Regolamento per RUP e DEC - Azienda Ospedaliera «S. Antonio

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Regolamento per RUP e DEC - Azienda Ospedaliera «S. Antonio
AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE DI GALLARATE
Sede: Largo Boito n. 2 – Gallarate
N. 745 del 23 novembre 2015
Adozione del Regolamento Aziendale
per la disciplina delle competenze del
Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) e del Direttore dell’Esecuzione
del Contratto (DEC) in relazione ai
contratti di fornitura di beni e
di servizi.
IL DIRETTORE GENERALE
-- Richiamata la principale normativa di settore ed in particolare:
il D.Lgs. 163 del 12/4//2006 - Codice dei contratti pubblici - che (art. 10) estende la
figura del Responsabile del Procedimento anche agli appalti di forniture e servizi
stabilendo che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto
pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominino, ai sensi della legge n. 241/90,
un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione,
dell’affidamento, dell’esecuzione e che (art. 119) disciplina la figura del Direttore
dell’Esecuzione del Contratto prevedendo che per servizi e forniture di particolare
importanza, per qualità e importo delle prestazioni (superiore ad € 500.000,00 IVA
esclusa) il DEC debba essere un soggetto diverso dal RUP;
il DPR n. 207 del 5/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” che detta la disciplina esecutiva ed attuativa
relativa alla materia dei contratti pubblici;
la Legge Regionale n. 14 del 19.05.1997 “Disciplina dell’attività contrattuale della
Regione e degli enti del sistema regionale in materia di acquisizione di forniture e
servizi” e ss.m.ii. (L.R. 5.02.2010, n. 7.);
-- Preso atto delle singole competenze e responsabilità, derivanti dalle norme di cui sopra
in capo al:
RUP, cui sono attribuiti tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste
dal sopra citato Codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, nonché la
vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti ove non specificatamente attribuiti ad
altri organi o soggetti;
DEC, cui sono attribuiti compiti specifici in materia di coordinamento, direzione e
controllo dell'esecuzione del contratto stipulato, verifica della regolare esecuzione da
parte del fornitore, le cui attività e prestazioni contrattuali devono essere eseguite in
conformità ai documenti contrattuali, salvo evidenziarne anche per iscritto eventuali
disservizi, ritardi ed inadempienze;
-- Dato atto che il Responsabile Prevenzione e Corruzione Aziendale ha evidenziato,
nell’ambito dell’adozione del Piano Anticorruzione 2015-2017, l’esigenza di
ricomprendere fra le aree a maggior rischio di corruzione quella dell’esecuzione
contrattuale, prevedendo – quale adempimento – la redazione di specifico regolamento
aziendale;
-- Visto l’allegato “Regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del RUP e
del DEC in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi”, redatto in collaborazione
con il Dirigente dell’UO Approvvigionamenti;
-- Rilevato altresì che, in ragione dell’importanza e della delicatezza della materia, il
medesimo Responsabile Prevenzione e Corruzione ha calendarizzato per il corrente mese
di novembre un corso di formazione, specificatamente rivolto a RUP, DEC e assistenti dei
DEC, con lo scopo di approfondire e sensibilizzare il personale dipendente sui temi delle
competenze e delle connesse responsabilità e più in generale sul tema dell’etica;
-- Ritenuto di approvare il Regolamento qui allegato, quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
-- Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai
sensi dell’art. 3 del D. L.vo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
DELIBERA
Per le motivazioni addotte in premessa:
1) Di approvare l’allegato Regolamento Aziendale finalizzato alla disciplina delle
competenze del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Direttore di
Esecuzione del Contratto (DEC), in relazione ai contratti di fornitura di beni e di
servizi, in attuazione del D.P.R. n. 207/2010;
2) Di fare onere a tutti dipendenti interessati (RUP, DEC e assistenti dei DEC)
dell’esatto adempimento dei contenuti di detto regolamento, la cui adozione
costituisce specifica attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione 20152017;
3) Di precisare che l’esecuzione del presente provvedimento non comporta oneri a
carico del bilancio aziendale;
4) Di assicurare – a cura della Direzione Amministrativa – la tempestiva
trasmissione del presente atto ai soggetti interessati nonché al Collegio Sindacale
per quanto di competenza ed opportuna conoscenza ai sensi del decreto
direttoriale n. 2 del 17.1.2011 e della successiva deliberazione n. 7 del
10.9.2012;
5) Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà
pubblicato all’Albo dell’Azienda ai sensi dell’art. 18, c. 9, della L.R. n. 33/2009.
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IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Humberto Pontoni
Esprimono parere favorevole :
Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Roberta Labanca
Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Giuseppina Ardemagni
Allegato alla deliberazione del Direttore Generale n. 745 del 23 novembre 2015
OGGETTO:
Adozione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle competenze del
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto (DEC) in relazione ai contratti pubblici di forniture di beni e appalti di
servizi
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
(Dott.ssa Chiara Milliaccio)
Azienda Ospedaliera
S. Antonio Abate di Gallarate
REGOLAMENTO AZIENDALE
PER LA DISCIPLINA DELLE COMPETENZE DEL RUP E DEL DEC
IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI E DI SERVIZI
Sommario
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.................................................................................................................... 5
1. Oggetto e definizioni .................................................................................................................................. 5
2. Normativa di riferimento ............................................................................................................................ 5
TITOLO II – IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) ..................................................................... 5
3. Individuazione del RUP ............................................................................................................................... 5
4. Funzioni e competenze del RUP ................................................................................................................. 6
TITOLO III – IL DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO (DEC).......................................................................... 7
5. Individuazione del DEC ............................................................................................................................... 7
6. Funzioni e competenze del DEC ................................................................................................................. 7
TITOLO IV – VERIFICHE DI CONFORMITA’........................................................................................................... 8
7. Scopo delle verifiche di conformità ............................................................................................................ 8
8. Soggetti incaricati delle verifiche di conformità ......................................................................................... 8
9. Modalità dei verifica di conformità e attestazioni di regolare esecuzione ................................................ 8
ALLEGATO 1 - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’/ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE .............. 9
ALLEGATO 2: RAPPORTO DI NON CONFORMITÀ.............................................................................................. 11
ESTRATTO RIFERIMENTI NORMATIVI ............................................................................................................... 12
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
1. Oggetto e definizioni
Il presente regolamento disciplina le competenze del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) e del
Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) nella gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi e
relative verifiche di conformità.
Esso rinvia al dettato normativo, ferme restando le responsabilità del RUP e del DEC di conformare comportamenti e
attività in linea con l’evoluzione dottrinale e la giurisprudenza interpretativa della normativa di settore.
DEC
RUP
Codice degli Appalti
Regolamento di Esecuzione
DURC
Direttore Esecutivo del Contratto
Responsabile Unico del procedimento
Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs. 163/2006
D.P.R. 207/2010
Documento Unico di Regolarità Contributiva.
2. Normativa di riferimento
Le disposizioni del presente Regolamento fanno riferimento principalmente alle seguenti norme:
D.Lgs. 163/2006 " Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii, in particolare artt. 10 e 119;
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito per brevità "Regolamento di esecuzione";
L.R. 14/1997 nel testo vigente;
Deliberazioni annuali della Giunta della Regione Lombardia recanti “Determinazioni in ordine alla gestione del
Servizio Socio Sanitario Regionale” (cd. Regole di Sistema) nella parte relativa agli acquisti di beni e servizi.
In particolare:
l'art. 119 c. 1 del D.Lgs. 163/06 stabilisce che l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi,
forniture, è diretta dal Responsabile del Procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite
dal Regolamento di Esecuzione;
l’art. 119 c. 3 del D.Lgs. 163/06 prevede che per i servizi e le forniture, il Regolamento di Esecuzione individua
quelli di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il Direttore dell'Esecuzione
del Contratto deve essere un soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento;
l'art. 300, c. 1 e 2, del Regolamento di Esecuzione prevede che il DEC coincide con il RUP, tranne nelle
seguenti fattispecie:
a) prestazioni di importo superiore ad € 500.000,00;
b) prestazioni di particolare complessità sotto il profilo tecnologico;
c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
d) prestazioni caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di
elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.
TITOLO II – IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)
3. Individuazione del RUP
Il Codice degli appalti prevede, dal 1° luglio 2007, un Responsabile unico del procedimento per l’acquisizione di beni e
servizi che svolga tutti i compiti relativi alle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione per ogni singolo
intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, compresi gli affidamenti in economia.
Tale ruolo, per il livello di professionalità richiesto, i profili di responsabilità cui è soggetto e la collocazione a livello
strategico delle singole Aziende, è riconducibile di norma alla figura del Responsabile degli acquisti.
