Analisi iniziale del rischio come base di partenza per la attuazione

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Analisi iniziale del rischio come base di partenza per la attuazione
L’ANALISI INIZIALE DELLA SICUREZZA, PUNTO DI PARTENZA PER LA
ATTUAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
Un esempio particolare: la valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici
Marco Cerri, Luigi Terzini
Sindar s.r.l., Corso Archinti, 35 – 26900 Lodi
Tel. 0371-549200 Fax: 0371-549201 E-mail: [email protected] Internet http://www.sindar.it
INDICE
1
L’ANALISI INIZIALE DELLA SICUREZZA È LA BASE DI PARTENZA PER LA
PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA
SICUREZZA ........................................................................................................................ 1
2
PERCHÉ È IMPORTANTE L’ANALISI DI SICUREZZA? .................................... 3
3
CHI DOVREBBE EFFETTUARE L’ANALISI DELLA SICUREZZA? .................. 3
4
QUALI SONO LE MODALITÀ DI ANALISI INIZIALE DELLA SICUREZZA?.. 4
5
ALCUNE CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE SUI CRITERI DI ANALISI......... 7
6
QUANDO SI AGGIORNA L’ANALISI DELLA SICUREZZA? ............................... 8
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UN ESEMPIO DI ANALISI INIZIALE DELLA SICUREZZA DA GESTIRE
NELL’AMBITO DEL SGS AZIENDALE.......................................................................... 9
1.1
La valutazione dei rischi di esposizione ad agenti chimici secondo il D.Lgs. 25/02..........9
1.2
Valutazione preliminare.......................................................................................................9
1.3
Valutazione di dettaglio .....................................................................................................11
1.4
Registrazione ed aggiornamento della valutazione............................................................11
L’ANALISI INIZIALE DELLA SICUREZZA, PUNTO DI PARTENZA PER LA
PROGETTAZIONE E L’ATTUAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA
SICUREZZA
Sulla base delle esperienze maturate per il sistema di gestione ambientale (SGA), che richiede una accurata
Analisi Ambientale Iniziale per l’individuazione degli impatti ambientale significativi da ridurre o controllare,
anche per il sistema di gestione della sicurezza (SGS) l’approccio più appropriato richiede una progettazione
programmata su diverse fasi operative, la prima delle quali è l’analisi iniziale per l’individuazione dei pericoli
associati ai processi produttivi e di servizio e la conseguente valutazione dei rischi da ridurre e tenere sotto
controllo.
Infatti il SGS deve essere progettato per operare sulla base del processo dinamico: “pianificazione,
attuazione, verifica, riesame” che prevede le seguenti fasi in sequenza ciclica:
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stabilire una politica della sicurezza adeguata alla situazione aziendale;
identificare i pericoli e valutare i rischi per la salute e sicurezza associati con le attività, le sostanze ed i
processi aziendali;
identificare le prescrizioni di legge applicabili per la sicurezza
fissare le priorità d’intervento, individuando gli obiettivi più appropriati per la riduzione ed il controllo
dei rischi
preparare e gestire programmi di miglioramento per l’attuazione degli obiettivi fissati
creare una struttura organizzativa adeguata per raggiungere gli obiettivi ed attuare la politica;
attuare adeguati controlli operativi, monitoraggi, attuare azioni correttive e preventive, organizzare
audit interni periodici, per assicurarsi nello stesso tempo che la politica sia soddisfatta e che il sistema
di gestione della sicurezza sia efficace;
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riesaminare periodicamente l’efficacia del sistema per essere in grado di adattarsi al cambiamento delle
circostanze esterne.
