizzera una persona su tre ha sofferto negli ultimi cinque anni di un problema transitorio all’udito, riconducibile all’esposizione elevata a stimoli sonori, e che 1 milione di persone soffre di acufene. Alla luce degli effetti negativi e positivi evidenziati, occorre approntare misure di protezione specifiche in materia di RNI e stimoli sonori. Non è possibile ridurre in misura sostanziale l’esposizione, come avviene per altri effetti pericolosi per la salute, poiché ciò avrebbe un effetto controproducente, segnatamente per la componente ottica delle RNI. La sfida consiste perciò nel trovare un equilibrio tra elementi negativi e positivi in grado di proteggere al meglio la popolazione da tutti i possibili pericoli. Necessità d’intervento La molteplicità di questi interrogativi nel campo delle RNI e degli stimoli sonori richiede un’analisi sistematica più approfondita. Le autorità sanitarie dovranno raccogliere gli elementi necessari, elaborare le opportune misure e informare la popolazione e le altre cerchie interessate secondo le conoscenze più attuali. 1.2 Situazione giuridica in Svizzera Questo capitolo illustra le disposizioni legali vigenti sulla protezione della salute dai pericoli delle RNI o degli stimoli sonori. Insieme alla problematica esposta al capitolo 1.1, il presente contributo serve a individuare le lacune dell’attuale sistema e a formulare le esigenze normative (cfr. cap. 1.3). Contrariamente alla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti, disciplinata in modo esau10 stivo e uniforme dalla legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50), che prevede numerosi obblighi in materia di autorizzazione, la protezione della salute dalle RNI e dagli stimoli sonori è retta solamente da disposizioni specifiche, che implicano diverse competenze e vari approcci normativi. Queste disposizioni concernono impianti e prodotti singoli, come anche l’utilizzo di prodotti o le immissioni cui le persone possono essere esposte. 1.2.1 Legislazione federale Le leggi e le ordinanze federali applicabili a RNI e stimoli sonori qui di seguito riportate sono ripartite in normative quadro e normative settoriali. Mentre le prime disciplinano principi sovraordinati o sono concepite come disposizioni generali (di carattere sussidiario), le seconde contengono disposizioni in relazione ad ambiti specifici. 11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Scopo della LSPro è garantire la sicurezza dei prodotti ed agevolare il libero scambio internazionale delle merci. Ai sensi di questa legge, i prodotti possono essere immessi in commercio se non espongono la salute a pericolo, o la espongono soltanto a pericoli minimi. Essa può essere applicata come legge quadro nella misura in cui i rischi derivanti da un prodotto non siano disciplinati da altre disposizioni federali che perseguono lo stesso obiettivo. La LSPro mira ad appianare le differenze tra le prescrizioni svizzere in materia di sicurezza dei prodotti e la direttiva europea relativa alla sicurezza gene12 rale dei prodotti (DSGP) . A livello contenutistico, la LSPro s’ispira soprattutto al principio europeo del nuovo approccio e dell’approccio globale, in virtù del quale spetta ai fabbricanti stessi assicurare che i loro prodotti rispondano ai requisiti fondamentali al momento dell’immissione in commercio. In Svizzera questi requisiti sono stabiliti dal Consiglio federale, che, a tal fine, rimanda alle disposizioni europee pertinenti. 9 gfs.bern. Befragung Schallexposition und Gehör. 2012. RS 814.50 11 RS 930.11 12 Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti, GU L 11 del 15.01.2002, pag. 4. 10 11 Dopo l’immissione in commercio, l’autorità di esecuzione, operante nel quadro della sorveglianza del mercato, effettua controlli a campione sulla conformità dei prodotti ai requisiti fondamentali. Se un prodotto soddisfa i requisiti delle norme europee armonizzate, si può presupporre che lo stesso risponda ai requisiti fondamentali. Laddove non si possa procedere secondo il nuovo approccio e l’approccio globale europeo o non sono previsti requisiti fondamentali, la LSPro impone che il prodotto corrisponda allo stato della scienza e della tecnica. La sfera di competenza raggiunta con l'esecuzione di un’altra normativa federale sulla sicurezza dei prodotti, consente a un organo di esecuzione di eseguire la LSPro. Le autorità di esecuzione delle altre normative sulla sicurezza dei prodotti e gli organi di controllo della LSPro coordinano le loro attività esecutive. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) dirige il coordinamento e decide sulle competenze in caso di conflitto. Quest’ultima può, inoltre, emanare direttive in materia di sorveglianza del mercato. 13 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) In veste di legge quadro, la LOTC disciplina i principi applicabili all’elaborazione di prescrizioni tecniche armonizzate tra la Svizzera e i suoi principali partner commerciali, in particolare l’Unione europea (UE). Dall’entrata in vigore delle legge, le prescrizioni emanate in Svizzera sono sostanzialmente in linea con quelle dei suoi principali partner commerciali, prima fra tutti l’UE. L’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement, MRA; RS 0.946.526.81) integra la LOTC, poiché prevede il mutuo riconoscimento di tutte la valutazioni di conformità eseguite in Svizzera e nell’UE in relazione a tutti gli ambiti di prodotto disciplinati dall’accordo. Sulla base di quest’ultimo e in base al diritto internazionale, la Svizzera ha l’obbligo di applicare le stesse disposizioni in questi ambiti. La LOTC sancisce anche il principio dell’applicazione unilaterale del cosiddetto principio «Cassis de Dijon» dell’UE in Svizzera. Sulla base di questo principio, possono circolare sul mercato svizzero prodotti fabbricati secondo le prescrizioni dell’UE e di uno Stato membro UE/SEE, legalmente immessi in commercio in questo spazio, anche se non sono conformi alle prescrizioni svizzere o lo sono solo parzialmente. Come nell’UE, il principio «Cassis de Dijon» non si applica negli ambiti in cui esiste un’armonizzazione delle prescrizioni tecniche. Sono tuttavia ammesse deroghe alla soppressione degli ostacoli tecnici al commercio in conformità alla LOTC, qualora siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti, come la protezione dell’ordine pubblico, della salute e dell’ambiente (art. 4 cpv. 3 e 4 LOTC). 14 Ordinanza del 9 aprile 1997 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) La maggior parte dei prodotti che provocano esposizioni alle RNI e agli stimoli sonori sono costituiti da prodotti che, in virtù del loro approvvigionamento energetico, sono classificabili come prodotti elettrici 15 a bassa tensione ai sensi dell’OPBT. Quest’ultima si fonda sulla legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici, LIE). Il nuovo approccio e l’approccio globale si applicano anche ai prodotti a bassa tensione. A tal proposi16 to, l’OPBT rimanda alla direttiva europea «bassa tensione» (Low Voltage Directive, qui di seguito 17 LVD) ed è parte integrante dell’MRA (allegato 1, cap. 9). Affinché i requisiti stabiliti dalla Svizzera nel settore dei prodotti a bassa tensione continuino ad essere compatibili con l’MRA, occorre garantire anche in futuro l’equivalenza della legislazione svizzera con quella dell’UE. La LVD prevede misure di carattere tecnico volte a proteggere da pericoli derivanti da materiale elettrico. Oltre ai pericoli derivanti da contatti diretti e indiretti, essa menziona anche i pericoli legati a sovratemperatura, archi elettrici e radiazioni nonché pericoli di natura non elettrica, che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico. Gli obiettivi di protezione perseguiti dalla LVD sono in parte concretizzati nelle norme europee armonizzate. L’esecuzione dell’OPBT è di competenza dell’Ispettorato federale degli 13 RS 946.51 RS 734.26 15 RS 734.0 16 Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10. 17 RS 0.946.526.81 14 12 impianti a corrente forte (ESTI). Nel quadro della sorveglianza del mercato, questo organo effettua controlli a campione sulla conformità ai requisiti fondamentali dei prodotti immessi in commercio, verificandone la sicurezza elettrica nel senso convenzionale del termine (ad es. pericoli e danni derivanti da shock elettrici o corrente di perdita). 18 Ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici (ODmed) I dispositivi medici che generano RNI o stimoli sonori sono disciplinati dalle prescrizioni di cui all’ODmed e dalle norme internazionali pertinenti in materia di sicurezza dei prodotti. L’ODmed si fon19 da sulla legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer) e s’ispira nel contempo al nuovo approccio e all’approccio globale. I requisiti 20 fondamentali figurano nella direttiva europea relativa ai dispositivi medici . I Cantoni e l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici swissmedic sono competenti per la sorveglianza del mercato. I dispositivi medici rientrano nel campo di applicazione dell’MRA con l’UE (allegato 1, capitolo 4 MRA) 21 Ordinanza del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) Gli impianti di telecomunicazione (ad es. telefoni mobili) sono disciplinati dalla legge del 30 aprile 22 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) e dall’OIT. Per quel che concerne la protezione della salute da questi prodotti, l’OIT rimanda agli obiettivi di protezione menzionati nella LVD e s’ispira nel contempo al nuovo approccio e all’approccio globale. Anche i requisiti per l’immissione in commercio di apparecchi di telecomunicazione senza applicazione di limiti di tensione (art. 7 cpv. 1 lett. a OIT) costituiscono parte integrante dell’MRA tra UE e Svizzera (allegato 1, cap. 7 MRA). Affinché i requisiti stabiliti dalla Svizzera per gli apparecchi di telecomunicazione continuino ad essere compatibili con l’MRA, occorre garantire anche in futuro l’equivalenza della legislazione svizzera con quella dell’UE. L’esecuzione delle disposizioni relative alla compatibilità elettromagnetica di impianti, linee elettriche e altri apparecchi spetta all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), mentre quella delle disposizioni in materia di sicurezza elettrica e salute è di competenza dell’ESTI. 23 Ordinanza del 18 novembre 2009 sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM) L’OCEM disciplina la compatibilità elettromagnetica tra diversi prodotti, allo scopo di evitare perturbazioni reciproche. Queste problematiche presentano un legame diretto con la protezione della salute. In fase di sviluppo di un apparecchio, il fabbricante deve tener conto dello stato attuale della tecnica, concretizzato nelle norme applicabili. L’esecuzione di questa ordinanza spetta all’UFCOM. 24 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (legge sulle armi, LArm) Questa legge ha l’obiettivo di lottare contro l’impiego abusivo di armi e di prevenire il porto abusivo di oggetti pericolosi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. In questa categoria rientrano anche i prodotti che generano RNI e stimoli sonori pericolosi per la salute, come per esempio i puntatori laser altamente pericolosi. Già oggi è vietato portare tali oggetti in luoghi accessibili al pubblico o trasportarli in un veicolo, in particolare quando non si può rendere verosimile un impiego conforme allo scopo degli oggetti o si suscita l’impressione che questi possano essere usati abusivamente. La polizia può sequestrare gli oggetti solo se esiste il rischio di utilizzazione abusiva (art. 31 cpv. 1 lett. c e cpv. 3). 25 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) 26 La LEspl e l’ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) disciplinano il commercio di pezzi pirotecnici, fra cui si annoverano anche i fuochi d’artificio. Questi oggetti possono essere im18 RS 812.213 RS 812.21 20 Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici, GU L 169 del 12.07.1993, pag. 1. 21 RS 784.101.2 22 RS 784.10 23 RS 734.5 24 RS 514.54 25 RS 941.41 19 13 messi in commercio se non presentano un pericolo per la salute. In linea di principio, possono essere fabbricati, importati e venduti solo previa autorizzazione della Confederazione. In questo ambito si applicano prescrizioni speciali in materia di sicurezza e protezione, come per esempio limitazioni alla consegna legate all’età. I pezzi pirotecnici devono essere conformi ai requisiti fondamentali di cui alla 27 direttiva europea relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici , che stabilisce anche i valori limite per il livello sonoro. L’esecuzione della LEspl è di competenza dei Cantoni. 28 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (legge sulle derrate alimentari, LDerr) La LDerr mira a garantire che gli oggetti d'uso non devono, nell’impiego a cui sono destinati o in quello abitualmente presunto, mettere in pericolo la salute dei consumatori. Nel caso dei giocattoli occorre inoltre tenere conto dell’abituale comportamento dei bambini. La LDerr disciplina tutte le tappe dell’immissione in commercio. Le principali disposizioni concernenti gli oggetti d’uso, giocattoli com29 presi, figurano nella LDerr, nell’ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti 30 d’uso (ODerr) e nell’ordinanza del DFI del 27 marzo 2002 concernente la sicurezza dei giocattoli (ordinanza sui giocattoli, OSG). Allo stesso modo, l’OSG attua la direttiva europea 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, e contiene in allegato norme tecniche che concretizzano anche la protezione da RNI e stimoli sonori. La legislazione sulle derrate alimentari poggia in primo luogo sul controllo autonomo da parte dei fabbricanti e degli importatori e, in secondo luogo, su successivi controlli di mercato effettuati a campione dalle autorità competenti. L’esecuzione di questa legislazione compete principalmente ai Cantoni. La legislazione in materia di giocattoli rientra nel campo di applicazione dell’MRA con l’UE (allegato 1, capitolo 3 MRA). 31 Ordinanza del 2 aprile 2008 concernente la sicurezza delle macchine (ordinanza sulle macchine, OMacch) Anche il funzionamento di determinate macchine può dare origine a emissioni di RNI e stimoli sonori. Ai sensi dell’OMacch, questa esposizione non deve costituire un pericolo per la sicurezza e la salute. I requisiti fondamentali di immissione in commercio sono retti dal nuovo approccio e dall’approccio glo32 bale e sono stabiliti nella direttiva europea relativa alle macchine . La SECO definisce le norme necessarie a concretizzare i requisiti fondamentali. La sorveglianza del mercato, retta dall’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro) spetta all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva). L’OMacch rientra nel campo di applicazione del MRA con l’UE (allegato 1, capitolo 1 MRA). 33 Ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI) L’esposizione professionale a fonti di RNI o di stimoli sonori provocati all’interno dell’azienda rientra 34 nel campo di applicazione dell’OPI. Quest’ultima si fonda sulla legge federale del 20 marzo 1981 35 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e sulla legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro, LL). La legislazione in materia di sicurezza del lavoro obbliga le aziende ad adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro, nonché a documentarle e controllarle periodicamente. L’OPI disciplina gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore, le misure e le istallazioni di protezione come 26 RS 941.411 Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici, GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1. 28 RS 817.0 29 RS 817.02 30 RS 817.044.1 31 RS 819.14 32 Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24. 33 RS 832.30 34 RS 832.20 35 RS 822.11 27 14 anche i requisiti delle attrezzature di lavoro. I requisiti sanciti dall’OPI sono concretizzati nei valori limite degli agenti fisici previsti dalla Suva, che stabiliscono il livello di esposizione massimo consentito 36 sul posto di lavoro. Sia l’OPI che l’ordinanza 3 del 18 agosto 1983 concernente la legge sul lavoro (igiene, OLL 3) promuovono espressamente la protezione dalle RNI e dagli stimoli sonori. A fini precauzionali, l’OLL 3 dispone che i carichi di RNI e stimoli sonori sul posto di lavoro siano ridotti al minimo o eliminati, anche nei casi in cui si rispettano i valori limite. Se sull’esposizione alle RNI sul posto di lavoro incidono impianti e dispositivi esterni all’azienda, disciplinati dall’ordinanza del 23 dicembre 37 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI), dovranno essere rispettati anche i valori limite d’immissione e degli impianti previsti dall’ORNI. L’esecuzione è ripartita tra la SECO, la Suva e i Cantoni. Le autorità di esecuzione verificano che tutte le misure, valori limite compresi, siano rispettate. Una commissione di coordinamento designata dal Consiglio federale è incaricata di armonizzare i singoli ambiti di esecuzione. 38 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb) La LPAmb, concepita come legge quadro, prescrive di limitare le RNI e gli stimoli sonori che potrebbero divenire dannosi o molesti per l’uomo e l’ambiente. Il regime di protezione si articola su due livelli: • Il primo livello prevede che, indipendentemente dal carico inquinante, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, siano limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. In relazione alle RNI, tale livello mira soprattutto a limitare quanto più possibile gli effetti sulla salute ancora sconosciuti, causati da un’esposizione prolungata. • Il secondo livello prevede un inasprimento dei limiti di emissione nei casi in cui gli effetti nocivi o molesti siano certi o prevedibili. Il livello di protezione dagli effetti nocivi o molesti è stabilito dal Consiglio federale in forma di valori limiti di immissione. La limitazione delle emissioni si applica agli impianti che le generano. Sono considerati impianti sia gli impianti fissi, sia gli apparecchi, le macchine, i veicoli o i dispositivi analoghi. Rientrano nel campo di applicazione solo gli impianti che causano effetti nocivi o molesti in modo indiretto, propagandosi attraverso un comparto ambientale. L’UFAM è l’autorità di sorveglianza e l’autorità federale competente per le RNI e gli stimoli sonori nell’ambiente, fatte salve le normative settoriali specifiche sul rumore. L’autorità di esecuzione a livello federale è quella incaricata di eseguire le norme settoriali in materia. 39 Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) L’ORNI concerne solo i campi elettrici e magnetici con frequenze da 0 Hz a 300 GHz. Definisce i valori limite delle immissioni, per proteggere la popolazione dai pericoli scientificamente comprovati e riconosciuti derivanti dai campi elettromagnetici con frequenze da 0 Hz a 300 GHz. Per quel che attiene agli impianti fissi, come ad esempio gli impianti di trasmissione di telefonia mobile e le linee dell'alta tensione, il principio della prevenzione trova concretizzazione in forma di valori limite dell’impianto, che devono essere osservati in tutti quei luoghi ove le persone soggiornano regolarmente per un periodo prolungato. 40 Ordinanza del 1° dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico (OIF) L’OIF ha l’obiettivo di proteggere da rumori dannosi o molesti. Essa limita le immissioni foniche esterne prodotte da impianti fissi e stabilisce i requisiti in materia di zone edificabili e autorizzazioni di costruire in zone esposte ai rumori. L’OIF definisce, inoltre, i principi relativi alla limitazione delle emissioni prodotte da apparecchi e macchine. I valori limite delle immissioni di cui all’OIF sono stati fissati in base allo stato attuale della scienza e dell’esperienza finora acquisita, in modo tale che, per immissioni al di sotto dei valori prescritti, il benessere fisico della popolazione colpita non sia sensibilmente 36 RS 822.113 RS 814.710 38 RS 814.01 39 RS 814.710 40 RS 814.41 37 15 disturbato. L’OIF prevede inoltre valori preventivi di pianificazione e d’allarme che indicano la necessità di urgenti risanamenti. 41 Ordinanza del DATEC del 22 maggio 2007 sulle emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (ordinanza sul rumore delle macchine all'aperto, ORMAp) Nel quadro dell’immissione in commercio di 57 attrezzature e macchine destinate a funzionare all’aperto, l’ORMAp disciplina la limitazione preventiva e la marcatura delle emissione foniche, come anche i controlli ulteriori. Oltre al livello di potenza sonora, 23 macchine e attrezzature devono rispettare i valori limite di emissione stabiliti nell’ORMAp. 42 L’ordinanza del 28 febbraio 2007 concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser, OSLa) L’OSLa si propone di proteggere il pubblico dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser prodotti durante manifestazioni che espongono a stimoli sonori amplificati per via elettroacustica o a spettacoli laser. L’OSLa stabilisce pertanto il livello sonoro e i valori di irradiazione consentiti, come tante altre misure. In tal modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono tenuti ad annunciare le esposizioni previste e ad adottare le misure prescritte dall’OSLa per proteggere il pubblico in caso di superamento di determinati livelli sonori o valori di irradiazione. L’esecuzione dell’ordinanza è affidata ai Cantoni. In qualità di autorità federale competente, l’UFSP assume il compito di informare sugli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser e di raccomandare misure appropriate per ridurre al minimo i rischi per la salute. 1.2.2 Legislazione cantonale A livello cantonale esistono attualmente soltanto poche basi legali in materia di RNI o stimoli sonori, che si riferiscono alla problematica esposta al capitolo 1.1. Il Cantone del Giura disciplina le RNI in modo esplicito all’articolo 6a capoverso 2 della legge sanitaria e vieta ai minori di frequentare i solarium. Il Cantone di Basilea Campagna (BL) dispone di una base legale che consente di controllare i solarium. Il Cantone di Neuchâtel (NE) regola l’immissione in commercio di apparecchiature altamente 43 tecniche o di dispositivi medici moderni , come per esempio impianti per radiografie e risonanze magnetiche. Non esistono altre normative cantonali in materia di salute che disciplinino in modo specifico le RNI e gli stimoli sonori. Alcuni Cantoni (BE, FR, GE, JU, LU, NE, NW, OW, SO, TG, VD) hanno introdotto disposizioni volte a disciplinare l’esposizione alle RNI nel settore alberghiero e della ristorazione, in particolare per quel che concerne il tipo e l’intensità delle fonti luminose. Regolamentazioni cantonali che completano l’OSLa esistono nei Cantoni AR, SG, UR e VD. I Cantoni BE, GE e SO hanno emanato prescrizioni sulla protezione dal rumore. I Cantoni NE e TI hanno elaborato direttive specifiche per lo svolgimento di manifestazioni, che vertono principalmente sulla protezione dagli effetti prodotti dagli stimoli sonori e dai raggi laser. La maggior parte delle legislazioni cantonali disciplinano soprattutto aspetti concernenti il diritto ambientale, la pianificazione del territorio e l’edilizia. Gli atti normativi cantonali contengono primariamente prescrizioni in materia di protezione dalle emissioni sonore e pianificazione territoriale in relazione alle antenne di telefonia mobile. I Cantoni AG e UR prevedono disposizioni specifiche in materia di protezione dalle emissioni luminose. I Cantoni dovranno assicurarsi che la loro legislazione sia compatibile con il presente avamprogetto di legge e, se necessario, provvedere agli adeguamenti necessari. 41 RS 814.412.2 RS 814.49 43 http://www.lexfind.ch/dta/9269/3/80010002.pdf 42 16 1.3 Lacune del sistema attuale e necessità di disciplinamento La nuova legge non modifica le normative esistenti, che sono atte a prevenire i rischi per la salute rappresentati dalle RNI e dagli stimoli sonori e vengono efficacemente eseguite. Nella fattispecie, si tratta dell’ORNI, dell’OIF e dell’ORMAp per quel concerne la protezione dell’ambiente, e di tutte le norme in materia di protezione dei lavoratori. I lavori preparatori di questa legge hanno tuttavia evidenziato le lacune qui di seguito riportate. Impossibilità di controllare le norme di sicurezza dopo l’immissione in commercio Le norme di sicurezza, che il fabbricante acclude al prodotto, costituiscono una condizione importante affinché un prodotto potenzialmente pericoloso possa essere utilizzato in modo sicuro. Al momento della sua immissione in commercio, gli organi di esecuzione possono controllare se le norme di sicurezza del fabbricante siano presenti. Tuttavia, una volta che il prodotto è immesso in commercio, la normativa vigente non consente più di verificare in quale misura le norme di sicurezza vengano effettivamente rispettate durante l’installazione, l’esercizio e la manutenzione. La nuova legge dovrà colmare questa lacuna. Prodotti altamente pericolosi La problematica dei puntatori laser descritta al capitolo 1.1 mostra che, in rari casi, un’intera categoria di prodotti rappresenta un pericolo considerevole tanto da rendere necessario l’allontanamento dal commercio e dal settore privato di tutti i prodotti appartenenti alla categoria in questione. In conformità alla LSPro, le autorità di esecuzione possono ritirare dal mercato prodotti pericolosi, ma soltanto prodotti singoli e non intere categorie di prodotti. Per prodotti altamente pericolosi la LSPro non risulta appropriata, poiché la sua esecuzione avviene solo nel momento in cui questi prodotti sono già stati immessi in commercio o in circolazione. Non consente altresì di impedire l’importazione dall’estero a titolo privato, la consegna e il possesso di tali prodotti pericolosi. Anche le disposizioni sul porto e il trasporto di oggetti pericolosi ai sensi della legge sulle armi si attuano solo dal momento successivo all’immissione in commercio. Nella legge sulle armi in vigore, i laser ad uso manuale già rientrano nella categoria degli oggetti pericolosi. Tuttavia il loro disciplinamento non è contemplato dal Codice penale. Attualmente la polizia può solamente confiscare i puntatori laser pericolosi, senza applicare sanzioni. Nel caso dei puntatori laser, l’ESTI, quale autorità di esecuzione dell’OPBT, ha emanato nel maggio 2011 una decisione di portata generale volta a impedire perlomeno l’immissione in commercio di laser pericolosi a uso manuale e alimentati a batteria. Questa decisione non può tuttavia impedire l’importazione dall’estero di puntatori laser pericolosi a titolo privato. Limitandosi, inoltre, a regolare le due classi di laser più potenti, la 3B e la 4, essa non pone un freno agli abbagliamenti cui si accennava sopra, che continuano a rappresentare un pericolo per la sicurezza pubblica. La decisione rappresenta solo una soluzione transitoria e dovrà essere sostituita da disposizioni legali di portata più ampia, che consentano inoltre all’Amministrazione federale delle dogane di impedire alla frontiera l’importazione di puntatori laser pericolosi. La nuova legge dovrà colmare queste lacune unicamente per i prodotti che mettono in serio pericolo la salute dell’uomo. Utilizzo di dispositivi medici o prodotti analoghi che generano RNI o stimoli sonori I dispositivi medici, che generano RNI e stimoli sonori intensi e potenzialmente pericolosi per la salute, non sono esclusivamente riservati a trattamenti medici, ma sono largamente utilizzati a scopi estetici. Si tratta in questo caso di laser della classe 4 e lampade flash (IPL), il cui impiego per scopi medici ed estetici è disciplinato dall’allegato 6 ODmed. Ai sensi di questa ordinanza, entrambi i prodotti possono essere utilizzati unicamente da uno specialista formato e sotto il controllo di un medico. L’ODmed non disciplina tuttavia l’impiego di altri dispositivi medici potenzialmente pericolosi, come per esempio gli apparecchi terapeutici ad ultrasuoni. La prassi mostra inoltre che alcuni fabbricanti dichiarano lo stesso prodotto talvolta come dispositivo medico, talvolta ad esempio come prodotto per il benessere o destinato al settore estetico. Si rende pertanto necessaria una base legale che completi l’allegato 6 ODmed. In futuro, tutti i dispositivi medici o prodotti analoghi che espongono a RNI e stimoli sonori 17 potenzialmente pericolosi potranno essere utilizzati in modo competente esclusivamente da specialisti formati. Esecuzione dell’OPBT e dell’OIT L’esecuzione dell’OPBT e degli aspetti relativi all’OPBT figuranti nell’OIT è di competenza dell’ESTI, il quale si occupa di valutare la sicurezza elettrica dei prodotti a bassa tensione e degli apparecchi di telecomunicazione, ma non le relative emissione di radiazioni e stimoli sonori pericolosi per la salute. Le disposizioni di esecuzione della nuova legge dovranno pertanto attribuire all’UFSP competenze esecutive in materia di emissioni di RNI e stimoli sonori pericolosi per la salute, generate da prodotti a bassa tensione e da apparecchi di telecomunicazione disciplinati dall’OPBT. Protezione dagli stimoli sonori e dai raggi laser durante le manifestazioni La nuova legge dovrà creare le basi che consentano in futuro di proteggere sufficientemente le persone dagli effetti diretti degli stimoli sonori e dei raggi laser, in particolare per quanto concerne i suoni non amplificati elettronicamente, l’obbligo di fornire protezioni per l’udito e le misure sanzionatorie. Lavoratori indipendenti Sulla base della LAINF e della LL, la legislazione in materia di sicurezza sul lavoro disciplina soltanto la protezione della salute dei lavoratori dipendenti. Pertanto, i valori limite di esposizione alle RNI e agli stimoli sonori sul posto di lavoro si applicano soltanto ai lavoratori dipendenti, diversamente da quanto avviene per i valori delle radiazioni ionizzanti, che sono vincolanti per tutte le persone attive professionalmente, gli insegnanti, gli studenti e i volontari. In un secondo momento sarà necessario verificare se le disposizioni di esecuzione della nuova legge dovranno e potranno colmare l’attuale lacuna relativa ai lavoratori indipendenti. Informazioni relative agli effetti sulla salute delle RNI e degli stimoli sonori Un’informazione neutra e oggettiva sugli effetti e i pericoli legati alle RNI e agli stimoli sonori risponde a un importante bisogno della popolazione. L'UFSP ha pubblicato una trentina di schede informative e opuscoli sull'argomento, che hanno raccolto un ampio consenso. Ogni mese l'apposito sito Internet registra circa 100 000 visitatori. In futuro sarà necessario creare le basi legali per informare ulteriormente sui prodotti pericolosi e il loro utilizzo. Inoltre, l'UFSP dovrà essere autorizzato ad acquisire le basi scientifiche necessarie e specifiche ai fini dell'attuazione della presente legge. In considerazione del seguito che le raccomandazioni e gli avvertimenti istituzionali potrebbero avere tra la popolazione, è opportuno che questa attività informativa sia sancita nella legge. 