Assicurazione della Responsabilità Civile Responsabili del Servizio

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Assicurazione della Responsabilità Civile Responsabili del Servizio
Assicurazione della Responsabilità Civile Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione D.lgs 81/2008 Roma, 1 aprile 2015
Chi siamo Ø Fondata nel 1951, Sapri Broker di Assicurazioni è una delle Case di Brokeraggio Italiane di maggiore tradizione, è attualmente una delle più attive nel mercato. Ø Da sempre protagonista dei cambiamenti di mercato, in tali ambiti Sapri ha saputo interpretare le innovazioni progettuali, mettendo a disposizione della propria Clientela soluzioni all'avanguardia nel placement dei Rischi e nella Gestione Strategica del portafoglio-­‐
clienti La qualità del lavoro del gruppo è caratterizzata da: • personalizzazione delle soluzioni; • garanzia di risposte immediate; • interventi rapidi; • servizi integrati di gestione. _______________________________________________________________________________________________________________________ Presentazione agli associati -­‐ Roma -­‐ 1 aprile 2015 Oggetto dell’Assicurazione Relativamente alle richieste di indennizzo notificate all’Assicurato e da questi regolarmente denunciate agli Assicuratori durante il periodo di efficacia della Polizza, gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (Capitale, Interessi e Spese) quale responsabile ai sensi di legge, in relazione allo svolgimento della propria attività professionale, secondo quanto specificato nel Questionario, per inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o commesse con colpa professionale da parte dell’Assicurato o delle persone per le quali l’Assicurato sia responsabile anche nei casi di contratti con enti pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire la Corte dei Conti, sempre che in qualsiasi momento durante la validità della garanzia assicurativa, l’Assicurato sia regolarmente iscritto al relativo albo professionale e/o abilitato ai sensi di legge all’esercizio della propria attività _______________________________________________________________________________________________________________________ Presentazione agli associati -­‐ Roma -­‐ 1 aprile 2015 Inizio e Termine della Garanzia L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di retroattività indicata sul modulo della Polizza e non siano ancora state presentate al Contraente/Assicurato. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-­‐1893 del C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto. _______________________________________________________________________________________________________________________ Presentazione agli associati -­‐ Roma -­‐ 1 aprile 2015 Altri Costi Gli Assicuratori rimborseranno, fino al 25% del Massimale concordato indicato nella Scheda di Polizza, tutti gli altri costi e spese legali sostenuti dagli Assicuratori o dall’Assicurato con il consenso scritto degli Assicuratori, in relazione a richieste di indennizzo presentate all’Assicurato e notificate ai sensi della presente Polizza. Tuttavia, se l’ammontare dell’indennizzo supera il Massimale previsto dalla Polizza, gli Assicuratori rispondono di tali altri costi e spese solo nella proporzione esistente tra il massimale e l’importo totale dell’indennizzo richiesto. La franchigia prevista nella scheda di copertura non si applicherà ai costi previsti da questo articolo _______________________________________________________________________________________________________________________ Presentazione agli associati -­‐ Roma -­‐ 1 aprile 2015 Principali Esclusioni Ø Atti od Omissioni dolosi dell’Assicurato Ø Morte, malattie o lesioni fisiche a dipendenti derivate e verificatesi nel corso di servizio od apprendistato presso l’Assicurato Ø Morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di altre persone od a beni materiali determinati da fatti non direttamente imputabili ad obblighi professionali dell’Assicurato Ø Penalità e/o ammende non dovute dall’Assicurato ai sensi di legge Ø Inadempienze dell’Assicurato nei confronti Dipendenti od ex Dipendenti Ø Conseguenze di circostanze denunciate in base a polizze prima dell’inizio della presente polizza o note all’Assicurato alla decorrenza della presente Polizza e suscettibili di provocare richieste di risarcimento Ø Errori od omissioni dell’Assicurato nella stipula di contratti di assicurazione o concessione di finanziamenti o consulenza fiscale _______________________________________________________________________________________________________________________ Presentazione agli associati -­‐ Roma -­‐ 1 aprile 2015 Ø Proprietà, occupazione o affitto di beni mobili od immobili da o per conto dell’Assicurato Ø Insolvenza dell’Assicurato Ø Risarcimenti di danni, liquidazioni, sentenze, etc. relative a corti, tribunali od arbitri negli USA od in Canada Ø Fornitura di servizi professionali prime della data di retroattività prevista nella scheda di polizza Ø Presenza di muffe tossiche o amianto _______________________________________________________________________________________________________________________ Presentazione agli associati -­‐ Roma -­‐ 1 aprile 2015 In caso di sinistro L’Assicurato dovrà dare immediata comunicazione scritta agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione di : -­‐ Qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all’Assicurato -­‐ Qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall’Assicurato in cui un terzo esprima intenzione di richiedere all’Assicurato il risarcimento di danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale -­‐ Qualsiasi circostanza di cui l’assicurato venga a conoscenza che si presuma possa dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurato, fornendo precisazioni necessarie ed opportune con dettagli relativi a date e persone coinvolte -­‐ Inoltrare agli Assicuratori ogni richiesta di indennizzo, ogni mandato di comparizione o citazione e ordinanza. Senza consenso scritto degli Assicuratori non deve ammettere responsabilità definire o liquidare danni, pagare risarcimenti a Terzi, etc. -­‐ Fornire a gli Assicuratori tutta l’assistenza che Gli richiederanno _______________________________________________________________________________________________________________________ Presentazione agli associati -­‐ Roma -­‐ 1 aprile 2015