La tassazione dei fondi comuni
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La tassazione dei fondi comuni
La tassazione dei fondi comuni di investimento italiani e esteri Renzo P arisotto I psoa, 16 dicem bre 2011 Aggiornato al 5 dicembre 2011 “Il regime di tassazione dei fondi comuni di investimento” 2 Il contesto normativo di riferimento extratributario degli OICR italiani A seguito dell'emanazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e dei relativi provvedimenti attuativi da parte del Ministero del Tesoro (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze), della Banca d’Italia e della Consob il quadro normativo di riferimento degli OICR (fondi comuni di investimento e Sicav) di diritto italiano ha subito profonde modificazioni. La relativa disciplina, prima contenuta in una serie di leggi speciali, ora in gran parte abrogate, è stata completamente riformulata e presenta ad oggi caratteri di maggiore organicità, sistematicità e flessibilità. Le disposizioni che regolavano il trattamento fiscale degli OICR sono, invece, sopravvissute all’abrogazione avvenuta per mezzo dell’art. 214 del TUF ed hanno subito modificazioni con il D.Lgs. 461/97, artt. 8 e 9. Il rinnovato quadro normativo e regolamentare ha ampliato notevolmente lo spettro di operatività degli OICR di diritto italiano e risulta ora possibile istituire organismi dotati di una ampia flessibilità. Aggiornato al 5 dicembre 2011 3 Il contesto normativo di riferimento extratributario degli OICR italiani Nuova definizione di fondo comune di investimento contenuta nel DL n. 78/2010 conv. nella L. n. 122/2010 in tema di fondi immobiliari VALIDA PER TUTTI I FONDI Deve intendersi per “fondo com une di investim ento” : il patrimonio autonom o raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonom ia dai m edesim i” . Rispetto alla previgente definizione, come rilevato nella relazione illustrativa al DDL di conversione del decreto, viene maggiormente specificata la funzione economica del fondo comune di investimento, ossia la raccolta del risparmio tra una pluralità di investitori, l’investimento del patrimonio raccolto sulla base di una predeterminata politica di investimento e l’autonomia delle scelte di investimento della società di gestione del risparmio. Aggiornato al 5 dicembre 2011 4 Il contesto normativo di riferimento extratributario degli OICR italiani Le caratteristiche ed i tratti distintivi delle diverse tipologie di OICR di diritto italiano, con particolare riferimento ai limiti di investimento ed ai beni che possono formare oggetto del patrimonio dell'OICR sono individuati dalla normativa regolamentare emanata dal Ministero dell’Economia, dalla Banca d’Italia e dalla Consob. Si distinguono in particolare le seguenti categorie: • Fondi aperti • Fondi chiusi • Fondi riservati • Fondi speculativi Aggiornato al 5 dicembre 2011 5 Il contesto normativo di riferimento extratributario degli OICR italiani Fondi aperti Si definiscono aperti, i fondi comuni di investimento nei quali i partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo modalità previste dal regolamento del fondo. I fondi aperti sono caratterizzati dalla variabilità del patrimonio in base al saldo tra nuove sottoscrizioni e riscatti delle quote. Il numero delle quote dunque non è prefissato e fluttua in funzione dell'andamento delle nuove emissioni e delle richieste di rimborso. Fondi chiusi I fondi comuni di investimento si definiscono chiusi quando il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predefinite, da indicarsi nel regolamento del fondo. I fondi chiusi si pongono al di fuori dell’ambito di applicazione della Direttiva UCITS IV 2009/65/CE (fondi non armonizzati). Aggiornato al 5 dicembre 2011 6 Il contesto normativo di riferimento extratributario degli OICR italiani Fondi riservati Le SGR possono istituire fondi comuni di investimento aperti e chiusi la partecipazione ai quali è riservata a particolari categorie di investitori (cosiddetti “investitori qualificati”) da individuarsi nel regolamento del fondo. Possono essere fissati limiti agli investimenti diversi da quelli stabiliti in via generale dalle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia. I fondi riservati si pongono al di fuori dell’ambito di applicazione della Direttiva UCITS IV 2009/65/CE (fondi non armonizzati). Aggiornato al 5 dicembre 2011 7 Il contesto normativo di riferimento extratributario degli OICR italiani Fondi speculativi Le SGR possono istituire fondi speculativi sia in forma aperta sia chiusa stabilendo, nel regolamento del fondo, norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio diverse da quelle stabilite in via generale dalla Banca d’Italia per i fondi ordinari I fondi speculativi si caratterizzano per i seguenti aspetti: • non sono sottoposti a predefiniti vincoli in materia di oggetto dell’investimento; • non possono avere più di duecento partecipanti; • devono prevedere una sottoscrizione minima iniziale non inferiore a un 500.000 Euro; • non possono essere oggetto di sollecitazione all’investimento; • il regolamento deve menzionare la rischiosità dell’investimento e la circostanza che esso avviene in tutto o in parte in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia per i fondi ordinari. Il regolamento del fondo deve indicare i beni oggetto di investimento e le modalità di sottoscrizione e di rimborso delle quote. Per quanto riguarda il rapporto con le Direttive comunitarie è presumibile che l’operatività in deroga ai limiti di investimento si ponga come elemento costitutivo della fattispecie del fondo speculativo (fondo non armonizzato) Nell'ambito dei fondi speculativi possono annoverarsi anche i cosiddetti hedge fund. Aggiornato al 5 dicembre 2011 8 Il contesto normativo di riferimento extratributario degli OICR italiani Il 1° luglio 2011 è entrata in vigore la Direttiva UCITS IV (2009/65/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 13 luglio 2009 che ha sostituito la direttiva 85/611/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobilari (OICVM). Le modifiche introdotte dalla direttiva al quadro giuridico degli OICVM è quello di migliorare “le condizioni di concorrenza tra questi organismi a livello comunitario, assicurando nel contempo una tutela più efficace e più uniforme dei detentori delle quote”, assicurando un coordinamento delle legislazioni nazionali che “agevola l’abolizione delle restrizioni alla libera circolazione di quote di OICVM nella Comunità” e contribuisce alla stabilità del sistema finanziario. La direttiva UCITS IV, con la previsione di norme minime comuni per quanto riguarda l’autorizzazione, la vigilanza, la struttura e l’attività degli OICVM stabiliti negli Stati membri, intende individuare quel livello di armonizzazione necessario ad assicurare il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale degli Stati membri, al fine di rendere possibile il rilascio di un’unica autorizzazione valida in tutta la Comunità e l’applicazione del principio di vigilanza dello Stato membro d’origine (il c.d. “home country control” => riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate dallo Stato di stabilimento dell’OICVM in tutta la comunità). Aggiornato al 5 dicembre 2011 9 Il contesto normativo di riferimento extratributario degli OICR italiani Con la Direttiva UCITS IV vengono pertanto inserite tutta una serie di misure volte a promuovere una maggiore integrazione del mercato europeo dei fondi, attraverso regole che agevolano l’operatività transfrontaliera delle società di gestione. La volontà è quella di creare un mercato unico (e competitivo) europeo dei fondi comuni di investimento e delle Sicav. In estrema sintesi, le innovazioni di maggior interesse introdotte dalla Direttiva UICTS IV sono: (i) istituzione del “passaporto” per i gestori => eliminato il divieto di istituire fondi in Stati membri diversi da quello di stabilimento del gestore; (ii) semplificazione della commercializzazione transfrontaliera delle quote di OICVM; (iii) strutture di “master-feeder” => fondo (“feeder”) autorizzato ad investire almeno l’85% del suo patrimonio in un altro OICVM (“master”) o suo comparto. La restante parte del patrimonio deve essere utilizzata a copertura dell’investimento; (iv) semplificazione per le fusioni e scissioni di fondi (transfrontaliere o nazionali); (v) maggior efficacia degli obblighi informativi e la disciplina dei conflitti di interesse; (vi) nuove procedure per la gestione dei rischi con specifica attenzione per ogni OICVM all’esposizione complessiva ai rischi di mercato, ai rischi di controparte e ai rischi di liquidità. Aggiornato al 5 dicembre 2011 10 Il contesto normativo di riferimento extratributario degli OICR italiani In base al Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 16190 del 29/10/2007 che ha recepito la c.d. Direttiva MIFID, è stata “coniata” una definizione, valida per tutti i servizi di investimento, di “Clienti professionali di diritto” (v. “ex investitori qualificati”) come di seguito individuati: 1. i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali: a) b) c) d) e) banche; imprese di investimento; altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; imprese di assicurazione; organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; (Segue) Aggiornato al 5 dicembre 2011 11 Il contesto normativo di riferimento extratributario degli OICR italiani Segue: fondi pensione e società di gestione di tali fondi; g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); i) altri investitori istituzionali; l) agenti di cambio; le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: • totale di bilancio: 20.000.000 EUR, • fatturato netto: 40.000.000 EUR, • fondi propri: 2.000.000 EUR. gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie. f) 2. 3. Aggiornato al 5 dicembre 2011 12 Schema di riferimento SGR AZIONISTI SGR Separazione patrimoniale PARTECIPANTI AL FONDO (INVESTITORI) FONDO A FONDO B QUOTE FONDI AZIONI FONDO C OBBLIGAZIONI Aggiornato al 5 dicembre 2011 13 La disciplina dei fondi comuni di investimento italiani: regime fiscale 14 OI CR di diritto italiano Anteriormente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 225/2010, conv. nella L. n. 10 del 26/02/2011 (v. oltre), il regime fiscale degli OICVM era contenuto nelle seguenti disposizioni OICR di tipo aperto – art. 9, L. 23 marzo 1983, n. 77; OICR di tipo chiuso – art. 11, L. 14 agosto 1993, n. 344 e Fondi Immobiliari 25/01/1994 n. 86; SICAV – art. 14, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84; Fondi lussemburghesi storici – art. 11-bis D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla L. 25 novembre 1983, n. 649; OICVM italiani dedicati a soggetti non residenti – art. 9, D.Lgs. n. 461/97. Aggiornato al 5 dicembre 2011 15 OI CR di diritto italiano Norme di riferimento in vigore dal 1° luglio 2011, per effetto dell’art. 2, commi da 62 a 84, D.L. n. 225/2010, conv. nella L. n. 10 del 26/02/2011 (v. oltre): Art. 26-quinquies, D.P.R. n. 600/73; Art. 73, comma 5-quinquies, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) • Fondi immobiliari – D.L. 25 settembre 2001, n. 351, conv. nella L. 23 novembre 2001, n. 410 Aggiornato al 5 dicembre 2011 16 “FONDI COM UNI DI DI RI TTO I TALI ANO: REGI M E FI SCALE P ER I P ERCETTORI ” 17 Distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi In relazione alla partecipazione agli OICR, l’investitore residente non esercente attività d’impresa può ritrarre due differenti tipologie di reddito: il reddito di capitale [art. 44, comma 1, lett. g) del Tuir], derivante dalla partecipazione all’organismo di investimento collettivo (i redditi di capitale conseguono da “atti di impiego del capitale”), ed il reddito diverso [art. 67, comma 1, lett. c-ter) del Tuir] derivante dalla negoziazione delle quote (i redditi diversi conseguono da “atti di negoziazione”); Esiste una precisa gerarchia => dapprima deve essere individuato il reddito di capitale e solo successivamente il reddito diverso, conformemente a quanto stabilito dal 1° comma dell’art. 67 (“sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale”) e dal comma 7, lettera a), dell’art. 68 del della determinazione delle plusvalenze e delle TUIR (“agli effetti minusvalenze: a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o dal valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi”). Aggiornato al 5 dicembre 2011 18 Quantificazione redditi di capitale Il reddito di capitale è commisurato all’apprezzamento di valore che le quote degli OICR hanno subito rispetto al valore di emissione nel periodo intercorrente tra la data di acquisizione della partecipazione e la data della distribuzione ovvero della dismissione della stessa partecipazione. Detto apprezzamento è determinato dalla differenza positiva tra: • l’incremento di valore delle quote/azioni rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione; e • l’incremento di valore delle stesse rilevato alla data di sottoscrizione od acquisto. Aggiornato al 5 dicembre 2011 19 Quantificazione redditi diversi Redditi diversi => differenziali positivi o negativi derivanti dalla cessione delle quote o azioni (al netto dei redditi di capitale pro-tempore maturati) e le perdite di partecipazione direttamente riferibili al decremento di patrimonio rilevato in capo all’OICVM Aggiornato al 5 dicembre 2011 20 Fondi com uni di diritto italiano: regim e fiscale in vigore fino al 30/ 06/ 2011 Il risultato maturato attraverso la gestione del fondo era assoggettato ad imposta sostitutiva del 12,50% (artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 461/97); Il prelievo era indistinto (colpiva a monte tutti i possessori delle quote a prescindere dal loro “status” fiscale); Soggetto passivo di imposta era il fondo per mezzo della SGR; Risultato di gestione => differenza tra: Il valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell’anno, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell’anno, e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell’anno; Il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio dell’anno. Quest’ultimo viene aumentato dei redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o esenti e dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR cui si applica l’imposta sostitutiva del 12,50%. Aggiornato al 5 dicembre 2011 21 Fondi com uni di diritto italiano: regim e fiscale in vigore fino al 30/ 06/ 2011 La SGR giornalmente redigeva un prospetto in cui indicava: • il valore unitario delle quote di partecipazione; • il valore complessivo netto del fondo; Il “c.d. Delta NAV” => differenza tra il totale degli investimenti e le passività del fondo, e cioè dal valore dei titoli in portafoglio comprensivo dei ratei d'interesse sulle cedole meno i debiti imputabili al fondo comune. Questo valore è diviso per il numero delle quote esistenti, per ricavare il valore di rimborso di queste ultime. L’imposta sostitutiva veniva calcolata con la medesima periodicità del calcolo del valore delle singole quote rilevando: • l’incremento imponibile del patrimonio che deriva dalle diverse componenti reddituali, • l’imposta dovuta sull’incremento così da determinare il valore del patrimonio netto da assumere per la valorizzazione delle quote in circolazione. Aggiornato al 5 dicembre 2011 22 Fondi com uni di diritto italiano: regim e fiscale in vigore fino al 30/ 06/ 2011 Nel risultato di gestione si computavano, non assoggettandoli ritenute/imposte sostitutive, i proventi di seguito indicati: • • ordinarie Interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni pubbliche e private di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 239/96 (c.d. obbligazioni emesse dai “grandi emittenti” residenti) => Il fondo assume, pertanto, natura di soggetto “lordista”; Proventi delle obbligazioni emesse da soggetti non residenti aventi una scadenza non inferiore a 18 mesi, e proventi dei titoli di Stato ed equiparati emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992 indipendentemente dalla scadenza; • Proventi delle operazioni di prestito titoli e p/t; • Proventi degli OICR esteri conformi alle direttive UE; • Utili derivanti da titoli partecipativi (dividendi); • alle Non si applica la ritenuta del 27% sugli interessi e conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5% dell’attivo medio gestito (art. 9, comma 1, L. 77/83). In tal caso, tali proventi concorrono a formare il risultato di gestione; Aggiornato al 5 dicembre 2011 23 Fondi com uni di diritto italiano: regim e fiscale in vigore fino al 30/ 06/ 2011 Il risultato del fondo negativo poteva essere portato in deduzione dai risultati positivi successivamente conseguiti dal fondo stesso senza limiti di tempo. Operativamente, a fronte di un risultato di gestione quotidiano negativo, la società di gestione accreditava al fondo con pari data un importo pari al 12,50% del risultato negativo. Tale somma rappresentava così un minor debito d’imposta del fondo comune, diminuendo il debito di imposta sostitutiva rilevata nel passivo del fondo medesimo, ovvero un credito d’imposta iscritto nell’attivo del fondo medesimo; In alternativa al riporto del risultato negativo del fondo nei successivi periodi d’imposta, in presenza di più fondi comuni gestiti dalla