1.4 Lavori preparatori Nel 2006, l’UFSP ha istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale per le radiazioni non ionizzanti, con l’obiettivo di migliorare la circolazione di informazioni e il coordinamento tra le autorità competenti in materia di protezione della salute dalle radiazioni non ionizzanti. Il gruppo di lavoro, composto da rappresentanti di UFCOM, UFAM, SECO, Ufficio federale dell’energia (UFE), ESTI, UFSP, Ufficio federale del consumo (UFDC), swissmedic e Suva, si è finora occupato di puntatori laser potenti, solarium, dispositivi medici a scopo estetico e altri prodotti ad alta emissione di radiazioni, come per esempio i sistemi antitaccheggio. Il gruppo di lavoro s’informa regolarmente sulle novità nell’ambito della protezione dei lavoratori, della ricerca, dell’esecuzione delle leggi, dell’attività normativa e delle norme UE pertinenti, e fornisce inoltre delucidazioni su numerosi interventi parlamentari che propongono misure sanzionatorie ad esempio per i rischi cui espongono solarium, telefoni cellulari, lampadine a risparmio energetico e puntatori laser, o che esigono una dichiarazione o una diminuzione delle radiazioni emesse dagli apparecchi. Il gruppo di lavoro ha redatto all’attenzione del Consiglio federale rapporti in risposta ai seguenti interventi parlamentari: a) Il rapporto «Radiazioni non ionizzanti e tutela della salute in Svizzera: Panoramica, necessità d’intervento e raccomandazioni» del 24 maggio 2006 in adempimento della postulato Sommaruga 00.3565 «Radiazioni non ionizzanti. Valori limite». Il postulato chiede di creare una base legale per la fissazione di valori limite concernenti le radiazioni emesse da cellulari, puntatori laser, solarium e altri prodotti, che prenda in considerazione anche gli effetti ancora sconosciuti. Dal rapporto risulta che 18 non è necessario prevedere dei valori limite per queste categorie di prodotti, poiché tale obiettivo è già perseguito dall’attuale legislazione in materia di prodotti. Al contrario, si rileva la necessità di intervenire nei seguenti ambiti: collaborazione tra le autorità e gli organi di esecuzione, cooperazione internazionale, obbligo di formazione per l’utilizzo di prodotti potenzialmente pericolosi, informazione della popolazione sulle RNI e, in particolare, sulla protezione dai raggi solari, acquisizione di conoscenze sulle nuove tecnologie e i rischi per la salute, come anche chiarimento di possibili misure per prodotti con un potenziale di pericolosità sconosciuto. b) Il rapporto del 16 marzo 2007 in adempimento del postulato 04.3594 Allemann «Potenziale di rischio delle reti senza fili», come la rete WLAN, ha esaminato il carico di radiazioni, i rischi per la salute e la sicurezza dei dati in relazione ai prodotti WLAN che collegano a reti Internet senza fili computer o altri terminali di telecomunicazione. Secondo quanto esposto nel rapporto, questi prodotti non comportano alcun rischio per la salute. c) Il rapporto del 25 giugno 2008 in adempimento del postulato 05.3053 Allemann «Necessità d’intervento in relazione alla tecnologia RFID» ha analizzato i rischi legati all’emissione di radiazioni, allo smaltimento dei rifiuti, nonché alla protezione dei dati e dei consumatori di prodotti RFID. Dal rapporto è emersa la difficoltà di studiare le radiazioni generate da questi prodotti, i quali sono, tra l’altro, utilizzati come sistemi antitaccheggio o di controllo degli accessi. I pochi dati di misurazione allora disponibili indicavano un’esposizione importante i cui effetti sulla salute devono ancora essere studiati. 1.5 Mandato del Consiglio federale In risposta al postulato Bugnon (10.3776), che chiede di esaminare la possibilità di limitare la vendita di dispositivi laser pericolosi, il capo del Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha incaricato l’UFSP di fornire al Consiglio federale possibili elementi di spunto per l’elaborazione di una legge federale concernente la protezione della salute dalle RNI e dagli stimoli sonori, e di proporre gli adeguamenti che 44 dovranno essere eventualmente apportati alla Costituzione (Cost.). Da una perizia esterna effettuata a tale scopo è emerso che, in materia di RNI e stimoli sonori, le disposizioni costituzionali in vigore 45 46 sono sufficienti a disciplinare oggetti d’uso pericolosi , attività economiche , misure sul posto di lavo47 48 ro e rischi seri per la salute . Al contrario, le disposizioni che si applicano direttamente ai cittadini, come è il caso del divieto di frequentazione dei solarium imposto ai minori di 18 anni, non possono poggiare su una base costituzionale. Considerati i pericoli per la salute già esposti al capitolo 1.1 e le carenze giuridiche ed esecutive concrete discusse in seno al suddetto gruppo di lavoro interdipartimentale, l’UFSP ha chiarito ulteriormente la necessità di disciplinamento e individuato lacune a livello giuridico ed esecutivo soprattutto nei seguenti ambiti, potenzialmente pericolosi per la salute: prodotti ad alta potenza come puntatori laser, importati dall’estero a titolo privato; trattamenti estetici che impiegano dispositivi medici ad alta potenza o dispositivi non medici con caratteristiche costruttive analoghe; utilizzo incontrollato dei solarium; campi elettromagnetici generati da potenti apparecchi a bassa tensione; interferenze prodotte sugli impianti medici impiantabili attivi dagli apparecchi a bassa tensione e i presunti effetti causati da apparecchi terapeutici ad alta potenza. Con decreto del 25 aprile 2012, il Consiglio federale ha in seguito incaricato il DFI di elaborare un avamprogetto di legge sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti e dagli stimoli sonori. Il Consiglio federale ritiene che la nuova legge debba limitarsi all’essenziale e colmare le esistenti lacune giuridiche soltanto se risulta evidente la necessità di disciplinamento. 44 Gutachten zu Handen Bundesamt für Gesundheit (BAG) und Bundesamt für Umwelt (BAFU) betreffend Verfassungsgrundlage im Bereich der Regelung nichtionisierender Strahlung (NIS), del prof. dott. Felix Uhlmann, Berna, 30 novembre 2011. 45 Art. 118 cpv. 2 lett. a Cost. 46 Art. 54, 95 e 97 Cost. 47 Art. 110 Cost. 48 Art. 118 cpv. 2 lett. b Cost. 19 1.6 Elaborazione dell’avamprogetto Un gruppo di lavoro in seno all’UFSP ha chiarito la necessità di una nuova legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori nelle tre fasi qui di seguito descritte: 1. Sono stati registrati in modo sistematico i prodotti, il loro utilizzo e altre situazioni che espongono la popolazione a RNI e a stimoli sonori. I loro effetti sulla salute sono stati valutati sulla base dei valori limite raccomandati a livello internazionale o secondo l’attuale stato delle conoscenze. Da questa valutazione è stato ricavato un elenco di prodotti o situazioni potenzialmente pericolosi, che necessitano un disciplinamento. 2. Sono state elencate le disposizioni legali vigenti in materia di RNI e stimoli sonori affinché si potessero definire prodotti o situazioni potenzialmente pericolosi che non sono ancora disciplinati, o lo sono in misura insufficiente. 3. Per prodotti o situazioni potenzialmente pericolosi, che sono già disciplinati dalla legge, è stata analizzata l’efficacia dell’attuale attività esecutiva, allo scopo di sopperire a eventuali carenze. L’UFSP ha discusso la necessità d'intervento con gli Uffici federali già in parte competenti per la protezione della salute dalle RNI e dagli stimoli sonori. L’UFSP ha informato tutti i Cantoni sull’avamprogetto, affrontando con ciascuno gli aspetti tecnici e gli interrogativi in relazione al piano di esecuzione attuale e futuro. Ha interpellato anche i gruppi d’interesse maggiormente interessati dalla nuova normativa, allo scopo di raccogliere ampio sostegno e consenso per la nuova legge. Nella necessità d’intervento individuata e nel progetto normativo che ne deriva sono confluite anche le tematiche affrontate nel capitolo 1.4 «Lavori preparatori». 20 2 Aspetti fondamentali del disciplinamento proposto 2.1 Obiettivi dell’avamprogetto La nuova legge dovrà proteggere la popolazione dalle RNI e dagli stimoli sonori pericolosi per la salute, nonché colmare le lacune normative per quel che concerne l’esposizione alle RNI e agli stimoli sonori, soltanto se possono costituire un pericolo per la salute delle persone. La nuova legge dovrà inoltre contribuire a chiarire e migliorare le attuali competenze esecutive, nonché a coordinare i compiti dei servizi federali coinvolti, in modo da evitare nella misura possibile eventuali doppioni. 2.2 Nuove disposizioni proposte 2.2.1 Importazione, transito, consegna e possesso di prodotti La nuova legge lascia alla LSPro e ad altre leggi vigenti il disciplinamento delle norme riguardanti l’immissione in commercio (cfr. art. 3–8 LSPro). Sebbene in casi limitati, essa getta le basi per l’adozione di misure più severe, senza per questo limitare l’effetto giuridico della LSPro e delle altre leggi vigenti. In assenza di altre misure capaci di proteggere sufficientemente la salute delle persone, il Consiglio federale ha facoltà di vietare totalmente l’importazione, il transito, la consegna e il possesso di prodotti potenzialmente molto pericolosi. Questi divieti rispondono in particolare alla ben nota problematica dei puntatori laser e non si prevede attualmente di estenderli ad altri prodotti. 2.2.2 Utilizzo dei prodotti La nuova legge disciplina l’utilizzo dei prodotti che generano RNI e stimoli sonori e prevede le seguenti misure: − Chi installa o utilizza un prodotto, oppure si occupa della sua manutenzione, deve attenersi alle norme di sicurezza del fabbricante. − L’utilizzo di un prodotto non deve minacciare la salute delle persone o lo può fare soltanto minimamente. Per l’utilizzo commerciale e professionale di prodotti con elevato potenziale di pericolosità, il Consiglio federale può richiedere un attestato di competenza e il ricorso a uno specialista. Può inoltre vietare l’utilizzo per scopi commerciali e professionali di prodotti se mettono in serio pericolo la salute delle persone. − Il Consiglio federale può fissare requisiti in materia di formazione e competenza degli utenti ed è tenuto a coinvolgere le organizzazioni del mondo del lavoro, nella misura in cui i requisiti in relazione all’attestato di competenza siano legati alla formazione professionale. 2.2.3 Misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute La LSPro non si applica a esposizioni che non sono riconducibili a un singolo prodotto. Non disciplina in particolare le manifestazioni che espongono a un livello elevato di raggi laser e stimoli sonori ai sensi dell’ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser (OSLa) o altre situazioni in cui le persone sono esposte simultaneamente a molteplici fonti di RNI e di stimoli sonori (esposizioni multiple). La nuova legge obbliga il Consiglio federale a disciplinare queste situazioni nella misura in cui l’esposizione a RNI e stimoli sonori costituisca un pericolo per la salute. 2.2.4 Compiti della Confederazione L’avamprogetto dovrà consentire all’UFSP di acquisire le basi scientifiche necessarie ad informare il pubblico adeguatamente e in modo mirato sulle RNI e gli stimoli sonori che rientrano nel campo di applicazione della nuova legge. Questi compiti saranno diretti ed eseguiti dal servizio specializzato dell’UFSP, già operativo. 2.2.5 Esecuzione della LSPro e possibilità di ottimizzazione 21 L’esecuzione della nuova legge spetta alla Confederazione, sempreché i controlli non siano trasferiti ai Cantoni. Rientrano nella competenza esecutiva superiore della Confederazione anche la facoltà di emanare disposizioni di esecuzione e mettere a disposizione aiuti all’esecuzione in relazione ai controlli cantonali. I controlli in loco sono delegati in massima parte ai Cantoni, che dispongono delle necessarie competenze specialistiche. Ai Cantoni spetta l’esecuzione dei divieti di consegna e di possesso di prodotti altamente pericolosi, come anche il divieto di utilizzo di prodotti che possono minacciare gravemente la salute. I Cantoni controllano con prove a campione in funzione del rischio se le norme di sicurezza del fabbricante siano osservate durante l’utilizzo dei prodotti. Controllano, inoltre, che vengano rispettate le misure previste nelle situazioni di esposizione non riconducibili a un singolo prodotto. La Confederazione è competente per l’esecuzione dei divieti di importazione e di transito di prodotti altamente pericolosi, come ad esempio i puntatori laser pericolosi. Le prescrizioni in materia di immissione in commercio di prodotti che generano RNI e stimoli sonori sono rette altresì dalle disposizioni di cui alla LSPro. Sarà necessario verificare a livello di ordinanza se l’UFSP dovrà essere designato quale organo di esecuzione della LSPro nell’ambito della sicurezza dei prodotti (in particolare come autorità di sorveglianza del mercato) per gli aspetti concernenti le RNI e gli stimoli sonori, salvo i casi in cui la valutazione di tali aspetti rientri già nelle competenze principali di un’altra autorità di esecuzione. In particolare, occorrerà stabilire se trasferire all’UFSP l’esecuzione degli aspetti relativi alle RNI e agli stimoli sonori dei prodotti elettrici a bassa tensione e di altri prodotti attualmente disciplinati soltanto dalla LSPro. In casi particolari, l’organo di coordinamento della LSPro, operante in seno alla SECO, deciderà in futuro la ripartizione delle competenze. 2.2.6 Disposizioni penali Le disposizioni penali previste concernono innanzitutto il rispetto dei divieti stabiliti. 2.3 Alternative esaminate 2.3.1 Integrazione nell’attuale legge sulla radioprotezione o emanazione di una legge autonoma Nel quadro dei lavori preparatori è stata esaminata la costituzionalità della nuova legge (cfr. cap. 5.1) e sono state vagliate due possibili varianti legislative: da un lato, l’integrazione delle RNI e degli stimoli sonori nell’attuale legge sulla radioprotezione, che disciplina le radiazioni ionizzanti e, dall’altro, l’elaborazione di una legge nuova e autonoma concernente le RNI e gli stimoli sonori. La legge sulla radioprotezione e le relative ordinanze disciplinano l’ambito delle radiazioni ionizzanti in modo esaustivo e circostanziato. Per esempio, l’utilizzo di fonti artificiali di radiazioni ionizzanti è subordinato a esigenze specifiche, all’obbligo di autorizzazione e a controlli severi da parte delle autorità di vigilanza della Confederazione. Una simile attività di vigilanza ad ampio raggio non è indicata per le RNI e gli stimoli sonori. Questi due ambiti toccano un numero troppo elevato di temi e sono già parzialmente disciplinati da normative vigenti, come per esempio la legislazione sulla sicurezza dei prodotti. La nuova legge dovrà pertanto iscriversi nel concetto normativo della sicurezza dei prodotti, che si distingue da quello della legislazione sulla radioprotezione. Si può inoltre supporre che la cerchia dei potenziali destinatari diretti dei diritti e degli obblighi disciplinati da una legge sulle RNI e gli stimoli sonori sia diversa da quella cui si rivolge la legislazione sulle radiazioni ionizzanti. In tale contesto s’impone la necessità di elaborare una legge autonoma sulla protezione della salute dalle RNI e dagli stimoli sonori, al fine di garantire, non da ultimo, una situazione giuridica trasparente ai soggetti giuridici. 2.3.2 Singoli aspetti normativi Nel corso dei lavori preparatori, in relazione a singoli aspetti normativi delle RNI e degli stimoli sonori sono state esaminate svariate soluzioni, qui di seguito presentate. 22 Puntatori laser pericolosi: divieti d’immissione in commercio e sequestro nel caso di porto o trasporto abusivo La LSPro consente di vietare l’immissione in commercio di puntatori laser pericolosi. La legge sulle armi ha finora autorizzato il sequestro di puntatori laser pericolosi se non si può rendere verosimile un impiego conforme allo scopo degli oggetti o si suscita l’impressione che possano essere usati abusivamente come oggetti pericolosi. Si è pertanto verificato se queste misure possano essere considerate sufficienti a disciplinare i puntatori laser. La soluzione è stata respinta, poiché le misure contro i laser pericolosi sarebbero efficaci soltanto se il divieto si applicasse anche all’importazione, al transito, alla consegna e al possesso privato di prodotti. Un altro fattore determinante è la possibilità di imporre il divieto a un’intera categoria di prodotti, diversamente da quanto prevede la LSPro. Puntatori laser pericolosi: adeguamento della definizione di arma È stata esaminata la possibilità di adeguare la definizione di arma di cui all’articolo 4 LArm, affinché i puntatori laser pericolosi per la salute e la sicurezza pubblica possano essere considerati come armi, ed eventualmente come «armi vietate» ai sensi dell’articolo 5 LArm. L’acquisto di questi oggetti sarebbe così subordinato all’ottenimento di un permesso d’acquisto di armi o persino a un’autorizzazione eccezionale cantonale. Anche la loro importazione ed esportazione sarebbe sottoposta all’obbligo di autorizzazione. A un tale disciplinamento si contrappone il fatto che le armi, ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera a–f LArm, sono definite espressamente come oggetti destinati ad essere utilizzati come armi, cosa che i puntatori laser non sono. Obbligo di dichiarazione Negli ultimi anni sono stati depositati diversi interventi parlamentari che richiedevano l’imposizione di un obbligo di dichiarazione per prodotti che generano RNI e stimoli sonori (Mo. Kiener Nellen 11.3593; Mo. Wyss 10.3485; Mo. Teuscher 06.3834; Mo. Sommaruga, 00.3172). Si è pertanto esaminato se la nuova legge debba prevedere un tale obbligo, ma la proposta è stata respinta, poiché la legislazione vigente prevede già due possibilità di imporre un obbligo di dichiarazione (cfr. art. 3 cpv. 4 lett. e LSPro e art. 1 lett. a della legge federale del 5 ottobre 1990 49 sull’informazione dei consumatori [LIC]). Affinché possa essere introdotto un obbligo di dichiarazione ai sensi della LIC, occorre tuttavia che si realizzino le seguenti condizioni: − le organizzazioni interessate dell’economia e dei consumatori concordano l’elenco delle merci da dichiarare e i requisiti formali della dichiarazione; − il Consiglio federale, sentite le organizzazioni interessate dell’economia e dei consumatori, può disciplinare la dichiarazione mediante ordinanza soltanto se, entro congruo termine, non è stato raggiunto un accordo oppure l'accordo è adempiuto in modo insufficiente. Adeguamento della sorveglianza del mercato per i prodotti che generano RNI e stimoli sonori Nell’ottica di migliorare l’esecuzione delle disposizioni legali in vigore, è stata esaminata, come soluzione alternativa, la possibilità di coordinare a livello centralizzato le attività di esecuzione dei diversi organi federali competenti. Questi ultimi si sono opposti alla proposta, sostenendo che questa misura non condurrebbe all’effetto sperato e comporterebbe un dispendio di risorse troppo elevato. Questa soluzione è stata dunque respinta. 2.4 Sviluppi internazionali e confronto con la legislazione di altri Stati, in particolare con quella europea 2.4.1 Sviluppi internazionali A livello internazionale, gli Stati non sono attualmente unanimi sulla modalità di disciplinare le radiazioni non ionizzanti nella loro legislazione. Alcuni prevedono per questo ambito una normativa specifica, altri lo integrano nella legislazione generale sulla radioprotezione o in quella speciale. Anche la 49 RS 944.0 23 portata del disciplinamento varia in misura significativa: alcuni Stati rinunciano totalmente a legiferare in materia, mentre altri applicano normative molto ampie e dettagliate. 2.4.2 Diritto europeo I principali documenti dell’UE sulla protezione della salute dalle RNI sono la raccomandazione del Consiglio relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (1999/519/CE) e le due direttive sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, in particolare dai campi elettromagnetici (direttiva 2013/35/UE) e dalle radiazioni ottiche artificiali (direttiva 2006/25/CE). Questi documenti riprendono le raccomandazioni sui valori limite formulate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (International commission on non-ionizing radiation protection; ICNIRP), al fine di proteggere dagli effetti delle RNI di comprovata nocività. Per quel che concerne i CEM, si tratta in particolare degli effetti acuti di campi elettromagnetici intensi; nell’ambito ottico (raggi UV), l’ICNIRP raccomanda non solo di limitare le esposizioni ma anche di adottare misure precauzionali. Nel campo degli stimoli sonori, la direttiva 2003/10/CE stabilisce le prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori dai rischi effettivi o presunti che il rumore provoca per la sicurezza, la salute e, soprattutto, l’udito. La sicurezza dei puntatori laser, che nell’UE vengono offerti ai consumatori in forma di dispositivi a batteria ma non sono giocattoli, è disciplinata dalla direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti (DSGP). La direttiva obbliga gli Stati membri ad accertare che i fabbricanti immettano in commercio solo prodotti sicuri. Nell’UE non esiste una disposizione che vieti esplicitamente l’importazione, il transito, la consegna e il possesso a titolo privato di prodotti. Le autorità di sorveglianza del mercato degli Stati membri sono pertanto tenute ad assicurare che puntatori laser pericolosi non entrino nel mercato dell’UE. A livello europeo si adottano misure appropriate per rafforzare gli sforzi profusi dagli Stati membri in tale ambito. Nel 2011, l’UE ha pertanto finanziato un progetto di collaborazione tra le autorità di sorveglianza del mercato di 10 Stati membri e, attualmente, gli Stati membri si stanno confrontando sull’opportunità di introdurre una nuova norma europea o una norma aggiornata nel quadro della DSGP, che includa prescrizioni di sicurezza per i puntatori laser. Da tale impegno è scaturita la decisione della Commissione del 5 febbraio 2014 relativa ai requisiti di sicurezza che devono soddisfare le norme europee per i prodotti laser di consumo, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2014/59/UE). Nell’ambito dell’attuazione delle direttive europee sopraccitate, gli organismi europei di normalizzazione sono stati incaricati di elaborare norme tecniche armonizzate a livello europeo nei settori dell’elettrotecnica, delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni. In applicazione del nuovo approccio e dell’approccio globale, queste misure dovranno, da un lato, garantire i requisiti fondamentali in materia di sicurezza e protezione della salute e, dall’altro, accordare all’industria il margine di manovra più ampio possibile, tale da consentire di dimostrare la conformità dei prodotti a questi requisiti fondamentali. 2.5 Attuazione dell’avamprogetto Il Consiglio federale è chiamato a concretizzare mediante ordinanza gli articoli 3–5 dell’avamprogetto, segnatamente i divieti di importazione, transito, consegna, possesso e utilizzo. Già oggi si può prevedere che saranno oggetto di divieto soltanto pochissimi prodotti altamente pericolosi ed, eventualmente, l’utilizzo commerciale o professionale di prodotti potenzialmente pericolosi. Saranno inoltre necessarie disposizioni supplementari per l’utilizzo di prodotti e per le esposizioni pericolose per la salute. 2.6 Interventi parlamentari Parallelamente ai lavori preparatori della nuova legge condotti dal DFI e dall’UFSP, sono stati depositati diversi interventi parlamentari. 