Figura 1 – Il ciclo dinamico del sistema di gestione della sicurezza
Miglioramento continuo
4.3
4.3.1 Pianificazione per
l’identificazione dei
pericoli, la
valutazione ed il
controllo dei rischi
4.3.2 Requisiti legali ed
altre prescrizioni
4.3.3 Obiettivi
4.3.4 Programma(i) di
gestione della
sicurezza
Politica della
sicurezza
Riesame della
direzione
Pianificazione
Verifica ed
azioni correttive
Attuazione e
funzionamento
Come si vede le fasi fondamentali del ciclo sono legate alle problematiche di identificazione dei pericoli
(hazard identification) e valutazione dei rischi (risk assessment), che nel loro insieme costruiscono l’Analisi Iniziale
della Sicurezza (initial safety analyisis), la quale porta alla acquisizione delle necessarie informazioni per la scelta
delle più appropriate misure di riduzione del rischio (risk reduction) e controllo del rischio residuo (risk control),
permettendo di realizzare in questo modo la gestione aziendale della sicurezza.
Figura 2 – L’analisi iniziale e la gestione aziendale della sicurezza
Identificazione dei pericoli
Analisi iniziale
di sicurezza
Gestione aziendale
della sicurezza
Valutazione dei rischi
Riduzione dei rischi
Gestione
dei rischi
Controllo dei rischi
2
Qualsiasi metodologia di analisi di sicurezza iniziale di una organizzazione non può prescindere dalla netta
distinzione tra i concetti di pericolo e quello di rischio:
! un pericolo è una fonte di potenziale danno o danneggiamento, o di una situazione con potenziale di
danno o danneggiamento.
! un rischio è la combinazione della probabilità e delle conseguenze di uno specifico evento pericoloso
(incidente o evento accidentale)
La relazione che esiste tra pericolo e rischio è una relazione di causa ed effetto, proprio come la relazione
tra aspetto ed impatto ambientale nel sistema di gestione ambientale. Un rischio, inoltre è sempre la risultante
della combinazione di due componenti: la probabilità che possa presentarsi quel pericolo e le conseguenze in
caso di accadimento dell’evento pericoloso.
Solo la fase finale di progettazione del SGS riguarderà la stesura del manuale, il quale deve essere inteso
come un documento di sintesi descrittiva dei meccanismi di funzionamento del sistema. Il manuale è quindi da
finalizzare solo quando tali meccanismi sono stati assimilati nella cultura aziendale.
1. Perché è importante l’analisi di sicurezza?
Lo scopo principale dell’analisi iniziale di sicurezza è quello di determinare i rischi associati alle attività,
prodotti o servizi aziendali, e controllare il rischio prima che il danno possa verificarsi, valutando
preliminarmente la eventuale presenza di condizioni operative che possano causare l’evento dannoso,
l’adeguatezza delle condizioni di controllo operativo e le possibilità di ridurla a rischio accettabile.
Ogni procedura di valutazione dei rischi dovrebbe essere concepita per essere effettuata ed applicata in
situazioni in cui i pericoli sembrano esprimere una minaccia significativa e non si è certi se i controlli esistenti o
in programma siano adeguati, in linea di principio o in pratica, a prevenire il verificarsi dei possibili eventi
incidentali o a ridurne il danno in caso di evento.
Le valutazioni devono essere fatte prendendo in considerazione tutte le normali condizioni operative
aziendali quando i processi sono svolti a regime, ed estese alle condizioni di transitorio (come le messa in moto e
le fermate degli impianti o le attività di manutenzione che spesso sono fonti di maggiore rischio).
Ovviamente sono importantissime le capacità di preparazione e risposta nelle condizioni di emergenza.
I datori di lavoro sono obbligati dalla legge ad eseguire le valutazioni dei rischi associati alle loro attività
lavorative.
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rischio di incidenti rilevanti (D.Lgs. 334/99 e DM 9/8/00)
rischio per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro in accordo all’art.4 del D.Lgs.626/94 e successive
modifiche ed integrazioni
rischio di esposizione al rumore (D.Lgs.277/91, Capo IV)
rischio di esposizione all’amianto (D.Lgs.277/91, Capo III)
rischio di esposizione al piombo (D.Lgs.277/91, Capo II)
rischio di incendio (DM 10/3/98)
rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (D.Lgs.66/00)
e più recentemente la valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici (D.Lgs.25/02)
2. Chi dovrebbe effettuare l’analisi della sicurezza?
L’analisi della sicurezza dovrebbe essere condotta da persone competenti che abbiano conoscenza pratica
delle attività lavorative, preferibilmente assieme a colleghi di altre aree aziendali che potrebbero avere maggiore
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obiettività, in quanto le persone che sono troppo vicine alle situazioni potrebbero non “vedere” più i pericoli, o
forse giudicarli trascurabili perché nascosti dalle abitudini o perché a loro memoria nessuno ha subito dei danni
in quella attività.
Lo scopo principale dovrebbe essere quello di affrontare le valutazioni dei rischi a mente serena e con
curiosità. Un approccio adeguato, ove possibile, sarebbe quello di formare piccole squadre per condurre la
valutazione dei rischi. Idealmente, tutti dovrebbero contribuire alle valutazioni di propria competenza. Ad
esempio, si dovrebbero dire ai valutatori ciò che si pensa circa la necessità ed alla praticabilità di particolari
controlli del rischio.
Nelle organizzazioni più grandi una persona competente, solitamente interna all’organizzazione, dovrebbe
coordinare e guidare il lavoro dei valutatori. Potrebbe anche presentarsi la necessità di ricorrere alla consulenza di
specialisti.
Inoltre una valutazione del rischio basata su di un approccio partecipato da l’opportunità alla direzione
aziendale ed al personale operativo di trovarsi d’accordo sul fatto che le procedure operative che ne scaturiranno:
! si basino su percezioni condivise dei pericoli e dei rischi;
! siano necessarie e realizzabili;
! riusciranno a prevenire gli incidenti.
3. Quali sono le modalità di analisi iniziale della sicurezza?
Sulla base delle esperienze acquisite in anni di applicazione del D.Lgs.626/94, si può affermare che
valutazioni dei rischi scarsamente pianificate e condotte nella convinzione che siano unicamente imposizioni
burocratiche non permettono di aggiungere nessun valore aggiunto al livello di prevenzione dei possibili
incidenti associati alle attività aziendali e fanno solo perdere del tempo. Inoltre, le aziende potrebbero
impantanarsi nei dettagli, ed il completamento formale della valutazione potrebbe diventare fine a se stesso.
Come visto è ormai riconosciuto che l’analisi della sicurezza sono un fondamento passaggio una gestione
sistematica della sicurezza aziendale e che sono necessarie adeguate procedure per assicurarne l’efficacia. Per
questo le norme internazionali per i SGS OHSAS 18001:1999, OHSAS 18002:2000 e BS 8800 riportano criteri
di riferimento per l’analisi iniziale di sicurezza.
Perché possa formare la base per l’attuazione delle necessarie misure di controllo e prevenzione, la
valutazione dei rischi non può che essere un processo strutturato in fasi sequenziali ancorate alla realtà aziendale,
inquadrato in criteri di valutazione il più possibili semplici ed oggettivi, in grado di limitare la inevitabile
soggettività dei valutatori, assicurandone il massimo grado di omogeneità e ripetibilità a distanza di tempo.
La metodologia di analisi iniziale della sicurezza varia grandemente nell'ambito delle industrie, da
valutazioni qualitative su semplici a complesse analisi quantitative con rilevante documentazione.
Non può che essere facoltà dell'organizzazione definire il processo di identificazione dei pericoli e di
valutazione e controllo dei rischi più adeguato alle proprie necessità, in quanto esso deve raggiungere lo scopo
principale di aiutare l’azienda a determinare quali misure dovrebbero essere adottate per prevenire la possibilità
di eventi incidentali, oltre che assicurare la conformità con le leggi applicabili.