SGR, la stessa poteva accreditare il fondo creditore di una somma pari all’ammontare del credito maturato, prelevando l’importo dall’imposta sostitutiva dovuta da uno o più fondi con risultato positivo (v. art. 9, comma 2-ter, L. 77/83). Aggiornato al 5 dicembre 2011 24 Fondi com uni di diritto italiano: regim e fiscale in vigore fino al 30/ 06/ 2011 Per i fondi mobiliari sottoscritti da meno di 100 partecipanti e limitatamente alla parte del risultato di gestione maturato in ciascun anno riferibile alle partecipazioni qualificate, l’imposta sostitutiva prevista era del 27%, salvo nei seguenti casi in cui resta applicabile la misura del 12,50% indipendentemente dal numero dei partecipanti: Utili relativi alle partecipazioni non qualificate (C.M. 24 novembre 2000 n. 213/E); Quote o azioni qualificate detenute in misura superiore al 50% da investitori istituzionali, residenti e non, diversi dalle persone fisiche, quali banche, assicurazioni, Sicav, fondazioni, fondi pensione, ecc. (art. 8, D.Lgs. n. 505/99). Si considera qualificata ogni partecipazione al capitale o al patrimonio con diritto di voto di società di capitali residenti o di società di ogni tipo non residenti superiore al 10%, per le partecipazioni negoziate su mercati regolamentati, ovvero al 50% per le altre partecipazioni. Aggiornato al 5 dicembre 2011 25 Fondi com uni di diritto italiano: regim e fiscale in vigore fino al 30/ 06/ 2011 Il fondo con partecipazioni qualificate maturava quindi un doppio risultato: quello riferibile alle partecipazioni qualificate tassato al 27% e il residuo tassato al 12,50%; Il risultato derivante dalle partecipazioni qualificate si determinava come differenza tra: Il valore di esse alla fine dell’anno al lordo dell’imposta sostitutiva accantonata aumentato dei corrispettivi delle cessioni di tali partecipazioni e Il valore delle partecipazioni all’inizio dell’anno e il costo o valore di acquisto delle partecipazioni aumentato di ogni onere ad esso relativo, con esclusione degli interessi passivi. Aggiornato al 5 dicembre 2011 26 Fondi com uni di diritto italiano: regim e fiscale in vigore fino al 30/ 06/ 2011 Tassazione in capo ai percettori residenti Nel caso la partecipazione ai fondi non era assunta nell’esercizio di un’impresa commerciale, i proventi (= reddito di capitale) non concorrevano a formare il reddito imponibile dei partecipanti (soggetto passivo era quindi il fondo); Se il partecipante acquistava o cedeva le quote al di fuori delle strutture di servizio dell’OICR (SGR, SIM di collocamento) conseguendo una plusvalenza, essa era assoggettata ad una tassazione autonoma (12,50%) in dichiarazione salva l’opzione per il risparmio amministrato o per il risparmio gestito; Per le partecipazioni assunte nell’esercizio di un’impresa commerciale (imprenditori individuali, alle società di persone commerciali ed ai soggetti IRES), i relativi proventi, anche se iscritti in bilancio, concorrevano a formare il reddito nell’esercizio in cui erano percepiti, riconoscendo un credito d’imposta pari al 15%, 36,98% del loro importo, a seconda della tipologia di OICR. Il credito d’imposta neutralizzava in tal modo la tassazione a monte subita a causa dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. Aggiornato al 5 dicembre 2011 27 Fondi com uni di diritto italiano: regim e fiscale in vigore fino al 30/ 06/ 2011 Tassazione in capo ai percettori NON residenti I soggetti esteri residenti in Stati con i quali è previsto lo scambio di informazioni con l’amministrazione finanziaria italiana, che sottoscrivevano quote di fondi comuni mobiliari italiani aperti o chiusi, azioni di Sicav italiane, nonché quote dei cosiddetti “fondi lussemburghesi storici” avevano diritto al pagamento di una somma pari al 15% dei proventi (redditi di capitale) rivenienti dall’OICR, in modo da neutralizzare il carico fiscale costituito dall’imposta sostitutiva del 12,50% sul risultato maturato della gestione assolta dall’OICR e ricevere così, in sostanza, un provento lordo da imposizione (art. 9, commi 1, 2, 3 del D.Lgs. 461/97). L’art. 9, comma 4 del D.Lgs. 461/97 prevedeva invece che per gli OICR di diritto italiano, sottoscritti esclusivamente da soggetti esteri di cui sopra, non trovava applicazione l’imposta sostitutiva del 12,5% in capo all’OICR (si veda la Risoluzione n. 137/E del 4 ottobre 2005). Tutti gli altri soggetti non residenti restavano incisi della tassazione in capo al fondo senza aver diritto ad alcun credito d’imposta. Aggiornato al 5 dicembre 2011 28 Fondi m obiliari chiusi La disciplina di tali organismi riprendeva quella dei fondi aperti, pur tenendo conto della peculiarità degli attivi che formano oggetto di investimento (tendenzialmente società non quotate) e che richiedono investitori “pazienti”; Il prospetto relativo al patrimonio netto è redatto semestralmente e non giornalmente come per i fondi aperti; Il prospetto riporta l’ammontare dell’imposta sostitutiva maturata nel primo semestre di gestione del fondo ovvero il credito d’imposta, qualora emerga un risultato negativo. Aggiornato al 5 dicembre 2011 29 “REGI M E FI SCALE DEI FONDI COM UNI DI I NVESTI M ENTO I N VI GORE DAL 1° LUGLI O 2011” [ AR T. 2, COM M I DA 62 A 84, D.L. 29 DI CEM BR E 2010, N . 255 CON V. LEGGE 26.02.2011 N . 10] 30 Regime fiscale dei fondi comuni di investimento Il regime fiscale degli OICR Per gli OICR di diritto italiano (diversi dai fondi immobiliari) e fondi lussemburghesi storici di cui all’art. 73, comma 5-quinquies, del Tuir dal 1° gennaio 2012, verrà meno la necessità di mantenere l’applicazione nei confronti dei suddetti organismi delle ritenute e delle imposte sostitutive oggi applicate con aliquota più elevata del 27%, al fine di garantire parità di trattamento tra investimento diretto e indiretto, tramite OICR, in strumenti finanziari. Aggiornato al 5 dicembre 2011 31 Regime fiscale dei fondi comuni di investimento Il regime fiscale degli OICR Art. 2, comma 15, lett. b), del D.L. n. 138/2011: modifica l’art. 73, comma 5-quinquies, del Tuir: Fino al 31 dicembre 2011: gli OICR con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e i fondi lussemburghesi storici non sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell’imposta sostitutiva del 27% di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 239/96. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d’imposta. Non si applicano la ritenuta del 27% prevista dal comma 2 dell’art. 26 del D.P.R. n. 600/73 sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5% dell’attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50% previste dagli artt. 26, commi 3-bis e 5, e 26-quinquies del predetto decreto nonché dall’art. 10-ter della L. n. 77/83; A decorrere dal 1° gennaio 2012: gli OICR con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e i fondi lussemburghesi storici non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell’art. 26 del D.P.R. n. 600/73, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo art. 26 e dell’art. 26quinquies del predetto decreto nonché dall’art. 10-ter della L. n. 77/83. Aggiornato al 5 dicembre 2011 32 Regime fiscale dei fondi comuni di investimento Il regime fiscale degli OICR … segue: modifica l’art. 73, comma 5-quinquies, del Tuir: eliminato il riferimento all’imposta sostitutiva del 27% di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 239/96 sugli interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni emesse da soggetti non residenti aventi scadenza inferiore a 18 mesi; la ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari italiani è sempre disapplicata, indipendentemente dalla giacenza media annua rispetto all’attivo medio gestito (superiore o meno al 5%); è prevista la disapplicazione della ritenuta sugli interessi e altri proventi dei depositi bancari italiani. Aggiornato al 5 dicembre 2011 33 Regime fiscale dei fondi comuni di investimento Art. 26-quinquies, D.P.R. n. 600/ 73 Dal 1° luglio 2011 non è più prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul risultato di gestione conseguito annualmente dagli organismi di investimento in quanto la tassazione sui redditi di capitale avviene, in via generale, in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi, applicando una ritenuta del 12,50%. La tassazione avviene pertanto al momento: della percezione dei proventi; del disinvestimento [riscatto, liquidazione, cessione o trasferimento (*)] delle quote o azioni, alla stregua di quanto già avviene per i fondi di diritto estero. E’ stata in tal modo eliminata la differenza di tassazione tra i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri e OICR italiani. (*) In deroga a tale presunzione non è assimilato ad una cessione il trasferimento avvenuto per successione o donazione Aggiornato al 5 dicembre 2011 34 Regime fiscale dei fondi comuni di investimento Definizione di fondo comune d’investimento: “il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento, suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell’interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi” Aggiornato al 5 dicembre 2011 35 Regime fiscale dei fondi comuni di investimento Le modifiche recate dall’art. 2 del D.L. n. 225/2010 riguardano il regime tributario applicabile agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) con sede in Italia, con esclusione dei fondi immobiliari. La riforma è applicabile a: Fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano; Fondi comuni di investimento mobiliare chiusi; SICAV; OICR aperti con sede in Lussemburgo (c.d. fondi lussemburghesi storici). I fondi assumono la qualifica di soggetto “lordista”, cioè il diritto a percepire i redditi di capitale “al lordo” dell’imposta sostitutiva ovvero delle ritenute alla fonte applicabili. A decorrere dal 1° luglio 2011 la tassazione avviene in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al fondo è applicata una ritenuta alla fonte del 12,50% su: proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento; proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle stesse. Aggiornato al 5 dicembre 2011 36 Regime fiscale dei fondi comuni di investimento Si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento non avvenga a favore di società fiduciarie o intermediarie che prestano i servizi di investimento in nome proprio e per conto del cliente in tutti i casi in cui il fiduciante ed il cliente sia sempre il medesimo soggetto e sempreché il trasferimento non implichi il cambiamento del regime di tassazione delle quote o azioni. Assumono rilevanza fiscale anche i trasferimenti effettuati da un comparto all’altro del medesimo organismo di investimento, vale a dire le cosiddette operazione ”switch”. La ritenuta non è applicabile sui proventi percepiti da: dai soggetti residenti in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni; dagli investitori istituzionali esteri; dagli enti od organismi internazionali. Aggiornato al 5 dicembre 2011 37 Regime fiscale dei fondi comuni di investimento Modalità di applicazione della ritenuta (art. 26-quinquies, D.P.R. n. 600/73) Applicazione di una ritenuta a titolo di acconto del 12,50% nei confronti di: Imprenditori individuali se le partecipazioni sono relative all’impresa Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti in Italia; Società; Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. La ritenuta è applicata, invece, a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’IRES. Il soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta è la SGR che ha istituito il fondo o la Sicav. Per le quote o azioni dei fondi storici lussemburghesi di cui all’art. 11-bis del D.L. n. 512/1983 collocate nel territorio della Stato, la ritenuta deve essere operata dai soggetti residenti incaricati del collocamento delle stesse. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato la ritenuta è applicata dall’intermediario residente presso il quale le quote o azioni siano state depositate. Aggiornato al 5 dicembre 2011 38 Regime fiscale dei fondi comuni di investimento Fattispecie reddituali Sostituto d’imposta o Proventi periodici SGR che ha istituito il fondo, e le SICAV; o Rimborso quote o azioni Per i fondi lussemburghesi storici è sostituto d’imposta il soggetto o Liquidazione delle quote o incaricato del collocamento delle quote o azioni. azioni Negoziazione quote o azioni: la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 600/73 incaricati della negoziazione o Cessione delle quote delle quote o azioni medesime (che, a seconda dei casi, può coincidere con l’emittente delle quote o azioni) – v. sopra Quote/azioni del fondo/sicav immesse in un sistema di deposito accentrato (p.e. come Monte Titoli): la ritenuta verrà applicata dagli o Proventi periodici intermediari finanziari aderenti, direttamente o indirettamente a tale sistema di deposito presso cui il cliente ha depositato le quote. Il o Rimborso quote o azioni ruolo di sostituto d’imposta è assunto, pertanto, da un soggetto o Cessione delle quote diverso dalla SGR, di norma da individuare nell’intermediario più vicino al cliente (v. banca che ha nel deposito o nella “rubrica o Liquidazione delle quote o fondi” l’evidenza delle quote/azioni). Accade sostanzialmente azioni quanto già succede per gli ETF quotati o per i fondi esteri privi di banca corrispondente in Italia. Aggiornato al 5 dicembre 2011 39 Regime fiscale dei fondi comuni di investimento I redditi diversi di natura finanziaria Il sostituto d’imposta tenuto ad applicare il regime del risparmio amministrato è l’intermediario presso il quale i titoli sono in custodia, amministrazione, deposito, gestione o in altro rapporto stabile. Fattispecie Sostituto d’imposta SGR che hanno istituito il fondo, le o Nel caso di collocamento diretto SICAV e, per i fondi lussemburghesi delle quote o azioni dell’OICR storici, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni o Qualora il partecipante abbia sottoscritto un formale contratto di custodia, amministrazione o deposito, ovvero altro stabile rapporto (v. rubrica fondi; evidenza fondi) Aggiornato al 5 dicembre 2011 Intermediario collocatore 40 Regime fiscale dei fondi comuni di investimento I redditi diversi di natura finanziaria Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di quote di OICR domestici sono soggette a imposta sostitutiva del 12,50%, nonché da enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del Tuir (enti non commerciali residenti). Il contribuente può optare per una delle seguenti modalità di tassazione: Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi (art. 5, D.Lgs. n. 461/97); Tassazione secondo le regole del risparmio amministrato (art. 6, D.Lgs. n. 461/97); Tassazione secondo le regole del risparmio gestito (art. 7, D.Lgs. n. 461/97). Aggiornato al 5 dicembre 2011 41 Regime fiscale dei fondi comuni di investimento I redditi diversi di natura finanziaria Le plusvalenze conseguite da: persone fisiche nell’esercizio di imprese commerciali, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate di cui all’art. 5 del Tuir, mediante cessione a titolo oneroso di quote di OICR domestici concorrono, per l’intero ammontare, a formare il reddito d’impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario. Gli eventuali differenziali negativi sono integralmente deducibili dal reddito imponibile del soggetto cedente. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta. Aggiornato al 5 dicembre 2011 42 Regime fiscale dei fondi comuni di investimento I redditi diversi di natura finanziaria Le plusvalenze conseguite da: società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, vale a dire da Spa, Sapa, Srl, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali mediante cessione a titolo oneroso delle quote di OICR domestici concorrono a formare il reddito d’impresa imponibile ai fini IRES per il loro intero ammontare. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute e assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta. Aggiornato al 5 dicembre 2011 43 Regime fiscale dei fondi comuni di investimento I redditi diversi di natura finanziaria Le plusvalenze conseguite da: Fondi pensione italiani di cui al D.Lgs. n. 252/2005 mediante cessione a titolo oneroso delle quote di OICR domestici sono incluse nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 11%. Aggiornato al 5 dicembre 2011 44 Regime fiscale dei fondi comuni di investimento I redditi diversi di natura finanziaria Le plusvalenze conseguite da: Fondi immobiliari di cui al D.L. n. 351/2001 non sono seggette ad imposte sui redditi. I proventi derivanti dalla partecipazione a tali fondi sono assoggettati in capo ai partecipanti con una ritenuta del 20% applicata a titolo di acconto o d’imposta (a seconda della natura giuridica dei partecipanti), con esclusione dei proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori “White list”, nonché su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. Aggiornato al 5 dicembre 2011 45 Regime fiscale dei fondi comuni di investimento Regime fiscale applicabile ai proventi percepiti da investitori esteri I proventi derivanti dall’investimento in quote di OICR domestici percepiti da investitori fiscalmente non residenti in Italia sono soggetti a un ritenuta del 12,50%. Tale ritenuta non è applicata nel caso in cui i proventi in questione siano percepiti dai soggetti indicati all’art. 6 del D.Lgs. n. 239/96, vale a dire: a) Soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto previsto dall’art. 168-bis del Tuir (c.d. White List , DM 04/09/1996); b) Enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; c) Investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi inclusi nella “White List”; d) Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato Aggiornato al 5 dicembre 2011 46 Regime fiscale dei fondi comuni di investimento Regime fiscale applicabile ai proventi percepiti da investitori esteri Procedura per beneficiare dell’esenzione. Il sostituto d’imposta deve acquisire: a) autocertificazione dell’effettivo beneficiario dei proventi che attesti il possesso dei requisiti soggettivi per la non applicazione dell’imposta, redatta in conformità allo schema prevista dal DM 12 dicembre 2001. Tale autocertificazione produce effetti salvo revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al medesimo intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o altre finalità; b) dati identificativi soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a terminare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza; c) per gli investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, la dichiarazione del legale rappresentante dell’ente che attesti il possesso della specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari, nonché che l’ente non è stato costituito allo scopo di gestire investimenti effettuati da un numero limitato o chiuso di partecipanti residenti in Italia o in Paesi indicati nella c.d. “black list”. N.B. per effetto delle modifiche recate dallo schema di decreto legislativo per l’attuazione della Direttiva UCITS IV, l’esenzione sarebbe limitata ai proventi maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni da parte dei soggetti di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 239/96. Aggiornato al 5 dicembre 2011 47 Regime fiscale dei fondi comuni di investimento Regime fiscale applicabile ai proventi percepiti da investitori esteri Applicazione delle disposizioni convenzionali: Ai proventi percepiti da investitori esteri fiscalmente residenti in Paesi non inclusi nella c.d. “White List” possono comunque beneficiare di un trattato contro le doppie imposizioni stipulato con l’Italia. Esiste tuttavia un problema di identificazione della corretta disposizione convenzionale cui è possibile fare riferimento. L’Amministrazione finanziaria con Circolare n. 11/E/2011, con riferimento alla diversa tipologia di proventi derivanti da fondi immobiliari ha chiarito che, “in mancanza di una apposita previsione convenzionale, i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari rientrano nella categoria degli “interessi” disciplinati dall’art. 11 delle convenzioni concluse dall’Italia che siano conformi al modello di convenzione OCSE trattandosi comunque di redditi di capitale diversi dai dividendi”. Qualora tale indirizzo venisse confermato anche per gli OICR ne conseguirebbe che i proventi derivanti da un investimento in quote di un OICR domestico, se percepiti da un investitore estero residente in uno Stato che ha stipulato con l‘Italia una convenzione contro le doppie imposizioni, ma non incluso nella c.d. “White List”, potrebbero essere soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota ridotta prevista dalle disposizioni convenzionali per gli interessi. Aggiornato al 5 dicembre 2011 48 Regime fiscale dei fondi comuni di investimento Regime transitorio Fino al 30 giugno 2011 si continuerà ad applicare il regime di tassazione “per maturazione”, In caso di risultato positivo le SGR e le SICAV verseranno la relativa imposta sostitutiva del 12,50% a partire dal 16 febbraio 2012 in un numero massimo di undici rate. In caso di risultato negativo lo stesso potrà essere utilizzato in compensazione del risultato positivo al 30 giugno 2011 di altri fondi conseguiti dagli investitori a decorrere dal 1° luglio 2011. Alle quote o azioni possedute al cambio di regime è stato attribuito quale valore di partenza il NAV del 30 giugno 2011. Ai fini del capital gain le norme transitorie prevedono che il costo di carico delle quote possedute sia rettificato in aumento (o in diminuzione) per un ammontare pari la differenza positiva (differenza negativa) tra NAV al 30 giugno 2011 e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto. In caso di cessazione del fondo la SGR, la SICAV ovvero il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi lussemburghesi storici riconosceranno ai partecipanti mediante rilascio di apposita certificazione, gli eventuali risultati negativi non utilizzati affinché possano recuperarli secondo le regole ordinarie di cui all’art. 68, comma 4 del Tuir (v. compensazione con plusvalenze realizzate entro 4 anni). In proposito – ai fini del computo del limite temporale dei quattro anni per l’anzianità della minusvalenza – si prende a riferimento la data di cessazione dell’organismo di investimento. Aggiornato al 5 dicembre 2011 49 Regime fiscale dei fondi comuni di investimento Regime transitorio Il risultato di gestione maturato al 30 giugno 2011 è stato calcolato secondo le disposizioni ordinariamente applicabili e quindi pari alla differenza tra: i. Il valore del patrimonio netto del fondo al 30 giugno 2011, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nel corso del semestre; e ii. Il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio dell’anno, aumentato dei proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti a imposizione sostitutiva, nonché dei proventi esenti e dei proventi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta Determinazione della base imponibile al 30/06/2011 + Valore del patrimonio netto al 30/06/2011 + Imposta sostitutiva accantonata + Rimborsi e distribuzioni effettuate tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2011 - Sottoscrizioni effettuate tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2011 - Valore del patrimonio netto ad inizio anno - Proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR soggetti a imposta sostitutiva - Proventi esenti o soggetti a ritenuta a titolo di imposta Aggiornato al 5 dicembre 2011 50 Regime fiscale dei fondi comuni di investimento Regime transitorio - esempi di calcolo dei redditi di capitale post 01/07/2011 NAV NAV al 30 Valore di rimborso sottoscrizione giugno o cessione delle o acquisto 2011 quote o azioni 40 40 60 30 Redditi di capitale post 01/07/2011 70 Reddito di capitale da assoggettare a ritenuta del 12,50% è pari a 10=(70-60); 20=(60-40) è stato già tassato in capo al fondo (v. maturato nel vecchio regime) 70 Reddito di capitale da assoggettare a ritenuta del 12,50% è pari a 40=(70-30); la perdita maturata al 30/06/2011 nel vecchio regime di -10=(30-40) è già riconosciuta nel NAV al 30/06/2011, in quanto comprensivo del risparmio di imposta Aggiornato al 5 dicembre 2011 51 Regime fiscale dei fondi comuni di investimento Regime transitorio - esempi di calcolo dei redditi diversi Costo sottoscrizione o acquisto 45 30 30 NAV sottoscrizione o acquisto 40 40 40 NAV al 30 giugno 2011 30 30 60 Costo fiscale quote possedute al 30 giugno 2011 [45+(30-40)]=[4510]=35 [30+(30-40)]=[3010]=20 [30+(6040)]=[30+20]=50 Aggiornato al 5 dicembre 2011 Valore di rimborso Redditi diversi Plus/Minus 25 R. Capitale (25-30) = 0 R. Diverso (Minus) [(25-35) – (0)] = -10 70 R. Capitale (70-30) = 40 R. Diverso (Plus) [(70-20) – (40)] = 10 70 R. Capitale (70-60)= 10 R. Diverso (Plus) [(70-50)-(10)] = 10 52 Regime fiscale dei fondi comuni di investimento Il regime dei risultati negativi risultanti al 30/06/2011 Con effetto dal 1° luglio 2011 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV, sono utilizzati in compensazione: A) dapprima, dei risultati positivi di altri fondi gestiti dalla stessa società di gestione del risparmio (compensazione orizzontale); e B) per l’eccedenza, dei risultati soggetti alle ritenute operate ai sensi dell’art. 26quinqioes del D.P.R. n. 600/73, senza limiti di importo e di tempo (compensazione verticale). Il risultato di gestione maturato dagli OICVM domestici al 1° luglio 2011 rappresenta un “tax asset” che non è stato possibile compensare con i risultati di altri OICVM gestiti dalla medesima SGR, diventa monetizzabile tramite la compensazione dei redditi soggetti alla ritenuta del 12,50% prevista dall’art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73 (20% dal 1° gennaio 2012). In caso di cessazione del fondo al 30/06/2011 l’eventuale minus non compensabile viene riconosciuta ai partecipanti che potranno computarla in diminuzione di redditi diversi realizzati secondo le regole proprie del regime della dichiarazione, del risparmio amministrato o del risparmio gestito. Aggiornato al 5 dicembre 2011 53 “FONDI COMUNI DI DIRITTO ESTERO: REGIME FISCALE PER I PERCETTORI” 54 OI CR di diritto estero: norm e di riferim ento Art. 10-ter, L. 23 marzo 1983, n. 77; OICVM di tipo chiuso immobiliari => art. 8, D.L. n. 512/1983 (titoli atipici); Aggiornato al 5 dicembre 2011 55 OI CVM di diritto estero: norm e di riferim ento L’art. 2, comma 80, D.L. 29 dicembre 2010, n. 255 conv. Legge 26.02.2011 n. 10 ha sostituito integralmente il testo dell’art. 10‐ter della Legge n. 77/1983, recante la disciplina fiscale applicabile ai proventi da partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero. Aggiornato al 5 dicembre 2011 56 OI CVM di diritto estero: norm e di riferim ento Esiste anche uno schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva UCITS IV che contiene proposte di modifica della nuova disciplina che troverà nel complesso applicazione per i proventi percepiti a decorrere dall’1° luglio 2011, e che contiene, in sintesi, le seguenti novità: il trattamento fiscale dei proventi da partecipazione ad OICVM europei non conformi alla direttiva comunitaria (civilistica), ma le cui SGR sono assoggettate a forme di vigilanza viene equiparato a quello dei proventi da partecipazione ad OICVM europei armonizzati; il trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario e la conversione di quote o azioni da un comparto ad un altro del medesimo organismo costituiscono nuove ipotesi di imposizione dei redditi di capitale; i proventi da partecipazione ad OICVM comunitari (armonizzati e non armonizzati ma vigilati) non collocati in Italia, sono soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta (per gli individui non imprenditori) da parte dell’intermediario che interviene nella loro riscossione. Aggiornato al 5 dicembre 2011 57 OI CVM di diritto estero: am bito soggettivo OICVM conformi alla nuova direttiva 2009/65/CE (civilistica) situati negli Stati membri dell’Unione Europea (UE) e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) inclusi nella lista del decreto che dovrà essere emanato ai sensi dell’art. 168‐bis, comma 1, del T.U.I.R. e collocati in Italia (art. 10‐ter, comma 1, Legge n. 77/1983) (OICVM armonizzati UE/SEE collocati); OICVM non conformi alla nuova direttiva 2009/65/CE, vigilati nei Paesi esteri in cui sono istituiti, situati negli Stati membri dell’Unione Europea (UE) e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) inclusi nella lista del decreto che dovrà essere emanato ai sensi dell’art. 168‐bis, comma 1, del T.U.I.R. e collocati in Italia (art. 10‐ter, comma 2, Legge n. 77/1983) (OICVM non armonizzati UE/SEE ma vigilati UE/SEE collocati); Aggiornato al 5 dicembre 2011 58 OI CVM di diritto estero: am bito soggettivo OICVM di cui ai due punti precedenti non collocati in Italia, o i cui proventi sono percepiti all’estero (art 10 ter comma 5 Legge n. 77/1983) (OICVM armonizzati UE/SEE e non armonizzati UE/SEE ma vigilati UE/SEE non collocati); OICVM diversi dai precedenti, tra cui sono da ricomprendere: (i) OICVM (UE/SEE) non conformi alla nuova direttiva 2009/65/CE non assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri in cui sono istituiti; (ii) OICVM (armonizzati e non armonizzati UE/SEE) situati in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) ma non inclusi nella white list di cui all’art. 168‐bis, comma 1, del T.U.I.R. e (iii) OICVM situati in Paesi extra‐europei (es. Stati Uniti) (art. 10‐ter, comma 6, Legge n. 77/1983) (OICVM non armonizzati). Aggiornato al 5 dicembre 2011 59 OI CVM di diritto estero: regim e fiscale dei partecipanti Regime in vigore sino al 30/06/2011 Nel vigore del regime previgente i proventi percepiti dalla partecipazione ad OICVM di diritto estero erano soggetti a due diverse modalità di imposizione, a seconda che i proventi derivassero da: i. OICVM situati nella comunità europea e conformi alle direttive comunitarie (i c.d. fondi “armonizzati”; ii. OICVM situati nella comunità europea ma non conformi alle direttive comunitarie (i c.d. fondi “non armonizzati”) e gli OICVM non comunitari Aggiornato al 5 dicembre 2011 60 OI CVM di diritto estero: regim e fiscale dei partecipanti Regime in vigore sino al 30/06/2011 Ai sensi dell’art. 10-ter, come risultante anteriormente alle modifiche di cui al D.L. n. 225/2010, i proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM situati nella UE, conformi alle direttive comunitarie, le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato, erano soggetti ad una ritenuta del 12,50% che doveva essere operata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote. Tale ritenuta trovava applicazione: a) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’OICVM e b) sui proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto o cessione delle quote o azioni ed il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. Come valore di sottoscrizione o acquisto si assumeva il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime La ritenuta era applicata a titolo di imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione assunte al di fuori del regime di imprese commerciali e a titolo di acconto in ogni altro caso. Nel caso di quote o azioni collocate all’estero o comunque i relativi proventi fossero conseguiti all’estero senza l’applicazione della ritenuta, i relativi proventi, se percepiti al di fuori dell’esercizio di una attività commerciale sono assoggettati a tassazione sostitutiva ex art. 18 Tuir. Aggiornato al 5 dicembre 2011 61 OI CVM di diritto estero: regim e fiscale dei partecipanti Regime in vigore sino al 30/06/2011 Ai sensi dell’art. 10-ter, come risultante anteriormente alle modifiche di cui al D.L. n. 225/2010, i proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM di diritto estero non armonizzati concorrevano a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che fossero percepiti in costanza di partecipazione sotto forma di distribuzione, sia se percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Nel caso in cui i proventi fossero stati percepiti in Italia per il tramite di soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o negoziazione delle quote o azioni, tali soggetti dovevano operare una ritenuta del 12,50% a titolo di acconto delle imposte sui redditi. Aggiornato al 5 dicembre 2011 62 OI CVM di diritto estero: regim e fiscale dei partecipanti dal 1° luglio 2011 L’art. 10‐ter della Legge n. 77/1983, prevede l’applicazione di una ritenuta al 12,50% sui redditi di capitale di cui alla lettera g) dell’art 44 del T.U.I.R.: (i) distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento; (ii) compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle azioni o quote ed il costo medio ponderato di acquisto o di sottoscrizione delle medesime. In ogni caso il valore o il costo delle quote è rilevato dai prospetti periodici (NAV di riferimento). Il reddito di capitale (provento) dovrebbe essere pari alla differenza (positiva) tra il NAV (o meglio ultimo NAV) disponibile alla data di percezione del provento ed il NAV alla data di sottoscrizione o di acquisto della quota. Resta fermo che nei casi di cessione, rimborso o liquidazione, l’ammontare percepito che eccede il Δ NAV costituisce reddito diverso a norma dell’art. 67 del T.U.I.R. Aggiornato al 5 dicembre 2011 63 OI CVM di diritto estero: regim e fiscale dei partecipanti dal 1° luglio 2011 La ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta sui redditi di capitale è applicata: in caso di negoziazione dall’intermediario residente che ha ricevuto da dell’investitore l’incarico alla cessione delle quote; nel caso di pagamento dei proventi o di riacquisto delle quote, dalla banca corrispondente in Italia dell’OICVM o dall’intermediario più vicino all’investitore (in caso di disintermediazione della banca corrispondente; cfr. Risoluzione n. 109/E del 2003). Nel caso degli ETF (Exchange Traded Fund), vale a dire OICVM quotati nei mercati regolamentati italiani, poiché per effetto della dematerializzazione delle quote la banca corrispondente risulta “disintermediata”, l’obbligo di operare la ritenuta è in ogni caso da attribuire all’intermediario finale incaricato dall’investitore alla riscossione dei proventi (cfr., Risoluzione del 7 maggio 2002 n. 139/E); tutti gli ETF attualmente quotati su Borsa italiana sono “armonizzati” (v. oltre). Aggiornato al 5 dicembre 2011 64 OI CVM di diritto estero: regim e fiscale dei partecipanti