Ricorsi nn. 367/2005 e 312/2007 Sentenza n. 494/08 REPUBBLICA

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Ricorsi nn. 367/2005 e 312/2007 Sentenza n. 494/08 REPUBBLICA
Ricorsi nn.
n. 494/08
367/2005
e
312/2007
Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima
Sezione, con l’intervento dei magistrati:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della
L.
27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Bruno Amoroso
-Presidente
Elvio Antonelli
- Consigliere
Fulvio Rocco
-Consigliere, relatore
ha pronunziato il seguente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti R.G. nn. 367/2005 e 312/2007 proposti da A.T.I.
Croce Amica s.r.l. in proprio e quale capogruppo della costituenda
Ati e da Croce Amica Servizi Sanitari s.r.l. in proprio e quale
associata
alla
costituenda
Ati,
in
persona
dei
legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi
dall’avv.
Patrizia Stallone, con elezione di domicilio presso lo studio
dell’avv. Danilo La Piana in Mestre-Venezia, via Ospedale 27,
contro
l’Azienda
Ulss
n.
20
di
Verona
in
persona
del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avv. Ernesto Mancini ed Alessandra Volpato, con elezione di
domicilio presso lo studio della seconda in Venezia, Piazzale Roma
– Santa Croce 466,
(quanto al ricorso n. 367/05) da Croce Verde Verona IPAB in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avv. Giovanni Sala e Franco Zambelli, con elezione di
domicilio presso lo studio del secondo in Mestre-Venezia, via
Cavallotti 22,
(quanto, invece, al ricorso n. 312/07) da Croce Gialla s.r.l. in
proprio e quale capogruppo dell’Ati costituita con Croce Europa
s.r.l. nonché della soc. Croce Europa s.r.l. in proprio e quale
associata dell’Ati costituita con Croce Gialla s.r.l. in persona
dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli
avv. Giuseppina Maritato e Anna Paola Klinger, con elezione di
domicilio presso lo studio della seconda in Venezia, Santa Croce –
Piazzale Roma 466,
per l’annullamento
(quanto al ric. n. 367/05) in parte qua, del bando di gara
pubblicato nella G.U.R.I. in data 4.12.2004 n. 285 e del capitolato
speciale richiamata ed allegato al bando indetto dall’Ulss n. 20 di
Verona, per l’affidamento del servizio di urgenza ed emergenza
medica nel territorio di competenza, valevole per 5 anni mediante
pubblico incanto; (quanto ai motivi aggiunti sul ricorso n. 367/05)
della delibera del Direttore generale dell’Azienda Ulss 20 di
Verona in data 22.4.2005 n. 327; della nota in data 22.4.2005 prot.
n. 3008; dell’eventuale convenzione che fosse stata nelle more
stipulata dall’Azienda Ulss n. 20 con l’Ipab Croce Verde di Verona;
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente;
ed
altresì per il risarcimento dei danni;
quanto, invece, al ric. n. 312/07) della delibera del Direttore
generale dell’Azienda Ulss n. 20 di Verona in data 12.12.2006 n.
520; in parte qua del verbale della Commissione di gara in data
14.9.2006; in parte qua del verbale della Commissione per la
valutazione tecnico qualitativa delle offerte in data 6.6.2006; del
verbale di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’Ati Croce
Gialla di cui alla nota in data 3.10.2006, prot. n. 11020; del
contratto di appalto che sia stata stipulato nelle more; nonché di
ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente;
ed altresì
per il risarcimento del danno;
visti i ricorsi, notificati il 5.2.2005 ed il 12.2.2007 e
depositati presso la segreteria il 7.2.2005 ed il 19.2.2007 con i
relativi allegati;
visti i motivi aggiunti (sul ricorso n. 367/05), depositati
presso la Segreteria in data 24.2.2006;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ulss n.
20 di Verona, di Croce Verde Verona IPAB e dell’A.T.I. costituita
da Croce Gialla s.r.l. con Croce Europa s.r.l., depositati presso
la Segreteria con i relativi allegati;
uditi alla pubblica udienza dell’8 novembre 2007 (relatore il
Consigliere Fulvio Rocco) gli avvocati: Ceruti, in sostituzione di
Stallone per la parte ricorrente, Mancini per la Ulss. n. 20,
Ghedin in sostituzione di Zambelli, per Croce Verde Verona IPAB e
Pizzolla, in sostituzione di Klinger per l’ATI controinteressata.
FATTO E DIRITTO
1.1. Le ricorrenti, Croce Amica S.r.l. e Croce Amica Servizi
Sanitari S.r.l., espongono di svolgere, con esperienza pluriennale,
servizi di soccorso e di trasporto di infermi a mezzo di ambulanze.
In particolare, tali Società disimpegnano il servizio
di
emergenza 118; servizi di trasferimento degli infermi da e verso
ospedali, case di cura, abitazioni, luoghi di lavoro e di soggiorno
su tutto il territorio nazionale, nonché all’estero; servizi di
trasporto di disabili e di persone comunque non autosufficienti;
fornitura di servizi alla persona relativamente alla gestione del
trasporto e dell’assistenza medica; gestione e fornitura
di
materiale tecnico e di servizi alle persone fisiche ed ai soggetti
comunque operanti nell’ambito del servizio sanitario e sociale.
Entrambi le Società espongono e documentano di possedere la
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 Ed. 2000.
L’Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona ha emesso in data 4 dicembre
2004 un bando di gara con pubblico incanto per l’affidamento del
servizio di urgenza ed emergenza medica per il periodo di 5 anni.
L’art. 1 del Capitolato speciale annesso al bando medesimo,
intitolato “Oggetto”, dispone che l’impresa espletante il servizio
“dovrà essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria rilasciata
dall’autorità competente per territorio per l’espletamento del
servizio in oggetto. Qualora la ditta fosse in possesso di altra
autorizzazione, essa si impegna a conseguire l’autorizzazione
sanitaria presso questa UUSSLL entro il termine di 90 giorni dalla
data dell’aggiudicazione del contratto”.
Inoltre, l’art. 27 dello stesso
capitolato
consente
la
partecipazione alla gara anche di “associazioni, organizzazioni di
volontariato, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
cooperative sociali di tipo A) che presentino certificato di
iscrizione nei rispettivi registri e albi regionali”.
Le ricorrenti precisano di essere imprese lucrative e di essere
autorizzate al servizio di trasporto degli infermi a’ sensi della
L.R. della Sicilia 20 agosto 1994 n. 33, mediante provvedimenti
emanati dal Direttore Generale dell’A.S.L. n. 5 di Messina.
1.2. Le ricorrenti, dichiaratamente riunitesi in associazione
temporanea
di
impresa,
reputano
illegittime
le
predette
disposizioni contenute nel capitolato speciale di gara laddove
impongono il possesso dell’autorizzazione sanitaria al trasporto
degli infermi rilasciata esclusivamente dall’autorità sanitaria
competente per territorio e laddove consentono la partecipazione
alla gara anche alle predette “associazioni, organizzazioni di
volontariato, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
cooperative sociali di tipo A) che presentino certificato di
iscrizione nei rispettivi
registri
e
albi
regionali”
e,
conseguentemente, con il primo dei ricorsi in epigrafe (R.G.
367/2005) esse chiedono l’annullamento in parte qua del bando di
gara e del capitolato annesso al medesimo, nonché di tutti gli
altri atti presupposti e conseguenti.
A tal fine le ricorrenti deducono, in ordine all’obbligo di
munirsi anche della predetta autorizzazione dell’autorità sanitaria
locale, l’avvenuta violazione
dell’art.
3
della
direttiva
92/50/CEE, l’avvenuta violazione degli artt. 17, 31 e 32 della
medesima, violazione degli artt. 13, 14 e 15 del D.L.vo 17 marzo
1995 n. 157, violazione dei principi discendenti dall’art. 97
Cost., eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta,
sviamento del potere dalla causa tipica, disparità di trattamento,
violazione del principio della concorrenza e del libero mercato,
violazione dell’art. 12, comma 5, del D.L.vo 157 del 1995.
In ordine, invece, alla consentita partecipazione alla gara
anche delle predette associazioni, organizzazioni di volontariato,
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, cooperative
sociali di tipo A) che presentino certificato di iscrizione nei
rispettivi registri e albi regionali, le ricorrenti medesime
deducono l’avvenuta violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e
12 del D.L.vo 157 del 1995, l’avvenuta violazione degli artt. 1 e 3
della Direttiva 92/50/CEE, l’avvenuta violazione dell’art. 5 del
D.P.R. 27 marzo 1992, l’avvenuta violazione della L. 11 agosto 1991
n. 266, l’avvenuta violazione degli artt. 20 e 22 della L.R. 15
dicembre 1982 n. 55, violazione dei principi discendenti dagli
artt. 3, 41 e 97 Cost., ulteriore violazione dei
principi
discendenti dall’art. 97 Cost.
con
particolare
riferimento
all’imparzialità e al buon andamento dell’azione amministrativa,
eccesso di potere per disparità di trattamento, sviamento della
causa tipica ed errore di fatto, violazione dell’art. 25 del
capitolato speciale di appalto e violazione del principio della
parità di trattamento nei procedimenti di scelta del contraente con
la P.A.
Inoltre, per quanto segnatamente attiene alla posizione delle
cooperative sociali ONLUS possibili offerenti, le
ricorrenti
deducono pure l’avvenuta violazione e falsa applicazione della L. 8
novembre 1981 n. 381, l’avvenuta violazione e falsa applicazione
della L.R. 5 luglio 1994 n. 24, l’avvenuta violazione della L.R. 15
dicembre 1982 n. 55, l’avvenuta violazione degli artt. 3 e 3septies del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e l’avvenuta violazione
degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. 14 febbraio 2001.
1.2. Si è costituita in giudizio l’Azienda U.L.S.S. n. 20 di
Verona, concludendo per la reiezione del ricorso.
1.3.
Successivamente,
peraltro,
il
Direttore
Generale
dell’Azienda stessa ha revocato il bando di gara di cui trattasi e,
con propria ulteriore deliberazione n. 991 dd. 7 dicembre 2005 ha
autorizzato la stipulazione di una convenzione con l’I.P.A.B. Croce
Verde di Verona per il Servizio di urgenza ed emergenza medica, nel
mentre con la susseguente deliberazione n. 992 di pari data ha
indetto una gara in forma di pubblico incanto per l’affidamento del
servizio di urgenza e di emergenza medica per la zona territoriale
est della medesima U.L.S.S., prevedendo al riguardo l’ammissione
alla gara stessa delle associazioni, organizzazioni di volontariato
e cooperative sociali di tipo A.
Croce Amica e Croce Amica Servizi Sanitari hanno pertanto
impugnato con motivi aggiunti tali atti, nonché ogni altro atto
presupposto e conseguente, deducendo:
a) nei confronti dell’affidamento del servizio in convenzione a
Croce Verde, l’avvenuta violazione del D.L.vo 157 del 1995,
l’avvenuta violazione degli artt. 1 e 3 della Direttiva 92/50CEE,
dell’art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1992, della L. 11 agosto 1991 n.