Qualora fosse necessario individuare un direttore dell’esecuzione del contratto, quest’ultimo dovrà lavorare in stretta
sinergia con il Responsabile degli acquisti.
Presso l’Azienda Ospedaliera di Gallarate il RUP ai sensi dell’art. 10 del Codice è individuato:
- nel Dirigente della UO Approvvigionamenti e Economato cui è assegnata la funzione acquisti in materia di beni e
servizi;
- nel Dirigente della UO Tecnico Patrimoniale, cui è assegnata la funzione in materia di lavori e manutenzioni;
- nel Dirigente Sistemi Informativi, cui è assegnata la funzione in materia di acquisti di apparecchiature HW, SW e
relativi servizi;
- nella figura dell’ing. Clinico, cui è assegnata la funzione acquisti sotto i 40.000,00 euro, in materia di attrezzature
elettromedicali.
Nomine in deroga a quanto sopra sono di competenza esclusiva della Direzione Aziendale tramite proprio
provvedimento deliberativo adeguatamente motivato.
Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’U.O. dallo stesso diretta.
Ai sensi dell’art. 10 del Codice degli Appalti e dell’Art. 272 del Regolamento di esecuzione, il RUP è un dipendente di
ruolo, anche di qualifica non dirigenziale.
4. Funzioni e competenze del RUP
Funzioni generali:
Le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione sono eseguite sotto la cura e la vigilanza del responsabile unico del
procedimento.
Il responsabile unico del procedimento provvede a creare le condizioni affinché l'acquisizione possa essere condotta in
modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori oltre che agli
ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento.
Dotato di autorità basata su specifiche competenze, il RUP deve avere il pieno controllo delle procedure direttamente
a lui riferibili, oltre che dell’intero processo di acquisto, compresa la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.
Funzioni precontrattuali:
a) predispone la programmazione degli acquisti di beni e servizi;
b) predispone e/o coordina il progetto di fornitura e/o servizio (Regolamento di Esecuzione, art.273, comma la);
c) coordina le attività istruttorie finalizzate alla predisposizione degli atti di gara (Regolamento di Esecuzione, art.
273, comma le);
d) coordina le attività per la nomina della Commissione Giudicatrice (Regolamento di Esecuzione, art. 273, comma
Id);
e) cura il flusso informativo tra Commissione Giudicatrice e Direzione (Regolamento di Esecuzione, art. 273, comma
1e);
f) monitora i tempi di svolgimento della gara segnalando agli organi competenti disfunzioni, impedimenti, ritardi
(Regolamento di Esecuzione, art. 273, comma If).
g) propone alla Direzione Strategica il provvedimento deliberativo di aggiudicazione definitiva per le forniture di beni
e servizi;
N.B. Per gli acquisti di beni e servizi in economia si rinvia a quanto fissato nel regolamento aziendale di riferimento;
analogamente per gli acquisti a mezzo cassa.
Fase di Avvio del Contratto
a) decorsi i termini di legge per la sottoscrizione del contratto e diventato lo stesso efficace, il RUP autorizza il DEC a
dare avvio all'esecuzione secondo quanto indicato nel provvedimento deliberativo (Regolamento di Esecuzione,
art. 302, comma 1) e trasmette a quest'ultimo, con apposita nota tutte le informazioni di cui il DEC necessiti per
adempiere correttamente ai propri compiti (es. contratto, capitolato o sintesi dei documenti rilevanti);
b) in caso di urgenza, il RUP autorizza l'esecuzione anticipata, indicandone i motivi (Regolamento di Esecuzione, art.
302, commi 2 e 3).
Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che effettuano acquisti facendo ricorso a centrali di committenza
nominano per ciascuno di detti acquisti un responsabile del procedimento, oltre all'eventuale direttore
dell'esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato,
assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione
contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.
Quanto sopra trova applicazione anche nel caso di procedure di gara cosiddette aggregate nelle quali l’Azienda non
assuma il ruolo stazione appaltante (cioè sia mandante e non mandataria).
Fase di esecuzione del contratto e verifiche di conformità
a) in coordinamento con il DEC, ove RUP e DEC non coincidano, il RUP controlla e vigila sull'esecuzione del contratto
e sulle prestazioni fornite rispetto alle previsioni contrattuali (Regolamento di Esecuzione, art. 273, c. 19), ivi
incluse penali e recessi;
b) per Verifiche di conformità, Certificato di verifica di conformità definitiva, Attestato di Regolare Esecuzione,
Certificato di avvenuta ultimazione delle prestazioni, si rimanda al titolo IV del DPR 207/2010.
Modifiche in corso di esecuzione
Modifiche sono consentite entro i limiti previsti dalle norme.
Modifiche sono proposte dal DEC – ove non coincida con il RUP – e motivate, dando conto dell’interesse
dell’Amministrazione.
Fine prestazione e verifiche di conformità
Si rimanda al successivo titolo IV del presente regolamento.
Inadempimenti contrattuali e ritardi nell’esecuzione
Il DEC segnala per iscritto, tempestivamente, al RUP eventuali ritardi e/o inadempimenti a carico del fornitore.
Il RUP, svolte le eventuali attività istruttorie che ritenga opportune per accertare l’inadempimento, formula le
contestazioni al fornitore e applica le relative sanzioni contrattuali (ad esempio penali).
Risoluzione del contratto
Autonomamente o su richiesta del DEC, il RUP propone la risoluzione del contratto.
Pagamenti:
Le fatture si intendono liquidabili, verificata la regolare esecuzione della fornitura/servizio, in assenza di diversa
segnalazione a cura del DEC e salvo che il fornitore non sia in regola con il DURC.
Per maggiori dettagli si richiama quanto già previsto nella procedura aziendale PRO-DAR-01 “Procedura di liquidazione
fatture”, al paragrafo 4.2.
TITOLO III – IL DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO (DEC)
5. Individuazione del DEC
I DEC sono individuati, con riferimento alle specifiche categorie di beni e servizi, con deliberazione aziendale.
Per le prestazioni di particolare importanza, potranno essere individuati, per iscritto, uno o più assistenti del DEC, ai
sensi dell'art.300 comma 3 del Regolamento di Esecuzione, ai quali viene affidato una o più delle attività di
competenza del Direttore Esecutivo del Contratto. All'impresa aggiudicataria devono essere comunicati i nominativi
del Direttore dell'Esecuzione nonché dei suoi assistenti.
6. Funzioni e competenze del DEC
Funzioni generali
Al DEC sono affidati compiti di coordinamento, direzione e controllo dell'esecuzione del contratto stipulato
dall'Azienda Ospedaliera, di confronto tra prestazioni eseguite e quelle dedotte nei documenti contrattuali. Il DEC
effettua tutte le attività allo stesso espressamente assegnate segnalando eventuali inadempienze e/o ritardi.
Fase di avvio del contratto
a) il DEC dà avvio al contratto di fornitura di beni e/o di servizi su autorizzazione del RUP (Regolamento di
Esecuzione, art. 302, c. 1);
b) ove previsto, il DEC redige il verbale di avvio dell' esecuzione in contraddittorio con l'Appaltatore, ai sensi dell’ art.
304 del Regolamento di Esecuzione.
Fase di esecuzione del contratto
a) il DEC è responsabile delle funzioni di Coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile della fase di
esecuzione del contratto (Regolamento di Esecuzione, art. 301, c. 1);
b) garantisce il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività
e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali (Regolamento di Esecuzione
art. 301, c. 2);
c) svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del RU.P.;
d) propone, ove possibile, le opportune misure di razionalizzazione al fine di contenere i costi;
e) coordina funzionalmente gli assistenti all'esecuzione del contratto eventualmente individuati
dall’Amministrazione.
Per l’espletamento delle funzioni di cui ai precedenti commi, il DEC provvede a compilare la modulistica per la
rendicontazione delle forniture e dei servizi ricevuti, nonché la procedura per la segnalazione delle non conformità
riscontrate.
Ad ausilio delle funzioni del DEC è infatti prevista la seguente modulistica:
1) Attestato di Regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità (allegato 1).
2) “Rapporto Non Conformità di Prodotto” (allegato 2), di cui a procedura aziendale MOD-AOG-83-01/01 rev05.
Inadempimenti contrattuali, contestazioni e applicazione delle penali
Il DEC cura l’esecuzione del contratto anche richiamando – ove occorra – l’appaltatore ad adempiere.
Ciò è possibile in quelle circostanze nelle quali non si sia già concretizzato un danno per l’amministrazione (danno
d’immagine, danno economico, danno a terzi, ecc..).
Qualora il DEC rilevi un adempimento contrattuale, ne dà tempestiva comunicazione, per iscritto, al RUP per le
conseguenti decisioni.
