La tassazione dei fondi comuni

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La tassazione dei fondi comuni
La tassazione dei fondi comuni
di investimento italiani e esteri
Renzo P arisotto
I psoa, 16 dicem bre 2011
Aggiornato al 5 dicembre 2011
“Il regime di tassazione dei fondi
comuni di investimento”
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Il contesto normativo di riferimento
extratributario degli OICR italiani
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A seguito dell'emanazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e dei relativi
provvedimenti attuativi da parte del Ministero del Tesoro (ora Ministero
dell’Economia e delle Finanze), della Banca d’Italia e della Consob il quadro
normativo di riferimento degli OICR (fondi comuni di investimento e Sicav) di
diritto italiano ha subito profonde modificazioni.
La relativa disciplina, prima contenuta in una serie di leggi speciali, ora in gran
parte abrogate, è stata completamente riformulata e presenta ad oggi caratteri di
maggiore organicità, sistematicità e flessibilità.
Le disposizioni che regolavano il trattamento fiscale degli OICR sono, invece,
sopravvissute all’abrogazione avvenuta per mezzo dell’art. 214 del TUF ed hanno
subito modificazioni con il D.Lgs. 461/97, artt. 8 e 9.
Il rinnovato quadro normativo e regolamentare ha ampliato notevolmente lo
spettro di operatività degli OICR di diritto italiano e risulta ora possibile istituire
organismi dotati di una ampia flessibilità.
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Il contesto normativo di riferimento
extratributario degli OICR italiani
Nuova definizione di fondo comune di investimento contenuta nel DL
n. 78/2010 conv. nella L. n. 122/2010 in tema di fondi immobiliari
VALIDA PER TUTTI I FONDI
Deve intendersi per “fondo com une di investim ento” : il patrimonio
autonom o raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità
di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una
predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una
pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell'interesse dei
partecipanti e in autonom ia dai m edesim i” . Rispetto alla previgente
definizione, come rilevato nella relazione illustrativa al DDL di conversione del
decreto, viene maggiormente specificata la funzione economica del fondo
comune di investimento, ossia la raccolta del risparmio tra una pluralità di
investitori, l’investimento del patrimonio raccolto sulla base di una
predeterminata politica di investimento e l’autonomia delle scelte di
investimento della società di gestione del risparmio.
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Il contesto normativo di riferimento
extratributario degli OICR italiani
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Le caratteristiche ed i tratti distintivi delle diverse tipologie di
OICR di diritto italiano, con particolare riferimento ai limiti di
investimento ed ai beni che possono formare oggetto del
patrimonio dell'OICR sono individuati dalla normativa
regolamentare emanata dal Ministero dell’Economia, dalla
Banca d’Italia e dalla Consob.
Si distinguono in particolare le seguenti categorie:
•
Fondi aperti
•
Fondi chiusi
•
Fondi riservati
•
Fondi speculativi
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Il contesto normativo di riferimento
extratributario degli OICR italiani
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Fondi aperti
Si definiscono aperti, i fondi comuni di investimento nei quali i
partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso
delle quote secondo modalità previste dal regolamento del fondo.
I fondi aperti sono caratterizzati dalla variabilità del patrimonio in base
al saldo tra nuove sottoscrizioni e riscatti delle quote. Il numero delle
quote dunque non è prefissato e fluttua in funzione dell'andamento
delle nuove emissioni e delle richieste di rimborso.

Fondi chiusi
I fondi comuni di investimento si definiscono chiusi quando il diritto al
rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze
predefinite, da indicarsi nel regolamento del fondo. I fondi chiusi si
pongono al di fuori dell’ambito di applicazione della Direttiva UCITS
IV 2009/65/CE (fondi non armonizzati).
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Il contesto normativo di riferimento
extratributario degli OICR italiani
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Fondi riservati
Le SGR possono istituire fondi comuni di investimento aperti e chiusi
la partecipazione ai quali è riservata a particolari categorie di
investitori (cosiddetti “investitori qualificati”) da individuarsi nel
regolamento del fondo.
Possono essere fissati limiti agli investimenti diversi da quelli stabiliti
in via generale dalle norme prudenziali di contenimento e
frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia. I fondi
riservati si pongono al di fuori dell’ambito di applicazione della
Direttiva UCITS IV 2009/65/CE (fondi non armonizzati).
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Il contesto normativo di riferimento
extratributario degli OICR italiani
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Fondi speculativi
Le SGR possono istituire fondi speculativi sia in forma aperta sia chiusa stabilendo, nel
regolamento del fondo, norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio
diverse da quelle stabilite in via generale dalla Banca d’Italia per i fondi ordinari
I fondi speculativi si caratterizzano per i seguenti aspetti:
• non sono sottoposti a predefiniti vincoli in materia di oggetto dell’investimento;
• non possono avere più di duecento partecipanti;
• devono prevedere una sottoscrizione minima iniziale non inferiore a un 500.000
Euro;
• non possono essere oggetto di sollecitazione all’investimento;
• il regolamento deve menzionare la rischiosità dell’investimento e la circostanza che
esso avviene in tutto o in parte in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di
contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia per i fondi
ordinari.
Il regolamento del fondo deve indicare i beni oggetto di investimento e le modalità di
sottoscrizione e di rimborso delle quote.
Per quanto riguarda il rapporto con le Direttive comunitarie è presumibile che l’operatività in
deroga ai limiti di investimento si ponga come elemento costitutivo della fattispecie del fondo
speculativo (fondo non armonizzato)
Nell'ambito dei fondi speculativi possono annoverarsi anche i cosiddetti hedge fund.
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Il contesto normativo di riferimento
extratributario degli OICR italiani
Il 1° luglio 2011 è entrata in vigore la Direttiva UCITS IV (2009/65/CE) del Parlamento
europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 13 luglio 2009 che ha sostituito la direttiva
85/611/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobilari (OICVM).
Le modifiche introdotte dalla direttiva al quadro giuridico degli OICVM è quello di migliorare
“le condizioni di concorrenza tra questi organismi a livello comunitario, assicurando nel
contempo una tutela più efficace e più uniforme dei detentori delle quote”, assicurando un
coordinamento delle legislazioni nazionali che “agevola l’abolizione delle restrizioni alla libera
circolazione di quote di OICVM nella Comunità” e contribuisce alla stabilità del sistema
finanziario.
La direttiva UCITS IV, con la previsione di norme minime comuni per quanto riguarda
l’autorizzazione, la vigilanza, la struttura e l’attività degli OICVM stabiliti negli Stati membri,
intende individuare quel livello di armonizzazione necessario ad assicurare il riconoscimento
reciproco delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale degli Stati membri, al fine
di rendere possibile il rilascio di un’unica autorizzazione valida in tutta la Comunità e
l’applicazione del principio di vigilanza dello Stato membro d’origine (il c.d. “home country
control” => riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate dallo Stato di stabilimento
dell’OICVM in tutta la comunità).
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Il contesto normativo di riferimento
extratributario degli OICR italiani
Con la Direttiva UCITS IV vengono pertanto inserite tutta una serie di misure volte a
promuovere una maggiore integrazione del mercato europeo dei fondi, attraverso regole
che agevolano l’operatività transfrontaliera delle società di gestione.
La volontà è quella di creare un mercato unico (e competitivo) europeo dei fondi comuni di
investimento e delle Sicav.
In estrema sintesi, le innovazioni di maggior interesse introdotte dalla Direttiva UICTS IV
sono:
(i) istituzione del “passaporto” per i gestori => eliminato il divieto di istituire fondi in Stati
membri diversi da quello di stabilimento del gestore;
(ii) semplificazione della commercializzazione transfrontaliera delle quote di OICVM;
(iii) strutture di “master-feeder” => fondo (“feeder”) autorizzato ad investire almeno l’85%
del suo patrimonio in un altro OICVM (“master”) o suo comparto. La restante parte del
patrimonio deve essere utilizzata a copertura dell’investimento;
(iv) semplificazione per le fusioni e scissioni di fondi (transfrontaliere o nazionali);
(v) maggior efficacia degli obblighi informativi e la disciplina dei conflitti di interesse;
(vi) nuove procedure per la gestione dei rischi con specifica attenzione per ogni OICVM
all’esposizione complessiva ai rischi di mercato, ai rischi di controparte e ai rischi di
liquidità.
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Il contesto normativo di riferimento
extratributario degli OICR italiani
In base al Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 16190
del 29/10/2007 che ha recepito la c.d. Direttiva MIFID, è stata “coniata” una
definizione, valida per tutti i servizi di investimento, di “Clienti professionali di
diritto” (v. “ex investitori qualificati”) come di seguito individuati:
1.
i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per
operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
a)
b)
c)
d)
e)
banche;
imprese di investimento;
altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
imprese di assicurazione;
organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali
organismi;
(Segue)
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Il contesto normativo di riferimento
extratributario degli OICR italiani
Segue:
fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio
su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al
servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia
(locals);
i)
altri investitori istituzionali;
l)
agenti di cambio;
le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società,
almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
•
totale di bilancio: 20.000.000 EUR,
•
fatturato netto: 40.000.000 EUR,
•
fondi propri: 2.000.000 EUR.
gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti
finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre
operazioni finanziarie.
f)
2.
3.
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Schema di riferimento
SGR
AZIONISTI
SGR
Separazione
patrimoniale
PARTECIPANTI AL FONDO
(INVESTITORI)
FONDO A
FONDO B
QUOTE FONDI
AZIONI
FONDO C
OBBLIGAZIONI
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La disciplina dei fondi comuni di
investimento italiani: regime fiscale
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OI CR di diritto italiano
Anteriormente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 225/2010, conv.
nella L. n. 10 del 26/02/2011 (v. oltre), il regime fiscale degli OICVM
era contenuto nelle seguenti disposizioni



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
OICR di tipo aperto – art. 9, L. 23 marzo 1983, n. 77;
OICR di tipo chiuso – art. 11, L. 14 agosto 1993, n. 344 e Fondi Immobiliari
25/01/1994 n. 86;
SICAV – art. 14, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84;
Fondi lussemburghesi storici – art. 11-bis D.L. 30 settembre 1983, n. 512,
convertito dalla L. 25 novembre 1983, n. 649;
OICVM italiani dedicati a soggetti non residenti – art. 9, D.Lgs. n. 461/97.
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OI CR di diritto italiano
Norme di riferimento in vigore dal 1° luglio 2011, per effetto
dell’art. 2, commi da 62 a 84, D.L. n. 225/2010, conv. nella L. n.
10 del 26/02/2011 (v. oltre):

Art. 26-quinquies, D.P.R. n. 600/73;

Art. 73, comma 5-quinquies, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
•
Fondi immobiliari – D.L. 25 settembre 2001, n. 351, conv. nella L.
23 novembre 2001, n. 410
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“FONDI COM UNI DI DI RI TTO I TALI ANO:
REGI M E FI SCALE P ER I P ERCETTORI ”
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Distinzione tra redditi di capitale e redditi
diversi
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In relazione alla partecipazione agli OICR, l’investitore residente non
esercente attività d’impresa può ritrarre due differenti tipologie di reddito: il
reddito di capitale [art. 44, comma 1, lett. g) del Tuir], derivante dalla
partecipazione all’organismo di investimento collettivo (i redditi di capitale
conseguono da “atti di impiego del capitale”), ed il reddito diverso [art.
67, comma 1, lett. c-ter) del Tuir] derivante dalla negoziazione delle quote
(i redditi diversi conseguono da “atti di negoziazione”);
Esiste una precisa gerarchia => dapprima deve essere individuato il reddito
di capitale e solo successivamente il reddito diverso, conformemente a
quanto stabilito dal 1° comma dell’art. 67 (“sono redditi diversi se non
costituiscono redditi di capitale”) e dal comma 7, lettera a), dell’art. 68 del
della determinazione delle plusvalenze e delle
TUIR (“agli effetti
minusvalenze: a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata,
nonché dal costo o dal valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale
maturati ma non riscossi”).
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Quantificazione redditi di capitale

Il reddito di capitale è commisurato all’apprezzamento di valore che
le quote degli OICR hanno subito rispetto al valore di emissione nel
periodo intercorrente tra la data di acquisizione della partecipazione e
la data della distribuzione ovvero della dismissione della stessa
partecipazione. Detto apprezzamento è determinato dalla differenza
positiva tra:
• l’incremento di valore delle quote/azioni rilevato alla data della
distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione; e
• l’incremento
di valore delle stesse rilevato alla data di
sottoscrizione od acquisto.
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Quantificazione redditi diversi

Redditi diversi => differenziali positivi o negativi derivanti
dalla cessione delle quote o azioni (al netto dei redditi di
capitale pro-tempore maturati) e le perdite di
partecipazione direttamente riferibili al decremento di
patrimonio rilevato in capo all’OICVM
Aggiornato al 5 dicembre 2011
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Fondi com uni di diritto italiano:
regim e fiscale in vigore fino al 30/ 06/ 2011
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Il risultato maturato attraverso la gestione del fondo era assoggettato ad
imposta sostitutiva del 12,50% (artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 461/97);
Il prelievo era indistinto (colpiva a monte tutti i possessori delle quote a
prescindere dal loro “status” fiscale);
Soggetto passivo di imposta era il fondo per mezzo della SGR;
Risultato di gestione => differenza tra:
 Il valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell’anno, aumentato dei
rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell’anno, e diminuito delle
sottoscrizioni effettuate nell’anno;
 Il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio dell’anno. Quest’ultimo
viene aumentato dei redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o
esenti e dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR cui si applica
l’imposta sostitutiva del 12,50%.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
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Fondi com uni di diritto italiano:
regim e fiscale in vigore fino al 30/ 06/ 2011
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La SGR giornalmente redigeva un prospetto in cui indicava:
• il valore unitario delle quote di partecipazione;
• il valore complessivo netto del fondo;
Il “c.d. Delta NAV” => differenza tra il totale degli investimenti e le
passività del fondo, e cioè dal valore dei titoli in portafoglio comprensivo
dei ratei d'interesse sulle cedole meno i debiti imputabili al fondo
comune. Questo valore è diviso per il numero delle quote esistenti, per
ricavare il valore di rimborso di queste ultime.
L’imposta sostitutiva veniva calcolata con la medesima periodicità del
calcolo del valore delle singole quote rilevando:
• l’incremento imponibile del patrimonio che deriva dalle diverse
componenti reddituali,
• l’imposta dovuta sull’incremento così da determinare il valore del
patrimonio netto da assumere per la valorizzazione delle quote in
circolazione.
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Fondi com uni di diritto italiano:
regim e fiscale in vigore fino al 30/ 06/ 2011
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Nel risultato di gestione si computavano, non assoggettandoli
ritenute/imposte sostitutive, i proventi di seguito indicati:
•
•
ordinarie
Interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni pubbliche e private di cui all’art. 2, comma
1, del D.Lgs. n. 239/96 (c.d. obbligazioni emesse dai “grandi emittenti” residenti) => Il
fondo assume, pertanto, natura di soggetto “lordista”;
Proventi delle obbligazioni emesse da soggetti non residenti aventi una scadenza non
inferiore a 18 mesi, e proventi dei titoli di Stato ed equiparati emessi all’estero a
decorrere dal 10 settembre 1992 indipendentemente dalla scadenza;
•
Proventi delle operazioni di prestito titoli e p/t;
•
Proventi degli OICR esteri conformi alle direttive UE;
•
Utili derivanti da titoli partecipativi (dividendi);
•
alle
Non si applica la ritenuta del 27% sugli interessi e conti correnti bancari, a condizione
che la giacenza media annua non sia superiore al 5% dell’attivo medio gestito (art.
9, comma 1, L. 77/83). In tal caso, tali proventi concorrono a formare il risultato di
gestione;
Aggiornato al 5 dicembre 2011
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Fondi com uni di diritto italiano:
regim e fiscale in vigore fino al 30/ 06/ 2011
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Il risultato del fondo negativo poteva essere portato in deduzione dai risultati
positivi successivamente conseguiti dal fondo stesso senza limiti di tempo.
Operativamente, a fronte di un risultato di gestione quotidiano negativo, la
società di gestione accreditava al fondo con pari data un importo pari al 12,50%
del risultato negativo. Tale somma rappresentava così un minor debito d’imposta
del fondo comune, diminuendo il debito di imposta sostitutiva rilevata nel passivo
del fondo medesimo, ovvero un credito d’imposta iscritto nell’attivo del fondo
medesimo;
In alternativa al riporto del risultato negativo del fondo nei successivi periodi
d’imposta, in presenza di più fondi comuni gestiti dalla SGR, la stessa poteva
accreditare il fondo creditore di una somma pari all’ammontare del credito
maturato, prelevando l’importo dall’imposta sostitutiva dovuta da uno o più fondi
con risultato positivo (v. art. 9, comma 2-ter, L. 77/83).
Aggiornato al 5 dicembre 2011
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Fondi com uni di diritto italiano:
regim e fiscale in vigore fino al 30/ 06/ 2011
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Per i fondi mobiliari sottoscritti da meno di 100 partecipanti e limitatamente
alla parte del risultato di gestione maturato in ciascun anno riferibile alle
partecipazioni qualificate, l’imposta sostitutiva prevista era del 27%, salvo nei
seguenti casi in cui resta applicabile la misura del 12,50%
indipendentemente dal numero dei partecipanti:
 Utili relativi alle partecipazioni non qualificate (C.M. 24 novembre 2000
n. 213/E);
 Quote o azioni qualificate detenute in misura superiore al 50% da
investitori istituzionali, residenti e non, diversi dalle persone fisiche,
quali banche, assicurazioni, Sicav, fondazioni, fondi pensione, ecc. (art.
8, D.Lgs. n. 505/99).
Si considera qualificata ogni partecipazione al capitale o al patrimonio con
diritto di voto di società di capitali residenti o di società di ogni tipo non
residenti superiore al 10%, per le partecipazioni negoziate su mercati
regolamentati, ovvero al 50% per le altre partecipazioni.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
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Fondi com uni di diritto italiano:
regim e fiscale in vigore fino al 30/ 06/ 2011
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Il fondo con partecipazioni qualificate maturava quindi un doppio
risultato: quello riferibile alle partecipazioni qualificate tassato al 27% e il
residuo tassato al 12,50%;
Il risultato derivante dalle partecipazioni qualificate si determinava come
differenza tra:
 Il valore di esse alla fine dell’anno al lordo dell’imposta sostitutiva
accantonata aumentato dei corrispettivi delle cessioni di tali
partecipazioni e
 Il valore delle partecipazioni all’inizio dell’anno e il costo o valore di
acquisto delle partecipazioni aumentato di ogni onere ad esso relativo,
con esclusione degli interessi passivi.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
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Fondi com uni di diritto italiano:
regim e fiscale in vigore fino al 30/ 06/ 2011
Tassazione in capo ai percettori residenti

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Nel caso la partecipazione ai fondi non era assunta nell’esercizio di
un’impresa commerciale, i proventi (= reddito di capitale) non
concorrevano a formare il reddito imponibile dei partecipanti (soggetto
passivo era quindi il fondo);
Se il partecipante acquistava o cedeva le quote al di fuori delle strutture
di servizio dell’OICR (SGR, SIM di collocamento) conseguendo una
plusvalenza, essa era assoggettata ad una tassazione autonoma (12,50%)
in dichiarazione salva l’opzione per il risparmio amministrato o per il
risparmio gestito;
Per le partecipazioni assunte nell’esercizio di un’impresa commerciale
(imprenditori individuali, alle società di persone commerciali ed ai soggetti
IRES), i relativi proventi, anche se iscritti in bilancio, concorrevano a
formare il reddito nell’esercizio in cui erano percepiti, riconoscendo un
credito d’imposta pari al 15%, 36,98% del loro importo, a seconda della
tipologia di OICR. Il credito d’imposta neutralizzava in tal modo la
tassazione a monte subita a causa dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
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Fondi com uni di diritto italiano:
regim e fiscale in vigore fino al 30/ 06/ 2011
Tassazione in capo ai percettori NON residenti
I soggetti esteri residenti in Stati con i quali è previsto lo scambio di
informazioni con l’amministrazione finanziaria italiana, che sottoscrivevano
quote di fondi comuni mobiliari italiani aperti o chiusi, azioni di Sicav italiane,
nonché quote dei cosiddetti “fondi lussemburghesi storici” avevano diritto al
pagamento di una somma pari al 15% dei proventi (redditi di capitale)
rivenienti dall’OICR, in modo da neutralizzare il carico fiscale costituito
dall’imposta sostitutiva del 12,50% sul risultato maturato della gestione assolta
dall’OICR e ricevere così, in sostanza, un provento lordo da imposizione (art. 9,
commi 1, 2, 3 del D.Lgs. 461/97).
L’art. 9, comma 4 del D.Lgs. 461/97 prevedeva invece che per gli OICR di
diritto italiano, sottoscritti esclusivamente da soggetti esteri di cui sopra,
non trovava applicazione l’imposta sostitutiva del 12,5% in capo all’OICR (si
veda la Risoluzione n. 137/E del 4 ottobre 2005).
Tutti gli altri soggetti non residenti restavano incisi della tassazione in capo al
fondo senza aver diritto ad alcun credito d’imposta.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
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Fondi m obiliari chiusi
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
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La disciplina di tali organismi riprendeva quella dei fondi aperti,
pur tenendo conto della peculiarità degli attivi che formano
oggetto di investimento (tendenzialmente società non quotate) e
che richiedono investitori “pazienti”;
Il prospetto relativo al patrimonio netto è redatto
semestralmente e non giornalmente come per i fondi aperti;
Il prospetto riporta l’ammontare dell’imposta sostitutiva maturata
nel primo semestre di gestione del fondo ovvero il credito
d’imposta, qualora emerga un risultato negativo.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
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“REGI M E FI SCALE DEI FONDI COM UNI DI
I NVESTI M ENTO I N VI GORE DAL 1° LUGLI O 2011”
[ AR T. 2, COM M I DA 62 A 84, D.L. 29 DI CEM BR E 2010, N . 255 CON V.
LEGGE 26.02.2011 N . 10]
30
Regime fiscale dei fondi comuni di investimento
Il regime fiscale degli OICR
Per gli OICR di diritto italiano (diversi dai fondi immobiliari) e fondi lussemburghesi
storici di cui all’art. 73, comma 5-quinquies, del Tuir
dal 1° gennaio 2012, verrà meno la necessità di mantenere l’applicazione nei
confronti dei suddetti organismi delle ritenute e delle imposte sostitutive oggi
applicate con aliquota più elevata del 27%, al fine di garantire parità di trattamento
tra investimento diretto e indiretto, tramite OICR, in strumenti finanziari.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
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Regime fiscale dei fondi comuni di investimento
Il regime fiscale degli OICR
Art. 2, comma 15, lett. b), del D.L. n. 138/2011: modifica l’art. 73, comma 5-quinquies, del Tuir:
 Fino al 31 dicembre 2011: gli OICR con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e i fondi
lussemburghesi storici non sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell’imposta
sostitutiva del 27% di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 239/96. Le ritenute operate sui redditi di
capitale sono a titolo d’imposta. Non si applicano la ritenuta del 27% prevista dal comma 2
dell’art. 26 del D.P.R. n. 600/73 sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti, a
condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5% dell’attivo medio
gestito, nonché le ritenute del 12,50% previste dagli artt. 26, commi 3-bis e 5, e 26-quinquies del
predetto decreto nonché dall’art. 10-ter della L. n. 77/83;
 A decorrere dal 1° gennaio 2012: gli OICR con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e i
fondi lussemburghesi storici non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui
redditi di capitale sono a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2
dell’art. 26 del D.P.R. n. 600/73, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e
depositi bancari e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo art. 26 e dell’art. 26quinquies del predetto decreto nonché dall’art. 10-ter della L. n. 77/83.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
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Regime fiscale dei fondi comuni di investimento
Il regime fiscale degli OICR
… segue: modifica l’art. 73, comma 5-quinquies, del Tuir:
 eliminato il riferimento all’imposta sostitutiva del 27% di cui all’art. 2 del D.Lgs.
n. 239/96 sugli interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni emesse da
soggetti non residenti aventi scadenza inferiore a 18 mesi;
 la ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari italiani è
sempre disapplicata, indipendentemente dalla giacenza media annua rispetto
all’attivo medio gestito (superiore o meno al 5%);
 è prevista la disapplicazione della ritenuta sugli interessi e altri proventi dei
depositi bancari italiani.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
33
Regime fiscale dei fondi comuni di investimento
Art. 26-quinquies, D.P.R. n. 600/ 73
Dal 1° luglio 2011 non è più prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul
risultato di gestione conseguito annualmente dagli organismi di investimento in
quanto la tassazione sui redditi di capitale avviene, in via generale, in capo
ai partecipanti al momento della percezione dei proventi, applicando una
ritenuta del 12,50%.
La tassazione avviene pertanto al momento:


della percezione dei proventi;
del disinvestimento [riscatto, liquidazione, cessione o
trasferimento (*)] delle quote o azioni, alla stregua di quanto già
avviene per i fondi di diritto estero.
E’ stata in tal modo eliminata la differenza di tassazione tra i proventi derivanti
dalla partecipazione ad OICVM esteri e OICR italiani.
(*)
In deroga a tale presunzione non è assimilato ad una cessione il trasferimento
avvenuto per successione o donazione
Aggiornato al 5 dicembre 2011
34
Regime fiscale dei fondi comuni di investimento

Definizione di fondo comune d’investimento:
“il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra
una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base
di una predeterminata politica di investimento, suddiviso in quote di
pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell’interesse
dei partecipanti e in autonomia dai medesimi”
Aggiornato al 5 dicembre 2011
35
Regime fiscale dei fondi comuni di investimento
Le modifiche recate dall’art. 2 del D.L. n. 225/2010 riguardano il regime tributario applicabile
agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) con sede in Italia, con esclusione dei
fondi immobiliari.
La riforma è applicabile a:
 Fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano;
 Fondi comuni di investimento mobiliare chiusi;
 SICAV;
 OICR aperti con sede in Lussemburgo (c.d. fondi lussemburghesi storici).
I fondi assumono la qualifica di soggetto “lordista”, cioè il diritto a percepire i redditi di capitale
“al lordo” dell’imposta sostitutiva ovvero delle ritenute alla fonte applicabili.
A decorrere dal 1° luglio 2011 la tassazione avviene in capo ai partecipanti al momento della
percezione dei proventi.
Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al fondo è applicata una ritenuta alla fonte
del 12,50% su:
 proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento;
 proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione
delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle stesse.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
36
Regime fiscale dei fondi comuni di investimento
Si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia,
amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di
provenienza, salvo che il trasferimento non avvenga a favore di società fiduciarie o
intermediarie che prestano i servizi di investimento in nome proprio e per conto del
cliente in tutti i casi in cui il fiduciante ed il cliente sia sempre il medesimo soggetto e
sempreché il trasferimento non implichi il cambiamento del regime di tassazione delle
quote o azioni.
Assumono rilevanza fiscale anche i trasferimenti effettuati da un comparto all’altro del
medesimo organismo di investimento, vale a dire le cosiddette operazione ”switch”.
La ritenuta non è applicabile sui proventi percepiti da:

dai soggetti residenti in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di
informazioni;

dagli investitori istituzionali esteri;

dagli enti od organismi internazionali.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
37
Regime fiscale dei fondi comuni di investimento

Modalità di applicazione della ritenuta (art. 26-quinquies, D.P.R. n. 600/73)
Applicazione di una ritenuta a titolo di acconto del 12,50% nei confronti di:
 Imprenditori individuali se le partecipazioni sono relative all’impresa
 Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti in Italia;
 Società;
 Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
La ritenuta è applicata, invece, a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti,
compresi quelli esenti o esclusi dall’IRES.
Il soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta è la SGR che ha istituito il fondo o la
Sicav.
Per le quote o azioni dei fondi storici lussemburghesi di cui all’art. 11-bis del D.L. n.
512/1983 collocate nel territorio della Stato, la ritenuta deve essere operata dai
soggetti residenti incaricati del collocamento delle stesse.
Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito
accentrato la ritenuta è applicata dall’intermediario residente presso il quale le quote o
azioni siano state depositate.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
38
Regime fiscale dei fondi comuni di investimento
Fattispecie reddituali
Sostituto d’imposta
o Proventi periodici
SGR che ha istituito il fondo, e le SICAV;
o Rimborso quote o azioni
Per i fondi lussemburghesi storici è sostituto d’imposta il soggetto
o Liquidazione delle quote o incaricato del collocamento delle quote o azioni.
azioni
Negoziazione quote o azioni: la ritenuta è applicata dai soggetti
di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 600/73 incaricati della negoziazione
o Cessione delle quote
delle quote o azioni medesime (che, a seconda dei casi, può
coincidere con l’emittente delle quote o azioni) – v. sopra Quote/azioni del fondo/sicav immesse in un sistema di deposito
accentrato (p.e. come Monte Titoli): la ritenuta verrà applicata dagli
o Proventi periodici
intermediari finanziari aderenti, direttamente o indirettamente a
tale sistema di deposito presso cui il cliente ha depositato le quote. Il
o Rimborso quote o azioni
ruolo di sostituto d’imposta è assunto, pertanto, da un soggetto
o Cessione delle quote
diverso dalla SGR, di norma da individuare nell’intermediario più
vicino al cliente (v. banca che ha nel deposito o nella “rubrica
o Liquidazione delle quote o
fondi” l’evidenza delle quote/azioni). Accade sostanzialmente
azioni
quanto già succede per gli ETF quotati o per i fondi esteri privi di
banca corrispondente in Italia.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
39
Regime fiscale dei fondi comuni di investimento
I redditi diversi di natura finanziaria
Il sostituto d’imposta tenuto ad applicare il regime del risparmio amministrato è
l’intermediario presso il quale i titoli sono in custodia, amministrazione, deposito, gestione
o in altro rapporto stabile.
Fattispecie
Sostituto d’imposta
SGR che hanno istituito il fondo, le
o Nel caso di collocamento diretto SICAV e, per i fondi lussemburghesi
delle quote o azioni dell’OICR
storici, i soggetti incaricati del
collocamento delle quote o azioni
o Qualora il partecipante abbia
sottoscritto un formale contratto
di custodia, amministrazione o
deposito, ovvero altro stabile
rapporto
(v.
rubrica
fondi;
evidenza fondi)
Aggiornato al 5 dicembre 2011
Intermediario collocatore
40
Regime fiscale dei fondi comuni di investimento
I redditi diversi di natura finanziaria
Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali,
realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo
oneroso di quote di OICR domestici sono soggette a imposta sostitutiva del 12,50%,
nonché da enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del Tuir (enti non commerciali residenti). Il
contribuente può optare per una delle seguenti modalità di tassazione:

Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi (art. 5, D.Lgs. n. 461/97);

Tassazione secondo le regole del risparmio amministrato (art. 6, D.Lgs. n. 461/97);

Tassazione secondo le regole del risparmio gestito (art. 7, D.Lgs. n. 461/97).
Aggiornato al 5 dicembre 2011
41
Regime fiscale dei fondi comuni di investimento
I redditi diversi di natura finanziaria
Le plusvalenze conseguite da:
 persone fisiche nell’esercizio di imprese commerciali,
 società in nome collettivo,
 società in accomandita semplice ed equiparate di cui all’art. 5 del Tuir,
mediante cessione a titolo oneroso di quote di OICR domestici concorrono, per l’intero
ammontare, a formare il reddito d’impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia
secondo il regime ordinario.
Gli eventuali differenziali negativi sono integralmente deducibili dal reddito imponibile del
soggetto cedente. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze
fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni
dedotte nei precedenti periodi di imposta.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
42
Regime fiscale dei fondi comuni di investimento
I redditi diversi di natura finanziaria
Le plusvalenze conseguite da:

società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, vale a dire da Spa,
Sapa, Srl, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali
mediante cessione a titolo oneroso delle quote di OICR domestici concorrono a formare il
reddito d’impresa imponibile ai fini IRES per il loro intero ammontare.
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo
fiscale delle azioni cedute e assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti
periodi di imposta.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
43
Regime fiscale dei fondi comuni di investimento
I redditi diversi di natura finanziaria
Le plusvalenze conseguite da:

Fondi pensione italiani di cui al D.Lgs. n. 252/2005
mediante cessione a titolo oneroso delle quote di OICR domestici sono incluse nel calcolo
del risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del
11%.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
44
Regime fiscale dei fondi comuni di investimento
I redditi diversi di natura finanziaria
Le plusvalenze conseguite da:

Fondi immobiliari di cui al D.L. n. 351/2001
non sono seggette ad imposte sui redditi.
I proventi derivanti dalla partecipazione a tali fondi sono assoggettati in capo ai
partecipanti con una ritenuta del 20% applicata a titolo di acconto o d’imposta (a
seconda della natura giuridica dei partecipanti), con esclusione dei proventi percepiti da
fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti
in Stati o territori “White list”, nonché su quelli percepiti da enti od organismi internazionali
costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o
organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
45
Regime fiscale dei fondi comuni di investimento
Regime fiscale applicabile ai proventi percepiti da investitori esteri
I proventi derivanti dall’investimento in quote di OICR domestici percepiti da investitori
fiscalmente non residenti in Italia sono soggetti a un ritenuta del 12,50%.
Tale ritenuta non è applicata nel caso in cui i proventi in questione siano percepiti dai
soggetti indicati all’art. 6 del D.Lgs. n. 239/96, vale a dire:
a) Soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto previsto
dall’art. 168-bis del Tuir (c.d. White List , DM 04/09/1996);
b) Enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi
esecutivi in Italia;
c) Investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi
inclusi nella “White List”;
d) Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato
Aggiornato al 5 dicembre 2011
46
Regime fiscale dei fondi comuni di investimento
Regime fiscale applicabile ai proventi percepiti da investitori esteri
Procedura per beneficiare dell’esenzione. Il sostituto d’imposta deve acquisire:
a) autocertificazione dell’effettivo beneficiario dei proventi che attesti il possesso dei
requisiti soggettivi per la non applicazione dell’imposta, redatta in conformità allo schema
prevista dal DM 12 dicembre 2001. Tale autocertificazione produce effetti salvo revoca e
non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al medesimo
intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o altre finalità;
b) dati identificativi soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli
depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a terminare gli
interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza;
c) per gli investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, la dichiarazione del legale
rappresentante dell’ente che attesti il possesso della specifica competenza ed esperienza
in operazioni in strumenti finanziari, nonché che l’ente non è stato costituito allo scopo di
gestire investimenti effettuati da un numero limitato o chiuso di partecipanti residenti in
Italia o in Paesi indicati nella c.d. “black list”.
N.B. per effetto delle modifiche recate dallo schema di decreto legislativo per l’attuazione
della Direttiva UCITS IV, l’esenzione sarebbe limitata ai proventi maturati nel periodo di
possesso delle quote o azioni da parte dei soggetti di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 239/96.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
47
Regime fiscale dei fondi comuni di investimento
Regime fiscale applicabile ai proventi percepiti da investitori esteri
Applicazione delle disposizioni convenzionali:
Ai proventi percepiti da investitori esteri fiscalmente residenti in Paesi non inclusi nella c.d.
“White List” possono comunque beneficiare di un trattato contro le doppie imposizioni stipulato
con l’Italia.
Esiste tuttavia un problema di identificazione della corretta disposizione convenzionale cui è
possibile fare riferimento.
L’Amministrazione finanziaria con Circolare n. 11/E/2011, con riferimento alla diversa tipologia
di proventi derivanti da fondi immobiliari ha chiarito che, “in mancanza di una apposita
previsione convenzionale, i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari rientrano
nella categoria degli “interessi” disciplinati dall’art. 11 delle convenzioni concluse dall’Italia che
siano conformi al modello di convenzione OCSE trattandosi comunque di redditi di capitale
diversi dai dividendi”.
Qualora tale indirizzo venisse confermato anche per gli OICR ne conseguirebbe che i proventi
derivanti da un investimento in quote di un OICR domestico, se percepiti da un investitore estero
residente in uno Stato che ha stipulato con l‘Italia una convenzione contro le doppie imposizioni,
ma non incluso nella c.d. “White List”, potrebbero essere soggetti ad una ritenuta a titolo di
imposta con l’aliquota ridotta prevista dalle disposizioni convenzionali per gli interessi.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
48
Regime fiscale dei fondi comuni di investimento
Regime transitorio
Fino al 30 giugno 2011 si continuerà ad applicare il regime di tassazione “per maturazione”,
In caso di risultato positivo le SGR e le SICAV verseranno la relativa imposta sostitutiva del 12,50%
a partire dal 16 febbraio 2012 in un numero massimo di undici rate.
In caso di risultato negativo lo stesso potrà essere utilizzato in compensazione del risultato positivo al
30 giugno 2011 di altri fondi conseguiti dagli investitori a decorrere dal 1° luglio 2011.
Alle quote o azioni possedute al cambio di regime è stato attribuito quale valore di partenza il NAV
del 30 giugno 2011.
Ai fini del capital gain le norme transitorie prevedono che il costo di carico delle quote possedute sia
rettificato in aumento (o in diminuzione) per un ammontare pari la differenza positiva (differenza
negativa) tra NAV al 30 giugno 2011 e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.
In caso di cessazione del fondo la SGR, la SICAV ovvero il soggetto incaricato del collocamento delle
quote o azioni dei fondi lussemburghesi storici riconosceranno ai partecipanti mediante rilascio di
apposita certificazione, gli eventuali risultati negativi non utilizzati affinché possano recuperarli
secondo le regole ordinarie di cui all’art. 68, comma 4 del Tuir (v. compensazione con plusvalenze
realizzate entro 4 anni). In proposito – ai fini del computo del limite temporale dei quattro anni per
l’anzianità della minusvalenza – si prende a riferimento la data di cessazione dell’organismo di
investimento.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
49
Regime fiscale dei fondi comuni di investimento
Regime transitorio
Il risultato di gestione maturato al 30 giugno 2011 è stato calcolato secondo le disposizioni
ordinariamente applicabili e quindi pari alla differenza tra:
i.
Il valore del patrimonio netto del fondo al 30 giugno 2011, al lordo dell’imposta sostitutiva,
aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti e diminuito delle sottoscrizioni
effettuate nel corso del semestre; e
ii.
Il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio dell’anno, aumentato dei proventi derivanti
dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti a imposizione
sostitutiva, nonché dei proventi esenti e dei proventi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta
Determinazione della base imponibile al 30/06/2011
+
Valore del patrimonio netto al 30/06/2011
+
Imposta sostitutiva accantonata
+
Rimborsi e distribuzioni effettuate tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2011
-
Sottoscrizioni effettuate tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2011
-
Valore del patrimonio netto ad inizio anno
-
Proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR soggetti a imposta sostitutiva
-
Proventi esenti o soggetti a ritenuta a titolo di imposta
Aggiornato al 5 dicembre 2011
50
Regime fiscale dei fondi comuni di investimento
Regime transitorio - esempi di calcolo dei redditi di capitale post 01/07/2011
NAV
NAV al 30 Valore di rimborso
sottoscrizione
giugno
o cessione delle
o acquisto
2011
quote o azioni
40
40
60
30
Redditi di capitale post 01/07/2011
70
Reddito di capitale da assoggettare a
ritenuta del 12,50% è pari a 10=(70-60);
20=(60-40) è stato già tassato in capo al
fondo (v. maturato nel vecchio regime)
70
Reddito di capitale da assoggettare a
ritenuta del 12,50% è pari a 40=(70-30); la
perdita maturata al 30/06/2011 nel vecchio
regime di -10=(30-40) è già riconosciuta nel
NAV al 30/06/2011, in quanto comprensivo
del risparmio di imposta
Aggiornato al 5 dicembre 2011
51
Regime fiscale dei fondi comuni di investimento
Regime transitorio - esempi di calcolo dei redditi diversi
Costo
sottoscrizione
o acquisto
45
30
30
NAV
sottoscrizione o
acquisto
40
40
40
NAV al
30
giugno
2011
30
30
60
Costo fiscale quote
possedute al 30
giugno 2011
[45+(30-40)]=[4510]=35
[30+(30-40)]=[3010]=20
[30+(6040)]=[30+20]=50
Aggiornato al 5 dicembre 2011
Valore di
rimborso
Redditi diversi
Plus/Minus
25
R. Capitale
(25-30) = 0
R. Diverso (Minus)
[(25-35) – (0)] = -10
70
R. Capitale
(70-30) = 40
R. Diverso (Plus)
[(70-20) – (40)] = 10
70
R. Capitale
(70-60)= 10
R. Diverso (Plus)
[(70-50)-(10)] = 10
52
Regime fiscale dei fondi comuni di investimento
Il regime dei risultati negativi risultanti al 30/06/2011
Con effetto dal 1° luglio 2011 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 30
giugno 2011 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV, sono utilizzati in
compensazione:
A)
dapprima, dei risultati positivi di altri fondi gestiti dalla stessa società di gestione
del risparmio (compensazione orizzontale); e
B)
per l’eccedenza, dei risultati soggetti alle ritenute operate ai sensi dell’art. 26quinqioes del D.P.R. n. 600/73, senza limiti di importo e di tempo (compensazione
verticale).
Il risultato di gestione maturato dagli OICVM domestici al 1° luglio 2011 rappresenta
un “tax asset” che non è stato possibile compensare con i risultati di altri OICVM gestiti
dalla medesima SGR, diventa monetizzabile tramite la compensazione dei redditi
soggetti alla ritenuta del 12,50% prevista dall’art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73
(20% dal 1° gennaio 2012).
In caso di cessazione del fondo al 30/06/2011 l’eventuale minus non compensabile
viene riconosciuta ai partecipanti che potranno computarla in diminuzione di redditi
diversi realizzati secondo le regole proprie del regime della dichiarazione, del
risparmio amministrato o del risparmio gestito.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
53
“FONDI COMUNI DI DIRITTO ESTERO:
REGIME FISCALE PER I PERCETTORI”
54
OI CR di diritto estero: norm e di
riferim ento


Art. 10-ter, L. 23 marzo 1983, n. 77;
OICVM di tipo chiuso immobiliari => art. 8, D.L. n.
512/1983 (titoli atipici);
Aggiornato al 5 dicembre 2011
55
OI CVM di diritto estero: norm e di
riferim ento

L’art. 2, comma 80, D.L. 29 dicembre 2010, n. 255 conv.
Legge 26.02.2011 n. 10 ha sostituito integralmente il testo
dell’art. 10‐ter della Legge n. 77/1983, recante la disciplina
fiscale applicabile ai proventi da partecipazione ad organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
56
OI CVM di diritto estero: norm e di
riferim ento

Esiste anche uno schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva
UCITS IV che contiene proposte di modifica della nuova disciplina che troverà
nel complesso applicazione per i proventi percepiti a decorrere dall’1° luglio
2011, e che contiene, in sintesi, le seguenti novità:



il trattamento fiscale dei proventi da partecipazione ad OICVM europei non
conformi alla direttiva comunitaria (civilistica), ma le cui SGR sono
assoggettate a forme di vigilanza viene equiparato a quello dei proventi da
partecipazione ad OICVM europei armonizzati;
il trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario e la conversione di
quote o azioni da un comparto ad un altro del medesimo organismo
costituiscono nuove ipotesi di imposizione dei redditi di capitale;
i proventi da partecipazione ad OICVM comunitari (armonizzati e non
armonizzati ma vigilati) non collocati in Italia, sono soggetti alla ritenuta a
titolo d’imposta (per gli individui non imprenditori) da parte dell’intermediario
che interviene nella loro riscossione.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
57
OI CVM di diritto estero: am bito
soggettivo


OICVM conformi alla nuova direttiva 2009/65/CE (civilistica) situati negli
Stati membri dell’Unione Europea (UE) e negli Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo (SEE) inclusi nella lista del decreto che dovrà essere
emanato ai sensi dell’art. 168‐bis, comma 1, del T.U.I.R. e collocati in Italia
(art. 10‐ter, comma 1, Legge n. 77/1983) (OICVM armonizzati UE/SEE
collocati);
OICVM non conformi alla nuova direttiva 2009/65/CE, vigilati nei Paesi
esteri in cui sono istituiti, situati negli Stati membri dell’Unione Europea (UE) e
negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) inclusi
nella lista del decreto che dovrà essere emanato ai sensi dell’art. 168‐bis,
comma 1, del T.U.I.R. e collocati in Italia (art. 10‐ter, comma 2, Legge n.
77/1983) (OICVM non armonizzati UE/SEE ma vigilati UE/SEE collocati);
Aggiornato al 5 dicembre 2011
58
OI CVM di diritto estero: am bito
soggettivo


OICVM di cui ai due punti precedenti non collocati in Italia, o i cui proventi
sono percepiti all’estero (art 10 ter comma 5 Legge n. 77/1983) (OICVM
armonizzati UE/SEE e non armonizzati UE/SEE ma vigilati UE/SEE non
collocati);
OICVM diversi dai precedenti, tra cui sono da ricomprendere: (i) OICVM
(UE/SEE) non conformi alla nuova direttiva 2009/65/CE non assoggettati a
forme di vigilanza nei Paesi esteri in cui sono istituiti; (ii) OICVM (armonizzati e
non armonizzati UE/SEE) situati in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo (SEE) ma non inclusi nella white list di cui all’art. 168‐bis,
comma 1, del T.U.I.R. e (iii) OICVM situati in Paesi extra‐europei (es. Stati
Uniti) (art. 10‐ter, comma 6, Legge n. 77/1983) (OICVM non armonizzati).
Aggiornato al 5 dicembre 2011
59
OI CVM di diritto estero: regim e fiscale
dei partecipanti
Regime in vigore sino al 30/06/2011
Nel vigore del regime previgente i proventi percepiti dalla partecipazione ad
OICVM di diritto estero erano soggetti a due diverse modalità di imposizione, a
seconda che i proventi derivassero da:
i.
OICVM situati nella comunità europea e conformi alle direttive comunitarie (i
c.d. fondi “armonizzati”;
ii. OICVM situati nella comunità europea ma non conformi alle direttive
comunitarie (i c.d. fondi “non armonizzati”) e gli OICVM non comunitari
Aggiornato al 5 dicembre 2011
60
OI CVM di diritto estero: regim e fiscale
dei partecipanti
Regime in vigore sino al 30/06/2011
Ai sensi dell’art. 10-ter, come risultante anteriormente alle modifiche di cui al D.L. n.
225/2010, i proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM situati nella UE, conformi
alle direttive comunitarie, le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato,
erano soggetti ad una ritenuta del 12,50% che doveva essere operata dai soggetti
residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della
negoziazione delle quote. Tale ritenuta trovava applicazione:
a) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’OICVM e
b) sui proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto o cessione delle quote
o azioni ed il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote.
Come valore di sottoscrizione o acquisto si assumeva il valore della quota rilevato
dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime
La ritenuta era applicata a titolo di imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione
assunte al di fuori del regime di imprese commerciali e a titolo di acconto in ogni altro
caso.
Nel caso di quote o azioni collocate all’estero o comunque i relativi proventi fossero
conseguiti all’estero senza l’applicazione della ritenuta, i relativi proventi, se percepiti al
di fuori dell’esercizio di una attività commerciale sono assoggettati a tassazione
sostitutiva ex art. 18 Tuir.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
61
OI CVM di diritto estero: regim e fiscale
dei partecipanti
Regime in vigore sino al 30/06/2011
Ai sensi dell’art. 10-ter, come risultante anteriormente alle modifiche di cui al D.L.
n. 225/2010, i proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM di diritto estero non
armonizzati concorrevano a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che
fossero percepiti in costanza di partecipazione sotto forma di distribuzione, sia se
percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni
e il valore di sottoscrizione o acquisto.
Nel caso in cui i proventi fossero stati percepiti in Italia per il tramite di soggetti
residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o
negoziazione delle quote o azioni, tali soggetti dovevano operare una ritenuta del
12,50% a titolo di acconto delle imposte sui redditi.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
62
OI CVM di diritto estero: regim e fiscale
dei partecipanti dal 1° luglio 2011


L’art. 10‐ter della Legge n. 77/1983, prevede l’applicazione di una ritenuta al 12,50%
sui redditi di capitale di cui alla lettera g) dell’art 44 del T.U.I.R.:
(i)
distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento;
(ii)
compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione
delle azioni o quote ed il costo medio ponderato di acquisto o di sottoscrizione
delle medesime. In ogni caso il valore o il costo delle quote è rilevato dai
prospetti periodici (NAV di riferimento). Il reddito di capitale (provento) dovrebbe
essere pari alla differenza (positiva) tra il NAV (o meglio ultimo NAV) disponibile
alla data di percezione del provento ed il NAV alla data di sottoscrizione o di
acquisto della quota.
Resta fermo che nei casi di cessione, rimborso o liquidazione, l’ammontare percepito che
eccede il Δ NAV costituisce reddito diverso a norma dell’art. 67 del T.U.I.R.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
63
OI CVM di diritto estero: regim e fiscale
dei partecipanti dal 1° luglio 2011
La ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta sui redditi di capitale è applicata:


in caso di negoziazione dall’intermediario residente che ha ricevuto da dell’investitore
l’incarico alla cessione delle quote;
nel caso di pagamento dei proventi o di riacquisto delle quote, dalla banca
corrispondente in Italia dell’OICVM o dall’intermediario più vicino all’investitore (in
caso di disintermediazione della banca corrispondente; cfr. Risoluzione n. 109/E del
2003).
Nel caso degli ETF (Exchange Traded Fund), vale a dire OICVM quotati nei mercati
regolamentati italiani, poiché per effetto della dematerializzazione delle quote la banca
corrispondente risulta “disintermediata”, l’obbligo di operare la ritenuta è in ogni caso da
attribuire all’intermediario finale incaricato dall’investitore alla riscossione dei proventi (cfr.,
Risoluzione del 7 maggio 2002 n. 139/E); tutti gli ETF attualmente quotati su Borsa italiana
sono “armonizzati” (v. oltre).
Aggiornato al 5 dicembre 2011
64
OI CVM di diritto estero: regim e fiscale
dei partecipanti dal 1° luglio 2011

In ipotesi di quote dell’OICVM estero (armonizzati o non armonizzati ma
vigilati) non collocate in Italia, o comunque di relativi proventi percepiti
all’estero, i proventi derivanti dalla partecipazione all’OICVM sono soggetti ad
una ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% ad opera degli intermediari italiani
che intervengono nella loro riscossione, ovvero sono sottoposti alla tassazione
sostitutiva del 12,50%, in sede di dichiarazione dei redditi, qualora manchi
l’intermediario residente che agisca in qualità di sostituto di imposta (cfr. art.
18, TUIR).
Aggiornato al 5 dicembre 2011
65
OI CVM di diritto estero: regim e fiscale
dei partecipanti dal 1° luglio 2011


L’art. 10‐ter, comma 6, della Legge n. 77/1983 conferma che i proventi degli
OICVM non armonizzati non vigilati, che costituiscono redditi di capitale,
concorrono - in sede di dichiarazione dei redditi dell’investitore - alla
formazione del reddito imponibile soggetto alle ordinarie aliquote
progressive IRPEF
L’art. 10‐ter, comma 7, della Legge n. 77/1983, parimenti conferma che se i
proventi derivanti dalla partecipazione a tali OICVM sono percepiti in Italia,
l’intermediario incaricato del pagamento dei proventi, del riacquisto o della
negoziazione delle quote, è tenuto ad applicare una ritenuta a titolo
d’acconto pari al 12,50%. In assenza nel nostro Paese di una banca
corrispondente dell’OICVM estero, la ritenuta a titolo d’acconto è operata
dall’intermediario residente incaricato della riscossione dei proventi (cfr.
Risoluzione n. 109/E/2003).
Aggiornato al 5 dicembre 2011
66
OI CVM di diritto estero: regim e fiscale
dei partecipanti dal 1° luglio 2011

L’art. 10‐ter, comma 8, della Legge n. 77/1983, ai fini dell’applicazione delle
disposizioni convenzionali prevede che gli OICVM di diritto estero comunitari (i)
armonizzati e (ii) non armonizzati ma vigilati possono, con riguardo agli
investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dall’Italia
per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e
proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni possedute
da soggetti non residenti in Italia. La possibilità di applicare la disciplina recata
delle disposizioni convenzionali ai fondi comuni di investimento individuati è
limitata ai soli OICVM che sono istituiti in uno Stato la cui legislazione riconosca
analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani (c.d. condizione
di reciprocità).
Aggiornato al 5 dicembre 2011
67
Tabella - Tassazione dal 01/07/2011 in capo ai possessori di fondi comuni
d’investimento mobiliare
Tassazione dei redditi di capitale derivanti da:
Fondi
Fondi esteri Altri fondi esteri
Tassazione dei
italiani e lux armonizzati e non armonizzati
redditi diversi
Percipiente
non
storici
(plus/minus)
armonizzati
vigilati
Persone
fisiche,
società
semplici,
enti
non
commerciali fuori
dall’esercizio
di
impresa
Ritenuta
d’imposta
12,50%
Nessuna
ritenuta
Ritenuta d’imposta
12,50%
Ritenuta d’acconto
12,50%
Ritenuta
d’acconto
Il reddito concorre 12,50%
al
risultato
di (escluso da gestito)
gestione soggetto
ad
imposta
sostitutiva
del
12,50%
Nessuna ritenuta
Il
reddito
Gestioni individuali concorre
al
in
regime
di risultato
di
risparmio
gestito gestione
soggetto
ad
(art. 7/461)
imposta
sostitutiva del
Aggiornato al 5 dicembre 2011
12,50%
Imposta
sostitutiva
12,50%
(minusvalenza
deducibile nei 4 anni
successivi)
regime
amministrato automatico,
salva la facoltà di rinuncia
Le plus/minus
nel risultato di
soggetto ad
sostitutiva del
(art. 7/461)
entrano
gestione
imposta
12,50%
68
Tabella - Tassazione dal 01/07/2011 in capo ai possessori di fondi comuni
d’investimento mobiliare
Percipiente
Soggetti titolari di
reddito d’impresa
(imprenditori
individuali, società
di persone, società
di capitali, enti
commerciali)
Tassazione dei redditi di capitale derivanti da:
Fondi
Fondi esteri
Altri fondi esteri
italiani e lux armonizzati e non armonizzati
non
storici
armonizzati
vigilati
Tassazione dei
redditi diversi
(plus/minus)
Ritenuta
di Ritenuta di acconto Ritenuta di acconto Le plus/minus concorrono
alla determinazione del
acconto 12,50%. 12,50%.
12,50%.
Il
provento Il
provento Il provento concorre a reddito d’impresa
concorre
formare
reddito
d’impresa
a concorre a formare formare il
il il reddito d’impresa d’impresa
reddito
Nessuna ritenuta Nessuna ritenuta e Nessuna ritenuta e Nessuna ritenuta e nessuna
e
nessuna nessuna tassazione nessuna tassazione in tassazione in capo al fondo
tassazione
in in capo al fondo
capo al fondo
Fondi comuni di capo al fondo
investimento
italiani
Aggiornato al 5 dicembre 2011
69
Tabella - Tassazione dal 01/07/2011 in capo ai possessori di fondi comuni
d’investimento mobiliare
Percipiente
Tassazione dei redditi di capitale derivanti da:
Fondi
Fondi esteri
Altri fondi esteri
italiani e lux armonizzati e non armonizzati
non
storici
armonizzati
vigilati
Tassazione dei
redditi diversi
(plus/minus)
Nessuna ritenuta Nessuna ritenuta e Nessuna ritenuta e Nessuna ritenuta e nessuna
e
nessuna nessuna tassazione nessuna tassazione in tassazione in capo al fondo
in in capo al fondo
capo al fondo
Fondi immobiliari tassazione
capo al fondo
italiani
Nessuna ritenuta Nessuna ritenuta
Fondi pensione
Nessuna ritenuta
Il reddito entra Il reddito entra nel Il reddito entra nel
nel risultato di risultato di gestione risultato di gestione del
gestione
del del Fondo pensione Fondo
pensione
Fondo pensione soggetto
ad soggetto ad imposta
soggetto
ad imposta sostitutiva sostitutiva dell’11%
imposta
dell’11%
sostitutiva
Aggiornato al 5 dicembre 2011
dell’11%
Nessuna ritenuta
Il reddito entra nel
risultato di gestione del
Fondo pensione soggetto
ad imposta sostitutiva
dell’11%
70
Tabella - Tassazione dal 01/07/2011 in capo ai possessori di fondi comuni
d’investimento mobiliare
Percipiente
Tassazione dei redditi di capitale derivanti da:
Fondi
Fondi esteri
Altri fondi esteri
italiani e lux armonizzati e non armonizzati
non
storici
armonizzati
vigilati
Tassazione dei
redditi diversi
(plus/minus)
ritenuta Nessuna
ritenuta Nessuna tassazione
Nessuna ritenuta Nessuna
(Extraterritorialità
(Extraterritorialità
non
redditi)
redditi)
Soggetti
residenti - Paesi
“white list”
Altri soggetti non
residenti
Ritenuta
Nessuna
ritenuta Nessuna
ritenuta
d’imposta
(Extraterritorialità
(Extraterritorialità
12,50% (salvo redditi)
redditi)
convenzioni).
Aggiornato al 5 dicembre 2011
Imposta sostitutiva 12,50%
sulle plus/minus sulle
quote detenute in Italia.
Nessuna tassazione sulle
quote detenute all’estero e
sui fondi quotati in mercati
regolamentati
(v.
extraterritorialità
dei
redditi ).
71
“EXCHANGE TR ADE FUNDS”
ETF
72
EXCHANGE TR ADE FUNDS




Sono una particolare figura di OICR indicizzati o a gestione passiva, quotati
su un mercato regolamentato.
Investono il proprio patrimonio in titoli azionari e sono quotati su un
mercato regolamentato al pari delle azioni, tuttavia essi non si configurano
come titoli azionari, sia da un punto di vista civilistico-regolamentare, sia
fiscale, ma come OICR.
Sono quotati sul segmento di mercato ETF Plus nella categoria degli OICR
aperti, il che significa che per l’investitore è sempre possibile operare, oltre
che con operazioni di compravendita sul mercato secondario, anche
rivolgendosi direttamente al soggetto emittente (Sgr o Sicav) per il rimborso
delle quote o delle azioni.
Importanza del regolamento del fondo e dello statuto della Sicav per
l’individuazione dei diritti dei partecipanti e le modalità di accesso
all’investimento (mercato primario e secondario)
Aggiornato al 5 dicembre 2011
73
EXCHANGE TR ADE FUNDS
Dal punto di vista tributario va fatto riferimento alla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate 7 maggio 2002, n. 139/E, che ha fornito
chiarimenti in merito:
1)
alle modalità di determinazione del reddito di capitale e del
reddito diverso nel caso degli ETF di diritto italiano
2)
all’individuazione del soggetto deputato all’applicazione della
ritenuta alla fonte sui redditi di capitale rivenienti dalla
partecipazione ad ETF di diritto estero armonizzati e collocati
Aggiornato al 5 dicembre 2011
74
EX CHAN GE TRADE FUNDS - Esem pio
VLQ1) Valore lordizzato della quota di ETF al momento
dell’acquisto sul ETF Plus (95 +1)
96
P1) Costo di acquisto della quota sul ETF Plus
100
VLQ2) Valore lordizzato della quota di ETF al momento
della cessione sul ETF Plus (108 +2)
110
P2) Prezzo di cessione sul mercato ETF Plus
120
RC) Reddito di capitale (evoluzione del valore della
quota prodottosi in capo all’ETF) = 110 – 96
14
RD) Reddito diverso = 120 – 14 – 100
6
Aggiornato al 5 dicembre 2011
75
ETF: determ inazione del reddito di capitale
Il reddito di capitale, corrispondente all’incremento di valore del
patrimonio dell’OICR che è stato già assoggettato a tassazione in capo a
quest’ultimo (o da parte dell’intermediario finale nel caso di OICR di
diritto estero) è pari a:
RC = (VLQ2 – VLQ1),
in cui VLQ2 e VLQ1 rappresentano il valore lordo della quota risultante
dai prospetti periodici redatti dall’emittente del giorno di vendita e del
giorno di acquisto delle quote o delle azioni.
Nell’esempio RC è pari a 14 (ossia, 110 – 96).
Aggiornato al 5 dicembre 2011
76
ETF: determ inazione del reddito diverso

Il reddito diverso si ottiene invece scomputando dal corrispettivo di
vendita delle quote (P2) il reddito di capitale che ha già subito il
prelievo alla fonte (RC) ed il costo di acquisto delle quote o azioni
(P1), secondo la seguente formula:

RD = P2 – RC - P1

Nell’esempio RD è pari a 6 (ossia 120 – 14 – 100).
Aggiornato al 5 dicembre 2011
77
ETF denom inati in valuta non Euro
Valore della quota alla data di acquisto dell’ETF
Cambio Euro/USD alla data di acquisto
10 USD
0,9
Valore della quota alla data della cessione
11 USD
Cambio Euro/USD alla data della cessione
1
Reddito di capitale (11 * 1 – 10 * 0,9)
2 Euro
Nella determinazione del reddito di capitale è compreso sia l’apprezzamento del
valore della quota, sia l’apprezzamento del cambio (art. 45, comma 1 del Tuir).
Aggiornato al 5 dicembre 2011
78
ETF - applicazione im poste
VEDI SLIDE n. 61
Aggiornato al 5 dicembre 2011
79
ETF – applicazione im poste
L’agenzia delle Entrate ha affermato, con riferimento agli OICR di
diritto estero aperti indicizzati (ETF) armonizzati alle Direttive
Comunitarie, collocati sul mercato italiano e le cui quote o azioni sono
negoziate sul segmento ETF Plus, che verificandosi dal punto di vista
operativo (a causa della dematerializzazione delle quote) una
disintermediazione della banca corrispondente dell’OICR estero la
ritenuta del 12,5% sul reddito di capitale (delta Nav e proventi
periodici distribuiti) potrà essere applicata dall’intermediario finale
(banca, Sim) che gestisce il deposito titoli del cliente.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
80
ETF – I nterm ediario finale
La traslazione degli obblighi di sostituzione d’imposta con riferimento
ai redditi di capitale dalla banca corrispondente all’intermediario finale
è da intendersi limitata ai soli ETF di diritto estero quotati sul
segmento ETF Plus e non nei confronti di tutti gli OICR armonizzati
collocati.
L’intermediario finale determina il reddito di capitale secondo le
disposizioni di cui all’art. 45, comma 4 bis del Tuir da assoggettare a
ritenuta alla fonte nella misura del 12,5%. A tal fine si avvale dei Nav
risultanti dai prospetti periodici.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
81
ETF – I nterm ediario finale
Nel caso in cui l’intermediario finale sia un soggetto abilitato
all’applicazione del regime del risparmio amministrato e l’investitore
abbia provveduto al rilascio dell’opzione di cui all’art. 6 del D.Lgs.
461/97 l’intermediario potrà applicare l’imposta sostitutiva del 12,5%
anche sull’eventuale reddito diverso.
Anche l’inserimento delle quote di ETF nell’ambito di una gestione
patrimoniale individuale di portafoglio (GPM, GPF) con applicazione
del regime del risparmio gestito ex art. 7 del D.Lgs. 461/97 comporta
la medesima semplificazione operativa.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
82
“EX CHANGE TRADED COM M ODI TI ES”
ETC
83
Ex change Traded Com m odities - ETC
Nel corso del mese di aprile 2007 Borsa Italiana ha creato un
nuovo mercato regolamentato telematico denominato ETFplus
nell’ambito del quale è stato istituito un segmento di negoziazione
dedicato a nuovi strumenti finanziari denominati “Exchange Traded
Commodities” (ETC), la cui caratteristica è quella di replicare
l’andamento del prezzo di alcune materie prime sottostanti (v.
merci o contratti derivati su merci o indici su merci) - Avviso di
Borsa Italiana n. 4253 del 16 marzo 2007, avente ad oggetto le
modifiche al Regolamento dei mercati e alle relative istruzioni –
Mercato ETFplus e altre modifiche – Entrata in vigore 2 aprile 2007.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
84
ETC-
Risoluzione n. 72/ E – 12 luglio 2010
Gli ETC sono strumenti finanziari emessi da una Special Purpose
Vehicle (di seguito SPV) a fronte dell’investimento diretto che il
soggetto emittente effettua nelle materie prime sottostanti o in
contratti derivati sulle materie prime
Caratteristiche:
• sono senza scadenza;
• non producono interessi periodici e/o certi;
• danno diritto ad ottenere un determinato quantitativo
commodities o un ammontare in denaro di importo equivalente
Aggiornato al 5 dicembre 2011
di
85
ETC-
Risoluzione n. 72/ E – 12 luglio 2010
Le attività acquistate dall’emittente con i proventi derivanti dalla
sottoscrizione degli ETC costituiscono patrimonio separato a tutti gli
effetti da quello della SPV e da quello delle eventuali altre emissioni.
Le attività acquistate con i proventi derivanti dalla sottoscrizioni,
nonché i proventi generati dalle stesse attività, sono destinati in via
esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti
finanziari in questione ed eventualmente alla copertura dei costi
dell’operazione.
Sulle attività comprese nel patrimonio separato non sono ammesse
azioni da parte dei creditori diversi dai portatori dei relativi ETC.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
86
ETC-
Risoluzione n. 72/ E – 12 luglio 2010
Parere dell’Agenzia
Il valore degli ETC è collegato all’andamento dei prezzi delle attività
oggetto dell’investimento oppure al valore di indici o panieri relativi a
tali attività. Il prezzo degli ETC è pertanto legato direttamente o
indirettamente all’andamento del sottostante.
Gli ETC non presentano i requisiti per essere considerati Organismi di
Investimento Collettivo del Risparmio in quanto a forma giuridica e
organi di funzionamento, nonché alle relative disposizioni
autorizzatorie e di vigilanza. Ad essi pertanto non si rende applicabile il
trattamento fiscale previsto per gli Exchange Traded Funds (ETF).
I redditi derivanti dagli strumenti in questione non possono ricadere
nella definizione di “redditi di capitale” di cui all’articolo 44 del TUIR in
quanto essi non derivano dal mero godimento del capitale investito.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
87
ETC-
Risoluzione n. 72/ E – 12 luglio 2010
Parere dell’Agenzia
Rientrano, perciò, tra i redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67,
comma 1, del TUIR, i redditi in oggetto, sempreché percepiti da persone fisiche
non esercenti attività d’impresa commerciale.
Gli ETC costituiscono, infatti, un impiego dinamico in cui il capitale è utilizzato
come strumento per il conseguimento del reddito, il quale, inoltre, si presenta di
natura aleatoria perché dipende dall’andamento dell’attività sottostante.
Si ritiene che gli ETC possano essere considerati strumenti finanziari
derivati che attribuiscono all’investitore il diritto di ricevere a termine
le com m odities sottostanti ovvero un pagamento collegato
all’andamento delle stesse e perciò riconducibili ai rapporti di cui
all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater ) del TUIR i cui redditi sono
soggetti ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento a
norma dell’articolo 5 (idem artt. 6 e 7 ndr) del D.Lgs. n. 21 novembre
1997, n. 461 (20% dal 1° gennaio 2012).
Aggiornato al 5 dicembre 2011
88
“HEDGE FUNDS”
89
Hedge funds italiani


I fondi speculativi sono la forma con la quale sono stati recepiti
nell’ordinamento italiano i cosiddetti hedge fund, i fondi comuni caratterizzati
da politiche di investimento molto rischiose, il cui fine principale è quello del
rendimento assoluto. Per le normali tipologie di fondi comuni si parla di
rendimento relativo avendo come riferimento il rendimento del benchmark.
Gli hedge fund sono stati formalizzati con l’articolo 16 del Decreto del
Ministro del Tesoro 24 maggio 1999, n. 228, che ha introdotto
nell’ordinamento italiano i fondi speculativi. Con tale articolo si autorizzano le
società di gestione del risparmio a istituire fondi il cui patrimonio è investito
in beni, anche diversi da quelli normalmente previsti per i fondi comuni, con
possibilità di derogare alle norme prudenziali di contenimento e
frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia per i fondi comuni in
generale. Questa disposizione in pratica lascia ampio spazio di manovra ai
gestori.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
90
Hedge funds italiani

Il legislatore ha imposto alcuni vincoli alla costituzione di tali fondi, al fine di
limitarne la diffusione ai soggetti che tradizionalmente hanno investito in questi
prodotti, ossia investitori istituzionali e privati con elevate disponibilità
finanziarie, e “proteggere” i piccoli investitori. Tali vincoli sono:
• il numero dei soggetti che partecipano a ciascun fondo speculativo non può
superare le duecento unità;
• l’importo minimo della quota iniziale non può essere inferiore a 500.000 euro;
• le quote dei fondi speculativi non possono essere frazionate in nessun caso;
• le quote dei fondi speculativi non possono essere oggetto di sollecitazione
all’investimento;
• il regolamento del fondo deve menzionare la rischiosità dell’investimento e la
circostanza che esso avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di
contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia;
• nel
regolamento del fondo devono essere indicati i beni oggetto
dell’investimento e le modalità di partecipazione con riferimento all’adesione
dei partecipanti ed al rimborso delle quote.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
91
Hedge funds italiani

Il trattamento fiscale previsto per tali fondi è analogo a
quello dei fondi comuni di investimento “tradizionali” a
condizione che investano in strumenti finanziari
(risoluzione n. 9 maggio 2000, n. 59/E).
Aggiornato al 5 dicembre 2011
92
Hedge funds esteri



Proventi da Hedge fund esteri: concorrono a formare il reddito
complessivo IRPEF o IRES dell’investitore italiano (v. quindi
aliquota marginale);
Evidente penalizzazione fiscale degli Hedge fund esteri rispetto a
quelli di diritto italiano;
Possibile violazione della normativa comunitaria:

contrasto con il principio di non discriminazione e libera
circolazione dei capitali.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
93
“REGI M E FI SCALE DEI FONDI COM UNI DI
I NVESTI M ENTO I M M OBI LI ARI ”
•
Fondi immobiliari – D.L. 25 settembre 2001, n. 351, conv. nella
L. 23 novembre 2001, n. 410
94
Fondi im m obiliari

Il patrimonio dei fondi immobiliari, nel rispetto dei limiti e dei
criteri stabiliti dalla Banca d’Italia che esercita poteri di vigilanza
informativa, ispettiva e regolamentare, è investito:
• in beni immobili e diritti reali immobiliari;
•
partecipazioni in società immobiliari in misura non inferiore
ai due terzi del valore complessivo del fondo. Questa
percentuale è ridotta al 51% qualora il patrimonio del fondo
risulti anche investito in strumenti finanziari rappresentativi
di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni
immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca
immobiliare.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
95
Fondi im m obiliari



Possono essere costituiti esclusivamente in forma chiusa (il diritto al
rimborso delle quote avviene, pertanto, solo a scadenze
predeterminate);
Sono istituiti con delibera dei competenti organi della SGR che
svolge l’attività istituzionale di gestione dei fondi essendo stata
autorizzata dalla Banca d’Italia ed iscritta nell’apposito albo (art. 35
TUF);
Il rapporto di partecipazione al fondo, così come la sua attività e
tutto quanto attenga al suo funzionamento, è disciplinato da un
regolamento, adottato dalla SGR secondo le norme del TUF e della
Banca d’Italia, sentita la CONSOB.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
96
Fondi im m obiliari

La sottoscrizione, salvo diversa disposizione contenuta nel
regolamento del fondo, può essere effettuata al momento della sua
costituzione o in un momento successivo mediante il conferimento di
beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società
immobiliari. Riguardo al conferimento, il fondo deve acquisire una
apposita relazione di stima elaborata da esperti indipendenti. Il valore
attestato da tale relazione non deve essere inferiore al valore delle
quote emesse a fronte del conferimento; la relazione di stima non è
necessaria per i beni negoziati in mercati regolamentati.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
97
Fondi im m obiliari – P rofili fiscali

Fonti normative di riferimento:
• D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n.
326 con cui sono state apportate modificazioni al D.L. 25 settembre
2001, n. 351;
• D.L. 3 agosto 2004, n. 220, convertito dalla L. 19 ottobre 2004, n. 257;
• Dal 1° gennaio 2004 è stata abolita l’imposta patrimoniale dell’1% sul
valore netto del fondo, ma ciò non ha comportato, comunque,
l’assoggettamento dei fondi immobiliari all’imposta sul reddito e
all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che restano esclusi
da tali imposte [v. art. 6, D.L. n. 351/2001];
• Art. 82, commi da 17 a 22 del D.L. 25/06/2008, n. 112, conv. dalla Legge
6 agosto 2008 n. 133;
• Art. 14, D.L. 29/11/2008, n. 185;
• Art. 32, D.L. n. 78/2010 conv. nella L. n. 122/2010;
• Art. 8, comma 9, D.L. 13/05/2011 n. 70, conv. nella L. n. 106/2011.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
98
Fondi im m obiliari – Profili fiscali

I fondi immobiliari sono “lordisti” sui seguenti redditi di capitale:
• art. 26, commi 2, 3, 3 bis
e 5, D.P.R. n. 600/73
• interessi c/c bancari e postali
• interessi conti correnti e depositi
esteri
• proventi dei riporti, PCT e prestito
titoli
• altri redditi di capitale (art. 26,
comma 5, D.P.R. n. 600/73)
• art. 10-ter L. n. 77/83
• proventi degli OICVM esteri
• D.Lgs. 239/96
• interessi delle obbligazioni italiane
ed estere soggette al D.Lgs. n.
239/96
• art. 27, commi 1 e 4 e art.
27-ter
del
D.P.R.
n.
600/73
• dividendi italiani ed esteri
Aggiornato al 5 dicembre 2011
99
Fondi

im m obiliari – P rofili fiscali
Al di fuori di tali ipotesi, continuano ad applicarsi le ritenute a titolo
d'imposta sui redditi per i quali il fondo continua ad essere "nettista".
Ad esempio, per:
•
interessi delle obbligazioni non soggette al D.Lgs. n. 239/96;
•
proventi delle cambiali finanziarie;
•
proventi delle accettazioni bancarie;
•
proventi da partecipazione in OICVM soggetti ad imposta
sostitutiva;
•
proventi dei titoli atipici.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
100
Fondi im m obiliari – Profili fiscali


Sui proventi percepiti a decorre dal 1/1/2004 - sempre che
siano riferiti a periodi di attività dei fondi iniziati da tale data - i
beneficiari sono tassati (i) sui redditi di capitale e (ii) sulle
eventuali plusvalenze rivenienti da tale tipo di investimento.
Le plusvalenze sono tassate secondo le regole dei noti regimi (v.
dichiarativo / amministrato / gestito) nel cui ambito avranno
ovviamente rilevanza anche le eventuali minusvalenze.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
101
Fondi im m obiliari – P rofili fiscali
Aumento della ritenuta alla fonte sui redditi di capitale

Il D.L. 25 giugno 2008 n. 112, conv. nella L. n. 133/2008 (entrato in vigore il 25/06/2008) ha elevato al
20% (in luogo del 12,50%) la ritenuta alla fonte applicata sui redditi di capitale => proventi
distribuiti in costanza di partecipazione al fondo nonché sulla differenza tra il valore di riscatto o di
liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto delle medesime.

La predetta ritenuta viene ad essere applicata nei confronti delle principali tipologie di investitori:
INVESTITORE
RITENUTA APPLICATA
Imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa
commerciale
20% a titolo di acconto
Snc, Sas, Srl e Spa e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle
società e degli enti non residenti
20% a titolo di acconto
Tutti gli altri soggetti (p.e. persone fisiche, enti non commerciali etc) ,
compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle società
20% a titolo di imposta
Fondi pensione
OICR di diritto italiano
Nessuna ritenuta
Soggetti non residenti
Nessuna ritenuta per soggetti residenti in Paesi che ammettono lo
scambio di informazioni (“White List”) (*)
(*) ante modifiche art. 32, D.L. n. 78/2010
Aggiornato al 5 dicembre 2011
102
Fondi im m obiliari – P rofili fiscali


Per quanto sopra deve ritenersi che i redditi di capitale relativi a quote
di fondi immobiliari immesse in rapporti di risparmio gestito di cui all’art. 7
del D.Lgs. n. 461/97 non possano più essere computati nel risultato
imponibile soggetto all’imposta sostitutiva disciplinata dal medesimo
articolo, nel caso e nella misura in cui essi debbano essere assoggettati alla
nuova aliquota di ritenuta del 20%.
Nessuna modifica è stata invece prevista per la tassazione dei c.d.
“capital gains” conseguibili (al di fuori del reddito d’impresa) attraverso la
negoziazione degli strumenti finanziari in esame, che continuano pertanto
ad essere soggetti alla tassazione del 12,50% (20% dal 1° gennaio 2012)
mediante l’imposta sostitutiva di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 461/97 e
relative modalità applicative (v. regimi del “risparmio amministrato” e del
“risparmio gestito” di cui agli artt. 6 e 7 dello stesso decreto) – (in tal
senso, v. Circ. Ade n. 61/E par. 1.2).
Aggiornato al 5 dicembre 2011
103
Fondi im m obiliari – P rofili fiscali


Il ruolo di sostituto d’imposta - a decorrere dal 1° gennaio 2006 - si
sposta dalla SGR all’intermediario finale - presso il quale le quote
sono depositate, direttamente o indirettamente - con riferimento alle
quote di fondi immesse in un sistema di deposito accentrato (v. fondi
c.d. “dematerializzati”). Ciò a seguito delle modifiche apportate dall’art.
1, comma 488 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (c.d. “Finanziaria
2006”) all’art. 7, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351.
Pertanto, con riferimento ai fondi immobiliari dematerializzati,
l’intermediario depositario è tenuto a porre in essere tutti gli
adempimenti in qualità di sostituto d’imposta sia per i redditi di
capitale che per i redditi diversi.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
104
Fondi im m obiliari – P rofili fiscali
I fondi “FAMILIARI” e a “RISTRETTA BASE PARTECIPATIVA”
Il D.L. 112/2008 citato ha introdotto anche un regime speciale – rispetto a quello previsto
per la generalità dei fondi immobiliari – che prevede l’applicazione di una imposta
patrimoniale del valore netto del patrimonio del fondo, che si aggiunge alla ritenuta alla
fonte sui proventi distribuiti ai partecipanti, per i fondi immobiliari a ristretta base
partecipativa, nonché per quelli riconducibili a persone fisiche appartenenti ad un medesimo
nucleo familiare.
L’introduzione di tale norma ha carattere antielusivo in quanto (v. relazione illustrativa al
provvedimento) “si vuole evitare che le persone fisiche individualmente o insieme a
pochissimi soggetti della medesima natura, possano promuovere la costituzione di fondi
immobiliari al solo fine di beneficiare del favorevole regime fiscale di tassazione degli
immobili e dei proventi derivanti dagli stessi, in luogo di quello più oneroso che si rende
applicabile nel caso in cui gli immobili siano detenuti direttamente dai partecipanti”.
N.B. Norma abrogata dal DL n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010
Aggiornato al 5 dicembre 2011
105
Fondi
im m obiliari – P rofili fiscali
Ambito soggettivo
 I fondi c.d. “familiari” vengono individuati nei fondi di investimento immobiliare chiusi
con patrimonio inferiore a 400 milioni di euro, di cui non sia prevista la quotazione dei
certificati in un mercato regolamentato e per i quali si verifichi almeno uno dei seguenti
presupposti:
a) meno di 10 partecipanti, (salvo una serie di eccezioni tra cui il caso di quote
possedute per almeno il 50% da fondi pensione o da OICVM istituiti in Italia ai sensi
del T.U. n. 58/98; da imprenditori individuali, società ed enti, se le partecipazioni
sono relative all’impresa commerciale; da soggetti non residenti che godono del
regime di esenzione sui redditi di capitale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 239/96 (c.d.
Paesi “White List”); da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria ed enti non
commerciali di cui all’art. 73, comma 1 lett. c) del Tuir)
b) se si tratta di “fondi riservati o speculativi” (v. art. 15 o 16 del regolamento del
Ministro del Tesoro
24/5/1999 n. 228), indipendentemente dal numero di
partecipanti, le quote siano state possedute per più di due terzi, nel corso del
periodo di imposta da persone fisiche legate tra loro da rapporto di coniugio o
parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo.
N.B. Norma abrogata dal DL n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010
Aggiornato al 5 dicembre 2011
106
Fondi im m obiliari – P rofili fiscali
Segue
Ambito soggettivo

Nel computo rilevano anche:
•
•
le quote possedute da società o enti di cui tali persone fisiche detengano il
controllo o il diritto agli utili in misura superiore al 50%
le quote possedute da trust di cui le persone fisiche siano disponesti o
beneficiari a meno che tali quote siano relative a imprese commerciali
residenti o a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti
(esclusione giustificata dalla tassazione integrale dei proventi).
N.B. Norma abrogata dal DL n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010
Aggiornato al 5 dicembre 2011
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Fondi im m obiliari – P rofili fiscali
Imposta patrimoniale (1%)
Al ricorrere delle condizioni soggettive di cui ai punti precedenti è dovuta, a decorrere dall’anno
2008 una imposta patrimoniale dell’1% sul valore netto del fondo calcolato come media dei valori
risultanti dai prospetti periodici redatti in conformità alla disposizioni del D.Lgs. n. 58/98, con
regole particolari in caso di fondi costituiti ovvero cessati in corso d’anno.
La verifica della sussistenza dei requisiti che individuano i c.d.”fondi familiari” è demandata alla
SGR che formalmente costituisce anche il soggetto passivo dell’imposta cui spetta la
determinazione dell’imposta dovuta ed il relativo versamento entro il 16 febbraio dell’anno
successivo.
Tuttavia è onere dei possessori delle quote comunicare alla SGR (per iscritto) entro il 31
dicembre di ogni anno le informazioni necessarie ed aggiornate per l’applicazione dell’imposta.
Qualora tali informazioni venissero omesse la SGR dovrà segnalare tale circostanza all’Agenzia
delle entrate, con modalità ed entro i termini che saranno stabiliti con apposito provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
V. Circ. n. 61/E par. 2.4 del 3/11/2008
N.B. Norma abrogata dal DL n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010
Aggiornato al 5 dicembre 2011
108
Fondi im m obiliari – P rofili fiscali
Qualora le società di gestione del risparmio non applicano l’imposta
patrimoniale a causa della mancata comunicazione da parte dei possessori
delle quote delle informazioni relative alla sussistenza dei presupposti,
l’imposta dovrà essere applicata a carico dei partecipanti in proporzione al
valore medio delle quote da loro detenute nel periodo d’imposta risultante dai
prospetti periodici.
La citata Circolare n. 61/E al par. 2.4 precisa che la verifica dei requisiti debba
essere effettuata con cadenza annuale alla data del 31 dicembre di ciascun
anno.
La società di gestione è vincolata a considerare la media annua del valore delle
quote detenute dai partecipanti nel periodo d’imposta.
N.B. Norma abrogata dal DL n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010
Aggiornato al 5 dicembre 2011
109
Fondi im m obiliari – P rofili fiscali
Ritenuta alla fonte sui redditi di capitale

Anche per tali fondi il D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (entrato in vigore il
25/06/2007) ha elevato al 20% (in luogo del 12,50%) la ritenuta alla
fonte applicata sui redditi di capitale => proventi distribuiti in
costanza di partecipazione al fondo nonché sulla differenza tra il
valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di
sottoscrizione o acquisto delle medesime.
N.B. Norma abrogata dal DL n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010
Aggiornato al 5 dicembre 2011
110
Fondi im m obiliari – P rofili fiscali
Imposta sostitutiva sui redditi diversi
Per i fondi in esame, a differenza di quanto previsto per la generalità
dei fondi immobiliari, l’imposta sostitutiva sui redditi diversi (c.d.
“capital gains”), realizzati al di fuori dell’esercizio di imprese
commerciali, in dipendenza della cessione delle quote è pari al 20% (in
luogo del 12,50%). La maggiore tassazione si applica ai redditi
diversi realizzati a partire dal 22/08/2008 (data di entrata in
vigore della legge di conversione).
N.B. Norma abrogata dal DL n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010
Aggiornato al 5 dicembre 2011
111
Fondi im m obiliari – P rofili fiscali
EFFETTI in capo agli intermediari
La circolare n. 61/E del 3/11/2008 al par. 1.2 chiarisce che l’imposta sostitutiva nella nuova
misura del 20% sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazione in fondi
immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari potrà essere pagata oltre che
direttamente dal contribuente in dichiarazione dei redditi, anche dagli intermediari abilitati,
qualora il possessore delle quote dei fondi opti per il regime del risparmio amministrato (art.
6 del D.Lgs. n. 461/97).
Al riguardo l’Ade nella suddetta circolare ha chiarito che le plusvalenze di specie potranno
essere tassate in regime di risparmio amministrato con l’aliquota del 20%. Tale plusvalenza
tuttavia non potrà essere compensata con minusvalenze presenti nella posizione
fiscale del cliente in quanto trattasi di minusvalenze al 12,50%.
Per quanto riguarda le minusvalenze invece l’Ade chiarisce che non essendovi alcuna norma di
avviso contrario le stesse potranno essere compensate con le plusvalenze e gli altri redditi
diversi di natura finanziaria soggetti ad imposta sostitutiva del 12,50%
N.B. Norma abrogata dal DL n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010
Aggiornato al 5 dicembre 2011
112
Fondi im m obiliari – P rofili fiscali
EFFETTI in capo agli intermediari
La stessa logica vale con riferimento all’art. 7/461 c.d. risparmio gestito, laddove
mentre le plusvalenze da assoggettare a tassazione nella misura del 20%
dovranno essere scorporate dal risultato maturato di gestione ed assoggettate in
via separata alla relativa imposta sostitutiva, le minusvalenze concorreranno a
formare il risultato della gestione soggetto ad imposta sostitutiva del
12,50%.
La norma non prevede, come per i redditi di capitale, alcuna disposizione di
natura transitoria e pertanto la nuova aliquota è applicabile sull’intero
ammontare realizzato a partire dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto (22 agosto 2008).
N.B. Norma abrogata dal DL n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010
Aggiornato al 5 dicembre 2011
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Fondi im m obiliari – P rofili fiscali
EFFETTI in capo agli intermediari
Gli intermediari finanziari che hanno in deposito le quote dei
di custodia, amministrazione o gestione) sono tenuti –
all’operazione di cessione delle quote ovvero di prelevare
risultato di gestione – ad acquisire dalla SGR o dal
informativa riguardante l’assoggettamento ad imposta
partecipato.
fondi in esame (rapporti
prima di dare seguito
l’imposta sostitutiva sul
partecipante apposita
patrimoniale del fondo
In mancanza di dati e/o notizie, l’intermediario potrà comunque dare seguito alle
disposizioni di cessione impartite dal cliente o prelevare l’imposta sostitutiva,
applicando l’aliquota ordinaria del 12,50% di tassazione dei redditi diversi di
natura finanziaria. In tal caso, è onere del cliente provvedere a versare la
maggiore imposta sostitutiva dovuta in sede di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
N.B. Norma abrogata dal DL n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010
Aggiornato al 5 dicembre 2011
114
Fondi im m obiliari – DL n. 78/ 2010 conv.
nella L. n. 122/ 2010
Nuova definizione di fondo comune di investimento
VALIDA PER TUTTI I FONDI
Deve intendersi per “fondo com une di investim ento” : il patrimonio autonom o
raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di investitori
con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di
investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti;
gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonom ia dai
m edesim i” . Rispetto alla previgente definizione, come rilevato nella relazione
illustrativa al DDL di conversione del decreto, viene maggiormente specificata la
funzione economica del fondo comune di investimento, ossia la raccolta del
risparmio tra una pluralità di investitori, l’investimento del patrimonio raccolto sulla
base di una predeterminata politica di investimento e l’autonomia delle scelte di
investimento della società di gestione del risparmio.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
115
Fondi im m obiliari – DL n. 78/ 2010 conv.
nella L. n. 122/ 2010
Nuova definizione di fondo comune di investimento
Le modifiche sono volte “ad arginare il fenomeno dei fondi
immobiliari cosiddetti “veicolo” contrastando l’utilizzo strumentale
dei fondi comuni di immobiliari a ristretta base partecipativa
finalizzato al godimento dei benefici fiscali previsti dall’attuale
normativa
Aggiornato al 5 dicembre 2011
116
Fondi im m obiliari – Profili fiscali
Regime di tassazione per i soggetti non residenti – ante D.L. n. 78/2010
L’art. 7, comma 3, del D.L. n. 351/2001 prevedeva un regime di esenzione
con riferimento ai proventi percepiti da soggetti non residenti in possesso
dei requisiti di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 239/96. In particolare, erano esenti
i proventi percepiti da:
 soggetti residenti in Stati o territori indicati nella lista di cui all’art. 168bis del Tuir (ossia in Stati o territori che consentono un adeguato
scambio di informazioni inclusi nel DM 4 settembre 1996, c.d. “White
list”, ivi compresi gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di
soggettività tributaria, sempreché residenti in detti Stati o territori;
 enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia, da banche centrali o da organismi
che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato, indipendentemente
dallo Stato di residenza.
Nei confronti dei soggetti non residenti diversi da quelli sopra specificati (es.
soggetti che risiedono in Stati che non ammettono lo scambio di informazioni)
trovava applicazione il regime ordinario di tassazione, con applicazione di una
ritenuta alla fonte d’imposta sui proventi percepiti.

Aggiornato al 5 dicembre 2011
117
Fondi im m obiliari – P rofili fiscali
Regime di tassazione per i soggetti non residenti post D.L. n. 78/2010
Non prevede più la generale abrogazione del regime di esenzione previsto
dalla normativa previgente per i soggetti non residenti, mantenendo tale regime
in relazione ai proventi percepiti da determinate categorie di soggetti. In base al
testo convertito, la ritenuta del 20% ordinariamente applicabile sui redditi di
capitale dei fondi immobiliari chiusi non si applica nei confronti di:
 Fondi pensione esteri ed OICR esteri istituiti in Stati o territori inclusi
nella lista prevista dall’art. 168-bis del Tuir ( ricordiamo che in attesa di
tale emanazione il riferimento è la c.d. “White List” di cui al DM
04/09/96);
 Enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia;
 Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello
Stato.
N.B. = Autocertificazione di non residenza e dichiarazione periodo di
possesso
Aggiornato al 5 dicembre 2011
118
Fondi im m obiliari – P rofili fiscali
Regime di tassazione per i soggetti non residenti post D.L. n. 78/2010
Nei confronti dei soggetti diversi da quelli individuati nella slide precedente
trova applicazione il regime di tassazione ordinario che prevede la ritenuta
del 20% a titolo di imposta sui proventi percepiti da:
•
•
soggetti che risiedono in Stati che consentono un adeguato scambio
di informazioni di cui al DM 4/9/1996 (c.d. “White List”);
soggetti che non risiedono in Stati che consentono un adeguato
scambio di informazioni.
Per questi ultimi rimane ferma la possibilità di avvalersi del regime
convenzionale con una procedura semplificata così come previsto dal nuovo
comma 3-bis dell’art. 7 del D.L. n. 351/2001 introdotto con il D.L. n.
78/2010, conv. nella Legge n. 122/2010 (v. Circolare AdE n. 11/E/2011).
Aggiornato al 5 dicembre 2011
119
REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI
– Art. 8, co. 9, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011

Soggettività fiscale del fondo
I fondi non sono soggetti a IRES e IRAP e tutti i proventi percepiti dal
fondo sono esenti da tassazione in capo al fondo stesso.

Il regime fiscale dei redditi conseguiti dai partecipanti.
Tipologia di partecipanti :

Investitori istituzionali;
A.
Investitori qualificati (v. possesso quote superiore al 5%);
B.
Investitori non qualificati (v. possesso quote inferiore al 5%);
C.
Investitori non residenti.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
120
REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI
– Art. 8, co. 9, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011
Investitori istituzionali
Sono considerati investitori istituzionali :
 Stato;
 Enti pubblici;
 OICR;
 Forme di previdenza obbligatoria;
 Imprese di assicurazione per gli investimenti a coperture delle riserve tecniche;
 Banche e intermediari finanziari;
 Enti che perseguono le finalità previste dalla legge sulle Fondazioni bancarie;
 Enti privati con finalità mutualistiche e i corrispondenti soggetti costituiti all’estero in
paesi o territori che consentano uno scambio di informazioni volto ad individuare i
beneficiari effettivi del reddito inclusi nella c.d. White list;
 veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al
50% dai soggetti sopra menzionati.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
121
REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI
– Art. 8, co. 9, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011
Redditi di capitale distribuiti dal fondo
Sono assoggettati a ritenuta alla fonte del 20% applicata:

a titolo di acconto nei confronti di:
•
Imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa
commerciale;
•
Società di persone;
•
Società di capitali;
•
Stabili organizzazioni in Italia di società estere.

a titolo di imposta in tutti gli altri casi, fatti salvi i proventi percepiti dagli OICR
italiani e dai fondi pensione sui quali la ritenuta non viene effettuata.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
122
REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI
– Art. 8, co. 9, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011
A.
Investitori qualificati (v. possesso quote superiore al 5%)
I redditi conseguiti dal fondo sono attribuiti per trasparenza ai partecipanti in proporzione
alle quote detenute al termine del periodo di gestione.
I partecipanti pagano le imposte non già sui redditi distribuiti dal fondo, ma sui redditi
conseguiti dal fondo, iscritti nei rendiconti periodici redatti al termine di ciascun anno.
Su tali redditi non si applica la ritenuta alla fonte del 20% di cui all’art. 7, del D.L. n.
351/2001 poiché gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo dei
partecipanti, indipendentemente dall’effettiva percezione.
La soglia di partecipazione è calcolata prendendo a riferimento il patrimonio del fondo al
termine del periodo di imposta.
A. 1) Cessione di quote “qualificate” – Redditi diversi
Tali partecipazioni sono assimilate alle quote di partecipazioni qualificate in società di
persone.
Concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente nella misura del
49,72% e quindi soggette ad aliquota marginale IRPEF.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
123
REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI
– Art. 8, co. 9, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011
B. Investitori non qualificati (v. possesso quote inferiore al 5%)
Applicazione di una ritenuta alla fonte del 20%:
 a titolo di acconto nei confronti di:
 Imprenditori individuali, se le partecipazioni sono
relative all’impresa
commerciale;
 Società di persone;
 Società di capitali;
 Stabili organizzazioni in Italia di società estere.
 a titolo di imposta in tutti gli altri casi, fatti salvi i proventi percepiti da OICR
italiani e dai fondi pensione sui quali la ritenuta non viene effettuata.
B. 1) Cessione di quote “non qualificate” – Redditi diversi
Sono da ricondurre nell’ambito della tassazione ordinaria (aliquota 12,50% - 20% dal
1° gennaio 2012) – artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/97 - .
Aggiornato al 5 dicembre 2011
124
REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI
– Art. 8, co. 9, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011
C. Investitori non residenti – Redditi di capitale
I redditi percepiti sono assoggettati ad una ritenuta a titolo d’imposta del 20%.
Sono invece esenti da tassazione i proventi distribuiti a favore di:
 fondi pensione e OICR esteri istituiti in Stati che ammettono lo scambio di
informazioni;
 enti e organismi istituzionali costituiti in base ad accordi internazionali resi
esecutivi in Italia e da banche centrali od organismi che gestiscono anche le
riserve ufficiali dello Stato.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
125
REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI
– Art. 8, co. 9, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011
Corollario:
Riscatto/Liquidazione
Cessione
Redditi di capitale
Redditi diversi
Si tratta di fattispecie che non Si tratta di fattispecie che non
danno mai luogo a capital danno mai luogo a redditi di
gain
capitale
Aggiornato al 5 dicembre 2011
126
REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI
– Art. 8, co. 9, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011
Corollario:
NON VALE PER I FONDI IMMOBILIARI LA CLAUSOLA DI
SALVAGUARDIA DI CUI AL COMMA 7 DELL’ART. 2, D.L. N.
138/2011
IN RELAZIONE AI TITOLI DI STATO ITALIANI ED ESTERI
EQUIPARATI
Aggiornato al 5 dicembre 2011
127
REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI
– Art. 8, co. 9, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011
Corollario:
AFFRANCAMENTO
D.L. N. 138/2011
VALE SOLO AI FINI DEL CAPITAL GAIN
Aggiornato al 5 dicembre 2011
128
REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI
– Art. 8, co. 9, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011
Corollario:
TASSAZIONE PER TRASPARENZA
COME SI INDIVIDUA LA QUOTA DEL 5%?
E’ IL PARTECIPANTE CHE DEVE ATTESTARE ALLA SGR LA %
DI POSSESSO AL TERMINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO
IN CASO DI QUOTE DEMATERIALIZZATE L’INFORMAZIONE
DEVE ESSERE DATA ALL’INTERMEDIARIO DEPOSITARIO
Aggiornato al 5 dicembre 2011
129
REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI
– Art. 8, co. 9, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011
Corollario:
TASSAZIONE PER TRASPARENZA
I proventi pagati per trasparenza mantengono la stessa
natura di redditi di capitale anche se la tassazione avviene
in ogni caso a prescindere dall’effettiva corresponsione al
partecipante.
Si ritiene debbano essere considerati i soli redditi
effettivamente incassati dal fondo e non quelli derivanti da
componenti “valutative”, nonché quelli relativi agli oneri di
gestione
Aggiornato al 5 dicembre 2011
130
REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI
– Art. 8, co. 9, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011
Regime transitorio
Investitori qualificati - I partecipanti diversi dagli investitori istituzionali di fondi
immobiliari che al 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al
fondo superiore al 5% sono tenuti a corrispondere una imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura del 5% del valore medio delle quote possedute nel
periodo di imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d’imposta
2010.
Le minusvalenze realizzate non sono pertanto fiscalmente rilevanti.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
131
REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI
– Art. 8, co. 9, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011
Regime di liquidazione agevolata del fondo:
Per i fondi che al 31/12/2010 non erano partecipati esclusivamente da investitori istituzionali e
nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore al 5%, la società di
gestione del fondo può deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo.
In tal caso, la SGR preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari
al 7% del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31/12/2010.
In caso di liquidazione del fondo, non si applicano:

Il regime di imputazione dei redditi per trasparenza dei proventi percepiti dal fondo in capo ai
partecipanti;

Le disposizioni relative all’imposta sostitutiva del 5% prevista nel periodo transitorio per gli
investitori qualificati;

La ritenuta del 20% di cui all’art. 7 del D.L. n. 351/2001 sui proventi percepiti dagli investitori in
costanza di partecipazione al fondo fino a concorrenza dell’ammontare degli stessi assoggettato
all’imposta del 7%.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
132
“SOCI ETÀ DI I NVESTI M ENTO
I M M OBI LI AR E QUOTATE”
“(SI I Q)”
Normativa di riferimento SI I Q





Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Art. 1, commi 119-141;
Regolamento attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze
(Decreto n. 174 del 7 settembre 2007 – in G.U. n. 248 del
24/10/2007);
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 novembre
2007;
Art. 1, comma 374, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge
finanziaria 2008;
Art. 1, comma 17, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194;
Aggiornato al 5 dicembre 2011
134
SIIQ – Regime fiscale agevolato



La legge finanziaria per il 2007 ha introdotto un regime fiscale di
favore per le società di investimento immobiliare residenti, quotate in
un mercato regolamentato italiano (SIIQ) che svolgono in via
prevalente attività di locazione immobiliare;
Periodo di applicazione: dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 30/06/2007 (1° gennaio 2008), anche se la quotazione della
SIIQ avviene entro il 30 aprile 2008;
Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31
dicembre 2009 (2010), l'opzione per il regime speciale può essere
esercitata entro il 30 aprile 2010 e ha effetto dall'inizio del medesimo
periodo, anche nel caso in cui i requisiti richiesti siano posseduti nel
predetto termine.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
135
SIIQ – Regime fiscale agevolato –
Requisito della prevalenza

Per poter fruire del regime agevolato (previa apposita opzione) una società
residente in Italia deve rispettare i seguenti requisiti (in essere all’inizio del
primo periodo d’imposta di adesione al regime):
• forma di società per azioni;
• residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
• svolgimento in via prevalente dell’attività di locazione immobiliare;
• quotazione in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione
Europea e degli Stati aderenti all’ASEE inclusi nella lista di cui all’art. 168bis Tuir dei titoli di partecipazione;
• soglia partecipativa massima pari al 51% dei diritti di voto e dei diritti di
partecipazione agli utili;
• azionariato diffuso con soglia partecipativa minima del 35% posseduto da
soci che al momento dell’opzione non detengono direttamente o
indirettamente più dell’2% dei diritti di voto e dei diritti di partecipazione
agli utili.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
136
SIIQ – Regime fiscale agevolato –
Requisito della prevalenza



Requisito della prevalenza:
• gli immobili posseduti dalla società devono rappresentare almeno
l’80% dell’attivo patrimoniale;
• i ricavi derivanti dalla medesima attività rappresentano, in ciascun
esercizio, almeno l’80% dei componenti positivi del conto
economico;
Assume rilevanza anche il possesso di partecipazioni, dirette o
indirette, in società il cui oggetto sociale risponda ai requisiti previsti
per le SIIQ.
E’ prevista la decadenza dal regime SIIQ se uno dei suddetti
parametri di prevalenza della gestione esente non è rispettato per
due periodi d’imposta consecutivi, o se entrambi i parametri non
sono rispettati anche per un solo periodo.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
137
SIIQ – Regime fiscale agevolato –
Effetti


Alle società che rispettano i predetti requisiti è riconosciuta
l’esenzione da IRES e da IRAP dei redditi prodotti dalla società e
derivanti dallo svolgimento delle attività qualificanti ai fini
dell’esenzione alla sola condizione che le stesse distribuiscano, in
ciascun esercizio, almeno l’85% degli utili derivanti dall’attività di
locazione immobiliare;
I dividendi, per la parte riferibile all’attività agevolata, sono poi
tassati in capo al percettore, al momento dell’incasso, con aliquota
del 20% (ovvero del 15% in relazione alla parte dell’utile
d’esercizio riferibile a quei contratti di locazione di immobili ad uso
abitativo a “canone convenzionato”)
Aggiornato al 5 dicembre 2011
138
SIIQ – Regime fiscale agevolato –
Effetti

L’ingresso nel regime speciale comporta il realizzo delle plusvalenze,
al valore normale, sugli immobili locati posseduti alla chiusura
dell’ultimo esercizio in regime normale. Si applica l’imposta
sostitutiva del 20%, rateizzabili in cinque quote costanti, salvo
opzione per l’inclusione nel reddito d’impresa dell’ultimo esercizio in
regime normale. Il realizzo riguarda anche le aree sottostanti. Si
comprendono gli immobili detenuti in leasing ed è possibile
comprendere gli immobili merce, purché riqualificati come destinati
alla locazione; in caso di immobili rivalutati il costo fiscale
comprende la rivalutazione anche se non ancora riconosciuta ai fini
fiscali. Il valore normale è il nuovo costo fiscale, a decorrere dal
quarto periodo d’imposta successivo. In caso di alienazione prima di
tale termine, si applica la tassazione normale con un credito
d’imposta pari all’imposta sostitutiva d’ingresso.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
139
Raffronto di sintesi fra regime fiscale
delle SIIQ e quello dei fondi immobiliari



Apporti e conferimenti: sul piano degli apporti e dei conferimenti di
immobili, i due istituti sono sostanzialmente equiparati;
Regime IVA: prevale il regime di esclusione degli apporti e
conferimenti di pluralità di immobili prevalentemente locati, con
imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa;
Imposte sui redditi: si applica previa opzione, l’imposta sostitutiva del
20% rateizzabile in 5 esercizi.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
140
Raffronto di sintesi fra regime fiscale
delle SIIQ e quello dei fondi immobiliari


Il reddito dei fondi immobiliari è totalmente esente, anche se
alcuni redditi di capitale possono essere assoggettati a ritenuta
d’imposta;
Il reddito delle SIIQ è esente solo per la parte corrispondente
all’attività di locazione immobiliare e ai dividendi erogati da altre
società di investimento immobiliare, per la parte corrispondente
alla loro attività di locazione.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
141
REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO IMMOBILIARI
Investitori ISTITUZIONALI e altri
investitori NON QUALIFICATI (quote
Redditi capitale
INFERIORI al 5% del patrimonio del
fondo
Proventi
del
fondo Sono assoggettati a ritenuta alla fonte del 20%
percepiti da soggetti in sede di distribuzione ai partecipanti
residenti
La ritenuta è applicata:
•a titolo di acconto nei confronti di:
Imprenditori individuali, se le partecipazioni
sono relative all’impresa commerciale;
Società di persone;
Società di capitali;
Stabili organizzazioni in Italia di società
estere.
•a titolo di imposta in tutti gli altri casi;
Sono esclusi da ritenuta i proventi percepiti da:
•OICR italiani;
•Fondi pensione residenti.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
Investitori QUALIFICATI
(quote SUPERIORI al 5% del
patrimonio del fondo)
Sono attribuiti per trasparenza ai
partecipanti, diversi dagli investitori
istituzionali, in proporzione alle
quote detenute al termine del
periodo di gestione.
Concorrono alla formazione del
reddito complessivo dei partecipanti
(p.e. aliquota marginale IRPEF),
indipendentemente
dall’effettiva
percezione.
Segue
142
REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO IMMOBILIARI
Investitori ISTITUZIONALI e altri
investitori NON QUALIFICATI (quote
INFERIORI al 5% del patrimonio del
fondo
Redditi capitale
Investitori QUALIFICATI
(quote SUPERIORI al 5% del
patrimonio del fondo)
Proventi del fondo Sono assoggettati in ogni caso ad una ritenuta a titolo di imposta del
percepiti
da 20% (v. art. 7, D.L. n. 351/2001), fatta salva l’eventuale applicazione
soggetti
NON delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
residenti
Sono esenti da ritenuta se percepiti da:
•
•
fondi pensione e OICR esteri istituiti in Stati che ammettono lo
scambio di informazioni;
enti e organismi istituzionali costituiti in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia e da banche centrali od organismi che
gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
143
“RIFORMA REGIME DI TASSAZIONE DELLE
ATTIVITÀ FINANZIARIE”
ART. 2, COMMI 6-34, D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONV.
NELLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148
144
Riforma della tassazione attività finanziarie
A. Cambio di aliquota (art. 2, comma 6)
Il nuovo regime di tassazione introdotto dall’art. 2, commi da 6 a 34 del D.L. n.
138/2011, conv. nella L. n. 148/2011, si caratterizza essenzialmente per due
aspetti:
• modifica delle aliquote delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive
applicabili ai redditi di capitale di cui all’art. 44 del Tuir e ai redditi diversi
di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies
del Tuir (c.d. capital gain);
• allineamento delle aliquote (vigenti del 12,50%, 27% in relazione alle
diverse tipologie di strumenti finanziari) al 20%, che diverrà, pur con alcune
specifiche eccezioni, l’aliquota unica di riferimento.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
145
Riforma della tassazione attività finanziarie
B. Eccezioni al cambio di aliquota (art. 2 commi 7-8)
L’art. 2, comma 7 prevede per le tipologie di strumenti finanziari sottoriportate il
mantenimento dell’aliquota oggi in vigore.
Per i titoli del debito pubblico ed equiparati la tecnica legislativa seguita
prevede o l’applicazione diretta del 12,50% sul provento (v. redditi di capitale)
ovvero il computo della nuova aliquota del 20% su una base imponibile del
62,50% (v. redditi diversi).
Aggiornato al 5 dicembre 2011
146
Riforma della tassazione attività
Eccezioni al cambio di aliquota
Tra le fattispecie escluse, seppur non disciplinate dalla normativa in
esame, vi sono anche i proventi (= redditi di capitale) derivanti da “fondi
di venture capital” che in base all’art. 31, D.L. n. 98/2011 (conv. nella L.
n. 111/2011) sono esclusi da tassazione (*). L’agevolazione riguarda
tutte le tipologie di partecipanti, sia persone fisiche che società, ma
per i soggetti esercenti attività d’impresa la norma è subordinata alla
previa autorizzazione da parte della Commissione UE.
(*) I fondi di venture capital dovranno essere costituiti nella forma di Fondi comuni di investimento armonizzati UE
(direttiva 2009/65/CE) con almeno il 75% dei capitali raccolti investiti in società in fase di avvio (start up), con
le seguenti caratteristiche:
• non quotate;
• con sede nel territorio della UE o SEE che garantiscano un adeguato scambio di informazioni;
• detenute, direttamente o indirettamente e in via prevalente, da persone fisiche;
• soggette all’imposta sul reddito delle società senza la possibilità di esserne esentate totalmente o
parzialmente;
• esercenti attività d’impresa da non più di 36 mesi;
con fatturato non superiore a 50 milioni di euro.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
147
Riforma della tassazione attività finanziarie
Decorrenza nuova aliquota
Le modifiche normative in esame hanno decorrenza dal 1° gennaio 2012.
Ai sensi dell’art. 2, comma 9, il passaggio al nuovo regime avverrà sulla base di
regole che variano in relazione alla natura del reddito preso a riferimento. I
criteri di riferimento ai fini del passaggio dalle aliquote vigenti alle nuove
aliquote sono i seguenti:
Tipologia di reddito
Criterio di applicazione della
ritenuta/imposta sostitutiva
•
Reddito di capitale (v. art. 44 del Tuir)
ESIGIBILITA’ dal 01.01.2012
•
Reddito diverso (v. art. 67 del Tuir)
Aggiornato al 5 dicembre 2011
REALIZZO dal 01.01.2012
148
Riforma della tassazione attività finanziarie
Art. 26-quinquies, D.P.R. n. 600/73
- Ritenuta sui redditi di capitale
derivanti dalla partecipazione ad
OICR italiani e lussemburghesi
storici
I Net Asset Value (NAV) di acquisto/ sottoscrizione e di
rimborso/cessione rilevanti per la determinazione del
reddito di capitale sono determinati “al netto” di una
quota (da stabilire con successivo provvedimento)
rappresentativa dei proventi riferibili ai titoli di Stato
italiani ed equiparati e dei titoli esteri White List in cui
investe il fondo che come noto godono di una aliquota
fiscale agevolata (12,50%).
Detto altrimenti, ferma l’aliquota del 20% viene ridotto il
Comma 3 - Proventi derivanti da ”peso” della base imponibile così da ridurre la
OICR
di
diritto
italiano
e tassazione finale effettiva, agevolando in tal modo
lussemburghesi storici
anche l’investimento indiretto nei titoli del debito
pubblico.
La norma rimanda ad un decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze le modalità applicative
Aggiornato al 5 dicembre 2011
149
Riforma della tassazione attività finanziarie (segue)
• Art. 10-ter, L. n. 77/1983
- Organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari
di diritto estero
Comma 2-bis - Proventi
degli OICR esteri
Come per gli OICR italiani ai fini del calcolo del c.d. Net
Asset Value (NAV) per la determinazione del reddito di
capitale è stabilito che lo stesso sia determinato “al netto” di
una quota (da stabilire) rappresentativa dei proventi riferibili
ai titoli di Stato italiani ed equiparati e dei titoli esteri White
List in cui investe il fondo che come noto godono di una
aliquota fiscale agevolata (12,50%).
La norma rimanda ad un decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze le modalità applicative
Aggiornato al 5 dicembre 2011
150
Riforma della tassazione attività finanziarie
Proposta allo studio:
Criterio forfettario di tipo patrimoniale
% media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di
altri OICR, nei titoli pubblici italiani ed esteri
La percentuale è calcolata per ogni fondo o comparto di fondo (non rilevano
eventuali classi di quote o azioni)
Aggiornato al 5 dicembre 2011
151
Riforma della tassazione attività finanziarie
Proposta allo studio:
Le percentuale media dovrebbe essere rilevata sulla base degli ultimi due
prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla
data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o
azioni. In buona sostanza:
la percentuale media varia ogni semestre solare (ovvero annuale per i fondi che
redigono un solo prospetto nel corso dell’anno) e dovrebbe essere calcolata sulla
base dei valori (al netto dell’eventuale residuo risparmio d’imposta) risultanti dai
due prospetti contabili più recenti tenuto conto dei tempi di redazione e di
diffusione degli stessi.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
152
Riforma della tassazione attività finanziarie
Proposta allo studio:
Prospetti contabili rilevanti ai fini del calcolo della percentuale media:
 Per i fondi che redigono prospetti semestrali e annuali, dovrebbe rilevare
l’ultima relazione semestrale e l’ultimo rendiconto annuale o bilancio d’esercizio
redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi,
di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni;
 Per i fondi che redigono solo un prospetto annuale, dovrebbero rilevare gli
ultimi due rendiconti annuali o gli ultimi due bilanci d’esercizio redatti entro il
semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto,
cessione o liquidazione delle quote o azioni.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
153
Riforma della tassazione attività finanziarie
Proposta allo studio:
ESEMPIO
Fondi che redigono prospetti semestrali e annuali con periodo contabile coincidente con
l’anno solare
Per le distribuzioni dei proventi e per le operazioni di riscatto, cessione o liquidazione delle
quote o azioni effettuate:
 tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2012, dovrebbe rilevare la percentuale
media determinata assumendo i valori indicati nella relazione semestrale del 30
giugno 2011 e nel rendiconto annuale del 31 dicembre 2010;
 tra il 1° luglio 2012 e il 31 dicembre 2012, dovrebbe rilevare la percentuale
media determinata assumendo i valori indicati nella relazione semestrale del 30
giugno 2011 e nel rendiconto annuale del 31 dicembre 2011.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
154
Riforma della tassazione attività finanziarie
Proposta allo studio:
Fusione di fondi: la percentuale media dovrebbe essere rilevata tenuto conto
della somma dei valori risultanti dai prospetti redatti dai fondi oggetto
dell’operazione:
La nuova percentuale media dovrebbe rilevare ai fini della tassazione dei proventi
conseguiti dai partecipanti a decorrere dalla data efficacia dell’operazione di
fusione
Fusione di fondi in fondo già esistente e fusione di fondi in fondo di nuova
istituzione
Aggiornato al 5 dicembre 2011
155
Riforma della tassazione attività finanziarie
Esempi:
Fondi di fondi: ai fini della determinazione della percentuale media del fondo, al
valore delle quote o azioni detenute nel fondo target dovrebbe applicarsi la
percentuale media rilevata dal fondo target medesimo rilevante nel semestre di
riferimento (nell’ipotesi in cui non ci sia coincidenza con i periodi di redazione dei
prospetti contabili, si dovrebbe far riferimento alla media rilevata sulla base degli
ultimi prospetti disponibili del fondo target). A titolo di esempio:
Valore quote o azioni del fondo B detenute dal fondo A al 30/06/2012 = 100
Percentuale media del fondo B applicabile al primo semestre 2012= 25%
Valore delle quote o azioni rilevante ai fini della determinazione della percentuale di
investimento in titoli pubblici italiani ed esteri del fondo A = 25
Aggiornato al 5 dicembre 2011
156
Riforma della tassazione attività finanziarie
Segue: Fondi di fondi
In fase di prima applicazione, al valore delle quote o azioni detenute nel fondo
target risultante nella relazione semestrale del 30 giugno 2011 e nel rendiconto
annuale del 31 dicembre 2010 dovrebbe applicarsi la percentuale di investimento
in titoli pubblici italiani ed esteri rilevata dal fondo target rispettivamente nella
relazione semestrale del 30 giugno 2011 e nel rendiconto annuale del 31 dicembre
2010 (ovvero negli ultimo prospetti contabili disponibili nel caso in cui non ci sia
coincidenza tra i periodi contabili dei fondi)
Ciò al fine di evitare che il fondo target sia tenuto a determinare le percentuali
medie andando a considerare anche i valori risultanti nella relazione semestrale del
30 giugno 2010 e nel rendiconto annuale del 31 dicembre 2009, secondo la
normativa a regime.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
157
Riforma della tassazione attività finanziarie
Ai fini della tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani
ed esteri è importante, quindi, comunicare:
•
•
•
la percentuale media dell’investimento, investita direttamente o
indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento collettivo del
risparmio, nei titoli pubblici italiani ed esteri;
il periodo di applicazione della percentuale media (ossia il semestre
solare di applicazione della percentuale);
il valore dell’investimento, diretto e indiretto, in titoli pubblici italiani ed
esteri e il totale dell’attivo risultante dai prospetti contabili.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
158
Riforma della tassazione attività finanziarie
CONSIDERAZIONI:
Possibili modalità di diffusione delle informazioni:
 prospetti contabili del fondo;
 sito internet del fondo / SGR;
 information provider;
 comunicazione ad hoc del fondo.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
159
Riforma della tassazione attività finanziarie
•
I proventi che si considerano riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri
(determinati applicando la percentuale media al reddito di capitale conseguito
dal partecipante)
sono soggetti alla ritenuta del 20% di cui all’art. 26-quinquies del D.P.R. n.
600/73 e dell’art. 10-ter della L. n. 77/83 nel limite del 62,50% del loro
ammontare
Aggiornato al 5 dicembre 2011
160
Riforma della tassazione attività finanziarie
Proposta allo studio:
La percentuale media si applica anche ai fini della determinazione delle perdite
derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo del
risparmio (ossia alle perdite direttamente riferibili al decremento di patrimonio
rilevato in capo all’OICR)
Possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi
di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del Tuir per una quota pari
al 62,50% del loro ammontare
•
Non dovrebbero rilevare le plusvalenze e le minusvalenze realizzate attraverso la cessione o il rimborso
(o liquidazione) delle quote o azioni acquistate e/o cedute a prezzi diversi da quelli risultanti dai
prospetti periodici (le plusvalenze dovrebbero essere tassate al 20% e le minusvalenze dovrebbero
rilevare per il loro intero ammontare)
Aggiornato al 5 dicembre 2011
161
Riforma della tassazione attività finanziarie
Proposta allo studio:
I criteri di tassazione dei proventi e delle perdite derivanti dalla partecipazione
agli organismi di investimento collettivo del risparmio che investono, direttamente o
indirettamente, in titoli pubblici italiani ed esteri, dovrebbero applicarsi anche alle
quote o azioni degli organismi di investimento inserite in gestioni individuali di
portafoglio di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 461/97
Aggiornato al 5 dicembre 2011
162
Riforma della tassazione attività finanziarie (segue)
Dal 1° gennaio 2012 gli interessi da depositi e conti
Art. 73, Tuir - Regime degli OICR di correnti intestati all’OICR sono esenti da ogni
diritto italiano
ritenuta. In precedenza era applicata la ritenuta del
27% alla giacenza media annua che risultava
Comma 5-quinquies – Ritenuta su superiore al 5% dell’attivo medio gestito.
interessi di conto corrente e
Lo stesso trattamento “lordista” viene esteso anche
depositi bancari
agli interessi dei depositi bancari.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
163
Riforma della tassazione attività finanziarie (segue)
Artt. 2, 3 e 5, D.Lgs. n. 239/96 - Obbligazioni estere di durata inferiore ai 18 mesi –
- Regime fiscale degli interessi, viene abrogata l’aliquota del 27%
premi ed altri frutti delle - OICR italiani e Fondi pensione – posta l’unificazione
obbligazioni e titoli similari, delle aliquote viene eliminata la disposizione per cui
pubblici e privati
tali fondi sono “nettisti” per i titoli con aliquota del 27%
ora abrogata (v. obbligazioni estere di durata inferiore
Imposta sostitutiva sui redditi a 18 mesi). Con il passaggio di tali titoli all’aliquota
di capitale dei titoli di Stato e unica del 20% si evidenzia che tali soggetti si
dei c.d. grandi emittenti
trasformano da "nettisti" a "lordisti".
Aggiornato al 5 dicembre 2011
164
Riforma della tassazione attività finanziarie (segue)
Redditi diversi di natura finanziaria – Il regime transitorio delle minusvalenze
realizzate fino al 31/12/2011
Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all’art. 67, comma 1, lett.
da c-bis) a c-quater), del Tuir realizzate fino al 31/12/2011, a partire dal 1°
gennaio 2012, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi
diversi realizzati successivamente, per una quota pari al 62,50% del loro
ammontare, fermo restando il limite temporale di utilizzo (entro il quarto anno
successivo a quello in cui la minusvalenza è stata realizzata). La norma in tal
modo vuole evitare che minusvalenze realizzate prima del 1° gennaio 2012 (con
aliquota del 12,50%) siano deducibili integralmente dalle plusvalenze realizzate
successivamente, tassabili al 20%. Possiamo sostanzialmente dire che il 62,50% è
il fattore di conversione della minusvalenza al mutare dell’aliquota dal 12,50%
al 20%.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
165
Riforma della tassazione attività finanziarie (segue)
Affrancamento opzionale dei valori al 31/12/2011
Ai fini del capital gain (= redditi diversi) l’art. 2, commi da 29 a 32 prevede un
regime opzionale di allineamento dei valori degli strumenti finanziari posseduti
al 31/12/2011, al fine di consentire al contribuente di tassare al 12,50% le
plusvalenze (e per quanto sotto si dirà, anche le minusvalenze) “latenti” a tale
data. In sostanza, attraverso l’opzione, è come se l’investitore vendesse i titoli al
valore del 31/12/2011 “realizzando” le plusvalenze/minusvalenze latenti (da
tassare al 12,50%) e li ricomprasse immediatamente allo stesso valore che viene
assunto come nuovo valore di carico per la determinazione delle
plusvalenze/minusvalenze a decorrere dal 01/01/2012
Nel caso siano posseduti anche OICR italiani ed esteri armonizzati l’opzione
deve essere estesa anche a tali strumenti ed ha effetto anche ai fini dei
redditi di capitale.
E’ prevista l’emanazione di un decreto attuativo per fissare le specifiche regole
di affrancamento.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
166
Riforma della tassazione attività finanziarie (segue)
Fattispecie
Regime transitorio
Opzione per l’allineamento:
•
•
deve riguardare tutti gli strumenti finanziari posseduti nel regime della
dichiarazione. Non è pertanto possibile prendere in considerazione i soli
titoli plusvalenti ma occorre tenere conto anche di quelli minusvalenti;
comporta che siano allineati anche i valori delle quote di OICR nazionali
e di quelli comunitari o situati in Stati SEE white list «armonizzati».
Modalità di esercizio dell’opzione:
Rapporti in regime
dichiarativo
(art. • l’opzione è esercitata dal cliente direttamente in sede di dichiarazione
annuale dei redditi;
5/461)
• l’imposta sostitutiva dovuta è corrisposta in occasione del versamento del
saldo IRPEF;
Le eventuali minusvalenze nette che originano dall’affrancamento possono
essere utilizzate a compensazione di plusvalenze realizzate dal 01/01/2012
ma solo fino al 31/12/2012 per il 62,50% del loro ammontare. Si tratta di
minusvalenze con durata limitata da tenere distinte da quelle “ordinarie”
realizzate entro il 31/12/2011.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
167
Riforma della tassazione attività finanziarie (segue)
Fattispecie
Regime transitorio
Opzione per l’allineamento:
•
•
deve riguardare tutti i titoli inclusi nel rapporto di custodia e amministrazione. In
presenza di più rapporti la scelta è per singolo rapporto (N.B. da confermare) Non è
possibile prendere in considerazione i soli titoli plusvalenti ma occorre tenere conto
anche di quelli minusvalenti;
comporta che siano allineati anche i valori delle quote di OICR nazionali e di quelli
comunitari o situati in Stati SEE white list «armonizzati».
Modalità di esercizio dell’opzione:
•
Rapporti in regime di
risparmio amministrato •
(art. 6/461)
l’opzione è esercitata entro il 31 marzo 2012 (N.B. per gli intermediari ciò comporta
possibili criticità per le operazioni effettuate prima di tale termine, in quanto l’opzione
si sovrappone all’operatività ordinaria);
l’imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012, ricevendone
provvista dal contribuente.
Salvo diversa interpretazione dell’Agenzia delle entrate, si ritiene che:
-
plusvalenze/minusvalenze da affrancamento siano compensabili tra loro;
eventuali plusvalenze nette da affrancamento siano compensabili con precedenti
minusvalenze presenti nella posizione fiscale del cliente.
Le eventuali minusvalenze nette che originano dall’affrancamento possono essere utilizzate
a compensazione di plusvalenze realizzate dal 01/01/2012 ma solo fino al 31/12/2012
per il 62,50% del loro ammontare. Si tratta di minusvalenze con durata limitata da
tenere distinte da quelle “ordinarie” realizzate entro il 31/12/2011.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
168
RIFORMA DELLA TASSAZIONE ATTIVITÀ FINANZIARIE
- TASSAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE –
TABELLE
169
Riforma della tassazione attività finanziarie - Come cambia la tassazione dei redditi di
capitale – Tabelle
Soggetti percettori
Redditi di capitale derivanti
da:
Aliquota sino al 31.12.2011
Aliquota dal 1°gennaio 2012
Persone fisiche Persone fisiche Persone fisiche Persone fisiche
residenti
non residenti (*)
residenti
non residenti (*)
Oicr italiani
(da 1/1/2012 la base
imponibile sarà abbattuta
di una percentuale –
ancora da stabilire rappresentativa
degli
investimenti in Titoli di
Stato)
Fondi immobiliari italiani
(eccezione: tassazione per
trasparenza per investitori
qualificati non istituzionali)
12,50%
12,50% (1)
20,00%
20,00% (1)
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
(*) salvo convenzioni;
Aggiornato
al 5 dicembre
(1) salvo esenzione per NR in paesi “white
list” (v. D.Lgs.
n. 239/96);2011
170
Riforma della tassazione attività finanziarie - Come cambia la tassazione dei redditi di
capitale – Tabelle
Soggetti percettori
Aliquota sino al 31.12.2011
Aliquota dal 1°gennaio 2012
Redditi di capitale derivanti da:
Persone fisiche Persone fisiche Persone fisiche Persone fisiche
residenti
non residenti (*)
residenti
non residenti (*)
Oicvm
comunitari
armonizzati
e
non
armonizzati equiparati (da
1/1/2012 la base imponibile
sarà abbattuta di una
percentuale – ancora da
stabilire - rappresentativa
degli investimenti in Titoli di
Stato)
Altri OICR esteri
12,50%
Non soggetti
(2)
20,00%
Non soggetti (2)
% marginale
IRPEF (Mod.
Unico)
Non soggetti
(2)
% marginale
IRPEF (Mod.
Unico)
Non soggetti (2)
(*) salvo convenzioni;
Aggiornato al 5 dicembre 2011
(2) redditi extraterritoriali ex art. 23 TUIR;
171
RIFORMA DELLA TASSAZIONE ATTIVITÀ FINANZIARIE
- TASSAZIONE DEI REDDITI DIVERSI –
TABELLE
172
Riforma della tassazione attività finanziarie - Come cambia la
tassazione dei redditi diversi – Tabelle
Soggetti percettori
Aliquota sino al 31.12.2011
Aliquota dal 1°gennaio 2012
Redditi diversi derivanti da:
Persone fisiche Persone fisiche Persone fisiche Persone fisiche non
residenti
non residenti (*)
residenti
residenti (*)
Fondi
immobiliari
italiani
(eccezione: tassazione per
trasparenza per investitori
qualificati non istituzionali)
12,50%
12,50% (1)
20,00%
20,00% (1)
Oicr italiani
12,50%
12,50% (1)
20,00%
20,00% (1)
(*) per attività finanziarie esistenti in Italia e salvo convenzioni
Aggiornatoitaliani
al 5 dicembre
1. esclusi titoli negoziati in mercati regolamentati
ed esteri. 2011
Esenti soggetti residenti in Paesi White List.
173
Riforma della tassazione attività finanziarie - Come cambia la
tassazione dei redditi diversi – Tabelle
Soggetti percettori
Aliquota sino al 31.12.2011
Aliquota dal 1°gennaio 2012
Redditi diversi derivanti da:
Persone fisiche Persone fisiche Persone fisiche Persone fisiche non
residenti
non residenti (*)
residenti
residenti (*)
Oicvm
comunitari
armonizzati
e
non
armonizzati equiparati
12,50%
12,50% (1)
20,00%
20,00% (1)
Altro Oicr esteri
12,50%
12,50% (1)
20,00%
20,00% (1)
(*) per attività finanziarie esistenti in Italia e salvo convenzioni
Aggiornato al 5 dicembre 2011
1. esclusi titoli negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri. Esenti soggetti residenti in Paesi White List.
174
IL FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT
(FACTA)
La nuova tassazione dei redditi USA
175
Dal QIA alla normativa FATCA
L’attuale regime QIA lascia ancora spazio ai contribuenti USA per occultare i propri
capitali e per evitare la segnalazione nominativa all’IRS, mediante, ad esempio,
l’investimento:



in attività non statunitensi con pagamento dei proventi al di fuori degli USA
in attività statunitensi attraverso società di persone estere senza rivelare la
propria identità
in attività statunitensi attraverso società di capitali estere
Il 18 marzo 2010 il Congresso degli Stati Uniti ha approvato l’HIRE Act, nell’ambito del
quale è stato inserito il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), un insieme di
disposizioni antielusive che crea un nuovo e più complesso regime di tassazione che
penalizzerà gli intermediari finanziari esteri che rifiutino di rivelare all’IRS l’identità della
propria clientela statunitense
Aggiornato al 5 dicembre 2011
Dal QIA alla normativa FATCA
Principale obiettivo del FATCA è indurre le Foreign Financial Institutions (FFIs) e le
altre Non-Financial Foreign Entities (NFFEs) ad ottenere e a segnalare all’IRS le
informazioni riguardanti la clientela statunitense
introduzione di una NUOVA withholding tax del 30% applicata su tutti i
“withholdable payments” (WP) e su tutti i “passthru payments” (PTP) corrisposti a
“bad” FFIs e NFFEs e a “recalcitrant account holders”
Aggiornato al 5 dicembre 2011
Dal QIA alla normativa FATCA
Aggiornato al 5 dicembre 2011
Dal QIA alla normativa FATCA
Aggiornato al 5 dicembre 2011
Fondi non quotati
Modello di distribuzione
Registro
sottoscrittori
SGR
BANCA DEPOSITARIA
Certificato
cumulativo
Convenzione di collocamento
FONDO
COLLOCATORE
Partecipazione al
fondo
INVESTITORE
Partecipazione al
fondo
INVESTITORE
Le quote del fondo sono immesse in un certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote, tenuto in deposito
presso la banca depositaria, con rubriche distinte per singoli partecipanti (identificati generalmente con un codice
numerico).
La banca depositaria può accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al
momento del rimborso della quota.
La SGR è obbligata alla tenuta del registro dei sottoscrittori; le quote sono intestate direttamente a nome degli
Aggiornato
al 5 dicembre
investitori anche nel caso di collocamento
indiretto delle
quote. 2011
Adempimenti Facta per i fondi italiani non
quotati
Obblighi
FACTA
Reddito USA
BANCA DEPOSITARIA
(PFFI)
SGR
Pagamento del provento
FONDO
(PFFI)
COLLOCATORE
(PFFI, NPFFI o DC FFI)
Partecipazione al
fondo
INVESTITORE
INVESTITORE
La banca depositaria e il fondo dovranno stipulare un FFIA.
In relazione ai proventi erogati dal fondo, gli obblighi di applicazione della ritenuta sui pagamenti
effettuati dalla banca depositaria a recalcitrant holders e a NPFFIs nonché gli obblighi di
comunicazione dovrebbero essere adempiuti dalla SGR per conto del fondo.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
Gestione collettiva del risparmio
Obblighi FFI Agreement
A seguito della stipula dell’FFIA, il fondo di investimento dovrà:




Obblighi di indentificazione: reperire le informazioni relative a ciascun
“account holder” al fine di individuare gli “U.S. accounts” e subire le verifiche e
le due diligence che l’IRS stabilirà con riguardo agli “U.S. accounts”;
Obblighi di comunicazione: comunicare annualmente all’IRS determinante
informazioni relative agli “U.S. accounts”;
Obblighi di chiusura del rapporto: chiudere i rapporti con la clientela USA
che non fornisca, entra un termine ragionevole, l’autorizzazione per la
segnalazione delle informazione richieste dall’IRS;
Obblighi di ritenuta: applicare una ritenuta del 30% su ogni “passthru
payment” erogato a recalcitrant account holders e a NPFFIs
Aggiornato al 5 dicembre 2011
Gestione collettiva del risparmio
FFI Agreement: obblighi di indentificazione
Identificazione di tutti i partecipanti al fine di determinare le quote che siano
qualificabili come “U.S. accounts” in quanto detenute da:


Specified U.S. Persons (persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti negli
USA, compresi i “green card holders”, le persone in possesso di cittadinanza o
nazionalità USA ecc.)
U.S. Owned Foreign Entities, ossia entità estere che hanno uno o più “substantial
U.S. owner” (per i fondi di investimento è cosniderato “substantial U.S. owner”
qualunque specified U.S. person che possieda, direttamente o indirettamente,
una qualsiasi % di partecipazione)
Aggiornato al 5 dicembre 2011
Gestione collettiva del risparmio
FFI Agreement: obblighi di comunicazione


Comunicazione annuale all’Amministrazione USA dei seguenti dati in
relazione alle quote identificate come «U.S. accounts»:
 Dati identificativi del partecipante che sia una specified U.S. persono, nel
caso di U.S. Owned Foreign Entity, di ognispecifiedU.S. personche detenga
(direttamente o indirettamente) una qualsiasi partecipazione nell’entitànon
U.S. intestataria delle quote;
 Numero del rapporto;
 Saldo delle quote (rilevato in base all’ultimo prospetto redatto nell’anno);
 Importo lordo dei rimborsi e dei proventi distribuiti.
In alternativa: la comunicazione può essere effettuata secondo le procedure
previste per le istituzioni finanziarie USA
Aggiornato al 5 dicembre 2011
Gestione collettiva del risparmio
FFI Agreement: obblighi di chiusura del rapporto

Se la clientela USA non rilascia al fondo l’autorizzazione per la segnalazione
delle informazioni richieste dall’IRS entro un termine ragionevole
Obbligo di rimborso coattivo delle quote
Aggiornato al 5 dicembre 2011
Gestione collettiva del risparmio
FFI Agreement: obblighi di ritenuta

Il fondo è tenuto ad applicare la ritenuta del 30% sui «passthrupayments»
erogati a:



«recalcitrantaccount holders»: partecipanti che non forniscono le
informazioni ai fini della identificazione o non rilasciano il consenso
alla comunicazione dei dati all’Amministrazione USA;
non-participatingFFIs.
Per i fondi di investimento si considerano «passthrupayments»i proventi
periodici, da rimborso o da cessione delle quote del fondo che siano imputabili
a redditi di fonte U.S.A.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
Fondi quotati
Modello di distribuzione
Registro
sottoscrittori
SGR
FONDO
BANCA DEPOSITARIA
MONTE TITOLI
S.P.A.
Deposito
accentrato quote
INTERMEDIARIO
DEPOSITARIO QUOTE
INTERMEDIARIO
DEPOSITARIO QUOTE
INVESTITORE
INVESTITORE
La Monte Titoli S.p.A. apre per ogni emissione di strumenti finanziari un conto a nome dell’emittente. A nome e su
richiesta degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata, la Monte Titoli accende, per ogni
intermediario, determinati conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo
stesso. L’intermediario registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza. Sebbene il
registro dei sottoscrittori sia tenuto dalla SGR, solo gli intermediari finali che gestiscono il rapporto con la clientela
sono in possesso dei dati aggiornati relativi ai partecipanti al fondo.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
Adempimenti Fatca per i fondi italiani quotati
Reddito USA
SGR
FONDO
(PFFI)
BANCA DEPOSITARIA
(PFFI)
INTERMEDIARIO DEPOSITARIO
QUOTE
(PFFI)
INVESTITORE
Obblighi
FACTA
Ff
MONTE TITOLI S.P.A.
(PFFI)
INTERMEDIARIO DEPOSITARIO
QUOTE
(PFFI)
INVESTITORE
Sia la Monte Titoli S.p.A. che la banca depositaria dovranno stipulare un FFIA. Se
l’intermediario aderente alla Monte Titoli è una PFFI, lo stesso sarà tenuto ad
adempiere sia agli obblighi di ritenuta in relazione ai pagamenti effettuati a
recalcitrant account holders e a NPFFIs nonché agli obblighi di comunicazione.
Aggiornato al 5 dicembre 2011
La disciplina dei withholdable payments
Nella definizione di withholdable payments rientrano 3 categorie di pagamenti:
a) U.S. source “fixed or determinable, annual or periodical”(“FDAP”) payments (ad
esempio, interessi e dividendi), inclusi i pagamenti di FDAP income fatti
attraverso un custodial account;
b) Proventi lordi generati dalla vendita o dalla disposizione di attività che
producono U.S. source FDAP income (ad es., interessi o dividendi USA);
c) Cosidetti passthru payments.
Decorrenza dalla FATCA withholding tax

Dichiarazione all’IRS dei withholdable payments effettuati dal 1° luglio 2013;

A partire dal 1°gennaio 2014 per i pagamenti di cui al punto a)

A partire dal 1°gennaio 2015 per i pagamenti di cui al punto b)

Presumibilmente, a partire dal 1°gennaio 2015 per i pagamenti di cui al punto c)
Aggiornato al 5 dicembre 2011