266, della L.R. 20 marzo 1980 n. 18, dell’art. 45 della L. 23
dicembre 1978 n. 833, dei principi discendenti dagli artt. 3, 41 e
97 Cost., dell’art. 85 del Trattato CE, violazione del principio
comunitario della libera concorrenza e dell’ampia partecipazione ai
procedimenti di scelta del concorrente della P.A. ad evidenza
pubblica, violazione della parità di trattamento tra imprese,
violazione dell’art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241, violazione e
falsa applicazione del D.L.vo 4 maggio 2001 n. 207, violazione
della L. 8 novembre 2000 n. 328, violazione dell’art. 128 del
D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112, violazione della L.R. 15 dicembre 1982
n. 55, violazione della L.R. 5 luglio 1994 n. 24, violazione del
D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502, violazione degli artt. 2 e 3 del
D.P.C.M. 14 febbraio 2001.
b) In ordine, invece, alla consentita partecipazione alla gara
anche delle predette associazioni, organizzazioni di volontariato,
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, cooperative
sociali di tipo B) le ricorrenti medesime deducono l’avvenuta
violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 12 del D.L.vo 157
del 1995, l’avvenuta violazione degli artt. 1 e 3 della Direttiva
92/50/CEE, l’avvenuta violazione dell’art. 5 del D.P.R. 27 marzo
1992, l’avvenuta violazione della L. 11 agosto 1991 n. 266,
l’avvenuta violazione degli artt. 20 e 22 della L.R. 15 dicembre
1982 n. 55, violazione dei principi discendenti dagli artt. 3, 41 e
97 Cost., ulteriore violazione dei principi discendenti dall’art.
97 Cost. con particolare riferimento all’imparzialità e al buon
andamento dell’azione amministrativa, eccesso di
potere
per
disparità di trattamento, sviamento della causa tipica ed errore di
fatto, violazione dell’art. 25 del capitolato speciale di appalto e
violazione del principio della
parità
di
trattamento
nei
procedimenti di scelta del contraente con la P.A.
c) Da ultimo, per quanto segnatamente attiene alla posizione
delle cooperative sociali ONLUS possibili offerenti, le ricorrenti
deducono pure l’avvenuta violazione e falsa applicazione della L. 8
novembre 1981 n. 381, l’avvenuta violazione e falsa applicazione
della L.R. 5 luglio 1994 n. 24, l’avvenuta violazione della L.R. 15
dicembre 1982 n. 55, l’avvenuta violazione degli artt. 3 e 3septies del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e l’avvenuta violazione
degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. 14 febbraio 2001.
Da ultimo, le ricorrenti hanno pure chiesto il risarcimento dei
danni discendenti da tutti gli atti resi oggetto di impugnazione.
1.4. Si è costituita in giudizio l’I.P.A.B. Croce Verde di
Verona, replicando puntualmente
alle
censure
avversarie
e
concludendo per la reiezione dell’impugnativa per la parte di
proprio interesse.
2.1. Con successiva deliberazione n. 520 dd. 12 dicembre 2006 il
Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 20
ha
disposto
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto indetto con la predetta
sua deliberazione n. 992 dd. 12
dicembre
2005
a
favore
dell’Associazione temporanea di imprese Croce Gialla S.r.l. – Croce
Europa S.r.l.
2.2. Con il secondo ricorso in epigrafe (R.G. 312/2007) Croce
Amica e
Croce
Amica
Servizi
Sanitari
chiedono
pertanto
l’annullamento anche di tale provvedimento, nonché di tutti gli
atti presupposti e conseguenti e – segnatamente – dei verbali della
Commissione di gara dd. 14 settembre 2006 e 6 giugno 2006, nonché
del verbale di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dalla
parte controinteressata di cui alla nota Prot. n. 11020 dd. 3
ottobre 2006.
Le ricorrenti deducono al riguardo
l’avvenuta
violazione
dell’art. 2, lett. b) del capitolato speciale di appalto, dell’art.
9, lett. a) e dell’art. 27 del capitolato medesimo,
delle
disposizioni del bando di gara e del capitolato speciale di appalto
anzidetto, imposte a pena di esclusione dalla gara a’ sensi
dell’art. 28 del capitolato anzidetto, eccesso di potere per
contraddittorietà,
violazione
dei
principi
di
trasparenza
dell’azione amministrativa e della parità di trattamento dei
concorrenti alle pubbliche gare, eccesso di potere per disparità di
trattamento,
per
palese
irragionevolezza
e
manifesta
contraddittorietà, violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del
D.L.vo 17 marzo 1995 n. 157, ulteriore violazione e
falsa
applicazione del bando di gara, violazione e falsa applicazione del
combinato disposto degli artt. 9 e 25 del capitolato speciale di
gara, nonché eccesso di potere per travisamento dei
fatti,
erroneità manifesta e palese ingiustizia.
Secondo la prospettazione delle ricorrenti, i provvedimenti
impugnati risulterebbero illegittimi in quanto sarebbero state
violate le disposizioni della lex specialis della gara
che
imporrebbero – a loro dire – all’impresa vincitrice dell’appalto di
utilizzare per lo svolgimento del servizio personale dipendente
dell’impresa stessa e non già – come viceversa indicato da Croce
Gialla – Croce Europa, “prestatori occasionali, collaboratori
coordinati continuativi e liberi professionisti”.
Tale circostanza, ad avviso delle ricorrenti, determinerebbe
pure l’anomalia dell’offerta presentata da Croce Gialla – Croce
Europa, in quanto in tal modo il ribasso da esse presentato
risulterebbe incompatibile con i costi contrattuali degli autisti e
degli infermieri rispettivamente inquadrati nel 4° e nel 3° livello
del CCNL Terziario Servizi CNAI, che le ricorrenti medesime
asseriscono essere l’unico a contemplare tali figure professionali.
Le ricorrenti chiedono – altresì – il risarcimento del danno
discendente dagli ulteriori atti da esse impugnati
2.3. Si sono costituite in giudizio l’Azienda U.L.S.S. 20 di
Verona e l’Associazione temporanea di imprese Croce Gialla – Croce
Europa, concludendo per la reiezione del ricorso.
3. Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2007 entrambe le cause
sono state trattenute per la decisione.
4. Il Collegio, preliminarmente, dispone la riunione dei due
ricorsi in epigrafe, stante l’evidente connessione funzionale che
sussiste tra gli atti complessivamente resi oggetto di impugnativa.
5.1. Ciò posto, va innanzitutto dichiarata la sopravvenuta
carenza di interesse alla decisione dei motivi di ricorso dedotti
mediante l’atto introduttivo del giudizio proposto sub
R.G.