Pagamenti
Le fatture si intendono liquidabili, verificata la regolare esecuzione della fornitura/servizio, in assenza di diversa
segnalazione a cura del DEC e salvo che il fornitore non sia in regola con il DURC.
TITOLO IV – VERIFICHE DI CONFORMITA’
7. Scopo delle verifiche di conformità
I contratti pubblici di forniture e si derivi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare
esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal contratto.
Le verifiche di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte
sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del
contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare
la coerenza fra l’ordinativo di fornitura, la bolla di consegna e la fattura (art 312 comma 2 Regolamento di Esecuzione).
Qualora non sia possibile la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è possibile effettuare
verifiche a campione.
8. Soggetti incaricati delle verifiche di conformità
Salvo casi espressamente previsti, le Verifiche di Conformità, sia in corso di esecuzione che quelle definitive, sono
effettuate dal DEC. A tal fine, il RUP trasmette al DEC la documentazione idonea per la corretta esecuzione di tale
compito.
9. Modalità dei verifica di conformità e attestazioni di regolare esecuzione
Per contratti sopra-soglia comunitaria, il DEC deve produrre il certificato di verifica di conformità (di cui all’allegato 1),
da trasmettere al RUP entro 30 gg. dal termine del contratto.
Per contratti sotto-soglia, l’attestato di regolare esecuzione è trasmesso dal DEC al RUP entro 30 gg. dal termine del
contratto.
ALLEGATO 1 - CERTIFICATO DI VERIFICA DI
CONFORMITA’/ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE
CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’/ATTESTATO DI REGOLARE
ESECUZIONE
Oggetto del contratto: ____________________________________________________________________
Esecutore del contratto: ___________________________________________________________________
Importo del contratto: €
compilare a cura del RUP)
+ IVA, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a € (da
Direttore dell’esecuzione del contratto:
____________________________________________________
Responsabile Unico del procedimento:
____________________________________________________
Durata del contratto:
dal __________ al ____________
Non Conformità:
□ non vi sono state non conformità
□ vi sono state non conformità
____________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Ciò premesso, considerato l’intero svolgimento dell’appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:
_ che l’Appaltatore ha effettuato la fornitura/ eseguito il servizio nei termini contrattuali;
_ che non vi sono state variazioni rispetto al contratto principale;
_ che non vi sono stati ritardi rispetto alla tempistica contrattuale;
_ che non vi sono state sospensioni;
_ che non risultano cessioni di credito da parte della ditta (da richiedere a UO Economico Finanziaria)
_ altre osservazioni: ______________________________________________________________
il Sottoscritto Direttore dell’Esecuzione del contratto
CERTIFICA
che il contratto in oggetto è pervenuto a conclusione, che le prestazioni sono stare rese conformemente alle previsioni
contrattuali e, pertanto, rilascia il nulla-osta al pagamento del saldo di quanto dovuto all’Esecutore ed allo svincolo
della cauzione.
Luogo e data _________
IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
(firma)
ALLEGATO 2: RAPPORTO DI NON CONFORMITÀ
ESTRATTO RIFERIMENTI NORMATIVI
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)
1) D.Lgs. 163/2006
- art. 10:
-
art. 119:
2) D.P.R. 207/2010
- art. 272:
-
art. 273:
Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni
aggiudicatrici nominano un responsabile del procedimento unico per le fasi della progettazione,
dell’affidamento, dell’esecuzione;
Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste
dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione
dei contratti, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
L’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, forniture, servizi, è diretta dal responsabile del
procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento….
(omississ…)..le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione sono eseguite sotto la cura e la vigilanza
di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei
propri dipendenti di ruolo (omississ…).
Il responsabile del procedimento è un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale,
dell'amministrazione aggiudicatrice.
Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le
funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione
appaltante.
Il responsabile del procedimento:
a) predispone ovvero coordina la progettazione …omissis… curando la promozione, ove necessario, di
accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;
b) formula proposta all'amministrazione aggiudicatrice del sistema di affidamento dell'intervento;
c) coordina ovvero cura l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di
gara relativo all'intervento;
d) coordina le attività necessarie per la nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 84 del codice, da parte dell'organo competente e le relative procedure sotto il
profilo della tempistica e delle modalità da seguire;
e) compie le azioni dirette a garantire un adeguato flusso informativo e di comunicazione tra la
commissione giudicatrice e l'amministrazione aggiudicatrice, ai fini dell'efficiente svolgimento delle
attività di rispettiva competenza;
f) effettua le attività dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi procedurali
dell'intervento, al fine di realizzare le condizioni per il corretto e razionale svolgimento della
procedura, segnalando agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice eventuali
disfunzioni, impedimenti, ritardi;
g) svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e
vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione
aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della
risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto
stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle
prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
h) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore
dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di
documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla
sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
i) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio degli elementi relativi agli interventi
di sua competenza.