La metodologia deve fornire alla direzione i principali elementi per prendere le più opportune decisioni,
sulla base del seguente approccio gestionale:
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classificare le attività lavorative: preparare una elenco delle attività lavorative che comprenda
strutture, impianti, personale e procedure, ed ottenere informazioni a riguardo;
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identificare i pericoli: identificare tutti i pericoli significativi relativi ad ogni attività e considerare chi
potrebbe subire danni e come;
valutare il rischio: fare una stima soggettiva del rischio associato ad ogni pericolo, nell’ipotesi che i
controlli pianificati ed esistenti siano operativi. I valutatori dovrebbero anche considerare l’efficacia dei
controlli e le conseguenze di un loro fallimento;
decidere se il rischio è tollerabile ovvero è stato ridotto al livello più basso ragionevolmente
praticabile: giudicare se le eventuali precauzioni per la sicurezza e salute pianificate o esistenti siano
sufficienti a tenere il pericolo sotto controllo e a rispondere ai requisiti di legge;
preparare un piano di azione per il controllo dei rischi: preparare un piano che prenda in
considerazione qualsiasi aspetto che, a seguito della valutazione, si ritenga degno di attenzione;
revisionare l’adeguatezza del piano di azione: valutare di nuovo i rischi sulla base della riesamina
dei controlli e verificare che i rischi saranno tollerabili.
Figura 3 – Le fasi dell’analisi iniziale della sicurezza
Analizzare i processi e
classificare le attività lavorative
Identificare i pericoli per
ogni attività lavorativa
Determinare i rischi per
ogni attività lavorativa
Stabilire se i rischi
sono tollerabili
Attuare un piano d’azioni per ridurre i
rischi ad un livello tollerabile
Stabilire un piano di controllo
del rischio residuo
Nella progettazione del SGS occorre innanzi tutto individuare le principali attività produttive e di supporto
per la produzione, individuare ed analizzare i processi rilevanti per la sicurezza e le principali fasi costituenti,
possibilmente mediante l’impiego di schemi a blocco e/o tabelle.
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Nel caso di rischi associati all’impiego di sostanze chimiche, è indispensabile mantenere aggiornato un
elenco continuamente delle sostanze pericolose manipolate o stoccate nel corso delle attività e processi elencati,
riassumendone la classificazione, le soglie di quantità (ad esempio per le classi previste dalla D.Lgs.334/99 nel
caso di siti classificabili Severo II), le quantità presenti e la classificazione complessiva dello stabilimento.
La metodologia dovrebbe quindi individuare le modalità di stima del livello di rischio associate alle singole
fasi di tutti i processi, in modo sistematico (qualitativo, semiquantitativo o quantitativo) e ripetibile per essere
prontamente consultate dal personale. Per questo scopo dovrebbero essere inquadrabili in matrici più o meno
semplici in funzione della complessità delle attività svolte e del tipo di rischio valutato, e sempre giustificabili
sulla base di criteri oggettivi.
Nei casi di industrie a rischio di incidente rilevante in genere è sufficiente riprendere tutte le informazioni
nei rapporti di sicurezza preparati per legge in accordo con il D.Lgs.334/99. Negli altri casi occorre ripercorrere
in modo più sistematico le modalità di applicazione della valutazione dei pericoli previsti nell’art.4 del
D.Lgs.626/94 e dalle varie leggi impostati con la medesima filosofia di valutazione preliminare del rischio (D.Lgs.
277/91 per valutazione rischio di esposizione al rumore, al Pb metallico ed all’amianto, DM 10/3/98 per la
valutazione del rischio di incendio e recentemente D.Lgs. 25/02 per la valutazione del rischio di esposizione ad
agenti chimici).
La BS 8800 propone un esempio di metodologia qualitativa utilizzabile nei casi più semplici basato sulla
matrice di seguito riportata.
Figura 4 – Matrice di valutazione del rischio.