367/2005, posto che il bando ivi impugnato è stato revocato con la
contestuale adozione dei predetti, distinti provvedimenti con i
quali è stata rispettivamente autorizzata la stipulazione di una
convenzione con l’I.P.A.B. Croce Verde di Verona per il servizio di
urgenza ed emergenza medica (deliberazione n. 991 dd. 7 dicembre
2006) ed indetta una nuova gara in forma di pubblico incanto per
l’affidamento del servizio di urgenza e di emergenza medica per la
zona territoriale est della medesima U.L.S.S. (deliberazione n. 992
dd. 7 dicembre 2006), prevedendo al riguardo l’ammissione alla gara
stessa delle associazioni, delle organizzazioni di volontariato e
delle cooperative sociali di tipo A.
5.2. Allo stesso tempo, va pure dichiarata la sopravvenuta
carenza di interesse alla decisione del ricorso proposto sub R.G.
367/2005 anche per quanto attiene all’impugnazione del bando di
gara predetto, posto che l’impugnazione stessa si incentra – come
ben si vede dalla narrativa dei fatti di causa – esclusivamente
sulla possibilità di partecipare alla
gara
anche
per
le
associazioni, le organizzazioni di volontariato e le cooperative
sociali di tipo A.
Nessuno di tali soggetti si è infatti reso aggiudicatario della
gara, posto che Croce Gialla e Croce Europa sono
soggetti
imprenditoriali a struttura societaria, alla stessa guisa delle
ricorrenti.
6.1. Da tutto ciò deve dunque dedursi che residua ad oggi
l’interesse
alla
decisione
della
causa
limitatamente
all’impugnativa proposta sub R.G. 367/2005 avverso l’affidamento
diretto del servizio di urgenza medica all’I.P.A.B. Croce Verde,
nonché
al
ricorso
proposto
sub
R.G.
312/2007
avverso
l’aggiudicazione del servizio servizio di urgenza e di emergenza
medica per la zona territoriale est dell’Azienda U.L.S.S. 20 a
favore di Croce Gialla – Croce Europa.
6.2. Orbene, per quanto attiene all’affidamento del servizio
disposto a favore di I.P.A.B. Croce Verde, è sufficiente rilevare
che – a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente
–
nell’ordinamento comunitario non si ravvisa la sussistenza di una
norma che imponga alle pubbliche amministrazioni che svolgono le
funzioni di assistenza sanitaria di esternalizzare i servizi di
urgenza medica e di trasporto degli infermi.
Le disposizioni, sia di diritto comunitario, che di diritto
interno, invocate dalle ricorrenti attengono esclusivamente –
quindi - alle modalità procedimentali dell’evidenza
pubblica
attraverso le quali la P.A. individua i gestori privati dei servizi
nell’ipotesi in cui la P.A. medesima si determini nel senso di
“esternalizzare” i servizi anzidetti.
Risulta altrettanto evidente che la P.A., anziché procedere
all’”esternalizzazione”
del
servizio,
può
pure
affidare
convenzionalmente il servizio stesso ad altra amministrazione
pubblica istituzionalmente competente a disimpegnarlo, e semprechè
tale scelta risponda a criteri di economicità gestionale, secondo i
fondamentali canoni enunciati dall’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n.
241.
Ciò posto, va evidenziato che la Croce Verde di Verona è
un’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.)
costituita a Verona il 27 novembre 1909, riconosciuta con decreto
reale dd. 21 febbraio 1926 (cfr. doc. 1 di parte controinteressata
sub R.G. 367/2005), il cui attuale statuto, approvato con decreto
del Presidente della Giunta Regionale 13 giugno 1991 n. 1344
contempla i seguenti scopi: “a) Soccorrere i colpiti da malore, i
feriti e gli ammalati, trasportandoli alle loro abitazioni, agli
ospedali o ad altri istituti di cura; b) partecipare a diffondere
per rendere di
comune
conoscenza
le
norme
igieniche
e
profilattiche; c) compiere, in genere,
qualsiasi
opera
di
assistenza sanitaria di pronto soccorso sanitario e di trasporto
ammalati; d) promuovere corsi di assistenza al malato, quali ad
esempio la “scuola samaritana”, con osservanza delle disposizioni
legislative in materia …”.
E’ ben evidente, quindi, che l’I.P.A.B. Croce Verde
è una
Pubblica Amministrazione che svolge funzioni istituzionali che si
identificano con l’oggetto del servizio di cui trattasi; e risulta
altrettanto evidente che l’affidamento diretto del servizio stesso
all’I.P.A.B. è affermato come possibile anche dall’art. 45 della L.
23 dicembre 1978 n. 833, che in tal senso equipara gli enti
pubblici eretti ad I.P.A.B. alle associazioni di volontariato agli
effetti della stipula di convenzioni con il Servizio Sanitario
Nazionale.
Concludendo sul punto, neppure possono essere condivise le
asserzioni delle ricorrenti circa l’impossibilità per gli enti
eretti in I.P.A.B. di svolgere il servizio di cui trattasi perché
“sanitario” e non “sociale”, a seguito dell’entrata in vigore della
riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
introdotta per effetto della L. 8 novembre 2000 n. 328.
Come è noto, infatti, in attuazione della delega contenuta
all’art. 10 di tale legge è stato emanato il D.L.vo 4 maggio 2001
n. 207, recante la disciplina per la
trasformazione
delle
II.PP.A.B. riconosciute come pubbliche in aziende di servizi alla
persona.
La disciplina stessa, peraltro, all’epoca dei fatti di causa non
era stata ancora attuata nel Veneto, con conseguente applicazione
anche nei riguardi dell’I.P.A.B. Croce Verde, per effetto del
regime transitorio normato a’ sensi dell’art. 21 del medesimo
D.L.vo 207 del 2001, dello Statuto anzidetto e, quindi, con la
perdurante possibilità per l’Ente stesso di svolgere l’attività
sanitaria ivi contemplata.
6.3. Per quanto attiene invece al ricorso proposto sub R.G.
312/2007, le censure in esso proposte risultano manifestamente
prive di fondamento.
