deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali
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DEDUCIBILITÀ DEI COSTI RELATIVI ALLE AUTO AZIENDALI - PARTE II per collegarti alla PARTE I clicca qui a cura Dott. Stefano Sirocchi Cessione dell’automezzo riscattato dal contratto di leasing La cessione del veicolo riscattato dal contratto di leasing, pone un problema operativo: quale trattamento fiscale riservare alla plus/minusvalenza conseguente alla cessione del veicolo stesso? A tal proposito l’art. 164 TUIR tace. Almeno fino alla circolare n. 47/E/2008, non era neppure semplice ricorrere alle soluzioni proposte dalla dottrina, non essendosi ancora formato un orientamento unitario (parte dei commentatori, tenuto conto il tenore dell’art. 164 TUIR, ritenevano opportuno considerare la piena imponibilità dei componenti di reddito in questione; altri Autori invece, per ragioni di sistematicità, sostenevano un riproporzionamento della quota imponibile in relazione a quanto dedotto precedentemente). Accennato l’ambito del problema, ci sia consentito passare direttamente alle modalità operative, distinguendo le due ipotesi che si possono configurare: 1) cessione dell’automezzo nel medesimo esercizio in cui è stato riscattato (riscatto a marzo 2007 e cessione a novembre 2007) 2) oppure, in alternativa, cessione del cespite dopo averlo riscattato e dopo che lo stesso sia stato ammortizzato per almeno un periodo d’imposta. Nel primo caso, l’Agenzia ritiene che vi debba essere simmetria impositiva, tra rilevanza fiscale della plusvalenza o minusvalenza conseguita all’atto del realizzo del cespite, con la deducibilità fiscale dei costi (secondo le relative limitazioni di cui all’art. 164 TUIR), cui il bene è stato assoggettato. Pertanto, la plus/minusvalenza assume rilevanza fiscale in misura pari al rapporto tra i canoni dedotti e l’ammontare complessivo dei canoni dovuti. Quanto appena enunciato si può sintetizzare nella seguente formula: Plus/minusvalenza fiscalmente rilevante = Plus/minusvalenza civilistica X Canoni dedotti canoni dovuti www.commercialistatelematico.com 1 E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente Nell’applicazione della formula si dovrà porre particolare attenzione al trattamento dell’IVA. Per cui, considerato che nel caso di specie non sono mai stati effettuati ammortamenti (e pertanto non è stato costituito nessun fondo): Plus/minusvalenza civilistica Prezzo di cessione al netto dell’IVA = _ Prezzo pagato per riscattare il bene al netto al netto dell’IVA detraibile Riguardo invece alla seconda ipotesi (in cui il bene sia stato ammortizzato per almeno un periodo d’imposta), non si pongono particolari problemi pratici, trovando applicazione il disposto di cui all’art.164 co.2 TUIR. Secondo tale norma si ha che: Plus/minusvalenza Fiscalmente rilevante Plus/minusvalenza civilistica = X Ammortamenti dedotti _________________ ammortamenti effettuati Esempio Prezzo pagato per riscattare il bene, al netto della quota di IVA detraibile: 600 Prezzo di cessione, al netto dell’IVA: 800 Canoni dedotti: 500 Canoni dovuti: 1.000 Applicando la formula si ottiene: (800 – 600) X 500 _______ = 100 1.000 Interessi passivi su finanziamenti e auto L’art. 96 del TUIR ha introdotto, dal 1 gennaio 2008, nuovi limiti alla deducibilità degli interessi passivi da parte dei soggetti IRES, consentendone la deducibilità fino a concorrenza di quelli attivi e, per le eventuali eccedenze, nei limiti del 30% del ROL (Reddito Operativo Lordo). Nella videoconferenza del 24 maggio 2008, ci si è chiesti se queste limitazioni potessero riguardare anche gli interessi passivi relativi ai finanziamenti per l’acquisto degli automezzi. La risposta dell’Agenzia – confermata nella circolare n. 47/E/2008 - è stata negativa, in quanto è stato precisato che qualunque costo sostenuto per i veicoli di cui all’art. 164 TUIR, deve essere assoggettato esclusivamente alla disciplina di tale articolo, in quanto disciplina di carattere speciale. www.commercialistatelematico.com 2 E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente Da tale precisazione, derivano almeno due conseguenze: 1) gli interessi passivi relativi agli autoveicoli, sono deducibili nella stessa misura in cui è deducibile il mezzo cui si riferiscono (ad esempio 80% qualora utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio, 100% se destinati all’utilizzo esclusivamente strumentale del mezzo nell’attività d’impresa etc.); 2) gli interessi in esame vanno tenuti distinti dagli altri interessi passivi, in quanto non rientrano nel test della deducibilità di cui all’art. 96 TUIR concernente le limitazioni disposte per i soggetti IRES e operative dal 2008. Lo stesso dicasi anche per il periodo d’imposta 2007, in cui gli interessi riferibili agli autoveicoli non soggiacciono alle restrizioni disposte negli articoli 98 (contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione), 97 (pro rata patrimoniale) e 96 (interessi passivi) TUIR. Dott. Stefano Sirocchi 5 Luglio 2008 per collegarti alla PARTE I clicca qui Stefano Sirocchi è anche autore di un prezioso libro in materia, edito dal Sole-24Ore, clicca qui per approfondimenti… www.commercialistatelematico.com 3 E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente