Ricorsi nn. 367/2005 e 312/2007 Sentenza n. 494/08 REPUBBLICA
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Ricorsi nn. 367/2005 e 312/2007 Sentenza n. 494/08 REPUBBLICA
Ricorsi nn. n. 494/08 367/2005 e 312/2007 Sentenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati: Avviso di Deposito del a norma dell’art. 55 della L. 27 aprile 1982 n. 186 Il Direttore di Sezione Bruno Amoroso -Presidente Elvio Antonelli - Consigliere Fulvio Rocco -Consigliere, relatore ha pronunziato il seguente SENTENZA sui ricorsi riuniti R.G. nn. 367/2005 e 312/2007 proposti da A.T.I. Croce Amica s.r.l. in proprio e quale capogruppo della costituenda Ati e da Croce Amica Servizi Sanitari s.r.l. in proprio e quale associata alla costituenda Ati, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Patrizia Stallone, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Danilo La Piana in Mestre-Venezia, via Ospedale 27, contro l’Azienda Ulss n. 20 di Verona in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Ernesto Mancini ed Alessandra Volpato, con elezione di domicilio presso lo studio della seconda in Venezia, Piazzale Roma – Santa Croce 466, (quanto al ricorso n. 367/05) da Croce Verde Verona IPAB in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Sala e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Mestre-Venezia, via Cavallotti 22, (quanto, invece, al ricorso n. 312/07) da Croce Gialla s.r.l. in proprio e quale capogruppo dell’Ati costituita con Croce Europa s.r.l. nonché della soc. Croce Europa s.r.l. in proprio e quale associata dell’Ati costituita con Croce Gialla s.r.l. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppina Maritato e Anna Paola Klinger, con elezione di domicilio presso lo studio della seconda in Venezia, Santa Croce – Piazzale Roma 466, per l’annullamento (quanto al ric. n. 367/05) in parte qua, del bando di gara pubblicato nella G.U.R.I. in data 4.12.2004 n. 285 e del capitolato speciale richiamata ed allegato al bando indetto dall’Ulss n. 20 di Verona, per l’affidamento del servizio di urgenza ed emergenza medica nel territorio di competenza, valevole per 5 anni mediante pubblico incanto; (quanto ai motivi aggiunti sul ricorso n. 367/05) della delibera del Direttore generale dell’Azienda Ulss 20 di Verona in data 22.4.2005 n. 327; della nota in data 22.4.2005 prot. n. 3008; dell’eventuale convenzione che fosse stata nelle more stipulata dall’Azienda Ulss n. 20 con l’Ipab Croce Verde di Verona; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente; ed altresì per il risarcimento dei danni; quanto, invece, al ric. n. 312/07) della delibera del Direttore generale dell’Azienda Ulss n. 20 di Verona in data 12.12.2006 n. 520; in parte qua del verbale della Commissione di gara in data 14.9.2006; in parte qua del verbale della Commissione per la valutazione tecnico qualitativa delle offerte in data 6.6.2006; del verbale di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’Ati Croce Gialla di cui alla nota in data 3.10.2006, prot. n. 11020; del contratto di appalto che sia stata stipulato nelle more; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente; ed altresì per il risarcimento del danno; visti i ricorsi, notificati il 5.2.2005 ed il 12.2.2007 e depositati presso la segreteria il 7.2.2005 ed il 19.2.2007 con i relativi allegati; visti i motivi aggiunti (sul ricorso n. 367/05), depositati presso la Segreteria in data 24.2.2006; visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ulss n. 20 di Verona, di Croce Verde Verona IPAB e dell’A.T.I. costituita da Croce Gialla s.r.l. con Croce Europa s.r.l., depositati presso la Segreteria con i relativi allegati; uditi alla pubblica udienza dell’8 novembre 2007 (relatore il Consigliere Fulvio Rocco) gli avvocati: Ceruti, in sostituzione di Stallone per la parte ricorrente, Mancini per la Ulss. n. 20, Ghedin in sostituzione di Zambelli, per Croce Verde Verona IPAB e Pizzolla, in sostituzione di Klinger per l’ATI controinteressata. FATTO E DIRITTO 1.1. Le ricorrenti, Croce Amica S.r.l. e Croce Amica Servizi Sanitari S.r.l., espongono di svolgere, con esperienza pluriennale, servizi di soccorso e di trasporto di infermi a mezzo di ambulanze. In particolare, tali Società disimpegnano il servizio di emergenza 118; servizi di trasferimento degli infermi da e verso ospedali, case di cura, abitazioni, luoghi di lavoro e di soggiorno su tutto il territorio nazionale, nonché all’estero; servizi di trasporto di disabili e di persone comunque non autosufficienti; fornitura di servizi alla persona relativamente alla gestione del trasporto e dell’assistenza medica; gestione e fornitura di materiale tecnico e di servizi alle persone fisiche ed ai soggetti comunque operanti nell’ambito del servizio sanitario e sociale. Entrambi le Società espongono e documentano di possedere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 Ed. 2000. L’Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona ha emesso in data 4 dicembre 2004 un bando di gara con pubblico incanto per l’affidamento del servizio di urgenza ed emergenza medica per il periodo di 5 anni. L’art. 1 del Capitolato speciale annesso al bando medesimo, intitolato “Oggetto”, dispone che l’impresa espletante il servizio “dovrà essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria rilasciata dall’autorità competente per territorio per l’espletamento del servizio in oggetto. Qualora la ditta fosse in possesso di altra autorizzazione, essa si impegna a conseguire l’autorizzazione sanitaria presso questa UUSSLL entro il termine di 90 giorni dalla data dell’aggiudicazione del contratto”. Inoltre, l’art. 27 dello stesso capitolato consente la partecipazione alla gara anche di “associazioni, organizzazioni di volontariato, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, cooperative sociali di tipo A) che presentino certificato di iscrizione nei rispettivi registri e albi regionali”. Le ricorrenti precisano di essere imprese lucrative e di essere autorizzate al servizio di trasporto degli infermi a’ sensi della L.R. della Sicilia 20 agosto 1994 n. 33, mediante provvedimenti emanati dal Direttore Generale dell’A.S.L. n. 5 di Messina. 