Bassa
Media
Alta
Bassa
Rischio
TRASCURABILE
Rischio
TOLLERABILE
Rischio MODERATO
Media
Rischio
TOLLERABILE
Rischio MODERATO
Rischio
SOSTANZIALE
Rischio MODERATO
Rischio
SOSTANZIALE
Rischio
INACCETTABILE
Alta
Da una applicazione iterativa e ragionata della valutazione dei rischi si ricava la consapevolezza dello stato
dei rischi associati alle attività aziendali, la possibilità di eliminarli, ridurli o comunque controllare i rischi residui
e la opportunità di introdurre nel tempo obiettivi di miglioramento della sicurezza, in accordo con la filosofia del
miglioramento continuo che sta alla base dei SGS.
Di seguito viene riportato un esempio semplice di piano di controllo basato sui rischi.
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Figura 5 – Piano di gestione dei rischi
CLASSE
RISCHIO
DI AZIONI E PRIORITÀ
TRASCURABILE
Non è richiesta alcuna azione. Non sono necessarie registrazioni
documentali.
TOLLERABILE
Non è richiesta alcuna misura aggiuntiva. Potrebbero essere prese in
considerazione soluzioni più vantaggiose economicamente o
miglioramenti che non richiedano costi addizionali.
E’ richiesto un monitoraggio allo scopo di assicurare che sia mantenuto
un adeguato livello di controllo
MODERATO
Dovrebbero essere previsti degli interventi per ridurre il rischio residuo,
considerando tuttavia con attenzione l’impatto in termini economici. Le
misure di riduzione del rischio dovrebbero essere implementate entro un
limite di tempo stabilito.
Qualora il rischio sia associato a conseguenze particolarmente gravi
potrebbe essere opportuno prevedere un approfondimento della
valutazione per determinare con precisione la probabilità associata
all’evento dannoso allo scopo di determinare la necessità di ulteriori
misure di riduzione del rischio
SOSTANZIALE
L’attività non dovrebbe essere avviata fino a quando non siano state
attuate misure per la riduzione del rischio. Può essere necessario
prevedere un impegno significativo di risorse per ridurre il rischio.
Qualora il rischio coinvolga attività in corso dovrebbero essere
intraprese azioni urgenti
INACCETTABILE L’attività non dovrebbe essere avviata ed eventuali attività in corso
dovrebbero essere immediatamente sospese fino a quando non siano
state intraprese misure efficaci per ridurre il rischio.
Qualora non fosse possibile ridurre il rischio nemmeno con un impiego
illimitato di risorse l’attività dovrà essere sospesa a tempo indeterminato
4. Alcune considerazioni aggiuntive sui criteri di analisi
Comunque sia la complessità del processo di analisi i criteri da tenere presente sono i seguenti:
! deve essere definita la natura, la tempificazione, la finalità e la metodologia di ogni documento di
identificazione dei pericoli e di valutazione e controllo dei rischi ,alla luce di tutti i requisiti di legge
applicabili ed eventuali altri riferimenti.
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L'identificazione dei pericoli e la valutazione e controllo dei rischi non devono essere applicati
unicamente alle normali condizioni operative dell'impianto, ma anche ad operazioni periodiche od
occasionali come la pulizia e la manutenzione;
l'organizzazione dovrebbe considerare anche i pericoli ed i rischi derivanti dalle attività dei
subappaltatori allo stesso modo con cui considera i pericoli ed i rischi connessi con attività effettuate
dal proprio personale, come pure i pericoli ed i rischi connessi l'uso di prodotti e/o servizi ad essa
forniti da terzi e con la presenza di visitatori;
l'identificazione dei pericoli e la valutazione e controllo dei rischi dovrebbero sempre tenere conto
delle misure di controllo adottate e già in funzione al momento dell’analisi verifica; se la valutazione dei
rischi risultanti dovesse portare a correggere tali misure , si renderà necessaria una successiva
identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi che rifletta tali modifiche e fornisca una stima dei
rischi residui;
dovrebbero essere assicurato un monitoraggio che dia evidenza del completamento nei tempi previsti
delle azioni decise a seguito del processo di identificazione dei pericoli e di valutazione e controllo dei
rischi;
L'identificazione dei pericoli e la valutazione e controllo dei rischi dovrebbero seguire una
impostazione propositiva, piuttosto che reattiva: ad esempio dovrebbero precedere l'introduzione di
attività/procedure nuove o modificate; le relative misure di riduzione e controllo del rischio
identificate mediante tali procedimenti dovranno essere attuate prima di effettuare le variazioni;
si dovrebbe attuare un ciclo di ritorno delle informazioni derivanti dalle successive esperienze
operative al fine di aggiornare, alla luce di tali esperienze, il processo di identificazione dei pericoli e di
valutazione e controllo dei rischi o i dati sui cui è basato;
ove appropriato, l' identificazione dei pericoli e la valutazione e controllo dei rischi dovrebbero
definire le necessità di competenza e formazione del personale coinvolto;
l'errore umano dovrebbe essere considerato parte integrante del processo di identificazione dei pericoli
e di valutazione e controllo dei rischi;
Occorre sottolineare in particolare che le misure di gestione del rischio dovrebbero riflettere il principio
dell'eliminazione del pericolo ove praticabile, seguito nell'ordine dalla riduzione del rischio, sia mediante
riduzione della probabilità di danno che tramite riduzione della severità degli effetti potenziali, considerando
l'adozione di dispositivi di protezione individuale come ultima risorsa.
5. Quando si aggiorna l’analisi della sicurezza?
L'azienda deve mantenere aggiornata la documentazione, i dati e le registrazioni inerenti l'identificazione
dei pericoli e la valutazione e controllo dei rischi in rapporto alle attività in corso ed estenderle alla copertura di
nuovi sviluppi, nuove attività o modifiche alle attività esistenti prima che tali variazioni siano implementate.
I risultati dovrebbero riflettere il livello di rischio associato ad uno specifico pericolo e potrebbero perciò
influenzare gli obiettivi di sicurezza e salute dell'organizzazione. Ove ciò dovesse accadere gli obiettivi di
sicurezza e salute dovrebbero essere rivisti conseguentemente.
L’identificazione dei pericoli e la valutazione ed il controllo dei rischi dovrebbero essere revisionati con
frequenze stabilite nei documenti del SGS o dalla direzione sulla base dei seguenti criteri:
! la natura del pericolo;
! la dimensione (magnitudo) del rischio;
! variazioni alle normali attività.
Per consentire una gestione efficace della sicurezza aziendale, la revisione dovrebbe essere intrapresa
anche nel caso che cambiamenti aziendali possano invalidare in parte l’attualità della valutazioni esistenti. Tali
cambiamenti possono comprendere:
! espansioni, riduzioni di dimensione, ristrutturazioni organizzative
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differenti ripartizioni di responsabilità;
cambiamenti nei metodi di lavoro o nei parametri di comportamento
modifiche di processo, attività ed impianti.
Sulla base della valutazione dei rischi dovranno essere preparate procedure documentate per:
! identificazione dei pericoli e la valutazione del rischio associato ai pericoli identificati;
! la pianificazione e descrizione delle misure per il controllo operativo ed il monitoraggio dei rischi.
residui e, ove appropriato, i relativi obiettivi per la loro riduzione;
! identificazione delle requisiti di competenza e formazione per implementare le misure di controllo
operativo;
! le misure di controllo necessarie dovranno essere riportate in dettaglio negli elementi per il controllo
operativo del sistema le registrazioni generate da ognuna delle procedure di cui sopra
6. Un esempio di analisi iniziale della sicurezza da gestire nell’ambito del SGS aziendale
Di seguito sono anticipati interpretandoli alla luce dei concetti sopraesposti ed inquadrandoli nella logica
del sistema di gestione della sicurezza, i principi della valutazione dei rischi di esposizioni ad agenti chimici,
contenuti nel D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25, che rappresenta un buon esempio di analisi iniziale della sicurezza, da
gestire con maggior efficacia nell’ambito di un sistema di gestione della sicurezza.
Le successive memorie presenteranno maggiori dettagli sulla metodologia di valutazione dei rischi
proposta.
6.1.
La valutazione dei rischi di esposizione ad agenti chimici secondo il D.Lgs. 25/02
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori e di
aggiornarla periodicamente in funzione di modifiche sostanziali nel frattempo intercorse, e di prendere in base
alle risultanze, tutte le misure di prevenzione e protezione, collettiva ed individuale, necessarie a ridurre al
minimo il rischio.
La valutazione dei rischi deve contenente le informazioni relative a:
! natura, caratteristiche di pericolosità e quantitativi delle sostanze chimiche presenti;
! modalità di utilizzo, misure di prevenzione e protezione messe in atto;
! entità di esposizione, intesa come numero di lavoratori potenzialmente esposti, tipo, durata e frequenza
dell’esposizione;
! effetti delle misure di sicurezza messe in atto;
! valori limite di esposizione e valori biologici dell’agente;
! risultati dei controlli sanitari e dei monitoraggi ambientali effettuati;
! eventuali conclusioni tratte dalle azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese;
! eventuali misure che si ritenga mettere in atto, in base alle risultanze della valutazione dei rischi.
In particolare nel testo di legge è possibile individuare due fasi separate e sequenziali nella valutazione dei
rischi valutazione preliminare e valutazione dettagliata che per congruenza con quanto detto sarebbe
opportuno differenziare in individuazione preliminare del pericolo e valutazione dettagliata del rischio residuo.
6.2.
Valutazione preliminare
Il D.Lgs. 25/2002 si applica a tutte le attività in cui siano presenti sostanze pericolose come la produzione,
la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione ed il trattamento dei rifiuti
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Gli agenti chimici sono quelli classificati o classificabili come sostanze pericolose, preparati pericolosi,
quelli che possano comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà
chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, e quelli
cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale
In particolare occorre riferirsi alle frasi di rischio R delle sostanze e preparati esplosivi, comburenti,
estremamente infiammabili, facilmente infiammabili, infiammabili, molto tossici, tossici, nocivi, corrosivi,
irritanti, sensibilizzanti, cancerogeni, mutageni, tossici per il ciclo riproduttivo (sono escluse le sostanze e
preparati che siano solo i pericolosi per l'ambiente).
Dato il numero delle sostanze potenzialmente implicate e l’estensione del campo di applicazione della
legge consegue che la valutazione preliminare non può essere una valutazione analitica del rischio di esposizione
dei singoli lavoratori, ma solo una individuazione del pericolo di esposizione agli agenti chimici. Solo con questa
interpretazione è possibile spiegare le terminologie di rischio “moderato” e “non moderato”, che altrimenti
sarebbero in contrasto con l’evidenza che il rischio di esposizione debba essere comunque basso, anche in realtà
complesse che utilizzino agenti pericolosi in quantità significative.
Parlando di pericolo (o rischio potenziale) è invece possibile individuare una correlazione tra livelli di
pericolo ed obblighi, come indica il D.Lgs. 25/2002, che si può considerare come un piano di gestione e
controllo dei rischi:
Pericolo
Moderato
Non moderato
Rif. normativo
Art. 72-quinquies
comma 2
Art. 72-quinquies
comma 2
Obblighi
Valutazione dei rischi
Informazione e formazione
Valutazione dei rischi
Informazione e formazione
Misure specifiche di protezione e prevenzione
Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Sorveglianza sanitaria
Le fasi della valutazione preliminare dovrebbero comprendere:
! una descrizione sufficientemente dettagliata del ciclo produttivo che evidenzi i flussi in
ingresso/uscita,
! l’identificazione delle sostanze pericolose presenti
! la considerazione di eventuali misure di prevenzione e protezione già in atto (come adeguati processi
lavorativi e controlli tecnici, l'uso di attrezzature e materiali adeguati, l'applicazione di misure di
protezione individuali e collettive, la formazione, ecc.)
! la valutazione dell’esposizione potenziale in funzione delle modalità di utilizzo delle sostanze
pericolose
! l’identificazione delle mansioni a rischio di esposizione
! la valutazione della durata e livello di esposizione
Dalla valutazione preliminare descritta è possibile desumere un giudizio quali-quantitativo che può aiutare
a classificare il pericolo di esposizione agli agenti chimici ed in particolare, come previsto dal D.Lgs. 25/2002,
definirlo come:
! moderato
! non moderato
Come conseguenza della matrice di valutazione proposta le azioni si possono configurare nel modo di
seguito indicato:
! In caso il pericolo possa essere definito moderato, l’adempimento può considerarsi assolto, salvo
l’opportunità di procede ad una valutazione di dettaglio nei casi di maggiore criticità.
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6.3.
Se l’analisi ha individuato la presenza di pericolo di esposizione non moderato, diventa necessario
procedere con un’analisi di dettaglio come di seguito descritto.
Valutazione di dettaglio
La valutazione di dettaglio deve portare ad identificare l’effettivo livello di esposizione al rischio dei
lavoratori. Lo scopo della valutazione di dettaglio è far sì che il rischio residuo (se ineliminabile) sia portato al
minimo possibile e comunque al di sotto dei limiti di esposizione.
Occorre quindi valutare il rischio in tutte le fasi operative (normali/manutenzione/emergenza) definire le
misure specifiche di riduzione del rischio, la necessità di sorveglianza sanitaria ed eventualmente il monitoraggio
ambientale.
Le possibili fasi della valutazione sono le seguenti:
! Identificazione delle fasi operative in cui si può avere esposizione
! Definizione dei comportamenti da tenere in emergenza
! Individuazione delle misure di riduzione del rischio, come
a. progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e
materiali adeguati;
b. appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
c. sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 60-decies e 60-undecies.
d. la fornitura di un equipaggiamento e metodi di manutenzione tali da preservare la salute e la
sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
e. la riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
f. la riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
g. misure igieniche adeguate;
h. la riduzione della quantità di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro al minimo necessario per il
tipo di lavoro svolto;
i. metodi di lavoro appropriati, comprese disposizioni per il trattamento, l'immagazzinamento e il
trasporto sicuri sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono
detti agenti chimici.
In caso non si riesca a ridurre ulteriormente il rischio occorre provvedere i lavoratori di idonei dispositivi
di protezione individuali.
Come misura di monitoraggio e sorveglianza del rischio individuato, tipico provvedimento previsto dai
sistemi di gestione della sicurezza, il D.Lgs. 25/2002 impone l’obbligo di sorveglianza sanitaria a tutto il
personale il cui livello di esposizione ad agenti molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il
ciclo riproduttivo sia considerato non moderato
Di conseguenza il medico competente individuerà i parametri da controllare sia a livello ambientale che di
indicatori biologici di esposizione.
Sempre sulla base del criterio del monitoraggio e sorveglianza, in modo analogo a quanto sinora
richiesto obbligatoriamente per i cancerogeni e i mutageni, il Datore di Lavoro dovrà effettuare periodiche
misurazioni degli agenti che possono comportare un rischio per i lavoratori e le confronta con i valori limite di
esposizione professionale.
6.4.
Registrazione ed aggiornamento della valutazione
Una volta intraprese tutte le misure di eliminazione o riduzione del rischio di esposizione, occorre
procedere alla rivalutazione del rischio residuo, al fine anche di valutare l’efficacia delle misure intraprese
11
Il documento di valutazione dei rischi conterrà le informazioni di cui sopra e andrà ad aggiornare la
valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.
È opportuno ricordare che il documento di valutazione dei rischi deve essere aggiornato periodicamente e
comunque a fronte di modifiche sostanziali che comportino una variazione dei livelli di esposizione.
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