A parte la circostanza – di per sé significativa – che le stesse
ricorrenti, a pag. 57 della relazione tecnica da esse prodotta in
sede di gara hanno prospettato l’utilizzazione sia di personale
dipendente che di liberi professionisti, l’esame dell’impianto
sistematico del capitolato in questione consente di acclarare che
l’art. 9 dello stesso esplicitamente contempla la possibilità
dell’utilizzo di personale in regime di libera professione, e che
l’art. 27, lett. C – c, imponeva ai concorrenti, in sede di
relazione tecnica, di allegare “l’elenco nominativo” del personale
utilizzato, “indicando per ciascuno il titolo
del
rapporto
(dipendente, co.co.co. volontario, ecc.) …”.
Tale ultima notazione risulta dirimente, e contribuisce quindi a
chiarire come l’assunto “la ditta dovrà assicurare il servizio con
proprio personale”, contenuto nell’art. 2 del capitolato medesimo e
che le ricorrenti invocano al fine di
affermare
che
ciò
configurerebbe l’obbligo per l’affidatario
del
servizio
di
costituire comunque con il personale anzidetto esclusivamente
rapporti di lavoro dipendente, assume un significato ben diverso da
quello sostenuto da Croce Amica e da Croce Amica Servizi Sanitari:
ossia, che il personale deve essere comunque connesso ad un
rapporto di subordinazione o anche di parasubordinazione con
l’affidatario del servizio, ma con esclusione – in ogni caso – di
un rapporto diretto con l’Amministrazione affidante il servizio.
Da ultimo, va rilevato che neppure sussiste la dedotta anomalia
dell’offerta presentata da Croce Gialla – Croce Europa.
Premesso che non sussiste l’obbligo di applicare nei confronti
del personale di cui trattasi il CCNL Terziario Servizi CNAI
opinato dalle ricorrenti come vincolante, va evidenziato che, per
quanto attiene agli autisti, il costo di € 13,60 orari appare
comunque congruo – come del resto espressamente rilevato dalla
stessa Amministrazione
in
sede
di
verifica
dell’anomalia
dell’offerta – rispetto alla fascia dei compensi orari compresi tra
i valori di € 11,75 e di € 15,00 orari rilevata per gli autisti dei
diversi inquadramenti contrattuali, sia pubblici (ivi compreso il
Servizio Sanitario Nazionale) che privati.
Per quanto riguarda la retribuzione degli infermieri,
va
evidenziato che le ricorrenti neppure espongono quale – a loro
avviso – sarebbe la retribuzione pretesamente “giusta” e tale,
quindi, da consentire di affermare la sussistenza di un’anomalia
nell’offerta presentata al riguardo dalle interessate.
7. Le spese e gli onorari del giudizio
possono
essere
integralmente compensati tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, I sezione,
definitivamente pronunziando sui ricorsi in epigrafe,
previa
riunione:
- dichiara in parte improcedibile e in parte respinge il ricorso
proposto sub R.G. 367/2005, come da motivazione;
- respinge il ricorso sub R.G. 312/2007.
Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze del
giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell’8
novembre 2007.
Il Presidente
L'quot;Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Prima Sezione
N. 06529/2010 REG.DEC.
N. 10424/2009 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 10424 del 2009, proposto da:
Cooperativa Albergo Mensa Spettacolo e Turismo - CAMST s.c.a r.l.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucio Solazzi e Carlo Visconti, con domicilio
eletto presso l’avv. Carlo Visconti in Roma, via F. Michelini Tocci, 50;
contro
Comune di Bertinoro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Romina Magnani e
Roberto Manservisi, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe De Vergottini in
Roma, via A. Bertoloni, 44; Comune di Meldola, rappresentato e difeso dall’avv.
Giovanni Lauricella, con domicilio eletto presso l’avv. Renato Caruso in Roma, via
Cristoforo Colombo, 436;
nei confronti di
Istituzione ai Servizi Sociali “D. Drudi”, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni
Lauricella, con domicilio eletto presso l’avv. Renato Caruso in Roma, via
Cristoforo Colombo, 436;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n.
01645/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bertinoro, del Comune di
Meldola e dell’Istituzione ai Servizi Sociali “D. Drudi”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 245 d. lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art. 8 d. lgs. n. 53/2010,
e 23-bis l. n. 1034/1971, introdotto dalla l. n. 205/2000;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2010 il Cons. Bernhard Lageder
e uditi per le parti gli avv.ti Caturani, per delega dell’avv. Manservisi, e Caruso, per
delega dell’avv. Lauricella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il T.A.R. per l’Emilia Romagna, con la sentenza in epigrafe, respingeva il ricorso
proposto dalla Cooperativa Albergo Mensa Spettacolo e Turismo - CAMST s.c.a
r.l. (d’ora in poi “CAMST s.c.a r.l.”) avverso (i) la comunicazione prot. n. 10393
del 29 giugno 2007, con la quale il Comune di Bertinoro aveva informato la
ricorrente, già affidataria fino al 2007, in esito a procedura di evidenza pubblica,
del servizio di refezione scolastica nelle scuole del territorio comunale, che lo
stesso non sarebbe più stato affidato con siffatta procedura, ma attraverso il
modulo della gestione associata ex art. 30 d. lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, tramite
convenzione col limitrofo Comune di Meldola e gestione a mezzo dell’Istituzione
ai Servizi Sociali “Davide Drudi” di Meldola, costituita ai sensi dell’art. 114 d. lgs.
n. 267/2000, (ii) la deliberazione del Consiglio comunale di Bertinoro n. 89 del 31
luglio 2007, d’assegnazione del servizio in esame all’Istituzione predetta, e (iii) la
convenzione stipulata tra i due Comuni per l’esecuzione del servizio di fornitura
pasti e pietistica nelle scuole del Comune di Bertinoro, per violazione dell’art. 113
d. lgs. n. 267/2000, trattandosi di servizio a rilevanza economica da affidare a
mezzo gara, e non già di servizio sociale che potesse essere gestito tramite
istituzione, nonché per violazione del regolamento dell’Istituzione ai Servizi Sociali
“Davide Drudi”, rientrando nei relativi compiti istituzionali la gestione di servizi
sociali senza rilevanza imprenditoriale e trattandosi di organismo strumentale del
Comune di Meldola e non anche di altri enti, quale il Comune di Bertinoro.
2. Il T.A.R. motivava la statuizione di rigetto sui rilievi (i) della natura sociale del
servizio di mensa, escludendone la natura di servizio di rilevanza economica, (ii)
della non riconducibilità della fattispecie de qua all’ambito applicativo dell’art. 113
d. lgs. n. 267/2000, atteso il concorso dell’ente proprietario nell’erogazione del
servizio, (iii) dell’attrazione del servizio in esame nell’ambito oggettivo dell’attività
dell’Istituzione ai Servizi Sociali “Davide Drudi”, costituita ai sensi dell’art. 114,
comma 2, d.lgs. n. 267/2000, e (vi) della legittimità del ricorso al modulo
organizzativo della co-gestione ex art. 30 d. lgs. n. 267/2000, in conformità alle
previsioni statutarie dell’Istituzione coinvolta.
3. Avverso tale sentenza proponeva appello la ricorrente CAMST s.c.a r.l.,
deducendo di seguenti motivi: a) l’erronea applicazione degli artt. 30, 31 e 114 d.
lgs. n. 267/2000, versandosi in fattispecie di servizio di rilevanza economica avente
ad oggetto un’attività di natura remunerativa inserita in un mercato concorrenziale,
da affidare a soggetti (in tutto o in parte) terzi attraverso gli strumenti delineati in
forma tassativa e inderogabile dall’art. 113 d. lgs. n. 267/2000; b) l’erronea
esclusione della violazione degli artt. 1 e 3 del regolamento dell’Istituzione ai
Servizi Sociali “Davide Drudi”, sotto i profili già dedotti in prime cure. Chiedeva
dunque, in riforma della gravata sentenza, l’accoglimento del ricorso proposto in
primo grado, con vittoria di spese.
4. Si costituivano tutte le parti appellate (Comune di Bertinoro, Comune di
Meldola e Istituzione ai Servizi Sociali “Davide Drudi”), contestando la fondatezza
dell’appello e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
5. All’odierna pubblica udienza la causa veniva discussa e trattenuta in decisione,
con pubblicazione della parte dispositiva della sentenza in data 9 giugno 2010.
DIRITTO
1. L’appello è da respingere.
2. La questione centrale della presente controversia, devoluta a questo Collegio, si
risolve nel quesito della legittimità, o meno, della gestione del servizio di refezione
scolastica delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di 1° grado
site nel territorio del Comune di Bertinoro, per il periodo dal 1 settembre 2007 al
30 agosto 2012, in forma associata di co-gestione col limitrofo Comune di
Meldola, tramite l’Istituzione ai Servizi Sociali “Davide Drudi” di Meldola, sulla
base di una convenzione stipulata tra i due Comuni ai sensi dell’art. 30 d. lgs. n.
267/2000.
2.1. Giova premettere, in linea di diritto, che l’istituzione – quale l’Istituzione ai
Servizi Sociali “Davide Drudi” di Meldola – è, nell’art. 114, comma 2, d. lgs. 18
agosto 2000, n. 267, espressamente qualificata come “organismo strumentale dell’ente
locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale”, ed è tenuta, a norma
del comma 4 del citato articolo di legge, ad informare la propria attività a criteri di
efficacia, efficienza ed economicità e a perseguire il pareggio di bilancio attraverso
l’equilibrio dei costi e dei ricavi. Pertanto, l’affidamento di un servizio pubblico
all’istituzione integra una fattispecie nella quale, pur non provvedendo l’ente
direttamente alla gestione del servizio, si utilizza uno strumento organizzativo che
fa capo all’ente stesso attraverso le forme di collegamento e sovraordinazione
stabilite dall’art. 114 d. lgs. n. 267/2000 e quindi difforme dall’affidamento del
servizio ad un soggetto del tutto estraneo all’amministrazione comunale, quale
potrebbe essere l’ipotesi di una società. Infatti, le istituzioni, seppure dotate di
autonomia gestionale, quali organismi strumentali sono soggetti istituzionalmente
dipendenti dagli enti locali e sono parte dell’apparato amministrativo che fa capo al
Comune; come tali, le stesse possono, nell’ambito degli speciali moduli
convenzionali o consorziali tra enti locali previsti dalle norme legislative e
regolamentari, essere affidatarie di servizi pubblici sociali privi di rilevanza
economica per la gestione comune tra più enti locali.
Nel caso di specie, l’Istituzione ai Servizi Sociali “Davide Drudi” di Meldola con
finalità di “esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, costituita ai sensi degli
artt. 22 e 23 della Legge 142/90 e del Titolo 5 Capo III dello Statuto Comunale” (v. così,
testualmente, l’art. 1 del regolamento istitutivo, con la precisazione che gli artt. 22 e
23 l. 8 giugno 1990, n. 142, sono poi confluiti negli artt. 113 e 114 d. lgs. n.
267/2000), a norma dell’art. 3 del citato regolamento ha il compito di provvedere,
“quale organismo strumentale del Comune di Meldola, all’organizzazione ed alla gestione dei
servizi sociali a prevalente aiuto alla persona, di interesse sociale e di strutture residenziali e
semiresidenziali, quali: Casa Protetta RSA, Servizio Assistenza Domiciliare, Centro Diurno,
Refezione Scolastica, Mense, Asilo Nido, Farmacia Comunale e Nucleo Demenza se attivato,
Servizi di pulizie e assistenza e bidellaggio presso scuola materna, asilo nido e scuole elementari,
trasporti scolastici e sociali in genere”.
Il comma 4 del citato art. 3 prevede che “l’Istituzione potrà attivare percorsi idonei ad
estendere la propria azione a livello sovracomunale nell’interesse anche di altre Amministrazioni
previa convenzione ai sensi dell’art. 39 del presente Regolamento”, mentre l’art. 39 statuisce
che “apposite convenzioni approvate dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 24 della Legge
142/90, possono affidare all’Istituzione la gestione dei servizi sociali per conto di altri Enti
Locali”.
Con convenzione stipulata ai sensi dell’art. 30 d. lgs. n. 267/2000 tra il Comune di
Bertinoro e il Comune di Meldola è, poi, stata disciplinata la gestione del servizio
di refezione scolastica di cui è causa, con la previsione dell’obbligo del Comune di
Bertinoro di mettere a disposizione dell’Istituzione “Davide Drudi”, organismo del
Comune di Meldola, le cucine con relative attrezzature, di provvedere alla
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, dei locali e delle attrezzature,
di farsi carico delle spese di riscaldamento, gas, luce acqua e combustibile, e di
procurare il rilascio delle necessarie autorizzazioni sanitarie, mentre l’Istituzione si
obbligava di provvedere alla preparazione, al trasporto, allo sporzionamento e alla
distribuzione dei pasti, all’apparecchiatura e alla pulizia dei tavoli, alla pulizia dei
locali e degli arredi, allo smaltimento dei rifiuti e a sostenere il costo del personale
(v. art. 2 della convenzione). Sotto il profilo economico-finanziario, il Comune di
Bertinoro, oltre all’adempimento a proprie spese agli obblighi sopra assunti, si
impegnava a corrispondere per ogni pasto un prezzo di euro 4,75, mentre a carico
del Comune di Mendola gravavano le spese per assolvere agli obblighi come sopra
posti a carico dell’Istituzione (v. art. 11 della convenzione).
2.2. Occorre, in ordine logico successivo – al fine di delimitare la fattispecie in
esame dall’ambito applicativo dell’art. 113 d. lgs. n. 267/2000 (disciplinante
l’affidamento/gestione/erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, la cui violazione viene denunziata dall’odierna appellante) –, affrontare
la questione della qualificazione della natura del servizio pubblico locale de quo;
questione, che si risolve nel quesito, se ad esso possa attribuirsi natura di servizio
pubblico locale sociale privo di rilevanza economica, oppure di servizio pubblico
locale munito di siffatta rilevanza.
Giova, al riguardo, prendere le mosse dalla pronuncia della Corte Cost. 13-27
luglio 2004, n. 272, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 113-bis d.
lgs. n. 267/2000 per violazione dei criteri costituzionali di riparto del potere
legislativo tra Stato e Regioni e conseguente illegittima compressione delle
autonomie regionali e locali in materia di servizi pubblici locali privi di rilevanza
economica, sul rilievo che la disciplina delle forme di gestione e di conferimento di
detti servizi, estranea alla materia della concorrenza, non rientra nelle materie
riservate dall’art. 117 Cost. alla potestà legislativa statale, e che dunque
l’eliminazione della norma, in riespansione della clausola generale di potestà
legislativa generale regionale contenuta nell’art. 117, comma 3, Cost., avrebbe
favorito la creazione di uno “spazio per una specifica ed adeguata disciplina di fonte
ragionale ed anche locale” nella materia in esame. Particolarmente significativo, per
quanto qui interessa, è il seguente passaggio testuale della citata pronuncia del
giudice delle leggi: “La tutela della concorrenza e l’inderogabilità della disciplina da parte di
norme regionali sono però esplicitamente evocate in riferimento ai soli servizi pubblici locali
attualmente classificati come “di rilevanza economica”, di cui all'art. 113, e non già in
riferimento ai servizi “privi di rilevanza economica” previsti dall'art. 113-bis. La nuova
denominazione di questi servizi, adottata in conformità a tendenze emerse in sede di Commissione
europea a decorrere dal settembre 2000, già di per sé può indicare che il titolo di legittimazione
per gli interventi del legislatore statale costituito dalla tutela della concorrenza non è applicabile a
questo tipo di servizi, proprio perché in riferimento ad essi non esiste un mercato concorrenziale.
A questo proposito la Commissione europea, nel “Libro Verde sui servizi di interesse generale”
(COM-2003-270) del 21 maggio 2003, ha affermato che le norme sulla concorrenza si
applicano soltanto alle attività economiche, dopo aver precisato che la distinzione tra attività
economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile
fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura “non economica”.
Secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare
circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell’assenza
di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività
ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione (Corte di giustizia CE,
sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001). Per i servizi locali, quindi, che, in relazione al
soggetto erogatore, ai caratteri ed alle modalità della prestazione, ai destinatari, appaiono privi di
“rilevanza economica”, ci sarà dunque spazio per una specifica ed adeguata disciplina di fonte
regionale ed anche locale”.
Ai fini della distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza economica e servizi
pubblici locali privi di tale rilevanza non si può dunque, alla stregua della riportata
giurisprudenza costituzionale e della ivi richiamata giurisprudenza comunitaria –
infatti, secondo il diritto comunitario, sono soggetti alla disciplina della
concorrenza solo i servizi di interesse economico generale (v. art. 86, ex-art. 90,
tratt. Ce.) –, far ricorso all’astratto criterio sostanzialistico del carattere
remunerativo, o meno, della loro erogazione tramite attività d’impresa svolta nel
mercato, la quale garantisca la remunerazione efficace del capitale (i.e. la capacità di
produrre utili), nel senso che nell’organizzazione imprenditoriale il corrispettivo
desunto dal mercato dei prodotti (beni e servizi) deve remunerare, con un
tendenziale margine di profitto, il costo desunto dal mercato dei fattori della
produzione. In effetti, qualsiasi attività, anche quella istituzionalmente esercitata da
enti pubblici e comunemente considerata priva di rilevanza economica – attività e
servizi, per lo più connotati da significativo rilievo socio-assistenziale, gestiti in
funzione di mera copertura delle spese sostenute, anziché del perseguimento di
profitto d’impresa, le cui spese per lo più fanno carico alla finanza pubblica e la cui
disciplina è normalmente diversa da quella dei servizi a rilevanza economica –, può
essere svolta in forma d’impresa, purché vi sia un soggetto (in questi casi,
un’istituzione pubblica) disposto a ricorrere agli operatori di mercato, ossia alle
imprese, per procurarsi le relative prestazioni. Si tratta di distinzione incerta e di
differenze di regime non ontologicamente necessarie, come dimostrato
dall’esistenza, per un verso, di servizi corrispondenti alla prima definizione, erogati
da pubbliche amministrazioni in forma non remunerativa (si pensi all’istruzione o
alla sanità), e, per altro verso, di servizi analoghi a quelli del secondo gruppo,
erogati da imprese (si pensi agli istituti di patronato o ai centri di assistenza fiscale).