1.2. Le ricorrenti, dichiaratamente riunitesi in associazione temporanea di impresa, reputano illegittime le predette disposizioni contenute nel capitolato speciale di gara laddove impongono il possesso dell’autorizzazione sanitaria al trasporto degli infermi rilasciata esclusivamente dall’autorità sanitaria competente per territorio e laddove consentono la partecipazione alla gara anche alle predette “associazioni, organizzazioni di volontariato, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, cooperative sociali di tipo A) che presentino certificato di iscrizione nei rispettivi registri e albi regionali” e, conseguentemente, con il primo dei ricorsi in epigrafe (R.G. 367/2005) esse chiedono l’annullamento in parte qua del bando di gara e del capitolato annesso al medesimo, nonché di tutti gli altri atti presupposti e conseguenti. A tal fine le ricorrenti deducono, in ordine all’obbligo di munirsi anche della predetta autorizzazione dell’autorità sanitaria locale, l’avvenuta violazione dell’art. 3 della direttiva 92/50/CEE, l’avvenuta violazione degli artt. 17, 31 e 32 della medesima, violazione degli artt. 13, 14 e 15 del D.L.vo 17 marzo 1995 n. 157, violazione dei principi discendenti dall’art. 97 Cost., eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta, sviamento del potere dalla causa tipica, disparità di trattamento, violazione del principio della concorrenza e del libero mercato, violazione dell’art. 12, comma 5, del D.L.vo 157 del 1995. In ordine, invece, alla consentita partecipazione alla gara anche delle predette associazioni, organizzazioni di volontariato, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, cooperative sociali di tipo A) che presentino certificato di iscrizione nei rispettivi registri e albi regionali, le ricorrenti medesime deducono l’avvenuta violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 12 del D.L.vo 157 del 1995, l’avvenuta violazione degli artt. 1 e 3 della Direttiva 92/50/CEE, l’avvenuta violazione dell’art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1992, l’avvenuta violazione della L. 11 agosto 1991 n. 266, l’avvenuta violazione degli artt. 20 e 22 della L.R. 15 dicembre 1982 n. 55, violazione dei principi discendenti dagli artt. 3, 41 e 97 Cost., ulteriore violazione dei principi discendenti dall’art. 97 Cost. con particolare riferimento all’imparzialità e al buon andamento dell’azione amministrativa, eccesso di potere per disparità di trattamento, sviamento della causa tipica ed errore di fatto, violazione dell’art. 25 del capitolato speciale di appalto e violazione del principio della parità di trattamento nei procedimenti di scelta del contraente con la P.A. Inoltre, per quanto segnatamente attiene alla posizione delle cooperative sociali ONLUS possibili offerenti, le ricorrenti deducono pure l’avvenuta violazione e falsa applicazione della L. 8 novembre 1981 n. 381, l’avvenuta violazione e falsa applicazione della L.R. 5 luglio 1994 n. 24, l’avvenuta violazione della L.R. 15 dicembre 1982 n. 55, l’avvenuta violazione degli artt. 3 e 3septies del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e l’avvenuta violazione degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. 14 febbraio 2001. 1.2. Si è costituita in giudizio l’Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona, concludendo per la reiezione del ricorso. 1.3. Successivamente, peraltro, il Direttore Generale dell’Azienda stessa ha revocato il bando di gara di cui trattasi e, con propria ulteriore deliberazione n. 991 dd. 7 dicembre 2005 ha autorizzato la stipulazione di una convenzione con l’I.P.A.B. Croce Verde di Verona per il Servizio di urgenza ed emergenza medica, nel mentre con la susseguente deliberazione n. 992 di pari data ha indetto una gara in forma di pubblico incanto per l’affidamento del servizio di urgenza e di emergenza medica per la zona territoriale est della medesima U.L.S.S., prevedendo al riguardo l’ammissione alla gara stessa delle associazioni, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali di tipo A. Croce Amica e Croce Amica Servizi Sanitari hanno pertanto impugnato con motivi aggiunti tali atti, nonché ogni altro atto presupposto e conseguente, deducendo: a) nei confronti dell’affidamento del servizio in convenzione a Croce Verde, l’avvenuta violazione del D.L.vo 157 del 1995, l’avvenuta violazione degli artt. 1 e 3 della Direttiva 92/50CEE, dell’art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1992, della L. 11 agosto 1991 n. 266, della L.R. 20 marzo 1980 n. 18, dell’art. 45 della L. 23 dicembre 1978 n. 833, dei principi discendenti dagli artt. 3, 41 e 97 Cost., dell’art. 85 del Trattato CE, violazione del principio comunitario della libera concorrenza e dell’ampia partecipazione ai procedimenti di scelta del concorrente della P.A. ad evidenza pubblica, violazione della parità di trattamento tra imprese, violazione dell’art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241, violazione e falsa applicazione del D.L.vo 4 maggio 2001 n. 207, violazione della L. 8 novembre 2000 n. 328, violazione dell’art. 128 del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112, violazione della L.R. 15 dicembre 1982 n. 55, violazione della L.R. 5 luglio 1994 n. 24, violazione del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502, violazione degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. 14 febbraio 2001. b) In ordine, invece, alla consentita partecipazione alla gara anche delle predette associazioni, organizzazioni di volontariato, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, cooperative sociali di tipo B) le ricorrenti medesime deducono l’avvenuta violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 12 del D.L.vo 157 del 1995, l’avvenuta violazione degli artt. 1 e 3 della Direttiva 92/50/CEE, l’avvenuta violazione dell’art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1992, l’avvenuta violazione della L. 11 agosto 1991 n. 266, l’avvenuta violazione degli artt. 20 e 22 della L.R. 15 dicembre 1982 n. 55, violazione dei principi discendenti dagli artt. 3, 41 e 97 Cost., ulteriore violazione dei principi discendenti dall’art. 97 Cost. con particolare riferimento all’imparzialità e al buon andamento dell’azione amministrativa, eccesso di potere per disparità di trattamento, sviamento della causa tipica ed errore di fatto, violazione dell’art. 25 del capitolato speciale di appalto e violazione del principio della parità di trattamento nei procedimenti di scelta del contraente con la P.A. c) Da ultimo, per quanto segnatamente attiene alla posizione delle cooperative sociali ONLUS possibili offerenti, le ricorrenti deducono pure l’avvenuta violazione e falsa applicazione della L. 8 novembre 1981 n. 381, l’avvenuta violazione e falsa applicazione della L.R. 5 luglio 1994 n. 24, l’avvenuta violazione della L.R. 15 dicembre 1982 n. 55, l’avvenuta violazione degli artt. 3 e 3septies del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e l’avvenuta violazione degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. 14 febbraio 2001. Da ultimo, le ricorrenti hanno pure chiesto il risarcimento dei danni discendenti da tutti gli atti resi oggetto di impugnazione. 1.4. Si è costituita in giudizio l’I.P.A.B. Croce Verde di Verona, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione dell’impugnativa per la parte di proprio interesse. 2.1. Con successiva deliberazione n. 520 dd. 12 dicembre 2006 il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 20 ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto indetto con la predetta sua deliberazione n. 992 dd. 12 dicembre 2005 a favore dell’Associazione temporanea di imprese Croce Gialla S.r.l. – Croce Europa S.r.l. 2.2. Con il secondo ricorso in epigrafe (R.G. 312/2007) Croce Amica e Croce Amica Servizi Sanitari chiedono pertanto l’annullamento anche di tale provvedimento, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti e – segnatamente – dei verbali della Commissione di gara dd. 14 settembre 2006 e 6 giugno 2006, nonché del verbale di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dalla parte controinteressata di cui alla nota Prot. n. 11020 dd. 3 ottobre 2006. Le ricorrenti deducono al riguardo l’avvenuta violazione dell’art. 2, lett. b) del capitolato speciale di appalto, dell’art. 9, lett. a) e dell’art. 27 del capitolato medesimo, delle disposizioni del bando di gara e del capitolato speciale di appalto anzidetto, imposte a pena di esclusione dalla gara a’ sensi dell’art. 28 del capitolato anzidetto, eccesso di potere per contraddittorietà, violazione dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa e della parità di trattamento dei concorrenti alle pubbliche gare, eccesso di potere per disparità di trattamento, per palese irragionevolezza e manifesta contraddittorietà, violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del D.L.vo 17 marzo 1995 n. 157, ulteriore violazione e falsa applicazione del bando di gara, violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 9 e 25 del capitolato speciale di gara, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità manifesta e palese ingiustizia. Secondo la prospettazione delle ricorrenti, i provvedimenti impugnati risulterebbero illegittimi in quanto sarebbero state violate le disposizioni della lex specialis della gara che imporrebbero – a loro dire – all’impresa vincitrice dell’appalto di utilizzare per lo svolgimento del servizio personale dipendente dell’impresa stessa e non già – come viceversa indicato da Croce Gialla – Croce Europa, “prestatori occasionali, collaboratori coordinati continuativi e liberi professionisti”. Tale circostanza, ad avviso delle ricorrenti, determinerebbe pure l’anomalia dell’offerta presentata da Croce Gialla – Croce Europa, in quanto in tal modo il ribasso da esse presentato risulterebbe incompatibile con i costi contrattuali degli autisti e degli infermieri rispettivamente inquadrati nel 4° e nel 3° livello del CCNL Terziario Servizi CNAI, che le ricorrenti medesime asseriscono essere l’unico a contemplare tali figure professionali. Le ricorrenti chiedono – altresì – il risarcimento del danno discendente dagli ulteriori atti da esse impugnati 2.3. Si sono costituite in giudizio l’Azienda U.L.S.S. 20 di Verona e l’Associazione temporanea di imprese Croce Gialla – Croce Europa, concludendo per la reiezione del ricorso. 3. Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2007 entrambe le cause sono state trattenute per la decisione. 4. Il Collegio, preliminarmente, dispone la riunione dei due ricorsi in epigrafe, stante l’evidente connessione funzionale che sussiste tra gli atti complessivamente resi oggetto di impugnativa. 5.1. Ciò posto, va innanzitutto dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dei motivi di ricorso dedotti mediante l’atto introduttivo del giudizio proposto sub R.G. 367/2005, posto che il bando ivi impugnato è stato revocato con la contestuale adozione dei predetti, distinti provvedimenti con i quali è stata rispettivamente autorizzata la stipulazione di una convenzione con l’I.P.A.B. Croce Verde di Verona per il servizio di urgenza ed emergenza medica (deliberazione n. 991 dd. 7 dicembre 2006) ed indetta una nuova gara in forma di pubblico incanto per l’affidamento del servizio di urgenza e di emergenza medica per la zona territoriale est della medesima U.L.S.S. (deliberazione n. 992 dd. 7 dicembre 2006), prevedendo al riguardo l’ammissione alla gara stessa delle associazioni, delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali di tipo A. 5.2. Allo stesso tempo, va pure dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso proposto sub R.G. 367/2005 anche per quanto attiene all’impugnazione del bando di gara predetto, posto che l’impugnazione stessa si incentra – come ben si vede dalla narrativa dei fatti di causa – esclusivamente sulla possibilità di partecipare alla gara anche per le associazioni, le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali di tipo A. Nessuno di tali soggetti si è infatti reso aggiudicatario della gara, posto che Croce Gialla e Croce Europa sono soggetti imprenditoriali a struttura societaria, alla stessa guisa delle ricorrenti. 6.1. Da tutto ciò deve dunque dedursi che residua ad oggi l’interesse alla decisione della causa limitatamente all’impugnativa proposta sub R.G. 367/2005 avverso l’affidamento diretto del servizio di urgenza medica all’I.P.A.B. Croce Verde, nonché al ricorso proposto sub R.G. 312/2007 avverso l’aggiudicazione del servizio servizio di urgenza e di emergenza medica per la zona territoriale est dell’Azienda U.L.S.S. 20 a favore di Croce Gialla – Croce Europa. 6.2. Orbene, per quanto attiene all’affidamento del servizio disposto a favore di I.P.A.B. Croce Verde, è sufficiente rilevare che – a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente – nell’ordinamento comunitario non si ravvisa la sussistenza di una norma che imponga alle pubbliche amministrazioni che svolgono le funzioni di assistenza sanitaria di esternalizzare i servizi di urgenza medica e di trasporto degli infermi. Le disposizioni, sia di diritto comunitario, che di diritto interno, invocate dalle ricorrenti attengono esclusivamente – quindi - alle modalità procedimentali dell’evidenza pubblica attraverso le quali la P.A. individua i gestori privati dei servizi nell’ipotesi in cui la P.A. medesima si determini nel senso di “esternalizzare” i servizi anzidetti. Risulta altrettanto evidente che la P.A., anziché procedere all’”esternalizzazione” del servizio, può pure affidare convenzionalmente il servizio stesso ad altra amministrazione pubblica istituzionalmente competente a disimpegnarlo, e semprechè tale scelta risponda a criteri di economicità gestionale, secondo i fondamentali canoni enunciati dall’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Ciò posto, va evidenziato che la Croce Verde di Verona è un’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) costituita a Verona il 27 novembre 1909, riconosciuta con decreto reale dd. 21 febbraio 1926 (cfr. doc. 1 di parte controinteressata sub R.G. 367/2005), il cui attuale statuto, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 giugno 1991 n. 1344 contempla i seguenti scopi: “a) Soccorrere i colpiti da malore, i feriti e gli ammalati, trasportandoli alle loro abitazioni, agli ospedali o ad altri istituti di cura; b) partecipare a diffondere per rendere di comune conoscenza le norme igieniche e profilattiche; c) compiere, in genere, qualsiasi opera di assistenza sanitaria di pronto soccorso sanitario e di trasporto ammalati; d) promuovere corsi di assistenza al malato, quali ad esempio la “scuola samaritana”, con osservanza delle disposizioni legislative in materia …”. E’ ben evidente, quindi, che l’I.P.A.B. Croce Verde è una Pubblica Amministrazione che svolge funzioni istituzionali che si identificano con l’oggetto del servizio di cui trattasi; e risulta altrettanto evidente che l’affidamento diretto del servizio stesso all’I.P.A.B. è affermato come possibile anche dall’art. 45 della L. 23 dicembre 1978 n. 833, che in tal senso equipara gli enti pubblici eretti ad I.P.A.B. alle associazioni di volontariato agli effetti della stipula di convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale. Concludendo sul punto, neppure possono essere condivise le asserzioni delle ricorrenti circa l’impossibilità per gli enti eretti in I.P.A.B. di svolgere il servizio di cui trattasi perché “sanitario” e non “sociale”, a seguito dell’entrata in vigore della riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza introdotta per effetto della L. 8 novembre 2000 n. 328. Come è noto, infatti, in attuazione della delega contenuta all’art. 10 di tale legge è stato emanato il D.L.vo 4 maggio 2001 n. 207, recante la disciplina per la trasformazione delle II.PP.A.B. riconosciute come pubbliche in aziende di servizi alla persona. La disciplina stessa, peraltro, all’epoca dei fatti di causa non era stata ancora attuata nel Veneto, con conseguente applicazione anche nei riguardi dell’I.P.A.B. Croce Verde, per effetto del regime transitorio normato a’ sensi dell’art. 21 del medesimo D.L.vo 207 del 2001, dello Statuto anzidetto e, quindi, con la perdurante possibilità per l’Ente stesso di svolgere l’attività sanitaria ivi contemplata. 6.3. Per quanto attiene invece al ricorso proposto sub R.G. 312/2007, le censure in esso proposte risultano manifestamente prive di fondamento. A parte la circostanza – di per sé significativa – che le stesse ricorrenti, a pag. 57 della relazione tecnica da esse prodotta in sede di gara hanno prospettato l’utilizzazione sia di personale dipendente che di liberi professionisti, l’esame dell’impianto sistematico del capitolato in questione consente di acclarare che l’art. 9 dello stesso esplicitamente contempla la possibilità dell’utilizzo di personale in regime di libera professione, e che l’art. 27, lett. C – c, imponeva ai concorrenti, in sede di relazione tecnica, di allegare “l’elenco nominativo” del personale utilizzato, “indicando per ciascuno il titolo del rapporto (dipendente, co.co.co. volontario, ecc.) …”. Tale ultima notazione risulta dirimente, e contribuisce quindi a chiarire come l’assunto “la ditta dovrà assicurare il servizio con proprio personale”, contenuto nell’art. 2 del capitolato medesimo e che le ricorrenti invocano al fine di affermare che ciò configurerebbe l’obbligo per l’affidatario del servizio di costituire comunque con il personale anzidetto esclusivamente rapporti di lavoro dipendente, assume un significato ben diverso da quello sostenuto da Croce Amica e da Croce Amica Servizi Sanitari: ossia, che il personale deve essere comunque connesso ad un rapporto di subordinazione o anche di parasubordinazione con l’affidatario del servizio, ma con esclusione – in ogni caso – di un rapporto diretto con l’Amministrazione affidante il servizio. Da ultimo, va rilevato che neppure sussiste la dedotta anomalia dell’offerta presentata da Croce Gialla – Croce Europa. Premesso che non sussiste l’obbligo di applicare nei confronti del personale di cui trattasi il CCNL Terziario Servizi CNAI opinato dalle ricorrenti come vincolante, va evidenziato che, per quanto attiene agli autisti, il costo di € 13,60 orari appare comunque congruo – come del resto espressamente rilevato dalla stessa Amministrazione in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta – rispetto alla fascia dei compensi orari compresi tra i valori di € 11,75 e di € 15,00 orari rilevata per gli autisti dei diversi inquadramenti contrattuali, sia pubblici (ivi compreso il Servizio Sanitario Nazionale) che privati. Per quanto riguarda la retribuzione degli infermieri, va evidenziato che le ricorrenti neppure espongono quale – a loro avviso – sarebbe la retribuzione pretesamente “giusta” e tale, quindi, da consentire di affermare la sussistenza di un’anomalia nell’offerta presentata al riguardo dalle interessate. 7. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati tra tutte le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, I sezione, definitivamente pronunziando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione: - dichiara in parte improcedibile e in parte respinge il ricorso proposto sub R.G. 367/2005, come da motivazione; - respinge il ricorso sub R.G. 312/2007. Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell’8 novembre 2007. Il Presidente L'quot;Estensore Il Segretario SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA il……………..…n.……… (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) Il Direttore della Prima Sezione N. 06529/2010 REG.DEC. N. 10424/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale 10424 del 2009, proposto da: Cooperativa Albergo Mensa Spettacolo e Turismo - CAMST s.c.a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucio Solazzi e Carlo Visconti, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Visconti in Roma, via F. Michelini Tocci, 50; contro Comune di Bertinoro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Romina Magnani e Roberto Manservisi, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe De Vergottini in Roma, via A. Bertoloni, 44; Comune di Meldola, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Lauricella, con domicilio eletto presso l’avv. Renato Caruso in Roma, via Cristoforo Colombo, 436; nei confronti di Istituzione ai Servizi Sociali “D. Drudi”, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Lauricella, con domicilio eletto presso l’avv. Renato Caruso in Roma, via Cristoforo Colombo, 436; per la riforma della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 01645/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bertinoro, del Comune di Meldola e dell’Istituzione ai Servizi Sociali “D. Drudi”; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 245 d. lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art. 8 d. lgs. n. 53/2010, e 23-bis l. n. 1034/1971, introdotto dalla l. n. 205/2000; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2010 il Cons. Bernhard Lageder e uditi per le parti gli avv.ti Caturani, per delega dell’avv. Manservisi, e Caruso, per delega dell’avv. Lauricella; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. Il T.A.R. per l’Emilia Romagna, con la sentenza in epigrafe, respingeva il ricorso proposto dalla Cooperativa Albergo Mensa Spettacolo e Turismo - CAMST s.c.a r.l. (d’ora in poi “CAMST s.c.a r.l.”) avverso (i) la comunicazione prot. n. 10393 del 29 giugno 2007, con la quale il Comune di Bertinoro aveva informato la ricorrente, già affidataria fino al 2007, in esito a procedura di evidenza pubblica, del servizio di refezione scolastica nelle scuole del territorio comunale, che lo stesso non sarebbe più stato affidato con siffatta procedura, ma attraverso il modulo della gestione associata ex art. 30 d. lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, tramite convenzione col limitrofo Comune di Meldola e gestione a mezzo dell’Istituzione ai Servizi Sociali “Davide Drudi” di Meldola, costituita ai sensi dell’art. 114 d. lgs. n. 267/2000, (ii) la deliberazione del Consiglio comunale di Bertinoro n. 89 del 31 luglio 2007, d’assegnazione del servizio in esame all’Istituzione predetta, e (iii) la convenzione stipulata tra i due Comuni per l’esecuzione del servizio di fornitura pasti e pietistica nelle scuole del Comune di Bertinoro, per violazione dell’art. 113 d. lgs. n. 267/2000, trattandosi di servizio a rilevanza economica da affidare a mezzo gara, e non già di servizio sociale che potesse essere gestito tramite istituzione, nonché per violazione del regolamento dell’Istituzione ai Servizi Sociali “Davide Drudi”, rientrando nei relativi compiti istituzionali la gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale e trattandosi di organismo strumentale del Comune di Meldola e non anche di altri enti, quale il Comune di Bertinoro. 2. Il T.A.R. motivava la statuizione di rigetto sui rilievi (i) della natura sociale del servizio di mensa, escludendone la natura di servizio di rilevanza economica, (ii) della non riconducibilità della fattispecie de qua all’ambito applicativo dell’art. 113 d. lgs. n. 267/2000, atteso il concorso dell’ente proprietario nell’erogazione del servizio, (iii) dell’attrazione del servizio in esame nell’ambito oggettivo dell’attività dell’Istituzione ai Servizi Sociali “Davide Drudi”, costituita ai sensi dell’art. 114, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, e (vi) della legittimità del ricorso al modulo organizzativo della co-gestione ex art. 30 d. lgs. n. 267/2000, in conformità alle previsioni statutarie dell’Istituzione coinvolta. 