24 Il postulato Bugnon 10.3776 «Adottare misure contro l’impiego di laser pericolosi» del 30 settembre 2010 incarica il Consiglio federale di studiare le misure necessarie per disciplinare il mercato degli emettitori di raggi laser prima che accada un grave incidente. Soltanto i professionisti dovrebbero poter acquistare questi dispositivi ad alta potenza. Il 3 dicembre 2010, il Consiglio federale ha accolto questa proposta. Con l'adozione del messaggio si richiederà lo stralcio del postulato. Le mozioni Wyss 10.3485 e Kiener Nellen 11.3593 propongono entrambe l’imposizione di un obbligo di dichiarazione, la prima per le radiazioni dei campi elettromagnetici generati dalle lampadine a basso consumo energetico e la seconda per gli apparecchi che emettono radiazioni non ionizzanti. Il Consiglio federale ha respinto le mozioni, rispettivamente l’8 settembre 2010 e il 31 agosto 2011. La possibilità di introdurre un obbligo di dichiarazione è stata riesaminata nell’ambito dei lavori preparatori della nuova legge (cap. 2.3 Alternative esaminate). La mozione Fridez 12.3157 invita il Consiglio federale a istituire le basi legali per vietare ai minori l’uso 50 di apparecchiature abbronzanti nei solarium aperti al pubblico. Mancando una base costituzionale , questa misura non figura nella nuova legge. Inoltre, l’articolo 4 concernente il rispetto delle norme di sicurezza del fabbricante permette di garantire ai minori un livello di protezione appropriato. La mozione Stolz 13.3847 del 26 settembre 2013 chiede al Consiglio federale di elaborare le basi legali per punire il possesso e l’utilizzo di laser azionabili manualmente e per classificare come armi i puntatori laser a partire da una determinata classe. La nuova legge attribuisce al Consiglio federale la competenza di vietarne l’importazione, il transito, la consegna e il possesso. Ciò nonostante, i puntatori laser potenti continueranno a non essere considerati come armi (cap. 2.3 Alternative esaminate). Con l'adozione del messaggio si richiederà lo stralcio di questa mozione. La mozione della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni–CN (13.072) chiede di completare il Codice penale con una disposizione che sanzioni la messa in pericolo di tutti gli interessati, per esempio piloti, camionisti, passanti e il personale dei trasporti pubblici. Il Consiglio federale ha respinto la mozione, poiché ritiene che il Codice penale preveda sufficienti disposizioni che tutelano la vita e l'integrità fisica da pericoli concreti e che pertanto non si ravvisano lacune in termini di punibilità. Sostiene inoltre che le norme penali in questione debbano essere integrate come reato astratto di esposizione a pericolo in una normativa speciale del diritto penale accessorio, facendo a tal proposito riferimento agli attuali lavori preparatori dell’avamprogetto di legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS). La nuova legge dovrà ora conferire al Consiglio federale la competenza di vietare l’importazione, il transito, la consegna e il possesso di puntatori laser pericolosi. Violazioni di questi divieti dovranno essere sanzionate. 50 Gutachten zur Verfassungsgrundlage im Bereich der Regelung nichtionisierender Strahlung (NIS); prof. dott. Felix Uhlmann, 30 novembre 2011. 25 3 Commento ai singoli articoli Articolo 1 Scopo e campo d’applicazione Capoverso 1: la nuova legge si prefigge di proteggere le persone dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti (RNI) e degli stimoli sonori . Il carico di RNI o di stimoli sonori provocato da prodotti o esposizioni non riconducibili a un singolo prodotto non deve esporre la salute e la sicurezza delle persone ad alcun pericolo e può al massimo costituire un pericolo trascurabile. La nuova legge prevede pertanto un livello di protezione analogo a quello della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) e ammette pericoli di entità minima e trascurabile a condizione che sia garantito un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone. Deve essere protetta ogni persona, a prescindere dal fatto che l’esposizione alle radiazioni o agli stimoli sonori sia consapevole o inconsapevole, intenzionale o non intenzionale. Restano escluse le esposizioni alle RNI o agli stimoli sonori che potrebbero avere un effetto molesto o eventualmente pericoloso in proiezione futura, ma la cui nocività per la salute e la sicurezza delle persone non è scientificamente dimostrata. La nuova legge non dispone pertanto misure precauzionali, come è il caso per esempio della LPAmb. Capoverso 2 lettera a: l’immissione in commercio di prodotti che generano RNI o stimoli sonori dovuti al loro funzionamento o come prodotto secondario è disciplinata dalla LSPro e da normative settoriali disciplinano. La nuova legge dovrà poter prescrivere l’utilizzo competente e conforme alle norme di sicurezza del fabbricante di questi prodotti al di là delle disposizioni della LSPro, senza tuttavia imporre nuovi requisiti per i singoli prodotti. La nuova legge prevede inoltre la possibilità di vietare prodotti che costituiscono un pericolo considerevole per la salute e la sicurezza. Capoverso 2 lettera b: la nuova legge contempla anche situazioni di esposizione pericolose per la salute, che non possono essere ricondotte ad un singolo prodotto. In questa fattispecie rientrano sia le manifestazioni con alti livelli di esposizione a stimoli sonori e laser che le situazioni in cui le persone sono esposte simultaneamente a molteplici fonti di RNI o di stimoli sonori. Tra gli scopi perseguiti vi è la protezione della salute e della sicurezza dall’esposizione a fonti naturali di RNI e stimoli sonori, purché questa sia giustificata e ragionevolmente attuabile con misure appropriate. Ad esempio, la nuova legge dovrà consentire alla Confederazione di informare la popolazione su un’esposizione ai raggi solari ragionevole e non nociva alla salute. Capoverso 2 lettera c: la nuova legge crea la base legale per acquisire le conoscenze necessarie ad informare il pubblico in modo appropriato e in tempo utile sugli effetti rilevanti per la salute delle RNI e degli stimoli sonori. Capoverso 3: riguardo agli effetti del rumore e delle radiazioni che rientrano nel campo di applicazione della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) valgono le prescrizioni di questa legge. Essa protegge le persone dal rumore e dalle radiazioni, sempreché l'impatto di questi ultimi sull’uomo avvenga attraverso l’ambiente. Le disposizioni di esecuzione dovranno provvedere a delimitare maggiormente il campo di applicazione rispetto ad altre normative. Sebbene la maggioranza dei prodotti che emettono RNI e stimoli sonori siano costituiti da prodotti elettrici a bassa tensione che, in quanto tali, rientrano nel campo di applicazione dell’OPBT, in fase esecutiva l’autorità preposta all’esecuzione di questa ordinanza attribuisce maggiore importanza alla valutazione della sicurezza elettrica piuttosto che della pericolosità per la salute delle RNI e degli stimoli sonori. Si configura pertanto la possibilità di attribuire all’UFSP compiti di vigilanza ed esecuzione degli aspetti legati alle RNI e agli stimoli sonori pericolosi per la salute emessi da prodotti disciplinati dall’OPBT. Tale delimitazione del campo di applicazione terrebbe conto del fatto che l’UFSP possiede le necessarie competenze specialistiche in materia di pericoli per la salute derivanti da RNI e stimoli sonori ed è da lungo tempo rappresentato a livello internazionale in comitati e organizzazioni attivi in questo ambito. Nel caso dovesse esercitare un'attività esecutiva, l'UFSP agirebbe secondo la LSPro (cfr. art. 2 LSPro), mantenendo così invariato l’attuale livello di protezione dell’OPBT. Il Consiglio fede26 rale provvederà a introdurre una distinzione dall'OPBT e da altri disciplinamenti nelle ordinanze di applicazione della nuova legge. La nuova legge non modifica in alcun modo l’esecuzione in materia di sicurezza elettrica dei prodotti a bassa tensione, che dovrà restare di competenza degli organi attualmente preposti. . Articolo 2 Definizioni Lettera a: la nuova legge definisce le radiazioni non ionizzanti (RNI) come campi elettromagnetici con una lunghezza d’onda superiore a 100 nanometri. Questi campi elettromagnetici si suddividono in due categorie: - - Le radiazioni ottiche, che comprendono i raggi ultravioletti (UV), la luce visibile e i raggi infrarossi, costituiscono la regione con più energia dello spettro RNI. Tipiche fonti di radiazioni ottiche sono il sole, le lampade, i laser o i solarium. I campi elettromagnetici (CEM), che non rientrano nella categoria delle radiazioni ottiche, costituiscono la regione con meno energia dello spettro RNI e sono prodotti quasi esclusivamente in ambito tecnico. In mancanza di un termine specifico, nel settore tecnico, si parla genericamente di campi elettromagnetici anche se ci si sta riferendo soltanto a una parte di essi. Dal momento che questo uso linguistico si è affermato a livello internazionale, lo si ritroverà anche nella nuova legge. Si distingueranno i seguenti CEM: i CEM ad alta frequenza e, dunque, a oscillazione rapida vengono generati soprattutto dalle tecnologie che trasmettono informazioni mediante onde radio, siano essi dispositivi per la comunicazione mobile, la radio e la televisione oppure i sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID). I CEM a bassa frequenza e, dunque, a oscillazione lenta sono generati da tutti gli apparecchi elettrici collegati alla rete elettrica. I CEM statici, ossia a oscillazione nulla, sono prodotti dai magneti permanenti o, nell’ambito della diagnostica medica, dai tomografi a risonanza magnetica (TRM). Molti apparecchi d’uso quotidiano, come ad esempio motori elettrici, telefoni cellulari o piani di cottura a induzione, producono CEM appositamente per poter funzionare. In altri casi, quali ad esempio le lampade, i CEM non contribuiscono al funzionamento del prodotto ma vengono originati in relazione alle sue caratteristiche costruttive. La nuova legge si collega, senza produrre lacune, al campo di applicazione della legislazione sulla radioprotezione, la quale copre le radiazioni ionizzanti. Lettera b: il suono rappresenta un’onda di pressione fisica di qualunque lunghezza, che si propaga in un mezzo fisico qualsiasi. In base alla loro frequenza, gli stimoli sonori si distinguono in tre categorie: i suoni comprendono le frequenze percepibili all’udito, mentre gli ultrasuoni e gli infrasuoni le gamme di frequenza che si collocano rispettivamente al di sopra e al di sotto del suono udibile e non sono perciò percepibili dall’orecchio umano. Queste frequenze sono solitamente emesse da dispositivi medici a ultrasuoni utilizzati a scopo diagnostico, come anche da applicazioni mediche ed estetiche ad ultrasuoni, che si ritrovano per esempio nei trattamenti snellenti. Lettera c: la nuova legge definisce il prodotto in modo analogo alla LSPro, con la precisazione che, per ricadere nel suo campo di applicazione, esso deve generare RNI o stimoli sonori. In tale contesto è irrilevante il fatto che le RNI o gli stimoli sonori siano di natura funzionale oppure derivino dalle caratteristiche costruttive del prodotto, come risultato del suo funzionamento. Pertanto, ai sensi della presente legge, per prodotto s’intende una cosa mobile pronta per l'utilizzo che genera RNI o stimoli sonori, anche se incorporata in un'altra cosa mobile o in una cosa immobile. Analogamente alla LSPro, la nuova legge disciplina le parti e i materiali che emettono RNI o stimoli sonori incorporati in opere edili, ma non le opere edili stesse. La definizione di prodotto fornita in questa legge si applica sia a prodotti singoli che a intere categorie di prodotti, quali per esempio i puntatori laser ad uso manuale appartenenti a una determinata classe. 27 Articolo 3 Utilizzo di prodotti L’attuale legislazione in materia di sicurezza dei prodotti esige innanzitutto che questi ultimi siano sufficientemente sicuri dal punto di vista costruttivo, da non presentare alcun rischio o, tuttalpiù, un rischio minimo per la salute e la sicurezza degli utenti, quando sono utilizzati normalmente o in modo ragionevolmente prevedibile. Questi prodotti non richiedono in genere né norme di sicurezza specifiche del fabbricante né particolari competenze specialistiche dell’utente. Appartengono a questa categoria la maggior parte degli apparecchi che emettono RNI e stimoli sonori, venduti oggi al pubblico. Indipendentemente dalla modalità di utilizzo, essi generano un carico di RNI e stimoli sonori inferiore al valore limite di esposizione e non rappresentano pertanto un rischio per la salute. Tali prodotti sicuri sotto il profilo costruttivo non rientrano nel campo di applicazione del presente articolo, laddove le norme del fabbricante non riguardano né le RNI né gli stimoli sonori. L’articolo 3 si applica dunque esclusivamente ai prodotti che, in determinate circostanze, superano i valori limite di esposizione alle RNI e agli stimoli sonori e sono pertanto potenzialmente pericolosi per la salute. Questi prodotti sono sicuri soltanto se si rispettano tutte le norme di sicurezza del fabbricante, come per esempio le istruzioni per i dispositivi di sicurezza, l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione o ancora le avvertenze, o se sono utilizzati da uno specialista competente e formato. Il capoverso 1 obbliga chi installa o utilizza un prodotto, oppure si occupa della sua manutenzione, ad applicare e seguire durante l’uso pratico le norme di sicurezza, come per esempio le istruzioni per i dispositivi di sicurezza, l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione o ancora le avvertenze. Tale obbligo di diligenza consente di sfruttare in modo efficace tutti gli elementi che concorrono alla sicurezza di un prodotto. L’obbligo di diligenza include tutte le fasi successive all’immissione in commercio, ad esclusione dello smaltimento. Rientrano in questa categoria un numero limitato di prodotti. Un esempio tipico sono i solarium, i cui raggi UV devono essere adeguati alle diverse caratteristiche cutanee del cliente al fine di ottenere un effetto abbronzante. Se il gestore del solarium istalla e utilizza gli apparecchi in modo scorretto o non svolge la loro manutenzione a regola d'arte, oppure omette di considerare i fattori di rischio specifici del cliente, la salute dei soggetti sensibili potrebbe essere messa in pericolo. I potenziali rischi non possono essere eliminati a livello costruttivo, ma devono essere ridotti fornendo istruzioni di installazione, utilizzo e manutenzione o avvertenze che rendano sicuro un solarium potenzialmente pericoloso. Il capoverso 2 concerne i prodotti destinati a scopi commerciali o professionali, che, in ragione della loro potenza elevata, possono mettere in pericolo la salute delle persone esposte, se non sono utilizzati in modo appropriato. Si tratta di prodotti che presuppongono per il loro impiego un elevato livello di competenza. Concepiti per svariate applicazioni che espongono l’uomo a RNI e stimoli sonori al fine di ottenere gli effetti desiderati, spesso essi superano ampiamente i valori limite fissati per garantire la sicurezza dei prodotti destinati al pubblico. Un esempio è rappresentato dai trattamenti estetici con radiazioni ottiche o ultrasuoni che servono a migliorare l’aspetto della pelle o a snellire le forme, come anche dai prodotti per il benessere che impiegano campi magnetici intensi. Questo articolo si applica anche ai prodotti a potenza elevata, utilizzati come attrazione per il pubblico in concerti, locali o discoteche. A titolo esemplificativo, si citano gli spettacoli laser o di luce durante manifestazioni, in occasione delle quali potenti radiazioni ottiche proiettano immagini visibili in locali o ambienti in cui s’intrattiene il pubblico. Le persone che utilizzano tali prodotti devono conoscere e sapere affrontare i possibili pericoli, ma anche essere capaci di soddisfare tutti i requisiti supplementari che consentono un utilizzo sicuro. A tale scopo, devono essere in grado di applicare tutte le norme di sicurezza del fabbricante e possedere tutte le altre conoscenze specialistiche e formazioni necessarie per un impiego sicuro. Pertanto, questi prodotti non sono destinati ai consumatori, ma devono essere riservati esclusivamente a specialisti qualificati operanti in ambito commerciale o professionale. L’utilizzo competente del prodotto prescritto dalla nuova legge concerne in particolare il settore estetico, nel quale tali prodotti sono ampiamente diffusi e vengono utilizzati per svariati trattamenti da operatori che possiedono competenze specialistiche differenti. Scopo dell’articolo non è vietare queste offerte potenzialmente pericolose ma apprezzate dai clienti, bensì fornire loro una base solida sotto il 28 profilo tecnico e legale. Per questo genere di trattamenti occorre innanzitutto ricorrere a prodotti di qualità elevata, utilizzati a fini commerciali e professionali da personale competente. La nuova legge consente al Consiglio federale di definire nel dettaglio misure atte a prevenire efficacemente gli eventuali pericoli dell’utilizzo a scopi professionali e commerciali dei prodotti. Secondo la lettera a, il Consiglio federale può richiedere un attestato di competenza. Attualmente gli ambiti principali sono due: 1) I dispositivi medici o prodotti simili utilizzati nel settore estetico che sfruttano immissioni di radiazioni e stimoli sonori superiori ai valori limite richiedono un trattamento accurato e personalizzato in base alle esigenze del cliente. La competenza attestata degli specialisti formati rappresenta un presupposto essenziale per valutare eventuali fattori di rischio del cliente, evitare esposizioni eccessive, demandare il trattamento a uno specialista qualificato in caso di potenziale pericolo, utilizzare in modo competente apparecchi talvolta complessi e informare il cliente su tutti gli aspetti pertinenti. 2) La gestione di spettacoli con laser o luci potenti in occasione di manifestazioni deve essere affidata esclusivamente a personale competente poiché gli apparecchi vengono spesso diretti verso il pubblico per catturarne maggiormente l’attenzione. Sottoporre l’utilizzo di questi prodotti al possesso di qualifiche tecniche dovrà garantire che non si verifichino abbagliamenti pericolosi e che vengano rispettati i valori limite per la protezione degli occhi, in modo da prevenire danni alla retina che possono pregiudicare la facoltà visiva e, nei casi più gravi, causare cecità. Questa misura dovrà inoltre impedire che un errore di orientamento delle radiazioni possa arrecare danno a terzi, che non partecipano alla manifestazione. L’articolo consente di prescrivere un nuovo obbligo formativo vincolante per gli organizzatori di tali spettacoli, per il quale non esiste attualmente una base legale. In conformità alla lettera b, il Consiglio federale può richiedere il ricorso a uno specialista competente in materia. Ciò si applica in primo luogo alle offerte commerciali di trattamenti estetici a raggi laser, luce pulsata o ultrasuoni, per i quali è talvolta necessaria un’anamnesi medica. Il capoverso 3 consente al Consiglio federale di fissare i requisiti riguardanti la formazione per l’attestato di competenza. In caso di coinvolgimento di terzi, il Consiglio federale farà appello in particolare alle appropriate istituzioni formative e organizzazioni del mondo del lavoro (parti sociali, associazioni professionali, altre organizzazioni competenti e altri operatori della formazione professionale), che sono già specializzate nell’utilizzo specifico dei prodotti. Il Consiglio federale dovrà coinvolgere le organizzazioni del mondo del lavoro, se i requisiti per l’ottenimento dell’attestato di competenza sono correlati alla formazione professionale. I terzi coinvolti dovranno definire le competenze necessarie all’attenzione del Consiglio federale, allestire i percorsi formativi richiesti e fornire corsi di formazione in conformità alla legge sulla formazione professionale 51. La necessità che il Consiglio federale stabilisca requisiti espliciti in materia di un attestato di competenza si riscontra attualmente nell’ambito degli spettacoli laser organizzati nel quadro di manifestazioni. I requisiti riguardanti le competenze e le formazioni necessarie dovranno essere dichiarati vincolanti in virtù delle attuali linee guida internazionali. Ciò dovrà garantire che gli spettacoli laser saranno in futuro programmati, concepiti, allestiti e organizzati in modo tale da non mettere a rischio la salute del pubblico. Articolo 4 Misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute L’articolo 4 concerne le situazioni in cui l’esposizione a RNI o a stimoli sonori pericolosi per la salute non è riconducibile a un singolo prodotto, come nel caso di una manifestazione con livelli sonori elevati, che espongono il pubblico a molteplici fonti sonore: stimoli sonori amplificati prodotti dagli impianti di 51 RS 412.10 29 sonorizzazione stessi e da altoparlanti di scena, le emissioni sonore provenienti direttamente dal palco, il rumore del pubblico, ma anche le riflessioni e le sovrapposizioni di tutte queste onde sonore determinate dall’ambiente. Il pericolo per la salute dovrà essere pertanto valutato nel luogo in cui si verifica l’esposizione a tutte queste fonti sonore. Nel caso delle manifestazioni, queste esposizioni sono disciplinate in parte dall’ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser (OSLa), che si fonda sulla 52 legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) . Questo articolo estende la base legale, allo scopo di colmare le lacune normative riscontrate. Oltre alle manifestazioni, l’articolo riguarda altre situazioni nelle quali si verifica la sovrapposizione di esposizioni dovute al funzionamento contemporaneo di molteplici prodotti che generano RNI e stimoli sonori. Poiché ciascun prodotto può raggiungere individualmente l’intero valore limite, il carico generato complessivamente può essere molto elevato. Queste situazioni si verificano, ad esempio, in luoghi in cui si azionano simultaneamente dispositivi antifurto elettronici e altri sistemi RFID. In materia di esposizioni pericolose per la salute, il capoverso 1 attribuisce al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni che concernono l’azione simultanea di tutti i prodotti coinvolti. Queste disposizioni non dovranno introdurre ulteriori requisiti in relazione ai singoli prodotti. Il capoverso 2 concretizza le possibili misure, illustrandole sull’esempio dell’OSLa. Esse sono appropriate anche per altre situazioni di esposizione non riconducibili a singoli prodotti. La lettera a consente al Consiglio federale di fissare valori di esposizione e disciplinarne la vigilanza. Questi valori, che rappresentano uno strumento dell’OSLa di comprovata efficacia, includono valori limite e valori di annuncio subordinati al soddisfacimento di determinate condizioni. Anche l’obbligo, per l’organizzatore della manifestazione, di sorvegliare il livello sonoro, applicato a partire da un determinato valore di esposizione, si è dimostrato una misura valida e deve essere pertanto mantenuto. La lettera b prevede un obbligo d’informazione per emissioni che possono costituire un pericolo per la salute delle persone sensibili o in caso di esposizione prolungata. L’OSLa impone un tale obbligo per le manifestazioni con livelli sonori elevati. L’organizzatore della manifestazione è pertanto tenuto a informare le persone esposte degli eventuali rischi, in modo che possano adottare le necessarie misure di protezione. La lettera c consente di prevedere misure di protezione. Nell’ambito dell’OSLa si tratta dell’obbligo degli organizzatori di fornire gratuitamente al pubblico protezioni per l’udito e zone di recupero meno esposte. Unitamente agli obblighi di cui alla lettera b, queste misure offrono alle persone esposte la possibilità di proteggersi autonomamente da radiazioni elevate. La lettera d prevede un esplicito obbligo di annuncio per le manifestazioni, poiché questa misura si è dimostrata efficace per l’esecuzione dell’OSLa nell’ambito delle manifestazioni che producono elevati livelli sonori e radiazioni laser. Articolo 5 Divieti Negli ultimi anni, il progresso tecnologico e la miniaturizzazione dell’elettronica di potenza hanno portato all’introduzione di prodotti che emettono radiazioni non ionizzanti e stimoli sonori molto potenti e che rappresentano pertanto un pericolo per la salute. In mancanza di altre misure che si prospettino efficaci, il Consiglio federale dovrà in futuro avere il potere di vietare tali prodotti. Lettera a: grazie agli attuali canali di distribuzione, diffusi a livello globale e ampiamente supportati da Internet, questi prodotti, spesso fabbricati all’estero, possono approdare sul mercato svizzero. Il divieto di importazione e di transito, che il Consiglio federale può imporre in relazione a singoli prodotti, si applica all’importazione dall’estero di prodotti pericolosi per uso privato o per la distribuzione commerciale. Con un dispendio relativamente contenuto, sarà in tal modo possibile impedire già alla frontiera doganale che prodotti pericolosi entrino sul territorio svizzero. Un divieto di consegna imposto dal 52 30 RS 814.01 Consiglio federale implica che prodotti pericolosi non siano venduti a scopi commerciali, dati in locazione, messi a disposizione o ceduti a terzi. Un divieto di possesso, stabilito dal Consiglio federale, rappresenta la misura più severa poiché si applica al possesso di prodotti pericolosi che emettono RNI e stimoli sonori, compresa la loro fabbricazione a titolo commerciale e privato. Questo divieto di ampia portata consente di adottare misure sia preventive che successive all’immissione in commercio. I soli prodotti attualmente disciplinati dalla lettera a sono i puntatori laser potenti, e quindi anche molto pericolosi, che generano radiazioni nettamente superiori al valore limite da rispettare per evitare danni alla vista e i puntatori laser che possono costituire un pericolo per la sicurezza pubblica. Nulla impedisce oggigiorno che questi puntatori siano importati dall’estero per scopi commerciali e privati e che siano successivamente utilizzati senza osservare le dovute misure di sicurezza. Non si può pertanto escludere che tali prodotti vengano immessi sul mercato svizzero, considerate le lacune che presenta l’esecuzione della legislazione sulla sicurezza dei prodotti. Per tali motivi, un’ordinanza dovrà in futuro vietare l’importazione, il transito, la consegna, la locazione, la messa a disposizione, la cessione e il possesso di puntatori laser con potenza troppo elevata a scopo commerciale o privato (cfr. cap. 2.6). Sono inclusi nel divieto tutti gli accessori specifici al prodotto, quali lenti addizionali o supporti che servono a focalizzare, intensificare o dirigere le radiazioni laser. Sono invece ammessi i puntatori laser a bassa potenza e non pericolosi per la salute, che servono come indicatori ottici durante le presentazioni Poiché la problematica dei puntatori laser non è circoscritta a un numero limitato di prodotti poco pericolosi, bensì comprende tutti i puntatori laser a partire da una certa potenza, i divieti devono poter essere applicati sia a singoli prodotti sia a categorie di prodotti. Questo articolo crea dunque la base legale per sostituire la decisione generale dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (E53 STI) del 2 maggio 2011 concernente il divieto di messa in circolazione a titolo commerciale di tutti i puntatori laser delle due categorie più potenti. I laser utilizzati negli ambiti della ricerca, dell’industria e della medicina soggiacciono già alle disposizioni legali pertinenti e non rientrano nel campo di applicazione di questo articolo. La lettera b conferisce al Consiglio federale la facoltà di vietare l’utilizzo commerciale e professionale di prodotti potenzialmente molto pericolosi per la salute delle persone, nonostante si adottino tutte le precauzioni possibili. Questa disposizione dovrà impedire, per esempio, il passaggio al settore dell’estetica e del benessere di trattamenti medici che richiedono una valutazione medica individuale del rapporto rischi/benefici o una giustificazione medica. Affinché ciò non comporti implicazioni per l’utilizzo medico, il divieto, a differenza della lettera a, non si riferisce ai prodotti stessi ma al loro impiego in ambito commerciale o professionale. Per i controlli relativi all’attuazione di questo articolo, il Consiglio federale si ispira a norme internazionali, in particolare a quelle dell’UE. Il Consiglio federale può approvare le misure di cui all’articolo 5 lettera a soltanto se queste ultime servono a garantire la protezione della salute e della vita delle persone, non costituiscono uno strumento di discriminazione arbitraria o non celano limitazioni al commercio tra le parti contrattuali. In caso contrario, siffatta misura potrebbe violare l'Accordo di libero scambio con l’UE (art. 13 in combinato disposto con l’art. 20 ALS). Articolo 6 Acquisizione delle basi scientifiche L’articolo 6 crea la base per stabilire e attuare eventuali misure di cui agli articoli 3–5 e offrire al pubblico un’informazione indipendente e fedele allo stato attuale delle conoscenze, in conformità all’articolo 8. Al contrario, questo articolo non si propone di definire i requisiti fondamentali in materia di sicurezza e salute che devono essere soddisfatti da un prodotto. Questi ultimi continueranno ad 53 Decisione generale dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI sul divieto di messa in circolazione di laser ad uso manuale a batteria delle classi 3B e 4 del 2 maggio 2011 http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2011/3597.pdf 31 essere definiti dal fabbricante, dall’importatore, dagli organismi internazionali di normalizzazione, dai comitati scientifici e dall’ambiente scientifico stesso. L’acquisizione delle basi scientifiche sarà per la maggior parte finanziata da mezzi diretti, stanziati nel quadro della ricerca del settore pubblico o del sostegno alla ricerca dell’Amministrazione federale. Questa misura è retta dalla legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e 54 dell'innovazione (art. 14 LPRI). Secondo l’articolo 16 di questa legge, la ricerca del settore pubblico è la ricerca che l'Amministrazione federale avvia per ottenere i risultati di cui necessita per l'adempimento dei suoi compiti. Secondo lo stesso articolo capoverso 2 lettera d, questa definizione si applica anche ai mandati di ricerca. Poiché la LPRI disciplina la ricerca dell’Amministrazione federale, un mero rinvio alla normativa quadro sarà sufficiente (cfr. messaggio concernente la LPRI; FF 2011 7811). Per l’acquisizione delle basi scientifiche dovrà essere possibile coinvolgere anche altre autorità federali competenti, come anche le già esistenti Commissioni federali della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività (CPR) e per la lotta contro il rumore (CFLR), allo scopo di ottenere una perizia o un secondo parere in merito a basi scientifiche o pubblicazioni e poter quindi completare le informazioni necessarie all’esecuzione conformemente allo stato delle conoscenze e della tecnica. La collaborazione si realizzerà su mandato dell’UFSP. Articolo 7 Informazione del pubblico Scopo dell’articolo 7 è informare il pubblico sui rischi per la salute implicati da prodotti che generano RNI o stimoli sonori, e sul loro utilizzo sicuro. Si tratta in particolare di prodotti disciplinati da questa legge che hanno un potenziale di pericolosità tale da richiedere informazioni e raccomandazioni supplementari per garantirne un utilizzo sicuro. Questo è il caso, per esempio, dei puntatori laser o dei trattamenti estetici che sono offerti sul mercato ma che, a causa della procedura esecutiva lacunosa, potrebbero non essere stati ancora sottoposti a controllo, tanto che la protezione della salute e della sicurezza devono essere garantite da informazioni integrative. Il mandato di informazione concerne anche le fonti di RNI e di stimoli sonori naturali, ma potenzialmente pericolose. Nei limiti del campo di applicazione di questa legge ed eventualmente in collaborazione con altri Uffici, l’UFSP dovrà avere inoltre la possibilità di informare il pubblico su tematiche che, pur non riguardando direttamente i rischi per la salute, richiedono, per svariati motivi, informazioni attuali. Ne sono un esempio le questioni ricorrenti o anche i timori sugli eventuali rischi per la salute legati a prodotti o situazioni che espongono in misura limitata alle RNI o agli stimoli sonori. Per pubblico s’intendono, oltre alla popolazione, anche gruppi di destinatari specifici come, ad esempio, il personale medico, l’industria, il commercio, le altre autorità interessate e coloro che utilizzano prodotti che generano RNI e stimoli sonori a scopi professionali e commerciali. A tali gruppi dovranno essere fornite informazioni mirate e scientificamente fondate in relazione non solo ai rischi sopra esposti bensì anche alle misure da adottare, alle esposizioni, alle conoscenze acquisite in materia di salute e agli aspetti giuridici. I canali d’informazione sono soprattutto Internet, ma anche opuscoli informativi, comunicati stampa, articoli in riviste specializzate o campagne d’informazione. Articolo 8 Esecuzione da parte della Confederazione La nuova legge impone che i compiti esecutivi siano ripartiti tra Confederazione e Cantoni. Secondo il capoverso 1, la Confederazione garantisce l’esecuzione della legge per quanto l’articolo 9, ai sensi del federalismo d’esecuzione (art. 46 cpv. 1 Cost.), non delega ai Cantoni i compiti esecutivi in loco. Pertanto alla Confederazione restano soprattutto compiti di coordinamento e di informazione. Oltre al coordinamento, all’informazione e alle poche attività di controllo del mercato (cfr. art. 8 cpv. 2 e art. 9 cpv. 2), l’esecuzione dovrà restare competenza della Confederazione, così da consentire all’UFSP di rappresentare direttamente gli interessi in materia di tutela della salute in seno ai comitati internazionali di normalizzazione. Questa misura è importante poiché le norme rappresentano uno dei 54 32 RS 420.1 principali strumenti di valutazione della sicurezza di un prodotto. Se un prodotto è conforme ai requisiti legali, si presuppone che soddisfi anche i requisiti fondamentali e che sia pertanto sicuro. Gli aspetti sanitari giocano un ruolo essenziale nelle norme concernenti le RNI e gli stimoli sonori. Le esperienze degli ultimi anni hanno mostrato che, per motivi legati alle risorse, le conoscenze di cui dispongono soprattutto le autorità sanitarie non confluiscono in modo ottimale nell’attività normativa. Attualmente, esistono pertanto delle norme in materia di RNI e stimoli sonori che non prendono sufficientemente in considerazione i possibili rischi per la salute. Nell’ambito della LRNIS non si riscontra la necessità di creare una base specifica per la partecipazione dell’UFSP ai comitati internazionali di normalizzazione, poiché questa è già prevista dall’ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1). Capoverso 2: la Confederazione vigila sul divieto di importazione e di transito ai sensi dell’articolo 5. Il Consiglio federale può delegare questo compito all’Amministrazione federale delle dogane, che dovrà controllare l’importazione e il transito per scopi sia commerciali che privati. Articolo 9 Controlli da parte dei Cantoni L’UFSP mette a disposizione dei Cantoni le informazioni e i documenti necessari all’effettuazione dei controlli, contenendo il più possibile le loro spese. Per razionalizzare le attività esecutive si rinuncia a un controllo generalizzato e a un obbligo di annuncio. Saranno eseguiti esclusivamente controlli a campione in funzione del rischio sui prodotti che comportano i maggiori rischi per la salute, se non sono utilizzati nel rispetto delle norme di sicurezza del fabbricante. Lettera a: si dovrà controllare il rispetto delle norme di sicurezza del fabbricante dopo l’immissione in commercio di un prodotto, nell’installazione, nell’utilizzo e nella manutenzione. I controlli potranno essere limitati a quei prodotti dai quali possono derivare rischi per la salute in caso di installazione, utilizzo e manutenzione non conformi alle norme del fabbricante. Lettera b: in caso di prodotti il cui utilizzo richiede competenze specialistiche o un’apposita formazione, i Cantoni controllano se l’utente soddisfi questi requisiti. Lettera c: i controlli delle misure da adottare in caso di esposizioni elevate, come per esempio le esposizioni agli stimoli sonori disciplinate dall’OSLa, resteranno competenza dei Cantoni. L’UFSP continuerà a coadiuvarli nell’attività esecutiva. Lettera d: i Cantoni controllano i divieti di consegna e di possesso in conformità all’articolo 5. Poiché tali divieti si applicano solamente a un numero assai limitato di prodotti pericolosi, l’esecuzione di queste disposizioni non rappresenterà un onere gravoso. Il divieto di possesso, previsto soprattutto per i puntatori laser potenti, dovrà essere eseguito dalla polizia, la quale in parte già oggi confisca puntatori laser potenti che sono classificati come «oggetti pericolosi» in conformità alla legge sulle armi. L’esecuzione risulterà, tuttavia, semplificata dall’introduzione di un chiaro divieto di possesso. Lettera e: i Cantoni controllano eventuali divieti di utilizzo di prodotti, in particolare per quel che concerne l’utilizzo professionale e commerciale di dispositivi medici o prodotti simili che presuppongono competenze mediche. L’attività esecutiva dovrà essere esercitata nel quadro dell’esecuzione dell’ordinanza sui cosmetici o degli altri controlli eseguiti negli studi estetici. Capoverso 2: nonostante il controllo delle misure di cui all’articolo 4 spetti quasi interamente ai Cantoni, ai fini di un’attuazione conforme e corretta dei controlli potrebbe essere opportuno prevedere la competenza esecutiva della Confederazione in ambiti specifici e circoscritti, come per esempio quello dei raggi laser o delle manifestazioni che espongono a RNI. Ai sensi di questo capoverso, il Consiglio federale si riserva pertanto la possibilità di conferire alla Confederazione, e più precisamente all’UFSP, la competenza di effettuare essa stessa misurazioni complesse e specialistiche, soprattutto in ambito ottico. Per misurazioni e controlli in loco, l’UFSP potrà incaricare terzi, come per esempio l’Istituto federale di metrologia (METAS), già operativo nel campo degli spettacoli laser. Nell’interesse di un chiara ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni, il Consiglio federale eserciterà questa competenza soltanto in modo molto restrittivo. 33 Articolo 10 Delega di compiti Capoverso 1: il presente articolo crea la base legale per la delega esterna di compiti esecutivi. In deroga all’organizzazione ordinaria delle autorità, la delega di compiti necessita di un’autorizzazione speciale del legislatore. Ai sensi di questo capoverso, il Consiglio federale può delegare a terzi il controllo delle misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute di cui all’articolo 4, i quali all’occorrenza devono poter ordinare mediante decisione l’immediata cessazione delle esposizioni. Terzi possono essere incaricati, per esempio, del controllo degli spettacoli laser; si tratta di compiti molto tecnici, nei quali sono altamente specializzati organizzazioni ed esperti esterni all’Amministrazione federale. In questi ambiti sarebbe conforme allo scopo e opportuno dal punto di vista economico delegare alcuni compiti esecutivi a organizzazioni esterne e a persone che dispongono di conoscenze specifiche. Capoverso 2: il Consiglio federale sorveglia l’operato dei terzi incaricati. Capoverso 3: questo capoverso crea la base legale affinché i terzi incaricati possano riscuotere emolumenti per l’adempimento dei propri compiti. Per potersi richiamare alla normativa federale in materia di emolumenti, il Consiglio federale deve prevedere le disposizioni necessarie per la riscossione di emolumenti adeguati conformemente all’articolo 46a LOGA. Nella definizione degli emolumenti, disciplinati all’articolo 12, dovrà tener conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei 55 costi. Per il resto, si applica l’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti Capoverso 4: in virtù di questo capoverso, la Confederazione accorderà a terzi incaricati una remunerazione se la riscossione di emolumenti non consente loro di coprire le spese. Articolo 11 Provvedimenti amministrativi L’articolo 11 si prefigge l’obiettivo di fornire agli organi di controllo tutte le competenze necessarie all’adempimento dei propri compiti. Il capoverso 1 autorizza gli organi di controllo a effettuare i controlli sul posto. Se da un controllo risulta che non sono rispettate le prescrizioni o le norme di sicurezza del fabbricante, l’organo di controllo, nella maggior parte dei casi di competenza cantonale, è tenuto ad adottare le misure necessarie a proteggere la sicurezza e la salute. I capoversi 2 e 3 creano le basi legali formali che consentono agli organi di controllo di disporre o eseguire queste misure. Nella fattispecie, l’organo di controllo può ricorrere in particolare alle misure descritte al capoverso 3, che si ispirano a quelle contenute nella LSPro e nella LOTC. Nello svolgimento di questi compiti, gli organi di controllo competenti dovranno osservare il principio della proporzionalità di cui all’articolo 5 Cost. La procedura per la disposizione di misure relative ai controlli da parte di servizi federali è stabilita in conformità alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Alle misure emanate dagli organi di controllo cantonali si applica il diritto procedurale del Cantone interessato. Capoverso 4: se l’utente non informa esso stesso il pubblico in tempo utile e in modo efficace sui pericoli derivanti dall’utilizzo di un prodotto, gli organi di controllo competenti provvederanno ad avvertire la popolazione di tali pericoli. Articolo 12 Emolumenti Ai sensi di questo articolo, gli organi di esecuzione cantonali e federali, come anche eventuali terzi incaricati dalla Confederazione, riscuoteranno emolumenti per l’esecuzione di diversi controlli, e più precisamente di quelli previsti dagli articoli 8 capoverso 2, 9, 10 capoverso 1 e 11 capoverso 1. In tal modo, la Confederazione provvede alle condizioni legali necessarie affinché gli organi di esecuzione della Confederazione e dei Cantoni, come anche eventuali terzi coinvolti, possano finanziare almeno parte delle spese di esecuzione del diritto federale mediante la riscossione di emolumenti. 55 34 RS 172.041.1 Il capoverso 2 attribuisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli della riscossione degli emolumenti, allo scopo di garantire in tutta la Svizzera l’applicazione degli stessi principi di riscossione, in modo da impedire distorsioni della concorrenza in ragione dell’applicazione di norme diverse. I dettagli concernono in particolare i seguenti aspetti: • l’ ammontare (lett. a): nella determinazione dell’ammontare degli emolumenti, il Consiglio federale intende concedere ai Cantoni un certo margine di manovra. Sono previsti tuttavia dei limiti che regolano l’importo degli emolumenti consentito. • modalità della riscossione (lett. b): si tratta principalmente di definire il gruppo di persone soggette al pagamento ed eventuali tipi di emolumento. • responsabilità e prescrizione (lett. c e d): anche le questioni legate alla responsabilità, nel caso in cui siano soggette al pagamento più persone, e alla prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti, devono essere chiarite mediante ordinanza. Secondo il capoverso 3, la normativa sugli emolumenti deve tener conto di due fondamenti importanti, segnatamente del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. In virtù del principio di equivalenza, la riscossione di emolumenti finalizzata al finanziamento delle spese amministrative derivanti dai controlli può essere giustificata se anche i settori interessati traggono un vantaggio dall’attività di controllo. Nello specifico, quest’ultima accresce la fiducia dei consumatori nei prodotti in questione. Secondo il principio di copertura dei costi, gli emolumenti devono in genere coprire tutti i costi risultanti dall’adempimento dei compiti. Il capoverso 4 stabilisce la possibilità di prevedere alcune deroghe alla riscossione degli emolumenti se ciò è giustificato da un interesse pubblico preponderante. A tal proposito occorre innanzitutto considerare il principio comune disciplinante la legislazione sui prodotti, in virtù del quale per controlli del mercato eseguiti con prove a campione possono essere riscossi emolumenti solo se il controllo porta a contestazioni. Articolo 13 Protezione dei dati Capoverso 1: l’esecuzione vedrà coinvolti diversi servizi federali e autorità cantonali, che si occuperanno di diversi aspetti di questa legge (in particolare l’UFSP e l’AFD, cfr. anche commento all’art. 10 cpv. 3). Il capoverso 1 crea la base legale per l’elaborazione dei dati. Gli organi di esecuzione federali e cantonali saranno autorizzati a trattare dati personali, fra cui anche quelli degni di protezione, sempreché ciò sia necessario per l’esecuzione ai sensi della nuova legge. La legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) richiede a tale scopo una base legale esplicita. Il capoverso 2 disciplina lo scambio dei dati. Ai Cantoni servono, ad esempio, i documenti e le informazioni sui prodotti che sono tenuti a controllare nel quadro della sorveglianza del mercato. La Confederazione, dal canto suo, dipende dal coordinamento e dalla sorveglianza dell’attività esecutiva, ma anche dai dati raccolti in loco dai Cantoni. Questa disposizione costituisce la base legale che in futuro dovrà consentire alle autorità di esecuzione di attuare il necessario scambio di dati ricorrendo a procedure di richiamo automatizzate. Gli autorizzati ad accedere ai dati, il volume dei dati personali accessibili come anche lo scopo dell’accesso saranno disciplinati mediante ordinanza nel rispetto degli interessi degni di protezione dei soggetti coinvolti. Il capoverso 3 autorizza il Consiglio federale a disciplinare le competenze e le procedure per lo scambio dei dati con l’estero (autorità, istituzioni e organizzazioni internazionali). Questa misura si rende necessaria poiché l’esecuzione della nuova legge richiederà la collaborazione con l’estero e, di conseguenza, un certo scambio di informazioni. In questo contesto, potrebbe anche essere richiesta la trasmissione di dati personali nel quadro di accordi internazionali. Inoltre, la trasmissione di dati personali deve essere possibile qualora sia indispensabile per scongiurare un pericolo imminente per la vita o la salute. Articolo 14 Delitti 35 Secondo l’articolo 14, è punito chiunque, intenzionalmente, importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza un prodotto soggetto a un divieto di cui all’articolo 5. Le sanzioni penali si basano su quelle previste dall’articolo 16 della LSPro. In rapporto alla LSPro, tuttavia, la nuova legge inasprisce la pena massima, poiché, per essere condannabile, l’autore del reato deve contravvenire a un divieto esplicito. Tale disposizione tiene conto del fatto che prodotti ad alto potenziale di pericolosità possono avere effetti particolarmente gravi sulla salute delle persone. Articolo 15 Contravvenzioni Le sanzioni penali previste dall’articolo 15 capoversi 1 e 2 corrispondono a quelle dell’articolo 17 LSPro. Sarà punito con l’arresto fino a un anno o con una multa chi viola intenzionalmente uno degli obblighi di cui all’articolo 5 (cfr. art. 14 di cui sopra). In tutti gli altri casi di infrazione alle disposizioni della presente legge, l’autore è punibile con una pena pecuniaria massima di 40 000 franchi se agisce intenzionalmente o di 20 000 franchi se agisce per negligenza. È altresì punibile chiunque non osserva le norme di sicurezza del fabbricante di cui all’articolo 3 capoverso 1, non rispetta le condizioni poste per l’utilizzo di un prodotto oppure contravviene alle misure stabilite dal Consiglio federale per le situazioni di esposizione a radiazioni e stimoli sonori pericolosi per la salute. Punibile sarà anche colui che viola una prescrizione esecutiva la cui inosservanza è dichiarata punibile o non si conforma a una decisione che gli è stata notificata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo. Secondo l’articolo 15 capoverso 3, è punito con la stessa pena di cui al capoverso 1 chiunque, per negligenza, importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza un prodotto soggetto a un divieto di cui all’articolo 5. In conformità al capoverso 4 sono inoltre applicabili gli articoli 6 e 7 della DPA, ai sensi dei quali saranno punite le infrazioni commesse nella gestione degli affari di un’azienda o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone. Per reati che sono puniti con una multa fino a 5000 franchi si applica la norma speciale iscritta nell’articolo 7 DPA, in virtù della quale si può prescindere da un procedimento contro persone fisiche e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l'azienda. 36 4 Ripercussioni Nel 2014, l’UFSP effettuerà un’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR). L’analisi dovrà mostrare le conseguenze dirette e indirette dell’avamprogetto di legge sulle finanze, il personale, l’economia e la politica. Poiché il contenuto della legge non è stato ancora consolidato, al momento si possono formulare solamente valutazioni quantitative di carattere approssimativo, che presentiamo qui di seguito. 4.1 Per la Confederazione Le attività attuali della Confederazione (dell’UFSP) nel campo dell’acquisizione di basi scientifiche e dell’informazione in materia di RNI e stimoli sonori devono essere potenziate, allo scopo di rispondere all'esigenza del pubblico di ricevere dati attendibili e scientificamente fondati. L’acquisizione di basi scientifiche, non richiederà presumibilmente risorse maggiori rispetto a quanto già stanziato dalla ricerca del settore pubblico. L'intensificazione prevista dei compiti della Confederazione comporterà un aumento del fabbisogno dell’UFSP in termini di mezzi finanziari e di personale. Secondo le prime stime, sarà necessario creare circa un posto di lavoro a tempo pieno, nonché disporre di circa 200 000 franchi di mezzi materiali l’anno. Per l’esecuzione di questa legge e l’adempimento dei compiti della Confederazione possono essere utilizzate le strutture esistenti. 4.2 Per i Cantoni e per i Comuni A livello cantonale, la nuova legge prevede, tra l’altro, una nuova responsabilità di controllo in relazione all’utilizzo commerciale o professionale di prodotti potenzialmente pericolosi. Al fine di contenere le esigenze supplementari derivanti da questi controlli, la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni i materiali, la documentazione e gli strumenti ausiliari necessari. Gli accertamenti da parte dei Cantoni devono essere eseguiti a campione, in modo mirato e in funzione del rischio, facendo appello alle autorità cantonali competenti (Ispettorato delle derrate alimentari, farmacista o chimico cantonale). Secondo le prime stime, questa nuova competenza comporterà la necessità di creare in media un nuovo posto al 10 per cento per Cantone. L’assunzione dei nuovi compiti comporterà per i Cantoni maggiori spese dell’ordine di circa 0,4 milioni di franchi all’anno. Secondo la prassi corrente nel quadro delle norme di polizia sanitaria, questi costi, risultanti dall’esecuzione del diritto federale secondo l’articolo 46 capoverso 1 Cost., devono essere sostenuti dalla Confederazione senza indennizzo. L’articolo 11 della legge dovrà tuttavia introdurre una normativa federale, che consenta ai Cantoni di coprire i costi derivanti dall’esecuzione dei propri compiti mediante la riscossione di emolumenti. Non sono previste conseguenze per i Comuni. 4.3 Per l’economia La nuova legge, come molte altre normative legali in materia di prodotti, si fonda soprattutto sulla responsabilità individuale del fabbricante, del fornitore e del consumatore. Sono previste misure d’intervento severe solo in casi eccezionali. Questa nuova legge, che garantirà soprattutto l’utilizzo sicuro di prodotti che emettono RNI e stimoli sonori, avrà per effetto quello di migliorare la protezione della salute dei consumatori. In ambito estetico, occorre migliorare la sicurezza dei trattamenti con RNI o stimoli sonori e ridurre al minimo gli incidenti che possono avere un impatto sui costi sanitari. Scopo delle nuove norme d’uso è anche il miglioramento della qualità di questi trattamenti e il rafforzamento della protezione della salute nei settori interessati. Le conseguenze economiche saranno esaminate nel quadro dell’AIR, al fine di valutare l’impatto sull’economia dell’intervento statale e di eventuali misure nell’ambito della nuova legislazione. Dovranno essere analizzati e indicati gli effetti su singoli gruppi sociali e imprese (ad es. PMI), ma anche sull’economia nel suo complesso. Come per tutte le nuove leggi, è necessario vigilare affinché 37 l’incidenza dei costi sull’economia possa essere ridotta al minimo e tutti gli eventuali costi supplementari siano giustificati da benefici elevati. 4.3.1 Per le imprese La nuova legge non impone limiti rilevanti né per il commercio né per la consegna, poiché restano invariate le norme esistenti per l’immissione in commercio dei prodotti. L’entrata in vigore della nuova legge non avrà ripercussioni sui fabbricanti di prodotti con emissioni di RNI e stimoli sonori che si attengono alle norme di legge attualmente vigenti. In questo ambito sarà intensificata soltanto l'attività esecutiva. Anche l’installazione, l'utilizzo e la manutenzione dei prodotti non genereranno costi supplementari di rilievo, nel caso in cui le aziende, come ad esempio i gestori di solarium, applichino già le norme sui prodotti prescritte dai fabbricanti. Le aziende dovranno in futuro garantire che il loro personale non solo conosca, ma anche osservi tali prescrizioni. Questo obbligo può eventualmente implicare un lieve incremento dei costi del personale, qualora i dipendenti non siano stati sinora adeguatamente formati dall'azienda. 4.3.2 Per organizzazioni e associazioni In virtù della nuova legge, la Confederazione inviterà ad esempio associazioni attive in ambito medico ed estetico a partecipare a programmi di formazione per l’utilizzo commerciale e professionale di prodotti che generano RNI e stimoli sonori. Questa collaborazione interdisciplinare dovrà contribuire alla qualità e alla sicurezza richiesta per trattamenti estetici che impiegano RNI o stimoli sonori. 4.4 Bilancio delle ripercussioni Le prime stime indicano che la nuova legge non avrà conseguenze economiche di né in Svizzera né all’estero. Lo Stato dovrà sostenere costi supplementari contenuti, che possono essere chiaramente giustificati da un miglioramento della protezione della salute della popolazione dalle RNI e dagli stimoli sonori. La nuova legge consente innanzitutto di vietare prodotti pericolosi, quali ad esempio i puntatori laser potenti, che possono costituire un pericolo considerevole per la salute e la sicurezza pubblica. La nuova legge s’ispira a norme vigenti, quali la legge federale sulla sicurezza dei prodotti, e mette in atto la stessa filosofia. Non si prevedono pertanto contrasti tra regolamentazioni. Come mostra la prassi, nel campo delle RNI e degli stimoli sonori vengono sistematicamente presentate interrogazioni parlamentari che segnalano la necessità di colmare lacune in materia di protezione e invitano la Confederazione a colmarle. 