Interventi di ristrutturazione edilizia e reperimento di spazi per

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Interventi di ristrutturazione edilizia e reperimento di spazi per
Interventi di ristrutturazione edilizia e reperimento di spazi per
parcheggi privati.
Il reperimento di spazi per parcheggi privati è prescritto dall’art.41-sexies L.U., come
modificato dall’art.2, secondo comma, L. n.122/1989- “nelle nuove costruzioni”.
Tale reperimento, quindi, non è prescritto nel caso di interventi di ristrutturazione
edilizia, in senso proprio, che mantengano cioè in vita l’organismo esistente o che comunque
lo riproducano fedelmente, anche se introducendo mutamenti della destinazione d’uso che la
disciplina legislativa non consideri esplicitamente come presupposto per una specifica
dotazione di parcheggi privati. Ove invece un intervento di ristrutturazione edilizia conduca
alla realizzazione di un edificio significativamente diverso da quello preesistente (e, quindi,
ad una “nuova costruzione”), dev’essere previsto il reperimento di spazi per parcheggi privati
almeno con riferimento alla parte ampliata (cfr. Consiglio di Stato, V, n.1339/2010; TAR
Abruzzo-Pescara, n.702/2008; Consiglio di Stato, V, n.921/1998; Cassazione Civile, II,
n.5741/2008).
D’altra parte, l’art.64, terzo comma, L.R. n.12/2005, stabilisce che “gli interventi di
recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari,
sono subordinati all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura
prevista dagli strumenti di pianificazione comunale e con un minimo di un metro quadrato
ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di venticinque metri
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quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare”. Si tratta di una previsione significativa in
quanto, da un lato, assimila -sotto il profilo di cui si tratta- gli interventi di recupero a fini
abitativi dei sottotetti agli interventi di ampliamento e, quindi, di nuova costruzione
riconoscendone la reale natura (nonostante quanto affermato dal secondo comma del
medesimo art.64) e, dall’altro, mette in evidenza la non necessità del reperimento di parcheggi
privati in caso di interventi di ristrutturazione edilizia in senso proprio.
Quanto, infine, al reperimento di eventuali parcheggi pubblici in caso di interventi di
ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione d’uso, trova applicazione quanto
disposto dal secondo comma dell’art.51 L.R. n.12/2005 secondo cui “i Comuni indicano nel
PGT in quali casi i mutamenti di destinazione d'uso di aree e di edifici, attuati con opere
edilizie, comportino un aumento ovvero una variazione del fabbisogno di aree per servizi e
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale di cui all'articolo 9”.
Milano, 02.11.2011
Avv. Mario VIVIANI
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