3. Avverso tale sentenza proponeva appello la ricorrente CAMST s.c.a r.l., deducendo di seguenti motivi: a) l’erronea applicazione degli artt. 30, 31 e 114 d. lgs. n. 267/2000, versandosi in fattispecie di servizio di rilevanza economica avente ad oggetto un’attività di natura remunerativa inserita in un mercato concorrenziale, da affidare a soggetti (in tutto o in parte) terzi attraverso gli strumenti delineati in forma tassativa e inderogabile dall’art. 113 d. lgs. n. 267/2000; b) l’erronea esclusione della violazione degli artt. 1 e 3 del regolamento dell’Istituzione ai Servizi Sociali “Davide Drudi”, sotto i profili già dedotti in prime cure. Chiedeva dunque, in riforma della gravata sentenza, l’accoglimento del ricorso proposto in primo grado, con vittoria di spese. 4. Si costituivano tutte le parti appellate (Comune di Bertinoro, Comune di Meldola e Istituzione ai Servizi Sociali “Davide Drudi”), contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto con vittoria di spese. 5. All’odierna pubblica udienza la causa veniva discussa e trattenuta in decisione, con pubblicazione della parte dispositiva della sentenza in data 9 giugno 2010. DIRITTO 1. L’appello è da respingere. 2. La questione centrale della presente controversia, devoluta a questo Collegio, si risolve nel quesito della legittimità, o meno, della gestione del servizio di refezione scolastica delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di 1° grado site nel territorio del Comune di Bertinoro, per il periodo dal 1 settembre 2007 al 30 agosto 2012, in forma associata di co-gestione col limitrofo Comune di Meldola, tramite l’Istituzione ai Servizi Sociali “Davide Drudi” di Meldola, sulla base di una convenzione stipulata tra i due Comuni ai sensi dell’art. 30 d. lgs. n. 267/2000. 2.1. Giova premettere, in linea di diritto, che l’istituzione – quale l’Istituzione ai Servizi Sociali “Davide Drudi” di Meldola – è, nell’art. 114, comma 2, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espressamente qualificata come “organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale”, ed è tenuta, a norma del comma 4 del citato articolo di legge, ad informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e a perseguire il pareggio di bilancio attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi. Pertanto, l’affidamento di un servizio pubblico all’istituzione integra una fattispecie nella quale, pur non provvedendo l’ente direttamente alla gestione del servizio, si utilizza uno strumento organizzativo che fa capo all’ente stesso attraverso le forme di collegamento e sovraordinazione stabilite dall’art. 114 d. lgs. n. 267/2000 e quindi difforme dall’affidamento del servizio ad un soggetto del tutto estraneo all’amministrazione comunale, quale potrebbe essere l’ipotesi di una società. Infatti, le istituzioni, seppure dotate di autonomia gestionale, quali organismi strumentali sono soggetti istituzionalmente dipendenti dagli enti locali e sono parte dell’apparato amministrativo che fa capo al Comune; come tali, le stesse possono, nell’ambito degli speciali moduli convenzionali o consorziali tra enti locali previsti dalle norme legislative e regolamentari, essere affidatarie di servizi pubblici sociali privi di rilevanza economica per la gestione comune tra più enti locali. Nel caso di specie, l’Istituzione ai Servizi Sociali “Davide Drudi” di Meldola con finalità di “esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, costituita ai sensi degli artt. 22 e 23 della Legge 142/90 e del Titolo 5 Capo III dello Statuto Comunale” (v. così, testualmente, l’art. 1 del regolamento istitutivo, con la precisazione che gli artt. 22 e 23 l. 8 giugno 1990, n. 142, sono poi confluiti negli artt. 113 e 114 d. lgs. n. 267/2000), a norma dell’art. 3 del citato regolamento ha il compito di provvedere, “quale organismo strumentale del Comune di Meldola, all’organizzazione ed alla gestione dei servizi sociali a prevalente aiuto alla persona, di interesse sociale e di strutture residenziali e semiresidenziali, quali: Casa Protetta RSA, Servizio Assistenza Domiciliare, Centro Diurno, Refezione Scolastica, Mense, Asilo Nido, Farmacia Comunale e Nucleo Demenza se attivato, Servizi di pulizie e assistenza e bidellaggio presso scuola materna, asilo nido e scuole elementari, trasporti scolastici e sociali in genere”. Il comma 4 del citato art. 3 prevede che “l’Istituzione potrà attivare percorsi idonei ad estendere la propria azione a livello sovracomunale nell’interesse anche di altre Amministrazioni previa convenzione ai sensi dell’art. 39 del presente Regolamento”, mentre l’art. 39 statuisce che “apposite convenzioni approvate dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 24 della Legge 142/90, possono affidare all’Istituzione la gestione dei servizi sociali per conto di altri Enti Locali”. Con convenzione stipulata ai sensi dell’art. 30 d. lgs. n. 267/2000 tra il Comune di Bertinoro e il Comune di Meldola è, poi, stata disciplinata la gestione del servizio di refezione scolastica di cui è causa, con la previsione dell’obbligo del Comune di Bertinoro di mettere a disposizione dell’Istituzione “Davide Drudi”, organismo del Comune di Meldola, le cucine con relative attrezzature, di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, dei locali e delle attrezzature, di farsi carico delle spese di riscaldamento, gas, luce acqua e combustibile, e di procurare il rilascio delle necessarie autorizzazioni sanitarie, mentre l’Istituzione si obbligava di provvedere alla preparazione, al trasporto, allo sporzionamento e alla distribuzione dei pasti, all’apparecchiatura e alla pulizia dei tavoli, alla pulizia dei locali e degli arredi, allo smaltimento dei rifiuti e a sostenere il costo del personale (v. art. 2 della convenzione). Sotto il profilo economico-finanziario, il Comune di Bertinoro, oltre all’adempimento a proprie spese agli obblighi sopra assunti, si impegnava a corrispondere per ogni pasto un prezzo di euro 4,75, mentre a carico del Comune di Mendola gravavano le spese per assolvere agli obblighi come sopra posti a carico dell’Istituzione (v. art. 11 della convenzione). 2.2. Occorre, in ordine logico successivo – al fine di delimitare la fattispecie in esame dall’ambito applicativo dell’art. 113 d. lgs. n. 267/2000 (disciplinante l’affidamento/gestione/erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la cui violazione viene denunziata dall’odierna appellante) –, affrontare la questione della qualificazione della natura del servizio pubblico locale de quo; questione, che si risolve nel quesito, se ad esso possa attribuirsi natura di servizio pubblico locale sociale privo di rilevanza economica, oppure di servizio pubblico locale munito di siffatta rilevanza. Giova, al riguardo, prendere le mosse dalla pronuncia della Corte Cost. 13-27 luglio 2004, n. 272, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 113-bis d. lgs. n. 267/2000 per violazione dei criteri costituzionali di riparto del potere legislativo tra Stato e Regioni e conseguente illegittima compressione delle autonomie regionali e locali in materia di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, sul rilievo che la disciplina delle forme di gestione e di conferimento di detti servizi, estranea alla materia della concorrenza, non rientra nelle materie riservate dall’art. 117 Cost. alla potestà legislativa statale, e che dunque l’eliminazione della norma, in riespansione della clausola generale di potestà legislativa generale regionale contenuta nell’art. 117, comma 3, Cost., avrebbe favorito la creazione di uno “spazio per una specifica ed adeguata disciplina di fonte ragionale ed anche locale” nella materia in esame. Particolarmente significativo, per quanto qui interessa, è il seguente passaggio testuale della citata pronuncia del giudice delle leggi: “La tutela della concorrenza e l’inderogabilità della disciplina da parte di norme regionali sono però esplicitamente evocate in riferimento ai soli servizi pubblici locali attualmente classificati come “di rilevanza economica”, di cui all'art. 113, e non già in riferimento ai servizi “privi di rilevanza economica” previsti dall'art. 113-bis. La nuova denominazione di questi servizi, adottata in conformità a tendenze emerse in sede di Commissione europea a decorrere dal settembre 2000, già di per sé può indicare che il titolo di legittimazione per gli interventi del legislatore statale costituito dalla tutela della concorrenza non è applicabile a questo tipo di servizi, proprio perché in riferimento ad essi non esiste un mercato concorrenziale. A questo proposito la Commissione europea, nel “Libro Verde sui servizi di interesse generale” (COM-2003-270) del 21 maggio 2003, ha affermato che le norme sulla concorrenza si applicano soltanto alle attività economiche, dopo aver precisato che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura “non economica”. Secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell’assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione (Corte di giustizia CE, sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001). Per i servizi locali, quindi, che, in relazione al soggetto erogatore, ai caratteri ed alle modalità della prestazione, ai destinatari, appaiono privi di “rilevanza economica”, ci sarà dunque spazio per una specifica ed adeguata disciplina di fonte regionale ed anche locale”. Ai fini della distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza economica e servizi pubblici locali privi di tale rilevanza non si può dunque, alla stregua della riportata giurisprudenza costituzionale e della ivi richiamata giurisprudenza comunitaria – infatti, secondo il diritto comunitario, sono soggetti alla disciplina della concorrenza solo i servizi di interesse economico generale (v. art. 86, ex-art. 90, tratt. Ce.) –, far ricorso all’astratto criterio sostanzialistico del carattere remunerativo, o meno, della loro erogazione tramite attività d’impresa svolta nel mercato, la quale garantisca la remunerazione efficace del capitale (i.e. la capacità di produrre utili), nel senso che nell’organizzazione imprenditoriale il corrispettivo desunto dal mercato dei prodotti (beni e servizi) deve remunerare, con un tendenziale margine di profitto, il costo desunto dal mercato dei fattori della produzione. In effetti, qualsiasi attività, anche quella istituzionalmente esercitata da enti pubblici e comunemente considerata priva di rilevanza economica – attività e servizi, per lo più connotati da significativo rilievo socio-assistenziale, gestiti in funzione di mera copertura delle spese sostenute, anziché del perseguimento di profitto d’impresa, le cui spese per lo più fanno carico alla finanza pubblica e la cui disciplina è normalmente diversa da quella dei servizi a rilevanza economica –, può essere svolta in forma d’impresa, purché vi sia un soggetto (in questi casi, un’istituzione pubblica) disposto a ricorrere agli operatori di mercato, ossia alle imprese, per procurarsi le relative prestazioni. Si tratta di distinzione incerta e di differenze di regime non ontologicamente necessarie, come dimostrato dall’esistenza, per un verso, di servizi corrispondenti alla prima definizione, erogati da pubbliche amministrazioni in forma non remunerativa (si pensi all’istruzione o alla sanità), e, per altro verso, di servizi analoghi a quelli del secondo gruppo, erogati da imprese (si pensi agli istituti di patronato o ai centri di assistenza fiscale). La scelta delle modalità di erogazione e del regime giuridico, al quale le varie attività sono sottoposte, dipende, in definitiva, più da valutazioni politiche che dai caratteri intrinseci dei servizi. A fronte della rilevata inidoneità di criteri distintivi di natura astratta, sostanzialistica e/o ontologica a discernere la natura delle due categorie di servizi pubblici in esame, occorre far ricorso ad un criterio relativistico, che tenga conto delle peculiarità del caso concreto, quali la concreta struttura del servizio, le concrete modalità del suo espletamento, i suoi specifici connotati economicoorganizzativi, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo, la disciplina normativa del servizio. Orbene, applicando siffatto criterio relativistico e contestualizzante al caso sub iudice, deve pervenirsi alla conclusione che si versi in fattispecie di servizio in concreto privo di rilevanza economica, deponendo in tal senso i seguenti indici ricostruttivi ed argomentativi: - a norma della disciplina regionale, in ispecie del combinato disposto degli artt. 3 e 6 l. reg. Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 26 (recante il titolo “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10.”), i servizi di mensa da erogare in favore dei frequentatori delle scuole del sistema nazionale d’istruzione, compresi quelli delle scuole dell’infanzia, “sono a carico del Comune di residenza dell’alunno, salvo che intervengano accordi diversi fra i comuni interessati” (comma 2 del citato art. 3); - secondo la richiamata disciplina regionale, “gli utenti concorrono al costo del servizio…con contributi riferiti alle proprie condizioni economiche”, e i comuni “individuano le fasce di reddito a cui rapportare tali contributi” (comma 3 del citato art. 3); - trattasi dunque di servizio funzionale alla garanzia dell’effettività del diritto di studio in favore della generalità della popolazione, obbligatoriamente facente carico ai Comuni, i quali sono tenuti a sopportare i relativi costi, per quanto non coperti dai contributi degli utenti, in ispecie di quelli appartenenti alle fasce reddituali più deboli; - la qui impugnata delibera n. 89 del 31 luglio 2007 del consiglio comunale di Bertinoro è, testualmente, motivata dall’esigenza “di ridimensionare il tetto di spesa del personale nel dovere delle manovre correttive doverose per porre rimedio allo sfondamento della spesa del tetto del personale rilevato dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo che in sede di esame del Bilancio di Previsione 2006 ipotizzava una nuova modalità di conduzione dei servizi: l’affidamento alla Istituzione Davide Drudi mediante convenzionamento con il Comune di Meldola con previsione di passaggio del personale di cucina”, e si fonda sui testuali rilievi che la nuova “modalità gestionale…anche sotto il profilo politico-amministrativo viene come scelta individuata la ottimale” e che “la stipula della Convenzione per l’affidamento della gestione del servizio di ristorazione si ritiene consenta una razionalizzazione dei servizi degli enti contraenti con conseguente maggior efficienza, in termine contenimento dei costi derivanti da evidenza economicità di scale”, oltreché sull’acquisito “parere di congruità dei prezzi del servizio che ha elaborato la presente proposta e la convenienza in termini economico-finanziari in quanto per altro i corrispettivi risultano inferiori a quelli applicati nella precedente obbligazione finanziaria”; - la decisione del Comune di gestire il servizio in esame, obbligatoriamente facente carico alle amministrazioni comunali e funzionale alla garanzia dell’effettività del diritto di studio anche in favore delle fasce economicamente deboli, in forma associata col Comune limitrofo di Mendola tramite l’organismo dell’Istituzione “Davide Drudi”, persegue dunque lo scopo di garantire il servizio, di chiara connotazione sociale, a costi ridotti rispetto a quelli sostenuti in precedenza, allorquando il Comune aveva fatto ricorso all’affidamento a mezzo di gara pubblica; - segnatamente, i rilievi della Corte dei Conti sull’antieconomicità del pregresso modulo gestionale depongono nel senso dell’inidoneità/inadeguatezza del ricorso agli strumenti di mercato per far fronte alle esigenze del servizio, denotando la tendenziale inesistenza, nel concreto contesto territoriale di riferimento, delle condizioni di un efficace e utile ricorso al mercato per l’assolvimento del servizio, onde l’esigenza di forgiare nuove modalità organizzative per garantire l’accesso al servizio – ripetesi, di natura obbligatoria e funzionale alla garanzia dell’effettività del diritto allo studio, costituzionalmente garantito – alla generalità della popolazione e, al contempo, informare la gestione del servizio ai criteri di economicità, efficienza e efficacia che presiedono al corretto esercizio dell’azione amministrativa. 2.3. Alla luce di quanto sopra va, per un verso, esclusa la denunziata violazione degli artt. 30, 113 e 114 d. lgs. n. 267/2000 e, per altro verso, affermata la piena conformità del deliberato modulo gestionale alla sopra ricostruita disciplina normativa del settore ed alle previsioni regolamentari e statutarie dell’Istituzione “Davide Drudi” del Comune di Meldola (esaminate sopra sub 2.1.), con conseguente infondatezza dei dedotti motivi di gravame. 3. Considerata la peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio, si ravvisano giusti motivi per dichiarare le spese del grado interamente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza. Dichiara le spese del grado interamente compensate tra le parti. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2010 con l'intervento dei Signori: Stefano Baccarini, Presidente Cesare Lamberti, Consigliere Marco Lipari, Consigliere Aniello Cerreto, Consigliere Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Il Segretario DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/09/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) Il Dirigente della Sezione