38 5 Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità e legalità L’avamprogetto di legge si fonda sull’articolo 95 capoverso 1 e sull’articolo 118 capoverso 2 lettera a e 56 b della Costituzione federale (Cost.) . L’articolo 95 capoverso 1 Cost. conferisce alla Confederazione competenza legislativa in materia di attività economica privata. Dall’articolo 118 capoverso 2 Cost. deriva la competenza di emanare prescrizioni sull’impiego di oggetti che possono mettere in pericolo la salute (lett. a) e sulla lotta contro le malattie fortemente diffuse o maligne (lett. b). 5.2 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera La Svizzera non è soggetta a obblighi internazionali vincolanti in materia di RNI e stimoli sonori. La nuova legge si ispira alle direttive e alle raccomandazioni internazionali vigenti (ad es. dell’UE), che fungono da ausilio orientativo. Secondo l’Accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sugli ostacoli tecnici agli 57 scambi (accordo «Technical barriers to trade (TBT)») , le prescrizioni tecniche vanno formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio (art. 4 cpv. 1 LOTC). A tale scopo, secondo la LOTC devono essere elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera (art. 4 cpv. 2 LOTC). Al principio di cui all'articolo 4 capoverso 1 LOTC sono ammesse solo deroghe conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 capoverso 3 LOTC. Un divieto d‘importazione o di dispensazione, per esempio, deve essere controllato per quanto concerne la compatibilità con la LOTC e con gli obblighi internazionali. L’Accordo di libero commercio concluso il 22 luglio 1972 tra la Svizzera e l'Unione europea prevede inoltre che le parti rinuncino a ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza nel commercio con l’UE, favorendo talune imprese o talune produzioni. Di conseguenza, l’attuazione delle nuove disposizioni legali in materia di protezione dalle RNI e dagli stimoli sonori non deve creare discriminazioni o disparità concorrenziali. Pertanto, la Svizzera non può adottare misure che producano effetti analoghi alla limitazione delle quantità, che condurrebbero a una riduzione degli scambi di merci tra Svizzera e UE e quindi a una violazione dell'Accordo di libero scambio. Infine, i prodotti disciplinati dalla nuova legge possono rientrare anche nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in 58 materia di valutazione della conformità (MRA) , in particolare dei capitoli 1 (Macchine), 4 (Dispositivi medici), 7 (Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione) e 9 (Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica) dell'allegato 1. Vigenti questi capitoli, le prescrizioni sui prodotti del diritto svizzero e del diritto dell’UE devono essere equivalenti. Disposizioni derogatorie o divieti concernenti l'immissione in commercio non devono contraddire questa equivalenza e devono essere decisi caso per caso dal Consiglio federale. 5.3 Forma dell’atto In conformità all’articolo 164 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. L’emanazione della nuova legge soddisfa tale requisito. Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost., le leggi federali sottostanno a referendum facoltativo, che è espressamente previsto dalla nuova legge (art. 20 cpv. 1). La compatibilità della nuova legge con gli obblighi internazionali della Svizzera è garantita dal fatto che la nuova legge non contiene prescrizioni esplicite che si pongono in contrasto con la legislazione internazionale (cfr. n. 2.4). Il Consiglio federale dovrà tener conto di questo aspetto in fase di elaborazione delle disposizioni di esecuzione. 56 RS 101 RS 0.632.2 allegato 1A.6 58 RS 0.946.526.81 57 39 5.4 Delega di competenze normative Le competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). Quest’ultima pone restrizioni generali alla possibilità di delega, fra cui in particolare l’obbligo di emanare disposizioni fondamentali e importanti in forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.). Diverse disposizioni della nuova legge attribuiscono al Consiglio federale la competenza di emanare normative di esecuzione. Tale delega è giustificata dal fatto che in molti casi la nuova legge disciplina essa stessa i principi e definisce, pertanto, il quadro entro il quale l’attività normativa del Consiglio federale può articolarsi. È inoltre opportuno conferire al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni di esecuzione in tutti gli ambiti che dovranno essere in futuro adeguati rapidamente agli sviluppi tecnici e armonizzati a livello internazionale. I disciplinamenti che comportano un elevato sforzo di concretizzazione dovranno figurare in un’ordinanza. La possibilità di delega è prevista dai seguenti articoli: − articolo 3 capoversi 2–3 − articolo 4 capoverso 2 − articolo 5 − articolo 9 capoverso 2 − articolo 10 capoverso 1 e 2 − articolo 12 capoversi 2–4 − articolo 13 capoverso 3 40 Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) del … Avamprogetto L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettere a e b della Costituzione federale 1; visto il messaggio del Consiglio federale del ..., decreta: Art. 1 Scopo e campo d’applicazione 1 La presente legge si prefigge di proteggere le persone dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori. 2 A tale scopo, contiene disposizioni riguardanti: a. l’importazione, il transito, la consegna, il possesso e l’utilizzo di prodotti; b. le misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute a radiazioni non ionizzanti e stimoli sonori; c. l’acquisizione di basi scientifiche e l’informazione del pubblico. 3 Sono fatte salve le disposizioni sulla protezione contro le radiazioni e il rumore della legge del 7 ottobre 1983 2 sulla protezione dell’ambiente. Art. 2 Definizioni Nella presente legge s’intende per: a. radiazioni non ionizzanti: campi elettromagnetici con una lunghezza d’onda superiore a 100 nanometri; b. stimoli sonori: infrasuono, suono e ultrasuono; c. prodotto: cosa mobile pronta per l’utilizzo che genera radiazioni non ionizzanti o stimoli sonori, anche se incorporata in un’altra cosa mobile o immobile. Art. 3 Utilizzo di prodotti 1 2 2014–...... RS 101 RS 814.01 1 Protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori 1 Chi installa o utilizza un prodotto, oppure si occupa della sua manutenzione, deve attenersi alle norme di sicurezza del fabbricante e garantire che la salute delle persone non sia messa in pericolo o lo sia soltanto minimamente. 2 Per l’utilizzo a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi il Consiglio federale può: a. prevedere un attestato di competenza; b. prevedere il ricorso a uno specialista competente in materia. 3 Esso può fissare requisiti riguardanti la formazione per l’attestato di competenza di cui al capoverso 2 lettera a. Art. 4 Misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute 1 Il Consiglio federale disciplina le misure da adottare per ridurre i rischi di esposizioni pericolose per la salute a radiazioni non ionizzanti e stimoli sonori e per prevenirne i danni. 2 Esso può: a. fissare valori di esposizione e disciplinarne la sorveglianza; b. prevedere un obbligo d’informazione; c. prevedere misure di protezione; d. prevedere un obbligo di annuncio per manifestazioni. Art. 5 Divieti Se la salute delle persone non può essere protetta a sufficienza da nessun’altra misura, il Consiglio federale può: a. vietare l’importazione, il transito, la consegna o il possesso di prodotti potenzialmente molto pericolosi; b. vietare l’utilizzo a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente molto pericolosi. Art. 6 Acquisizione di basi scientifiche La Confederazione acquisisce le basi scientifiche necessarie per l’esecuzione della presente legge. Per l’attribuzione o il sostegno di lavori di ricerca si applicano le disposizioni della legge federale del 14 dicembre 2012 3 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione. Art. 7 Informazione del pubblico L’Ufficio federale della sanità pubblica informa il pubblico sulle ripercussioni e i rischi rilevanti per la salute delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori. Art. 8 Esecuzione da parte della Confederazione 3 2 RS 420.1 Protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori .......... RU 1 La Confederazione è responsabile dell’esecuzione della presente legge, sempre che, in virtù dell’articolo 9, i controlli non siano trasferiti ai Cantoni. 2 Essa controlla il rispetto dei divieti di importazione e di transito di cui all’articolo 5 lettera a. Art. 9 Controlli da parte dei Cantoni 1 I Cantoni controllano con prove a campione il rispetto: a. delle norme di sicurezza del fabbricante di cui all’articolo 3 capoverso 1 nell’istallazione, nell’utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali; b. dell’obbligo di produrre un attestato di competenza o di ricorrere a uno specialista di cui all’articolo 3 capoverso 2; c. delle misure stabilite dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 4; d. dei divieti di consegna e possesso di cui all’articolo 5 lettera a; e. dei divieti di utilizzo di cui all’articolo 5 lettera b. 2 Il Consiglio federale può dichiarare competente la Confederazione per parti dei controlli di cui al capoverso 1 lettere a e c. Art. 10Delega di compiti 1 Il Consiglio federale può delegare a terzi il controllo del rispetto delle misure stabilite dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 4. Questi possono ordinare misure secondo l’articolo 11 capoverso 3 lettera d. 2 Esso sorveglia l’operato dei terzi incaricati. 3 I terzi incaricati possono riscuotere emolumenti per i controlli di cui al capoverso 1. 4 Sempre che le spese dei terzi incaricati per adempiere ai compiti loro delegati non siano coperte da emolumenti di cui al capoverso 3, la Confederazione accorda una remunerazione. Art. 11Provvedimenti amministrativi 1 L’organo di controllo può controllare sul posto l’istallazione, l’utilizzo e la manutenzione di prodotti nonché l’attuazione delle misure di cui all’articolo 4. 2 Può disporre provvedimenti appropriati oppure ordinarli sul posto se dal controllo risulta che non sono rispettate le prescrizioni o le norme di sicurezza del fabbricante. 3 Se è necessario per tutelare la salute dell’utente o di terzi, l’organo di controllo può in particolare: a. ordinare un avvertimento al pubblico sui pericoli dell’utilizzo; b. sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto di un divieto di possesso, di consegna o di utilizzo; 3 Protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori c. sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza nell’istallazione, nell’utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali; d. ordinare l’immediata cessazione di esposizioni pericolose per la salute. 4 L’organo di controllo avverte il pubblico sugli utilizzi pericolosi se l’utente non adotta provvedimenti efficaci o non li adotta tempestivamente. Art. 12Emolumenti 1 Gli organi d’esecuzione riscuotono emolumenti per i controlli di cui agli articoli 8 capoverso 2, 9, 10 capoverso 1 e 11 capoverso 1. 2 3 Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare: a. il loro ammontare; b. le modalità della riscossione; c. la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti; d. la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti. Al riguardo, tiene conto del principio di equivalenza e di copertura dei costi. 4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se un interesse pubblico preponderante lo giustifica. Art. 13Protezione dei dati 1 Le autorità d’esecuzione della Confederazione e dei Cantoni sono autorizzate a trattare i dati personali, inclusi quelli riguardanti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali. 2 Le autorità d’esecuzione possono custodire tali dati sotto forma elettronica e, sempre che ciò sia necessario per l’esecuzione uniforme della presente legge, scambiarseli reciprocamente. Per lo scambio dei dati possono ricorrere a procedure di richiamo automatizzate. In tal caso il Consiglio federale stabilisce chi è autorizzato a trattare quali dati personali e per quali scopi. 3 Il Consiglio federale disciplina le competenze e le procedure per lo scambio di dati personali con autorità e istituzioni estere e con organizzazioni internazionali. I dati personali possono essere trasmessi soltanto se: a. lo esigono trattati internazionali o risoluzioni di organizzazioni internazionali; oppure b. è assolutamente necessario per scongiurare un pericolo imminente per la salute. Art. 14Delitti Chiunque importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza intenzionalmente un prodotto soggetto a un divieto di cui all’articolo 5 è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria. 4 Protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori .......... RU Art. 15Contravvenzioni 1 2 È punito con una multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente: a. non si attiene alle norme di sicurezza del fabbricante nell’istallazione, nell’utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali; b. contravviene all’obbligo di produrre un attestato di competenza o di ricorrere a uno specialista di cui all’articolo 3 capoverso 2; c. contravviene alle misure stabilite dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 4 capoverso 2; d. viola una prescrizione esecutiva la cui inosservanza è dichiarata punibile o non si conforma a una decisione che gli è stata notificata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una multa fino a 20 000 franchi. 3 È punito con una multa fino a 40 000 franchi chiunque importa, fa transitare, smercia, possiede o utilizza per negligenza un prodotto soggetto a un divieto di cui all’articolo 5. Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974 4 sul diritto penale amministrativo. 4 Art. 16Abrogazione e modifica di altri atti normativi ... Art. 17Referendum ed entrata in vigore 1 2 4 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. RS 313.0 5 Protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori 6 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Dipartimento fédérale deH'intemo DFI Berna, 9 aprile 2014 Destinatar!: i partiti politici le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna le associazioni mantello dell'economia le cerchie interessate Legge fédérale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS): apertura della procedura di consultazione Gentiii Signore e Signori, il 9 aprile 2014, il Consiglio fédérale ha incaricato il Dipartimento fédérale dell'interno di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate in merito alla nuova legge fédérale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS). A partire dagli anni 1990 si è assistito pure nel campo delle radiazioni non ionizzanti (RNI) a un importante sviluppo tecnologico. Con la diffusione di nuove tecnologie si sono registrati in alcuni settori (p. es. puntatori laser, laser per uso medico o solarium) anche danni alla salute. Con la nuova legge s'intende proteggere le persone dalle RNI e dagli stimoli sonori pericolosi disciplinando l'importazione, il transite, la consegna, il possesso e l'utilizzo successivo all'immissione in commercio di prodotti che generano RNI e stimoli sonori, come anche le situazioni di esposizione alle RNI e agli stimoli sonori. Sono inoltre disciplinate nella LRNIS l'acquisizione di basi scientifiche fondate, l'adeguata informazione del pubblico, nonché la collaborazione nazionale e internazionale. La LRNIS non introduce invece cambiamenti riguardo alla responsabilità del fabbricante e dell'offerente. Un intervento severe delle autorità è previsto soltanto in casi eccezionali. La nuova normativa prevede misure soprattutto per i prodotti o le situazioni che possono mettere in pericolo la salute di persone o la sicurezza pubblica. È per esempio il caso dei puntatori laser molto potenti che a volte superano di mille volte i valori limite ammessi per gli occhi e la pelle. Con la nuova legge possono essere vietati l'importazione, il transite, la vendita e II possesso di simili puntatori. Per migliorare la sicurezza dei prodotti che emettono radiazioni superiori ai valori limite riconosciuti (p. es. solarium), la Confederazione dovrà poter controllare in futuro il rispetto delle norme di sicurezza del fabbricante. È inoltre previsto che per i prodotti e gli apparecchi che possono essere utilizzati in modo sicuro soltanto da chi dispone delle necessarie conoscenze tecniche, la Confederazione elabori, insieme ai settori interessati, soluzioni vincolanti riguardanti la formazione e l'utilizzo e preveda un attestato di competenza. La normativa s'iscrive nella filosofia della legislazione sulla sicurezza dei prodotti e compléta, laddove necessario, le regolamentazioni vigenti. Alla Confederazione e ai Cantoni sono attribuite chiare competenze d'esecuzione. In allegato vi sottoponiamo per parère l'avamprogetto della legge fédérale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) corredato del relativo rapporto esplicativo. L'avamprogetto non concerne gli impianti fissi come impianti di trasmissione pertelefonia mobile o linee ad alta tensione, per i quali continuano a valere le disposizioni della legge sulla protezione dell'ambiente e delle relative ordinanze. Esemplari supplementari della documentazione possono essere ottenuti al seguente indirizzo Internet: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html Vi invitiamo a inviare il vostro parère entro venerdi 18 luglio 2014 aH'indirizzo seguente, preferibilmente in forma elettronica: Ufficio fédérale della sanità pubblica, Divisione radioprotezione, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna ([email protected] e dm(gbag.admin.ch) Per maggiori informazioni potete rivolgervi al sostituto capo progetto Daniel Storch, daniel.storch(a)bag.admin.ch o a Thomas Gedeon, thomas.gedeon(S:>bag.admin.ch Distinti saluti Alain Berset Consigliere fédérale 2/3 Allegati: - Avamprogetto (d, f, i) e rapporto esplicativo (d, f; la versione italiana seguirà la settimana prossima) - Elenco dei destinatari (d, f, i) 3/3 Vernehmlassungsverfahren betreffend des neuen Bundesgesetzes über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall (NISSG) Procédure de consultation relative à la nouvelle loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) Procedura di consultazione concernente la nuova legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) Vernehmlassung / Consultation / Consultazione Liste der Vernehmlassungsadressaten Liste des destinataires Elenco dei destinatari Art. 4 Abs. 3 Vernehmlassungsgesetz (SR 172.061) 1. 2. 3. 4. 5. Kantone / Cantons / Cantoni und Fürstentum Liechtenstein ................................. 2 In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale.................................................................................................................................. 4 Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna ................................ 6 Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia .................................................................................................... 6 Übrige Organisationen / Autres organisations / altre organizzazioni .................. 8 Stand: 02.04.2014 1 1. Kantone / Cantons / Cantoni und Fürstentum Liechtenstein Staatskanzlei des Kantons Zürich Kaspar Escher-Haus 8090 Zürich [email protected] Staatskanzlei des Kantons Bern Postgasse 68 Postfach 840 3000 Bern 8 [email protected] Staatskanzlei des Kantons Luzern Bahnhofstrasse 15 6002 Luzern [email protected] Standeskanzlei des Kantons Uri Postfach 6460 Altdorf [email protected] Staatskanzlei des Kantons Schwyz Postfach 6431 Schwyz [email protected] Staatskanzlei des Kantons Obwalden Rathaus Postfach 1562 6061 Sarnen [email protected] Staatskanzlei des Kantons Nidwalden Dorfplatz 2 Postfach 1246 6371 Stans [email protected] Regierungskanzlei des Kantons Glarus Rathaus 8750 Glarus [email protected] Staatskanzlei des Kantons Zug Postfach 156 6301 Zug [email protected] Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg Rue des Chanoines 17 1701 Fribourg [email protected] [email protected] Staatskanzlei des Kantons Solothurn Rathaus Barfüssergasse 24 4509 Solothurn [email protected] 2 Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt Marktlatz 9 Postfach 4001 [email protected] Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft Rathausstrasse 2 4410 Liestal [email protected] Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen Beckenstube 7 8200 Schaffhausen [email protected] Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden Regierungsgebäude Postfach 9102 Herisau [email protected] Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden Marktgasse 2 9050 Appenzell [email protected] Staatskanzlei des Kantons St. Gallen Regierungsgebäude 9001 St. Gallen [email protected] Standeskanzlei des Kantons Graubünden Reichsgasse 35 7001 Chur [email protected] Staatskanzlei des Kantons Aargau Regierungsgebäude 5001 Aarau [email protected] Staatskanzlei des Kantons Thurgau Regierungsgebäude 8510 Frauenfeld [email protected] Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Residenza Governativa 6501 Bellinzona [email protected] Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud Château cantonal 1014 Lausanne [email protected] Chancellerie d’Etat du Canton du Valais Palais du Gouvernement 1950 Sion [email protected] 3 Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel Château 2001 Neuchâtel [email protected] Chancellerie d’Etat du Canton de Genève Case postale 3964 1211 Genève 3 [email protected] Chancellerie d’Etat du Canton du Jura Rue du 24-Septembre 2 2800 Delémont [email protected] Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Conferenza dei Governi cantonali (CdC) Sekretariat Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 444 3000 Bern 7 [email protected] Regierung des Fürstentums Liechtenstein Regierungsgebäude Peter-Kaiser-Platz 1 Postfach 684 9490 Vaduz [email protected] 2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale Bürgerlich-Demokratische Partei BDP Parti bourgeois-démocratique PBD Partito borghese democratico PBD BDP Schweiz Postfach 119 3000 Bern 6 [email protected] Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti démocrate-chrétien PDC Partito popolare democratico PPD Postfach 5835 3001 Bern Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow c/o Stefan Keiser Enetriederstrasse 28 6060 Sarnen [email protected] [email protected] Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis Geschäftsstelle CSPO Postfach 3980 Visp [email protected] 4 Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV Nägeligasse 9 Postfach 294 3000 Bern 7 [email protected] FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali Sekretariat Fraktion und Politik Neuengasse 20 Postfach 6136 3001 Bern [email protected] [email protected] Grüne Partei der Schweiz GPS Parti écologiste suisse PES Partito ecologista svizzero PES Waisenhausplatz 21 3011 Bern Grünliberale Partei glp Parti vert’libéral pvl Postfach 367 3000 Bern 7 [email protected] [email protected] Lega dei Ticinesi (Lega) Lega dei Ticinesi casella postale 4562 6904 Lugano [email protected] Mouvement Citoyens Romand (MCR) c/o Mouvement Citoyens Genevois (MCG) CP 340 1211 Genève 17 [email protected] Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC Postfach 8252 3001 Bern Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS Postfach 7876 3001 Bern [email protected] [email protected] 5 3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna Schweizerischer Gemeindeverband Laupenstrasse 35 Postfach 8022 3001 Bern [email protected] Schweizerischer Städteverband Monbijoustrasse 8 Postfach 8175 3001 Bern [email protected] Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete Postfach 7836 3001 Bern [email protected] 4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) Postfach 8032 Zürich Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich [email protected] [email protected] Postfach 3001 Bern [email protected] [email protected] Schweiz. Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC) Haus der Schweizer Bauern Laurstrasse 10 5200 Brugg [email protected] Schweizerische Bankiervereinigung (SBV) Association suisse des banquiers (ASB) Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Swiss Bankers Association Postfach 4182 4002 Basel [email protected] 6 Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS) Postfach 3000 Bern 23 [email protected] Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz) Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse) Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera) Postfach 1853 8027 Zürich Travail.Suisse Postfach 5775 3001 Bern [email protected] [email protected] [email protected] 7 5. Übrige Organisationen / Autres organisations / altre organizzazioni Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz (Aefu) Médecins en faveur de l'Environnement Medici per l'Ambiente [email protected] Association Suisse des Esthéticiennes (ASE CFC) [email protected] Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI) [email protected] Associazione estetiste della Svizzera italiana (AESI) [email protected] Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) Bureau de prévention des accidents (bpa) Ufficio prevenzione infortuni (upi) [email protected] Berufsverband Medizinischer Praxis-Assistentinnen (BMPA) [email protected] Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) Choisystrasse 1 Postfach 8124 3001 Bern [email protected] Privatkliniken Schweiz Worbstrasse 52 3074 Muri / Bern [email protected] Industriestrasse 4a 8604 Volketswil [email protected] Swiss Technology Network – swissT.net Dachverband der Fachgesellschaften für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (suissepro) Association faîtière des sociétés pour la protection de la santé et pour la sécurité au travail Associazione delle società specializzate nella sicurezza e nella protezione della salute sul lavoro [email protected] Dachverband der Schweizerischen Handels- und Industrievereinigung der Medizintechnik (fasmed) Fédération des associations suisses du commerce et de l'industrie de la technologie médicale Federazione delle associazioni svizzere del commercio e dell’industria della tecnologia medica [email protected] 8 Dachverband der schweizerischen Luft- und Raumfahrt (aeroswiss) Fédération faîtière de l'aéronautique et de l'aérospatiale suisses [email protected] Dachverband Elektrosmog Schweiz und Liechtenstein Association faîtière électrosmog Suisse et Liechtenstein Stettfurterstrasse 6a 9545 Wängi [email protected] Dachverband Komplementärmedizin (dakomed) Fédération de la médecine complémentaire (FedMedCom) Federazione della medicina complementare [email protected] Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (Swissmem) L'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux L'industria metalmeccanica ed elettrica svizzera [email protected] Electrosuisse - Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik (SEV) Electrosuisse - Pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (AES) Electrosuisse - Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica (AES) [email protected] Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d’Apparails électrodomestiques Associazione Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l‘Industria [email protected] Fédération romande des consommateurs (FRC) [email protected] Gesundheitsförderung Schweiz (GF CH) Promotion Santé Suisse Promozione Salute Svizzera [email protected] H+ Die Spitäler der Schweiz (H+) H+ Les Hôpitaux de Suisse (H+) H+ Gli Ospedali Svizzeri (H+) [email protected] Handel Schweiz (VSIG) Commerce Suisse Commercio Svizzera [email protected] 9 ICTSwitzerland Aarbergergasse 30 CH-3011 Bern [email protected] Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz (KKPKS) Conférence des commandants des polices cantonales de suisse (CCPCS) Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della svizzera (CCPCS) Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 690 3000 Bern 7 [email protected] Konsumentenforum (kf) Forum des consommateurs Forum dei consumatori [email protected] Krebsliga Schweiz Ligue suisse contre le cancer Lega svizzera contro il cancro [email protected] Laserkommission (FMCH) [email protected] Photomed Schweiz [email protected] Public Health Schweiz (PH CH) Santé publique Suisse Salute pubblica Svizzera santésuisse [email protected] Schweiz. Ingenieur- u. Architekten-Verein (SIA) La Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) La Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) [email protected] Schweizer Blasmusikverband (SBV) Association suisse des musiques Associazione bandistica svizzera [email protected] Schweizer Detaillistenverband (SDV) Union suisse des détaillants (USD) Unione svizzera dei dettaglianti (USD) [email protected] Haus der Kantone Speichergasse 6 3000 Bern 7 Schweiz [email protected] [email protected] 10 Schweizer Fachverband für Kosmetik (SFK) [email protected] Schweizer Verband technischer Bühnen- und Veranstaltungsberufe (SVTB) Association suisse des techniciens de théâtre et de spectacle (ASTT) [email protected] Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) Académie suisse des sciences médicales (ASSM) Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) [email protected] Schweizerische Astronomische Gesellschaft (SAG) Société Astronomique Suisse Società Astronomica Svizzera www.sas.astronomie.ch [email protected] Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE) Société suisse de nutrition (SSN) Società svizzera di nutrizione (SSN) [email protected] Schweizerische Gesellschaft für Akustik (SGA) Société Suisse d’Acoustique (SSA) [email protected] Schweizerische Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (SGDV) Société Suisse de Dermatologie et Vénéréologie (SSDV) [email protected] Schweizerische Gesellschaft für Gesundheitspolitik (SGGP) Société suisse pour la politique de la santé (SSPS) Società svizzera per la politica della salute (SSPS) [email protected] Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie (SGK) Société Suisse de Cardiologie (SSC) [email protected] Schweizerische Gesellschaft für medizinische Kosmetik (SGMK) [email protected] Schweizerische Gesellschaft für medizinische Laseranwendungen (SGML) [email protected] Die Schweizerische Gesellschaft für Radiologie (SGR) Société suisse de radiologie (SSR) Società Svizzera di Radiologia (SSR) Moosstrasse 2 3073 Gümligen [email protected] 11 Schweizerische Gesellschaft für Strahlenbiologie und Medizinische Physik (SGSMP) Société Suisse de Radiobiologie et de Physique Médicale Società Svizzera di Radiobiologia e di Fisica Medica [email protected] Schweizerische Kantonsapothekervereinigung (KAV) Association des pharmaciens cantonaux (APC) Associazione dei farmacisti cantonali [email protected] Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Gesundheitsdirektoren (GDK) Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) [email protected] Schweizerische Lichtgesellschaft (SLG) Association suisse pour l’éclairage Associazione svizzera per la luce [email protected] Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV) Association Suisse de Normalisation [email protected] Schweizerische Tinnitus-Liga (STL) Ligue suisse du Tinnitus (LST) Lega Tinnito Svizzera (LTS) [email protected] Schweizerische Unfallversicherungsanstalt Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Suva Hauptsitz Fluhmattstrasse 1 6002 Luzern Schweizerische Vereinigung der Fachleute für medizinisch technische Radiologie (SVMTRA) Association suisse des techniciens en radiologie médicale (ASTRM) Associazione svizzera dei tecnici di radiologia medica (ASTRM) [email protected] Schweizerischen Chiropraktoren-Gesellschaft (ChiroSuisse) Association suisse des chiropraticiens Associazione svizzera dei chiropratici [email protected] Schweizerischer Apothekerverband (pharmaSuisse) Société Suisse des Pharmaciens [email protected] Schweizerischer KMU-Verband (SKV) Association Suisse des PME (ASPME) Associazione Svizzera delle PMI (ASPMI) [email protected] [email protected] 12 Schweizerischer Physiotherapie-Verband (Physioswiss) Association suisse de physiothérapie Associazione svizzera di fisioterapia [email protected] Schweizerischer Verband der Berufsorganisationen im Gesundheitswesen (SVBG) Fédération suisse des associations professionelles du domaine de la santé (FSAS) Federazione Svizzera delle Associazoni professionali sanitarie (FSAS) [email protected] Schweizerischer Verband der Direktverkaufsfirmen (VDF) Association suisse pour la vente directe Associazione svizzera per la vendita diretta Elisabethenanlage 7 Postfach 3247 4002 Basel [email protected] [email protected] Schweizerischer Verband der Telekommunikation (ASUT) Association suisse des Télécommunications (ASUT) Schweizerischer Verband für Gehörlosen- und Hörgeschädigten - Organisation (sonos) [email protected] Schweizerischer Verband für Sportphysiotherapie (SVSP) Association Suisse de Physiothérapie du Sport (ASPS) Associazione Svizzera della Fisioterapia dello Sport (ASFS) [email protected] Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) Fondation pour la protection des consommateurs Fondazione per la protezione dei consumatori [email protected] Stiftung Patientenschutz (SPO) Fondation Organisation suisse des patients (OSP) Fondazione Organizzazione svizzera dei pazienti (OSP) [email protected] Schweizerischer Verband Kosmetikerinnen (SVSK) Association Suisse d'Esthéticiennes Propriétaires d'Institut de Beauté (ASEPIB) Rue des Platanes 51-53 Case postale 26 CH -1752 Villars-sur-Glâne [email protected] Swiss Music Promotors Association (SMPA) [email protected] Swiss Retail Federation (SRF) [email protected] [email protected] Unternehmerverband der Schweizer Hotellerie (hotelleriesuisse) Association des entrepreneurs de l’hôtellerie suisse Associazione degli albergatori svizzeri [email protected] 13 Verband der Kantonschemiker der Schweiz (VKCS) Association des chimistes cantonaux de Suisse (ACCS) Associazione dei chimici cantonali svizzeri (ACCS) Otmar Deflorin, BE www.kantonschemiker.ch [email protected] Verband Elektrogrosshandel Schweiz (VES) [email protected] Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz (GastroSuisse) Fédération de l’hôtellerie et de la restauration en Suisse (GastroSuisse) Federazione dell’Albergheria e della Ristorazione svizzera (GastroSuisse) [email protected] Verband Schweizer Berufstätowierer (VST) Association Suisse de Tatoueurs Professionels (ASTP) Lega Svizzera di Tatuatori Professionisti (LSTP) [email protected] Verband Schweizer Coiffeurgeschäfte (coiffureSuisse) Association suisse de la coiffure Imprenditori parrucchieri svizzeri [email protected] Verband Schweizer Musikclubs (PETZI) [email protected] Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) Association des entreprises électriques suisses (AES) Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) [email protected] Verband Schweizerischer Elektroinstallationsfirmen (VSEI) Union suisse des installateurs-électriciens (USIE) Unione svizzera degli installatori elettricisti (USIE) [email protected] Verband schweizerischer Konzertlokale, Cabarets, Dancings und Diskotheken (ASCO) Association Suisse des Cafés-Concerts, Cabarets, Dancings et Discothéques ASCO) [email protected] Verband Schweizerischer Polizei-Beamter (VSPB) Fédération suisse des fonctionnaires de police (FSFP) Federazione svizzera dei funzionari di polizia (FSFP) [email protected] Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH) Fédération des médecins suisses Federazione dei medici svizzeri [email protected] Vereinigung der kantonalen Lärmschutzfachleute (Cercle Bruit Schweiz) Groupement des responsables cantonaux de la lutte contre [email protected] 14 le bruit Associazione dei responsabili cantonali per la prevenzione dei rumori Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte der Schweiz (VKS) Association des médecins cantonaux de Suisse (AMCS) Associazione dei medici cantonali della Svizzera (AMCS) [email protected] Schweizerischer Fussballverband SFV Postfach 3000 Bern 15 [email protected] Swiss Hockey Federation Hagenholzstrasse 81 8050 Zürich [email protected] 15 Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione protezione dei consumatori Avamprogetto di legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) Risultati della procedura di consultazione svoltasi dal 9 aprile al 18 luglio 2014 Gennaio 2015 LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione Sommario 1 Situazione iniziale 5 2 Procedura di consultazione e modalità di valutazione 5 2.1 Procedura di consultazione....................................................................................................... 5 2.2 Principi di valutazione ............................................................................................................... 6 3 Sintesi dei risultati 3.1 Analisi statistica......................................................................................................................... 7 3.2 Osservazioni generali ............................................................................................................... 7 3.2.1 Argomentazioni a favore dell'avamprogetto.............................................................................. 7 3.2.2 Riserve sull'avamprogetto ......................................................................................................... 8 3.2.3 Argomenti contro l'avamprogetto ..............................................................................................9 3.3 Temi principali ......................................................................................................................... 10 3.3.1 Solarium .................................................................................................................................. 10 3.3.2 Impiego nel settore estetico .................................................................................................... 10 3.3.3 Competenza ............................................................................................................................ 10 3.3.4 Puntatori laser ......................................................................................................................... 11 3.3.5 Manifestazioni ......................................................................................................................... 12 3.3.6 Esecuzione..............................................................................................................................12 3.3.7 Valori limite e prevenzione ...................................................................................................... 13 3.4 Diversi settori tematici / osservazioni ......................................................................................14 3.4.1 Organo di notifica .................................................................................................................... 14 3.4.2 Obbligo di dichiarazione.......................................................................................................... 14 3.4.3 Responsabilità individuale ...................................................................................................... 14 3.4.4 Analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) ...................................................................... 14 3.4.5 Protezione solare .................................................................................................................... 14 3.4.6 Principio di causalità ............................................................................................................... 15 3.4.7 Disposizioni esecutive ............................................................................................................. 15 4 Osservazioni sui singoli articoli 4.1 Titolo ....................................................................................................................................... 16 4.2 Osservazioni specifiche sui singoli articoli .............................................................................. 16 5 Rapporto esplicativo 23 6 Allegati 24 6.1 Elenco dei destinatari e abbreviazioni .................................................................................... 24 6.2 Altre abbreviazioni .................................................................................................................. 29 7 16 2/29 LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione Compendio Il 9 aprile 2014, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di svolgere fino al 18 luglio 2014 una procedura di consultazione sull'avamprogetto di legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS). La nuova legge disciplina l’importazione, il transito, la consegna, il possesso e l’utilizzo successivo all'immissione in commercio di prodotti che generano radiazioni non ionizzanti (RNI) o stimoli sonori. Inoltre, disciplina le situazioni di esposizione a RNI o stimoli sonori non riconducibili a un singolo prodotto. Alla Confederazione e ai Cantoni sono attribuite chiare competenze esecutive. Al fine di evitare doppioni, per garantire l'esecuzione a livello cantonale vanno coinvolte le autorità esecutive esistenti. La Confederazione fornisce un sostegno tecnico ai Cantoni con i relativi aiuti all'esecuzione. Complessivamente sono pervenute 83 risposte. Un'organizzazione ha rinunciato esplicitamente a inviare un parere. Di conseguenza, la valutazione ha tenuto conto di 82 risposte. La necessità di disciplinamento espressa nel rapporto esplicativo è stata accolta con favore e riconosciuta dalla grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione (73 su 82). In totale, 36 partecipanti approvano l'avamprogetto nella sua versione attuale e si dichiarano d'accordo con il suo orientamento e i suoi scopi. Tra questi si contano 8 Cantoni (AR, BE, FR, GE, GL, NW, SZ, VS), 2 partiti politici (PPD, PSS) e 26 associazioni e organizzazioni (Aerosuisse, bfu, BMPA, Chirosuisse, Easyjet, FMCH, FS IRA, GDK, kf, KKJPD, KKPKS, Lasershows.ch, PH CH, Photomed, privato, SIAA, SFK, SGDV, SGMK, SGML, SMSLT, SVMTRA, SVSK, Storzmedical, SUVA e VSLA). Essi accolgono esplicitamente con favore le norme sui puntatori laser, ritengono equilibrato l'avamprogetto e approvano che si limiti unicamente a colmare le lacune legali riscontrate. 37 parti consultate (tra cui 17 Cantoni [AG, BL, BS, GR, JU, LU, NE, OW, SH, SG, SO, TG, TI, UR, VD, ZG, ZH], economiesuisse, UCS, Aefu, ASUT, AWS, FMH, H+, KL-CH, KL-Zentral-CH, KL-ZG, KL-TG, SAG, santésuisse, SGARM, suisspro, Swissmem, ufs, VKCS, VSBP e VSIG) condividono il parere del Consiglio federale secondo cui è necessario disciplinare legalmente il settore delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori. Valutano positivamente soprattutto le misure concernenti i solarium, il divieto dei puntatori laser e l’attestato di competenza previsto dalla legge. Tuttavia, la maggior parte di questi partecipanti esprime riserve sulla necessità di una legislazione autonoma. Essi menzionano numerose leggi in vigore che potrebbero essere adattate per ottenere la protezione auspicata. Per esempio vengono proposte modifiche della legge sulla protezione dell'ambiente, della legge sulla sicurezza dei prodotti, della legge sulle armi, della legge sugli agenti terapeutici, della legge sulla radioprotezione e della legge sulle derrate alimentari, oppure di varie leggi combinate. Solo 9 partecipanti respingono chiaramente l'avamprogetto presentato, per motivi tuttavia molto distanti tra loro. Il Cantone AI ritiene che la nuova legge sia inutile, aggiungendo che la sua esecuzione creerebbe confusione. PLR e Centre Patronal sono contrari al disciplinamento poiché vi è già un’elevata densità normativa. UDC e USAM si oppongono con fermezza agli sforzi dell'UFSP di sottoporre ulteriori settori «al proprio controllo e alla propria sorveglianza in nome della salute». Dall'altra parte, per I Verdi e 3 organizzazioni (DV Esmog CH/FL, gigaherz.ch e LUWE) questo avamprogetto è insufficiente e chiedono che sia applicato il principio di precauzione. Solarium Diversi partecipanti accolgono con favore la normativa proposta sui solarium, che poggia su basi scientifiche inerenti al cancro della pelle e alla frequentazione dei solarium, e auspicano che le future disposizioni esecutive disciplinino esaustivamente questo settore. 15 Cantoni (BE, BS, FR, JU, FR, GE, GL, NE, NW, OW, SO, UR, VD, VS, ZH), un partito politico (PSS) e 6 organizzazioni (GDK, FS IRPA, KLCH, leghe cantonali contro il cancro) si rammaricano che il più volte invocato divieto di frequentazione dei solarium per i minorenni non figuri esplicitamente nella legge. 3/29 LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione Settore estetico e competenza La necessità di un disciplinamento chiaro dell’utilizzo di dispositivi medici e altri prodotti nel settore estetico è indiscussa. L'esigenza di un attestato di competenza ha riscosso pareri prevalentemente positivi. I compiti, le qualifiche e le responsabilità delle persone competenti devono essere definiti a livello di ordinanza. Puntatori laser Anche il disciplinamento dei puntatori laser pericolosi non viene sostanzialmente messo in discussione. 12 Cantoni (AG, AR, BE, BS, FR, GR, NE, SO, SZ, TI, VD e ZH), 3 partiti politici (PPD, PLR, PSS) e 16 organizzazioni (aeroswiss, AWS, DV Esmog CH/FL, easyjet, FMH, FS IRPA, GDK, gigaherz.ch, KKJPD, KKPKS, SAG, SIAA, SMSLT, UCS, Swissmem, VSLA) accolgono esplicitamente con favore la possibilità contemplata nell'avamprogetto di vietare i puntatori laser pericolosi, ritenendo che sia una misura necessaria. Sei partecipanti (Cantoni AG, GR e LU, DV Esmog CH/FL, Swissmem e VKCS) sono convinti che un divieto dei puntatori laser possa essere introdotto anche attraverso una revisione della legge sulle armi. Esecuzione I controlli con prove a campione raccolgono il consenso dei Cantoni FR e VS e del PPD. 5 Cantoni (BE, BS, FR, NW, UR) si dichiarano soddisfatti che i compiti di esecuzione della legge comportino solo la creazione di un posto al 10 per cento in ogni Cantone e che i costi possano essere coperti mediante la riscossione di emolumenti. 11 Cantoni (AG, AI, BS, GR, JU, OW, SH, SO, TG, VS, ZH) e 6 organizzazioni (UCS, AefU, ASUT, economiesuisse e Swissmem) temono che l’esecuzione generi un ingente lavoro di coordinamento e che insorgano problemi di ripartizione, dal momento che sono coinvolte diverse autorità esecutive. Alcuni Cantoni dubitano dell'efficacia dell'esecuzione, oppure sottolineano che le autorità cantonali di esecuzione proposte non dispongono delle necessarie competenze tecniche. 4/29 LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione 1 Situazione iniziale Il 9 aprile 2014, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate in merito alla nuova legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS). A partire dagli anni 1990 si è assistito a un importante sviluppo tecnologico anche nel campo delle radiazioni non ionizzanti (RNI). Con la diffusione di nuove tecnologie, in diversi settori sono emerse prove scientifiche di danni alla salute causati da questi dispositivi (p. es. puntatori laser, laser ad uso medico, utilizzo in solarium e durante manifestazioni). Con la nuova legge federale si intende proteggere le persone dalle RNI e dagli stimoli sonori pericolosi per la salute. Il presente avamprogetto disciplina l’importazione, il transito, la consegna, il possesso e l’utilizzo successivo all'immissione in commercio di prodotti che generano RNI o stimoli sonori. Sono inoltre disciplinate l'acquisizione di basi scientifiche fondate e l'adeguata informazione del pubblico. La nuova legge non introduce invece cambiamenti riguardo alla responsabilità individuale del fabbricante e del fornitore. Una restrizione severa dei relativi diritti da parte delle autorità è prevista solo in casi eccezionali. Le misure protettive si limitano soprattutto ai prodotti o alle situazioni che possono mettere in pericolo la salute delle persone o la sicurezza pubblica a causa dell'uso o dell'intensità radiante energetica dei prodotti in questione. È per esempio il caso dei puntatori laser molto potenti che a volte superano di mille volte i valori limite ammessi per gli occhi e la pelle. Con la nuova legge possono essere vietati l'importazione, il transito, la vendita e il possesso di simili puntatori. Per migliorare la sicurezza dei prodotti che emettono radiazioni superiori ai valori limite riconosciuti (p. es. solarium), la Confederazione dovrà avere la possibilità in futuro di controllare il rispetto delle norme di sicurezza del fabbricante. È inoltre previsto che, per i prodotti e gli apparecchi che possono essere utilizzati in modo sicuro soltanto da chi dispone delle necessarie conoscenze tecniche, la Confederazione elabori, insieme ai settori professionali interessati, soluzioni vincolanti riguardanti la formazione e l'utilizzo e prescriva un attestato di competenza. L'avamprogetto di legge s'iscrive nella filosofia della legislazione sulla sicurezza dei prodotti e completa, laddove necessario, le regolamentazioni vigenti. Alla Confederazione e ai Cantoni sono attribuite chiare competenze di esecuzione. Al fine di evitare doppioni, per garantire l'esecuzione a livello cantonale vanno coinvolte le autorità esecutive esistenti. La Confederazione fornisce un sostegno tecnico ai Cantoni con i relativi aiuti all'esecuzione. 2 Procedura di consultazione e modalità di valutazione Il 9 aprile 2014, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente l'avamprogetto di legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS). La consultazione si è conclusa il 18 luglio 2014. 2.1 Procedura di consultazione Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei governi cantonali (KDK), il Principato del Liechtenstein, 12 partiti politici, 3 associazioni nazionali mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, 8 associazioni nazionali mantello dell'economia e altre 83 organizzazioni e associazioni. 5/29 LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione Tra i destinatari contattati, hanno inviato un parere tutti i 26 Cantoni, 6 partiti politici (PPD, PLR, I Verdi, PSS, UDC, ufs), l'Unione delle città svizzere, 2 associazioni mantello dell'economia (economiesuisse, USAM), 47 organizzazioni e associazioni e un privato. Complessivamente sono pervenuti 83 pareri. Tabella 1: Panoramica delle risposte pervenute Categoria Cantoni, KDK, FL Partiti Città e Comuni Associazioni mantello dell'economia Organizzazioni e associazioni Privati Totale 2.2 Totale partecipanti consultati 28 12 3 Risposte di partecipanti consultati 26 5 1 Risposte di partecipanti non consultati 0 1 Totale risposte 26 6 1 8 1 1 2 75 31 126 64 16 1 19 47 1 83 Principi di valutazione Visti l’ampio spettro nonché il numero delle risposte, l’analisi deve limitarsi ai punti più frequenti e importanti. È impossibile riprodurre dettagliatamente le motivazioni e le argomentazioni: ne risentirebbe la chiarezza del rapporto. I pareri a carattere generale e sui temi principali (solarium, settore estetico, competenza, puntatori laser, manifestazioni, esecuzione e valori limite / prevenzione) sono riassunti nel capitolo 3 del presente rapporto. Le osservazioni e i desideri di formulazione concernenti i singoli articoli sono riportati nel capitolo 4. I pareri pervenuti nell'ambito http://www.bag.admin.ch/nissg della consultazione possono essere consultati all'indirizzo: 6/29 LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione 3 Sintesi dei risultati 3.1 Analisi statistica Per motivi di capacità, SKS ha espressamente rinunciato a prendere posizione nel merito. Di conseguenza, l'analisi ha tenuto conto complessivamente di 82 pareri. I seguenti partecipanti alla consultazione sottoscrivono o sostengono il parere di altri Cantoni, associazioni o organizzazioni: i Cantoni GL e NE aderiscono al parere di GDK; FMH sostiene il parere di AefU. KL-TG, KL-Zentral-CH e KL-ZG condividono il parere di KL-CH. I pareri sono stati suddivisi nelle seguenti categorie: Approvazione: l'emanazione di una legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori viene accolta con favore, il partecipante condivide sostanzialmente gli obiettivi e l'orientamento dell'avamprogetto. Riserve / proposta di modifica: il partecipante condivide la valutazione del Consiglio federale sulla necessità di un disciplinamento legale nel settore delle RNI e degli stimoli sonori. Tuttavia per lui non è chiaro se una legge autonoma costituisca una soluzione adeguata. Possono anche essere espresse altre riserve o richieste di modifica. Rifiuto: l'emanazione di una legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori è sostanzialmente respinta nella presente versione. Tuttavia, la necessità di un disciplinamento viene parzialmente riconosciuta. Tabella 2: Analisi statistica dei pareri Categoria Cantoni Partiti Città e Comuni Associazioni mantello dell'economia Organizzazioni e associazioni Privati Totale Approvazione 8 2 Riserve / proposta di modifica 17 1 1 25 1 36 3.2 Osservazioni generali 3.2.1 Argomentazioni a favore dell'avamprogetto Rifiuto Totale 1 3 26 6 1 1 1 2 17 4 37 9 46 1 82 36 dei 82 partecipanti salutano la proposta del Consiglio federale di creare una base giuridica per proteggere la popolazione dalle RNI e dagli stimoli sonori pericolosi per la salute e condividono l’orientamento e gli obiettivi dell’avamprogetto. 8 Cantoni (AR, BE, FR, GE, GL, NW, SZ, VS) approvano l'avamprogetto, segnatamente poiché colma lacune legislative (AR, NW, VS) e prevede disposizioni concernenti i puntatori laser (AR, BE, SZ). I Cantoni FR e GE riconoscono la necessità di un disciplinamento. Il Cantone NW apprezza inoltre il fatto che l'avamprogetto permetta di disciplinare anche in futuro prodotti potenzialmente pericolosi. 7/29 LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione PPD sostiene l'emanazione della nuova legge, accogliendo molto favorevolmente le norme che disciplinano l’importazione, il transito, la consegna, il possesso e l’utilizzo successivo all'immissione in commercio di prodotti che generano RNI o stimoli sonori, come i puntatori laser pericolosi. PSS si esprime in favore dell'avamprogetto e delle misure proposte, poiché colmano le lacune esistenti e fanno compiere importanti passi avanti nella protezione della salute della popolazione dagli effetti negativi delle RNI e degli stimoli sonori. 15 organizzazioni e associazioni (bfu, BMPA, Chirosuisse, FMCH, FS IRA, GDK, kf, SIAA, SGDV, SGML, SVSK, Storzmedical, SUVA, VSLA) accolgono con favore l'avamprogetto, giudicandolo equilibrato, e si compiacciono che ponga rimedio a lacune legislative. 6 organizzazioni e associazioni (Easyjet, Lasershows.ch, SFK, SGMK, SMSLT, SVMTRA) e un privato sono sostanzialmente d'accordo con l'avamprogetto presentato. Propongono complementi al rapporto esplicativo o hanno già suggerimenti pronti per le disposizioni esecutive. Aerosuisse, KKJPD e KKPKS appoggiano esplicitamente il divieto dei puntatori laser. KKJPD chiede inoltre di sanzionare penalmente il trasporto e la fabbricazione di puntatori laser. PH CH considera il presente avamprogetto una base di partenza per introdurre ulteriori disposizioni concrete. Photomed prende atto che l'avamprogetto è stato redatto con la necessaria prudenza, per cui lo considera una variante accettabile. 3.2.2 Riserve sull'avamprogetto 37 partecipanti condividono la valutazione del Consiglio federale sulla necessità di un disciplinamento legale nel settore delle RNI e degli stimoli sonori. Tuttavia, la maggior parte di loro esprime riserve sulla necessità di una legislazione autonoma. I pareri di 17 Cantoni (AG, BL, BS, GR, JU, LU, NE, OW, SH, SG, SO, TG, TI, UR, VD, ZG, ZH) contengono riserve di principio sull'avamprogetto, pur riconoscendo che il settore delle RNI e degli stimoli sonori vada disciplinato. Salutano quindi l'intenzione del Consiglio federale di creare una base legale per ridurre i danni alla salute causati dalle RNI e dagli stimoli sonori. In particolare esprimono un giudizio positivo sulle misure concernenti i solarium (AG, JU, ZH), il divieto dei puntatori laser (AG, SG, SO, TI, VD, ZH) e l’attestato di competenza previsto dalla legge (AG, LU, SG, ZH). Tuttavia, gli stessi Cantoni mettono in dubbio l'appropriatezza di un legge ad hoc e si chiedono se non sarebbe più opportuno adattare la legislazione esistente, proponendo di modificare, eventualmente, le seguenti leggi e ordinanze: legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI), ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF); legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); legge sulle armi (LArm); legge sugli agenti terapeutici (LATer), ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed); legge sulla radioprotezione (LRaP); legge sulle derrate alimentari (LDerr). I Cantoni AG, GR, LU e ZH temono che l'esecuzione abbia troppe interfacce, con un eccessivo onere di coordinamento. I Cantoni JU e TG sollevano dubbi sulla correttezza dei calcoli delle risorse necessarie. SO, TI e VD chiedono che sia vietata la frequentazione dei solarium ai minorenni. Per i Cantoni AG, BL e LU, le disposizioni esecutive del presente avamprogetto devono essere chiaramente distinte dalla LPAmb e dall'ORNI. Ufs, UCS, economieuisse, ASUT, AWS, Swissmem, VKCS e VSPB, pur apprezzando la volontà del Consiglio federale di creare una base legale per disciplinare gli aspetti legati alle RNI e agli stimoli sonori, preferirebbero che i contenuti delle norme fossero ripartiti tra le leggi già in vigore. Economiesuisse e Swissmem temono la creazione di doppioni che interferirebbero con la legge sulla sicurezza 8/29 LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione dei prodotti, una normativa che ha dimostrato di funzionare. VKCS è convinta che una modifica della legge sulle armi darebbe migliori risultati e sarebbe un deterrente più efficace. H+ e santésuisse chiedono esplicitamente di rimuovere i dispositivi medici dal campo di applicazione della legge, poiché sono già disciplinati nella LATer. Aefu si rammarica che non sia stato applicato il principio di precauzione, anche se riconosce la necessità di disciplinare i settori dei puntatori laser, dei solarium e delle procedure estetiche. Pur esprimendo preoccupazioni, VSIG approva in sostanza l'avamprogetto di legge: si tratta di una proposta normativa che va nella direzione giusta, ma in alcuni punti solleva interrogativi di appropriatezza. La FMH accoglie generalmente la spinta della presente legge citata, tuttavia, che dovrebbe essere evitato che la salute nel riconoscimento e nella prevenzione di provata RNI nocivo e esposizioni sonore esauriti. KL-CH, KL Zentral-CH, KL-ZG e KL-TG approvano l'emanazione di una legge quadro che funga da base per l'attuazione di ampie misure nel settore delle RNI, a condizione che le disposizioni esecutive contengano un disciplinamento chiaro. SAG auspica che le guide degli osservatori astronomici siano riconosciute come persone competenti. SGARM e suissepro sono sostanzialmente d'accordo con l'avamprogetto ma, in analogia con la LPAmb, chiedono che la legge sull'assicurazione contro gli infortuni sia esclusa dal campo d'applicazione della nuova legge. 3.2.3 Argomenti contro l'avamprogetto 9 partecipanti respingono chiaramente l'avamprogetto di legge presentato, per differenti motivi. Il Cantone AI respinge esplicitamente la nuova legge poiché è inutile e crea confusione nell'esecuzione. Le norme proposte vanno integrate nelle leggi e ordinanze già in vigore. Anche PLR, I Verdi e UDC sono contrari all'avamprogetto, ma per motivi distanti tra loro. Per PLR questo settore è già oberato da un'elevata densità normativa. UDC si oppone per principio agli sforzi dell'UFSP di sottoporre ulteriori settori al proprio controllo e alla propria sorveglianza in nome della salute. PLR e UDC si appellano alla responsabilità individuale dei cittadini. I Verdi respingono la proposta perché il principio di protezione preventiva della salute non è stato integrato nella legge. Anche USAM è decisamente contraria all'intenzione dell'UFSP di sottoporre ulteriori settori al proprio controllo e alla propria sorveglianza in nome della salute. Critica segnatamente il fatto che l'avamprogetto non rispetta il principio di proporzionalità ed è caratterizzato da una «scarsa preparazione». Centre Patronal respinge l'avamprogetto poiché non considera adeguatamente il principio della responsabilità individuale e potrebbe condurre a un eccessivo intervento dello Stato nel settore estetico e delle manifestazioni. Inoltre, l’associazione lamenta l'assenza di un'analisi d'impatto della regolamentazione. Per DV Esmog CH/FL, gigaherz.ch e LUWE l'avamprogetto è insufficiente nella versione attuale. Queste organizzazioni chiedono ulteriori misure di prevenzione e ritengono inadeguato il livello di protezione definito dalla legge. 9/29 LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione 3.3 Temi principali A complemento delle osservazioni sui singoli articoli della LRNIS, riportate al capitolo 4, qui di seguito è proposta una panoramica delle reazioni sugli argomenti principali della legge. 3.3.1 Solarium Diversi partecipanti salutano le disposizioni proposte sui solarium. Auspicano che a livello di ordinanza sia definito un disciplinamento esaustivo di questi apparecchi, sulla base delle conoscenze scientificamente fondate in materia di tumori della pelle e frequentazione dei solarium (Cantoni NW e SG, PSS, BMPA, FMH, KL-CH e in particolare le leghe cantonali contro il cancro KL-TG, KL-ZG e KL-Zentral-CH). 15 Cantoni (BE, BS, FR, JU, FR, GE, GL, NE, NW, OW, SO, UR, VD, VS, ZH), un partito politico (PSS) e 6 organizzazioni e associazioni (GDK, FS IRPA, KL-CH, leghe cantonali contro il cancro) si rammaricano che il più volte invocato divieto di frequentazione dei solarium per i minorenni non sia stato inserito nell'avamprogetto di legge. Il Cantone NW ne prende atto. I Cantoni BE, OW e ZH, nonché PSS e FS IRPA auspicano che questa lacuna sia compensata con altre misure. 10 Cantoni (BS, FR, GE, GL, JU, NE, UR, VD e VS) e GDK chiedono che il divieto di frequentazione dei solarium per i minorenni sia integrato nella presente legge. Alcuni partecipanti chiedono di vietare i solarium anche nelle economie domestiche (Lasershow.ch, BMPA). L'associazione di categoria Photomed apprezza che l'avamprogetto sia stato redatto con la dovuta prudenza, ritenendolo sostenibile per il ramo. Inoltre ricorda le misure già prese dalle imprese del settore, per esempio la limitazione dell'accesso per i minori di 18 anni. Respinge una limitazione di età o un divieto per i minorenni stabilito per legge, poiché sarebbe impossibile da attuare soprattutto nei solarium self-service. Alcuni partecipanti alla consultazione ritengono che i solarium siano già disciplinati in modo esaustivo o parziale nella LSPro e, generalmente, non vedono la necessità di regolamentare l'impiego di prodotti che emettono RNI o stimoli sonori (Swissmem). Per VKCS e i Cantoni AG, GR e LU, la soluzione appropriata sarebbe adeguare la LSPro e fornire un'informazione fondata ai consumatori. Altri partecipanti si appellano alla responsabilità individuale dei cittadini e respingono un disciplinamento nel settore dei solarium (UDC, PLR). 3.3.2 Impiego nel settore estetico Secondo 2 Cantoni (AG, GR), VKCS, H+, santésuisse e UCS va verificato se l'impiego di dispositivi medici nel settore estetico non possa essere disciplinato nel diritto sugli agenti terapeutici. SGML riconosce inoltre la problematica del disciplinamento non uniforme di dispositivi medici e dispositivi non medici ma praticamente identici. SFK si esprime sui compiti, le qualifiche e le responsabilità degli specialisti da coinvolgere e sull'attestato di competenza per le estetiste. Rileva anche la necessità di ragionare sulla distinzione tra impiego estetico e medico di tecnologia laser e IPL. FMH saluta con favore l'orientamento della nuova legge nel settore estetico. SGML sottolinea il fatto che laser e dispositivi IPL sono potenzialmente molto pericolosi per i pazienti e i consumatori. SVSK cita studi francesi in cui è stata evidenziata una correlazione tra l'uso eccessivo di lampade UV e determinati tumori cutanei. Per UDC, invece, anche nel settore estetico dovrebbe vigere esclusivamente il principio della responsabilità individuale. 3.3.3 Competenza L'obbligo di un attestato di competenza per l'utilizzo a scopi commerciali o professionali di determinati prodotti è accolto con favore da 8 Cantoni (AG, AR, BE, FR, LU, SG, ZG, ZH), GDK, 3 partiti (PPD, 10/29 LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione PLR, PSS) e 9 organizzazioni (BMPA, ChiroSuisse, kf, Lasershows.ch, SGML, SMSLT, SVMTRA, Storzmedical e UCS). 3 Cantoni (AG, SG, ZH) esigono un obbligo di annuncio per le attività che richiedono un attestato di competenza, poiché le autorità cantonali di esecuzione devono sapere in quali aziende eseguire i controlli a campione. Secondo il Cantone JU, però, sarebbe difficile controllare l'adempimento dell'obbligo di annuncio, soprattutto pensando ai solarium. Il Cantone ZG suggerisce che anche le autorità cantonali di esecuzione debbano avere la possibilità di accedere all'offerta di formazione per l'attestato di competenza, in modo da colmare eventuali lacune scientifiche e garantire un'esecuzione uniforme dell'OSLa. A causa della pericolosità dei raggi laser, che si traduce nella potenziale messa in pericolo di terzi, il Cantone BE e un privato intendono conferire al Consiglio federale il potere di prescrivere l'obbligo di un attestato di competenza anche per l'utilizzo privato. Lasershows.ch è dell'idea che chiunque possieda o desideri possedere un laser di potenza superiore a 5 milliwatt debba presentare un attestato di competenza. Il Cantone ZH propone che l'attestato di competenza possa essere rilasciato anche in forma elettronica. SFK, SGMK e SVSK ricordano che già oggi è possibile ottenere un attestato professionale federale con orientamento in estetica medica, conferito all'estetista dopo una formazione di base di tre anni e due anni di esperienza lavorativa, in cui è incluso un corso di formazione di tre giorni in tecnologia laser e IPL (tenuto da docenti del settore medico ed estetico). Pertanto, SVSK si attende che siano tenuti in debita considerazione gli attuali attestati e istituti di formazione. Secondo SMSLT, negli attuali curriculum di formazione capita che le persone non siano sufficientemente istruite. SAG parte dal presupposto che le guide e i docenti degli osservatori astronomici che fanno uso di puntatori laser potenti per spiegare ai loro allievi il firmamento notturno detengano le necessarie conoscenze di fisica per essere definiti competenti. L'associazione ricorda inoltre che le regole di sicurezza per l'utilizzo di puntatori laser sono state sviluppate nel corso delle visite guidate agli osservatori. BMPA, FMCH, SGML e SMSLT sostengono che l'impiego di laser e IPL debba essere riservato ai medici o (all'occorrenza sotto il controllo e la responsabilità di un medico) ad altri specialisti istruiti all'uso di questi apparecchi. Per SGML, il medico responsabile deve anche accertarsi che l'operatore non medico disponga di sufficienti conoscenze riguardo all'impiego e ai pericoli connessi. SVMTRA chiede un attestato di competenza per i tomografi a risonanza magnetica (MRI). Solo specialisti appositamente formati possono adoperare questi apparecchi. 3.3.4 Puntatori laser 12 Cantoni (AG, AR, BE, BS, FR, GR, NE, SO, SZ, TI, VD e ZH), 3 partiti politici (PPD, PLR e PSS) e 16 organizzazioni e associazioni (aeroswiss, AWS, DV Esmog CH/FL, easyjet, FMH, FS IRPA, GDK, gigaherz.ch, KKJPD, KKPKS, SAG, SIAA, SMSLT, UCS, Swissmem, VSLA) accolgono con favore la possibilità prevista dall'avamprogetto di vietare i puntatori laser pericolosi, ritenendo che sia una necessità. Alcuni partecipanti (Cantoni AG, GR e LU, DV Esmog CH/FL, Swissmem e VKCS) sono del parere che un divieto dei puntatori laser possa essere introdotto anche attraverso una revisione della legge sulle armi. Per VSPB, un disciplinamento contenuto nella legge sulle armi promette una maggior efficacia. Da più parti si auspica che siano vietati non solo i puntatori laser potenti, ma anche quelli che, pur essendo più deboli, possono ancora causare danni (Cantoni BS, NE, SZ; FS IRPA). Altri invitano a escludere dal divieto l'uso commerciale o artigianale dei puntatori laser, o perlomeno a far sì che il divieto non ostacoli questi usi (PLR, Swissmem). 11/29 LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione SAG chiede che alle guide degli osservatori astronomici sia concesso senza restrizioni l’utilizzo di laser di classe 3R. BMPA esige un divieto totale dei laser nelle economie domestiche. Il partito UDC riconosce la necessità d'intervento nel settore dei puntatori laser potenti, ma è del parere che questo problema debba essere trattato negli ambiti della politica di sicurezza e del Codice penale. 3.3.5 Manifestazioni I Cantoni SG e TI apprezzano che vengano colmate lacune legislative e che, per la prima volta, siano disciplinati anche gli stimoli sonori non amplificati. Il Cantone ZH invece esprime perplessità sulle disposizioni concernenti gli stimoli sonori non amplificati. Il termine «manifestazione» è criticato dal Cantone VD, il quale vorrebbe la garanzia che il tema sia disciplinato esaustivamente, per esempio includendo anche gli eventi privati e gli esercizi pubblici che diffondono musica. Il Cantone LU desidera che le manifestazioni continuino a essere disciplinate nell'OSLa fondata sulla LPAmb. In considerazione della potenziale pericolosità dei raggi laser per la salute di terzi, il Cantone BE propone di imporre un attestato di competenza anche in ambito privato. Per il Cantone NE, i divieti concernenti i puntatori laser potenti dovrebbero estendersi anche ad altri laser, come alcuni apparecchi usati negli spettacoli. Il Cantone ZH ritiene che le necessarie modifiche dell'OSLa siano presentate in modo troppo poco chiaro e chiede una revisione totale di questa ordinanza. GDK, UCS e VKCS sono aperte a un’estensione del campo d'applicazione dell'OSLa, tuttavia VKCS auspica che ciò avvenga sulla base della LPAmb. GDK approva il disciplinamento dell'esposizione a fonti di RNI e stimoli sonori potenzialmente pericolosi in manifestazioni pubbliche. UDC respinge le disposizioni sulle manifestazioni, invocando il principio della responsabilità individuale del pubblico. Anche PLR ritiene che l'avamprogetto non tenga sufficientemente conto della responsabilità individuale della popolazione. Per PSS è giusto e importante che venga estesa la base legale dell'OSLa. Bfu dubita che per disciplinare le manifestazioni sia necessaria la LRNIS e che questa legge porti qualcosa in più rispetto a LPAmb, LSPro e altre ancora. Secondo Centre Patronal, l'ingerenza statale nelle manifestazioni è eccessiva. AWS ritiene che l'avamprogetto si concentri troppo sui locali per manifestazioni e ambisce a un disciplinamento esteso al rumore quotidiano, per esempio nei quartieri dove c'è vita notturna e negli open air. Lasershows.ch auspica disposizioni che comprendano anche gli spettacoli laser con apparecchi di potenza superiore a 5 mW e sostiene in particolare l'obbligo di competenza per questi spettacoli, che però, analogamente ai fuochi d’artificio, dovrebbe essere alla portata di tutti. Sempre riferendosi alle disposizioni che regolano gli spettacoli pirotecnici, un privato richiede un attestato di competenza anche per gli spettacoli laser privati e non solo per quelli commerciali e professionali. In materia di manifestazioni, DV Esmog CH/FL preferirebbe una campagna informativa volta a promuovere la responsabilità individuale invece di un disciplinamento legale. 3.3.6 Esecuzione PPD si esprime a favore della ripartizione dei compiti esecutivi tra la Confederazione e i Cantoni. I Cantoni LU, SZ, ZG auspicano regole più chiare per la ripartizione dei compiti o trovano che la ripartizione attuale sia poco chiara. Il Cantone ZG chiede una designazione uniforme dei termini «organo di controllo», «organo d'esecuzione» e «autorità d'esecuzione». Lasershows.ch ritiene che la Confederazione dovrebbe essere la sola ad assumere l'esecuzione. SAG insiste sull'importanza di un'esecuzione uniforme da parte dei Cantoni delle disposizioni riguardanti l'attestato di competenza. Il Cantone JU auspica l'esclusione del settore estetico dalle competenze esecutive cantonali. 5 Cantoni (AG, GR, LU, SZ, TG) e VKCS dubitano dell'efficacia dell'esecuzione, oppure sottolineano che le autorità cantonali d'esecuzione proposte non dispongono delle necessarie competenze tecniche. 12/29 LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione Segnatamente, VKCS vorrebbe che l'esecuzione si limiti ai compiti in cui possa risultare efficace, ossia i divieti. I controlli a campione sono accolti favorevolmente dai Cantoni FR e VS e dal PPD; KL-CH, KL-TG, KLZentral-CH, KL-ZG e PH CH auspicano che siano concretizzati a livello di ordinanza, per esempio indicandone il tipo, l’estensione e la periodicità. I Cantoni BE, SG, VS, ZH desiderano che la Confederazione metta a disposizione aiuti all'esecuzione. 8 Cantoni (AG, AI, JU, OW, SO, TG, VS, ZH) e UCS temono un eccessivo onere di coordinamento dal momento che sono coinvolte diverse autorità cantonali, mentre i Cantoni AI, BS, GR, SH, SO e le associazioni AefU, ASUT, economiesuisse e Swissmem prevedono doppioni, problemi di ripartizione e conflitti potenziali nell'esecuzione. Il parere secondo cui sia meglio adattare leggi già in vigore per adempiere i compiti esecutivi è sostenuto da 9 Cantoni (AG, GR, LU, OW, SH, SO, TG, TI, ZH), nonché da AefU, UCS e VKCS. I Cantoni AG, JU, NE, SG esigono un obbligo di annuncio per le aziende che devono esibire un attestato di competenza e sottostanno a controlli. 5 Cantoni (BE, BS, FR, NW, UR) si dichiarano soddisfatti che i compiti di esecuzione della legge comportino solo la creazione di un posto al 10 per cento in ogni Cantone. Ritengono inoltre positivo che i costi possano essere coperti mediante la riscossione di emolumenti. Un posto al 10 per cento sembra invece una previsione troppo ottimistica per 8 Cantoni (AG, GE, JU, NE, TG, VD, ZG, ZH), PLR e UCS, che temono un eccessivo onere per i Cantoni e dubitano che gli emolumenti siano sufficienti per finanziare l'esecuzione: le conseguenze finanziarie pertanto non sarebbero ancora chiare. Il Cantone VD calcola un proprio esborso supplementare di mezzo milione di franchi all'anno e stima che in ogni Cantone occorra un posto al 10-20 per cento. Secondo i Cantoni AG e SZ spetta alla Confederazione assumersi questi costi supplementari. UCS teme che l'esecuzione sia delegata ai Comuni, con un aumento dell’onere complessivo. Anche il Cantone TI teme un onere eccessivo per l'esecuzione della LRNIS, a fronte di un effetto limitato. PPD esige un riesame dell'avamprogetto se dovesse emergere un fabbisogno di risorse significativamente più elevato della Confederazione e dei Cantoni. Centre Patronal respinge l'idea di finanziare l'esecuzione mediante la riscossione di emolumenti. FS IRPA chiede che la Confederazione aumenti i posti di lavoro per adempiere i compiti esecutivi. Per Lasershows.ch, i posti supplementari necessari per l'esecuzione dovrebbero essere finanziati con i risparmi sui costi della salute generati dalla legge. Aeroswiss è del parere che l'esecuzione sarà complicata. Si oppongono a un'esecuzione della LSPro da parte dell'UFSP o alla creazione di una nuova autorità d'esecuzione Centre Patronal, economiesuisse e Swissmem. Economiesuisse chiede che le autorità attualmente preposte alla sorveglianza del mercato controllino i prodotti in base anche ai requisiti della LRNIS. Swissmem propone, in ogni caso, di applicare meglio il diritto esistente. 3.3.7 Valori limite e prevenzione I seguenti partecipanti chiedono valori limite preventivi ai sensi della LPAmb: BMPA, DV Esmog CH/FL, gigaherz.ch, LUWE, KL-CH, KL-Zentral-CH, KL-ZG, FMH, PES, AefU, bfu. Una filosofia di prevenzione leggermente diversa ispira le proposte di FS IRPA (divieto ai minori di frequentare i solarium) e kf (prevenzione della salute). Per contro, ASUT, AWS, Centre Patronal apprezzano che i valori limite seguano le norme internazionali e si basino su effetti scientificamente dimostrati. PPD è soddisfatto che non siano state introdotte ulteriori regole sull'immissione in commercio. PSS tuttavia ricorda che i valori limite devono anche essere rispettati e fatti rispettare. USAM chiede che la Confederazione non partecipi all'elaborazione di norme e valori limite, lasciando questo compito ai settori specifici. 13/29 LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione ASUT apprezza che l'avamprogetto sia ispirato dallo stesso principio della LSPro, ossia che occorra tollerare un pericolo di minima entità per la salute. Il Cantone ZG auspica che questo pericolo minimo sia ammesso solo quando non è possibile adoperare altrimenti in modo appropriato il prodotto. AWS aggiunge che per i prodotti che generano come effetti secondari RNI e stimoli sonori debba valere il principio della minimizzazione. Il Cantone UR, I Verdi, DV Esmog CH/FL e gigaherz.ch non accettano che la salute delle persone sia messa in pericolo, seppur minimamente. Per FS IRPA e Lasershows.ch occorrerebbe una definizione migliore di «pericolo minimo per la salute». 3.4 Diversi settori tematici / osservazioni 3.4.1 Organo di notifica AefU chiede espressamente la creazione di un organo di notifica indipendente per le intolleranze associate alle RNI e agli stimoli sonori. 3.4.2 Obbligo di dichiarazione Per PSS sarebbe opportuno un obbligo di dichiarazione per i prodotti che generano RNI e stimoli sonori nell'interesse della salute dei consumatori, in sintonia con le mozioni Nellen 11.3593, Wyss 10.3485 e Sommaruga 00.3172. 3.4.3 Responsabilità individuale VSIG e USAM reputano centrale il principio di autoregolazione del mercato e pertanto non devono essere introdotti ostacoli tecnici al commercio. Lo Stato dovrebbe intervenire soltanto in casi di estrema emergenza. UDC respinge in linea di principio ogni intervento dello Stato. Centre Patronal teme che accantonando la responsabilità individuale si imponga il principio di precauzione ai sensi della LPAmb. La soluzione proposta è invece appropriata secondo GDK e ASUT. Quando un fallimento della responsabilità individuale può provocare danni alla salute, la nuova legge deve avere la possibilità di prevedere misure adeguate. Tuttavia, la valutazione del pericolo deve sempre basarsi su dati oggettivi e scientificamente dimostrabili. 3.4.4 Analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) ASUT auspica lo svolgimento di un'AIR, per verificare se l'introduzione di una nuova legge comporterebbe vantaggi sostanziali rispetto alle disposizioni della legislazione attuale. PLR ritiene che siano stati fatti conti troppo ottimistici e pretende un'AIR accurata prima di estendere i compiti e i poteri dell'amministrazione. Per PPD, un'AIR tardiva sarebbe problematica: se dimostrasse un aumento del fabbisogno di risorse bisognerebbe riesaminare l'intero avamprogetto. Centre Patronal e USAM lamentano l'assenza di un'AIR preliminare a questo avamprogetto. 3.4.5 Protezione solare KL-CH, KL-TG, KL-ZG, KL-Zentral-CH ritengono che il tema delle radiazioni ultraviolette naturali non sia adeguatamente trattato nell'avamprogetto di legge. Avvertono infatti una necessità d'intervento per proteggere le professioni svolte all'aperto e in luoghi pubblici, segnatamente su campi da gioco, in asili infantili o bagni pubblici. 14/29 LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione 3.4.6 Principio di causalità BMPA chiede una disposizione sul principio di causalità. Se fosse dimostrato che le emissioni di un prodotto causano danni alla salute, e le sue immissioni causassero problemi o danni irreparabili alla salute di persone, il responsabile sarebbe tenuto al risarcimento. 3.4.7 Disposizioni esecutive PSS auspica che i valori limite per il posto di lavoro non valgano soltanto per i dipendenti ma anche per i lavoratori indipendenti; andrebbe inoltre disciplinata anche l'esposizione alle RNI di donne incinte sul posto di lavoro. LUWE propone che la Confederazione sfrutti pienamente la competenza di disciplinamento conferitale dalla Costituzione federale e preveda disposizioni anche per WLAN, bluetooth, smartphone e tablet. Secondo il Cantone ZG, è necessaria una revisione totale dell'OSLa: analogamente all'ORNI, bisognerebbe esigere un attestato di competenza per i tecnici del suono; occorre inoltre allestire un'offerta formativa per le autorità d'esecuzione. KL-CH e in particolare le leghe cantonali contro il cancro KL-TG, KL-ZG e KL-Zentral-CH chiedono la protezione completa dei minorenni e normative dettagliate per altri gruppi a rischio. Si attendono perciò disposizioni esecutive vincolanti ed esaustive. Per Aefu sarebbero necessari un’estensione dell'ORNI volta a includere la protezione preventiva della salute dalle immissioni di RNI ad alta e bassa frequenza provenienti da impianti a bassa potenza, e un adeguamento del regime di protezione su due livelli dell'ORNI abbassando i valori limite di pericolosità. 15/29 LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione 4 Osservazioni sui singoli articoli Qui di seguito sono riportate unicamente le osservazioni specifiche, cioè i pareri critici o contrari nonché le proposte di aggiunta e/o modifica, sulle singole disposizioni della legge. 4.1 Titolo I Cantoni AI e GR, AWS e ASUT temono che venga confusa la LRNIS, che intende proteggere le persone dalle RNI e dagli stimoli sonori mediante l'ORNI, un'ordinanza fondata sulla LPAmb che disciplina soprattutto gli impianti fissi e in modo particolare le antenne di telefonia mobile. DV Esmog CH/FL approva l’ampia protezione dall'esposizione a RNI. La LRNIS non dovrebbe disciplinare soltanto prodotti mobili, ma anche gli impianti fissi (ORNI). Tuttavia, il campo d'applicazione della presente legge non può entrare in contraddizione con la LPAmb (basata sul principio di precauzione). 