dal 1° luglio 2011 In ipotesi di quote dell’OICVM estero (armonizzati o non armonizzati ma vigilati) non collocate in Italia, o comunque di relativi proventi percepiti all’estero, i proventi derivanti dalla partecipazione all’OICVM sono soggetti ad una ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% ad opera degli intermediari italiani che intervengono nella loro riscossione, ovvero sono sottoposti alla tassazione sostitutiva del 12,50%, in sede di dichiarazione dei redditi, qualora manchi l’intermediario residente che agisca in qualità di sostituto di imposta (cfr. art. 18, TUIR). Aggiornato al 5 dicembre 2011 65 OI CVM di diritto estero: regim e fiscale dei partecipanti dal 1° luglio 2011 L’art. 10‐ter, comma 6, della Legge n. 77/1983 conferma che i proventi degli OICVM non armonizzati non vigilati, che costituiscono redditi di capitale, concorrono - in sede di dichiarazione dei redditi dell’investitore - alla formazione del reddito imponibile soggetto alle ordinarie aliquote progressive IRPEF L’art. 10‐ter, comma 7, della Legge n. 77/1983, parimenti conferma che se i proventi derivanti dalla partecipazione a tali OICVM sono percepiti in Italia, l’intermediario incaricato del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione delle quote, è tenuto ad applicare una ritenuta a titolo d’acconto pari al 12,50%. In assenza nel nostro Paese di una banca corrispondente dell’OICVM estero, la ritenuta a titolo d’acconto è operata dall’intermediario residente incaricato della riscossione dei proventi (cfr. Risoluzione n. 109/E/2003). Aggiornato al 5 dicembre 2011 66 OI CVM di diritto estero: regim e fiscale dei partecipanti dal 1° luglio 2011 L’art. 10‐ter, comma 8, della Legge n. 77/1983, ai fini dell’applicazione delle disposizioni convenzionali prevede che gli OICVM di diritto estero comunitari (i) armonizzati e (ii) non armonizzati ma vigilati possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dall’Italia per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti non residenti in Italia. La possibilità di applicare la disciplina recata delle disposizioni convenzionali ai fondi comuni di investimento individuati è limitata ai soli OICVM che sono istituiti in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani (c.d. condizione di reciprocità). Aggiornato al 5 dicembre 2011 67 Tabella - Tassazione dal 01/07/2011 in capo ai possessori di fondi comuni d’investimento mobiliare Tassazione dei redditi di capitale derivanti da: Fondi Fondi esteri Altri fondi esteri Tassazione dei italiani e lux armonizzati e non armonizzati redditi diversi Percipiente non storici (plus/minus) armonizzati vigilati Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali fuori dall’esercizio di impresa Ritenuta d’imposta 12,50% Nessuna ritenuta Ritenuta d’imposta 12,50% Ritenuta d’acconto 12,50% Ritenuta d’acconto Il reddito concorre 12,50% al risultato di (escluso da gestito) gestione soggetto ad imposta sostitutiva del 12,50% Nessuna ritenuta Il reddito Gestioni individuali concorre al in regime di risultato di risparmio gestito gestione soggetto ad (art. 7/461) imposta sostitutiva del Aggiornato al 5 dicembre 2011 12,50% Imposta sostitutiva 12,50% (minusvalenza deducibile nei 4 anni successivi) regime amministrato automatico, salva la facoltà di rinuncia Le plus/minus nel risultato di soggetto ad sostitutiva del (art. 7/461) entrano gestione imposta 12,50% 68 Tabella - Tassazione dal 01/07/2011 in capo ai possessori di fondi comuni d’investimento mobiliare Percipiente Soggetti titolari di reddito d’impresa (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali) Tassazione dei redditi di capitale derivanti da: Fondi Fondi esteri Altri fondi esteri italiani e lux armonizzati e non armonizzati non storici armonizzati vigilati Tassazione dei redditi diversi (plus/minus) Ritenuta di Ritenuta di acconto Ritenuta di acconto Le plus/minus concorrono alla determinazione del acconto 12,50%. 12,50%. 12,50%. Il provento Il provento Il provento concorre a reddito d’impresa concorre formare reddito d’impresa a concorre a formare formare il il il reddito d’impresa d’impresa reddito Nessuna ritenuta Nessuna ritenuta e Nessuna ritenuta e Nessuna ritenuta e nessuna e nessuna nessuna tassazione nessuna tassazione in tassazione in capo al fondo tassazione in in capo al fondo capo al fondo Fondi comuni di capo al fondo investimento italiani Aggiornato al 5 dicembre 2011 69 Tabella - Tassazione dal 01/07/2011 in capo ai possessori di fondi comuni d’investimento mobiliare Percipiente Tassazione dei redditi di capitale derivanti da: Fondi Fondi esteri Altri fondi esteri italiani e lux armonizzati e non armonizzati non storici armonizzati vigilati Tassazione dei redditi diversi (plus/minus) Nessuna ritenuta Nessuna ritenuta e Nessuna ritenuta e Nessuna ritenuta e nessuna e nessuna nessuna tassazione nessuna tassazione in tassazione in capo al fondo in in capo al fondo capo al fondo Fondi immobiliari tassazione capo al fondo italiani Nessuna ritenuta Nessuna ritenuta Fondi pensione Nessuna ritenuta Il reddito entra Il reddito entra nel Il reddito entra nel nel risultato di risultato di gestione risultato di gestione del gestione del del Fondo pensione Fondo pensione Fondo pensione soggetto ad soggetto ad imposta soggetto ad imposta sostitutiva sostitutiva dell’11% imposta dell’11% sostitutiva Aggiornato al 5 dicembre 2011 dell’11% Nessuna ritenuta Il reddito entra nel risultato di gestione del Fondo pensione soggetto ad imposta sostitutiva dell’11% 70 Tabella - Tassazione dal 01/07/2011 in capo ai possessori di fondi comuni d’investimento mobiliare Percipiente Tassazione dei redditi di capitale derivanti da: Fondi Fondi esteri Altri fondi esteri italiani e lux armonizzati e non armonizzati non storici armonizzati vigilati Tassazione dei redditi diversi (plus/minus) ritenuta Nessuna ritenuta Nessuna tassazione Nessuna ritenuta Nessuna (Extraterritorialità (Extraterritorialità non redditi) redditi) Soggetti residenti - Paesi “white list” Altri soggetti non residenti Ritenuta Nessuna ritenuta Nessuna ritenuta d’imposta (Extraterritorialità (Extraterritorialità 12,50% (salvo redditi) redditi) convenzioni). Aggiornato al 5 dicembre 2011 Imposta sostitutiva 12,50% sulle plus/minus sulle quote detenute in Italia. Nessuna tassazione sulle quote detenute all’estero e sui fondi quotati in mercati regolamentati (v. extraterritorialità dei redditi ). 71 “EXCHANGE TR ADE FUNDS” ETF 72 EXCHANGE TR ADE FUNDS Sono una particolare figura di OICR indicizzati o a gestione passiva, quotati su un mercato regolamentato. Investono il proprio patrimonio in titoli azionari e sono quotati su un mercato regolamentato al pari delle azioni, tuttavia essi non si configurano come titoli azionari, sia da un punto di vista civilistico-regolamentare, sia fiscale, ma come OICR. Sono quotati sul segmento di mercato ETF Plus nella categoria degli OICR aperti, il che significa che per l’investitore è sempre possibile operare, oltre che con operazioni di compravendita sul mercato secondario, anche rivolgendosi direttamente al soggetto emittente (Sgr o Sicav) per il rimborso delle quote o delle azioni. Importanza del regolamento del fondo e dello statuto della Sicav per l’individuazione dei diritti dei partecipanti e le modalità di accesso all’investimento (mercato primario e secondario) Aggiornato al 5 dicembre 2011 73 EXCHANGE TR ADE FUNDS Dal punto di vista tributario va fatto riferimento alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 7 maggio 2002, n. 139/E, che ha fornito chiarimenti in merito: 1) alle modalità di determinazione del reddito di capitale e del reddito diverso nel caso degli ETF di diritto italiano 2) all’individuazione del soggetto deputato all’applicazione della ritenuta alla fonte sui redditi di capitale rivenienti dalla partecipazione ad ETF di diritto estero armonizzati e collocati Aggiornato al 5 dicembre 2011 74 EX CHAN GE TRADE FUNDS - Esem pio VLQ1) Valore lordizzato della quota di ETF al momento dell’acquisto sul ETF Plus (95 +1) 96 P1) Costo di acquisto della quota sul ETF Plus 100 VLQ2) Valore lordizzato della quota di ETF al momento della cessione sul ETF Plus (108 +2) 110 P2) Prezzo di cessione sul mercato ETF Plus 120 RC) Reddito di capitale (evoluzione del valore della quota prodottosi in capo all’ETF) = 110 – 96 14 RD) Reddito diverso = 120 – 14 – 100 6 Aggiornato al 5 dicembre 2011 75 ETF: determ inazione del reddito di capitale Il reddito di capitale, corrispondente all’incremento di valore del patrimonio dell’OICR che è stato già assoggettato a tassazione in capo a quest’ultimo (o da parte dell’intermediario finale nel caso di OICR di diritto estero) è pari a: RC = (VLQ2 – VLQ1), in cui VLQ2 e VLQ1 rappresentano il valore lordo della quota risultante dai prospetti periodici redatti dall’emittente del giorno di vendita e del giorno di acquisto delle quote o delle azioni. Nell’esempio RC è pari a 14 (ossia, 110 – 96). Aggiornato al 5 dicembre 2011 76 ETF: determ inazione del reddito diverso Il reddito diverso si ottiene invece scomputando dal corrispettivo di vendita delle quote (P2) il reddito di capitale che ha già subito il prelievo alla fonte (RC) ed il costo di acquisto delle quote o azioni (P1), secondo la seguente formula: RD = P2 – RC - P1 Nell’esempio RD è pari a 6 (ossia 120 – 14 – 100). Aggiornato al 5 dicembre 2011 77 ETF denom inati in valuta non Euro Valore della quota alla data di acquisto dell’ETF Cambio Euro/USD alla data di acquisto 10 USD 0,9 Valore della quota alla data della cessione 11 USD Cambio Euro/USD alla data della cessione 1 Reddito di capitale (11 * 1 – 10 * 0,9) 2 Euro Nella determinazione del reddito di capitale è compreso sia l’apprezzamento del valore della quota, sia l’apprezzamento del cambio (art. 45, comma 1 del Tuir). Aggiornato al 5 dicembre 2011 78 ETF - applicazione im poste VEDI SLIDE n. 61 Aggiornato al 5 dicembre 2011 79 ETF – applicazione im poste L’agenzia delle Entrate ha affermato, con riferimento agli OICR di diritto estero aperti indicizzati (ETF) armonizzati alle Direttive Comunitarie, collocati sul mercato italiano e le cui quote o azioni sono negoziate sul segmento ETF Plus, che verificandosi dal punto di vista operativo (a causa della dematerializzazione delle quote) una disintermediazione della banca corrispondente dell’OICR estero la ritenuta del 12,5% sul reddito di capitale (delta Nav e proventi periodici distribuiti) potrà essere applicata dall’intermediario finale (banca, Sim) che gestisce il deposito titoli del cliente. Aggiornato al 5 dicembre 2011 80 ETF – I nterm ediario finale La traslazione degli obblighi di sostituzione d’imposta con riferimento ai redditi di capitale dalla banca corrispondente all’intermediario finale è da intendersi limitata ai soli ETF di diritto estero quotati sul segmento ETF Plus e non nei confronti di tutti gli OICR armonizzati collocati. L’intermediario finale determina il reddito di capitale secondo le disposizioni di cui all’art. 45, comma 4 bis del Tuir da assoggettare a ritenuta alla fonte nella misura del 12,5%. A tal fine si avvale dei Nav risultanti dai prospetti periodici. Aggiornato al 5 dicembre 2011 81 ETF – I nterm ediario finale Nel caso in cui l’intermediario finale sia un soggetto abilitato all’applicazione del regime del risparmio amministrato e l’investitore abbia provveduto al rilascio dell’opzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 461/97 l’intermediario potrà applicare l’imposta sostitutiva del 12,5% anche sull’eventuale reddito diverso. Anche l’inserimento delle quote di ETF nell’ambito di una gestione patrimoniale individuale di portafoglio (GPM, GPF) con applicazione del regime del risparmio gestito ex art. 7 del D.Lgs. 461/97 comporta la medesima semplificazione operativa. Aggiornato al 5 dicembre 2011 82 “EX CHANGE TRADED COM M ODI TI ES” ETC 83 Ex change Traded Com m odities - ETC Nel corso del mese di aprile 2007 Borsa Italiana ha creato un nuovo mercato regolamentato telematico denominato ETFplus nell’ambito del quale è stato istituito un segmento di negoziazione dedicato a nuovi strumenti finanziari denominati “Exchange Traded Commodities” (ETC), la cui caratteristica è quella di replicare l’andamento del prezzo di alcune materie prime sottostanti (v. merci o contratti derivati su merci o indici su merci) - Avviso di Borsa Italiana n. 4253 del 16 marzo 2007, avente ad oggetto le modifiche al Regolamento dei mercati e alle relative istruzioni – Mercato ETFplus e altre modifiche – Entrata in vigore 2 aprile 2007. Aggiornato al 5 dicembre 2011 84 ETC- Risoluzione n. 72/ E – 12 luglio 2010 Gli ETC sono strumenti finanziari emessi da una Special Purpose Vehicle (di seguito SPV) a fronte dell’investimento diretto che il soggetto emittente effettua nelle materie prime sottostanti o in contratti derivati sulle materie prime Caratteristiche: • sono senza scadenza; • non producono interessi periodici e/o certi; • danno diritto ad ottenere un determinato quantitativo commodities o un ammontare in denaro di importo equivalente Aggiornato al 5 dicembre 2011 di 85 ETC- Risoluzione n. 72/ E – 12 luglio 2010 Le attività acquistate dall’emittente con i proventi derivanti dalla sottoscrizione degli ETC costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della SPV e da quello delle eventuali altre emissioni. Le attività acquistate con i proventi derivanti dalla sottoscrizioni, nonché i proventi generati dalle stesse attività, sono destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari in questione ed eventualmente alla copertura dei costi dell’operazione. Sulle attività comprese nel patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori diversi dai portatori dei relativi ETC. Aggiornato al 5 dicembre 2011 86 ETC- Risoluzione n. 72/ E – 12 luglio 2010 Parere dell’Agenzia Il valore degli ETC è collegato all’andamento dei prezzi delle attività oggetto dell’investimento oppure al valore di indici o panieri relativi a tali attività. Il prezzo degli ETC è pertanto legato direttamente o indirettamente all’andamento del sottostante. Gli ETC non presentano i requisiti per essere considerati Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio in quanto a forma giuridica e organi di funzionamento, nonché alle relative disposizioni autorizzatorie e di vigilanza. Ad essi pertanto non si rende applicabile il trattamento fiscale previsto per gli Exchange Traded Funds (ETF). I redditi derivanti dagli strumenti in questione non possono ricadere nella definizione di “redditi di capitale” di cui all’articolo 44 del TUIR in quanto essi non derivano dal mero godimento del capitale investito. Aggiornato al 5 dicembre 2011 87 ETC- Risoluzione n. 72/ E – 12 luglio 2010 Parere dell’Agenzia Rientrano, perciò, tra i redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, del TUIR, i redditi in oggetto, sempreché percepiti da persone fisiche non esercenti attività d’impresa commerciale. Gli ETC costituiscono, infatti, un impiego dinamico in cui il capitale è utilizzato come strumento per il conseguimento del reddito, il quale, inoltre, si presenta di natura aleatoria perché dipende dall’andamento dell’attività sottostante. Si ritiene che gli ETC possano essere considerati strumenti finanziari derivati che attribuiscono all’investitore il diritto di ricevere a termine le com m odities sottostanti ovvero un pagamento collegato all’andamento delle stesse e perciò riconducibili ai rapporti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater ) del TUIR i cui redditi sono soggetti ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento a norma dell’articolo 5 (idem artt. 6 e 7 ndr) del D.Lgs. n. 21 novembre 1997, n. 461 (20% dal 1° gennaio 2012). Aggiornato al 5 dicembre 2011 88 “HEDGE FUNDS” 89 Hedge funds italiani I fondi speculativi sono la forma con la quale sono stati recepiti nell’ordinamento italiano i cosiddetti hedge fund, i fondi comuni caratterizzati da politiche di investimento molto rischiose, il cui fine principale è quello del rendimento assoluto. Per le normali tipologie di fondi comuni si parla di rendimento relativo avendo come riferimento il rendimento del benchmark. Gli hedge fund sono stati formalizzati con l’articolo 16 del Decreto del Ministro del Tesoro 24 maggio 1999, n. 228, che ha introdotto nell’ordinamento italiano i fondi speculativi. Con tale articolo si autorizzano le società di gestione del risparmio a istituire fondi il cui patrimonio è investito in beni, anche diversi da quelli normalmente previsti per i fondi comuni, con possibilità di derogare alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia per i fondi comuni in generale. Questa disposizione in pratica lascia ampio spazio di manovra ai gestori. Aggiornato al 5 dicembre 2011 90 Hedge funds italiani Il legislatore ha imposto alcuni vincoli alla costituzione di tali fondi, al fine di limitarne la diffusione ai soggetti che tradizionalmente hanno investito in questi prodotti, ossia investitori istituzionali e privati con elevate disponibilità finanziarie, e “proteggere” i piccoli investitori. Tali vincoli sono: • il numero dei soggetti che partecipano a ciascun fondo speculativo non può superare le duecento unità; • l’importo minimo della quota iniziale non può essere inferiore a 500.000 euro; • le quote dei fondi speculativi non possono essere frazionate in nessun caso; • le quote dei fondi speculativi non possono essere oggetto di sollecitazione all’investimento; • il regolamento del fondo deve menzionare la rischiosità dell’investimento e la circostanza che esso avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia; • nel regolamento del fondo devono essere indicati i beni oggetto dell’investimento e le modalità di partecipazione con riferimento all’adesione dei partecipanti ed al rimborso delle quote. Aggiornato al 5 dicembre 2011 91 Hedge funds italiani Il trattamento fiscale previsto per tali fondi è analogo a quello dei fondi comuni di investimento “tradizionali” a condizione che investano in strumenti finanziari (risoluzione n. 9 maggio 2000, n. 59/E). Aggiornato al 5 dicembre 2011 92 Hedge funds esteri Proventi da Hedge fund esteri: concorrono a formare il reddito complessivo IRPEF o IRES dell’investitore italiano (v. quindi aliquota marginale); Evidente penalizzazione fiscale degli Hedge fund esteri rispetto a quelli di diritto italiano; Possibile violazione della normativa comunitaria: contrasto con il principio di non discriminazione e libera circolazione dei capitali. Aggiornato al 5 dicembre 2011 93 “REGI M E FI SCALE DEI FONDI COM UNI DI I NVESTI M ENTO I M M OBI LI ARI ” • Fondi immobiliari – D.L. 25 settembre 2001, n. 351, conv. nella L. 23 novembre 2001, n. 410 94 Fondi im m obiliari Il patrimonio dei fondi immobiliari, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d’Italia che esercita poteri di vigilanza informativa, ispettiva e regolamentare, è investito: • in beni immobili e diritti reali immobiliari; • partecipazioni in società immobiliari in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo del fondo. Questa percentuale è ridotta al 51% qualora il patrimonio del fondo risulti anche investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare. Aggiornato al 5 dicembre 2011 95 Fondi im m obiliari Possono essere costituiti esclusivamente in forma chiusa (il diritto al rimborso delle quote avviene, pertanto, solo a scadenze predeterminate); Sono istituiti con delibera dei competenti organi della SGR che svolge l’attività istituzionale di gestione dei fondi essendo stata autorizzata dalla Banca d’Italia ed iscritta nell’apposito albo (art. 35 TUF); Il rapporto di partecipazione al fondo, così come la sua attività e tutto quanto attenga al suo funzionamento, è disciplinato da un regolamento, adottato dalla SGR secondo le norme del TUF e della Banca d’Italia, sentita la CONSOB. Aggiornato al 5 dicembre 2011 96 Fondi im m obiliari La sottoscrizione, salvo diversa disposizione contenuta nel regolamento del fondo, può essere effettuata al momento della sua costituzione o in un momento successivo mediante il conferimento di beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari. Riguardo al conferimento, il fondo deve acquisire una apposita relazione di stima elaborata da esperti indipendenti. Il valore attestato da tale relazione non deve essere inferiore al valore delle quote emesse a fronte del conferimento; la relazione di stima non è necessaria per i beni negoziati in mercati regolamentati. Aggiornato al 5 dicembre 2011 97 Fondi im m obiliari – P rofili fiscali Fonti normative di riferimento: • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 con cui sono state apportate modificazioni al D.L. 25 settembre 2001, n. 351; • D.L. 3 agosto 2004, n. 220, convertito dalla L. 19 ottobre 2004, n. 257; • Dal 1° gennaio 2004 è stata abolita l’imposta patrimoniale dell’1% sul valore netto del fondo, ma ciò non ha comportato, comunque, l’assoggettamento dei fondi immobiliari all’imposta sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che restano esclusi da tali imposte [v. art. 6, D.L. n. 351/2001]; • Art. 82, commi da 17 a 22 del D.L. 25/06/2008, n. 112, conv. dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133; • Art. 14, D.L. 29/11/2008, n. 185; • Art. 32, D.L. n. 78/2010 conv. nella L. n. 122/2010; • Art. 8, comma 9, D.L. 13/05/2011 n. 70, conv. nella L. n. 106/2011. Aggiornato al 5 dicembre 2011 98 Fondi im m obiliari – Profili fiscali I fondi immobiliari sono “lordisti” sui seguenti redditi di capitale: • art. 26, commi 2, 3, 3 bis e 5, D.P.R. n. 600/73 • interessi c/c bancari e postali • interessi conti correnti e depositi esteri • proventi dei riporti, PCT e prestito titoli • altri redditi di capitale (art. 26, comma 5, D.P.R. n. 600/73) • art. 10-ter L. n. 77/83 • proventi degli OICVM esteri • D.Lgs. 239/96 • interessi delle obbligazioni italiane ed estere soggette al D.Lgs. n. 239/96 • art. 27, commi 1 e 4 e art. 27-ter del D.P.R. n. 600/73 • dividendi italiani ed esteri Aggiornato al 5 dicembre 2011 99 Fondi im m obiliari – P rofili fiscali Al di fuori di tali ipotesi, continuano ad applicarsi le ritenute a titolo d'imposta sui redditi per i quali il fondo continua ad essere "nettista". Ad esempio, per: • interessi delle obbligazioni non soggette al D.Lgs. n. 239/96; • proventi delle cambiali finanziarie; • proventi delle accettazioni bancarie; • proventi da partecipazione in OICVM soggetti ad imposta sostitutiva; • proventi dei titoli atipici. Aggiornato al 5 dicembre 2011 100 Fondi im m obiliari – Profili fiscali Sui proventi percepiti a decorre dal 1/1/2004 - sempre che siano riferiti a periodi di attività dei fondi iniziati da tale data - i beneficiari sono tassati (i) sui redditi di capitale e (ii) sulle eventuali plusvalenze rivenienti da tale tipo di investimento. Le plusvalenze sono tassate secondo le regole dei noti regimi (v. dichiarativo / amministrato / gestito) nel cui ambito avranno ovviamente rilevanza anche le eventuali minusvalenze. Aggiornato al 5 dicembre 2011 101 Fondi im m obiliari – P rofili fiscali Aumento della ritenuta alla fonte sui redditi di capitale Il D.L. 25 giugno 2008 n. 112, conv. nella L. n. 133/2008 (entrato in vigore il 25/06/2008) ha elevato al 20% (in luogo del 12,50%) la ritenuta alla fonte applicata sui redditi di capitale => proventi distribuiti in costanza di partecipazione al fondo nonché sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto delle medesime. La predetta ritenuta viene ad essere applicata nei confronti delle principali tipologie di investitori: INVESTITORE RITENUTA APPLICATA Imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale 20% a titolo di acconto Snc, Sas, Srl e Spa e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti non residenti 20% a titolo di acconto Tutti gli altri soggetti (p.e. persone fisiche, enti non commerciali etc) , compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle società 20% a titolo di imposta Fondi pensione OICR di diritto italiano Nessuna ritenuta Soggetti non residenti Nessuna ritenuta per soggetti residenti in Paesi che ammettono lo scambio di informazioni (“White List”) (*) (*) ante modifiche art. 32, D.L. n. 78/2010 Aggiornato al 5 dicembre 2011 102 Fondi im m obiliari – P rofili fiscali Per quanto sopra deve ritenersi che i redditi di capitale relativi a quote di fondi immobiliari immesse in rapporti di risparmio gestito di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 461/97 non possano più essere computati nel risultato imponibile soggetto all’imposta sostitutiva disciplinata dal medesimo articolo, nel caso e nella misura in cui essi debbano essere assoggettati alla nuova aliquota di ritenuta del 20%. Nessuna modifica è stata invece prevista per la tassazione dei c.d. “capital gains” conseguibili (al di fuori del reddito d’impresa) attraverso la negoziazione degli strumenti finanziari in esame, che continuano pertanto ad essere soggetti alla tassazione del 12,50% (20% dal 1° gennaio 2012) mediante l’imposta sostitutiva di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 461/97 e relative modalità applicative (v. regimi del “risparmio amministrato” e del “risparmio gestito” di cui agli artt. 6 e 7 dello stesso decreto) – (in tal senso, v. Circ. Ade n. 61/E par. 1.2). Aggiornato al 5 dicembre 2011 103 Fondi im m obiliari – P rofili fiscali Il ruolo di sostituto d’imposta - a decorrere dal 1° gennaio 2006 - si sposta dalla SGR all’intermediario finale - presso il quale le quote sono depositate, direttamente o indirettamente - con riferimento alle quote di fondi immesse in un sistema di deposito accentrato (v. fondi c.d. “dematerializzati”). Ciò a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 488 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (c.d. “Finanziaria 2006”) all’art. 7, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351. Pertanto, con riferimento ai fondi immobiliari dematerializzati, l’intermediario depositario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti in qualità di sostituto d’imposta sia per i redditi di capitale che per i redditi diversi. Aggiornato al 5 dicembre 2011 104 Fondi im m obiliari – P rofili fiscali I fondi “FAMILIARI” e a “RISTRETTA BASE PARTECIPATIVA” Il D.L. 112/2008 citato ha introdotto anche un regime speciale – rispetto a quello previsto per la generalità dei fondi immobiliari – che prevede l’applicazione di una imposta patrimoniale del valore netto del patrimonio del fondo, che si aggiunge alla ritenuta alla fonte sui proventi distribuiti ai partecipanti, per i fondi immobiliari a ristretta base partecipativa, nonché per quelli riconducibili a persone fisiche appartenenti ad un medesimo nucleo familiare. L’introduzione di tale norma ha carattere antielusivo in quanto (v. relazione illustrativa al provvedimento) “si vuole evitare che le persone fisiche individualmente o insieme a pochissimi soggetti della medesima natura, possano promuovere la costituzione di fondi immobiliari al solo fine di beneficiare del favorevole regime fiscale di tassazione degli immobili e dei proventi derivanti dagli stessi, in luogo di quello più oneroso che si rende applicabile nel caso in cui gli immobili siano detenuti direttamente dai partecipanti”. N.B. Norma abrogata dal DL n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 Aggiornato al 5 dicembre 2011 105 Fondi im m obiliari – P rofili fiscali Ambito soggettivo I fondi c.d. “familiari” vengono individuati nei fondi di investimento immobiliare chiusi con patrimonio inferiore a 400 milioni di euro, di cui non sia prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e per i quali si verifichi almeno uno dei seguenti presupposti: a) meno di 10 partecipanti, (salvo una serie di eccezioni tra cui il caso di quote possedute per almeno il 50% da fondi pensione o da OICVM istituiti in Italia ai sensi del T.U. n. 58/98; da imprenditori individuali, società ed enti, se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale; da soggetti non residenti che godono del regime di esenzione sui redditi di capitale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 239/96 (c.d. Paesi “White List”); da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria ed enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1 lett. c) del Tuir) b) se si tratta di “fondi riservati o speculativi” (v. art. 15 o 16 del regolamento del Ministro del Tesoro 24/5/1999 n. 228), indipendentemente dal numero di partecipanti, le quote siano state possedute per più di due terzi, nel corso del periodo di imposta da persone fisiche legate tra loro da rapporto di coniugio o parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo. N.B. Norma abrogata dal DL n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 Aggiornato al 5 dicembre 2011 106 Fondi im m obiliari – P rofili fiscali Segue Ambito soggettivo Nel computo rilevano anche: • • le quote possedute da società o enti di cui tali persone fisiche detengano il controllo o il diritto agli utili in misura superiore al 50% le quote possedute da trust di cui le persone fisiche siano disponesti o beneficiari a meno che tali quote siano relative a imprese commerciali residenti o a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (esclusione giustificata dalla tassazione integrale dei proventi). N.B. Norma abrogata dal DL n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 Aggiornato al 5 dicembre 2011 107 Fondi im m obiliari – P rofili fiscali Imposta patrimoniale (1%) Al ricorrere delle condizioni soggettive di cui ai punti precedenti è dovuta, a decorrere dall’anno 2008 una imposta patrimoniale dell’1% sul valore netto del fondo calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici redatti in conformità alla disposizioni del D.Lgs. n. 58/98, con regole particolari in caso di fondi costituiti ovvero cessati in corso d’anno. La verifica della sussistenza dei requisiti che individuano i c.d.”fondi familiari” è demandata alla SGR che formalmente costituisce anche il soggetto passivo dell’imposta cui spetta la determinazione dell’imposta dovuta ed il relativo versamento entro il 16 febbraio dell’anno successivo. Tuttavia è onere dei possessori delle quote comunicare alla SGR (per iscritto) entro il 31 dicembre di ogni anno le informazioni necessarie ed aggiornate per l’applicazione dell’imposta. Qualora tali informazioni venissero omesse la SGR dovrà segnalare tale circostanza all’Agenzia delle entrate, con modalità ed entro i termini che saranno stabiliti con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. V. Circ. n. 61/E par. 2.4 del 3/11/2008 N.B. Norma abrogata dal DL n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 Aggiornato al 5 dicembre 2011 108 Fondi im m obiliari – P rofili fiscali Qualora le società di gestione del risparmio non applicano l’imposta patrimoniale a causa della mancata comunicazione da parte dei possessori delle quote delle informazioni relative alla sussistenza dei presupposti, l’imposta dovrà essere applicata a carico dei partecipanti in proporzione al valore medio delle quote da loro detenute nel periodo d’imposta risultante dai prospetti periodici. La citata Circolare n. 61/E al par. 2.4 precisa che la verifica dei requisiti debba essere effettuata con cadenza annuale alla data del 31 dicembre di ciascun anno. La società di gestione è vincolata a considerare la media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti nel periodo d’imposta. N.B. Norma abrogata dal DL n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 Aggiornato al 5 dicembre 2011 109 Fondi im m obiliari – P rofili fiscali Ritenuta alla fonte sui redditi di capitale Anche per tali fondi il D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (entrato in vigore il 25/06/2007) ha elevato al 20% (in luogo del 12,50%) la ritenuta alla fonte applicata sui redditi di capitale => proventi distribuiti in costanza di partecipazione al fondo nonché sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto delle medesime. N.B. Norma abrogata dal DL n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 Aggiornato al 5 dicembre 2011 110 Fondi im m obiliari – P rofili fiscali Imposta sostitutiva sui redditi diversi Per i fondi in esame, a differenza di quanto previsto per la generalità dei fondi immobiliari, l’imposta sostitutiva sui redditi diversi (c.d. “capital gains”), realizzati al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali, in dipendenza della cessione delle quote è pari al 20% (in luogo del 12,50%). La maggiore tassazione si applica ai redditi diversi realizzati a partire dal 22/08/2008 (data di entrata in vigore della legge di conversione). N.B. Norma abrogata dal DL n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 Aggiornato al 5 dicembre 2011 111 Fondi im m obiliari – P rofili fiscali EFFETTI in capo agli intermediari La circolare n. 61/E del 3/11/2008 al par. 1.2 chiarisce che l’imposta sostitutiva nella nuova misura del 20% sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari potrà essere pagata oltre che direttamente dal contribuente in dichiarazione dei redditi, anche dagli intermediari abilitati, qualora il possessore delle quote dei fondi opti per il regime del risparmio amministrato (art. 6 del D.Lgs. n. 461/97). Al riguardo l’Ade nella suddetta circolare ha chiarito che le plusvalenze di specie potranno essere tassate in regime di risparmio amministrato con l’aliquota del 20%. Tale plusvalenza tuttavia non potrà essere compensata con minusvalenze presenti nella posizione fiscale del cliente in quanto trattasi di minusvalenze al 12,50%. Per quanto riguarda le minusvalenze invece l’Ade chiarisce che non essendovi alcuna norma di avviso contrario le stesse potranno essere compensate con le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad imposta sostitutiva del 12,50% N.B. Norma abrogata dal DL n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 Aggiornato al 5 dicembre 2011 112 Fondi im m obiliari – P rofili fiscali EFFETTI in capo agli intermediari La stessa logica vale con riferimento all’art. 7/461 c.d. risparmio gestito, laddove mentre le plusvalenze da assoggettare a tassazione nella misura del 20% dovranno essere scorporate dal risultato maturato di gestione ed assoggettate in via separata alla relativa imposta sostitutiva, le minusvalenze concorreranno a formare il risultato della gestione soggetto ad imposta sostitutiva del 12,50%. La norma non prevede, come per i redditi di capitale, alcuna disposizione di natura transitoria e pertanto la nuova aliquota è applicabile sull’intero ammontare realizzato a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (22 agosto 2008). N.B. Norma abrogata dal DL n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 Aggiornato al 5 dicembre 2011 113 Fondi im m obiliari – P rofili fiscali EFFETTI in capo agli intermediari Gli intermediari finanziari che hanno in deposito le quote dei di custodia, amministrazione o gestione) sono tenuti – all’operazione di cessione delle quote ovvero di prelevare risultato di gestione – ad acquisire dalla SGR o dal informativa riguardante l’assoggettamento ad imposta partecipato. fondi in esame (rapporti prima di dare seguito l’imposta sostitutiva sul partecipante apposita patrimoniale del fondo In mancanza di dati e/o notizie, l’intermediario potrà comunque dare seguito alle disposizioni di cessione impartite dal cliente o prelevare l’imposta sostitutiva, applicando l’aliquota ordinaria del 12,50% di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria. In tal caso, è onere del cliente provvedere a versare la maggiore imposta sostitutiva dovuta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. N.B. Norma abrogata dal DL n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 Aggiornato al 5 dicembre 2011 114 Fondi im m obiliari – DL n. 78/ 2010 conv. nella L. n. 122/ 2010 Nuova definizione di fondo comune di investimento VALIDA PER TUTTI I FONDI Deve intendersi per “fondo com une di investim ento” : il patrimonio autonom o raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonom ia dai m edesim i” . Rispetto alla previgente definizione, come rilevato nella relazione illustrativa al DDL di conversione del decreto, viene maggiormente specificata la funzione economica del fondo comune di investimento, ossia la raccolta del risparmio tra una pluralità di investitori, l’investimento del patrimonio raccolto sulla base di una predeterminata politica di investimento e l’autonomia delle scelte di investimento della società di gestione del risparmio. Aggiornato al 5 dicembre 2011 115 Fondi im m obiliari – DL n. 78/ 2010 conv. nella L. n. 122/ 2010 Nuova definizione di fondo comune di investimento Le modifiche sono volte “ad arginare il fenomeno dei fondi immobiliari cosiddetti “veicolo” contrastando l’utilizzo strumentale dei fondi comuni di immobiliari a ristretta base partecipativa finalizzato al godimento dei benefici fiscali previsti dall’attuale normativa Aggiornato al 5 dicembre 2011 116 Fondi im m obiliari – Profili fiscali Regime di tassazione per i soggetti non residenti – ante D.L. n. 78/2010 L’art. 7, comma 3, del D.L. n. 351/2001 prevedeva un regime di esenzione con riferimento ai proventi percepiti da soggetti non residenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 239/96. In particolare, erano esenti i proventi percepiti da: soggetti residenti in Stati o territori indicati nella lista di cui all’art. 168bis del Tuir (ossia in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nel DM 4 settembre 1996, c.d. “White list”, ivi compresi gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, sempreché residenti in detti Stati o territori; enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, da banche centrali o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato, indipendentemente dallo Stato di residenza. Nei confronti dei soggetti non residenti diversi da quelli sopra specificati (es. soggetti che risiedono in Stati che non ammettono lo scambio di informazioni) trovava applicazione il regime ordinario di tassazione, con applicazione di una ritenuta alla fonte d’imposta sui proventi percepiti. Aggiornato al 5 dicembre 2011 117 Fondi im m obiliari – P rofili fiscali Regime di tassazione per i soggetti non residenti post D.L. n. 78/2010 Non prevede più la generale abrogazione del regime di esenzione previsto dalla normativa previgente per i soggetti non residenti, mantenendo tale regime in relazione ai proventi percepiti da determinate categorie di soggetti. In base al testo convertito, la ritenuta del 20% ordinariamente applicabile sui redditi di capitale dei fondi immobiliari chiusi non si applica nei confronti di: Fondi pensione esteri ed OICR esteri istituiti in Stati o territori inclusi nella lista prevista dall’art. 168-bis del Tuir ( ricordiamo che in attesa di tale emanazione il riferimento è la c.d. “White List” di cui al DM 04/09/96); Enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. N.B. = Autocertificazione di non residenza e dichiarazione periodo di possesso Aggiornato al 5 dicembre 2011 118 Fondi im m obiliari – P rofili fiscali Regime di tassazione per i soggetti non residenti post D.L. n. 78/2010 Nei confronti dei soggetti diversi da quelli individuati nella slide precedente trova applicazione il regime di tassazione ordinario che prevede la ritenuta del 20% a titolo di imposta sui proventi percepiti da: • • soggetti che risiedono in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al DM 4/9/1996 (c.d. “White List”); soggetti che non risiedono in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni. Per questi ultimi rimane ferma la possibilità di avvalersi del regime convenzionale con una procedura semplificata così come previsto dal nuovo comma 3-bis dell’art. 7 del D.L. n. 351/2001 introdotto con il D.L. n. 78/2010, conv. nella Legge n. 122/2010 (v. Circolare AdE n. 11/E/2011). Aggiornato al 5 dicembre 2011 119 REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI – Art. 8, co. 9, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011 Soggettività fiscale del fondo I fondi non sono soggetti a IRES e IRAP e tutti i proventi percepiti dal fondo sono esenti da tassazione in capo al fondo stesso. Il regime fiscale dei redditi conseguiti dai partecipanti. Tipologia di partecipanti : Investitori istituzionali; A. Investitori qualificati (v. possesso quote superiore al 5%); B. Investitori non qualificati (v. possesso quote inferiore al 5%); C. Investitori non residenti. Aggiornato al 5 dicembre 2011 120 REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI – Art. 8, co. 9, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011 Investitori istituzionali Sono considerati investitori istituzionali : Stato; Enti pubblici; OICR; Forme di previdenza obbligatoria; Imprese di assicurazione per gli investimenti a coperture delle riserve tecniche; Banche e intermediari finanziari; Enti che perseguono le finalità previste dalla legge sulle Fondazioni bancarie; Enti privati con finalità mutualistiche e i corrispondenti soggetti costituiti all’estero in paesi o territori che consentano uno scambio di informazioni volto ad individuare i beneficiari effettivi del reddito inclusi nella c.d. White list; veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50% dai soggetti sopra menzionati. Aggiornato al 5 dicembre 2011 121 REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI – Art. 8, co. 9, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011 Redditi di capitale distribuiti dal fondo Sono assoggettati a ritenuta alla fonte del 20% applicata: a titolo di acconto nei confronti di: • Imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale; • Società di persone; • Società di capitali; • Stabili organizzazioni in Italia di società estere. a titolo di imposta in tutti gli altri casi, fatti salvi i proventi percepiti dagli OICR italiani e dai fondi pensione sui quali la ritenuta non viene effettuata. Aggiornato al 5 dicembre 2011 122 REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI – Art. 8, co. 9, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011 A. Investitori qualificati (v. possesso quote superiore al 5%) I redditi conseguiti dal fondo sono attribuiti per trasparenza ai partecipanti in proporzione alle quote detenute al termine del periodo di gestione. I partecipanti pagano le imposte non già sui redditi distribuiti dal fondo, ma sui redditi conseguiti dal fondo, iscritti nei rendiconti periodici redatti al termine di ciascun anno. Su tali redditi non si applica la ritenuta alla fonte del 20% di cui all’art. 7, del D.L. n. 351/2001 poiché gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo dei partecipanti, indipendentemente dall’effettiva percezione. La soglia di partecipazione è calcolata prendendo a riferimento il patrimonio del fondo al termine del periodo di imposta. A. 1) Cessione di quote “qualificate” – Redditi diversi Tali partecipazioni sono assimilate alle quote di partecipazioni qualificate in società di persone. Concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente nella misura del 49,72% e quindi soggette ad aliquota marginale IRPEF. Aggiornato al 5 dicembre 2011 123 REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI – Art. 8, co. 9, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011 B. Investitori non qualificati (v. possesso quote inferiore al 5%) Applicazione di una ritenuta alla fonte del 20%: a titolo di acconto nei confronti di: Imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale; Società di persone; Società di capitali; Stabili organizzazioni in Italia di società estere. a titolo di imposta in tutti gli altri casi, fatti salvi i proventi percepiti da OICR italiani e dai fondi pensione sui quali la ritenuta non viene effettuata. B. 1) Cessione di quote “non qualificate” – Redditi diversi Sono da ricondurre nell’ambito della tassazione ordinaria (aliquota 12,50% - 20% dal 1° gennaio 2012) – artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/97 - . Aggiornato al 5 dicembre 2011 124 REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI – Art. 8, co. 9, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011 C. Investitori non residenti – Redditi di capitale I redditi percepiti sono assoggettati ad una ritenuta a titolo d’imposta del 20%. Sono invece esenti da tassazione i proventi distribuiti a favore di: fondi pensione e OICR esteri istituiti in Stati che ammettono lo scambio di informazioni; enti e organismi istituzionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali od organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. Aggiornato al 5 dicembre 2011 125 REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI – Art. 8, co. 9, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011 Corollario: Riscatto/Liquidazione Cessione Redditi di capitale Redditi diversi Si tratta di fattispecie che non Si tratta di fattispecie che non danno mai luogo a capital danno mai luogo a redditi di gain capitale Aggiornato al 5 dicembre 2011 126 REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI – Art. 8, co. 9, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011 Corollario: NON VALE PER I FONDI IMMOBILIARI LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DI CUI AL COMMA 7 DELL’ART. 2, D.L. N. 138/2011 IN RELAZIONE AI TITOLI DI STATO ITALIANI ED ESTERI EQUIPARATI Aggiornato al 5 dicembre 2011 127 REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI – Art. 8, co. 9, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011 Corollario: AFFRANCAMENTO D.L. N. 138/2011 VALE SOLO AI FINI DEL CAPITAL GAIN Aggiornato al 5 dicembre 2011 128 REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI – Art. 8, co. 9, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011 Corollario: TASSAZIONE PER TRASPARENZA COME SI INDIVIDUA LA QUOTA DEL 5%? E’ IL PARTECIPANTE CHE DEVE ATTESTARE ALLA SGR LA % DI POSSESSO AL TERMINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO IN CASO DI QUOTE DEMATERIALIZZATE L’INFORMAZIONE DEVE ESSERE DATA ALL’INTERMEDIARIO DEPOSITARIO Aggiornato al 5 dicembre 2011 129 REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI – Art. 8, co. 9, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011 Corollario: TASSAZIONE PER TRASPARENZA I proventi pagati per trasparenza mantengono la stessa natura di redditi di capitale anche se la tassazione avviene in ogni caso a prescindere dall’effettiva corresponsione al partecipante. Si ritiene debbano essere considerati i soli redditi effettivamente incassati dal fondo e non quelli derivanti da componenti “valutative”, nonché quelli relativi agli oneri di gestione Aggiornato al 5 dicembre 2011 130 REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI – Art. 8, co. 9, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011 Regime transitorio Investitori qualificati - I partecipanti diversi dagli investitori istituzionali di fondi immobiliari che al 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5% sono tenuti a corrispondere una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5% del valore medio delle quote possedute nel periodo di imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d’imposta 2010. Le minusvalenze realizzate non sono pertanto fiscalmente rilevanti. Aggiornato al 5 dicembre 2011 131 REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI – Art. 8, co. 9, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011 Regime di liquidazione agevolata del fondo: Per i fondi che al 31/12/2010 non erano partecipati esclusivamente da investitori istituzionali e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore al 5%, la società di gestione del fondo può deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo. In tal caso, la SGR preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7% del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31/12/2010. In caso di liquidazione del fondo, non si applicano: Il regime di imputazione dei redditi per trasparenza dei proventi percepiti dal fondo in capo ai partecipanti; Le disposizioni relative all’imposta sostitutiva del 5% prevista nel periodo transitorio per gli investitori qualificati; La ritenuta del 20% di cui all’art. 7 del D.L. n. 351/2001 sui proventi percepiti dagli investitori in costanza di partecipazione al fondo fino a concorrenza dell’ammontare degli stessi assoggettato all’imposta del 7%. Aggiornato al 5 dicembre 2011 132 “SOCI ETÀ DI I NVESTI M ENTO I M M OBI LI AR E QUOTATE” “(SI I Q)” Normativa di riferimento SI I Q Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Art. 1, commi 119-141; Regolamento attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Decreto n. 174 del 7 settembre 2007 – in G.U. n. 248 del 24/10/2007); Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 novembre 2007; Art. 1, comma 374, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008; Art. 1, comma 17, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194; Aggiornato al 5 dicembre 2011 134 SIIQ – Regime fiscale agevolato La legge finanziaria per il 2007 ha introdotto un regime fiscale di favore per le società di investimento immobiliare residenti, quotate in un mercato regolamentato italiano (SIIQ) che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare; Periodo di applicazione: dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 30/06/2007 (1° gennaio 2008), anche se la quotazione della SIIQ avviene entro il 30 aprile 2008; Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009 (2010), l'opzione per il regime speciale può essere esercitata entro il 30 aprile 2010 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo, anche nel caso in cui i requisiti richiesti siano posseduti nel predetto termine. Aggiornato al 5 dicembre 2011 135 SIIQ – Regime fiscale agevolato – Requisito della prevalenza Per poter fruire del regime agevolato (previa apposita opzione) una società residente in Italia deve rispettare i seguenti requisiti (in essere all’inizio del primo periodo d’imposta di adesione al regime): • forma di società per azioni; • residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato; • svolgimento in via prevalente dell’attività di locazione immobiliare; • quotazione in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati aderenti all’ASEE inclusi nella lista di cui all’art. 168bis Tuir dei titoli di partecipazione; • soglia partecipativa massima pari al 51% dei diritti di voto e dei diritti di partecipazione agli utili; • azionariato diffuso con soglia partecipativa minima del 35% posseduto da soci che al momento dell’opzione non detengono direttamente o indirettamente più dell’2% dei diritti di voto e dei diritti di partecipazione agli utili. Aggiornato al 5 dicembre 2011 136 SIIQ – Regime fiscale agevolato – Requisito della prevalenza Requisito della prevalenza: • gli immobili posseduti dalla società devono rappresentare almeno l’80% dell’attivo patrimoniale; • i ricavi derivanti dalla medesima attività rappresentano, in ciascun esercizio, almeno l’80% dei componenti positivi del conto economico; Assume rilevanza anche il possesso di partecipazioni, dirette o indirette, in società il cui oggetto sociale risponda ai requisiti previsti per le SIIQ. E’ prevista la decadenza dal regime SIIQ se uno dei suddetti parametri di prevalenza della gestione esente non è rispettato per due periodi d’imposta consecutivi, o se entrambi i parametri non sono rispettati anche per un solo periodo. Aggiornato al 5 dicembre 2011 137 SIIQ – Regime fiscale agevolato – Effetti Alle società che rispettano i predetti requisiti è riconosciuta l’esenzione da IRES e da IRAP dei redditi prodotti dalla società e derivanti dallo svolgimento delle attività qualificanti ai fini dell’esenzione alla sola condizione che le stesse distribuiscano, in ciascun esercizio, almeno l’85% degli utili derivanti dall’attività di locazione immobiliare; I dividendi, per la parte riferibile all’attività agevolata, sono poi tassati in capo al percettore, al momento dell’incasso, con aliquota del 20% (ovvero del 15% in relazione alla parte dell’utile d’esercizio riferibile a quei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a “canone convenzionato”) Aggiornato al 5 dicembre 2011 138 SIIQ – Regime fiscale agevolato – Effetti L’ingresso nel regime speciale comporta il realizzo delle plusvalenze, al valore normale, sugli immobili locati posseduti alla chiusura dell’ultimo esercizio in regime normale. Si applica l’imposta sostitutiva del 20%, rateizzabili in cinque quote costanti, salvo opzione per l’inclusione nel reddito d’impresa dell’ultimo esercizio in regime normale. Il realizzo riguarda anche le aree sottostanti. Si comprendono gli immobili detenuti in leasing ed è possibile comprendere gli immobili merce, purché riqualificati come destinati alla locazione; in caso di immobili rivalutati il costo fiscale comprende la rivalutazione anche se non ancora riconosciuta ai fini fiscali. Il valore normale è il nuovo costo fiscale, a decorrere dal quarto periodo d’imposta successivo. In caso di alienazione prima di tale termine, si applica la tassazione normale con un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva d’ingresso. Aggiornato al 5 dicembre 2011 139 Raffronto di sintesi fra regime fiscale delle SIIQ e quello dei fondi immobiliari Apporti e conferimenti: sul piano degli apporti e dei conferimenti di immobili, i due istituti sono sostanzialmente equiparati; Regime IVA: prevale il regime di esclusione degli apporti e conferimenti di pluralità di immobili prevalentemente locati, con imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa; Imposte sui redditi: si applica previa opzione, l’imposta sostitutiva del 20% rateizzabile in 5 esercizi. Aggiornato al 5 dicembre 2011 140 Raffronto di sintesi fra regime fiscale delle SIIQ e quello dei fondi immobiliari Il reddito dei fondi immobiliari è totalmente esente, anche se alcuni redditi di capitale possono essere assoggettati a ritenuta d’imposta; Il reddito delle SIIQ è esente solo per la parte corrispondente all’attività di locazione immobiliare e ai dividendi erogati da altre società di investimento immobiliare, per la parte corrispondente alla loro attività di locazione. Aggiornato al 5 dicembre 2011 141 REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI Investitori ISTITUZIONALI e altri investitori NON QUALIFICATI (quote Redditi capitale INFERIORI al 5% del patrimonio del fondo Proventi del fondo Sono assoggettati a ritenuta alla fonte del 20% percepiti da soggetti in sede di distribuzione ai partecipanti residenti La ritenuta è applicata: •a titolo di acconto nei confronti di: Imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale; Società di persone; Società di capitali; Stabili organizzazioni in Italia di società estere. •a titolo di imposta in tutti gli altri casi; Sono esclusi da ritenuta i proventi percepiti da: •OICR italiani; •Fondi pensione residenti. Aggiornato al 5 dicembre 2011 Investitori QUALIFICATI (quote SUPERIORI al 5% del patrimonio del fondo) Sono attribuiti per trasparenza ai partecipanti, diversi dagli investitori istituzionali, in proporzione alle quote detenute al termine del periodo di gestione. Concorrono alla formazione del reddito complessivo dei partecipanti (p.e. aliquota marginale IRPEF), indipendentemente dall’effettiva percezione. Segue 142 REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI Investitori ISTITUZIONALI e altri investitori NON QUALIFICATI (quote INFERIORI al 5% del patrimonio del fondo Redditi capitale Investitori QUALIFICATI (quote SUPERIORI al 5% del patrimonio del fondo) Proventi del fondo Sono assoggettati in ogni caso ad una ritenuta a titolo di imposta del percepiti da 20% (v. art. 7, D.L. n. 351/2001), fatta salva l’eventuale applicazione soggetti NON delle convenzioni contro le doppie imposizioni. residenti Sono esenti da ritenuta se percepiti da: • • fondi pensione e OICR esteri istituiti in Stati che ammettono lo scambio di informazioni; enti e organismi istituzionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali od organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. Aggiornato al 5 dicembre 2011 143 “RIFORMA REGIME DI TASSAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE” ART. 2, COMMI 6-34, D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONV. NELLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 144 Riforma della tassazione attività finanziarie A. Cambio di aliquota (art. 2, comma 6) Il nuovo regime di tassazione introdotto dall’art. 2, commi da 6 a 34 del D.L. n. 138/2011, conv. nella L. n. 148/2011, si caratterizza essenzialmente per due aspetti: • modifica delle aliquote delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive applicabili ai redditi di capitale di cui all’art. 44 del Tuir e ai redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies del Tuir (c.d. capital gain); • allineamento delle aliquote (vigenti del 12,50%, 27% in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari) al 20%, che diverrà, pur con alcune specifiche eccezioni, l’aliquota unica di riferimento. Aggiornato al 5 dicembre 2011 145 Riforma della tassazione attività finanziarie B. Eccezioni al cambio di aliquota (art. 2 commi 7-8) L’art. 2, comma 7 prevede per le tipologie di strumenti finanziari sottoriportate il mantenimento dell’aliquota oggi in vigore. Per i titoli del debito pubblico ed equiparati la tecnica legislativa seguita prevede o l’applicazione diretta del 12,50% sul provento (v. redditi di capitale) ovvero il computo della nuova aliquota del 20% su una base imponibile del 62,50% (v. redditi diversi). Aggiornato al 5 dicembre 2011 146 Riforma della tassazione attività Eccezioni al cambio di aliquota Tra le fattispecie escluse, seppur non disciplinate dalla normativa in esame, vi sono anche i proventi (= redditi di capitale) derivanti da “fondi di venture capital” che in base all’art. 31, D.L. n. 98/2011 (conv. nella L. n. 111/2011) sono esclusi da tassazione (*). L’agevolazione riguarda tutte le tipologie di partecipanti, sia persone fisiche che società, ma per i soggetti esercenti attività d’impresa la norma è subordinata alla previa autorizzazione da parte della Commissione UE. (*) I fondi di venture capital dovranno essere costituiti nella forma di Fondi comuni di investimento armonizzati UE (direttiva 2009/65/CE) con almeno il 75% dei capitali raccolti investiti in società in fase di avvio (start up), con le seguenti caratteristiche: • non quotate; • con sede nel territorio della UE o SEE che garantiscano un adeguato scambio di informazioni; • detenute, direttamente o indirettamente e in via prevalente, da persone fisiche; • soggette all’imposta sul reddito delle società senza la possibilità di esserne esentate totalmente o parzialmente; • esercenti attività d’impresa da non più di 36 mesi; con fatturato non superiore a 50 milioni di euro. Aggiornato al 5 dicembre 2011 147 Riforma della tassazione attività finanziarie Decorrenza nuova aliquota Le modifiche normative in esame hanno decorrenza dal 1° gennaio 2012. Ai sensi dell’art. 2, comma 9, il passaggio al nuovo regime avverrà sulla base di regole che variano in relazione alla natura del reddito preso a riferimento. I criteri di riferimento ai fini del passaggio dalle aliquote vigenti alle nuove aliquote sono i seguenti: Tipologia di reddito Criterio di applicazione della ritenuta/imposta sostitutiva • Reddito di capitale (v. art. 44 del Tuir) ESIGIBILITA’ dal 01.01.2012 • Reddito diverso (v. art. 67 del Tuir) Aggiornato al 5 dicembre 2011 REALIZZO dal 01.01.2012 148 Riforma della tassazione attività finanziarie Art. 26-quinquies, D.P.R. n. 600/73 - Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici I Net Asset Value (NAV) di acquisto/ sottoscrizione e di rimborso/cessione rilevanti per la determinazione del reddito di capitale sono determinati “al netto” di una quota (da stabilire con successivo provvedimento) rappresentativa dei proventi riferibili ai titoli di Stato italiani ed equiparati e dei titoli esteri White List in cui investe il fondo che come noto godono di una aliquota fiscale agevolata (12,50%). Detto altrimenti, ferma l’aliquota del 20% viene ridotto il Comma 3 - Proventi derivanti da ”peso” della base imponibile così da ridurre la OICR di diritto italiano e tassazione finale effettiva, agevolando in tal modo lussemburghesi storici anche l’investimento indiretto nei titoli del debito pubblico. La norma rimanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le modalità applicative Aggiornato al 5 dicembre 2011 149 Riforma della tassazione attività finanziarie (segue) • Art. 10-ter, L. n. 77/1983 - Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero Comma 2-bis - Proventi degli OICR esteri Come per gli OICR italiani ai fini del calcolo del c.d. Net Asset Value (NAV) per la determinazione del reddito di capitale è stabilito che lo stesso sia determinato “al netto” di una quota (da stabilire) rappresentativa dei proventi riferibili ai titoli di Stato italiani ed equiparati e dei titoli esteri White List in cui investe il fondo che come noto godono di una aliquota fiscale agevolata (12,50%). La norma rimanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le modalità applicative Aggiornato al 5 dicembre 2011 150 Riforma della tassazione attività finanziarie Proposta allo studio: Criterio forfettario di tipo patrimoniale % media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri OICR, nei titoli pubblici italiani ed esteri La percentuale è calcolata per ogni fondo o comparto di fondo (non rilevano eventuali classi di quote o azioni) Aggiornato al 5 dicembre 2011 151 Riforma della tassazione attività finanziarie Proposta allo studio: Le percentuale media dovrebbe essere rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni. In buona sostanza: la percentuale media varia ogni semestre solare (ovvero annuale per i fondi che redigono un solo prospetto nel corso dell’anno) e dovrebbe essere calcolata sulla base dei valori (al netto dell’eventuale residuo risparmio d’imposta) risultanti dai due prospetti contabili più recenti tenuto conto dei tempi di redazione e di diffusione degli stessi. Aggiornato al 5 dicembre 2011 152 Riforma della tassazione attività finanziarie Proposta allo studio: Prospetti contabili rilevanti ai fini del calcolo della percentuale media: Per i fondi che redigono prospetti semestrali e annuali, dovrebbe rilevare l’ultima relazione semestrale e l’ultimo rendiconto annuale o bilancio d’esercizio redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni; Per i fondi che redigono solo un prospetto annuale, dovrebbero rilevare gli ultimi due rendiconti annuali o gli ultimi due bilanci d’esercizio redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni. Aggiornato al 5 dicembre 2011 153 Riforma della tassazione attività finanziarie Proposta allo studio: ESEMPIO Fondi che redigono prospetti semestrali e annuali con periodo contabile coincidente con l’anno solare Per le distribuzioni dei proventi e per le operazioni di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni effettuate: tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2012, dovrebbe rilevare la percentuale media determinata assumendo i valori indicati nella relazione semestrale del 30 giugno 2011 e nel rendiconto annuale del 31 dicembre 2010; tra il 1° luglio 2012 e il 31 dicembre 2012, dovrebbe rilevare la percentuale media determinata assumendo i valori indicati nella relazione semestrale del 30 giugno 2011 e nel rendiconto annuale del 31 dicembre 2011. Aggiornato al 5 dicembre 2011 154 Riforma della tassazione attività finanziarie Proposta allo studio: Fusione di fondi: la percentuale media dovrebbe essere rilevata tenuto conto della somma dei valori risultanti dai prospetti redatti dai fondi oggetto dell’operazione: La nuova percentuale media dovrebbe rilevare ai fini della tassazione dei proventi conseguiti dai partecipanti a decorrere dalla data efficacia dell’operazione di fusione Fusione di fondi in fondo già esistente e fusione di fondi in fondo di nuova istituzione Aggiornato al 5 dicembre 2011 155 Riforma della tassazione attività finanziarie Esempi: Fondi di fondi: ai fini della determinazione della percentuale media del fondo, al valore delle quote o azioni detenute nel fondo target dovrebbe applicarsi la percentuale media rilevata dal fondo target medesimo rilevante nel semestre di riferimento (nell’ipotesi in cui non ci sia coincidenza con i periodi di redazione dei prospetti contabili, si dovrebbe far riferimento alla media rilevata sulla base degli ultimi prospetti disponibili del fondo target). A titolo di esempio: Valore quote o azioni del fondo B detenute dal fondo A al 30/06/2012 = 100 Percentuale media del fondo B applicabile al primo semestre 2012= 25% Valore delle quote o azioni rilevante ai fini della determinazione della percentuale di investimento in titoli pubblici italiani ed esteri del fondo A = 25 Aggiornato al 5 dicembre 2011 156 Riforma della tassazione attività finanziarie Segue: Fondi di fondi In fase di prima applicazione, al valore delle quote o azioni detenute nel fondo target risultante nella relazione semestrale del 30 giugno 2011 e nel rendiconto annuale del 31 dicembre 2010 dovrebbe applicarsi la percentuale di investimento in titoli pubblici italiani ed esteri rilevata dal fondo target rispettivamente nella relazione semestrale del 30 giugno 2011 e nel rendiconto annuale del 31 dicembre 2010 (ovvero negli ultimo prospetti contabili disponibili nel caso in cui non ci sia coincidenza tra i periodi contabili dei fondi) Ciò al fine di evitare che il fondo target sia tenuto a determinare le percentuali medie andando a considerare anche i valori risultanti nella relazione semestrale del 30 giugno 2010 e nel rendiconto annuale del 31 dicembre 2009, secondo la normativa a regime. Aggiornato al 5 dicembre 2011 157 Riforma della tassazione attività finanziarie Ai fini della tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri è importante, quindi, comunicare: • • • la percentuale media dell’investimento, investita direttamente o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento collettivo del risparmio, nei titoli pubblici italiani ed esteri; il periodo di applicazione della percentuale media (ossia il semestre solare di applicazione della percentuale); il valore dell’investimento, diretto e indiretto, in titoli pubblici italiani ed esteri e il totale dell’attivo risultante dai prospetti contabili. Aggiornato al 5 dicembre 2011 158 Riforma della tassazione attività finanziarie CONSIDERAZIONI: Possibili modalità di diffusione delle informazioni: prospetti contabili del fondo; sito internet del fondo / SGR; information provider; comunicazione ad hoc del fondo. Aggiornato al 5 dicembre 2011 159 Riforma della tassazione attività finanziarie • I proventi che si considerano riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri (determinati applicando la percentuale media al reddito di capitale conseguito dal partecipante) sono soggetti alla ritenuta del 20% di cui all’art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73 e dell’art. 10-ter della L. n. 77/83 nel limite del 62,50% del loro ammontare Aggiornato al 5 dicembre 2011 160 Riforma della tassazione attività finanziarie Proposta allo studio: La percentuale media si applica anche ai fini della determinazione delle perdite derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo del risparmio (ossia alle perdite direttamente riferibili al decremento di patrimonio rilevato in capo all’OICR) Possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del Tuir per una quota pari al 62,50% del loro ammontare • Non dovrebbero rilevare le plusvalenze e le minusvalenze realizzate attraverso la cessione o il rimborso (o liquidazione) delle quote o azioni acquistate e/o cedute a prezzi diversi da quelli risultanti dai prospetti periodici (le plusvalenze dovrebbero essere tassate al 20% e le minusvalenze dovrebbero rilevare per il loro intero ammontare) Aggiornato al 5 dicembre 2011 161 Riforma della tassazione attività finanziarie Proposta allo studio: I criteri di tassazione dei proventi e delle perdite derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo del risparmio che investono, direttamente o indirettamente, in titoli pubblici italiani ed esteri, dovrebbero applicarsi anche alle quote o azioni degli organismi di investimento inserite in gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 461/97 Aggiornato al 5 dicembre 2011 162 Riforma della tassazione attività finanziarie (segue) Dal 1° gennaio 2012 gli interessi da depositi e conti Art. 73, Tuir - Regime degli OICR di correnti intestati all’OICR sono esenti da ogni diritto italiano ritenuta. In precedenza era applicata la ritenuta del 27% alla giacenza media annua che risultava Comma 5-quinquies – Ritenuta su superiore al 5% dell’attivo medio gestito. interessi di conto corrente e Lo stesso trattamento “lordista” viene esteso anche depositi bancari agli interessi dei depositi bancari. Aggiornato al 5 dicembre 2011 163 Riforma della tassazione attività finanziarie (segue) Artt. 2, 3 e 5, D.Lgs. n. 239/96 - Obbligazioni estere di durata inferiore ai 18 mesi – - Regime fiscale degli interessi, viene abrogata l’aliquota del 27% premi ed altri frutti delle - OICR italiani e Fondi pensione – posta l’unificazione obbligazioni e titoli similari, delle aliquote viene eliminata la disposizione per cui pubblici e privati tali fondi sono “nettisti” per i titoli con aliquota del 27% ora abrogata (v. obbligazioni estere di durata inferiore Imposta sostitutiva sui redditi a 18 mesi). Con il passaggio di tali titoli all’aliquota di capitale dei titoli di Stato e unica del 20% si evidenzia che tali soggetti si dei c.d. grandi emittenti trasformano da "nettisti" a "lordisti". Aggiornato al 5 dicembre 2011 164 Riforma della tassazione attività finanziarie (segue) Redditi diversi di natura finanziaria – Il regime transitorio delle minusvalenze realizzate fino al 31/12/2011 Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quater), del Tuir realizzate fino al 31/12/2011, a partire dal 1° gennaio 2012, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi realizzati successivamente, per una quota pari al 62,50% del loro ammontare, fermo restando il limite temporale di utilizzo (entro il quarto anno successivo a quello in cui la minusvalenza è stata realizzata). La norma in tal modo vuole evitare che minusvalenze realizzate prima del 1° gennaio 2012 (con aliquota del 12,50%) siano deducibili integralmente dalle plusvalenze realizzate successivamente, tassabili al 20%. Possiamo sostanzialmente dire che il 62,50% è il fattore di conversione della minusvalenza al mutare dell’aliquota dal 12,50% al 20%. Aggiornato al 5 dicembre 2011 165 Riforma della tassazione attività finanziarie (segue) Affrancamento opzionale dei valori al 31/12/2011 Ai fini del capital gain (= redditi diversi) l’art. 2, commi da 29 a 32 prevede un regime opzionale di allineamento dei valori degli strumenti finanziari posseduti al 31/12/2011, al fine di consentire al contribuente di tassare al 12,50% le plusvalenze (e per quanto sotto si dirà, anche le minusvalenze) “latenti” a tale data. In sostanza, attraverso l’opzione, è come se l’investitore vendesse i titoli al valore del 31/12/2011 “realizzando” le plusvalenze/minusvalenze latenti (da tassare al 12,50%) e li ricomprasse immediatamente allo stesso valore che viene assunto come nuovo valore di carico per la determinazione delle plusvalenze/minusvalenze a decorrere dal 01/01/2012 Nel caso siano posseduti anche OICR italiani ed esteri armonizzati l’opzione deve essere estesa anche a tali strumenti ed ha effetto anche ai fini dei redditi di capitale. E’ prevista l’emanazione di un decreto attuativo per fissare le specifiche regole di affrancamento. Aggiornato al 5 dicembre 2011 166 Riforma della tassazione attività finanziarie (segue) Fattispecie Regime transitorio Opzione per l’allineamento: • • deve riguardare tutti gli strumenti finanziari posseduti nel regime della dichiarazione. Non è pertanto possibile prendere in considerazione i soli titoli plusvalenti ma occorre tenere conto anche di quelli minusvalenti; comporta che siano allineati anche i valori delle quote di OICR nazionali e di quelli comunitari o situati in Stati SEE white list «armonizzati». Modalità di esercizio dell’opzione: Rapporti in regime dichiarativo (art. • l’opzione è esercitata dal cliente direttamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi; 5/461) • l’imposta sostitutiva dovuta è corrisposta in occasione del versamento del saldo IRPEF; Le eventuali minusvalenze nette che originano dall’affrancamento possono essere utilizzate a compensazione di plusvalenze realizzate dal 01/01/2012 ma solo fino al 31/12/2012 per il 62,50% del loro ammontare. Si tratta di minusvalenze con durata limitata da tenere distinte da quelle “ordinarie” realizzate entro il 31/12/2011. Aggiornato al 5 dicembre 2011 167 Riforma della tassazione attività finanziarie (segue) Fattispecie Regime transitorio Opzione per l’allineamento: • • deve riguardare tutti i titoli inclusi nel rapporto di custodia e amministrazione. In presenza di più rapporti la scelta è per singolo rapporto (N.B. da confermare) Non è possibile prendere in considerazione i soli titoli plusvalenti ma occorre tenere conto anche di quelli minusvalenti; comporta che siano allineati anche i valori delle quote di OICR nazionali e di quelli comunitari o situati in Stati SEE white list «armonizzati». Modalità di esercizio dell’opzione: • Rapporti in regime di risparmio amministrato • (art. 6/461) l’opzione è esercitata entro il 31 marzo 2012 (N.B. per gli intermediari ciò comporta possibili criticità per le operazioni effettuate prima di tale termine, in quanto l’opzione si sovrappone all’operatività ordinaria); l’imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente. Salvo diversa interpretazione dell’Agenzia delle entrate, si ritiene che: - plusvalenze/minusvalenze da affrancamento siano compensabili tra loro; eventuali plusvalenze nette da affrancamento siano compensabili con precedenti minusvalenze presenti nella posizione fiscale del cliente. Le eventuali minusvalenze nette che originano dall’affrancamento possono essere utilizzate a compensazione di plusvalenze realizzate dal 01/01/2012 ma solo fino al 31/12/2012 per il 62,50% del loro ammontare. Si tratta di minusvalenze con durata limitata da tenere distinte da quelle “ordinarie” realizzate entro il 31/12/2011. Aggiornato al 5 dicembre 2011 168 RIFORMA DELLA TASSAZIONE ATTIVITÀ FINANZIARIE - TASSAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE – TABELLE 169 Riforma della tassazione attività finanziarie - Come cambia la tassazione dei redditi di capitale – Tabelle Soggetti percettori Redditi di capitale derivanti da: Aliquota sino al 31.12.2011 Aliquota dal 1°gennaio 2012 Persone fisiche Persone fisiche Persone fisiche Persone fisiche residenti non residenti (*) residenti non residenti (*) Oicr italiani (da 1/1/2012 la base imponibile sarà abbattuta di una percentuale – ancora da stabilire rappresentativa degli investimenti in Titoli di Stato) Fondi immobiliari italiani (eccezione: tassazione per trasparenza per investitori qualificati non istituzionali) 12,50% 12,50% (1) 20,00% 20,00% (1) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% (*) salvo convenzioni; Aggiornato al 5 dicembre (1) salvo esenzione per NR in paesi “white list” (v. D.Lgs. n. 239/96);2011 170 Riforma della tassazione attività finanziarie - Come cambia la tassazione dei redditi di capitale – Tabelle Soggetti percettori Aliquota sino al 31.12.2011 Aliquota dal 1°gennaio 2012 Redditi di capitale derivanti da: Persone fisiche Persone fisiche Persone fisiche Persone fisiche residenti non residenti (*) residenti non residenti (*) Oicvm comunitari armonizzati e non armonizzati equiparati (da 1/1/2012 la base imponibile sarà abbattuta di una percentuale – ancora da stabilire - rappresentativa degli investimenti in Titoli di Stato) Altri OICR esteri 12,50% Non soggetti (2) 20,00% Non soggetti (2) % marginale IRPEF (Mod. Unico) Non soggetti (2) % marginale IRPEF (Mod. Unico) Non soggetti (2) (*) salvo convenzioni; Aggiornato al 5 dicembre 2011 (2) redditi extraterritoriali ex art. 23 TUIR; 171 RIFORMA DELLA TASSAZIONE ATTIVITÀ FINANZIARIE - TASSAZIONE DEI REDDITI DIVERSI – TABELLE 172 Riforma della tassazione attività finanziarie - Come cambia la tassazione dei redditi diversi – Tabelle Soggetti percettori Aliquota sino al 31.12.2011 Aliquota dal 1°gennaio 2012 Redditi diversi derivanti da: Persone fisiche Persone fisiche Persone fisiche Persone fisiche non residenti non residenti (*) residenti residenti (*) Fondi immobiliari italiani (eccezione: tassazione per trasparenza per investitori qualificati non istituzionali) 12,50% 12,50% (1) 20,00% 20,00% (1) Oicr italiani 12,50% 12,50% (1) 20,00% 20,00% (1) (*) per attività finanziarie esistenti in Italia e salvo convenzioni Aggiornatoitaliani al 5 dicembre 1. esclusi titoli negoziati in mercati regolamentati ed esteri. 2011 Esenti soggetti residenti in Paesi White List. 173 Riforma della tassazione attività finanziarie - Come cambia la tassazione dei redditi diversi – Tabelle Soggetti percettori Aliquota sino al 31.12.2011 Aliquota dal 1°gennaio 2012 Redditi diversi derivanti da: Persone fisiche Persone fisiche Persone fisiche Persone fisiche non residenti non residenti (*) residenti residenti (*) Oicvm comunitari armonizzati e non armonizzati equiparati 12,50% 12,50% (1) 20,00% 20,00% (1) Altro Oicr esteri 12,50% 12,50% (1) 20,00% 20,00% (1) (*) per attività finanziarie esistenti in Italia e salvo convenzioni Aggiornato al 5 dicembre 2011 1. esclusi titoli negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri. Esenti soggetti residenti in Paesi White List. 174 IL FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FACTA) La nuova tassazione dei redditi USA 175 Dal QIA alla normativa FATCA L’attuale regime QIA lascia ancora spazio ai contribuenti USA per occultare i propri capitali e per evitare la segnalazione nominativa all’IRS, mediante, ad esempio, l’investimento: in attività non statunitensi con pagamento dei proventi al di fuori degli USA in attività statunitensi attraverso società di persone estere senza rivelare la propria identità in attività statunitensi attraverso società di capitali estere Il 18 marzo 2010 il Congresso degli Stati Uniti ha approvato l’HIRE Act, nell’ambito del quale è stato inserito il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), un insieme di disposizioni antielusive che crea un nuovo e più complesso regime di tassazione che penalizzerà gli intermediari finanziari esteri che rifiutino di rivelare all’IRS l’identità della propria clientela statunitense Aggiornato al 5 dicembre 2011 Dal QIA alla normativa FATCA Principale obiettivo del FATCA è indurre le Foreign Financial Institutions (FFIs) e le altre Non-Financial Foreign Entities (NFFEs) ad ottenere e a segnalare all’IRS le informazioni riguardanti la clientela statunitense introduzione di una NUOVA withholding tax del 30% applicata su tutti i “withholdable payments” (WP) e su tutti i “passthru payments” (PTP) corrisposti a “bad” FFIs e NFFEs e a “recalcitrant account holders” Aggiornato al 5 dicembre 2011 Dal QIA alla normativa FATCA Aggiornato al 5 dicembre 2011 Dal QIA alla normativa FATCA Aggiornato al 5 dicembre 2011 Fondi non quotati Modello di distribuzione Registro sottoscrittori SGR BANCA DEPOSITARIA Certificato cumulativo Convenzione di collocamento FONDO COLLOCATORE Partecipazione al fondo INVESTITORE Partecipazione al fondo INVESTITORE Le quote del fondo sono immesse in un certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote, tenuto in deposito presso la banca depositaria, con rubriche distinte per singoli partecipanti (identificati generalmente con un codice numerico). La banca depositaria può accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al momento del rimborso della quota. La SGR è obbligata alla tenuta del registro dei sottoscrittori; le quote sono intestate direttamente a nome degli Aggiornato al 5 dicembre investitori anche nel caso di collocamento indiretto delle quote. 2011 Adempimenti Facta per i fondi italiani non quotati Obblighi FACTA Reddito USA BANCA DEPOSITARIA (PFFI) SGR Pagamento del provento FONDO (PFFI) COLLOCATORE (PFFI, NPFFI o DC FFI) Partecipazione al fondo INVESTITORE INVESTITORE La banca depositaria e il fondo dovranno stipulare un FFIA. In relazione ai proventi erogati dal fondo, gli obblighi di applicazione della ritenuta sui pagamenti effettuati dalla banca depositaria a recalcitrant holders e a NPFFIs nonché gli obblighi di comunicazione dovrebbero essere adempiuti dalla SGR per conto del fondo. Aggiornato al 5 dicembre 2011 Gestione collettiva del risparmio Obblighi FFI Agreement A seguito della stipula dell’FFIA, il fondo di investimento dovrà: Obblighi di indentificazione: reperire le informazioni relative a ciascun “account holder” al fine di individuare gli “U.S. accounts” e subire le verifiche e le due diligence che l’IRS stabilirà con riguardo agli “U.S. accounts”; Obblighi di comunicazione: comunicare annualmente all’IRS determinante informazioni relative agli “U.S. accounts”; Obblighi di chiusura del rapporto: chiudere i rapporti con la clientela USA che non fornisca, entra un termine ragionevole, l’autorizzazione per la segnalazione delle informazione richieste dall’IRS; Obblighi di ritenuta: applicare una ritenuta del 30% su ogni “passthru payment” erogato a recalcitrant account holders e a NPFFIs Aggiornato al 5 dicembre 2011 Gestione collettiva del risparmio FFI Agreement: obblighi di indentificazione Identificazione di tutti i partecipanti al fine di determinare le quote che siano qualificabili come “U.S. accounts” in quanto detenute da: Specified U.S. Persons (persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti negli USA, compresi i “green card holders”, le persone in possesso di cittadinanza o nazionalità USA ecc.) U.S. Owned Foreign Entities, ossia entità estere che hanno uno o più “substantial U.S. owner” (per i fondi di investimento è cosniderato “substantial U.S. owner” qualunque specified U.S. person che possieda, direttamente o indirettamente, una qualsiasi % di partecipazione) Aggiornato al 5 dicembre 2011 Gestione collettiva del risparmio FFI Agreement: obblighi di comunicazione Comunicazione annuale all’Amministrazione USA dei seguenti dati in relazione alle quote identificate come «U.S. accounts»: Dati identificativi del partecipante che sia una specified U.S. persono, nel caso di U.S. Owned Foreign Entity, di ognispecifiedU.S. personche detenga (direttamente o indirettamente) una qualsiasi partecipazione nell’entitànon U.S. intestataria delle quote; Numero del rapporto; Saldo delle quote (rilevato in base all’ultimo prospetto redatto nell’anno); Importo lordo dei rimborsi e dei proventi distribuiti. In alternativa: la comunicazione può essere effettuata secondo le procedure previste per le istituzioni finanziarie USA Aggiornato al 5 dicembre 2011 Gestione collettiva del risparmio FFI Agreement: obblighi di chiusura del rapporto Se la clientela USA non rilascia al fondo l’autorizzazione per la segnalazione delle informazioni richieste dall’IRS entro un termine ragionevole Obbligo di rimborso coattivo delle quote Aggiornato al 5 dicembre 2011 Gestione collettiva del risparmio FFI Agreement: obblighi di ritenuta Il fondo è tenuto ad applicare la ritenuta del 30% sui «passthrupayments» erogati a: «recalcitrantaccount holders»: partecipanti che non forniscono le informazioni ai fini della identificazione o non rilasciano il consenso alla comunicazione dei dati all’Amministrazione USA; non-participatingFFIs. Per i fondi di investimento si considerano «passthrupayments»i proventi periodici, da rimborso o da cessione delle quote del fondo che siano imputabili a redditi di fonte U.S.A. Aggiornato al 5 dicembre 2011 Fondi quotati Modello di distribuzione Registro sottoscrittori SGR FONDO BANCA DEPOSITARIA MONTE TITOLI S.P.A. Deposito accentrato quote INTERMEDIARIO DEPOSITARIO QUOTE INTERMEDIARIO DEPOSITARIO QUOTE INVESTITORE INVESTITORE La Monte Titoli S.p.A. apre per ogni emissione di strumenti finanziari un conto a nome dell’emittente. A nome e su richiesta degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata, la Monte Titoli accende, per ogni intermediario, determinati conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso. L’intermediario registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza. Sebbene il registro dei sottoscrittori sia tenuto dalla SGR, solo gli intermediari finali che gestiscono il rapporto con la clientela sono in possesso dei dati aggiornati relativi ai partecipanti al fondo. Aggiornato al 5 dicembre 2011 Adempimenti Fatca per i fondi italiani quotati Reddito USA SGR FONDO (PFFI) BANCA DEPOSITARIA (PFFI) INTERMEDIARIO DEPOSITARIO QUOTE (PFFI) INVESTITORE Obblighi FACTA Ff MONTE TITOLI S.P.A. (PFFI) INTERMEDIARIO DEPOSITARIO QUOTE (PFFI) INVESTITORE Sia la Monte Titoli S.p.A. che la banca depositaria dovranno stipulare un FFIA. Se l’intermediario aderente alla Monte Titoli è una PFFI, lo stesso sarà tenuto ad adempiere sia agli obblighi di ritenuta in relazione ai pagamenti effettuati a recalcitrant account holders e a NPFFIs nonché agli obblighi di comunicazione. Aggiornato al 5 dicembre 2011 La disciplina dei withholdable payments Nella definizione di withholdable payments rientrano 3 categorie di pagamenti: a) U.S. source “fixed or determinable, annual or periodical”(“FDAP”) payments (ad esempio, interessi e dividendi), inclusi i pagamenti di FDAP income fatti attraverso un custodial account; b) Proventi lordi generati dalla vendita o dalla disposizione di attività che producono U.S. source FDAP income (ad es., interessi o dividendi USA); c) Cosidetti passthru payments. Decorrenza dalla FATCA withholding tax Dichiarazione all’IRS dei withholdable payments effettuati dal 1° luglio 2013; A partire dal 1°gennaio 2014 per i pagamenti di cui al punto a) A partire dal 1°gennaio 2015 per i pagamenti di cui al punto b) Presumibilmente, a partire dal 1°gennaio 2015 per i pagamenti di cui al punto c) Aggiornato al 5 dicembre 2011