deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali

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deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali
DEDUCIBILITÀ DEI COSTI
RELATIVI ALLE AUTO AZIENDALI
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a cura Dott. Stefano Sirocchi
Cessione dell’automezzo riscattato dal contratto di leasing
La cessione del veicolo riscattato dal contratto di leasing, pone un problema
operativo: quale trattamento fiscale riservare alla plus/minusvalenza conseguente
alla cessione del veicolo stesso? A tal proposito l’art. 164 TUIR tace. Almeno fino
alla circolare n. 47/E/2008, non era neppure semplice ricorrere alle soluzioni
proposte dalla dottrina, non essendosi ancora formato un orientamento unitario
(parte dei commentatori, tenuto conto il tenore dell’art. 164 TUIR, ritenevano
opportuno considerare la piena imponibilità dei componenti di reddito in
questione; altri Autori invece, per ragioni di sistematicità, sostenevano un
riproporzionamento della quota imponibile in relazione a quanto dedotto
precedentemente).
Accennato l’ambito del problema, ci sia consentito passare direttamente alle
modalità operative, distinguendo le due ipotesi che si possono configurare:
1) cessione dell’automezzo nel medesimo esercizio in cui è stato riscattato
(riscatto a marzo 2007 e cessione a novembre 2007)
2) oppure, in alternativa, cessione del cespite dopo averlo riscattato e dopo che
lo stesso sia stato ammortizzato per almeno un periodo d’imposta.
Nel primo caso, l’Agenzia ritiene che vi debba essere simmetria impositiva,
tra rilevanza fiscale della plusvalenza o minusvalenza conseguita all’atto del
realizzo del cespite, con la deducibilità fiscale dei costi (secondo le relative
limitazioni di cui all’art. 164 TUIR), cui il bene è stato assoggettato. Pertanto, la
plus/minusvalenza assume rilevanza fiscale in misura pari al rapporto tra i
canoni dedotti e l’ammontare complessivo dei canoni dovuti. Quanto appena
enunciato si può sintetizzare nella seguente formula:
Plus/minusvalenza
fiscalmente
rilevante
=
Plus/minusvalenza
civilistica
X
Canoni dedotti
canoni dovuti
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E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
Nell’applicazione della formula si dovrà porre particolare attenzione al
trattamento dell’IVA. Per cui, considerato che nel caso di specie non sono mai
stati effettuati ammortamenti (e pertanto non è stato costituito nessun fondo):
Plus/minusvalenza
civilistica
Prezzo di
cessione al netto
dell’IVA
=
_
Prezzo pagato per
riscattare il bene al
netto al netto dell’IVA
detraibile
Riguardo invece alla seconda ipotesi (in cui il bene sia stato ammortizzato
per almeno un periodo d’imposta), non si pongono particolari problemi pratici,
trovando applicazione il disposto di cui all’art.164 co.2 TUIR. Secondo tale norma
si ha che:
Plus/minusvalenza
Fiscalmente
rilevante
Plus/minusvalenza
civilistica
=
X
Ammortamenti
dedotti
_________________
ammortamenti
effettuati
Esempio
Prezzo pagato per riscattare il bene, al netto della quota di IVA detraibile: 600
Prezzo di cessione, al netto dell’IVA: 800
Canoni dedotti: 500
Canoni dovuti: 1.000
Applicando la formula si ottiene:
(800 – 600)
X
500
_______
=
100
1.000
Interessi passivi su finanziamenti e auto
L’art. 96 del TUIR ha introdotto, dal 1 gennaio 2008, nuovi limiti alla
deducibilità degli interessi passivi da parte dei soggetti IRES, consentendone la
deducibilità fino a concorrenza di quelli attivi e, per le eventuali eccedenze, nei
limiti del 30% del ROL (Reddito Operativo Lordo). Nella videoconferenza del 24
maggio 2008, ci si è chiesti se queste limitazioni potessero riguardare anche gli
interessi passivi relativi ai finanziamenti per l’acquisto degli automezzi.
La risposta dell’Agenzia – confermata nella circolare n. 47/E/2008 - è stata
negativa, in quanto è stato precisato che qualunque costo sostenuto per i veicoli
di cui all’art. 164 TUIR, deve essere assoggettato esclusivamente alla disciplina di
tale articolo, in quanto disciplina di carattere speciale.
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Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
Da tale precisazione, derivano almeno due conseguenze:
1) gli interessi passivi relativi agli autoveicoli, sono deducibili nella stessa
misura in cui è deducibile il mezzo cui si riferiscono (ad esempio 80%
qualora utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio, 100% se
destinati all’utilizzo esclusivamente strumentale del mezzo nell’attività
d’impresa etc.);
2) gli interessi in esame vanno tenuti distinti dagli altri interessi passivi, in
quanto non rientrano nel test della deducibilità di cui all’art. 96 TUIR
concernente le limitazioni disposte per i soggetti IRES e operative dal 2008.
Lo stesso dicasi anche per il periodo d’imposta 2007, in cui gli interessi
riferibili agli autoveicoli non soggiacciono alle restrizioni disposte negli
articoli 98 (contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione), 97 (pro
rata patrimoniale) e 96 (interessi passivi) TUIR.
Dott. Stefano Sirocchi
5 Luglio 2008
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Stefano Sirocchi è anche autore di un prezioso libro in materia, edito dal
Sole-24Ore, clicca qui per approfondimenti…
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