4.2 Osservazioni specifiche sui singoli articoli Art. 1 Scopo e campo d'applicazione 1 La presente legge si prefigge di proteggere le persone dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori. 2 A tale scopo, contiene disposizioni riguardanti: a. l’importazione, il transito, la consegna, il possesso e l’utilizzo di prodotti; b. le misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute a radiazioni non ionizzanti e stimoli sonori; c. l’acquisizione di basi scientifiche e l’informazione del pubblico. 3 Sono fatte salve le disposizioni sulla protezione contro le radiazioni e il rumore della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente. Approvano senza riserve lo scopo e il campo d'applicazione della legge le leghe contro il cancro (KLCH e in particolare le leghe cantonali KL-TG, KL-ZG e KL-Zentral-CH) e PH CH. 11 Cantoni (AG, AI, BL, BS, LU, NE, SO, SZ, TI, VD e ZG) esprimono riserve sul campo d'applicazione. Per tutti è importante delimitare chiaramente il confine con altri campi normativi, onde evitare la creazione di doppioni in futuro. Anche bfu manifesta riserve, adducendo che la suddivisione tra impianti mobili e fissi potrebbe risultare problematica per esempio in relazione ai prodotti WLAN. DV Esmog CH/FL non è sicura dell’utilità di riunire in un'unica legge la regolamentazione di emissioni così differenti sotto il profilo fisico come le RNI e gli stimoli sonori. Swissmem intravede il pericolo di forti sovrapposizioni con la legislazione sulla sicurezza dei prodotti. H+ e santésuisse propongono di escludere dal campo d'applicazione i prodotti per applicazioni mediche. Per BMPA e AWS il campo d'applicazione va formulato più chiaramente, in particolare sarebbe necessaria una descrizione più completa del termine «prodotti». Suva, Suissepro e SGARM chiedono che siano fatte salve le disposizioni della LAINF e delle sue ordinanze. Infine, ASUT avanza la proposta, motivandola, di escludere esplicitamente gli impianti di telecomunicazione dal campo d'applicazione della LRNIS. Lasershows.ch e SAG presentano proposte concrete di formulazione dell'articolo. 1 RS 814.01 16/29 LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione Art. 2 Definizioni Nella presente legge s’intende per: a. radiazioni non ionizzanti: campi elettromagnetici con una lunghezza d’onda superiore a 100 nanometri; b. stimoli sonori: infrasuono, suono e ultrasuono; c. prodotto: cosa mobile pronta per l’utilizzo che genera radiazioni non ionizzanti o stimoli sonori, anche se incorporata in un’altra cosa mobile o immobile. Centre Patronal invita a considerare che le definizioni sono estremamente ampie. Art. 3 Utilizzo di prodotti 1 Chi installa o utilizza un prodotto, oppure si occupa della sua manutenzione, deve attenersi alle norme di sicurezza del fabbricante e garantire che la salute delle persone non sia messa in pericolo o lo sia soltanto minimamente. 2 Per l’utilizzo a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi il Consiglio federale può: a. prevedere un attestato di competenza; b. prevedere il ricorso a uno specialista competente in materia. 3 Esso può fissare requisiti riguardanti la formazione per l’attestato di competenza di cui al capoverso 2 lettera a. Il Cantone ZH richiama l'attenzione sul fatto che nel settore estetico, come anche in medicina, solitamente si parla di applicazione, non di utilizzo di un prodotto. Per esempio, la definizione di dispositivo medico presume che esso sia destinato «a essere applicato all'uomo» (art. 1. cpv. 1 lett. a ODmed). Quindi, analogamente alla legislazione sugli agenti terapeutici, laddove il testo di legge parla di utilizzo di prodotti andrebbe menzionata anche la loro applicazione. GDK apprezza esplicitamente che, in futuro, i prodotti potenzialmente pericolosi debbano essere controllati in funzione del rispetto delle norme rilevanti di sicurezza. Per Lasershows.ch e FS IRPA non è definito abbastanza chiaramente il concetto di «minimamente». Gigaherz.ch chiede che «soltanto minimamente» sia stralciato senza essere sostituito, o che perlomeno sia definito cosa si intende con pericolo minimo e a che percentuale della popolazione corrisponde. PH CH, KL-CH e in particolare le leghe cantonali contro il cancro KL-TG, KL-ZG e KL-Zentral-CH sono soddisfatte dell'articolo, specialmente della possibilità di prevedere un attestato di competenza e il ricorso a specialisti. FMCH aggiungerebbe un quarto capoverso in cui è prevista la certificazione di un'assicurazione di responsabilità civile. 17/29 LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione Art. 4 Misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute 1 Il Consiglio federale disciplina le misure da adottare per ridurre i rischi di esposizioni pericolose per la salute a radiazioni non ionizzanti e stimoli sonori e per prevenirne i danni. 2 Esso può: a. fissare valori di esposizione e disciplinarne la sorveglianza; b. prevedere un obbligo d’informazione; c. prevedere misure di protezione; d. prevedere un obbligo di annuncio per manifestazioni. ChiroSuisse, KL-CH e in particolare le leghe cantonali KL-TG, KL-ZG KL-Zentral-CH, nonché PH CH approvano le misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute. BMPA auspica che si misuri anche l'esposizione a radiazioni. UCS vede con favore l'introduzione di norme in caso di esposizioni a molteplici fonti, come prevede la LPAmb. AefU e DV Esmog CH/FL chiedono di introdurre nella LPAmb un obbligo di limitazione delle immissioni cumulative da impianti fissi e dispositivi mobili. Il Cantone TI approva in particolare l'obbligo di annuncio per manifestazioni. Il Cantone UR invoca una distinzione più chiara dalla LPAmb, poiché anche in quest’ultima legge è possibile definire valori limite di immissione. Per AWS il disciplinamento deve chiarire meglio chi si assume i costi di queste misure, oppure prevedere il principio di causalità come la LPAmb. SAG auspica flessibilità nell'obbligo di annunciare manifestazioni programmate a breve termine. UCS è del parere che il rispetto dei valori limite debba essere dimostrato già al momento dell'annuncio, pertanto chiede di modificare in questo senso l'articolo 4 capoverso 2 lettera b. Il Cantone NE, Centre Patronal e Lasershows.ch propongono correzioni concrete dell'articolo 4 capoverso 2. Art. 5 Divieti Se la salute delle persone non può essere protetta a sufficienza da nessun’altra misura, il Consiglio federale può: a. vietare l’importazione, il transito, la consegna o il possesso di prodotti potenzialmente molto pericolosi; b. vietare l’utilizzo a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente molto pericolosi. 4 Cantoni (AI, LU, SO, SZ), PLR, KL-CH e in particolare le leghe cantonali contro il cancro KL-TG, KLZG e KL-Zentral-CH, nonché PHCH e FS IRPA apprezzano che sia stata colmata la lacuna relativa alle prescrizioni sui prodotti e la possibilità di vietare prodotti potenzialmente molto pericolosi per la salute e la sicurezza delle persone. SAG chiede l'esclusione generale degli osservatori astronomici da questi divieti. USAM critica la delega della competenza al Consiglio federale, che in futuro potrà vietare illimitatamente molti prodotti. 18/29 LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione Art. 6 Acquisizione di basi scientifiche La Confederazione acquisisce le basi scientifiche necessarie per l’esecuzione della presente legge. Per l’attribuzione o il sostegno di lavori di ricerca si applicano le disposizioni della legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione. L'articolo è salutato da KL-CH e in particolare dalle leghe cantonali contro il cancro KL-TG, KL-ZG e KLZentral-CH, nonché da PHCH. Anche AWS esprime la sua soddisfazione, tuttavia auspica che nella legge siano formulati in modo più concreto gli obiettivi e la forma di acquisizione delle basi scientifiche, ricordando che queste ultime sono importanti sia per l'attuazione della legge sia per comprendere a livello generale i rischi delle RNI e degli stimoli sonori. Per FMH è importante che siano approvati fondi per finanziare un'attività di ricerca continua e una valutazione indipendente delle basi scientifiche. BMPA auspica misurazioni e studi clinici sugli effetti delle RNI, DV Esmog CH/FL una ricerca sui rischi indipendente e imparziale. Kf sostiene che nell'acquisizione delle basi scientifiche vanno necessariamente ascoltati specialisti della ricerca e dell'economia, mentre Gigaherz.ch esige il diritto di partecipazione per le organizzazioni critiche. VSIG ritiene che l'acquisizione di basi scientifiche sia un aspetto centrale, ma teme un eccessivo attivismo dell'amministrazione. AefU propone un'acquisizione delle basi scientifiche a livello interdipartimentale, integrando gli aspetti della prevenzione. Il Cantone ZG si domanda se non fosse stato più sensato acquisire le basi scientifiche prima di elaborare la legge. USAM respinge l'acquisizione delle basi scientifiche da parte della Confederazione, poiché l'UFSP non ne avrebbe la competenza. UDC è sostanzialmente contraria all'acquisizione di basi scientifiche. Art. 7 Informazione del pubblico L’Ufficio federale della sanità pubblica informa il pubblico sulle ripercussioni e i rischi rilevanti per la salute delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori. L'articolo è accolto con favore da SGML, da KL-CH e in particolare dalle leghe cantonali contro il cancro KL-TG, KL-ZG e KL-Zentral-CH, nonché da PH CH. I Cantoni AG e GR e VKCS sono del parere che l'informazione dei frequentatori e dei gestori di solarium sia decisiva per minimizzare l'esposizione alle radiazioni. Anche per i Cantoni JU e ZH è importante informare il pubblico e i gestori di prodotti che generano RNI e stimoli sonori. Riferendosi all'OSLa, il Cantone NE auspica che la Confederazione elabori strategie informative. Art. 8 Esecuzione da parte della Confederazione 1 La Confederazione è responsabile dell’esecuzione della presente legge, sempre che, in virtù dell’articolo 9, i controlli non siano trasferiti ai Cantoni. 2 Essa controlla il rispetto dei divieti di importazione e di transito di cui all’articolo 5 lettera a. Le osservazioni inerenti all'esecuzione sono riassunte nel capitolo «Esecuzione». 2 RS 420.1 19/29 LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione Art. 9 Controlli da parte dei Cantoni 1 I Cantoni controllano con prove a campione il rispetto: a. delle norme di sicurezza del fabbricante di cui all’articolo 3 capoverso 1 nell’istallazione, nell’utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali; b. dell’obbligo di produrre un attestato di competenza o di ricorrere a uno specialista di cui all’articolo 3 capoverso 2; c. delle misure stabilite dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 4; d. dei divieti di consegna e possesso di cui all’articolo 5 lettera a; e. dei divieti di utilizzo di cui all’articolo 5 lettera b. 2 Il Consiglio federale può dichiarare competente la Confederazione per parti dei controlli di cui al capoverso 1 lettere a e c. Le osservazioni inerenti all'esecuzione sono riassunte nel capitolo «Esecuzione». Il Cantone SO presenta proposte concrete relative alla strategia di esecuzione. Il Cantone BS chiede di stralciare il capoverso 2. Art. 10 Delega di compiti 1 Il Consiglio federale può delegare a terzi il controllo del rispetto delle misure stabilite dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 4. Questi possono ordinare misure secondo l’articolo 11 capoverso 3 lettera d. 2 Esso sorveglia l’operato dei terzi incaricati. 3 I terzi incaricati possono riscuotere emolumenti per i controlli di cui al capoverso 1. 4 Sempre che le spese dei terzi incaricati per adempiere ai compiti loro delegati non siano coperte da emolumenti di cui al capoverso 3, la Confederazione accorda una remunerazione. Il Cantone SZ approva la possibilità di delegare compiti a terzi. Il Cantone BS chiede che la possibilità di incaricare terzi sia conferita anche ai Cantoni e auspica che l'articolo venga corretto in tal senso. Per PSS è necessario che i terzi incaricati dispongano delle necessarie conoscenze e competenze. DV Esmog CH/FL e gigaherz.ch sono contrarie alla delega dell'esecuzione a terzi. 20/29 LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione Art. 11 Provvedimenti amministrativi 1 L’organo di controllo può controllare sul posto l’istallazione, l’utilizzo e la manutenzione di prodotti nonché l’attuazione delle misure di cui all’articolo 4. 2 Può disporre provvedimenti appropriati oppure ordinarli sul posto se dal controllo risulta che non sono rispettate le prescrizioni o le norme di sicurezza del fabbricante. 3 Se è necessario per tutelare la salute dell’utente o di terzi, l’organo di controllo può in particolare: a. ordinare un avvertimento al pubblico sui pericoli dell’utilizzo; b. sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto di un divieto di possesso, di consegna o di utilizzo; c. sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza nell’istallazione, nell’utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali; d. ordinare l’immediata cessazione di esposizioni pericolose per la salute. 4 L’organo di controllo avverte il pubblico sugli utilizzi pericolosi se l’utente non adotta provvedimenti efficaci o non li adotta tempestivamente. Il Cantone AG ritiene che l'articolo 11 capoverso 3 lettera b debba essere applicato anche all'utilizzo abusivo di prodotti (per esempio l'abbagliamento con un puntatore laser). Per SGML le pene di cui all'articolo 14 sono indispensabili, tuttavia in caso di violazioni intenzionali ripetute sarebbe più sensato ricorrere a sanzioni come, per esempio, la revoca dell'attestato di competenza. SAG non potrebbe assumersi questo compito, tuttavia singoli esperti potrebbero richiamare al rispetto delle prescrizioni e all'occorrenza informare le autorità. Art. 12 Emolumenti 1 Gli organi d’esecuzione riscuotono emolumenti per i controlli di cui agli articoli 8 capoverso 2, 9, 10 capoverso 1 e 11 capoverso 1. 2 Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare: a. il loro ammontare; b. le modalità della riscossione; c. la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti; d. la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti. 3 Al riguardo, tiene conto del principio di equivalenza e di copertura dei costi. 4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se un interesse pubblico preponderante lo giustifica. Il Cantone VD chiede che ai Cantoni sia lasciato un ragionevole margine di manovra nella definizione degli emolumenti. Il Cantone BS approva che gli emolumenti siano riscossi solo in caso di violazione della legge, ma ricorda che così non sarebbe possibile coprire l'onere dell'esecuzione. Il Cantone SZ propone una correzione dell'articolo. 21/29 LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione Art. 14 Delitti Chiunque importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza intenzionalmente un prodotto soggetto a un divieto di cui all’articolo 5 è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria. I Cantoni SO, BS, ZH, nonché KKPKS e Swissmem sostengono esplicitamente l'inserimento di disposizioni penali legate all'utilizzo di puntatori laser, talvolta insistendo sulla loro urgenza. SGML ritiene che le sanzioni previste nell'articolo 14 siano indispensabili. Easyjet propone di introdurre anche una multa minima di 20 000 franchi nonché la possibilità di detenzione per 24 ore. Inoltre, andrebbe ripensato l'importo della multa massima di 40 000 franchi alla luce del pericolo per la vita del personale di volo, dei passeggeri e di terzi. Il Cantone SZ sottolinea l'importanza che la violazione intenzionale di un divieto di possesso di cui all'articolo 5 sia punita come un delitto e chiede che tale violazione sia sanzionata con una pena detentiva fino a tre anni (invece di un anno). Il Cantone SO domanda esplicitamente che l'articolo 14 renda punibile anche chiunque fabbrichi, venda o trasporti un prodotto soggetto a un divieto di cui all'articolo 5; in questo modo non ci sarebbe più la necessità di punire l'utilizzo intenzionale. Art. 15 Contravvenzioni 1 È punito con una multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente: a. non si attiene alle norme di sicurezza del fabbricante nell’istallazione, nell’utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali; b. contravviene all’obbligo di produrre un attestato di competenza o di ricorrere a uno specialista di cui all’articolo 3 capoverso 2; c. contravviene alle misure stabilite dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 4 capoverso 2; d. viola una prescrizione esecutiva la cui inosservanza è dichiarata punibile o non si conforma a una decisione che gli è stata notificata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una multa fino a 20 000 franchi. 3 È punito con una multa fino a 40 000 franchi chiunque importa, fa transitare, smercia, possiede o utilizza per negligenza un prodotto soggetto a un divieto di cui all’articolo 5. 4 Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo. Il Cantone SO non vuole che sia fissata una multa massima speciale nella LRNIS né per reati intenzionali né per negligenza. A meritare la multa sarebbe infatti chiunque fabbrica, vende o trasporta per negligenza un prodotto soggetto a un divieto di cui all'articolo 5. Gigaherz.ch precisa che le multe previste funzionerebbero come deterrente per gli adolescenti che abusano dei puntatori laser, ma sarebbero irrisorie agli occhi dei gruppi industriali responsabili delle RNI, che le interpreterebbero piuttosto come un invito alla trasgressione. Esse dovrebbero ammontare almeno al 25 per cento della cifra d'affari annua del gruppo o al 50 per cento del guadagno annuale dell'amministratore delegato. Lasershows.ch vorrebbe infliggere una multa ai sensi dell'articolo 15 capoverso 3 anche a chi importa un prodotto per negligenza o senza annuncio. 3 RS 313.0 22/29 LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione 5 Rapporto esplicativo Sul rapporto esplicativo si sono espressi segnatamente i Cantoni AG, BL, TG e ZG e altre 14 organizzazioni (Aefu, easyjet, FS IRPA, BMPA, KL-CH, KL-TG, KL-ZG, KL-Zentral-CH, Photomed, SVMTRA, SUVA, SGARM, SGMK, VSPB). Le osservazioni sostanziali sono riportate dettagliatamente nei capitoli 3 e 4. Le formulazioni proposte per le singole spiegazioni si possono leggere nei pareri originali. 23/29 LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione 6 Allegati 6.1 Elenco dei destinatari e abbreviazioni Cantoni Abkürzung Begrüsst Stellungnahme Cancelleria dello Stato del Cantone di Argovia AG X X Cancelleria dello Stato del Cantone di Appenzello Interno AI X X Cancelleria dello Stato del Cantone di Appenzello Esterno AR X X Cancelleria dello Stato del Cantone di Basilea Campagna BL X X Cancelleria dello Stato del Cantone di Basilea Città BS X X Cancelleria dello Stato del Cantone di Berna BE X X Cancelleria dello Stato del Cantone di Friburgo FR X X Cancelleria dello Stato del Cantone di Ginevra GE X X Cancelleria dello Stato del Cantone di Glarona GL X X Cancelleria dello Stato del Cantone dei Grigioni GR X X Cancelleria dello Stato del Cantone del Giura JU X X Cancelleria dello Stato del Cantone di Lucerna LU X X Cancelleria dello Stato del Cantone di Neuchâtel NE X X Cancelleria dello Stato del Cantone di Nidvaldo NW X X Cancelleria dello Stato del Cantone di Obvaldo OW X X Cancelleria dello Stato del Cantone di San Gallo SG X X Cancelleria dello Stato del Cantone di Sciaffusa SH X X Cancelleria dello Stato del Cantone di Svitto SZ X X Cancelleria dello Stato del Cantone di Soletta SO X X Cancelleria dello Stato del Cantone di Turgovia TG X X Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino TI X X Cancelleria dello Stato del Cantone di Uri UR X X Cancelleria dello Stato del Cantone di Vaud VD X X Cancelleria dello Stato del Cantone del Vallese VS X X Cancelleria dello Stato del Cantone di Zugo ZG X X Cancelleria dello Stato del Cantone di Zurigo ZH X X conferenza die governi cantonali KDK X Regierung des Fürstentums Liechtenstein LI X 24/29 LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione Partiti rappresentati nell’Assemblea federale Abkürzung Begrüsst Partito borghese-democratico Svizzero PBD X Partito popolare democratico PPD X Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow X Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis Stellungnahme X X Partito evangelico svizzero PEV X PLR. I Liberali Radicali PLR X X Partito ecologista svizzero PES X X Partito verde liberale PVL X Lega dei Ticinesi Lega X Mouvement Citoyens Romand MCR X Unione Democratica di Centro UDC X X Partito socialista svizzero PSS X X Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna Abkürzung Begrüsst Stellungnahme Associazione dei Comuni Svizzeri ACS X Unione delle città svizzere UCS X Gruppo svizzero per le regioni di montagna X X Associazioni mantello nazionali dell'economia Abkürzung Begrüsst Stellungnahme Federazione delle imprese svizzere economiesuisse X X Unione svizzera delle arti e mestieri USAM X X Unione svizzera degli imprenditori USI X Unione svizzera dei contadini USC X Associazione svizzera dei banchieri ASB X Unione sindacale svizzera USS X Società svizzera degli impiegati di commercio SIC Svizzera X Travail.Suisse X Altre organizzazioni Abkürzung Begrüsst Accademie svizzere delle scienze AWS Medici per la protezione dell'ambiente AefU X Association Suisse des Esthéticiennes ASE CFC X Stellungnahme X X 25/29 LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana ACSI X Associazione estetiste della Svizzera italiana AESI X Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu X X Berufsverband Medizinischer Praxis-Assistentinnen BMPA X X Centre Patronal Centre Patronal Dachverband der Fachgesellschaften für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz suissepro X Dachverband der Schweizerischen Handels- und Industrievereinigung der Medizintechnik fasmed X Dachverband der schweizerischen Luft- und Raumfahrt aeroswiss X X Dachverband Elektrosmog Schweiz und Liechtenstein DV Esmog CH/FL X X Dachverband Komplementärmedizin dakomed X Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie swissmem X Die Schweizerische Gesellschaft für Radiologie SGR X Easyjet Switzerland Easyjet Electrosuisse - Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik SEV X Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz FEA X Fachverband Strahlenschutz e.V. FS IRPA Fédération romande des consommateurs FRC X Gesundheitsförderung Schweiz GF CH X Gigaherz.ch Gigaherz.ch H+ Die Spitäler der Schweiz H+ X X Handel Schweiz VSIG X X ICTSwitzerland ICT X Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren KKJPD X X Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz KKPKS X X Konsumentenforum kf X X Krebsliga Schweiz KL-CH X X Krebsliga Thurgau KL-TG X Krebsliga Zentralschweiz KL-Zentral-CH X Krebsliga Zug KL-ZG X X X X X X X 26/29 LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione Laserkommission FMCH Lasershows.ch Lasershows.ch X Luzerner IG für weniger Elektrosmog LUWE Luzern X Photomed Schweiz Photomed Privatkliniken Schweiz X X X X X Privatperson B. Gerber Privatperson Public Health Schweiz PH CH X X Santésuisse santésuisse X X Schweiz. Ingenieur- u. Architekten-Verein SIA X Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK X Schweizer Blasmusikverband SBV X Schweizer Detaillistenverband SDV X Schweizer Fachverband für Kosmetik SFK X Schweizer Verband technischer Bühnen- und Veranstaltungsberufe SVTB X Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften SAMW X Schweizerische Astronomische Gesellschaft SAG X Schweizerische Gesellschaft für Akustik SGA X Schweizerische Gesellschaft für Arbeitshygiene SGDV Schweizerische Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie SGDV X Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE X Schweizerische Gesellschaft für Gesundheitspolitik SGGP X Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie SGK X Schweizerische Gesellschaft für medizinische Kosmetik SGMK X X Schweizerische Gesellschaft für medizinische Laseranwendungen SGML X X Schweizerische Gesellschaft für Strahlenbiologie und Medizinische Physik SGSMP X Schweizerische Gesellschaftfür Arbeitsmedizin SGARM Schweizerische Kantonsapothekervereinigung KAV X Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Gesundheitsdirektoren GDK X Schweizerische Lichtgesellschaft SLG X Schweizerische Normen-Vereinigung SNV X X X X X X X 27/29 LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione Schweizerische Tinnitus-Liga STL X Schweizerische Unfallversicherungsanstalt SUVA X X Schweizerische Vereinigung der Fachleute für medizinisch technische Radiologie SVMTRA X X Schweizerischen Chiropraktoren-Gesellschaft ChiroSuisse X X Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse X Schweizerischer Fussballverband SFV X Schweizerischer KMU-Verband SKV X Schweizerischer Physiotherapie-Verband Physioswiss X Schweizerischer Verband der Berufsorganisationen im Gesundheitswesen SVBG X Schweizerischer Verband der Direktverkaufsfirmen VDF X Schweizerischer Verband der Telekommunikation ASUT X Schweizerischer Verband für Gehörlosen- und Hörgeschädigten – Organisation Sonos X Schweizerischer Verband für Sportphysiotherapie SVSP X Schweizerischer Verband Kosmetikerinnen SVSK X Schweizerischer Verband selbstständiger Kosmetikerinnen und Kosmetiker SVSK X Societe Medicale Suisse de Laser Therapie SMSLT X Stiftung für Konsumentenschutz SKS X Stiftung Patientenschutz SPO X Storzmedical Storzmedical Swiss Hockey Federation SHF Swiss International Airports Association SIAA Swiss Music Promotors Association SMPA X Swiss Retail Federation SRF X Swiss Technology Network – swissT.net X X X X X X Umweltfreisinnige SG ufs Unternehmerverband der Schweizer Hotellerie Hotelleriesuisse X Verband der Kantonschemiker der Schweiz VKCS X Verband der Kantonschemiker der Schweiz VKCS Verband Elektrogrosshandel Schweiz VES X Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz gastroSuisse X Verband Schweizer Berufstätowierer VST X Verband Schweizer Coiffeurgeschäfte coiffureSuisse X X X 28/29 LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione Verband Schweizer Lokomotivführer und Anwärter VSLA Verband Schweizer Musikclubs PETZI X Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen VSE X Verband Schweizerischer Elektroinstallationsfirmen VSEI X Verband schweizerischer Konzertlokale, Cabarets, Dancings und Diskotheken ASCO X Verband Schweizerischer Polizei-Beamter VSPB X X Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH X X Vereinigung der kantonalen Lärmschutzfachleute Cercle Bruit Schweiz X Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte der Schweiz VKS X 6.2 X Altre abbreviazioni Abbreviazione Organizzazione LATer Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (RS 812.21) ODmed Ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici (RS 812.213) ORNI Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (RS 814.710) LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RS 930.11) OSLa Ordinanza del 28 febbraio 2007 concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser; RS 814.49) LRaP Legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (RS 814.50) LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente; RS 814.01) LAInf Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20) LArm Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (legge sulle armi; RS 514.54) 29/29