La scelta delle modalità di erogazione e del regime giuridico, al quale le varie
attività sono sottoposte, dipende, in definitiva, più da valutazioni politiche che dai
caratteri intrinseci dei servizi.
A fronte della rilevata inidoneità di criteri distintivi di natura astratta,
sostanzialistica e/o ontologica a discernere la natura delle due categorie di servizi
pubblici in esame, occorre far ricorso ad un criterio relativistico, che tenga conto
delle peculiarità del caso concreto, quali la concreta struttura del servizio, le
concrete modalità del suo espletamento, i suoi specifici connotati economicoorganizzativi, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo, la disciplina normativa
del servizio.
Orbene, applicando siffatto criterio relativistico e contestualizzante al caso sub
iudice, deve pervenirsi alla conclusione che si versi in fattispecie di servizio in concreto
privo di rilevanza economica, deponendo in tal senso i seguenti indici ricostruttivi
ed argomentativi:
- a norma della disciplina regionale, in ispecie del combinato disposto degli artt. 3 e
6 l. reg. Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 26 (recante il titolo “Diritto allo studio ed
all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10.”), i
servizi di mensa da erogare in favore dei frequentatori delle scuole del sistema
nazionale d’istruzione, compresi quelli delle scuole dell’infanzia, “sono a carico del
Comune di residenza dell’alunno, salvo che intervengano accordi diversi fra i comuni interessati”
(comma 2 del citato art. 3);
- secondo la richiamata disciplina regionale, “gli utenti concorrono al costo del
servizio…con contributi riferiti alle proprie condizioni economiche”, e i comuni “individuano le
fasce di reddito a cui rapportare tali contributi” (comma 3 del citato art. 3);
- trattasi dunque di servizio funzionale alla garanzia dell’effettività del diritto di
studio in favore della generalità della popolazione, obbligatoriamente facente
carico ai Comuni, i quali sono tenuti a sopportare i relativi costi, per quanto non
coperti dai contributi degli utenti, in ispecie di quelli appartenenti alle fasce
reddituali più deboli;
- la qui impugnata delibera n. 89 del 31 luglio 2007 del consiglio comunale di
Bertinoro è, testualmente, motivata dall’esigenza “di ridimensionare il tetto di spesa del
personale nel dovere delle manovre correttive doverose per porre rimedio allo sfondamento della
spesa del tetto del personale rilevato dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo che in sede di
esame del Bilancio di Previsione 2006 ipotizzava una nuova modalità di conduzione dei servizi:
l’affidamento alla Istituzione Davide Drudi mediante convenzionamento con il Comune di
Meldola con previsione di passaggio del personale di cucina”, e si fonda sui testuali rilievi
che la nuova “modalità gestionale…anche sotto il profilo politico-amministrativo viene come
scelta individuata la ottimale” e che “la stipula della Convenzione per l’affidamento della
gestione del servizio di ristorazione si ritiene consenta una razionalizzazione dei servizi degli enti
contraenti con conseguente maggior efficienza, in termine contenimento dei costi derivanti da
evidenza economicità di scale”, oltreché sull’acquisito “parere di congruità dei prezzi del
servizio che ha elaborato la presente proposta e la convenienza in termini economico-finanziari in
quanto per altro i corrispettivi risultano inferiori a quelli applicati nella precedente obbligazione
finanziaria”;
- la decisione del Comune di gestire il servizio in esame, obbligatoriamente facente
carico alle amministrazioni comunali e funzionale alla garanzia dell’effettività del
diritto di studio anche in favore delle fasce economicamente deboli, in forma
associata col Comune limitrofo di Mendola tramite l’organismo dell’Istituzione
“Davide Drudi”, persegue dunque lo scopo di garantire il servizio, di chiara
connotazione sociale, a costi ridotti rispetto a quelli sostenuti in precedenza,
allorquando il Comune aveva fatto ricorso all’affidamento a mezzo di gara
pubblica;
- segnatamente, i rilievi della Corte dei Conti sull’antieconomicità del pregresso
modulo gestionale depongono nel senso dell’inidoneità/inadeguatezza del ricorso
agli strumenti di mercato per far fronte alle esigenze del servizio, denotando la
tendenziale inesistenza, nel concreto contesto territoriale di riferimento, delle
condizioni di un efficace e utile ricorso al mercato per l’assolvimento del servizio,
onde l’esigenza di forgiare nuove modalità organizzative per garantire l’accesso al
servizio – ripetesi, di natura obbligatoria e funzionale alla garanzia dell’effettività
del diritto allo studio, costituzionalmente garantito – alla generalità della
popolazione e, al contempo, informare la gestione del servizio ai criteri di
economicità, efficienza e efficacia che presiedono al corretto esercizio dell’azione
amministrativa.
2.3. Alla luce di quanto sopra va, per un verso, esclusa la denunziata violazione
degli artt. 30, 113 e 114 d. lgs. n. 267/2000 e, per altro verso, affermata la piena
conformità del deliberato modulo gestionale alla sopra ricostruita disciplina
normativa del settore ed alle previsioni regolamentari e statutarie dell’Istituzione
“Davide Drudi” del Comune di Meldola (esaminate sopra sub 2.1.), con
conseguente infondatezza dei dedotti motivi di gravame.
3. Considerata la peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio, si ravvisano giusti
motivi per dichiarare le spese del grado interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma
l’impugnata sentenza. Dichiara le spese del grado interamente compensate tra le
parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2010 con
l'intervento dei Signori:
Stefano Baccarini, Presidente
Cesare Lamberti, Consigliere
Marco Lipari, Consigliere
Aniello Cerreto, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione