Condizioni Integrali Polizza Architetti Alessandria

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Condizioni Integrali Polizza Architetti Alessandria
ASSICURAZIONE della RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
dei Tecnici Laureati o Diplomati Liberi Professionisti
La Presente Polizza è una polizza di responsabilità nella forma “Claims Made”. Ciò significa
che la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell’Assicurato e notificati ai Sottoscrittori
per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.
Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel Questionario costituiscano la base di
quest’Assicurazione e che il Questionario stesso sia parte integrante della Polizza.
DICHIARAZIONI
Assicurazione:
il contratto di assicurazione.
Polizza:
il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:
il soggetto che stipula il contratto.
Assicurato:
il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Sinistro:
la comunicazione agli Assicuratori di un evento per il quale e’prestata
l’Assicurazione
Gli Assicuratori:
alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S.
Premio:
la somma dovuta agli Assicuratori.
Indennizzo:
la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.
Massimale:
la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro.
Danni materiali:
Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamenti a cose,
lesioni personali o morte.
Perdite Patrimoniali:
il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali
o morte o di danneggiamenti a cose.
Corrispondente:
il soggetto che emette e amministra il contratto assicurativo.
Attività Professionale:
i servizi forniti dall’Assicurato, realizzati nel campo professionale di sua
competenza e per i quali e’ legalmente autorizzato, notificato o
accreditato in ottemperanza alle vigenti leggi e regolamenti.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, anche nella compilazione dell’allegato Modulo
Proposta/Questionario che forma parte integrate della presente polizza, possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione , ai sensi degli
Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.
ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI
Ove esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità, si applicano
i seguenti disposti:
a)
Se le altre assicurazioni rispondono dei danni, questa assicurazione opererà a secondo rischio
e cioè per quella parte dell’ammontare dei danni e delle spese che eccederà l’ammontare
pagabile da tali altre assicurazioni.
b)
Qualora, per effetto di esclusioni contrattuali o di franchigie, i danni o parte di essi non siano
coperti dalle altre assicurazioni, la presente assicurazione risponderà dei danni e delle relative
spese o della parte non coperta, purché il reclamo sia risarcibile ai sensi di questa polizza.
(Coperture in D.I.L.: differenza di limiti; D.I.C.: differenza di condizioni; D.I.E: differenza di
franchigie).
c)
Si applica in ogni caso quanto disposto agli articoli 16 (limite di indennizzo) e 20 (franchigia).
d)
L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori l’esistenza o la successiva
stipulazione di eventuali altre assicurazioni, ma in caso di reclamo è tenuto a farne denuncia a
tutti gli assicuratori interessati (punto 6 condizioni particolari).
ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di
premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore
24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento,
ferme le successive scadenze (articolo 1901 C.C.).
ART. 4 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE
Ogni comunicazione deve essere effettuata per iscritto e le eventuali modifiche dell'Assicurazione
devono avvenire mediante atto scritto, firmato da entrambe le parti.
ART. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio
successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 del C.C. e rinunciano al relativo
diritto di recesso.
ART. 6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Ai sensi dell'Art. 1898 del C.C. il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni
aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dagli Assicuratori possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.
ART. 7- OBBLIGHI IN CASI DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto al Corrispondente al
quale e' assegnata la polizza entro 30 giorni da quando ne sono a conoscenza oppure ne hanno avuto
la possibilità ai sensi dell'Art. 1913 del C.C.
ART. 8- RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di pagamento dell'indennizzo, gli
Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 giorni.
In tal caso al Contraente spetta il rimborso della parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al
periodo di rischio non corso.
ART. 9 – PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della
scadenza dell’Assicurazione, quest’ultima è prorogata per un anno.
ART. 10 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 11- DOMANDE GIUDIZIALI
La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd's, al
Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's, Corso Garibaldi 86, 20121 Milano. Pertanto, ogni
domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta
contro:- “gli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio derivante dal Certificato di
Assicurazione in persona del Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd's”.
ART. 12 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie derivanti o comunque connesse con il presente contratto, Foro competente é
esclusivamente quello del luogo di residenza o della sede legale del Contraente.
ART. 13 - RINVIO ALLE NORME DELLA LEGGE ITALIANA
Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
PROFESSIONALE
ART. 14- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Relativamente alle richieste di indennizzo notificate all’Assicurato e da questi regolarmente denunciate
agli Assicuratori durante il periodo di validità della presente polizza, gli Assicuratori si obbligano a
tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (Capitale, Interessi e Spese) quale
responsabile ai sensi di legge, in relazione allo svolgimento della propria attività professionale,
secondo quanto specificato nella proposta di assicurazione, per inadempienza ai doveri professionali,
negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o commesse con colpa professionale da parte
dell’Assicurato o delle persone per le quali l’Assicurato sia responsabile anche nei casi di incarichi
contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire la Corte dei
Conti, sempre che, in qualsiasi momento durante la validità della garanzia assicurativa, l’Assicurato sia
regolarmente iscritto al relativo albo professionale e/o abilitato ai sensi di legge all’esercizio della
propria attività.
ART. 15 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel
corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a
comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di retroattività indicato sul Modulo
della polizza e non siano state ancora presentate al Contraente/Assicurato stesso.
Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere
ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza
di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui
imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.
ART. 16 - LIMITE DI INDENNIZZO
L’indennizzo riconosciuto dagli Assicuratori non potrà superare il Limite di Indennizzo specificato nella
Scheda di polizza, fermo restando che nei casi in cui gli Assicuratori saranno tenuti ad indennizzare più
di una persona l’importo totale dell’indennizzo pagabile ai sensi della presente polizza, non potrà
superare globalmente il Limite di Indennizzo specificato.
Ciononostante si conviene che, laddove i Certificati Schema Tipo 2.2 siano emessi in ottemperanza
alla Condizione Particolare 2, i massimali di ogni singolo certificato saranno separati ed in aggiunta al
massimale indicato in Polizza. Si prende atto che la copertura e di conseguenza il massimale di ogni
Certificato Schema Tipo 2.2 sono validi esclusivamente per quanto richiesto dal Decreto Legislativo
163/2006 stesso e che, nel caso in cui si verificasse un evento non espressamente escluso dalla
presente polizza ma non coperto dal Certificato Schema Tipo 2.2, o nel caso in cui il sinistro
eccedesse l’ammontare del massimale del singolo certificato, la presente polizza coprirà solo in DIC
(Differenza in Condizioni) e in DIL (Differenza in Massimali) rispetto al Certificato Schema Tipo 2.2 e
sarà soggetta al limite di indennizzo in aggregato, come specificato nella Scheda di Polizza.
ART.17- ALTRI COSTI
In aggiunta a quanto previsto dall’art.16, gli Assicuratori rimborseranno, fino al 25% del Limite di
Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza, tutti gli altri costi e spese legali sostenuti dagli Assicuratori
o dall’Assicurato con il consenso scritto degli Assicuratori, in relazione a richieste di indennizzo
presentate all’Assicurato e notificate ai sensi della presente polizza. Tuttavia, se l’ammontare
dell’indennizzo supera il limite di indennizzo previsto dalla presente polizza, gli Assicuratori rispondono
di tali altri costi e spese solo nella proporzione esistente fra il limite di indennizzo e l’importo totale
dell’indennizzo richiesto. La franchigia prevista nella scheda di polizza non si applicherà ai costi previsti
dal presente articolo.
ART.18- ESCLUSIONI
Gli Assicuratori non rispondono per le richieste di risarcimento derivanti da:
a)
conseguenze dirette o indirette di qualsiasi atto o omissione dolosa dell’Assicurato;
b)
morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di dipendenti, derivate da e verificatesi nel corso di
contratti di servizio o di apprendistato presso l’Assicurato;
c)
morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di altre persone o dalla perdita o dal danneggiamento
a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura
professionale;
d)
consulenza, progettazione, o specifiche tecniche
contrattualmente impegnato a:
A) fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure
B) fornire materiali o attrezzature;
e)
impegni sottoscritti dall’Assicurato a pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute
ai sensi di legge, ma limitatamente a quanto eccede la responsabilità civile che sarebbe
esistita in assenza di tali impegni;
f)
inadempienze dell’Assicurato in quanto datore di lavoro nei confronti di dipendenti o exdipendenti;
g)
le conseguenze di qualsiasi circostanza:
A) denunciata in base a polizze assicurative in vigore prima dell’inizio della presente polizza,
oppure
B) nota all’Assicurato alla decorrenza della presente polizza e suscettibile di provocare o di
aver provocato una richiesta di indennizzo fatto salvo quanto previsto dall’art. 22 –
Continuous Cover ;
h)
A)
nei
casi
in
cui
l’Assicurato
sia
perdita, distruzione o danneggiamento di proprietà o perdita o spesa di qualsiasi natura
derivante o risultante dagli stessi, o perdite conseguenti oppure responsabilità legali di
B)
qualsiasi natura provocate direttamente o indirettamente o a cui esse danno un contributo
o che derivano da:
(1)
radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibili nucleari o scorie
radioattive provenienti dalla combustione di combustibili nucleari,
(2)
proprietà esplosive tossiche radioattive o altre proprietà pericolose di ordigni
esplosivi nucleari o loro componenti nucleari.
perdita, danneggiamento o distruzione occasionati direttamente dalle onde di pressione
provocate da aeromobili o altri velivoli;
i)
inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad eccezione dei casi in cui tale
inquinamento o contaminazione derivi da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano
temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni
professionali rese dall’Assicurato;
j)
Qualsiasi errore o omissione da parte dell’Assicurato nella stipula e/o gestione di contratti di
assicurazione, o alla consulenza fiscale, o in materia di investimenti;
k)
la proprietà, l’uso, l’occupazione o l’affitto di beni mobili e/o immobili da o per conto
dell’Assicurato;
l)
l’insolvenza dell’Assicurato;
m)
risarcimento di danni, liquidazioni di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, costi e
spese del richiedente e altri costi e spese relativi a o derivanti da richieste di indennizzo
presentate o azioni legali intentate contro l’Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o corti negli
Stati Uniti d’America i suoi territori, Canada e Virgin Island;
n)
la fornitura di servizi professionali che abbia avuto luogo prima della data di retroattività come
stabilito nella Scheda di polizza.
o)
atti di guerra o terrorismo così come specificato all’allegato NMA2918
r)
la presenza o le conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto.
ART. 19 – CALCOLO DEL PREMIO
19.1 Il premio dovuto si base sugli introiti lordi di natura professionale (al netto dell’IVA), guadagnati
dall’Assicurato nell’anno fiscale immediatamente precedente alla data di inizio della copertura come
dichiarato dall’Assicurato nel Questionario. Si intendono esclusi i fatturati relativi ad esecuzione o
realizzazione dei restauri.
19.2
Alla fine di ogni annualità assicurativa, in caso di proroga dell’assicurazione ai sensi dell’art. 9
Proroga dell’Assicurazione, il premio per l’annualità successiva verrà calcolato sulla base degli introiti
lordi di natura professionale (al netto dell’IVA), guadagnati dall’Assicurato nell’anno fiscale precedente,
fermo restando l’obbligo dell’assicurato di pagare un premio minimo pari al 75% del premio calcolato
per la precedente annualità; tale premio minimo dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla
scadenza della precedente annualità assicurativa. In caso di mancato pagamento del premio minimo,
la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla scadenza della
precedente annualità e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Ai fini del calcolo del premio assicurativo ai sensi del punto 19.1, l’assicurato dovrà fornire per iscritto
agli Assicuratori, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del
contratto, i dati relativi gli introiti lordi di natura professionale (al netto dell’IVA), guadagnati
dall’Assicurato nell’anno fiscale precedente.
Il premio, calcolato sulla base di tali dati, detratto quanto già versato come premio minimo, verrà
comunicato all’assicurato e dovrà essere da questi versato entro trenta giorni dalla relativa
comunicazione.
Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il
pagamento dell’integrazione del premio, l’Assicurazione continua a favore dell’Assicurato, ma in caso
di sinistro il risarcimento sarà conteggiato nella stessa proporzione esistente fra il premio minimo e il
premio complessivo dovuto. Resta fermo il diritto per gli Assicuratori di agire giudizialmente o di
dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Gli Assicuratori hanno il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire
i chiarimenti e le documentazioni necessarie, ed in particolare ad esibire il libro paga prescritto dall’art.
20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.
ART. 20 - FRANCHIGIE
Per “Franchigia” si intende l’importo a carico dell’Assicurato relativamente ad ogni richiesta di
indennizzo presentata all’Assicurato per danni costi e spese del richiedente.
Tutte le richieste di indennizzo attribuibili allo stesso atto, errore od omissione o ad una serie di atti,
errori o omissioni scaturenti dalla stessa causa o fonte originaria, o ad essa attribuibili verranno
considerati un’unica richiesta di indennizzo.
ART.21 RETROATTIVITÀ
In riferimento all’ esclusione di cui all’Art. 18 n), il periodo di retroattività, così come indicato dalla data
di retroattività nella Scheda di Polizza, sarà pari al complessivo periodo continuativo di assicurazione
con polizze precedenti per gli stessi rischi coperti dalla presente polizza, o pari a quella concessa nella
precedente polizza purchè la copertura non abbia interruzioni e sempre che tale copertura retroattiva
preveda un massimale non superiore a quello previsto dalla polizza in corso al momento dell’evento
che ha generato il sinistro, sempre soggetto al massimale previsto dal presente contratto, e sempre
che tale precedente copertura sia sotto forma di “claims made”.
Se l’Assicurato non avesse alcuna assicurazione per il periodo immediatamente precedente l’ effetto
della presente polizza, la retroattività sarà soggetta ai seguenti incrementi di premio :
- 1 anno
- 2 anni
- 3 anni
- 4 anni
- 5 anni
- illimitato
15% del premio base
18% del premio base
23% del premio base
30% del premio base
38% del premio base
45% del premio base
Nel rispetto di quanto previsto alla Condizione Particolare 2 per i Certificati Schema Tipo 2.2, si prende
atto che la retroattività può essere prestata per un massimo di 3 mesi, ma in nessun caso in relazione
a periodi antecedenti alla data di nomina dell’Assicurato per il contratto con la Pubblica
Amministrazione per il quale e’ richiesto il Certificato Schema Tipo 2.2, e sempre che l’Assicurato
sottoscriva una dichiarazione di assenza di sinistri e circostanze datata non oltre 10 giorni prima della
data di richiesta di emissione del certificato.
ARTICOLO 22 CONTINUOUS COVER - OPERANTE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA
SULLA SCHEDA DI COPERTURA
Gli Assicuratori si impegnano, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad
indennizzare l’Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro
l’Assicurato nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se derivante da fatti o
circostanze suscettibili di dare origine ad un sinistro, che fossero noti all’Assicurato prima della
decorrenza della presente polizza e che l’Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della
decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del Proposal Form che forma
parte integrante del presente contratto, a condizione che:
a) dal momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze
sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l’Assicurato fosse
ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizze di
assicurazione della responsabilità civile professionale emesse dalla Rappresentanza Generale
per l’Italia dei Lloyd’s.
b) l’inadempimento dell’obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa
dichiarazione da parte dell’assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a
dolo;
c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione
stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza.
In relazione alla richieste di risarcimento contemplate dal presente articolo verrà applicato a carico
dell’Assicurato uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile con un minimo del 150% della franchigia
più elevata tra quella indicata sulla Scheda di Copertura della presente polizza e quella indicata sulla
Scheda di Copertura della polizza in corso nel momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza dei
suddetti fatti e circostanze.
ARTICOLO 23 - R.C. CONDUZIONE DELLO STUDIO - OPERANTE SOLO SE ESPRESSAMENTE
RICHIAMATA SULLA SCHEDA DI COPERTURA
A prescindere da quanto previsto dalle condizioni generali e speciali di polizza, rimane convenuto che
la presente assicurazione viene estesa alla copertura della responsabilità civile dell’Assicurato per
morte, lesioni personali e danni materiali a cose ed animali cagionati a terzi e derivanti dalla negligenza
dell’Assicurato nella gestione e conduzione dei locali precisati nella scheda di polizza, presso i quali
viene svolta l’attività professionale oggetto dell’assicurazione. Sono comunque esclusi dalla copertura i
danni derivanti da o attribuibili a:
a)
b)
c)
d)
e)
lavori di manutenzione straordinaria
attività non direttamente riconducibili all’attività professionale oggetto dell’assicurazione
installazione e manutenzione di insegne
qualsiasi dipendente dell’Assicurato (ivi inclusi i soci e amministratori dell’Assicurato)
qualsiasi inquinamento o contaminazione dell’aria, dell'acqua o del suolo.
Relativamente alla suindicata estensione di copertura, gli Assicuratori non risponderanno per somme
in eccesso all’importo indicato nella scheda di copertura per singolo Sinistro e in aggregato per il
Periodo di Assicurazione, quale sub-limite di risarcimento si intende compreso nel Massimale di
polizza indicato nella Scheda di Copertura e non in addizione allo stesso.
ARTICOLO 24 CLAUSOLA DI IDENTIFICAZIONE DELL'INTERMEDIARIO
Nella Scheda di Copertura è precisato quale delle due clausole che seguono è applicabile a questo
contratto, ritenendo nulla l’altra.
24.A CLAUSOLA GESTIONE POLIZZA AL CORRISPONDENTE
Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti ne affidano la gestione al Corrispondente dei
Lloyd’s AEC Spa il cui indirizzo è indicato nel Modulo.
Ai fini di questa assicurazione, detto Corrispondente agirà come intermediario riconosciuto da
entrambe le Parti.
E’ convenuto pertanto che :
a)
ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall’Assicurato al Corrispondente si considererà
come fatta agli Assicuratori stessi;
b)
ogni comunicazione fatta dal Corrispondente agli Assicuratori per conto del Contraente o
dell’Assicurato si considererà come fatta da questi agli Assicuratori;
c)
ogni comunicazione fatta dagli Assicuratori al Corrispondente si considererà come fatta al
Contraente e all’Assicurato stesso.
24.B CLAUSOLA BROKER
Con la sottoscrizione del presente contratto,
1)
il Contraente/Assicurato conferisce mandato al Broker precisato nel Modulo di rappresentarlo
ai fini di questo contratto di assicurazione;
2)
gli Assicuratori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd’s AEC Spa .di ricevere e
trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.
E’ convenuto pertanto che :
a)
ogni comunicazione fatta al Broker dal Corrispondente si considererà come fatta al
Contraente/Assicurato;
b)
ogni comunicazione fatta dal Broker al Corrispondente si considererà come fatta dal
Contraente/Assicurato stesso.
CONDIZIONI PARTICOLARI
1.
L’assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività:
a)
Consulenza Ecologica ed Ambientale: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni,
acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed
ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
b)
Igiene e Sicurezza del Lavoro: igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi,
acque e vapore); sicurezza del lavoro compreso l’incarico di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione come previsto dal D.L. 81/2008 e sue modifiche (individuazione
e valutazione dei rischi infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed
educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro,
elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione incendio
predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli).
c)
Sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione, a cielo
aperto e sotterranee, compreso l’incarico di direttore responsabile e sorvegliante come
previsto dal D.L. 624 del 25.11.1996 e sue modifiche
d)
Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per
l’Esecuzione dei Lavori come previsto dal D.L. 81/2008 e sue modifiche
e)
Fascicolo Fabbricato per l’accertamento della Consistenza Statico-Funzionale secondo
le delibere approvate dai singoli Enti Locali territoriali;
f)
Attività di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento come previsto dall’Art. 8
comma 5 del DPR 554/99
g)
Attività di verifica degli elaborati progettuali per i lavori d’importo inferiore a 20 milioni
di Euro come previsto dall’Art. 30 comma 6 della Legge 166/02.
h)
Project Management nelle Costruzioni;
i)
Responsabilità dirigenziali del servizio tecnico di un Ente Pubblico a professionisti
esterni con contratto di incarico professionale (TAR Lombardia, Sez. Brescia – sentenza
del 28.03.2003);
j)
Attività di Responsabile Unico del Procedimento esterno all’Ente Pubblico;
k)
DIA e superDIA.
l)
Certificatore Energetico
m)
Tecnico competente in acustica ambientale come previsto dalla Legge 447/95
n)
Attività di competenza tecnica come previsto dal D.lgs 152/06 “Norme in materia
ambientale”
2.
L’assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell’Assicurato, alla responsabilità
derivante dal Decreto Legislativo 163/2006 e successive modifiche, nel qual caso gli Assicuratori
si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto ai sensi del schema
D.M. 123/04 (soggetto ad un periodo massimo di 48 mesi) con un limite non superiore al
massimale di cui alla Polizza base. Per tali certificati il premio relativo e’ pagabile in soluzione
unica anticipata ed è soggetto ad un premio minimo netto di € 105,00.
In deroga alle condizioni dello schema D.M. 123/04, qualora, per cause non imputabili al
progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione
della gara, la copertura assicurativa del singolo Certificato perde automaticamente ogni efficacia
ed il premio pagato verrà rimborsato al netto delle tasse e dei costi amministrativi pari al 10% del
premio, soggetti comunque ad un minimo di Euro 250,00.
Con riferimento ad incarichi effettuati per autorità locali, ovunque si faccia menzione nel
Certificato Schema Tipo 2.2 al Decreto Legislativo 163/2006, si devono intendere richiamate
anche le leggi locali in materia di lavori pubblici.
3.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi della Legge
n. 196 del 30.06.2003 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in
conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione,
utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti
involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. Tale garanzia si intende
prestata fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari al 50% di quello
previsto in polizza.
4.
In caso di morte dell’Assicurato, l’assicurazione continua fino alla sua naturale scadenza a
favore degli eredi purché questi ne rispettino le condizioni.
5.
Viene espressamente stabilito che l'assicurazione non risponde di qualsiasi danno derivante
direttamente o indirettamente dall’incapacità' totale o parziale di macchine o strumentazioni o
componenti elettroniche, di sistemi operativi o di programmi computerizzati di leggere l'anno
2000 o date antecedenti o successive, così come non risponde di qualsiasi onere o costo
sostenuto o da sostenere al fine di evitare o ridurre tali danni.
6.
L’assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai reclami che dovessero essere fatti per la
prima volta contro l’Assicurato durante il periodo di assicurazione per diffamazione, lesione della
reputazione imprenditoriale o danni all’immagine di terzi, a seguito di errore od omissione
involontariamente commessi, nell’ambito e nello svolgimento dell’attività professionale
esercitata, dall’Assicurato o da persone del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a
rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano suoi dipendenti.
7.
E’ una condizione di validità della garanzia di questa polizza il fatto che l’assicurato sia un
individuo iscritto all’ Albo Professionale nazionale, regionale o provinciale degli Ingegneri, degli
Architetti, dei Chimici, dei Geologi, degli Agronomi e Forestali, degli Agrotecnici, dei Geometri,
dei Periti Agrari e dei Periti Industriali e/o abilitato ai sensi di legge all’esercizio della propria
attività professionale e che questa sia esercitata in qualità di Libero Professionista o nell’ambito
di uno studio associato o società di professionisti con parcelle annue non superiori a Euro
5.000.000,00. Se questa condizione viene meno, l’assicurazione cesserà dalla data della
cancellazione o radiazione ovvero dalla data di assunzione e gli assicuratori non saranno più
responsabili a partire da detta data.
In riferimento ai raggruppamenti di studi associati, il fatturato che dovrà essere dichiarato sarà
pari alla somma dei fatturati di ogni singolo membro del raggruppamento (con esclusione del
fatturato interno) ed il massimale di polizza sarà un singolo massimale aggregato per tutti i
membri del raggruppamento.
Nonostante quanto qui sopra previsto, gli Assicurati che abbiano un fatturato annuo superiore ad
Euro 5.000.000,00, potranno essere assicurati con la presente polizza previa compilazione di
apposito questionario, con termini e condizioni di polizza che saranno stabilite dagli Assicuratori.
8.
Si prende atto che la presente polizza si applica ai dipendenti di studi professionali, società,
raggruppamenti di società, sempre che tali dipendenti siano regolarmente iscritti al relativo Albo
Professionale, o siano membri della relativa Associazione di categoria e/o abilitati ai sensi di
legge all’esercizio della propria attività.
E’ inoltre inteso che ove ci sia in corso di validità una copertura di responsabilita’ Professionale
stipulata dal datore di lavoro gli Assicuratori risponderanno solamente per quei sinistri in
eccesso ai massimali di polizza di responsabilità professionale del datore di lavoro (Differenza di
Massimali) o per quei sinistri non coperti o sotto franchigia (Differenza di Condizioni e di
eccesso).
9.
Si prende atto che la copertura sarà valida anche se l’Assicurato dovesse fare uso di una
società di servizi per l’emissione delle fatture ai propri clienti, rimanendo comunque sempre
esclusa qualsiasi responsabilità derivante da attività amministrative di tali società di servizio.
10.
Nel caso di mancato rinnovo della copertura da parte dell’Assicurato per causa di decesso o in
quei casi in cui l’Assicurato cessi volontariamente l’attività professionale, gli Assicuratori si
impegnano (su esplicita richiesta) ad estendere la garanzia, previo versamento di un premio
aggiuntivo da concordarsi al momento delle stipulazione della presente polizza e ad ogni suo
rinnovo sulla base dei tassi di mercato ed ai sinistri denunciati agli Assicuratori nei cinque anni
successivi alla data di scadenza. Per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la cessazione
della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri
stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza.
PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO
1.
L’Assicurato dovrà dare immediata comunicazione scritta agli Assicuratori durante il periodo
d’assicurazione di:
1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all’Assicurato;
1.2 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall’Assicurato, in cui un terzo esprima l’intenzione
di richiedere dall’Assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza di una
negligenza professionale;
1.3 qualsiasi circostanza di cui l’Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa
ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurato,
fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone
coinvolte.
L’eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti
1.2 e 1.3 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo d’assicurazione.
2.
Ogni lettera relativa ad una richiesta di indennizzo, ogni mandato di comparizione o citazione e
ordinanza dovrà essere inoltrato agli Assicuratori immediatamente all’atto della sua ricezione.
Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l’Assicurato non deve ammettere sue
responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo.
3.
Gli Assicuratori hanno la facoltà di assumere in qualsiasi momento la gestione delle vertenze in
qualunque sede, a nome dell’Assicurato.
4.
L’Assicurato dovrà fornire agli Assicuratori tutta l’assistenza che questi gli richiederanno, ma
l’Assicurato non sarà tenuto a resistere ad un’azione legale, se questa non sia considerata
contestabile da un legale qualificato da nominarsi di comune accordo dall’Assicurato e dagli
Assicuratori.
5.
Senza il previo consenso scritto dell’Assicurato, gli Assicuratori non possono pagare risarcimenti
a terzi. Qualora però l’Assicurato opponesse un rifiuto a una transazione raccomandata dagli
Assicuratori preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l’eventuale azione legale, gli
Assicuratori non saranno tenuti a pagare di più dell’ammontare per il quale ritenevano di
transigere, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute col suo consenso fino alla data in cui
l’Assicurato abbia opposto detto rifiuto, fermi in ogni caso il limite di indennizzo e la franchigia
convenuti e detratte le somme eventualmente già pagate durante il Periodo Assicurativo per
danni, costi o spese del richiedente.
6.
Se alla data in cui si verifica una richiesta di indennizzo ai sensi della presente polizza,
l’Assicurato avesse diritto o avrebbe diritto in assenza della presente polizza, ad un indennizzo in
base a qualsiasi altra polizza o polizze, gli Assicuratori risponderanno solo per le somme
eccedenti gli importi che avrebbero dovuto essere pagati da tale altra polizza o polizze se queste
assicurazioni fossero risultate senza effetto.
Data
L'Assicurato o il Contraente
……………………………………………………………
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di
approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e
Speciali descritte nel presente contratto:
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO
Art.1
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.3
Premio
Art.14
Oggetto dell’Assicurazione
Art.15
Inizio e termine della garanzia
Art.16
Limiti di Indennizzo
Art.18
Esclusioni
Art. 22
Continuous Cover
Art. 24 (24.a e 24.B)
Clausola di identificazione dell'intermediario
Art.6 delle Condizioni Particolari – Validità della garanzia
Data
L'Assicurato o il Contraente
……………………………………………………………
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO
A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o clausole aggiuntive,
viene convenuto che il contratto di assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno,
costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente , oppure risultanti da od in
connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che
contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:
1.
Guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno),
guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di
sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2.
Qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo
qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla
minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo (I) di persone, agenti in proprio o per conto o in
connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose,
ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in
soggezione o timore il popolo o parte di esso.
La presente clausola esclude inoltre la copertura di perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati
direttamente o meno , o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di
controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.
Nel caso in cui l’assicuratore eccepisca l’accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghi il risarcimento
dei danni, perdite, costi o spese, l’onere di provare l’insussistenza di quanto deciso dall’assicuratore
graverà sull’assicurato.
Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli
organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del
resto della clausola
08.10.01
NMA 2918
Data
L'Assicurato o il Contraente
……………………………………………………………
DEFINIZIONI OPERE ALTO-RISCHIO
FERROVIE
Linee ferroviarie, rotaie, traversine, ghiaia, binari di stazione, ogni impianto di elettrificazione, di
segnalamento e di telemetria, con esclusione delle opere civili, sotto e sovrappassi, e degli edifici
adibiti a stazioni
FUNIVIE
Mezzi di trasporto su cavi sospesi, con esclusione di ascensori verticali o obliqui, di funicolari e con
esclusione delle opere edili connesse, quali gli edifici adibiti a stazioni (a valle, a monte e intermedie) e
i plinti di fondazione dei sostegni in linea.
GALLERIE
Tutte le gallerie naturale scavate con qualsiasi mezzo, nonchè gallerie artificiali, con esclusione di
sottopassi e sovrappassi
DIGHE
Sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica, con esclusione dei rafforzamenti delle sponde di fiumi.
OPERE SUBACQUEE
Tutte le opere totalmente sommerse o aventi le fondazioni basate nell’acqua