-
art. 302:
-
art. 307:
Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore
dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione;
Il responsabile del procedimento può autorizzare, ….., l'esecuzione anticipata della prestazione dopo
che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:
a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve
essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;
b) in casi di comprovata urgenza;
Il responsabile del procedimento autorizza, ……., l'esecuzione anticipata del contratto attraverso
apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.
I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del
-
art. 310:
-
art. 311:
direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione
effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti
contrattuali.
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal
direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel
rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311.
….. la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
(omississ…)… per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento
(…omississ…) …. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del
procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione
appaltante.
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)
1) D.Lgs. 163/2006
- art. 119:
2) D.P.R. 207/2010
- art. 298:
-
Art. 299:
-
art. 300:
-
art. 301:
-
art. 302:
-
art. 308:
…Per i servizi e le forniture di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, il
direttore dell’esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile unico del
procedimento.
…Il direttore dell’esecuzione del contratto riferisce tempestivamente al responsabile del
procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.
Ai sensi dell'articolo 119 del codice, la stazione appaltante verifica il regolare andamento
dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del
contratto, individuato ai sensi dell'articolo 300 del presente regolamento.
Salvo quanto previsto dall'articolo 272, comma 5, e dal comma 2 del presente articolo, il direttore
dell'esecuzione del contratto è il responsabile del procedimento.
Il direttore dell'esecuzione del contratto è comunque un soggetto diverso dal responsabile del
procedimento nel caso:
a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono
l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi
produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.
Nelle ipotesi di prestazioni di particolare importanza, come definiti al comma 2, lettera b), la
stazione appaltante può nominare uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione cui affida per
iscritto, una o più delle attività di competenza del direttore dell'esecuzione.
Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo
tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante;
Il direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte
dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei
documenti contrattuali.
Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore
dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le
ragioni e l'imputabilità delle medesime.
E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del
comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali
che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze
speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una
variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'articolo 311, qualora dipendano da fatti non
prevedibili al momento della stipulazione del contratto…..
Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale
rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato
l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele
per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli
strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di
svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'esecutore. Nel caso in cui il direttore
dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del procedimento, il verbale è inviato a
quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non
appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed
eventualmente inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini di cui al comma 4. Nel
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art. 310:
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art. 311:
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art. 312:
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art. 313:
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art. 316:
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art. 317:
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art. 322:
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art. 324:
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art. 325:
verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato
tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta
dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante
nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311;
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il
direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico
dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore
dell'esecuzione del contratto.
….l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano
ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia
ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto
e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne
la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le
eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nelle norme del presente titolo.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano
state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle
condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di
settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla
contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi
restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Fermo restando il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 322, nei casi in cui
le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività
di verifica di conformità secondo le norme del presente titolo, le stazioni appaltanti effettuano le
dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero
a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali
eseguite alle prescrizioni contrattuali.
La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione ovvero entro
il diverso termine previsto dal contratto;
E' obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione, sempre che non sussistano le
condizioni per il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione:
a) nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto
l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
b) nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di
periodicità stabiliti nel contratto.
La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e
comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali
ovvero entro il diverso termine previsto nell'ordinamento della singola stazione appaltante ovvero
nel relativo contratto.
I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data
dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei
termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme
restando le competenze della stazione appaltante e del direttore dell'esecuzione.
Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando
risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il
certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi,
l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per
l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il
richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo;
l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di
conformità;
Il direttore dell’esecuzione del contratto riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento
in merito agli eventuali ritardi nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.
Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del
saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Il direttore dell'esecuzione del contratto è comunque un soggetto diverso dal responsabile del
procedimento nel caso:
a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono
l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di
processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro
funzionalità.
Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede ai sensi
dell'articolo 324.